SISSIS VII CICLO
AUTONOMIA SCOLASTICA
Fonti legislative
Legge 15 Marzo 1997 n. 59
(Bassanini)
Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti
alle Regioni ed Enti Locali, per la
riforma della Pubblica
Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa
Legge 15 Marzo 1997 n. 59
(Bassanini) Art 21 Commi 8 / 9/
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Personalità giuridica e autonomia
alle istituzione scolastica
(autonomia didattica, di
sperimentazione ed innovazione)
DPR 275/99 (ai sensi dell’art. 21
della legge 15 marzo 1997, n.59)
Artt. 138 e 139 sistema
dell’istruzione Artt. 140 e 147
Formazione professionale
Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche,
sull’autonomia scolastica
a cura del prof. F. Caccioppo
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Capo IV
art. 21.
• L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti
educativi si inserisce nel processo di realizzazione
della autonomia e della riorganizzazione dell'intero
sistema formativo. Ai fini della realizzazione della
autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni
dell'Amministrazione centrale e periferica della
pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di
istruzione,(…), sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalità giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte(…).
a cura del prof. F. Caccioppo
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Conseguenze dell’art. 21
• Viene introdotta la personalità giuridica e l’autonomia per le
istituzioni scolastiche.
• Viene affidato alla singola istituzione il nuovo fondamentale
compito di divenire un vero e proprio centro di “azione
sociale”.
• In particolare i commi 8, 9 e 10, che regolamentano
l’autonomia didattica e la sperimentazione-innovazione
assegnano alle single istituzioni scolastiche competenze
fortemente innovative:
–
–
–
–
Orari e settimana corta;
Curriculum autonomo;
La possibilità di sviluppo di nuovi indirizzi;
nuove competenze didattiche (formazione degli adulti, E.D.A…)
a cura del prof. F. Caccioppo
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REGOLAMENTO DELL’AUTONOMIA
(Natura
e
scopi
• Art.1
dell'autonomia
delle
istituzioni
scolastiche)
1. Le istituzioni scolastiche sono autonomi e funzionali alla definizione
e alla realizzazione dell'offerta formativa. A tal fine interagiscono tra
loro e con le comunità locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra
le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del
sistema di istruzione.
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche si sostanzia nella
progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione,
formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana,
adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire
loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli
obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di
migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di
apprendimento.
a cura del prof. F. Caccioppo
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Art. 3
• 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la
partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta
formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo
dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
• 3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei
docenti sulla base degli indirizzi generali e delle scelte
generali di gestione e di amministrazione definiti dal
consiglio di circolo o di istituto.
• 5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e
consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.
a cura del prof. F. Caccioppo
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Art. 4 (Autonomia didattica)
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i
tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e
attività(…). A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le
forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna
disciplina
e
attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità
oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo
obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del
principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel
gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap
secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa
o da diverse classi o da diversi anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in ambiti e aree disciplinari.
a cura del prof. F. Caccioppo
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4.
5.
Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche
assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e
sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale.
Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel
rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione
periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli
obiettivi prefissati.
La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli
strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il
Piano dell'offerta formativa.
6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti
scolastici.
Art. 5 (Autonomia organizzativa)
L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e
attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una
programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle
lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del
monte ore annuale
a cura del prof. F. Caccioppo
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Art. 6 (Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)
1.
Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate,
esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo,
curando
tra
l'altro:
a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del
personale
scolastico;
c)
l'innovazione
metodologica
e
disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei
processi
formativi;
e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della
scuola;
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
Art. 7 (Reti di scuole)
Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare
convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni,
enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare
il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
a cura del prof. F. Caccioppo
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L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di
amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli
bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività
coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività
didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e
aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto,
anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la
parte
di
propria
competenza.
3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che
liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete
5. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori
finalizzati
tra
l'altro
a:
a)
la
ricerca
didattica
e
la
sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale
per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di
ricerche,
esperienze,
documenti
e
informazioni;
c) la formazione in servizio del personale scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale.
a cura del prof. F. Caccioppo
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Art. 8
(Definizione dei curricoli)
• 1. Il Ministro della pubblica istruzione(…) definisce a norma
dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi
tipi e indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle
competenze degli alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei
curricoli e il relativo monte ore annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli
comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota
obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra
discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
g) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi
finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a
distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione,
formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regionicittà ed autonomie locali.
a cura del prof. F. Caccioppo
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Art. 9 (Ampliamento dell'offerta formativa)
Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro
consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa, consistenti in ogni
iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni, della
popolazione giovanile e degli adulti.
Art.10 (Verifiche e modelli di certificazione)
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli
standard di qualità del servizio il Ministero della pubblica istruzione fissa
metodi e scadenze per rilevazioni periodiche.
Art. 12 (Sperimentazione dell'autonomia)
Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e
le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna
disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento del relativo monte
orario annuale.
a cura del prof. F. Caccioppo
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a cura del prof. F. Caccioppo
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L’autonomia scolastica come
modello di opportunità
• L’autonomia può essere concepita come un
modello di opportunità per realizzare progetti
innovativi, in quanto libera, in parte, da stretti
vincoli normativi e da rigidità, dando alla scuola la
possibilità di migliorare il servizio offerto in
termini qualitativi. Realizzare un servizio migliore
significa soprattutto garantire qualità dei processi
e migliorare il rapporto costo-benefici.
a cura del prof. F. Caccioppo
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a cura del prof. F. Caccioppo
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Alcuni ostacoli all’uso dell’autonomia
Le difficoltà connesse al raggiungimento dei risultati attesi
dell’autonomia sono riconducibili a diversi aspetti:
all’attuazione
• l’aspetto non assoluto dell’ autonomia. In una logica di servizio pubblico
unitario, ciascuna scuola è un sistema con propria identità, e
contemporaneamente un sottosistema del più ampio sistema dell'istruzione
pubblica;
• i tempi lunghi necessari a comprendere le potenzialità dell’autonomia e
metabolizzarla quale modus operandi, in quanto attiene ai comportamenti
professionali delle persone e alla cultura dell’organizzazione;
• la scarsa capacità di lettura delle norme che definiscono l’autonomia in
positivo, ma non in modo dettagliato, e quindi concedono spazi di libertà
con vincoli, non sempre di facile implementazione;
• la fatica a far uso della delega e a riconoscere e premiare chi si assume
responsabilità;
• la scarsa attenzione ai meriti delle persone e alle buone prassi, non solo
agli insuccessi e alle cattive pratiche.
a cura del prof. F. Caccioppo
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Le leve dell’autonomia
Nell’utilizzo dell’autonomia ci sono
alcuni “punti fermi” per le scuole, le leve
indispensabili per la realizzazione del
successo formativo. Se ne propone una
suddivisione secondo diversi livelli:
• sistema scolastico,
• istituzione scolastica,
• professionisti della scuola
a cura del prof. F. Caccioppo
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A livello di sistema scolastico
• le funzioni di indirizzo a livello centrale. Il MIUR e le Direzioni Regionali, a
fronte di scelte strategiche, sono chiamati a selezionare priorità e azioni di
indirizzo;
• la definizione degli standard, da considerare come:
-strumenti di garanzia per livelli omogenei di istruzione del sistema
nazionale,macro obiettivi non, quindi, dettagliati
- riferimento certo nell’attività di progettazione dei curricoli disciplinari.
• le risorse sul territorio propagatrici di innovazione, ad esempio per le
Regioni ob. 1:
- le scuole Centri Polifunzionali di Servizio per lo sviluppo delle tecnologie
didattiche e a sostegno dell'Autonomia
- i Centri Risorse contro la dispersione scolastica e il disagio sociale.
• Il monitoraggio continuo dell’autonomia, tenendo conto che indicatori che
rivelano se l’autonomia c’è e funziona, relativi al successo formativo sono
relativi alla presenza nella scuola di:
- azioni e percorsi innovativi
- processi di miglioramento.
a cura del prof. F. Caccioppo
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A livello di istituzione scolastica
• l’insieme dei professionisti della scuola presenti in ogni istituzione
scolastica con bagaglio di esperienze, preparazione, passione,
competenze e capacità;
• i processi di insegnamento e apprendimento, orientati verso
l’individualizzazione dell’insegnamento e la valutazione formativa
o l’utilizzo della comunicazione.
• il programma annuale, documento finanziario-contabile che,
attraverso una corretta gestione delle risorse finanziarie disponibili,
consente di realizzare le attività programmate dalla singola scuola;
• il Piano dell’Offerta Formativa, che, muovendo da un’analisi delle
situazioni scolastiche ed extrascolastiche precisa:
- gli obiettivi formativi
- le strategie didattico-educative adeguate ai singoli alunni
- le modalità e gli strumenti della valutazione formativa
a cura del prof. F. Caccioppo
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A livello di professionisti nell’istituzione
scolastica
• il ruolo di garanzia, di promozione e sviluppo dell'autonomia e di
valorizzazione delle professionalità delle scuole da parte del Dirigente
Scolastico (con particolare accento sulle capacità di negoziazione propositiva,
di promozione e coordinamento delle azioni innovative/migliorative); e del
Direttore dei servizi generali e amministrativi che svolge attività complessa
avente rilevanza rispetto agli obiettivi generali di funzionamento
dell’istituzione scolastica;
• le competenze e le responsabilità del personale ausiliario, tecnico e
amministrativo nel lavoro di realizzazione delle attività progettate e nella cura
di aspetti quali il collegamento tra Piano e bilancio. Il servizio amministrativo
può essere organizzato in aree distinte di attività e funzioni strumentali al
Piano dell’Offerta Formativa: amministrazione, didattica, contabile,
finanziaria, patrimonio, magazzino, affari generali
• l’attenzione ai risultati e la responsabilità da parte del profilo docente rispetto
agli esiti della formazione quale elemento prioritario della funzione di
insegnamento;
• modalità di organizzazione interna dei gruppi di lavoro utilizzate per la
realizzazione del lavoro.
a cura del prof. F. Caccioppo
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a cura del prof. F. Caccioppo
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Glossario
Autonomia - L’autonomia è la capacità di appropriarsi degli
spazi di decisione e azione utili al raggiungimento delle
finalità istituzionali. Non vuol dire avere un'assoluta libertà di
azione: i vincoli esistono per qualunque realtà sociale. Il
concetto di autonomia richiama anche il concetto di
autosufficienza o di
indipendenza” (intesa come “non
dipendenza”). In generale si considera autonomo chi riesce a
crearsi condizioni di vita duratura
a cura del prof. F. Caccioppo
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Autonomia scolastica - L'autonomia scolastica ha una propria
fisionomia specifica, rispetto agli altri strumenti di
“decentramento” previsti dalla Legge Bassanini, che si riscontra
in numerosi elementi:
a. il trasferimento dei poteri in capo alle scuole più che agli enti
locali, come invece succede per gli altri settori;
b. il mantenimento della dimensione nazionale del servizio
scolastico e il perseguimento di standard di qualità compatibili
con il mantenimento del titolo di studio;
c. la prevalenza del momento didattico e curricolare rispetto a
quello organizzativo;
d. il mantenimento dell'ambito nazionale per il reclutamento del
personale docente e non docente e per la salvaguardia dei livelli
di fruizione del diritto allo studio;
e. la determinazione, eguale su tutto il territorio nazionale, del
sistema degli organi collegiali di gestione e del servizio di
valutazione
a cura del prof. F. Caccioppo
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• Autonomia funzionale - Per autonomia funzionale si
intende la nuova tipologia giuridico-istituzionale di Enti
pubblici a cui lo Stato o i poteri territoriali affidano in toto
la gestione di un singolo servizio di tipo specialistico,
come è il caso di molte aziende autonome, quali le ASL per
il servizio sanitario. Gli stessi poteri, naturalmente,
definiscono il tipo di servizio che le autonomie funzionali
devono assicurare, ne dettano le caratteristiche
fondamentali e le linee guida e forniscono la maggior parte
delle risorse necessarie per il loro funzionamento.
a cura del prof. F. Caccioppo
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• Autonomia professionale -In ambito scolastico il dibattito sull’autonomia
professionale è sintetizzato in maniera efficace nel seguente passo tratto da:
Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea. Dossier “La
formazione degli insegnanti e la professione docente”, documento finale del
3.02.2003 di sintesi della commissione del codice deontologico costituita con
dm 2-11-2001. “La linea appare chiara e potrebbe oggi, nella scuola
dell'autonomia, essere espressa e riformulata attraverso le seguenti
proposizioni:
1. perché l'insegnamento sia riconosciuto come professione devono essere
esplicitati alti standard professionali e un codice etico;
2. standard e codice devono essere definiti e gestiti dagli insegnanti attraverso
propri organismi, nella consapevole assunzione che l'insegnamento, come
tutte le professioni riconosciute, si fonda sull'autonomia del corpo
professionale;
3. l'autonomia del corpo professionale si fonda su due principi indissolubilmente
legati: la libertà progettuale ed educativa e la responsabilità dinanzi ai
percorsi offerti e ai risultati ottenuti, e si sviluppa attraverso comunità di
pratiche che vedono il coinvolgimento pieno di ogni scuola nella discussione
della sua funzione educativa rispetto al territorio di cui è parte. A tutt'oggi, a
livello internazionale, le posizioni più avanzate sulla questione docente si
richiamano a questi principi, da cui sarebbe utile partire per avviare anche nel
nostro Paese quel necessario processo di "professionalizzazione" entro cui si
colloca il codice deontologico.”
a cura del prof. F. Caccioppo
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