CONTRATTO DI MANUTENZIONE TRA La nostra impresa, di seguito indicata anche come” Impresa Manutentrice” ed il Cliente di seguito indicato come, “Il Committente” Ragione sociale / Condominio Codice Fiscale / Partita IVA Indirizzo C.A.P. Tel. IBAN Località Fax Provincia E-mail DECORRENZA, DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO Art. 1 - Il contratto per il servizio di manutenzione avrà decorrenza dal e durata di un anno; alla scadenza si rinnoverà tacitamente di anno in anno salvo disdetta che potrà essere comunicata dal committente in qualunque momento e forma, anche per mail, non essendo peraltro prevista alcuna penale in caso di disdetta anticipata rispetto alla naturale scadenza; anzi Il contratto contiene una formula “SODDISFATTI O RIMBORSATI” per cui, in caso di disdetta, al committente verrà rimborsato l’importo da noi già eventualmente incassato e relativo alla frazione di canone corrispondente al servizio non ancora reso. Questo contratto quindi è assolutamente in linea con la vigente normativa a tutela del consumatore. SERVIZI A CARICO DELL’IMPRESA MANUTENTRICE OGGETTO DEL CONTRATTO Art. 2 – Il servizio di manutenzione ordinaria all’ascensore del committente sito nell’immobile di cui sopra verrà effettuato dall’impresa manutentrice (in possesso dei requisiti di cui al Decreto n. 37 del 27/01/2008), in conformità a quanto disposto dalla normativa di legge vigente ed in particolare dall’art. 15 del DPR n. 162 del 30 Aprile 1999, mediante le visite periodiche effettuate nel normale orario di lavoro, da parte di personale regolarmente abilitato, come previsto dal DPR 1767 art. 6-7-8-9 e 10, durante le quali verranno eseguite le seguenti attività: a) Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell’impianto (comma 3 art.15 del DPR n.162 del 30 Aprile 1999) : - a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature; - a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene; - alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti. b) Il manutentore provvede, sull’impianto oggetto del presente incarico, almeno una volta ogni sei mesi (comma 4 art.15 del DPR n.162 del 30 Aprile 1999) : - a verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; - a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi; - a verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra; - ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all’art.16. Due delle verifiche periodiche, di cui al comma 3 dell’art.15 DPR 162 del 30 Aprile 1999, verranno effettuate nell’occasione delle verifiche semestrali di cui al successivo comma 4. Nell’oggetto del contratto è compreso: il servizio di call center con presenza continua di operatori 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, festivi compresi, per raccogliere e trasmettere ai tecnici le segnalazioni di persone bloccate in cabina, il cattivo funzionamento e/o il fermo dell’ascensore. Servizio di pronto intervento con assistenza tecnica e reperibilità 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, festivi compresi (come previsto dalla Direttiva Europea 95/16/CE) con risposta alla richiesta di pronto intervento entro 20 minuti, per liberare le persone bloccate in cabina (comma 2, art. 15 D.P.R. 162/99) e per riattivare il regolare funzionamento dell’ascensore; i costi della mano d’opera e dei materiali, per questo servizio, sono esclusi dal canone base e possono essere forfetizzati, per la manodopera a canone (in opzione vedi Art. 4) oppure fatturati a parte, di volta in volta. L’impresa manutentrice garantisce una copertura assicurativa RCT, con primaria compagnia, per i rischi derivanti dall’assunzione del servizio di manutenzione dell’ascensore del committente per tutta la durata del contratto; tale copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi è estesa anche alla Proprietà e all’Utenza dell’ascensore con il massimale unico di € 8.000.000,00= (Euro Ottomilioni/00). Sono espressamente esclusi dalla responsabilità della impresa manutentrice i disservizi e i danni causati dagli utenti o da terzi per cattivo uso e/o manomissione dell’impianto nonché i disservizi causati da infiltrazioni d’acqua, incendi, anomalie nella erogazione dell’energia elettrica, nonché quelli derivanti da cause di forza maggiore o comunque fuori dal controllo dell’ impresa appaltatrice. Ogni eventuale sinistro dovrà essere comunicato alla impresa manutentrice nel più breve tempo possibile. SERVIZI AGGIUNTIVI FORNITI IN OPZIONE AL COMMITTENTE Art. 3 – Servizio di call center ed assistenza per la Comunicazione telefonica tramite un combinatore telefonico bidirezionale provvisto di una scheda SIM (nel caso di un dispositivo GSM) o di una linea fissa di proprietà della impresa manutentrice. Servizio di assistenza all’ingegnere durante le visite periodiche all’ascensore da parte degli Enti preposti come previsto dal D.P.R. n. 162 del 30 Aprile 1999. Servizio di disinfestazione ecologica ella fossa dell’ascensore tramite personale abilitato e con utilizzo di prodotti a norma di legge. SERVIZI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIA E FORNITURE DEI RICAMBI Art. 4 – Servizio di manutenzione straordinaria. Il manutentore provvede a promuovere tempestivamente la riparazione e la sostituzione della parti rotte o logorate o a verificarne l’avvenuta corretta esecuzione (Comma 5 art. 15 DPR 162/99) nonché a promuovere tutti i lavori di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari, anche a seguito dei verbali biennali dell’Ente incaricato. L’impresa manutentrice emetterà sempre dei preventivi di spesa che il committente potrà liberamente confrontare con quelli di imprese concorrenti assegnando poi questi lavori a chi riterrà più opportuno. Anche le forniture delle parti di ricambio, sempre disponibili nei vari magazzini di proprietà dell’impresa manutentrice e/o presso i fornitori immediatamente accessibili e quindi subito disponibili per ogni tipo e qualsiasi marca di ascensore, verranno fatturate a seguito di preventivi di spesa, in tutti i casi in cui questo sia possibile tenendo presente l’esigenza prioritaria di dover comunque ed in ogni caso ripristinare immediatamente il funzionamento dell’ascensore. Per il servizio di pronto intervento l’impresa manutentrice fatturerà a parte i costi della mano d’opera (se non compresa in opzione a canone) e dei materiali in base alle tariffe del settore. Verranno inoltre sempre fatturati a parte gli interventi effettuati al di fuori del normale orario di lavoro o richiesti per ingiustificati motivi, ad esempio: porte lasciate aperte, recupero di oggetti caduti nel fondo vano, manomissioni in genere. CONDIZIONI ECONOMICHE E PAGAMENTI Art. 5 - Prezzo del servizio, canone base determinato considerando tutti i servizi previsti all’art. 2 di cui sopra ed in particolare il numero delle visite previste al comma 3 art. 15 DPR 162/99 da noi programmate in relazione alle specifiche esigenze dell’impianto oggetto del presente contratto, nonché i canoni in opzione Canone base di manutenzione per tutti i servizi di cui all’Art. 2 € 150,00 IVA esclusa Annuali Servizi offerti in opzione a canone aggiuntivo a quello base di cui sopra da barrare se richiesti Canone in opzione aggiuntivo al base per la manodopera del servizio di pronto intervento Art. 2 Canone in opzione aggiuntivo al base per il servizio tramite combinatore telefonico in cabina € 100,00 IVA esclusa Annuali € 90,00 IVA esclusa Annuali Canone annuale complessivo per cad ascensore Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n°81 si precisa che i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi al presente contratto sono pari al 2,6% da calcolarsi sul canone di manutenzione base sommato, eventualmente, sul valore del fatturato relativo a tutte le altre prestazioni; tale importo non potrà essere inferiore, in ogni caso, a € 3,90. Art. 6 – Fatturazione e pagamenti. La fatturazione del canone, da parte dell’impresa manutentrice, sarà effettuata in un’unica soluzione annuale anticipata; la prima per il periodo dalla data di decorrenza di cui all’Art. 1 fino al 31/12 dello stesso anno solare e successivamente dall’1/1 al 31/12 di ogni anno solare. La fatturazione della manutenzione straordinaria verrà effettuata dopo l’avvenuta fornitura o, comunque, secondo quanto di volta in volta pattuito nei contratti per i lavori straordinari. Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti dal Committente esclusivamente tramite RID e tassativamente entro e non oltre 30 GG DF; si precisa che questo impegno è assolutamente vincolante per il committente ed essenziale per l’impresa manutentrice che ha potuto così offrire i canoni di cui sopra. In caso di mancato o ritardato pagamento delle fatture dell’impresa manutentrice alle scadenze di cui sopra, saranno a carico del Committente, previo inoltro di formale messa in mora, i relativi interessi al saggio previsto dal DLgs 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 7 - Variabilità prezzi. A fine di ogni anno contrattuale e almeno quarantacinque giorni prima di ogni scadenza, l’impresa manutentrice potrà proporre al committente, una maggiorazione del canone annuale complessivo in corso e ciò in considerazione dell’aumento dei costi della mano d’opera certificati dall’ISTAT con l’indice del costo del lavoro nelle grandi imprese, oppure, a prescindere dall’indice ISTAT, nella ipotesi di mutamento delle condizioni dell’impianto oggetto del presente incarico (modifiche ad opera del committente, maggiore vetustà delle apparecchiature o sopravvenute condizioni di carattere straordinario); aumento che il committente potrà rifiutare risolvendo il contratto in conseguenza dell’aumento dei costi inizialmente previsti. In ossequio al rispetto della normativa sui consumatori ed in particolare del codice del consumo il presente contratto non prevede alcun aumento automatico dei prezzi. Art. 8 - Cause di forza maggiore e limitazione della responsabilità. L’impresa manutentrice non è responsabile dei disservizi e dei danni derivanti da cause di forza maggiore o al di fuori dal proprio controllo e il Committente si impegna pertanto, in questi casi, a tenere indenne l’impresa manutentrice da qualsiasi pretesa di terzi. L’impresa manutentrice non è in ogni caso responsabile dei danni indiretti derivanti da eventuali disservizi dell’impianto comunque avvenuti. Art. 9 - Tutela della privacy. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.LGS. n° 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione di dai personali) si rende noto che i dati personali forniti dal Committente e/o dall’Amministratore del condominio e comunicati all’impresa manutentrice saranno trattati esclusivamente per finalità consentite dalla legge. Con la sottoscrizione del presente contratto il Committente acconsente, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente , al trattamento dei dati personali, anche sensibili, nei limiti di cui sopra. Art. 10 - Foro competente e non necessità della doppia firma del contratto. Per qualsiasi eventuale controversia le parti convengono che il Foro competente sarà quello del committente. Non è inoltre prevista la doppia firma del contratto, poiché lo stesso non contiene alcuna clausola vessatoria e ciò in linea con quanto previsto dalla normativa a tutela dei consumatori. DATI RELATIVI ALL’AMMINISTRATORE Cognome e Nome: Tel. Indirizzo: Fax: CAP: Cell.: Località: Provincia: E-mail: NOTE: LA FENICE ASCENSORI SRL IL COMMITTENTE Pagina 2 di 2