LA TASSAZIONE DELLE IMPRESE
ESTERE CONTROLLATE
(Art. 167 del D.P.R. n. 917/1986)
(Roberto M. Cagnazzo)
COMANDO REGIONALE PIEMONTE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Torino, 2 dicembre 2011
DISCIPLINA CFC
•
Disciplina sulle Controlled Foreign Companies (CFC)
nasce storicamente a livello internazionale come
strumento di protezione delle basi imponibili
nazionali per contrastare il c.d. tax deferral
derivante dall’utilizzo di società localizzate in Paesi a
fiscalità privilegiata
•
In seguito la finalità di protezione è stata prima
affiancata e poi sostituita quasi integralmente da
una finalità antielusiva nel senso più ampio del
termine
REGIME TRIBUTARIO INTERNO CFC
•
Disciplina CFC è finalizzata ad attrarre a tassazione
in Italia i redditi prodotti in Paesi a regime fiscale
privilegiato utilizzando il c.d. jurisdictional approach
•
Disciplina CFC si rivolge a persone fisiche e società
residenti in Italia che possiedono partecipazioni di
controllo o collegamento in imprese/società/enti
residenti o localizzati in Paesi a regime fiscale
privilegiato
•
Redditi della CFC vengono imputati per trasparenza
in capo al soggetto residente in proporzione alla
quota di partecipazione agli utili
REGIME TRIBUTARIO CFC (segue)
•
Redditi della CFC vengono tassati separatamente
con l’aliquota media applicata sul reddito
complessivo del soggetto partecipante residente in
Italia (non inferiore al 27%)
•
Utili distribuiti dalla CFC non concorrono a formare il
reddito del soggetto partecipante residente in Italia
fino a concorrenza del reddito già assoggettato a
tassazione (anche in esercizi precedenti)
•
Redditi della CFC vengono determinati secondo i
criteri di determinazione del reddito d’impresa ai fini
del TUIR
DISAPPLICAZIONE REGIME CFC
•
Controllata estera svolge effettivamente una attività
industriale/commerciale come attività principale nel
Paese a fiscalità privilegiata dove è localizzata
•
Dalla partecipazione nella controllata estera non
consegue l’effetto di localizzare redditi in Paesi a
fiscalità privilegiata
•
Per ottenere la disapplicazione del regime CFC il
soggetto residente deve rivolgersi preventivamente
all’Amministrazione finanziaria mediante apposita
istanza di interpello
DECRETO LEGGE n. 78/2009
•
Disciplina CFC è stata recentemente oggetto di un
rilevante intervento di modifica che ne ha cambiato
alcune impostazioni di fondo e ne ha integrato
l’ambito di applicazione
•
Sul piano qualitativo sono state limitate le possibilità
di disapplicazione della normativa stessa
•
Sul piano quantitativo è stato ampliato l’ambito di
applicazione della normativa
LIMITAZIONI ULTERIORI DISAPPLICAZIONE
•
Ridefinita l’esimente collegata all’esercizio in loco di
una “effettiva attività industriale o commerciale”
prevedendo che essa debba essere anche svolta
“nel mercato dello Stato o territorio di
insediamento”
•
Introdotta la presunzione secondo cui l’attività
economica non ha i requisiti per la disapplicazione
del regime di trasparenza quando i proventi della
CFC sono costituiti per >50% da passive income e/o
servizi infragruppo
EFFETTIVO RADICAMENTO
•
Modifica legislativa che
dell’esercizio in loco di
industriale o commerciale
circoscrive l’esimente
una effettiva attività
•
Non più sufficiente che la CFC disponga di una
struttura organizzativa in loco ma anche che sia
effettivamente radicata nella vita economica del
mercato del Paese a fiscalità privilegiata
•
Motivazioni
tecniche
riconducibili
ai
nuovi
orientamenti comunitari a seguito Sentenza Cadbury
Schweppes e della recente prassi dell’Agenzia delle
Entrate sulle società estere off-shore (Risoluzioni
427/08 e 165/09)
AMPLIAMENTO REGIME CFC
•
Regime CFC è stato esteso anche a imprese, società
ed enti controllati localizzati in Paesi a c.d. fiscalità
ordinaria (compresi i Paesi della UE) a condizione
che ricorrano contemporaneamente 2 presupposti:
(a) i soggetti controllati sono assoggettati a una
tassazione effettiva <50% di quella italiana
(b) i soggetti controllati hanno conseguito proventi
per >50% da passive income e/o da servizi
infragruppo
HOLDING Co. SERVICE Co. HEADQUARTERS
•
Modifica finalizzata a estendere il campo di
applicazione del regime CFC a strutture societarie
quali Holding Companies, Service Companies,
Headquarters, ecc.:
(a) residenti in Paesi a fiscalità “virtuosa”
(Germania 15%, Irlanda 12,50%, Cipro 10%)
(b) residenti in Paesi a fiscalità “ordinaria” con
riguardo a specifici proventi la cui tassazione
effettiva è <50% rispetto a quella italiana
(Holding Companies olandesi e lussemburghesi)
DISAPPLICAZIONE NORMA
•
Disposizione può formare oggetto di una specifica
disapplicazione non riconducibile alle 2 esimenti
base previste dalle disposizioni CFC
•
Contribuente può dimostrare all’Amministrazione
finanziaria mediante istanza di interpello che
“l’insediamento all’estero non rappresenta una
costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito
vantaggio fiscale”
DISAPPLICAZIONE NORMA (segue)
•
Norma di ispirazione comunitaria influenzata dalla
Comunicazione della Commissione (COM/2007/785)
e dalla giurisprudenza comunitaria (Sentenza
Cadbury Schweppes)
•
Corte di giustizia ha sostenuto che la necessità di
impedire l’elusione o l’abuso fiscale può essere
valido motivo per giustificare una restrizione delle
libertà fondamentali del Trattato UE (incluso il diritto
di stabilimento ex Articolo 43)
•
Normativa
fiscale
nazionale
deve
essere
proporzionata e finalizzata a impedire costruzioni di
puro artificio
COSTRUZIONE DI PURO ARTIFICIO
•
Concetto di costruzione di puro artificio di
derivazione comunitaria prevede che siano presenti
contemporaneamente 2 elementi:
(a) volontà del soggetto di ottenere dei vantaggi
fiscali (elemento “soggettivo”)
(b) mancanza di insediamento reale per espletare
delle attività economiche effettive nel Paese di
stabilimento (elemento “oggettivo”)
COSTRUZIONE DI PURO ARTIFICIO (segue)
•
Concetto di “costruzione di puro artificio” è tutt’altro
che pacifico: la stessa CE ha invitato gli Stati membri a
collaborare per dare un contenuto a tale formulazione
•
Sentenze della CdG non hanno ancora elaborato una
definizione di “costruzione artificiosa” ma si sono
limitate a stabilire solo quello che non la configura
•
CE ha affermato che in caso di presunzione di
costruzione di puro artificio il contribuente deve essere
messo in grado di dimostrare senza eccessivi oneri
amministrativi le ragioni commerciali dell’operazione
CONCLUSIONI
•
Normativa CFC ha funzione condivisibile e salutare di
“chiusura” del sistema fiscale nazionale nei confronti
dell’artificiosa distrazione di profitti mediante strutture
estere di natura fittizia
•
Disposizioni in esame, però, nel tentativo di colpire gli
insediamenti privi di effettività economica finiscono
per penalizzare indiscriminatamente tutti i contribuenti
•
Inversione dell’onere della prova mediante interpello
preventivo costringe i contribuenti a sopportare
consistenti oneri amministrativi per l’interpello e,
prima ancora, per monitorare le condizioni al ricorrere
delle quali è necessario dimostrare l’inesistenza di una
costruzione artificiosa
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
(Roberto M. Cagnazzo)
[email protected]
www.cagnazzo.com
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La tassazione delle imprese estere controllate