La nascita della Costituzione
STATUTO ALBERTINO
L’Italia nasce come Stato unitario nel 1861.
La prima Costituzione del Regno d’Italia fu lo Statuto
Albertino, concesso da Carlo Alberto nel Regno
Sardo- piemontese nel 1848.
Nel 1861 lo Statuto divenne la Carta Costituzionale del
Regno d’Italia e rimase formalmente tale fino
all'entrata in vigore dell’attuale Costituzione.
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Dopo la II guerra mondiale
2 giugno 1946:
• Gli italiani votano per:
✓ Referendum istituzionale tra Monarchia e
Repubblica.
✓ Assemblea Costituente.
• Per la prima volta votano le donne e si realizzò il
suffragio universale.
• Risultato del referendum: vinse la Repubblica,
con il 54,3% dei voti.
Differenza tra
Monarchia e Repubblica
Monarchia e Repubblica sono due diverse
forme di Governo
– Nella Repubblica il capo dello stato è il
Presidente della Repubblica = carica elettiva
– Nella Monarchia il capo dello stato è il Re =
carica ereditaria
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ASSEMBLEA COSTITUENTE
• Il 2 giugno 1946 vennero eletti 556 membri appartenenti a
diversi partiti politici.
• L’Assemblea aveva innanzitutto il compito di redigere la
nuova Costituzione italiana.
• L'Assemblea nominò al suo interno una Commissione di 75
membri, incaricati di stendere il progetto generale della
Costituzione.
• La Commissione si suddivise a sua volta in tre
sottocommissioni:
✓ diritti e doveri dei cittadini;
✓ organizzazione costituzionale dello Stato;
✓ rapporti economici e sociali.
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LA NUOVA COSTITUZIONE
• La Costituzione
– venne discussa e approvata il 22 dicembre
1947
– venne promulgata da Enrico De Nicola
– entrò in vigore il 1 gennaio 1948.
•L’Assemblea Costituente venne sciolta il 12
maggio 1948, dopo l'adozione della nuova
Costituzione italiana.
Aprile 1948
• Elezioni del 1° Parlamento della
Repubblica.
• Elezione da parte del Parlamento del 1°
Presidente della Repubblica: Luigi
Einaudi.
• Presidente del Consiglio: De Gasperi.
STRUTTURA DELLA
COSTITUZIONE
• PRINCIPI FONDAMENTALI (ARTT. 1-12): contengono i principi
che ispirano tutta la Costituzione.
• PARTE PRIMA: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (ARTT. 1354): contengono le regole fondamentali sui rapporti
Stato/cittadini.
• PARTE SECONDA: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
(ARTT. 55-139): contengono le regole sui principali organi dello
Stato.
Caratteristiche della
Costituzione
• Votata perchè fu redatta e votata da un’Assemblea costituente che
era stata votata dal popolo italiano.
• Scritta perchè contenuta in un testo legislativo scritto e votato.
• Lunga in quanto, oltre a disciplinare l’organizzazione dello Stato e i
diritti di libertà dei cittadini contiene anche numerose norme che
prevedono I diritti etico-sociali e quelli economici.
• Rigida sia perchè per modificarla sono necessarie leggi
costituzionali. Le leggi ordinarie in contrasto con la Costituzione
vengono annullate dalla Corte costituzionale.
• Democratica perchè riconosce ampio potere al popolo.
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Art. 1
Costituzione Italiana
Una Repubblica fondata sul lavoro
• « L’Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione. »
L’articolo 1 cost. sancisce in modo solenne:
• il risultato del referendum del 2 giugno 1946: l’Italia è una
Repubblica;
• il carattere democratico della repubblica: cioè che si basa sul
consenso del popolo (sovranità popolare);
• che la Nazione è fondata sul lavoro: tutti coloro che esercitano
un’attività lavorativa sono al centro della vita politica, economica e
sociale del Paese.
Principio
Democratico
Repubblica
La forma di governo
non è modificabile
neppure con Leggi
Costituzionali
(art.139 cost)
Democrazia
Forma di stato
Diretta
Rappresentativa
Quando il popolo
prende direttamente le
decisioni (Referendum
ecc.)
Quando le decisioni
sono prese dai
rappresentanti eletti
liberamente dal popolo
« La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e
richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale. »
-Principio Personalistico
-Principio Pluralistico
-Principio Solidaristico
“…riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo
come singolo”
Diritti che appartengono all’uomo in quanto
tale
SONO SIA
I Diritti “tipici”,
riconosciuti dalla
costituzione dagli articoli
13 e seguenti
Nuovi diritti che possono
nascere per i cambiamenti
della società e le scoperte
tecnico-scientifiche:
-Diritto alla privacy
-Diritto all’identità sessuale
-Divieto di clonazione umana
“…riconosce i diritti inviolabili
…nelle formazioni sociali”
Formazioni sociali
La Cost. riconosce diritti inviolabili AI GRUPPI nei quali
l’uomo vive e sviluppa la sua personalità
Ad esempio:
-Famiglia, Scuola, Sindacati, Associazioni religiose,
Associazioni culturali, Partiti politici
Al tempo stesso la Cost. riconosce diritti inviolabili
all’uomo NEI GRUPPI dove l’uomo vive.
“ …e richiede l’adempimento di
doveri inderogabili di solidarietà
-POLITICA
-ECONOMICA
-SOCIALE
AI QUALI NON
CI SI PUO’
SOTTRARRE
di solidarietà di solidarietà
POLITICA
ECONOMICA
- dovere di voto
- Dovere di
conoscere le
leggi
Dovere di
contribuire
alle spese
dello stato
di
solidarietà
SOCIALE
Dovere di
educare,
istruire e
mantenere i
propri figli
con i tributi
• “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
• È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.”
Uguaglianza formale
comma 1
• Tutti i cittadini sono UGUALI DAVANTI ALLA LEGGE =
• La legge non può trattare in modo diverso le persone per
motivi di sesso, razza, lingua, religione,opinioni politiche,
condizioni personali o sociali.
• La Corte Costituzionale ha precisato che
uguaglianza significa che debbono essere trattate in
modo uguale le situazioni uguali e in modo diverso
le situazioni ragionevolmente diverse.
• Sono ammessi quindi trattamenti differenziati solo per
situazioni particolari: il trattamento diverso deve
presentare delle particolari ragioni che rendano
ragionevole la differenziazione, che la giustifichino
(PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA).
Uguaglianza sostanziale
comma 2
• Lo Stato ha il compito di ELIMINARE QUEGLI
OSTACOLI economici e sociali che impediscono
la piena realizzazione dell’uguaglianza tra i
cittadini
• Fondamento dei diritti sociali: istruzione, sanità..
• Vanno ad esempio concesse borse di studio ai
meritevoli oppure vanno eliminate le barriere
architettoniche, per permettere piena mobilità ai
disabili.
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Art. 1 Costituzione Italiana