La Decisione della Commissione 131/2013
che istituisce le linee guida per l’applicazione
di EMAS
11 Novembre 2013
Tiberio Daddi
[email protected]
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Perché delle linee guida su EMAS?
Articolo 46 del Regolamento EMAS 1221/2009
“Elaborazione di documenti di riferimento e di manuali”
Il Regolamento 1221/2009 ha abrogato la Decisione e la
Raccomandazione del Settembre 2001
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Articolo 46
La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e altre parti
interessate, elabora documenti di riferimento settoriali che comprendono:
- la migliore pratica di gestione ambientale;
- indicatori di prestazione ambientale per specifici settori;
- ove opportuno, esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che
consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali. (…)
Entro la fine del 2010 la Commissione definisce un pianodi lavoro che
stabilisce un elenco indicativo dei settori da considerare prioritari ai fini
dell’adozione dei documenti di riferimentosettoriali e transettoriali. (…)
(…)
5. La Commissione pubblica linee guida per l’utente che illustra le misure
necessarie per aderire ad EMAS.
3
Articolo 46
La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e altre parti
interessate, elabora documenti di riferimento settoriali che comprendono:
- la migliore pratica di gestione ambientale;
- indicatori di prestazione ambientale per specifici settori;
- ove opportuno, esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che
consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali. (…)
Entro la fine del 2010 la Commissione definisce un pianodi lavoro che
stabilisce un elenco indicativo dei settori da considerare prioritari ai fini
dell’adozione dei documenti di riferimentosettoriali e transettoriali. (…)
(…)
5. La Commissione pubblica linee guida per l’utente che illustra le misure
necessarie per aderire ad EMAS.
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Uno sguardo alle LLGG settoriali
Responsabile elaborazione: Joint Research Centre (JRC)  Institute for
Prospective Technological Studies (IPTS)
To help organisations to reach such objective, the JRC identifies, evaluates
and documents best environmental management practices (BEMPs) for
different sectors.
Sono stati identificati i settori prioritari attraverso 3 principali criteri:
1. The environmental impact of the sector within the Community.
2. The level of EMAS uptake in the sector.
3. The potential for environmental improvements in the ‘value chain’ of the
sector.
5
Uno sguardo alle LLGG settoriali
Settori prioritari stabiliti con la Comunicazione 358/2011:
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Uno sguardo alle LLGG settoriali
Settori prioritari stabiliti con la Comunicazione 358/2011:
Ad oggi disponibili
o in corso di stesura
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Obiettivi delle linee guida EMAS
(Decisione 131/2013)
Il documento mira a migliorare la comprensione generale del
sistema di gestione EMAS agevolando l’ingresso delle
organizzazioni nel sistema.
Le linee guida indicano gli elementi e le misure principali che
un’organizzazione intenzionata ad aderire al sistema deve
realizzare.
È importante altresì tenere presente l’obiettivo generale del
regolamento europeo, che è quello di armonizzare l’attuazione
in tutti gli Stati membri e di instaurare un quadro legislativo
comune.
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Struttura delle linee guida
I.
COSA E’ EMAS
II. COSTI E BENEFICI DELL’ATTUAZIONE DI EMAS
III. COME ATTUARE EMAS
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Cosa è EMAS: 5 obblighi
Le organizzazioni che si registrano a EMAS devono:
— dimostrare il rispetto della normativa in materia ambientale,
— impegnarsi a migliorare costantemente le proprie prestazioni
ambientali,
— dimostrare di avere un dialogo aperto con tutte le parti
interessate,
— coinvolgere il personale nel miglioramento delle prestazioni
ambientali dell’organizzazione,
— pubblicare e aggiornare una dichiarazione ambientale
EMAS convalidata, destinata alla comunicazione esterna
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Cosa è EMAS: 2 “altri” obblighi
— effettuare un’analisi ambientale (che comprenda
l’individuazione di tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti),
— registrarsi presso un organismo competente dopo aver svolto
con successo la verifica della propria organizzazione.
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Benefici dell’attuazione di EMAS
Le linee guida riportano I risultati di uno studio condotto nel 2009
su un campione di circa 500 imprese registrate EMAS
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Benefici dell’attuazione di EMAS: alcuni
esempi
Minor numero di incidenti negativi
Qui entrano in gioco numerosi fattori, tra cui per esempio la
minore incidenza delle violazioni della legislazione
ambientale; c’è un evidente legame con i benefici in termini
di miglioramento delle relazioni con le autorità di
regolamentazione.
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Benefici dell’attuazione di EMAS: alcuni
esempi
Maggiori opportunità di mercato
La registrazione a EMAS può giovare all’attività imprenditoriale; può infatti
servire a conservare i clienti esistenti ed espandere la propria attività.
Nel caso di un appalto pubblico, disporre del sistema di gestione ambientale
EMAS può costituire un vantaggio. Benché le organizzazioni responsabili degli
appalti pubblici non possano esplicitamente esigere che gli offerenti siano
registrati a EMAS, le imprese registrate possono avvalersi della registrazione
stessa per dimostrare di possedere i mezzi tecnici per soddisfare i requisiti di
gestione ambientale previsti per contratto.
Inoltre, le organizzazioni possono incoraggiare i propri fornitori a dotarsi di un
sistema di gestione ambientale nel quadro della propria politica ambientale. La
registrazione a EMAS può agevolare per entrambe le parti le procedure interne
tra impresa e impresa.
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Benefici dell’attuazione di EMAS: alcuni
esempi
Semplificazione degli obblighi
Le organizzazioni registrate a EMAS possono attendersi una semplificazione
degli obblighi. È possibile che si registrino benefici per le imprese attive nel
settore manifatturiero, con i vantaggi previsti ai sensi della legislazione sulla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (Direttiva 75/2010 che
modifica la direttiva IPPC 1/2008 ).
Numerosi Stati membri garantiscono alle organizzazioni registrate a EMAS
alcuni vantaggi relativi a leggi e regolamenti ambientali a livello statale e
regionale. Fra tali benefici possono rientrare, per esempio, la semplificazione
degli obblighi di comunicazione, oppure un minor numero di ispezioni, la
riduzione delle tasse sui rifiuti e il prolungamento dell’intervallo tra i rinnovi
dell’autorizzazione.
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Benefici dell’attuazione di EMAS: caso
citato di semplificazione direttiva 75/2010
Tematica
Direttiva IPPC (96/61/EC e 2008/1/EC)
Art. 14: “Gli Stati membri adottano le
misure necessarie affinché il gestore: (…)
c) fornisca ai rappresentanti dell’autorità
competente tutta l’assistenza necessaria per
Periodicità dei controlli
effettuare
qualsiasi
ispezione
ambientali
dell’impianto, prelevare campioni e
raccogliere ogni informazione necessaria
all’assolvimento dei loro compiti, a norma
della presente direttiva.
Direttiva sulle Emissioni Industriali (75/2010)
Art. 23 comma 4: “Sulla base dei piani
d’ispezione, l’autorità redige periodicamente i
programmi
delle
ispezioni
ordinarie
comprendenti la frequenza delle visite in loco
per i vari tipi di installazioni. (…)
La valutazione sistematica dei rischi
ambientali è basata almeno sui criteri seguenti:
gli impatti potenziali e reali delle
installazioni interessate sulla salute
umana e sull’ambiente tenendo conto dei
livelli e dei tipi di emissioni, della
sensibilità dell’ambiente locale e del
rischio di incidenti;
il livello di osservanza delle condizioni di
autorizzazione;
la partecipazione del gestore al sistema
dell’Unione di ecogestione e audit
(EMAS) (a norma del regolamento (CE)
n. 1221/2009(1)
La Commissione può adottare linee guida sui
criteri relativi alla valutazione dei rischi
ambientali.
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Costi di EMAS
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COME ATTUARE EMAS
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Requisiti
Si conferma il sito come entità più piccola registrabile
Sei passi di attuazione
1) analisi ambientale da parte dell’organizzazione, ossia un’analisi iniziale di
tutte le attività svolte dall’organizzazione, per identificare i pertinenti aspetti
ambientali diretti e indiretti, nonché la legislazione ambientale applicabile;
2) applicazione di un sistema di gestione ambientale, conformemente ai
requisiti definiti in EN ISO 14001 (allegato II del regolamento EMAS);
3) controllo del sistema con audit interni e un riesame della direzione;
4) elaborazione di una dichiarazione ambientale EMAS;
5) verifica dell’analisi ambientale e del sistema di gestione ambientale e
convalida della dichiarazione da parte di un verificatore EMAS accreditato o
abilitato;
6) dopo la verifica, l’organizzazione presenta una domanda di registrazione
all’organismo competente.
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Requisiti: documenti settoriali
Le organizzazioni devono tenere conto dei
documenti
settoriali
di
riferimento
nell’attuazione di EMAS, specificando nella
propria dichiarazione ambientale le modalità
con cui i documenti stessi sono stati utilizzati
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Attuazione: tempi
21
Attuazione: tempi
22
Analisi Ambientale Iniziale
Rinforza la richiesta sui 5 contenuti chiave dell’Analisi Ambientale iniziale
(requisito non sempre riscontrato nella pratica):
1.
2.
3.
4.
5.
gli obblighi normativi applicabili all’organizzazione,
l’individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti
i criteri per la valutazione della significatività degli aspetti ambientali,
l’esame di tutte le pratiche e le procedure di gestione ambientale
esistenti,
la valutazione dei dati risultanti dalle indagini su precedenti incidenti.
Nota cambio di espressione:
- “L’analisi ambientale comprende le seguenti aree:”  Regolamento EMAS
allegato 1
- “L’analisi deve comprendere:”  linee guida EMAS
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Analisi Ambientale Iniziale: nuove
tecniche e ricerche
Nel caso di modifiche sostanziali, può rendersi necessario
aggiornare l’analisi ambientale.
L’organizzazione deve inoltre seguire i nuovi sviluppi, tecniche,
risultati di ricerche, eccetera, che potrebbero rivelarsi utili per
riesaminare la significatività dei propri aspetti ambientali e
l’eventuale necessità di effettuare una nuova analisi ambientale
qualora le proprie attività si modifichino in maniera sostanziale.
Nuovo BREF settore cartario in uscita?
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Analisi Ambientale Iniziale:
precisazione sulla trasparenza
L’organizzazione deve tener presente che dovrà comunicare gli
aspetti ambientali individuati e i risultati della valutazione alle
parti interessate esterne.
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Analisi Ambientale Iniziale: come
identificare gli aspetti ambientali
— la visita ai siti per verificare i mezzi di produzione e la produzione (elaborazione di
appunti e disegni secondo necessità),
— la raccolta di piante topografiche e fotografie,
— l’individuazione della legislazione ambientale applicabile,
— la raccolta di tutte le autorizzazioni e le abilitazioni ambientali e documenti analoghi,
— la verifica di tutte le fonti di informazioni (fatture in entrata, casse, dati concernenti le
attrezzature ecc.),
— la verifica dell’uso dei prodotti (spesso gli uffici acquisti e vendite si rivelano utili
punti di partenza),
— l’individuazione di persone di riferimento (tra i dirigenti e i lavoratori). Tutti i
lavoratori che hanno a che fare con i sistemi interni dovrebbero essere invitati a dare un
contributo,
— la richiesta di informazioni ai subappaltatori, che possono esercitare un’influenza
significativa sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione,
— l’esame di incidenti precedenti, e dei risultati di sorveglianza e ispezioni, nonché
— l’individuazione delle situazioni di avviamento e arresto e i rischi identificati
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Aspetti ambientali diretti: l’equivoco sulla
normativa
Elenco aspetti diretti EMAS III
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Aspetti ambientali diretti: l’equivoco sulla
normativa
Elenco aspetti diretti inseriti nelle linee guida:
Gli aspetti ambientali diretti devono includere i relativi obblighi normativi e
i limiti delle autorizzazioni, ad es., se determinati inquinanti sono legati a
valori limite di emissioni o ad altri requisiti, tali emissioni si devono
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considerare aspetti ambientali diretti
Aspetti ambientali indiretti: simili
EMAS III:
• Aspetti legati al ciclo di vita del
prodotto (progettazione, sviluppo,
imballaggio,
trasporto,
uso
e
recupero/smaltimento dei rifiuti);
• Investimenti di capitale, concessione
di prestiti e servizi assicurativi;
• Nuovi mercati;
• Scelta e composizione dei servizi (ad
esempio trasporto o servizi di
ristorazione);
• Decisioni amministrative e di
programmazione;
• Assortimento dei prodotti;
• Prestazioni e pratiche ambientali
degli appaltatori, subappaltatori e
fornitori.
LINEE GUIDA:
• Aspetti legati al ciclo di vita del
prodotto,
• Investimenti di capitale,
• Servizi assicurativi,
• Decisioni amministrative e di
programmazione,
• Prestazioni
ambientali
degli
appaltatori, subappaltatori e fornitori,
Scelta e composizione dei servizi, ad
es., trasporti, ristorazione ecc.
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Criteri di significatività: conferma
degli elementi da considerare…
Per valutare la significatività si prendono in esame i seguenti
elementi:
i) causare rischi di danni ambientali;
ii) fragilità dell’ambiente locale, regionale o globale;
iii) entità, numero, frequenza e reversibilità dell’aspetto o
dell’impatto;
iv) esistenza di una legislazione ambientale e i relativi obblighi
previsti;
v) importanza per le parti interessate e per il personale
dell’organizzazione.
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Criteri di significatività: … con
aggiunta di specificazioni
Per ciascun aspetto ambientale, il corrispondente impatto deve
essere classificato secondo:
— l’importanza: livello di emissioni, consumo di energia e
acqua ecc.,
— la gravità: rischi, tossicità ecc.,
— la frequenza/probabilità,
— le preoccupazioni delle parti interessate,
— gli obblighi normativi.
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Programma ambientale: dettaglio
dei contenuti
In pratica, il programma viene spesso elaborato sotto forma di tabulato, e
comprende gli elementi seguenti:
• obiettivi ambientali, legati agli aspetti diretti e indiretti,
• traguardi specifici per la realizzazione degli obiettivi, nonché
• interventi, responsabilità, mezzi e tempi previsti per ciascun obiettivo:
 descrizione dell’intervento o degli interventi,
 persona responsabile del traguardo,
 situazione all’inizio dell’attuazione,
 mezzi necessari per raggiungere i traguardi,
 frequenza dei monitoraggi dei progressi verso il traguardo,
 risultato finale da raggiungere, compresa la scadenza,
 registrazione del processo descritto.
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Programma ambientale: codifica dei
criteri SMART
Specifico — ogni traguardo deve riguardare un’unica
questione,
Misurabile — deve essere possibile quantificare ogni
traguardo,
Accessibile — deve essere possibile raggiungere i
traguardi
Realistico — i traguardi devono essere impegnativi e
stimolare un miglioramento continuo, ma non devono essere
eccessivamente ambiziosi. Deve essere sempre possibile
riesaminarli dopo averli raggiunti,
Temporalmente definito — si deve fissare una scadenza
per la realizzazione di ogni obiettivo
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Precisazione inutile o richiamo
esplicito?
• Nell’elaborazione del programma si devono prendere
in considerazione sia gli aspetti diretti che quelli
indiretti.
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SGA: ruoli e responsabilità
Prima: 4.4.1 ISO14001: l’alta direzione dovrebbe designare
uno specifico rappresentante della direzione (o più di uno), con
autorità e responsabilità definite per l'attuazione del sistema
di gestione ambientale. Nelle organizzazioni grandi e
complesse i rappresentanti designati possono essere più di uno.
Adesso: il rappresentante deve essere persona qualificata ed
esperta in materia di problemi ambientali, obblighi
normativi in campo ambientale, aspetti gestionali,
competenze di lavoro collettivo, dotata di capacità di
leadership e coordinamento. L’organizzazione deve
garantire che tali competenze siano tutte reperibili
nell’ambito dell’organizzazione stessa
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Novità sulla formazione
L’organizzazione deve definire le esperienze e le conoscenze richieste al
personale per una buona gestione ambientale.
L’organizzazione deve elaborare, attuare e mantenere attiva una procedura per
identificare le esigenze formative e adottare le misure occorrenti affinché il
personale coinvolto nel sistema di gestione ambientale disponga di conoscenze
adeguate sui seguenti aspetti:
• politica ambientale dell’organizzazione,
• obblighi normativi e altri obblighi di natura ambientale applicabili
all’organizzazione,
• obiettivi e traguardi fissati per l’organizzazione nel suo complesso e per il
proprio specifico ambito di lavoro,
• aspetti e impatti ambientali e metodologia per il loro monitoraggio,
• proprio ruolo e responsabilità nell’ambito del sistema di gestione
ambientale.
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Vale anche per chi opera “per conto di”, ad
esempio i subappaltatori o i fornitori
• Tutti coloro che lavorano per l’organizzazione o per conto di
essa dovrebbero essere consapevoli del proprio ruolo
nell’ambito di EMAS e dei benefici ambientali del sistema.
Tutti devono ricevere, o almeno avere accesso a una
formazione in materia di consapevolezza ambientale e sul
sistema di gestione ambientale dell’organizzazione.
37
Ciclo della formazione esplicitato
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Partecipazione del personale
La partecipazione attiva del personale è un elemento trainante
per il successo di continui miglioramenti ambientali, nonché il
metodo migliore per integrare EMAS nell’organizzazione. La
partecipazione si può ottenere, per esempio, istituendo un
comitato ambientale oppure gruppi di lavoro, o ancora con
sistemi di suggerimenti, programmi di incentivi o altre attività.
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Partecipazione del personale:
ambiti di coinvolgimento
Nel quadro dello sviluppo e dell’attuazione del sistema al
personale si possono affidare vari ruoli a diversi livelli.
La partecipazione può riguardare, ad es., i seguenti aspetti:
— l’individuazione degli aspetti ambientali,
— l’elaborazione e la revisione di procedure e/o istruzioni,
— l’indicazione di obiettivi e traguardi ambientali,
— la partecipazione a un processo di audit interno,
— l’elaborazione della dichiarazione ambientale EMAS.
La direzione deve offrire un costante feedback al personale e
ricercare il feedback del personale stesso
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Specificazioni sulla comunicazione e
un requisito in più
• Una valida comunicazione interna ed esterna nei due sensi è un
elemento essenziale per l’attuazione efficace di un sistema di
gestione ambientale registrato a EMAS. L’organizzazione
deve riconoscere l’esigenza di comunicare con le parti
interessate in merito ai problemi ambientali, nonché il valore
derivante da questo processo.
• Essa è obbligata a rendere pubblica la dichiarazione
ambientale e dovrà decidere quali informazioni comunicare e a
chi.
• L’organizzazione dovrà inoltre monitorare i risultati della
comunicazione e verificarne l’efficacia.
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Risolti i dubbi su quali documenti
devono esserci…
Si deve predisporre una documentazione per il sistema di gestione ambientale,
riguardante i seguenti punti:
• politica ambientale,
• obiettivi e traguardi ambientali,
• descrizione del campo di applicazione del sistema di gestione ambientale,
• descrizione degli elementi principali del sistema di gestione ambientale,
• ruoli, responsabilità e autorità,
• procedura per la gestione del controllo operativo,
• procedure operative,
• istruzioni di lavoro.
La documentazione deve essere chiara e concisa per evitare confusione ed
42
ambiguità.
… e sul manuale, non obbligatorio ma
meglio se c’è
• Il manuale riguarda la politica ambientale, le attività e i
protocolli ambientali. È opportuno integrarlo nel piano di
gestione annuale dell’organizzazione; non è necessario che sia
lungo e complesso. Deve coadiuvare il personale nella
comprensione delle modalità con cui l’organizzazione ha
allestito e strutturato il proprio sistema di gestione ambientale,
delle interrelazioni tra le diverse parti del sistema stesso e dei
ruoli delle singole persone all’interno del sistema.
• Il manuale non è obbligatorio, ma quasi tutte le organizzazioni
decidono di compilarne uno.
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Per la prima volta si vede un elenco
delle procedure
Le procedure spiegano COME, QUANDO e da CHI devono essere realizzati
specifici interventi. Citiamo ad esempio le procedure per:
— individuare e valutare gli aspetti significativi,
— gestire il rispetto degli obblighi normativi,
— gestire gli aspetti ambientali significativi individuati,
— gestire la sorveglianza e le misurazioni,
— gestire la preparazione alle emergenze,
— gestire le non conformità, le azioni preventive e le azioni correttive,
— individuare e gestire competenza, formazione e consapevolezza,
— gestire la comunicazione,
— gestire i documenti,
— gestire le registrazioni,
— gestire gli audit interni.
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Buon diagramma di flusso sulla
gestione documentale
45
Prova nelle emergenze ambientali
obbligatoria (“approccio sicurezza”)
• L’organizzazione deve periodicamente riesaminare le sue
procedure di preparazione (tra cui una formazione
adeguata) e risposta alle emergenze.
• Se necessario deve anche sottoporle a revisione, in
particolare dopo che si sono verificati incidenti o
situazioni di emergenza.
• L’organizzazione
deve
inoltre
periodicamente a prova queste procedure.
sottoporre
46
Valutazione periodica rispetto
prescrizioni legali
• Il rispetto delle prescrizioni legali rappresenta un requisito
fondamentale del regolamento EMAS senza il quale
un’organizzazione non può effettuare la registrazione;
l’organizzazione quindi deve disporre di una procedura per
svolgere regolarmente attività di riesame e valutazione.
• Il modo migliore per farlo è quello di redigere un elenco della
legislazione pertinente e delle prescrizioni specifiche, per poi
confrontarle con le circostanze particolari dell’organizzazione.
Le organizzazioni più complesse e di maggiori dimensioni
potrebbero aver bisogno di utilizzare banche dati o di
assistenza esterna.
47
Finalmente qualche piccolo stimolo
sulle NC “ordinarie”
La non conformità si può individuare con le seguenti modalità:
• controllo operativo,
• audit interno/esterno,
• riesame della direzione, oppure
• nell’ambito dell’attività quotidiana.
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Esempi di registrazioni operative e di
sistema
Esempi di registrazioni:
• consumo di elettricità, acqua e materie prime,
• rifiuti prodotti (pericolosi e non pericolosi),
• emissioni di gas a effetto serra (GHG),
• incidenti e reclami,
• obblighi normativi,
• relazioni sull’audit e riesame della direzione,
• rapporti di ispezione,
• aspetti ambientali significativi,
• non conformità, azioni correttive e azioni preventive,
• comunicazione e formazione,
• suggerimenti del personale, nonché
• formazione e seminari.
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Sul programma di Audit interno un
richiamo chiaro alla verifica di
conformità normativa
Il programma deve includere:
• gli obiettivi specifici dell’audit interno,
• la modalità di controllo della coerenza e della conformità del
sistema di gestione ambientale alla politica e al programma
dell’organizzazione; la metodologia necessaria per accertare
che il sistema di gestione ambientale soddisfi i requisiti
EMAS,
• il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di
ambiente.
50
Rilevanza dell’audit interno
Per garantire la rilevanza dell’audit, il gruppo di audit deve
accertare il rispetto della legislazione ambientale, il
raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi fissati,
l’efficacia e l’adeguatezza del sistema di gestione.
51
Elementi del rapporto di audit
La relazione sull’audit si propone di fornire alla direzione:
— documenti scritti sulla portata dell’audit,
— informazioni sulla misura in cui gli obiettivi sono stati
realizzati (novità)
— informazioni sulla conformità degli obiettivi rispetto
alla politica ambientale dell’organizzazione,
— informazioni sull’affidabilità e sull’efficacia del
sistema di monitoraggio,
— azioni correttive, se necessario
52
Periodicità Riesame della Direzione
Prima:
$4.6 14001: L’alta direzione deve riesaminare il sistema di
gestione ambientale dell’organizzazione, ad intervalli
pianificati, per assicurare che esso continui ad essere idoneo,
adeguato ed efficace.
Adesso:
L’alta direzione deve riesaminare il sistema di gestione a
intervalli regolari (almeno annualmente) per garantirne
l’adeguatezza e l’efficacia. I riesami devono essere registrati e le
registrazioni conservate
53
Indicatori chiave
54
I Key performance indicators di EMAS III
(All.IV)
Gli indicatori chiave si riferiscono alle seguenti tematiche ambientali:
1.
efficienza energetica;
2.
efficienza dei materiali;
3.
acqua;
4.
rifiuti;
5.
biodiversità;
6.
emissioni;
55
55
I Key performance indicators di EMAS III
(All.IV) (2)
Ciascun indicatore chiave si compone di:
• un dato A che indica il consumo/impatto totale annuo in un campo
definito;
• un dato B che indica la produzione totale annua dell’organizzazione;
• un dato R che rappresenta il rapporto A/B
56
56
I Key performance indicators di EMAS III
(All.IV) (3)
Il dato A si compone di:
per l’efficienza energetica
— relativamente al «consumo totale diretto di energia», il consumo totale
annuo di energia espresso in MWh o GJ,
— relativamente al «consumo totale di energie rinnovabili», la percentuale del
totale annuo di consumo di energia (elettrica e termica) prodotta
dall’organizzazione da fonti rinnovabili;
per l’efficienza dei materiali
— il «flusso di massa annuo dei diversi materiali utilizzati» (esclusi i vettori di
energia e l’acqua), espresso in tonnellate;
per l’acqua
— il «consumo idrico totale annuo», espresso in m3;
57
57
I Key performance indicators di EMAS III
(All.IV) (4)
per i rifiuti
— la «produzione totale annua di rifiuti», suddivisa per tipo, espressa in
tonnellate, —
la «produzione totale annua di rifiuti pericolosi», espressa in chilogrammi o
tonnellate
per la biodiversità
— l’«utilizzo del terreno», espresso in m2 di superficie edificata;
per le emissioni
— le «emissioni totali annue di gas serra», tra cui almeno le emissioni di CO2,
CH4, N2O, HFC, PFC e SF6, espresse in tonnellate di CO2 equivalente,
— le «emissioni annuali totali nell’atmosfera», tra cui almeno le emissioni di
SO2, NOX e PM, espresse in chilogrammi o tonnellate.
58
58
I Key performance indicators di EMAS III
(All.IV) (5)
L’indicazione della produzione totale annua dell’organizzazione, dato B, è uguale
per tutti i settori, ma è adeguata ai diversi tipi di organizzazione, in funzione del
tipo di attività svolto ed è comunicata come indicato di seguito:
 per le organizzazioni che operano nel settore della produzione (industria), indica
il valore aggiunto totale annuo lordo espresso in milioni di euro (Mio EUR) o la
produzione fisica totale annua espressa in tonnellate o, per le organizzazioni di
piccole dimensioni, il fatturato totale annuo o il numero di addetti;
 per le organizzazioni che non operano nel settore della produzione
(amministrazione/servizi), si riferisce alla dimensione dell’organizzazione espressa
in numero di addetti.
Oltre agli indicatori sopraelencati, le organizzazioni possono utilizzarne anche altri
per esprimere la propria produzione totale annua.
59
59
Elementi di flessibilità/logica
• condizioni per il ricorso alla clausola sulla riservatezza,
l’organizzazione può essere autorizzata a indicizzare le suddette
informazioni nella sua relazione, ad es., stabilendo un anno di riferimento
(con numero di indice 100) da cui si evincerebbe l’andamento del
consumo/impatto effettivo». È possibile invocare tale clausola se l’utilizzo
di un indicatore può rivelare dati sensibili che consentirebbero a un
concorrente di calcolare il prezzo medio di produzione,
• condizioni per NON riferire in merito a uno specifico indicatore chiave,
se un’organizzazione ritiene che uno o più degli indicatori chiave non
siano correlati ai propri aspetti ambientali diretti significativi,
l’organizzazione in questione può non riferire in merito ai predetti
indicatori chiave. L’organizzazione fornisce una motivazione in tal senso
in relazione alla sua analisi ambientale. Per favorire la trasparenza, questa
giustificazione dev’essere riportata anche nella dichiarazione
ambientale.
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Elementi di flessibilità/logica
• condizioni per riferire utilizzando un altro indicatore (A/B)
INVECE DI uno specifico indicatore chiave dimostrando in che
modo l’opzione scelta può favorire una più precisa definizione
della prestazione pertinente. Ad esempio, invece del «numero di
addetti», un servizio di ricettività turistica potrebbe optare per
«notti per ospite», una scuola potrebbe scegliere «numero di
alunni», un’organizzazione che operi nel settore dei rifiuti potrebbe
utilizzare «quantità di rifiuti gestiti in tonnellate»
• unità di misura
• valute diverse dall’euro connesse al valore aggiunto lordo o al
fatturato totale annuo
61
Indicatori quantificati: prime richieste
sugli aspetti indiretti
Benché le comunicazioni sugli indicatori chiave siano
obbligatorie
soltanto
per
gli
aspetti
diretti,
un’organizzazione deve tenere conto di tutti gli aspetti
ambientali significativi, diretti e indiretti. È perciò
consigliabile riferire in merito alle emissioni significative
indirette di gas a effetto serra, se possibile separatamente
dalle emissioni dirette;
62
Chiarimento su aspetto biodiversità
Non tutti gli indicatori di biodiversità sono pertinenti per
tutti i settori/le organizzazioni, e non tutti possono essere
attuati direttamente nel momento in cui si inizia a gestire
questi aspetti. L’analisi ambientale deve indicare i fattori
pertinenti.
L’indicatore di biodiversità per l’utilizzo del terreno, di cui
all’allegato IV del regolamento EMAS, può essere
considerato un denominatore comune. Esso copre
esclusivamente i locali dell’organizzazione in termini di
superficie edificata. Si raccomanda tuttavia di includere
anche le superfici impermeabilizzate
63
Responsabilità locale
La responsabilità locale è importante per EMAS. Per
questo motivo, tutte le organizzazioni registrate a EMAS
devono riferire sugli indicatori chiave a livello di sito,
benché il regolamento non lo richieda esplicitamente.
In ogni caso, è necessario fornire le informazioni sulle
tendenze delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua, del
consumo idrico, del consumo energetico, e della quantità
di rifiuti a livello di sito
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Siti temporanei
• Inoltre, si deve tenere conto del fatto che è possibile realizzare
i miglioramenti in corso nei siti permanenti, ma non nei siti
temporanei. Qualora si sollevi la questione, lo si deve
dichiarare nell’analisi ambientale.
• Si deve tenere conto della possibilità di attuare misure
alternative, tra cui per esempio altri indicatori qualitativi. In
ogni caso, per i settori trattati dai documenti di riferimento
settoriali EMAS si possono prendere in considerazione le
informazioni sui siti temporanei.
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Fra i compiti “esplicitati” per il
verificatore
• …
• Verificare il rispetto, da parte dell’organizzazione,
degli obblighi normativi UE, nazionali, regionali e
locali applicabili in materia di ambiente.
• …
66
Nota interessante:
• Il verificatore accerta che l’organizzazione abbia stabilito, attuato e mantenuto
attive una o più procedure per la valutazione periodica del rispetto delle
prescrizioni legali applicabili.
• Il verificatore effettua un approfondito controllo del rispetto delle prescrizioni
legali da parte dell’azienda. In parte questo compito consiste nell’accertare,
sulla base delle evidenze ricevute, che non si riscontrino violazioni della
legislazione ambientale. I verificatori possono utilizzare i dati rilevati dalle
autorità responsabili dell’applicazione della legge.
• Se non si riscontrano evidenze di inosservanza, tale circostanza viene segnalata
nella dichiarazione ambientale firmata dal verificatore. Il verificatore tuttavia è
tenuto ad accertare il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento mediante le
normali tecniche di audit. Di conseguenza non potrà accertare il rispetto delle
prescrizioni legali nello stesso modo delle autorità responsabili
dell’applicazione della legge.
67
Nota ancora più interessante:
• Se un verificatore riscontra un caso di inosservanza nel
periodo che intercorre tra le due registrazioni, esistono le
seguenti opzioni. Può riferire all’organismo competente che
l’organizzazione in questione è stata cancellata dal registro
EMAS. Se l’organizzazione dimostra di aver adottato misure
tempestive in cooperazione con le autorità responsabili
dell’applicazione della legge per ripristinare il rispetto
delle prescrizioni legali, il verificatore può ancora firmare la
dichiarazione sulle attività di verifica e convalida, di cui
all’allegato VII del regolamento.
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Sulla verifica delle multisito:
• Nel caso di un’organizzazione registrata che comprenda più siti, la visita
all’organizzazione dovrà aver luogo in coincidenza con ogni attività di
verifica/convalida.
• Da un punto di vista giuridico, quest’obbligo si può ritenere soddisfatto se il
verificatore visita l’organizzazione (forse uno o più siti, forse siti diversi) ogni
anno.
• Il programma delle visite deve però garantire che ciascun sito, incluso nel
numero di registrazione dell’organizzazione che comprende più siti, sia visitato
almeno una volta (verificato completamente) in un ciclo di 36 mesi. Se non
verifica completamente ciascuno dei siti inclusi almeno una volta nell’ambito di
questo ciclo, il verificatore non adempie i compiti previsti dal regolamento
EMAS III.
• Ciò significa anche che per consentire la prima registrazione, il verificatore
ambientale deve visitare tutti i siti di un’organizzazione che comprenda più
siti.
69
Sulle modifiche sostanziali:
70
Infine, tornano i cluster… ma con
approccio “soft”:
• Un «distretto» è un modo di attuare EMAS come gruppo, utile
per le organizzazioni che fanno parte dello stesso settore o
della stessa attività o sono ubicate nella stessa area geografica.
Possono condividere il processo di attuazione e procedere
quindi alla singola registrazione.
• Si suggerisce di mixare l’approccio cluster con lo “staged
approach”.
• Si riporta un esempio riferito ad un’area industriale di un
comune quindi entità più piccola di un distretto
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Contenuto minimo della
Dichiarazione Ambientale
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Contenuti minimi Dichiarazione
Ambientale
1. Una descrizione chiara e priva di ambiguità
dell’organizzazione che chiede la registrazione
EMAS e una sintesi delle sue attività e dei suoi
prodotti e servizi, nonché delle sue relazioni con le
eventuali organizzazioni capo gruppo.
• Includere diagrammi, carte geografiche, diagrammi di flusso,
fotografie aeree, eccetera, per illustrare il contenuto. È
necessario includere anche i codici NACE per descrivere le
attività.
73
Contenuti minimi Dichiarazione
Ambientale
2. La politica ambientale dell’organizzazione e una
breve illustrazione del suo sistema di gestione
ambientale.
• È importante fornire una descrizione adeguata del sistema per
offrire informazioni sulla struttura operativa. La politica
ambientale dev’essere inclusa.
74
Contenuti minimi Dichiarazione
Ambientale
3. Una descrizione di tutti gli aspetti ambientali
significativi, diretti e indiretti, che determinano
impatti ambientali significativi dell’organizzazione e
una spiegazione della natura degli impatti connessi a
tali aspetti (allegato I.2 del regolamento EMAS).
• Gli aspetti ambientali diretti e indiretti devono essere indicati
separatamente. Occorre delineare gli impatti di entrambi,
utilizzando tabelle o diagrammi di flusso.
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Contenuti minimi Dichiarazione
Ambientale
4. Una descrizione degli obiettivi e dei traguardi
ambientali in relazione agli aspetti e impatti
ambientali significativi.
• Utilizzare elenchi di traguardi e obiettivi, nonché indicatori,
per valutare i progressi che si registrano nel miglioramento
della prestazione. Includere il programma ambientale e fare
riferimento a misure specifiche adottate o programmate per
migliorare la prestazione.
76
Contenuti minimi Dichiarazione
Ambientale
5. Una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni
dell’organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e
traguardi ambientali per quanto riguarda i suoi
impatti ambientali significativi.
• Gli indicatori chiave coprono sei tematiche fondamentali:
efficienza energetica, efficienza dei materiali, acqua, rifiuti,
biodiversità ed emissioni
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Contenuti minimi Dichiarazione
Ambientale
6. Altri fattori concernenti le prestazioni ambientali,
comprese le prestazioni rispetto alle disposizioni di
legge, per quanto riguarda gli impatti ambientali
significativi.
• Utilizzare tabelle e/o grafici per confrontare i limiti di legge di
riferimento
con
i
limiti
misurati
e/o
calcolati
dall’organizzazione. Non è sempre possibile misurare le
prestazioni ambientali per mezzo di dati. Anche i fattori
qualitativi sono rilevanti, e possono includere variazioni del
comportamento, miglioramento dei processi, eccetera.
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Contenuti minimi Dichiarazione
Ambientale
7. Un riferimento agli obblighi normativi applicabili
in materia di ambiente.
• EMAS impone il rispetto degli obblighi normativi. La
dichiarazione ambientale è un’occasione per illustrare il modo
in cui l’organizzazione soddisfa tale condizione.
• Le organizzazioni registrate a EMAS devono disporre di un
elenco interno di tutti gli obblighi normativi pertinenti, ma non
è necessario che questi siano tutti inclusi nella dichiarazione
ambientale. In questo contesto è sufficiente uno schema
generale.
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Contenuti minimi Dichiarazione
Ambientale
8. Il nome e il numero di accreditamento o di
abilitazione del verificatore ambientale e la data di
convalida.
• Se l’organizzazione pubblica la propria dichiarazione
ambientale nell’ambito di un’altra relazione, deve
identificare la dichiarazione in quanto tale e indicare
che è stata convalidata dal verificatore ambientale.
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