REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI,EXTRACURRICULARI, FREQUENZE PER APPRENDIMENTO PRESSO LE STRUTTURE DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA (Approvato con deliberazione n.1775 del 23.12.2013) Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei tirocini curriculari ed extra curriculari , stage, master, attività di apprendimento non formale di singoli nelle strutture dell’azienda sanitaria. Lo svolgimento delle predette attività non costituisce in nessun caso rapporto di lavoro. Non rientrano nel presente Regolamento le procedure di tirocinio delle Scuole Professionali Sanitarie gestite dalla ASL CE e le procedure autorizzative per le specializzazioni mediche, per le quali si rinvia a specifica regolamentazione. Riferimenti normativi: - DM 25/03/1998 n.142; - D.P.G.R. Campania n.89 del 2.4.2010 -Regolamento Regionale n. 9/2010; - Legge 92/2012; - Accordo tra il Governo,le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle “Linee – guida in materia di tirocini”- rep. N.1/CSR del 24 gennaio 2013; - DGRC n.243 del 22.7.2013. DEFINIZIONI Il tirocinio è un periodo di formazione “pratica” presso una azienda finalizzato a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro con lo scopo anche di favorire il tirocinante nelle scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Esso si distingue in: 1) Tirocinio curriculare; 2) Tirocinio extracurriculare. Entrambe le tipologie possono essere attivate solo per le discipline attinenti ai fini istituzionali dell’ASL. 1 1) Tirocinio curriculare: Si distingue in: a) Tirocinio curriculare obbligatorio: si intendono i tirocini che danno diritto a crediti formativi e che sono inclusi nei piani di studio delle Università, degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari (corsi universitari, , specializzazioni ecc) b) Tirocinio curriculare facoltativo : si intendono quelli previsti all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione sebbene non direttamente finalizzato al conseguimento di crediti formativi ( per es. tesi di laurea, master, 1 stage).Esso può essere finalizzato anche all’espletamento dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione; 2) Tirocinio extracurriculare: è una misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione con inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici o privati. Attraverso tale strumento si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum e favorire l’inserimento lavorativo. E’ disciplinato dalla DGRC n.243 del 22.7.2013. 3) Apprendimento non formale : si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona che si realizza al di fuori dei sistemi di cui ai precedenti punti a) e b) in ogni organismo che persegua anche scopi educativi e formativi. 4) Tirocinante è il soggetto che effettua l’esperienza di formazione in azienda. La durata del tirocinio, definita in base al titolo di studio e alla tipologia, dovrà essere indicata nel progetto di tirocinio. 5) Struttura proponente : è il soggetto promotore, pubblico o privato,accreditato o autorizzato, che per agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro, può promuovere nell’ambito di propria competenza tirocini di formazione ed orientamento presso datori pubblici o privati. 6) Struttura ospitante è la struttura aziendale che, a seguito della stipula di specifica convenzione tra l’ASL e l’Ente promotore, formalizza l’impegno ad ospitare per un determinato periodo di tempo, un numero di tirocinanti stabilito nella medesima convenzione. 7) Struttura frequentata è la struttura/U.O. dell’ASL ove avviene materialmente il tirocinio. 8) Convenzione è il rapporto negoziale tra l’ente promotore e l’ASL che definisce in maniera chiara le condizioni e le regole del rapporto di tirocinio e che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto coinvolto. L’ente promotore si impegna a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo ai soggetti previsti dalle disposizioni normative vigenti. 9) Progetto formativo è il documento indispensabile da presentare per l’attivazione del tirocinio, che definisce gli obiettivi e compiti dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio (ente promotore, azienda ospitante e tirocinante). In esso vengono indicati gli obiettivi del tirocinio con riferimento alle attività da svolgere e alle capacità/conoscenze che si intendono acquisire al termine dell’esperienza. 2 10) Macroarticolazione E’ la struttura aziendale con autonomia gestionale: Distretti sanitari, Presidi ospedalieri, Dipartimenti strutturali, Servizi Centrali. ARTICOLO 1 TIROCINIO CURRICULARE: - Il Tirocinio curriculare è promosso da parte di una Università ( nell’ambito di lauree, master , dottorati, specializzazioni) o Istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia o accreditato; - Destinatari dell’iniziativa sono studenti universitari , studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso; Lo svolgimento del tirocinio è previsto all’interno del periodo di frequenza del corso di studio o del corso di formazione. 1.1 Attivazione L’attivazione del tirocinio avviene tramite la stipula di una convenzione con il soggetto promotore predisposta dall’U.O.C. Affari Generali, previo eventuale parere espresso dai Servizi e/o Strutture aziendali resesi disponibili per le attività formative o dal Servizio GRU. La convenzione ha valenza di autorizzazione generale e consente l’accoglimento in ambito aziendale di tirocinanti. La conseguente Disposizione di autorizzazione alla frequenza , corredata dal progetto di orientamento individuale, assume la valenza di autorizzazione nominativa al tirocinio in quanto atto conseguente ad un atto aziendale. 1.2 Modalità di ammissione In virtù della convenzione stipulata, l’Ente richiedente contatterà il Servizio Affari Generali ove consegnerà: - Domanda della Scuola convenzionata sulla quale dovrà essere indicato il nominativo dell’allievo, la struttura che intende frequentare e il nominativo del tutor che si è reso disponibile a seguire il tirocinante, oltre alla copia dell’avvenuto bonifico bancario del contributo economico ,se previsto; Successivamente, una volta individuata la struttura e acquisito il relativo nulla osta, il tirocinante consegna alla struttura/U.O. ospitante copia del Progetto Formativo debitamente compilato e sottoscritto che deve contenere,oltre agli obiettivi formativi: a) il nominativo del tirocinante a) nominativo del tutor aziendale prescelto e del responsabile aziendale (direttore della struttura ospitante e/o direttore della unità operativa) ; b) gli estremi identificativi delle polizze assicurative; c) durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; e) il settore aziendale di riferimento; Il progetto formativo deve essere sottoscritto : 3 - dal soggetto promotore; dal responsabile della Unità macroarticolazione di riferimento; dal tirocinante stesso. Operativa ospitante e direttore della 1.3 Autorizzazione alla frequenza La frequenza è autorizzata dal Direttore della macroarticolazione e dal Responsabile dell’U.O.C. ospitante tramite la Disposizione di autorizzazione ed è subordinata alla presentazione - della copia della polizza assicurativa per infortuni sul luogo di lavoro e responsabilità civile verso terzi sottoscritte dall’ente promotore; - del Progetto Formativo. La disposizione di autorizzazione è rilasciata dal Direttore di macrostruttura tenuto conto delle strutture e del personale a disposizione, di eventuali tirocinanti già autorizzati ( entro il limite massimo del 10% dei dipendenti) e della disponibilità di un tutor aziendale responsabile dell’inserimento e supervisione del tirocinante. L’autorizzazione alla frequenza deve essere rilasciata per ogni anno di tirocinio, ove previsto dall’ordinamento della istituzione formativa proponente e non può mai ritenersi tacitamente rinnovata. Una copia della Disposizione di autorizzazione alla frequenza deve essere consegnata al Servizio AA.GG. ai fini del monitoraggio dei dati. 1.4 Svolgimento e durata I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima: a) Non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria; b) Non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale,studenti frequentanti attività post-diploma; c) Non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi i soggetti che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, anche non universitari; d) Non superiore a dodici mesi per i tirocini finalizzati all’accesso alle professioni ordinistiche; e) Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo. f) la presenza al tirocinio e le attività svolte verranno giornalmente documentate su apposito libretto, ove previsto, o su foglio firma, controfirmato dal tutor. 1.5 Diritti e obblighi dei tirocinanti Il tirocinante è tenuto a: 1. attenersi alle indicazioni dei responsabili della struttura; 2. rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 3. rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati e informazioni venuti a sua conoscenza. I tirocinanti non possono essere impiegati in attività che comportino autonomia decisionale, in particolare, non possono sostituire personale dipendente, essere 4 utilizzati per svolgere attività istituzionali, né possono firmare alcun atto ufficiale dell’Azienda. Ogni tirocinante dovrà obbligatoriamente esibire il badge di riconoscimento che sarà fornito dalla ASL. 1.6 Diritti e obblighi della struttura ospitante Responsabile dell’attività didattica di tirocinio è il Tutor individuato dal Direttore della struttura frequentata (macroarticolazione). Sarà cura del Direttore della macroarticolazione nominare per ogni tirocinante un tutor, dipendente di ruolo nella qualifica richiesta, con un’anzianità di servizio di almeno due anni nella qualifica, iscritto al relativo albo professionale ove previsto, che deve svolgere la sua attività didattica in orario di servizio. Il Direttore della macroarticolazione garantirà che ciascun tutor aziendale, di norma, non segua contemporaneamente più di due tirocinanti, per contemperare gli adempimenti richiesti dal tirocinio formativo con quelli delle normali attività di servizio cui il tutor stesso deve fare fronte. Il tutor svolge l’attività di guida, programmazione e supervisione dell’attività di tirocinio, secondo il progetto concordato con il tirocinante; Il tutor, al termine del tirocinio, attesta i risultati aspetti formativi e di apprendimento raggiunti dal tirocinante, ove richiesto. Il Direttore della macroarticolazione può predisporre un piano formativo annuale per le frequenze di cui al presente Regolamento, che tenga conto dei limiti sopra indicati. 1.7 Obblighi dell’Ente Promotore: L’Ente promotore - si impegna ad adempiere agli obblighi assicurativi come previsto dall’art.3 del D.M. 142/98, in particolare contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della Azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento; - È tenuto a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ( art.5 D.M. 142/1998). 1.8 Certificazioni finali Attestati di frequenza: Su richiesta dell'interessato, la frequenza, di cui al presente regolamento, sarà oggetto di certificazione a cura del Dirigente della struttura ospitante, con indicazione della durata e del carico orario. Certificazione finale: Al termine del tirocinio, il Responsabile della macrostruttura ospitante, previa acquisizione di una attestazione finale dell’attività svolta da parte del responsabile dell’U.O. frequentata, è autorizzato a rilasciare la necessaria certificazione, ovvero a compilare l’apposito libretto, ove previsto. 5 1.9 Oneri per la ASL L’attività di tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro, e non comporta alcun onere finanziario a carico della Asl Caserta, anche per le visite ed esami ritenuti necessari alla frequenza, né comporta obblighi di altra natura salvo quelli previsti nella relativa convenzione. La ASL assicura l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. che riunisce e armonizza le disposizioni contenute nelle precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. La ASL CE potrà consentire ai tirocinanti l’utilizzo dei servizi aziendali, senza che ciò possa determinare modifiche alla natura dei rapporti oggetto della relativa convenzione, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla convenzione stessa e dalle relative disposizioni normative. In caso di mancato rispetto delle norme e/o qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi dei diritti ed interessi di questa ASL, il soggetto ospitante potrà, previa informazione al tutor incaricato dall’Ente promotore ed la tirocinante stesso, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio. ART.2 CONTRIBUTO ECONOMICO DOVUTO DAGLI ENTI FORMATIVI L’attivazione del tirocinio richiesto da enti privati – riconosciuti/accreditati da qualsiasi Regione e retribuiti a vario titolo ai fini della conclusione del tirocinio - è subordinato al versamento, da parte del soggetto proponente, del seguente contributo economico: a) Per ogni tirocinante è dovuta una quota di €150,00/anno per corsi superiori a 450 ore di tirocinio; b) Per ogni tirocinante è dovuta una quota di €125,00/anno per corsi da 450 a 151 ore di tirocinio; c) Per ogni tirocinante è dovuta una quota di €50,00/anno per corsi da 150 a 100 ore di tirocinio. Tale contributo deve essere versato dall’Ente promotore , tramite bonifico bancario, al Tesoriere dell’ASL prima dell’inizio del tirocinio. La ricevuta di avvenuto versamento deve essere consegnata al Servizio AA.GG., che ne darà comunicazione alla struttura interessata per l’avvio delle attività formative. Sono esonerati dal versamento del contributo economico per l’attività formativa svolta dalla ASL CE le Istituzioni Pubbliche Statali i cui corsi di formazione e/o aggiornamento non prevedono rette a carico degli allievi. I predetti contributi affluiranno in un apposito fondo del bilancio aziendale e sarà dedicato per le finalità del presente Regolamento e per le attività formative della ASL. 6 ARTICOLO 3 LIMITI NUMERICI La ASL, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, può ospitare tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti a tempo indeterminato presenti nella macroarticolazione aziendale, ai sensi dell’art.1 del D.M. 25 marzo 1998 n.142. Nel computo dei tirocinanti rientrano, oltre alle tipologie previste dal presente Regolamento, anche gli allievi delle Scuole professionali sanitarie aziendali, gli specializzandi medici, i tirocinanti medici per la formazione di medicina generale. ARTICOLO 4 TIROCINIO EXTRACURRICULARE I tirocini extracurriculari sono tirocini formativi e di orientamento consistenti in un periodo di formazione con inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro svolto presso datori pubblici o privati. Essi sono attivati a seguito di sottoscrizione di una convenzione tra la ASL CE e un soggetto promotore, al quale deve essere inoltrata la domanda di tirocinio Accedono a tali tirocini i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi precedenti l’avvio del tirocinio. Vista la DGRC n.243 del 22.7.2013 e il Relativo Regolamento regionale di attuazione di cui alla L.R. n.14 del 18 novembre 2009, art.54 comma 1 lett.B) “ Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”- Disciplina dei tirocini di formazione e orientamento”, la ASL CE prende atto e recepisce il predetto Regolamento Regionale allegato al presente documento quale parte integrante e sostanziale. La applicazione dello stesso , con la attivazione delle relative convenzioni, è comunque subordinata alla copertura della relativa spesa da parte della ASL. ARTICOLO 5 FREQUENZA PER APPRENDIMENTO NON FORMALE Nell’ambito delle strategie istituzionali finalizzate a creare sinergie tra i sistemi di apprendimento formali e non formali è ammessa la frequenza delle strutture aziendali ai fini dell’apprendimento non formale, cioè caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati dai precedenti art.1 e 4. Tale frequenza, ammessa esclusivamente per le figure professionali previste nel SSR, è consentita al fine di migliorare le conoscenze e le competenze del soggetto richiedente. 6.1 Richiesta La richiesta è presentata al Direttore Generale e deve contenere l’indicazione della disciplina/ metodologia/ tecnica scientifica, clinica o procedurale oggetto dell’apprendimento e la struttura ove intende effettuare il periodo di apprendimento. 7 6.2 Autorizzazione La autorizzazione è rilasciata dalla Azienda al richiedente per una durata di mesi sei, eventualmente rinnovabili ,a richiesta, per altri sei mesi, per una durata complessiva di mesi 12, previo nulla osta del Dirigente responsabile della struttura /U.O. ospitante. Sono consentite frequenze nel limite del 5% del totale dei dipendenti della macroarticolazione. Non è consentito usufruire di tale frequenza oltre i limiti sopra definiti. Non saranno rilasciate autorizzazioni per richieste ripetute negli anni. Non è consentita la frequenza di soggetti che abbiano rapporti di lavoro a qualsiasi titolo con strutture sanitarie private, accreditate e non, se non previo accordo/convenzione tra la ASL CE e l’Ente richiedente. Non è consentita contemporaneamente la frequenza per tirocinio curriculare/extracurriculare e la frequenza per apprendimento di cui al presente articolo. Non è ammessa la frequenza di un soggetto che abbia precedentemente avuto un rapporto di lavoro con la ASL CE. E’ prevista la cessazione anticipata nei casi di rinuncia espressa da parte dell’interessato ovvero quando si verifichino assenze ingiustificate per un periodo di 30 giorni consecutivi o 90 giorni cumulativi nell’anno. Su richiesta dell’interessato, la frequenza sarà oggetto di certificazione a cura del Direttore della macroarticolazione ospitante. 6.3 Obblighi del soggetto Il soggetto consegnerà alla struttura ospitante copia della polizza assicurativa contro infortuni sul lavoro e per responsabilità civile; Il soggetto inizierà la frequenza della struttura individuata entro 15 gg dall’avvenuta autorizzazione, pena decadenza della stessa; Il soggetto ammesso deve osservare gli orari e le regole di comportamento previste dal presente Regolamento. Il soggetto ammesso dovrà seguire le indicazioni del Dirigente Responsabile della struttura ospitante e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo; Dovrà rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Dovrà rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative alla Asl di cui si viene a conoscenza sia durante che dopo il periodo di frequenza; Dovrà rispettare il segreto d’ufficio e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio. Dovrà sempre esibire il badge di riconoscimento fornito dalla ASL. 6.4 Obblighi della struttura Il soggetto frequentante non può essere adibito allo svolgimento di attività istituzionali dell’ente. Per le attività di apprendimento deve ricevere dalla struttura assistenza per fini formativi, con affiancamento ad operatori di provata esperienza. La struttura ospitante non può utilizzare il soggetto per sostituire il personale assente, né per far fronte a periodi di più intensa attività lavorativa, né per ricoprire ruoli necessari alla sua organizzazione aziendale. 8 E’ vietata l’attività formativa in fascia notturna. In caso di mancato rispetto delle norme e/o qualora si verificassero, da parte del soggetto frequentante, comportamenti lesivi dei diritti ed interessi di questa ASL, il soggetto ospitante potrà sospendere o interrompere lo svolgimento della frequenza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 1- punto 1.9 e art. 3 del presente regolamento. ARTICOLO 7 NORMA TRANSITORIA I tirocini curriculari ed extracurriculari, nonché le frequenze volontarie, in corso all’atto dell’adozione del presente Regolamento dovranno terminare secondo i tempi e le modalità precedentemente autorizzati. In via transitoria, e non oltre mesi tre dall’adozione del presente Regolamento, lo Sportello Aziendale Tirocini in Psicologia (SATP), continuerà, ove necessario a svolgere esclusivamente attività di indirizzo e informazione ai tirocinanti per la disciplina Psicologia. ARTICOLO 8 NORMA FINALE E' fatto divieto a tutte le strutture aziendali di concedere autorizzazioni/ nulla-osta, rilasciare attestazioni/certificazioni o intraprendere altre iniziative non contemplate nel presente regolamento. Qualora detta disposizione non venga ottemperata, la Direzione Generale intraprenderà una procedura amministrativa disciplinare L’Azienda si riserva di apportare al presente regolamento le eventuali modifiche ed integrazioni che riterrà opportune o necessarie. Ogni inadempienza / difformità rispetto al presente Regolamento ricade sulla responsabilità diretta del dirigente inadempiente. L’ allegato n.2 del presente Regolamento (elenco delle macroarticolazioni aziendali e numero dei tirocinanti consentiti) sarà aggiornato, se necessario, ogni sei mesi; Si intendono abrogate tutte le disposizioni emanate dall'Azienda in contrasto con il presente regolamento. Allegati: Alleg.1 : Regolamento Regionale di cui alla DGRC n.243 del 22.7.2013; Alleg.2 : Elenco Macroarticolazioni aziendali e numero tirocinanti/frequentatori consentiti; Alleg.3: Modello di Domanda per tirocinio curriculare; Alleg.4: modello di Disposizione di autorizzazione; Alleg.5: Modello di Domanda per frequenza di apprendimento; Alleg.6: Modello di Attestato di frequenza ; Alleg. 7: Schemi Convenzioni. 9 Regione Campania – ASL Caserta Via Unità Italiana, 28 – 81100 Caserta Disposizione di Autorizzazione alla frequenza di Tirocinio Curriculare Il DIRETTORE _____________________________________________________________ VISTA l’allegata istanza presentata in data ________________ con la quale il/la Sig.ra/ Dott./Dott.ssa _____________________________ chiede l’autorizzazione alla frequenza di tirocinio curriculare presso il/la __________________________________________ dell’Asl di Caserta nell’U.O. _____________________________________. VISTO l’allegato Progetto Formativo debitamente compilato e sottoscritto; VERIFICATA l’attivazione della Convenzione tra la ASL CE e ___________________________ VERIFICATO l’avvenuto versamento della quota, ove dovuta, alla ASL CE; PRESO ATTO che ricorrono le condizioni previste dal “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI,EXTRACURRICULARI,FREQUENZA PER APPRENDIMENTO PRESSO LE STRUTTURE DELLA ASL CASERTA” , vigente nella ASL di Caserta, in particolare che: 1) Il numero di tirocinanti che possono effettuare contemporaneamente frequenze di tirocinio, ai sensi della vigente normativa in materia, è pari al 10% del personale dipendente a tempo indeterminato; 2) Ciascun tutor aziendale, responsabile dell’inserimento del tirocinante, non può seguire, di norma, più di due tirocinanti contemporaneamente; 3) I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima: Non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria; Non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale,studenti frequentanti attività postdiploma; Non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi i soggetti che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione ; Non superiore a dodici mesi per i tirocini finalizzati all’accesso alle professioni ordinistiche; Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo. ACQUISITA LA DISPONIBILITA’ DEL TUTOR AZIENDALE: _________________________________, ACQUISITA copia delle polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile sottoscritte dalle istituzioni formative per il periodo relativo alla frequenza del tirocinio curriculare; AUTORIZZA Il Sig./Sig.ra/Dott./Dott.ssa _________________________________________________________ alla frequenza di tirocinio curriculare presso il/la ________________________________________ dell’Asl di Caserta, struttura/unità operativa ____________________________________________ per il periodo dal _________________________ al _________________________. TUTOR_________________________________________________________________________ Copia del presente provvedimento è inviato al Servizio Affari Generali con la comunicazione della data effettiva di inizio Tirocinio. Data ________________________ Il DIRETTORE ________________________ Regione Campania – ASL Caserta Via Unità Italiana, 28 – 81100 Caserta Modello di domanda per la frequenza per apprendimento non formale Al Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Caserta Via Unità Italiana 28 81100 Caserta Oggetto: richiesta di autorizzazione alla frequenza per apprendimento non formale. Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ____________________ e residente in ________________________ via ___________________________________n. ____ tel/cell ______________________ laureato in data _________________ presso l’università di ____________________________ ovvero diplomato in ___________________________________ presso la scuola/ente di __________________________________ in data ____________________ di poter frequentare la U.O. di ____________________________________ dal ___________________ al ___________________ Ai fini dell’apprendimento non formale finalizzato alla acquisizione/ miglioramento delle seguenti conoscenze/competenze: _______________________________________________________________________________ Dichiara di conoscere ed accettare integralmente il “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI,EXTRACURRICULARI E FREQUENZE PER APPRENDIMENTO” vigente nell’Asl di Caserta avendone presa ampia ed attenta visione. Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per le dichiarazioni mendaci: di essere in possesso del titolo di studio ________________________ conseguito il ____________ presso __________________________________________________________________________ di non aver frequentato a titolo volontario, negli anni precedenti, strutture della ASL Caserta ; di non svolgere contemporaneamente attività tirocinio curriculare/extracurriculare presso strutture della ASL Caserta; di non avere alcun tipo di rapporto di lavoro con altre strutture pubbliche e/o private; di non aver precedentemente avuto rapporti di lavoro con la ASL Caserta; Si impegna altresì a presentare al Direttore della macro articolazione, prima dell’inizio della frequenza : Copia delle polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile sottoscritte dall’istituzione formativa. Data ____________________ ___________________________ (Firma del richiedente) OPERATORE CHE AFFIANCHERA’ IL RICHIEDENTE: ____________________________________________________________________________ PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DELLA MACROARTICOLAZIONE: __________________________________________________________________________ Data N. Dipendenti per Struttura (Macroarticolazione) e N. Tirocinanti consentiti (10%) Strutture N. Dipendenti N. Tirocinanti Consentiti (10%) Distretto 12 197 20 159 16 247 25 119 12 106 11 113 11 66 7 19 2 60 6 83 8 125 13 73 7 342 34 294 30 457 46 124 12 278 28 299 30 728 73 380 38 Distretto 13 Distretto 14 Distretto 15 Distretto 16 Distretto 17 Distretto 18 Distretto 19 Distretto 20 Distretto 21 Distretto 22 Distretto 23 P.O. di Maddaloni P.O. di Marcianise P.O. di Piedimonte Matese P.O. di San Felice a Cancello P.O. di Santa Maria C.V. P.O. di Sessa Aurunca P.O. di Aversa Dipartimento di Prevenzione N. Dipendenti per Struttura (Macroarticolazione) e N. Tirocinanti consentiti (10%) Presidio Ospedaliero N. Dipendenti N. Tirocinanti Consentiti (10%) Dipartimento di Salute Mentale 329 33 94 10 326 33 Dipartimento Dipendenze Servizi Centrali e di Staff N. Dipendenti per Struttura (Macroarticolazione) e N. Volontari consentiti (5%) Strutture N. Dipendenti N. Tirocinanti Consentiti (5%) Distretto 12 197 10 159 8 247 13 119 6 106 6 113 6 66 4 19 1 60 3 83 5 125 7 73 4 342 17 294 15 457 23 124 7 278 14 299 15 728 37 380 19 Distretto 13 Distretto 14 Distretto 15 Distretto 16 Distretto 17 Distretto 18 Distretto 19 Distretto 20 Distretto 21 Distretto 22 Distretto 23 P.O. di Maddaloni P.O. di Marcianise P.O. di Piedimonte Matese P.O. di San Felice a Cancello P.O. di Santa Maria C.V. P.O. di Sessa Aurunca P.O. di Aversa Dipartimento di Prevenzione N. Dipendenti per Struttura (Macroarticolazione) e N. Volontari consentiti (5%) Presidio Ospedaliero N. Dipendenti N. Tirocinanti Consentiti (5%) Dipartimento di Salute Mentale 329 17 94 5 326 17 Dipartimento Dipendenze Servizi Centrali e di Staff Regione Campania – ASL Caserta Via Unità Italiana, 28 – 81100 Caserta Modello di domanda per la frequenza di tirocinio curriculare Al Direttore della Struttura __________________________ Azienda Sanitaria Locale di Caserta Via Unità Italiana 28 81100 Caserta Oggetto: richiesta di autorizzazione alla frequenza di tirocinio curriculare. Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ____________________ e residente in ________________________ via ___________________________________n. ____ tel/cell ______________________ laureato in data _________________ presso l’università di ____________________________ ovvero diplomato in ___________________________________ presso la scuola/ente di __________________________________ in data ____________________ * di poter effettuare la frequenza di tirocinio curriculare presso la U.O. di ____________________________________ dal ___________________ al ___________________ per un n. totale di ore:_________________ per il conseguimento del titolo di studio, specializzazione,master/stage,esame di stato: _____________________________________ per l’ espletamento dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione Dichiara di conoscere ed accettare integralmente il “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI CURRICULARI,EXTRA CURRICULARI E FREQUENZE PER APPRENDIMENTO” vigentE nell’Asl di Caserta avendone presa ampia ed attenta visione. Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per le dichiarazioni mendaci: di essere in possesso del titolo di studio ________________________ conseguito il ____________presso____________________________________________________________ di frequentare il ________________________ presso il ___________________________________ di non avere alcun tipo di rapporto di lavoro con altre strutture pubbliche e/o private. Si impegna altresì a presentare al direttore della macro articolazione, prima dell’inizio della frequenza del tirocinio curriculare: Copia del progetto formativo debitamente compilato e sottoscritto Copia delle polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile sottoscritte dall’istituzione formativa. Data ____________________ ___________________________ (Firma del richiedente) Per accettazione Il Tutor Aziendale ____________________________ N.B.: La presente richiesta va presentata per ogni anno di frequenza Copia della presente è inviata al Servizio Affari Generali. Regione Campania – ASL Caserta Via Unità Italiana, 28 – 81100 Caserta Oggetto: Tirocinio curriculare – attestato A richiesta dell’interessato, vista la documentazione agli atti, SI ATTESTA che il ___________________________________________________________________________ nato a _______________________ il _______________ residente in ________________________ ha regolarmente svolto il tirocinio curriculare presso il ____________________________________ nel periodo dal _____________________ al _____________________ per complessive ore _____. Il presente attestato viene rilasciato in carta semplice, per gli usi consentiti. IL TUTOR _________________________ IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA __________________________________ SCHEMA DI CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO ( per le Istituzioni formative private) TRA Il/la ......................................................................................, con sede in ……..………………, Via …………………………….. denominato “soggetto codice fiscale………………………… d’ora in poi promotore”, rappresentato/a dal sig. …………………………………………….. nato a …………………………………...…….., il ………………………………..; E L’Azienda Sanitaria Locale Caserta, con sede in Caserta, Via Unità Italiana n.28 – 81100 codice fiscale 03519500619, d'ora in poi denominato “ soggetto ospitante”, rappresentata dal Direttore Generale pro – tempore dott. ………………………..……… , nato a ……………………………….… il ……………………………………… Riferimenti normativi - DM 25/03/1998 n.142; - D.P.G.R. Campania n.89 del 2.4.2010 -Regolamento Regionale n. 9/2010; - Legge 92/2012; - Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle “Linee – guida in materia di tirocini”- rep. N.1/CSR del 24 gennaio 2013; - DGRC n.243 del 22.7.2013 PREMESSO CHE il “Regolamento per lo svolgimento di tirocini curriculari,extracurriculari, frequenze per apprendimento presso le strutture della ASL Caserta”, approvato con deliberazione del Direttore Generale del “soggetto ospitante” n…...... del ……...., ha uniformato le procedure per la stipula e l'attivazione delle convenzioni medesime; i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare tirocini formativi e di orientamento; 1 SI CONIVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 La presente convenzione regola i rapporti tra l’ASL, "soggetto ospitante" e il “soggetto promotore" concernenti 1'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento, a favore di studenti e laureati compresi coloro che frequentano corsi di laurea, laurea specialistica, ed equivalenti, equiparati dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, alta formazione, scuole di specializzazione, master di I e di II livel1o, nonché altri corsi di formazione professionale. Articolo 2 II "soggetto ospitante" si impegna: a) ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento, secondo i limiti fissati dal citato Regolamento; b) a designare un tutor aziendale incaricato di seguire e di certificare i risultati del tirocinio; c) a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza; d) in caso di incidente durante lo svolgimento de1 tirocinio, a segnalare 1'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti Assicurativi (facendo riferimento al numero della Polizza sottoscritta dal "soggetto promotore") e al "soggetto promotore”. Articolo 3 Il "soggetto promotore" si impegna; a) ad assicurare il/i tirocinante/i presso compagnie assicuratrici operanti nel settore contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la Responsabilità civile; b) a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento, c) a designare un tutor in veste di responsabile didattico-organizzativo il cui compito è di verificare 1'attività formativa. Articolo 4 I tirocini formativi e di orientamento non costituiscono rapporto di lavoro. 2 Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, a cura del “soggetto promotore contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutor e del responsabile del "soggetto ospitante”; i1 nominativo de1 tutor del “soggetto promotore”; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante”; le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle compagnie assicurative contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la Responsabilità civile; La durata dei tirocini è regolamentata dall'articolo 7 del Decreto Ministeriale 142/98 e non sarà comunque superiore a l2 mesi, fatta eccezione per i soggetti portatori di handicap per i quali è posto un limite massimo di 24 mesi. Le date di inizio e di fine, nonché i tempi di presenza nei locali del "soggetto ospitante”, sono fissate di comune accordo tra i tutors designati da1 "soggetto ospitante" e dal “soggetto promotore”. Al termine del tirocinio, sarà cura del "soggetto ospitante" rilasciare al tirocinante un’attestazione di frequenza di avvenuto tirocinio. I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio, rimangono di proprietà del "soggetto ospitante”. Articolo 5 Durante 1o svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento, i tirocinanti sono tenuti a: a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; c) mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30/0/2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, In caso di mancato rispetto delle norme da parte del tirocinante e/o qualora lo stesso adottasse comportamenti lesivi di diritti ed interessi del "soggetto ospitante", questo potrà, previa informazione al tutor incaricato dal "soggetto promotore", sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio. Articolo 6 3 Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne i1 presente articolo, sono rispettivamente il “soggetto ospitante" e il "soggetto promotore”. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali. Articolo 7 L’attivazione del tirocinio è subordinato al versamento da parte del soggetto “promotore” del seguente contributo economico: a) € 50,00 (cinquanta/00)/anno per ogni tirocinante per corsi da 100 a 150 ore annue di tirocinio; b) € 125,00 (centoventicinque/00)/anno per ogni tirocinante per corsi da 151 a 450 ore annue di tirocinio; c) € 150,00 (centocinquanta/00)/anno per ogni tirocinante per corsi superiori a 450 ore annue di tirocinio; Tale contributo deve essere versato dal “soggetto promotore” al Tesoriere dell’ASL prima dell’inizio del tirocinio, secondo le modalità indicate nell’apposito regolamento. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di tre anni. Ciascuna parte potrà recedere mediante comunicazione scritta da inviarsi mediante raccomandata a.r. o pec con preavviso di almeno due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio. La convenzione potrà essere rinnovata, alla scadenza, su espressa richiesta del “soggetto promotore”. Articolo 8 Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento al regolamento della ASL CE e alla legislazione vigente in materia. 4 Articolo 9 I1 presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al "soggetto ospitante”, e una al "soggetto promotore". Consta la presente di quattro facciate e parte della quinta, numerate dal n. 1 al n.5 Letto, approvato e sottoscritto. Caserta, (data) …………………. Per il Soggetto Promotore Per il Soggetto Ospitante Il Legale rappresentante Il Direttore Generale ___________________________ Dott. _________________ 5 SCHEMA DI CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI ( per le istituzioni formative pubbliche) TRA Il/la ......................................................................................, con sede in ……..………………, Via …………………………….. denominato “soggetto codice fiscale………………………… d’ora in poi promotore”, rappresentato/a dal sig. …………………………………………….. nato a …………………………………...…….., il ………………………………..; E L’Azienda Sanitaria Locale Caserta, con sede in Caserta, Via Unità Italiana n.28 – 81100 codice fiscale 03519500619, d'ora in poi denominato “ soggetto ospitante”, rappresentata dal Direttore Generale pro – tempore dott. ………………………..……… , nato a ……………………………….… il ……………………………………… Riferimenti normativi - DM 25/03/1998 n.142; - D.P.G.R. Campania n.89 del 2.4.2010 -Regolamento Regionale n. 9/2010; - Legge 92/2012; - Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle “Linee – guida in materia di tirocini”- rep. N.1/CSR del 24 gennaio 2013; - DGRC n.243 del 22.7.2013 PREMESSO CHE il “ Regolamento per lo svolgimento di tirocini curriculari, extracurriculari, frequenze per apprendimento presso le strutture dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta”, approvato con deliberazione del Direttore Generale del “soggetto ospitante” n…...... del ……...., ha uniformato le procedure per la stipula e l'attivazione delle convenzioni medesime; i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare tirocini formativi e di orientamento; SI CONIVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 1 La presente convenzione regola i rapporti tra la ASL, "soggetto ospitante" e il “soggetto promotore" concernenti 1'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento, a favore di studenti e laureati compresi coloro che frequentano corsi di laurea, laurea specialistica, ed equivalenti, equiparati dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, alta formazione, scuole di specializzazione, master di I e di II livel1o, nonché altri corsi di formazione professionale. Articolo 2 II " soggetto ospitante" si impegna: a) ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento, secondo i limiti fissati dal citato Regolamenti aziendale; b) a designare un tutor aziendale incaricato di seguire e di certificare i risultati del tirocinio; c) a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza; d) in caso di incidente durante lo svolgimento de1 tirocinio, a segnalare 1'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti Assicurativi (facendo riferimento al numero della Polizza sottoscritta dal "soggetto promotore") e al "soggetto promotore”. Articolo 3 Il "soggetto promotore" si impegna; a) ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la Responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore; b) a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento, c) a designare un tutor in veste di responsabile didattico-organizzativo il cui compito è di verificare 1'attività formativa. Articolo 4 I tirocini curriculari formativi non costituiscono rapporto di lavoro. Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, a cura del “soggetto promotore”, contenente: il nominativo del tirocinante; 2 i nominativi del tutor e del responsabile del "soggetto ospitante”; i1 nominativo de1 tutor del “soggetto promotore”; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante”; le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. La durata dei tirocini è regolamentata dall'articolo 7 del Decreto Ministeriale 142/98 e non sarà comunque superiore a l2 mesi, fatta eccezione per i soggetti portatori di handicap per i quali è posto un limite massimo di 24 mesi. Le date di inizio e di fine, nonché i tempi di presenza nei locali del "soggetto ospitante”, sono fissate di comune accordo tra i tutors designati da1 "soggetto ospitante" e dal “soggetto promotore”. Al termine del tirocinio, sarà cura del "soggetto ospitante" rilasciare al tirocinante un’attestazione di frequenza di avvenuto tirocinio. I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio, rimangono di proprietà del "soggetto ospitante”. Articolo 5 Durante 1o svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento, i tirocinanti sono tenuti a: a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; c) mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30/0/2003 n. 196, 1a necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, In caso di mancato rispetto delle norme da parte del tirocinante e/o qualora lo stesso adottasse comportamenti lesivi di diritti ed interessi del "soggetto ospitante", questo potrà, previa informazione al tutor incaricato dal "soggetto promotore", sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio. Articolo 6 Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata. 3 Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne i1 presente articolo, sono rispettivamente il “soggetto ospitante" e il "soggetto promotore”. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali. Articolo 7 La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di tre anni. Ciascuna parte potrà recedere mediante comunicazione scritta da inviarsi mediante raccomandata a.r. o pec con preavviso di almeno due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio. La convenzione potrà essere rinnovata, alla scadenza, su espressa richiesta del “soggetto promotore”. Articolo 8 Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Articolo 9 I1 presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al "soggetto ospitante”, e una al "soggetto promotore". Consta la presente di quattro facciate numerate dal n. 1 al n.4 Letto, approvato e sottoscritto. Caserta, (data) …………………. Per il Soggetto Promotore Per il Soggetto Ospitante Il Legale rappresentante Il Direttore Generale ___________________________ Dott. _________________ 4 Relazione descrittiva Con il presente provvedimento si intende procedere all’adeguamento del regolamento regionale n. 9 del 2010 nella parte riguardante il Capo VII – Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento art. 25, 26, 27, 28 e 29. L’intervento regolamentare si rende necessario a seguito della sottoscrizione dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza permanente il 24 gennaio 2013 sul documento recante ‘Linee guida in materia di tirocini’ che le Regioni e le province autonome, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei servizi, si sono impegnate a recepire nelle proprie normative entro sei mesi. La proposta di modifica al regolamento non presenta oneri finanziari per l’Ente Regione. fonte: http://burc.regione.campania.it Regolamento regionale “Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 “Regolamento di attuazione di cui alla l.r. n. 14 del 18 novembre 2009, articolo 54, comma 1, lett. b) (Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro). Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento reca modifiche agli articoli da 25 a 29 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. b) – Disposizioni regionali per la formazione professionale), in attuazione dell’articolo 50, comma 2, della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro). Art. 2 Inserimento dell’articolo 24-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010 1. Prima dell’articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente: “Art. 24-bis Definizioni, tipologie di tirocinio e ambiti di applicazione 1. Il tirocinio formativo è una misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione con inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici o privati. Attraverso tale strumento si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum e favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo. 2. Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro. In nessun modo lo svolgimento di attività formative nel pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente certificazione del buon esito di tali attività possono rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante. 3. L’attivazione di un tirocinio formativo disciplinato ai sensi della presente regolamentazione richiede la predisposizione e la sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante corredata di un progetto formativo finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze professionali del tirocinante. La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante può essere attivata, attraverso una convenzione quadro, anche tramite un soggetto proponente, fermi restando gli obblighi di cui alla presente disciplina in capo al soggetto promotore e al soggetto ospitante. 4. Le tipologie di tirocinio oggetto della presente disciplina sono: a) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati alla transizione dei giovani che hanno acquisito un titolo di studio nei dodici mesi precedenti l’avvio del tirocinio dalla scuola al mondo del lavoro; b) tirocini di inserimento e reinserimento, finalizzati alla collocazione o ricollocazione di soggetti in età da lavoro che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 25-ter, fonte: http://burc.regione.campania.it comma 1, lettera b); c) tirocini di orientamento e formazione o, di inserimento o reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo l, comma l, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), delle persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. 5. Non rientrano tra i tirocini disciplinati dal presente capo: a) i tirocini curriculari, previsti nei percorsi scolastici, universitari e dei centri di formazione abilitati; b) i tirocini transnazionali, previsti nell’ambito di programmi per la formazione e l’istruzione nei Paesi comunitari; c) i tirocini estivi; d) i tirocini per i soggetti extracomunitari residenti all’estero, ospitati nell’ambito di apposite quote di ingresso stabilite dalla normativa nazionale; e) i periodi di pratica professionale e i tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche. 6. Il presente capo è riferito ai tirocini svolti in una sede del soggetto ospitante ubicata nel territorio della Regione Campania, qualsiasi sia il carattere locale o multilocalizzato del soggetto promotore o ospitante, o il territorio di residenza o provenienza del tirocinante che può essere anche cittadino non appartenente all’Unione Europea se regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. 7. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato, quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, nonché nel caso di tirocini che prevedono attività formativa in più regioni, il presente capo si applica nei casi in cui la Campania sia la regione sede di realizzazione del tirocinio. La Regione può, con appositi accordi, definire disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto sopra previsto.”. Art. 2 Sostituzione dell’articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010 1. L’articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente: “Art. 25 Soggetto promotore 1. Il soggetto promotore è un soggetto pubblico o privato, accreditato o autorizzato che, per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, può promuovere nell’ambito territoriale di propria competenza tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio dei soggetti di cui all’articolo 25-ter. 2. Rientrano tra i soggetti promotori: a) i centri per l’impiego e l’Agenzia regionale per il lavoro e l’istruzione (ARLAS); b) gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale; d) i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e orientamento e le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, operanti in regime di convenzione con la Regione oppure da essa accreditate e autorizzate; e) le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli appositi albi; f) i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla fonte: http://burc.regione.campania.it Regione; g) i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) o dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 14 del 2009. 3. I programmi e le sperimentazioni promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevedono l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto dei propri enti in house sono attuati nel rispetto delle normative nazionali e della presente disciplina regionale e d’intesa con i competenti uffici regionali. 4. Il soggetto promotore è tenuto a: a) garantire la qualità e l’efficacia dell’esperienza formativa del tirocinante, favorendo l’attivazione dell’esperienza del tirocinio attraverso il supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo; b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione; c) nominare il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all’articolo 27; d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento); e) rispettare gli obblighi di cui all’articolo 27-bis e contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini, secondo le modalità indicate nell’articolo 29.”. Art. 3 Inserimento dell’articolo 25-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010 1. Dopo l’articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente: “Art. 25-bis Soggetto ospitante 1. Possono ospitare un tirocinio formativo tutti i datori di lavoro pubblici o privati che possiedono i seguenti requisiti: a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurandone l’applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati; b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 per il diritto al lavoro dei disabili; c) non avere effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative; d) non avere in atto nella medesima unità operativa procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio. 2. Il soggetto ospitante nomina il tutore del tirocinante, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all’articolo 27, per l'esecuzione di tutte le attività ivi previste e per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a fonte: http://burc.regione.campania.it quelli del tutore sostituito. 3. In capo al soggetto ospitante sono posti gli obblighi informativi di cui all’articolo 27-bis.”. Art. 4 Inserimento dell’articolo 25-ter al regolamento regionale n. 9 del 2010 1. Dopo l’articolo 25-bis del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente: “Art. 25-ter Tirocinante 1. I requisiti che possiedono i soggetti per essere considerati dei tirocinanti in base alla tipologia di tirocinio sono i seguenti: a) per i tirocini formativi e di orientamento, i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi precedenti l’avvio del tirocinio; b) per i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, i soggetti inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità, lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione da almeno sei mesi, esclusi i beneficiari di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO). In questo caso il tirocinio è attivabile sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali; c) per i tirocini formativi e di orientamento o, di inserimento o reinserimento, i soggetti disabili ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991 (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli istituti penitenziari, condannati e internati ammessi a misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno), nonché i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. 2. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l’ambiente di lavoro; b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; d) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative al soggetto ospitante di cui viene a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; e) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio; f) partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didatticoorganizzative per monitorare l’attuazione del progetto formativo. 3. Per promuovere l’inclusione dei soggetti svantaggiati di cui al comma 1, lettera c), e dei lavoratori in mobilità o sospesi in CIGO di cui al comma 1, lettera b), è consentita l’attivazione di tirocini anche nel caso che tali soggetti, in età lavorativa, non abbiano assolto l’obbligo scolastico.”. Art. 5 Sostituzione dell’articolo 26 del regolamento regionale n. 9 del 2010 1. L’articolo 26 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente: fonte: http://burc.regione.campania.it “Art. 26 Numero massimo di tirocini 1. Per assicurare un corretto ed equilibrato utilizzo dello strumento del tirocinio e la sussistenza di idonee condizioni per l’accoglimento dei tirocinanti, il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza presso il soggetto ospitante. In considerazione di ciò è possibile accogliere: a) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra uno e quattro, massimo un tirocinante; b) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra cinque e otto, massimo due tirocinanti; c) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra nove e dodici, massimo tre tirocinanti; d) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra tredici e sedici, massimo quattro tirocinanti; e) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra diciassette e venti, massimo cinque tirocinanti; f) per i soggetti ospitanti che hanno oltre venti dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti a partire da sei non superiore al 20 per cento dell’organico a tempo indeterminato. 2. I soci lavoratori delle società cooperative vanno considerati alla stessa stregua del lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. 3. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 1, i tirocini in favore dei disabili e delle persone svantaggiate, nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale. Sono inoltre esclusi quelli svolti presso gli artigiani che hanno conseguito la qualifica di Maestri artigiani e presso le Botteghe scuola di cui alla legge regionale 10 luglio 2012, n. 20 (Testo unico dell'apprendistato della Regione Campania). 4. Fermo restando che ai soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato è normalmente preclusa la possibilità di attivare tirocini, si stabilisce tuttavia che: a) ai titolari delle aziende artigiane di artigianato del commercio e dei servizi è consentito ospitare un tirocinante; b) alle piccole imprese in cui siano impiegati in via continuativa soci o collaboratori familiari è consentito ospitare un tirocinante, a condizione che nella convenzione il soggetto ospitante dichiari espressamente che si tratta di impresa priva di lavoratori dipendenti costituita con soci o collaboratori familiari. 5. Le aziende stagionali che operano nel settore del turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato possono usufruire dei tirocini formativi a condizione che il periodo di durata di questi ultimi sia interamente compreso entro il periodo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Il numero dei lavoratori a tempo determinato concorre unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato alla formazione della base di computo del numero massimo dei tirocinanti che esse possono ospitare.”. Art. 6 Inserimento dell’articolo 26-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010 1. Dopo l’articolo 26 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente: “Art. 26-bis Durata del tirocinio 1. Il tirocinio è realizzato in un periodo determinato in coerenza con il numero e la natura delle fonte: http://burc.regione.campania.it 2. 3. 4. 5. 6. attività formative previste nel relativo progetto. Tale periodo non può essere inferiore a un mese né eccedere i seguenti periodi di durata massima: a) sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento; b) dodici mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento; c) dodici mesi per i tirocini stipulati in favore di persone svantaggiate; d) ventiquattro mesi per i tirocini in favore di soggetti disabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, fermo il rispetto delle norme sull’assunzione delle categorie cosiddette protette. La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore a quella massima consentita in relazione alla specifica tipologia di tirocinio. In tal caso, se il programma originariamente previsto non è stato integralmente realizzato è consentita una proroga del termine iniziale fino al raggiungimento del suddetto periodo massimo. E’ consentita la stipula di una ulteriore convenzione di tirocinio fra gli stessi soggetti, per l’arricchimento del bagaglio professionale già conseguito o per la formazione di una diversa professionalità, a condizione che la somma dei periodi delle due distinte convenzioni di tirocinio, anche se stipulate con soggetti promotori diversi, non ecceda i limiti massimi di durata sopra stabiliti. Al tirocinante è consentita la stipula di più tirocini presso distinti soggetti ospitanti. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative. E’ consentito al soggetto ospitante interrompere un rapporto di tirocinio in corso esclusivamente nelle seguenti ipotesi: a) verificarsi di gravi o reiterate inadempienze da parte del tirocinante degli obblighi posti a suo carico, da accertarsi con l’intervento del tutore designato dal soggetto promotore; b) insorgere di impreviste ed imprevedibili condizioni di accentuate difficoltà organizzative, economiche o produttive nell’ambito del settore o reparto di inserimento del tirocinante, che richiedono il ricorso a procedure di gestione delle eccedenze di personale quali la cassa integrazione guadagni, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o la procedura di licenziamento collettivo per riduzione e messa in mobilità del personale.”. Art. 7 Inserimento dell’articolo 26-ter al regolamento regionale n. 9 del 2010 1. Dopo l’articolo 26-bis del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente: “Art. 26-ter Indennità di partecipazione 1. Il soggetto ospitante, con eccezione dei casi previsti al comma 2, ha l’obbligo di corrispondere al tirocinante un’indennità di partecipazione in relazione all’attività da esso prestata. L’importo mensile lordo di tale indennità, determinabile anche in misura forfetaria, non può essere inferiore a euro 400,00. La Regione può definire agevolazioni o misure di sostegno in materia di corresponsione e di ammontare dell’indennità. 2. L’indennità non è erogata al tirocinante se questi è un lavoratore in regime di cassa integrazione speciale o di cassa integrazione cosiddetta in deroga, trattandosi di soggetto già percettore di una forma di sostegno del reddito. 3. Se il soggetto ospitante è una pubblica amministrazione, stante la clausola di invarianza fonte: http://burc.regione.campania.it 4. 5. 6. 7. finanziaria prevista dall’articolo 1, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni possono essere attivate solo se la relativa spesa può essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel precedente esercizio finanziario e nei limiti della spesa consentita per finalità formative. La Regione, per garantire l’inclusione e assicurare il perseguimento delle finalità di cui alla all’articolo 24-bis, comma 4, lett. c), ha facoltà di prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell’indennità per i tirocinanti di cui all’articolo 25-ter, comma 1, lett. c). La percezione dell’indennità di partecipazione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante. Pur essendo del tutto escluso che il tirocinio formativo costituisca rapporto di lavoro, sotto il profilo fiscale l’indennità di partecipazione ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio e pertanto può usufruire di altre eventuali agevolazioni ossia dei servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.”. Art. 8 Inserimento dell’articolo 26-quater al regolamento regionale n. 9 del 2010 1. Dopo l’articolo 26-ter del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente: “Art. 26-quater Limiti nell'utilizzo dei tirocini 1. Il tirocinante non può essere destinato allo svolgimento di attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti dal piano formativo né impegnato in attività lavorative per le quali non è necessario un periodo formativo. A tale ultimo proposito, sono considerati di insufficiente contenuto professionale e conseguentemente esclusi dalla possibilità di stipulare tirocini tutti i profili professionali collocati nell’ultimo livello di inquadramento di cui alla classificazione del personale del contratto collettivo in ipotesi applicabile al soggetto ospitante in ragione dell’attività da esso svolta. 2. Il tirocinante può essere adibito a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso è ad esso fornita adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, con affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza. 3. Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinante per sostituire il personale che si trova in malattia, infortunio, maternità o ferie, né per far fronte a periodi di più intensa attività stagionale, laddove ordinariamente ricorrerebbe all’assunzione di lavoratori con contratto a termine, né per ricoprire ruoli necessari alla sua organizzazione aziendale. 4. Ferme restando le disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, l’orario di attività del tirocinante non eccede quello previsto dal contratto collettivo applicabile al soggetto ospitante e si svolge in fascia diurna, a meno che la specifica organizzazione del lavoro del settore o reparto di inserimento non ne giustifica lo svolgimento anche in fascia serale. E’ viceversa del tutto vietata l’attività formativa in fascia notturna, intendendo per tale quella definita dal contratto collettivo di riferimento. 5. Fra le stesse parti non è consentita la stipula e la realizzazione di un secondo tirocinio, ancorché in relazione ad una figura professionale diversa da quella dedotta nel primo tirocinio e alle condizioni di cui all’articolo 26-bis, comma 3.”. fonte: http://burc.regione.campania.it Art. 9 Sostituzione dell’articolo 27 del regolamento regionale n. 9 del 2010 1. L’articolo 27 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente: “Art. 27 Tutorato 1. Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative è designato dal soggetto promotore ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate allo svolgimento dei seguenti compiti: a) collaborare alla stesura del progetto formativo del tirocinio, d’intesa con il tutore di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze da acquisire; b) coordinare l’organizzazione e la programmazione del percorso di tirocinio; c) monitorare l’andamento del tirocinio, anche attraverso periodici incontri con il tirocinante, a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l’obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante; d) acquisire dal tirocinante elementi in merito all’esperienza svolta e agli esiti della stessa, con particolare riferimento a un’eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, se diverso da una pubblica amministrazione; e) concorrere, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell’attestazione finale. 2. Il tutore del tirocinante è individuato dall’azienda ospitante tra i soggetti dotati di adeguate esperienze e competenze professionali, coerenti con l’attività del tirocinio prevista nel progetto formativo, per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Oltre allo stesso datore di lavoro, il tutore può essere un suo lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato della durata di almeno dodici mesi, oppure un socio lavoratore. 3. Per le aziende artigiane e per le piccole imprese, ammesse al tirocinio ai sensi dell'articolo 26 pur senza occupare dipendenti a tempo indeterminato, il tutore del tirocinante è il titolare dell’azienda oppure il socio o il collaboratore familiare che ne svolge l’attività prevalente. 4. Ogni tutore del tirocinante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti e svolge le seguenti funzioni: a) favorire l’inserimento del tirocinante, coordinandone l’attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, costituendone inoltre il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio; b) promuovere l’acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri soggetti dell’organizzazione del soggetto ospitante; c) tenere e aggiornare, sotto la propria responsabilità e per l’intera durata del tirocinio, la documentazione ad esso relativa, con particolare riferimento al registro delle presenze e al diario delle attività formative, di cui non è richiesta vidimazione; d) attestare la regolarità dell’attività svolta dal tirocinante; e) redigere la relazione finale o idonee schede predisposte dal soggetto promotore, relativamente all’attività svolta ed alle competenze acquisite dal tirocinante. 5. Insieme al tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, il tutore del tirocinante collabora per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento, per garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero processo, per garantire il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante.”. fonte: http://burc.regione.campania.it Art. 10 Inserimento dell’articolo 27-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010 1. Dopo l’articolo 27 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente: “Art. 27-bis Convenzione, progetto formativo e obblighi informativi 1. L’attivazione di un tirocinio formativo richiede la sottoscrizione di una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante o un suo procuratore, corredata di un progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante oppure dal suo rappresentante legale se minore. Entrambi gli atti sono predisposti secondo i modelli allegati al presente regolamento. La convenzione può essere anche generale e riguardare più tirocini anche di diverse tipologie. 2. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell’intervento formativo. Essa può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all’articolo 26. 3. Il progetto formativo relativo a ciascun tirocinante, predisposto dal soggetto ospitante con la collaborazione del tutore designato dal soggetto promotore, contiene: a) i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante; b) il nominativo del tutore designato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante; c) la sede di svolgimento, l’area professionale di riferimento (codici di classificazione CP Istat) e il settore di attività (codici di classificazione ATECO); d) gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio; e) la durata del tirocinio, entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo 26-bis; f) l’entità e l’articolazione dell’orario di svolgimento del tirocinio, con i limiti e le precisazioni di cui all'articolo 26-quater; g) gli estremi identificativi delle assicurazioni presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso una compagnia assicuratrice abilitata per la responsabilità civile; h) l’entità dell’importo forfetario corrisposto a titolo di indennità di partecipazione e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste. 4. In capo al soggetto ospitante è posto l’obbligo di comunicare preventivamente e in via telematica per il tramite del nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie l’avvio di ciascun nuovo tirocinio di formazione, modulo UNILAV, unitamente a copia della convenzione e del progetto formativo secondo le modalità operative di invio telematico definite in sede di tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale. 5. L’avvenuta comunicazione assolve agli obblighi di conferimento nei confronti dell’ispettorato del lavoro e dei soggetti promotori. Le modalità informatiche di conferimento ai predetti soggetti da parte del nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie sono definite e attivate in conformità delle disposizioni adottate in sede di tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale. 6. Il soggetto promotore è responsabile delle verifiche e delle eventuali segnalazioni nei casi di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione da parte del soggetto ospitante. 7. Il soggetto ospitante assolve agli obblighi informativi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria.”. Art. 11 Sostituzione dell’articolo 28 del regolamento regionale n. 9 del 2010 fonte: http://burc.regione.campania.it 1. L’articolo 28 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente: “Art. 28 Misure di promozione, agevolazione e sostegno 1. La Regione assicura la messa a disposizione dei propri strumenti informatici e dei propri siti istituzionali per azioni finalizzate alla promozione dei tirocini formativi. In particolare, attraverso l’Arlas è assicurata l’assistenza tecnica e l’accesso al servizio cliclavorocampania per la proposizione di richieste e di offerte di tirocini e per la registrazione dei curricula dei tirocinanti nel sistema regionale e nazionale di borsa lavoro. 2. La Regione, in coerenza con i propri obiettivi programmatici di inclusione e di politica attiva del lavoro e con riferimento a specifiche tipologie di beneficiari, può disporre l’attribuzione di misure di agevolazione o sostegno dei tirocini per gli aspetti collegati alla indennità di partecipazione di cui all’articolo 26-ter. 3. La Regione può disporre l’attribuzione di misure di agevolazione o sostegno atte a promuovere il passaggio immediato ad una esperienza di tirocinio formativo al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale, di istruzione secondaria superiore, di istruzione o formazione post diploma, universitaria o post laurea. 4. La Regione, in coerenza con obiettivi di politica attiva del lavoro previsti dalla programmazione regionale e destinati a specifici target di beneficiari, può sostenere con misure di incentivazione l’assunzione del tirocinante da parte del soggetto ospitante il tirocinio a condizione che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato, compreso il contratto di apprendistato, o a tempo determinato di durata pari o superiore a dodici mesi e che l’assunzione avvenga nel corso del tirocinio o comunque entro sei mesi dalla sua conclusione. 5. La Regione individua e promuove azioni di sostegno e di raccordo per l’intero ambito di utilizzo dello strumento del tirocinio, con riguardo anche ai tirocini non disciplinati dal presente capo, quali quelli curriculari, sovranazionali o estivi e, per quanto riguarda i tirocini di pratica professionale e di accesso alle professioni ordinistiche, promuovendo la convergenza con quanto previsto dalla legge regionale 6 luglio 2012, n. 16 (Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti) e dalla legge regionale n. 20 del 2012. 6. La Regione può realizzare programmi e sperimentazioni che prevedono l’attivazione di tirocini nell’ambito di accordi e intese mirate alla realizzazione di percorsi di primo inserimento per l’accesso all’apprendistato professionalizzante di cui alla legge regionale n. 20 del 2012. 7. La Regione favorisce, promuove e sostiene l’utilizzo dei tirocini formativi presso gli artigiani che hanno conseguito la qualifica di Maestri artigiani e presso le Botteghe scuola di cui alla legge regionale n. 20 del 2012.”. Art. 12 Sostituzione dell’articolo 29 del regolamento regionale n. 9 del 2010 1. L’articolo 29 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente: “Art. 29 Misure di accompagnamento, monitoraggio e controllo 1. Al termine del tirocinio il tutore nominato dal soggetto ospitante trasmette al soggetto promotore la relazione finale o idonee schede descrittive dell’attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante. Il competente centro per l’impiego provvede alla registrazione sul libretto formativo del tirocinante delle competenze da esso acquisite fonte: http://burc.regione.campania.it 2. 3. 4. 5. 6. mediante il tirocinio svolto, solo se lo stesso ha partecipato ad almeno il 70 per cento delle ore di attività formativa originariamente previste. La Regione, attraverso il Nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie, promuove il monitoraggio dei tirocini formativi attivati ai fini della verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, dell’accertamento in itinere del percorso formativo e della rilevazione ex post dell’impatto occupazionale da essi determinato. L’Arlas redige annualmente un rapporto di analisi e monitoraggio di attuazione dei tirocini sulla base delle informazioni conferite al nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie e di altre informazioni disponibili. A fini di monitoraggio, valutazione e controllo, i soggetti promotori ed i soggetti ospitanti sono tenuti a conferirle, su richiesta, ogni ulteriore informazione utile ad integrare i dati e la documentazione trasmessi ai sensi dell’articolo 27bis. Attraverso opportune intese con gli organi ispettivi sono effettuati controlli incrociati per la verifica dell’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 27-bis a carico del soggetto promotore e del soggetto ospitante. Alle attività di monitoraggio sovraintende una cabina di regia, presieduta dall’assessore delegato in materia con la partecipazione delle forze sociali. I risultati di realizzazione di convenzioni e tirocini nonché gli esiti diretti e indiretti di assunzione di tirocinanti, se relativi a soggetti promotori di cui all’articolo 25, comma 2, per i quali è previsto l’accreditamento regionale, sono utilizzati dalla Regione ai fini della valutazione e del riconoscimento dei requisiti di efficienza ed efficacia e dei punti di premialità previsti dal sistema regionale di accreditamento.”. Art. 13 Inserimento dell’articolo 29-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010 1. Dopo l’articolo 29 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente: “Art. 29-bis Disciplina sanzionatoria e riutilizzo delle risorse 1. Il mancato assolvimento degli obblighi informativi di cui al precedente articolo 27-bis è punito a norma delle vigenti leggi e preclude al soggetto ospitante la stipula di nuove convenzioni di tirocinio di formazione. 2. Nell’ipotesi di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione da parte del soggetto ospitante, la convenzione di tirocinio di cui all'articolo 27-bis costituisce titolo in favore del tirocinante per la riscossione anche coattiva di ogni suo credito. Nei confronti del soggetto inadempiente è inoltre applicata una sanzione amministrativa di ammontare pari a quello dell’indennità non erogata, con un minimo di euro 1000,00 e un massimo di euro 6000,00. 3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono iscritti nel bilancio della Regione Campania con il vincolo del loro utilizzo per finalità di promozione e sostegno dei tirocini formativi. 4. Se nel corso delle verifiche a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle sue articolazioni territoriali il tirocinio non risulta conforme al presente capo, il personale ispettivo procede, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativa applicazione di ogni connessa e conseguente sanzione amministrativa applicabile in tali ipotesi disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi. Sono applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 5. I casi di irregolarità o inadempienza che danno luogo ai provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo, riconducibili in misura significativa e ricorrente a singoli soggetti promotori di cui all’articolo 25, comma 2, per i quali è previsto l’accreditamento regionale, fonte: http://burc.regione.campania.it sono utilizzati dalla Regione ai fini della valutazione e del riconoscimento dei requisiti di efficienza ed efficacia e dei punti di penalità previsti dal sistema regionale di accreditamento.”. Art. 14 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. fonte: http://burc.regione.campania.it