In caso di malattia il rapporto di lavoro si sospende per impossibilità sopravvenuta della prestazione, dovuta a temporanea inidoneità fisica al lavoro. Ciò consente al lavoratore di assentarsi legittimamente dal luogo di lavoro e di acquisire, al contempo, il diritto alle prestazioni economiche di malattia. L’art. 2110 c.c. disciplina l’assenza per malattia, disponendo che il lavoratore ha diritto: ♣ alla conservazione del posto per un determinato periodo di tempo, durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il dipendente (v. Cass, 24 Giugno 2005, n. 13624); ♣ ad una prestazione economica nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità; ♣ alla decorrenza dell’anzianità di servizio per il periodo di assenza; Per la giurisprudenza, sono riconducibili al concetto di malattia, che legittima l’assenza dal lavoro: ♣ lo stato di instabilità della salute in senso lato, da cui derivi il bisogno di cure ed attenzioni; ♣ sottoposizione a terapie specifiche; ♣ accertamenti clinici e diagnostici con ricovero in ospedale o case di cura; ♣ alcoolismo o tossicodipendenza; Il lavoratore in malattia ha, per primo luogo, l’obbligo di comunicare al datore di lavoro lo stato di malattia extralavorativo. Le modalità e i termini entro i quali tale comunicazione va effettuata sono generalmente stabiliti dai Contatti Collettivi ed eventualmente dai regolamenti aziendali. Inoltre il lavoratore ha l’onere di documentare l’infermità comportante incapacità lavorativa mediante la certificazione rilasciata dal medico curante. In particolare, entro 2 giorni dal rilascio, il lavoratore deve recapitare o trasmettere, tramite raccomandata R.R., l’attestazione rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro ed eventualmente all’INPS (quando l’indennità è a suo carico). Il lavoratore è tenuto a documentare l’eventuale prosecuzione della malattia oltre il termine originalmente prognosticato. In caso di modifica della prognosi originaria, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al proprio datore di lavoro (trasmettendo copia del referto), anche nel caso di visita effettuata d’ufficio. Nei casi di: ♣ mancata comunicazione dello stato di malattia e della prosecuzione della stessa oltre i termini originariamente prognostiati; ♣ comunicazione effettuata oltre i termini previsti dal Contratto Collettivo; Il ritardo nel recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia al datore di lavoro o all’INPS comporta, la perdita dell’indennità per i giorni di ritardo, cioè: ♣ i giorni precedenti la data di arrivo della certificazione ove si tratti di ritardo nell’invio della certificazione di inizio della malattia; ♣ i giorni compresi tra la data di scadenza della prognosi precedente e quella di arrivo della certificazione ove si tratti di ritardo nell’invio della certificazione di continuazione della malattia; La sanzione della perdita dell’indennità per i giorni di ritardo non è applicabile qualora il motivo del ritardo nella presentazione della certificazione sanitaria sia determinato da uno stato di infermità che abbia comportato ricovero in luogo di cura, ovvero sia determinato da forza maggiore. Sarà compito dell’INPS valutare caso per caso se la causale addotta dal lavoratore costituisce effettivo impedimento alla tempestiva presentazione della certificazione. Comporta la perdita della relativa indennità, poiché viene meno uno dei requisiti essenziali della certificazione stessa, a meno che non sia possibile rintracciare altrimenti il lavoratore. Lo stesso anche quando si allontana per validi motivi, ha l’onere di comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo sia all’INPS, sia al datore di lavoro, con la conseguenza che l’omessa comunicazione ad uno dei due produce i medesimi riflessi. Il lavoratore malato, ha l’obbligo di non pregiudicare il proprio stato di salute e quindi di compromettere la propria guarigione in forza dei principi di correttezza e buona fede. Pur non subendo un divieto assoluto di svolgere altre attività, anche lavorative, egli è passibile di provvedimenti disciplinari (compreso il licenziamento per giusta causa a lesione dell’elemento fiduciario) se quelle attività sono incompatibili con le sue condizioni. Il datore di lavoro, al fine di controllare le assenze per malattia dei suoi dipendenti, può avvalersi esclusivamente dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti. Questi ultimi, sono tenuti a compiere il suddetto controllo quando il datore lo richieda. Le visite domiciliari di controllo dei lavoratori possono essere richieste alle sedi INPS, presso le quali sono istituite liste speciali di medici (INPS circ. 9 maggio 1987, n. 122). Tali visite mediche domiciliari, sono svolte anche dall’ASL mediante le proprie strutture. Risulta pertanto possibile, per il datore di lavoro, chiedere alternativamente alle ASL o alle sedi INPS di effettuare le suddette visite. In ogni caso la visita medica domiciliare va effettuata entro le fasce orarie di reperibilità del lavoratore: A- dalle ore 10 alle ore 12; B- dalle ore 17 alle ore 19; Di ogni giorno, compresi domenica e festivi. Il lavoratore che rifiuta di sottoporsi alla visita ovvero assente, senza giustificato motivo, alla visita di controllo effettuata nelle fasce di reperibilità, è passibile, ove il Contratto collettivo lo preveda, di sanzioni disciplinari e decade il diritto al trattamento economico di malattia. ♣ Concomitanza di visite, prestazioni ed accertamenti specialistici o medico-generici, semprechè il lavoratore non dimostri che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce di reperibilità; ♣ Prestazioni non prettamente “specialistiche”, quali terapia iniettiva, purché effettuate presso poliambulatori pubblici o, comunque, autorizzati dalle ASL; ♣ Nel caso di situazione che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza personale dell’assicurato altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti il suo nucleo familiare. Il lavoratore ha diritto, in caso di malattia (infortunio), alla conservazione del posto di lavoro per un periodo (c.d. periodo di comporto), scaduto il quale, in base all’art. 2010 c.c., co. 2, può essere licenziato ai sensi dell’art. 2118 c.c., a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo (Cass. 13 febbraio 2003, n. 2152) Sono generalmente i Contratti Collettivi a stabilire la durata del periodo di conservazione del posto, in quanto di regola dettano disposizioni più favorevoli al lavoratore di quelle contenute nelle norme di legge. Un comporto di fonte legale tuttora vigente è quello per il personale impiegatizio, al quale è riservata la conservazione del posto per un periodo: ♣ 3 mesi, se l’impiegato ha un’anzianità di servizio non superiore ai 10 anni; ♣ 6 mesi, se l’impiegato ha un’anzianità di servizio oltre i 10 anni; Nel computo del comporto, sia esso espresso in mesi o in giorni, si debbono considerare anche i giorni festivi o non lavorativi, o comunque di fatto non lavorati nell’azienda, operando in quei giorni una presunzione di continuità dell’episodio morboso. Viceversa sono esclusi dal computo i giorni festivi successivi a quelli finali della malattia. Il computo dei mesi va fatto in base al calendario comune; il riferimento all’anno solare non va inteso come anno civile, ma come periodo di 365 giorni decorrenti a ritroso dalla data di licenziamento (Cass. 18 ottobre 2000,n. 13816). Il periodo di malattia connesso al puerpuerio, indipendentemente dalla sua durata non incide sul calcolo specifico. I vari Contratti Collettivi possono prevedere un: ♣ COMPORTO SECCO (ininterrotto); ♣ COMPORTO PER SOMMATORIA (frazionato); ♣ SISTEMA MISTO; Il dipendente Bianchi si ammala dal 22 Novembre al 5 Dicembre (esempio) Alla comunicazione di questo nuovo evento di malattia si accerta che per la stessa causa il Sig. Bianchi è stato assente nell'anno per i seguenti periodi: 01-gen 09-feb 40 gg 17-feb 28-feb 12 gg 31-mar 05-apr 6 gg 15-apr 29-apr 15 gg 06-giu 10-lug 35 gg 13-ago 15-ott 64 gg 22-nov 05-dic 14 gg TOTALE 186 gg Dal 29 nov. la malattia del dip. Bianchi non è più coperta da indennità previdenziale, né lo saranno altri eventi malattia che dovessero cadere nella restante parte dell'anno. L’indennità giornaliera spetta dal quarto giorno di malattia secondo il principio che prevede la non indennizzabilità dei primi 3 giorni, il cosiddetto “periodo di carenza”. Ai fini del computo delle giornate indennizzabili è necessario avere riguardo alla qualifica di inquadramento del lavoratore e del settore di appartenenza. In base alla qualifica: Giornate indennizzate dal LUNEDI’ al SABATO OPERAIO Giornate non indennizzate DOMENICA FESTIVITA’ (nazionali ed infrasett.) Giornate indennizzate dal LUNEDI’ alla DOMENICA Giornate non indennizzate FESTIVITA’ cadenti in DOMENICA IMPIEGATO L’indennità di malattia da corrispondersi per le giornate indennizzabili, è dovuta in misura percentuale della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore. Per la sua determinazione l’INPS ha dettato specifici criteri: devono essere computati gl’elementi retributivi che hanno costituito la retribuzione percepita nel mese (se il periodo di paga è mensile) ovvero nelle 4 settimane (se il periodo di paga è settimanale) precedenti a quelle dell’inizio della malattia. Dall’importo in tal modo determinato deve essere ricavato il valore giornaliero, applicando però due diversi meccanismi di calcolo a seconda che si tratti di: ♣ lavoratore con qualifica di OPERAIO; ♣ lavoratore con qualifica di IMPIEGATO; La determinazione della retribuzione media giornaliera, può essere quindi così schematizzata: Giorni lavorati compreso il sabato + festività + ferie + permessi Imponibile Previdenziale 26 se retribuzione mensilizzata e periodo interamente lavorato Integraz. malattia o infortunio Indennità preavviso Competenze plurimensili Rateo plurimensile 25 La determinazione della retribuzione media giornaliera, può essere quindi così schematizzata: Imponibile Previdenziale 30 giorni o minor periodo di calendario lavorato Integraz. malattia o infortunio Indennità preavviso Competenze plurimensili Rateo Plurimensile 30 Stabilito l’importo della retribuzione globale giornaliera, la misura dell’indennità spettante al lavoratore viene determinata, per ciascun evento, con riferimento al settore di appartenenza della ditta e tenuto conto della durata dell’evento malattia indennizzabile, secondo i seguenti criteri: ♣ per gli OPERAI e gli IMPIEGATI in genere: - al 50% per le giornate comprese tra il 4° ed il 20° giorno di malattia; - al 66,66% per le giornate comprese tra il 21° ed il 180° giorno di malattia. ♣ per i lavoratori dipendenti da pubblici esercizi: - al 80% per tutte le giornate indennizzabili dal 4° al 180° giorno di malattia. Nella gestione delle integrazioni di malattia a carico ditta rispetto a quanto erogato dall’INPS, va eseguita la cosiddetta operazione di lordizzazione, per evitare che il dipendente percepisca una retribuzione più elevata del normale in virtù del fatto che l’indennità corrisposta dall’INPS è esente da contribuzione. Indennità lordizzata = Indennità a carico dell’INPS / (1 – aliquota della trattenuta carico dipendente). Es. Posto che l’indennità a carico dell’INPS sia di Euro 810,65 e che l’aliquota della trattenuta a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, l’importo lordizzato dell’indennità sarà di: 810,65 / (1 – 0,0919)= Euro 892,69. Se il valore lordo della retribuzione è Euro 1300,00, con onere al datore di lavoro di integrare l’indennità INPS sino all’80% della retribuzione lorda. Si avrà: (1300 * 80%)= Euro 1040,00, tale valore decurtato del carico INPS lordo di Euro 892,69 è pari ad Euro 147,31. Il valore ottenuto è a carico del datore di lavoro o Integrazione ditta. RETRIBUZIONE xGARANTITA DAL C.C.N.L. INDENNITA’ INPS importo netto lordizzazione Importo lordo importo lordo importo lordo INTEGRAZIONE DITTA Si ipotizzi la malattia di un dipendente dal 4 Giugno al 30 Giugno. Il dipendente è un impiegato mensilizzato senza familiari a carico, il C.C.N.L. applicato è quello del Terziario. (si presupponga che nel periodo di paga precedente a quello in cui è insorto l’evento malattia, l’imponibile previdenziale sia pari ad Euro 1510,00) Retrib. Lorda Euro 1.509,84 Retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno Num. giorni 58,72 al 50 % (29,36) 17 499,12 dal 04/06 al 23/06 (calendario) Retribuzione media giornaliera dal 21° al 180° giorno Num. giorni 58,72 al 66,66% (39,14) 7 274,00 dal 24/06 al 30/06 (calendario) Totale delle indennità dovute dall’INPS ed anticipate dal datore di lavoro per tutte le giornate di malattia: Euro 773,12 L’integrazione malattia ditta viene a determinarsi a seguito dell’operazione di lordizzazione: 773,12/(1 – 0,0919) 851,35 PREVISTA INTEGRAZ. DITTA SINO AL 75% DELLA RETRIB. LORDA PER I PRIMI 20 GG (58,07077 * 0,75)= 43,55 X 14 GG = 609,74 PREV. INTEGR. DITTA SINO AL 100% DELLA RETRIB. LORDA PER I SUCC. GG AL 21° 58,07077 X 6 GG = 348,42 LORDO INPS RETRIBUZIONE LORDA DA CORRISPONDERE AL DIPEDENTE PER L’EVENTO MALATTIA (609,74 +348,42) 958,16 - LORDO INPS 851,35 = INTEGRAZIONE DITTA 106,81