La cessione d'azienda
Lorenzo Benatti
Parma, 14 ottobre 2009
Nozione di azienda: art. 2555 c.c.
«L’azienda è il complesso dei
beni
organizzati
dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa».
Azienda/Impresa

Impresa (2082)
= attività:
produzione di
automobili,
commercio di
calzature,
trasporto per conto
terzi,
attività bancaria,
ecc.

Azienda (2555)
= mezzi:
locali,
macchinari,
attrezzature,
materie prime,
merci,
ecc.
Cosa caratterizza l’azienda?
E’ un complesso di beni caratterizzato
da un’unità di tipo funzionale.
I beni sono utilizzati in modo coordinato
(organizzato)
per
l’esercizio
dell’impresa.
Beni che formano l’azienda
Non fanno parte dell’azienda i beni,
anche
se
di
proprietà
dell’imprenditore, ma che egli non
destina all’esercizio dell’impresa.
 Fanno parte dell’azienda i beni di
proprietà
di
terzi,
ma
che
l’imprenditore
può
utilizzare
nell’esercizio dell’impresa (affittati,
ottenuti in uso o in leasing).

Avviamento
L’utilizzo coordinato dei beni fa si che
la loro capacità produttiva sia
maggiore rispetto a quella ritraibile
dall’utilizzo
dei
singoli
beni
individualmente.
 Il
valore dell’azienda è perciò
(solitamente) maggiore della somma
dei valori dei singoli beni. Questa
differenza dicesi avviamento.

Trasferimento dell’azienda
La
disciplina
del
trasferimento
dell’azienda deroga alla disciplina
propria del trasferimento dei singoli beni
perché si tende a tutelare:
• l’integrità del complesso aziendale,
• la
sua
destinazione
all’esercizio
dell’impresa.
Modalità di trasferimento
vendita,
 conferimento,
 donazione,
 usufrutto,
 affitto.

Individuazione dell’azienda
Non è necessario che sia trasferito
l’intero complesso aziendale, è possibile
il trasferimento di un ramo d’azienda,
purché dotato di organicità operativa.
Perché possa parlarsi di trasferimento di
azienda occorre e basta che l’insieme di
beni
sia
astrattamente
idoneo
all’esercizio di una determinata impresa.
Forma del trasferimento (2556)

Per validità del trasferimento:
si devono osservare le «forme stabilite dalla
legge per il trasferimento dei singoli beni
che compongono l’azienda e per la
particolare natura del contratto».

A fini della prova:
il trasferimento delle aziende per l’esercizio
di imprese soggette a registrazione deve
essere provato per iscritto,

A fini dell’opponibilità ai terzi:
il trasferimento delle aziende per l’esercizio
di imprese soggette a registrazione deve
essere iscritto presso il registro delle
imprese
E’ necessario elencare i beni?


Secondo
la
giurisprudenza
non
è
strettamente necessario, in sede di contratto
di
cessione
dell’azienda,
individuare
esattamente
i
singoli
beni
che
la
compongono. Sarebbero invece necessaria
un’espressa
previsione
ed
un’esatta
identificazione del bene qualora si voglia
escludere qualche bene aziendale dal
trasferimento.
Appare tuttavia opportuno (ed in tal senso si
è sempre orientata la prassi), procedere alla
dettagliata elencazione dei beni facenti parte
del complesso aziendale, anche mediante la
redazione di inventari.
Effetti del trasferimento
Divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.).
 Successione nei contratti (art. 2558
c.c.), tra i quali particolari disposizioni
riguardano:

• contratti di lavoro (art. 2112 c.c.),
• contratti di consorzio (art. 2610 c.c.),
• contratti locazione immobili (art.36
392/1978).
L.
Trasferimento dei crediti (art. 2559 c.c.).
 Trasferimento dei debiti (art. 2560 c.c.).

Divieto di concorrenza (2557)

«Chi aliena l’azienda deve astenersi,
per il periodo di cinque anni dal
trasferimento, dall’iniziare una nuova
impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o
altre circostanze sia idonea a sviare la
clientela dell’azienda ceduta» (1°
comma).
Divieto di concorrenza (2557)
E’ possibile ampliare il patto di non
concorrenza, «purché non impedisca
ogni
attività
professionale
dell’alienante» (2° c.).
 Il patto non può avere durata superiore
a 5 anni (2° comma). Se viene fissata
una durata superiore o non è fissata
una durata, il divieto vale per 5 anni (3°
comma).

Applicazione del divieto
Si ritiene che il divieto si applichi anche
in caso di vendita coattiva (per es.
fallimentare).
 E’ controversa l’applicazione in caso di:

• divisione ereditaria con assegnazione ad
un erede,
• scioglimento società con assegnazione ad
un socio,
• vendita dell’intera partecipazione in una
società.
Successione nei contratti
«Se non è pattuito diversamente,
l’acquirente dell’azienda subentra nei
contratti
stipulati
per
l’esercizio
dell’azienda stessa che non abbiano
carattere personale» (art. 2558, 1°c.).
 Trattasi di contratti che nessuna delle
parti ha completamente eseguito.
 Il trasferimento ha luogo ex lege, anche
se non previsto espressamente, né è
necessario il consenso del terzo
contraente ceduto.
 Va
invece specificata la volontà
contraria.
Successione nei contratti
«Il terzo contraente può tuttavia
recedere dal contratto entro tre mesi
dalla notizia del trasferimento, se
sussiste una giusta causa, salvo in
questo
caso
la
responsabilità
dell’alienante» (art. 2558, 2° c.).
In tal caso il contratto si estingue.
Successione nei contratti
I
contratti
si
trasferiscono
automaticamnete a condizione che non
abbiano carattere personale. Altrimenti
valgono le regole comuni.
 Sono personali (tesi prevalente) quei
contratti nei quali l’identità e le qualità
personali dell’imprenditore alienante
sono state in concreto determinanti del
consenso del terzo (e non viceversa).

Successione nei contratti

L’automaticità del trasferimento non ha
luogo in tre casi:
• patto contrario tra cedente e cessionario,
• natura personale del contratto,
• recesso del terzo contraente per giusta
causa entro tre mesi.
Contratti di lavoro (art. 2112 c.c.)



«In caso di trasferimento d’azienda il rapporto di
lavoro continua con il cessionario e il lavoratore
conserva i diritti che ne derivano» (1° comma dell’art.
2112 c.c.). La norma non è derogabile. Diversamente
da quanto previsto per gli altri contratti, non è
possibile un accordo diverso da cedente e
cessionario.
«Il cedente ed il cessionario sono obbligati in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento» (2° comma dell’art. 2112 c.c.).
Sono poi previste una serie di disposizioni a tutela
del lavoratore e a garanzia dei suoi diritti.
Contratti di consorzio (art. 2610 c.c.)


«Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a
qualunque
titolo
dell’azienda
l’acquirente
subentra nel contratto di consorzio» (art. 2610
c.c., 1° c.).
«Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso
di trasferimento dell’azienda per atto tra vivi, gli
altri consorziati possono deliberare, entro un
mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento,
l’esclusione dell’acquirente dal consorzio» (art.
2610 c.c., 2° c.). La norma non chiarisce se
sussista una responsabilità del cedente nei
confronti degli altri consorziati per i danni
derivanti per il fatto che la figura del cessionario
sia motivo, per gli atri consorziati, di giusta causa
di revoca. In proposito non vi è una risposta
univoca.
Contratti di locazione di beni
immobili (art. 36 legge 392/1978)

«Il conduttore può sublocare l’immobile o
cedere il contratto di locazione anche senza il
consenso del locatore, purché venga insieme
ceduta
o
locata
l’azienda,
dandone
comunicazione al locatore mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Il
locatore può opporsi, per gravi motivi, entro
trenta
giorni
dal
ricevimento
della
comunicazione. Nel caso di cessione, il
locatore, se non ha liberato il cedente, può
agire contro il medesimo qualora il
cessionario non adempia le obbligazioni
assunte» (art. 36, 1° c., legge 27 luglio 1978,
n. 392).
Trasferimento dei crediti (2559)
la notifica al debitore ceduto o
accettazione da parte di quest’ultimo
sono sostituite dalla iscrizione del
trasferimento nel registro delle imprese,
 «tuttavia il debitore ceduto è liberato se
paga in buona fede all’alienante».

Trasferimento dei debiti (2560)
«L’alienante non è liberato dai debiti,
inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta,
anteriori al trasferimento dell’azienda
ceduta, se non risulta che i creditori vi
abbiano consentito» (1° comma).
 «Nel
trasferimento di un’azienda
commerciale risponde dei debiti suddetti
anche l’acquirente dell’azienda, se essi
risultano dai libri contabili obbligatori»
(2° comma).

Usufrutto e affitto d’azienda





«L’usufruttuario dell’azienda deve esercitarla sotto la
ditta che la contraddistingue» (2561, 1° comma).
«Egli deve gestire l’azienda senza modificarne la
destinazione e in modo da conservare l’efficienza
dell’organizzazione e degli impianti e le normali
dotazioni di scorte» (2561, 2° comma).
La violazione di tali obblighi o la cessazione arbitraria
dalla
gestione
dell’azienda
determinano
la
cessazione dell’usufrutto per abuso dell’usufruttuario
(2561, 3° comma).
«La differenza tra le consistenze d’inventario all’inizio
e al termine dell’usufrutto è regolata in denaro, sulla
base
dei
valori
correnti
al
termine
dell’usufrutto»(2561, 4° comma).
La stessa disciplina si applica all’affitto d’azienda
(2562).
Norme applicabili

All’usufrutto e affitto
applicano inoltre:
d’azienda
si
• il divieto di concorrenza: «vale nei
confronti del proprietario o del locatore per
la durata dell’usufrutto o dell’affitto» (2557
4° comma).
• la successione nei contratti (art. 2558).
All’usufrutto, ma non all’affitto d’azienda
si applica l’art. 2559 relativo alla
cessione dei crediti.
 Né all’usufrutto, né all’affitto si applica
l’art. 2560 relativo al trasferimento dei
debiti.

Forma dell’atto di conferimento
nelle società di capitali

Nelle società di capitali sarà necessario
adottare la forma di atto pubblico,
soggetto ad iscrizione nel registro delle
imprese. In tal modo sono rispettate sia
le forme richieste per la validità del
conferimento, che quella per la prova,
che infine quelle per l’opponibilità ai
terzi.
Valutazione dell’azienda


Secondo le norme previste dai diversi tipi
sociali.
Ci si è chiesti se il perito nella stima
dell’azienda conferita possa/debba attribuire
un valore all’avviamento e soprattutto se
detto valore possa essere poi iscritto fra le
attività della società conferita. La dottrina
prevalente ritiene che la società conferitaria,
nei limiti in cui il valore è attestato dal perito,
possa iscrivere all’attivo anche una voce a
titolo di avviamento dell’azienda acquisita
per conferimento.
L’azienda
dott. Lorenzo Benatti
[email protected]
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