Le Costituzioni: spunti di carattere comparato Manifestazioni diverse di Costituzione La Costituzione britannica La Costituzione statunitense La Costituzione francese La Costituzione italiana La Costituzione britannica Documenti costituzionali: Magna Carta (1215): rigida e “garantita”, diritti di libertà Bill of Rights (1688) Scontro tra gruppi di potere: il pluralismo Corona e Parlamento e giudici Segue Bonham’s case (E. Coke, 1610) “in many cases, the common law will control acts of parliament, and sometimes adjudge them to be utterly void: for when an act of parliament is against common right and reason, or repugnant, or impossible to be performed, the common law will control it, and adjudge such act to be void” Continuità nel mutamento e “Law of the land” Uncodified, common law, political Constitution La Costituzione statunitense Una Costituzione: Scritta The supreme law of the land (VI) Rigida (V) Garantita (VI)? E giuridica I precedenti storici e e ideologici Segue I Federalist Papers e la tirannia della maggioranza: “Ambition must be made to counteract ambition. If men were angels, no government would be necessary. If angels were to govern men, neither external nor internal controls on government would be necessary. In framing a government which is to be administered by men over men, the great difficulty lies in this: you must first enable the government to control the governed; and in the next place oblige it to control itself. A dependence on the people is, no doubt, the primary control on the government; but experience has taught mankind the necessity of auxiliary precautions” Checks & Balances: ancora il pluralismo Il giudice di common law Segue: il judicial review Marbury v. Madison (1803) “Between these alternatives there is no middle ground. The Constitution is either a superior, paramount law, unchangeable by ordinary means, or it is on a level with ordinary legislative acts, and, like other acts, is alterable when the legislature shall please to alter it. If the former part of the alternative be true, then a legislative act contrary to the Constitution is not law; if the latter part be true, then written Constitutions are absurd attempts on the part of the people to limit a power in its own nature illimitable.” Segue: il judicial review “It is emphatically the province and duty of the Judicial Department to say what the law is. Those who apply the rule to particular cases must, of necessity, expound and interpret that rule. If two laws conflict with each other, the Courts must decide on the operation of each. So, if a law be in opposition to the Constitution, if both the law and the Constitution apply to a particular case, so that the Court must either decide that case conformably to the law, disregarding the Constitution, or conformably to the Constitution, disregarding the law, the Court must determine which of these conflicting rules governs the case. This is of the very essence of judicial duty” Le Costituzioni francesi La supremazia della legge, espressione della volontà generale/nazionale La negazione del pluralismo Il limitato ruolo del giudice: bouche de la loi La separazione dei poteri Natura normativa della Costituzione? La costituzione materiale Il distacco fra precetto e realtà: fisiologia e patologia La forza normativa della volontà politica Il principio normativo che fonda la validità del sistema L’insieme dei fini e dei valori che costituiscono l’effettivo principio di unità e permanenza del sistema. L’insieme delle forze politiche e sociali che esprimono quei valori e che ne assicurano la realizzazione (anche contro la Costituzione formale) Valore descrittivo v. rischio prescrittivo Corte cost. sent. n. 15/1982 CEDU: “non si colloca di per se stessa a livello costituzionale, dall'altro lato non propone alcun criterio concreto” (MA ora 348 e 349/2007) RAGIONEVOLEZZA: “i limiti massimi della carcerazione preventiva… valutati alla luce delle suesposte considerazioni, non possono considerarsi irragionevoli, risultando disposti in ragione delle "obiettive difficoltà che esistono per gli accertamenti istruttori e dibattimentali" nei procedimenti che hanno ad oggetto "i delitti commessi per finalità di terrorismo e di evasione dell'ordine democratico” EMERGENZA: “condizione certamente anomala e grave, ma anche essenzialmente temporanea. Ne consegue che essa legittima, sì, misure insolite, ma che queste perdono legittimità, se ingiustificatamente protratte nel tempo” PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA: “non impedisce la carcerazione preventiva, così questa non pregiudica quella” IRRETROATTIVITA’: “Non può dirsi tuttavia che gli argomenti addotti a sostegno di tale opinione rivelino una capacità di persuasione pari al loro numero ” Ancora: il costituzionalismo Percorso e contenuti tipici “Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution” (Francia, 1789) Dallo stato di diritto allo stato costituzionale Separazione dei poteri Supremazia della Costituzione Principio di legalità sovranità della legge assemblea rappresentativa Costituzione “giuridica”, scritta, rigida, superiore, garantita Tutela dei diritti di libertà Eguaglianza formale (Diritti sociali) (Eguaglianza sostanziale) Stato costituzionale e cost. materiale, pluralismo e sovranità Permanenza di una “sovranità condivisa”: pluralismo e condivisione delle scelte fondamentali Lo stato costituzionale come stato in cui la costituzione materiale perde i suoi caratteri originari e diviene plurale: politica e giurisdizione Ancora il costituzionalismo: alcune tappe 1215 (UK) diritti/privilegi, “rigidità”, “garanzia”, pluralismo 1789 (FR) “separazione” dei poteri, diritti/privilegi, negazione del pluralismo 1803 (US) Judicial review of legislation revisione costituzionale? potere costituente? Corte cost. sent. n. 1146/1988 “La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale…, quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana” “Non si può, pertanto, negare che questa Corte sia competente a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali anche nei confronti dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Se così non fosse, del resto, si perverrebbe all'assurdo di considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non effettivo proprio in relazione alle sue norme di più elevato valore” Il potere costituente Un consapevole atto di volontà La problematica base di riconoscimento Forza, consenso, comunità internazionale, MA Kelsen e Gödel Potere libero nel fine, MA… Es: Italia, Sudafrica Ancora il costituzionalismo: alcune tappe 1215 (UK) diritti/privilegi, “rigidità”, “garanzia”, pluralismo 1789 (FR) “separazione” dei poteri, diritti/privilegi, negazione del pluralismo 1803 (US) Judicial review of legislation 1988 (IT) il controllo del potere di revisione costituzionale 1996 (SAfr) il controllo del potere costituente? Costituzioni rigide e flessibili La distinzione basata sulla procedura La distinzione funzionale, di scopo Cost. FLESSIBILE: • Flessibile riguardo alla legge (proc. di modifica) • Iper-rigida riguardo alla concessione irrevocabile di un procedimento legislativo concordato (King in P) • Sovranità della legge, garante delle libertà fondamentali P L U R A L I S M O Cost. RIGIDA: • Stabilità e mutamento • Sottoposizione della legge alla Costituzione (Corte), garante dell’assetto complessivo • Controllo di legittimità costituzionale da parte di un “giudice” terzo • Scomparsa (trasferimento) della sovranità Lo Statuto Albertino “CARLO ALBERTO, per la grazia di Dio, RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, Ecc. Ecc. Ecc. Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell' 8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione. Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Italia Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire. Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:…” Il diritto costituzionale Testo costituzionale Leggi costituzionali “Tradizioni” costituzionali: modelli, principi Interpretazione “sistematica” da parte della dottrina Bilanciamento degli interessi Giurisprudenza della Corte costituzionale Ruolo del giudice a quo Legislazione ordinaria Materia elettorale, referendum, regioni, ordinamento giudiziario Regolamenti La Costituzione italiana: presentazione Cenni storici: l’assemblea costituente Lunghezza Apertura, principi (mitezza), pluralismo