Foglio Informativo
PRESTITO SOCIALE
Sezione I - INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e forma giuridica: Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa
Sede legale e amministrativa: Piazza Galvani, 4 40124 Bologna
Indirizzo telematico: www.bancadibologna.it e-mail: [email protected]
Telefono: 051/6571111 Fax: 051/6571100
Codice ABI: 08883.1 Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 08883.1
Gruppo bancario di appartenenza: Capogruppo del Gruppo Bancario Banca di Bologna
Numero di iscrizione all'albo delle società cooperative: A117115
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00415760370
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Offerta Fuori Sede – Soggetto Collocatore
Banca di Bologna – Nome e Cognome …………………………………………………Cod. Dipendente …………..
Promotore con mandato – Nome e Cognome ………………………………………… Nr. Iscrizione Albo …………..
Sezione II - LE CARATTERISTICHE E I RISCHI TIPICI DEL PRESTITO SOCIALE
Struttura e funzione economica
Il prestito sociale è una forma di risparmio a cui possono accedere solo i soci della Banca, che viene effettuato mediante
l'apertura di una particolare tipologia di Deposito a risparmio sul quale sono depositate le somme utilizzate dalla Banca, in
qualità di società cooperativa, esclusivamente per il raggiungimento dell’oggetto sociale. E' una forma di finanziamento che
può essere fatta alla Banca da ogni Socio, che risulti iscritto al libro soci da almeno tre mesi e che abbia completato il
pagamento delle azioni sottoscritte, il quale ha diritto di accendere con la Banca un prestito sociale dell’importo minimo di
Euro 600,00 e massimo di Euro 12.000,00; tramite versamenti che risultino uguali o multipli di Euro 600,00.
Il socio ottiene dalla banca un documento nominativo, attestante l'avvenuto prestito sociale, sul quale sono annotate le
operazioni di versamento o prelevamento relative al prestito e che costituisce titolo di legittimazione per esigerne il rimborso
totale o parziale, dopo un periodo di preavviso di cinque giorni lavorativi.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese del
servizio) ove contrattualmente previsto;
- rischio di controparte Banca: a fronte di questo rischio non è prevista la copertura, diversamente operante in caso di
rapporti nominativi quali depositi a risparmio e conti correnti, per effetto dell’adesione della banca al Fondo di
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo sopra indicato.
- chiusura immediata del deposito in caso di perdita della qualità di socio (per decesso, per recesso del socio o esclusione
su iniziativa della Banca)
- il rimborso è subordinato al permanere, dopo la restituzione delle somme, di un importo globale minimo dei prestiti
sociali fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Banca
F.I. n. 07 aggiornato al 17 luglio 2013
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Sezione III – CONDIZIONI ECONOMICHE
(Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima - se favorevoli alla banca - o minima - se favorevoli al cliente)
INTERESSI
Tasso annuo nominale creditore
Rendimento effettivo al lordo della ritenuta fiscale del 27%
Rendimento effettivo al netto della ritenuta fiscale del 27%
Capitalizzazione degli interessi
Criterio di calcolo
Somme eccedenti l'importo massimo di legge
Interessi maturati non versati su c/c
1,00 %
1,00 %
0,73 %
Annuale
Anno civile
Infruttifere
Infruttiferi
SPESE
Costo deposito
Singola scrittura
Spese fisse annuali
Blocchi operativi per smarrimento o furto libretto
Imposta di bollo
Estinzione deposito
Gratuito
Euro 0,00
Euro 2,60
Euro 21,00
Euro 14,62
Euro 0,00
COMMISSIONI
Versamento di somme su d/r, derivanti da negoziazione di assegni, espressi in giorni valuta
4 giorni lav.
VALUTE
Versamenti
- Contanti
Prelievi
- Contanti
SPESE VARIE
Spese relative alla produzione/invio di comunicazioni e documentazione varia
Spese per produzione comunicazioni relative alla trasparenza bancaria
- canale on-line
Spese per invio comunicazioni relative alla trasparenza bancaria
- canale on-line
Spese produzione proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
Spese per invio proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
Spese per produzione altre documentazione alla Clientela (ipotesi diverse da quelle previste
dalla normativa PSD)
- canale on-line
Spese per invio altra documentazione alla Clientela
-
canale on-line
Assicurazione infortuni
Ricerche d’archivio (per ogni documento)
Spese per fotocopie di estratti conto (per ogni singolo estratto conto)
Spese per fotocopie di documenti (Per ogni singolo documento)
Recupero spese telefoniche
Spese di istruttoria pratica di successione
- minimo
-
massimo
F.I. n. 07 aggiornato al 17 luglio 2013
0 giorni lav.
0 giorni lav.
Euro 1,00
Euro 0,00
Secondo la tariffa postale
in vigore
Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 5,00
Euro 5,00
Secondo la tariffa postale
in vigore
Euro 0,00
Gratuita
Euro 51,70
Euro 15,50
Euro 20,70
Euro 50,00
0,75%
Euro 150,00
+ recupero spese vive
Euro 500,00
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Base di calcolo: La percentuale è calcolata sulla sommatoria non algebrica dei debiti e sui crediti dovuti o vantati dal " de cuius " nei confronti della Banca
compresi i titoli in deposito, con l'esclusione delle quote e dei finanziamenti sociali, risultanti dal saldo contabile dei rapporti intrattenuti dal defunto alle ore
00.00 del giorno del decesso.
Informazioni commerciali richieste dalla clientela per singola risposta da effettuarsi tramite:
- lettera
-
telefax
Dichiarazione del terzo pignoratizio
- Rimborso omnicomprensivo per il rilascio della dichiarazione ex Art.547 CpC
Euro 15,50
+ recupero spese vive
Euro 26,00
+ recupero spese vive
euro 155,00
Sezione IV – RECESSO E RECLAMI
Recesso
Il socio può recedere dal rapporto con preavviso di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di richiesta . La Banca può
recedere dal rapporto in caso di esclusione o decesso del socio.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
Nel caso di recesso del socio: al momento del rimborso del prestito da parte della Banca
Nel caso di recesso della Banca: al completamento della pratica di successione (in caso di decesso) e secondo le norme
statutarie (in caso di esclusione del socio).
Reclami
1. In caso di controversia tra il cliente e la banca in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto, il
cliente, prima di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ha la possibilità di utilizzare i seguenti strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie:
(i) il cliente può inviare un reclamo scritto all’Ufficio Reclami della Banca, Piazza Galvani n. 4 Bologna, (fax 051 6571111) email ([email protected]); l’Ufficio Reclami della banca riscontrerà la contestazione entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento del reclamo;
(ii) se il cliente non è soddisfatto del riscontro della banca (ovvero nel caso di mancato riscontro entro il termine di cui
sopra), prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come
rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ovvero chiedere presso le Filiali della Banca
d'Italia, oppure chiedere alla propria filiale della banca; resta comunque ferma la possibilità per il cliente e per la banca di
adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, previo esperimento facoltativo del procedimento di mediazione di cui al seguente
paragrafo 2, previsto dal D. Lgs. 28 del 4.3.2010 prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria.
2. Il tentativo di mediazione sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 40, comma 6, del D. Lgs.
5/2003 come modificato dal D. Lgs. 28/2010 e salvo diverso accordo tra le parti, dall’Organismo di conciliazione bancaria
costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia in quanto Organismo specializzato nelle
controversie bancarie e finanziarie - che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Per sapere come
rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito (www.conciliatorebancario.it).
3. Resta ferma, nei casi e limiti previsti dalle rispettive normative, la possibilità di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario
(ABF) gestito dalla Banca d'Italia (nel caso di operazioni e servizi bancari e finanziari) oppure alla Camera di Conciliazione
ed Arbitrato istituita presso la Consob (nel caso di servizi di investimento).
Legenda delle principali nozioni dell’operazione
Attestato sociale
E’ il titolo che legittima il rimborso totale o parziale da parte del socio.
Importo minimo
L’importo minimo versato non può essere inferiore a Euro 600,00.
Importo massimo
Tali finanziamenti non possono superare l’importo di Euro 12.000,00. Eventuali
eccedenze sono da considerarsi infruttifere.
Spese per comunicazione relativa alla
Spese per invio periodico di documenti di sintesi o di comunicazioni per
trasparenza bancaria
variazione o modifiche condizioni economiche/contrattuali
F.I. n. 07 aggiornato al 17 luglio 2013
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