La fatturazione delle operazioni - LA FATTURA ELETTRONICA Corso INFN GENOVA 3-4 Giugno 2013 Lorella Zanobini - [email protected] 1 Direttamente collegato al momento di effettuazione dell’operazione vi è l’obbligo dell’emissione della fattura. • FATTURA documento cardine sul quale ruota tutto il meccanismo IVA e che permette di applicare gli istituti: della rivalsa “il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o committente” della detrazione “per la determinazione dell’imposta dovuta o dell’eccedenza .…, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta … addebitata al soggetto passivo a titolo di rivalsa in relazione a beni e servizi acquistati nell’esercizio di impresa, arte , professione” Lorella Zanobini - [email protected] 2 La Legge di stabilità -228/2012- per adeguare la norma a quanto prescritto dalla Direttiva 2010/45/Ue, riformula completamente l’ Art. 21 DPR 633/1972 • “Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura (cartacea od elettronica) anche sotto forma di nota, conto , parcella o simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente (cd. autofattura) ovvero, per suo conto, da un terzo (cd. fattura in outsourcing) ” • La fattura non ha formati standard da rispettare se vi sono i requisiti sostanziali per definirla come tale. • Anche le operazioni di esiguo importo vanno fatturate Lorella Zanobini - [email protected] 3 Prestazioni di commercio elettronico • Vanno sempre fatturate • Con risoluzione n.274 del 3 luglio 2008 l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che le operazioni di “ecommerce” diretto non sono riconducibili a nessuna fattispecie di esclusione (il quesito era stato presentato da una ditta che vendeva musica on-line e chiedeva la possibilità di riepilogare gli incassi anche con carta di credito sul registro dei corrispettivi) Lorella Zanobini - [email protected] 4 Fattura elettronica Già prevista dalle direttive 2001/115/CE e 2006/112/CE art. da 232 a 237 • Per fattura elettronica si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico (art. 21 c.1 DPR 633/72). Il soggetto passivo può scegliere il formato con cui la fattura elettronica viene emessa o ricevuta (es. XML ma anche qualsiasi altro tipo di formato elettronico come ad es. un messaggio di posta elettronica con PDF allegato della fattura oppure un fax ricevuto su pc e quindi non stampato su supporto analogico). Non va confusa con la “trasmissione elettronica della fattura cartacea” • il ricorso alla fattura elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del destinatario • Elementi caratterizzanti della fattura elettronica: – Il riferimento temporale (data della fattura che deve coincidere con quella di emissione cioè con la data e l’ora di trasmissione) – La firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente garantisce il requisito di autenticità dell’origine e integrità del contenuto – Sistemi di trasmissione EDI (assicurano gli stessi requisiti suddetti) Lorella Zanobini - [email protected] 5 Requisiti della fattura elettronica (ma anche cartacea) • Autenticità dell’origine comprovazione dell’identità del fornitore o del prestatore o dell’emittente della fattura e della riferibilità della fattura allo stesso attraverso: riferimento temporale in fase di emissione (data e ora di emissione) la firma elettronica avanzata apposta dall’emittente che garantisce la provenienza della fattura Con le nuove disposizioni comunitarie: anche mediante appositi sistemi di controllo di gestione • Integrità del contenuto immodificato dall’emissione alla conservazione delle fatture. La garanzia richiesta è limitata al contenuto, sembrerebbe ammissibile il cambio di formato es. passando da XML a PDF. Unico vincolo archiviazione nella forma originale – cartacea o elettronica- con cui sono state trasmesse o messe a disposizione - • Leggibilità del documento il documento deve poter essere letto e consultato nel tempo, a prescindere dal formato originale con cui è stato emesso e conservato Lorella Zanobini - [email protected] 6 Fattura elettronica semplificazioni L. 228/2012 • L’art. 1 c. 163-174 della Legge di stabilità, in recepimento della direttiva 2010/45/UE ha introdotto semplificazioni in tema di fatturazione elettronica, emissione e conservazione dei documenti favorire l’utilizzomezzo di contrasto a evasioni e frodi riduzione dei costi (es.postali, di stampa) per le imprese accrescimento dell’efficienza delle imprese (automatizzazione dei processi di invio, ricezione, gestione,contabilizzazione) Autenticità dell’origine ed integrità del contenuto (e leggibilità del documento), dall’emissione al termine del periodo di conservazione, adesso possono essere assicurati anche attraverso sistemi di controllo di gestione interni a ciascun soggetto passivo tali da assicurare un collegamento affidabile tra fattura e cessione di beni o prestazioni di servizi connessa, attraverso piste di controllo affidabili che permettano collegamenti inequivocabili tra tutti i documenti del ciclo fatturazione (dall’accordo iniziale alla conservazione) Lorella Zanobini - [email protected] 7 Fattura elettronica emissione senza assenso • E’ possibile emettere fatture elettroniche anche nei confronti di soggetti che non hanno dato l’assenso alla trasmissione in via elettronica. In questo caso le fatture emesse in formato elettronico devono essere inviate al destinatario in formato analogico. • Tali fatture possono comunque essere conservate e archiviate dall’emittente in formato elettronico Riferimenti fondamentali di prassi dell’Agenzia delle Entrate: - circolare 45 del 19/10/2005 - circolare 36 del 6/12/2006 Riferimenti normativi: Decreto del Min. Fin. del 23/01/2004 FATTURA ELETTRONICA Conservazione Elettronica dei documenti obbligatori La Legge di stabilità del 2013 ha introdotto delle semplificazioni anche per la conservazione delle fatture elettroniche • L’Art. 39 DPR 633/72 (tenuta e conservazione dei registri e dei documenti) già prevede: • “I registri, i bollettari, gli schedari, i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal DPR 633/72 devono essere conservati a norma dell’art. 22 DPR 29/9/73 n. 600 ”– tenuta e conservazione delle scritture contabiliCiò significa che devono essere devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse. I documenti che hanno rilevanza fiscale in particolare devono essere conservati fino a quando non sono stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta. Pertanto, se ci sono accertamenti in corso, notificati nei termini, la conservazione delle scritture contabili è, dunque, obbligatoria, come detto, fino a che gli stessi non siano definiti, ed eventualmente, anche oltre il termine massimo di dieci anni stabilito dall’articolo 2220 del codice civile dalla data dell’ultima registrazione Lorella Zanobini - [email protected] 9 FATTURA ELETTRONICA segue Conservazione Elettronica dei documenti obbligatori • Nell’ipotesi, invece, che la società non sia soggetta ad accertamenti, la documentazione va comunque conservata ai fini fiscali sino allo scadere del periodo entro il quale è possibile effettuare l’attività di controllo. • Mette conto evidenziare che gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. • Da ultimo si ricorda che le fatture relative all’acquisto di beni ammortizzabili (ancora presenti in azienda) devono esser conservate fino alla scadenza del termine per l’accertamento dell’anno d’imposta in cui si è verificata la dismissione del cespite Lorella Zanobini - [email protected] 10 FATTURA ELETTRONICA segue Conservazione Elettronica dei documenti obbligatori • Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica in conformità alle disposizioni del Dm emanato ai sensi dell’art. 21,c. 5, D.Lgs n. 82/2005 recante il codice dell’Amministrazione Digitale. Entro 15 gg dalla loro emissione deve essere completato il processo di conservazione sostitutiva con apposizione di firma digitale e marca temporale. Le fatture create in formato elettronico (ma non elettroniche in senso stretto es. mancanza dell’accettazione del destinatario) e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il soggetto passivo deve assicurare, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico. Lorella Zanobini - [email protected] 11 Fatturazione in outsourcing introdotta dalla Direttiva 2001/115/CE • Consiste nella possibilità di affidare al cessionario del bene o committente del servizio o ad un terzo la possibilità di emettere al posto del cedente e del commissionario la fattura previo accordo documentabile tra le parti • Nell’articolo 21 lettera h) è specificato che in tal caso in fattura va riportata l’annotazione se “la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o del prestatore, da un terzo “ Lorella Zanobini - [email protected] 12 OUTSORCING e fattura elettronica il servizio può essere reso all’esterno .. • …. qualora per dimensioni e realtà gestionale, il fornitore non ritenga utile adottarla all'interno della propria impresa. A tale proposito esistono società di servizi che espletano l'incombenza relativa alla fatturazione in tutti i suoi passaggi: emissione, invio al destinatario (spedizione cartacea e/o trasmissione elettronica), registrazione in contabilità, archiviazione, conservazione. Il terzo dovrà provvedere a tutte queste funzioni in quanto sono operazioni concatenate fra di loro. Nella fattura dovrà essere prevista una dicitura nella quale si evinca la compilazione effettuata dal terzo e non dal fornitore. • La normativa europea prevede che qualora si dia mandato al terzo di svolgere tale servizio, ciascuno Stato membro UE possa prevedere ulteriori condizioni aggiuntive di conformità alla norma qualora esso sia residente o domiciliato in paesi extra-comunitari. Lorella Zanobini - [email protected] 13 Fattura elettronica nella PA Già prevista dalle direttive 2001/115/CE e 2006/112/CE art. da 232 a 237 In GU 118 del 22 Maggio 2013 il D. MEF 3 Aprile 2013 n. 55 • Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della Fattura Elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’art. 1 c. da 209 a 213 L. 24/12/2007 n. 244 • 209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Lorella Zanobini - [email protected] 14 Fattura elettronica nella PA D. MEF 3 Aprile 2013 n. 55 DECORRENZA DEI TERMINI • A decorrere dal termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente DM Il Sistema di Interscambio è reso disponibile alle PA art. 209 che volontariamente e in accordo con in fornitori intendo avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche. • Decorrono dal termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente DM gli obblighi nei confronti di: Ministeri Agenzie Fiscali Enti Nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali nell’elenco delle PA inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi art. 1 c.5 L. 30/12/2004 n. 311, pubblicato dall’ISTAT entro il 31 Luglio di ogni anno • Decorrono dal termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente DM gli obblighi nei confronti delle Amministrazioni diverse da quelle sopra indicate e da quelle di cui art. 214 L. 244/97 (Regioni) Lorella Zanobini - [email protected] 15 Fattura elettronica nella PA Decreto MEF 3 Aprile 2013 n. 55 SOLO FATTURE ELETTRONICHE • A decorrere dalle date predette, le Amministrazioni non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio • Trascorsi tre mesi da tali date le Amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico. Lorella Zanobini - [email protected] 16 Fattura elettronica nella PA Decreto MEF 3 Aprile 2013 n. 55 • Le Amministrazioni IDENTIFICANO i propri Uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche dal parte del Sistema di Interscambio e ne curano l’inserimento nell’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) – che dovrà essere sempre aggiornato in merito agli Uffici - in tempo utile per garantirne l’utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche. • Le Amministrazioni completano il caricamento egli Uffici entro 3 mesi dalla decorrenza degli obblighi • I codici IPA degli uffici sono consultabili su www.indicepa.gov.it • Le regole di identificazione e gestione degli Uffici destinatari di fatture elettroniche in ambito IPA sono riportate nell’allegato D del presente Regolamento Lorella Zanobini - [email protected] 17 Fattura elettronica nella PA D. MEF 3 Aprile 2013 n. 55 • Il MEF rende disponibile, gratuitamente, sul proprio portale www.acquistinretepa.it alle imprese abilitate al MEPA fornitrici delle P.A. strumenti di supporto informatici per la generazione e la conservazione delle fatture elettroniche, nonché servizi di comunicazione con il Sistema di Interscambio come previsto nell’allegato E al presente Regolamento • Gli operatori economici possono, attraverso accordi tra le parti, avvalersi di intermediari per la trasmissione, conservazione e archiviazione della fattura elettronica, mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell’emittente la fattura nei confronti delle PA • Le PA possono costituirsi quali intermediari di altre PA, previo accordo tra le parti Lorella Zanobini - [email protected] 18 Fattura elettronica nella pa D. MEF 3 Aprile 2013 n. 55 • I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al SDI devono essere in formato XML immodificabile • Le specifiche tecniche sono rese disponibili entro 30 gg. Dalla data di pubblicazione del Regolamento DM 55/2013 sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.it • Sanno più dettagliatamente specificate le ulteriori informazioni, visto il carattere elettronico del documento, che dovranno entrare a far parte del contenuto della fattura, oltre alle indicazioni di cui agli art. 21 e 21-bis DPR622/72. • Sarà indicato con provvedimento successivo ciò che riguarda le fatture provenienti da fornitori esteri Lorella Zanobini - [email protected] 19 Fattura elettronica nella PA D. MEF 3 Aprile 2013 n. 55 • Ai sensi del Regolamento appena pubblicato si intende per fattura elettronica un documento informatico in formato XML (eXtensible Markup Language) sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la normativa, anche tecnica, vigente in materia • Per il contenuto informatico è fatto riferimento alle indicazioni contenute nell’allegato A del Regolamento • La trasmissione della fattura al SDI e da questi ai soggetti riceventi può avvenire anche attraverso l’utilizzo della: PEC o analogo sistema che certifichi data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l’integrità del contenuto oltre che di sistemi di cooperazione applicativa informatica o trasmissione dati indicati nel regolamento Lorella Zanobini - [email protected] 20 Fattura elettronica nella PA D. MEF -passaggi- 3 Aprile 2013 n. 55 Il fornitore predispone la fattura Il fornitore o un terzo delegato ad emettere fattura per conto di questo appone la firma elettronica qualificata o digitale sulla fattura Il fornitore o il terzo delegato, trasmette la fattura al SDI per mezzo dei canali specificati nel regolamento Il SDI inoltra al destinatario o terzo ricevente di cui il destinatario si avvale, la fattura attraverso i canali previsti. Se il codice del destinatario indicato in fattura non risulta corretto, il SDI invierà l’esito negativo esplicativo al mittente Tutti i canali di trasmissione prevedono dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della trasmissione consistenti in ricevute di consegna della fattura elettronica o notifiche di scarto o di mancata consegna tra tutti e i tre soggetti. Lorella Zanobini - [email protected] 21