Art. 1 cost. « L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. » “L’Italia è una Repubblica…” • L’articolo 1 cost. sancisce in modo solenne il risultato del Referendum del 2 giugno 1946: l’Italia è una REPUBBLICA. • La Repubblica è la nostra forma di GOVERNO: si tratta in particolare di una Repubblica Parlamentare. • La scelta della Repubblica è immodificabile: non può essere modificata neppure con leggi costituzionali (art.139 cost). “…Democratica…” • La Democrazia indica la nostra forma di STATO. • Democrazia=potere del popolo=sovranità popolare. • Il potere del popolo non è illimitato: va esercitato nei modi ed entro i limiti previsti dalla Costituzione (2 comma). La democrazia può essere sia DIRETTA • Le decisioni sono prese direttamente dal popolo • Es. referendum abrogativo; • Iniziativa legislativa popolare. RAPPRESENTATIVA • Le decisioni sono prese dai rappresentanti del popolo liberamente eletti Indicatori della democrazia Perché un paese sia democratico occorre che siano presenti nello Stato determinate condizioni. In particolare: 1. Suffragio universale: deve essere riconosciuto il diritto di votare a tutti i cittadini. 2. Costituzione: deve esistere una legge fondamentale che stabilisca i diritti dei cittadini e le regole per l’organizzazione dello Stato e che non sia facilmente modificabile (RIGIDA). 3. Pluralismo: devono esistere tanti partiti politici, associazioni, giornali, Tv, movimenti che esprimono le loro opinioni e si confrontano liberamente. 4. Metodo democratico: le decisioni sono prese a maggioranza, ma la minoranza deve essere libera di criticare (opposizione) e deve avere la possibilità di diventare a sua volta maggioranza (principio dell’alternanza). …fondata sul lavoro.” • Il lavoro viene visto come lo strumento più importante per la realizzazione della persona e per lo sviluppo della società e del sistema economico. • Vengono così eliminati tutti i privilegi che derivavano dall’appartenenza a classi sociali nobili. Art. 2 cost. • « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. » -Principio Personalistico -Principio Pluralistico -Principio Solidaristico PRINCIPIO PERSONALISTICO “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo… come singolo” I diritti dell’uomo/umani sono i diritti fondamentali che appartengono all’uomo in quanto tale. •Si tratta di diritti che lo Stato “RICONOSCE”: si tratta quindi di diritti che preesistono allo Stato e che lo Stato “GARANTISCE” impegnandosi concretamente. •Sono diritti INVIOLABILI cioè che non possono essere tolti a nessuno, neppure dallo Stato. Sono i diritti “tipici” cioè quelli riconosciuti •dalla Costituzione negli artt.13 e ss. •dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (ONU 1948) •dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (Consiglio d’Europa 1950) Sono anche i nuovi diritti, quelli che possono nascere per i cambiamenti della società e le scoperte tecnico-scientifiche (formula APERTA): - Diritto alla privacy -Diritto all’identità sessuale -Divieto di clonazione umana PRINCIPIO PLURALISTICO “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo … nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità…” Formazioni sociali • La Cost. riconosce diritti inviolabili AI GRUPPI nei quali l’uomo vive e sviluppa la sua personalità. • Sono formazioni sociali ad esempio la famiglia, scuola, sindacati, associazioni religiose, associazioni culturali, partiti politici. • L’art 2 riconosce diritti inviolabili ALLE formazioni sociali: alla famiglia, la scuola… • Al tempo stesso la Cost. riconosce diritti inviolabili all’uomo NELLE formazioni sociali dove l’uomo vive, cresce e sviluppa la sua personalità. PRINCIPIO SOLIDARISTICO “ …e richiede l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà -POLITICA: es. votare -ECONOMICA: es pagare i tributi -SOCIALE: es. mantenere i AI QUALI NON figli CI SI PUO’ SOTTRARRE • “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. • È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Uguaglianza FORMALE comma 1 • Tutti i cittadini sono UGUALI DAVANTI ALLA LEGGE=la legge è uguale per tutti. • La legge non può discriminare in base a motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali. • La Corte Costituzionale annulla le leggi in contrasto con questo articolo dichiarandole incostituzionali. Principio di ragionevolezza • La Corte Costituzionale ha precisato che uguaglianza della legge significa che la legge deve trattare – in modo uguale le situazioni uguali e – in modo diverso le situazioni ragionevolmente diverse. • Sono ammessi quindi trattamenti differenziati solo se esistono ragioni particolari che giustificano il trattamento diverso (PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA). Uguaglianza SOSTANZIALE comma 2 • Lo Stato ha il compito di ELIMINARE GLI OSTACOLI ECONOMICI e SOCIALI che impediscono la piena realizzazione dell’uguaglianza tra i cittadini. • Ad esempio vanno concesse borse di studio agli studenti meritevoli oppure vanno eliminate le barriere architettoniche per permettere piena mobilità ai disabili.