ITG A. POZZO
LEZIONI DI ESTIMO
Stima delle successioni ereditarie
Prof. Romano Oss
Si ha successione quando uno o più soggetti (successori o aventi
causa) subentrano a un altro soggetto (autore o dante causa) nella
titolarità di diritti o obbligazioni di carattere patrimoniale.
La successione può avvenire per atto fra vivi (vendita, donazione) o
per la morte del dante causa.
In genere quando si parla di successione si intende quest’ultimo
caso: successione ereditaria
La materia è regolata dal Codice Civile agli articoli fra il
456 e il 768 e con l’integrazione della legge di riforma del
diritto di famiglia n° 151/1975
La successione riguarda tutti i diritti e le obbligazioni di
carattere patrimoniale con esclusione di quelli che si
estinguono con la morte del titolare: usufrutto, uso, abitazione …
La successione si apre al momento della morte e nell’ultimo
domicilio del defunto: his de cuius ereditate agitur
Tale momento è importante per la stima dei beni e per la
individuazione dei successori.
(nati entro 300 giorni dalla morte, figli non ancora nati, ma solo per
testamento)
Il luogo è importante per stabilire il tribunale competente.
La successione può essere a:
titolo universale (eredità)
L’erede subentra nella totalità dei rapporti o in una quota parte
comprensiva di attività e passività e diventa erede soltanto con
l’accettazione.
titolo particolare (legato)
Il legato subentra nella titolarità di uno o più diritti specifici
(proprietà di un bene o di una somma di denaro). Si ha soltanto per
disposizione testamentaria e non risponde dei debiti tranne per
quelli connessi al bene legato (esempio un mutuo ipotecario)
Accettazione dell’eredità
(espressa con atto scritto o tacita con azione che presuppone la
volontà di accettare)
pura e semplice: l’erede risponde dei debiti anche con il proprio
patrimonio personale
con beneficio di inventario: l’erede risponde dei debiti soltanto
con le attività ricevute (obbligatoria per minori, interdetti, persone
giuridiche …)
rinuncia: si può rinunciare, ma questa è revocabile
La successione può essere:
LEGITTIMA: quando mancano disposizioni testamentarie, avviene
in forza di legge, è sempre a titolo universale
TESTAMENTARIA: quando le volontà sono espresse in un
testamento
NECESSARIA: a salvaguardia del patrimonio famigliare e per gli
obblighi di solidarietà fra coniugi e parenti in linea diretta detti
legittimari a favore dei quali viene riservata una quota del
patrimonio detta riserva o quota legittima mentre la parte di
patrimonio della quale il testatore può disporre è detta quota
disponibile
SUCCESSIONE LEGITTIMA
La legge prevede le seguenti categorie di eredi legittimi:
il coniuge
i figli
i genitori
i collaterali: fratelli e sorelle
altri parenti entro il sesto grado
lo Stato
L’esistenza di certe categorie di eredi
esclude la partecipazione di altre
Il coniuge e i figli non sono mai
esclusi; i figli escludono ogni altra
categoria tranne il coniuge;
il coniuge, in assenza di figli, esclude
i parenti tranne ascendenti e
collaterali; ascendenti e collaterali
escludono gli altri parenti; parenti
entro il sesto grado escludono lo
Stato.
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
Il testamento può essere
ordinario:
olografo scritto per intero, datato e sottoscritto
per atto di notaio a sua volta pubblico, in presenza di testimoni,
o segreto consegnato al notaio in presenza di testimoni.
Speciale:
fatto in condizioni di emergenza (epidemie, calamità naturali,
a bordo di aerei, navi, in zone di guerra, da prigionieri di
guerra)
SUCCESSIONE NECESSARIA
La legge protegge alcune categorie di eredi detti legittimari anche contro la
volontà del testatore.Sono eredi legittimari: il coniuge, i figli, gli ascendenti
legittimi.
Categorie
quota di riserva
quota disponibile
un figlio
1/2
1/2
più figli
2/3
1/3
ascendenti
1/3
2/3
coniuge
1/2
1/2
coniuge
un figlio
1/3
1/3
1/3
coniuge
più figli
1/4
1/2
1/4
coniuge
ascendenti
1/2
1/4
1/4
Il patrimonio in base al quale si determinano le quote di riserva e
disponibile è definito asse ereditario esso deve comprendere tanto i
beni presenti al momento del decesso tanto le donazioni fatte in vita.
Se con disposizioni testamentarie o donazioni fatte in vita il defunto
ha intaccato la quota di riserva si può avere la successione
necessaria con la quale si reintegrano le quote legittime attraverso
la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni fino al
limite della quota disponibile.
La successione necessaria non è automatica ma disposta dall’autorità
giudiziaria su richiesta degli eredi legittimari.
La riduzione inizia dalle disposizioni testamentarie e poi si estende
alle donazioni iniziando dalla più recente.
RIUNIONE FITTIZIA E STIMA DELL’ASSE EREDITARIO
Per stimare l’asse ereditario si deve operare la riunione fittizia dei
beni relitti con le donazioni fatte.
Stima dei beni relitti (valore di mercato al momento della successione)
Determinazione dei debiti
Stima delle donazioni
COMUNIONE EREDITARIA DALLA SUCCESSIONE
ALLA DIVISIONE
Se gli eredi sono più di uno si forma fra essi una comunione
ereditaria in proporzione alle quote di loro spettanza. La comunione
cessa con la divisione. Se durante questo periodo la massa cambia di
valore al momento della divisione si deve rifare la stima.
PAGAMENTO DEI DEBITI - COLLAZIONE
I coeredi procedono al pagamento dei debiti in ragione delle loro
quote in seguito ogni coerede deve rendere conto dei propri debiti
verso il defunto o i coeredi e se i debiti non superano il valore della
quota vengono imputati.
La Collazione è l’obbligo imposto ai figli (legittimi e naturali) e al
coniuge di conferire nella massa dividenda tutto ciò che hanno
ricevuto dal defunto per donazione diretta (conferimenti in denaro o
beni materiali) o indiretta (spese straordinarie, assicurazioni, debiti)
Alcune spese sono escluse dalla collazione (sanitarie, istruzione)
STIMA DELLA MASSA DIVIDENDA
La massa dividenda è composta dal patrimonio ereditario al netto
dei debiti e dei pesi su di esso gravanti.
Si compone di:
Beni in comunione nonché frutti e interessi prodotti dal momento
dell’apertura della successione.
Somme di denaro con i relativi interessi relative a beni venduti
prima della divisione.
Beni immobili donati a soggetti a collazione con relativi frutti
dall’apertura della successione.
Donazioni soggette a collazione e conferite per imputazione con
relativi frutti.
Debiti degli eredi verso il defunto con relativi interessi.
FORMAZIONE DELLE QUOTE EREDITARIE
La divisione ereditaria comporta l’esecuzione di due operazioni:
calcolo delle quote di diritto
calcolo delle quote di fatto
Il calcolo delle quote di diritto è una semplice operazione contabile,
in base alle categorie e al numero degli eredi in concorso si
determinano le frazioni di eredità loro spettanti per legge o
testamento.
Ad ogni quota spetta una frazione equivalente di ogni bene. Poiché
non sempre è possibile dividere i beni c’è la necessità di passare alle
quote di fatto.
La formazione delle quote di fatto consiste nella costituzione di porzioni di
beni ben definiti da assegnare a ogni condividente in modo che ogni quota
abbia un valore pari alla quota di diritto.
Devono essere rispettate le disposizioni di legge e la volontà del testatore.
Nella divisione amichevole vale l’accordo che si raggiunge tra i coeredi.
Si può affidare l’incarico a un perito di stimare la massa dividenda e
allestire il progetto di divisione.
Quando ci siano beni indivisibili di fatto o per legge (collezioni …) o il bene
viene assegnato a un erede o viene venduto all’asta.
Al coniuge superstite è garantito il diritto di abitazione e uso dei mobili
nella casa di residenza famigliare.
In ultimo si calcolano i conguagli.
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