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Codici di autodisciplina
Renato Ruffini
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Sistema delle fonti
Diritto comunitario
Trattati comunitari
Direttive in materia di società
Regolamenti e direttive in
materia di mercati finanziari
Fonti internazionali
Vincolanti
Norme di legge
Codice civ.
TUF e leggi speciali 231/01
(es. Sarbanes Oxley
act in quanto
applicabile)
E non vincolanti
(es.
raccomandazioni
OCSE)
Regolamenti
attuativi
Regolamento emittenti 8del. Consob
11971/99)
Atri regolamenti amm.vi
Regolamenti
mercati
regolamentati
Regolamento di borsa
Regolamento altri mercati
Codice Preda
Norme di
autodisciplina
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Codici – esempio GB
Cadbury report (1992)
A seguito di vari scandali il financial reporting council, the London
stock exchange e le associazioni dei professionisti contabili
istituirono un comitato, presieduto da Sir A. Cadbury che produsse un
codice contente raccomandazioni su operazioni del cda,
composizione, reporting, controllo, ecc. Si chiese alle imprese
associate di utilizzare il codice secondo la logica Complay or explain.
Ovvero possono non compilare il codice in tutte le sue parti ma se
non compilano devono motivare il perché.
Greenbury Report (1995)
Focalizzato sulla remunerazione degli amministratori e sulle modalità
di disclosure dei report annuali.
Hample report (1998)
Revisione dei codici precedenti. Enfatizzo il ruolo degli investitori
istituzionali.
Combined Code (1998)
Mise insieme tutte le raccomandazioni dei codici precedenti. Diviso in
due sezioni per le imprese e per gli investitori istituzionali. Enfasi sul
controllo interno
Turbull (1999)
Ha sviluppato le linee guida sul controllo interno
MYNERS (2001)
Focus sugli investitori istituzionali
Higgs (2003)
Condizioni di ruolo e di efficienza degli amministratori non esecutivi
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Codici GB
Smith (2003)
Focus sull’audit committees
Combined code (2003)
Incorpora Higgs e Smith
Revised turnbull guidance
(2005)
Rivisitaizione precedente codice poche modifiche
Combined code (2006)
Inserite alcune indicazioni relative al comitato remunerazioni,
trasparenza dell’attività del cda pubblicando su internet alcune attività
in particolare le votazioni
Codici di investitori
istituzionali
I grandi investitori istituzionali a volte pubblicano proprie
raccomandazioni, e in genere sono molto attivi nella codificazione
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Codice di autodisciplina
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Il codice di autodisciplina intende proteggere gli azionisti con disposizioni rivolte a:
Attribuire centrali e piena efficacia dei poteri al cda
Identificare delle materie di esclusiva competenza del consiglio
Limitare il numero di cariche cumulate in altre società per incentivare i consiglieri a
dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei loro compiti
Favorire l’insermento nel consiglio di un adeguato numero di consiglieri non esecutivi, una
parte dei quali devono essere indipendenti dalla società ecc.
Delineare il ruolo del presidente nella conduzione delle riunioni e nell’invio tempestivo
della documentazione necessaria per lo svolgimento dell’incontro
Introdurre l’obbligo agli amministratori delegati di rendere conto periodicamente al
consiglio delle attività svolte, con particolare riferimento alle operazione atipiche,inusuali e
con parti correlate
Imporre un diritto di risevatezza ai consiglieri e ai sindaci
Introdurre procedure trasparenti nella nomina degli amministratori e dei sindaci che si
concretizzano in un esauriente informativa riguardante le caratteristiche personale e
professionali dei candidati e nella possibilità di costituire un comitato per le nomine,
composto in maggioranza da consiglieri non essecutivi
Incoraggiare la costituzione di un comitato per la remunerazione composto prevalntemente
da consigleri non esecutivi, che ha il compito di determinare la retribuzione degli
amministratori delegati e di quelli con particolari cariche
Incoraggiare la costituzione del comitato per il controllo intero
Imporre dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale alle operazioni con parti
correlate
Incentivare il presidente e gli amministratori delegati a favorire il dialogo con gli azionisti
anche attraverso l’identificazione di un responsabile o al costituzione di una struttura ad
hoc
Spingere gli amministratori a incoraggiare e facilitare la partecipazione agli azioni alle
assemblee
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• Ogni articolo del Codice è suddiviso in tre
distinte sezioni: “principi”, di carattere
generale; “criteri applicativi”, contenenti
indicazioni di dettaglio sull’attuazione dei
principi; “commenti”, diretti a chiarire la
portata di principi e criteri, anche con
riferimento ad opportuni esempi.
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L’articolo 1,
• dopo avere identificato nello shareholders’ value
l’obiettivo prioritario dell’azione degli amministratori
degli emittenti quotati e riaffermata la centralità del
consiglio di amministrazione nel sistema di governo
societario degli emittenti, detta alcune
raccomandazioni sul ruolo di tale organo, in
particolare identificando quegli ambiti
valutativi/decisionali che dovrebbero restare di
competenza del plenum e non essere delegati a
singoli consiglieri o a comitati interni.
• Sono inoltre previste raccomandazioni in tema di
cumulo degli incarichi degli amministratori e di autovalutazione periodica della composizione e del
funzionamento dell’organo di amministrazione.
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articoli 2 e 3
• affrontano il tema della composizione dei consigli di
amministrazione degli emittenti, individuando
definizione e ruoli degli amministratori esecutivi,
non esecutivi ed indipendenti. In particolare, si
segnala:
– che l’articolo 3 contiene un’articolata enunciazione dei
criteri e delle modalità per la corretta identificazione degli
amministratori indipendenti;
– l’articolo 2, dopo aver enunciato il principio per il quale “è
opportuno evitare la concentrazione di cariche sociali in
una sola persona”, detta specifiche raccomandazioni in
relazione all’ipotesi di concentrazione della carica di
presidente del consiglio di amministrazione e di chief
executive officer (CEO). In tal caso – come pure nell’ipotesi
in cui la carica di presidente sia ricoperta dalla persona che
controlla l’emittente – viene suggerita la nomina, tra gli
amministratori indipendenti, di un lead independent
director. L’articolo 3 prevede, infine, che gli amministratori
indipendenti si riuniscano almeno una volta all’anno in
assenza degli altri amministratori.
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articolo 4
• sviluppa la materia del trattamento
delle informazioni societarie,
richiedendo agli amministratori della
società emittente di adottare e
rispettare una specifica procedura per
la gestione interna e la comunicazione
all’esterno di documenti e informazioni.
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articolo 5
• contiene indicazioni di ordine generale
in merito alla istituzione ed al
funzionamento (composizione, poteri,
modalità di svolgimento dell’incarico)
dei comitati consultivi costituiti in seno
ai consigli di amministrazione degli
emittenti.
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articolo 6
• Si afferma il principio della necessaria
trasparenza della procedura di nomina degli
amministratori, raccomanda che le liste dei
candidati, complete delle necessarie
informazioni, siano messe tempestivamente
a disposizione del mercato. Viene inoltre
auspicata l’istituzione di un comitato per le
nomine, composto, in maggioranza, da
amministratori indipendenti, del quale
vengono indicati i possibili compiti.
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articolo 7
• definisce la struttura e le finalità della
remunerazione degli amministratori,
distinguendo tra quelli esecutivi e non
esecutivi, e specifica le funzioni del
comitato per la remunerazione.
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articolo 8,
•
dopo avere enunciato la nozione di “sistema di controllo interno”, in
linea con gli sviluppi della best practice internazionale, definisce
analiticamente ed organicamente ruoli e rapporti tra i diversi
soggetti/organi coinvolti nella definizione, monitoraggio ed
aggiornamento del sistema stesso. In particolare:
– al consiglio di amministrazione viene attribuito un ruolo di indirizzo e di
valutazione periodica circa l’adeguatezza del sistema di controllo interno;
– all’amministratore delegato un ruolo di progettazione e di predisposizione
di tale sistema;
– al comitato per il controllo interno – composto da amministratori non
esecutivi, in maggioranza indipendenti, di cui almeno uno esperto in
materia contabile e finanziaria – viene riconosciuta una funzione di
monitoraggio e di generale supporto alle valutazioni del consiglio; al
preposto al controllo interno – di norma coincidente con il responsabile
dell’internal audit – ed al collegio sindacale, in stretto coordinamento tra di
loro e con il comitato per il controllo interno, è demandato il compito di
verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato,
operativo e funzionante.
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articolo 9
• detta raccomandazioni in ordine alle
operazioni nelle quali un amministratore
sia portatore di un interesse, nonché a
quelle con parti correlate,
esemplificando le cautele che il consiglio
di amministrazione dovrebbe
predisporre al fine di garantire che tali
operazioni siano approvate ed eseguite
secondo criteri di correttezza sostanziale
e procedurale
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articolo 10
• estende le garanzie di indipendenza dei
sindaci e definisce alcune misure volte a
garantire un efficiente ed efficace
svolgimento del loro ruolo.
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articolo 11
• dedicato ai rapporti tra organo gestionale ed
azionisti, promuove iniziative volte ad
agevolare la conoscenza da parte di questi
ultimi delle informazioni societarie e
favorirne la partecipazione alle assemblee e
l’esercizio dei diritti sociali. A tali fini,
vengono tra l’altro accomandate agli
emittenti l’istituzione di un’apposita sezione
nell’ambito del proprio sito internet, la
nomina di un investor relator, l’approvazione
di un regolamento assembleare.
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articolo 12
• invita le società che adottano il sistema
“monistico” o quello “dualistico” ad
applicare le raccomandazioni del
Codice adattandole al sistema
prescelto e fornendo ampia disclosure
sugli adattamenti operati e sulle
motivazioni della scelta.
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• L’articolo 89-bis, comma primo, del Regolamento
Emittenti – che entrerà in vigore il 1° gennaio 2008 –
stabilisce che “Le società con azioni quotate pubblicano
annualmente una relazione sull’adesione a codici di
comportamento e sull’osservanza degli impegni a ciò
conseguenti. La relazione è redatta secondo i criteri
stabiliti dal promotore del codice di comportamento e
contiene informazioni specifiche:
– a) sull’adesione a ciascuna prescrizione del codice di
comportamento;
– b) sulle motivazioni dell’eventuale inosservanza delle
prescrizioni del codice di
– comportamento;
– c) sulle eventuali condotte tenute in luogo di quelle prescritte nel
codice di comportamento”.
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