DIRITTO DEL LAVORO ANNO ACCADEMICO 2010-11 Prof.ssa Loredana Zappalà 1 Il diritto del lavoro e i suoi connotati originari: la tutela del contraente debole (la sua originaria ispirazione sociale) L’implicazione della persona del lavoratore nel rapporto di lavoro – e cioè nella prestazione dedotta in contratto – è il dato che caratterizza e distingue il rapporto di lavoro da tutti gli altri vincoli di contenuto patrimoniale regolati dal diritto privato “Se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle parti, il contratto di lavoro riguarda ancora l’avere per l’imprenditore, ma l’essere per il lavoratore” (F. Santoro Passarelli) 2 L’oggetto del diritto del lavoro Il diritto del lavoro disciplina i rapporti contrattuali tra due soggetti aventi ad oggetto una prestazione finalizzata alla percezione di un corrispettivo e la cui disciplina è posta dalla legge a favore della parte considerata più debole e, dunque, maggiormente meritevole di tutela Altre funzioni del diritto del lavoro: regolare per esempio nel senso dell’efficienza le pubbliche amministrazioni E’ ANCORA ATTUALE? A CHI/COSA SERVE IL DIRITTO DEL LAVORO? Altre storiche funzioni storiche alle origini della disciplina giuslavoristica 1. 2. Correggere le distorsioni di un mercato del lavoro dove l’offerta è più debole della domanda. Garantire l’interesse delle imprese a limitare la concorrenza “sleale” al ribasso La tutela del contraente debole come ispirazione tuttora caratterizzante del diritto del lavoro, pur in presenza dell’emergere di finalità ulteriori 5 Cosa si intende per debolezza del lavoratore? Ha a che vedere con il problema della capacità giuridica e di agire limitata (fanciulli e prima delle riforme del c.c. delle donne maritate). Si parte dal presupposto che la posizione del lavoratore nel mercato è contrattualmente “incompleta” e “asimmetrica” Il diritto del lavoro, sub specie di legislazione del lavoro, serve a completare la regolazione contrattuale e a renderla simmetrica (possibilmente paritaria) 6 Il diritto del lavoro e le sue finalità …e quelle più recenti e ulteriori: 2) l’equilibrato contemperamento tra esigenze di produttività e di efficienza delle imprese …quelle tradizionali: nell’economia globale 3) La creazione di nuova occupazione: il cd. diritto del mercato del lavoro 1) la tutela della persona 4) La riforma della P.A. nel senso della del lavoratore, efficienza efficacia (la riforma del contraente debole rapporto di lavoro pubblico: la c.d. contrattualizzazione e la riforma 2) Evitare la concorrenza brunetta, punire i fannulloni) sleale tra le imprese 5) Il contemperamento degli interessi dei lavoratori con gli interessi di soggetti “terzi” in caso di conflitto. le diverse anime convivono La regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi nell’odierno diritto del lavoro o pubblici essenziale. si assiste ad una divaricazione delle diverse funzioni 7 “Diversità” e “autonomia” del diritto del lavoro rispetto al diritto privato Dal punto di vista scientifico e didattico il Diritto del lavoro è stato, in una prima fase, concepito come una parte del diritto dei privati, secondo la classica tripartizione tra diritto civile - commerciale - lavoro. Ben presto è sopraggiunta, però, la consapevolezza che applicate senza correttivi ai rapporti di lavoro - le logiche del diritto privato non appaiono sufficienti a garantire un equilibrio sostanziale nel rapporto contrattuale di scambio tra lavoro e retribuzione 8 La diversità “tecnica” del diritto del lavoro rispetto al diritto comune dei contratti: alcuni esempi La nullità che produce effetti es: le prestazioni di fatto (2126 c.c.) La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione [2332], salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa [1343 ss., 1346].[ II]. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione La corrispettività attenuata es: le sospensioni del rapporto (2110 c.c.) In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza [382 Cost.], è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, [ dagli usi o secondo equità Ma che livello del rapporto contrattuale agisce la norma tradizionale regolativa del rapporto di lavoro? Non sul rapporto di potere (sull’asimmetria in sé: non mette in discussione il potere unilaterale di organizzazione e gestione del datore di lavoro: il potere del datore non viene delegittimato). Agisce invece sugli effetti a valle della asimmetria, sugli effetti in termini maggiore protezione del lavoratore 10 FUNZIONE PATERNALISTA O DI REDISTRIBUZIONE DEL REDDITO ? Critiche neoliberali e nuova possibile funzione: rafforzamento della capacità/libertà del lavoratore (intesa come capability: rinvio) 11 sul piano della tecnica legislativa che lo contraddistingue: la norma di legge inderogabile Tutto il diritto del lavoro è tradizionalmente contraddistinto da questa tecnica (la norma di legge è inderogabile da parte dell’autonomia individuale e collettiva; è, cioè, limitativa dell’autonomia privata individuale e collettiva) 12 tecniche normative di tutela dei soggetti deboli di un rapporto contrattuale L’esigenza di interventi protettivi immodificabili dalla autonomia privata L’inderogabilità come elemento fondativo di tutto il sistema giuslavoristico: l’art. 2113 cod.civ. Un’altra tecnica: il principio di non discriminazione In altri ordinamenti la tecnica è molto utilizzata dove le tutele lavoristiche classiche sono più deboli: USA La tecnica antidiscriminatoria molto usata nell’UE 14 Una delle prime previsioni di inderogabilità della disciplina lavoristica: la legge sull’impiego privato del 1924… …le cui norme avrebbero dovuto osservarsi malgrado ogni patto contrario, salvo il caso di particolari convenzioni o di usi più favorevoli all’impiegato e salvo il caso che il decreto ne consentisse la deroga consensuale (art. 17) 15 La norma base attuale sulla inderogabilità “Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti dalla legge non sono valide” (art. 2113 cod. civ.) Esempi di norme inderogabili: divieto di mutamento unilaterale in pejus delle mansioni del lavoratore (art. 2103, c. c.) - Il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali (art. 2109 c.c.; art. 9, d.lgs. 66/2003) - Il diritto alla sospensione del rapporto di lavoro nei periodi di malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare (artt. 2110-2111 c.c.) -Il 17 L’inderogabilità tradizionale Serve ad imporre limiti alla autonomia individuale (al contratto individuale come fonte di regolazione del rapporto) 18 Usi attuali (anomali?) della inderogabilità: per limitare gli spazi della contrattazione collettiva La legge Brunetta : uso della inderogabilità per imporre limiti al contratto collettivo e al sindacato. Rinvio. 19 La diffusione della norma inderogabile ha segnato il nostro diritto del lavoro fino a rovesciare il principio generale della libertà di determinazione del contenuto contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c. 20 L’inderogabilità: ragioni e connotati del diritto del lavoro Ragioni: La debolezza contrattuale del lavoratore subordinato la situazione di disparità sostanziale dei contraenti l’esigenza di interventi protettivi immodificabili dalla autonomia privata, tanto individuale, quanto collettiva. Connotati: La legge diviene fonte eteronoma di standards di tutela non “riducibili” dalle parti (ma solitamente modificabili in senso migliorativo per il lavoratore) Il diritto del lavoro appare, perciò, contraddistinto, per una lunga fase, dal cd. “garantismo rigido”(questa caratteristica è tipica delle norme del codice civile e delle leggi della successiva fase post-costituzionale) 21 L’inderogabilità: una norma chiave Legge e contratto collettivo come fonti di diritti indisponibili L’art. 2113 c.c. es.: congedo di maternità (cinque mesi) ex art. 2, 1° c., d. lgs. 151/2001 T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi (…) non sono valide 22 Altra diversa tecnica di inderogabilità (2077 cc) I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo [2113]. [II]. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro 23 La crisi della norma inderogabile oggi La diversificazione regolativa e le esigenze di flessibilità (rinvio) Di livello territoriale rinvio alla regolamentazione regionale in materia di apprendistato; art. 49 comma 5 dlgs. 276/03 Rinvio alla contrattazione integrativa in funzione di deroga peggiorativa (il protocollo del 2009 rinvio) Relativamente alla articolazione degli interessi (il processo di individualizzazione dei trattamenti) Usi della inderogabilità per comprimere l’autonomia collettiva (la legge Brunetta rinvio) 24 Le radici istituzionali della diversificazione territoriale del diritto del lavoro: la sussidiarietà verticale Federalismo e diritto del lavoro La riforma del titolo V Cost. nel 2001 Il nuovo testo dell’art. 117 Cost.: Le due espressioni chiave: “tutela e sicurezza del lavoro” e “ordinamento civile” Materie devolute alla potestà legislativa concorrente delle Regioni interferenti con il Diritto del lavoro: • tutela e sicurezza del lavoro • formazione professionale • previdenza complementare e integrativa 25