La fatturazione e la
detrazione IVA
Corso UNIPI
Ottobre /Novembre 2011
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Art. 21 DPR633/1972
• “Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che
effettua la cessione del bene o la prestazione del
servizio emette fattura anche sotto forma di nota,
conto , parcella o simili o, ferma restando la sua
responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal
cessionario o dal committente, ovvero, per suo
conto, da un terzo”
• La fattura non ha formati standard da rispettare se vi sono i
requisiti sostanziali per definirla come tale.
• Anche le operazioni di esiguo importo vanno fatturate
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Prestazioni di commercio elettronico
• Vanno sempre fatturate
• Con risoluzione n.274 del 3 luglio 2008 l’Agenzia
delle Entrate ha dichiarato che le operazioni di “ecommerce” diretto non sono riconducibili a
nessuna fattispecie di esclusione (il quesito era
stato presentato da una ditta che vendeva musica
on-line e chiedeva la possibilità di riepilogare gli
incassi anche con carta di credito sul registro dei
corrispettivi)
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Acqua, gas, energia elettrica, raccolta rifiuti, fognatura
 Sono servizi commerciali anche se esercitati dal Comune ai sensi
dell’ art. 4 comma 5 della circolare ministeriale 18/360068 del
22/5/1976 e del dm 31/12/1983.
Il Dm 370/2000 prevede che per questi servizi
possono essere emesse bollette che tengono il
posto della fattura se contengano tutti gli elementi
previsti dall’articolo 21 DPR 633/72
 La registrazione di queste bollette avviene giornalmente nel registro
dei corrispettivi e analiticamente nel registro delle fatture entro la
fine del mese successivo a ciascun trimestre con versamento
dell’imposta il secondo mese successivo a ciascun trimestre
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Fatturazione in outsourcing
• E’ l’innovazione di maggiore spessore recata dalla
Direttiva 2001/115/CE che ha portato alcune novità
sulle modalità di fatturazione
• Consiste nella possibilità di affidare al cessionario del
bene o committente del servizio o ad un terzo la
possibilità di emettere al posto del cedente e del
commissionario
la
fattura
previo
accordo
documentabile tra le parti
• Nell’articolo 21 lettera h) è specificato che in tal caso in
fattura va riportata l’annotazione se “la stessa è
compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o
del prestatore, da un terzo “
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Fattura elettronica (cenni)
• Già prevista dalle direttive 2001/115/CE e 2006/112/CE art.
da 232 a 237,
• La fattura elettronica è un documento informatico fin
dall’origine, emesso in un esemplare e senza necessità di
materializzazione su supporto cartaceo. Non va confusa con
la “trasmissione elettronica della fattura cartacea”
• Elementi caratterizzanti della fattura elettronica:
– Il riferimento temporale (data della fattura che deve coincidere
con quella di emissione cioè con la data e l’ora di trasmissione)
– La firma elettronica qualificata dell’emittente garantisce il
requisito di autenticità e integrità della fattura
– E’ comunque necessario l’accordo con il destinatario
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Fattura elettronica (cenni)
• E’ possibile emettere fatture elettroniche anche nei confronti
di soggetti che non hanno dato l’assenzo alla trasmissione in
via elettronica. In questo caso le fatture emesse in formato
elettronico devono essere inviate al destinatario in formato
analogico.
• Tali fatture possono comunque essere conservate e archiviate
dall’emittente in formato elettronico
Riferimenti fondamentali di prassi dell’Agenzia delle Entrate:
- circolare 45 del 19/10/2005 - circolare 36 del 6/12/2006
Riferimenti normativi: Decreto del Min.Fin. del 23/01/2004
Fattura elettronica alla Pa (cenni)
• Prevista dall’articolo 1 commi 209-214 della legge 244/2007 :
• “a decorrere dalla data da individuare con successivo decreto,
l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle
fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello stato, anche
ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, deve
essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.”
• L’uscita del decreto obbligherà anche le Università alla fatturazione
elettronica sia per le operazioni attive che passive
• Con DM 7 marzo 2008 (in GU 3 maggio 2008)è stato definito che la
trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il sistema di
interscambio istituito e gestito dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze con il supporto tecnico della SOGEI (Società Generale di
Informatica SpA)
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EMISSIONE DELLA FATTURA
• Il comma 4 dell’art. 21 DPR 633/72 dispone che la
fattura deve essere emessa al momento di
effettuazione dell’operazione determinato a
norma dell’art. 6.
• Coordinando i due articoli la fattura in linea
generale va emessa:
– Per le cessioni di beni immobili il giorno di
stipulazione dell’atto
– Per le cessioni di beni mobili il giorno della consegna o
spedizione dei beni
– Per le prestazioni di servizi il giorno del pagamento del
corrispettivo
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La tempistica dell’emissione della
fattura
• L’obbligo di emissione della fattura si intende
tempestivamente adempiuto qualora venga
assolto
nel
giorno
di
effettuazione
dell’operazione ossia entro le ore 24 di tale
giorno (principio ribadito dalla circolare del
ministero delle finanze nr. 225 del 16
settembre 1996)
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La fattura si considera emessa:
All’atto della consegna o spedizione all’altra parte
All’atto della sua trasmissione per via elettronica
Nel momento della sua messa a disposizione del destinatario al
quale venga inviato un e-mail contenente un protocollo di
comunicazione ed un link di collegamento al server dove la fattura
è reperibile
Quindi, fintanto la fattura – analogica o elettronica - non sia uscita
dalla sfera del soggetto passivo non può dirsi emessa anche se
perfetta in tutti i suoi particolari strutturali.
Una fattura correttamente compilata ma non “emessa” nel senso di
cui sopra è rilevante anche agli effetti della commissione del reato
di emissione di fatture fittizie previsto e punito dall’articolo 8 del
dlgs. N.74 del 10 marzo 2000.
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Fatture spedite per posta elettronica o fax
 Fatture cartacee  la posta elettronica (o il fax) è un mezzo di
spedizione della fattura per cui risulta indispensabile, per chi
la riceve, la sua materializzazione su carta; va garantita la
rispondenza tra l’esemplare dell’emittente e del ricevente e
nei registri IVA, non è necessaria la firma elettronica
qualificata ed il riferimento temporale
 Fatture elettroniche l’e-mail (o il fax) è mezzo di
trasmissione (col consenso del destinatario, esclusa la PA
quando uscirà il decreto) ma non è richiesta la stampa della
fattura su carta.
 (Risoluzione 107/2001 e Circolare 45/2005)
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Spese di emissione della fattura
• Non possono essere addebitate spese inerenti
l’emissione della fattura e conseguenti
adempimenti e formalità.
• La Cassazione tuttavia, con Sentenza n.3532
del 13.2.2009 ha ammesso, per le compagnie
telefoniche, la liceità dell’addebito al
contribuente delle spese
di spedizione
ritenendole diverse da quelle di emissione
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La fattura ed il bollo (€ 1,81> 77,47 euro)
• Ai sensi dell’art. 6 della tabella, allegato B, al dpr. 26/10/1972 nr. 642, le
fatture riguardanti il pagamento di operazioni assoggettate all’IVA sono
esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo (come pure i documenti
susseguenti come il mandato di pagamento).
• Se la fattura contiene diverse operazioni di cui alcune IVA ed altre no, il
bollo si applica (circ. Min. Fin. nr. 1 del 2 gennaio 1984)
• Ai sensi art. 15 norma succitata sono esenti da bollo le fatture relative ad
esportazioni di merci ma sono soggette a bollo le fatture ad esportatori
abituali. Sono soggette a bollo le fatture dei contribuenti minimi .
• Ai sensi dell’art. 13 della tariffa, eccettuato il caso di cui sopra, NON sono
esenti da bollo le fatture esenti, non imponibili o fuori campo.
• Le fatture ed altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie sono
esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 66, comma 5, del dl 30 Agosto
1993 n.331..
• Sulle fatture elettroniche il bollo è corrisposto con modalità virtuale
(modello F23 codice tributo 458T secondo le disposizioni stabilite dall’art.
7 del dm 23/1/2004 ribadite dalla circolare 36/2006)
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Dati obbligatori della fattura - 1
• Contenuto definito dalla direttiva 2001/115/CE recepito c. 2 dell’art. 21
DPR. 633/1972:
 Data di formazione del documento (che può non coincidere con la
data di emissione/trasmissione)
 Numerazione progressiva (anche relativamente a sezionali) (Ministero
delle Finanze : circ.27 del 21.11.1972- circ. 328 del 24.12.1997, ris.29
del 15.02.1999 e 144 dell’8.9.1999)
 Ditta, denominazione o ragione sociale dei soggetti tra cui è intercorsa
l’operazione
 Residenza o domicilio dei soggetti (per non residenti anche
l’identificativo del rappresentante fiscale)
 Numero di partita IVA solo del cedente o prestatore anche se la
presenza del quadro VT in dichiarazione ci obbliga comunque a
reperire il dato (obbligatoriamente va invece indicata la PI del cliente
in caso di “reverse charge” o in generale dove il cliente sia debitore
dell’imposta in luogo del commissionario/prestatore nonché che
nelle fatture intracomunitarie beni/servizi.)
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Sul REVERSE CHARGE: il debitore dell’imposta
• Se il principio dei rapporti B2B è quello del committente è
chiaro che un contratto c/terzi che ci vede fornitori di un
servizio nei confronti di un soggetto estero (UE o extra-UE)
non sarà territoriale in Italia ma nel Paese del committente e
quindi dovremo emettere fattura non territoriale non
evidenziando in essa l’imposta ma specificando il titolo di non
applicazione della stessa.
• Si noti che l’obbligo della fattura è limitato ai paesi membri
della comunità e non sembra necessaria la sua formale
emissione per i paesi extra - UE
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Operazioni in “reverse charge”
• Di regola debitore IVA è il soggetto che effettua l’operazione imponibile: in
alcuni casi e per varie ragioni l’obbligo viene traslato al destinatario della
fattura purchè soggetto passivo.
• Questo è “il reverse charge” che può essere realizzato in due modi:
– Trasferendo al destinatario l’obbligo della fatturazione (ad.es.acquisti
da non residenti privi di rappresentante fiscale e non identificati per
operazioni svolte in Italia)-art. 17 comma 3 DPR 633/72 (dal 2010 è
divenuto obbligatorio per il destinatario soggetto passivo di impostaart. 17 c.2-. Se il destinatario è un privato: identificazione del soggetto
non residente o Rappresentante Fiscale)
– Integrando la fattura che ci perviene dal cedente/commisisonario
senza indicazione dell’IVA
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Un esempio di fattura non territoriale 7-ter
•
•
•
Università di _Pisa
Lungarno Pacinotti 43 Pisa
CF e PI XXXXXYYYYYY
•
CODICE IDENTFICATIVO IVA: IT XXXXXYYYYYY
X Company ltd
25 Main Street
LONDON
VAT:GB345678901
Fattura nr.53 del 14 Marzo 2010
» Servizi di consulenza progettazione edile
»
IMPONIBILE: 1000,00 €
Operazione non soggetta per carenza del requisito
territoriale ai sensi art. 44 Direttiva 28 novembre 2006
n.2006/112/CE e art. 7-ter DPR 633/72
Applicata marca da bollo da € 1,81 sull’originale
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OBBLIGHI SUCCESSIVI ALL’EMISSIONE DELLA
FATTURA NON TERRITORIALE
 Registrazione delle fatture emesse nel registro vendite art. 23
DPR 633/72 entro quindici giorni dall’emissione nell’ordine
della loro numerazione e con riferimento alla data della loro
emissione
 Indicazione in dichiarazione annuale
 Non concorreranno al volume d’affari per espressa
disposizione dell’articolo 20 DPR 633/72 modificato dal
decreto di recepimento
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Se l’Università riceve una prestazione di
servizi dall’estero
 Ad esempio una consulenza/assistenza tecnica da
Società Tedesca.
 Il criterio territoriale generico impone di considerare
territoriale tale operazione nel paese del committente
 Poiché il committente è l’Università, soggetto passivo
d’imposta o comunque identificato ai fini IVA, l’IVA sarà
dovuta in Italia
 A nulla rileva l’eventuale identificazione diretta o
rappresentante fiscale eventualmente posseduto in Italia
dalla società tedesca
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Autofattura si o o no?
 Per realizzare il reverse charge il secondo comma dell’articolo 17
del DPR 633/72 inserito dal decreto di recepimento sembra non
dare scampo: autofattura.
 Dietro insistenze di numerose categorie professionali l’Agenzia
delle Entrate, che già l’aveva annunciato, con circolare 12 Marzo
2010 nr. 12/E al punto 3.2 ha precisato (valevole solo in ambito
comunitario):
 “Ciò stante il committente (nonostante la norma contenuta nel
decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 faccia riferimento
all’autofattura) conserva la facoltà di integrare il documento
ricevuto dal prestatore (comunitario) con l’IVA relativa, fermo
restando l’obbligo di rispettare le regole generali sul momento
di effettuazione dell’operazione.”
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Il momento di effettuazione dell’operazione
• Il momento di emissione dell’autofattura (o il momento
di integrazione della fattura) è legato, ai sensi dell’art. 6
DPR 633/72, al momento del pagamento del
corrispettivo.
• Quindi l’operazione di integrazione va conclusa nel
momento in cui – riprendendo l’esempio – l’Università
paga la Società Tedesca.
• La norma dell’articolo 6 è però in contrasto con la
normativa comunitaria che prevede per le operazioni
dove gli obblighi IVA sono in capo al cliente di
emettere/integrare il documento al momento in cui è
resa la prestazione
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…segue Il momento di effettuazione dell’operazione
• Art. 6 c. 3: “in ogni caso le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter, rese da
un soggetto passivo stabilito in altro Stato membro della Comunità nei
confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato,
effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un
anno e che non comportanto versamenti di acconti o pagamenti anche
parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di
ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime.
• Art. 6 c. 4: Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei
precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura o sia
pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera
effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della
fattura o a quella del pagamento
Dati obbligatori della fattura - 2
 - Intestazione della fattura: con ris. 331350 del 13 Giugno 2001 il
Ministero delle Finanze ha precisato che nel caso il pagamento
sia effettuato da un soggetto diverso dal committente o
cessionario la fattura deve essere intestata a quest’ultimo e non
a chi ha effettuato il pagamento
 - L’avvocato della parte vittoriosa nel processo (ex-art 93 c.p.c.)
deve emettere fattura nei confronti del proprio cliente anche se
il pagamento è effettuato direttamente dal soccombente
all’avvocato (Circolare Ministero Finanze 203 del 6 Dicembre
1994)
 Per i pasti e l’albergo fruito dai dipendenti in trasferta – per
usufruire del regime di detraibilità IVA- la fattura deve essere
intestata all’ente titolare del diritto alla detrazione mentre i dati
dei dipendenti possono essere inseriti nel corpo della stessa
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Dati obbligatori della fattura - 3
-
Natura, qualità e quantità dei beni e servizi distinti secondo l’aliquota
applicabile: evitare la genericità della descrizione che indispone gli organi
verificatori come descritto nella maxi circolare della Guardia di Finanza del
Febbraio 2009 (accertamento dell’inerenza)
 Indicazione del corrispettivo/base imponibile: se in valuta estera secondo il
cambio del giorno di effettuazione dell’operazione ovvero,in mancanza,
secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo. Gli importi possono
essere indicati in qualsiasi valuta, l’imposta solo in €.
 Ammontare imponibile e imposta vanno arrotondati al centesimo di euro nel
totale: le singole operazioni che portano al totale possono essere invece
espresse in un numero di decimali qualsiasi
 Aliquota IVA applicata o titolo di esenzione /non imponibilità/non territorialità
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bini - [email protected]
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Sconti, premi, abbuoni
• Spesso, specie nella pratica commerciale ma anche, ad es. nei
contratti estimatori, vengono concessi beni come
sconto/premio/abbuono (tipicamente “prendi 3 paghi 2”)
• Tali elementi commerciali non sono soggetti ad IVA in base
all’articolo 15 c.1 n.2 purchè ricorrano due condizioni:
 Devono essere previsti contrattualmente
 I beni in oggetto devono avere un’aliquota IVA uguale o
minore di quella relativa all’oggetto dell’operazione
principale, altrimenti vanno valutati al valore normale
 Gli sconti in denaro riducono la base imponibile : il calcolo
va esposto direttamente in fattura o con successiva nota di
variazione. Gli sconti legati alle condizioni di pagamento
(sconto per il pagamento entro un determinato tempo)
non riducono la base imponibile.
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Ulteriori elementi in fattura
• Eventuali estremi delle dichiarazioni di intento rese
da esportatori abituali
(numerazione, registrazione in appositi registro e
comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il
giorno 16 del mese successivo a quello in cui
pervengono)
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Esigibilità differita
• La fattura ad esigibilità differita di cui all’art. 6 comma 5 DPR 633/72
emessa verso enti pubblici è comunque una fattura che va
registrata nei termini, che ha un’aliquota fissata al momento
dell’emissione: solo che l’IVA è versata al momento del pagamento
della fattura
• Accanto a questa ipotesi l’art. 7 dl 185/2008 (spiegato con circ.
20/2009 Agenzia delle Entrate) ha introdotto l’IVA “per cassa” che
però non può essere applicata agli enti pubblici in quanto diversi ne
sono i presupposti: un fornitore che ci fatturi in base a questa
norma deve riemettere la fattura con il corretto titolo di esigibilità
art. 6 comma 5
• Sulla fattura art. 6 comma 5 in mancanza di indicazione in fattura si
intende ad IVA differita, nelle fatture “per cassa” va invece
esplicitamente indicata la norma di differimento (art.7 DL 185/2008)
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Fatturazione con IVA ad esigibilità differita - Art. 6
comma 5 D.P.R. 633/73
• Introdotta dal Dlgs 313/97
• Si può esercitare nei confronti di Stato,organi dello Stato,
Comuni, Provincie, Regioni e loro Consorzi (ad es.Comunità
Montane),CCIIAA,Enti pubblici assistenza beneficenza e
previdenza, UNIVERSITA’,USL,ASL, Enti pubblici di ricovero e
cura a prevalente carattere scientifico
• Consente di emettere fattura, registrarla e non essere
obbligato a versare l’IVA fino al pagamento: comunque
l’operazione si intende a tutti gli effetti effettuata
segue
L’esigibilita’ dell’imposta, quindi:
• E’ il diritto dell’Erario a percepire il tributo a partire da un dato momento
che coincide anche con il momento di detraibilità dell’imposta
• Nasce il diritto del fisco a percepire il tributo dal prestatore di beni e
servizi e sorge il diritto del soggetto passivo acquirente di detrarre
l’imposta
• Se prima del verificarsi degli eventi a partire dai quali l’operazione è
compiuta viene emessa la fattura o pagato in tutto od in parte il
corrispettivo l’operazione si considera effettuata limitatamente
all’importo fatturato o pagato.
Operazioni “senza IVA” evidenziata in fattura
• Esportazioni e simili: art. 8 (cessioni all’esportazione), 8-bis (cessioni e
prestazioni nel settore aereonavale), 9 (servizi internazionali) e 38quater (cessioni a viaggiatori extracomunitari) non imponibili
• Operazioni esenti art. 10. Per le operazioni esenti può essere usata la
disposizione dell’art. 36 bis DPR 633/72 che esenta da fattura tali
operazioni ma preclude la detrazione IVA. Se si separano le attività ai
sensi dell’articolo 36 la dispensa è relativa solo alla specifica attività
separata.
• Regime del margine per i beni usati
• Operazioni soggette al regime agenzie di viaggio e turismo
• Cessioni intracomunitarie beni, fatture non territoriali per servizi (art.
41 Dl 331/93, art. 7-ter e seguenti DPR 633/72)
• Cessioni relative a beni in transito esterno ed in luoghi soggetti a
vigilanza doganale.
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Operazioni esenti dall’imposta (art.10
DPR 633/72)
• Sono operazioni ,consistenti per lo più in prestazioni di servizi,
per le quali, pur in presenza dei normali requisiti di
imponibilità, il legislatore ha, in sostanza, disposto la rinuncia
dello Stato alla propria pretesa tributaria.
• Si tratta di operazioni meritevoli di incentivazione dal punto di
vista sociale (prestazioni mediche, didattiche etc.)
• Debbono essere fatturate
• Limitano la possibilità di detrazione IVA sugli acquisti (c.d. prorata)
Principali tipologie di operazioni esenti di
interesse per l’Università
Prestazioni didattiche (art. 10 1°c. l.20)
• Versamenti effettuati da Enti Pubblici per corsi di
formazione e riqualificazione professionale del
personale (art. 14 comma 10 legge 24 Dicembre
1993 nr.537)
• Prestazioni sanitarie (art. 10 1 c. l.18)
• Prestazioni proprie delle biblioteche (art.10 1 c l.22)
Le note di variazione IVA in aumento (articolo 26 DPR
633/72) obbligatorie
• Tutte le volte che, successivamente all’emissione della fattura
o alla registrazione della stessa, l’ammontare imponibile di
una operazione o quello della relativa imposta viene ad
aumentare è obbligatoria la rettifica della fatturazione
emettendo un documento rettificativo con valore di fattura
articolo 21 DPR 633/1972
• Per la rettifica di inesattezze della fatturazione e della
registrazione si verifica una tardiva/omessa fatturazione da
sanare tramite l’istituto del “Ravvedimento operoso” (vedi
slide successive)
• Il documento è una fattura a tutti gli effetti e ne segue la
numerazione nel registro delle fatture emesse/acquisti.
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Le note di variazione IVA in diminuzione-art.26 c. 2 DPR
633/72- facoltative e senza limiti temporali
•
Se un’operazione fatturata viene meno in tutto od in parte o se ne riduce
l’ammontare imponibile in conseguenza di:
 - nullità, annullamento, revoca,risoluzione, rescissione e simili
 - mancato pagamento in tutto o in parte per fallimento o procedure
concorsuali rimaste infruttuose
 -applicazione abbuoni o sconti previsti contrattualmente
Il cedente o prestatore ha il diritto a portare facoltativamente in detrazione
l’imposta corrispondente alla variazione e per far ciò registra la variazione
con il segno meno sul registro delle fatture emesse mentre il cessionario la
registra con il segno meno nel registro acquisti.
La risoluzione 85/E del 31 marzo 2009 ha precisato che questo tipo di variazione
è operata senza limiti di tempo.
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Le note di variazione IVA in diminuzione (articolo 26
comma 2 DPR 633/72) facoltative e con il limite di un
anno
• Le disposizioni sulla variazione dell’ imponibile
e dell’ imposta non possono applicarsi dopo il
decorso di un anno dall’effettuazione di una
operazione imponibile fatturata qualora gli
eventi ivi indicati si verifichino in presenza di
sopravvenuto accordo tra le parti.
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36
Corrispettivi (art. 22 DPR 633/72)
• L’emissione della fattura non è obbligatoria se non
richiesta dal cliente non oltre il momento di
effettuazione dell’operazione per operazioni di
commercio al minuto in locali aperti al pubblico o spacci
interni, per corrispondenza, a domicilio, in forma ambulante,
tramite apparecchi di distribuzione automatica, per le prestazioni
alberghiere e di ristorazione, per le prestazioni di trasporto persone
anche con veicoli e/o bagagli al seguito, per prestazioni di servizi in
esercizio di impresa in locali aperti al pubblico, in forma ambulante
o nell’abitazione dei clienti, per operazioni di custodia ed
amministrazione titoli, per talune operazioni esenti tra cui –
importanti – quelle della lettera 22 dell’articolo 10
(prestazioni proprie delle biblioteche e quelle inerenti le
visite nei musei, orti botanici ecc.)
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La certificazione dei corrispettivi
 Avviene con ricevuta fiscale o scontrino
 Per principio generale il DM 21.12.1992 ha stabilito che la
ricevuta documenta corrispettivi relativi a prestazioni di
servizi e lo scontrino documenta corrispettivi relativi a
cessioni, poi il D.P.R. 696 del 21.12.1992 ha reso libera
l’opzione.
 Il D.P.R. 696 del 21.12.1992 ha stabilito numerose attività
esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi ed in
particolare al comma 1 dell’articolo 1 lettera qq) le
“operazioni di Enti Pubblici territoriali, enti pubblici di
assistenza e beneficienza, previdenza, A.S.L., istituzioni
pubbliche di cui all’art. 41 Legge 833/1978, enti obbligati alla
contabilità pubblica, eccetto le operazioni delle farmacie
gestite dai predetti enti
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Autofattura per regolarizzazione
• Il soggetto passivo che, in relazione ad acquisti di beni e servizi
effettuati nell’esercizio della sua attività d’impresa o lavoro
autonomo, non riceve la fattura della controparte entro 4 mesi
dall’effettuazione dell’operazione, ha l’obbligo di procedere alla
regolarizzazione. Nei 30 giorni successivi alla scadenza dei quattro
mesi il soggetto deve provvedere al pagamento dell’ IVA relativa
all’operazione (mod.F24 cod.tributo 9399) e presentare all’ Agenzia
delle Entrate un’autofattura in duplice esemplare
• Se il cliente riceve fattura irregolare, entro 30 giorni deve pagare la differenza
d’imposta e presentare all’Agenzia un documento riepilogativo come sopra.
• In ambito di acquisti intracomunitari –sia commerciali che
istituzionali– se non si riceve fattura entro il mese successivo
all’effettuazione dell’operazione, entro il mese seguente va emessa
“autofattura” riportante anche il numero identificativo del fornitore.
Lorella Zanobini - [email protected]
39
Registrazione delle fatture attive (art.23 del DPR
633/72)
• Fattura immediata  da registrare entro 15 gg dalla data di
emissione
• Fattura differita  entro il 15 del mese successivo a quello di
consegna o spedizione dei beni
• Non c’è più obbligo di vidimazione edei registri ( art..8 della l.
383/2001
• Ris. 85/E del 2002 ha evidenziato che “la numerazione deve essere
effettuata progressivamente per ciascun anno, con l’indicazione pagina
per pagina, dell’anno cui si riferisce, ad es: 2007/1, 2007/2
Registro degli acquisti (art.25 D.P.R. 633/72)
“Il contribuente deve numerare in ordine progressivo
le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai
servizi acquistati o importati nell’esercizio
dell’impresa, arte o professione , comprese quelle
emesse a norma del terzo comma dell’art.17 e deve
annotarle in apposito registro anteriormente alla
liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione
annuale, nella quale è esercitato il diritto alla
detrazione della relativa imposta”
Detraibilità dell’imposta (art.19 DPR 633/72)
L’IMPOSTA E’ DETRAIBILE SE:
-
è addebitata con una fattura;
-
è relativa ad un’operazione inerente all’attività svolta;
-
- è altresì “afferente” alle operazioni imponibili od equiparate
-
non rientra nei casi di indetraibilità;
-
viene esercitato correttamente il diritto alla detrazione
Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene
esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione
relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla
detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita
diritto medesimo.
L’INERENZA
• L'art. 19 del DPR 633/72 prevede che la detrazione IVA può
essere operata sui beni e servizi acquistati nell'esercizio di
impresa, arte o professione ed inerenti all'attività propria
dell'impresa (nel ns. caso inerenti la sfera commerciale
dell'Università). Cio' che non è riconducibile all'attività
commerciale deve ritenersi "non inerente" e qualsiasi
detrazione operata in mancanza di detto requisito configura
per l'Ateneo un'evasione di imposta in quanto verso meno di
quanto avrei dovuto (sia di IVA perchè porto in detrazione
un'imposta che mi riduce l'importo dell'IVA a debito che avrei
dovuto versare, sia di IRES in quanto considero più
costi commerciali di quelli che in realtà avrei avuto e quindi si
riduce l'eventuale utile che vado a tassare).
Segue…
sull’INERENZA
• Quindi, il fatto che uno stesso acquisto possa avere utilità per sia per
l'attività istituzionale che per l'attività commerciale è del tutto regolare.
Bisogna valutare per quale parte o percentuale l'acquisto è inerente
l'attività commerciale, per questa parte si paga sui capitoli commerciali
e per la stessa parte si può portare in detrazione registrandolo sul registro
IVA degli acquisti. Sulla fattura andrà scritto a penna "detrazione IVA
promiscua operata ai sensi dell'art. 19 ter del DPR 633/72" con
l'indicazione dell'imponibile e dell'IVA "commerciali".
• Il comma 4 dell'art. 19 stabilisce che l'ammontare detraibile debba
essere determinato con criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e
dei servizi acquistati. Non è dettata una regola specifica per
l'individuazione di questi criteri, è il contribuente che deve scegliere il
criterio più appropriato alle diverse e variegate situazioni che possono
verificarsi e che sia sostenibile nel caso di controllo da parte degli organi
competenti
………e ancora
• Per i beni di consumo il criterio di cui sopra è di più facile determinazione,
per i beni inventariabili può invece in alcuni casi risultare più complesso
perchè può capitare che un determinato bene venga comprato per lo
svolgimento di una piccola parte di un contratto e che poi non sia più
utilizzato per l'attività commerciale ma vada ad afferire e ad essere
utilizzato per attività istituzionale per tutto il rimanente periodo di vita
fino al suo completo ammortamento. In questo caso è da valutare se sia
giusto o meno operare una detrazione IVA promiscua e per quale
percentuale.
•
• Una volta valutato il tutto, la detraibilità promiscua della spesa riferita ad
un bene inventariabile va tenuta in considerazione anche al momento
dell'inventariazione in quanto l'IVA che si porta in detrazione non
costituisce costo. La parte commerciale va pertanto in inventario per il
solo imponibile.
• Le successive spese che dovessero rendersi necessarie sul bene di cui
trattasi dovranno seguire lo stesso iter, ai fini della detrazione IVA, del
bene stesso.
…….e infine
• Nel caso in cui invece i fondi dell'attività commerciale debbano essere
utilizzati per un acquisto proprio della sfera istituzionale, (più che lecito),
non potendo pertanto ad un eventuale controllo dimostrare l'inerenza con
l'attività commerciale della spesa che si va ad effettuare, è necessario
preventivamente stornare, con un provvedimento autorizzativo - ad
esempio in sede di rendicontazione o al limite anche anticipatamente ma
motivandolo come un'anticipazione sul residuo ripartibile, i fondi dal
7/18/1 o 2 ad altro capitolo istituzionale sul quale graverà la spesa.
•
• Se successivamente al pagamento su capitoli commerciali ci si dovesse
rendere contro della non inerenza, è necessario non registrare la fattura
sui registri IVA acquisti e quindi non detrarre l'IVA e ricordarsi in sede di
UNICO di fare il correttivo per la giusta imputazione onde evitare di
considerarlo indebitamente spesa commerciale che come detto sopra
porterebbe alla tassazione di un minor utile e quindi al versamento di
minor IRES (evasione di imposta).
Detrazione per gli enti non commerciali (art.
19-ter DPR 633/72)
 Solo per acquisti inerenti l’attività commerciale
 A condizione che sia tenuta contabilità separata che
però “è realizzata nell’ambito e con l’osservanza delle
modalità previste per la contabilità pubblica
obbligatoria a norma di legge o di statuto”
 Appositi capitoli dedicati all’attività commerciale da
riconciliare con i registri IVA.
Beni e servizi utilizzati promiscuamente in
operazioni imponibili ed in operazioni escluse (ART.
19 C.4 dpr 633/72)
art. 19, co. 4,
DPR 633/1972
IN PRESENZA DI:
OPERAZIONI NON SOGGETTE
BENI O SERVIZI UTILIZZATI
AD USO PROMISCUO
(utilizzo per fini privati o estranei
all’esercizio di impresa, arte o
professione)
“secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura ai beni e servizi
acquistati”
Circolare Ag.Entr.328/E del 24 Dicembre 1997 :” A titolo di esempio può
affermarsi che ai fini della ripartizione delle spese di riscaldamento di un
fabbricato utilizzato sia per l'attività imponibile sia per un'attività esclusa, un
criterio oggettivo e coerente può essere costituito dalla cubatura dei rispettivi
locali.
Indetraibilità oggettiva (art.19- bis1 DPR
633/72) alcuni esempi
OMAGGI E ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA (> 25,82 EURO) –
ACQUISTI DI ALIMENTI E BEVANDE – se non formano attività propria
dell’impresa
ACQUISTO O IMPORTAZIONE DI BENI DI LUSSO (ES. LAVORI IN
PLATINO, PELLI DA PELLICCERIA, NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO
ECC)
IVA SU PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI PERSONE A MENO CHE NON
RIENTRINO NELL’ATTIVITA’ PROPRIA DELL’IMPRESA – (LA RIS.MIN
10/11/1979 N. 361729 AMMETTE IN DETRAZIONE L’iva ADDEBITATA DAL
VETTORE AD UN’IMPRESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI
PROPRI OPERAI PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI LAVORO)
 FINO AL 31/12/2007 : TELEFONI CELLULARI  nella misura del 50%
NON E’ Più COSì MA COMPORTIAMO COMUNQUE COSì
Il caso degli autoveicoli
(art.19- bis1 DPR 633/72 )
Decisione della Corte di giustizia europea Causa c 228/05  illegittime le limitazioni alla
detrazione dell’IVA sugli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di veicoli
indicati nell’art. 19 bis1 comma 1, lett c), del D.P.R. n. 633 del 1972 e alle spese di
manutenzione e gestione degli stessi
• Decisione del Consiglio 18 giugno 2007, n. 2007/441/CE  autorizzazione ad una
detrazione pari al 40% su tali spese
L’imposta sui carburanti e lubrificanti destinati a questi veicoli è ammessa in detrazione
se lo è anche l’imposta relativa all’acquisto, importazione o all’acquisizione mediante
contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di dette autovetture, veicoli,
aeromobili e natanti
Art.1 c. 261 Finanziaria 2008: ammessa dal 28/06/2007 la detraibilità sulle prestazioni di
transito autostradale di autovetture ed autoveicoli
NESSUNA LIMITAZIONE DI DETRAIBILITA’ su ALTRI MEZZI DI TRASPORTO (art.54
DLgs 285/1992): autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporto
specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni
RICHIESTO NATUrALMENTE IL PRINCIPIO DI INERENZA
La detrazione tramite pro- rata
art. 19 c.5 e 19 bis DPR 633/72
PREVISTA IN CASO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’CHE DANNO LUOGO
AD OPERAZIONI IMPONIBILI ED OPERAZIONI ESENTI:
Op. impon. + Op. assim.(1)
Pro-rata di detraibilità = _______________________________________
Op. impon. + Op. assim. + Op. esenti
Nel calcolo della percentuale non si tiene conto:
delle cessioni di beni ammortizzabili;
dei passaggi interni fra più attività;
di alcune operazioni non soggette ad IVA (cessione di denaro, campioni gratuiti;
delle cessioni di beni acquistati o importati senza diritto alla detrazione;
•
(1) sostanzialmente le operazioni non imponibili e non territoriali
Rettifica della detrazione
(art.19 bis 2 DPR 633/72)
• La detrazione dell’imposta relativa ai beni non
ammortizzabili e ammortizzabili (con meccanismo
diverso da quello per i beni non ammortizzabili) ed ai
servizi è rettificata in aumento o in diminuzione
qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati
per effettuare operazioni che danno diritto alla
detrazione in misura diversa da quella inizialmente
operata.o per variazioni significative del pro-rata. Ai
fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente
della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.
Violazioni e sanzioni
• Omessa o irregolare fatturazione di operazioni
imponibili: sanzione dal 100 al 200 per cento
dell’imposta relativa all’operazione (min.516 euro)
• Omessa o irregolare fatturazione di operazioni non
imponibili o esenti: sanzione da 5 al 10 per cento
dell’importo dell’operazione (min.516 euro)
• Particolari disposizioni per la violazione del “reverse
charge”: dal 100% al 200% dell’imposta con un
minimo di 258 euro
Lorella Zanobini - [email protected]
53
Ravvedimento operoso art.13 D.Lgs
472 del 1997
• L’omesso versamento (totale o parziale) può essere
sanato – prima di attività ispettive o accertamenti del
fisco – entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la
violazione è stata commessa versando la sanzione ridotta
ad 1/8 del minimo (1/8 del 30%) o entro 30 gg. dalla data
della violazione versando la sanzione ridotta a 1/10 (per
le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 – finanziaria
2011- mentre per quelle commesse fino al 31.01.2011 si
parla di 1/10 e 1/12)
Lorella Zanobini - [email protected]
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Il Ravvedimento Sprint
• Introdotto dal d.l. 98/2011 convertito in Legge 111/2011 per incentivare il
contribuente a rimediare spontaneamente ai propri errori
• Il pagamento deve essere eseguito entro i 14 gg. successivi alla scadenza
originaria con una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo.
• Es: l’IVA di giugno € 5.000,00viene per dimenticanza pagata il 20 luglio
anziché il 18 che era lunedì, il 20 luglio si deve pagare:
• L’IVA di giugno €5.000,00
• Gli interessi dal 18 al 20.7, quindi 5.000x2x1,5%:365= 0,41
• La sanzione dello 0,2% per ogni gg.quindi 0,2%x2x5.000,00= 20€
UTILITA’
Registrazione bollette doganali
(nel nostro programma IVA)
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1) se la merce la sdoganate direttamente voi e quindi avete la fattura del fornitore e la
bolletta doganale, dovete registrare la bolletta doganale e non la fattura del fornitore e
pertanto la registrazione nel registro IVA acquisti viene fatta come se il fornitore fosse la
dogana (codificatelo nella parte comune come un qualsiasi fornitore) e quindi registrando alla
dogana sia l'imponibile che l'IVA. Nel registrare la bolletta della dogana, nel campo
descrizione in registro fate riferimento al fornitore ed al n. e data della relativa fattura.
2) se lo sdoganamento viene effettuato da uno spedizioniere, si registra:
--X) la fattura dello spedizioniere con:
- a) l'imponibile e l'IVA relativi al suo avere per il servizio che vi presta, b) l'importo relativo
all'IVA che lo spedizioniere ha pagato per voi in dogana (si registra come art. 15 DPR
633/72, così come sicuramente sarà indicato nella fattura dello spedizioniere), c) evenutuali
altri oneri doganali sempre addebitati in fattura ( art. 9 c. 1 (?) DPR 633/72).
--Y) la bolletta doganale (fornitore dogana) per l'imponibile e l'IVA della merce acquistata con
i soliti riferimenti alla fattura del fornitore come sopra detto. La bolletta doganale per
effettuare questa registrazione che vi consente il recupero dell'IVA la dovete richiedere allo
spedizioniere in quanto il più delle volte non la allega alla sua fattura.
Quando registri la fattura dello spedizioniere il 1° campo è 1FTACQ, quando registri la
bolletta doganale dovete mettere BOLDOG.
Contabilizzazione IVA attività commerciale.
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Iva VENDITE:
annot/preno/mandato 7/18/1 o 2 … trasferim. interno Classe di Spesa 8640 “trasf.interni”
Siope
6300 “trasf.int.correnti”
Consolidato 01
Iva ACQUISTI:
Eventuale Variazione in Entrata 3/11/3/5 (5= conto IVA) beneficiario Ateneo
Annotazione Credito su Recuperi 3/11/3/5 Classe di Spesa 7123 “trasferimenti interni”
Siope
3500 “trasferimenti interni correnti”
Consolidato 01
Tipo Entrata 06
Variazione in Uscita
7/18/1 o 2…..
Mandato per IVA a debito collegato a Riversale per IVA a credito.
•
UTILIZZO DI FONDI DI ATTIVITA’ COMMERCIALE PER PAGAMENTO DI SPESE INERENTI ATTIVITA’
ISTITUZIONALE
STORNO:
Variazione di Tipo 1
dal 7/18/1 o 2 in genere al 5/16/1 spese non classificabili in altre voci
VIETATO lo storno tra capitoli finalizzati (non si possono spostare fondi dall’attività commerciale
alla ricerca scientifica)
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Timbri per fatture di Acquisto
REGISTRO IVA ACQUISTI MESE _______________ ANNO_______
N. PROGRESSIVO ATTRIBUITO______
SPESA INERENTE E AFFERENTE ATTIVITA’ COMMERCIALE
CTR/CONV. APPROVATO DAL C.D.
DELIBERA N._______ DEL __________
Tit. 7 Cat. ___ Cap.__/___/___/___ tipo Sp._____C.Gest_____
Mandato n. _______ PAGATO il ___________
IL TITOLARE DELLA RICERCA__________________
REG. IVA ACQ. mese ______/______ N.PROGR:_______
SPESA INERENTE E AFFERENTE ATTIVITA’ COMMERCIALE
CTR/CONV. APPROVATO DAL C.D. delibera n.________ del__________
Tit. 7 Cat. ____ Cap.___/___/___/___ tipo Sp._____C. Gest_____
Mandato n. _______ PAGATO il __________
IL TITOLARE DELLA RICERCA____________________
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La fattura nella sistematica dell`IVA