Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza Diritto del lavoro 2009-10 - I - Oggetto e funzione del diritto del lavoro: tradizione e rinnovamento L’oggetto del diritto del lavoro Il diritto del lavoro disciplina i rapporti contrattuali tra due soggetti aventi ad oggetto una prestazione finalizzata alla percezione di un corrispettivo e la cui disciplina è posta dalla legge a favore della parte considerata più debole e, dunque, maggiormente meritevole di tutela Vi sembra un’affermazione soddisfacente? A CHI/COSA SERVE IL DIRITTO DEL LAVORO? Le funzioni storiche alle origini della disciplina giuslavoristica 1. Correggere le distorsioni di un mercato del lavoro dove l’offerta è più debole della domanda. 2. Garantire l’interesse delle imprese a limitare la concorrenza “sleale” al ribasso Le origini della legislazione sociale in Europa • Tutela del lavoro minorile (1886) • Tutela del lavoro delle donne (1902) • Assicurazioni sociali e contro gli infortuni sul lavoro (1898) • I collegi dei probiviri che statuiscono secondo equità (1893) Il referente è la nascente categoria sociale tipica della rivoluzione industriale: l’operaio degli opifici industriali La tutela del contraente debole come ispirazione (tuttora) caratterizzante del diritto del lavoro La “diversità” dei rapporti di lavoro rispetto agli altri rapporti contrattuali “Se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle parti, il contratto di lavoro riguarda ancora l’avere per l’imprenditore, ma l’essere per il lavoratore” (F. Santoro Passarelli) “A nessuno verrebbe in mente di individuare una categoria sociologica corrispondente alla categoria giuridica del curatore o del cessionario. Nel diritto del lavoro, invece, le categorie giuridiche sono percepite come meri calchi di categorie sociologiche” (A. Supiot). • Nell’ideologia delle prime codificazioni, c’è spazio per queste differenziazioni? • Attraverso quali principi e quali strumenti i codici liberali si riproponevano di tutelare il lavoro? La prima regolazione giuridica dei rapporti individuali di lavoro La riconduzione del contratto di lavoro allo schema della locazione (di opere) nel codice civile del 1865 • Identità formale della posizione giuridiche delle due parti • Un’unica regola specifica: la temporaneità del rapporto – art. 1628: “nessuno può obbligare la propria opera all’altrui servizio che a tempo determinato o per una determinata impresa” “Diversità” e “autonomia” del diritto del lavoro rispetto al diritto privato Applicate senza correttivi ai rapporti di lavoro, le logiche del diritto privato non appaiono sufficienti a garantire un equilibrio sostanziale nel rapporto contrattuale di scambio tra lavoro e retribuzione La diversità del diritto del lavoro rispetto al diritto comune dei contratti: alcuni esempi • La nullità che produce effetti – es: le prestazioni di fatto (2126 c.c.) • La corrispettività attenuata – es: le sospensioni del rapporto (2110 c.c.) Manca la caratteristica forse più importante che rivela la preoccupazione dell’ordinamento per la tutela di un contraente in situazioni di disparità, ovvero… Con quali tecniche normative si tutelano i soggetti deboli di un rapporto contrattuale? L’esigenza di interventi protettivi immodificabili dalla autonomia privata L’inderogabilità come elemento fondativo di tutto il sistema giuslavoristico: l’art. 2113 cod.civ. “Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti dalla legge non sono valide” (art. 2113 cod. civ.) La diffusione della norma inderogabile ha segnato il nostro diritto del lavoro fino a rovesciare il principio generale della libertà di determinazione del contenuto contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c. Esempi di norme inderogabili: -Il divieto di mutamento unilaterale in pejus delle mansioni del lavoratore (art. 2103, c. c.) - Il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali (art. 2109 c.c.; art. 9, d.lgs. 66/2003) - Il diritto alla sospensione del rapporto di lavoro nei periodi di malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare (artt. 211014 2111 c.c.) L’inderogabilità tradizionale Serve ad imporre limiti alla autonomia individuale (al contratto individuale come fonte di regolazione del rapporto) 15 Usi attuali della inderogabilità: per limitare gli spazi della contrattazione collettiva La legge Brunetta : uso della inderogabilità per imporre limiti al contratto collettivo. 16 L’inderogabilità della normativa giuslavoristica alla luce del disegno costituzionale Non basta enunciare enunciarei diritti, occorre anche garantirnel’effettività, l’effettività garantirne tenuto conto del concreto contesto economico e sociale dove si suppone che debbano operare Una norma chiave per il diritto del lavoro E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la di fatto libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese” (Art. 3, comma 2 Cost.) La costituzione “sincera” (U. Romagnoli) Perché il 2° comma dell’art. 3 è una norma “sincera”? Cosa suggerisce la lettura congiunta dei due commi dell’art. 3 Cost? Proprio perché il costituente era cosciente che, nei fatti, i cittadini NON sono ancora pienamente uguali (comma 1), ha sentito il bisogno di programmare la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla effettiva uguaglianza (comma 2). Il disegno costituzionale di riequilibrio della situazione di disparità Sul versante individuale La norma inderogabile …e su quello collettivo rinvio Il disegno costituzionale di riequilibrio della situazione di disparità: si completa con un’altra disposizione L’iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà, dignità umana IL DIRITTO DEL LAVORO E’ UN DIRITTO “DISEGUALE” PERCHE’ DISCIPLINA UN RAPPORTO PER DEFINIZIONE DISEGUALE La costituzionalizzazione del diritto del lavoro Abbandonata la tradizionale neutralità, il diritto del lavoro si raccorda direttamente al modello di sistema economico configurato dalla costituzione” (Ghera) La fase post-costituzionale del Diritto del lavoro • La l. 230 del 1962 (sull’uso limitato del contratto a tempo determinato) • La l. 1369 del 1960 sul divieto di intermediazione nel rapporto di lavoro • La l. 604 del 1966 sul principio di causalità del recesso del datore di lavoro • La l. n. 300 del 1970 (cd. Statuto dei lavoratori) • La l. n. 533 del 1973 sul processo del lavoro La fase del “garantismo rigido” Identità e funzione del diritto del lavoro, oggi Il diritto del lavoro della società industriale Questo era il Novecento: tutti ci alzavamo alla medesima ora, tutti uniformati negli orari giornalieri, settimanali, annui e tutti pensavamo che la vita lavorativa si svolgesse su tutto l’orario giornaliero per tutti i giorni feriali della settimana in tutti i mesi lavorativi dell’anno, fino alla pensione (A. Accornero) L’identificazione tra diritto del lavoro e rapporto di lavoro subordinato “standard” Modello empirico Operario-massa della grande industria tayloristica = Modello normativo Lavoratore subordinato definito dall’art. 2094 cod. civ. Il problema dell’identità del diritto del lavoro oggi Può essere ancora valida l’equazione tra diritto del lavoro e diritto del lavoro subordinato “standard”? Letture (sul sito) Saggio di Massimo D’Antona, “Diritto del lavoro di fine secolo: una crisi di identità?” I CAMBIAMENTI STRUTTURALI CHE INFLUENZANO LA TENUTA DEL MODELLO Il progressivo dissolvimento del contesto tradizionale fondato su quattro pilastri: 1) 2) 3) 4) Lo stato nazione La grande fabbrica tayloristica La piena occupazione La rappresentanza generale del lavoro attraverso un sindacalismo tendenzialmente unitario Come i quattro pilastri si sono incrinati 1) La fine dell’unità “aristotelica” tra diritto, stato e mercato Il caso Viking Il caso Laval La nave compagnia finlandese Un appalto per ristrutturare una Viking, svolge un servizio di traghetto da Helsinki a Tallin (Estonia). Nel 2003, la Viking manifesta l’intenzione di registrare la nave sotto bandiera estone e di applicare il diritto del lavoro estone. Il sindacato finlandese dei marittimi proclama uno sciopero. La Viking cita i sindacati in giudizio e la corte avvia un rinvio pregiudiziale, chiedendo alla Corte di Giustizia se lo sciopero possa ritenersi legittimo scuola svedese viene vinto dalla impresa lettone Laval, che impiega lavoratori lettoni cui applica le condizioni di lavoro e le retribuzioni lettoni. Il sindacato svedese chiede alla Laval di sottoscrivere il contratto collettivo dei lavoratori svedesi. Di fronte al rifiuto della Laval, il sindacato proclama uno sciopero. La Laval si rivolge ad un giudice che solleva la questione di rinvio pregiudiziale Può uno sciopero effettuato da lavoratori residenti in paesi con alti livelli di protezione sociale essere utilizzato come legittima forma di protesta nei confronti di imprese che, provenienti da paesi low-cost, cercano di sfruttare il loro vantaggio competitivo? PUÒ L’ESERCIZIO DI UN DIRITTO SOCIALE NAZIONALE (LO SCIOPERO) LIMITARE QUELLO DI UNA LIBERTÀ ECONOMICA SOVRANAZIONALE (LA LIBERTÀ DI PRESTARE SERVIZI)? Gli effetti sul diritto del lavoro Il drastico ridimensionamento delle sovranità sociali nazionali Uno stato membro non potrebbe prevedere nulla di diverso rispetto agli altri Stati membri, nella misura in cui quella misura potrebbe ostacolare la mobilità delle imprese stabilite in uno Stato membro dove quella misura non fosse prevista 2) La disintegrazione verticale dell’impresa • Il caso dei “Servizi generali” all’Ansaldo • Il caso del Servizio handling alla FIATFiat 3) Occupazione, disoccupazione, tassi di attività • Secondo gli obiettivi di Lisbona, gli Stati membri dovrebbero raggiungere un tasso di occupazione del 70% entro il 2010 • Se, come in Italia, il tasso di disoccupazione è di (circa) il 7%, vuol dire che il tasso di occupazione è del 93%? NO Diritto del lavoro e “activating policies” 4) Il problema della rappresentanza e della rappresentatività sindacale: a) la frammentazione sindacale b) la riscoperta dell’individuo Le conseguenze sul diritto del lavoro La riorganizzazione del lavoro può essere assimilata ad una disorganizzazione della legislazione del lavoro (S. Simitis) L’evoluzione del diritto del lavoro dagli anni ottanta • Dal diritto del lavoro “rigido” al diritto del lavoro “flessibile” • O, forse meglio, dal diritto del lavoro “uniforme” al diritto del lavoro “differenziato” Diritto del lavoro e flessibilità (o differenzazione) Flessibilità interna (o funzionale): Possibilità di adattare le condizioni di impiego o la dislocazione dei lavoratori in ragione delle esigenze tecnicoproduttive e dei cambiamenti tecnologici Flessibilità esterna (o numerica): Possibilità di adattamento della dimensione quantitativa della forza lavoro; capacità dell’impresa di adattarsi al ciclo economico attraverso assunzioni e licenziamenti 43 La legislazione degli anni ’80 e ’90: le forme flessibili di impiego della manodopera • La l. n. 863/1984: part-time e contratti di formazione-lavoro • L’art. 23 della l. n. 56/1987 (ampliamento delle ipotesi di ricorso legittimo ai contratti di lavoro a tempo determinato) • La l. n. 196/1997 (cd. “Pacchetto Treu” sull’occupazione): il lavoro interinale tramite agenzia 44 La fase del “garantismo flessibile” (il ruolo del sindacato nella gestione delle crisi) Letture sul sito B. Caruso, La flessibilità e il diritto del lavoro italiano: storia di un incontro tra politica, ideologia e prassi La transizione in atto: verso un diritto del lavoro adeguato al nuovo contesto Verso quale funzione? Con quali soluzioni? A CHI/COSA SERVE IL DIRITTO DEL LAVORO? Un’alternativa basilare: A tutelare un contraente ritenuto debole A perseguire finalità ulteriori… Il Libro bianco del 2001 “Il Governo ritiene che l’attuale ordinamento si limiti a realizzare la protezione del lavoratore in quanto titolare di una posizione lavorativa, garantendo agli insiders una posizione di privilegio a scapito degli outsiders. Sul piano del rapporto di lavoro si tratta di stimolare l’adattabilità dei dipendenti; su quello del mercato le autorità comunitarie richiedono di realizzare un sistema di servizi all’impiego che garantisca l’occupabilità. E’ del tutto evidente che l’ordinamento italiano contrasta apertamente con tali indicazioni comunitarie: alla iper-tutela degli occupati si contrappone, infatti, la sotto-tutela dei disoccupati” Verso una ridefinizione del conflitto di interessi regolato dal diritto del lavoro? Dal conflitto tra lavoratori e datori di lavoro al conflitto tra occupati e disoccupati? Il divario di tutela tra occupati Alcuni dati (Fonte: Ichino) La critica alla tesi della ridistribuzione delle tutele tra occupati e disoccupati, ovvero tra occupati “Dopotutto, per far crescere i capelli ai calvi, sarebbe ingiusto rapare per forza chi ne ha di più” (U. Romagnoli) …segue Legislazione e contrattazione mantengono come obiettivo centrale la conservazione del posto di lavoro piuttosto che la mobilità del singolo nelle transizioni tra scuola e lavoro, tra non lavoro e lavoro, tra lavoro e formazione. Il Governo ritiene che alla nozione di sicurezza data dall’inamovibilità del singolo rispetto al proprio posto di lavoro occorra sostituire un concetto di sicurezza conferito dalla possibilità di scelta effettiva nel mercato del lavoro Dal diritto del rapporto di lavoro al diritto del mercato del lavoro segue Sul piano della ridefinizione dei criteri di imputazione delle tutele del lavoro si potrebbe peraltro andare anche oltre la semplice predisposizione di un nucleo di disciplina comune a tutti i tipi di lavoro, rinunciando definitivamente ad una definizione generale e astratta di lavoro subordinato, indicando invece, di volta in volta, il campo di applicazione di ogni intervento normativo Dal diritto del lavoro ai diritti dei lavori L’esplosione delle tipologie contrattuali “atipiche”: 41 contratti di lavoro, secondo alcuni 44 Ancora dal Libro bianco L’ordinamento giuridico del lavoro in Italia è stato costruito sul presupposto che i rapporti tra datori e prestatori di lavoro siano presidiati da regole vincolanti, dettate dal legislatore o convenute in sede di contrattazione collettiva. Un’impostazione precettiva e prescrittiva che, nella normalità dei casi, produce norme inderogabili, cioè tali da escludere la libera pattuizione individuale e comunque tali da non lasciare alcuna flessibilità alle parti, se non in senso migliorativo per il lavoratore. Spesso si tratta di precetti eccessivamente rigidi, sovente inattuabili, tali da favorire l’evasione e gli aggiramenti, fomentando comunque il contenzioso L’abbandono della norma inderogabile a favore della autonomia individuale? A chi/cosa serve il diritto del lavoro? Un’alternativa basilare: A tutelare un contraente ritenuto debole A perseguire finalità ulteriori… l’occupazione L’ultima frontiera LA “FLESSICUREZZA” (flexicurity) Cos'è la flessicurezza? • La flessibilità, da un lato, ha a che fare con i momenti di passaggio ("transizioni") che contrassegnano la vita di un individuo: dal mondo della scuola a quello del lavoro, da un'occupazione a un'altra, tra la disoccupazione o l'inattività e il lavoro e dal lavoro al pensionamento. • Essa non comporta soltanto una maggiore libertà per le imprese di assumere o licenziare e non implica che i contratti a tempo indeterminato siano un fenomeno obsoleto. La flessibilità significa assicurare ai lavoratori posti di lavoro migliori, la "mobilità ascendente", lo sviluppo ottimale dei talenti. • La flessibilità riguarda anche organizzazioni del lavoro capaci di rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove competenze richieste dalla produzione; riguarda anche una migliore conciliazione tra lavoro e responsabilità private. La sicurezza, d'altro canto, è qualcosa di più che la semplice sicurezza di mantenere il proprio posto di lavoro: essa significa dotare le persone delle competenze che consentano loro di progredire durante la loro vita lavorativa e le aiutino a trovare un nuovo posto di lavoro. Essa ha anche a che fare con adeguate indennità di disoccupazione per agevolare le transizioni. Una proposta italiana di flexicurity • All’atto della cessazione del rapporto conseguente a licenziamento, al prestatore è dovuta dal datore di lavoro un’indennità pari a tanti dodicesimi della retribuzione lorda complessivamente goduta nell’ultimo anno di lavoro, quanti sono gli anni compiuti di anzianità di servizio in azienda • Il prestatore stesso ha inoltre diritto alla stipulazione del “contratto di ricollocazione” Il contratto di ricollocazione Una sorta di “modello danese” trapiantato in Italia? a) l’erogazione di una indennità pari al 90% dell’ultima retribuzione per il primo anno, all’80% per il secondo, al 70% per il terzo e al 60% per il quarto; la durata minima del trattamento di disoccupazione è pari alla durata del rapporto di lavoro che lo ha preceduto, con il limite di quattro anni; b) l’erogazione di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione c) la predisposizione di iniziative di formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti d) l’impegno del lavoratore a porsi a disposizione dell’ente per le iniziative di cui alle lettere b e c secondo un orario settimanale corrispondente all’orario di lavoro praticato in precedenza; e) l’assoggettamento dell’attività svolta dal lavoratore nella ricerca della nuova occupazione al potere e di controllo dell’ente, il quale lo esercita di regola attraverso un tutor CHI PAGA? La tutela del contraente debole come ispirazione tuttora caratterizzante del diritto del lavoro, pur in presenza dell’emergere di finalità ulteriori I potenziali conflitti tra le due funzioni: l’esempio dei “lavoratori svantaggiati” nel d. lgs. 276/03 Articolo 2 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro Articolo 23 1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi [con] lavoratori svantaggiati Diritto del lavoro e occupazione: Qualche spunto di riflessione “Non è detto che il diritto che influisce più sull’andamento dei tassi occupazionali sia quello del lavoro” (A. Supiot) “Il diritto del lavoro può molto per distribuire equamente il lavoro esistente, per impedire le discriminazioni, per migliorare la qualità della vita di lavoro e non, per migliorare l’efficienza delle imprese, ma non può creare occasioni di lavoro dove l’insufficiente sviluppo delle forze produttive lo impedisce” (M.G. Garofalo) …La definizione iniziale Il diritto del lavoro disciplina i rapporti contrattuali tra due soggetti aventi ad oggetto una prestazione finalizzata alla percezione di un corrispettivo e la cui disciplina è posta principalmente dalla legge a favore della parte considerata più debole PECCA PER DIFETTO •La disciplina delle relazioni collettive di lavoro •Il diritto previdenziale e del welfare • Le funzioni ulteriori rispetto a quella originaria PECCA PER ECCESSO Il lavoro autonomo