EFFETTI
ANTICONCORRENZIALI
abuso da
SFRUTTAMENTO
abuso da
IMPEDIMENTO
TIPOLOGIA (parziale)
prezzo eccessivo
abuso di un diritto di
proprietà intellettuale
prezzo predatorio
prezzo e altre
condizioni
discriminatorie
pratiche di
fidelizzazione
abuso da
IMPEDIMENTO
OSTACOLI alla concorrenza
sul mercato
aumento dei profitti
(in modo indiretto)
aumentati i margini di
„indipendenza“ dell‘impresa
in posizione dominante
ANALISI DELLE PRATICHE
ESCLUDENTI
SUFFICIENTE: concorrente
svantaggiato
costi aumentati
domanda per i propri
beni o servizi ridotta
PRATICHE ESCLUDENTI
NON DI PREZZO
DI PREZZO
es., pratiche leganti
prezzo predatorio
es., rifiuto di fornire
sconti „subordinati“
all‘esclusiva
altre…
TIPO DI EFFETTO ESCLUDENTE
ORIZZONTALE
AB
VERTICALE
C
E
F
AB
C
F
D
E
D
AP
L
N
M
Fonte: DG Competition discussion paper on the
application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses
PREZZO
PREDATORIO
x
P= 13
x
x
pp= 10
meno profitti
abbassamento
del prezzo nel
breve periodo
perdite
meno profitti
abbassamento
del prezzo nel
breve periodo
recuperati in un
secondo momento
perdite
GRAZIE all‘indebolimento
della concorrenza
PREZZO PREDATORIO
AL DI SOTTO DEL COSTO
COSTO
dell‘impresa in
posizione dominante
DATI
di concorrenti
„apparentemente
efficienti“
AVERAGE AVOIDABLE COST
costi „evitabili“ se l‘impresa
avesse deciso di smettere di
produrre
PREZZO <
COSTO MEDIO TOTALE
mezzi finanziari consistenti
CONDIZIONI
possibilità di recuperare
la perdita subita in tempi
ragionevoli
presenza di barriere
all‘ingresso
RIFIUTO DI
FORNITURA
A
C
D
E
x
A
F
L
recesso da contratto
rifiuto di fornire prodotti
ESEMPLIFICAZIONE
rifiuto di concedere licenza
di determinati diritti della
proprietà intellettuale
rifiuto di fornire accesso ad una
„essential facility“ o rete
rifiuto di fornire informazioni
relative alla interoperabilità
A
E
C
F
D
INPUT
diritto della
proprietà intellettuale
x
OBBLIGO DI LICENZA
=
NON E‘ PIÙ UN DIRITTO ESCLUSIVO
L
OUTPUT
rifiuto di concedere licenze
in quanto tale
NON E‘ un abuso della
posizione dominante
SOLO in „circostanze
eccezionali“
Sentenza „Magill“
es.
l‘input è indispensabile; il rifiuto è probabile
che abbia un effetto negativo sulla
concorrenza; il rifiuto non è obiettivamente
giustificato
+
(?) rifiuto di fornire impedisce lo sviluppo di
un nuovo mercato per il quale la licenza è un
input indispensabile, con pregiudizio dei consumatori
NON semplice replica ma
NUOVI prodotti o servizi
per i quali vi sia una domanda
potenziale
CASO MICROSOFT EUROPE
A
sistemi operativi
per PC
C
F
INPUT
D
E
x
server
A
L
N
OUTPUT
M
RIFIUTO DI FORNIRE
INFORMAZIONI RELATIVE
ALLA INTEROPERATIVITÀ
informazioni coperte da diritti
della proprietà intellettuale (?)
A
B
A
orizzontale
A
conglomerale
verticale
B
B
Reg. 139/2004
Per garantire che nel mercato comune viga un regime di
concorrenza non falsata, in applicazione di una politica
condotta conformemente al principio di un'economia di
mercato aperta e in libera concorrenza, il presente
regolamento
deve consentire un controllo efficace di tutte le
concentrazioni sotto il profilo dei loro effetti sulla
concorrenza nella Comunità. A tal fine, il regolamento
(CEE) n. 4064/89 ha sancito il principio secondo cui le
concentrazioni di dimensione comunitaria, che creano o
rafforzano una posizione dominante a causa della quale
risulti ostacolata in modo significativo una concorrenza
effettiva nel mercato comune o in una sua parte
sostanziale,
devono essere dichiarate incompatibili con il
mercato comune.
Art.2.2 Reg. 139/2004
Le concentrazioni che non ostacolino in modo significativo
una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una
parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione
o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate
compatibili con il mercato comune.
3. Le concentrazioni che ostacolino in modo significativo
una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte
sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del
rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate
incompatibili con il mercato comune.
Conviene definire la nozione di
concentrazione in modo da coprire le
operazioni che producono una
modifica duratura del controllo delle
imprese interessate e pertanto nella
struttura del mercato.
Art.3.1
1. Si ha una concentrazione quando si produce una
modifica duratura del controllo a seguito:
a) della fusione di due o più imprese precedentemente
indipendenti o parti di imprese; oppure
b) dell'acquisizione, da parte di una o più persone che già
detengono il controllo di almeno un'altra impresa, o da
parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di
partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia
tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo
diretto o indiretto dell'insieme o di parti di una o più altre
imprese.
Art.3.2
2. Si ha controllo in presenza di diritti,
contratti o altri mezzi che conferiscono, da
soli o congiuntamente, e tenuto
conto delle circostanze di fatto o di diritto, la
possibilità di esercitare un'influenza
determinante sull'attività di un'impresa;
DIMENSIONE COMUNITARIA DELLA
OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE
il fatturato totale realizzato a livello
mondiale dall'insieme delle imprese
interessate è superiore a 5 miliardi di
EUR
+
il fatturato totale realizzato
individualmente nella Comunità da
almeno due delle imprese interessate
è superiore a 250 milioni di EUR;
salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due
terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un
solo e medesimo Stato membro.
OPPURE
a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme
delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di EUR;
b) in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale
realizzato dall'insieme delle imprese interessate è superiore a
100 milioni di EUR;
c) in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui alla
lettera b), il fatturato totale realizzato individualmente da
almeno due delle imprese interessate è superiore a 25
milioni di EUR e
d) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità
da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100
milioni di EUR;
salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due
terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un
solo e medesimo Stato membro.
Conclusione
dell‘accordo
Notificazione preventiva
delle concentrazioni
ESAME
SERI DUBBI DI
COMPATIBILITÀ
DICHIARAZIONE
DI COMPATIBILITÀ
CON IL MERCATO
COMUNE
AVVIO DEL
PROCEDIMENTO
DICHIARAZIONE
DI COMPATIBILITÀ
DICHIARAZIONE DI
NON COMPATIBILITÀ
Cons. 18, Reg. 139/2004
Gli Stati membri non dovrebbero avere la facoltà di
applicare la legislazione nazionale sulla concorrenza alle
concentrazioni di dimensione comunitaria, a meno che
ciò non sia previsto dal presente regolamento. Occorre
limitare i relativi poteri delle autorità nazionali ai casi in
cui, in mancanza dell'intervento della Commissione, una
concorrenza effettiva rischi di essere ostacolata in modo
significativo nel territorio di uno Stato membro, e in cui
gli interessi di concorrenza di questo Stato membro non
potrebbero altrimenti essere sufficientemente tutelati dal
presente regolamento.
Art. 16, l.287/1990
Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente
comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale
dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a
461 milioni di euro
qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista
l'acquisizione sia superiore a
46 milioni di euro
„Nel valutare gli effetti di una
concentrazione sulla
concorrenza,
la Commissione
mette a confronto
le condizioni di concorrenza che
si determinerebbero a seguito
della concentrazione notificata
con le condizioni che si
sarebbero affermate in assenza
della concentrazione“
EFFETTI POSITIVI
EFFETTI NEGATIVI
nella misura in cui
corrispondono alle esigenze di
una concorrenza dinamica
ostacolare in modo significativo
una concorrenza effettiva,
aumentare la competitività
dell'industria europea
migliorare le condizioni
della crescita
elevare il tenore di vita
nella Comunità
in particolare creando o
rafforzando una posizione
dominante
FATTORI DA PRENDERE
IN CONSIDERAZIONE
posizione sul mercato delle imprese partecipanti,
loro potere economico e finanziario,
possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori,
loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi
esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata
andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in
questione,
interessi dei consumatori intermedi e finali
evoluzione del progresso tecnico ed economico
purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca
impedimento alla concorrenza
EFFETTI DELLA
CONCENTRAZIONE
modifica della NUMERO delle imprese
modifica degli elementi STRUTTURALI
delle imprese
nuove quote di mercato,
costi diversi, ecc.
MODIFICA DEL COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE SUL MERCATO
MODIFICA DEL COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE SUL MERCATO
aumento dei prezzi,
diminuzione delle quantità?
unilateralmente
in virtù di nuove possibilità
di coordinamento fra imprese
POSSIBILI EFFETTI ANTICONCORRENZIALI
DELLE CONCENTRAZIONI ORIZZONTALI
EFFETTI NON
COORDINATI
(„unilaterali“)
mediante l'eliminazione di importanti
vincoli concorrenziali per una o più
imprese, in modo tale che le stesse
possano, di conseguenza, detenere un
maggiore potere di mercato,
senza mettere in atto un comportamento
coordinato
EFFETTI
COORDINATI
concentrazioni che comportano, nell'ambito
di mercati oligopolistici l'eliminazione di
importanti vincoli concorrenziali che le
imprese partecipanti alla concentrazione
esercitavano in precedenza l'una sull'altra
possono ostacolare in modo significativo
una concorrenza effettiva anche quando è
poco probabile un coordinamento tra i membri
dell'oligopolio.
BENI
ETEROGENEI
sì, se la sostituibilità fra
prodotti è bassa
aumento
di prezzo ?
diminuzione della
quantità prodotta?
i concorrenti aumentano le
quantità prodotte?
FATTORI
(verificare se è probabile che da una concentrazione
derivino effetti non coordinati significativi)
quote di mercato
elevate
clienti hanno limitate
possibilità di cambiare
fornitore
improbabilità di un
aumento delle forniture
da parte die concorrenti
se i prezzi aumentano
imprese diretti
concorrenti
Capacità dell'impresa risultante
dalla concentrazione di ostacolare la
crescita dei concorrenti
eliminazione di un'importante
forza concorrenziale
EFFETTI
COORDINATI
attraverso la modifica della natura del
processo concorrenziale
in modo tale che sia significativamente più
probabile che imprese, le quali
precedentemente non
coordinavano il loro comportamento, si
coordinino ed aumentino i prezzi o
ostacolino in altro modo una
concorrenza effettiva.
creazione o rafforzamento di
una posizione dominante
collettiva
coordinamento più facile,
più stabile o più efficace per
imprese che già si
coordinavano prima
della concentrazione,
accresciuta probabilità che le
imprese riescano a coordinare il loro
comportamento e ad aumentare i prezzi, senza
dover concludere un accordo
o ricorrere a una pratica concordata
COORDINAMENTO
mantenimento dei prezzi
al di sopra del livello
concorrenziale.
divisione del mercato
aggiudicandosi a turno i contratti nei
mercati fondati su gare.
coordinamento
più probabile
SE relativamente semplice raggiungere
un'interpretazione comune circa i termini
del coordinamento stesso
coordinamento
sostenibile
possibile verificare rispetto
dei termini del
coordinamento
meccanismi deterrenti credibili che
possano essere attivati
in caso di scoperta di deviazioni
le reazioni degli estranei (concorrenti non
aderenti e clienti) non
devono essere in grado di pregiudicare i
risultati attesi dal coordinamento
CONSIDERAZIONI
DI EFFICIENZA
l'incremento di efficienza generato
dalla concentrazione probabilmente
accrescerà la possibilità e l'incentivo
dell'impresa
risultante dalla concentrazione a
comportarsi in modo proconcorrenziale a vantaggio dei
consumatori, controbilanciando gli
effetti negativi per la concorrenza che
l'operazione potrebbe altrimenti
produrre.
CONCORRENZA SLEALE
Art. 2598 Atti di concorrenza sleale
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi
e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni
distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un
concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione
con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei
a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un
concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi
della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
MESSAGGIO
PUBBLICITARIO
DA DECODIFICARE
POSIZIONAMENTO
DEL PRODOTTO
TARGET di
consumatori
MODALITÀ DI
COMUNICAZIONE
identificazione con i
protagonisti del messaggio
associazione con stato
d‘animo e/o immagine
„prestazione“
del prodotto
pubblicità ingannevole/comparativa
i
i
i
pratiche commerciali sleali tra
imprese e consumatori
CONSUMATORI
“qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente
titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale”
Art. 20 (Codice del consumo) Divieto delle pratiche
commerciali scorrette
1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza
professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore
medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di
un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato
gruppo di consumatori.
3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di
consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico solo di un gruppo di consumatori
chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al
prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o
fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista
poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del
membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria
comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in
dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.
4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:
a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o
b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
5. Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche commerciali,
rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso
scorrette.
Art. 21. - Azioni ingannevoli
1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non
rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua
presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio
riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a
indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti
preso:
a) l'esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi,
l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il
trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la
consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o
commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le
caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la
natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla
sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio
quanto al prezzo;
e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il
patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti
di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi
dell'articolo 130 del presente Codice.
2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che,
nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e
circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore
medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso e comporti:
a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che
ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale
e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità
comparativa illecita;
b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni
contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a
rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il
professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal
codice.
3. È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando
prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei
consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i
consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
4. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in
quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può,
anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
Art. 22 Omissioni ingannevoli
1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella
fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze
del caso, nonchè dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette
informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale
contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale
e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad
assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione
ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro,
incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al
comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica
l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già
evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce
o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica
commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel
decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di
dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per
rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.
4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del
comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal
contesto:
a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di
comunicazione e al prodotto stesso;
b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua
denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente,
l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli
agisce;
c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto
comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo,
le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive
di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano
ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese
potranno essere addebitate al consumatore;
d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei
reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza
professionale;
e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i
prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di
informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni
commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del
prodotto.
Art. 23. - Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli
Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:
a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere
firmatario di un codice di condotta;
b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente
senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di
un organismo pubblico o di altra natura;
d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche
commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un
organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni
dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta;
e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare
l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che
non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o
prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in
rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti;
f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:
1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure2) rifiutare di
accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo
ragionevole, oppure
3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di
promuovere un altro prodotto.
ecc.
Art. 24. - Pratiche commerciali aggressive
1. È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella
fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze
del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza
fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare
considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del
consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è
idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso.
Art. 27. - Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito
denominata "Autorità", esercita le attribuzioni disciplinate dal presente
articolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento
2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004,
sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della
normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.
2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne
abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali
scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorità si avvale dei poteri
investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in
relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti
di cui al comma 1 l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che
agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul
valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorità è
indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel
territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro
Stato membro.
....
15. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia
di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile
2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto
o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce
la continuazione delle pratiche commerciali
scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine,
l'Autorità si avvale dei poteri investigativi ed
esecutivi di cui al citato regolamento
2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni
non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei
compiti di cui al comma 1 l'Autorità può avvalersi
della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad
essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul
valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.
L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla
circostanza che i consumatori interessati si
trovino nel territorio dello Stato membro in cui è
stabilito il professionista o in un altro Stato
membro.
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