LA COOPERAZIONE
GIUDIZIARIA IN MATERIA
CIVILE
NELL’ORDINAMENTO
DELL’UNIONE EUROPEA
Manlio Frigo
Università degli
Studi
di Milano
anlio
Frigo
Uiversità degli Studi di Milano
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LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA CIVILE E
IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE
EUROPEA
• 1. COESISTENZA E COMPATIBILITA’ TRA SISTEMI
NAZIONALI
• 2. COMPATIBILITA’ ED EQUIVALENZA TRA SISTEMI
NAZIONALI
• 3. SUPREMAZIA DEL MODELLO E DEL METODO
EUROPEO-COMUNITARIO
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1. COESISTENZA TRA SISTEMI
 Art. 293 TCE: “Gli Stati membri avvieranno tra loro, per
quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei
loro cittadini…
- la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il
reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle
decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali”.
- → Convenzione Bruxelles 1968 competenza giurisdizionale ed
esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
- → Convenzione Roma 1980 legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali.
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1. COESISTENZA TRA SISTEMI
 Perché assicurare una compatibilità tra sistemi?
 Art. 23 TCE, unione doganale (28 TFUE);
 Art. 28-30 TCE divieto restrizioni quantitative tra Stati
membri (34-36 TFUE);
 Art. 39 TCE libera circolazione lavoratori (45 TFUE);
 Art. 43 TCE diritto di stabilimento (49 TFUE);
 Art. 49 TCE libera prestazione di servizi (56 TFUE) .
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1. COESISTENZA TRA SISTEMI
• Interpretazione del diritto comunitario e ruolo della Corte
ex art. 234 TCE;
• La giurisprudenza Cassis de Dijon (1979) e l’affermazione
del principio del “mutuo riconoscimento”, alla base del
principio di “reciproca fiducia” (Decisione PE e Consiglio
21 settembre 2007).
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2. COMPATIBILITA’ ED
EQUIVALENZA TRA SISTEMI
 Art. 2-3 TCE, Mercato comune, unione economico-
monetaria, mercato interno;
 Trattato di Amsterdam (1997), comunitarizzazione
parziale del III pilastro;
 Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e
l’esclusione della Danimarca;
 Il nuovo Titolo IV TCE (“Visti, asilo, immigrazione e
altre politiche connesse con la libera circolazione
delle persone”), art. 61, 65 b) e c), 68 TCE.
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2. COMPATIBILITA’ ED
EQUIVALENZA TRA SISTEMI
 (V. OGGI ART. 81 TFUE)
 Art. 65: “Le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che
presenti implicazioni transfrontaliere, da adottare a norma dell'articolo 67 e per
quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno, includono:
 a) il miglioramento e la semplificazione:
 -
del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed
extragiudiziali,
 - della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova,
 -
del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali;
 b) la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai
conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale;
 c) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se
necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile
applicabili negli Stati membri”.
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2. COMPATIBILITA’ ED
EQUIVALENZA TRA SISTEMI
 Reg. 1346/2000, Procedure di insolvenza (31.5.02);
 Reg. 1348/2000, Notificazione e comunicazione degli atti
in materia civile e commerciale (31.5.01) abrogato;
 Reg. 1206/2001, Assunzione delle prove in materia civile e
commerciale (1.7.01);
 Reg.
44/2001,
Competenza
giurisdizionale,
riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale (“Bruxelles I”),(1.3.02);
 Reg.
2201/2003,
Competenza
giurisdizionale,
riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e di responsabilità genitoriale (“Bruxelles
II”), (1.8.04).
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2. COMPATIBILITA’ ED
EQUIVALENZA TRA SISTEMI
 Affermazione principio reciproca fiducia: Reg.
44/2001, Reg. 1346/2000;
 Ridimensionamento limite ordine pubblico:
 - dall’ art. 27 Conv. Bruxelles all’ art. 34 reg. 44/2001;
 - L’art. 26 Reg. 1346/2000;
 - Ruolo della giurisprudenza della Corte (sentenza
Krombach, 2000).
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3. VERSO LA SUPREMAZIA DEL
MODELLO COMUNITARIO?
• Modello comunitario come modello uniforme;
• Carta di Nizza dei diritti fondamentali (2000),
• Art. 47. Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
“Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione
siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel
rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice
indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la
facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a
spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso
effettivo alla giustizia”.
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3. VERSO LA SUPREMAZIA DEL
MODELLO COMUNITARIO?
• Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009):
• - abbandono del sistema dei 3 pilastri,
• - estensione giurisdizione della Corte a materie oggi
escluse (cooperazione giud. e di polizia in materia
penale),
• - il nuovo titolo V del TFUE “Spazio di libertà, sicurezza e
giustizia”, (artt. 67-89) sostituisce il precedente titolo IV
TCE.
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3.VERSO LA SUPREMAZIA DEL
MODELLO COMUNITARIO?
• Superamento tendenziale della fase di coordinamento dei
sistemi nazionali,
• Introduzione di procedimenti europei uniformi.
• Reg. 805/2004, Titolo esecutivo europeo (21.1.05),
• Reg.
1896/2006, Procedimento europeo di ingiunzione di
pagamento (12.12.08),
• Reg. 861/2007, Procedimento europeo per le controversie di
modesta entità (1.1.09),
• Reg. 1393/2007, Notificazione atti in materia civile e commerciale
( 13.11.08)
• Reg.
4/2009,Competenza,
legge
applicabile,
riconoscimento,esecuzione delle decisioni e cooperazione in
materia di obbligazioni alimentari (18.9.10)
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3. VERSO LA SUPREMAZIA DEL
MODELLO COMUNITARIO?
• Con i reg. 805/2006, 1896/2007, 861/2007, 4/2009 non
vi è alcuna procedura di “exequatur”→ le decisioni rese
e i titoli circolano liberamente;
• Con i reg. 805/2006, 1896/2007, 861/2007 Il rispetto
dell’ordine pubblico non rientra più tra i requisiti per la
certificazione.
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IL CONTRIBUTO DELLA
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
• Affermazione della giurisdizione “comunitaria” nei
rapporti con i Paesi terzi (versante esterno)
• La sentenza Owusu (2005)
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IL CONTRIBUTO DELLA
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
• L’estensione delle prerogative di controllo della
Corte nei rapporti tra pilastri
• Le sentenze SEGI e Gestoras Pro Amnistia (2007)
•
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IL CONTRIBUTO DELLA
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
• La supremazia del modello comunitario sui
modelli nazionali (versante interno):
• La sentenza Leffler (2007);
• La sentenza West Tankers (2008);
• La sentenza Lucchini (2007);
• La sentenza Fall. Olimpiclub (2009).
LE NORME SULLA COOPERAZIONE IN
MATERIA GIUDIZIARIA E CIVILE COME
SISTEMA?
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- - Limiti materiali art. 65 a) b) c) TCE
- Limiti funzionali art. 65 TCE
- - Assenza norme affermazione della giurisdizione nei cfr.
degli Stati terzi,
- - Assenza norme sul riconoscimento ed esecuzione delle
decisioni emanate in Stati terzi,
- - Il TFUE afferma con qualche timidezza la realizzazione
dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
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LE NORME SULLA COOPERAZIONE IN
MATERIA GIUDIZIARIA E CIVILE COME
SISTEMA?
• TFUE:
67.1 “L’Unione realizza uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali
nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse
tradizioni giuridiche degli Stati membri”.
• Art. 67.4 “L’Unione facilita l’accesso alla giustizia, in
particolare attraverso il principio di riconoscimento
reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in
materia civile”.
• Art.
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LE NORME SULLA COOPERAZIONE IN
MATERIA GIUDIZIARIA E CIVILE COME
SISTEMA?
•Ruolo “trainante” della Corte di giustizia:
•Parere 1/03 del 2006: riconoscimento competenza
esclusiva della Comunità nella conclusione nuova
Conv. Di Lugano → reg. 44/2001 come “sistema globale e
coerente”.
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grazie
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