Dove va la previdenza complementare:
presentazione del decreto legislativo adottato
dal Consiglio dei Ministri il 5 dicembre 2005
Dicembre 2005
Presentazione di Angelo Marinelli
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
1
Attuazione della delega conferita dall’art.1, comma
2,
lettere e), h), i), l) e v) della legge 23 agosto 2004,
n. 243.
Principi di delega contenuti nella legge 243/2004
Il Governo è tenuto ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge 243/04 (6 ottobre 2004), uno o più decreti
legislativi nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla
previdenza complementare o dell’occupazione stabile e per il
riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria
Applicazione
Il Governo ha adottato, in data 5 – 12 - 2005, il decreto legislativo attuativo
delle deleghe in materia di previdenza complementare, previste dalla legge 243/04 che
entra in vigore dal 1° gennaio 2008, salvo che per le norme relative
all’attività regolamentare e al finanziamento della COVIP.
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
2
Verso l’inclusione della previdenza complementare nel
concetto di previdenza sociale…
La legge 23 agosto 2004, n° 243 prevede,
fra i criteri direttivi: “l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono
alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema
della previdenza complementare”
I lavoratori, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto (a partire dal 1°
gennaio 2008) potranno aderire ad una qualsiasi forma pensionistica collettiva o
individuale (fondo “chiuso”, fondo “aperto” o piano pensionistico individuale
attuato tramite contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale
stipulato con un’impresa assicurativa)
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
3
La legge delega ha stabilito: “Il ricorso a persone particolarmente qualificate
ed indipendenti per il conferimento dell’incarico di responsabile dei fondi
pensione, nonché l’incentivazione dell’attività di eventuali organismi di
sorveglianza previsti nell’ambito delle adesioni collettive ai fondi
pensione aperti”
…ed il Decreto attuativo prevede:
•Limitatamente alle forme pensionistiche istituite tramite la
contrattazione collettiva, per accordo o per regolamento
aziendale, l’incarico di responsabile della forma pensionistica
può essere conferito anche ad uno dei consiglieri di
amministrazione
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
4
E per il pubblico impiego cosa cambia?
•Tutto è rinviato all’adozione dello specifico decreto legislativo, previsto dalla
legge 243/04
“Fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1,
comma 2, lett. p), della legge 23 agosto 2004, n 243, ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente
integralmente la previgente normativa”.
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
5
Intanto per i dipendenti del pubblico impiego…
In data 14 settembre 2005 è stata sottoscritta all’Aran l’ipotesi di
accordo quadro che proroga il termine indicato dall’art. 2, comma 3,
dell’AQN in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza
complementare.
Il termine per esercitare l’opzione per il passaggio dal TFS al TFR con
contestuale adesione dei pubblici dipendenti alla previdenza
complementare, precedentemente fissato per il 31 dicembre 2001, già
prorogato al 31 dicembre 2005, è stato ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2010 salvo diverse disposizioni legislative o successive
proroghe da concordare.
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
6
• l ’incentivazione dell’attività di eventuali organismi di sorveglianza
previsti nell’ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti
“I fondi pensione aperti devono prevedere l’istituzione di un organismo di
sorveglianza composto da almeno due membri, designati dai soggetti istitutori
dei fondi stessi, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità. In sede
di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei
fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio.La partecipazione
all’organismo di sorveglianza è incompatibile con la carica di amministratore o
di componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di
lavoro subordinato, di consulenza, di prestazione d’opera continuativa, presso i
soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi
controllate o che li controllano”. Nel caso di adesione collettiva che comporti
l’adesione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un
medesimo gruppo, l’organismo di sorveglianza è integrato da un
rappresentante, designato dalla medesima azienda o gruppo e da un
A. Marinelli - Dip. Democrazia
7
rappresentante dei lavoratoriEconomica, Fisco e Previdenza
• La subordinazione del trasferimento del TFR all’assenza di oneri
per le imprese
•Dal reddito d’impresa le imprese potranno dedurre un importo pari al quattro per cento dell’ammontare
del TFR annualmente destinato alle forme pensionistiche complementari (6 per cento per le imprese con
meno di 50 addetti);
•il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’articolo 2
della legge 28 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme
pensionistiche complementari;
• Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi sociali, in relazione ai maggiori oneri
finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il conferimento del TFR dei propri dipendenti ai fondi
pensione, secondo le modalità previste dal decreto legge 30 –09- 2005, n° 203;
Per le imprese che non presentano i requisiti previsti dal fondo di garanzia per l’accesso al credito, non si
applicherà il “silenzio – assenso” limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non
oltre un anno dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo;
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
8
• La possibilità, per i fondi pensione, di dotarsi di linee di
investimento che assicurino rendimenti comparabili al tasso di
rivalutazione del TFR
Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari
prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l’investimento di tali
somme nella linea a contenuto più prudenziale tale da garantire la
restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti
dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
9
•L’assoggettamento delle prestazioni di previdenza
complementare a vincoli in tema di cedibilità, sequestrabilità e
pignorabilità analoghi a quelli previsti per la previdenza di base
Le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le
anticipazioni per il sostenimento di spese sanitarie a seguito di
gravissime situazioni sono sottoposte agli stessi limiti di
cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le
pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. I
crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e
le altre anticipazioni, non sono assoggettate ad alcun vincolo
di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
10
•La possibilità di contribuire volontariamente, alle forme
pensionistiche anche oltre i 5 anni dal raggiungimento del limite
dell’età pensionabile
•La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può
proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell’età
pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza (da
notare come, rispetto al principio di delega, il periodo sia stato
ampliato), a condizione che l’aderente, alla data del pensionamento,
possa far valere almeno un anno di contribuzione continuativa a
favore delle forme di previdenza complementare;
•il lavoratore che decide di proseguire volontariamente la
contribuzione ha la facoltà di scegliere autonomamente il momento di
fruizione delle prestazioni pensionistiche a carico del fondo.
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
11
•Il perfezionamento dell’unitarietà e omogeneità del sistema di
vigilanza sull’intero settore della previdenza complementare
La COVIP dovrà:
•dettare disposizioni volte a garantire la trasparenza delle
condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche
complementari, collettive ed individuali, al fine di tutelare
l’adesione consapevole deisoggetti destinatari e garantire il diritto
alla portabilità della posizione individuale tra le stesse forme,
garantendo la comparabilità dei costi;
•disciplinare le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme
pensionistiche complementari, dettando disposizioni volte
all’applicazione di regole comuni
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
12
•Contributo di solidarietà, fondo di garanzia contro il rischio di
omissioni contributive e finanziamento della COVIP
A valere sul contributo di solidarietà del 10 per cento a carico del
lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di
lavoro diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento
al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza
pensionistica complementare:
• é finanziato, attraverso l’applicazione di una aliquota pari all’1
per cento, l’apposito fondo di garanzia istituito, presso l’INPS,
contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento
da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
• é destinato al finanziamento della COVIP l’importo di ulteriori 3
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
13
•L’applicazione delle modalità tacite di trasferimento del TFR alla
previdenza complementare, garantendo che il lavoratore abbia
un’adeguata informazione sulla tipologia della previdenza
complementare, sulle facoltà di scelta fra le varie forme
pensionistiche e sui rendimenti stimati del fondo pensione a favore
del quale il silenzio – assenso opera
•Ai fine di realizzare gli obiettivi del decreto, volti al rafforzamento della
vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di
campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle
medesime forme pensionistiche complementari è autorizzata la spesa di 17
milioni di euro
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
14
E per i fondi che attuano gestioni caratterizzate da
aspetti etici o ambientali?
•I fondi pensione dovranno esporre nel rendiconto annuale
e nelle comunicazioni inviate agli iscritti gli aspetti sociali,
etici ed ambientali presi in considerazione nella gestione
delle risorse e nell’esercizio dei diritti di voto relativi ai
titoli in portafoglio
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
15
La previdenza complementare dopo la
riforma
Il lavoratore, entro 6 mesi dal 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore del Dlgs
attuativo), potrà:
•Aderire ad una forma pensionistica
complementare, collettiva o individuale
Il TFR viene destinato alla forma
pensionistica scelta
•Manifestare il proprio dissenso all’adesione
Il TFR rimane in azienda
•Non esprimere alcuna scelta (silenzio)
Decorsi i sei mesi previsti dal d. Lgs, il
TFR viene conferito al fondo di previdenza
complementare previsto dai contratti o
accordi collettivi anche territoriali, salvo
sia intervenuto un accordo aziendale
fra le parti
A. Marinelli - Dip. Democrazia
16
Economica, Fisco e Previdenza
TFR e “silenzio assenso”
Anche in presenza di un contratto collettivo o accordo anche territoriale, le
parti possono comunque decidere di destinare il TFR maturando, mediante il
silenzio – assenso, tramite accordo aziendale (ma tale accordo deve essere
notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale):
•ai fondi istituiti o promossi dalle Regioni;
•ai fondi pensione “contrattuali”;
•ai fondi pensione aperti mediante ADESIONE COLLETTIVA;
•ai fondi istituiti per regolamento aziendale o con accordo tra soci di
cooperative
In caso di presenza di più forme pensionistiche, il TFR maturando è trasferito, salvo
diverso accordo aziendale, a quella alla quale l’azienda abbia aderito con il maggior
numero di lavoratori
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
17
La portabilità del contributo aziendale
previsto dalla contrattazione collettiva
Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e
qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi,
accordi aziendali, regolamenti di enti e aziende, detto contributo affluisce alla forma
pensionistica prescelta dal lavoratore stesso con le modalità stabilite dai contratti o accordi
collettivi, anche aziendali.
Il contributo del datore
si lavoro previsto dai contratti
Collettivi o dagli accordi aziendali
(qualora il lavoratore ne abbia diritto)
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
•Viene destinato alla
pensionistica, collettiva
ed individuale scelta
dal lavoratore nei limiti
e con le modalità
stabilite dai contratti o
accordi collettivi, anche
aziendali;
18
Fondi pensione. Rendimenti pluriennalidati COVIP 2005
Periodi di
riferimento
dal 31.12.2001
al 31.12.2004
(3 anni)
dal 31.12. 2002
al 31.12.2004
(2 anni)
dal 31.12.2003
al 31.12.2004
(1 anno)
Rendimento dei
fondi pensione
negoziali
8,7%
9,8%
4,5%
Benchmark dei
comparti
8%
12,2%
5,5%
Rivalutazione
netta del TFR
6%
5,4%
2,5%
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
19
Il fondo residuale INPS per il conferimento del TFR
non altrimenti devoluto
Nel caso in cui il lavoratore, entro i 6 mesi previsti dal decreto,
non esprima alcuna scelta, ivi compresa quella di mantenere il
TFR maturando in azienda e in assenza di una forma
pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o
contratti collettivi della quale il lavoratore stesso sia
destinatario, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando al
fondo pensionistico complementare istituito presso l’INPS.
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
20
Lavoratori con prima occupazione precedente al
29-04-93
I lavoratori con prima occupazione precedente alla data del 29 aprile 1993 possono:
1)
Qualora già iscritti ad un fondo pensione alla data entrata in vigore del decreto,
scegliere,entro sei mesi, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio
datore di lavoro (se non esprimono nessuna volontà il TFR maturando residuo verrà
conferito dal datore di lavoro alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi
siano già iscritti);
2)
qualora non iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, scegliere, entro sei mesi,
di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo
alla previdenza complementare nella misura prevista dai contratti collettivi ovvero,
qualora questi non prevedano il conferimento del TFR alla previdenza
complementare, in misura non inferiore al 50% (se non esprimono nessuna volontà il
TFR maturando residuo verrà integralmente conferito dal datore di lavoro alla forma
complementare collettiva).
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
21
Ed inoltre ......
•
•
•
Dopo due anni dalla data di partecipazione ad una
forma pensionistica complementare l’aderente ha
facoltà di trasferire l’intera posizione individuale
maturata ad altra forma pensionistica;
l’adesione a una forma pensionistica realizzata
tramite il solo conferimento esplicito o tacito del
TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a
carico del lavoratore e del datore di lavoro;
gli statuti disciplinano, secondo i criteri stabiliti
dalla COVIP, le modalità in base alle quali
l’aderente può suddividere i flussi contributivi
anche su diverse linee di investimento all’interno
della forma pensionistica nel caso esista una
gestione multicomparto
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
22
Previdenza
Complementare
• Prestazioni agli iscritti:
 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si
acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di
accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di
appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione
alle forme pensionistiche complementari.Viene superata
l’attuale distinzione fra prestazioni di previdenza
complementare per anzianità e per vecchiaia.
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
23
Le Prestazioni prima del pensionamento
• Anticipazione
• Riscatto (per cessazione del rapporto di lavoro)
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
24
Le anticipazioni
Il lavoratore potrà richiedere, in qualsiasi momento, un’anticipazione della posizione
individuale maturata:
•per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie, e a seguito di
gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle strutture pubbliche (la prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta, è colpita da ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30
punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un
limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali);
•per un importo non superiore al 75 per cento dopo otto anni di iscrizione alle forme
pensionistiche complementari, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i
figli o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia (ritenuta
a titolo di imposta del 23% sull’anticipazione al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta);
•per un importo non superiore al 30 per cento, dopo otto anni di iscrizione alle forme
pensionistiche complementari per ulteriori esigenze degli aderenti. (ritenuta a titolo di
imposta sull’anticipazione del 23 per cento al netto dei redditi già assoggettati ad imposta);
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
25
Il riscatto ed il trasferimento della
posizione maturata
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro sarà
possibile:
a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il
lavoratore acceda in relazione alla nuova attività ;
b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione
individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che
comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12
mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del
datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni
ordinaria o straordinaria;
c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di
invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro
a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che
comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
A. Marinelli
- Dip. Democrazia
26 la
Tale facoltà non può essere
esercitata
nel quinquennio precedente
Economica, Fisco e Previdenza
maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche
L e p r e s t a z i o n i in caso di cessazione del rapporto di lavoro
A scelta dell’iscritto:
 il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della
Perdita dei
requisiti di
partecipazione
(passaggio ad altra
azienda)
In caso di morte
dell’iscritto prima del
pensionamento quanto
maturato verrà
liquidato ai beneficiari
previsti dalla legge o in
loro assenza a un
beneficiario designato.
posizione individuale maturata, nei casi di cessazione
dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un
periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48,
ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS;
 il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi
di invalidità permanente che comporti la riduzione delle
capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione
dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un
periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può
essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei
requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche
complementari;
 Il trasferimento della posizione presso un altro fondo pensione;
 Il mantenimento della posizione presso il fondo (in quiescenza)
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
27
L e p r e s t a z i o n i accessorie in caso di morte
dell’iscritto dopo il pensionamento
A miglior tutela dell’aderente, gli schemi per l’erogazione delle rendite
possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione
pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del
montante residuo o, in alternativa, l’erogazione ai medesimi di una
rendita calcolata in base al montante residuale. In tal caso è
autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi
di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
28
Le Prestazioni AL MOMENTO
DELLA PENSIONE
• Prestazione in forma capitale (consentita fino al 50% dell’importo
accumulato presso il fondo) ma l’iscritto può ottenere la liquidazione
interamente in forma di capitale, se la sua rendita risulta di importo esiguo
(quando l’importo della rendita derivante dalla conversione di almeno il 70
per cento del montante finale accumulato presso il fondo pensione é
inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale INPS).
• Prestazione in forma di rendita mediante conversione del montante
maturato presso il fondo in annualità vitalizie;
• In caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione
per un periodo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche
potranno essere, su richiesta dell’aderente, effettuate con un anticipo
massimo di cinque anni rispetto ai requisiti previsti per l’accesso alla
pensione obbligatoria.
A. Marinelli - Dip. Democrazia
29
Economica, Fisco e Previdenza
9. La ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare
• Viene modificato il meccanismo di deducibilità fiscale dal reddito complessivo
della contribuzione versata alle forme pensionistiche complementari tramite la
fissazione di un limite massimo, per la deducibilità, espresso esclusivamente in
valore assoluto (5164,87 euri);
• Viene rivista la disciplina fiscale delle anticipazioni e delle prestazioni, in
forma di capitale e di rendita;
• Non viene modificata l’aliquota dell’imposta sostitutiva (11%) che colpisce
i rendimenti finanziari conseguiti dal fondo pensione
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
30
Il trattamento fiscale della contribuzione dopo
l’attuazione della legge delega
•La deducibilità oggi…
12%
r
e
d.
c
o
m
p.
la deducibilità prevista dal
decreto, a partire dal 1° gennaio
2008
5.
1
6
4,
5
7
5.
1
6
4,
5
7
•Oggi posso portare in deduzione il minore fra il 12% del
reddito complessivo e i 5.164 euri,
fino al doppio del TFR destinato alle forme pensionistiche
collettive
Il decreto legislativo prevede una deducibilità
riferita esclusivamente al limite espresso in
cifra fissa: potrò dedurre dal reddito
complessivo contributi versati al F.P. fino a
5.164 euri annui.
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
31
La deducibilità fiscale max dei contributi per i lavoratori di
prima occupazione nei venti anni successivi al quinto di
partecipazione presso il fondo pensione
•
•
I lavoratori di prima occupazione successiva al 1°
gennaio 2008 possono, solo per i primi cinque anni di
partecipazione alle forme pensionistiche
complementari, dedurre dal reddito complessivo nei
venti anni successivi al quinto anno di partecipazione
a tali forme:
contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro per un
importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro
e la somma dei contributi versati nei primi cinque anni
di partecipazione alle forme pensionistiche;
per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
•Limite max per i lavoratori assunti
dal 1° gennaio 2008
25.882,85 meno la SOMMA
dei contributi versati
nei primi 5 anni
•5.164,57 euri
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
32
La tassazione delle prestazioni richieste in forma di
capitale
Prima della delega
33%
50%
Tassazione separata al netto dei
rendimenti già colpiti da imposta
Dopo la delega
Tassazione separata al lordo dei
rendimenti già colpiti da imposta
50%
Ritenuta a titolo d’imposta al netto dei rendimenti finanziari già colpiti presso il
fondo e della contribuzione eventualmente non dedotta (15% meno lo 0.30% x ogni
anno eccedente il quindicesimo con una riduzione max del 6%).
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
33
La disciplina fiscale delle prestazioni in forma di capitale
N.B.: in tutti i casi l’imponibile è colpito da una ritenuta a titolo d’imposta
al netto dei redditi già assoggettati ad imposta






il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale
maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti
l’inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48,
ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS;
il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità
permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un
terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti
l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non
può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti
di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari;
15% meno lo
0.30% x ogni
anno eccedente
il quindicesimo
(riduzione max
6%)
Il trasferimento della posizione presso un altro fondo pensione;
Il riscatto degli eredi in caso di morte degli aderenti
La prestazione in forma capitale al momento del pensionamento
Il riscatto fuori dalle ipotesi suddette (es.: per prestazioni effettuate in
mancanza dei requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali obbligatorie,
con un minimo di 5 anni di contribuzione alle forme pensionistiche
A. Marinelli - Dip. Democrazia
complementari)
Economica, Fisco e Previdenza
23%
34
A s p e t t i
Versamento
Contributo del
lavoratore
Contributo
aziendale
TFR che va al
F.P.
f i s c a l i
Investimento
Deducibile IRPEF
fino a 5.164 euro del
reddito complessivo
Deducibile IRPEF
contr. INPS del 10%
a carico del datore di
lavoro
In sospensione di
imposta
Riscossione
Imposta sostitutiva
sui rendimenti
ottenuti dal fondo,
anno per anno 11%
Le prestazioni in forma
di capitale e quelle in
forma di rendita
verranno colpite, al
netto dei redditi già
assoggettati ad imposta,
ad una ritenuta a titolo
d’imposta del 15 %
ridotta dello 0,30 % per
ogni anno eccedente il
Più numerosi sono gli anni quindicesimo di
partecipazione alla prev.
di anzianità presso il
Fondo Pensione più
compl.fino ad una
aumenta il rendimento
riduzione max del 6%
composto del capitale
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
35
Disciplina fiscale per i “vecchi iscritti a
vecchi fondi”
Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data
risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata
in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si
applica il nuovo limite di deducibilità;
b) alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicembre 2007 si applica il
regime tributario vigente alla predetta data;
•c) alle prestazioni pensionistiche maturate a decorrere dal 1° gennaio 2008,
ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione
pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione
del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2007 sul montante
accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa
la facoltà al singolo iscritto di optare per l’applicazione del nuovo regime fiscale
sulle prestazioni.
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
36
Disciplina fiscale per i “vecchi iscritti a
vecchi fondi”
Le forme pensionistiche già istituite dalla data del 15 novembre 1992, gestite in via
prevalente secondo il sistema tecnico–finanziario della ripartizione e con squilibri
finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario
derivante dall’applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare alle
norme relative al finanziamento (TFR) e alla disciplina delle prestazioni
(anticipazioni, prestazioni in forma capitale). Ai relativi contributi versati
continuerà ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme
previgenti.
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
37
Entrata in vigore del decreto legislativo
Il decreto legislativo adottato dal Consiglio dei Ministri il 5 dicembre 2005 entra in
vigore il 1° gennaio 2008, salvo per quanto attiene
alle disposizioni di cui::
• all’art. 16, comma 2, lettera b) – norme relative al finanziamento della COVIP,
con onere a valere sul contributo di solidarietà;
• all’art. 18 – vigilanza sulel forme pensionistiche complementari;
•all’art. 19 – compiti della COVIP
•all’art. 22, comma 1 – disposizioni finanziarie relative allo stanziamento di 17
milioni di euro per la realizzazione di campagne informative
Queste disposizioni entrano il vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione del decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana..
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
38
Le norme specifiche per le imprese di
assicurazione
•Le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della
predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:
• alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui dell’articolo 13, comma
3 del decreto, con l’individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo
criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;
• alla predisposizione del regolamento previsto dallo stesso articolo 13, comma 3.
•I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre
2007 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del
presente decreto legislativo.
•A decorrere dal 1° gennaio 2008, solo le forme pensionistiche complementari che hanno
provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o
approvazione,anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono
ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del
TFR
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
39
Scarica

All.to2_0557