SCHEDA TECNICA
INDENNITA’ DI MOBILITA’
Aggiornata al
30.11.2011
A cura di Confindustria Latina
Disciplina – Normativa
Definizione
leggi
giurisprudenza
dottrine
Art. 7 L. 223/91
E' uno strumento economico, appartenente alla categoria degli ammortizzatori
sociali, che garantisce ai lavoratori licenziati da aziende in difficoltà un reddito Circ. Inps aprile
2011
sostitutivo della retribuzione
Lavoratori beneficiari
Lavoratori (operai/impiegati/quadri) in forza con contratto a tempo
indeterminato ed esodati a seguito di procedura di licenziamento collettivo (Per
potersi parlare di licenziamento "collettivo" è necessario prevedere almeno 5
Art. 24 L. 223/91
licenziamenti nell’arco di 120 giorni, presso una o più unità produttive della stessa
provincia).
N.B. Il limite numerico non trova applicazione in caso di procedura di mobilità
art. 4, legge 223/91
avviata in corso o a conclusione di un periodo di CIGS.
Requisiti aziende

Imprese industriali (non edili) con più di 15 dipendenti che attivano una
procedura di
licenziamento collettivo per riduzione o trasformazione
dell'attività

Imprese industriali con più di 15 dipendenti che attivano una procedura
di licenziamento collettivo per cessazione dell'attività

Imprese industriali con più di 15 dipendenti ammesse alla CIGS, che a
conclusione del periodo di integrazione salariale non sono in grado di
reimpiegare tutti i lavoratori sospesi

Imprese commerciali con oltre 200 dipendenti. Per l’anno 2010, la
disciplina trova applicazione anche nei confronti delle imprese con oltre 50
addetti

Legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha consentito a tutte le aziende la
possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali c.d. mobilità in deroga
Requisiti beneficiari
Art. 16 L. 223/91
I lavoratori collocati in mobilità devono:
- aver maturato presso l'azienda di provenienza un'anzianità non inferiore
a 12 mesi, dei quali almeno 6 di lavoro effettivamente prestato
(compresi i periodi di ferie/festività/infortunio/congedo per
maternità/parentale)
1
-
essere iscritti nelle liste regionali di mobilità
Domanda
Per percepire il trattamento di mobilità, il lavoratore deve presentare la
domanda all’Inps o al Centro per l'impiego del luogo in cui risiede, entro e non
oltre 68 giorni dalla data di licenziamento, utilizzando il modello DS21.
N.B.
- se la domanda viene presentata entro 7 giorni, il trattamento decorre dall'8° giorno
successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro
- se la domanda viene presentata dopo il 7° giorno, il trattamento decorre dal 5° giorno
successivo alla data di presentazione
- in caso di erogazione dell'indennità sostitutiva di preavviso, il periodo di mobilità
indennizzato decorre a far tempo dalla data di scadenza del periodo di preavviso, così
come da tale data decorre il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda
Durata
Art. 7 L. 223/91
Circ. Inps
n.
In ragione dell’età all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, il 90/2011
trattamento spetta per i seguenti periodi:
Circ.
Inps
n.3/1992
 fino a 39 anni di età: 12 mesi (elevati a 24, se il lavoratore ha prestato
attività in un'area ex Mezzogiorno, a prescindere dalla sede legale Circ Inps 11.08
dell'azienda di provenienza -)
 da 40 a 49 anni di età: 24 mesi (elevati a 36, se il lavoratore ha prestato
attività in un'area ex Mezzogiorno, a prescindere dalla sede legale
dell'azienda di provenienza –)
 da 50 anni di età in su: 36 mesi (elevati a 48 mesi, un'area ex
1
Mezzogiorno , a prescindere dalla sede legale dell'azienda di
provenienza – Circ. Inps 11.08)
 per problematiche collegate all’istituto c.d. “finestre” : Circ Inps 90/11 Circ. Inps
n.
N.B.
90/2011
- L’indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianità
maturata dal lavoratore presso l’azienda che lo ha licenziato
- L’indennità non può essere erogata successivamente alla data di maturazione del
diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (finestra di accesso)
Importi
L’importo è equivalente al trattamento straordinario di integrazione salariale
che sarebbe spettato al lavoratore nel periodo di paga immediatamente
precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.
Circ
Inps
25/2011
n.
La misura è pari al:
- 100%, per i primi 12 mesi
80%, dal 13° mese in poi
Il trattamento, pari all'80% della ultima retribuzione, non può, in ogni caso,
essere superiore ai limiti massimi fissati annualmente e stabiliti, per l’anno
1
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Province di Latina e Frosinone, Città di
Pomezia.
2
2012, nel seguente modo:
- € 931,28 lordi*, per i lavoratori la cui retribuzione (comprensiva di
mensilità aggiuntive) è pari o inferiore ad € 2.014,77
- € 1.119,32 lordi**, per i lavoratori la cui retribuzione (comprensiva di
mensilità aggiuntive) è superiore ad € 2.014,77
* pari ad € 876,89 al netto della riduzione del 5,84% prevista dalla legge
** pari ad € 1053,95 al netto della riduzione del 5,84% prevista dalla legge
La riduzione del 5,84% non si applica sul trattamento spettante dal 13° mese.
Circ. Inps
n. 20 - 8.2.2012
N.B. La retribuzione di riferimento è quella relativa all’ultimo periodo di paga
Erogazione anticipata
Art. 7, comma 5,
Ai lavoratori licenziati che intendono intraprendere (ex novo) un’attività legge 223/1991 lavorativa autonoma (anche di natura imprenditoriale) ovvero proseguire Circ. Inps n.
quella già avviata durante lo svolgimento del rapporto di lavoro dipendente 174/2002
(vale a dire, prima della messa in mobilità) compete, a domanda, l’erogazione
anticipata in unica soluzione delle mensilità di mobilità non ancora percepite e
che sarebbero state loro corrisposte per tutto il periodo di spettanza, sul
presupposto (attualmente sostenuto dall’INPS) della incompatibilità del
trattamento di mobilità con lo svolgimento di lavoro autonomo (v. successivo
punto “Istituti incompatibili”).
La domanda di anticipazione dell’indennità - mod. DS21/ant - deve essere
presentata all’INPS entro 60 giorni dall’inizio dell’attività autonoma, se
intervenuta dopo la messa in mobilità; per il caso di prosecuzione di un’attività
già avviata, non è stato indicato alcun termine, tuttavia è consigliabile che
venga presentata entro 60 giorni dal licenziamento.
N.B.
Il lavoratore che ha riscosso l’indennità anticipata e che si rioccupi alle altrui
dipendenze nei 24 mesi successivi al pagamento deve darne comunicazione all’Inps
entro 10 giorni dal reimpiego ed è tenuto a restituire la somma percepita, ratealmente
o in unica soluzione, a seconda della richiesta dell’Istituto.
In caso di mancata comunicazione, il lavoratore dovrà restituire l’importo con un
unico pagamento, maggiorato degli interessi legali
Cause di sospensione
A) Rioccupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato a
termine (max 12 mesi): in questa ipotesi, il lavoratore mantiene
l’iscrizione nelle liste di mobilità senza percepire il relativo trattamento
economico, che resta sospeso, per un periodo non superiore alla durata
massima della indennità spettante.
N.B.
- Il trattamento economico riprende dalla cessazione del rapporto di lavoro e
compete fino al completamento del periodo di spettanza; in sostanza, il
periodo di reimpiego, di durata non superiore al periodo di mobilità spettante,
è neutro: es., se al lavoratore spettano 2 anni di mobilità e lo stesso si è
rioccupato con contratto a termine di 6 mesi, avrà sempre diritto a 24 mesi di
indennità di mobilità, sommando il periodo precedente al reimpiego a quello
3
successivo.
- In caso di reiterazione di contratti a termine, con il medesimo o con altro
datore di lavoro, il periodo massimo di sospensione, per sommatoria, non può
essere superiore al periodo di mobilità spettante (periodo spettante 2 anni,
max 24 mesi di contratti a termine).
- In caso di proroga del medesimo contratto a termine si produce l'effetto
sospensivo, comunque nel limite massimo di cui sopra.
B) Rioccupazione con contratto a tempo indeterminato part-time: anche in
questo caso, l’indennità è sospesa, il lavoratore rimane iscritto nelle
liste e tale permanenza è prorogata per un periodo pari a quello
lavorato. Anche in questo caso il periodo neutro non può superare la
durata massima della indennità.
Cause di cancellazione dalle liste e decadenza dal trattamento
-
-
-
-
-
Rifiuto di sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità
al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale
Rifiuto, dell’offerta di un lavoro “congruo”, tale intendendosi
l’impiego inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20%
rispetto a quello delle mansioni di provenienza, proposto in un ambito
territoriale distante dal luogo di residenza del lavoratore non più di 50
Km o comunque raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto
pubblico
Rifiuto dell’offerta di un percorso formativo o di riqualificazione:
anche in tal caso, l’obbligo di aderire alla proposta, pena la
cancellazione dalle liste di mobilità, si configura solo se l’evento
formativo o di riqualificazione si svolge in un luogo distante non più di
50 KM dalla residenza del lavoratore e raggiungibile in 80 minuti con i
mezzi pubblici
Irregolare frequenza al corso formativo o di riqualificazione
professionale, senza giustificato motivo, intendendosi per “irregolare”
la partecipazione al corso in misura inferiore all’80% della durata
complessiva
Rifiuto, in assenza di lavoro congruo, di un’offerta di impiego in
opere di pubblica utilità
Accoglimento domanda anticipazione indennità per lavoro
autonomo
Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed
indeterminato. In tal caso, se il livello retributivo riconosciuto al
lavoratore col nuovo contratto è inferiore a quello dell’impiego di
provenienza, a prescindere dalla misura percentuale di riduzione del
livello retributivo, al lavoratore spetta un assegno integrativo mensile
di importo pari alla differenza prevista tra tali livelli dai CCNL, ma
comunque di entità non superiore all’indennità di mobilità e per un
periodo non superiore a 12 mesi
N.B. Qualora l'assunzione sia avvenuta con periodo di prova, in caso
di licenziamento per mancato superamento dello stesso, il l'indennità
resta sospesa (v. infra)
Mancata comunicazione alla sede competente INPS, entro 5 giorni
dall’assunzione, dello svolgimento di lavoro dipendente con contratto
a termine o a tempo parziale
Art. 9 L. 223/91
Circolare Inps n.
39/07;
decreto
Ministero Lavoro
D.M. 46441/2009
art. 1 quinquies
D.L. 249/04 conv.
in L. 291/04
Circolare Inps n.
105/1997
4
-
Esaurimento periodo di godimento dell’indennità
Reiscrizione nelle liste
-
-
-
Rioccupazione con contratto a tempo pieno ed indeterminato e
successivo licenziamento per mancato superamento del periodo di
prova: in questo caso, il lavoratore può essere reiscritto per non più di 2
volte (in casi eccezionali anche una terza volta)
Dimissioni del lavoratore rassegnate per giusta causa (o comunque
involontarie per gravi motivi) durante lo svolgimento del periodo di
prova
- Art. 9 co. 7-8
L. 223/91
Ministero Lavoro
Rioccupazione con contratto a tempo indeterminato e successivo n. 39107/95
licenziamento prima della maturazione di un’anzianità aziendale di 12
mesi: in tal caso, il lavoratore reiscritto ha diritto al godimento
dell’indennità di mobilità residuale
Istituti incompatibili
Lavoro autonomo (comprese collaborazioni occasionali ed a progetto)
Secondo una datata posizione dell’INPS, lo svolgimento di prestazioni di
lavoro autonomo comporterebbe la perdita dell’indennità di mobilità, salvo il
caso di corresponsione anticipata della stessa in unica soluzione, riconosciuta
ai lavoratori intenzionati ad avviare o proseguire un’attività di lavoro
autonomo anche imprenditoriale.
Contrariamente all’INPS, il Ministero del Lavoro, invece, nell’aderire ad un
orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene che debba riconoscersi
al lavoratore licenziato per mobilità la facoltà di prestare attività di lavoro
autonomo durante il periodo indennizzato di mobilità, e, ciò nonostante, di
continuare a percepire il relativo trattamento, a condizione che il limite
reddituale dei proventi annui dell’attività autonoma non superi la soglia di €
4.800,00.
N.B. Si è ancora in attesa di una Circolare INPS di adesione a tale indicazione
ministeriale
- Lavoro subordinato per contratto a tempo pieno ed indeterminato
Lo svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato nell’esecuzione di un
contratto a tempo pieno ed indeterminato comporta la cancellazione del
lavoratore dalle liste di mobilità, salvo il caso di licenziamento per mancato
superamento del periodo di prova, nel quale il lavoratore ha diritto di essere
reiscritto nelle liste sebbene per non più di 2 volte (eccezionalmente anche una
terza volta)
- Assegno di invalidità
Il lavoratore che è titolare di assegno di invalidità, all’atto dell’iscrizione nelle
liste di mobilità deve optare tra l’assegno e l’indennità di mobilità; se opta per
l’indennità, l’erogazione dell’assegno di invalidità è sospesa per tutto il
periodo di fruizione del trattamento di mobilità.
5
Contribuzione figurativa
Per il periodo indennizzato di mobilità (v. sopra capitolo “domanda”) è
garantita la copertura contributiva mediante riconoscimento di contributi
figurativi, utili a tutti gli effetti (diritto e misura)
Art. 7 co. 9 L.
223/91
N.B.
La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione del lavoratore all’atto della
messa in mobilità e non all’indennità di mobilità
Regime fiscale
L’indennità di mobilità, quale forma di sostegno al reddito, è soggetta al
regime ordinario di tassazione
Agevolazioni contributive alle imprese per l’assunzione di
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
L’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità comporta per le
imprese la possibilità di usufruire di agevolazioni contributive alle condizioni e
secondo le modalità previste dalla legge. La richiesta va inoltrata all’Inps per
via telematica
Circ Inps n. 140
A) Contratto a termine
28.10.2011
In caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste, con contratto di durata
non superiore a 12 mesi, la contribuzione a carico del datore di lavoro è
quella prevista per gli apprendisti.
Se, prima della scadenza, tale contratto viene trasformato in rapporto a
Art. 8 comma 2,
tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi.
Legge n. 223/91
In tal caso, al datore di lavoro compete anche l’incentivo riconosciuto per
le assunzioni direttamente a tempo indeterminato (v. successiva lettera B).
La stessa Azienda può, con il medesimo lavoratore in mobilità, procedere a
successive assunzioni a termine, alle condizioni di cui al D.Lgs. 368/2001,
fermo restando che i benefici contributivi non competono per il periodo
eccedente i 12 mesi, anche non continuativi.
B) Contratto a tempo indeterminato
In caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, al datore di
lavoro compete, per i primi 18 mesi, la medesima agevolazione
contributiva riconosciuta per l’assunzione di apprendisti.
Inoltre, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, è
concesso un contributo pari al 50% dell’indennità di mobilità che questi
Art 25 comma 9,
avrebbe percepito, per un periodo non superiore a 12 mesi, elevati fino a
Legge n. 223/91
24, per il lavoratore con più di 50 anni, e fino a 36, se il lavoratore ha più di
50 anni e opera nelle aree ex Mezzogiorno
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N.B.
In caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ma non aventi diritto
all’indennità, in quanto licenziati da aziende (con meno di 16 addetti) non rientranti
nel campo di applicazione della disciplina legale in materia di CIGS, al datore di
lavoro compete unicamente lo sgravio contributivo riconosciuto per l’assunzione di
lavoratori apprendisti
Agevolazioni ai prestatori di lavoro
 Contratto di lavoro occasionale accessorio
Per l’anno 2010, in forza di una disposizione sperimentale, i percettori di
indennità di mobilità possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale
accessorio, senza perdere il diritto al trattamento di sostegno al reddito né
incorrere nella sospensione dalla relativa corresponsione, purché il reddito
corrispostogli a titolo di lavoro accessorio sia contenuto entro il limite di €
3.000,00 netti annui (equivalenti ad € 4.000,00 lordi).
N.B.
L’eventuale superamento di tale soglia, in ogni caso, non comporta l’automatica
decadenza del lavoratore dall’indennità di mobilità ma soltanto l’obbligo in capo allo
stesso di darne preventiva notizia all’INPS
art. 2, comma
148, L. 191/09
“Finanziaria
2010” - Norma
sperimentale
Adempimenti datore di lavoro
Comunicazione al Centro per l’impiego della risoluzione del rapporto
di lavoro con i dipendenti messi in mobilità, entro 5 giorni
- Invio ai competenti Uffici regionali ed alle OO.SS.LL: dell’elenco dei
lavoratori collocati in mobilità, unitamente alla scheda azienda, ai fini
della iscrizione nelle liste di mobilità
Invio alla competente sede INPS della comunicazione di licenziamento
mod. SC29
collettivo
-
Adempimenti lavoratore
-
-
-
Presentazione domanda all’Inps di erogazione indennità mobilità e
rilascio dichiarazione immediata disponibilità al lavoro o ad un mod. DS21
percorso di riqualificazione professionale (Dal 1° ottobre, potranno
essere presentate esclusivamente on line, le domande di assegno
integrativo di mobilità)
Opzione tra assegno di invalidità eventualmente percepito e indennità
di mobilità all’atto dell’iscrizione nelle liste
In caso di rioccupazione con contratto a termine o a tempo
indeterminato part-time, comunicazione all’INPS entro 5 giorni
dall’assunzione
Comunicazione all’INPS del reimpiego con contratto di lavoro
subordinato, se intervenuto entro 24 mesi dall’anticipazione
dell’indennità di mobilità, ai fini della relativa restituzione
Comunicazione, entro 5 giorni, di qualunque altro evento che incida
sullo stato di disoccupato
Comunicazione entro 30 giorni di eventuale variazione dei redditi del
nucleo familiare
7
- Comunicazione preventiva all’INPS del superamento della soglia di €
3.000,00 netti nello svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale
accessorio da parte del titolare di indennità di mobilità
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