IL SISTEMA INTRASTAT
Corso INFN
GENOVA
3-4 Giugno 2013
Lorella Zanobini
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1
FUNZIONE DEI MODELLI INTRASTAT
• La nascita dell’UE prevede la libera circolazione nel
territorio europeo di merci, persone, servizi e capitali
• Soppressione delle frontiere all’interno dell’UE che
rimangono soltanto negli scambi merci con i paesi terzi
• Monitoraggio dello scambio merci – acquisti e cessioni tra i paesi dell’UE attraverso un sistema informatico
denominato INTRASTAT
Finalità:
FISCALI ->
la riscossione dei tributi
STATISTICHE-> il rilevamento statistico delle merci in
entrata e in uscita dallo Stato
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2
FINALITA’
Il Sistema Intrastat è un insieme di procedure e attività
fiscali atte a consentire il monitoraggio da parte
dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate di
tutte le operazioni commerciali di scambio intrattenute
tra i soggetti intracomunitari onde evitare eventuali
comportamenti di sommerso, frodi o altro.
.
A questo fine le Autorità degli Stati membri hanno adottato,
in recepimento di apposite direttive comunitarie, norme
volte a disciplinare gli aspetti fiscali e statistici connessi
con tali operazioni.
Normativa completa disponibile sul sito www.agenziadogane.gov.it settore Intrastat/riferimenti
normativi
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3
L’acquisto intracomunitario:
(acquisto di beni)
Perché l’acquisto di beni da soggetto comunitario possa
costituire un’“operazione intracomunitaria” devono essere
presenti, contemporaneamente, tre requisiti:
 soggettivo: ciascun partner comunitario possiede una
PARTITA IVA COMUNITARIA ATTIVA al momento
dell’operazione, costituita dal numero di partita IVA
preceduto dal codice dello Stato (codice ISO) composto
da due lettere;
 oggettivo: l’operazione è a titolo oneroso (non vi
rientrano pertanto le cessioni gratuite)
 territoriale: i beni vengono trasportati o spediti nel
territorio di un altro Stato membro.
Tali operazioni sono disciplinate ai fini fiscali in Italia dal DL n. 331/93
convertito dalla Legge 427 del 29.10.1993
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4
Il VIES
(Vat Information Exchange System)
l’obbligo di dichiarazione di volontà per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie,
è stato introdotto con DL 78/2010
• Per il rispetto del requisito soggettivo è anche necessario che
ciascun partner comunitario sia iscritto nell’apposito archivio
Vies .
• Condizione che legittima il soggetto passivo ad effettuare operazioni
intracomunitarie (C.M. 01/08/2011 n. 39/E Ag. Entrate).
• Mancata iscrizione, esclusione, revoca : la controparte non può
accertare la soggettività passiva dell’altro soggetto e non può
qualificare l’operazione come soggetta al regime degli scambi
intracomunitari. Pertanto:
- l’operazione è considerata come operazione interna
- l’IVA va applicata nello Stato del cedente/prestatore
In mancanza dell’iscrizione al VIES non è possibile effettuare operazioni
intracomunitarie con il loro regime di non imponibilità (cessioni) o di
assoggettamento a reverse charge (acquisti)
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5
Segue
VIES
• Se Cessioni erroneamente effettuate da operatore italiano non
iscritto al VIES e trattate come intracomunitarie e non assoggettate
ad IVA  SANZIONE D.Lgs 471 dal 100 al 200% dell’imposta
• Se Acquisti effettuati da operatore italiano non iscritto al VIES
presso un operatore comunitario, non si tratta di acquisti
intracomunitari e l’IVA è dovuta nel paese del fornitore (Ris.Agenzia
Entrate 27/4/2012 n. 42/E)
• L’operatore italiano non iscritto che riceve una fattura senza IVA non
deve integrarla e ne’ registrarla nei registri IVA vendite/acquisti.
Errata applicazione del Reverse Charge = Illegittima detrazione IVA =SANZIONE
‘
”L’Agenzia delle Entrate provvederà a segnalare tale operazione come irregolare e
l’Amministrazione dell’altro Stato membro potrà, eventualmente, decidere di
recuperare l’IVA non assolta per effetto dell’errata qualificazione dell’operazione
come intracomunitaria.” RM 42/E/2012.
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6
Chi deve presentare l’INTRASTAT?
•
Tutti i soggetti passivi di imposta, che effettuano acquisti e/o cessioni
intracomunitarie con i requisiti previsti per tali operazioni intracomunitarie
(trasferimento della proprietà tra due soggetti passivi di imposta o di altro
diritto reale su beni, onerosità, movimentazione (fisica) del bene da un
paese UE all’altro)
•
Gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art.4 IV c. DPR
633/72(*) non soggetti passivi di imposta che – ai sensi dell’articolo 38 del
DL 331/93 – hanno effettuato nell’anno precedente acquisti intracomunitari
in ambito istituzionale per un valore al netto dell’IVA superiore ad €
10.000,00 –L. 7/7/2009 n. 88 (il limite iniziale era di € 8263,31)
•
Gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art.4 IV c. DPR
633/72, soggetti passivi di imposta relativamente ad attività commerciali
svolte, che hanno effettuato acquisti intracomunitari indipendentemente dal
loro ammontare.
(*)
enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società
semplici, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole
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7
quindi,
ENTI soggetti passivi se:
• Svolgono anche attività commerciale o agricola
• Svolgono solo attività istituzionali ma sono identificati ai
fini IVA avendo superato i 10.000 euro di acquisti
intracomunitari di beni*(Diventa soggetto passivo, ai fini delle
regole relative al luogo delle prestazioni di servizi, anche la persona
giuridica che non è soggetto passivo e che è identificata ai fini dell’IVA” .Artt. 43 e 44 Direttiva 2008/8/CE)
• Svolgono solo attività istituzionali e pur non avendo
superato i 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni
sono identificati ai fini IVA avendo optato per
l’assolvimento dell’imposta in Italia su tali acquisti
* circ. Ag.E.12/E 12.03.2010: in relazione alle prestazioni di servizio
acquistate da enti non commerciali residenti, nella normativa
comunitaria vigente non è prevista alcuna soglia che, oltrepassata,
faccia nascere l’obbligo di identificazione
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8
Non si considerano soggetti passivi
• Le persone fisiche che esercitano attività
di impresa, arte o professione che
acquistino beni o siano committenti di
servizi per uso personale (non per
l’attività) non si considerano soggetti
passivi
(nonostante
l’esistenza
di
un’attività commerciale esercitata)
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9
Inoltre,
dal 01/01/2010
INTRASTAT anche per tutte le prestazioni di
servizio per le quali è previsto l’assolvimento
dell’imposta con il reverse-charge, rese a
favore di committenti soggetti passivi IVA di altro
stato UE.
• La direttiva non introduce espressamente l’obbligo di
presentare il modello Intra anche per le prestazioni di
servizi ricevute da soggetti comunitari ma il decreto di
recepimento ha previsto tale obbligo
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10
Le tre Direttive
- Direttiva 2008/8/CE modifica il luogo impositivo delle prestazioni di
servizi rese a soggetti passivi che dal 01.01.2010 coincide, come
regola generale, con il Paese del committente anziché con quello del
prestatore. L’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi si
estende ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi
per le quali l’assolvimento dell’imposta spetta al committente,
soggetto passivo comunitario, mediante il meccanismo del reverse
charge (art. 262 1 c lett.c Dir. 2006/112/CE modificato dalla 2008/8/CE)
• Direttiva 2008/9/CE stabilisce norme dettagliate per il rimborso
dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva
2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro nel quale effettuano operazioni
che danno diritto alla detrazione (attività commerciale)
-
Direttiva 2008/117/CE si prefigge lo scopo di contrastare le frodi
IVA connesse alle operazioni intracomunitarie, con verifiche
incrociate di informazioni tra le autorità fiscali dei Paesi UE. Modifica
la periodicità di presentazione degli INTRASTAT, che di regola
dovranno essere compilati con cadenza mensile
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11
IL D.Lgs 18 pubblicato in GU il 19.02.2010
dà attuazione alle tre Direttive
Decorrenza degli adempimenti 01.01.2010
• Obiettive condizioni di incertezza- possibili errori da
parte degli operatori
• Applicazione dell’art. 10 c.3 L. 27.07.2000 n. 212 (statuto
dei diritti del contribuente) :
L’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo non
applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni nella
compilazione dei suddetti elenchi relativi ai mesi da GENNAIO
a MAGGIO (per i mensili) o al 1° TRIMESTRE (per i trimestrali)
a condizione che le eventuali violazioni siano sanate entro il 20
luglio 2010 con invio di elenchi riepilogativi INTEGRATIVI
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12
I modelli
• I nuovi modelli e le relative istruzioni sono stati
approvati con provvedimento Agenzia delle
Dogane in data 22.02.2010:
Elenchi Riepilogativi delle CESSIONI:
INTRA-1 frontespizio dell’elenco riepilogativo Cessioni
intracomunitarie di beni e dei servizi resi registrati nel periodo
INTRA-1bis
INTRA-1ter
INTRA-1quater
INTRA-1quinquies
sezione 1: cessioni di beni
sezione 2: rettifiche -beni
sezione 3: servizi resi
sezione 4: rettifiche -sevizi
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13
……segue
I Modelli
Elenchi Riepilogativi degli ACQUISTI:
INTRA-2 frontespizio dell’elenco riepilogativo Acquisti
intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti registrati nel periodo
INTRA-2bis
INTRA-2ter
INTRA-2quater
INTRA-2quinquies
sezione 1: acquisti di beni
sezione 2: rettifiche -beni
sezione 3: servizi ricevuti
sezione 4: rettifiche -sevizi
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14
INTRA 1 – Cessione di Beni e Servizi Resi
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15
INTRA 1-bis Cessioni di Beni
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16
INTRA 1-ter Rettifiche Cessioni di Beni
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17
INTRA 1-quater Servizi Resi
(N.B. Sono escluse le operazioni di cui agli articoli 7-quater; 7-quinquies e 7-sexies
del DPR 633/72) e le operazioni Esenti – Non Imponibili – Non Soggette in altro
Stato membro
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INTRA 1-quinquies Rettifiche Servizi Resi
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INTRA 2 – Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti
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20
INTRA 2-bis Acquisti di Beni
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INTRA 2-ter Rettifiche Acquisti di Beni
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22
INTRA 2-quater Servizi Ricevuti
(N.B. Sono escluse le operazioni di cui agli articoli 7-quater; 7-quinquies e 7-sexies
del DPR 633/72) e le operazioni Esenti – Non Imponibili – Non Soggette in Italia
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INTRA 2-quinquies Rettifiche Servizi Ricevuti
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24
Obblighi di inserimento in elenco
Per i BENI: ai fini doganali negli elenchi vanno indicati i dati delle
operazioni registrate nel periodo di riferimento, ad eccezione di quelle
con fatturazione anticipata per le quali l’inserimento è rimandato
all’INTRASTAT relativo al mese nel corso del quale è stata eseguita
la consegna o spedizione ella merce (art, 50 c.7 DL 331/93) Eccezione
per il materiale bibliografico che può essere registrato fiscalmente (fattura)
e per la dogana (intrastat) nello stesso periodo (quindi, se anche non arrivato,
nei termini della registrazione della fattura)
Es. fattura ricevuta a maggio: registrata a maggio  INTRA 2 di Maggio
“
“
“
registrata entro il 15 giugno  INTRA 2 Giugno
Per i SERVIZI: la registrazione ai fini doganali deve essere effettuata con
riferimento al mese di integrazione/registrazione della fattura.
• La parte anagrafica e fiscale è compilata da tutti i contribuenti.
• La parte statistica deve essere compilata solamente dai soggetti che
presentano il modello con periodicità mensile (D.M. 21.10.1992) e
con le semplificazioni in relazione ai volumi di acquisti e cessioni
previsti dallo stesso D.M. ed ai loro innalzamenti previsti dall’anno
2007 dal D.M. 20.12.2006
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25
Contenuto Elenco Beni – Dati Fiscali
Intra 2-bis colonne:
Intra 1-bis colonne:
1. Numero progressivo riga;
1. Numero progressivo riga;
2. Codice ISO dello Stato membro
dell’acquirente;
2. Codice ISO dello Stato membro del
fornitore;
3. Codice identificativo dell’acquirente;
3. Codice identificativo del fornitore;
4. Ammontare in euro della cessione
(incluse eventuali spese accessorie
direttamente imputabili e
opportunamente ripartite es.trasporto,
imballaggio, assicurazioni, etc.) ;
5. Natura della transazione letterale
(solo nel caso di operazioni
triangolari).
4. Ammontare in euro dell’acquisto;
5. Ammontare dell’acquisto nella valuta
del fornitore (solo se il fornitore è di
un paese non aderente all’eurocambio alla data di effettuazione
dell’operazione o, in mancanza, alla
data della fattura;
6. Natura della transazione letterale
(solo nel caso di operazioni
triangolari).
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26
Contenuto Elenco Beni – Dati Statistici
Intra 1-bis colonne:
Intra 2-bis colonne:
1. Numero progressivo riga;
5. Natura della transazione;
6. Codice NC della merce
(costituito da 8 cifre che identifica in dettaglio le merci.
La nomenclatura combinata viene aggiornata
annualmente per cui è necessario verificare all’inizio
di ciascun anno l’esattezza dei codici utilizzati. Si può
consultare la nomenclatura combinata su
www.agenziadogane.gov.it settore Tariffa doganale);
7. Peso in Kg al netto degli
imballaggi se non richiesta
l’unità supplementare;
8. Quantità nell’unità di misura
supplementare (es. paia);
9. Valore statistico in euro
1. Numero progressivo riga;
6. Natura della transazione;
7. Codice NC della merce;
8. Peso in Kg al netto degli imballaggi se
non richiesta l’unità supplementare;
9. Quantità nell’unità di misura supplementare
(es. litri);
10. Valore statistico in euro;
11. Condizioni di consegna;
12. Modalità di trasporto;
13. Codice ISO del Paese di provenienza;
14. Codice ISO del Paese di origine;
15. Provincia di destinazione.
(di solito calcolato dai software: è il valore del bene
aumentato delle spese di consegna fino confine di
entrata in Italia);
10. Condizioni di consegna;
11. Modalità di trasporto;
12. Codice ISO Paese di destinazione;
13. Provincia di origine o di spedizione.
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27
NATURA DELLA TRANSAZIONE – col.6 acquisti
CODICE
DESCRIZIONE
OPERAZIONI
TRIANGOLARI
1
Acquisto o vendita
A
2
Restituzione o sostituzione di merci
B
3
Aiuti governativi privati o finanziati dalla Comunità Europea
C
4
Operazioni in vista di una lavorazione per conto terzi o di una
riparazione
D
5
Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi od
ad una riparazione
E
6
Movimento di merci senza trasferimento di proprietà
(…prestiti)
F
7
Operazione a titolo di programma comune di difesa o di altro
programma intergovernativo di fabbricazione coordinata
G
8
Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto
generale di costruzione o di genio civile
H
9
Altre transazioni
I
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28
Colonne 11-12 acquisti e 10-11 cessioni
• Colonna 11-10 : Condizioni di
consegna (sono condizioni
commerciali di consegna
pattuite tra le parti desunte
dalla classificazione
INCOTERM che rappresenta
una serie di regole
internazionali che definiscono
diritti e obblighi delle parti di un
contratto di vendita con
riguardo alla consegna delle
merci. )
• Colonna 12-11: modo di
trasporto   
Modo di trasporto
1. Marittimo
2. Ferroviario
3. Stradale
4. Aereo
5. Spedizioni postali
7. Installazioni fisse di trasporto
8.Vie d’acqua
9.Propulsione propria
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29
Le condizioni di consegna
CODICE
INCOTERMS
CODICE
GRUPPO
EXW
E
FCA
FAS
F
DESCRIZIONE
Franco fabbrica
Va calcolato aggiungendo al valore
della merce le spese di consegna dal
luogo di partenza fino al confine
italiano
Franco vettore
Va calcolato aggiungendo al valore
della merce le spese di consegna dal
luogo di presa in carico della merce
fino al confine italiano
Franco lungo bordo
FOB
Franco a bordo
CFR
Costo e nolo
CIF
Costo, assicurazione, nolo
C
CPT
Trasporto pagato fino a…
CIP
Trasporto e assicurazione pagati fino a…
DAF
Reso frontiera
DES
D
VALORE STATISTICO
Reso ex ship
DEQ
Reso banchina
DDU
Reso non sdoganato
DDP
Reso sdoganato (non va usato negli elenchi Intra)
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Va calcolato sottraendo al valore della
merce le spese di consegna dal confine
italiano fino al luogo di destinazione
convenuto
Va calcolato sottraendo al valore della
merce le spese di consegna dal confine
italiano fino al luogo di destinazione
convenuto, tranne per la clausola DAF
per la quale il valore statistico rimane
uguale all’ammontare dell’operazione
ai fini fiscali
30
Semplificazioni nella compilazione
degli INTRASTAT
Valore statistico
Condizioni di consegna
Modalità di trasporto
Queste tre colonne, sia nell’INTRA 1bis-cessioni- che
nell’INTRA 2bis-acquistisono compilate solo dai
soggetti mensili che nell’anno precedente abbiano
registrato operazioni intracomunitarie di valore superiore
a € 20.000.000,00 (Decreto MEF 22.02.2010 art. 6 c.4)
NB: L’indicazione del valore statistico rimane comunque obbligatoria nel caso
di operazioni riepilogate solo ai fini statistici.
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31
…… ulteriori semplificazioni
OPERAZIONI NON SOGGETTE A RILEVAZIONE (tabella E allegata
al decreto 3/8/2005 MEF) come SCAMBIO di BENI
•
Nell’elenco sotto riportato sono indicate le merci escluse dalla rilevazione statistica sugli
scambi di beni tra Stati membri.):
a.
b.
c.
d.
e.
Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori;
Oro monetario;
Soccorso d’urgenza in regioni sinistrate ( dal 2010 sono incluse nelle statistiche sugli scambi);
Merci che beneficiano di immunità diplomatica, consolare o simile;
Merci destinate ad un uso temporaneo o restituite dopo tale uso, alle seguenti condizioni:
• 1. Non è prevista né effettuata alcuna lavorazione;
• 2. La durata prevista per l’uso temporaneo non è superiore a 24 mesi;
• 3. La spedizione o l’arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini IVA;
f. Beni che veicolano informazioni personalizzate(dischetti, nastri, pellicole, disegni, cassette audiovideo, cd-rom), se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazione
commerciale, nonché beni forniti a completamento di una precedente fornitura (es. aggiornamento), non
oggetto di fatturazione per il destinatario;
g. Beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazione commerciale es: materiale
pubblicitario e campioni commerciali;
h. Beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione nonché i pezzi di ricambio associati
e i pezzi difettosi sostituiti.
La riparazione consiste nel ripristino della funzione o condizione originaria del bene.
i. Merci spedite alle forze armate nazionali o che abbiano accompagnato le stesse;
j. Mezzi di lancio di veicoli spaziali;
k . Vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all’IVA a cittadini
privati di altri Stati membri( dal 2010 sono incluse nelle statistiche sugli scambi)
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32
Le Riparazioni:
NO in INTRA beni
SI in INTRA SERVIZI
Rimane l’obbligo delle annotazioni sul registro delle movimentazioni a titolo non
traslativo della proprietà previsto dall'art. 50 DL 331/93)
Le riparazioni, pur se comportano la sostituzione di pezzi, rientrano nei servizi
generici e pertanto, se rese a soggetti passivi di imposta o comunque
identificati ai fini IVA, sono tutt’ora soggette al reverse charge
In ambito Istituzionale come in ambito Commerciale se il Soggetto è
comunque un soggetto identificato ai fini IVA la tassazione avviene in
entrambi i casi nel ns. paese
Quindi:
Sia in ambito commerciale e che in ambito istituzionale:
INTEGRAZIONE della FATTURA
REGISTRAZIONE NEI REGISTRI COMMERCIALI O ISTITUZIONALI
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
PRESENTAZIONE DEL Mod. INTRA PER SERVIZI
Solo per i soggetti non identificati ai fini IVA la prestazione sarà soggetta a
tassazione nel paese del prestatore
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33
…..segue
per le Riparazioni –adempimenti
Il bene spedito in riparazione in un paese UE è opportuno che sia
accompagnato da un documento in duplice copia, numerato e
datato utile anche per la corretta annotazione sul registro di cui all’art.
50, contenente:
-
-
I dati del Committente e quelli del Prestatore
Descrizione del bene
Nomenclatura combinata (desumibile dall’originaria fattura di
acquisto)
Valore, peso e scopo dell’invio
Dizione esplicita: “operazione effettuata a titolo non traslativo
della proprietà”
Indicazione del proprio n. di VAT e richiesta di emissione fattura
Al momento della spedizione e del rientro effettuare le apposite
annotazioni nel registro di cui all’articolo 50 del DL 331/93
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34
DOCUMENTO DI TRASPORTO N._______/_____ DEL__________________
COMMITTENTE
_______________________________________________
_______________________________________________
________________
VAT____________
PRESTATORE DEL SERVIZIO
Spett.le
___________________________
___________________________
YOUR VAT NUMBER__________
DESCRIZIONE DEL BENE
*************************************************************************************************************
NATURA E QUALITA'
QUANTITA’
*************************************************************************************************************
--------------------------------------------Vettore o incaricato del trasporto: ________________________________________________________
-------------------------------------------Targa del veicolo: _____/___________
CAUSALE DEL TRASPORTO:
___ c/lavorazione
___ c/riparazione
___ in deposito
___ trasporto
___ passaggi interni
___ in noleggio o locazione
___ in visione
___ contratto d'appalto
___ in prova
___ contratto estimatorio
___ reso da c/lavorazione
___ reso da c/riparazione
___ contratto d'opera
___ mandato
___ cessione gratuita
___ allestimento stand fiere
___ in comodato
___ commissione
___ altro titolo non traslativo:
es: gratuito - garanzia
Operazione effettuata a titolo non traslativo della proprietà
Firma del Committente
Firma del conducente
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35
INTRA per Rettifiche
In caso di rettifiche di elenchi già presentati,
dovute a :
• intervenute variazioni nell’ammontare delle
operazioni
• Errori od omissioni sostanziali non già rilevati
Per le specifiche consultare l’all.to XI “istruzioni per l’uso e la
compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti
intracomunitari di beni e servizi resi e ricevuti
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36
Contenuto Elenco INTRA Servizi
Intra 1-quater(resi) colonne:
Intra 2-quater (ricevuti) colonne:
1. Numero progressivo riga;
1. Numero progressivo riga;
2. Codice ISO dello Stato membro
dell’acquirente;
2. Codice ISO dello Stato membro del
fornitore;
3. Codice identificativo dell’acquirente;
3. Codice identificativo del fornitore;
4. Ammontare in euro del servizio reso;
4. Ammontare in euro del servizio ricevuto;
--------------------------------5. Numero fattura;
6. Data fattura;
7. Codice servizio;
8. Modalità di erogazione;
9. Modalità di incasso;
10. Paese pagamento.
5. Ammontare del servizio ricevuto nella valuta del
fornitore (solo se il fornitore è di un paese non
aderente all’euro).
6. Numero fattura;
7. Data fattura;
8. Codice servizio;
9. Modalità di erogazione;
10. Modalità di incasso;
11. Paese pagamento.
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37
…segue Contenuto degli elenchi servizi
Mod. INTRA1 quater (servizi resi)
•
•
•
•
•
•
Col. 5 e 6 = numero e data fattura emessa
Col. 7 = codice del servizio -> codice a 6 cifre che identifica la tipologia del servizio secondo la
classificazione CPA 2008 (classificazione dei prodotti associati alle attività). In caso di incertezza il
contribuente deve indicare il codice CPA del servizio che ritiene più vicino al tipo di attività effettivamente
svolta
Col. 8 = modalità di erogazione:
- i = istantanea :il servizio reso viene erogato in una soluzione
- r =a più riprese: “
“
“
“
a più riprese (servizi erogati ciclicamente es:
manutenzioni periodiche, pubblicità continuativa, rinnovo licenza software o contratto di manutenzione)
Col. 9 = modalità di incasso:
- b = bonifico: il servizio reso è pagato tramite bonifico bancario (op. bancaria
che
consente il trasferimento dei fondi da un conto ad un altro)
- a = accredito: “
“
“
con accredito su c/c bancario
(versamenti che provengono anche da fonti diverse da un altro conto
corrente (qui anche i
pag. con carta di credito)
- x = altro:
“
“
“ con modalità diverse (anche pag.con ricevuta bancaria)
Col.10 = paese di pagamento ->codice ISO del paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del
beneficiario
(circ. 36/E Ag.E. 21/10/2010)
Mod. INTRA 2 quater (servizi ricevuti)
•
Col. 6 e 7 = numero e data fattura relativa al servizio ricevuto:
sono quelli attribuiti dal committente nazionale secondo la numerazione progressiva
seguita nella sua contabilità. Sia relativamente all’autofatturazione di cui all’art. 17 2°c. dpr
633/72 che all’integrazione della fattura - circ.ag.entrate 12.03.2010 n. 12 par.3.2
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38
CPA 2008
classificazione dei prodotti associati alle attività
• Questi codici, come quelli relativi ai beni, sono
disponibili sul sito dell'agenzia delle dogane
(www.agenziadogane.it >tariffa doganale TARIC >accedi alla
tariffa doganale TARIC >consultazione >nomenclature >TARIC >visualizza
o ricerca per parole)
e devono essere utilizzati per
comunicare le tipologie di servizio in dogana
attraverso i modelli INTRA 2 quater (INTRA 2 bis
per i beni).
• I codici da tariffa doganale TARIC sono usati
anche dal fornitore.
• I codici CPA sono usati solo da noi.
Lorella Zanobini
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39
consigli utili
• Nella compilazione dell’ordine per i BENI inserire la
richiesta dell’espressa indicazione in fattura del codice
del servizio onde evitare di doverlo chiedere al momento
di inserimento della fattura con il rischio di non poter
effettuare le dovute registrazioni nei termini previsti.
• Nella fattura che emettiamo per un bene ceduto o un
servizio prestato è buona regola indicare al nostro
cliente il codice doganale che utilizzeremo nei modelli
INTRA (per il servizio al cliente non serve ma può costituire un
pro-memoria per noi)
• Specificare nella fattura che emettiamo per servizi, se
emessa nei confronti di un soggetto passivo, che
l’operazione è soggetta al reverse charge nel paese di
destinazione
Lorella Zanobini
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40
Rettifiche per servizi
• inserimenti di movimenti non dichiarati in precedenza:
vanno registrati nei modelli Intra1Quater o Intra2Quater
(sezioni 3) specificando nel frontespizio relativo il periodo nel
quale il servizio è stato reso/ricevuto
• modifiche di movimenti dichiarati in precedenza: vanno
registrate nei modelli Intra1Quinquies o Intra2Quinquies
(sezioni 4) specificando gli estremi dell’elenco da modificare
(colonne 1-5) e i nuovi dati che sostituiscono quelli
precedentemente dichiarati (colonne 6-15)
• cancellazioni di movimenti dichiarati in precedenza:
vanno registrate nei modelli Intra1Quinquies o
Intra2Quinquies (sezioni 4) specificando gli estremi
dell’elenco da modificare (colonne 1-5) lasciando vuote le
successive informazioni (colonne 6-15)
Lorella Zanobini
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41
Servizi soggetti a rilevazione Intrastat - 1
In INTRASTAT devono essere rilevate le prestazioni di servizi, rese o ricevute, che
abbiano congiuntamente le seguenti tre caratteristiche:
1) prestazioni disciplinate dall’articolo 7 ter :
Sono pertanto ESCLUSI i seguenti servizi in deroga di cui all’articolo 7 quater e
quinquies:
• servizi relativi a beni immobili, (art. 7-quater)
• trasporto passeggeri, (art. 7-quater)
• ristorazione e catering, (art. 7-quater)
• ristorazione e catering a bordo di treni, navi o aerei in viaggio intra UE, (art. 7-quater)
• attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili (comprese le
fiere ecc.). (art. 7-quater)
• noleggio a breve termine di mezzi di trasporto. (art. 7-quinquies)
2) scambiate fra soggetti passivi stabiliti in diversi Stati membri della Comunità
Europea : sono pertanto esclusi i servizi prestati a soggetti privati, i servizi scambiati fra
soggetti passivi stabiliti nel medesimo Stato membro e i servizi scambiati con soggetti non
residenti nella Comunità.
3) imponibili nel paese in cui è stabilito il committente: sono pertanto esclusi taluni servizi
che, pur essendo disciplinati dall’articolo 7 ter, sono non imponibili o esenti per espressa
previsione normativa nel paese del committente.
Si faccia pertanto attenzione ai servizi didattici o formativi (esenti IVA in Italia art. 10 c.1 n.
20 DPR 633/72 o art. 14 c. 10 L.537/93) o ai servizi acquistati nell’ambito di contratti con
l’Unione Europea (art. 72 c.1 l. c)
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42
Servizi soggetti a rilevazione Intrastat – 2
sempre se soggetti ad Iva nel paese del committente:
•
elenco, non esaustivo, di prestazioni di servizi oggetto di rilevazione nei modelli intra
•
a) prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti
nazionali, quelli intracomunitari ed escludendo quelli internazionali;
b) prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed
indipendentemente dall’uscita fisica dei beni, al termine della prestazione,
dallo Stato membro in cui la stessa viene eseguita;
d) prestazioni di intermediazione relative a cessioni nazionali o comunitarie;
e) locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto;
f) prestazioni di servizi, già disciplinate dall’articolo 7, quarto comma, lett. d)
•
•
•
•
del DPR n. 633/72 indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate:
- prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e
simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
- cessioni di diritti immateriali royalties, diritti di autore, e simili;
- prestazioni pubblicitarie; consulenza e assistenza tecnica o legale,
formazione e di addestramento del personale; elaborazione e fornitura di
dati e simili;
- interpretariato e traduzioni; servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione
e di televisione; servizi resi tramite mezzi elettronici;
- concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica,
servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri
servizi direttamente collegati;
- cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.
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43
Il modello INTRA 12
• L’agenzia delle Entrate con disposizione prot.
2010/59225 del 16/04/2010 ha approvato il modello
INTRA 12 per la dichiarazione mensile in via
Telematica, a partire dal 1° giugno 2010, relativa agli
acquisti da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato
effettuati dagli Enti non soggetti IVA e dagli agricoltori
esonerati.
• E’ una dichiarazione fiscale: si dichiara l’ammontare
degli acquisti registrati nel mese precedente e
l’ammontare dell’imposta dovuta
• Trasmissione
entro la fine del mese successivo a quello di
registrazione per le operazioni registrate nei 15
giorni successivi al mese di ricevimento
entro la fine del secondo mese successivo a quello di
registrazione se questa avviene nel mese di
ricevimento
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44
Il modello INTRA 12
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45
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46
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47
contenuti
• 1 e 2: Imponibile e imposta acquisti intracomunitari
• 3 e 4: Imponibile e imposta beni acquistati nel territorio
dello Stato da Soggetto passivo non residente
comunitario (art. 17 c. 2) es. beni giacenti in
depositi doganali nello Stato.
• 5
: totale imponibile dei servizi (integrazione
fatture/autofatture – art. 47 c. 3 DL 331/93)
• 6 e 7: totale imponibile sui soli servizi territoriali per
regola generale (art. 7-ter) e relativa imposta
• da 8 a 12 :come da 3 a 7 ma da Soggetti non residenti
EXTRA comunitari
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48
PERIODICITA’ degli elenchi INTRA
Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze 22.02.2010 - art. 2
• Trimestrale
•
per i contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4
trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di
beni o servizi oppure acquisti di beni e servizi), per un ammontare totale
trimestrale non superiore a 50mila euro.
Se nel nel corso di un trimestre detta soglia viene superata, deve essere
presentato l’elenco con periodicità mensile già dal mese successivo a
quello in cui il limite viene superato e per i periodi mensili già trascorsi,
vanno presentati gli elenchi riepilogativi opportunamente contrassegnati
• Mensile per i contribuenti che hanno effettuato operazioni, nel trimestre di
•
•
•
riferimento e/o in uno dei 4 precedenti, per un ammontare superiore a
50mila euro.
Chi ha iniziato l’attività da meno di 4 trimestri presenta gli elenchi
trimestralmente, sempre che, nei trimestri già trascorsi,non abbia superato
la soglia dei 50mila euro
Chi è tenuto alla presentazione trimestrale può optare per la periodicità
mensile –vale per l’intero anno solare- .
Annuale: non esiste più
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49
Esempi:
• Nel corso di un trimestre un soggetto passivo realizza
cessioni intracomunitarie di beni per € 60.000,00 e
presta servizi per € 10.000,00  dovrà presentare
mensilmente l’elenco delle cessioni intracomunitarie di
beni e servizi resi, quindi per l’intero elenco cessioni.
• Stessa cosa se nello stesso periodo di un trimestre un
soggetto passivo acquista beni intracomunitari per €
30.000,00 e riceve prestazioni di servizi per € 55.000,00.
Diventa mensile.
• Se invece si acquistano beni per € 30.000,00 e servizi
per € 30.000,00, il contribuente rimane trimestrale.
• NB: le singole categorie di operazioni relative ai beni
ed ai servizi non si sommano.
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50
INTRASTAT presentazione
telematica
entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento
• Dlgs 22.02.2010 n. 18 art. 2 lett. H (modifica
all’art. 50 c. 6 DL 331/93):
obbliga
I soggetti passivi di Imposta sul Valore Aggiunto
alla
presentazione
in
via
telematica
all’Agenzia delle Dogane di elenchi riepilogativi
periodici degli scambi di beni e di servizi
effettuati con soggetti iva stabiliti nei territori
degli altri Stati membri della Comunità Europea
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51
Servizio Telematico Doganale
Servizi Telematici dell’Agenzia delle Entrate
• Richiesta all’Agenzia delle Dogane dell’autorizzazione
all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale E.D.I.
Istruzioni su: http://www.agenziadogane.gov.it settore EDI-servizio
telematico doganale
• Invio dopo l’apposizione della FIRMA DIGITALE che
garantisce:
-- L’autenticazione degli utenti
-- L’integrità e riservatezza dei dati
-- Il non ripudio delle dichiarazioni telematiche
• Presentazione anche attraverso i canali telematici
dell’Agenzia delle Entrate da soggetti in possesso di
abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline, secondo i
dettagli tecnici pubblicati su:
http://telematici.agenziaentrate.gov.it
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52
riepilogando: Il Dlgs 22.02.2010 n. 18 art. 2 lett.h precisa
quali prestazioni devono essere comunicate
con i modelli INTRASTAT:
• Quelle diverse da quelle di cui agli art. 7quater e 7
quinquies
• Quelle rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro della Comunità
• Quelle ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro della Comunità
• Quelle che gli enti, associazioni e altre organizzazioni di cui
all’art.4 IV° c. DPR633/72, anche quando agiscono al di
fuori dell’attività commerciale o agricola, se identificati
ai fini IVA, ricevono da altri soggetti passivi stabiliti in altri
Stati membri della Comunità.
• Quelle che i predetti Enti prestano, agendo in attività
commerciale o agricola, ad altri soggetti passivi stabiliti in
altri Stati membri della Comunità
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53
Non entrano in INTRA
(si all’obbligo di fatturazione):
•
L’art. 50 c. 6 DL 331/1993, l’art. 262 lett. C) direttiva 2006/112/CE e l’art. 5 c. 4 DM
22/02/2010 stabiliscono che gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi rese o
ricevute non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta
l’imposta nello stato membro in cui è stabilito il destinatario
La normativa comunitaria che disciplina l’assoggettamento ad IVA o i casi di esenzione o non imponibilità è comune a tutti gli
Stati membri che con loro provvedimenti l’hanno recepita al loro interno
ma (circ. Ag. E. n. 43/E del 6 agosto 2010):
Il prestatore italiano ha l’onere di accertare che la prestazione resa sia non
imponibile o esente nel Paese del Committente. Il prestatore italiano agisce in
buona fede nell’accertare che per la prestazione resa non sia dovuta l’imposta
nello stato membro del committente quando ha chiesto e ottenuto una
dichiarazione redatta dal medesimo committente con cui questi afferma che
la prestazione è esente o non imponibile nel suo paese di stabilimento.
In mancanza di tale dichiarazione il contribuente è legittimato a non includere la
prestazione nell’elenco riepilogativo solo se ha la certezza, in base ad elementi
di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l’imposta nello
stato membro del committente
Il committente italiano, che deve presentare l’INTRA anche per le prestazioni
ricevute, non include la prestazione ricevuta negli elenchi INTRA se per la
normativa italiana la prestazione è esente o non imponibile (comunicare al
prestatore)
Lorella Zanobini
[email protected]
54
Obbligatorio “riconoscersi”
• è obbligatorio (art. 50 Dl 331/93) fornire al nostro
fornitore/prestatore il nostro Numero di VAT
(IT00………) ed è altresì obbligatorio per noi
avere il Numero di VAT del nostro fornitore
comunitario.
• E’ obbligatorio anche avere il numero di VAT del
nostro cliente comunitario
• Da questo dipende il tipo di fatturazione che vi
faranno o che andrete ad effettuare nei loro
confronti a seguito delle nuove norme in materia
di territorialità dei servizi dettate dalle normative
2008/8/CE e 2008/117/CE recepite nel DPR
633/72 (D.Lgs 11/02/2010 n. 18).
Lorella Zanobini
[email protected]
55
Verifica dell’esistenza e della correttezza del
VAT NUMBER:
www.agenziadogane.it
www.agenziaentrate.it
controllo delle partite IVA comunitarie
Il cedente nazionale, al fine di usufruire del beneficio della non imponibilità o
di poter considerare fuori campo IVA la prestazione che rende è sempre
tenuto a controllare la correttezza dei dati identificativi dell’acquirente. La
condotta anche solo omissiva è da considerarsi censurabile
Nei casi di incertezza è opportuno che il prestatore del servizio si faccia
rilasciare dal cliente una specifica dichiarazione in merito al fatto che la
prestazione viene ricevuta nell’ambito di un’attività economica.
Per i clienti stabiliti nei paesi Extracomunitari nei casi dubbi bisognerebbe
cercare di ottenere un certificato emesso dalle competenti autorità fiscali
che confermino che il soggetto svolge un’attività economica. In
alternativa si può ricorrere ad elementi indiziari quali:
-possesso di un numero identificativo che, analogamente a quanto accade
nella UE per la Partita IVA, venga attribuito per lo svolgimento di attività
economiche
-carta intestata del cliente nella quale siano evidenziati l’indirizzo della sede
della sua attività ed un numero di identificazione
-avere la prova dalla consultazione del sito internet che il cliente svolge
attività economica.
E’ comunque consigliata anche inLorella
questo
caso una dichiarazione.
Zanobini
56
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Il numero di P.IVA/VAT del cliente
- dato obbligatorio in fatturaArt. 21 c. 2 DPR 633/72 “la fattura contiene le seguenti indicazioni: … f)
numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso
di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione
europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di
stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o
domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o
professione, codice fiscale;
Fino al 31.12.2012 l’obbligatorietà del dato in fattura era prevista, in caso di
operazioni “reverse charge”, specificatamente dalla lett. F-bis) dell’art. 21 c.
2: “il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di
stabilimento del cessionario o committente, per le operazioni effettuate nei
confronti di soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della
Comunità”
Lorella Zanobini
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57
Direttiva 2006/112/CE
• Articolo 193:
L'IVA è dovuta dal soggetto passivo che
effettua una cessione di beni o una
prestazione di servizi imponibile, eccetto
che nei casi in cui l'imposta è dovuta da
una persona diversa in virtù degli articoli
da 194 a 199 e 202.
Lorella Zanobini
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58
Art. 194
• Se la cessione di beni o la prestazione di
servizi imponibile è posta in essere da un
soggetto passivo non stabilito nel territorio
dello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, il
singolo Stato membro può prevedere che
il debitore dell'imposta, anziché il cedente
o prestatore, sia invece il destinatario della
cessione del bene o della prestazione del
servizi
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59
Art. 196
• L’IVA è dovuta dai soggetti passivi o dalle
persone giuridiche che non sono soggetti passivi
identificate ai fini dell’IVA a cui è reso un servizio
ai sensi dell’articolo 44, se il servizio è reso da
un soggetto passivo non stabilito nel territorio di
tale Stato membro
•
Il contribuente italiano è tenuto ad osservare gli obblighi di fatturazione e
assolvimento dell’imposta se il servizio, territorialmente rilevante nello Stato,
è reso da un soggetto, soggetto passivo di imposta, non residente.
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60
REVERSE CHARGE
obbligatorio o interno
• In tema di prestazioni di servizi, riguardo alla procedura del reverse
charge (in base alla quale il soggetto debitore dell'imposta non è più
il prestatore ma il committente) la direttiva 2006/112/CE prevede
due distinte situazioni:
• •nel caso dei servizi generici, posti in essere tra operatori
economici, è previsto il reverse charge obbligatorio da parte
del committente (articolo 196);
• •nel caso dei servizi specifici (cd. “servizi in deroga”), i vari
Paesi membri hanno la facoltà di prevedere l'applicazione della
procedura in argomento (reverse charge interno; cd. “tax
shifting”), determinandone le condizioni di applicazione
(articolo 194), oppure di mantenere fermo il principio che il
soggetto debitore dell'imposta è il prestatore.
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61
Autofattura e Inversione Contabile
• Autofattura  documento emesso con tutti gli
elementi obbligatori previsti per la fattura dall’art.21
DPR 633/72
• Inversione Contabile (reverse charge) mediante
Integrazione  della fattura del cedente o
prestatore, con l’IVA o con la norma di riferimento che
prescrive la non applicazione dell’imposta
In entrambe i casi devono essere fatte le registrazioni sui
registri IVA di cui agli art. 23 e 25 DPR 633/72 se in
attività commerciale
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62
fino al 31.12.2012, prima dell’entrata in vigore della
L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità)
•
Prestazioni di servizi generiche di cui art.7-ter DPR 633/72 rese nel
territorio dello Stato da soggetto passivo di imposta non residente stabilito
in altro Stato UE a soggetto passivo di imposta nazionale - si applicano le
regole di cui artt.46 e 47 DL 331/1993--
–  INTEGRAZIONE della fattura, annotazione entro 15 gg –ma sempre con
riferimento al mese di ricevimento - nei registri vendite e acquisti di cui art.23 e 25 DPR
633/72 oppure , in caso di attività non commerciale, registrazione della fattura integrata
entro il mese successivo in apposito registro
•
•
•
Prestazioni di servizi non generiche effettuate nel territorio dello Stato
da soggetto non residente stabilito in altro Stato UE a soggetto passivo di
imposta nazionale
Prestazioni di servizi in genere effettuate nel territorio dello Stato da
soggetto non residente stabilito in Stato Extra-UE a soggetto passivo di
imposta nazionale
Cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non
residenti UE o Extra-UE
 AUTOFATTURA
da registrare nei registri art. 23 e 25 DPR 633/72
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63
L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità)
novità dal 1° gennaio 2013
•
Prestazioni di servizi generiche e non generiche e cessioni di beni
effettuate nel territorio dello o Stato da soggetto passivo di imposta non
residente stabilito in altro Stato UE a soggetto passivo di imposta
nazionale –si applicano le regole di cui artt.46 e 47 DL 331/1993-
–  INTEGRAZIONE della fattura, annotazione entro
il 15 del mese successivo
a quello di ricevimento della fattura –ma sempre con riferimento al mese di ricevimento – nel
registro IVA vendite ed entro i termini generali previsti per la detrazione dell’imposta sugli
acquisti nel registro IVA acquisti, di cui art.23 e 25 DPR 633/72 oppure , in caso di attività
non commerciale, registrazione della fattura, integrata, sempre entro il termine predetto del
15 del mese successivo a quello in cui la fattura è ricevuta, in apposito registro di cui all’art.
39 del DPR 633/72.
•
•
Prestazioni di servizi in genere effettuate nel territorio dello Stato da
soggetto non residente stabilito in Stato Extra-UE a soggetto passivo di
imposta nazionale
Cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non
residenti Extra-UE
 AUTOFATTURA
da registrare nei registri art. 23 e 25 DPR 633/72 sempre negli
stessi termini suddetti
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64
SANZIONI D.Lgs 471/97 art.6 c.9-bis
in caso di mancata integrazione/autofattura
•
In base al nuovo comma 9‐bis aggiunto all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97, è prevista
l’applicazione di specifiche sanzioni per le situazioni in cui, a fronte dell’obbligo di
applicazione del reverse charge ai sensi degli artt. 17 e 74, DPR n. 633/72:
 All’acquirente/committente che non assolve l’IVA sugli acquisti di beni
e servizi soggetti al meccanismo del reverse charge è applicabile la
sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta, con un
minimo di € 258
E’ il caso dell’acquirente/committente che, avendo ricevuto una fattura senza IVA
recante la dicitura che lo obbliga all’applicazione dell’imposta con il reverse charge,
non provveda alla relativa integrazione e/o all’annotazione nel registro delle fatture
emesse
 Al cedente/prestatore che, dovendo applicare il reverse charge, emette
erroneamente una fattura con l’IVA, omettendone il versamento, è
applicabile la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta (minimo € 258*)
 Nel caso in cui l’IVA sia effettivamente assolta, ma in modo irregolare,
è applicabile la sanzione pari al 3% dell’imposta, con un minimo di €
258** –(se il committente applica il reverse charge per operazioni non soggette al
meccanismo e versa l’IVA oppure se il cedente emette una fattura con IVA invece
che soggetta a reverse charge e versa l’IVA)
•
* responsabilità solidale per il versamento dell’IVA e della sanzione
** responsabilità solidale per il versamento della sanzione.
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65
FATTURAZIONE prestazioni art. 7 e
nuovo Volume d’affari
dal 01/01/2013
• Il nuovo art. 21. a seguito della L.228/2012, al c. 6-bis prevede
l’emissione della fattura obbligatoria anche per le operazioni
escluse da IVA (operazioni di cui agli artt. da 7 a 7-septies) per
carenza del presupposto territoriale, con la seguente indicazione
in luogo dell’imposta e con l’eventuale specificazione della
norma comunitaria o nazionale (es.art. 44 European Directive 112/2006/CE
modified with ED 08/2008/CE and admitted into Italian legislation as article 7 ter of D.P.R.
633/72)
– INVERSIONE CONTABILE
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (no art. 10 nn. da 1 a 4 e 9)
effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell’imposta in altro
Stato della UE
– OPERAZIONE NON SOGGETTA
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che si considerano
effettuate fuori dalla UE
Entrambi le operazioni sono dal 1/1/2013 rilevanti nella determinazione
del volume d’affari
- Registrazione nel registro IVA di cui all’art. 23 del DPR 633/72
- marca da bollo da € 1,81Lorella Zanobini
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66
Fatturazione: cessione di beni
a soggetti passivi UE
dal 01/01/2013
• I soggetti passivi italiani cedono beni a soggetti passivi
stabiliti nel territorio di altro Stato membro dell’Unione
Europea, ai sensi dell’art. 21 c. 6 DPR 633/72 devono
emettere fattura indicando che si tratta di :
- Operazione non imponibile IVA
e con l’eventuale indicazione della relativa norma (art. 41 DL
331/1993) che però non è più obbligatoria
• E’ consigliato indicare in fattura il codice doganale usato per la
comunicazione INTRASTAT
• Concorre a determinare il volume d’affari
•
Registrazione nel registro IVA di cui all’art. 23 del DPR 633/72
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67
Momento di effettuazione della
cessione e della prestazione
• Il momento di effettuazione dell’operazione è il momento
in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi si
considerano avvenute
• il momento di esigibilità dell’imposta è il momento in cui
nasce credito per l’Erario e contemporaneamente il
debito per il contribuente.
In genere i due momenti coincidono: l’operazione è
effettuata  l’imposta è divenuta esigibile.
L’art. 6 del DPR 633/72 dispone regole generali ed eventuali eccezioni
(es. IVA per cassa e IVA ad esigibilità differita)
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68
Momento di effettuazione delle operazioni
e fatturazione Operazioni Nazionali
artt. 6 e 21 DPR 633/72
• Il comma 4 art. 21 DPR 633/72 dispone che la
fattura deve essere emessa al momento di
effettuazione dell’operazione determinato a
norma dell’art. 6.
Regola Generale:
– Per le cessioni di beni immobili il giorno di stipula
dell’atto
– Per le cessioni di beni mobili il giorno della consegna
o spedizione dei beni
– Per le prestazioni di servizi il giorno del pagamento
del corrispettivo
Per qualsiasi operazione il momento di effettuazione si ha con
l’emissione della fattura se avviene prima dei momenti suddetti,
oppure nel momento del pagamento del corrispettivo.
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69
Momento di effettuazione degli scambi
intracomunitari dal 01/01/2013- art. 39 c.1 DL 331/93
(novità L.228/2012)
• - Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni si
considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o
della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto,
rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello
Stato membro di provenienza (art. 39 c. 1 DL 331/93)(non più
alla
consegna nel territorio dello Stato o all’arrivo nel luogo di destinazione)
• Se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento
successivo alla consegna, l’acquisto o la cessione si considerano
effettuati nel momento in cui producono tali effetti e comunque
dopo il decorso di un anno dalla consegna (clausole sospensive che
portano al passaggio della proprietà solo dopo l’avverarsi della condizione stabilita dalle
parti)
• Se beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili,
l’operazione si considera effettuata all’atto del loro rivendita a
terzi o del prelievo da parte del ricevente oppure alla scadenza
del termine pattuito, o al massimo dopo un anno dal ricevimento
.
Lorella Zanobini
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70
Anticipazione del momento di effettuazione
dell’operazione - art. 39 c2 DL 331/93 - (novità L.228/2012)
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo
comma sia emessa fattura, l’operazione intracomunitaria
si considera effettuata -limitatamente all’importo fatturato- alla
data della fattura.
Nella vecchia stesura del comma si parlava di:
data di ricevimento della fattura
l’attuale momento anticipato rispetto al vecchio
e di pagamento del corrispettivo
Non è più rilevante come momento -anticipato- di effettuazione dell’operazione,
non c’è più obbligo di fatturazione di acconti
Lorella Zanobini
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71
Momento di effettuazione degli scambi
intracomunitari dal 01/01/2013- art. 39 c.3 DL 331/93
(novità L.228/2012)
• Le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati in
modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo
superiore ad 1 mese, si considerano effettuati al
termine di ciascun mese.
• Comma di nuova introduzione, riguarda:
 Cessioni intracomunitarie art.41 c.1 l.a) dl 331/93  le cessioni a titolo
oneroso di beni
 Cessioni intracomunitarie art.41 c. 2 l.b) e c) dl 331/93  le cessioni a
titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi
 Acquisti intracomunitari art. 38 c. 2 e 3 DL 331/93  acquisti a titolo
oneroso di beni, proprietà o altro diritto reale di godimento, acquisti effettuati
da Enti, Associazioni, altre organizzazioni-art.4 c.4 DPR 633/72-, acquisti di
mezzi di trasporto nuovi
ESCLUSIONI: (41 c1 l.b e c) vendite a distanza e cessioni con installazione,
montaggio e assemblaggio da parte del fornitore nel territorio dello Stato
membro
Lorella Zanobini
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72
Fatturazione delle operazioni intracomunitarie
dal 01/01/2013 - art. 46 DL 331/93
(novità L.228/2012)
• Per le cessioni intracomunitarie NO fattura semplificata art.21bis 633/72
• Termine per l’emissione della fattura relativa a cessioni intracomunitarie
 entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione (art. 46 c.2 DL 331/93)
(fino al 31/12/2012 non era indicato e ci si rifaceva al DPR 633/72:entro il 15 del mese
successivo alla consegna o spedizione se risultante da documento di trasporto)
• Indicazione che : Operazione non Imponibile
• Indicazione , eventuale della norma di riferimento
• Indicazione del VAT del cessionario/committente
• La regolarizzazione dell’acquisto intracomunitario ricevuto senza fattura
avviene con AUTOFATTURA da emettersi entro il 15 del terzo mese
successivo al mese di effettuazione dell’operazione (art.46 c.5 DL 331/93)
• La regolarizzazione delle fatture ricevute con importo inferiore al reale
deve essere fatta entro il 15 del mese successivo alla registrazione
della fattura originaria (con fattura integrativa)
Lorella Zanobini
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73
Registrazione delle Operazioni
Intracomunitarie - art. 47 DL 331/93 (novità L.228/2012)
Cessioni Intracomunitarie: le fatture relative sono registrate,
distintamente, nel registro cui all’art. 23 (reg. vendite), secondo l’ordine
della numerazione ed entro il termine di emissione, che è esplicitamente
previsto dal c.2 dell’art. 46, entro il 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione, con riferimento al mese di effettuazione
dell’operazione
Fino al 31.12.2012: nel registro vendite secondo l’ordine della numerazione e con riferimento alla data
della loro emissione- La registrazione avveniva entro 15 gg. dalla data di emissione ma sempre con
riferimento al mese di emissione.
Acquisti Intracomunitari in Attività Commerciale: (art.47 c.1 DL 331/93)
Registrazione, previa integrazione, nel registro delle vendite entro il 15
del mese successivo a quello di ricevimento della fattura e con
riferimento al mese precedente.
Le autofatture di cui all’art. 46 c. 5 sono annotate entro il termine di
emissione e con riferimento al mese precedente
. Registrazione nel registro degli acquisti, distintamente, nel termine più
ampio previsto per la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti
dall’art. 19 DPR 633/72
Fino al 31.12.2012: reg. vendite e reg. acquisti  entro il mese di ricevimento o anche successivamente
ma entro 15 gg.dal ricevimento e con riferimento al relativo mese
Lorella Zanobini
74
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Registrazione degli Acquisti
Intracomunitari Enti non Commerciali
art. 47 c. 3 DL 331/93
(novità L.228/2012)
In Attività Istituzionale: (art. 47 c. 3 e 49 c. 1 DL 331/93)
I soggetti passivi di imposta di cui all’art. 4 c. 4 DPR 633/72 annotano
le fatture relative ad acquisti intracomunitari, previa loro progressiva
numerazione, in apposito registro tenuto e conservato a norma
art.39 DPR 633/72, entro gli stessi termini previsti per i soggetti
passivi di imposta.
Fino al 31.12.2012: in apposito registro  entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in
possesso ed entro lo stesso mese di emissione per le autofatture art. 46 c.5
Lorella Zanobini
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75
Momento di effettuazione delle
operazioni – alcune Regole Speciali
il 3°c. dell’art. 6 era stato sostituito a seguito delle disposizioni della direttiva 2008/117/CE e modifica dell’art. 64 della direttiva 2006/112/CE.
• -Prestazioni di servizio di cui all’art. 7-ter, rese da un
soggetto passivo UE o Extra-UE a un soggetto passivo
stabilito nel territorio dello Stato
• -Prestazioni di servizio diverse da quelle di cui agli artt.
7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo
stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi
non stabilito
L’operazione si considera effettuata nel momento in cui le prestazioni
sono ultimate o, se di carattere continuativo o periodico, alla data di
maturazione dei corrispettivi. Se le prestazioni sono effettuate in
modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno e
se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo
periodo, le operazioni si considerano effettuate al termine di ciascun
anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime
art. 13 c.2 l.c DPR 633/72 – applicazione dell’imposta su una base imponibile costituita
dall’ammontare delle spese sostenute nell’anno dal soggetto prestatore nella realizzazione del
servizio
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76
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La fattura relativa ad acquisti
di beni e servizi in attività
COMMERCIALE
Integrazione o autofattura?
L’Agenzia delle Entrate con circ. 12/E del 12.03.2010 punto
3.2 risponde che :
In ambito comunitario la prestazione di servizi continua
ad essere documentata dal prestatore con fattura,
ancorchè trattasi di operazioni fuori campo IVA. Ciò
stante il committente (nonostante il Dlgs 18 11.02.2010
parli di autofattura) conserva la facoltà di integrare il
documento ricevuto dal prestatore con l’IVA relativa,
fermo restando l’obbligo di rispettare le regole generali
sul momento di effettuazione dell’operazione.
La legge di stabilità ha rimarcato e resa definitivo l’uso dell’integrazione
In ambito extra comunitario solo autofattura
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77
Autofattura operazioni con soggetti
extra UE
• La fattura o il documento per una prestazione di servizi
ricevuta da un soggetto passivo extra comunitario deve
sempre essere autofatturata (art. 17 c. 2 DPR 633/72).
• L’Autofattura deve essere emessa alla data di
ultimazione della prestazione desumibile in via
interpretativa dalla data di ricezione del documento
(circ. 16/E 21.05.2013 Ag.Entrate)
• L’importo da autofatturare corrisponde al controvalore
in Euro dell’importo richiesto, calcolato alla data
dell’effettuazione dell’operazione se indicata nel
documento o del pagamento se non in possesso di
alcun documento (Autofattura al momento del
pagamento).
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78
La regola generale per i servizi vale
anche per il commercio elettronico
• Ricordiamo che:
• La direttiva 2008/8/CE produce profondi mutamenti in
materia di territorialità a decorrere dal 01.01.2010. In
particolare è divenuto fondamentale il PRINCIPIO
GENERALE – principio del committente - secondo il
quale il luogo, quindi la territorialità, delle prestazioni di
servizi rese ad un soggetto passivo è il luogo in cui
questi ha fissato la sede della propria attività
economica.
• Se le medesime prestazioni sono rese a un soggetto
non soggetto passivo di imposta si ritengono
territoriali laddove il prestatore ha fissato la sede della
sua attività economica -principio del prestatore -
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79
COMMERCIO ELETTRONICO
Direttiva n. 2002/38/CE del 7/5/2002-D.Lgs. 01-08-2003 n. 273 (G.U.3/10/2003, n. 230)
Periodo transitorio di 3 anni - entrata in vigore in Italia dal 04 Ottobre 2003
proroga estesa al 31/12/2008 dalla direttiva 2006/138/CE del Consiglio U.E. 19.12.2006)
Ulteriore proroga al 31/12/2009 dalla L. 28/01/2009 n. 2 (di conversione del DL 185/2008
decreto anti-crisi) che ha recepito la Direttiva 2008/8/CE
DEFINIZIONE:
Il termine e-commerce (commercio elettronico) è usato per descrivere tutte le operazioni
commerciali (attività commerciali e transazioni economiche) effettuate attraverso il WEB.
Quindi qualsiasi forma di transazione basata sull'invio o sull'elaborazione di informazioni
digitalizzate (software, siti web, immagini, testi, basi di dati, musica, film, ecc.).
Tale modalità di commercializzazione può avere ad oggetto:
beni materiali ->in questo caso si tratta di commercio elettronico indiretto (off-line). Il cliente
procede a effettuare l’ordine per via telematica, ma riceve la consegna fisica dei beni a domicilio
attraverso i canali tradizionali. L’emissione di una fattura elettronica e l’effettuazione del
pagamento utilizzando una carta di credito o moneta digitale non sono sufficienti per considerare
l’operazione, sotto l’aspetto fiscale, come una transazione elettronica, tassabile secondo i criteri
fissati dall’Unione Europea per il commercio elettronico diretto.
L’e-commerce indiretto configura una vera e propria cessione /acquisto di beni che seguirà
pertanto le regole proprie delle cessioni/acquisti intracomunitari se effettuate all'interno del
territorio dell’'Unione Europea (art. 41 DI. 331/93) o delle esportazioni/importazioni (art. 8 Dpr
633/72) se effettuate Extra UE
•
beni immateriali o digitalizzati (assimilati ai servizi) -> in questo caso si parla di commercio
elettronico diretto (on-line). Tutta la transazione commerciale, cessione e consegna, avviene per
via telematica, attraverso, cioè, la fornitura in rete di prodotti virtuali. I servizi e i beni (software, siti
web, immagini, testi, basi di dati, musica, film, eccetera) vengono dematerializzati alla partenza
dal prestatore e materializzati all’arrivo dal destinatario (download). L'operazione si perfeziona
completamente senza che l'oggetto della transazione si concretizzi mai in un bene materiale che
transita fisicamente
L’e-commerce diretto configura sempre una prestazione di servizi e mai cessione di beni (direttiva
n. 2002/38/Ce del 7 maggio 2002) Ai
fjni doganali, le prestazioni di servizi relative al commercio elettronico, come
le altre prestazioni di servizi, sono soggette alla dichiarazione attraverso i modelli INTRASTAT.
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80
Le tipologie di servizi che possono essere forniti tramite ecommerce sono individuabili nell'allegato " L" della direttiva
comunitaria n. 2002/38/CE che menziona le seguenti prestazioni:
fornitura
di siti web e web-hosting, gestione a distanza di
programmi e attrezzature;
fornitura
di software e relativo aggiornamento;
fornitura
di immagini, testi ed informazioni e messa a disposizione
di basi di dati;
fornitura
di musica, film, giochi, compresi i giochi d'azzardo o di
sorte, programmi o manifestazioni politiche, culturali, artistiche,
sportive scientifiche o di intrattenimento;
fornitura
di prestazioni di insegnamento a distanza;
Fornitura
di servizi finanziari on line
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81
differenze esistono tra transazioni dirette al:
-
privato consumatore finale (B2C)
soggetto identificati ai fini dell’Iva (B2B)
NOTA BENE:
Tale fenomeno assume ancora oggi (dopo la sentenza della Corte di Giustizia CE 6
Novembre 2008 Causa C-291/07che definisce soggetto passivo anche colui che pur
non avendo lo “status” di soggetto passivo, possiede una partita IVA e ancora
ribadito nell’art. 43 della nuova direttiva 2008/8/CE) negli enti pubblici una
importanza notevole sia che essi sviluppino le operazioni nell'area istituzionale
oppure nell'area commerciale quindi il primo rilevamento è quello di individuare
l'effettiva utilizzazione del bene o servizio, nell'una o nell'altra area (autofattura o
integrazione – detrazione dell’imposta o non detrazione)
Area istituzionale
•
Business to consumer: è il commercio elettronico che riguarda la fornitura di beni e
servizi direttamente all’utente consumatore finale (nel nostro caso non possiamo parlare,
fiscalmente, di privato consumatore finale nel senso di non soggetto passivo di imposta)
Area commerciale
•
Business to business: è il commercio elettronico che riguarda invece gli scambi tra
soggetti passivi di imposta.".
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82
QUINDI:
•
Se dette prestazioni sono rese da soggetti passivi
domiciliati o residenti in altri Stati membri della UE a
committenti Soggetti Passivi d’imposta nello Stato, sono
rilevanti nel territorio dello Stato del committente
•
Se dette prestazioni sono rese da soggetti passivi
domiciliati o residenti in altri Stati membri della UE a
committenti NON soggetti passivi d’imposta nello Stato,
sono rilevanti nel territorio dello Stato del prestatore
Se invece dette prestazioni sono rese da soggetti passivi
domiciliati o residenti fuori dalla Comunità a committenti
NON soggetti passivi d’imposta nello Stato, si
considerano territorialmente rilevanti nello Stato ed in
questo caso il prestatore non residente che non abbia un
rappresentante fiscale deve provvedere ai sensi dell’art. 74
quinquies del DPR 633/72 all’attivazione delle procedure di
identificazione con le modalità previste nel medesimo
articolo, prima dell’effettuazione delle operazioni.
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83
REGIME SPECIALE IVA:
•
Per adempiere agli obblighi in materia Iva, relativamente ai servizi di
"commercio elettronico diretto" resi da operatori Extra-Comunitari nei
confronti di committenti privati consumatori residenti in Italia o in un altro
Stato membro, la lettera d) del co.1 dell'articolo 1, D.Lgs. 273/2003 ha
introdotto nel decreto Iva l’art. 74-quinquies rubricato "Disposizioni per i
servizi resi tramite i mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori
dalla Comunità a committenti non soggetti passivi d'imposta".
•
In particolare, viene reso operativo uno speciale regime teso a facilitare
l'adempimento degli obblighi fiscali degli operatori non residenti nella
Comunità Europea e che non sono ivi identificati che forniscono, a committenti
comunitari privati consumatori, servizi tramite mezzi elettronici. Secondo tale
regime, gli operatori che prestano tali servizi a soggetti che non sono soggetti
passivi d’imposta all’interno della Comunità sono chiamati ad identificarsi
fiscalmente -se non lo sono già–in uno degli Stati membri. In tale Stato devono
essere assolti gli adempimenti previsti dalla disciplina Iva (dichiarazione e
liquidazione dell’imposta),
•
La scelta del Paese di registrazione è lasciata all’operatore extra Ue e, in ogni
caso, tale scelta non influenza l’aliquota applicabile alle operazioni poste in
essere dallo stesso dopo la registrazione. Indipendentemente dallo Stato
membro di registrazione, infatti, l’operatore extracomunitario è tenuto ad
assoggettare ogni singola operazione all’aliquota Iva ordinaria (non ci sono
agevolazioni) prevista dalla normativa dello Stato in cui è localizzato il
committente
Lorella Zanobini
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84
•Per l’identificazione in Italia esiste la sezione v@t on eservice sul sito dell’Agenzia delle Entrate (sul sito www.eservice.agenziaentrate.it c’è lo schema di dichiarazione di
inizio attività che l’operatore extra-comunitario deve
presentare al Centro Operativo di Pescara prima
dell’effettuazione delle operazioni con una dichiarazione
dalla quale deve risultare che lo stesso non è già
identificato in un altro Stato membro dell’Unione Europea.
Nel
caso in cui il prestatore residente fuori dalla Comunità Europea
non volesse avvalersi di tale regime agevolativo, dovrà adempiere agli
obblighi relativi alle operazioni in argomento - che anche alla luce delle
modifiche apportate dalle nuove direttive si considerano sempre
effettuate nel territorio di residenza dell'acquirente privato consumatore
- esclusivamente tramite un proprio rappresentante fiscale ex art. 17,
comma 3, del Dpr 633/1972.

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85
Principi di territorialità in materia di
commercio elettronico:le novità dal 2010
– Art 59 comma 1 lettera k) della direttiva 2008/8/CE, in
deroga al principio generale stabilisce che i servizi
prestati in forma elettronica nell’ambito del cosiddetto
commercio elettronico diretto a soggetti
extracomunitari non soggetti passivi di imposta è il
luogo di domicilio/residenza di questa persona ed in
sostanza il servizio, per gli operatori UE, è detassato.
– La direttiva ha escluso ogni altro criterio di territorialità
per i soggetti extracomunitari (art. 59 – bis ultimo
comma)
Lorella Zanobini
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86
Principi di territorialità in materia di commercio
elettronico: fino al 31.12.2014
• I servizi elettronici resi da un soggetto
passivo di imposta comunitario a un
soggetto non soggetto passivo di
imposta comunitario saranno territoriali
nel luogo di residenza/domicilio del
prestatore in accordo con il principio
generale
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87
Principi di territorialità in materia di
commercio elettronico: le novità dal 2015
A decorrere dal 1^ gennaio 2015 si unificheranno i criteri di
determinazione della territorialità per i servizi elettronici resi da
soggetti passivi di imposta a persone che non sono soggetti
passivi siano essi comunitari od extracomunitari: l’ IVA sarà
dovuta nel luogo dove è stabilito il destinatario o ha il domicilio o la
residenza abituale.
Sono stabilite procedure particolari di identificazione del prestatore
nel luogo del consumo differenziate per gli extracomunitari o per i
comunitari (cosiddetti regimi speciali): la differenza sta nel fatto che
per gli extracomunitari è fornito un codice IVA ex-novo nel paese di
identificazione e per i comunitari si continua ad usare il numero
individuale di identificazione già attribuito al soggetto passivo in
relazione agli obblighi che gli derivano dal sistema interno
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88
Operazioni con la Repubblica di San Marino
(i rapporti sono disciplinati dal punto di vista IVA dall’art.71 DPR 633/72
e dal DM 24 dicembre 1993)
CESSIONI VERSO SAN MARINO
• Sono parificate alle esportazioni (l’art. 71 assimila tali operazioni alle
cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 dello stesso decreto)
- Fattura in 4 esemplari di cui 3 al cessionario sammarinese (1 deve
essere restituita, dall’acquirente, con marca “originale” e timbro a secco
apposti dall’Ufficio Tributario di San Marino entro 4 mesi
dall’emissione pena comunicazione da parte del cedente italiano
all’Ufficio Tributario di San Marino e all’Agenzia delle Entrate
italiana). In fattura deve essere indicata la P.IVA del soggetto italiano
e del soggetto san marinese (SM….)
- Compilazione mod. INTRA 1 bis –colonne da 1 a 6- solo parte fiscale
(non c’è obbligo se il contribuente non effettua anche cessioni
intracomunitarie). Le transazioni con San Marino non alterano la
periodicità di presentazione dei riepiloghi Intrastat.
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89
Segue operazioni con San Marino
ACQUISTI DA SAN MARINO – due modalità alternative:
– Procedura con addebito dell’IVA (att.istituzionale o commerciale):
– -emissione fattura in 4 copie, l’originale deve essere vidimato
dall’Ufficio Tributario di San Marino. (registrazione art. 25, detrazione
dell’imposta)
– NO compilazione elenchi INTRA
– Procedura senza addebito dell’ IVA (att.commerciale):
– -emissione fattura in 3 copie, l’originale deve essere vidimato
dall’Ufficio Tributario di San Marino.
– -integrazione della fattura con l’IVA (autofatturazione art. 16 DM
24/12/93)
– -annotazione sul registro vendite e acquisti (doppia registrazione art. 17
c. 3 DPR 633/72)
– NO compilazione elenchi INTRA
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90
……segue
Acquisti da San Marino
– Procedura senza addebito dell’ IVA (att.istituzionale):
– Per gli enti in possesso di P.IVA che realizzano acquisti
nell’ambito della propria attività istituzionale:
- Integrazione fatture di acquisto e annotazione nel registro
art. 39 DPR 633/72 (secondo i nuovi termini 2013)
- Presentazione Mod. INTRA 12 con estremi versamento
dell’imposta da effettuarsi con mod. F24 on-line
- NO INTRA ai fini doganali
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91
Città del Vaticano
• Cessioni: si tratta di cessioni
all’esportazione. Sulle fatture di vendita
deve essere apporto il timbro delle autorità
competenti a prova dell’introduzione dei
beni nel territorio.
• Acquisti: art. 71 c. 2 DPR 633/72:
l’acquirente soggetto passivo di imposta
deve emettere autofattura (art. 17 c.2 DPR
633/72)
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92
Regime sanzionatorio degli INTRASTAT
OMESSA PRESENTAZIONE
VIOLAZIONE
NORMA
SANZIONE E NORMA DI RIFERIMENTO
Omessa presentazione di ciascun elenco
Art.50 co.6 DL. 331/1993
DA 516,00 A 1.032,00 Euro
Art.11 co.4 DLGS.471/1997
Presentazione tardiva, ma entro 30 giorni dalla
richiesta
Oppure:
Se il contribuente si ravvede di propria iniziativa
(circ. 23/1999) e manda un modello tardivo
Art.50 co.6 DL. 331/1993
DA 258,00 A 516,00 Euro
Art.11 co.4 DLGS.471/1997
(CM 23/E/1999)
(Sanzione ridotta del 50% )
Sanzione ridotta a 64,50 (1/8 di 516)
Ravvedimento operoso:
Se non sono iniziati accessi o verifiche per il contribuente è più conveniente il ravvedimento operoso (64,50) della
sanzione ridotta a metà con versamento a 30 gg. dalla richiesta degli uffici
Si può fare entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la
violazione.
- presentare il modello intrastat omesso
- Versare le sanzioni ridotte
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93
Regime sanzionatorio degli INTRASTAT
IRREGOLARE O INESATTA PRESENTAZIONE
VIOLAZIONE
Incompleta, inesatta o irregolare compilazione di
ciascun elenco
NORMA
Art.50 co.6 DL. 331/1993
SANZIONE E NORMA DI RIFERIMENTO
DA 516,00 A 1.032,00 Euro
Art.11 co.4 DLGS.471/1997
La sanzione non si applica se i dati mancanti o
inesatti vengono integrati o corretti entro 30 gg
dalla richiesta degli uffici preposti al controllo
Ravvedimento operoso
NON CONVIENE perché costerebbe di più :
64,50 contro 0
Omissione, irregolarità o inesattezza dei dati
statistici
Art.34 co.5 DL 41/1995
DA 516,00 A 5.164,00 Euro
Art.11 DLGS.322/1989
Omissione, irregolarità o inesattezza dei dati
statistici integrati nel termine fissato dall’Ufficio
Art.34 co.5 DL 41/1995
DA 258,00 A 2.582,00 Euro
Art.11 DLGS.322/1989
Integrazione o correzione spontanea di dati
mancanti o inesatti nei modelli INTRA
Nessuna sanzione
(C.M. 25/01/1999, n.23/E, Cap. III, par.4.5.2 lett. b).
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94
Il ravvedimento operoso
sempre chè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche rese note ai soggetti obbligati
• La circolare 20/E del 16/02/2005 precisa che l’omessa o
tardiva presentazione degli elenchi INTRASTAT da’
luogo a violazione punibile nei limiti visti prima ed è
anche però sanabile mediante l’applicazione dell’istituto
del ravvedimento operoso
• In caso di violazioni ripetute della medesima
disposizione (es: omessa o tardiva presentazione di più
elenchi nel corso dell’anno) è possibile applicare
l’istituto del cumulo giuridico delle sanzioni di cui
all’art. 12 c. 1 Dlgs 472/97, come detto anche nella circ.
23/1999, con applicazione di un’unica sanzione pari alla
sanzione prevista per la violazione più grave maggiorata
da ¼ al doppio (art. 12 c. 1 Dlgs 472/1997)
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95
Ma quale ravvedimento?
• La circolare 20/E ha precisato che per la violazione in
questione si può applicare solo il ravvedimento
previsto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13
D.lgs 472/1997 che prevede la sanzione ridotta ad 1/8
(modificato dall'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n.
185 ) del minimo previsto cioè 516,00/€/8=64,50 €
(arrotondato) se il ravvedimento avviene entro il termine
di presentazione della dichiarazione dell’anno nel corso
del quale è stata commessa la violazione o entro un
anno dall’omissione o dall’errore
• Deve essere eseguito con le seguenti modalità:
 Pagamento della sanzione;
 Presentazione modelli Intra: è obbligatoria in ogni
caso la presentazione del modello Intra in
precedenza omesso.
• Il versamento delle sanzioni relative all’Intra va effettuato
con il modello F24 codice tributo 8911.
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Principi di territorialità in materia di commercio elettronico: le