In caso di malattia il rapporto
di lavoro si sospende per
impossibilità
sopravvenuta
della prestazione, dovuta a
temporanea inidoneità fisica al
lavoro.
Ciò
consente
al
lavoratore
di
assentarsi
legittimamente dal luogo di
lavoro e di acquisire, al
contempo,
il
diritto
alle
prestazioni
economiche
di
malattia.
L’art. 2110 c.c. disciplina l’assenza per
malattia, disponendo che il lavoratore ha
diritto:
♣ alla conservazione del posto per un
determinato periodo di tempo, durante il
quale il datore di lavoro non può licenziare il
dipendente (v. Cass, 24 Giugno 2005, n.
13624);
♣ ad una prestazione economica nella misura e
per il tempo determinati dalle leggi speciali,
dalla contrattazione collettiva, dagli usi o
secondo equità;
♣ alla decorrenza dell’anzianità di servizio per il
periodo di assenza;
Per
la
giurisprudenza,
sono
riconducibili al concetto di malattia,
che legittima l’assenza dal lavoro:
♣ lo stato di instabilità della salute in
senso lato, da cui derivi il bisogno di
cure ed attenzioni;
♣ sottoposizione a terapie specifiche;
♣ accertamenti clinici e diagnostici con
ricovero in ospedale o case di cura;
♣ alcoolismo o tossicodipendenza;
Il lavoratore in malattia ha, per primo luogo,
l’obbligo di comunicare al datore di lavoro lo
stato di malattia extralavorativo. Le modalità e i
termini entro i quali tale comunicazione va
effettuata sono generalmente stabiliti dai
Contatti Collettivi ed eventualmente dai
regolamenti aziendali. Inoltre il lavoratore ha
l’onere
di
documentare
l’infermità
comportante incapacità lavorativa mediante la
certificazione rilasciata dal medico curante. In
particolare, entro 2 giorni dal rilascio, il
lavoratore deve recapitare o trasmettere,
tramite raccomandata R.R., l’attestazione
rilasciata dal medico curante, al datore di
lavoro ed eventualmente all’INPS (quando
l’indennità è a suo carico).
Il lavoratore è tenuto a
documentare
l’eventuale
prosecuzione della malattia
oltre il termine originalmente
prognosticato. In caso di
modifica
della
prognosi
originaria,
il
lavoratore
è
tenuto a darne comunicazione
al proprio datore di lavoro
(trasmettendo
copia
del
referto), anche nel caso di
visita effettuata d’ufficio.
Nei casi di:
♣ mancata comunicazione dello stato di
malattia e della prosecuzione della
stessa oltre i termini originariamente
prognostiati;
♣ comunicazione effettuata oltre i
termini
previsti
dal
Contratto
Collettivo;
Il ritardo nel recapito o nella trasmissione
della certificazione di inizio o di continuazione
della malattia al datore di lavoro o all’INPS
comporta, la perdita dell’indennità per i
giorni di ritardo, cioè:
♣ i giorni precedenti la data di arrivo della
certificazione ove si tratti di ritardo nell’invio
della certificazione di inizio della malattia;
♣ i giorni compresi tra la data di scadenza della
prognosi precedente e quella di arrivo della
certificazione ove si tratti di ritardo nell’invio
della certificazione di continuazione della
malattia;
La sanzione della perdita dell’indennità
per i giorni di ritardo non è applicabile
qualora il motivo del ritardo nella
presentazione
della
certificazione
sanitaria sia determinato da uno stato
di infermità che abbia comportato
ricovero in luogo di cura, ovvero sia
determinato da forza maggiore. Sarà
compito dell’INPS valutare caso per
caso se la causale addotta dal
lavoratore
costituisce
effettivo
impedimento
alla
tempestiva
presentazione della certificazione.
Comporta la perdita della relativa
indennità, poiché viene meno uno dei
requisiti essenziali della certificazione
stessa, a meno che non sia possibile
rintracciare altrimenti il lavoratore.
Lo stesso anche quando si allontana
per validi motivi, ha l’onere di
comunicare
tempestivamente
il
nuovo indirizzo sia all’INPS, sia al
datore di lavoro, con la conseguenza
che l’omessa comunicazione ad uno
dei due produce i medesimi riflessi.
Il lavoratore malato, ha l’obbligo di non
pregiudicare il proprio stato di salute e
quindi di compromettere la propria
guarigione in forza dei principi di
correttezza e buona fede. Pur non
subendo un divieto assoluto di svolgere
altre attività, anche lavorative, egli è
passibile di provvedimenti disciplinari
(compreso il licenziamento per giusta
causa a lesione dell’elemento fiduciario)
se quelle attività sono incompatibili con
le sue condizioni.
Il datore di lavoro, al fine di
controllare
le
assenze
per
malattia dei suoi dipendenti, può
avvalersi
esclusivamente
dei
servizi ispettivi degli istituti
previdenziali competenti. Questi
ultimi, sono tenuti a compiere il
suddetto controllo quando il
datore lo richieda.
Le visite domiciliari di controllo dei
lavoratori possono essere richieste
alle sedi INPS, presso le quali sono
istituite liste speciali di medici (INPS
circ. 9 maggio 1987, n. 122). Tali
visite mediche domiciliari, sono
svolte anche dall’ASL mediante le
proprie strutture. Risulta pertanto
possibile, per il datore di lavoro,
chiedere alternativamente alle ASL o
alle sedi INPS di effettuare le
suddette visite.
In ogni caso la visita medica
domiciliare va effettuata entro le
fasce orarie di reperibilità del
lavoratore:
A- dalle ore 10 alle ore 12;
B- dalle ore 17 alle ore 19;
Di
ogni
giorno,
compresi
domenica e festivi.
Il lavoratore che rifiuta di sottoporsi
alla visita ovvero assente, senza
giustificato motivo, alla visita di
controllo effettuata nelle fasce di
reperibilità, è passibile, ove il
Contratto collettivo lo preveda, di
sanzioni disciplinari e decade il diritto
al
trattamento
economico
di
malattia.
♣ Concomitanza
di
visite,
prestazioni
ed
accertamenti specialistici o medico-generici,
semprechè il lavoratore non dimostri che non
potevano essere effettuati in ore diverse da quelle
corrispondenti alle fasce di reperibilità;
♣ Prestazioni non prettamente “specialistiche”,
quali terapia iniettiva, purché effettuate presso
poliambulatori pubblici o, comunque, autorizzati
dalle ASL;
♣ Nel caso di situazione che abbia reso
imprescindibile
e
indifferibile
la
presenza
personale dell’assicurato altrove, per evitare gravi
conseguenze per sé o per i componenti il suo
nucleo familiare.
Il lavoratore ha diritto, in caso di
malattia
(infortunio),
alla
conservazione del posto di lavoro
per un periodo (c.d. periodo di
comporto), scaduto il quale, in
base all’art. 2010 c.c., co. 2, può
essere licenziato ai sensi dell’art.
2118 c.c., a prescindere dalla
sussistenza di una giusta causa o
di un giustificato motivo (Cass. 13
febbraio 2003, n. 2152)
Sono generalmente i Contratti
Collettivi a stabilire la durata
del periodo di conservazione
del posto, in quanto di regola
dettano
disposizioni
più
favorevoli al lavoratore di
quelle contenute nelle norme
di legge.
Un comporto di fonte legale
tuttora vigente è quello per il
personale impiegatizio, al quale è
riservata la conservazione del
posto per un periodo:
♣ 3 mesi, se l’impiegato ha
un’anzianità
di
servizio
non
superiore ai 10 anni;
♣ 6 mesi, se l’impiegato ha
un’anzianità di servizio oltre i 10
anni;
Nel computo del comporto, sia esso espresso in
mesi o in giorni, si debbono considerare anche i
giorni festivi o non lavorativi, o comunque di
fatto non lavorati nell’azienda, operando in quei
giorni
una
presunzione
di
continuità
dell’episodio morboso. Viceversa sono esclusi
dal computo i giorni festivi successivi a quelli
finali della malattia. Il computo dei mesi va
fatto in base al calendario comune; il
riferimento all’anno solare non va inteso come
anno civile, ma come periodo di 365 giorni
decorrenti a ritroso dalla data di licenziamento
(Cass. 18 ottobre 2000,n. 13816). Il periodo di
malattia
connesso
al
puerpuerio,
indipendentemente dalla sua durata non incide
sul calcolo specifico.
I vari Contratti Collettivi possono
prevedere un:
♣ COMPORTO SECCO (ininterrotto);
♣ COMPORTO PER SOMMATORIA
(frazionato);
♣ SISTEMA MISTO;
Il dipendente Bianchi si ammala dal 22 Novembre al 5
Dicembre (esempio)
Alla comunicazione di questo nuovo evento di malattia si
accerta che per la stessa causa il Sig. Bianchi è stato assente
nell'anno per i seguenti periodi:
01-gen
09-feb
40 gg
17-feb
28-feb
12 gg
31-mar
05-apr
6 gg
15-apr
29-apr
15 gg
06-giu
10-lug
35 gg
13-ago
15-ott
64 gg
22-nov
05-dic
14 gg
TOTALE
186 gg
Dal 29 nov. la malattia del dip. Bianchi non è più coperta da
indennità previdenziale, né lo saranno altri eventi malattia che
dovessero cadere nella restante parte dell'anno.
L’indennità giornaliera spetta dal quarto
giorno di malattia secondo il principio
che prevede la non indennizzabilità dei
primi 3 giorni, il cosiddetto “periodo di
carenza”. Ai fini del computo delle
giornate indennizzabili è necessario
avere
riguardo
alla
qualifica
di
inquadramento del lavoratore e del
settore di appartenenza.
In base alla qualifica:
Giornate
indennizzate
dal LUNEDI’ al SABATO
OPERAIO
Giornate non
indennizzate
DOMENICA
FESTIVITA’ (nazionali ed infrasett.)
Giornate
indennizzate
dal LUNEDI’ alla DOMENICA
Giornate non
indennizzate
FESTIVITA’ cadenti in DOMENICA
IMPIEGATO
L’indennità di malattia da corrispondersi
per le giornate indennizzabili, è dovuta in
misura percentuale della retribuzione
media globale giornaliera percepita
dal lavoratore. Per la sua determinazione
l’INPS ha dettato specifici criteri: devono
essere computati gl’elementi retributivi
che hanno costituito la retribuzione
percepita nel mese (se il periodo di paga
è mensile) ovvero nelle 4 settimane (se il
periodo
di
paga
è
settimanale)
precedenti a quelle dell’inizio della
malattia.
Dall’importo
in
tal
modo
determinato deve essere ricavato il
valore
giornaliero,
applicando
però due diversi meccanismi di
calcolo a seconda che si tratti di:
♣ lavoratore
con
qualifica
di
OPERAIO;
♣ lavoratore
con
qualifica
di
IMPIEGATO;
La determinazione della retribuzione media giornaliera,
può essere quindi così schematizzata:
Giorni lavorati compreso il
sabato + festività + ferie + permessi
Imponibile Previdenziale
26 se retribuzione mensilizzata e
periodo interamente lavorato
Integraz. malattia o infortunio
Indennità preavviso
Competenze plurimensili
Rateo plurimensile
25
La determinazione della retribuzione media giornaliera,
può essere quindi così schematizzata:
Imponibile Previdenziale
30 giorni o minor periodo di
calendario lavorato
Integraz. malattia o infortunio
Indennità preavviso
Competenze plurimensili
Rateo Plurimensile
30
Stabilito l’importo della retribuzione globale
giornaliera, la misura dell’indennità spettante al
lavoratore viene determinata, per ciascun evento,
con riferimento al settore di appartenenza della
ditta e tenuto conto della durata dell’evento malattia
indennizzabile, secondo i seguenti criteri:
♣ per gli OPERAI e gli IMPIEGATI in genere:
- al 50% per le giornate comprese tra il 4° ed il 20°
giorno di malattia;
- al 66,66% per le giornate comprese tra il 21° ed il 180°
giorno di malattia.
♣ per i lavoratori dipendenti da pubblici esercizi:
- al 80% per tutte le giornate indennizzabili dal 4° al 180°
giorno di malattia.
Nella gestione delle integrazioni di
malattia a carico ditta rispetto a
quanto erogato dall’INPS, va
eseguita la cosiddetta
operazione di lordizzazione,
per evitare che il dipendente
percepisca una retribuzione più
elevata del normale in virtù del
fatto che l’indennità corrisposta
dall’INPS è esente da
contribuzione.
Indennità lordizzata = Indennità a carico
dell’INPS / (1 – aliquota della trattenuta
carico dipendente).
Es. Posto che l’indennità a carico dell’INPS sia di
Euro 810,65 e che l’aliquota della trattenuta a
carico del lavoratore sia pari al 9,19%, l’importo
lordizzato dell’indennità sarà di: 810,65 / (1 –
0,0919)= Euro 892,69.
Se il valore lordo della retribuzione è Euro
1300,00, con onere al datore di lavoro di
integrare l’indennità INPS sino all’80% della
retribuzione lorda. Si avrà: (1300 * 80%)= Euro
1040,00, tale valore decurtato del carico INPS
lordo di Euro 892,69 è pari ad Euro 147,31. Il
valore ottenuto è a carico del datore di lavoro o
Integrazione ditta.
RETRIBUZIONE
xGARANTITA
DAL C.C.N.L.
INDENNITA’ INPS
importo netto
lordizzazione
Importo lordo
importo lordo
importo lordo
INTEGRAZIONE DITTA
Si ipotizzi la malattia di un dipendente dal 4
Giugno al 30 Giugno.
Il dipendente è un impiegato mensilizzato
senza familiari a carico, il C.C.N.L. applicato
è quello del Terziario. (si presupponga che
nel periodo di paga precedente a quello in
cui è insorto l’evento malattia, l’imponibile
previdenziale sia pari ad Euro 1510,00)
Retrib. Lorda Euro 1.509,84
Retribuzione
media
giornaliera
dal 4° al 20°
giorno
Num.
giorni
58,72
al 50 % (29,36)
17
499,12
dal 04/06 al 23/06 (calendario)
Retribuzione
media
giornaliera
dal 21° al 180°
giorno
Num.
giorni
58,72
al 66,66% (39,14)
7
274,00
dal 24/06 al 30/06 (calendario)
Totale delle indennità dovute dall’INPS ed anticipate dal datore di
lavoro per tutte le giornate di malattia: Euro 773,12
L’integrazione malattia ditta viene a
determinarsi a seguito dell’operazione di
lordizzazione:
773,12/(1 – 0,0919)
851,35
PREVISTA INTEGRAZ. DITTA SINO AL 75% DELLA RETRIB. LORDA PER I PRIMI 20 GG
(58,07077 * 0,75)= 43,55 X 14 GG = 609,74
PREV. INTEGR. DITTA SINO AL 100% DELLA RETRIB. LORDA PER I SUCC. GG AL 21°
58,07077 X 6 GG = 348,42
LORDO
INPS
RETRIBUZIONE LORDA DA
CORRISPONDERE AL DIPEDENTE PER
L’EVENTO MALATTIA
(609,74 +348,42)
958,16 -
LORDO
INPS
851,35 =
INTEGRAZIONE
DITTA
106,81
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