Il sindacato e il contratto
collettivo nel lavoro pubblico
1) Il ruolo della contrattazione collettiva
2) La struttura della contrattazione collettiva.
Comparti e aree dirigenziali
3) L’ARAN e le
rappresentative
OO.SS.
maggiormente
4) Il contratto collettivo di comparto e quello
integrativo: le relazioni fra i due livelli
5) L’efficacia soggettiva dei contratti collettivi
nel settore pubblico
L’ambito di competenza della
contrattazione collettiva
Art. 40, d. lgs. 165/01: “La contrattazione
collettiva nazionale determina i diritti e
gli obblighi direttamente pertinenti al
rapporto di lavoro nonché le materie
relative alle relazioni sindacali”
La struttura della
contrattazione collettiva
1° livello:
La contrattazione collettiva nazionale di comparto o
di area dirigenziale.
2° livello:
la contrattazione collettiva integrativa, che si svolge
“sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti
dai contratti collettivi nazionali”.
Il livello
intercompartimentale
Gli accordi collettivi “quadro”
“definiscono o modificano i comparti o le aree
di contrattazione collettiva (..) o regolano
istituti comuni a più comparti”.
Esempi: definizione dei comparti; costituzione
delle RSU; distacchi sindacali; arbitrato e
conciliazione; telelavoro.
Il contratto collettivo per il comparto e il
soggetto negoziale pubblico: l’ARAN
Ai sensi dell’art. 46, d. lgs. n. 165/2001, le
pubbliche amministrazioni sono legalmente
rappresentate dall’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN).
- Negoziazione dei contratti collettivi;
- Assistenza delle PA ai fini dell’applicazione
uniforme dei contratti collettivi
- Assistenza delle PA ai fini della contrattazione
collettiva integrativa
- Attività di studio, monitoraggio e documentazione
per l’esercizio della contrattazione collettiva
La composizione dell’ARAN
• Il Presidente: è scelto fra
esperti in economia del lavoro,
diritto del lavoro e gestione del
personale, anche estraneo alla
P.A. ed è nominato con d.p.r. su
proposta del Ministro per la
P.A. e l’innovazione.
Dura in carica 4 anni e può
essere confermato 1 volta.
• Il Collegio di indirizzo e
controllo: è composto da 4
membri scelti tra esperti in
materia di relazioni sindacali e
gestione del personale, anche
estranei alla P.A.
Durano in carica 4 anni e
possono essere riconfermati 1
volta.
I componenti del Collegio:
a) Due sono designati con
DPCM, su proposta
rispettivamente del
Ministro per la P.A. e del
Ministro del’economia e
finanze
b) Gli altri due sono
designati rispettivamente
dalla:
- Conferenza dei presidenti
delle regioni
- Dall’ANCI e dall’UPI
Il soggetto sindacale e la
misurazione “legale” della sua
rappresentatività.
• Selezione dei soggetti che hanno la
titolarità dei cc.dd. diritti sindacali,
ai sensi del Titolo III della l. n.
300/1970 (Statuto dei lavoratori);
• Individuazione dei soggetti abilitati
alla contrattazione collettiva
nazionale (rilevante differenza con il
settore privato)
Il contratto collettivo per il comparto e i
problemi relativi alla selezione dell’attore
negoziale sindacale: la prima soglia “legale”
di rappresentatività (art. 43, d. lgs. 165/01)
• L’Aran
ammette
alla
contrattazione
nazionale le OO.SS. che nel comparto o
nell’area di appartenenza hanno una
rappresentatività non inferiore al 5%
• a tal fine si considera la media
ponderata tra la percentuale delle
deleghe e la percentuale dei voti riportati
nelle elezioni delle RUP.
Cosa si intende?
• Il primo dato si ricava Il secondo dato si ricava
dalla percentuale
dalla percentuale dei
delle deleghe per il
voti ottenuti dalla lista
pagamento dei
di ciascun sindacato, in
contributi associativi
relazione al totale dei
in rapporto al totale
voti ottenuti dalle liste
delle deleghe
presentatesi alle
rilasciate dagli iscritti
elezioni (necessarie)
a tutti i sindacati
delle rappresentanze
nell’ambito di
unitarie del personale.
riferimento (il
comparto)
Le elezioni delle RUP nelle P.A.
Le regole principali:
In ciascuna
a) Le rappresentanze unitarie del
amministrazione, ente
personale sono elette nelle
o struttura
amministrazioni o enti con più di
15 dipendenti nonché nelle
amministrativa viene
strutture periferiche considerate
costituito un
dal CCNL sede di contrattazione
organismo di
decentrata;
rappresentanza
b) Le liste vanno presentate previa
unitaria del personale
sottoscrizione del 3% dei
dipendenti per le amministrazioni
mediante elezioni alle
o enti fino a 2.000 dipendenti e
quali è garantita la
del 2% per le amministrazioni o
partecipazione di tutti
enti di dimensioni superiori;
i lavoratori
c) I seggi vengono ripartiti in misura
proporzionale al numero dei voti
ottenuti dalle singole liste
concorrenti.
Le disponibilità economiche destinate
alla contrattazione collettiva
• Per altre
• L’onere derivante
amministrazioni
dalla contrattazione
(Università, enti
collettiva nazionale
pubblici non economici,
a carico del bilancio
istituzioni di ricerca) tali
dello Stato è
oneri sono determinati
definito con
a carico dei rispettivi
apposita norma da
bilanci.
inserire in legge
finanziaria, sulla
base del DPEF
Il procedimento finalizzato alla stipula del
contratto collettivo nazionale di comparto
LA PRIMA FASE: l’avvio del procedimento attraverso
l’adozione degli ATTI DI INDIRIZZO da parte dei
COMITATI DI SETTORE l’invio all’ARAN;
LA SECONDA FASE: LA DEFINIZIONE DELLA C.D. “IPOTESI DI
ACCORDO” e l’acquisizione del parere positivo da parte
dei COMITATI DI SETTORE;
LA TERZA FASE: LA CERTIFICAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
e LA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL.
LA QUARTA FASE: L’APPLICAZIONE DEL CCNL DI COMPARTO
DAL MOMENTO DELLA SUA SOTTOSCRIZIONE. LA
PUBBLICAZIONE SULLA G.U. E’ UTILE SOLAMENTE A FINI
DI PUBBLICITA’-NOTIZIA.
La seconda soglia di
rappresentatività (ai fini della
sottoscrizione del CCNL)
• L’Aran sottoscrive i contratti collettivi
verificando previamente, sulla base della
rappresentatività accertata per l’ammissione
alle trattative, che le OO.SS. che aderiscono
all’ipotesi di accordo rappresentino nel
complesso almeno il 51% come media tra
dato associativo e dato elettorale del
comparto o nell’area contrattuale, o almeno
il 60% del dato elettorale.
La contrattazione collettiva
integrativa (art. 40, d lgs. 165/01)
•
•
Le p.a. attivano autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa nel
rispetto dei vincoli di bilancio risultanti
dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione;
La contrattazione collettiva integrativa
si svolge sulle materie, con i vincoli e
nei limiti stabiliti dai CCNL.
La contrattazione collettiva
integrativa: i soggetti “trattanti”
I soggetti e le procedure della contrattazione
collettiva integrativa sono definite dal CCNL di
comparto
Il CCNL comparto Ministeri prevede che il contratto
collettivo integrativo nell’unità amministrativa è
stipulato in esito a una procedura negoziale in cui:
1) la delegazione trattante di parte pubblica è
rappresentata dal dirigente preposto sulla base degli
atti di indirizzo dell’organo di governo;
2) La parte sindacale è formata dalle RSU del personale
e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria
firmatarie del CCNL di comparto
Obbligo di conformità del contratto
coll. integrativo ai vincoli e ai limiti
previsti dal CCNL
Le pubbliche amministrazioni non possono in
ogni caso sottoscrivere in sede decentrata
contratti collettivi integrativi in contrasto
con i vincoli e con i limiti risultanti dai
contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente
delegate a tale livello negoziale ovvero che
comportano oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione.
(segue) La nullità delle “clausole
difformi”
Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di
competenza imposti dalla contrattazione
nazionale o dalle norme di legge, le clausole
sono nulle, non possono essere applicate e
sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e
1419, secondo comma, del codice civile.
Le finalità della contrattazione
coll. integrativa secondo la legge
Art. 40, comma 3-bis:
La contrattazione collettiva integrativa
assicura adeguati livelli di efficienza e
produttività dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualità della
performance. A tale fine destina al
trattamento economico accessorio
collegato alla performance individuale
una quota prevalente del trattamento
accessorio complessivo comunque
denominato.
Il contratto collettivo
nel P.I
ha efficacia erga
omnes?
Corte Cost. sent. 16.10. 1997, n.
309: efficacia del CCNL
I contratti collettivi per i dipendenti
pubblici non hanno efficacia generale
per effetto di una previsione di
obbligatorietà generalizzata, bensì….
in virtù del dovere di adempimento e di
osservanza degli obblighi assunti con i
CCNL o integrativi imposta alle P.A.
dall’art. 40, comma 4, D.lgs 165/2001
(c.d.
“vincolo
indiretto”,
senza
pregiudizio per l’art. 39 Cost.)
L’ulteriore indice: il principio di
parità di trattamento contrattuale
La forza cogente che a questo punto si
produce nei confronti delle pubbliche
amministrazioni costituisce, a sua volta, la
premessa per realizzare la garanzia della
parità di trattamento contrattuale, affermata
dall'art. 45, comma 2, d. lgs. 165/01 e
contestualmente rafforzata dall'ultima parte
della norma stessa, che impone di assicurare
"trattamenti non inferiori a quelli previsti dai
rispettivi contratti collettivi".
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