Le novità ai fini della determinazione
del reddito imponibile 2007
dott. Luca Ambroso
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Quadro normativo di riferimento
Norme che introducono novità nel calcolo delle imposte relative al 2007:
 DL 223/2006
• Deduzioni extracontabili (costi ricerca e sviluppo);
 DL 262/2006
• Operazioni con professionisti esteri (“black list”);
 L. 296/2006
• Commesse pluriennali;
• Costi da operazioni con soggetti esteri (“black list”);
• Impianti di telefonia;
 DL 81/2007
• Disciplina fiscale autovetture;
 L. 244/2007
• Interessi di finanziamento;
• Ammortamento fabbricati.
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2
Ammortamenti fabbricati strumentali
RIFERIMENTI NORMATIVI
FABBRICATI POSSEDUTI IN PROPRIETÀ
CO. 7
ART. 36
DL 223/2006
RENDE INDEDUCIBILE DAL REDDITO DI
IMPRESA LA QUOTA PARTE
DELL’AMMORTAMENTO RICONDUCIBILE
AL COSTO DI ACQUISTO DELLE AREE
SU CUI INSISTONO I FABBRICATI
FABBRICATI POSSEDUTI IN LEASING
CO. 7-BIS
ART. 36
DL 223/2006
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RENDE INDEDUCIBILE DAL REDDITO
DI IMPRESA LA QUOTA PARTE DEI CANONI DI
LEASING RICONDUCIBILE AL RIMBORSO DI
COSTO DELLE AREE SU CUI INSISTONO
I FABBRICATI
3
Ammortamenti fabbricati strumentali
(segue)
LIMITAZIONI PER I FABBRICATI GIÀ POSSEDUTI
Le limitazioni alla deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasing
(70% / 80%) riguardano anche i fabbricati acquisiti prima del 2006 (art.
36 co. 8 del DL 223/2006).
Il costo attribuibile all’area è determinato in base:


al costo effettivamente sostenuto per il terreno (separato acquisto area
e successiva edificazione fabbricato);
al maggiore importo tra il valore attribuito all’area nel bilancio 2005 e
quello ottenuto applicando le percentuali del 20% o del 30% al costo
complessivo dell’investimento immobiliare (fabbricato acquistato già
edificato).
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4
Ammortamenti fabbricati strumentali
(segue)
LIMITAZIONI PER I FABBRICATI GIÀ POSSEDUTI
Per i fabbricati acquisiti ante 2006 “il residuo valore ammortizzabile è
pari alla quota di costo riferibile agli stessi, al netto delle quote di
ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti calcolate sul
costo complessivo”.
Ai sensi dell’art. 1, co. 81, L. 244/2007 che recepisce il non convertito
DL 118/2007, la norma di cui sopra “s'interpreta nel senso che per
ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei
periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4.7.2006
calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al
costo dell'area e al costo del fabbricato”.
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5
Ammortamenti fabbricati strumentali
(segue)
RATIO DELLA NORMA
Consentire alle imprese, che abbiano o meno raggiunto il plafond
massimo di costi ammortizzabili (70% / 80% del valore del
fabbricato), di dedurre fiscalmente maggiori quote di
ammortamento/canoni di leasing iscritti a Conto economico.
DECORRENZA
La previsione recepita definitivamente dalla Finanziaria 2008 ha
natura di interpretazione autentica e, come tale, ha effetto
retroattivo.
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6
Ammortamenti fabbricati strumentali
(segue)
AMBITO APPLICATIVO
La norma interpretativa menziona solo gli ammortamenti, e
non i canoni di leasing.
Non vi è, però, dubbio che essa si applichi anche ai leasing
immobiliari. Infatti:
 anche la norma “interpretata” dal decreto (art. 36 co. 8
ultimo periodo del DL 223/2006) menziona solo gli
ammortamenti;
 la
prassi dell’Agenzia delle Entrate ha, però,
pacificamente esteso i principi in essa contenuti al caso
degli immobili in leasing.
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7
Ammortamenti fabbricati strumentali
(segue)
FABBRICATI IN PROPRIETÀ (ANTE L. 244/2007)
Anno
Valore
Ammortamenti
Fondo
Residuo
1997
100
6% x 100 = 6
6
94
1998
100
6
12
88
1999
100
6
18
82
…
100
6
…
…
2005
100
6
54
46
2006
70
2006
70
6% x 70 = 4,2
58,2
11,8
2007
70
4,2
62,4
7,6
2008
70
4,2
66,6
3,4
70 – 54 = 16
2009
70
3,4
70
0
Prima di operare gli ammortamenti fiscali 2006, il residuo fiscale è
ricalcolato imputando tutto il fondo al fabbricato.
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8
Ammortamenti fabbricati strumentali
(segue)
FABBRICATI IN PROPRIETÀ (POST L. 244/2007)
Anno
Valore
Ammortamenti
Fondo
Residuo
1997
100
6% x 100 = 6
6
94
1998
100
6
12
88
1999
100
6
18
82
…
100
6
…
…
2005
100
6
54
46
2006
70
2006
70
6% x 70 = 4,2
42,0
28
2007
70
4,2
46,2
23,8
…
70
4,2
…
…
70 - 37,8 = 32,2
2013
70
2,8
70,0
0
Prima di operare gli ammortamenti fiscali 2006, il residuo fiscale è ricalcolato
imputando il 70% del fondo al fabbricato.
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9
Ammortamenti fabbricati strumentali
(segue)
CONSEGUENZE SCORPORO FONDO AMM.TO
SULLA DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE
Per le imprese, che non hanno ancora esaurito il plafond del
70% o 80% del costo, non muta la quota di ammortamento
deducibile nel singolo esercizio, e non deve quindi essere
eventualmente modificato il dato indicato nel quadro RF del
modello UNICO 2007 (no integrativa); tuttavia, si allunga il
periodo di ammortamento fiscale (aumentando il valore residuo
ammortizzabile).
Per le imprese, che hanno raggiunto il plafond del 70% o 80%
del costo non potendo dedurre più alcun ammortamento dal
2006 (modello UNICO 2007), diviene invece possibile dedurre
una maggiore quota di ammortamento.
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10
Ammortamenti fabbricati strumentali
(segue)
FONDO AMMORTAMENTO E UNICO 2007:
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Qualora per prudenza il contribuente, ai fini del calcolo delle
imposte relative al 2006, non abbia scorporato il fondo
ammortamento al 31.12.2005 (come già prevedeva il DL
118/2007 non convertito), ha la possibilità di presentare entro il
31.7.2008 (per i soggetti solari) la dichiarazione integrativa a
favore (ex art. 2 co. 8-bis, DPR 322/98) indicando nel quadro
RX l’imposta versata in eccesso a titolo di saldo 2006.
L’importo a credito indicato nel quadro RX è utilizzabile in
compensazione (orizzontale e verticale) con effetto immediato.
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11
Ammortamenti fabbricati strumentali
(segue) FABBRICATI IN LEASING (ANTE L. 244/2007)
Leasing 100.000 euro 2000-2009, riscatto 2.500 (nel 2010)
Anno
Canoni
QC
QI
Quota
terreno
Quota
fabbricato
Totale Q
fabbricato
2000
13.687
9.750
3.937
-
9.750
9.750
2001
13.687
9.750
3.937
-
9.750
19.500
…
13.687
9.750
3.937
-
9.750
…
2005
13.687
9.750
3.937
-
9.750
58.500
2006
13.687
9.750
3.937
7.312,50
2.437,50
60.937,50
2007
13.687
9.750
3.937
7.312,50
2.437,50
63.375
2008
13.687
9.750
3.937
7.312,50
2.437,50
65.812,50
2009
13.687
9.750
3.937
7.312,50
2.437,50
68.250
2010
-
2.500
750
1.750
70.000
30.000
70.000
TOT.
136.869 100.000
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39.369
12
Ammortamenti fabbricati strumentali
(segue) FABBRICATI IN LEASING (POST L. 244/2007)
Leasing 100.000 euro 2000-2009, riscatto 2.500 (nel 2010)
Anno
Canoni
QC
QI
Quota
terreno
Quota
fabbricato
Totale Q
fabbricato
2000
13.687
9.750
3.937
-
9.750
9.750
2001
13.687
9.750
3.937
-
9.750
19.500
…
13.687
9.750
3.937
-
9.750
…
2005
13.687
9.750
3.937
-
9.750
58.500
2006
13.687
9.750
3.937
2.925
6.825
65.325
2007
13.687
9.750
3.937
2.925
6.825
72.150
2008
13.687
9.750
3.937
2.925
6.825
78.975
2009
13.687
9.750
3.937
2.925
6.825
85.800
2010
-
2.500
750
1.750
87.550
12.450
87.550
TOT.
136.869 100.000
Eutekne – Tutti i diritti riservati
39.369
13
Ammortamenti fabbricati strumentali
(segue)
RIFLESSI SULLA DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE
Lo scorporo della quota capitale comporta:
Residuo (70.000 – 1.750) = 68.250
Suddivisione quote dedotte al 2005 (58.500 x 70%) = 40.950
Totale quota deducibile (68.250 – 40.950) = 27.300, anziché 9.750
Quota deducibile in ogni esercizio (27.300/4) = 6.825 anziché 2.437,5
Nel caso dei fabbricati in leasing, anche per le imprese che non hanno ancora
esaurito il plafond del 70% o 80% del costo, aumenta sensibilmente la quota
fiscalmente deducibile in ogni singolo esercizio.
è consigliabile, quindi, presentare l’UNICO 2007 INTEGRATIVO evidenziando
la minore variazione in aumento nel quadro RF.
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14
Ammortamenti fabbricati strumentali
(segue)
RIFLESSI SUL BILANCIO D’ESERCIZIO
Possono assumere una certa complessità, e dipendono in ogni caso
dall’impostazione contabile adottata in sede di predisposizione del
bilancio 2006:
1. scorporo del valore del terreno;
2. ammortamento sul costo complessivo dell’immobile (comprensivo della
“quota terreno”);
3. interruzione dell’ammortamento anche civilistico.
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15
Ammortamenti fabbricati strumentali
(segue)
RIFLESSI SUL BILANCIO D’ESERCIZIO
1. Scorporo valore terreno
Fabbricato industriale di costo 100, ammortizzato per 75
Fabbricato: 100 x 70% = 70
F.do amm.to 2005 = 52,50
Terreno: 100 x 30% = 30
F.do amm.to 2005 = 22,50
Ammortamenti in bilancio 2007: (70 x 3%) = 2,1
Ammortamenti bilancio 2006/ante L. 244/2007: 0
Ammortamenti fiscalmente deducibili post L. 244/2007: 2,1
IN UNICO 2007 (IN CASO DI INTEGRATIVA) REDAZIONE EC:
EFFETTUARE Δ- PARI A 2,1 (Cfr slide 11)
IN UNICO 2008 NESSUNA Δ DA EFFETTUARE
AMM.TO CIVILISTICO = AMM.TO FISCALE
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=>
16
Ammortamenti fabbricati strumentali
(segue)
RIFLESSI SUL BILANCIO D’ESERCIZIO
“Disinquinamento” fondo ammortamento terreni
Fabbricato industriale di costo 100, ammortizzato per 75
Fondo amm.to attribuibile al fabbricato: 75 x 70% = 52,50
Fondo amm.to attribuibile all’area: 75 x 30% = 22,50
FONDO AMMORTAMENTO 22,50
SOPRAVVENIENZE ATTIVE 22,50
In attesa di chiarimenti ufficiali, pare non potersi applicare la
normativa sull’eliminazione delle interferenze fiscali (Circ. 27/2005)
sopravvenienza attiva imponibile
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17
Ammortamenti fabbricati strumentali
(segue)
RIFLESSI SUL BILANCIO D’ESERCIZIO
2. Ammortamento su costo complessivo immobile
Fabbricato industriale di costo 100, ammortizzato per 75
Il fondo ammortamento non viene suddiviso in contabilità, ma solo nel registro
beni ammortizzabili (sezione ammortamenti fiscali).
Ammortamenti in bilancio 2006/2007: 100 x 3% = 3
Ammortamenti fiscalmente deducibili ante L. 244/2007: 0
Ammortamenti fiscalmente deducibili post L. 244/2007: 2,1
IN UNICO 2007 (IN CASO DI INTEGRATIVA): LA Δ+ DA EFFETTUARE
PASSA DA 3 A 0,9 (Cfr slide 11)
IN UNICO 2008: EFFETTUARE Δ+ PARI A 0,9
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18
Ammortamenti fabbricati strumentali
(segue)
RIFLESSI SUL BILANCIO D’ESERCIZIO
Fabbricato industriale di costo 100, ammortizzato per 75
3. Interruzione ammortamenti anche civilistici
Ammortamenti bilancio 2006: 0
Ammortamenti bilancio 2007: ?
Ammortamenti fiscalmente deducibili post L. 244/07: 2,1
IN UNICO 2007 (IN CASO DI INTEGRATIVA) REDAZIONE EC:
EFFETTUARE Δ- PARI A 2,1
IN UNICO 2008: LA Δ- EVENTUALMENTE DA EFFETTUARE È PARI A
2,1 (QUADRO EC)
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19
Rettifica della fiscalità differita pregressa
RIDUZIONE ALIQUOTE NOMINALI IRES/IRAP
Principi generali
La riduzione delle aliquote nominali IRES ed IRAP a decorrere dal
periodo d’imposta 2008 si riflette sul calcolo della fiscalità differita da
iscrivere nel bilancio 2007
le imposte differite devono essere conteggiate ogni anno sulla base
delle aliquote che saranno in vigore nel momento in cui si
riverseranno, purché la norma di modifica risulti emanata alla data di
redazione del bilancio (OIC 25)
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20
Rettifica della fiscalità differita pregressa
(segue)
RIALLINEAMENTO DIFFERENZE
Principi generali
Anche l’affrancamento delle differenze extracontabili mediante il
versamento dell’imposta sostitutiva a scaglioni comporta la rettifica
delle imposte differite (passive) iscritte in bilancio sulle deduzioni ex
art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR.
La rettifica delle imposte differite passive (ovvero lo storno del fondo
imposte differite) è correlata alla misura del riallineamento dei valori
che può esser integrale o parziale.
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21
Rettifica della fiscalità differita pregressa
(segue)
RIDUZIONE ALIQUOTE / AFFRANCAMENTO
La rettifica, ai sensi del Documento Interpretativo 1 all’OIC 12, avviene
attraverso l’iscrizione di sopravvenienze non nell’area straordinaria (voci
E.20 o E.21), bensì a storno o ad incremento delle corrispondenti
sottovoci iscritte nella voce 22 del Conto economico
• su imposte anticipate => “sopravvenienza passiva”
• su imposte differite => “sopravvenienza attiva”
Pertanto, in caso di eccedenza di imposte anticipate, la rettifica della
fiscalità differita comporta nel bilancio 2007 l’iscrizione di maggiori
“imposte”.
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22
Rettifica della fiscalità differita pregressa
(segue)
RIDUZIONE ALIQUOTE NOMINALI IRES/IRAP
1. Rettifica imposte differite
Plusvalenza realizzata nel 2006 per 500, ripartita in 5 esercizi
Quota
IRES
(ante)
IRES
(post)
Δ
IRAP
(ante)
IRAP
(post)
Δ
2007
100
33,00
33,00
-
4,25
4,25
-
2008
100
33,00
27,50
5,50
4,25
3,90
0,35
2009
100
33,00
27,50
5,50
4,25
3,90
0,35
2010
100
33,00
27,50
5,50
4,25
3,90
0,35
TOT.
400
132,00
115,50
16,50
17,00
15,95
1,05
F.do imposte differite IRES
16,50
Imposte differite IRES (C/E)
16,50
F.do imposte differite IRAP
1,05
Imposte differite IRAP (C/E)
1,05
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23
Rettifica della fiscalità differita pregressa
(segue)
RIDUZIONE ALIQUOTE NOMINALI IRES/IRAP
2. Rettifica imposte anticipate
Spese di rappresentanza sostenute nel 2006 per 300 (quota deducibile 100,
ripartita in 5 esercizi)
Quota
IRES
(ante)
IRES
(post)
Δ
IRAP
(ante)
IRAP
(post)
Δ
2007
20
6,60
6,60
-
0,85
0,85
-
2008
20
6,60
5,50
1,10
0,85
0,78
0,07
2009
20
6,60
5,50
1,10
0,85
0,78
0,07
2010
20
6,60
5,50
1,10
0,85
0,78
0,07
TOT.
80
26,40
23,10
3,30
3,40
3,19
0,21
Imposte anticipate IRES (C/E)
3,30 Imposte anticipate IRES
3,30
Imposte anticipate IRAP (C/E)
0,21 Imposte anticipate IRES
0,21
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24
Lavori in corso di durata ultrannuale
RIFERIMENTI NORMATIVI
ABROGATO CO. 3 ART. 93 DEL TUIR
CO. 20 ART. 36
DL 223/2006
NORMA CHE CONSENTE DI EFFETTUARE
AI FINI FISCALI LE C.D. “SVALUTAZIONI
PER RISCHIO CONTRATTUALE”
ABROGATO CO. 5 ART. 93 DEL TUIR
CO. 70
ART. 1
L 296/2006
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NORMA CHE CONSENTE AI FINI FISCALI
DI VALUTARE LE COMMESSE IN CORSO
D’OPERA SECONDO IL METODO DEL COSTO
ANZICHÉ SECONDO IL METODO DELLA
% DI COMPLETAMENTO
25
Lavori in corso di durata ultrannuale
(segue)
SVALUTAZIONE PER “RISCHIO CONTRATTUALE”
Inizialmente, è stata abrogata la possibilità di dedurre ai fini fiscali
un importo forfetario a titolo di “rischio contrattuale” pari al 2% (4%
per le commesse “estere”) del valore delle rimanenze finali di lavori
in corso.
DECORRENZA
ABROGAZIONE
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DAL PERIODO DI IMPOSTA
IN CORSO AL 4.7.2006
26
Lavori in corso di durata ultrannuale
(segue)
VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE
ANTE FINANZIARIA 2007
ART. 93 CO. 5 DEL TUIR
POST FINANZIARIA 2007
ART. 93 CO. 5 DEL TUIR
ART. 1 CO. 70 L. 296/2006
LE OPERE PLURIENNALI
POTEVANO ESSERE VALUTATE AL
COSTO (METODO DELLA
"COMMESSA COMPLETATA")
PREVIA AUTORIZZAZIONE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
LE OPERE PLURIENNALI
DEVONO ESSERE VALUTATE IN
BASE AI CORRISPETTIVI,
ESSENDO STATA ABROGATA
LA FACOLTÀ DI VALUTARLE
AL COSTO
DECORRENZA:
OPERE INIZIATE A PARTIRE DAL
PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO
A QUELLO IN CORSO AL 31.12.2006
Eutekne – Tutti i diritti riservati
27
Lavori in corso di durata ultrannuale
(segue)
CONSEGUENZE ABOLIZIONE VALUTAZIONE
AL COSTO

Fiscalmente non è più possibile differire l’imputazione dei
corrispettivi all’esercizio in cui le opere vengono consegnate
(metodo della commessa completata).

Possibile creazione di disallineamenti tra valutazione civilistica e
fiscale (doppio binario), qualora si opti nella valutazione delle
opere – ai fini della redazione del bilancio – per il criterio della
commessa completata (eventualità comunque poco probabile).
Eutekne – Tutti i diritti riservati
28
Lavori in corso di durata ultrannuale
(segue)
OPZIONI DOPO LA MANOVRA FINANZIARIA 2007
Valutazione fiscale
Rischio contrattuale
2005
SAL o commessa completata
SI
2006
SAL o commessa completata
NO
2007
Commesse iniziate prima del 2007: SAL
o commessa completata
NO
Commesse iniziate nel 2007: SAL
Condizioni per l’adozione del metodo (civilistico) del SAL:
 deve esistere un contratto vincolante tra le parti;
 le opere devono essere specifiche per il cliente;
 è possibile stimare in modo attendibile i SAL, così come i ricavi e i costi di
commessa;
 non vi sono condizioni “esterne” che possano influenzare le valutazioni.
Eutekne – Tutti i diritti riservati
29
Lavori in corso di durata ultrannuale
(segue)
CONTABILIZZAZIONE CON % COMPLETAMENTO
Dati di partenza:
 ricavi di commessa: 600
 costi di commessa: 500
 SAL esercizio: 2007: 40%; 2008: 70%;
2009: 100%
Rimanenze Δ rimanenze
Esercizio
Costi (C/E)
(SP)
(C/E)
Utile lordo
di commessa
2007
240
240
(200)
40
2008
420
180
(150)
30
2009
(420)
(150)
30 (600 – 420 – 150)
Nell’esercizio 2009 l’impresa iscrive ricavi (600) a fronte di una variazione
negativa delle rimanenze pari a 420.
Il margine di commessa (100) viene, quindi, ripartito in modo proporzionale tra
i vari esercizi.
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30
Lavori in corso di durata ultrannuale
(segue)
CONTABILIZZAZIONE CON % COMPLETAMENTO
Contabilizzazione degli acconti:
 tra i ricavi (“scorporandoli” dal valore delle rimanenze);
 tra i debiti (includendoli nel valore delle rimanenze).
Il Principio Contabile OIC 23 privilegia l’iscrizione tra i ricavi, a
condizione che:
 il ricavo sia riconosciuto con certezza quale corrispettivo per i
lavori eseguiti;
 in Nota Integrativa si dia conto dell’esposizione dell’impresa nei
confronti del committente per tutti i lavori non definitivamente
accertati e liquidati.
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31
Interessi di finanziamento
IMMOBILI PATRIMONIO


Interessi di finanziamento: interessi relativi all’acquisto di
immobili patrimonio (es. A/2).
Interessi di funzionamento: interessi relativi agli interventi di
manutenzione e alle spese di gestione su immobili patrimonio.
L’art. 1, co. 35, L. 244/2007 modificando l’art. 90, co. 2, TUIR
stabilisce definitivamente che:
gli interessi passivi di finanziamento relativi a immobili non
strumentali (né merce) sono esclusi dal regime di indeducibilità
assoluta degli oneri afferenti detti immobili.
La norma rappresenta un’interpretazione autentica e, come tale, ha
efficacia retroattiva.
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32
Operazioni con residenti black list
QUADRO NORMATIVO
art. 1 co. 6
DL 262/2006
ha introdotto il co. 12-bis nell’art. 110 del TUIR
art. 1 co. 301
L. 296/2006
modifica il co. 11 dell’art. 110 del TUIR
art. 1 co. 302
L. 296/2006
introduce il co. 3-bis nell’art. 8 del DLgs. 471/97
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33
Operazioni con residenti black list (segue)
PROFESSIONISTI
Il DL 262/2006 ha esteso il regime di indeducibilità anche ai costi
derivanti da prestazioni di servizi resi da professionisti domiciliati
in Stati black list
le società non possono dedurre i costi per servizi resi da
professionisti se non dimostrano alternativamente che:

la consulenza era effettivamente connessa ad un’attività
radicata nello Stato black list;

la prestazione per sua natura non poteva che esser
espletata da un professionista che opera in quel
determinato territorio
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34
Operazioni con residenti black list (segue)
IMPRESE / PROFESSIONISTI
La L. 296/2006 ha introdotto una sanatoria per i costi non
indicati in dichiarazione per cui è possibile far valere le due
esimenti (effettiva attività commerciale o effettivo interesse
economico)
la mancata o parziale indicazione in UNICO dei costi non
implica più l’indeducibilità degli stessi, bensì comporta
l’applicazione di una sanzione pari al 10% dei costi non
indicati.
La sanzione è compresa tra un minimo di 500,00 € ed un
massimo di 50.000,00 €.
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35
Spese di ricerca e sviluppo
QUADRO EC
L’art. 27 co. 47 del DL 223/2006 ha esteso il meccanismo delle
deduzioni extracontabili alle spese di ricerca e sviluppo.
La deduzione fiscale eccedente l’ammortamento iscritto in
conto economico riguarda le spese sostenute a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 4.7.2006
(periodo d’imposta 2007, per i soggetti solari).
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36
Costi di telefonia fissa e mobile
A decorrere dal periodo d’imposta 2007, viene stabilita nel limite
dell’80% la deducibilità degli oneri relativi a:

impianti di telefonia fissa;

telefoni cellulari.
La nuova percentuale di deducibilità riguarda gli oneri relativi a:

quote di ammortamento

canoni di locazione (anche finanziaria)

manutenzione e gestione

beni materiali ed immateriali necessari per la connessione
internet (es. modem, router ADSL e relativo software).
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37
Costi di telefonia fissa e mobile (segue)
CONTRATTO DI ASSISTENZA/NOLEGGIO
In caso di contratto di noleggio che prevede la fornitura sia del
centralino telefonico con i relativi terminali sia di personal
computer (o l’assistenza su detti beni), soltanto la quota del
canone relativa al noleggio/assistenza del centralino e dei
terminali deve esser dedotta nel limite dell’80%
è quindi consigliabile per forniture di importo rilevante
richiedere in fattura la ripartizione dei costi in merito alla
diversa tipologia di beni.
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38
Disciplina fiscale autovetture
NUOVI LIMITI DI DEDUCIBILITÀ DEGLI ONERI
(art. 15-bis co. 7 del DL 81/2007)
Periodo d’imposta 2007:
Autovetture aziendali: limite 40% (art. 164, co. 1, lett. b).
Autovetture date in uso promiscuo a dipendenti: limite 90% (art.
164 co. 1 lett. b-bis, TUIR).
Periodo d’imposta 2006 (recupero in UNICO 2008 – quadro RF
rigo 58 – pari alla differenza tra il seguente limite di deducibilità e
quota dedotta in UNICO 2007):
Autovetture aziendali: limite 20% (nel rispetto del tetto max)
Autovetture date in uso promiscuo a dipendenti: limite 65%
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39
Disciplina fiscale autovetture (segue)
TIPOLOGIA DI
CONTRIBUENTE
UNICO 2008 (REDDITI 2007)
TIPOLOGIA DI
VEICOLO A
MOTORE
DEDUCIBILITA' DEI
COSTI POST DL
262/2006 (PERIODO
2006)
Veicolo
esclusivamente
strumentale
100%
0
100%
Veicolo adibito ad
uso pubblico
100%
0
100%
autocarri inerenti
100%
0
100%
DEDUZIONE PER
DEDUCIBILITA' DEI COSTI
RECUPERO DEI COSTI
DI COMPETENZA DEL 07
NON DEDOTTI NEL 06
Imprese
veicolo concesso
65% dei costi del 2006
in uso promiscuo
a dipendente per Quota pari al benefit al netto della quota gia
dedotta
la maggior arte del
90% dei costi (con due
modalità di calcolo)
periodo d'imposta
casi diversi dai
precedenti
0
20% (con limite max
costo)
40% (con limite max
costo)
Qualsiasi
80% (con limite max
costo)
0
80% (con limite max
costo)
agenti e
rappresentanti
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40
Disciplina fiscale autovetture (segue)
Deducibilità delle autovetture non strumentali (art. 164, co. 1, lett. B), D.P.R.
917/1986)
se inferiore ad € 18.075,99
40% della quota di ammortamento
del costo effettivo
se superiore ad € 18.075,99
40% della quota di ammortamento
di € 18075,99
se inferiore ad € 18.075,99
40% dei canoni di leasing di
competenza
se superiore ad € 18.075,99
40% dei canoni di leasing di
competenza moltiplicati per il
rapporto fra € 18.075,99 e il costo
del bene per il concedente
se inferiore ad € 3.615,20
40% del canone annuo di noleggio
se superiore ad € 3.615,20
40% del limite annuo di € 3.615,20
Acquisto: verificare
costo di acquisto
Leasing Finanziario:
verificare costo del
bene per il
concedente
Locazione Operativa
e noleggio:verificare
canone annuo di
noleggio
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41
Rimborso IVA su autovetture
La presentazione dell’istanza di rimborso dell’IVA non detratta
sulle autovetture (acquisto e spese di gestione) relativamente al
periodo 1/1/03 – 13/9/06 comporta, ai sensi del principio OIC 25,
la rilevazione nel Bilancio 2007 del relativo credito verso l’erario.
C.II. 4-bis
Crediti vs erario
A
E.20
Sopravvenienze attive
La sopravvenienza attiva iscritta in Conto economico non rileva
ai fini della determinazione del reddito imponibile.
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42
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