La cessione d'azienda Lorenzo Benatti Parma, 14 ottobre 2009 Nozione di azienda: art. 2555 c.c. «L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa». Azienda/Impresa Impresa (2082) = attività: produzione di automobili, commercio di calzature, trasporto per conto terzi, attività bancaria, ecc. Azienda (2555) = mezzi: locali, macchinari, attrezzature, materie prime, merci, ecc. Cosa caratterizza l’azienda? E’ un complesso di beni caratterizzato da un’unità di tipo funzionale. I beni sono utilizzati in modo coordinato (organizzato) per l’esercizio dell’impresa. Beni che formano l’azienda Non fanno parte dell’azienda i beni, anche se di proprietà dell’imprenditore, ma che egli non destina all’esercizio dell’impresa. Fanno parte dell’azienda i beni di proprietà di terzi, ma che l’imprenditore può utilizzare nell’esercizio dell’impresa (affittati, ottenuti in uso o in leasing). Avviamento L’utilizzo coordinato dei beni fa si che la loro capacità produttiva sia maggiore rispetto a quella ritraibile dall’utilizzo dei singoli beni individualmente. Il valore dell’azienda è perciò (solitamente) maggiore della somma dei valori dei singoli beni. Questa differenza dicesi avviamento. Trasferimento dell’azienda La disciplina del trasferimento dell’azienda deroga alla disciplina propria del trasferimento dei singoli beni perché si tende a tutelare: • l’integrità del complesso aziendale, • la sua destinazione all’esercizio dell’impresa. Modalità di trasferimento vendita, conferimento, donazione, usufrutto, affitto. Individuazione dell’azienda Non è necessario che sia trasferito l’intero complesso aziendale, è possibile il trasferimento di un ramo d’azienda, purché dotato di organicità operativa. Perché possa parlarsi di trasferimento di azienda occorre e basta che l’insieme di beni sia astrattamente idoneo all’esercizio di una determinata impresa. Forma del trasferimento (2556) Per validità del trasferimento: si devono osservare le «forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda e per la particolare natura del contratto». A fini della prova: il trasferimento delle aziende per l’esercizio di imprese soggette a registrazione deve essere provato per iscritto, A fini dell’opponibilità ai terzi: il trasferimento delle aziende per l’esercizio di imprese soggette a registrazione deve essere iscritto presso il registro delle imprese E’ necessario elencare i beni? Secondo la giurisprudenza non è strettamente necessario, in sede di contratto di cessione dell’azienda, individuare esattamente i singoli beni che la compongono. Sarebbero invece necessaria un’espressa previsione ed un’esatta identificazione del bene qualora si voglia escludere qualche bene aziendale dal trasferimento. Appare tuttavia opportuno (ed in tal senso si è sempre orientata la prassi), procedere alla dettagliata elencazione dei beni facenti parte del complesso aziendale, anche mediante la redazione di inventari. Effetti del trasferimento Divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.). Successione nei contratti (art. 2558 c.c.), tra i quali particolari disposizioni riguardano: • contratti di lavoro (art. 2112 c.c.), • contratti di consorzio (art. 2610 c.c.), • contratti locazione immobili (art.36 392/1978). L. Trasferimento dei crediti (art. 2559 c.c.). Trasferimento dei debiti (art. 2560 c.c.). Divieto di concorrenza (2557) «Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta» (1° comma). Divieto di concorrenza (2557) E’ possibile ampliare il patto di non concorrenza, «purché non impedisca ogni attività professionale dell’alienante» (2° c.). Il patto non può avere durata superiore a 5 anni (2° comma). Se viene fissata una durata superiore o non è fissata una durata, il divieto vale per 5 anni (3° comma). Applicazione del divieto Si ritiene che il divieto si applichi anche in caso di vendita coattiva (per es. fallimentare). E’ controversa l’applicazione in caso di: • divisione ereditaria con assegnazione ad un erede, • scioglimento società con assegnazione ad un socio, • vendita dell’intera partecipazione in una società. Successione nei contratti «Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale» (art. 2558, 1°c.). Trattasi di contratti che nessuna delle parti ha completamente eseguito. Il trasferimento ha luogo ex lege, anche se non previsto espressamente, né è necessario il consenso del terzo contraente ceduto. Va invece specificata la volontà contraria. Successione nei contratti «Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante» (art. 2558, 2° c.). In tal caso il contratto si estingue. Successione nei contratti I contratti si trasferiscono automaticamnete a condizione che non abbiano carattere personale. Altrimenti valgono le regole comuni. Sono personali (tesi prevalente) quei contratti nei quali l’identità e le qualità personali dell’imprenditore alienante sono state in concreto determinanti del consenso del terzo (e non viceversa). Successione nei contratti L’automaticità del trasferimento non ha luogo in tre casi: • patto contrario tra cedente e cessionario, • natura personale del contratto, • recesso del terzo contraente per giusta causa entro tre mesi. Contratti di lavoro (art. 2112 c.c.) «In caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva i diritti che ne derivano» (1° comma dell’art. 2112 c.c.). La norma non è derogabile. Diversamente da quanto previsto per gli altri contratti, non è possibile un accordo diverso da cedente e cessionario. «Il cedente ed il cessionario sono obbligati in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento» (2° comma dell’art. 2112 c.c.). Sono poi previste una serie di disposizioni a tutela del lavoratore e a garanzia dei suoi diritti. Contratti di consorzio (art. 2610 c.c.) «Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda l’acquirente subentra nel contratto di consorzio» (art. 2610 c.c., 1° c.). «Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell’azienda per atto tra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento, l’esclusione dell’acquirente dal consorzio» (art. 2610 c.c., 2° c.). La norma non chiarisce se sussista una responsabilità del cedente nei confronti degli altri consorziati per i danni derivanti per il fatto che la figura del cessionario sia motivo, per gli atri consorziati, di giusta causa di revoca. In proposito non vi è una risposta univoca. Contratti di locazione di beni immobili (art. 36 legge 392/1978) «Il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte» (art. 36, 1° c., legge 27 luglio 1978, n. 392). Trasferimento dei crediti (2559) la notifica al debitore ceduto o accettazione da parte di quest’ultimo sono sostituite dalla iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, «tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante». Trasferimento dei debiti (2560) «L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento dell’azienda ceduta, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito» (1° comma). «Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori» (2° comma). Usufrutto e affitto d’azienda «L’usufruttuario dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue» (2561, 1° comma). «Egli deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte» (2561, 2° comma). La violazione di tali obblighi o la cessazione arbitraria dalla gestione dell’azienda determinano la cessazione dell’usufrutto per abuso dell’usufruttuario (2561, 3° comma). «La differenza tra le consistenze d’inventario all’inizio e al termine dell’usufrutto è regolata in denaro, sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto»(2561, 4° comma). La stessa disciplina si applica all’affitto d’azienda (2562). Norme applicabili All’usufrutto e affitto applicano inoltre: d’azienda si • il divieto di concorrenza: «vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell’usufrutto o dell’affitto» (2557 4° comma). • la successione nei contratti (art. 2558). All’usufrutto, ma non all’affitto d’azienda si applica l’art. 2559 relativo alla cessione dei crediti. Né all’usufrutto, né all’affitto si applica l’art. 2560 relativo al trasferimento dei debiti. Forma dell’atto di conferimento nelle società di capitali Nelle società di capitali sarà necessario adottare la forma di atto pubblico, soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese. In tal modo sono rispettate sia le forme richieste per la validità del conferimento, che quella per la prova, che infine quelle per l’opponibilità ai terzi. Valutazione dell’azienda Secondo le norme previste dai diversi tipi sociali. Ci si è chiesti se il perito nella stima dell’azienda conferita possa/debba attribuire un valore all’avviamento e soprattutto se detto valore possa essere poi iscritto fra le attività della società conferita. La dottrina prevalente ritiene che la società conferitaria, nei limiti in cui il valore è attestato dal perito, possa iscrivere all’attivo anche una voce a titolo di avviamento dell’azienda acquisita per conferimento. L’azienda dott. Lorenzo Benatti [email protected]