 Avanti
 Indietro
 Torna al sommario
Le diapositive possono essere navigate o con
un clic del mouse oppure utilizzando i
collegamenti ipertestuali.
Franco Montalbano
Sommario
I DIRITTI INVIOLABILI
Principio di uguaglianza
in senso formale
in senso sostanziale
Diritto di libertà
personale
di riunione
e associazione
religiosa
di manifestazione
del pensiero
domicilio comunicazione circolazione
I diritti inviolabili dell’uomo sono
diritti fondamentali che spettano a
ogni persona in quanto tale
L’articolo 2 della nostra costituzione
“La Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità”
Uguaglianza formale significa
riconoscere che tutti i cittadini hanno lo
stesso valore per la società e sono uguali
di fronte alla legge
L’articolo 3 della nostra costituzione
primo comma
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono uguali di fronte alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali”
Uguaglianza sostanziale consiste nel
garantire uguali condizioni di vita o pari
opportunità a tutti i cittadini e, in particolare a
coloro che sono più svantaggiati
L’articolo 3 della nostra costituzione
secondo comma
“È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economici e sociale, che,
limitano di fatto la libertà di uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese ”
La libertà personale consiste nella
libertà da qualsiasi forma di
costrizione, fisica o psichica, ed è
inviolabile.
DIRITTI DI LIBERTÀ
Inviolabilità
Limitazioni
•Nei casi previsti dalla legge
•In base a un provvedimento
dell’autorità giudiziaria
Limitazione della libertà personale
Nei casi previsti
dalla legge
Provvedimento
dell’autorità di P.S.
in di caso di
necessità e urgenza
Comunicazione entro 48 ore
all’autorità giudiziaria
SI
NO
SI
Efficacia del
provvedimento
Convalida
dell’autorità giudiziaria
NO
Inefficacia del
provvedimento
dall’inizio
La libertà di riunione consiste nel diritto di
riunirsi liberamente, senza necessità di
autorizzazione preventiva, per qualsiasi motivo
(politico, sindacale, religioso, culturale…),
purché la riunione avvenga pacificamente e
senza l’uso di armi
Libertà di riunione
In un luogo pubblico
•Obbligo di preavviso P.S. almeno 3 giorni prima
•Divieto o scioglimento per comprovati motivi di ordine pubblico
In un luogo privato
In un luogo aperto al pubblico
La libertà di associazione consiste nel
diritto di associarsi liberamente senza
necessità di autorizzazione pubblica,
per realizzare fini che non siano
vietati ai singoli dalla legge penale
LIBERTÀ
DI
ASSOCIAZIONE
Divieto di associazione
•Criminali
•Paramilitari
•Segrete
L’art. 19 della Costituzione riconosce a
tutti la libertà religiosa.
Il primo comma dell’articolo 8 della
Costituzione proclama il principio che
tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
Libertà nella manifestazione
della propria fede religiosa
La libertà di espressione consiste nel
diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero
LIMITAZIONI DELLA LIBERTÀ
Buon costume
Diritti inviolabili dell’uomo
Altri diritti costituzionali
•Dignità e riservatezza della persona
•Segreto di Stato e d’ufficio
•Ordine pubblico
In base all’art. 21 cost. una persona
può esprime liberamente le sue
idee intervenendo a un’assemblea
pubblica, scrivendo su un giornale,
distribuendo volantini…
La libertà di circolazione e soggiorno
consiste nel diritto di muoversi e di
risiedere in qualunque luogo nell’ambito
del territorio italiano
La libertà di movimento è estesa a tutti i cittadini
dell’Unione europea.
I cittadini extracomunitari o apolidi sono sottoposti
a disposizioni di legge speciale.
La libertà di domicilio attribuisce a ogni persona
il diritto di escludere l’intervento di altre persone
e di organi pubblici dall’ambito della propria vita
privata.
La Costituzione garantisce la persona in qualunque
luogo privato dove svolge le normali attività della
propria vita quotidiana. In altre parole in qualsiasi
luogo dove vive, lavora o nel quale si trova, anche
momentaneamente o occasionalmente.
Ogni persona ha il diritto di comunicare
liberamente e segretamente con chi vuole,
senza che altri soggetti pubblici o privati,
possono impedire la comunicazione o prendere
illegittimante conoscenza del suo contenuto.
Per esempio in base al comma primo dell’art. 15
Cost. un imprenditore non può ascoltare le
conversazioni provate dei propri dipendenti.
Scarica

I diritti inviolabili