problema della rinuncia all‘ investimento a causa del rischio che la controparte si comporti in modo opportunistico „sfruttamento“ F1 investimento A1 locked-in parassitismo di certificazione rinuncia all‘investimento in caso di trasferimento consistente di know-how ALTRE... (1) gli effetti negativi delle intese verticali F1 A1 A2 effetto di escludere altri fornitori o acquirenti dal mercato per mezzo della creazione di barriere all‘accesso F2 A3 riduzione della concorrenza fra marche all‘interno del punto vendita F2 F1 A1 A2 A3 X CONSUMATORI riduzione della concorrenza fra marche per mezzo della agevolazione della collusione fra fornitori F2 F1 A1 A2 A3 A4 A5 F3 A6 quote di mercato più rigide collusione agevolata A7 A8 A9 creazione di ostacoli alla integrazione dei mercati es., distribuzione esclusiva con divieto di vendita passiva F1 A1 I A3 A2 D F (3) EFFETTI NEGATIVI effetto di escludere altri fornitori o acquirenti dal mercato per mezzo della creazione di barriere all‘accesso riduzione della concorrenza fra marche all‘interno del punto vendita riduzione della concorrenza fra marche per mezzo della agevolazione della collusione fra fornitori riduzione della concorrenza all‘interno della marca fra distributori della stessa marca creazione di ostacoli alla integrazione dei mercati EFFETTI POSITIVI B I L A N C I A M E N T O permettere la realizzazione di livelli di investimenti e di vendite ottimali aprire od accedere a nuovi mercati soluzione al problema della rinuncia all‘ investimento a causa del rischio che la controparte si comporti in modo opportunistico soluzione del problema della rinuncia all‘investimento in caso di trasferimento consistente di know-how soluzione del problema del parassitismo di certificazione ALTRE... B restrizioni verticali messe in atto da impresa I che detiene potere di mercato presumibilmente L dannose A N più grave la restrizione C interbrand che intrabrand I A più ampi gli investimenti realizzati, più giustificabile la restrizione M E le restrizioni verticali collegate alla N penetrazione di nuovi mercati non T limitano in via di massima la concorrenza O l‘impresa che non detiene potere di mercato può aumentare gli utili solo ottimizzando i processi di fabbricazione e distribuzione # se l‘impresa detiene potere di mercato si deve verificare se essa, tramite le intese verticali, non intenda accrescere gli utili a spese dei concorrenti diretti, aumentando i loro costi, nonché a detrimento dei suoi clienti e in ultima analisi dei consumatori, appropriandosi di una parte del loro margine SE P DETIENE UNA QUOTA DI MERCATO NON SUPERIORE AL 30% SI PRESUME PREVALENTE IL MIGLIORAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE esenzione per categoria 30% D se accordo di acquisto esclusivo SI PRESUME CHE AI CONSUMATORI VENGA RISERVATA UNA CONGRUA PARTE DELL‘UTILE CHE NE DERIVA (4) le restrizioni gravi previste dal regolamento di esenzione per categoria •prezzo imposto •ripartizione dei mercati (però varie eccezioni altre.. ESENZIONE PER CATEGORIA NON SI APPLICA A B A orizzontale A conglomerale verticale B B Reg. 139/2004 Per garantire che nel mercato comune viga un regime di concorrenza non falsata, in applicazione di una politica condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, il presente regolamento deve consentire un controllo efficace di tutte le concentrazioni sotto il profilo dei loro effetti sulla concorrenza nella Comunità. A tal fine, il regolamento (CEE) n. 4064/89 ha sancito il principio secondo cui le concentrazioni di dimensione comunitaria, che creano o rafforzano una posizione dominante a causa della quale risulti ostacolata in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune. Art.2.2 Reg. 139/2004 Le concentrazioni che non ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate compatibili con il mercato comune. 3. Le concentrazioni che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate incompatibili con il mercato comune. Conviene definire la nozione di concentrazione in modo da coprire le operazioni che producono una modifica duratura del controllo delle imprese interessate e pertanto nella struttura del mercato. Art.3.1 1. Si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo a seguito: a) della fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti o parti di imprese; oppure b) dell'acquisizione, da parte di una o più persone che già detengono il controllo di almeno un'altra impresa, o da parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell'insieme o di parti di una o più altre imprese. Art.3.2 2. Si ha controllo in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa; DIMENSIONE COMUNITARIA DELLA OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di EUR + il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR; salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro. OPPURE a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di EUR; b) in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR; c) in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui alla lettera b), il fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di EUR e d) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR; salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro. Conclusione dell‘accordo Notificazione preventiva delle concentrazioni ESAME SERI DUBBI DI COMPATIBILITÀ DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ DICHIARAZIONE DI NON COMPATIBILITÀ Cons. 18, Reg. 139/2004 Gli Stati membri non dovrebbero avere la facoltà di applicare la legislazione nazionale sulla concorrenza alle concentrazioni di dimensione comunitaria, a meno che ciò non sia previsto dal presente regolamento. Occorre limitare i relativi poteri delle autorità nazionali ai casi in cui, in mancanza dell'intervento della Commissione, una concorrenza effettiva rischi di essere ostacolata in modo significativo nel territorio di uno Stato membro, e in cui gli interessi di concorrenza di questo Stato membro non potrebbero altrimenti essere sufficientemente tutelati dal presente regolamento. Art. 16, l.287/1990 Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 448 milioni di euro qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a 45 milioni di euro „Nel valutare gli effetti di una concentrazione sulla concorrenza, la Commissione mette a confronto le condizioni di concorrenza che si determinerebbero a seguito della concentrazione notificata con le condizioni che si sarebbero affermate in assenza della concentrazione“ EFFETTI POSITIVI EFFETTI NEGATIVI nella misura in cui corrispondono alle esigenze di una concorrenza dinamica ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva, aumentare la competitività dell'industria europea migliorare le condizioni della crescita elevare il tenore di vita nella Comunità in particolare creando o rafforzando una posizione dominante FATTORI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE posizione sul mercato delle imprese partecipanti, loro potere economico e finanziario, possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, interessi dei consumatori intermedi e finali evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza EFFETTI DELLA CONCENTRAZIONE modifica della NUMERO delle imprese modifica degli elementi STRUTTURALI delle imprese nuove quote di mercato, costi diversi, ecc. MODIFICA DEL COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE SUL MERCATO MODIFICA DEL COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE SUL MERCATO aumento dei prezzi, diminuzione delle quantità? unilateralmente in virtù di nuove possibilità di coordinamento fra imprese POSSIBILI EFFETTI ANTICONCORRENZIALI DELLE CONCENTRAZIONI ORIZZONTALI EFFETTI NON COORDINATI („unilaterali“) mediante l'eliminazione di importanti vincoli concorrenziali per una o più imprese, in modo tale che le stesse possano, di conseguenza, detenere un maggiore potere di mercato, senza mettere in atto un comportamento coordinato EFFETTI COORDINATI concentrazioni che comportano, nell'ambito di mercati oligopolistici l'eliminazione di importanti vincoli concorrenziali che le imprese partecipanti alla concentrazione esercitavano in precedenza l'una sull'altra possono ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva anche quando è poco probabile un coordinamento tra i membri dell'oligopolio. BENI ETEROGENEI sì, se la sostituibilità fra prodotti è bassa aumento di prezzo ? diminuzione della quantità prodotta? i concorrenti aumentano le quantità prodotte? FATTORI (verificare se è probabile che da una concentrazione derivino effetti non coordinati significativi) quote di mercato elevate clienti hanno limitate possibilità di cambiare fornitore improbabilità di un aumento delle forniture da parte die concorrenti se i prezzi aumentano imprese diretti concorrenti Capacità dell'impresa risultante dalla concentrazione di ostacolare la crescita dei concorrenti eliminazione di un'importante forza concorrenziale EFFETTI COORDINATI attraverso la modifica della natura del processo concorrenziale in modo tale che sia significativamente più probabile che imprese, le quali precedentemente non coordinavano il loro comportamento, si coordinino ed aumentino i prezzi o ostacolino in altro modo una concorrenza effettiva. creazione o rafforzamento di una posizione dominante collettiva coordinamento più facile, più stabile o più efficace per imprese che già si coordinavano prima della concentrazione, accresciuta probabilità che le imprese riescano a coordinare il loro comportamento e ad aumentare i prezzi, senza dover concludere un accordo o ricorrere a una pratica concordata COORDINAMENTO mantenimento dei prezzi al di sopra del livello concorrenziale. divisione del mercato aggiudicandosi a turno i contratti nei mercati fondati su gare. coordinamento più probabile SE relativamente semplice raggiungere un'interpretazione comune circa i termini del coordinamento stesso coordinamento sostenibile possibile verificare rispetto dei termini del coordinamento meccanismi deterrenti credibili che possano essere attivati in caso di scoperta di deviazioni le reazioni degli estranei (concorrenti non aderenti e clienti) non devono essere in grado di pregiudicare i risultati attesi dal coordinamento CONSIDERAZIONI DI EFFICIENZA l'incremento di efficienza generato dalla concentrazione probabilmente accrescerà la possibilità e l'incentivo dell'impresa risultante dalla concentrazione a comportarsi in modo proconcorrenziale a vantaggio dei consumatori, controbilanciando gli effetti negativi per la concorrenza che l'operazione potrebbe altrimenti produrre. CONCORRENZA SLEALE Art. 2598 Atti di concorrenza sleale Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. MESSAGGIO PUBBLICITARIO DA DECODIFICARE POSIZIONAMENTO DEL PRODOTTO TARGET di consumatori MODALITÀ DI COMUNICAZIONE identificazione con i protagonisti del messaggio associazione con stato d‘animo e/o immagine „prestazione“ del prodotto pubblicità ingannevole/comparativa i i i pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori CONSUMATORI “qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale” Art. 20 (Codice del consumo) Divieto delle pratiche commerciali scorrette 1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. 3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera. 4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali: a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26. 5. Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette. Art. 21. - Azioni ingannevoli 1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: a) l'esistenza o la natura del prodotto; b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto; d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione; f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti; g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice. 2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita; b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice. 3. È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. 4. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza. Art. 22 Omissioni ingannevoli 1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonchè dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 2. Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi. 4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto: a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso; b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce; c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale; e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto. 5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto. Art. 23. - Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali: a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta; b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione; c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura; d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta; e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti; f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente: 1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure 3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto. ecc. Art. 24. - Pratiche commerciali aggressive 1. È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Art. 27. - Tutela amministrativa e giurisdizionale 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata "Autorità", esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge. 2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorità si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro. .... 15. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile 2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorità si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro. Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 Art. 1. – Finalità 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo hanno lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa. 2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta. n.b.: accentuazione terza persona singolare del verbo essere corretta Art. 3. - Elementi di valutazione 1. Per determinare se la pubblicità è ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti: a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi; b) al prezzo o al modo in cui questo è calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti; c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti. Art. 4. - Condizioni di liceità della pubblicità comparativa 1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto legislativo o degli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo"; b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi; d) non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente; e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o posizione di un concorrente; f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione; g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti; h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati. 2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione. 3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora avviata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi. Art. 8. - Tutela amministrativa e giurisdizionale 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito chiamata Autorità, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo. 2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione ed elimina gli effetti della pubblicità ingannevole e comparativa illecita. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, l'Autorità può avvalersi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. ... 15. E‘ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile... PS371 - TRENITALIA - CONDIZIONI DI TRASPORTO E CAMBIO TITOLO DI VIAGGIO 1. Rilascio di Bonus per ritardo. Si tratta delle modalità seguite da Trenitalia nel riconoscimento, corresponsione e comunicazione alla propria clientela del diritto/rifiuto alla fruizione di un bonus. In particolare, sono state esaminate le cause che escludono l’ammissibilità della richiesta del bonus, le comunicazioni ai clienti che hanno attivato la procedura di rimborso di parte del biglietto, con particolare riferimento alla specificazione delle cause non imputabili alla società Trenitalia, nonché le modalità di corresponsione del bonus; 2.Tariffe. Si tratta delle modalità di pubblicizzazione delle differenti tariffe disponibili, nonché delle omissioni informative sia in fase di emissione del titolo di viaggio, sia sul sito internet circa le condizioni di utilizzo e la disponibilità di posti per le tariffe Amica e Familia; 3. Caratteristiche dei treni. Si tratta della descrizione e denominazione confusoria di alcune categorie di treni, nonché delle omissioni informative circa le caratteristiche di alcuni treni, in particolare l’Eurostar City e il “Treno OK”; 4. Call center. Si tratta della condotta che obbliga i consumatori a chiamare il call center con numero a sovrapprezzo per usufruire di servizi denominati di secondo contatto, nonché delle omissioni informative in merito al costo di tale servizio; 5. Sanzioni, cambio titolo di viaggio e cambio prenotazione. Si tratta delle omissioni informative relative al sistema di penalità previste nel caso di irregolarità consistenti nel caso di mancato cambio del titolo di viaggio e cambio di prenotazione, assenza di titolo di viaggio o in caso di mancata obliterazione, anche per le ipotesi di difetto di funzionamento delle apposite macchinette ovvero a causa di biglietterie non presenziate; 6. Carta servizi. Si tratta del mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nella Carta Servizi che il medesimo si è obbligato a rispettare; 7. Programma Cartaviaggio. Si tratta di omissioni informative riguardanti le condizioni di adesione e utilizzo del programma di fidelizzazione denominato “Cartaviaggio” nella brochure informativa “Giorni Cartaviaggio” diffusa nel periodo dicembre 2007 – marzo 2008