m&m Codici di autodisciplina Renato Ruffini m&m Sistema delle fonti Diritto comunitario Trattati comunitari Direttive in materia di società Regolamenti e direttive in materia di mercati finanziari Fonti internazionali Vincolanti Norme di legge Codice civ. TUF e leggi speciali 231/01 (es. Sarbanes Oxley act in quanto applicabile) E non vincolanti (es. raccomandazioni OCSE) Regolamenti attuativi Regolamento emittenti 8del. Consob 11971/99) Atri regolamenti amm.vi Regolamenti mercati regolamentati Regolamento di borsa Regolamento altri mercati Codice Preda Norme di autodisciplina m&m Codici – esempio GB Cadbury report (1992) A seguito di vari scandali il financial reporting council, the London stock exchange e le associazioni dei professionisti contabili istituirono un comitato, presieduto da Sir A. Cadbury che produsse un codice contente raccomandazioni su operazioni del cda, composizione, reporting, controllo, ecc. Si chiese alle imprese associate di utilizzare il codice secondo la logica Complay or explain. Ovvero possono non compilare il codice in tutte le sue parti ma se non compilano devono motivare il perché. Greenbury Report (1995) Focalizzato sulla remunerazione degli amministratori e sulle modalità di disclosure dei report annuali. Hample report (1998) Revisione dei codici precedenti. Enfatizzo il ruolo degli investitori istituzionali. Combined Code (1998) Mise insieme tutte le raccomandazioni dei codici precedenti. Diviso in due sezioni per le imprese e per gli investitori istituzionali. Enfasi sul controllo interno Turbull (1999) Ha sviluppato le linee guida sul controllo interno MYNERS (2001) Focus sugli investitori istituzionali Higgs (2003) Condizioni di ruolo e di efficienza degli amministratori non esecutivi m&m Codici GB Smith (2003) Focus sull’audit committees Combined code (2003) Incorpora Higgs e Smith Revised turnbull guidance (2005) Rivisitaizione precedente codice poche modifiche Combined code (2006) Inserite alcune indicazioni relative al comitato remunerazioni, trasparenza dell’attività del cda pubblicando su internet alcune attività in particolare le votazioni Codici di investitori istituzionali I grandi investitori istituzionali a volte pubblicano proprie raccomandazioni, e in genere sono molto attivi nella codificazione m&m Codice di autodisciplina • • • • • • • • • • • • • • Il codice di autodisciplina intende proteggere gli azionisti con disposizioni rivolte a: Attribuire centrali e piena efficacia dei poteri al cda Identificare delle materie di esclusiva competenza del consiglio Limitare il numero di cariche cumulate in altre società per incentivare i consiglieri a dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei loro compiti Favorire l’insermento nel consiglio di un adeguato numero di consiglieri non esecutivi, una parte dei quali devono essere indipendenti dalla società ecc. Delineare il ruolo del presidente nella conduzione delle riunioni e nell’invio tempestivo della documentazione necessaria per lo svolgimento dell’incontro Introdurre l’obbligo agli amministratori delegati di rendere conto periodicamente al consiglio delle attività svolte, con particolare riferimento alle operazione atipiche,inusuali e con parti correlate Imporre un diritto di risevatezza ai consiglieri e ai sindaci Introdurre procedure trasparenti nella nomina degli amministratori e dei sindaci che si concretizzano in un esauriente informativa riguardante le caratteristiche personale e professionali dei candidati e nella possibilità di costituire un comitato per le nomine, composto in maggioranza da consiglieri non essecutivi Incoraggiare la costituzione di un comitato per la remunerazione composto prevalntemente da consigleri non esecutivi, che ha il compito di determinare la retribuzione degli amministratori delegati e di quelli con particolari cariche Incoraggiare la costituzione del comitato per il controllo intero Imporre dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale alle operazioni con parti correlate Incentivare il presidente e gli amministratori delegati a favorire il dialogo con gli azionisti anche attraverso l’identificazione di un responsabile o al costituzione di una struttura ad hoc Spingere gli amministratori a incoraggiare e facilitare la partecipazione agli azioni alle assemblee m&m • Ogni articolo del Codice è suddiviso in tre distinte sezioni: “principi”, di carattere generale; “criteri applicativi”, contenenti indicazioni di dettaglio sull’attuazione dei principi; “commenti”, diretti a chiarire la portata di principi e criteri, anche con riferimento ad opportuni esempi. m&m L’articolo 1, • dopo avere identificato nello shareholders’ value l’obiettivo prioritario dell’azione degli amministratori degli emittenti quotati e riaffermata la centralità del consiglio di amministrazione nel sistema di governo societario degli emittenti, detta alcune raccomandazioni sul ruolo di tale organo, in particolare identificando quegli ambiti valutativi/decisionali che dovrebbero restare di competenza del plenum e non essere delegati a singoli consiglieri o a comitati interni. • Sono inoltre previste raccomandazioni in tema di cumulo degli incarichi degli amministratori e di autovalutazione periodica della composizione e del funzionamento dell’organo di amministrazione. m&m articoli 2 e 3 • affrontano il tema della composizione dei consigli di amministrazione degli emittenti, individuando definizione e ruoli degli amministratori esecutivi, non esecutivi ed indipendenti. In particolare, si segnala: – che l’articolo 3 contiene un’articolata enunciazione dei criteri e delle modalità per la corretta identificazione degli amministratori indipendenti; – l’articolo 2, dopo aver enunciato il principio per il quale “è opportuno evitare la concentrazione di cariche sociali in una sola persona”, detta specifiche raccomandazioni in relazione all’ipotesi di concentrazione della carica di presidente del consiglio di amministrazione e di chief executive officer (CEO). In tal caso – come pure nell’ipotesi in cui la carica di presidente sia ricoperta dalla persona che controlla l’emittente – viene suggerita la nomina, tra gli amministratori indipendenti, di un lead independent director. L’articolo 3 prevede, infine, che gli amministratori indipendenti si riuniscano almeno una volta all’anno in assenza degli altri amministratori. m&m articolo 4 • sviluppa la materia del trattamento delle informazioni societarie, richiedendo agli amministratori della società emittente di adottare e rispettare una specifica procedura per la gestione interna e la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni. m&m articolo 5 • contiene indicazioni di ordine generale in merito alla istituzione ed al funzionamento (composizione, poteri, modalità di svolgimento dell’incarico) dei comitati consultivi costituiti in seno ai consigli di amministrazione degli emittenti. m&m articolo 6 • Si afferma il principio della necessaria trasparenza della procedura di nomina degli amministratori, raccomanda che le liste dei candidati, complete delle necessarie informazioni, siano messe tempestivamente a disposizione del mercato. Viene inoltre auspicata l’istituzione di un comitato per le nomine, composto, in maggioranza, da amministratori indipendenti, del quale vengono indicati i possibili compiti. m&m articolo 7 • definisce la struttura e le finalità della remunerazione degli amministratori, distinguendo tra quelli esecutivi e non esecutivi, e specifica le funzioni del comitato per la remunerazione. m&m articolo 8, • dopo avere enunciato la nozione di “sistema di controllo interno”, in linea con gli sviluppi della best practice internazionale, definisce analiticamente ed organicamente ruoli e rapporti tra i diversi soggetti/organi coinvolti nella definizione, monitoraggio ed aggiornamento del sistema stesso. In particolare: – al consiglio di amministrazione viene attribuito un ruolo di indirizzo e di valutazione periodica circa l’adeguatezza del sistema di controllo interno; – all’amministratore delegato un ruolo di progettazione e di predisposizione di tale sistema; – al comitato per il controllo interno – composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, di cui almeno uno esperto in materia contabile e finanziaria – viene riconosciuta una funzione di monitoraggio e di generale supporto alle valutazioni del consiglio; al preposto al controllo interno – di norma coincidente con il responsabile dell’internal audit – ed al collegio sindacale, in stretto coordinamento tra di loro e con il comitato per il controllo interno, è demandato il compito di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, operativo e funzionante. m&m articolo 9 • detta raccomandazioni in ordine alle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, nonché a quelle con parti correlate, esemplificando le cautele che il consiglio di amministrazione dovrebbe predisporre al fine di garantire che tali operazioni siano approvate ed eseguite secondo criteri di correttezza sostanziale e procedurale m&m articolo 10 • estende le garanzie di indipendenza dei sindaci e definisce alcune misure volte a garantire un efficiente ed efficace svolgimento del loro ruolo. m&m articolo 11 • dedicato ai rapporti tra organo gestionale ed azionisti, promuove iniziative volte ad agevolare la conoscenza da parte di questi ultimi delle informazioni societarie e favorirne la partecipazione alle assemblee e l’esercizio dei diritti sociali. A tali fini, vengono tra l’altro accomandate agli emittenti l’istituzione di un’apposita sezione nell’ambito del proprio sito internet, la nomina di un investor relator, l’approvazione di un regolamento assembleare. m&m articolo 12 • invita le società che adottano il sistema “monistico” o quello “dualistico” ad applicare le raccomandazioni del Codice adattandole al sistema prescelto e fornendo ampia disclosure sugli adattamenti operati e sulle motivazioni della scelta. m&m • L’articolo 89-bis, comma primo, del Regolamento Emittenti – che entrerà in vigore il 1° gennaio 2008 – stabilisce che “Le società con azioni quotate pubblicano annualmente una relazione sull’adesione a codici di comportamento e sull’osservanza degli impegni a ciò conseguenti. La relazione è redatta secondo i criteri stabiliti dal promotore del codice di comportamento e contiene informazioni specifiche: – a) sull’adesione a ciascuna prescrizione del codice di comportamento; – b) sulle motivazioni dell’eventuale inosservanza delle prescrizioni del codice di – comportamento; – c) sulle eventuali condotte tenute in luogo di quelle prescritte nel codice di comportamento”.