IL NUOVO REGOLAMENTO CE 1221/2009 Performance, credibility, transparency EMAS III: obiettivi generali Aumento significativo del numero delle organizzazioni registrate (obiettivo di 23.000 in 5 anni) Rafforzando i principi di eccellenza dello strumento Facilitando l’adesione allo schema Registrazione delle organizzazioni (Art. 3) Organizzazioni con più siti in diversi paesi UE che richiedono un’unica registrazione (Corporate o Multisito UE) Organizzazioni in paesi extra UE (Global EMAS) La domanda di registrazione andrà fatta presso l’Organismo Competente di uno SM che consente la registrazione di tali organizzazioni Organizzazioni con più siti in paesi sia UE che extra UE (Global + Corporate): domanda presso SM che fornisce global EMAS Linee guida e guida utenti dalla Commissione Registrazione ‘corporate’ Se un’organizzazione ha siti ubicati in uno o più Stati membri può presentare un’unica domanda di registrazione cumulativa per tutti i siti o per una parte di essi. Le domande di registrazione cumulativa sono presentate ad un organismo competente dello Stato membro in cui l’organizzazione ha la sede principale o in cui si trova il centro direttivo dell’organizzazione designato ai fini del presente paragrafo. Registrazione ‘global’ Gli SM dovranno decidere SE applicare global EMAS Come………con quali procedure????? 1.Art. 13.2 (c): l’O.C. ha accertato, sulla base delle evidenze ricevute, …., che non sono state riscontrate violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente •Il verificatore, che firma un ’ apposita dichiarazione (All. VII), potrebbe assumere un ruolo più importante - rimarrebbe comunque il problema della conformità legislativa nel periodo seguente la registrazione •In alternativa potrebbero essere coinvolte le autorità locali attraverso accordi bilaterali, ma ciò non è praticabile in tutti i paesi (approccio “tutti o nessuno”) 2. Art. 13.2 (d): non vi sono pertinenti reclami delle parti interessate o i reclami sono stati risolti positivamente •Potrebbero assumere un ruolo rilevante le ONG Conformità legislativa (Art. 4.4) Le organizzazioni presentano materiale o documenti giustificativi che attestino il rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente. Le organizzazioni extra-UE fanno inoltre riferimento agli obblighi normativi pertinenti applicabili ad organizzazioni analoghe negli Stati membri dove intendono presentare la domanda di registrazione. (All. VII) Dichiarazione del verificatore in merito all’osservanza dei pertinenti obblighi normativi??????????? Assistenza alle organizzazioni (Art.4.2 e 4.4) •le organizzazioni possono chiedere informazioni alle autorità responsabili dell’applicazione delle legge o al verificatore •possono ricorrere all’assistenza di cui all’art.32 disponibile nelle SM in cui intendono presentare domanda (Art. 32.2) assistenza su: •informazioni sugli obblighi normativi in materia di legislazione ambientale •individuazione delle autorità competenti Come (Art. 32.3) Gli SM possono assegnare i compiti agli O.C. o altri organi purché competenti (Art. 32.4) Gli SM provvedono affinché le autorità competenti: •rispondano, almeno alle piccole organizzazioni, su quali siano gli obblighi normativi •informino le organizzazioni su come dimostrare la conformità legislativa (Art. 32.4) Gli SM garantiscono che le autorità…. comunichino… all’O.C.………… le inosservanze Tempistica e deroghe (Art 6) invariata la tempistica per la verifica completa e la predisposizione di una nuova D.A. (max ogni 3 anni) e per gli aggiornamenti (annuali) (Art 7.1) deroghe per piccole* organizzazioni: verifica completa ogni 4 anni (anziché 3) e aggiornamenti ogni 2…a condizione (confermata dal verificatore) che : •non vi siano rischi ambientali significativi •non siano previste modifiche sostanziali •l’organizzazione non contribuisce a problemi ambientali significativi a livello locale (Art 7.3) La deroga non esenta dall’inviare ogni anno la DA aggiornata, anche se convalidata ogni due anni (Art. 14.1,e) non vi sono pertinenti reclami delle parti interessate o i reclami sono stati risolti positivamente Modifiche sostanziali (Art.8) Vedi anche art. 2 – c. 15 Definizione: “qualsiasi modifica riguardante il funzionamento, la struttura, l’amministrazione, i processi, le attività, i prodotti o i servizi di un’organizzazione che ha o può avere un impatto significativo sul sistema di gestione ambientale di un’organizzazione, sull’ambiente o sulla salute umana” Nel caso in cui un’organizzazione abbia in previsione delle modifiche sostanziali* deve : •effettuare l’analisi ambientale delle modifiche •aggiornare di conseguenza l’intero sistema di gestione ambientale e i relativi documenti •far verificare e convalidare tutti i documenti modificati entro sei mesi •trasmettere le modifiche all’organismo competente utilizzando l’All. VI •rendere disponibili al pubblico le modifiche Uso del Logo (Art. 10) Versione unica con le parole “Gestione ambientale verificata” e numero di registrazione Nel caso di registrazione cumulativa parziale, nell’uso del logo, bisogna indicare i siti per i quali è stata concessa la registrazione Rimane il DIVIETO di utilizzo sul prodotto/confezione o in abbinamento con dichiarazioni comparative riguardanti altre attività e altri servizi (Art. 35.2) Senza n. di registrazione può essere usato a scopi promozionali da altri soggetti interessati (limitatamente alle attività di promozione) Registro Europeo (Art. 6.3) le organizzazioni registrate: • devono rendere disponibile al pubblico la D.A. entro un mese • devono inserire in allegato VI anche le informazioni sulle modalità per ottenere la DA (Art. 42.2) La Commissione tiene e pubblica: • un registro dei verificatori ambientali e delle organizzazioni registrate • una banca dati delle DA in formato elettronico • una banca dati delle best practices, compresi strumenti efficaci per la promozione di EMAS ed esempi di supporto tecnico alle organizzazioni • un elenco delle risorse comunitarie per il finanziamento dell’attuazione di EMAS e dei relativi progetti e attività Verificatori Ambientali (art. 18) compiti dei VA sostanzialmente invariati VERIFICA del RISPETTO dei REQUISITI del REG. ➫ Analisi ambientale iniziale – SGA – audit interni ➫ Aspetti legislativi in materia ambientale ➫ Miglioramento continuo ➫ Credibilità e esattezza dei dati riportati in DA Verifica degli indicatori di prestazione (all IV e art 46) Verifica delle condizioni per deroghe a piccole organizzazioni. (art 7) all. VI Compilazione all. VII (art. 5-6) Verificatori Ambientali (art 20) requisiti per i VA sostanzialmente invariati (organizzazione interna, indipendenza, competenze,…) (art 28) preso in conto l’art. 5.2 del Reg CE 765/08 che consente ad uno Stato Membro di disporre, al di fuori dell ’ Ente Unico di Accr., di un Organismo di abilitazione responsabile per il rilascio delle abilitazioni e per le attività di sorveglianza dei VA Verificatori Ambientali (art 22) requisiti addizionali per l’accreditamento (o abilitazione) dei VA che intendono operare in paesi extra UE (conoscenza legislazione amb., lingua,…) NB - considerati validi accordi contrattuali con persona o organizzazione qualificata che soddisfi tali requisiti (art 23) nei paesi terzi le sorveglianze sui VA spettano all’Organismo di Accreditamento (o di Abilitazione) che ha rilasciato l’accreditamento (o abilitazione) per quelle attività Verificatori Ambientali (art 25) attività di verifica/convalida sostanzialmente invariate Prevista una “ dichiarazione sulle attività di verifica e convalida” da parte del VA conforme all’all. VII (da inviare all ’ Organismo Competente con gli altri documenti per la registrazione da parte del richiedente) ➫ ➫ ➫ verifica condotta nel rispetto delle prescrizioni Reg. 1221/09 non risultano evidenze di N.C. con gli obblighi normativi applicabili in materia ambientale dati e info in DA forniscono un ’ immagine “ credibile ” , “affidabile” e “corretta” delle attività dell’org. Organismi di Accreditam./Abilitazione REG. CE 765/08 STATO MEMBRO Ente Unico Accr. Art. 5 par. 2 765/08 Accreditamento Abilitazione VA ORGANIZZAZ. VA ORGANIZZAZ. e SINGOLI Attività di sorveglianza sui VA almeno ogni 2 anni Stati Membri (art 37) gli SM dovranno, in accordo con le autorità locali, CCIAA, associazioni di categoria, ecc… promuovere/incentivare (in particolare attraverso un approccio per fasi) e dare assistenza ai “distretti” affinché soddisfino i requisiti di registrazione, viene anche evidenziato che lo scopo è la registrazione EMAS di tutte le organizzazioni del distretto (artt 38 e 44) integrazione con la legislazione nazionale ed europea (es GPP per le PA,…) e relative semplificazioni decise dagli SM (la registrazione EMAS può dispensare da alcuni adempimenti normativi,…) I. Analisi ambientale ASPETTI DIRETTI: anche i requisiti e i limiti di legge ASPETTI INDIRETTI: nel caso delle PA (Amm. comunali, provinciali,…) viene ribadito che è essenziale tener conto degli aspetti legati al core business (pianificazione/gestione del territorio,…). I soli aspetti relativi al “sito” (palazzo) sono ritenuti insufficienti. IV. Comunicazione ambientale Requisiti minimi DA (in aggiunta a quelli EMAS II) (e)…la relazione riporta gli indicatori chiave e gli altri pertinenti indicatori esistenti delle prestazioni ambientali (g)…un riferimento agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente IV. Comunicazione ambientale La DA deve contenere gli indicatori di prestazione… Consumo totale (i) Efficienza energetica…………… (ii) Uso dei materiali…………………. A (iii) Acqua………………………………. Flusso di massa dei diversi materiali Consumo totale (iv) Rifiuti………………………………. Produzione totale per tipologia/pericolosi (v) Biodiversità……………………….. Uso del suolo (vi) Emissioni………………………….. B % energia da fonti rinnovabili Valori specifici A/B=R (indicatore) Emissioni gas serra CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 … Emissioni totali SO2 NOx PM IV. Comunicazione ambientale Ovviamente possono essere utilizzati anche ALTRI indicatori (in particolare rif. art 46 - KPI e documenti di settore) Se alcuni indicatori NON sono significativi/rappresentativi degli aspetti ambientali possono essere tralasciati (giustificare con riferimento alla AA) Situazione registrazioni EMAS (Europa) Situazione registrazioni EMAS (Europa) Situazione registrazioni EMAS (Europa) Situazione registrazioni EMAS Registrazioni rilasciate 598 Dic-06 804 Dic-07 1050 Dic-08 1211 1263 (Italia) 1350 di cui •1100 attive •250 cancell./sosp. Dic-09 Per settori principali Dic-10 Giu-11 Per regione • Pubbl. Amm. (circa 200) • Emilia-Romagna (circa 200) • Rifiuti: trattamento, smaltimento, recupero (circa 150) • Lombardia (135) • Energia (circa 100) • Alimentare (circa 100) •Toscana (130) •Trentino (90) Puglia (70) Veneto e Piemonte (60)