Foglio Informativo PRESTITO SOCIALE Sezione I - INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione e forma giuridica: Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa Sede legale e amministrativa: Piazza Galvani, 4 40124 Bologna Indirizzo telematico: www.bancadibologna.it e-mail: [email protected] Telefono: 051/6571111 Fax: 051/6571100 Codice ABI: 08883.1 Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 08883.1 Gruppo bancario di appartenenza: Capogruppo del Gruppo Bancario Banca di Bologna Numero di iscrizione all'albo delle società cooperative: A117115 Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00415760370 Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Offerta Fuori Sede – Soggetto Collocatore Banca di Bologna – Nome e Cognome …………………………………………………Cod. Dipendente ………….. Promotore con mandato – Nome e Cognome ………………………………………… Nr. Iscrizione Albo ………….. Sezione II - LE CARATTERISTICHE E I RISCHI TIPICI DEL PRESTITO SOCIALE Struttura e funzione economica Il prestito sociale è una forma di risparmio a cui possono accedere solo i soci della Banca, che viene effettuato mediante l'apertura di una particolare tipologia di Deposito a risparmio sul quale sono depositate le somme utilizzate dalla Banca, in qualità di società cooperativa, esclusivamente per il raggiungimento dell’oggetto sociale. E' una forma di finanziamento che può essere fatta alla Banca da ogni Socio, che risulti iscritto al libro soci da almeno tre mesi e che abbia completato il pagamento delle azioni sottoscritte, il quale ha diritto di accendere con la Banca un prestito sociale dell’importo minimo di Euro 600,00 e massimo di Euro 12.000,00; tramite versamenti che risultino uguali o multipli di Euro 600,00. Il socio ottiene dalla banca un documento nominativo, attestante l'avvenuto prestito sociale, sul quale sono annotate le operazioni di versamento o prelevamento relative al prestito e che costituisce titolo di legittimazione per esigerne il rimborso totale o parziale, dopo un periodo di preavviso di cinque giorni lavorativi. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: - variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; - rischio di controparte Banca: a fronte di questo rischio non è prevista la copertura, diversamente operante in caso di rapporti nominativi quali depositi a risparmio e conti correnti, per effetto dell’adesione della banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo sopra indicato. - chiusura immediata del deposito in caso di perdita della qualità di socio (per decesso, per recesso del socio o esclusione su iniziativa della Banca) - il rimborso è subordinato al permanere, dopo la restituzione delle somme, di un importo globale minimo dei prestiti sociali fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Banca F.I. n. 07 aggiornato al 17 luglio 2013 1 Foglio Informativo PRESTITO SOCIALE Sezione III – CONDIZIONI ECONOMICHE (Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima - se favorevoli alla banca - o minima - se favorevoli al cliente) INTERESSI Tasso annuo nominale creditore Rendimento effettivo al lordo della ritenuta fiscale del 27% Rendimento effettivo al netto della ritenuta fiscale del 27% Capitalizzazione degli interessi Criterio di calcolo Somme eccedenti l'importo massimo di legge Interessi maturati non versati su c/c 1,00 % 1,00 % 0,73 % Annuale Anno civile Infruttifere Infruttiferi SPESE Costo deposito Singola scrittura Spese fisse annuali Blocchi operativi per smarrimento o furto libretto Imposta di bollo Estinzione deposito Gratuito Euro 0,00 Euro 2,60 Euro 21,00 Euro 14,62 Euro 0,00 COMMISSIONI Versamento di somme su d/r, derivanti da negoziazione di assegni, espressi in giorni valuta 4 giorni lav. VALUTE Versamenti - Contanti Prelievi - Contanti SPESE VARIE Spese relative alla produzione/invio di comunicazioni e documentazione varia Spese per produzione comunicazioni relative alla trasparenza bancaria - canale on-line Spese per invio comunicazioni relative alla trasparenza bancaria - canale on-line Spese produzione proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali Spese per invio proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali Spese per produzione altre documentazione alla Clientela (ipotesi diverse da quelle previste dalla normativa PSD) - canale on-line Spese per invio altra documentazione alla Clientela - canale on-line Assicurazione infortuni Ricerche d’archivio (per ogni documento) Spese per fotocopie di estratti conto (per ogni singolo estratto conto) Spese per fotocopie di documenti (Per ogni singolo documento) Recupero spese telefoniche Spese di istruttoria pratica di successione - minimo - massimo F.I. n. 07 aggiornato al 17 luglio 2013 0 giorni lav. 0 giorni lav. Euro 1,00 Euro 0,00 Secondo la tariffa postale in vigore Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 5,00 Euro 5,00 Secondo la tariffa postale in vigore Euro 0,00 Gratuita Euro 51,70 Euro 15,50 Euro 20,70 Euro 50,00 0,75% Euro 150,00 + recupero spese vive Euro 500,00 2 Foglio Informativo PRESTITO SOCIALE Base di calcolo: La percentuale è calcolata sulla sommatoria non algebrica dei debiti e sui crediti dovuti o vantati dal " de cuius " nei confronti della Banca compresi i titoli in deposito, con l'esclusione delle quote e dei finanziamenti sociali, risultanti dal saldo contabile dei rapporti intrattenuti dal defunto alle ore 00.00 del giorno del decesso. Informazioni commerciali richieste dalla clientela per singola risposta da effettuarsi tramite: - lettera - telefax Dichiarazione del terzo pignoratizio - Rimborso omnicomprensivo per il rilascio della dichiarazione ex Art.547 CpC Euro 15,50 + recupero spese vive Euro 26,00 + recupero spese vive euro 155,00 Sezione IV – RECESSO E RECLAMI Recesso Il socio può recedere dal rapporto con preavviso di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di richiesta . La Banca può recedere dal rapporto in caso di esclusione o decesso del socio. Tempi massimi di chiusura del rapporto Nel caso di recesso del socio: al momento del rimborso del prestito da parte della Banca Nel caso di recesso della Banca: al completamento della pratica di successione (in caso di decesso) e secondo le norme statutarie (in caso di esclusione del socio). Reclami 1. In caso di controversia tra il cliente e la banca in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto, il cliente, prima di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ha la possibilità di utilizzare i seguenti strumenti di risoluzione alternativa delle controversie: (i) il cliente può inviare un reclamo scritto all’Ufficio Reclami della Banca, Piazza Galvani n. 4 Bologna, (fax 051 6571111) email ([email protected]); l’Ufficio Reclami della banca riscontrerà la contestazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo; (ii) se il cliente non è soddisfatto del riscontro della banca (ovvero nel caso di mancato riscontro entro il termine di cui sopra), prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ovvero chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla propria filiale della banca; resta comunque ferma la possibilità per il cliente e per la banca di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, previo esperimento facoltativo del procedimento di mediazione di cui al seguente paragrafo 2, previsto dal D. Lgs. 28 del 4.3.2010 prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria. 2. Il tentativo di mediazione sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 40, comma 6, del D. Lgs. 5/2003 come modificato dal D. Lgs. 28/2010 e salvo diverso accordo tra le parti, dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie - che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito (www.conciliatorebancario.it). 3. Resta ferma, nei casi e limiti previsti dalle rispettive normative, la possibilità di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) gestito dalla Banca d'Italia (nel caso di operazioni e servizi bancari e finanziari) oppure alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob (nel caso di servizi di investimento). Legenda delle principali nozioni dell’operazione Attestato sociale E’ il titolo che legittima il rimborso totale o parziale da parte del socio. Importo minimo L’importo minimo versato non può essere inferiore a Euro 600,00. Importo massimo Tali finanziamenti non possono superare l’importo di Euro 12.000,00. Eventuali eccedenze sono da considerarsi infruttifere. Spese per comunicazione relativa alla Spese per invio periodico di documenti di sintesi o di comunicazioni per trasparenza bancaria variazione o modifiche condizioni economiche/contrattuali F.I. n. 07 aggiornato al 17 luglio 2013 3