Atto e Procedimento aministrativo Un atto amministrativo è un atto giuridico posto in essere da un'autorità amministrativa nell'esercizio di una sua funzione amministrativa. Esso è espressione di un potere, amministrativo, produttivo di effetti indipendentemente dalla volontà del soggetto o dei soggetti cui è rivolto. Atto amministrativo Un atto amministrativo è: un atto unilaterale, in quanto ha efficacia indipendentemente dalla volontà del soggetto cui è destinato (a cui può anche essere imposto); un atto emanato da una autorità amministrativa (atto soggettivamente amministrativo); un atto emanato da un'autorità amministrativa nell'esercizio delle sue funzioni amministrative (atto oggettivamente amministrativo); un atto esterno, dato che non sono considerati atti amministrativi quegli atti posti in essere dall'autorità amministrativa nei confronti di sé stessa (detti atti meramente interni, come le circolari). un atto nominativo, in quanto ciascuna tipologia di atto è prevista nominativamente dalla legge. Caratteristiche Un atto amministrativo, nella generalità dei casi, presenta una struttura formale composta da: intestazione (indica l'autorità da cui emana l'atto) preambolo motivazione (valuta comparativamente gli interessi, indicando le ragioni per le quali si preferisce soddisfare un interesse in luogo di un altro) dispositivo (è la parte precettiva, che costituisce l'atto di volontà della Pubblica Amministrazione) luogo data sottoscrizione (contiene la firma dell'autorità che emana l'atto o di quella delegata) Struttura Rispetto al contenuto dell'atto amministrativo si distinguono: elementi ◦ essenziali ◦ accidentali requisiti La mancanza di un elemento essenziale determina la nullità dell'atto amministrativo, mentre la mancanza di un requisito determina l'annullabilità dell'atto, cioè la possibilità che sia annullato, su istanza di parte d'ufficio da parte della Pubblica Amministrazione. Gli elementi accidentali si possono applicare soltanto agli atti amministrativi negoziali; infatti rispetto agli atti amministrativi gli elementi accidentali non hanno ragion d'essere (si pensi, ad esempio, all'assurdo di una certificazione di nascita sottoposta a condizione sospensiva). Gli elementi accidentali devono essere possibili e leciti. Gli elementi accidentali illeciti o impossibili non comportano la nullità o l'annullabilità dell'atto amministrativo, ma si considerano come non apposti. Contenuto Sono elementi essenziali dell'atto amministrativo: la capacità del soggetto che emana l'atto la dichiarazione l'oggetto, ossia la res su cui l'atto amministrativo incide la causa la motivazione la forma Elementi essenziali Capacità del soggetto Il soggetto che emana l'atto amministrativo deve avere la capacità, ovvero la competenza, ad emanarlo. Se l'atto è emanato da un soggetto che non è organo della pubblica amministrazione, non si è in presenza di un atto amministrativo. In casi particolari espressamente previsti dalla legge, l'attività posta in essere da un privato può qualificarsi come amministrativa e ci si riferisce al privato come ad un funzionario di fatto; un esempio è il caso di un cittadino che in presenza di catastrofi naturali svolga volontariamente attività di natura pubblica. Dichiarazione La dichiarazione è l'atto con cui la Pubblica Amministrazione rende conoscibile al suo esterno la propria volontà. In alcuni casi il silenzio può assumere la valenza di una dichiarazione di volontà come per il slienzio-assenso o il silenzio-rifiuto. La causa è la finalità tipica di pubblico interesse prevista dall'ordinamento per l'atto. Ad esempio, la causa dell'espropriazione consiste nel trasferimento coattivo del bene da un privato alla Pubblica Amministrazione, dietro il corrispettivo di un indennizzo. Alla pubblica amministrazione non è attribuito un generico potere di porre in essere tutti quegli atti che realizzino l'interesse pubblico; al contrario sono attribuiti tanti poteri specifici, ciascuno dei quali realizza uno specifico interesse pubblico, rappresentato dalla causa. Motivazione [modifica] La motivazione si collega sia alla dichiarazione che alla forma dell'atto amministrativo. Per l'articolo 3 della legge 241 del 1990, ad esclusione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, deve riportare: i presupposti di fatto le ragioni giuridiche che hanno determinato le ragioni dell'amministrazione La motivazione non può consistere in una formula stereotipata o generica, come ad esempio per motivi di servizio. Ovviamente è superflua, e quindi non è necessaria, la motivazione in un atto di mera certificazione (es. un certificato di nascita) o in un atto che sia dovuto, cioè che la Pubblica Amministrazione è obbligata, per disposizione di legge, a rilasciare. Per il vero, sebbene alcune trattazioni manualistiche indichino nella motivazione uno degli elementi essenziali dell'atto amministrativo, questa affermazione è discutibile. Contro la sua fondatezza milita, innanzitutto, il fatto che la motivazione è richiesta dalla legge per i soli provvedimenti amministrativi (e non per tutti gli atti). In secondo luogo, la mancanza di uno degli elementi essenziali (anche a mente dell'art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241) è causa di nullità dell'atto. Invece, la mancanza o l'insufficienza della motivazione è causa di annullabilità. Per queste considerazioni, dunque, è più corretto sostenere che la motivazione è un elemento necessario alla validità di tutti i provvedimenti amministrativi, ma non un elemento essenziale. Quanto agli atti amministrativi non provvedimentali, la motivazione - sulla base dei principi tradizionali affermati dalla giurisprudenza - sembra essere dovuta per le dichiarazioni di scienza o di conoscenza ove essi comportino una qualificazione giuridica o discrezionale dei fatti accertati (ad. es., per gli atti ispettivi). La motivazione è dovuta, inoltre, per gli atti non provvedimentali di natura discrezionale. Causa e motivazione Forma La forma è un elemento che si lega alla dichiarazione, determinato per legge. Nel diritto amministrativo la forma degli atti è tendenzialmente libera, potendo l'atto amministrativo rivestire sia la forma scritta (es. un verbale) sia la forma orale (es. un atto iussivo) sia la forma simbolica o per immagini (es. un segnale stradale, che dai più si ritiene essere un atto di natura iussiva). In genere è la legge che stabilisce quale forma l'atto debba assumere, in ossequio ai principi di tipicità e nominatività degli atti. In difetto, occorre valutare il grado di incidenza dell'atto sulle situazioni giuridiche dei destinatari e la natura degli interessi in gioco, richiedendosi preferibilmente la forma scritta nel caso di provvedimenti limitativi della sfera giuridica altrui. Se la forma è essenziale, la sua violazione comporta, di regola, l'annullabilità dell'atto ed il relativo vizio è quello della violazione di legge. Se si ritiene peraltro che la forma sia un elemento costitutivo all'atto, la sua mancanza comporta la nullità dell'atto. Se invece la violazione attiene ad un aspetto meramente formale, che non incide sugli elementi essenziali, allora il vizio può essere sanato mediante autocorrezione (es., in caso di mera irregolarità) ovvero mediante il principio del raggiungimento dello scopo. Elementi accidentali Sono elementi accidentali: il termine; che indica il giorno dal quale l'atto deve iniziare a produrre gli effetti la condizione; che è un fatto futuro incerto il modo la riserva, allorché la pubblica amministrazione nel provvedere su una data materia, si riserva di adottare future determinazioni in ordine all'oggetto stesso Termine Il termine rappresenta un avvenimento futuro e certo. Allo scadere del termine l'avvenimento acquisisce o perde la sua efficacia. Condizione La condizione rappresenta un avvenimento futuro ed incerto. Può trattarsi di una condizione sospensiva, per cui gli effetti dell'atto si realizzano al verificarsi dell'avvenimento, o di una condizione risolutiva, per cui gli effetti dell'atto cessano al verificarsi dell'avvenimento. Modo Il modo può essere apposto ad un atto amministrativo solo nei casi previsti dalla legge; ad esempio la licenza di guida può comportare un modo (l'uso degli occhiali) per il privato. Classificazione In genere si distingue tra la categoria dei provvedimenti amministrativi ed una categoria residuale di atti che non ricade nella prima. Provvedimenti amministrativi Atti che non sono Provvedimenti amministrativi ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Autorizzazioni Licenze Concessioni, tra cui una forma particolare è il Permesso di costruire Ordini Atti ablativi ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Pareri Atti di controllo Atti propulsivi Atti ricognitivi Atti paritetici Efficacia L'efficacia è la qualità dell'atto amministrativo di poter validamente produrre gli effetti per i quali è stato posto in essere. L'atto amministrativo, in quanto prodotto dalla Pubblica Amministrazione per finalità di pubblico interesse è produttivo di effetti indipendentemente, ma anche contro, la volontà del soggetto, o dei soggetti, interessato dall'atto. In base alla loro efficacia gli atti amministrativi si distinguono in: atti costitutivi, che creano, modificano od estinguono un rapporto giuridico pre-esistente atti dichiarativi, che si limitano ad accertare una data situazione senza influire su di essa Nella generalità dei casi gli atti amministrativi hanno efficacia, e quindi operano, dal momento in cui sono posti in essere (normalmente ci si riferisce a questo momento come alla fase decisoria). Per disposizione di legge o della stessa amministrazione gli atti amministrativi possono però avere efficacia differita, cioè hanno efficacia a partire da un periodo futuro. Rispetto all'efficacia dell'atto amministrativo si riporta la pronuncia del Consiglio di Stato sez. VI, 7 agosto 2002, n. 4126 che recita: « I provvedimenti amministrativi hanno carattere costitutivo e producono effetti a decorrere dalla data della loro emanazione, con la sola eccezione dei casi in cui una norma disponga diversamente (perché richiede il superamento di un controllo preventivo di legittimità ovvero la notifica dell'atto al suo destinatario), oppure dei casi in cui un obbligo di fare (ad esempio imposto con un provvedimento con tingibile ed urgente) divenga concretamente esigibile a seguito della sua comunicazione al destinatario. » Generalmente ci si riferisce ai casi in cui l'atto amministrativo diviene efficace in un momento successivo a quello in cui è stato deliberato dal'organo che ne aveva la competenza, come agli atti che necessitano di un'ulteriore fase, che è la fase integrativa dell'efficacia. Invalidità Un atto amministrativo può essere invalido perché contrario a norme giuridiche, e allora si tratta di un atto amministrativo illegittimo, oppure perché è contrario al principio costituzionale della buona amministrazione (art. 97 della costituzione), è allora si tratta di un atto amministrativo inopportuno. L'atto illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave, dando luogo a due categorie di invalidità degli atti amministrativi: gli atti nulli e gli atti annullabili. Un atto amministrativo è nullo se: -c'è incompetenza assoluta (colui che ha emanato l'atto non aveva potere di farlo) -manca uno degli elementi essenziali (inesistenza o indeterminabilità del soggetto o dell'oggetto,illegittimità del contenuto,mancanza di finalità intesa come interesse pubblico,etc.) Mentre un atto amministrativo risulta annullabile quando: -c'è incompetenza relativa (l'organo che ha emanato l'atto è competente ma non colui che se ne è occupato perché magari inferiore gerarchicamente a chi ne aveva il potere) -va contro la legge -c'è eccesso di potere (disparità di trattamento,illogicità della motivazione,disparità di trattamento,ingiustizia manifesta,etc.) Per parte della dottrina esiste una terza categoria di invalidità degli atti amministrativi: quella degli atti amministrativi inesistenti. procedimento amministrativo è una sequenza di atti amministrativi caratterizzato dalla presenza di un atto finale, il provvedimento amministrativo. Il procedimento amministrativo impedisce l'azione dell'amministrazione pubblica e la vincola al rispetto di regole preordinate, caratteristica generale dei moderni ordinamenti. Da non confondersi con il processo amministrativo, che è il procedimento giurisdizionale per controversie di diritto amministrativo. Caratteri Il procedimento amministrativo è regolato principalmente dalla legge 241/1990, che pur non potendosi definire legge generale sul procedimento ne stabilisce alcuni principi. La legge non contiene tutte le tipologie del procedimento né regola tutti i principi, si applica in modo residuale quando un termine non sia già disposto per legge o per regolamento Disciplina del procedimento I principali tipi di procedimento sono così classificabili: Procedimenti precettivi, pongono in essere prescrizioni di carattere generale. Procedimenti dichiarativi,sono tutti provvedimenti con i quali l'amministrazione ispeziona, registra, verifica, certifica..., sono volti a produrre certezze giuridiche. Procedimenti autorizzatori, consentono lo svolgimento di un'attività, libera ma sottoposta a controllo. Procedimenti concessori, sottraggono beni, status, a soggetti privati concedendoli al dominio pubblico Procedimenti ablatori, ha l'effetto di produrre privazione. Procedimenti di secondo grado, assumono la forma del ricorso amministrativo. I singoli procedimenti Esistono una serie di principi comuni a tutti i tipi di procedimento amministrativo elaborati dal giudice amministrativo. Essi sono: Necessarietà , la mancanza del procedimento comporta l'annullabilità dell'esercizio dell'attività. Esatta e completa individuazione dei fatti e degli interessi; l'amministrazione deve valutare gli interessi su cui la decisione andrà ad influire, nel caso i fatti assunti alla base della decisione siano infondati, il procedimento è illegittimo. Congruità e logicità con il presupposto, ovvero ci deve essere corrispondenza tra le premesse che hanno mosso l'amministrazione e le sue conseguenze. Imparzialità, ha radici nell'art. 97 della costituzione Conoscibilità Proporzionalità, la scelta dell'amministrazione deve comportare il minor sacrificio possibile. Principi giurisprudenziali comuni ai procedimenti Il procedimento consta di tre fasi principali: iniziativa, istruzione, decisione. L'iniziativa è la fase che avvia il procedimento. Può essere compiuta da un soggetto privato o pubblico (iniziativa di parte), da un' autorità pubblica (iniziativa d'ufficio). La fase di iniziativa comporta per l'amministrazione cui è rivolto l'atto l'obbligatorietà di procedere. Durante la fase di istruttoria si valutano gli interessi messi in gioco dall'atto, valutazione che viene effettuata attraverso visione di documenti, richiesta di pareri e ispezioni. Per ultimo vi è la fase di decisione che può terminare in tre modi: emanazione del provvedimento richiesto, parziale aggiustamento del provvedimenti rispetto alla richiesta originale, non viene emanato alcun provvedimento Fasi del procedimento L'autotutela è il potere che ha l'Amministrazione finanziaria di intervenire, autonomamente o su istanza del contribuente, quando la stessa Amministrazione si rende conto di aver commesso un errore che può danneggiare illegittimamente un contribuente. In sostanza, quando l'Amministrazione rileva che in un atto da essa emanato è contenuto un errore, in mancanza del quale lo stesso atto non sarebbe stato emanato o avrebbe assunto un contenuto diverso, ha la possibilità di annullarlo o correggerlo, evitando in tal modo di danneggiare ingiustamente il contribuente nei cui confronti è stato emesso. Il potere di autotutela spetta all'Ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio. L’Autotutela Campo di applicazione L'Amministrazione finanziaria può procedere con un'attività di autotutela quando: sussista un errore di persona; sussiste un evidente errore logico o di calcolo; sussiste un errore sul presupposto dell'imposta: vi è doppia imposizione; omette di considerare pagamenti di imposta già effettuati; omette di considerare documentazione sanata nei termini; sussiste un errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile da parte del'Amministrazione. Qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria può venire annullato sia per iniziativa dell'autorità stessa, che a seguito di una espressa richiesta del contributente, denominata istanza di autotutela. Per essere valida l'istanza deve obbligatoriamente contenere due elementi: Indicazione dell'atto di cui si richiede l'annullamento totale o parziale Motivazioni della richiesta di annullamento La presentazione dell'istanza non origina l'automatica sospensione dei termini per la presentazione di un eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Istanza di autotutela L'atto amministrativo è invalido quando è contrario alle norme che lo disciplinano. Cause di Invalidità del Provvedimento amministrativo Invalidità La difformità dell'atto rispetto a norme espresse dall'ordinamento giuridico determina l'illegittimità dell'atto; la difformità dell'atto rispetto ai principi espressi dall'art. 97 della costituzione determina invece l'inopportunità dell'atto. La legittimità attiene alla rispondenza dell’atto alla norme giuridiche che disciplinano l’esercizio del potere, senza alcuna considerazione dei risultati conseguiti. L'opportunità, che si contrappone al concetto di legittimità, esprime la conformità della scelta discrezionale alle regole non giuridiche di buona amministrazione, intese ad assicurare l’efficienza e l’economicità dell’azione della pubblica amministrazione, nonché il perseguimento dell’interesse pubblico. L'atto illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave, dando luogo a due categorie di invalidità degli atti amministrativi; gli atti nulli e gli atti annullabili. Per parte della dottrina esiste una terza categoria di invalidità degli atti amministrativi: quella degli atti amministrativi inesistenti. l'invalidità può essere totale o parziale. per regola ,l'invalidità di singoli elementi dell'atto produce l'invalidità dello stesso nella sua interezza.a questo punto va tenuto presente la distinzione tra provvedimenti scindibili e quelli inscindibili L'atto amministrativo nullo è: inesistente; inefficace; insanabile. L'annullabità dell'atto amministrativo L'atto amministrativo annullabile è: esistente; efficace; sanabile. Nullità dell'atto amministrativo e annullabilità Col termine giustizia amministrativa si fa riferimento all’insieme di mezzi che l'ordinamento giuridico predispone a tutela delle situazioni giuridiche dei soggetti nei confronti della pubblica amministrazione. I mezzi così predisposti sono detti garanzie giustiziali in quanto sono posti a tutela dei singoli ed operano per iniziativa dei medesimi. Questo li distingue dalle garanzie politiche, che comprendono i controlli esercitati dal parlamento sul potere esecutivo, e dalle garanzie amministrative, che comprendono i controlli esercitati d'ufficio sull'operato degli organi amministrativi da parte di altri organi amministrativi. L'esistenza di un sistema di giustizia amministrativa è una delle caratteristiche essenziali dello stato di diritto poiché, in questo modo, si rende effettiva la sottoposizione della pubblica amministrazione alla legge, secondo il principio di legalità. Giustizia amministrativa I mezzi di tutela La tutela delle situazioni giuridiche nei confronti della pubblica amministrazione può essere demandata ad un organo della stessa pubblica amministrazione, adito dal soggetto leso mediante un ricorso amministrativo, oppure ad un giudice investito della controversia a seguito dell'esercizio di un'azione da parte del soggetto leso . I ricorsi amministrativi possono essere rivolti allo stesso organo che ha emanato l'atto con il quale è stata lesa la situazione giuridica (opposizione), al suo superiore gerarchico (ricorso gerarchico) o ad altro organo. In particolare, rientrano in quest'ultima categoria i ricorsi agli organi del contenzioso amministrativo, presenti in alcuni ordinamenti: si tratta di organi amministrativi collegiali che, peraltro, possono unire, alle competenze in materia di ricorsi, anche altre competenza amministrative. Ricorsi amministrativi È evidente che la tutela giurisdizionale offre maggiori garanzie al soggetto leso rispetto ai ricorsi amministrativi, per la posizione di terzietà e di indipendenza dal potere esecutivo in cui si trova il giudice. In certi ordinamenti, principalmente quelli di common law, la tutela nei confronti della pubblica amministrazione è demandata, in linea di principio, agli stessi giudici competenti per le controversie tra privati, mentre in altri ordinamenti è damandata a giudici speciali (giudici amministrativi). Tutela giurisdizionale Nel sistema italiano di giustizia amministrativa sono presenti sia i ricorsi amministrativi, sia la tutela giurisdizionale. I primi sono esperibili innanzi ad organi amministrativi non giurisdizionali e sono, di regola, il ricorso gerarchico e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; sono, invece, esperibili nei soli casi previsti dalla legge il ricorso in opposizione e il ricorso ad altri organi amministrativi (detto ricorso gerarchico improprio). La tutela giurisdizionale è ripartita, ai sensi dell'articolo 113 Costituzione, fra gli organi di giurisdizione ordinaria e quelli di giurisdizione amministrativa, secondo il criterio della natura della situazione giuridica tutelata, di cui si è detto. Sono giudici amministrativi con competenza generale i tribunali amministrativi regionali (TAR) e il Consiglio di Stato. Funzioni giurisdizionali amministrative con competenza per specifiche materie sono attribuite alla Corte dei conti e alle commissioni tributarie provinciali e regionali. La giustizia amministrativa in Italia Il ricorso è l'atto introduttivo del giudizio amministrativo e consiste nella richiesta fatta da un soggetto ad un Giudice, di esaminare una determinata situazione al fine di ottenere un provvedimento giurisdizionale. Si parla di ricorso amministrativo perché il legislatore nel coniare la legislazione relativa si basò sulle norme del processo davanti alla Cassazione ma oggi la distinzione tra ricorso e atto di citazione non ha più valore pratico. Ricorso giurisdizionale amministrativo La funzione del ricorso è quella di individuare le doglianze del ricorrente. Non esiste una normativa che disciplini il contenuto del ricorso. Infatti né la legge TAR né quella relativa ai giudizi davanti al CDS si occupa in maniera esaustiva di tale aspetto del ricorso. Si ritiene quindi che anche nel processo amministrativo valga quanto stabilito dall'art 156 c.pc. relativo al principio della strumentalità delle forme. Essendo quindi come detto la funzione del ricorso quella di palesare le doglianze del ricorrente appare evidente che la forma del ricorso deve essere idonea a tale scopo. L'art. 6 del regolamento di procedura per i giudizi davanti al CSD è meramente indicativo, secondo tale norma il ricorso deve contenere: Intestazione: ossia l'indicazione del giudice adito. Epigrafe: essa comprende le generalità delle parti (nome e cognome se trattasi di persone fisiche, denominazione se persone giuridiche, con l'indicazione dell'organo dotato di rappresentanza processuale e l'elezione facoltativa di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito; essa rileva ai fini dell'individuazione del luogo presso il quale dovranno essere eseguite le notifiche degli atti di controparte e la comunicazione degli atti giudiziali: in assenza, il ricorrente si intende domiciliato presso la segreteria del giudice). Esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui si fonda il ricorso, con la indicazione delle norme e le conclusioni. Il ricorrente deve dunque narrare i fatti e le circostanze storico ambientali. La parte può poi avanzare istanze cautelari, pregiudiziali e istruttorie. I motivi debbono essere specificati nel ricorso. Sottoscrizione dei ricorrenti e del difensore ovvero del difensore munito di procura, conferita a mezzo di atto pubblico o di scrittura autenticata da notaio, ovvero apposta sul ricorso (a margine o in calce): in tale ultimo caso, la firma del ricorrente è autenticata dal legale. La data della procura deve essere anteriore a quella della notifica del ricorso. La parte più rilevante è indubbiamente quella dei motivi che costituiscono, in una azione di impugnazione, le ragioni di illegittimità del provvedimento impugnato. Sono quindi le indicazioni in fatto e in diritto sulla base delle quali si chiede l'annullamento del provvedimento, occorre però notare come nel processo amministrativo si applica il principio jura novit curia in forza del quale il ricorrente può procedere anche ad una indicazione sommaria degli elementi di diritto poiché sarà il giudice a ricostruire giuridicamente il fatto. Relativamente alle azioni di accertamento o di condanna è invece richiesta una indicazione più analitica da parte del ricorrente poiché una sentenza eventualmente favorevole deve contenere un dispositivo più complesso e completo. Contenuto Ove i ricorrenti siano più d'uno, essi possono agire assieme proponendo un unico ricorso denominato ricorso collettivo, che realizza una ipotesi di litisconsorzio facoltativo dal lato attivo. Il cumulo soggettivo è giustificato da ragioni di economia processuale. Il ricorso proposto da più soggetti dà luogo ad una pluralità di azioni. A causa dell'autonomia di ciascuna, la vicende relative ad un ricorso non producono effetti sulla situazione degli altri ricorrenti, così come le doglianze possono essere accolte soltanto per alcuni di essi. Dopo un periodo iniziale in cui si negava la possibilità di cumulo la giurisprudenza attualmente ritiene più corretto applicare gli stessi principi del codice di procedura civile che garantisce tali possibilità ma con il limite che la pluralità di domande non renda eccessivamente onerosa la difesa per la controparte. È possibile quindi sicuramente impugnare collettivamente il medesimo provvedimento per i medesimi motivi perché ciò non comporta un onere eccessivo per la difesa. Nello stesso senso si conclude laddove si impugnino provvedimenti tra cui vi sia un evidente collegamento sostanziale anche se non di presupposizione. Ricorso collettivo e cumulativo Nel processo amministrativo, come qualsiasi processo, sono previsti diversi termini inerenti le varie fasi. Esistono quindi diversi termini tra cui il più importante è senz'altro quello per ricorrere. Anche nel processo amministrativo il termine per ricorrere ha la funzione di assicurare la stabilità dei rapporti giuridici. Occorre tenere in considerazione che nel processo amministrativo possono essere coinvolti sia diritti soggettivi che interessi legittimi per cui il termine per ricorrere è diverso nei due casi, rispettivamente di prescrizione e di decadenza, con differenze temporali notevoli: il termine di prescrizione è infatti da 5 a 10 anni mentre quello decadenziale è di soli 60 g.g. Il termine per ricorrere puo' decorrere da una serie di fenomeni: Dalla conoscenza del provvedimento. La giurisprudenza fa riferimento al concetto di "conoscenza...della portata lesiva" intendendo con questo che non è necessaria una conoscenza completa del provvedimento. Si deve trattare inoltre di una conoscenza ufficiale e formale proveniente dalla stessa pubblica amministrazione e non ad esempio da fonti quali i mezzi di comunicazione di massa. Dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Atti che devono essere svolti da personale e con procedure particolari disciplinate da norma giuridiche. Un esempio è la notificazione dell'ufficiale giudiziario. Dalla pubblicazione. Riguarda gli atti a contenuto generale per i quali ovviamente non è prevista la notificazione. Normalmente si tratta dell'affissione all'albo dell'ente oppure della pubblicazione su raccolte ufficiali. Nel caso di diritti soggettivi il termine decorre da quando questi sorgono oppure nel caso dell'inadempimento da quando questo si è verificato. Normalmente è di 5 anni ma nel caso in cui sia richiesto un provvedimento amministrativo può essere anche di 10 anni. L'azione di esecuzione si prescrive nel termine di 10 anni. Altri termini di cui abbiamo parlato o si parlerà dopo sono: Deposito: 30 gg dopo l'ultima notifica Costituzione in giudizio: 20 gg dopo la scadenza del termine per il deposito Comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza: almeno 40 g.g. prima della data d'udienza Presentazione di documenti: fino a 20 gg prima dell'udienza Presentazione di memorie: fino a 10 gg prima dell'udienza Termini Nullità Ai sensi dell'art 17 del regolamento di procedura il ricorso è nullo se: - Manca la sottoscrizione dei ricorrenti e del difensore (quando richiesto vedi supra); - Vi sia incertezza sulle persone o sull'aggetto della domanda; - Ai sensi dell'art. 156 c.p.c. l'atto manchi di quei requisiti di forma per il raggiungimento dello scopo, sempre che questo non sia stato comunque raggiunto. Ai sensi dell'art. 17 c3 la nullità è sanata dalla comparizione dell'intimato. Inoltre in caso di irregolarità è possibile per la sezione ordinare che l'atto venga rinnovato entro un termine stabilito con ordinanza. La notificazione consente di portare a conoscenza della pubblica amministrazione o dei controinteressati la proposizione del ricorso. La notifica ha l'effetto principale di creare una presunzione legale di conoscenza del ricorso da parte dei soggetti destinatari. La proposizione del ricorso nel diritto amministrativo avviene attraverso la sua notificazione all'amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e, qualora possano individuarsi soggetti dotati di un interesse legittimo contrario a quello azionato, ad almeno uno dei controinteressati (contraddittori necessari). Per ciò che attiene alla notifica agli organi dell'amministrazione dello Stato, la notifica va effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato presente nel capoluogo in cui si trova il Tribunale Amministrativo adito, mentre per gli enti diversi dall'amministrazione statale il ricorso va notificato al legale rappresentante dello stesso ente nella propria sede. L'instaurazione del rapporto processuale richiede il deposito del ricorso notificato. La notificazione può eseguirsi anche per mezzo di messo. Altra particolarità è costituita dalla notifica per pubblici proclami, che può essere autorizzata dal tribunale adito allorché la notificazione nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio. Notifica del ricorso Il contatto tra organo giudicante e parti avviene attraverso la costituzione. Per quanto riguarda il ricorrente, essa ha luogo con il deposito del ricorso notificato. In tale momento il processo si intende instaurato. L'originale del ricorso, con la prova dell'avvenuta notificazione (relata di notifica, ovvero, se la notificazione è avvenuta per mezzo del servizio postale, relata di notifica e avviso di ricevimento) ed eventualmente la procura al difensore (che deve comunque essere conferita prima della notificazione del ricorso) ove essa non sia contenuta nel ricorso stesso, vanno depositati a pena di irricevibilità entro trenta giorni dall'ultima notifica presso la segreteria del giudice. La parte deposita anche ulteriori copie (sette) del ricorso. Il termine di trenta giorni per il deposito è ridotto della metà per i ricorsi aventi ad oggetto materie fra quelle contemplate nel'art.23 bis della legge TAR. Deposito del ricorso Il silenzio è l'inerzia della pubblica amministrazione. Poiché a questo fenomeno viene data dal legislatore varie configurazioni, diverso è anche il regime delle impugnazioni. Silenzio diniego. Il silenzio diniego si configura quando all'inerzia viene conferito il valore di un provvedimento negativo, che come tale può essere impugnato. Ad esempio nella materia urbanistica, il cittadino richiede una concessione edilizia e dopo 60 giorni l'amministrazione non risponde alla richiesta. Silenzio accoglimento. È la regola generale dopo le modifiche alla 241 del 90. In questo la regola è inversa, se dopo 60 giorni la pubblica amministrazione non risponde il silenzio ha valore di un provvedimento di accoglimento. Silenzio inadempimento. La pubblica amministrazione generalmente ha l'obbligo di rispondere alle istanze del cittadino, quando ciò non accade l'amministrazione è inadempiente. A tale fenomeno si da il nome di silenzio inadempimento. Il termine per ricorrere è di un anno dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione per concludere il procedimento. Silenzio Rigetto. Il silenzio rigetto si forma sul ricorso gerarchico quando l'aurità adita non si pronunci nel termine di 90 g.g. e permette l'immediato ricorso al giudice. Una volta impugnato il silenzio rigetto un eventuale provvedimento tardivo di rigetto non è rilevante. Se invece il provvedimento dell'autorità tardivo è di accoglimento puo' essere contestato. Il procedimento di impugnazione del silenzio è in parte diverso da quello ordinario. In particolare viene deciso è in Camera di consiglio entro 30 g.g. Ma ciò che rileva maggiormente sono i poteri del giudice il quale può ordinare all'amministrazione di provvedere. Ai sensi della legge 80 del 2005 il giudice può conoscere la fondatezza dell'istanza e quindi condannare l'amministrazione ad emanare un provvedimento dal contenuto specifico. Impugnazione del Silenzio Il ricorso amministrativo è il ricorso prodotto da chi vuole tutelare un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, contro atti della pubblica amministrazione che è presentato alla stessa pubblica amministrazione. Ricorso amministrativo Caratteri Chi ha interesse (alias legittimazione a ricorrere nel giudizio amministrativo) a far valere un proprio diritto o un proprio interesse legittimo che ritiene sia stato leso da atti o provvedimenti della pubblica amministrazione, può rivolgersi agli organi giurisdizionali (ordinari od amministrativi), ma può anche rivolgersi ad organi della stessa pubblica amministrazione; in questo caso, il mezzo a disposizione degli interessati è il ricorso amministrativo. Con il ricorso amministrativo si può chiedere la riesamina degli atti adottati dalla pubblica amministrazione, per ottenerne l'annullamento, la revoca o la riforma. Lo scopo principale di questo tipo di ricorsi, è quello di ridurre il ricorso alla magistratura per la composizione delle controversie. Tipologie Nel nostro ordinamento sono previsti i seguenti ricorsi amministrativi: ricorso gerarchico proprio; ricorso gerarchico improprio; ricorso in opposizione; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il ricorso gerarchico proprio è un ricorso amministrativo prodotto da chi vuole tutelare un proprio diritto o interesse legittimo, contro atti della pubblica amministrazione che è presentato all'organo gerarchicamente superiore di quello che ha prodotto l'atto verso il quale si vuole ricorrere. Ricorso gerarchico Caratteri Il ricorso gerarchico proprio può essere proposto in un unico grado all'organismo gerarchicamente superiore; se ad esempio esiste una gerarchica di organi della pubblica amministrazione, per la quale A è gerachicamente sovraordinato a B che a sua volta è gerarchicamente sovraordinato a C, per un atto prodotto da C, si può proporre un ricorso amministrativo gerarchico a B, ma poi, contro la decisione di B (decisione che è anch'essa un atto amministrativo), non si può poi ricorrere ad A. Si può ricorrere contro un atto amministrativo se questo è viziato per motivi di legittimità o di merito. il rapporto con il ricorso giurisdizionale: se nei confronti dello stesso atto viene proposto ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale, secondo la giurisprudenza prevarrebbe sempre questu'ultimo,con la conseguenza che il ricorso gerarchico, sarebbe inammissibile. Incompatibilità che emerge dall'art. 20 II comma legge tar. Notifica Il ricorso può essere presentato all'organo che ha emesso l'atto per il quale si ricorre, che poi lo deve comunicare all'organo gerarchicamente superiore, o direttamente a questo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni da quando l'atto è stato notificato al ricorrente, o nel caso in cui non vi si stata notifica, il termine decorre da quando il ricorrente ne ha avuto notizia. Esito L'esito del ricorso deve essere comunicato al ricorrente entro 90 giorni dal suo ricevimento; in caso di assenza di risposta da parte della pubblica amministrazione il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui il ricorso sia stato respinto, il ricorrente può ricorrere al giudice amministrativo, ma può anche esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; queste due ultime opzioni sono però alternative, per cui se si ricorre al giudice non si può più effettuare il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, e viceversa Il ricorso gerarchico improprio è un ricorso amministrativo prodotto da chi vuole tutelare un proprio diritto o interesse legittimo, contro atti della pubblica amministrazione, presentato ad un organo della pubblica amministrazione che non ha alcun rapporto di tipo gerarchico con l'organo che ha prodotto l'atto verso il quale si vuole ricorrere. Caratteri Questo tipo di ricorso è previsto nel caso in cui non esista alcun organo gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato l'atto che si intende impugnare, e ciò può verificarsi: quando l'atto è stato deliberato da un organo amministrativo collegiale, (per definizione gli organi collegiali non sono sottoposti a rapporti gerarchici); quando l'atto è stato deliberato da un organo di vertice della pubblica amministrazione, dato che a seguito della riforma della pubblica amministrazione tra i ministri e gli alti dirigenti dei ministeri esiste un rapporto di direzione e non di gerarchia. Nei diversi casi l'organo a cui ricorrere è determinato per legge. Si può ricorrere contro un atto amministrativo se si ritiene che questo sia viziato, per motivi di legittimità o di merito. Ricorso gerarchico improprio Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un ricorso amministrativo prodotto da chi vuole tutelare un proprio diritto o interesse legittimo, contro atti della pubblica amministrazione che è presentato al Presidente della Repubblica Italiana. Benché formalmente riferito al Presidente il ricorso è in verità deciso dal Consiglio di Stato. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Caratteri Le caratteristiche che rendono ancora attuale questa tipologia di ricorso sono essenzialmente il fatto che il termine per ricorrere è più ampio di quello previsto per il ricorso giudiziale e che non è necessario il patrocinio legale. Si può ricorrere contro un atto amministrativo se questo è viziato per soli motivi di legittimità (art. 8 d.p.r 1199 1971), se si tratta di un atto definitivo o se non è possibile ricorrere contro l'atto per via gerarchica. Il ricorso straordinario al capo dello stato è alternativo alla via giudiziaria, per cui se si utilizza questo strumento, poi non si può più ricorrere ai T.A.R. o al Consiglio di Stato, come se si ricorre a questi, poi non è più esperibile il ricorso amministrativo straordinario al capo dello stato. Procedura Il ricorso va proposto entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento. Va notificato entro il termine predetto ad almeno uno dei controinteressati (coloro che hanno un interesse contrario a quello del ricorrente, il quale impugna l’atto e ne chiede l’annullamento mentre il controinteressato che ha un vantaggio da quell’atto ha una posizione che collima con quella dell’amm.ne, cioè difende l’atto perché gli dà un vantaggio) e presentato con la prova della notifica all'organo che ha emanato l'atto o al ministero competente. Se presentato all'organo questo lo trasmette immediatamente al Ministero competente. I controinteressati possono entro 60 g.g. presentare deduzioni e documenti. I controinteressati possono accettare la sede giudiziaria scelta dal ricorrente o proporre opposizione per chiedere la trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale. Nel caso quest'ultimo non abbia giurisdizione poiché l'oggetto della domanda riguardi diritti soggettivi il giudizio continua presso la sede originaria allo scopo di non far perdere la tutela al ricorrente. Terminata l'istruttoria del Ministero entro 120 g.g. dal termine per presentare le deduzioni da parte dei controinteressati, il gravame viene trasmesso al Consiglio di Stato per il parere. La decisione viene emanata sotto forma di dpr del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero e sentito il parere del Consiglio di Stato. Effetti La decisione può essere di vario contenuto: il ricorso può essere accolto, vi può essere la dichiarazione di inammissibilità se si riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, ad esempio l’atto non era definitivo, salva la facoltà della assegnazione di un breve termine per presentare all’organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi. Se si presenta contro atti non definitivi un ricorso straordinario, il ricorso è inammissibile. Se i vizi fatti valere, incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, sono infondati, il ricorso viene rigettato mentre in caso contrario si ha l’accoglimento. Nel caso in cui viene riconosciuto fondato un motivo di competenza l’affare viene rimesso all’organo competente. Il ricorso in opposizione è un ricorso amministrativo prodotto da chi vuole tutelare un proprio diritto o interesse legittimo, contro atti della pubblica amministrazione che è presentato allo stesso organo amministrativo che ha prodotto l'atto verso il quale si vuole ricorrere. E' un rimedio eccezionale che può essere utilizzato solo nei casi previsti dalla legge. Ciò è dovuto dal fatto che l'autorità che ha emanato l'atto non è in grado di giudicare da sè il proprio operato. Esso puo essere proposto sia per motivi di legittimità che sia di merito, a tutela sia di diritti soggettivi sia di interesse legittimi. Caratteri Si può ricorrere contro un atto amministrativo se questo è viziato per motivi di legittimità o di merito, unicamente nei casi previsti dalla legge; per esempio, nel settore del pubblico impiego, è possibile esperire questo tipo di ricorso nel caso della compilazione di graduatorie di merito o per l' attribuzione di incarichi. Ricorso in opposizione