LA SUCCESSIONE NECESSARIA
• CAPO X LIBRO II (artt. 536 – 564): 2 sezioni
(individuazione dei diritti riservati ai legittimari
+ forme per la loro reintegrazione in caso di
lesione).
• 457. Delazione dell'eredità. — 1. L'eredità
si devolve per legge (c. 565 ss.) o per testamento
(c. 587 ss.; cost. 424) . 2. Non si fa luogo alla
successione legittima se non quando manca, in
tutto o in parte, quella testamentaria.
3. Le disposizioni testamentarie non
possono pregiudicare i diritti che la legge
riserva ai legittimari (c. 536 ss.).
• Costituisce limite alla piena facoltà di disporre
del testatore
• Le norme sono destinate a trovare applicazione
sia in caso di successione legittima che in caso di
successione testamentaria
FONDAMENTO
• Principio di solidarietà familiare
LA POSIZIONE GIURIDICA DEL
LEGITTIMARIO
•
1.
2.
3.
Una delle questioni interpretative più controverse:
non è quota di eredità ma pars bonorum perché costituita da utile
netto calcolato sul patrimonio netto del de cuius >>> se il passivo
ereditario supera o eguaglia l’attivo c’è eredità ma non c’è
legittima >>> il legittimario è successore a titolo particolare cioè
LEGATARIO EX LEGE
opinione isolata di CICU ma, prima ancora, di COVIELLO: il
legittimario è erede ipso iure per il solo fatto dell’apertura della
successione.
De G> è solo con il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione
che il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede.
Natura giuridica del diritto del
legittimario
• Al momento dell’apertura della successione e
prima
dell’esercizio
dell’azione
di
riduzione>>>diritto potestativo nei confronti
dei beneficiati che, secondo la G della Cass., deve
considerarsi disponibile.
QUOTA EREDITARIA RISERVATA E QUOTA
DISPONIBILE
• QUOTA DI LEGITTIMA: valore ideale che
indica l’utile netto minimo che il legittimario ha
diritto di conseguire
• QUOTA EREDITARIA RISERVATA affinché
possa conseguire un valore pari al netto
Es. 120 eredità, 20 debiti, donazioni per 40.
Unica legittimaria la moglie. Legittima (120 20+40)/2= 70
Quota di eredità 70/(120 – 20) 7/10 riferito al
lordo, cioè a 120 è 84. La quota è gravata per 14
Rapporti con la successione legittima e la
successione necessaria
• Non configura un terzo tipo di successione
autonoma. Successione legittima e necessaria
configurano due specie dello stesso genere (fonte
+ titolo). Si parla, a tal proposito, di successione
legittima “potenziata”.
• Relazione al progetto preliminare, Libro III
Le norme sulla successione necessaria
“rappresentano soltanto un limite stabilito
dalla legge alle disposizioni dettate nel
testamento o all’applicazione delle norme
generali date dalla legge medesima per il caso
di mancanza di testamento”
Caratteristiche della quota di
legittima
• Quote successione necessaria: sono diverse e
minori di quella legittima e calcolate
diversamente.
• Deve essere sempre costituita da un utile netto.
• La successione necessaria si apre solo in caso di
lesione della legittima
INDIVIDUAZIONE DEI LEGITTIMARI
• 536. Legittimari. — 1. Le persone a favore delle
quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti
nella successione sono: il coniuge (c. 548), i figli
legittimi, i figli naturali (c. 250 ss., 269 ss.), gli
ascendenti legittimi [non devono proprio esistere i
discendenti].
2. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati (c. 280) e
gli adottivi (c. 304).
3. A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i
quali vengono alla successione in luogo di questi (c. 467),
la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli
legittimi o naturali (1).
Le categorie di legittimari: generalità
• Art. 536 (prima della riforma del diritto di famiglia, l.
151/75): figli legittimi, ascendenti legittimi, figli naturali,
coniuge.
• Sono esclusi i parenti collaterali (compresi fratelli e
sorelle) ed i genitori naturali.
• Quota di eredità o altri diritti nella successione:
diritti di abitazione ed uso (per il coniuge); diritto di
assegno vitalizio al coniuge separato con addebito che, al
momento dell’apertura della successione, godeva di un
assegno alimentare; figli naturali non riconoscibili cui
spetta un diritto di credito a carico dell’eredità
Coniuge
• Prima della riforma: riserva solo usufrutto 2/3
del patrimonio dell’altro coniuge salvo concorso
con figli ed ascendenti
• Ora:
▫ Metà patrimonio, anche se c’è concorso con gli
ascendenti
▫ 1/3 se 1 figlio
▫ ¼ se più figli
Rinunzia del coniuge
• D> la sua quota di riserva svanisce e le quote di
riserva dei soggetti che dovessero concorrere con
lui, discendenti o ascendenti, devono essere
calcolate sul presupposto della mancanza del
coniuge
• TUTTAVIA >>> S.U. 12 giugno 2006, n.
13524: invariabilità delle quote di legittima così
come fissate al momento dell’apertura della
successione con conseguente irrilevanza delle
successive vicende rinunziative o di prescrizione
• Matrimonio putativo = successione legittima
• Scioglimento del matrimonio per divorzio: venir
meno del titolo a succedere
• CONIUGE SEPARATO SENZA ADDEBITO:
posizione successoria del tutto identica a quella
del coniuge non separato. Anche per quanto
riguarda i diritti di abitazione e di uso sui mobili.
• CONIUGE SEPARATO CON ADDEBITO: è
escluso dalla successione e gli spetta solo il
diritto ad un ASSEGNO VITALIZIO se al
momento della successione, godeva degli
alimenti a carico del de cuius
- ha natura di legato obbligatorio ex lege
- natura giuridica: natura non alimentare vs
natura alimentare
• Ha natura di DIRITTO DI RISERVA: il de cuius non può
incidere né sull’an né sul quantum. Tuttavia, trattandosi
di un diritto di credito, la tutela è affidata alle azioni a
tutela dei crediti e non all’azione di riduzione.
• Parametri:
Sostanze ereditarie
Qualità e numero degli eredi
Ammontare della prestazione alimentare già goduta
• CONIUGE DIVORZIATO: la pronuncia comporta la perdita del diritto a
succedere
• L. 1 dicembre 1970, n. 898 ha riconosciuto al coniuge divorziato
un’attribuzione patrimoniale art. 9bis
• 9-bis. 1. A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione
periodica di somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora versi in stato di
bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un
assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle
somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità,
delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro
condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali
previsti dall'art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.
2. Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in
unica soluzione.
3. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o
viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno
l'assegno può essere nuovamente attribuito.
• Presupposti:
- persistenza dello stato di bisogno
- Titolarità dell’assegno quando il de cuius era ancora in vita
• Natura :
- legato obbligatorio ex lege. La nascita è eventuale perché dipende dallo
stato di bisogno e per questo non è acquisto a titolo definitivo
- Natura alimentare, con applicazione della disciplina relativa agli alimenti
- Parametri per il calcolo dell’assegno. Art. 9bis.
• Più coniugi divorziati: quota di un unico assegno o più assegni
• Estinzione: venir meno stato di bisogno, mutamento in peius delle
condizioni economiche degli obbligati
• Possibilità del pagamento in un’unica soluzione
Figli legittimi e naturali, legittimati ed
adottivi. Il c.d. sistema della quota mobile
1.
2.
3.
Problema: se un figlio rinunzia?
G meno recente e dottrina minoritaria: teoria dell’accrescimento
>>> la quota spettante al legittimario rinunziante si accresce a
favore degli altri legittimari
D> e G Teoria dell’incremento della partecipazione >>>il calcolo
si effettua come se il rinunziante fosse mai stato chiamato
all’eredità
S.U 13429/2006 >>> teoria della cristallizzazione o della
invariabilità della quota di legittima Si deve fare riferimento alla
situazione che si realizza al momento dell’apertura della
successione, a nulla rilevando successivi mutamenti (in sostanza,
si incrementa la disponibile)
DIRITTO DI COMMUTAZIONE
• 537. 3. I figli legittimi possono soddisfare in
denaro o in beni immobili ereditari la porzione
spettante ai figli naturali che non vi si
oppongano. Nel caso di opposizione decide il
giudice (att. c. 38), valutate le circostanze
personali e patrimoniali (c. 5423 , 566) (1).
• FACOLTA’, concessa ad alcuni coeredi, di
SODDISFARE , IN DENARO O IN BENI IMMOBILI
EREDITARI, LA PORZIONE SPETTANTE AD ALTRI
COEREDI, RENDENDOLI COSI’ ESTRANEI ALLA
COMUNIONE EREDITARIA
• sia in tema di successione necessaria che di successione
legittima
Fondamento
• Preferenza accordata alla famiglia legittima
• Diritto potestativo: i figli naturali soggiaciono
alla dichiarazione di volontà dei legittimi
• Attraverso l’estromissione dei figli naturali dalla
comunione ereditaria, si realizza un atto di
natura divisionale >>> si applicano le relative
norme
• E’ preferibile la tesi della non trasferibilità (si
pensi al caso in cui i figli legittimi decidano di
cedere i loro diritti successori).
• Spetta anche ai discendenti che vengono
all’eredità per rappresentazione?
PRINCIPIO DI INTANGIBILITA’ DELLA
LEGITTIMA
•
Enunciato 457 comma 3 cod. civ. Le
disposizioni testamentarie non possono
pregiudicare i diritti che la legge riserva ai
legittimari
• 2 forme di tutela:
1. Azione di riduzione artt. 554 e 555
2. Il divieto di pesi e condizioni artt. 733 e 734
IL DIVIETO di PESI e CONDIZIONI
• Forma di tutela più efficace ed immediata
rispetto all’azione di riduzione:
• INTANGIBILITA’ QUANTITATIVA: il
legittimario ha diritto solo a conseguire un
valore pari alla quota che gli spetta
• INTANGIBILITA’ QUALITATIVA: il legittimario
ha diritto a conseguire una quota formata di una
parte di ogni cespite ereditario
• Nel nostro ordinamento è stato accolto il
principio dell’intangibilità quantitativa
• Tuttavia, D> E G sostengono che il testatore può
soddisfare le ragioni dei legittimari con beni di
qualsiasi natura, ma questi devono essere
compresi nell’asse ereditario.
Sanzioni per la violazione del principio di
intangibilità: il divieto di pesi o condizioni
• 549. Divieto di pesi o condizioni sulla
quota dei legittimari. — 1. Il testatore non
può imporre pesi (c. 647) o condizioni (c. 634)
sulla quota spettante ai legittimari, salva
l'applicazione delle norme contenute nel titolo
IV di questo libro (c. 733-735).
• Il divieto colpisce qualsivoglia modalità che, pur non
intaccando il valore dei beni, costituisce un limite alla
disponibilità ed al godimento dei medesimi
• L’apposizione di un peso sulla legittima costituisce una
lesione “qualificata”
• Per “pesi e condizioni” si intendono sia l’onere in senso
tecnico (se posto sulla legittima, genera semplicemente
un obbligo morale), le condizioni e i termini, condizioni e
termini, debiti del cui adempimento il testatore gravi il
legittimario, passività superiori a quelle che possono
gravare sulla legittima, legati che comportano il sorgere
di un’obbligazione o la costituzione della quota in
godimento a favore di altri.
Effetti
• Inefficacia relativa vs nullità
• Il legittimario può semplicemente limitarsi a
non tenerne conto
• La nullità non comporta anche la nullità
dell’intera disposizione (si applica la c.d. regula
sabiniana ex art. 634)
La c.d. Cautela sociniana
• 550. Lascito eccedente la porzione disponibile. — 1.
Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia
il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari,
ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di
parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di
abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel
secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata,
non acquista la qualità di erede.
2. La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha
disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.
3. Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché la
disposizione testamentaria abbia esecuzione.
4. Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della
rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione.
PRESUPPOSTI
• Presenza di uno o più legittimari istituiti eredi
• Disposizione a titolo di legato oppure di
donazione avente ad oggetto il diritto di
usufrutto o di rendita vitalizia: al legittimario
erede è attribuito il diritto di usufrutto o di
rendita vitalizia
• Funzione: evitare che il legittimario subisca una lesione
quantitativa della propria quota. L’azione di riduzione
presuppone il calcolo del valore della disposizione
impugnata >>> in qto caso, la disposizione ha ad oggetto
diritti che, per la loro natura aleatoria, sono di incerta
capitalizzazione e quindi non garantirebbe la legittima
né dal punto di vista qualitativo né quantitativo
• Il legittimario ha diritto di rifiutare l’assetto disposto dal
testatore attraverso un negozio giuridico unilaterale
recettizio>>>EFFETTO PRIVATIVO: il legittimario
abbandona la disponibile per ottenere la quota spettante
in piena proprietà
• DIRITTO POTESTATIVO: mutamento oggettivo del
legato
LEGATO IN SOSTITUZIONE di LEGITTIMA
• Mezzo tecnico offerto dalla legge al testatore per dare attuazione
alla volontà di lasciare ad un legittimario solo e soltanto uno o più
beni determinati
• 551. Legato in sostituzione di legittima. — 1. Se a un
legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli
può rinunciare al legato e chiedere la legittima.
2. Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un
supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello
della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa
disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente
attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.
3. Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione
indisponibile (c. 556). Se però il valore del legato eccede quello della
legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava
sulla disponibile.
LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA
• Il testatore lega un bene determinato al
legittimario senza nulla aggiungere o specificare.
Es. Tizio nomina erede universale il figlio
primogenito e lega al secondogenito un fondo
• Se il legatario non rinunzia al legato, ed il valore
è inferiore al valore della quota, può agire in
riduzione per la differenza.
LA TUTELA DEI LEGITTIMARI
• Artt. 553 – 564 c.c. “reintegrazione della quota riservata
ai legittimari”.
• AZIONE DI RIDUZIONE
• AZIONE DI RESTITUZIONE contro i beneficiari delle
disposizioni ridotte
• AZIONE di RESTITUZIONE contro i terzi acquirenti
>>>scopo di recuperare al patrimonio del legittimario i
beni oggetto delle disposizioni lesive rese inefficaci
dall’azione di riduzione.
+ Divieto di pesi e condizioni sulla quota spettante ai
legittimari ex art. 549.
CALCOLO DELLA LEGITTIMA
• Relictum – debiti + donatum
• Riunione fittizia delle donazioni: il valore dei beni viene calcolato con
riferimento al momento dell’apertura della successione
• Sono oggetto di riunione fittizia (art. 742): assegnazioni fatte per causa di
matrimonio o per avviare i discendenti all’esercizio di un’attività produttiva
o professionale, premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita,
pagamento di loro debiti; donazioni indirette.
• Non sono oggetto di riunione fittizia: spese di mantenimento ed
educazione; spese sostenute per malattia; spese ordinarie per
abbigliamento o nozze
• È discussa la riunione fittizia delle assegnazioni effettuate a titolo di patto di
famiglia
• Donazione con riserva di usufrutto: no si considera la riserva.
AZIONE DI RIDUZIONE
• SCOPO: fare accertare l’an ed ilquantum della lesione e, conseguentemente, far
dichiarare l’inefficacia (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie e delle
donazioni che eccedono la quota di cui il testatore poteva disporre.
• CARATTERISTICHE:
non è azione di nullità delle disposizioni lesive >>> il divieto di disporre della
legittima non rileva al momento del negozio (il testatore potrebbe successivamente
arricchirsi) ma solo al momento dell’apertura della successione.
è azione di accertamento costitutivo perché accerta l’esistenza della lesione
è azione di inefficacia relativa e sopravvenuta: la sentenza opera in modo che
il trasferimento si consideri non avvenuto nei confronti del legittimario che acquista i
beni in forza della vocazione necessaria.
è azione personale: è diretta solo contro i destinatari delle disposizioni medesime
(donatario, erede, legatario)
è azione con effetti reali retroattivi: gli effetti retroagiscono al momento
dell’apertura della successione, anche nei confronti dei terzi
IL SISTEMA DI RIDUZIONE
•
Ordine in cui si deve procedere alla riduzione
delle fattispecie lesive della legittima:
1. Riduzione delle quote legali ab intestato;
2. Riduzione delle disposizioni testamentarie
3. Riduzione delle donazioni.
RIDUZIONE DELLE QUOTE LEGALI AB
INTESTATO
• 553. Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso
con legittimari. — 1. Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto
o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri
successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono
proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota
riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi
dell'art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di
legati.
• E’ del tutto inutile questa norma? E’ indispensabile, ad esempio nei casi di
cui all’art. 571. In questo caso, con l’azione di riduzione non si rende
inefficace un negozio ma un’attribuzione che deriva dalla legge.
RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI
TESTAMENTARIE
• Si effettua in via diretta solo se l’intera successione è
stata regolata con testamento
• 554. Riduzione delle disposizioni testamentarie.
— 1. Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di
cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione
nei limiti della quota medesima
• La riduzione può avere ad oggetto sia le disposizioni a
titolo universale sia quelle a titolo particolare.
• 558. Modo di ridurre le disposizioni testamentarie. 1. La
riduzione delle disposizioni testamentarie avviene
proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. (in modo
da conservare, tra le disposizioni ridotte, lo stesso rapporto di valore
stabilito dal testatore).
2. Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere
effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se
non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la
quota riservata ai legittimari >>>DEROGABILITA’ del
PRINCIPIO DELLA RIDUZIONE PROPORZIONALE
RIDUZIONE DELLE DONAZIONI
• 555. Riduzione delle donazioni. — 1. Le
donazioni, il cui valore eccede la quota della
quale il defunto poteva disporre, sono soggette a
riduzione fino alla quota medesima.
2. Le donazioni non si riducono se non dopo
esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto
per testamento.
• 559. Modo di ridurre le donazioni. — 1. Le
donazioni si riducono cominciando dall'ultima e
risalendo via via alle anteriori.
• Non si riducono, dunque, secondo il criterio
proporzionale ma secondo il CRITERIO
CRONOLOGICO ASCENDENTE (ad eccezione
del caso delle donazioni coeve in cui torna ad
applicarsi il principio proporzionale).
RIDUZIONE RELATIVAMENTE AGLI
IMMOBILI
• 560. Riduzione del legato e della donazione d'immobili. — 1.
Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la
riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per
integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente.
2. Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario
ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione
disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto
di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera
il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile,
compensando in danaro i legittimari.
3. Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile,
purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e
della quota che gli spetta come legittimario.
•
•
1.
2.
COMODA DIVISIBILITA’: la riduzione va effettuata in natura,
separando dal bene la parte necessaria ad integrare la quota di
riserva
NO COMODA DIVISIBILITA’: il bene deve essere assegnato
per l’intero, distinguendo:
se il valore supera la disponibile per un ammontare superiore al
quarto del valore della disponibile (es. disponibile 100, bene
donato 150), il bene viene assegnato in natura al legittimario,
obbligato al conguaglio per un valore pari alla disponibile (100).
Altrimenti (es. disponibile 100, bene donato 110) il bene è
trattenuto dal donatario che è obbligato al conguaglio per 10.
• LEGITTIMAZIONE ATTIVA: legittimari + eredi dei
legittimari + aventi causa dai legittimari. Problemi:
creditori dei legittimari in via surrogatoria? E’ preferibile
la tesi negativa perché si tratta di un diritto a contenuto
non patrimoniale.
• LEGITTIMAZIONE PASSIVA: destinatari della
disposizione riducibile (legatari, donatari, eredi) e loro
eredi. Contro gli aventi causa solo azione di restituzione.
CONDIZIONI
• ACCETTAZIONE con BENEFICIO di
INVENTARIO. Solo x legittimario leso e non per
quello preterito.
• IMPUTAZIONE di tutto ciò che ha ricevuto, per
successione o donazione, dal defunto: si
presume che le anticipazioni fatte e i legati
disposti siano solo delle anticipazioni.
EFFETTI
• Inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle liberalità inter vivos
lesive
• Efficacia retroattiva reale
561. Restituzione degli immobili. 1. Gli immobili restituiti in
conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il
legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art.
2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo
venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo
del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del
conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta
entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si
applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.
AZIONE DI RESTITUZIONE CONTRO I DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI
RIDOTTE
• Ha carattere personale perché è esperibile solo
contro determinati soggetti
Azione di restituzione contro i terzi
acquirenti
• 563. Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a
riduzione. — 1. Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la
riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi
venti anni dalla trascrizione della (1) donazione (2), il legittimario,
premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi
acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari
medesimi, la restituzione degli immobili (c. 2652 n. 8).
2. L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di
data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti
può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma (3), la
restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del
possesso di buona fede (c. 1153) .
3. Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose
donate pagando l'equivalente in danaro.
• Interpretazione estensiva: si applica anche quando sono
stati alienati beni oggetto di disposizione testamentaria.
• Ha carattere reale perché persegue il bene nei confronti
di ogni singolo acquirente
• Presupposti: sentenza di riduzione + alienazione del
bene oggetto della disposizione + preventiva escussione
del beneficiario contro il quale è stata esercitata l’azione
di riduzione
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La successioni necessaria (b)