EFFETTI ANTICONCORRENZIALI abuso da SFRUTTAMENTO abuso da IMPEDIMENTO TIPOLOGIA (parziale) prezzo eccessivo abuso di un diritto di proprietà intellettuale prezzo predatorio prezzo e altre condizioni discriminatorie pratiche di fidelizzazione abuso da IMPEDIMENTO OSTACOLI alla concorrenza sul mercato aumento dei profitti (in modo indiretto) aumentati i margini di „indipendenza“ dell‘impresa in posizione dominante ANALISI DELLE PRATICHE ESCLUDENTI SUFFICIENTE: concorrente svantaggiato costi aumentati domanda per i propri beni o servizi ridotta PRATICHE ESCLUDENTI NON DI PREZZO DI PREZZO es., pratiche leganti prezzo predatorio es., rifiuto di fornire sconti „subordinati“ all‘esclusiva altre… TIPO DI EFFETTO ESCLUDENTE ORIZZONTALE AB VERTICALE C E F AB C F D E D AP L N M Fonte: DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses PREZZO PREDATORIO x P= 13 x x pp= 10 meno profitti abbassamento del prezzo nel breve periodo perdite meno profitti abbassamento del prezzo nel breve periodo recuperati in un secondo momento perdite GRAZIE all‘indebolimento della concorrenza PREZZO PREDATORIO AL DI SOTTO DEL COSTO COSTO dell‘impresa in posizione dominante DATI di concorrenti „apparentemente efficienti“ AVERAGE AVOIDABLE COST costi „evitabili“ se l‘impresa avesse deciso di smettere di produrre PREZZO < COSTO MEDIO TOTALE mezzi finanziari consistenti CONDIZIONI possibilità di recuperare la perdita subita in tempi ragionevoli presenza di barriere all‘ingresso RIFIUTO DI FORNITURA A C D E x A F L recesso da contratto rifiuto di fornire prodotti ESEMPLIFICAZIONE rifiuto di concedere licenza di determinati diritti della proprietà intellettuale rifiuto di fornire accesso ad una „essential facility“ o rete rifiuto di fornire informazioni relative alla interoperabilità A E C F D INPUT diritto della proprietà intellettuale x OBBLIGO DI LICENZA = NON E‘ PIÙ UN DIRITTO ESCLUSIVO L OUTPUT rifiuto di concedere licenze in quanto tale NON E‘ un abuso della posizione dominante SOLO in „circostanze eccezionali“ Sentenza „Magill“ es. l‘input è indispensabile; il rifiuto è probabile che abbia un effetto negativo sulla concorrenza; il rifiuto non è obiettivamente giustificato + (?) rifiuto di fornire impedisce lo sviluppo di un nuovo mercato per il quale la licenza è un input indispensabile, con pregiudizio dei consumatori NON semplice replica ma NUOVI prodotti o servizi per i quali vi sia una domanda potenziale CASO MICROSOFT EUROPE A sistemi operativi per PC C F INPUT D E x server A L N OUTPUT M RIFIUTO DI FORNIRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA INTEROPERATIVITÀ informazioni coperte da diritti della proprietà intellettuale (?) A B A orizzontale A conglomerale verticale B B Reg. 139/2004 Per garantire che nel mercato comune viga un regime di concorrenza non falsata, in applicazione di una politica condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, il presente regolamento deve consentire un controllo efficace di tutte le concentrazioni sotto il profilo dei loro effetti sulla concorrenza nella Comunità. A tal fine, il regolamento (CEE) n. 4064/89 ha sancito il principio secondo cui le concentrazioni di dimensione comunitaria, che creano o rafforzano una posizione dominante a causa della quale risulti ostacolata in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune. Art.2.2 Reg. 139/2004 Le concentrazioni che non ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate compatibili con il mercato comune. 3. Le concentrazioni che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate incompatibili con il mercato comune. Conviene definire la nozione di concentrazione in modo da coprire le operazioni che producono una modifica duratura del controllo delle imprese interessate e pertanto nella struttura del mercato. Art.3.1 1. Si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo a seguito: a) della fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti o parti di imprese; oppure b) dell'acquisizione, da parte di una o più persone che già detengono il controllo di almeno un'altra impresa, o da parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell'insieme o di parti di una o più altre imprese. Art.3.2 2. Si ha controllo in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa; DIMENSIONE COMUNITARIA DELLA OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di EUR + il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR; salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro. OPPURE a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di EUR; b) in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR; c) in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui alla lettera b), il fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di EUR e d) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR; salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro. Conclusione dell‘accordo Notificazione preventiva delle concentrazioni ESAME SERI DUBBI DI COMPATIBILITÀ DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ DICHIARAZIONE DI NON COMPATIBILITÀ Cons. 18, Reg. 139/2004 Gli Stati membri non dovrebbero avere la facoltà di applicare la legislazione nazionale sulla concorrenza alle concentrazioni di dimensione comunitaria, a meno che ciò non sia previsto dal presente regolamento. Occorre limitare i relativi poteri delle autorità nazionali ai casi in cui, in mancanza dell'intervento della Commissione, una concorrenza effettiva rischi di essere ostacolata in modo significativo nel territorio di uno Stato membro, e in cui gli interessi di concorrenza di questo Stato membro non potrebbero altrimenti essere sufficientemente tutelati dal presente regolamento. Art. 16, l.287/1990 Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 461 milioni di euro qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a 46 milioni di euro „Nel valutare gli effetti di una concentrazione sulla concorrenza, la Commissione mette a confronto le condizioni di concorrenza che si determinerebbero a seguito della concentrazione notificata con le condizioni che si sarebbero affermate in assenza della concentrazione“ EFFETTI POSITIVI EFFETTI NEGATIVI nella misura in cui corrispondono alle esigenze di una concorrenza dinamica ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva, aumentare la competitività dell'industria europea migliorare le condizioni della crescita elevare il tenore di vita nella Comunità in particolare creando o rafforzando una posizione dominante FATTORI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE posizione sul mercato delle imprese partecipanti, loro potere economico e finanziario, possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, interessi dei consumatori intermedi e finali evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza EFFETTI DELLA CONCENTRAZIONE modifica della NUMERO delle imprese modifica degli elementi STRUTTURALI delle imprese nuove quote di mercato, costi diversi, ecc. MODIFICA DEL COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE SUL MERCATO MODIFICA DEL COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE SUL MERCATO aumento dei prezzi, diminuzione delle quantità? unilateralmente in virtù di nuove possibilità di coordinamento fra imprese POSSIBILI EFFETTI ANTICONCORRENZIALI DELLE CONCENTRAZIONI ORIZZONTALI EFFETTI NON COORDINATI („unilaterali“) mediante l'eliminazione di importanti vincoli concorrenziali per una o più imprese, in modo tale che le stesse possano, di conseguenza, detenere un maggiore potere di mercato, senza mettere in atto un comportamento coordinato EFFETTI COORDINATI concentrazioni che comportano, nell'ambito di mercati oligopolistici l'eliminazione di importanti vincoli concorrenziali che le imprese partecipanti alla concentrazione esercitavano in precedenza l'una sull'altra possono ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva anche quando è poco probabile un coordinamento tra i membri dell'oligopolio. BENI ETEROGENEI sì, se la sostituibilità fra prodotti è bassa aumento di prezzo ? diminuzione della quantità prodotta? i concorrenti aumentano le quantità prodotte? FATTORI (verificare se è probabile che da una concentrazione derivino effetti non coordinati significativi) quote di mercato elevate clienti hanno limitate possibilità di cambiare fornitore improbabilità di un aumento delle forniture da parte die concorrenti se i prezzi aumentano imprese diretti concorrenti Capacità dell'impresa risultante dalla concentrazione di ostacolare la crescita dei concorrenti eliminazione di un'importante forza concorrenziale EFFETTI COORDINATI attraverso la modifica della natura del processo concorrenziale in modo tale che sia significativamente più probabile che imprese, le quali precedentemente non coordinavano il loro comportamento, si coordinino ed aumentino i prezzi o ostacolino in altro modo una concorrenza effettiva. creazione o rafforzamento di una posizione dominante collettiva coordinamento più facile, più stabile o più efficace per imprese che già si coordinavano prima della concentrazione, accresciuta probabilità che le imprese riescano a coordinare il loro comportamento e ad aumentare i prezzi, senza dover concludere un accordo o ricorrere a una pratica concordata COORDINAMENTO mantenimento dei prezzi al di sopra del livello concorrenziale. divisione del mercato aggiudicandosi a turno i contratti nei mercati fondati su gare. coordinamento più probabile SE relativamente semplice raggiungere un'interpretazione comune circa i termini del coordinamento stesso coordinamento sostenibile possibile verificare rispetto dei termini del coordinamento meccanismi deterrenti credibili che possano essere attivati in caso di scoperta di deviazioni le reazioni degli estranei (concorrenti non aderenti e clienti) non devono essere in grado di pregiudicare i risultati attesi dal coordinamento CONSIDERAZIONI DI EFFICIENZA l'incremento di efficienza generato dalla concentrazione probabilmente accrescerà la possibilità e l'incentivo dell'impresa risultante dalla concentrazione a comportarsi in modo proconcorrenziale a vantaggio dei consumatori, controbilanciando gli effetti negativi per la concorrenza che l'operazione potrebbe altrimenti produrre. CONCORRENZA SLEALE Art. 2598 Atti di concorrenza sleale Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. MESSAGGIO PUBBLICITARIO DA DECODIFICARE POSIZIONAMENTO DEL PRODOTTO TARGET di consumatori MODALITÀ DI COMUNICAZIONE identificazione con i protagonisti del messaggio associazione con stato d‘animo e/o immagine „prestazione“ del prodotto pubblicità ingannevole/comparativa i i i pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori CONSUMATORI “qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale” Art. 20 (Codice del consumo) Divieto delle pratiche commerciali scorrette 1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. 3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera. 4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali: a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26. 5. Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette. Art. 21. - Azioni ingannevoli 1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: a) l'esistenza o la natura del prodotto; b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto; d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione; f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti; g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice. 2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita; b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice. 3. È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. 4. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza. Art. 22 Omissioni ingannevoli 1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonchè dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 2. Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi. 4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto: a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso; b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce; c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale; e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto. 5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto. Art. 23. - Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali: a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta; b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione; c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura; d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta; e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti; f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente: 1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure 3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto. ecc. Art. 24. - Pratiche commerciali aggressive 1. È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Art. 27. - Tutela amministrativa e giurisdizionale 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata "Autorità", esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge. 2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorità si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro. .... 15. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile 2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorità si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro.