-I- Una breve introduzione di metodo Un (possibile) modo di spiegare e di studiare il diritto del lavoro 13 ottobre 2010 La norma giuridica come “risposta” Studiare le norme vuol dire essenzialmente individuare il problema al quale le norme forniscono una soluzione [Oppure il fine rispetto al quale le norme costituiscono il mezzo] 13 ottobre 2010 Qual è il fine di questa disposizione? 1. 2. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi. Qual è il problema che questa disposizione intende risolvere? Il contratto a termine “unico” non ha un limite massimo di durata, ma… Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni […] Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Come la individuazione del fine della norma può cambiarne il significato Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa In ogni caso, i provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa A cosa serve questa norma? Qual è il suo fine? La norma serve a consentire al lavoratore di esercitare il suo diritto alla difesa A. La norma serve a “calmare i bollenti spiriti” del datore, evitando reazioni a caldo B. Il problema interpretativo, posto innanzi ai giudici delle Sezioni Unite della Cassazione: Se il lavoratore si è difeso, ad esempio, al secondo giorno, occorre comunque aspettare il decorso di 5 giorni per poter applicare la sanzione? Come l’interpretazione del fine delle norme può influire sulla applicazione delle stesse: un caso recente (Cass, - Sez. Lavoro – 16.6.2008, n. 16207 Un lavoratore in stato di astensione facoltativa dal lavoro ex Legge n.53/2000 (congedo parentale), svolge attività lavorativa presso la pizzeria della moglie e, conseguentemente a tale condotta, viene licenziato dal datore di lavoro GIUDICE DI PRIMO GRADO Impugnato il licenziamento dal lavoratore, il giudice di primo grado rigetta la domanda, in quanto ritiene che l’utilizzo del congedo parentale per finalità diverse dalla cura della prole vale a configurare la giusta causa di licenziamento GIUDICE D’APPELLO Secondo il giudice del gravame, invece, l’attività svolta dal lavoratore era comunque finalizzata a soddisfare una esigenza familiare e quindi rappresenta un legittimo esercizio del congedo, coerente al fine per il quale il congedo è riconosciuto dall’ordinamento. Pertanto il licenziamento deve essere annullato LA CASSAZIONE Secondo la Corte, la tutela della paternità si risolve in misure volte a garantire il rapporto del padre con la prole; Questa esigenza, richiedendo la presenza del padre accanto al bambino, è impedita dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e impone pertanto la sospensione di questa, affinché il padre dedichi alla cura del figlio il tempo che avrebbe invece dovuto dedicare al lavoro. LE CONCLUSIONI non può condividersi la tesi della realizzazione delle esigenze della figlia minorenne attraverso lo svolgimento di attività lavorativa, da parte del padre in congedo, nella pizzeria della moglie: il legittimo esercizio del congedo parentale postula la presenza del padre accanto alla propria bambina pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene invece utilizzato per svolgere una diversa attività, si configura un abuso per sviamento dalla funzione propria del diritto, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività (nella specie, presso una pizzeria di proprietà della moglie) contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia Una necessaria premessa - II di merito Definire un quadro generale entro il quale collocare i singoli frammenti di disciplina giuslavoristica che analizzeremo nel corso delle prossime lezioni: Oggetto e funzione del diritto del lavoro dalle origini ad oggi L’oggetto del diritto del lavoro Il diritto del lavoro disciplina i rapporti contrattuali tra due soggetti aventi ad oggetto una prestazione finalizzata alla percezione di un corrispettivo e la cui disciplina è posta dalla legge a favore della parte considerata più debole e, dunque, maggiormente meritevole di tutela Vi sembra un’affermazione soddisfacente? A CHI/COSA SERVE IL DIRITTO DEL LAVORO? Le funzioni storiche alle origini della disciplina giuslavoristica 1. 2. Correggere le distorsioni di un mercato del lavoro dove l’offerta è più debole della domanda. Garantire l’interesse delle imprese a limitare la concorrenza “sleale” al ribasso Le origini della legislazione sociale in Europa A. B. C. D. Tutela del lavoro minorile (1886) Tutela del lavoro delle donne (1902) Assicurazioni sociali e contro gli infortuni sul lavoro (1898) I collegi dei probiviri che statuiscono secondo equità (1893) Il referente è la nascente categoria sociale tipica della rivoluzione industriale: l’operaio degli opifici industriali La tutela del contraente debole come ispirazione (tuttora) caratterizzante del diritto del lavoro La “diversità” dei rapporti di lavoro rispetto agli altri rapporti contrattuali “Se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle parti, il contratto di lavoro riguarda ancora l’avere per l’imprenditore, ma l’essere per il lavoratore” (F. Santoro Passarelli) “A nessuno verrebbe in mente di individuare una categoria sociologica corrispondente alla categoria giuridica del curatore o del cessionario. Nel diritto del lavoro, invece, le categorie giuridiche sono percepite come meri calchi di categorie sociologiche” (A. Supiot). “Diversità” e “autonomia” del diritto del lavoro rispetto al diritto privato Applicate senza correttivi ai rapporti di lavoro, le logiche del diritto privato non appaiono sufficienti a garantire un equilibrio sostanziale nel rapporto contrattuale di scambio tra lavoro e retribuzione La “diversa” disciplina degli effetti della nullità nel contratto di lavoro Art. 2126 cod. civ. La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa Il contratto di lavoro nullo produce effetti (e il lavoratore va quindi retribuito) Il contratto di lavoro come contratto a prestazioni corrispettive Art. 1453 - Risolubilità del contratto per inadempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto Art. 1463 - Impossibilità totale. Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta. Art. 1464 - Impossibilità parziale. Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale. Il contratto di lavoro come contratto a prestazioni corrispettive “diverso” I principi generali sulla risoluzione del contratto (articoli 1453, 1463, e 1464) si applicano al lavoratore “inadempiente” in quanto ammalato? Art. 2110 cod. civ. In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità La “diversità” fondamentale: i limiti all’autonomia privata dei contraenti Art. 1322 c.c. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Art. 2113 c.c. Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge non sono valide L’eccezione (1322) diventa regola (2113) Nel diritto del lavoro l’inderogabilità della norma è la regola Non ha senso attribuire un diritto ad una parte debole se poi la si lascia libera di disporne L’inderogabilità come elemento fondativo di tutto il sistema giuslavoristico L’inderogabilità della normativa giuslavoristica alla luce del disegno costituzionale Non basta enunciare i diritti, occorre garantirne l’effettività anche garantirne l’effettività, tenuto conto del concreto contesto economico e sociale dove si suppone che debbano operare Una norma chiave per il diritto del lavoro E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la di fatto libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese” (Art. 3, comma 2 Cost.) La costituzione “sincera” (U. Romagnoli) Perché il 2° comma dell’art. 3 è una norma “sincera”? Cosa suggerisce la lettura congiunta dei due commi dell’art. 3 Cost? IL COMMA 2 RICONOSCE IMPLICITAMENTE CHE – IN ASSENZA DI INTERVENTI CORRETTIVI - IL COMMA 1 RISCHIA DI RIMANERE UNA MERA AFFERMAZIONE DI PRINCIPIO Il disegno costituzionale di riequilibrio della situazione di disparità si completa con un’altra disposizione L’iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà, dignità umana IL DIRITTO DEL LAVORO E’ UN DIRITTO “DISEGUALE” PERCHE’ DISCIPLINA UN RAPPORTO PER DEFINIZIONE DISEGUALE La costituzionalizzazione del diritto del lavoro Abbandonata la tradizionale neutralità, il diritto del lavoro si raccorda direttamente al modello di sistema economico configurato dalla costituzione” (Ghera) La fase post-costituzionale del Diritto del lavoro A. B. C. D. E. La l. 230 del 1962 (sull’uso limitato del contratto a tempo determinato) La l. 1369 del 1960 sul divieto di intermediazione nel rapporto di lavoro La l. 604 del 1966 sul principio di causalità del recesso del datore di lavoro La l. n. 300 del 1970 (cd. Statuto dei lavoratori) La l. n. 533 del 1973 sul processo del lavoro La fase del “garantismo rigido” L’identificazione tra diritto del lavoro e rapporto di lavoro subordinato “standard” Modello empirico Operario-massa della grande industria tayloristica = Modello normativo Lavoratore subordinato definito dall’art. 2094 cod. civ. Il diritto del lavoro della società industriale Questo era il Novecento: tutti ci alzavamo alla medesima ora, tutti uniformati negli orari giornalieri, settimanali, annui e tutti pensavamo che la vita lavorativa si svolgesse su tutto l’orario giornaliero per tutti i giorni feriali della settimana in tutti i mesi lavorativi dell’anno, fino alla pensione (A. Accornero) In fabbrica, di Francesca Comencini (2007) Vincitore del premio per il miglior film sul mondo del lavoro Torino Film Festival Dagli anni ‘50 alla marcia dei 40.000 (min. 0-56.00) Letture (sul sito) Saggio di Massimo D’Antona, “Diritto del lavoro di fine secolo: una crisi di identità?” I CAMBIAMENTI STRUTTURALI CHE INFLUENZANO LA TENUTA DEL MODELLO I quattro pilastri del diritto del lavoro novecentesco: 1) 2) 3) 4) Lo stato nazione La grande fabbrica tayloristica La piena occupazione La rappresentanza generale del lavoro attraverso un sindacalismo tendenzialmente unitario Come si sono incrinati i quattro pilastri? 1) La fine dell’unità “aristotelica” tra diritto, stato e mercato IL CASO VIKING IL CASO LAVAL La nave compagnia finlandese Un appalto per ristrutturare una Viking, svolge un servizio di traghetto da Helsinki a Tallin (Estonia). Nel 2003, la Viking manifesta l’intenzione di registrare la nave sotto bandiera estone e di applicare il diritto del lavoro estone. Il sindacato finlandese dei marittimi proclama uno sciopero. La Viking cita i sindacati in giudizio e la corte avvia un rinvio pregiudiziale, chiedendo alla Corte di Giustizia se lo sciopero possa ritenersi legittimo scuola svedese viene vinto dalla impresa lettone Laval, che impiega lavoratori lettoni cui applica le condizioni di lavoro e le retribuzioni lettoni. Il sindacato svedese chiede alla Laval di sottoscrivere il contratto collettivo dei lavoratori svedesi. Di fronte al rifiuto della Laval, il sindacato proclama uno sciopero. La Laval si rivolge ad un giudice che solleva la questione di rinvio pregiudiziale Può uno sciopero effettuato da lavoratori residenti in paesi con alti livelli di protezione sociale essere utilizzato come legittima forma di protesta nei confronti di imprese che, provenienti da paesi lowcost, cercano di sfruttare il loro vantaggio competitivo? PUÒ L’ESERCIZIO DI UN DIRITTO SOCIALE NAZIONALE (LO SCIOPERO) LIMITARE QUELLO DI UNA LIBERTÀ ECONOMICA SOVRANAZIONALE (LA LIBERTÀ DI PRESTARE SERVIZI)? Gli effetti sul diritto del lavoro Il drastico ridimensionamento delle sovranità sociali nazionali Uno stato membro non potrebbe prevedere nulla di diverso rispetto agli altri Stati membri, nella misura in cui quella misura potrebbe ostacolare la mobilità delle imprese stabilite in uno Stato membro dove quella misura non fosse prevista 2) La disintegrazione verticale dell’impresa Il caso del Servizio “handling” alla FIAT 3) Occupazione, disoccupazione, tassi di attività A. B. Secondo gli obiettivi di Lisbona, gli Stati membri dovrebbero raggiungere un tasso di occupazione del 70% entro il 2010 Se, come in Italia, il tasso di disoccupazione è di (circa) l’8%, vuol dire che il tasso di occupazione è del 92%? NO Diritto del lavoro e “activating policies” 4) Il problema della rappresentanza e della rappresentatività sindacale: a) la frammentazione sindacale b) la riscoperta dell’individuo In fabbrica, di Francesca Comencini (2007) II parte Dagli anni ‘80 ad oggi (min. 56.00-73.00) Le conseguenze sul diritto del lavoro La riorganizzazione del lavoro può essere assimilata ad una disorganizzazione della legislazione del lavoro (S. Simitis) L’evoluzione del diritto del lavoro dagli anni ottanta Dal diritto del lavoro “rigido” al diritto del lavoro “flessibile” B. O, forse meglio, dal diritto del lavoro “uniforme” al diritto del lavoro “differenziato” A. Diritto del lavoro e flessibilità (o differenzazione) Flessibilità interna (o funzionale): Possibilità di adattare le condizioni di impiego o la dislocazione dei lavoratori in ragione delle esigenze tecnicoproduttive e dei cambiamenti tecnologici 50 Flessibilità esterna (o numerica): Possibilità di adattamento della dimensione quantitativa della forza lavoro; capacità dell’impresa di adattarsi al ciclo economico attraverso assunzioni e licenziamenti La legislazione degli anni ’80 e ’90: le forme flessibili di impiego della manodopera A. B. C. La l. n. 863/1984: part-time e contratti di formazione-lavoro L’art. 23 della l. n. 56/1987 (ampliamento delle ipotesi di ricorso legittimo ai contratti di lavoro a tempo determinato) La l. n. 196/1997 (cd. “Pacchetto Treu” sull’occupazione): il lavoro interinale tramite agenzia 51 La fase del “garantismo flessibile” (il ruolo del sindacato nella gestione delle crisi) Identità e funzione del diritto del lavoro, oggi La transizione in atto: verso un diritto del lavoro adeguato al nuovo contesto Verso quale funzione? Con quali soluzioni? A CHI/COSA SERVE IL DIRITTO DEL LAVORO? Un’alternativa basilare: A tutelare un contraente ritenuto debole A perseguire finalità ulteriori… Il Libro bianco del 2001 “Il Governo ritiene che l’attuale ordinamento si limiti a realizzare la protezione del lavoratore in quanto titolare di una posizione lavorativa, garantendo agli insiders una posizione di privilegio a scapito degli outsiders. Sul piano del rapporto di lavoro si tratta di stimolare l’adattabilità dei dipendenti; su quello del mercato le autorità comunitarie richiedono di realizzare un sistema di servizi all’impiego che garantisca l’occupabilità. E’ del tutto evidente che l’ordinamento italiano contrasta apertamente con tali indicazioni comunitarie: alla iper-tutela degli occupati si contrappone, infatti, la sotto-tutela dei disoccupati” Verso una ridefinizione del conflitto di interessi regolato dal diritto del lavoro? Dal conflitto tra lavoratori e datori di lavoro al conflitto tra occupati e disoccupati? Il divario di tutela tra occupati Alcuni dati La critica alla tesi della ridistribuzione delle tutele tra occupati e disoccupati, (o tra occupati) “Dopotutto, per far crescere i capelli ai calvi, sarebbe ingiusto rapare per forza chi ne ha di più” (U. Romagnoli) …segue Legislazione e contrattazione mantengono come obiettivo la conser- Dal diritto vazione del posto di lavoro piuttodel sto che la mobilità nelle transi-zioni tra scuola e lavoro, tra non la-voro e rapporto di lavoro al lavoro, tra lavoro e formazione. Il Governo ritiene che alla nozione di diritto del sicurezza data dall’inamovibilità mercato rispetto al proprio posto di lavoro del lavoro occorra sostituire un concetto di sicurezza conferito dalla possibilità di scelta effettiva nel mercato del lavoro segue Sul piano della ridefinizione dei criteri di imputazione delle tutele del lavoro si potrebbe peraltro andare anche oltre la semplice predisposizione di un nucleo di disciplina comune a tutti i tipi di lavoro, rinunciando definitivamente ad una definizione generale e astratta di lavoro subordinato, indicando invece, di volta in volta, il campo di applicazione di ogni intervento normativo Dal diritto del lavoro ai diritti dei lavori L’esplosione delle tipologie contrattuali “atipiche”: 41 contratti di lavoro, secondo alcuni 44 Ancora dal Libro bianco L’ordinamento giuridico del lavoro in Italia è stato costruito sul presupposto che i rapporti tra datori e prestatori di lavoro siano presidiati da regole vincolanti, dettate dal legislatore o convenute in sede di contrattazione collettiva. Un’impostazione precettiva e prescrittiva che, nella normalità dei casi, produce norme inderogabili, cioè tali da escludere la libera pattuizione individuale e comunque tali da non lasciare alcuna flessibilità alle parti. Spesso si tratta di precetti eccessiva-mente rigidi, sovente inattuabili, tali da favorire l’evasione e gli aggiramenti, fomentando comunque il contenzioso L’abbandono della norma inderogabile a favore della autonomia individuale? A chi/cosa serve il diritto del lavoro? Un’alternativa basilare: A tutelare un contraente ritenuto debole A perseguire finalità ulteriori… l’occupazione L’ultima frontiera LA “FLESSICUREZZA” (flexicurity) • • • Cos'è la flessicurezza? La flessibilità, ha a che fare con i momenti di passaggio ("transizioni") che contrassegnano la vita di un individuo: dal mondo della scuola a quello del lavoro, da un'occupazione a un'altra, tra la disoccupazione o l'inattività e il lavoro e dal lavoro al pensionamento. Essa non comporta soltanto una maggiore libertà per le imprese di assumere o licenziare e non implica che i contratti a tempo indeterminato siano un fenomeno obsoleto. La flessibilità significa assicurare ai lavoratori posti di lavoro migliori, la "mobilità ascendente", lo sviluppo ottimale dei talenti. La flessibilità riguarda anche organizzazioni del lavoro capaci di rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove competenze richieste dalla produzione; riguarda anche una migliore conciliazione tra lavoro e responsabilità private. La sicurezza, d'altro canto, è qualcosa di più che la semplice sicurezza di mantenere il proprio posto di lavoro: essa significa dotare le persone delle competenze che consentano loro di progredire durante la loro vita lavorativa e le aiutino a trovare un nuovo posto di lavoro. Essa ha anche a che fare con adeguate indennità di disoccupazione per agevolare le transizioni. Una proposta italiana di flexicurity All’atto della cessazione del rapporto conseguente a licenziamento, al prestatore è dovuta dal datore di lavoro un’indennità pari a tanti dodicesimi della retribuzione lorda complessivamente goduta nell’ultimo anno di lavoro, quanti sono gli anni compiuti di anzianità di servizio in azienda Il prestatore stesso ha inoltre diritto alla stipulazione del “contratto di ricollocazione” Il contratto di ricollocazione Una sorta di “modello danese” trapiantato in Italia? a) l’erogazione di una indennità pari al 90% dell’ultima retribuzione per il primo anno, all’80% per il secondo, al 70% per il terzo e al 60% per il quarto; la durata minima del trattamento di disoccupazione è pari alla durata del rapporto di lavoro che lo ha preceduto, con il limite di quattro anni; b) l’erogazione di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione c) la predisposizione di iniziative di formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti d) l’impegno del lavoratore a porsi a disposizione dell’ente per le iniziative di cui alle lettere b e c secondo un orario settimanale corrispondente all’orario di lavoro praticato in precedenza; e) l’assoggettamento dell’attività svolta dal lavoratore nella ricerca della nuova occupazione al potere e di controllo dell’ente, il quale lo esercita di regola attraverso un tutor ? CHI PAGA? (L’aliquota fiscale per i redditi più alti in Danimarca è del 63%. In Italia del 43%) La tutela del contraente debole come ispirazione tuttora caratterizzante del diritto del lavoro, pur in presenza dell’emergere di finalità ulteriori I potenziali conflitti tra le due funzioni: l’esempio dei “lavoratori svantaggiati” nel d. lgs. 276/03 Articolo 2 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro Articolo 23 1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi [con] lavoratori svantaggiati Un caso che fa discutere: Pomigliano Per contrastare forme anomale di assenteismo che si verifichino in occasione di particolari eventi non riconducibili a forme epidemiologiche, nel caso in cui la percentuale di assenteismo sia significativamente superiore alla media, viene individuata quale modalità efficace la non copertura retributiva a carico dell'azienda dei periodi di malattia correlati al periodo dell'evento - + Il mancato rispetto degli obblighi assunti dai Sindacati, ovvero comportamenti idonei a rendere inesigibili le condizioni concordate per la realizzazione del Piano e l'esercizio dei poteri riconosciuti all'Azienda dal presente accordo, libera l'Azienda dagli obblighi. derivanti dalla eventuale intesa, nonché da quelli in materia di contributi sindacali e permessi sindacali retribuiti Inoltre comportamenti, individuali dei lavoratori idonei a violare, in tutto o in parte, le presenti clausole ovvero a rendere inesigibile l'esercizio dei poteri riconosciuti da esso all'Azienda, facendo venir meno l'interesse aziendale alla permanenza dello scambio contrattuale ed inficiando lo spirito che lo anima, producono per l'Azienda gli stessi effetti liberatori di quanto indicato alla precedente parte + Investimento da 700 milioni di euro e “riattivazione” di una fabbrica altrimenti destinata a chiudere I favorevoli: E’ uno scambio accettabile; salva l’occupazione I contrari: E’ un ricatto; viola la Costituzione I sindacati divisi: due firmano (CISL e UIL), uno no (CGIL) Il referendum tra i lavoratori 62,2% SI 36% NO Diritto del lavoro e occupazione: Qualche spunto di riflessione “Non è detto che il diritto che influisce più sull’andamento dei tassi occupazionali sia quello del lavoro” (A. Supiot) “Il diritto del lavoro può molto per distribuire equamente il lavoro esistente, per impedire le discriminazioni, per migliorare la qualità della vita di lavoro e non, per migliorare l’efficienza delle imprese, ma non può creare occasioni di lavoro dove l’insufficiente sviluppo delle forze produttive lo impedisce” (M.G. Garofalo) …La definizione iniziale Il diritto del lavoro disciplina i rapporti contrattuali tra due soggetti aventi ad oggetto una prestazione finalizzata alla percezione di un corrispettivo e la cui disciplina è posta principalmente dalla legge a favore della parte considerata più debole PECCA PER DIFETTO • La disciplina delle relazioni collettive di lavoro • Il diritto previdenziale e del welfare • Le funzioni ulteriori rispetto a quella originaria PECCA PER ECCESSO Il lavoro autonomo