IL NUOVO
REGOLAMENTO CE
1221/2009
Performance, credibility, transparency
EMAS III: obiettivi generali
Aumento significativo del numero delle
organizzazioni registrate
(obiettivo di 23.000 in 5 anni)
 Rafforzando i principi di eccellenza
dello strumento
Facilitando l’adesione allo schema
Registrazione delle organizzazioni (Art. 3)
Organizzazioni con più siti in diversi paesi UE che richiedono
un’unica registrazione (Corporate o Multisito UE)
Organizzazioni in paesi extra UE (Global EMAS)
La domanda di registrazione andrà fatta presso l’Organismo Competente
di uno SM che consente la registrazione di tali organizzazioni
Organizzazioni con più siti in paesi sia UE che extra UE (Global +
Corporate): domanda presso SM che fornisce global EMAS
Linee guida e guida utenti dalla Commissione
Registrazione ‘corporate’
Se un’organizzazione ha siti ubicati in uno o più Stati membri può
presentare un’unica domanda di registrazione cumulativa per tutti i
siti o per una parte di essi.
Le domande di registrazione cumulativa sono presentate ad un
organismo competente dello Stato membro in cui l’organizzazione
ha la sede principale o in cui si trova il centro direttivo
dell’organizzazione designato ai fini del presente paragrafo.
Registrazione ‘global’
Gli SM dovranno decidere SE applicare global EMAS
Come………con quali procedure?????
1.Art. 13.2 (c): l’O.C. ha accertato, sulla base delle evidenze ricevute, ….,
che non sono state riscontrate violazioni degli obblighi normativi
applicabili in materia di ambiente
•Il verificatore, che firma un ’ apposita dichiarazione (All. VII),
potrebbe assumere un ruolo più importante - rimarrebbe comunque
il problema della conformità legislativa nel periodo seguente la
registrazione
•In alternativa potrebbero essere coinvolte le autorità locali
attraverso accordi bilaterali, ma ciò non è praticabile in tutti i paesi
(approccio “tutti o nessuno”)
2. Art. 13.2 (d): non vi sono pertinenti reclami delle parti interessate o i
reclami sono stati risolti positivamente
•Potrebbero assumere un ruolo rilevante le ONG
Conformità legislativa
(Art. 4.4) Le organizzazioni presentano materiale o documenti
giustificativi che attestino il rispetto di tutti gli obblighi normativi
applicabili in materia di ambiente.
Le organizzazioni extra-UE fanno inoltre riferimento agli obblighi
normativi pertinenti applicabili ad organizzazioni analoghe negli Stati
membri dove intendono presentare la domanda di registrazione.
(All. VII) Dichiarazione del verificatore in merito all’osservanza dei
pertinenti obblighi normativi???????????
Assistenza alle organizzazioni
(Art.4.2 e 4.4)
•le organizzazioni possono chiedere informazioni alle autorità
responsabili dell’applicazione delle legge o al verificatore
•possono ricorrere all’assistenza di cui all’art.32 disponibile nelle SM
in cui intendono presentare domanda
(Art. 32.2) assistenza su:
•informazioni sugli obblighi normativi in materia di legislazione
ambientale
•individuazione delle autorità competenti
Come
(Art. 32.3)
Gli SM possono assegnare i compiti agli O.C. o altri organi
purché competenti
(Art. 32.4)
Gli SM provvedono affinché le autorità competenti:
•rispondano, almeno alle piccole organizzazioni, su quali siano gli
obblighi normativi
•informino le organizzazioni su come dimostrare la conformità
legislativa
(Art. 32.4)
Gli SM garantiscono che le autorità…. comunichino…
all’O.C.………… le inosservanze
Tempistica e deroghe
(Art 6)
invariata la tempistica per la verifica completa e la predisposizione di una
nuova D.A. (max ogni 3 anni) e per gli aggiornamenti (annuali)
(Art 7.1) deroghe per piccole* organizzazioni: verifica completa ogni 4 anni
(anziché 3) e aggiornamenti ogni 2…a condizione (confermata dal
verificatore) che :
•non vi siano rischi ambientali significativi
•non siano previste modifiche sostanziali
•l’organizzazione non contribuisce a problemi ambientali significativi
a livello locale
(Art 7.3) La deroga non esenta dall’inviare ogni anno la DA aggiornata,
anche se convalidata ogni due anni
(Art. 14.1,e) non vi sono pertinenti reclami delle parti interessate o i reclami
sono stati risolti positivamente
Modifiche sostanziali (Art.8)
Vedi anche art. 2 – c. 15
Definizione: “qualsiasi modifica riguardante il funzionamento, la struttura,
l’amministrazione, i processi, le attività, i prodotti o i servizi di
un’organizzazione che ha o può avere un impatto significativo sul sistema di
gestione ambientale di un’organizzazione, sull’ambiente o sulla salute
umana”
Nel caso in cui un’organizzazione abbia in previsione delle modifiche
sostanziali* deve :
•effettuare l’analisi ambientale delle modifiche
•aggiornare di conseguenza l’intero sistema di gestione ambientale e i
relativi documenti
•far verificare e convalidare tutti i documenti modificati entro sei mesi
•trasmettere le modifiche all’organismo competente utilizzando l’All. VI
•rendere disponibili al pubblico le modifiche
Uso del Logo
(Art. 10) Versione unica con le parole “Gestione ambientale verificata” e
numero di registrazione
Nel caso di registrazione cumulativa parziale, nell’uso del logo, bisogna
indicare i siti per i quali è stata concessa la registrazione
Rimane il DIVIETO di utilizzo sul prodotto/confezione o in abbinamento
con dichiarazioni comparative riguardanti altre attività e altri servizi
(Art. 35.2) Senza n. di registrazione può essere usato a scopi
promozionali da altri soggetti interessati (limitatamente alle attività di
promozione)
Registro Europeo
(Art. 6.3) le organizzazioni registrate:
• devono rendere disponibile al pubblico la D.A. entro un mese
• devono inserire in allegato VI anche le informazioni sulle modalità per
ottenere la DA
(Art. 42.2) La Commissione tiene e pubblica:
• un registro dei verificatori ambientali e delle organizzazioni registrate
• una banca dati delle DA in formato elettronico
• una banca dati delle best practices, compresi strumenti efficaci per la
promozione di EMAS ed esempi di supporto tecnico alle organizzazioni
• un elenco delle risorse comunitarie per il finanziamento dell’attuazione di
EMAS e dei relativi progetti e attività
Verificatori Ambientali
(art. 18) compiti dei VA sostanzialmente invariati
VERIFICA del RISPETTO dei REQUISITI del REG.
➫ Analisi ambientale iniziale – SGA – audit interni
➫ Aspetti legislativi in materia ambientale
➫ Miglioramento continuo
➫ Credibilità e esattezza dei dati riportati in DA
Verifica degli indicatori di prestazione (all IV e art 46)
Verifica delle condizioni per deroghe a piccole
organizzazioni. (art 7) all. VI
Compilazione all. VII (art. 5-6)
Verificatori Ambientali
(art 20)
requisiti per i VA sostanzialmente invariati
(organizzazione interna, indipendenza, competenze,…)
(art 28) preso in conto l’art. 5.2 del Reg CE 765/08 che
consente ad uno Stato Membro di disporre, al di fuori
dell ’ Ente Unico di Accr., di un Organismo di
abilitazione responsabile per il rilascio delle abilitazioni
e per le attività di sorveglianza dei VA
Verificatori Ambientali
(art 22) requisiti addizionali per l’accreditamento (o
abilitazione) dei VA che intendono operare in paesi extra
UE (conoscenza legislazione amb., lingua,…)
NB - considerati validi accordi contrattuali con persona o organizzazione
qualificata che soddisfi tali requisiti
(art 23) nei paesi terzi le sorveglianze sui VA spettano
all’Organismo di Accreditamento (o di Abilitazione) che ha
rilasciato l’accreditamento (o abilitazione) per quelle
attività
Verificatori Ambientali
(art 25)
attività di verifica/convalida sostanzialmente invariate
Prevista una “ dichiarazione sulle attività di verifica e
convalida” da parte del VA conforme all’all. VII (da inviare
all ’ Organismo Competente con gli altri documenti per la
registrazione da parte del richiedente)
➫
➫
➫
verifica condotta nel rispetto delle prescrizioni Reg. 1221/09
non risultano evidenze di N.C. con gli obblighi normativi
applicabili in materia ambientale
dati e info in DA forniscono un ’ immagine “ credibile ” ,
“affidabile” e “corretta” delle attività dell’org.
Organismi di Accreditam./Abilitazione
REG. CE
765/08
STATO MEMBRO
Ente Unico Accr.
Art. 5 par. 2
765/08
Accreditamento
Abilitazione
VA
ORGANIZZAZ.
VA ORGANIZZAZ.
e
SINGOLI
Attività di sorveglianza sui VA almeno ogni 2 anni
Stati Membri
(art 37) gli SM dovranno, in accordo con le autorità locali,
CCIAA, associazioni di categoria, ecc…
promuovere/incentivare (in particolare attraverso un
approccio per fasi) e dare assistenza ai “distretti”
affinché soddisfino i requisiti di registrazione, viene
anche evidenziato che lo scopo è la registrazione
EMAS di tutte le organizzazioni del distretto
(artt 38 e 44) integrazione con la legislazione nazionale
ed europea (es GPP per le PA,…) e relative
semplificazioni decise dagli SM (la registrazione EMAS
può dispensare da alcuni adempimenti normativi,…)
I. Analisi ambientale
ASPETTI DIRETTI: anche i
requisiti e i limiti di legge
ASPETTI INDIRETTI: nel caso delle PA (Amm.
comunali, provinciali,…) viene ribadito che è
essenziale tener conto degli aspetti legati al
core business (pianificazione/gestione del
territorio,…). I soli aspetti relativi al “sito”
(palazzo) sono ritenuti insufficienti.
IV. Comunicazione ambientale
Requisiti minimi DA (in aggiunta a quelli EMAS II)
(e)…la relazione riporta gli indicatori chiave e gli altri
pertinenti indicatori esistenti delle prestazioni
ambientali
(g)…un riferimento agli obblighi normativi applicabili in
materia di ambiente
IV. Comunicazione ambientale
La DA deve contenere gli indicatori di prestazione…
Consumo totale
(i) Efficienza energetica……………
(ii) Uso dei materiali………………….
A
(iii) Acqua……………………………….
Flusso di massa dei diversi
materiali
Consumo totale
(iv) Rifiuti……………………………….
Produzione totale per
tipologia/pericolosi
(v) Biodiversità………………………..
Uso del suolo
(vi) Emissioni…………………………..
B
% energia da fonti rinnovabili
Valori specifici
A/B=R (indicatore)
Emissioni gas serra CO2 CH4
N2O HFC PFC SF6 …
Emissioni totali SO2 NOx PM
IV. Comunicazione ambientale
Ovviamente possono essere utilizzati anche ALTRI
indicatori (in particolare rif. art 46 - KPI e
documenti di settore)
Se alcuni indicatori NON sono
significativi/rappresentativi degli aspetti
ambientali possono essere tralasciati (giustificare
con riferimento alla AA)
Situazione registrazioni EMAS
(Europa)
Situazione registrazioni EMAS
(Europa)
Situazione registrazioni EMAS
(Europa)
Situazione registrazioni EMAS
Registrazioni rilasciate
598
Dic-06
804
Dic-07
1050
Dic-08
1211
1263
(Italia)
1350
di cui
•1100 attive
•250 cancell./sosp.
Dic-09
Per settori principali
Dic-10
Giu-11
Per regione
• Pubbl. Amm. (circa 200)
• Emilia-Romagna (circa 200)
• Rifiuti: trattamento, smaltimento,
recupero (circa 150)
• Lombardia (135)
• Energia (circa 100)
• Alimentare (circa 100)
•Toscana (130)
•Trentino (90) Puglia (70) Veneto e
Piemonte (60)
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