L'azienda Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011 Nozione di azienda: art. 2555 c.c. «L’azienda è il complesso dei organizzati dall’imprenditore l’esercizio dell’impresa». beni per Azienda/Impresa • Impresa (2082) = attività: produzione di automobili, commercio di calzature, trasporto per conto terzi, attività bancaria, ecc. • Azienda (2555) = mezzi: locali, macchinari, attrezzature, materie prime, merci, ecc. Cosa caratterizza l’azienda? E’ un complesso di beni caratterizzato da un’unità di tipo funzionale. I beni sono utilizzati in modo coordinato (organizzato) per l’esercizio dell’impresa. Beni che formano l’azienda • Non fanno parte dell’azienda i beni, anche se di proprietà dell’imprenditore, ma che egli non destina all’esercizio dell’impresa. • Fanno parte dell’azienda i beni di proprietà di terzi, ma che l’imprenditore può utilizzare nell’esercizio dell’impresa (affittati, ottenuti in uso o in leasing). • Comprende anche servizi e rapporti giuridici? • E’ un unico bene, una pluralità di beni o una universalità di beni? Avviamento • L’utilizzo coordinato dei beni fa si che la loro capacità produttiva sia maggiore rispetto a quella ritraibile dall’utilizzo dei singoli beni individualmente. • Il valore dell’azienda è perciò (solitamente) maggiore della somma dei valori dei singoli beni. Questa differenza dicesi avviamento. • L’avviamento ha un rilievo giuridico: – Norme particolari relative a cessione azienda, – Concorrenza sleale, – Disciplina iscrizione in bilancio, – Ecc. Trasferimento dell’azienda La disciplina del trasferimento dell’azienda deroga alla disciplina propria del trasferimento dei singoli beni perché si tende a tutelare: – l’integrità del complesso aziendale, – la sua destinazione all’esercizio dell’impresa. Sono frequenti abusi in entrambi i sensi: – Tentativi di far passare per trasferimento d’azienda quello di singoli beni (specialmente immobili), – Tentativi di far passare per trasferimento di beni la cessione d’azienda. Modalità di trasferimento • • • • • vendita, conferimento, donazione, usufrutto, affitto. Individuazione dell’azienda Non è necessario che sia trasferito l’intero complesso aziendale, è possibile il trasferimento di un ramo d’azienda, purché dotato di organicità operativa. Perché possa parlarsi di trasferimento di azienda occorre e basta che l’insieme di beni sia astrattamente idoneo all’esercizio di una determinata impresa. E’ necessario elencare i beni? • Secondo la giurisprudenza non è strettamente necessario, in sede di contratto di cessione dell’azienda, individuare esattamente i singoli beni che la compongono. Sarebbero invece necessaria un’espressa previsione ed un’esatta identificazione del bene qualora si voglia escludere qualche bene aziendale dal trasferimento. • Appare tuttavia opportuno (ed in tal senso si è sempre orientata la prassi), procedere alla dettagliata elencazione dei beni facenti parte del complesso aziendale, anche mediante la redazione di inventari. Forma del trasferimento (2556) • Per validità del trasferimento: si devono osservare le «forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda e per la particolare natura del contratto». • A fini della prova (il contratto non può essere provato con altri mezzi, quali testimoni o presunzioni): il trasferimento delle aziende per l’esercizio di imprese soggette a registrazione deve essere provato per iscritto, • A fini dell’opponibilità ai terzi: il trasferimento delle aziende per l’esercizio di imprese soggette a registrazione deve essere iscritto presso il registro delle imprese. Effetti del trasferimento • Divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.). • Successione nei contratti (art. 2558 c.c.), tra i quali particolari disposizioni riguardano: – contratti di lavoro (art. 2112 c.c.), – contratti di consorzio (art. 2610 c.c.), – contratti locazione immobili (art. 36 L. 392/1978), – contratti di assicurazione (art. 1902 e 1918 c.c.), – contratti di edizione (art. 32 l. diritto autore). • Trasferimento dei crediti (art. 2559 c.c.). • Trasferimento dei debiti (art. 2560 c.c.). Divieto di concorrenza (2557) • «Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta» (1° comma). Divieto di concorrenza (2557) • E’ possibile limitare il divieto e anche ampliarlo, «purché non impedisca ogni attività professionale dell’alienante» (2° c.). • Il patto non può avere durata superiore a 5 anni (2° comma). Se viene fissata una durata superiore o non è fissata una durata, il divieto vale per 5 anni (3° comma). Applicazione del divieto • Il divieto si applichi anche in caso di vendita coattiva (per es. fallimentare)? Si Campobasso, dubbi AAVV • E’ controversa l’applicazione in caso di: – divisione ereditaria con assegnazione ad un erede, – scioglimento società con assegnazione ad un socio (dubbi AAVV), – vendita dell’intera partecipazione in una società (forti dubbi AAVV). Successione nei contratti (1) «Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale» (art. 2558, 1°c.). Si tratta di una deroga rispetto alla disciplina comune, secondo la quale il trasferimento del contratto richiede il consenso di tutte le parti di esso. • Trattasi di contratti che nessuna delle parti ha completamente eseguito. • Il trasferimento ha luogo ex lege, anche se non previsto espressamente, né è necessario il consenso del terzo contraente ceduto. • Va invece specificata la volontà contraria. Successione nei contratti (2) «Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante» (art. 2558, 2° c.). In tal caso il contratto si estingue. Successione nei contratti (3) • I contratti si trasferiscono automaticamnete a condizione che non abbiano carattere personale. Altrimenti valgono le regole comuni. • Sono personali (tesi prevalente) quei contratti nei quali l’identità e le qualità personali dell’imprenditore alienante sono state in concreto determinanti del consenso del terzo (e non viceversa). • Non può che trattarsi di una categoria limitata (essendo un’eccezione va interpretata restrittivamente), che individua una fattispecie di non facile identificazione pratica (è consigliabile specificare nel contratto l’intrasferibilità). Trasferimento dei crediti (2559) • «La cessione dei contratti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei contratti con i terzi, dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese». E’ discusso se il trasferimento dei crediti sia automatico con l’azienda (giurisprudenza e parte della dottrina) o debba essere oggetto di accordo ad hoc (dottrina maggioritaria). • «Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante». Trasferimento dei debiti (2560) • «L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento dell’azienda ceduta, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito» (1° comma). Non è possibile la liberazione da parte dei creditori dai debiti verso i lavoratori (art. 2112 c.c.) • «Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori» (2° comma). • La regola riguarda i rapporti con i terzi e non tocca quelli tra cedente e cessionario dell’azienda. Usufrutto e affitto d’azienda (2561, 2562) • L’usufruttuario e l’affittuario dell’azienda devono esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue (2561, 1° comma). • Essi devono gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte (2561, 2° comma). • La violazione di tali obblighi o la cessazione arbitraria dalla gestione dell’azienda determinano la cessazione dell’usufrutto e dell’affitto per abuso dell’usufruttuario o dell’affittuario. • La differenza tra le consistenze d’inventario all’inizio e al termine dell’usufrutto o dell’affitto è regolata in denaro, sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto o dell’affitto. Norme applicabili • All’usufrutto e affitto d’azienda si applicano inoltre: – il divieto di concorrenza: «vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell’usufrutto o dell’affitto» (2557 4° comma). Si deve ritenere, nel silenzio del c.c., che il divieto operi anche a carico dell’usufrutturaio o dell’affittuario, al termine dell’usufrutto o dell’affitto? AAVV propende per la risposta positiva. – la successione nei contratti (art. 2558). • All’usufrutto, ma non all’affitto d’azienda si applica l’art. 2559 relativo alla cessione dei crediti. • Né all’usufrutto, né all’affitto si applica l’art. 2560 relativo al trasferimento dei debiti (salva l’eccezione per i debiti da lavoro). Ma art. 104-bis, 6° c., l.f.? • Il mancato trasferimento opera sia in sede di inizio dell’usufrutto o dell’affitto, sia in sede di cessazione. Leasing d’azienda • Diffuso recentemente soprattutto nella forma del sale and lease back. • La posizione dell’utilizzatore si modella su quella dell’affittuario, sul piano sia dei diritti (poteri di disposizione) sia degli obblighi (vincolo di destinazione). • Divieto di concorrenza: alla tutela dell’avviamento non giova tanto il divieto di concorrenza a carico della società di leasing, che dura per tutto il contratto, ma quello a carico di chi ha ceduto l’azienda, che però ha durata massima quinquennale. Per AAVV il divieto scatta a fine contratto a carico dell’utilizzatore che non riscatti l’azienda. • La successione dei contratti opera come nel caso di affitto e usufrutto. L’azienda Lorenzo Benatti [email protected]