LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE NELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA Manlio Frigo Università degli Studi di Milano anlio Frigo Uiversità degli Studi di Milano 1 2 LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA CIVILE E IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA • 1. COESISTENZA E COMPATIBILITA’ TRA SISTEMI NAZIONALI • 2. COMPATIBILITA’ ED EQUIVALENZA TRA SISTEMI NAZIONALI • 3. SUPREMAZIA DEL MODELLO E DEL METODO EUROPEO-COMUNITARIO 3 1. COESISTENZA TRA SISTEMI Art. 293 TCE: “Gli Stati membri avvieranno tra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini… - la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali”. - → Convenzione Bruxelles 1968 competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; - → Convenzione Roma 1980 legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. 4 1. COESISTENZA TRA SISTEMI Perché assicurare una compatibilità tra sistemi? Art. 23 TCE, unione doganale (28 TFUE); Art. 28-30 TCE divieto restrizioni quantitative tra Stati membri (34-36 TFUE); Art. 39 TCE libera circolazione lavoratori (45 TFUE); Art. 43 TCE diritto di stabilimento (49 TFUE); Art. 49 TCE libera prestazione di servizi (56 TFUE) . 5 1. COESISTENZA TRA SISTEMI • Interpretazione del diritto comunitario e ruolo della Corte ex art. 234 TCE; • La giurisprudenza Cassis de Dijon (1979) e l’affermazione del principio del “mutuo riconoscimento”, alla base del principio di “reciproca fiducia” (Decisione PE e Consiglio 21 settembre 2007). 6 2. COMPATIBILITA’ ED EQUIVALENZA TRA SISTEMI Art. 2-3 TCE, Mercato comune, unione economico- monetaria, mercato interno; Trattato di Amsterdam (1997), comunitarizzazione parziale del III pilastro; Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e l’esclusione della Danimarca; Il nuovo Titolo IV TCE (“Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone”), art. 61, 65 b) e c), 68 TCE. 7 2. COMPATIBILITA’ ED EQUIVALENZA TRA SISTEMI (V. OGGI ART. 81 TFUE) Art. 65: “Le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, da adottare a norma dell'articolo 67 e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno, includono: a) il miglioramento e la semplificazione: - del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali, - della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova, - del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali; b) la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale; c) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri”. 7 8 2. COMPATIBILITA’ ED EQUIVALENZA TRA SISTEMI Reg. 1346/2000, Procedure di insolvenza (31.5.02); Reg. 1348/2000, Notificazione e comunicazione degli atti in materia civile e commerciale (31.5.01) abrogato; Reg. 1206/2001, Assunzione delle prove in materia civile e commerciale (1.7.01); Reg. 44/2001, Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I”),(1.3.02); Reg. 2201/2003, Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (“Bruxelles II”), (1.8.04). 9 2. COMPATIBILITA’ ED EQUIVALENZA TRA SISTEMI Affermazione principio reciproca fiducia: Reg. 44/2001, Reg. 1346/2000; Ridimensionamento limite ordine pubblico: - dall’ art. 27 Conv. Bruxelles all’ art. 34 reg. 44/2001; - L’art. 26 Reg. 1346/2000; - Ruolo della giurisprudenza della Corte (sentenza Krombach, 2000). 10 3. VERSO LA SUPREMAZIA DEL MODELLO COMUNITARIO? • Modello comunitario come modello uniforme; • Carta di Nizza dei diritti fondamentali (2000), • Art. 47. Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. “Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia”. 11 3. VERSO LA SUPREMAZIA DEL MODELLO COMUNITARIO? • Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009): • - abbandono del sistema dei 3 pilastri, • - estensione giurisdizione della Corte a materie oggi escluse (cooperazione giud. e di polizia in materia penale), • - il nuovo titolo V del TFUE “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, (artt. 67-89) sostituisce il precedente titolo IV TCE. 12 3.VERSO LA SUPREMAZIA DEL MODELLO COMUNITARIO? • Superamento tendenziale della fase di coordinamento dei sistemi nazionali, • Introduzione di procedimenti europei uniformi. • Reg. 805/2004, Titolo esecutivo europeo (21.1.05), • Reg. 1896/2006, Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento (12.12.08), • Reg. 861/2007, Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (1.1.09), • Reg. 1393/2007, Notificazione atti in materia civile e commerciale ( 13.11.08) • Reg. 4/2009,Competenza, legge applicabile, riconoscimento,esecuzione delle decisioni e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (18.9.10) 13 3. VERSO LA SUPREMAZIA DEL MODELLO COMUNITARIO? • Con i reg. 805/2006, 1896/2007, 861/2007, 4/2009 non vi è alcuna procedura di “exequatur”→ le decisioni rese e i titoli circolano liberamente; • Con i reg. 805/2006, 1896/2007, 861/2007 Il rispetto dell’ordine pubblico non rientra più tra i requisiti per la certificazione. 14 IL CONTRIBUTO DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA • Affermazione della giurisdizione “comunitaria” nei rapporti con i Paesi terzi (versante esterno) • La sentenza Owusu (2005) 15 IL CONTRIBUTO DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA • L’estensione delle prerogative di controllo della Corte nei rapporti tra pilastri • Le sentenze SEGI e Gestoras Pro Amnistia (2007) • 16 IL CONTRIBUTO DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA • La supremazia del modello comunitario sui modelli nazionali (versante interno): • La sentenza Leffler (2007); • La sentenza West Tankers (2008); • La sentenza Lucchini (2007); • La sentenza Fall. Olimpiclub (2009). LE NORME SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA GIUDIZIARIA E CIVILE COME SISTEMA? 17 - - Limiti materiali art. 65 a) b) c) TCE - Limiti funzionali art. 65 TCE - - Assenza norme affermazione della giurisdizione nei cfr. degli Stati terzi, - - Assenza norme sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni emanate in Stati terzi, - - Il TFUE afferma con qualche timidezza la realizzazione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 18 LE NORME SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA GIUDIZIARIA E CIVILE COME SISTEMA? • TFUE: 67.1 “L’Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri”. • Art. 67.4 “L’Unione facilita l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile”. • Art. 19 LE NORME SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA GIUDIZIARIA E CIVILE COME SISTEMA? •Ruolo “trainante” della Corte di giustizia: •Parere 1/03 del 2006: riconoscimento competenza esclusiva della Comunità nella conclusione nuova Conv. Di Lugano → reg. 44/2001 come “sistema globale e coerente”. 20 grazie