Avanti Indietro Torna al sommario Le diapositive possono essere navigate o con un clic del mouse oppure utilizzando i collegamenti ipertestuali. Franco Montalbano Sommario I DIRITTI INVIOLABILI Principio di uguaglianza in senso formale in senso sostanziale Diritto di libertà personale di riunione e associazione religiosa di manifestazione del pensiero domicilio comunicazione circolazione I diritti inviolabili dell’uomo sono diritti fondamentali che spettano a ogni persona in quanto tale L’articolo 2 della nostra costituzione “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” Uguaglianza formale significa riconoscere che tutti i cittadini hanno lo stesso valore per la società e sono uguali di fronte alla legge L’articolo 3 della nostra costituzione primo comma “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” Uguaglianza sostanziale consiste nel garantire uguali condizioni di vita o pari opportunità a tutti i cittadini e, in particolare a coloro che sono più svantaggiati L’articolo 3 della nostra costituzione secondo comma “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economici e sociale, che, limitano di fatto la libertà di uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese ” La libertà personale consiste nella libertà da qualsiasi forma di costrizione, fisica o psichica, ed è inviolabile. DIRITTI DI LIBERTÀ Inviolabilità Limitazioni •Nei casi previsti dalla legge •In base a un provvedimento dell’autorità giudiziaria Limitazione della libertà personale Nei casi previsti dalla legge Provvedimento dell’autorità di P.S. in di caso di necessità e urgenza Comunicazione entro 48 ore all’autorità giudiziaria SI NO SI Efficacia del provvedimento Convalida dell’autorità giudiziaria NO Inefficacia del provvedimento dall’inizio La libertà di riunione consiste nel diritto di riunirsi liberamente, senza necessità di autorizzazione preventiva, per qualsiasi motivo (politico, sindacale, religioso, culturale…), purché la riunione avvenga pacificamente e senza l’uso di armi Libertà di riunione In un luogo pubblico •Obbligo di preavviso P.S. almeno 3 giorni prima •Divieto o scioglimento per comprovati motivi di ordine pubblico In un luogo privato In un luogo aperto al pubblico La libertà di associazione consiste nel diritto di associarsi liberamente senza necessità di autorizzazione pubblica, per realizzare fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE Divieto di associazione •Criminali •Paramilitari •Segrete L’art. 19 della Costituzione riconosce a tutti la libertà religiosa. Il primo comma dell’articolo 8 della Costituzione proclama il principio che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Libertà nella manifestazione della propria fede religiosa La libertà di espressione consiste nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero LIMITAZIONI DELLA LIBERTÀ Buon costume Diritti inviolabili dell’uomo Altri diritti costituzionali •Dignità e riservatezza della persona •Segreto di Stato e d’ufficio •Ordine pubblico In base all’art. 21 cost. una persona può esprime liberamente le sue idee intervenendo a un’assemblea pubblica, scrivendo su un giornale, distribuendo volantini… La libertà di circolazione e soggiorno consiste nel diritto di muoversi e di risiedere in qualunque luogo nell’ambito del territorio italiano La libertà di movimento è estesa a tutti i cittadini dell’Unione europea. I cittadini extracomunitari o apolidi sono sottoposti a disposizioni di legge speciale. La libertà di domicilio attribuisce a ogni persona il diritto di escludere l’intervento di altre persone e di organi pubblici dall’ambito della propria vita privata. La Costituzione garantisce la persona in qualunque luogo privato dove svolge le normali attività della propria vita quotidiana. In altre parole in qualsiasi luogo dove vive, lavora o nel quale si trova, anche momentaneamente o occasionalmente. Ogni persona ha il diritto di comunicare liberamente e segretamente con chi vuole, senza che altri soggetti pubblici o privati, possono impedire la comunicazione o prendere illegittimante conoscenza del suo contenuto. Per esempio in base al comma primo dell’art. 15 Cost. un imprenditore non può ascoltare le conversazioni provate dei propri dipendenti.