problema della
rinuncia all‘
investimento a causa
del rischio che la controparte
si comporti in modo
opportunistico
„sfruttamento“
F1
investimento
A1
locked-in
parassitismo di
certificazione
rinuncia all‘investimento
in caso di trasferimento
consistente di know-how
ALTRE...
(1) gli effetti negativi
delle intese verticali
F1
A1
A2
effetto di escludere
altri fornitori o
acquirenti dal mercato per
mezzo della creazione di
barriere all‘accesso
F2
A3
riduzione della
concorrenza fra marche
all‘interno del punto vendita
F2
F1
A1
A2
A3
X
CONSUMATORI
riduzione della concorrenza
fra marche per mezzo
della agevolazione della
collusione fra fornitori
F2
F1
A1
A2
A3
A4
A5
F3
A6
quote di mercato
più rigide
collusione
agevolata
A7
A8
A9
creazione di ostacoli alla
integrazione dei mercati
es., distribuzione esclusiva
con divieto di vendita
passiva
F1
A1
I
A3
A2
D
F
(3)
EFFETTI NEGATIVI
effetto di escludere
altri fornitori o
acquirenti dal mercato per
mezzo della creazione di
barriere all‘accesso
riduzione della
concorrenza fra marche
all‘interno del punto vendita
riduzione della concorrenza
fra marche per mezzo
della agevolazione della
collusione fra fornitori
riduzione della concorrenza
all‘interno della marca fra
distributori della stessa marca
creazione di ostacoli alla
integrazione dei mercati
EFFETTI POSITIVI
B
I
L
A
N
C
I
A
M
E
N
T
O
permettere la realizzazione di
livelli di investimenti e di vendite
ottimali
aprire od accedere
a nuovi mercati
soluzione al problema della
rinuncia all‘
investimento a causa
del rischio che la controparte
si comporti in modo
opportunistico
soluzione del problema
della rinuncia all‘investimento
in caso di trasferimento
consistente di know-how
soluzione del problema del
parassitismo di certificazione
ALTRE...
B
restrizioni verticali
messe in atto da impresa
I
che detiene potere di
mercato presumibilmente
L
dannose
A
N
più grave la restrizione
C
interbrand che intrabrand
I
A più ampi gli investimenti realizzati,
più giustificabile la restrizione
M
E
le restrizioni verticali collegate alla
N
penetrazione di nuovi mercati non
T limitano in via di massima la concorrenza
O
l‘impresa che non detiene potere di
mercato può aumentare gli utili solo
ottimizzando i processi di fabbricazione
e distribuzione
#
se l‘impresa detiene potere di mercato
si deve verificare se essa, tramite le intese
verticali, non intenda accrescere gli utili a
spese dei concorrenti diretti, aumentando i
loro costi, nonché a detrimento dei suoi clienti
e in ultima analisi dei consumatori,
appropriandosi di una parte del loro margine
SE P DETIENE UNA QUOTA DI MERCATO
NON SUPERIORE AL 30% SI PRESUME
PREVALENTE IL MIGLIORAMENTO
DELLA DISTRIBUZIONE
esenzione
per categoria
30% D se accordo di
acquisto esclusivo
SI PRESUME CHE AI CONSUMATORI
VENGA RISERVATA UNA CONGRUA
PARTE DELL‘UTILE CHE NE DERIVA
(4) le restrizioni gravi
previste dal regolamento
di esenzione per
categoria
•prezzo imposto
•ripartizione
dei mercati (però
varie eccezioni
altre..
ESENZIONE PER
CATEGORIA NON
SI APPLICA
A
B
A
orizzontale
A
conglomerale
verticale
B
B
Reg. 139/2004
Per garantire che nel mercato comune viga un regime di
concorrenza non falsata, in applicazione di una politica
condotta conformemente al principio di un'economia di
mercato aperta e in libera concorrenza, il presente
regolamento
deve consentire un controllo efficace di tutte le
concentrazioni sotto il profilo dei loro effetti sulla
concorrenza nella Comunità. A tal fine, il regolamento
(CEE) n. 4064/89 ha sancito il principio secondo cui le
concentrazioni di dimensione comunitaria, che creano o
rafforzano una posizione dominante a causa della quale
risulti ostacolata in modo significativo una concorrenza
effettiva nel mercato comune o in una sua parte
sostanziale,
devono essere dichiarate incompatibili con il
mercato comune.
Art.2.2 Reg. 139/2004
Le concentrazioni che non ostacolino in modo significativo
una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una
parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione
o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate
compatibili con il mercato comune.
3. Le concentrazioni che ostacolino in modo significativo
una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte
sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del
rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate
incompatibili con il mercato comune.
Conviene definire la nozione di
concentrazione in modo da coprire le
operazioni che producono una
modifica duratura del controllo delle
imprese interessate e pertanto nella
struttura del mercato.
Art.3.1
1. Si ha una concentrazione quando si produce una
modifica duratura del controllo a seguito:
a) della fusione di due o più imprese precedentemente
indipendenti o parti di imprese; oppure
b) dell'acquisizione, da parte di una o più persone che già
detengono il controllo di almeno un'altra impresa, o da
parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di
partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia
tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo
diretto o indiretto dell'insieme o di parti di una o più altre
imprese.
Art.3.2
2. Si ha controllo in presenza di diritti,
contratti o altri mezzi che conferiscono, da
soli o congiuntamente, e tenuto
conto delle circostanze di fatto o di diritto, la
possibilità di esercitare un'influenza
determinante sull'attività di un'impresa;
DIMENSIONE COMUNITARIA DELLA
OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE
il fatturato totale realizzato a livello
mondiale dall'insieme delle imprese
interessate è superiore a 5 miliardi di
EUR
+
il fatturato totale realizzato
individualmente nella Comunità da
almeno due delle imprese interessate
è superiore a 250 milioni di EUR;
salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due
terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un
solo e medesimo Stato membro.
OPPURE
a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme
delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di EUR;
b) in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale
realizzato dall'insieme delle imprese interessate è superiore a
100 milioni di EUR;
c) in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui alla
lettera b), il fatturato totale realizzato individualmente da
almeno due delle imprese interessate è superiore a 25
milioni di EUR e
d) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità
da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100
milioni di EUR;
salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due
terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un
solo e medesimo Stato membro.
Conclusione
dell‘accordo
Notificazione preventiva
delle concentrazioni
ESAME
SERI DUBBI DI
COMPATIBILITÀ
DICHIARAZIONE
DI COMPATIBILITÀ
CON IL MERCATO
COMUNE
AVVIO DEL
PROCEDIMENTO
DICHIARAZIONE
DI COMPATIBILITÀ
DICHIARAZIONE DI
NON COMPATIBILITÀ
Cons. 18, Reg. 139/2004
Gli Stati membri non dovrebbero avere la facoltà di
applicare la legislazione nazionale sulla concorrenza alle
concentrazioni di dimensione comunitaria, a meno che
ciò non sia previsto dal presente regolamento. Occorre
limitare i relativi poteri delle autorità nazionali ai casi in
cui, in mancanza dell'intervento della Commissione, una
concorrenza effettiva rischi di essere ostacolata in modo
significativo nel territorio di uno Stato membro, e in cui
gli interessi di concorrenza di questo Stato membro non
potrebbero altrimenti essere sufficientemente tutelati dal
presente regolamento.
Art. 16, l.287/1990
Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente
comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale
dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a
448 milioni di euro
qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista
l'acquisizione sia superiore a
45 milioni di euro
„Nel valutare gli effetti di una
concentrazione sulla
concorrenza,
la Commissione
mette a confronto
le condizioni di concorrenza che
si determinerebbero a seguito
della concentrazione notificata
con le condizioni che si
sarebbero affermate in assenza
della concentrazione“
EFFETTI POSITIVI
EFFETTI NEGATIVI
nella misura in cui
corrispondono alle esigenze di
una concorrenza dinamica
ostacolare in modo significativo
una concorrenza effettiva,
aumentare la competitività
dell'industria europea
migliorare le condizioni
della crescita
elevare il tenore di vita
nella Comunità
in particolare creando o
rafforzando una posizione
dominante
FATTORI DA PRENDERE
IN CONSIDERAZIONE
posizione sul mercato delle imprese partecipanti,
loro potere economico e finanziario,
possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori,
loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi
esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata
andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in
questione,
interessi dei consumatori intermedi e finali
evoluzione del progresso tecnico ed economico
purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca
impedimento alla concorrenza
EFFETTI DELLA
CONCENTRAZIONE
modifica della NUMERO delle imprese
modifica degli elementi STRUTTURALI
delle imprese
nuove quote di mercato,
costi diversi, ecc.
MODIFICA DEL COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE SUL MERCATO
MODIFICA DEL COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE SUL MERCATO
aumento dei prezzi,
diminuzione delle quantità?
unilateralmente
in virtù di nuove possibilità
di coordinamento fra imprese
POSSIBILI EFFETTI ANTICONCORRENZIALI
DELLE CONCENTRAZIONI ORIZZONTALI
EFFETTI NON
COORDINATI
(„unilaterali“)
mediante l'eliminazione di importanti
vincoli concorrenziali per una o più
imprese, in modo tale che le stesse
possano, di conseguenza, detenere un
maggiore potere di mercato,
senza mettere in atto un comportamento
coordinato
EFFETTI
COORDINATI
concentrazioni che comportano, nell'ambito
di mercati oligopolistici l'eliminazione di
importanti vincoli concorrenziali che le
imprese partecipanti alla concentrazione
esercitavano in precedenza l'una sull'altra
possono ostacolare in modo significativo
una concorrenza effettiva anche quando è
poco probabile un coordinamento tra i membri
dell'oligopolio.
BENI
ETEROGENEI
sì, se la sostituibilità fra
prodotti è bassa
aumento
di prezzo ?
diminuzione della
quantità prodotta?
i concorrenti aumentano le
quantità prodotte?
FATTORI
(verificare se è probabile che da una concentrazione
derivino effetti non coordinati significativi)
quote di mercato
elevate
clienti hanno limitate
possibilità di cambiare
fornitore
improbabilità di un
aumento delle forniture
da parte die concorrenti
se i prezzi aumentano
imprese diretti
concorrenti
Capacità dell'impresa risultante
dalla concentrazione di ostacolare la
crescita dei concorrenti
eliminazione di un'importante
forza concorrenziale
EFFETTI
COORDINATI
attraverso la modifica della natura del
processo concorrenziale
in modo tale che sia significativamente più
probabile che imprese, le quali
precedentemente non
coordinavano il loro comportamento, si
coordinino ed aumentino i prezzi o
ostacolino in altro modo una
concorrenza effettiva.
creazione o rafforzamento di
una posizione dominante
collettiva
coordinamento più facile,
più stabile o più efficace per
imprese che già si
coordinavano prima
della concentrazione,
accresciuta probabilità che le
imprese riescano a coordinare il loro
comportamento e ad aumentare i prezzi, senza
dover concludere un accordo
o ricorrere a una pratica concordata
COORDINAMENTO
mantenimento dei prezzi
al di sopra del livello
concorrenziale.
divisione del mercato
aggiudicandosi a turno i contratti nei
mercati fondati su gare.
coordinamento
più probabile
SE relativamente semplice raggiungere
un'interpretazione comune circa i termini
del coordinamento stesso
coordinamento
sostenibile
possibile verificare rispetto
dei termini del
coordinamento
meccanismi deterrenti credibili che
possano essere attivati
in caso di scoperta di deviazioni
le reazioni degli estranei (concorrenti non
aderenti e clienti) non
devono essere in grado di pregiudicare i
risultati attesi dal coordinamento
CONSIDERAZIONI
DI EFFICIENZA
l'incremento di efficienza generato
dalla concentrazione probabilmente
accrescerà la possibilità e l'incentivo
dell'impresa
risultante dalla concentrazione a
comportarsi in modo proconcorrenziale a vantaggio dei
consumatori, controbilanciando gli
effetti negativi per la concorrenza che
l'operazione potrebbe altrimenti
produrre.
CONCORRENZA SLEALE
Art. 2598 Atti di concorrenza sleale
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi
e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni
distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un
concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione
con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei
a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un
concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi
della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
MESSAGGIO
PUBBLICITARIO
DA DECODIFICARE
POSIZIONAMENTO
DEL PRODOTTO
TARGET di
consumatori
MODALITÀ DI
COMUNICAZIONE
identificazione con i
protagonisti del messaggio
associazione con stato
d‘animo e/o immagine
„prestazione“
del prodotto
pubblicità ingannevole/comparativa
i
i
i
pratiche commerciali sleali tra
imprese e consumatori
CONSUMATORI
“qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente
titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale”
Art. 20 (Codice del consumo) Divieto delle pratiche
commerciali scorrette
1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza
professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore
medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di
un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato
gruppo di consumatori.
3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di
consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico solo di un gruppo di consumatori
chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al
prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o
fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista
poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del
membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria
comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in
dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.
4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:
a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o
b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
5. Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche commerciali,
rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso
scorrette.
Art. 21. - Azioni ingannevoli
1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non
rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua
presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio
riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a
indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti
preso:
a) l'esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi,
l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il
trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la
consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o
commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le
caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la
natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla
sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio
quanto al prezzo;
e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il
patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti
di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi
dell'articolo 130 del presente Codice.
2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che,
nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e
circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore
medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso e comporti:
a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che
ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale
e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità
comparativa illecita;
b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni
contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a
rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il
professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal
codice.
3. È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando
prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei
consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i
consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
4. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in
quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può,
anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
Art. 22 Omissioni ingannevoli
1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella
fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze
del caso, nonchè dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette
informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale
contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale
e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad
assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione
ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro,
incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al
comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica
l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già
evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce
o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica
commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel
decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di
dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per
rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.
4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del
comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal
contesto:
a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di
comunicazione e al prodotto stesso;
b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua
denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente,
l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli
agisce;
c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto
comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo,
le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive
di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano
ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese
potranno essere addebitate al consumatore;
d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei
reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza
professionale;
e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i
prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di
informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni
commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del
prodotto.
Art. 23. - Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli
Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:
a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere
firmatario di un codice di condotta;
b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente
senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di
un organismo pubblico o di altra natura;
d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche
commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un
organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni
dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta;
e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare
l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che
non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o
prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in
rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti;
f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:
1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure2) rifiutare di
accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo
ragionevole, oppure
3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di
promuovere un altro prodotto.
ecc.
Art. 24. - Pratiche commerciali aggressive
1. È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella
fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze
del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza
fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare
considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del
consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è
idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso.
Art. 27. - Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito
denominata "Autorità", esercita le attribuzioni disciplinate dal presente
articolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento
2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004,
sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della
normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.
2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne
abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali
scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorità si avvale dei poteri
investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in
relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti
di cui al comma 1 l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che
agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul
valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorità è
indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel
territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro
Stato membro.
....
15. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia
di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile
2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto
o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce
la continuazione delle pratiche commerciali
scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine,
l'Autorità si avvale dei poteri investigativi ed
esecutivi di cui al citato regolamento
2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni
non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei
compiti di cui al comma 1 l'Autorità può avvalersi
della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad
essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul
valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.
L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla
circostanza che i consumatori interessati si
trovino nel territorio dello Stato membro in cui è
stabilito il professionista o in un altro Stato
membro.
Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145
Art. 1. – Finalità
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo hanno lo scopo di
tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue
conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della
pubblicità comparativa.
2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
n.b.: accentuazione terza persona singolare del
verbo essere corretta
Art. 3. - Elementi di valutazione
1. Per determinare se la pubblicità è ingannevole se
ne devono considerare tutti gli elementi, con
riguardo in particolare ai suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la
loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la
composizione, il metodo e la data di fabbricazione o
della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la
quantità, la descrizione, l'origine geografica o
commerciale, o i risultati che si possono ottenere
con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche
fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o
sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo è calcolato ed
alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti
dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il
patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà
intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni
immateriali relativi all'impresa ed i premi o
riconoscimenti.
Art. 4. - Condizioni di liceità della pubblicità comparativa
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto legislativo o degli articoli 21,
22 e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del
consumo";
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli
stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti,
verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e
servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra l'operatore
pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri
segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un
concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri
segni distintivi, beni, servizi, attività o posizione di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti
aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla
denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o
alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o
servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilità di cui al
comma 1, lettera c), si intende soddisfatto
quando i dati addotti ad illustrazione della
caratteristica del bene o servizio
pubblicizzato sono suscettibili di
dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a
un'offerta speciale deve indicare in modo
chiaro e non equivoco il termine finale
dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta
speciale non sia ancora avviata, la data di
inizio del periodo nel corso del quale si
applicano il prezzo speciale o altre
condizioni particolari o, se del caso, che
l'offerta speciale dipende dalla disponibilità
dei beni e servizi.
Art. 8. - Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito
chiamata Autorità, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente
articolo.
2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o
organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione
ed elimina gli effetti della pubblicità ingannevole e comparativa
illecita. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, l'Autorità
può avvalersi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad
essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto
e dell'imposta sui redditi.
...
15. E‘ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario
in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598
del codice civile...
PS371 - TRENITALIA - CONDIZIONI DI TRASPORTO E CAMBIO TITOLO DI VIAGGIO
1. Rilascio di Bonus per ritardo. Si tratta delle modalità seguite da
Trenitalia nel riconoscimento, corresponsione e comunicazione alla propria
clientela del diritto/rifiuto alla fruizione di un bonus. In particolare, sono
state esaminate le cause che escludono l’ammissibilità della richiesta del
bonus, le comunicazioni ai clienti che hanno attivato la procedura di
rimborso di parte del biglietto, con particolare riferimento alla specificazione
delle cause non imputabili alla società Trenitalia, nonché le modalità di
corresponsione del bonus;
2.Tariffe. Si tratta delle modalità di pubblicizzazione delle differenti tariffe
disponibili, nonché delle omissioni informative sia in fase di emissione del
titolo di viaggio, sia sul sito internet circa le condizioni di utilizzo e la
disponibilità di posti per le tariffe Amica e Familia;
3. Caratteristiche dei treni. Si tratta della descrizione e denominazione
confusoria di alcune categorie di treni, nonché delle omissioni informative
circa le caratteristiche di alcuni treni, in particolare l’Eurostar City e il
“Treno OK”;
4. Call center. Si tratta della condotta che obbliga i consumatori a chiamare
il call center con numero a sovrapprezzo per usufruire di servizi denominati
di secondo contatto, nonché delle omissioni informative in merito al costo di
tale servizio;
5. Sanzioni, cambio titolo di viaggio e cambio prenotazione. Si tratta delle
omissioni informative relative al sistema di penalità previste nel caso di
irregolarità consistenti nel caso di mancato cambio del titolo di viaggio e
cambio di prenotazione, assenza di titolo di viaggio o in caso di mancata
obliterazione, anche per le ipotesi di difetto di funzionamento delle apposite
macchinette ovvero a causa di biglietterie non presenziate;
6. Carta servizi. Si tratta del mancato rispetto da parte del professionista
degli impegni contenuti nella Carta Servizi che il medesimo si è obbligato a
rispettare;
7. Programma Cartaviaggio. Si tratta di omissioni informative riguardanti
le condizioni di adesione e utilizzo del programma di fidelizzazione
denominato “Cartaviaggio” nella brochure informativa “Giorni
Cartaviaggio” diffusa nel periodo dicembre 2007 – marzo 2008
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