La percentuale minima
per i concordati
liquidatori e l’utilità
specifica per ogni
creditore
Milano, 5 ottobre 2015
Avv. Carlo Tabellini
Le novità normative
Art. 160
Presupposti per l'ammissione alla procedura
« IV. In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare
il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare
dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente
comma non si applica al concordato con continuità
aziendale di cui all'articolo 186-bis. »
Le novità normative
Art. 161
Domanda di concordato
« II. Il debitore deve presentare con il ricorso:
(…)
e) un piano contenente la descrizione analitica delle
modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in
ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente
individuata ed economicamente valutabile che il
proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. »
Le novità normative
Le novità introdotte
• obbligo di assicurare il pagamento di almeno il 20 % del
chirografo, tranne in caso di concordato in continuità
• in tutti i casi, obbligo di assicurare a ciascun creditore
un’utilità specifica, economicamente valutabile
assicurare utilità
economicamente
valutabile
Pagamento del 20%
ai chirografari
concordato non in
continuità
sì
sì
concordato in
continuità
sì
no
Alcuni concetti sistematici
• Causa astratta del concordato preventivo
• Proposta ai creditori
• Piano di concordato
• Flessibilità
Alcuni concetti sistematici
Causa astratta del concordato preventivo
(Cass. SS. UU. 1521/2013)
 «superamento dello stato di crisi d’impresa»
 «riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur
minimale consistenza del credito da essi vantato»
Proposta ai creditori
Contiene l’offerta ai creditori, la descrizione dell’utilità che
il debitore propone ai suoi creditori per soddisfare le loro
ragioni di credito
Alcuni concetti sistematici
• Piano di concordato
Pianificazione organizzativa con cui il debitore descrive le
modalità e i tempi con per il tramite delle quali prevede di
superare la crisi e di soddisfare i creditori
• Flessibilità del piano e della proposta
«L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai
creditori un concordato preventivo sulla basa di un piano
che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma
(…)» (art. 160, comma I L. Fall.)
Il contenuto della proposta
Il sistema previgente
• nessuna soglia numerica di soddisfazione per i
creditori chirografari al di sotto della quale la proposta
fosse inammissibile
• Cassazione
SS.
UU.
1521/2013:
necessario
«riconoscimento … di una sia pur minimale consistenza
del credito da essi vantato in tempi di realizzazione
ragionevolmente contenuti»
Il contenuto della proposta
La proposta irrisoria in giurisprudenza
• Trib. Roma, 16.4.2008 – offerta dello 0,03% ai
chirografari:
è
inammissibile
per
«manifesta
irragionevolezza, non potendosi qualificare come offerta
di pagamento parziale»
• Corte d’Appello di Ancona, 4.5.2015 – offerta ai
chirografari di una cifra oscillante tra € 1,75 e € 1,49 è
«inidonea a soddisfare le finalità della procedura
concordataria, anche tenuto conto (…) della difficoltà di
realizzazione dell’attivo immobiliare nella attuale
congiuntura economica»
Il contenuto della proposta
Incertezze nella definizione della soglia minima
1) Trib. Modena, 3.9.2014: illegittima la proposta di una
soddisfazione inferiore al 5%, per vizio di causa;
quindi inammissibile la proposta di soddisfare i
chirografari al 3,1%
2) Trib. Palermo, 4.6.2014: la proposta con percentuale
per i chirografari pari al 3% appare legittima, poiché
«i creditori chirografari e privilegiati in tutto o in parte
incapienti, nell’alternativa ipotesi fallimentare, non
riceverebbero alcun soddisfacimento»
Il contenuto della proposta
Incertezze nella definizione della soglia minima (segue)
3) Trib. Lecco, 10.7.2015: la proposta che prevede il
soddisfacimento dei chirografari in misura compresa tra il
9,5% e il 2,4% è giudicata ammissibile; si afferma
l’insufficienza di una valutazione meramente formale,
poiché «l’irrisorietà della percentuale idonea ad escludere
la causa concordataria deve essere apprezzata in concreto»
In definitiva
 coesistenza di molteplici orientamenti, nessuno dei quali
prevalente
Il contenuto della proposta
Art. 160, comma IV, L.Fall.
Le novità legislative superano queste incertezze (?),
fissando una soglia minima al di sotto della quale la
proposta non può (?) scendere:
la proposta di concordato deve assicurare il
pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei
crediti chirografari
Il contenuto della proposta
Art. 160, comma IV, L. Fall
«deve assicurare ……»:
volontà del legislatore di imporre al debitore l’assunzione di
un impegno vincolante
 rinvio al caso della cessio bonorum
Il contenuto della proposta
Art. 160, comma IV, L. Fall.
«…… il pagamento»:
• secondo alcuni, l’espressione imporrebbe ora solo offerte
di pagamento in denaro; laddove, la dazione di utilità
diverse sarebbe consentita solo dopo aver pagato
almeno il 20%
• Sennonché:
• art. 160 1° c. => soddisfazione dei crediti
attraverso qualsiasi forma; anche datio in
solutum; flessibilità del piano e della proposta;
• Art. 161 2° c. => «utilità» => vale anche per
conc. NON in continuità
Il contenuto della proposta
Art. 160, comma IV, L. Fall
«… di almeno il 20% dell’ammontare
dei
crediti chirografari …»
• Tenore letterale: «… dell’ammontare dei crediti
….» NON «….ai creditori chirografari ….»
• Formazione classi:
Quid se alcune classi superano il 20 % e altre scendono
al di sotto, ma complessivamente la soglia di
soddisfazione è superiore al 20 % dell’ammontare dei
crediti chirografari?
Il concordato in continuità
aziendale
Art. 160, comma IV, L. Fall.
Esempio: se i crediti chirografari ammontano a 1 mln €
• 20 % crediti chirografari = 200.000 €
• si formano due classi di chirografari
Percentuale di
soddisfazione
Somma
corrisposta
Classe 1
25%
200.000 €
Classe 2
3%
6.000
€
 complessivamente, è pagato più del 20% dei crediti chirografari
 i creditori chirografari della classe 2, tuttavia, hanno avuto
soddisfazione per molto meno del 20%!
Il concordato in continuità
aziendale
Art. 160, comma IV, L. Fall.
«(…) La disposizione di cui al presente comma non si
applica al concordato con continuità aziendale di cui
all'articolo 186-bis.»
 il legislatore esclude il concordato in continuità
dall’applicazione del vincolo di soddisfazione minima del
20%
Il concordato in continuità
aziendale
Ratio
della norma
1. favor del legislatore per la continuità di esercizio
dell’impresa: salvaguardia dei beni produttivi e dei livelli
occupazionali
2. alea imprenditoriale: può verificarsi che nel concordato
in continuità sia proposto ai creditori il soddisfacimento
con i benefici scaturenti dalla prosecuzione dell’attività
d’impresa
ristrutturata;
nell’ipotesi,
l’alea
imprenditoriale non è compatibile con limiti di
soddisfazione minima formalisticamente fissati
Il concordato in continuità
aziendale
Il Concordato in
Continuità
Art. 186 bis L. Fall., comma I
«Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161,
prosecuzione
dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione
secondo comma, lettera e) prevede la
dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda
in esercizio in una o più società, anche di nuova
costituzione, si applicano le disposizioni del presente
articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni
non funzionali all'esercizio dell'impresa.»
Il concordato in continuità
aziendale
Regime speciale
nel concordato in continuità
1) obbligo di «…. analitica
indicazione dei costi
e dei ricavi attesi
… delle risorse finanziarie …
e delle relative modalità di copertura …» (art. 186
bis, comma 2, lett. a, L. Fall.)
2) la relazione ex art. 161 deve «attestare che la
prosecuzione dell’attività di impresa …. è funzionale
al miglior soddisfacimento dei creditori»
(art. 186 bis, comma 2, lett. b, L. Fall.)
Il concordato in continuità
aziendale
Regime speciale
nel concordato in continuità (segue)
3) ammissibilità di moratoria sino ad un anno
dall'omologazione per il pagamento dei creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia
prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali
sussiste la causa di prelazione: in tal caso, i creditori
muniti di cause di prelazione di cui al periodo
precedente non hanno diritto al voto (art. 186 bis,
comma 2, lett. c), L. Fall.)
Il concordato in continuità
aziendale
Regime speciale
nel concordato in continuità (segue)
4) continuità di tutti i contratti, anche con enti pubblici:
inefficacia di eventuali patti contrari (art. 186 bis,
comma 3, L. Fall)
5) continuità dei contratti pubblici assistita da apposita
attestazione in ordine alla loro conformità al piano e
alla ragionevole capacità di adempimento da parte della
debitrice (art. 186 bis, comma 4, L. Fall.)
Il concordato in continuità
aziendale
Ratio
del regime speciale :
 «evitare che la gestione prosegua con risultati del tutto
insoddisfacenti, determinando la concorrenza di creditori
nuovi, da soddisfarsi in prededuzione rispetto ai creditori
anteriori» (Trib. Ravenna, 28.4.2015)
 agevolare l’imprenditore che persegua l’obiettivo di
salvaguardare il complesso produttivo, purché non a
discapito dei suoi creditori
Il concordato in continuità
aziendale
Quando vi è continuità?
Prima ipotesi tipica: continuità diretta
 prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del
debitore
Superamento della crisi
 l’imprenditore conserva
l’impresa e la risana
direttamente
Riconoscimento in favore dei
creditori di una sia pur
minimale consistenza del
credito da essi vantato
 distribuzione del flusso di
cassa e dei vantaggi
derivanti dalla prosecuzione
dell’attività d’impresa
 dismissione cespiti non
strategici
Il concordato in continuità
aziendale
Quando vi è continuità?
(segue)
Seconda ipotesi tipica: continuità indiretta
 cessione a terzi o conferimento dell’impresa in esercizio
Superamento della crisi
 le sorti dell’impresa sono
separate da quelle
dell’imprenditore in crisi
Riconoscimento in favore dei
creditori di una sia pur
minimale consistenza del
credito da essi vantato
 distribuzione ai creditori
delle utilità conseguenti alla
cessione dell’impresa in
esercizio
Il concordato in continuità
aziendale
Quando vi è continuità?
Incertezze
• libertà del debitore nel redigere il piano
• piano (e proposta) di concordato si caratterizzano per la
loro flessibilità
•
prassi operativa ha conosciuto le soluzioni più varie
Il concordato in continuità
aziendale
Ipotesi atipiche e controverse
• Concordato c.d. «chiuso»: cessione di azienda
«immediata», con offerta di acquisto condizionata
all’omologa
• Concordato c.d. «misto»
• Affitto di azienda, con o senza successiva compravendita
• Operazioni straordinarie (scissione, fusione)
• Cessio bonorum
 diverse risposte in giurisprudenza
Ipotesi atipiche e controverse di
concordato in continuità indiretta
Cessione «immediata»
 Secondo un’opinione, per la continuità: (i) rileva il
periodo successivo all’omologa (fase di esecuzione), non
quanto avviene tra il deposito della domanda e
l’omologazione; (ii) occorre inoltre che l’esercizio dell’
impresa sia l’elemento di acquisizione del fabbisogno;.
 Se l’esito del concordato dipende non già dai frutti della
prosecuzione dell’attività bensì dal ricavato della
cessione dell’azienda, prevista come immediata dopo
l’omologa, non v’è luogo per il regime speciale del c. in
continuità
(Trib. Busto Arsizio, 1.10.2014)
Ipotesi atipiche e controverse di
concordato in continuità indiretta
Il concordato misto
• soddisfazione dei creditori avviene in parte
con i vantaggi derivanti dalla continuazione
dell’attività d’impresa,
in parte con la
distribuzione del ricavato delle dismissioni :
continuità aziendale +
liquidazione di
determinati cespiti
Quale disciplina?
Ipotesi atipiche e controverse di
concordato in continuità indiretta
Il concordato misto
(segue)
• «si applica la disciplina volta a volta più
confacente con la porzione di piano concordatario
che viene in esame, a seconda della causa concreta
perseguita dal debitore
(Trib. Ravenna, 28.4.2015)
• non è utile a capire se applicare o meno l’art. 160,
comma IV, L. Fall.
Ipotesi atipiche e controverse di
concordato in continuità indiretta
Il concordato misto
(segue)
• Prevalenza: Liquidatorio se i ricavi da dismissioni
prevalgono (quantitativamente e qualitativamente)
sul valore dell’azienda che rimane in esercizio; obbligo
del 20% se le utilità derivate dalla liquidazione di beni
siano la parte prevalente dell’attivo aziendale
(Trib. Vercelli, 13.8.2014)
• Favor per C. in continuità: sufficiente che il piano
contempli la prosecuzione anche solo di una parte
dell’attività d’impresa, purché non irrisoria.
Affitto di azienda
a) Affitto tout
all’acquisto
court,
senza
successivo impegno
 Piano: affitto d’azienda, stipulato prima della proposta; e
previsione di dismissione di alcuni cespiti;
 Risorse per i creditori: i canoni e il ricavato dismissioni
 Qualifica: Liquidatorio
in quanto privo della permanenza di un rischio d’impresa su
cui i creditori siano chiamati a esprimere un proprio voto
(Trib. Ravenna, 29.10.2013 )
Affitto di azienda
a) Affitto tout
all’acquisto
court,
senza
successivo impegno
 Il piano che preveda l’affitto di azienda
è in ogni
caso compatibile con il concordato in continuità,
anche in assenza di un obbligo di successiva alienazione,
poiché il soggetto che affitta la propria azienda non
perde la qualifica di imprenditore e l’affitto altro non è
che «prosecuzione dell’attività di impresa da parte del
debitore».
(Trib. Cuneo, 29.10.2013)
Affitto di azienda
a) Affitto tout
all’acquisto
court,
senza
successivo impegno
 alcuni rami aziendali sono stati affittati ante domanda
ad una società partecipata al 100% dalla proponente
 L’alterità e quindi la indiretta continuità aziendale è solo
formale e apparente, dovendosi valorizzare nella
sostanza la circostanza che i rami d’azienda affittati sono
rimasti nella disponibilità concreta della società
concedente che nel piano prevede di riacquisirli
fondendosi con le affittuarie
 si tratta di un’ipotesi di concordato in continuità
(Trib. Pordenone, 4.8.2015)
Affitto di azienda
b) Affitto con obbligo di successivo acquisto
 Il contratto di affitto, se «propedeutico alla successiva
cessione all’affittuario dell’azienda funzionante»
compatibile
con il concordato
aziendale. (Trib. Monza, 11.6.2013)
in
è
continuità
 si ha continuità se affitto dell’azienda con offerta
irrevocabile all’acquisto, qualora la soddisfazione dei
creditori dipenda dalla riscossione dei canoni d’affitto e
del ricavato della cessione (Trib. Roma, 24.3.2015).
Affitto di azienda
b) Affitto con obbligo di successivo acquisto
 l’alea imprenditoriale ricade sul terzo affittuario e
promissario acquirente: i creditori sono soddisfatti con i
proventi predeterminati costituiti dai canoni di locazione
e dal ricavato della successiva cessione dell’impresa
 «laddove il legislatore ha fatto riferimento alla cessione
di azienda in esercizio, sembra aver chiaramente
escluso la distinta ipotesi dell’affitto di
azienda»
(Trib. Terni, 25.3.2013)
Ipotesi atipiche e controverse di
concordato in continuità indiretta
Scissione
Nel piano è previsto che la società in concordato dopo
l’omologa dia luogo ad una scissione, in cui:
La Scissa  mantiene azienda in esercizio e si obbliga a
versare ai creditori concorrenti parte dei flussi di cassa,
entro il limite di un importo predeterminato;
La Beneficiaria  riceve cespiti da liquidare e si fa
carico di tutti i debiti, che si obbliga a pagare con il
ricavato della liquidazione;
Ipotesi atipiche e controverse di
concordato in continuità indiretta
Scissione
• il piano è qualificato in continuità aziendale perché
parte dell’attivo destinato ai creditori proviene dai flussi
generati da prosecuzione impresa da parte della società
scissa e non solo dalla liquidazione di elementi dell’attivo
(Trib. Arezzo, 27.2.2015)
Ipotesi atipiche e controverse di
concordato in continuità indiretta
Cessio bonorum
• il piano prevede un’iniziale continuità aziendale, al solo
scopo di conservare intatti i valori di avviamento e di
magazzino, seguita da una fase liquidatoria di cessione
dell’attività in esercizio
• il concordato in cessio bonorum può rientrare tra le
ipotesi di continuità aziendale se è offerta la cessione di
azienda in esercizio
(Trib. Udine, 16.4.2015)
Il concordato in continuità
aziendale
Quando si ha concordato in continuità?
• valutazione caso per caso
• oggi più significativa che mai, in ragione dei predetti
vincoli per la redazione della proposta e della disciplina
differenziata
• in base alla risposta, la proposta di concordato deve o
non deve assicurare il pagamento del 20 % dei crediti
chirografari
Miglior soddisfacimento dei
creditori
Art. 186 bis, comma 2, lett. b: «la relazione del
professionista di cui all'articolo 161 … deve attestare che la
prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di
concordato è funzionale al miglior
dei creditori»
soddisfacimento
Il legislatore presuppone che la prosecuzione dell’attività
sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, «nel
senso che il salvataggio del valore impresa non solo non
deve andare a detrimento delle ragioni dei creditori, ma
deve addirittura proporsi come migliore soluzione possibile
rispetto alle altre alternative percorribili” (Trib. Monza,
2.10.2013)
Miglior soddisfacimento dei
creditori
Qual è il significato di questa disposizione, oggi?
• se il concordato liquidatorio consentano di soddisfare i
creditori in misura superiore, il debitore può scegliere un
piano di concordato in continuità ?
• parte della dottrina ritiene che dove possibile un piano
liquidatorio con soddisfacimento dei chirografari nella
misura del 20 %, l’ipotesi del piano in continuità sarebbe
praticabile soltanto qualora consentisse possibilità di
soddisfacimento più ampie
Miglior soddisfacimento dei
creditori
Qual è il significato di questa disposizione, oggi?
• altri autori, interpretando il requisito della funzionalità al
miglior soddisfacimento dei creditori come rapportato
alle alternative concretamente praticabili,
ritengono che l’unica alternativa da raffrontare al
concordato in continuità sia il fallimento, in quanto il
debitore ha optato per la prosecuzione dell’attività
d’impresa e dunque non è intenzionato a porre in essere
un concordato liquidatorio
Utilità
Art. 161, comma II, lett. e), L. Fall.
« (…) in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità
specificamente individuata ed economicamente
valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare
a ciascun creditore.»
 ratio: «evitare che possano essere presentate proposte
per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo
che lascino del tutto indeterminato e aleatorio il
conseguimento di un’utilità specifica per i creditori»
(Relazione accompagnatoria al D.L. 83/2015)
Utilità
Art. 161, comma II, lett. e), L. Fall
«… la proposta deve indicare l’utilità …»
Il termine utilità consente di valorizzare forme di
soddisfacimento dei creditori alternative alla dazione di
denaro:
• trasferimento di beni
• assegnazione di titoli in partecipazione
• contrattualizzazione di nuovi rapporti commerciali
sostitutivi
Utilità
Art. 161, comma II, lett. e), L. Fall
«….. l'utilità specificamente individuata…»
• l’utilità indicata dev’essere individuata con specificità,
non è sufficiente un’indicazione generica
• necessità di concretezza e determinatezza del bene della
vita offerto
«…ed economicamente valutabile…»
• l’utilità dev’essere suscettibile di valutazione economica
Utilità
Art. 161, comma II, lett. e), L. Fall
«…… si obbliga ad assicurare a ciascun creditore»:
• a ciascuna categoria / classe di creditori che sia trattata
in modo omogeneo
• Ciascun creditore => creditori a classe zero?
• giurisprudenza ante riforma  inammissibilità
• parte della dottrina post riforma  ammissibilità, il
legislatore si riferisce a qualunque utilità
• obbligo di soddisfare ciascun creditore, come
ritenere ammissibile una classe zero?
Concordato con cessio bonorum
Art. 161, comma II, lett. e), L. Fall
« che il preponente si
obbliga ad assicurare …»
concordato con cessio bonorum
• in passato la dottrina e la giurisprudenza (cfr. Cass.
SS.UU., 1521/2013) erano giunte alla conclusione che nel
concordato per cessio bonorum ex art. 1977 C.C. la
percentuale indicata nella proposta non fosse
vincolante e rappresentasse soltanto un’indicazione
Concordato con cessio bonorum
Regime previgente
 obbligatorio
inserire
nella
proposta
una
seria
indicazione
della misura di soddisfazione dei
creditori prevista dal piano;
 Cass. Civ., 23.6.2011, n. 13817: « impredicabilità, in linea
generale, di un onere di indicare in ogni caso la
percentuale di soddisfacimento dei creditori a fronte di
una pressoché infinita gamma di possibili articolazioni
della proposta di concordato e quindi della possibilità di
soluzioni che (…) non consentono un’immediata
quantificazione del risultato utile»
Concordato con cessio bonorum
Cass. Civ., 14.3.2014, n. 6022:
• l’imprenditore
assume
l’obbligo
di
«porre
a
disposizione l’intero patrimonio dell’impresa e NON
di garantire il pagamento dei crediti in una percentuale
prefissata »
• «l’indicazione di una percentuale di soddisfacimento dei
crediti è (…) necessaria al fine di consentire ai creditori di
valutare la concretezza e la convenienza della proposta,
nonché la sua fattibilità economica»
Concordato con cessio bonorum
Cass. Civ., 14.3.2014, n. 6022:
• la percentuale di soddisfacimento dei chirografari
indicata nella proposta «a meno di un’espressa
previsione in tal senso, non costituisce manifestazione di
una volontà negoziale sulla quale si forma il consenso o
l’accettazione, perché ciò equivarrebbe a ritenere sempre
necessaria l’assunzione della forma del concordato misto,
in cui la cessione è accompagnata dall’impegno a
garantire ai creditori una percentuale minima di
soddisfacimento»
Concordato con cessio bonorum
Il D.L. 83/2015 incide su questo orientamento?
 l’art. 160 sancisce che la proposta deve assicurare il
pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari (solo
per il concordato liquidatorio)
 l’ art. 161 impone che la proposta indichi l’utilità che il
proponente si obbliga ad assicurare (sia per il concordato
liquidatorio che per quello in continuità) a favore di
ciascun creditore
Concordato con cessio bonorum
Il D.L. 83/2015 incide su questo orientamento?
• non è sufficiente indicare i vantaggi dell’operazione per
la massa indistinta dei creditori, ma occorre che il
debitore si obblighi a dare quell’utilità specifica a favore
di ciascun creditore
Concordato con cessio bonorum
Il D.L. 83/2015 incide su questo orientamento?
 Fino ad ora: il rischio degli esiti del concordato con cessio
bonorum incombeva sui creditori; la prognosi di esito
della liquidazione (la percentuale), scritta nella proposta,
era meramente indicativa
 Da oggi: il debitore è obbligato ad assicurare un’utilità a
favore di ciascun creditore (non già alla massa
indifferenziata); vuol dire che il rischio degli esiti della
liquidazione nel concordato con cessio bonorum ricade
ora sul debitore? Se quella data utilità a favore di
ciascuno non è conseguita, l’obbligo non è rispettato?
I poteri del Tribunale
Fattibilità giuridica
 le modalità di attuazione del piano non possono essere
«incompatibili con norme inderogabili»
La valutazione spetta al tribunale
Fattibilità economica
 «legata ad un giudizio prognostico circa l’effettiva
possibilità di soddisfazione dei creditori mediante
l’applicazione del piano»
La valutazione spetta ai creditori
I poteri del Tribunale
Fattibilità economica
(segue)
 il giudice ha il potere di rilevare i casi di «assoluta,
manifesta non attitudine del piano presentato dal
debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati» (Cass. Civ.
11423/2014)
 il piano non consente di « realizzare la causa concreta del
concordato, ossia a superare la crisi mediante una sia pur
minimale soddisfazione dei creditori chirografari (causa
astratta del piano)» (Cass. Civ. 11423/2014)
I poteri del Tribunale
Cosa cambia con il D.L. 83/2015?
• il giudice sarà chiamato a verificare:
1. nel concordato in continuità, che il debitore si sia
obbligato ad assicurare a ciascun creditore un’utilità
specificamente individuata ed economicamente
valutabile
2. nelle altre ipotesi di concordato, anche che la
proposta assicuri il pagamento di almeno il 20%
dell’ammontare dei crediti chirografari
I poteri del Tribunale
Cosa cambia con il D.L. 83/2015?
• non si tratta di un generico controllo circa la fattibilità
economica del piano: la novella non ha inciso
sull’estensione dei poteri del Tribunale
• vi è però quanto meno l’esigenza di una verifica dei
contenuti di quanto offerto ai creditori, per appurare se
il piano e la proposta rientrano nel nuovo archetipo
di proposta imposto dal legislatore
• e quindi anche se essi sono o non sono idonei NEL
MERITO a conseguire gli obblighi minimi ora imposti (?)
I poteri del Tribunale
Cosa cambia con il D.L. 83/2015?
l’art. 162 II comma NON richiama il nuovo IV comma
dell’art. 160, bensì solo i primi due commi e l’art. 161
Art. 162 II c. legge fall.
Il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non
ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160,
commi
primo e secondo e 161, …. dichiara inammissibile la
proposta di concordato
GRAZIE
PER L’ATTENZIONE !
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