IL SISTEMA INTRASTAT Corso INFN GENOVA 3-4 Giugno 2013 Lorella Zanobini [email protected] 1 FUNZIONE DEI MODELLI INTRASTAT • La nascita dell’UE prevede la libera circolazione nel territorio europeo di merci, persone, servizi e capitali • Soppressione delle frontiere all’interno dell’UE che rimangono soltanto negli scambi merci con i paesi terzi • Monitoraggio dello scambio merci – acquisti e cessioni tra i paesi dell’UE attraverso un sistema informatico denominato INTRASTAT Finalità: FISCALI -> la riscossione dei tributi STATISTICHE-> il rilevamento statistico delle merci in entrata e in uscita dallo Stato Lorella Zanobini [email protected] 2 FINALITA’ Il Sistema Intrastat è un insieme di procedure e attività fiscali atte a consentire il monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni commerciali di scambio intrattenute tra i soggetti intracomunitari onde evitare eventuali comportamenti di sommerso, frodi o altro. . A questo fine le Autorità degli Stati membri hanno adottato, in recepimento di apposite direttive comunitarie, norme volte a disciplinare gli aspetti fiscali e statistici connessi con tali operazioni. Normativa completa disponibile sul sito www.agenziadogane.gov.it settore Intrastat/riferimenti normativi Lorella Zanobini [email protected] 3 L’acquisto intracomunitario: (acquisto di beni) Perché l’acquisto di beni da soggetto comunitario possa costituire un’“operazione intracomunitaria” devono essere presenti, contemporaneamente, tre requisiti: soggettivo: ciascun partner comunitario possiede una PARTITA IVA COMUNITARIA ATTIVA al momento dell’operazione, costituita dal numero di partita IVA preceduto dal codice dello Stato (codice ISO) composto da due lettere; oggettivo: l’operazione è a titolo oneroso (non vi rientrano pertanto le cessioni gratuite) territoriale: i beni vengono trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro. Tali operazioni sono disciplinate ai fini fiscali in Italia dal DL n. 331/93 convertito dalla Legge 427 del 29.10.1993 Lorella Zanobini [email protected] 4 Il VIES (Vat Information Exchange System) l’obbligo di dichiarazione di volontà per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, è stato introdotto con DL 78/2010 • Per il rispetto del requisito soggettivo è anche necessario che ciascun partner comunitario sia iscritto nell’apposito archivio Vies . • Condizione che legittima il soggetto passivo ad effettuare operazioni intracomunitarie (C.M. 01/08/2011 n. 39/E Ag. Entrate). • Mancata iscrizione, esclusione, revoca : la controparte non può accertare la soggettività passiva dell’altro soggetto e non può qualificare l’operazione come soggetta al regime degli scambi intracomunitari. Pertanto: - l’operazione è considerata come operazione interna - l’IVA va applicata nello Stato del cedente/prestatore In mancanza dell’iscrizione al VIES non è possibile effettuare operazioni intracomunitarie con il loro regime di non imponibilità (cessioni) o di assoggettamento a reverse charge (acquisti) Lorella Zanobini [email protected] 5 Segue VIES • Se Cessioni erroneamente effettuate da operatore italiano non iscritto al VIES e trattate come intracomunitarie e non assoggettate ad IVA SANZIONE D.Lgs 471 dal 100 al 200% dell’imposta • Se Acquisti effettuati da operatore italiano non iscritto al VIES presso un operatore comunitario, non si tratta di acquisti intracomunitari e l’IVA è dovuta nel paese del fornitore (Ris.Agenzia Entrate 27/4/2012 n. 42/E) • L’operatore italiano non iscritto che riceve una fattura senza IVA non deve integrarla e ne’ registrarla nei registri IVA vendite/acquisti. Errata applicazione del Reverse Charge = Illegittima detrazione IVA =SANZIONE ‘ ”L’Agenzia delle Entrate provvederà a segnalare tale operazione come irregolare e l’Amministrazione dell’altro Stato membro potrà, eventualmente, decidere di recuperare l’IVA non assolta per effetto dell’errata qualificazione dell’operazione come intracomunitaria.” RM 42/E/2012. Lorella Zanobini [email protected] 6 Chi deve presentare l’INTRASTAT? • Tutti i soggetti passivi di imposta, che effettuano acquisti e/o cessioni intracomunitarie con i requisiti previsti per tali operazioni intracomunitarie (trasferimento della proprietà tra due soggetti passivi di imposta o di altro diritto reale su beni, onerosità, movimentazione (fisica) del bene da un paese UE all’altro) • Gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art.4 IV c. DPR 633/72(*) non soggetti passivi di imposta che – ai sensi dell’articolo 38 del DL 331/93 – hanno effettuato nell’anno precedente acquisti intracomunitari in ambito istituzionale per un valore al netto dell’IVA superiore ad € 10.000,00 –L. 7/7/2009 n. 88 (il limite iniziale era di € 8263,31) • Gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art.4 IV c. DPR 633/72, soggetti passivi di imposta relativamente ad attività commerciali svolte, che hanno effettuato acquisti intracomunitari indipendentemente dal loro ammontare. (*) enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole Lorella Zanobini [email protected] 7 quindi, ENTI soggetti passivi se: • Svolgono anche attività commerciale o agricola • Svolgono solo attività istituzionali ma sono identificati ai fini IVA avendo superato i 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni*(Diventa soggetto passivo, ai fini delle regole relative al luogo delle prestazioni di servizi, anche la persona giuridica che non è soggetto passivo e che è identificata ai fini dell’IVA” .Artt. 43 e 44 Direttiva 2008/8/CE) • Svolgono solo attività istituzionali e pur non avendo superato i 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni sono identificati ai fini IVA avendo optato per l’assolvimento dell’imposta in Italia su tali acquisti * circ. Ag.E.12/E 12.03.2010: in relazione alle prestazioni di servizio acquistate da enti non commerciali residenti, nella normativa comunitaria vigente non è prevista alcuna soglia che, oltrepassata, faccia nascere l’obbligo di identificazione Lorella Zanobini [email protected] 8 Non si considerano soggetti passivi • Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione che acquistino beni o siano committenti di servizi per uso personale (non per l’attività) non si considerano soggetti passivi (nonostante l’esistenza di un’attività commerciale esercitata) Lorella Zanobini [email protected] 9 Inoltre, dal 01/01/2010 INTRASTAT anche per tutte le prestazioni di servizio per le quali è previsto l’assolvimento dell’imposta con il reverse-charge, rese a favore di committenti soggetti passivi IVA di altro stato UE. • La direttiva non introduce espressamente l’obbligo di presentare il modello Intra anche per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti comunitari ma il decreto di recepimento ha previsto tale obbligo Lorella Zanobini [email protected] 10 Le tre Direttive - Direttiva 2008/8/CE modifica il luogo impositivo delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi che dal 01.01.2010 coincide, come regola generale, con il Paese del committente anziché con quello del prestatore. L’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi si estende ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi per le quali l’assolvimento dell’imposta spetta al committente, soggetto passivo comunitario, mediante il meccanismo del reverse charge (art. 262 1 c lett.c Dir. 2006/112/CE modificato dalla 2008/8/CE) • Direttiva 2008/9/CE stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro nel quale effettuano operazioni che danno diritto alla detrazione (attività commerciale) - Direttiva 2008/117/CE si prefigge lo scopo di contrastare le frodi IVA connesse alle operazioni intracomunitarie, con verifiche incrociate di informazioni tra le autorità fiscali dei Paesi UE. Modifica la periodicità di presentazione degli INTRASTAT, che di regola dovranno essere compilati con cadenza mensile Lorella Zanobini [email protected] 11 IL D.Lgs 18 pubblicato in GU il 19.02.2010 dà attuazione alle tre Direttive Decorrenza degli adempimenti 01.01.2010 • Obiettive condizioni di incertezza- possibili errori da parte degli operatori • Applicazione dell’art. 10 c.3 L. 27.07.2000 n. 212 (statuto dei diritti del contribuente) : L’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni nella compilazione dei suddetti elenchi relativi ai mesi da GENNAIO a MAGGIO (per i mensili) o al 1° TRIMESTRE (per i trimestrali) a condizione che le eventuali violazioni siano sanate entro il 20 luglio 2010 con invio di elenchi riepilogativi INTEGRATIVI Lorella Zanobini [email protected] 12 I modelli • I nuovi modelli e le relative istruzioni sono stati approvati con provvedimento Agenzia delle Dogane in data 22.02.2010: Elenchi Riepilogativi delle CESSIONI: INTRA-1 frontespizio dell’elenco riepilogativo Cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi registrati nel periodo INTRA-1bis INTRA-1ter INTRA-1quater INTRA-1quinquies sezione 1: cessioni di beni sezione 2: rettifiche -beni sezione 3: servizi resi sezione 4: rettifiche -sevizi Lorella Zanobini [email protected] 13 ……segue I Modelli Elenchi Riepilogativi degli ACQUISTI: INTRA-2 frontespizio dell’elenco riepilogativo Acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti registrati nel periodo INTRA-2bis INTRA-2ter INTRA-2quater INTRA-2quinquies sezione 1: acquisti di beni sezione 2: rettifiche -beni sezione 3: servizi ricevuti sezione 4: rettifiche -sevizi Lorella Zanobini [email protected] 14 INTRA 1 – Cessione di Beni e Servizi Resi Lorella Zanobini [email protected] 15 INTRA 1-bis Cessioni di Beni Lorella Zanobini [email protected] 16 INTRA 1-ter Rettifiche Cessioni di Beni Lorella Zanobini [email protected] 17 INTRA 1-quater Servizi Resi (N.B. Sono escluse le operazioni di cui agli articoli 7-quater; 7-quinquies e 7-sexies del DPR 633/72) e le operazioni Esenti – Non Imponibili – Non Soggette in altro Stato membro Lorella Zanobini [email protected] 18 INTRA 1-quinquies Rettifiche Servizi Resi Lorella Zanobini [email protected] 19 INTRA 2 – Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti Lorella Zanobini [email protected] 20 INTRA 2-bis Acquisti di Beni Lorella Zanobini [email protected] 21 INTRA 2-ter Rettifiche Acquisti di Beni Lorella Zanobini [email protected] 22 INTRA 2-quater Servizi Ricevuti (N.B. Sono escluse le operazioni di cui agli articoli 7-quater; 7-quinquies e 7-sexies del DPR 633/72) e le operazioni Esenti – Non Imponibili – Non Soggette in Italia Lorella Zanobini [email protected] 23 INTRA 2-quinquies Rettifiche Servizi Ricevuti Lorella Zanobini [email protected] 24 Obblighi di inserimento in elenco Per i BENI: ai fini doganali negli elenchi vanno indicati i dati delle operazioni registrate nel periodo di riferimento, ad eccezione di quelle con fatturazione anticipata per le quali l’inserimento è rimandato all’INTRASTAT relativo al mese nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione ella merce (art, 50 c.7 DL 331/93) Eccezione per il materiale bibliografico che può essere registrato fiscalmente (fattura) e per la dogana (intrastat) nello stesso periodo (quindi, se anche non arrivato, nei termini della registrazione della fattura) Es. fattura ricevuta a maggio: registrata a maggio INTRA 2 di Maggio “ “ “ registrata entro il 15 giugno INTRA 2 Giugno Per i SERVIZI: la registrazione ai fini doganali deve essere effettuata con riferimento al mese di integrazione/registrazione della fattura. • La parte anagrafica e fiscale è compilata da tutti i contribuenti. • La parte statistica deve essere compilata solamente dai soggetti che presentano il modello con periodicità mensile (D.M. 21.10.1992) e con le semplificazioni in relazione ai volumi di acquisti e cessioni previsti dallo stesso D.M. ed ai loro innalzamenti previsti dall’anno 2007 dal D.M. 20.12.2006 Lorella Zanobini [email protected] 25 Contenuto Elenco Beni – Dati Fiscali Intra 2-bis colonne: Intra 1-bis colonne: 1. Numero progressivo riga; 1. Numero progressivo riga; 2. Codice ISO dello Stato membro dell’acquirente; 2. Codice ISO dello Stato membro del fornitore; 3. Codice identificativo dell’acquirente; 3. Codice identificativo del fornitore; 4. Ammontare in euro della cessione (incluse eventuali spese accessorie direttamente imputabili e opportunamente ripartite es.trasporto, imballaggio, assicurazioni, etc.) ; 5. Natura della transazione letterale (solo nel caso di operazioni triangolari). 4. Ammontare in euro dell’acquisto; 5. Ammontare dell’acquisto nella valuta del fornitore (solo se il fornitore è di un paese non aderente all’eurocambio alla data di effettuazione dell’operazione o, in mancanza, alla data della fattura; 6. Natura della transazione letterale (solo nel caso di operazioni triangolari). Lorella Zanobini [email protected] 26 Contenuto Elenco Beni – Dati Statistici Intra 1-bis colonne: Intra 2-bis colonne: 1. Numero progressivo riga; 5. Natura della transazione; 6. Codice NC della merce (costituito da 8 cifre che identifica in dettaglio le merci. La nomenclatura combinata viene aggiornata annualmente per cui è necessario verificare all’inizio di ciascun anno l’esattezza dei codici utilizzati. Si può consultare la nomenclatura combinata su www.agenziadogane.gov.it settore Tariffa doganale); 7. Peso in Kg al netto degli imballaggi se non richiesta l’unità supplementare; 8. Quantità nell’unità di misura supplementare (es. paia); 9. Valore statistico in euro 1. Numero progressivo riga; 6. Natura della transazione; 7. Codice NC della merce; 8. Peso in Kg al netto degli imballaggi se non richiesta l’unità supplementare; 9. Quantità nell’unità di misura supplementare (es. litri); 10. Valore statistico in euro; 11. Condizioni di consegna; 12. Modalità di trasporto; 13. Codice ISO del Paese di provenienza; 14. Codice ISO del Paese di origine; 15. Provincia di destinazione. (di solito calcolato dai software: è il valore del bene aumentato delle spese di consegna fino confine di entrata in Italia); 10. Condizioni di consegna; 11. Modalità di trasporto; 12. Codice ISO Paese di destinazione; 13. Provincia di origine o di spedizione. Lorella Zanobini [email protected] 27 NATURA DELLA TRANSAZIONE – col.6 acquisti CODICE DESCRIZIONE OPERAZIONI TRIANGOLARI 1 Acquisto o vendita A 2 Restituzione o sostituzione di merci B 3 Aiuti governativi privati o finanziati dalla Comunità Europea C 4 Operazioni in vista di una lavorazione per conto terzi o di una riparazione D 5 Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi od ad una riparazione E 6 Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (…prestiti) F 7 Operazione a titolo di programma comune di difesa o di altro programma intergovernativo di fabbricazione coordinata G 8 Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile H 9 Altre transazioni I Lorella Zanobini [email protected] 28 Colonne 11-12 acquisti e 10-11 cessioni • Colonna 11-10 : Condizioni di consegna (sono condizioni commerciali di consegna pattuite tra le parti desunte dalla classificazione INCOTERM che rappresenta una serie di regole internazionali che definiscono diritti e obblighi delle parti di un contratto di vendita con riguardo alla consegna delle merci. ) • Colonna 12-11: modo di trasporto Modo di trasporto 1. Marittimo 2. Ferroviario 3. Stradale 4. Aereo 5. Spedizioni postali 7. Installazioni fisse di trasporto 8.Vie d’acqua 9.Propulsione propria Lorella Zanobini [email protected] 29 Le condizioni di consegna CODICE INCOTERMS CODICE GRUPPO EXW E FCA FAS F DESCRIZIONE Franco fabbrica Va calcolato aggiungendo al valore della merce le spese di consegna dal luogo di partenza fino al confine italiano Franco vettore Va calcolato aggiungendo al valore della merce le spese di consegna dal luogo di presa in carico della merce fino al confine italiano Franco lungo bordo FOB Franco a bordo CFR Costo e nolo CIF Costo, assicurazione, nolo C CPT Trasporto pagato fino a… CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a… DAF Reso frontiera DES D VALORE STATISTICO Reso ex ship DEQ Reso banchina DDU Reso non sdoganato DDP Reso sdoganato (non va usato negli elenchi Intra) Lorella Zanobini [email protected] Va calcolato sottraendo al valore della merce le spese di consegna dal confine italiano fino al luogo di destinazione convenuto Va calcolato sottraendo al valore della merce le spese di consegna dal confine italiano fino al luogo di destinazione convenuto, tranne per la clausola DAF per la quale il valore statistico rimane uguale all’ammontare dell’operazione ai fini fiscali 30 Semplificazioni nella compilazione degli INTRASTAT Valore statistico Condizioni di consegna Modalità di trasporto Queste tre colonne, sia nell’INTRA 1bis-cessioni- che nell’INTRA 2bis-acquistisono compilate solo dai soggetti mensili che nell’anno precedente abbiano registrato operazioni intracomunitarie di valore superiore a € 20.000.000,00 (Decreto MEF 22.02.2010 art. 6 c.4) NB: L’indicazione del valore statistico rimane comunque obbligatoria nel caso di operazioni riepilogate solo ai fini statistici. Lorella Zanobini [email protected] 31 …… ulteriori semplificazioni OPERAZIONI NON SOGGETTE A RILEVAZIONE (tabella E allegata al decreto 3/8/2005 MEF) come SCAMBIO di BENI • Nell’elenco sotto riportato sono indicate le merci escluse dalla rilevazione statistica sugli scambi di beni tra Stati membri.): a. b. c. d. e. Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori; Oro monetario; Soccorso d’urgenza in regioni sinistrate ( dal 2010 sono incluse nelle statistiche sugli scambi); Merci che beneficiano di immunità diplomatica, consolare o simile; Merci destinate ad un uso temporaneo o restituite dopo tale uso, alle seguenti condizioni: • 1. Non è prevista né effettuata alcuna lavorazione; • 2. La durata prevista per l’uso temporaneo non è superiore a 24 mesi; • 3. La spedizione o l’arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini IVA; f. Beni che veicolano informazioni personalizzate(dischetti, nastri, pellicole, disegni, cassette audiovideo, cd-rom), se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazione commerciale, nonché beni forniti a completamento di una precedente fornitura (es. aggiornamento), non oggetto di fatturazione per il destinatario; g. Beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazione commerciale es: materiale pubblicitario e campioni commerciali; h. Beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione nonché i pezzi di ricambio associati e i pezzi difettosi sostituiti. La riparazione consiste nel ripristino della funzione o condizione originaria del bene. i. Merci spedite alle forze armate nazionali o che abbiano accompagnato le stesse; j. Mezzi di lancio di veicoli spaziali; k . Vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all’IVA a cittadini privati di altri Stati membri( dal 2010 sono incluse nelle statistiche sugli scambi) Lorella Zanobini [email protected] 32 Le Riparazioni: NO in INTRA beni SI in INTRA SERVIZI Rimane l’obbligo delle annotazioni sul registro delle movimentazioni a titolo non traslativo della proprietà previsto dall'art. 50 DL 331/93) Le riparazioni, pur se comportano la sostituzione di pezzi, rientrano nei servizi generici e pertanto, se rese a soggetti passivi di imposta o comunque identificati ai fini IVA, sono tutt’ora soggette al reverse charge In ambito Istituzionale come in ambito Commerciale se il Soggetto è comunque un soggetto identificato ai fini IVA la tassazione avviene in entrambi i casi nel ns. paese Quindi: Sia in ambito commerciale e che in ambito istituzionale: INTEGRAZIONE della FATTURA REGISTRAZIONE NEI REGISTRI COMMERCIALI O ISTITUZIONALI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA PRESENTAZIONE DEL Mod. INTRA PER SERVIZI Solo per i soggetti non identificati ai fini IVA la prestazione sarà soggetta a tassazione nel paese del prestatore Lorella Zanobini [email protected] 33 …..segue per le Riparazioni –adempimenti Il bene spedito in riparazione in un paese UE è opportuno che sia accompagnato da un documento in duplice copia, numerato e datato utile anche per la corretta annotazione sul registro di cui all’art. 50, contenente: - - I dati del Committente e quelli del Prestatore Descrizione del bene Nomenclatura combinata (desumibile dall’originaria fattura di acquisto) Valore, peso e scopo dell’invio Dizione esplicita: “operazione effettuata a titolo non traslativo della proprietà” Indicazione del proprio n. di VAT e richiesta di emissione fattura Al momento della spedizione e del rientro effettuare le apposite annotazioni nel registro di cui all’articolo 50 del DL 331/93 Lorella Zanobini [email protected] 34 DOCUMENTO DI TRASPORTO N._______/_____ DEL__________________ COMMITTENTE _______________________________________________ _______________________________________________ ________________ VAT____________ PRESTATORE DEL SERVIZIO Spett.le ___________________________ ___________________________ YOUR VAT NUMBER__________ DESCRIZIONE DEL BENE ************************************************************************************************************* NATURA E QUALITA' QUANTITA’ ************************************************************************************************************* --------------------------------------------Vettore o incaricato del trasporto: ________________________________________________________ -------------------------------------------Targa del veicolo: _____/___________ CAUSALE DEL TRASPORTO: ___ c/lavorazione ___ c/riparazione ___ in deposito ___ trasporto ___ passaggi interni ___ in noleggio o locazione ___ in visione ___ contratto d'appalto ___ in prova ___ contratto estimatorio ___ reso da c/lavorazione ___ reso da c/riparazione ___ contratto d'opera ___ mandato ___ cessione gratuita ___ allestimento stand fiere ___ in comodato ___ commissione ___ altro titolo non traslativo: es: gratuito - garanzia Operazione effettuata a titolo non traslativo della proprietà Firma del Committente Firma del conducente Lorella Zanobini [email protected] 35 INTRA per Rettifiche In caso di rettifiche di elenchi già presentati, dovute a : • intervenute variazioni nell’ammontare delle operazioni • Errori od omissioni sostanziali non già rilevati Per le specifiche consultare l’all.to XI “istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi resi e ricevuti Lorella Zanobini [email protected] 36 Contenuto Elenco INTRA Servizi Intra 1-quater(resi) colonne: Intra 2-quater (ricevuti) colonne: 1. Numero progressivo riga; 1. Numero progressivo riga; 2. Codice ISO dello Stato membro dell’acquirente; 2. Codice ISO dello Stato membro del fornitore; 3. Codice identificativo dell’acquirente; 3. Codice identificativo del fornitore; 4. Ammontare in euro del servizio reso; 4. Ammontare in euro del servizio ricevuto; --------------------------------5. Numero fattura; 6. Data fattura; 7. Codice servizio; 8. Modalità di erogazione; 9. Modalità di incasso; 10. Paese pagamento. 5. Ammontare del servizio ricevuto nella valuta del fornitore (solo se il fornitore è di un paese non aderente all’euro). 6. Numero fattura; 7. Data fattura; 8. Codice servizio; 9. Modalità di erogazione; 10. Modalità di incasso; 11. Paese pagamento. Lorella Zanobini [email protected] 37 …segue Contenuto degli elenchi servizi Mod. INTRA1 quater (servizi resi) • • • • • • Col. 5 e 6 = numero e data fattura emessa Col. 7 = codice del servizio -> codice a 6 cifre che identifica la tipologia del servizio secondo la classificazione CPA 2008 (classificazione dei prodotti associati alle attività). In caso di incertezza il contribuente deve indicare il codice CPA del servizio che ritiene più vicino al tipo di attività effettivamente svolta Col. 8 = modalità di erogazione: - i = istantanea :il servizio reso viene erogato in una soluzione - r =a più riprese: “ “ “ “ a più riprese (servizi erogati ciclicamente es: manutenzioni periodiche, pubblicità continuativa, rinnovo licenza software o contratto di manutenzione) Col. 9 = modalità di incasso: - b = bonifico: il servizio reso è pagato tramite bonifico bancario (op. bancaria che consente il trasferimento dei fondi da un conto ad un altro) - a = accredito: “ “ “ con accredito su c/c bancario (versamenti che provengono anche da fonti diverse da un altro conto corrente (qui anche i pag. con carta di credito) - x = altro: “ “ “ con modalità diverse (anche pag.con ricevuta bancaria) Col.10 = paese di pagamento ->codice ISO del paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario (circ. 36/E Ag.E. 21/10/2010) Mod. INTRA 2 quater (servizi ricevuti) • Col. 6 e 7 = numero e data fattura relativa al servizio ricevuto: sono quelli attribuiti dal committente nazionale secondo la numerazione progressiva seguita nella sua contabilità. Sia relativamente all’autofatturazione di cui all’art. 17 2°c. dpr 633/72 che all’integrazione della fattura - circ.ag.entrate 12.03.2010 n. 12 par.3.2 Lorella Zanobini [email protected] 38 CPA 2008 classificazione dei prodotti associati alle attività • Questi codici, come quelli relativi ai beni, sono disponibili sul sito dell'agenzia delle dogane (www.agenziadogane.it >tariffa doganale TARIC >accedi alla tariffa doganale TARIC >consultazione >nomenclature >TARIC >visualizza o ricerca per parole) e devono essere utilizzati per comunicare le tipologie di servizio in dogana attraverso i modelli INTRA 2 quater (INTRA 2 bis per i beni). • I codici da tariffa doganale TARIC sono usati anche dal fornitore. • I codici CPA sono usati solo da noi. Lorella Zanobini [email protected] 39 consigli utili • Nella compilazione dell’ordine per i BENI inserire la richiesta dell’espressa indicazione in fattura del codice del servizio onde evitare di doverlo chiedere al momento di inserimento della fattura con il rischio di non poter effettuare le dovute registrazioni nei termini previsti. • Nella fattura che emettiamo per un bene ceduto o un servizio prestato è buona regola indicare al nostro cliente il codice doganale che utilizzeremo nei modelli INTRA (per il servizio al cliente non serve ma può costituire un pro-memoria per noi) • Specificare nella fattura che emettiamo per servizi, se emessa nei confronti di un soggetto passivo, che l’operazione è soggetta al reverse charge nel paese di destinazione Lorella Zanobini [email protected] 40 Rettifiche per servizi • inserimenti di movimenti non dichiarati in precedenza: vanno registrati nei modelli Intra1Quater o Intra2Quater (sezioni 3) specificando nel frontespizio relativo il periodo nel quale il servizio è stato reso/ricevuto • modifiche di movimenti dichiarati in precedenza: vanno registrate nei modelli Intra1Quinquies o Intra2Quinquies (sezioni 4) specificando gli estremi dell’elenco da modificare (colonne 1-5) e i nuovi dati che sostituiscono quelli precedentemente dichiarati (colonne 6-15) • cancellazioni di movimenti dichiarati in precedenza: vanno registrate nei modelli Intra1Quinquies o Intra2Quinquies (sezioni 4) specificando gli estremi dell’elenco da modificare (colonne 1-5) lasciando vuote le successive informazioni (colonne 6-15) Lorella Zanobini [email protected] 41 Servizi soggetti a rilevazione Intrastat - 1 In INTRASTAT devono essere rilevate le prestazioni di servizi, rese o ricevute, che abbiano congiuntamente le seguenti tre caratteristiche: 1) prestazioni disciplinate dall’articolo 7 ter : Sono pertanto ESCLUSI i seguenti servizi in deroga di cui all’articolo 7 quater e quinquies: • servizi relativi a beni immobili, (art. 7-quater) • trasporto passeggeri, (art. 7-quater) • ristorazione e catering, (art. 7-quater) • ristorazione e catering a bordo di treni, navi o aerei in viaggio intra UE, (art. 7-quater) • attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili (comprese le fiere ecc.). (art. 7-quater) • noleggio a breve termine di mezzi di trasporto. (art. 7-quinquies) 2) scambiate fra soggetti passivi stabiliti in diversi Stati membri della Comunità Europea : sono pertanto esclusi i servizi prestati a soggetti privati, i servizi scambiati fra soggetti passivi stabiliti nel medesimo Stato membro e i servizi scambiati con soggetti non residenti nella Comunità. 3) imponibili nel paese in cui è stabilito il committente: sono pertanto esclusi taluni servizi che, pur essendo disciplinati dall’articolo 7 ter, sono non imponibili o esenti per espressa previsione normativa nel paese del committente. Si faccia pertanto attenzione ai servizi didattici o formativi (esenti IVA in Italia art. 10 c.1 n. 20 DPR 633/72 o art. 14 c. 10 L.537/93) o ai servizi acquistati nell’ambito di contratti con l’Unione Europea (art. 72 c.1 l. c) Lorella Zanobini [email protected] 42 Servizi soggetti a rilevazione Intrastat – 2 sempre se soggetti ad Iva nel paese del committente: • elenco, non esaustivo, di prestazioni di servizi oggetto di rilevazione nei modelli intra • a) prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, quelli intracomunitari ed escludendo quelli internazionali; b) prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente dall’uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato membro in cui la stessa viene eseguita; d) prestazioni di intermediazione relative a cessioni nazionali o comunitarie; e) locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto; f) prestazioni di servizi, già disciplinate dall’articolo 7, quarto comma, lett. d) • • • • del DPR n. 633/72 indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate: - prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; - cessioni di diritti immateriali royalties, diritti di autore, e simili; - prestazioni pubblicitarie; consulenza e assistenza tecnica o legale, formazione e di addestramento del personale; elaborazione e fornitura di dati e simili; - interpretariato e traduzioni; servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione; servizi resi tramite mezzi elettronici; - concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati; - cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti. Lorella Zanobini [email protected] 43 Il modello INTRA 12 • L’agenzia delle Entrate con disposizione prot. 2010/59225 del 16/04/2010 ha approvato il modello INTRA 12 per la dichiarazione mensile in via Telematica, a partire dal 1° giugno 2010, relativa agli acquisti da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli Enti non soggetti IVA e dagli agricoltori esonerati. • E’ una dichiarazione fiscale: si dichiara l’ammontare degli acquisti registrati nel mese precedente e l’ammontare dell’imposta dovuta • Trasmissione entro la fine del mese successivo a quello di registrazione per le operazioni registrate nei 15 giorni successivi al mese di ricevimento entro la fine del secondo mese successivo a quello di registrazione se questa avviene nel mese di ricevimento Lorella Zanobini [email protected] 44 Il modello INTRA 12 Lorella Zanobini [email protected] 45 Lorella Zanobini [email protected] 46 Lorella Zanobini [email protected] 47 contenuti • 1 e 2: Imponibile e imposta acquisti intracomunitari • 3 e 4: Imponibile e imposta beni acquistati nel territorio dello Stato da Soggetto passivo non residente comunitario (art. 17 c. 2) es. beni giacenti in depositi doganali nello Stato. • 5 : totale imponibile dei servizi (integrazione fatture/autofatture – art. 47 c. 3 DL 331/93) • 6 e 7: totale imponibile sui soli servizi territoriali per regola generale (art. 7-ter) e relativa imposta • da 8 a 12 :come da 3 a 7 ma da Soggetti non residenti EXTRA comunitari Lorella Zanobini [email protected] 48 PERIODICITA’ degli elenchi INTRA Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze 22.02.2010 - art. 2 • Trimestrale • per i contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni o servizi oppure acquisti di beni e servizi), per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro. Se nel nel corso di un trimestre detta soglia viene superata, deve essere presentato l’elenco con periodicità mensile già dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato e per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentati gli elenchi riepilogativi opportunamente contrassegnati • Mensile per i contribuenti che hanno effettuato operazioni, nel trimestre di • • • riferimento e/o in uno dei 4 precedenti, per un ammontare superiore a 50mila euro. Chi ha iniziato l’attività da meno di 4 trimestri presenta gli elenchi trimestralmente, sempre che, nei trimestri già trascorsi,non abbia superato la soglia dei 50mila euro Chi è tenuto alla presentazione trimestrale può optare per la periodicità mensile –vale per l’intero anno solare- . Annuale: non esiste più Lorella Zanobini [email protected] 49 Esempi: • Nel corso di un trimestre un soggetto passivo realizza cessioni intracomunitarie di beni per € 60.000,00 e presta servizi per € 10.000,00 dovrà presentare mensilmente l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi, quindi per l’intero elenco cessioni. • Stessa cosa se nello stesso periodo di un trimestre un soggetto passivo acquista beni intracomunitari per € 30.000,00 e riceve prestazioni di servizi per € 55.000,00. Diventa mensile. • Se invece si acquistano beni per € 30.000,00 e servizi per € 30.000,00, il contribuente rimane trimestrale. • NB: le singole categorie di operazioni relative ai beni ed ai servizi non si sommano. Lorella Zanobini [email protected] 50 INTRASTAT presentazione telematica entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento • Dlgs 22.02.2010 n. 18 art. 2 lett. H (modifica all’art. 50 c. 6 DL 331/93): obbliga I soggetti passivi di Imposta sul Valore Aggiunto alla presentazione in via telematica all’Agenzia delle Dogane di elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e di servizi effettuati con soggetti iva stabiliti nei territori degli altri Stati membri della Comunità Europea Lorella Zanobini [email protected] 51 Servizio Telematico Doganale Servizi Telematici dell’Agenzia delle Entrate • Richiesta all’Agenzia delle Dogane dell’autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale E.D.I. Istruzioni su: http://www.agenziadogane.gov.it settore EDI-servizio telematico doganale • Invio dopo l’apposizione della FIRMA DIGITALE che garantisce: -- L’autenticazione degli utenti -- L’integrità e riservatezza dei dati -- Il non ripudio delle dichiarazioni telematiche • Presentazione anche attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate da soggetti in possesso di abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline, secondo i dettagli tecnici pubblicati su: http://telematici.agenziaentrate.gov.it Lorella Zanobini [email protected] 52 riepilogando: Il Dlgs 22.02.2010 n. 18 art. 2 lett.h precisa quali prestazioni devono essere comunicate con i modelli INTRASTAT: • Quelle diverse da quelle di cui agli art. 7quater e 7 quinquies • Quelle rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità • Quelle ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità • Quelle che gli enti, associazioni e altre organizzazioni di cui all’art.4 IV° c. DPR633/72, anche quando agiscono al di fuori dell’attività commerciale o agricola, se identificati ai fini IVA, ricevono da altri soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della Comunità. • Quelle che i predetti Enti prestano, agendo in attività commerciale o agricola, ad altri soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della Comunità Lorella Zanobini [email protected] 53 Non entrano in INTRA (si all’obbligo di fatturazione): • L’art. 50 c. 6 DL 331/1993, l’art. 262 lett. C) direttiva 2006/112/CE e l’art. 5 c. 4 DM 22/02/2010 stabiliscono che gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi rese o ricevute non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello stato membro in cui è stabilito il destinatario La normativa comunitaria che disciplina l’assoggettamento ad IVA o i casi di esenzione o non imponibilità è comune a tutti gli Stati membri che con loro provvedimenti l’hanno recepita al loro interno ma (circ. Ag. E. n. 43/E del 6 agosto 2010): Il prestatore italiano ha l’onere di accertare che la prestazione resa sia non imponibile o esente nel Paese del Committente. Il prestatore italiano agisce in buona fede nell’accertare che per la prestazione resa non sia dovuta l’imposta nello stato membro del committente quando ha chiesto e ottenuto una dichiarazione redatta dal medesimo committente con cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo paese di stabilimento. In mancanza di tale dichiarazione il contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell’elenco riepilogativo solo se ha la certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l’imposta nello stato membro del committente Il committente italiano, che deve presentare l’INTRA anche per le prestazioni ricevute, non include la prestazione ricevuta negli elenchi INTRA se per la normativa italiana la prestazione è esente o non imponibile (comunicare al prestatore) Lorella Zanobini [email protected] 54 Obbligatorio “riconoscersi” • è obbligatorio (art. 50 Dl 331/93) fornire al nostro fornitore/prestatore il nostro Numero di VAT (IT00………) ed è altresì obbligatorio per noi avere il Numero di VAT del nostro fornitore comunitario. • E’ obbligatorio anche avere il numero di VAT del nostro cliente comunitario • Da questo dipende il tipo di fatturazione che vi faranno o che andrete ad effettuare nei loro confronti a seguito delle nuove norme in materia di territorialità dei servizi dettate dalle normative 2008/8/CE e 2008/117/CE recepite nel DPR 633/72 (D.Lgs 11/02/2010 n. 18). Lorella Zanobini [email protected] 55 Verifica dell’esistenza e della correttezza del VAT NUMBER: www.agenziadogane.it www.agenziaentrate.it controllo delle partite IVA comunitarie Il cedente nazionale, al fine di usufruire del beneficio della non imponibilità o di poter considerare fuori campo IVA la prestazione che rende è sempre tenuto a controllare la correttezza dei dati identificativi dell’acquirente. La condotta anche solo omissiva è da considerarsi censurabile Nei casi di incertezza è opportuno che il prestatore del servizio si faccia rilasciare dal cliente una specifica dichiarazione in merito al fatto che la prestazione viene ricevuta nell’ambito di un’attività economica. Per i clienti stabiliti nei paesi Extracomunitari nei casi dubbi bisognerebbe cercare di ottenere un certificato emesso dalle competenti autorità fiscali che confermino che il soggetto svolge un’attività economica. In alternativa si può ricorrere ad elementi indiziari quali: -possesso di un numero identificativo che, analogamente a quanto accade nella UE per la Partita IVA, venga attribuito per lo svolgimento di attività economiche -carta intestata del cliente nella quale siano evidenziati l’indirizzo della sede della sua attività ed un numero di identificazione -avere la prova dalla consultazione del sito internet che il cliente svolge attività economica. E’ comunque consigliata anche inLorella questo caso una dichiarazione. Zanobini 56 [email protected] Il numero di P.IVA/VAT del cliente - dato obbligatorio in fatturaArt. 21 c. 2 DPR 633/72 “la fattura contiene le seguenti indicazioni: … f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale; Fino al 31.12.2012 l’obbligatorietà del dato in fattura era prevista, in caso di operazioni “reverse charge”, specificatamente dalla lett. F-bis) dell’art. 21 c. 2: “il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o committente, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità” Lorella Zanobini [email protected] 57 Direttiva 2006/112/CE • Articolo 193: L'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto che nei casi in cui l'imposta è dovuta da una persona diversa in virtù degli articoli da 194 a 199 e 202. Lorella Zanobini [email protected] 58 Art. 194 • Se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è posta in essere da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, il singolo Stato membro può prevedere che il debitore dell'imposta, anziché il cedente o prestatore, sia invece il destinatario della cessione del bene o della prestazione del servizi Lorella Zanobini [email protected] 59 Art. 196 • L’IVA è dovuta dai soggetti passivi o dalle persone giuridiche che non sono soggetti passivi identificate ai fini dell’IVA a cui è reso un servizio ai sensi dell’articolo 44, se il servizio è reso da un soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro • Il contribuente italiano è tenuto ad osservare gli obblighi di fatturazione e assolvimento dell’imposta se il servizio, territorialmente rilevante nello Stato, è reso da un soggetto, soggetto passivo di imposta, non residente. Lorella Zanobini [email protected] 60 REVERSE CHARGE obbligatorio o interno • In tema di prestazioni di servizi, riguardo alla procedura del reverse charge (in base alla quale il soggetto debitore dell'imposta non è più il prestatore ma il committente) la direttiva 2006/112/CE prevede due distinte situazioni: • •nel caso dei servizi generici, posti in essere tra operatori economici, è previsto il reverse charge obbligatorio da parte del committente (articolo 196); • •nel caso dei servizi specifici (cd. “servizi in deroga”), i vari Paesi membri hanno la facoltà di prevedere l'applicazione della procedura in argomento (reverse charge interno; cd. “tax shifting”), determinandone le condizioni di applicazione (articolo 194), oppure di mantenere fermo il principio che il soggetto debitore dell'imposta è il prestatore. Lorella Zanobini [email protected] 61 Autofattura e Inversione Contabile • Autofattura documento emesso con tutti gli elementi obbligatori previsti per la fattura dall’art.21 DPR 633/72 • Inversione Contabile (reverse charge) mediante Integrazione della fattura del cedente o prestatore, con l’IVA o con la norma di riferimento che prescrive la non applicazione dell’imposta In entrambe i casi devono essere fatte le registrazioni sui registri IVA di cui agli art. 23 e 25 DPR 633/72 se in attività commerciale Lorella Zanobini [email protected] 62 fino al 31.12.2012, prima dell’entrata in vigore della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità) • Prestazioni di servizi generiche di cui art.7-ter DPR 633/72 rese nel territorio dello Stato da soggetto passivo di imposta non residente stabilito in altro Stato UE a soggetto passivo di imposta nazionale - si applicano le regole di cui artt.46 e 47 DL 331/1993-- – INTEGRAZIONE della fattura, annotazione entro 15 gg –ma sempre con riferimento al mese di ricevimento - nei registri vendite e acquisti di cui art.23 e 25 DPR 633/72 oppure , in caso di attività non commerciale, registrazione della fattura integrata entro il mese successivo in apposito registro • • • Prestazioni di servizi non generiche effettuate nel territorio dello Stato da soggetto non residente stabilito in altro Stato UE a soggetto passivo di imposta nazionale Prestazioni di servizi in genere effettuate nel territorio dello Stato da soggetto non residente stabilito in Stato Extra-UE a soggetto passivo di imposta nazionale Cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti UE o Extra-UE AUTOFATTURA da registrare nei registri art. 23 e 25 DPR 633/72 Lorella Zanobini [email protected] 63 L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità) novità dal 1° gennaio 2013 • Prestazioni di servizi generiche e non generiche e cessioni di beni effettuate nel territorio dello o Stato da soggetto passivo di imposta non residente stabilito in altro Stato UE a soggetto passivo di imposta nazionale –si applicano le regole di cui artt.46 e 47 DL 331/1993- – INTEGRAZIONE della fattura, annotazione entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura –ma sempre con riferimento al mese di ricevimento – nel registro IVA vendite ed entro i termini generali previsti per la detrazione dell’imposta sugli acquisti nel registro IVA acquisti, di cui art.23 e 25 DPR 633/72 oppure , in caso di attività non commerciale, registrazione della fattura, integrata, sempre entro il termine predetto del 15 del mese successivo a quello in cui la fattura è ricevuta, in apposito registro di cui all’art. 39 del DPR 633/72. • • Prestazioni di servizi in genere effettuate nel territorio dello Stato da soggetto non residente stabilito in Stato Extra-UE a soggetto passivo di imposta nazionale Cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti Extra-UE AUTOFATTURA da registrare nei registri art. 23 e 25 DPR 633/72 sempre negli stessi termini suddetti Lorella Zanobini [email protected] 64 SANZIONI D.Lgs 471/97 art.6 c.9-bis in caso di mancata integrazione/autofattura • In base al nuovo comma 9‐bis aggiunto all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97, è prevista l’applicazione di specifiche sanzioni per le situazioni in cui, a fronte dell’obbligo di applicazione del reverse charge ai sensi degli artt. 17 e 74, DPR n. 633/72: All’acquirente/committente che non assolve l’IVA sugli acquisti di beni e servizi soggetti al meccanismo del reverse charge è applicabile la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta, con un minimo di € 258 E’ il caso dell’acquirente/committente che, avendo ricevuto una fattura senza IVA recante la dicitura che lo obbliga all’applicazione dell’imposta con il reverse charge, non provveda alla relativa integrazione e/o all’annotazione nel registro delle fatture emesse Al cedente/prestatore che, dovendo applicare il reverse charge, emette erroneamente una fattura con l’IVA, omettendone il versamento, è applicabile la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta (minimo € 258*) Nel caso in cui l’IVA sia effettivamente assolta, ma in modo irregolare, è applicabile la sanzione pari al 3% dell’imposta, con un minimo di € 258** –(se il committente applica il reverse charge per operazioni non soggette al meccanismo e versa l’IVA oppure se il cedente emette una fattura con IVA invece che soggetta a reverse charge e versa l’IVA) • * responsabilità solidale per il versamento dell’IVA e della sanzione ** responsabilità solidale per il versamento della sanzione. Lorella Zanobini [email protected] 65 FATTURAZIONE prestazioni art. 7 e nuovo Volume d’affari dal 01/01/2013 • Il nuovo art. 21. a seguito della L.228/2012, al c. 6-bis prevede l’emissione della fattura obbligatoria anche per le operazioni escluse da IVA (operazioni di cui agli artt. da 7 a 7-septies) per carenza del presupposto territoriale, con la seguente indicazione in luogo dell’imposta e con l’eventuale specificazione della norma comunitaria o nazionale (es.art. 44 European Directive 112/2006/CE modified with ED 08/2008/CE and admitted into Italian legislation as article 7 ter of D.P.R. 633/72) – INVERSIONE CONTABILE per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (no art. 10 nn. da 1 a 4 e 9) effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell’imposta in altro Stato della UE – OPERAZIONE NON SOGGETTA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE Entrambi le operazioni sono dal 1/1/2013 rilevanti nella determinazione del volume d’affari - Registrazione nel registro IVA di cui all’art. 23 del DPR 633/72 - marca da bollo da € 1,81Lorella Zanobini [email protected] 66 Fatturazione: cessione di beni a soggetti passivi UE dal 01/01/2013 • I soggetti passivi italiani cedono beni a soggetti passivi stabiliti nel territorio di altro Stato membro dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 21 c. 6 DPR 633/72 devono emettere fattura indicando che si tratta di : - Operazione non imponibile IVA e con l’eventuale indicazione della relativa norma (art. 41 DL 331/1993) che però non è più obbligatoria • E’ consigliato indicare in fattura il codice doganale usato per la comunicazione INTRASTAT • Concorre a determinare il volume d’affari • Registrazione nel registro IVA di cui all’art. 23 del DPR 633/72 Lorella Zanobini [email protected] 67 Momento di effettuazione della cessione e della prestazione • Il momento di effettuazione dell’operazione è il momento in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi si considerano avvenute • il momento di esigibilità dell’imposta è il momento in cui nasce credito per l’Erario e contemporaneamente il debito per il contribuente. In genere i due momenti coincidono: l’operazione è effettuata l’imposta è divenuta esigibile. L’art. 6 del DPR 633/72 dispone regole generali ed eventuali eccezioni (es. IVA per cassa e IVA ad esigibilità differita) Lorella Zanobini [email protected] 68 Momento di effettuazione delle operazioni e fatturazione Operazioni Nazionali artt. 6 e 21 DPR 633/72 • Il comma 4 art. 21 DPR 633/72 dispone che la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione determinato a norma dell’art. 6. Regola Generale: – Per le cessioni di beni immobili il giorno di stipula dell’atto – Per le cessioni di beni mobili il giorno della consegna o spedizione dei beni – Per le prestazioni di servizi il giorno del pagamento del corrispettivo Per qualsiasi operazione il momento di effettuazione si ha con l’emissione della fattura se avviene prima dei momenti suddetti, oppure nel momento del pagamento del corrispettivo. Lorella Zanobini [email protected] 69 Momento di effettuazione degli scambi intracomunitari dal 01/01/2013- art. 39 c.1 DL 331/93 (novità L.228/2012) • - Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza (art. 39 c. 1 DL 331/93)(non più alla consegna nel territorio dello Stato o all’arrivo nel luogo di destinazione) • Se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, l’acquisto o la cessione si considerano effettuati nel momento in cui producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna (clausole sospensive che portano al passaggio della proprietà solo dopo l’avverarsi della condizione stabilita dalle parti) • Se beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto del loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente oppure alla scadenza del termine pattuito, o al massimo dopo un anno dal ricevimento . Lorella Zanobini [email protected] 70 Anticipazione del momento di effettuazione dell’operazione - art. 39 c2 DL 331/93 - (novità L.228/2012) Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo comma sia emessa fattura, l’operazione intracomunitaria si considera effettuata -limitatamente all’importo fatturato- alla data della fattura. Nella vecchia stesura del comma si parlava di: data di ricevimento della fattura l’attuale momento anticipato rispetto al vecchio e di pagamento del corrispettivo Non è più rilevante come momento -anticipato- di effettuazione dell’operazione, non c’è più obbligo di fatturazione di acconti Lorella Zanobini [email protected] 71 Momento di effettuazione degli scambi intracomunitari dal 01/01/2013- art. 39 c.3 DL 331/93 (novità L.228/2012) • Le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo superiore ad 1 mese, si considerano effettuati al termine di ciascun mese. • Comma di nuova introduzione, riguarda: Cessioni intracomunitarie art.41 c.1 l.a) dl 331/93 le cessioni a titolo oneroso di beni Cessioni intracomunitarie art.41 c. 2 l.b) e c) dl 331/93 le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi Acquisti intracomunitari art. 38 c. 2 e 3 DL 331/93 acquisti a titolo oneroso di beni, proprietà o altro diritto reale di godimento, acquisti effettuati da Enti, Associazioni, altre organizzazioni-art.4 c.4 DPR 633/72-, acquisti di mezzi di trasporto nuovi ESCLUSIONI: (41 c1 l.b e c) vendite a distanza e cessioni con installazione, montaggio e assemblaggio da parte del fornitore nel territorio dello Stato membro Lorella Zanobini [email protected] 72 Fatturazione delle operazioni intracomunitarie dal 01/01/2013 - art. 46 DL 331/93 (novità L.228/2012) • Per le cessioni intracomunitarie NO fattura semplificata art.21bis 633/72 • Termine per l’emissione della fattura relativa a cessioni intracomunitarie entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 46 c.2 DL 331/93) (fino al 31/12/2012 non era indicato e ci si rifaceva al DPR 633/72:entro il 15 del mese successivo alla consegna o spedizione se risultante da documento di trasporto) • Indicazione che : Operazione non Imponibile • Indicazione , eventuale della norma di riferimento • Indicazione del VAT del cessionario/committente • La regolarizzazione dell’acquisto intracomunitario ricevuto senza fattura avviene con AUTOFATTURA da emettersi entro il 15 del terzo mese successivo al mese di effettuazione dell’operazione (art.46 c.5 DL 331/93) • La regolarizzazione delle fatture ricevute con importo inferiore al reale deve essere fatta entro il 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (con fattura integrativa) Lorella Zanobini [email protected] 73 Registrazione delle Operazioni Intracomunitarie - art. 47 DL 331/93 (novità L.228/2012) Cessioni Intracomunitarie: le fatture relative sono registrate, distintamente, nel registro cui all’art. 23 (reg. vendite), secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, che è esplicitamente previsto dal c.2 dell’art. 46, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione Fino al 31.12.2012: nel registro vendite secondo l’ordine della numerazione e con riferimento alla data della loro emissione- La registrazione avveniva entro 15 gg. dalla data di emissione ma sempre con riferimento al mese di emissione. Acquisti Intracomunitari in Attività Commerciale: (art.47 c.1 DL 331/93) Registrazione, previa integrazione, nel registro delle vendite entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura e con riferimento al mese precedente. Le autofatture di cui all’art. 46 c. 5 sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente . Registrazione nel registro degli acquisti, distintamente, nel termine più ampio previsto per la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti dall’art. 19 DPR 633/72 Fino al 31.12.2012: reg. vendite e reg. acquisti entro il mese di ricevimento o anche successivamente ma entro 15 gg.dal ricevimento e con riferimento al relativo mese Lorella Zanobini 74 [email protected] Registrazione degli Acquisti Intracomunitari Enti non Commerciali art. 47 c. 3 DL 331/93 (novità L.228/2012) In Attività Istituzionale: (art. 47 c. 3 e 49 c. 1 DL 331/93) I soggetti passivi di imposta di cui all’art. 4 c. 4 DPR 633/72 annotano le fatture relative ad acquisti intracomunitari, previa loro progressiva numerazione, in apposito registro tenuto e conservato a norma art.39 DPR 633/72, entro gli stessi termini previsti per i soggetti passivi di imposta. Fino al 31.12.2012: in apposito registro entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso ed entro lo stesso mese di emissione per le autofatture art. 46 c.5 Lorella Zanobini [email protected] 75 Momento di effettuazione delle operazioni – alcune Regole Speciali il 3°c. dell’art. 6 era stato sostituito a seguito delle disposizioni della direttiva 2008/117/CE e modifica dell’art. 64 della direttiva 2006/112/CE. • -Prestazioni di servizio di cui all’art. 7-ter, rese da un soggetto passivo UE o Extra-UE a un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato • -Prestazioni di servizio diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi non stabilito L’operazione si considera effettuata nel momento in cui le prestazioni sono ultimate o, se di carattere continuativo o periodico, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se le prestazioni sono effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, le operazioni si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime art. 13 c.2 l.c DPR 633/72 – applicazione dell’imposta su una base imponibile costituita dall’ammontare delle spese sostenute nell’anno dal soggetto prestatore nella realizzazione del servizio Lorella Zanobini 76 [email protected] La fattura relativa ad acquisti di beni e servizi in attività COMMERCIALE Integrazione o autofattura? L’Agenzia delle Entrate con circ. 12/E del 12.03.2010 punto 3.2 risponde che : In ambito comunitario la prestazione di servizi continua ad essere documentata dal prestatore con fattura, ancorchè trattasi di operazioni fuori campo IVA. Ciò stante il committente (nonostante il Dlgs 18 11.02.2010 parli di autofattura) conserva la facoltà di integrare il documento ricevuto dal prestatore con l’IVA relativa, fermo restando l’obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell’operazione. La legge di stabilità ha rimarcato e resa definitivo l’uso dell’integrazione In ambito extra comunitario solo autofattura Lorella Zanobini [email protected] 77 Autofattura operazioni con soggetti extra UE • La fattura o il documento per una prestazione di servizi ricevuta da un soggetto passivo extra comunitario deve sempre essere autofatturata (art. 17 c. 2 DPR 633/72). • L’Autofattura deve essere emessa alla data di ultimazione della prestazione desumibile in via interpretativa dalla data di ricezione del documento (circ. 16/E 21.05.2013 Ag.Entrate) • L’importo da autofatturare corrisponde al controvalore in Euro dell’importo richiesto, calcolato alla data dell’effettuazione dell’operazione se indicata nel documento o del pagamento se non in possesso di alcun documento (Autofattura al momento del pagamento). Lorella Zanobini [email protected] 78 La regola generale per i servizi vale anche per il commercio elettronico • Ricordiamo che: • La direttiva 2008/8/CE produce profondi mutamenti in materia di territorialità a decorrere dal 01.01.2010. In particolare è divenuto fondamentale il PRINCIPIO GENERALE – principio del committente - secondo il quale il luogo, quindi la territorialità, delle prestazioni di servizi rese ad un soggetto passivo è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. • Se le medesime prestazioni sono rese a un soggetto non soggetto passivo di imposta si ritengono territoriali laddove il prestatore ha fissato la sede della sua attività economica -principio del prestatore - Lorella Zanobini [email protected] 79 COMMERCIO ELETTRONICO Direttiva n. 2002/38/CE del 7/5/2002-D.Lgs. 01-08-2003 n. 273 (G.U.3/10/2003, n. 230) Periodo transitorio di 3 anni - entrata in vigore in Italia dal 04 Ottobre 2003 proroga estesa al 31/12/2008 dalla direttiva 2006/138/CE del Consiglio U.E. 19.12.2006) Ulteriore proroga al 31/12/2009 dalla L. 28/01/2009 n. 2 (di conversione del DL 185/2008 decreto anti-crisi) che ha recepito la Direttiva 2008/8/CE DEFINIZIONE: Il termine e-commerce (commercio elettronico) è usato per descrivere tutte le operazioni commerciali (attività commerciali e transazioni economiche) effettuate attraverso il WEB. Quindi qualsiasi forma di transazione basata sull'invio o sull'elaborazione di informazioni digitalizzate (software, siti web, immagini, testi, basi di dati, musica, film, ecc.). Tale modalità di commercializzazione può avere ad oggetto: beni materiali ->in questo caso si tratta di commercio elettronico indiretto (off-line). Il cliente procede a effettuare l’ordine per via telematica, ma riceve la consegna fisica dei beni a domicilio attraverso i canali tradizionali. L’emissione di una fattura elettronica e l’effettuazione del pagamento utilizzando una carta di credito o moneta digitale non sono sufficienti per considerare l’operazione, sotto l’aspetto fiscale, come una transazione elettronica, tassabile secondo i criteri fissati dall’Unione Europea per il commercio elettronico diretto. L’e-commerce indiretto configura una vera e propria cessione /acquisto di beni che seguirà pertanto le regole proprie delle cessioni/acquisti intracomunitari se effettuate all'interno del territorio dell’'Unione Europea (art. 41 DI. 331/93) o delle esportazioni/importazioni (art. 8 Dpr 633/72) se effettuate Extra UE • beni immateriali o digitalizzati (assimilati ai servizi) -> in questo caso si parla di commercio elettronico diretto (on-line). Tutta la transazione commerciale, cessione e consegna, avviene per via telematica, attraverso, cioè, la fornitura in rete di prodotti virtuali. I servizi e i beni (software, siti web, immagini, testi, basi di dati, musica, film, eccetera) vengono dematerializzati alla partenza dal prestatore e materializzati all’arrivo dal destinatario (download). L'operazione si perfeziona completamente senza che l'oggetto della transazione si concretizzi mai in un bene materiale che transita fisicamente L’e-commerce diretto configura sempre una prestazione di servizi e mai cessione di beni (direttiva n. 2002/38/Ce del 7 maggio 2002) Ai fjni doganali, le prestazioni di servizi relative al commercio elettronico, come le altre prestazioni di servizi, sono soggette alla dichiarazione attraverso i modelli INTRASTAT. Lorella Zanobini [email protected] 80 Le tipologie di servizi che possono essere forniti tramite ecommerce sono individuabili nell'allegato " L" della direttiva comunitaria n. 2002/38/CE che menziona le seguenti prestazioni: fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature; fornitura di software e relativo aggiornamento; fornitura di immagini, testi ed informazioni e messa a disposizione di basi di dati; fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi d'azzardo o di sorte, programmi o manifestazioni politiche, culturali, artistiche, sportive scientifiche o di intrattenimento; fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza; Fornitura di servizi finanziari on line Lorella Zanobini [email protected] 81 differenze esistono tra transazioni dirette al: - privato consumatore finale (B2C) soggetto identificati ai fini dell’Iva (B2B) NOTA BENE: Tale fenomeno assume ancora oggi (dopo la sentenza della Corte di Giustizia CE 6 Novembre 2008 Causa C-291/07che definisce soggetto passivo anche colui che pur non avendo lo “status” di soggetto passivo, possiede una partita IVA e ancora ribadito nell’art. 43 della nuova direttiva 2008/8/CE) negli enti pubblici una importanza notevole sia che essi sviluppino le operazioni nell'area istituzionale oppure nell'area commerciale quindi il primo rilevamento è quello di individuare l'effettiva utilizzazione del bene o servizio, nell'una o nell'altra area (autofattura o integrazione – detrazione dell’imposta o non detrazione) Area istituzionale • Business to consumer: è il commercio elettronico che riguarda la fornitura di beni e servizi direttamente all’utente consumatore finale (nel nostro caso non possiamo parlare, fiscalmente, di privato consumatore finale nel senso di non soggetto passivo di imposta) Area commerciale • Business to business: è il commercio elettronico che riguarda invece gli scambi tra soggetti passivi di imposta.". Lorella Zanobini [email protected] 82 QUINDI: • Se dette prestazioni sono rese da soggetti passivi domiciliati o residenti in altri Stati membri della UE a committenti Soggetti Passivi d’imposta nello Stato, sono rilevanti nel territorio dello Stato del committente • Se dette prestazioni sono rese da soggetti passivi domiciliati o residenti in altri Stati membri della UE a committenti NON soggetti passivi d’imposta nello Stato, sono rilevanti nel territorio dello Stato del prestatore Se invece dette prestazioni sono rese da soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dalla Comunità a committenti NON soggetti passivi d’imposta nello Stato, si considerano territorialmente rilevanti nello Stato ed in questo caso il prestatore non residente che non abbia un rappresentante fiscale deve provvedere ai sensi dell’art. 74 quinquies del DPR 633/72 all’attivazione delle procedure di identificazione con le modalità previste nel medesimo articolo, prima dell’effettuazione delle operazioni. Lorella Zanobini [email protected] 83 REGIME SPECIALE IVA: • Per adempiere agli obblighi in materia Iva, relativamente ai servizi di "commercio elettronico diretto" resi da operatori Extra-Comunitari nei confronti di committenti privati consumatori residenti in Italia o in un altro Stato membro, la lettera d) del co.1 dell'articolo 1, D.Lgs. 273/2003 ha introdotto nel decreto Iva l’art. 74-quinquies rubricato "Disposizioni per i servizi resi tramite i mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità a committenti non soggetti passivi d'imposta". • In particolare, viene reso operativo uno speciale regime teso a facilitare l'adempimento degli obblighi fiscali degli operatori non residenti nella Comunità Europea e che non sono ivi identificati che forniscono, a committenti comunitari privati consumatori, servizi tramite mezzi elettronici. Secondo tale regime, gli operatori che prestano tali servizi a soggetti che non sono soggetti passivi d’imposta all’interno della Comunità sono chiamati ad identificarsi fiscalmente -se non lo sono già–in uno degli Stati membri. In tale Stato devono essere assolti gli adempimenti previsti dalla disciplina Iva (dichiarazione e liquidazione dell’imposta), • La scelta del Paese di registrazione è lasciata all’operatore extra Ue e, in ogni caso, tale scelta non influenza l’aliquota applicabile alle operazioni poste in essere dallo stesso dopo la registrazione. Indipendentemente dallo Stato membro di registrazione, infatti, l’operatore extracomunitario è tenuto ad assoggettare ogni singola operazione all’aliquota Iva ordinaria (non ci sono agevolazioni) prevista dalla normativa dello Stato in cui è localizzato il committente Lorella Zanobini [email protected] 84 •Per l’identificazione in Italia esiste la sezione v@t on eservice sul sito dell’Agenzia delle Entrate (sul sito www.eservice.agenziaentrate.it c’è lo schema di dichiarazione di inizio attività che l’operatore extra-comunitario deve presentare al Centro Operativo di Pescara prima dell’effettuazione delle operazioni con una dichiarazione dalla quale deve risultare che lo stesso non è già identificato in un altro Stato membro dell’Unione Europea. Nel caso in cui il prestatore residente fuori dalla Comunità Europea non volesse avvalersi di tale regime agevolativo, dovrà adempiere agli obblighi relativi alle operazioni in argomento - che anche alla luce delle modifiche apportate dalle nuove direttive si considerano sempre effettuate nel territorio di residenza dell'acquirente privato consumatore - esclusivamente tramite un proprio rappresentante fiscale ex art. 17, comma 3, del Dpr 633/1972. Lorella Zanobini [email protected] 85 Principi di territorialità in materia di commercio elettronico:le novità dal 2010 – Art 59 comma 1 lettera k) della direttiva 2008/8/CE, in deroga al principio generale stabilisce che i servizi prestati in forma elettronica nell’ambito del cosiddetto commercio elettronico diretto a soggetti extracomunitari non soggetti passivi di imposta è il luogo di domicilio/residenza di questa persona ed in sostanza il servizio, per gli operatori UE, è detassato. – La direttiva ha escluso ogni altro criterio di territorialità per i soggetti extracomunitari (art. 59 – bis ultimo comma) Lorella Zanobini [email protected] 86 Principi di territorialità in materia di commercio elettronico: fino al 31.12.2014 • I servizi elettronici resi da un soggetto passivo di imposta comunitario a un soggetto non soggetto passivo di imposta comunitario saranno territoriali nel luogo di residenza/domicilio del prestatore in accordo con il principio generale Lorella Zanobini [email protected] 87 Principi di territorialità in materia di commercio elettronico: le novità dal 2015 A decorrere dal 1^ gennaio 2015 si unificheranno i criteri di determinazione della territorialità per i servizi elettronici resi da soggetti passivi di imposta a persone che non sono soggetti passivi siano essi comunitari od extracomunitari: l’ IVA sarà dovuta nel luogo dove è stabilito il destinatario o ha il domicilio o la residenza abituale. Sono stabilite procedure particolari di identificazione del prestatore nel luogo del consumo differenziate per gli extracomunitari o per i comunitari (cosiddetti regimi speciali): la differenza sta nel fatto che per gli extracomunitari è fornito un codice IVA ex-novo nel paese di identificazione e per i comunitari si continua ad usare il numero individuale di identificazione già attribuito al soggetto passivo in relazione agli obblighi che gli derivano dal sistema interno Lorella Zanobini [email protected] 88 Operazioni con la Repubblica di San Marino (i rapporti sono disciplinati dal punto di vista IVA dall’art.71 DPR 633/72 e dal DM 24 dicembre 1993) CESSIONI VERSO SAN MARINO • Sono parificate alle esportazioni (l’art. 71 assimila tali operazioni alle cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 dello stesso decreto) - Fattura in 4 esemplari di cui 3 al cessionario sammarinese (1 deve essere restituita, dall’acquirente, con marca “originale” e timbro a secco apposti dall’Ufficio Tributario di San Marino entro 4 mesi dall’emissione pena comunicazione da parte del cedente italiano all’Ufficio Tributario di San Marino e all’Agenzia delle Entrate italiana). In fattura deve essere indicata la P.IVA del soggetto italiano e del soggetto san marinese (SM….) - Compilazione mod. INTRA 1 bis –colonne da 1 a 6- solo parte fiscale (non c’è obbligo se il contribuente non effettua anche cessioni intracomunitarie). Le transazioni con San Marino non alterano la periodicità di presentazione dei riepiloghi Intrastat. Lorella Zanobini [email protected] 89 Segue operazioni con San Marino ACQUISTI DA SAN MARINO – due modalità alternative: – Procedura con addebito dell’IVA (att.istituzionale o commerciale): – -emissione fattura in 4 copie, l’originale deve essere vidimato dall’Ufficio Tributario di San Marino. (registrazione art. 25, detrazione dell’imposta) – NO compilazione elenchi INTRA – Procedura senza addebito dell’ IVA (att.commerciale): – -emissione fattura in 3 copie, l’originale deve essere vidimato dall’Ufficio Tributario di San Marino. – -integrazione della fattura con l’IVA (autofatturazione art. 16 DM 24/12/93) – -annotazione sul registro vendite e acquisti (doppia registrazione art. 17 c. 3 DPR 633/72) – NO compilazione elenchi INTRA Lorella Zanobini [email protected] 90 ……segue Acquisti da San Marino – Procedura senza addebito dell’ IVA (att.istituzionale): – Per gli enti in possesso di P.IVA che realizzano acquisti nell’ambito della propria attività istituzionale: - Integrazione fatture di acquisto e annotazione nel registro art. 39 DPR 633/72 (secondo i nuovi termini 2013) - Presentazione Mod. INTRA 12 con estremi versamento dell’imposta da effettuarsi con mod. F24 on-line - NO INTRA ai fini doganali Lorella Zanobini [email protected] 91 Città del Vaticano • Cessioni: si tratta di cessioni all’esportazione. Sulle fatture di vendita deve essere apporto il timbro delle autorità competenti a prova dell’introduzione dei beni nel territorio. • Acquisti: art. 71 c. 2 DPR 633/72: l’acquirente soggetto passivo di imposta deve emettere autofattura (art. 17 c.2 DPR 633/72) Lorella Zanobini [email protected] 92 Regime sanzionatorio degli INTRASTAT OMESSA PRESENTAZIONE VIOLAZIONE NORMA SANZIONE E NORMA DI RIFERIMENTO Omessa presentazione di ciascun elenco Art.50 co.6 DL. 331/1993 DA 516,00 A 1.032,00 Euro Art.11 co.4 DLGS.471/1997 Presentazione tardiva, ma entro 30 giorni dalla richiesta Oppure: Se il contribuente si ravvede di propria iniziativa (circ. 23/1999) e manda un modello tardivo Art.50 co.6 DL. 331/1993 DA 258,00 A 516,00 Euro Art.11 co.4 DLGS.471/1997 (CM 23/E/1999) (Sanzione ridotta del 50% ) Sanzione ridotta a 64,50 (1/8 di 516) Ravvedimento operoso: Se non sono iniziati accessi o verifiche per il contribuente è più conveniente il ravvedimento operoso (64,50) della sanzione ridotta a metà con versamento a 30 gg. dalla richiesta degli uffici Si può fare entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. - presentare il modello intrastat omesso - Versare le sanzioni ridotte Lorella Zanobini [email protected] 93 Regime sanzionatorio degli INTRASTAT IRREGOLARE O INESATTA PRESENTAZIONE VIOLAZIONE Incompleta, inesatta o irregolare compilazione di ciascun elenco NORMA Art.50 co.6 DL. 331/1993 SANZIONE E NORMA DI RIFERIMENTO DA 516,00 A 1.032,00 Euro Art.11 co.4 DLGS.471/1997 La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti entro 30 gg dalla richiesta degli uffici preposti al controllo Ravvedimento operoso NON CONVIENE perché costerebbe di più : 64,50 contro 0 Omissione, irregolarità o inesattezza dei dati statistici Art.34 co.5 DL 41/1995 DA 516,00 A 5.164,00 Euro Art.11 DLGS.322/1989 Omissione, irregolarità o inesattezza dei dati statistici integrati nel termine fissato dall’Ufficio Art.34 co.5 DL 41/1995 DA 258,00 A 2.582,00 Euro Art.11 DLGS.322/1989 Integrazione o correzione spontanea di dati mancanti o inesatti nei modelli INTRA Nessuna sanzione (C.M. 25/01/1999, n.23/E, Cap. III, par.4.5.2 lett. b). Lorella Zanobini [email protected] 94 Il ravvedimento operoso sempre chè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche rese note ai soggetti obbligati • La circolare 20/E del 16/02/2005 precisa che l’omessa o tardiva presentazione degli elenchi INTRASTAT da’ luogo a violazione punibile nei limiti visti prima ed è anche però sanabile mediante l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso • In caso di violazioni ripetute della medesima disposizione (es: omessa o tardiva presentazione di più elenchi nel corso dell’anno) è possibile applicare l’istituto del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all’art. 12 c. 1 Dlgs 472/97, come detto anche nella circ. 23/1999, con applicazione di un’unica sanzione pari alla sanzione prevista per la violazione più grave maggiorata da ¼ al doppio (art. 12 c. 1 Dlgs 472/1997) Lorella Zanobini [email protected] 95 Ma quale ravvedimento? • La circolare 20/E ha precisato che per la violazione in questione si può applicare solo il ravvedimento previsto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 D.lgs 472/1997 che prevede la sanzione ridotta ad 1/8 (modificato dall'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 ) del minimo previsto cioè 516,00/€/8=64,50 € (arrotondato) se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o entro un anno dall’omissione o dall’errore • Deve essere eseguito con le seguenti modalità: Pagamento della sanzione; Presentazione modelli Intra: è obbligatoria in ogni caso la presentazione del modello Intra in precedenza omesso. • Il versamento delle sanzioni relative all’Intra va effettuato con il modello F24 codice tributo 8911. Lorella Zanobini [email protected] 96