La Decisione della Commissione 131/2013 che istituisce le linee guida per l’applicazione di EMAS 11 Novembre 2013 Tiberio Daddi [email protected] 1 Perché delle linee guida su EMAS? Articolo 46 del Regolamento EMAS 1221/2009 “Elaborazione di documenti di riferimento e di manuali” Il Regolamento 1221/2009 ha abrogato la Decisione e la Raccomandazione del Settembre 2001 2 Articolo 46 La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e altre parti interessate, elabora documenti di riferimento settoriali che comprendono: - la migliore pratica di gestione ambientale; - indicatori di prestazione ambientale per specifici settori; - ove opportuno, esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali. (…) Entro la fine del 2010 la Commissione definisce un pianodi lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori da considerare prioritari ai fini dell’adozione dei documenti di riferimentosettoriali e transettoriali. (…) (…) 5. La Commissione pubblica linee guida per l’utente che illustra le misure necessarie per aderire ad EMAS. 3 Articolo 46 La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e altre parti interessate, elabora documenti di riferimento settoriali che comprendono: - la migliore pratica di gestione ambientale; - indicatori di prestazione ambientale per specifici settori; - ove opportuno, esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali. (…) Entro la fine del 2010 la Commissione definisce un pianodi lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori da considerare prioritari ai fini dell’adozione dei documenti di riferimentosettoriali e transettoriali. (…) (…) 5. La Commissione pubblica linee guida per l’utente che illustra le misure necessarie per aderire ad EMAS. 4 Uno sguardo alle LLGG settoriali Responsabile elaborazione: Joint Research Centre (JRC) Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) To help organisations to reach such objective, the JRC identifies, evaluates and documents best environmental management practices (BEMPs) for different sectors. Sono stati identificati i settori prioritari attraverso 3 principali criteri: 1. The environmental impact of the sector within the Community. 2. The level of EMAS uptake in the sector. 3. The potential for environmental improvements in the ‘value chain’ of the sector. 5 Uno sguardo alle LLGG settoriali Settori prioritari stabiliti con la Comunicazione 358/2011: 6 Uno sguardo alle LLGG settoriali Settori prioritari stabiliti con la Comunicazione 358/2011: Ad oggi disponibili o in corso di stesura 7 Obiettivi delle linee guida EMAS (Decisione 131/2013) Il documento mira a migliorare la comprensione generale del sistema di gestione EMAS agevolando l’ingresso delle organizzazioni nel sistema. Le linee guida indicano gli elementi e le misure principali che un’organizzazione intenzionata ad aderire al sistema deve realizzare. È importante altresì tenere presente l’obiettivo generale del regolamento europeo, che è quello di armonizzare l’attuazione in tutti gli Stati membri e di instaurare un quadro legislativo comune. 8 Struttura delle linee guida I. COSA E’ EMAS II. COSTI E BENEFICI DELL’ATTUAZIONE DI EMAS III. COME ATTUARE EMAS 9 Cosa è EMAS: 5 obblighi Le organizzazioni che si registrano a EMAS devono: — dimostrare il rispetto della normativa in materia ambientale, — impegnarsi a migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali, — dimostrare di avere un dialogo aperto con tutte le parti interessate, — coinvolgere il personale nel miglioramento delle prestazioni ambientali dell’organizzazione, — pubblicare e aggiornare una dichiarazione ambientale EMAS convalidata, destinata alla comunicazione esterna 10 Cosa è EMAS: 2 “altri” obblighi — effettuare un’analisi ambientale (che comprenda l’individuazione di tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti), — registrarsi presso un organismo competente dopo aver svolto con successo la verifica della propria organizzazione. 11 Benefici dell’attuazione di EMAS Le linee guida riportano I risultati di uno studio condotto nel 2009 su un campione di circa 500 imprese registrate EMAS 12 Benefici dell’attuazione di EMAS: alcuni esempi Minor numero di incidenti negativi Qui entrano in gioco numerosi fattori, tra cui per esempio la minore incidenza delle violazioni della legislazione ambientale; c’è un evidente legame con i benefici in termini di miglioramento delle relazioni con le autorità di regolamentazione. 13 Benefici dell’attuazione di EMAS: alcuni esempi Maggiori opportunità di mercato La registrazione a EMAS può giovare all’attività imprenditoriale; può infatti servire a conservare i clienti esistenti ed espandere la propria attività. Nel caso di un appalto pubblico, disporre del sistema di gestione ambientale EMAS può costituire un vantaggio. Benché le organizzazioni responsabili degli appalti pubblici non possano esplicitamente esigere che gli offerenti siano registrati a EMAS, le imprese registrate possono avvalersi della registrazione stessa per dimostrare di possedere i mezzi tecnici per soddisfare i requisiti di gestione ambientale previsti per contratto. Inoltre, le organizzazioni possono incoraggiare i propri fornitori a dotarsi di un sistema di gestione ambientale nel quadro della propria politica ambientale. La registrazione a EMAS può agevolare per entrambe le parti le procedure interne tra impresa e impresa. 14 Benefici dell’attuazione di EMAS: alcuni esempi Semplificazione degli obblighi Le organizzazioni registrate a EMAS possono attendersi una semplificazione degli obblighi. È possibile che si registrino benefici per le imprese attive nel settore manifatturiero, con i vantaggi previsti ai sensi della legislazione sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (Direttiva 75/2010 che modifica la direttiva IPPC 1/2008 ). Numerosi Stati membri garantiscono alle organizzazioni registrate a EMAS alcuni vantaggi relativi a leggi e regolamenti ambientali a livello statale e regionale. Fra tali benefici possono rientrare, per esempio, la semplificazione degli obblighi di comunicazione, oppure un minor numero di ispezioni, la riduzione delle tasse sui rifiuti e il prolungamento dell’intervallo tra i rinnovi dell’autorizzazione. 15 Benefici dell’attuazione di EMAS: caso citato di semplificazione direttiva 75/2010 Tematica Direttiva IPPC (96/61/EC e 2008/1/EC) Art. 14: “Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore: (…) c) fornisca ai rappresentanti dell’autorità competente tutta l’assistenza necessaria per Periodicità dei controlli effettuare qualsiasi ispezione ambientali dell’impianto, prelevare campioni e raccogliere ogni informazione necessaria all’assolvimento dei loro compiti, a norma della presente direttiva. Direttiva sulle Emissioni Industriali (75/2010) Art. 23 comma 4: “Sulla base dei piani d’ispezione, l’autorità redige periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie comprendenti la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di installazioni. (…) La valutazione sistematica dei rischi ambientali è basata almeno sui criteri seguenti: gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull’ambiente tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell’ambiente locale e del rischio di incidenti; il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione; la partecipazione del gestore al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009(1) La Commissione può adottare linee guida sui criteri relativi alla valutazione dei rischi ambientali. 16 Costi di EMAS 17 COME ATTUARE EMAS 18 Requisiti Si conferma il sito come entità più piccola registrabile Sei passi di attuazione 1) analisi ambientale da parte dell’organizzazione, ossia un’analisi iniziale di tutte le attività svolte dall’organizzazione, per identificare i pertinenti aspetti ambientali diretti e indiretti, nonché la legislazione ambientale applicabile; 2) applicazione di un sistema di gestione ambientale, conformemente ai requisiti definiti in EN ISO 14001 (allegato II del regolamento EMAS); 3) controllo del sistema con audit interni e un riesame della direzione; 4) elaborazione di una dichiarazione ambientale EMAS; 5) verifica dell’analisi ambientale e del sistema di gestione ambientale e convalida della dichiarazione da parte di un verificatore EMAS accreditato o abilitato; 6) dopo la verifica, l’organizzazione presenta una domanda di registrazione all’organismo competente. 19 Requisiti: documenti settoriali Le organizzazioni devono tenere conto dei documenti settoriali di riferimento nell’attuazione di EMAS, specificando nella propria dichiarazione ambientale le modalità con cui i documenti stessi sono stati utilizzati 20 Attuazione: tempi 21 Attuazione: tempi 22 Analisi Ambientale Iniziale Rinforza la richiesta sui 5 contenuti chiave dell’Analisi Ambientale iniziale (requisito non sempre riscontrato nella pratica): 1. 2. 3. 4. 5. gli obblighi normativi applicabili all’organizzazione, l’individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti i criteri per la valutazione della significatività degli aspetti ambientali, l’esame di tutte le pratiche e le procedure di gestione ambientale esistenti, la valutazione dei dati risultanti dalle indagini su precedenti incidenti. Nota cambio di espressione: - “L’analisi ambientale comprende le seguenti aree:” Regolamento EMAS allegato 1 - “L’analisi deve comprendere:” linee guida EMAS 23 Analisi Ambientale Iniziale: nuove tecniche e ricerche Nel caso di modifiche sostanziali, può rendersi necessario aggiornare l’analisi ambientale. L’organizzazione deve inoltre seguire i nuovi sviluppi, tecniche, risultati di ricerche, eccetera, che potrebbero rivelarsi utili per riesaminare la significatività dei propri aspetti ambientali e l’eventuale necessità di effettuare una nuova analisi ambientale qualora le proprie attività si modifichino in maniera sostanziale. Nuovo BREF settore cartario in uscita? 24 Analisi Ambientale Iniziale: precisazione sulla trasparenza L’organizzazione deve tener presente che dovrà comunicare gli aspetti ambientali individuati e i risultati della valutazione alle parti interessate esterne. 25 Analisi Ambientale Iniziale: come identificare gli aspetti ambientali — la visita ai siti per verificare i mezzi di produzione e la produzione (elaborazione di appunti e disegni secondo necessità), — la raccolta di piante topografiche e fotografie, — l’individuazione della legislazione ambientale applicabile, — la raccolta di tutte le autorizzazioni e le abilitazioni ambientali e documenti analoghi, — la verifica di tutte le fonti di informazioni (fatture in entrata, casse, dati concernenti le attrezzature ecc.), — la verifica dell’uso dei prodotti (spesso gli uffici acquisti e vendite si rivelano utili punti di partenza), — l’individuazione di persone di riferimento (tra i dirigenti e i lavoratori). Tutti i lavoratori che hanno a che fare con i sistemi interni dovrebbero essere invitati a dare un contributo, — la richiesta di informazioni ai subappaltatori, che possono esercitare un’influenza significativa sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione, — l’esame di incidenti precedenti, e dei risultati di sorveglianza e ispezioni, nonché — l’individuazione delle situazioni di avviamento e arresto e i rischi identificati 26 Aspetti ambientali diretti: l’equivoco sulla normativa Elenco aspetti diretti EMAS III 27 Aspetti ambientali diretti: l’equivoco sulla normativa Elenco aspetti diretti inseriti nelle linee guida: Gli aspetti ambientali diretti devono includere i relativi obblighi normativi e i limiti delle autorizzazioni, ad es., se determinati inquinanti sono legati a valori limite di emissioni o ad altri requisiti, tali emissioni si devono 28 considerare aspetti ambientali diretti Aspetti ambientali indiretti: simili EMAS III: • Aspetti legati al ciclo di vita del prodotto (progettazione, sviluppo, imballaggio, trasporto, uso e recupero/smaltimento dei rifiuti); • Investimenti di capitale, concessione di prestiti e servizi assicurativi; • Nuovi mercati; • Scelta e composizione dei servizi (ad esempio trasporto o servizi di ristorazione); • Decisioni amministrative e di programmazione; • Assortimento dei prodotti; • Prestazioni e pratiche ambientali degli appaltatori, subappaltatori e fornitori. LINEE GUIDA: • Aspetti legati al ciclo di vita del prodotto, • Investimenti di capitale, • Servizi assicurativi, • Decisioni amministrative e di programmazione, • Prestazioni ambientali degli appaltatori, subappaltatori e fornitori, Scelta e composizione dei servizi, ad es., trasporti, ristorazione ecc. 29 Criteri di significatività: conferma degli elementi da considerare… Per valutare la significatività si prendono in esame i seguenti elementi: i) causare rischi di danni ambientali; ii) fragilità dell’ambiente locale, regionale o globale; iii) entità, numero, frequenza e reversibilità dell’aspetto o dell’impatto; iv) esistenza di una legislazione ambientale e i relativi obblighi previsti; v) importanza per le parti interessate e per il personale dell’organizzazione. 30 Criteri di significatività: … con aggiunta di specificazioni Per ciascun aspetto ambientale, il corrispondente impatto deve essere classificato secondo: — l’importanza: livello di emissioni, consumo di energia e acqua ecc., — la gravità: rischi, tossicità ecc., — la frequenza/probabilità, — le preoccupazioni delle parti interessate, — gli obblighi normativi. 31 Programma ambientale: dettaglio dei contenuti In pratica, il programma viene spesso elaborato sotto forma di tabulato, e comprende gli elementi seguenti: • obiettivi ambientali, legati agli aspetti diretti e indiretti, • traguardi specifici per la realizzazione degli obiettivi, nonché • interventi, responsabilità, mezzi e tempi previsti per ciascun obiettivo: descrizione dell’intervento o degli interventi, persona responsabile del traguardo, situazione all’inizio dell’attuazione, mezzi necessari per raggiungere i traguardi, frequenza dei monitoraggi dei progressi verso il traguardo, risultato finale da raggiungere, compresa la scadenza, registrazione del processo descritto. 32 Programma ambientale: codifica dei criteri SMART Specifico — ogni traguardo deve riguardare un’unica questione, Misurabile — deve essere possibile quantificare ogni traguardo, Accessibile — deve essere possibile raggiungere i traguardi Realistico — i traguardi devono essere impegnativi e stimolare un miglioramento continuo, ma non devono essere eccessivamente ambiziosi. Deve essere sempre possibile riesaminarli dopo averli raggiunti, Temporalmente definito — si deve fissare una scadenza per la realizzazione di ogni obiettivo 33 Precisazione inutile o richiamo esplicito? • Nell’elaborazione del programma si devono prendere in considerazione sia gli aspetti diretti che quelli indiretti. 34 SGA: ruoli e responsabilità Prima: 4.4.1 ISO14001: l’alta direzione dovrebbe designare uno specifico rappresentante della direzione (o più di uno), con autorità e responsabilità definite per l'attuazione del sistema di gestione ambientale. Nelle organizzazioni grandi e complesse i rappresentanti designati possono essere più di uno. Adesso: il rappresentante deve essere persona qualificata ed esperta in materia di problemi ambientali, obblighi normativi in campo ambientale, aspetti gestionali, competenze di lavoro collettivo, dotata di capacità di leadership e coordinamento. L’organizzazione deve garantire che tali competenze siano tutte reperibili nell’ambito dell’organizzazione stessa 35 Novità sulla formazione L’organizzazione deve definire le esperienze e le conoscenze richieste al personale per una buona gestione ambientale. L’organizzazione deve elaborare, attuare e mantenere attiva una procedura per identificare le esigenze formative e adottare le misure occorrenti affinché il personale coinvolto nel sistema di gestione ambientale disponga di conoscenze adeguate sui seguenti aspetti: • politica ambientale dell’organizzazione, • obblighi normativi e altri obblighi di natura ambientale applicabili all’organizzazione, • obiettivi e traguardi fissati per l’organizzazione nel suo complesso e per il proprio specifico ambito di lavoro, • aspetti e impatti ambientali e metodologia per il loro monitoraggio, • proprio ruolo e responsabilità nell’ambito del sistema di gestione ambientale. 36 Vale anche per chi opera “per conto di”, ad esempio i subappaltatori o i fornitori • Tutti coloro che lavorano per l’organizzazione o per conto di essa dovrebbero essere consapevoli del proprio ruolo nell’ambito di EMAS e dei benefici ambientali del sistema. Tutti devono ricevere, o almeno avere accesso a una formazione in materia di consapevolezza ambientale e sul sistema di gestione ambientale dell’organizzazione. 37 Ciclo della formazione esplicitato 38 Partecipazione del personale La partecipazione attiva del personale è un elemento trainante per il successo di continui miglioramenti ambientali, nonché il metodo migliore per integrare EMAS nell’organizzazione. La partecipazione si può ottenere, per esempio, istituendo un comitato ambientale oppure gruppi di lavoro, o ancora con sistemi di suggerimenti, programmi di incentivi o altre attività. 39 Partecipazione del personale: ambiti di coinvolgimento Nel quadro dello sviluppo e dell’attuazione del sistema al personale si possono affidare vari ruoli a diversi livelli. La partecipazione può riguardare, ad es., i seguenti aspetti: — l’individuazione degli aspetti ambientali, — l’elaborazione e la revisione di procedure e/o istruzioni, — l’indicazione di obiettivi e traguardi ambientali, — la partecipazione a un processo di audit interno, — l’elaborazione della dichiarazione ambientale EMAS. La direzione deve offrire un costante feedback al personale e ricercare il feedback del personale stesso 40 Specificazioni sulla comunicazione e un requisito in più • Una valida comunicazione interna ed esterna nei due sensi è un elemento essenziale per l’attuazione efficace di un sistema di gestione ambientale registrato a EMAS. L’organizzazione deve riconoscere l’esigenza di comunicare con le parti interessate in merito ai problemi ambientali, nonché il valore derivante da questo processo. • Essa è obbligata a rendere pubblica la dichiarazione ambientale e dovrà decidere quali informazioni comunicare e a chi. • L’organizzazione dovrà inoltre monitorare i risultati della comunicazione e verificarne l’efficacia. 41 Risolti i dubbi su quali documenti devono esserci… Si deve predisporre una documentazione per il sistema di gestione ambientale, riguardante i seguenti punti: • politica ambientale, • obiettivi e traguardi ambientali, • descrizione del campo di applicazione del sistema di gestione ambientale, • descrizione degli elementi principali del sistema di gestione ambientale, • ruoli, responsabilità e autorità, • procedura per la gestione del controllo operativo, • procedure operative, • istruzioni di lavoro. La documentazione deve essere chiara e concisa per evitare confusione ed 42 ambiguità. … e sul manuale, non obbligatorio ma meglio se c’è • Il manuale riguarda la politica ambientale, le attività e i protocolli ambientali. È opportuno integrarlo nel piano di gestione annuale dell’organizzazione; non è necessario che sia lungo e complesso. Deve coadiuvare il personale nella comprensione delle modalità con cui l’organizzazione ha allestito e strutturato il proprio sistema di gestione ambientale, delle interrelazioni tra le diverse parti del sistema stesso e dei ruoli delle singole persone all’interno del sistema. • Il manuale non è obbligatorio, ma quasi tutte le organizzazioni decidono di compilarne uno. 43 Per la prima volta si vede un elenco delle procedure Le procedure spiegano COME, QUANDO e da CHI devono essere realizzati specifici interventi. Citiamo ad esempio le procedure per: — individuare e valutare gli aspetti significativi, — gestire il rispetto degli obblighi normativi, — gestire gli aspetti ambientali significativi individuati, — gestire la sorveglianza e le misurazioni, — gestire la preparazione alle emergenze, — gestire le non conformità, le azioni preventive e le azioni correttive, — individuare e gestire competenza, formazione e consapevolezza, — gestire la comunicazione, — gestire i documenti, — gestire le registrazioni, — gestire gli audit interni. 44 Buon diagramma di flusso sulla gestione documentale 45 Prova nelle emergenze ambientali obbligatoria (“approccio sicurezza”) • L’organizzazione deve periodicamente riesaminare le sue procedure di preparazione (tra cui una formazione adeguata) e risposta alle emergenze. • Se necessario deve anche sottoporle a revisione, in particolare dopo che si sono verificati incidenti o situazioni di emergenza. • L’organizzazione deve inoltre periodicamente a prova queste procedure. sottoporre 46 Valutazione periodica rispetto prescrizioni legali • Il rispetto delle prescrizioni legali rappresenta un requisito fondamentale del regolamento EMAS senza il quale un’organizzazione non può effettuare la registrazione; l’organizzazione quindi deve disporre di una procedura per svolgere regolarmente attività di riesame e valutazione. • Il modo migliore per farlo è quello di redigere un elenco della legislazione pertinente e delle prescrizioni specifiche, per poi confrontarle con le circostanze particolari dell’organizzazione. Le organizzazioni più complesse e di maggiori dimensioni potrebbero aver bisogno di utilizzare banche dati o di assistenza esterna. 47 Finalmente qualche piccolo stimolo sulle NC “ordinarie” La non conformità si può individuare con le seguenti modalità: • controllo operativo, • audit interno/esterno, • riesame della direzione, oppure • nell’ambito dell’attività quotidiana. 48 Esempi di registrazioni operative e di sistema Esempi di registrazioni: • consumo di elettricità, acqua e materie prime, • rifiuti prodotti (pericolosi e non pericolosi), • emissioni di gas a effetto serra (GHG), • incidenti e reclami, • obblighi normativi, • relazioni sull’audit e riesame della direzione, • rapporti di ispezione, • aspetti ambientali significativi, • non conformità, azioni correttive e azioni preventive, • comunicazione e formazione, • suggerimenti del personale, nonché • formazione e seminari. 49 Sul programma di Audit interno un richiamo chiaro alla verifica di conformità normativa Il programma deve includere: • gli obiettivi specifici dell’audit interno, • la modalità di controllo della coerenza e della conformità del sistema di gestione ambientale alla politica e al programma dell’organizzazione; la metodologia necessaria per accertare che il sistema di gestione ambientale soddisfi i requisiti EMAS, • il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente. 50 Rilevanza dell’audit interno Per garantire la rilevanza dell’audit, il gruppo di audit deve accertare il rispetto della legislazione ambientale, il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi fissati, l’efficacia e l’adeguatezza del sistema di gestione. 51 Elementi del rapporto di audit La relazione sull’audit si propone di fornire alla direzione: — documenti scritti sulla portata dell’audit, — informazioni sulla misura in cui gli obiettivi sono stati realizzati (novità) — informazioni sulla conformità degli obiettivi rispetto alla politica ambientale dell’organizzazione, — informazioni sull’affidabilità e sull’efficacia del sistema di monitoraggio, — azioni correttive, se necessario 52 Periodicità Riesame della Direzione Prima: $4.6 14001: L’alta direzione deve riesaminare il sistema di gestione ambientale dell’organizzazione, ad intervalli pianificati, per assicurare che esso continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace. Adesso: L’alta direzione deve riesaminare il sistema di gestione a intervalli regolari (almeno annualmente) per garantirne l’adeguatezza e l’efficacia. I riesami devono essere registrati e le registrazioni conservate 53 Indicatori chiave 54 I Key performance indicators di EMAS III (All.IV) Gli indicatori chiave si riferiscono alle seguenti tematiche ambientali: 1. efficienza energetica; 2. efficienza dei materiali; 3. acqua; 4. rifiuti; 5. biodiversità; 6. emissioni; 55 55 I Key performance indicators di EMAS III (All.IV) (2) Ciascun indicatore chiave si compone di: • un dato A che indica il consumo/impatto totale annuo in un campo definito; • un dato B che indica la produzione totale annua dell’organizzazione; • un dato R che rappresenta il rapporto A/B 56 56 I Key performance indicators di EMAS III (All.IV) (3) Il dato A si compone di: per l’efficienza energetica — relativamente al «consumo totale diretto di energia», il consumo totale annuo di energia espresso in MWh o GJ, — relativamente al «consumo totale di energie rinnovabili», la percentuale del totale annuo di consumo di energia (elettrica e termica) prodotta dall’organizzazione da fonti rinnovabili; per l’efficienza dei materiali — il «flusso di massa annuo dei diversi materiali utilizzati» (esclusi i vettori di energia e l’acqua), espresso in tonnellate; per l’acqua — il «consumo idrico totale annuo», espresso in m3; 57 57 I Key performance indicators di EMAS III (All.IV) (4) per i rifiuti — la «produzione totale annua di rifiuti», suddivisa per tipo, espressa in tonnellate, — la «produzione totale annua di rifiuti pericolosi», espressa in chilogrammi o tonnellate per la biodiversità — l’«utilizzo del terreno», espresso in m2 di superficie edificata; per le emissioni — le «emissioni totali annue di gas serra», tra cui almeno le emissioni di CO2, CH4, N2O, HFC, PFC e SF6, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, — le «emissioni annuali totali nell’atmosfera», tra cui almeno le emissioni di SO2, NOX e PM, espresse in chilogrammi o tonnellate. 58 58 I Key performance indicators di EMAS III (All.IV) (5) L’indicazione della produzione totale annua dell’organizzazione, dato B, è uguale per tutti i settori, ma è adeguata ai diversi tipi di organizzazione, in funzione del tipo di attività svolto ed è comunicata come indicato di seguito: per le organizzazioni che operano nel settore della produzione (industria), indica il valore aggiunto totale annuo lordo espresso in milioni di euro (Mio EUR) o la produzione fisica totale annua espressa in tonnellate o, per le organizzazioni di piccole dimensioni, il fatturato totale annuo o il numero di addetti; per le organizzazioni che non operano nel settore della produzione (amministrazione/servizi), si riferisce alla dimensione dell’organizzazione espressa in numero di addetti. Oltre agli indicatori sopraelencati, le organizzazioni possono utilizzarne anche altri per esprimere la propria produzione totale annua. 59 59 Elementi di flessibilità/logica • condizioni per il ricorso alla clausola sulla riservatezza, l’organizzazione può essere autorizzata a indicizzare le suddette informazioni nella sua relazione, ad es., stabilendo un anno di riferimento (con numero di indice 100) da cui si evincerebbe l’andamento del consumo/impatto effettivo». È possibile invocare tale clausola se l’utilizzo di un indicatore può rivelare dati sensibili che consentirebbero a un concorrente di calcolare il prezzo medio di produzione, • condizioni per NON riferire in merito a uno specifico indicatore chiave, se un’organizzazione ritiene che uno o più degli indicatori chiave non siano correlati ai propri aspetti ambientali diretti significativi, l’organizzazione in questione può non riferire in merito ai predetti indicatori chiave. L’organizzazione fornisce una motivazione in tal senso in relazione alla sua analisi ambientale. Per favorire la trasparenza, questa giustificazione dev’essere riportata anche nella dichiarazione ambientale. 60 Elementi di flessibilità/logica • condizioni per riferire utilizzando un altro indicatore (A/B) INVECE DI uno specifico indicatore chiave dimostrando in che modo l’opzione scelta può favorire una più precisa definizione della prestazione pertinente. Ad esempio, invece del «numero di addetti», un servizio di ricettività turistica potrebbe optare per «notti per ospite», una scuola potrebbe scegliere «numero di alunni», un’organizzazione che operi nel settore dei rifiuti potrebbe utilizzare «quantità di rifiuti gestiti in tonnellate» • unità di misura • valute diverse dall’euro connesse al valore aggiunto lordo o al fatturato totale annuo 61 Indicatori quantificati: prime richieste sugli aspetti indiretti Benché le comunicazioni sugli indicatori chiave siano obbligatorie soltanto per gli aspetti diretti, un’organizzazione deve tenere conto di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti. È perciò consigliabile riferire in merito alle emissioni significative indirette di gas a effetto serra, se possibile separatamente dalle emissioni dirette; 62 Chiarimento su aspetto biodiversità Non tutti gli indicatori di biodiversità sono pertinenti per tutti i settori/le organizzazioni, e non tutti possono essere attuati direttamente nel momento in cui si inizia a gestire questi aspetti. L’analisi ambientale deve indicare i fattori pertinenti. L’indicatore di biodiversità per l’utilizzo del terreno, di cui all’allegato IV del regolamento EMAS, può essere considerato un denominatore comune. Esso copre esclusivamente i locali dell’organizzazione in termini di superficie edificata. Si raccomanda tuttavia di includere anche le superfici impermeabilizzate 63 Responsabilità locale La responsabilità locale è importante per EMAS. Per questo motivo, tutte le organizzazioni registrate a EMAS devono riferire sugli indicatori chiave a livello di sito, benché il regolamento non lo richieda esplicitamente. In ogni caso, è necessario fornire le informazioni sulle tendenze delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua, del consumo idrico, del consumo energetico, e della quantità di rifiuti a livello di sito 64 Siti temporanei • Inoltre, si deve tenere conto del fatto che è possibile realizzare i miglioramenti in corso nei siti permanenti, ma non nei siti temporanei. Qualora si sollevi la questione, lo si deve dichiarare nell’analisi ambientale. • Si deve tenere conto della possibilità di attuare misure alternative, tra cui per esempio altri indicatori qualitativi. In ogni caso, per i settori trattati dai documenti di riferimento settoriali EMAS si possono prendere in considerazione le informazioni sui siti temporanei. 65 Fra i compiti “esplicitati” per il verificatore • … • Verificare il rispetto, da parte dell’organizzazione, degli obblighi normativi UE, nazionali, regionali e locali applicabili in materia di ambiente. • … 66 Nota interessante: • Il verificatore accerta che l’organizzazione abbia stabilito, attuato e mantenuto attive una o più procedure per la valutazione periodica del rispetto delle prescrizioni legali applicabili. • Il verificatore effettua un approfondito controllo del rispetto delle prescrizioni legali da parte dell’azienda. In parte questo compito consiste nell’accertare, sulla base delle evidenze ricevute, che non si riscontrino violazioni della legislazione ambientale. I verificatori possono utilizzare i dati rilevati dalle autorità responsabili dell’applicazione della legge. • Se non si riscontrano evidenze di inosservanza, tale circostanza viene segnalata nella dichiarazione ambientale firmata dal verificatore. Il verificatore tuttavia è tenuto ad accertare il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento mediante le normali tecniche di audit. Di conseguenza non potrà accertare il rispetto delle prescrizioni legali nello stesso modo delle autorità responsabili dell’applicazione della legge. 67 Nota ancora più interessante: • Se un verificatore riscontra un caso di inosservanza nel periodo che intercorre tra le due registrazioni, esistono le seguenti opzioni. Può riferire all’organismo competente che l’organizzazione in questione è stata cancellata dal registro EMAS. Se l’organizzazione dimostra di aver adottato misure tempestive in cooperazione con le autorità responsabili dell’applicazione della legge per ripristinare il rispetto delle prescrizioni legali, il verificatore può ancora firmare la dichiarazione sulle attività di verifica e convalida, di cui all’allegato VII del regolamento. 68 Sulla verifica delle multisito: • Nel caso di un’organizzazione registrata che comprenda più siti, la visita all’organizzazione dovrà aver luogo in coincidenza con ogni attività di verifica/convalida. • Da un punto di vista giuridico, quest’obbligo si può ritenere soddisfatto se il verificatore visita l’organizzazione (forse uno o più siti, forse siti diversi) ogni anno. • Il programma delle visite deve però garantire che ciascun sito, incluso nel numero di registrazione dell’organizzazione che comprende più siti, sia visitato almeno una volta (verificato completamente) in un ciclo di 36 mesi. Se non verifica completamente ciascuno dei siti inclusi almeno una volta nell’ambito di questo ciclo, il verificatore non adempie i compiti previsti dal regolamento EMAS III. • Ciò significa anche che per consentire la prima registrazione, il verificatore ambientale deve visitare tutti i siti di un’organizzazione che comprenda più siti. 69 Sulle modifiche sostanziali: 70 Infine, tornano i cluster… ma con approccio “soft”: • Un «distretto» è un modo di attuare EMAS come gruppo, utile per le organizzazioni che fanno parte dello stesso settore o della stessa attività o sono ubicate nella stessa area geografica. Possono condividere il processo di attuazione e procedere quindi alla singola registrazione. • Si suggerisce di mixare l’approccio cluster con lo “staged approach”. • Si riporta un esempio riferito ad un’area industriale di un comune quindi entità più piccola di un distretto 71 Contenuto minimo della Dichiarazione Ambientale 72 Contenuti minimi Dichiarazione Ambientale 1. Una descrizione chiara e priva di ambiguità dell’organizzazione che chiede la registrazione EMAS e una sintesi delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi, nonché delle sue relazioni con le eventuali organizzazioni capo gruppo. • Includere diagrammi, carte geografiche, diagrammi di flusso, fotografie aeree, eccetera, per illustrare il contenuto. È necessario includere anche i codici NACE per descrivere le attività. 73 Contenuti minimi Dichiarazione Ambientale 2. La politica ambientale dell’organizzazione e una breve illustrazione del suo sistema di gestione ambientale. • È importante fornire una descrizione adeguata del sistema per offrire informazioni sulla struttura operativa. La politica ambientale dev’essere inclusa. 74 Contenuti minimi Dichiarazione Ambientale 3. Una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi dell’organizzazione e una spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti (allegato I.2 del regolamento EMAS). • Gli aspetti ambientali diretti e indiretti devono essere indicati separatamente. Occorre delineare gli impatti di entrambi, utilizzando tabelle o diagrammi di flusso. 75 Contenuti minimi Dichiarazione Ambientale 4. Una descrizione degli obiettivi e dei traguardi ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi. • Utilizzare elenchi di traguardi e obiettivi, nonché indicatori, per valutare i progressi che si registrano nel miglioramento della prestazione. Includere il programma ambientale e fare riferimento a misure specifiche adottate o programmate per migliorare la prestazione. 76 Contenuti minimi Dichiarazione Ambientale 5. Una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell’organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi ambientali per quanto riguarda i suoi impatti ambientali significativi. • Gli indicatori chiave coprono sei tematiche fondamentali: efficienza energetica, efficienza dei materiali, acqua, rifiuti, biodiversità ed emissioni 77 Contenuti minimi Dichiarazione Ambientale 6. Altri fattori concernenti le prestazioni ambientali, comprese le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge, per quanto riguarda gli impatti ambientali significativi. • Utilizzare tabelle e/o grafici per confrontare i limiti di legge di riferimento con i limiti misurati e/o calcolati dall’organizzazione. Non è sempre possibile misurare le prestazioni ambientali per mezzo di dati. Anche i fattori qualitativi sono rilevanti, e possono includere variazioni del comportamento, miglioramento dei processi, eccetera. 78 Contenuti minimi Dichiarazione Ambientale 7. Un riferimento agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente. • EMAS impone il rispetto degli obblighi normativi. La dichiarazione ambientale è un’occasione per illustrare il modo in cui l’organizzazione soddisfa tale condizione. • Le organizzazioni registrate a EMAS devono disporre di un elenco interno di tutti gli obblighi normativi pertinenti, ma non è necessario che questi siano tutti inclusi nella dichiarazione ambientale. In questo contesto è sufficiente uno schema generale. 79 Contenuti minimi Dichiarazione Ambientale 8. Il nome e il numero di accreditamento o di abilitazione del verificatore ambientale e la data di convalida. • Se l’organizzazione pubblica la propria dichiarazione ambientale nell’ambito di un’altra relazione, deve identificare la dichiarazione in quanto tale e indicare che è stata convalidata dal verificatore ambientale. 80 81