L'azienda
Lorenzo Benatti
Parma, 23 settembre 2011
Nozione di azienda: art. 2555 c.c.
«L’azienda è il complesso dei
organizzati
dall’imprenditore
l’esercizio dell’impresa».
beni
per
Azienda/Impresa
• Impresa (2082)
= attività:
produzione di
automobili,
commercio di
calzature,
trasporto per conto
terzi,
attività bancaria,
ecc.
• Azienda (2555)
= mezzi:
locali,
macchinari,
attrezzature,
materie prime,
merci,
ecc.
Cosa caratterizza l’azienda?
E’ un complesso di beni caratterizzato da un’unità
di tipo funzionale.
I beni sono utilizzati in modo coordinato
(organizzato) per l’esercizio dell’impresa.
Beni che formano l’azienda
• Non fanno parte dell’azienda i beni, anche se
di proprietà dell’imprenditore, ma che egli non
destina all’esercizio dell’impresa.
• Fanno parte dell’azienda i beni di proprietà di
terzi, ma che l’imprenditore può utilizzare
nell’esercizio dell’impresa (affittati, ottenuti in
uso o in leasing).
• Comprende anche servizi e rapporti giuridici?
• E’ un unico bene, una pluralità di beni o una
universalità di beni?
Avviamento
• L’utilizzo coordinato dei beni fa si che la loro
capacità produttiva sia maggiore rispetto a quella
ritraibile
dall’utilizzo
dei
singoli
beni
individualmente.
• Il valore dell’azienda è perciò (solitamente)
maggiore della somma dei valori dei singoli beni.
Questa differenza dicesi avviamento.
• L’avviamento ha un rilievo giuridico:
– Norme particolari relative a cessione azienda,
– Concorrenza sleale,
– Disciplina iscrizione in bilancio,
– Ecc.
Trasferimento dell’azienda
La disciplina del trasferimento dell’azienda deroga alla
disciplina propria del trasferimento dei singoli beni
perché si tende a tutelare:
– l’integrità del complesso aziendale,
– la sua destinazione all’esercizio dell’impresa.
Sono frequenti abusi in entrambi i sensi:
– Tentativi di far passare per trasferimento d’azienda
quello di singoli beni (specialmente immobili),
– Tentativi di far passare per trasferimento di beni la
cessione d’azienda.
Modalità di trasferimento
•
•
•
•
•
vendita,
conferimento,
donazione,
usufrutto,
affitto.
Individuazione dell’azienda
Non è necessario che sia trasferito l’intero
complesso aziendale, è possibile il trasferimento
di un ramo d’azienda, purché dotato di
organicità operativa.
Perché possa parlarsi di trasferimento di azienda
occorre e basta che l’insieme di beni sia
astrattamente idoneo all’esercizio di una
determinata impresa.
E’ necessario elencare i beni?
• Secondo la giurisprudenza non è strettamente
necessario, in sede di contratto di cessione
dell’azienda, individuare esattamente i singoli beni
che la compongono. Sarebbero invece necessaria
un’espressa previsione ed un’esatta identificazione
del bene qualora si voglia escludere qualche bene
aziendale dal trasferimento.
• Appare tuttavia opportuno (ed in tal senso si è
sempre orientata la prassi), procedere alla
dettagliata elencazione dei beni facenti parte del
complesso aziendale, anche mediante la redazione
di inventari.
Forma del trasferimento (2556)
• Per validità del trasferimento:
si devono osservare le «forme stabilite dalla legge per
il trasferimento dei singoli beni che compongono
l’azienda e per la particolare natura del contratto».
• A fini della prova (il contratto non può essere provato
con altri mezzi, quali testimoni o presunzioni):
il trasferimento delle aziende per l’esercizio di imprese
soggette a registrazione deve essere provato per
iscritto,
• A fini dell’opponibilità ai terzi:
il trasferimento delle aziende per l’esercizio di imprese
soggette a registrazione deve essere iscritto presso il
registro delle imprese.
Effetti del trasferimento
• Divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.).
• Successione nei contratti (art. 2558 c.c.), tra i quali
particolari disposizioni riguardano:
– contratti di lavoro (art. 2112 c.c.),
– contratti di consorzio (art. 2610 c.c.),
– contratti locazione immobili (art. 36 L.
392/1978),
– contratti di assicurazione (art. 1902 e 1918 c.c.),
– contratti di edizione (art. 32 l. diritto autore).
• Trasferimento dei crediti (art. 2559 c.c.).
• Trasferimento dei debiti (art. 2560 c.c.).
Divieto di concorrenza (2557)
• «Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo
di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una
nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o
altre circostanze sia idonea a sviare la clientela
dell’azienda ceduta» (1° comma).
Divieto di concorrenza (2557)
• E’ possibile limitare il divieto e anche ampliarlo,
«purché non impedisca ogni attività professionale
dell’alienante» (2° c.).
• Il patto non può avere durata superiore a 5 anni (2°
comma). Se viene fissata una durata superiore o non
è fissata una durata, il divieto vale per 5 anni (3°
comma).
Applicazione del divieto
• Il divieto si applichi anche in caso di vendita
coattiva (per es. fallimentare)? Si Campobasso,
dubbi AAVV
• E’ controversa l’applicazione in caso di:
– divisione ereditaria con assegnazione ad un
erede,
– scioglimento società con assegnazione ad un
socio (dubbi AAVV),
– vendita dell’intera partecipazione in una società
(forti dubbi AAVV).
Successione nei contratti (1)
«Se non è pattuito diversamente, l’acquirente
dell’azienda subentra nei contratti stipulati per
l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano
carattere personale» (art. 2558, 1°c.). Si tratta di
una deroga rispetto alla disciplina comune, secondo
la quale il trasferimento del contratto richiede il
consenso di tutte le parti di esso.
• Trattasi di contratti che nessuna delle parti ha
completamente eseguito.
• Il trasferimento ha luogo ex lege, anche se non
previsto espressamente, né è necessario il consenso
del terzo contraente ceduto.
• Va invece specificata la volontà contraria.
Successione nei contratti (2)
«Il terzo contraente può tuttavia recedere dal
contratto entro tre mesi dalla notizia del
trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo
in questo caso la responsabilità dell’alienante»
(art. 2558, 2° c.).
In tal caso il contratto si estingue.
Successione nei contratti (3)
• I contratti si trasferiscono automaticamnete a
condizione che non abbiano carattere personale.
Altrimenti valgono le regole comuni.
• Sono personali (tesi prevalente) quei contratti nei
quali l’identità e le qualità personali dell’imprenditore
alienante sono state in concreto determinanti del
consenso del terzo (e non viceversa).
• Non può che trattarsi di una categoria limitata
(essendo
un’eccezione
va
interpretata
restrittivamente), che individua una fattispecie di non
facile identificazione pratica (è
consigliabile
specificare nel contratto l’intrasferibilità).
Trasferimento dei crediti (2559)
• «La cessione dei contratti relativi all’azienda
ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o
di sua accettazione, ha effetto, nei contratti con i
terzi, dal momento dell’iscrizione nel registro delle
imprese». E’ discusso se il trasferimento dei crediti
sia automatico con l’azienda (giurisprudenza e parte
della dottrina) o debba essere oggetto di accordo ad
hoc (dottrina maggioritaria).
• «Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in
buona fede all’alienante».
Trasferimento dei debiti (2560)
• «L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti
all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al
trasferimento dell’azienda ceduta, se non risulta che
i creditori vi abbiano consentito» (1° comma). Non è
possibile la liberazione da parte dei creditori dai
debiti verso i lavoratori (art. 2112 c.c.)
• «Nel trasferimento di un’azienda commerciale
risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente
dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili
obbligatori» (2° comma).
• La regola riguarda i rapporti con i terzi e non tocca
quelli tra cedente e cessionario dell’azienda.
Usufrutto e affitto d’azienda (2561, 2562)
• L’usufruttuario e l’affittuario dell’azienda devono
esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue
(2561, 1° comma).
• Essi devono gestire l’azienda senza modificarne la
destinazione e in modo da conservare l’efficienza
dell’organizzazione e degli impianti e le normali
dotazioni di scorte (2561, 2° comma).
• La violazione di tali obblighi o la cessazione arbitraria
dalla gestione dell’azienda determinano la cessazione
dell’usufrutto
e
dell’affitto
per
abuso
dell’usufruttuario o dell’affittuario.
• La differenza tra le consistenze d’inventario all’inizio
e al termine dell’usufrutto o dell’affitto è regolata in
denaro, sulla base dei valori correnti al termine
dell’usufrutto o dell’affitto.
Norme applicabili
• All’usufrutto e affitto d’azienda si applicano inoltre:
– il divieto di concorrenza: «vale nei confronti del
proprietario o del locatore per la durata
dell’usufrutto o dell’affitto» (2557 4° comma). Si
deve ritenere, nel silenzio del c.c., che il divieto
operi
anche
a
carico
dell’usufrutturaio
o
dell’affittuario,
al
termine
dell’usufrutto
o
dell’affitto? AAVV propende per la risposta positiva.
– la successione nei contratti (art. 2558).
• All’usufrutto, ma non all’affitto d’azienda si applica
l’art. 2559 relativo alla cessione dei crediti.
• Né all’usufrutto, né all’affitto si applica l’art. 2560
relativo al trasferimento dei debiti (salva l’eccezione
per i debiti da lavoro). Ma art. 104-bis, 6° c., l.f.?
• Il mancato trasferimento opera sia in sede di inizio
dell’usufrutto o dell’affitto, sia in sede di cessazione.
Leasing d’azienda
• Diffuso recentemente soprattutto nella forma del sale and
lease back.
• La posizione dell’utilizzatore si modella su quella
dell’affittuario, sul piano sia dei diritti (poteri di
disposizione) sia degli obblighi (vincolo di destinazione).
• Divieto di concorrenza: alla tutela dell’avviamento non
giova tanto il divieto di concorrenza a carico della società di
leasing, che dura per tutto il contratto, ma quello a carico
di chi ha ceduto l’azienda, che però ha durata massima
quinquennale. Per AAVV il divieto scatta a fine contratto a
carico dell’utilizzatore che non riscatti l’azienda.
• La successione dei contratti opera come nel caso di affitto e
usufrutto.
L’azienda
Lorenzo Benatti
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