SCHEDA TECNICA INDENNITA’ DI MOBILITA’ Aggiornata al 30.11.2011 A cura di Confindustria Latina Disciplina – Normativa Definizione leggi giurisprudenza dottrine Art. 7 L. 223/91 E' uno strumento economico, appartenente alla categoria degli ammortizzatori sociali, che garantisce ai lavoratori licenziati da aziende in difficoltà un reddito Circ. Inps aprile 2011 sostitutivo della retribuzione Lavoratori beneficiari Lavoratori (operai/impiegati/quadri) in forza con contratto a tempo indeterminato ed esodati a seguito di procedura di licenziamento collettivo (Per potersi parlare di licenziamento "collettivo" è necessario prevedere almeno 5 Art. 24 L. 223/91 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, presso una o più unità produttive della stessa provincia). N.B. Il limite numerico non trova applicazione in caso di procedura di mobilità art. 4, legge 223/91 avviata in corso o a conclusione di un periodo di CIGS. Requisiti aziende Imprese industriali (non edili) con più di 15 dipendenti che attivano una procedura di licenziamento collettivo per riduzione o trasformazione dell'attività Imprese industriali con più di 15 dipendenti che attivano una procedura di licenziamento collettivo per cessazione dell'attività Imprese industriali con più di 15 dipendenti ammesse alla CIGS, che a conclusione del periodo di integrazione salariale non sono in grado di reimpiegare tutti i lavoratori sospesi Imprese commerciali con oltre 200 dipendenti. Per l’anno 2010, la disciplina trova applicazione anche nei confronti delle imprese con oltre 50 addetti Legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha consentito a tutte le aziende la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali c.d. mobilità in deroga Requisiti beneficiari Art. 16 L. 223/91 I lavoratori collocati in mobilità devono: - aver maturato presso l'azienda di provenienza un'anzianità non inferiore a 12 mesi, dei quali almeno 6 di lavoro effettivamente prestato (compresi i periodi di ferie/festività/infortunio/congedo per maternità/parentale) 1 - essere iscritti nelle liste regionali di mobilità Domanda Per percepire il trattamento di mobilità, il lavoratore deve presentare la domanda all’Inps o al Centro per l'impiego del luogo in cui risiede, entro e non oltre 68 giorni dalla data di licenziamento, utilizzando il modello DS21. N.B. - se la domanda viene presentata entro 7 giorni, il trattamento decorre dall'8° giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro - se la domanda viene presentata dopo il 7° giorno, il trattamento decorre dal 5° giorno successivo alla data di presentazione - in caso di erogazione dell'indennità sostitutiva di preavviso, il periodo di mobilità indennizzato decorre a far tempo dalla data di scadenza del periodo di preavviso, così come da tale data decorre il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda Durata Art. 7 L. 223/91 Circ. Inps n. In ragione dell’età all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, il 90/2011 trattamento spetta per i seguenti periodi: Circ. Inps n.3/1992 fino a 39 anni di età: 12 mesi (elevati a 24, se il lavoratore ha prestato attività in un'area ex Mezzogiorno, a prescindere dalla sede legale Circ Inps 11.08 dell'azienda di provenienza -) da 40 a 49 anni di età: 24 mesi (elevati a 36, se il lavoratore ha prestato attività in un'area ex Mezzogiorno, a prescindere dalla sede legale dell'azienda di provenienza –) da 50 anni di età in su: 36 mesi (elevati a 48 mesi, un'area ex 1 Mezzogiorno , a prescindere dalla sede legale dell'azienda di provenienza – Circ. Inps 11.08) per problematiche collegate all’istituto c.d. “finestre” : Circ Inps 90/11 Circ. Inps n. N.B. 90/2011 - L’indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianità maturata dal lavoratore presso l’azienda che lo ha licenziato - L’indennità non può essere erogata successivamente alla data di maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (finestra di accesso) Importi L’importo è equivalente al trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe spettato al lavoratore nel periodo di paga immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro. Circ Inps 25/2011 n. La misura è pari al: - 100%, per i primi 12 mesi 80%, dal 13° mese in poi Il trattamento, pari all'80% della ultima retribuzione, non può, in ogni caso, essere superiore ai limiti massimi fissati annualmente e stabiliti, per l’anno 1 Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Province di Latina e Frosinone, Città di Pomezia. 2 2012, nel seguente modo: - € 931,28 lordi*, per i lavoratori la cui retribuzione (comprensiva di mensilità aggiuntive) è pari o inferiore ad € 2.014,77 - € 1.119,32 lordi**, per i lavoratori la cui retribuzione (comprensiva di mensilità aggiuntive) è superiore ad € 2.014,77 * pari ad € 876,89 al netto della riduzione del 5,84% prevista dalla legge ** pari ad € 1053,95 al netto della riduzione del 5,84% prevista dalla legge La riduzione del 5,84% non si applica sul trattamento spettante dal 13° mese. Circ. Inps n. 20 - 8.2.2012 N.B. La retribuzione di riferimento è quella relativa all’ultimo periodo di paga Erogazione anticipata Art. 7, comma 5, Ai lavoratori licenziati che intendono intraprendere (ex novo) un’attività legge 223/1991 lavorativa autonoma (anche di natura imprenditoriale) ovvero proseguire Circ. Inps n. quella già avviata durante lo svolgimento del rapporto di lavoro dipendente 174/2002 (vale a dire, prima della messa in mobilità) compete, a domanda, l’erogazione anticipata in unica soluzione delle mensilità di mobilità non ancora percepite e che sarebbero state loro corrisposte per tutto il periodo di spettanza, sul presupposto (attualmente sostenuto dall’INPS) della incompatibilità del trattamento di mobilità con lo svolgimento di lavoro autonomo (v. successivo punto “Istituti incompatibili”). La domanda di anticipazione dell’indennità - mod. DS21/ant - deve essere presentata all’INPS entro 60 giorni dall’inizio dell’attività autonoma, se intervenuta dopo la messa in mobilità; per il caso di prosecuzione di un’attività già avviata, non è stato indicato alcun termine, tuttavia è consigliabile che venga presentata entro 60 giorni dal licenziamento. N.B. Il lavoratore che ha riscosso l’indennità anticipata e che si rioccupi alle altrui dipendenze nei 24 mesi successivi al pagamento deve darne comunicazione all’Inps entro 10 giorni dal reimpiego ed è tenuto a restituire la somma percepita, ratealmente o in unica soluzione, a seconda della richiesta dell’Istituto. In caso di mancata comunicazione, il lavoratore dovrà restituire l’importo con un unico pagamento, maggiorato degli interessi legali Cause di sospensione A) Rioccupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato a termine (max 12 mesi): in questa ipotesi, il lavoratore mantiene l’iscrizione nelle liste di mobilità senza percepire il relativo trattamento economico, che resta sospeso, per un periodo non superiore alla durata massima della indennità spettante. N.B. - Il trattamento economico riprende dalla cessazione del rapporto di lavoro e compete fino al completamento del periodo di spettanza; in sostanza, il periodo di reimpiego, di durata non superiore al periodo di mobilità spettante, è neutro: es., se al lavoratore spettano 2 anni di mobilità e lo stesso si è rioccupato con contratto a termine di 6 mesi, avrà sempre diritto a 24 mesi di indennità di mobilità, sommando il periodo precedente al reimpiego a quello 3 successivo. - In caso di reiterazione di contratti a termine, con il medesimo o con altro datore di lavoro, il periodo massimo di sospensione, per sommatoria, non può essere superiore al periodo di mobilità spettante (periodo spettante 2 anni, max 24 mesi di contratti a termine). - In caso di proroga del medesimo contratto a termine si produce l'effetto sospensivo, comunque nel limite massimo di cui sopra. B) Rioccupazione con contratto a tempo indeterminato part-time: anche in questo caso, l’indennità è sospesa, il lavoratore rimane iscritto nelle liste e tale permanenza è prorogata per un periodo pari a quello lavorato. Anche in questo caso il periodo neutro non può superare la durata massima della indennità. Cause di cancellazione dalle liste e decadenza dal trattamento - - - - - Rifiuto di sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale Rifiuto, dell’offerta di un lavoro “congruo”, tale intendendosi l’impiego inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza, proposto in un ambito territoriale distante dal luogo di residenza del lavoratore non più di 50 Km o comunque raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico Rifiuto dell’offerta di un percorso formativo o di riqualificazione: anche in tal caso, l’obbligo di aderire alla proposta, pena la cancellazione dalle liste di mobilità, si configura solo se l’evento formativo o di riqualificazione si svolge in un luogo distante non più di 50 KM dalla residenza del lavoratore e raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici Irregolare frequenza al corso formativo o di riqualificazione professionale, senza giustificato motivo, intendendosi per “irregolare” la partecipazione al corso in misura inferiore all’80% della durata complessiva Rifiuto, in assenza di lavoro congruo, di un’offerta di impiego in opere di pubblica utilità Accoglimento domanda anticipazione indennità per lavoro autonomo Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. In tal caso, se il livello retributivo riconosciuto al lavoratore col nuovo contratto è inferiore a quello dell’impiego di provenienza, a prescindere dalla misura percentuale di riduzione del livello retributivo, al lavoratore spetta un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza prevista tra tali livelli dai CCNL, ma comunque di entità non superiore all’indennità di mobilità e per un periodo non superiore a 12 mesi N.B. Qualora l'assunzione sia avvenuta con periodo di prova, in caso di licenziamento per mancato superamento dello stesso, il l'indennità resta sospesa (v. infra) Mancata comunicazione alla sede competente INPS, entro 5 giorni dall’assunzione, dello svolgimento di lavoro dipendente con contratto a termine o a tempo parziale Art. 9 L. 223/91 Circolare Inps n. 39/07; decreto Ministero Lavoro D.M. 46441/2009 art. 1 quinquies D.L. 249/04 conv. in L. 291/04 Circolare Inps n. 105/1997 4 - Esaurimento periodo di godimento dell’indennità Reiscrizione nelle liste - - - Rioccupazione con contratto a tempo pieno ed indeterminato e successivo licenziamento per mancato superamento del periodo di prova: in questo caso, il lavoratore può essere reiscritto per non più di 2 volte (in casi eccezionali anche una terza volta) Dimissioni del lavoratore rassegnate per giusta causa (o comunque involontarie per gravi motivi) durante lo svolgimento del periodo di prova - Art. 9 co. 7-8 L. 223/91 Ministero Lavoro Rioccupazione con contratto a tempo indeterminato e successivo n. 39107/95 licenziamento prima della maturazione di un’anzianità aziendale di 12 mesi: in tal caso, il lavoratore reiscritto ha diritto al godimento dell’indennità di mobilità residuale Istituti incompatibili Lavoro autonomo (comprese collaborazioni occasionali ed a progetto) Secondo una datata posizione dell’INPS, lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo comporterebbe la perdita dell’indennità di mobilità, salvo il caso di corresponsione anticipata della stessa in unica soluzione, riconosciuta ai lavoratori intenzionati ad avviare o proseguire un’attività di lavoro autonomo anche imprenditoriale. Contrariamente all’INPS, il Ministero del Lavoro, invece, nell’aderire ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene che debba riconoscersi al lavoratore licenziato per mobilità la facoltà di prestare attività di lavoro autonomo durante il periodo indennizzato di mobilità, e, ciò nonostante, di continuare a percepire il relativo trattamento, a condizione che il limite reddituale dei proventi annui dell’attività autonoma non superi la soglia di € 4.800,00. N.B. Si è ancora in attesa di una Circolare INPS di adesione a tale indicazione ministeriale - Lavoro subordinato per contratto a tempo pieno ed indeterminato Lo svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato nell’esecuzione di un contratto a tempo pieno ed indeterminato comporta la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità, salvo il caso di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, nel quale il lavoratore ha diritto di essere reiscritto nelle liste sebbene per non più di 2 volte (eccezionalmente anche una terza volta) - Assegno di invalidità Il lavoratore che è titolare di assegno di invalidità, all’atto dell’iscrizione nelle liste di mobilità deve optare tra l’assegno e l’indennità di mobilità; se opta per l’indennità, l’erogazione dell’assegno di invalidità è sospesa per tutto il periodo di fruizione del trattamento di mobilità. 5 Contribuzione figurativa Per il periodo indennizzato di mobilità (v. sopra capitolo “domanda”) è garantita la copertura contributiva mediante riconoscimento di contributi figurativi, utili a tutti gli effetti (diritto e misura) Art. 7 co. 9 L. 223/91 N.B. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione del lavoratore all’atto della messa in mobilità e non all’indennità di mobilità Regime fiscale L’indennità di mobilità, quale forma di sostegno al reddito, è soggetta al regime ordinario di tassazione Agevolazioni contributive alle imprese per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità L’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità comporta per le imprese la possibilità di usufruire di agevolazioni contributive alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge. La richiesta va inoltrata all’Inps per via telematica Circ Inps n. 140 A) Contratto a termine 28.10.2011 In caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste, con contratto di durata non superiore a 12 mesi, la contribuzione a carico del datore di lavoro è quella prevista per gli apprendisti. Se, prima della scadenza, tale contratto viene trasformato in rapporto a Art. 8 comma 2, tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi. Legge n. 223/91 In tal caso, al datore di lavoro compete anche l’incentivo riconosciuto per le assunzioni direttamente a tempo indeterminato (v. successiva lettera B). La stessa Azienda può, con il medesimo lavoratore in mobilità, procedere a successive assunzioni a termine, alle condizioni di cui al D.Lgs. 368/2001, fermo restando che i benefici contributivi non competono per il periodo eccedente i 12 mesi, anche non continuativi. B) Contratto a tempo indeterminato In caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, al datore di lavoro compete, per i primi 18 mesi, la medesima agevolazione contributiva riconosciuta per l’assunzione di apprendisti. Inoltre, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, è concesso un contributo pari al 50% dell’indennità di mobilità che questi Art 25 comma 9, avrebbe percepito, per un periodo non superiore a 12 mesi, elevati fino a Legge n. 223/91 24, per il lavoratore con più di 50 anni, e fino a 36, se il lavoratore ha più di 50 anni e opera nelle aree ex Mezzogiorno 6 N.B. In caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ma non aventi diritto all’indennità, in quanto licenziati da aziende (con meno di 16 addetti) non rientranti nel campo di applicazione della disciplina legale in materia di CIGS, al datore di lavoro compete unicamente lo sgravio contributivo riconosciuto per l’assunzione di lavoratori apprendisti Agevolazioni ai prestatori di lavoro Contratto di lavoro occasionale accessorio Per l’anno 2010, in forza di una disposizione sperimentale, i percettori di indennità di mobilità possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio, senza perdere il diritto al trattamento di sostegno al reddito né incorrere nella sospensione dalla relativa corresponsione, purché il reddito corrispostogli a titolo di lavoro accessorio sia contenuto entro il limite di € 3.000,00 netti annui (equivalenti ad € 4.000,00 lordi). N.B. L’eventuale superamento di tale soglia, in ogni caso, non comporta l’automatica decadenza del lavoratore dall’indennità di mobilità ma soltanto l’obbligo in capo allo stesso di darne preventiva notizia all’INPS art. 2, comma 148, L. 191/09 “Finanziaria 2010” - Norma sperimentale Adempimenti datore di lavoro Comunicazione al Centro per l’impiego della risoluzione del rapporto di lavoro con i dipendenti messi in mobilità, entro 5 giorni - Invio ai competenti Uffici regionali ed alle OO.SS.LL: dell’elenco dei lavoratori collocati in mobilità, unitamente alla scheda azienda, ai fini della iscrizione nelle liste di mobilità Invio alla competente sede INPS della comunicazione di licenziamento mod. SC29 collettivo - Adempimenti lavoratore - - - Presentazione domanda all’Inps di erogazione indennità mobilità e rilascio dichiarazione immediata disponibilità al lavoro o ad un mod. DS21 percorso di riqualificazione professionale (Dal 1° ottobre, potranno essere presentate esclusivamente on line, le domande di assegno integrativo di mobilità) Opzione tra assegno di invalidità eventualmente percepito e indennità di mobilità all’atto dell’iscrizione nelle liste In caso di rioccupazione con contratto a termine o a tempo indeterminato part-time, comunicazione all’INPS entro 5 giorni dall’assunzione Comunicazione all’INPS del reimpiego con contratto di lavoro subordinato, se intervenuto entro 24 mesi dall’anticipazione dell’indennità di mobilità, ai fini della relativa restituzione Comunicazione, entro 5 giorni, di qualunque altro evento che incida sullo stato di disoccupato Comunicazione entro 30 giorni di eventuale variazione dei redditi del nucleo familiare 7 - Comunicazione preventiva all’INPS del superamento della soglia di € 3.000,00 netti nello svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio da parte del titolare di indennità di mobilità 8