Condizioni di Polizza
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Malta
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Le Condizioni di Assicurazione European Insurance Group Limited sono precedute dalla Nota
Informativa predisposta ai sensi dell‟articolo 123 D.l. 17/03/1995 n. 175 e alle disposizioni ISVAP.
Per rendere più facile la consultazione, sono divise in capitoli, ogni capitolo è poi diviso in paragrafi.
Il primo capitolo è preceduto dal “vocabolario” con le definizioni dei principali termini tecnici che
compaiono nelle Condizioni.
Gli argomenti sono ordinati dal generale al particolare: partendo dalle norme valide per tutti i tipi di
polizza auto European Insurance Group Limited, proseguendo con le condizioni che regolano la
copertura obbligatoria (Responsabilità Civile Auto – RCA) fino ad arrivare al dettaglio delle garanzie
aggiuntive.
Il capitolo 3 riguarda la garanzia “incendio e furto” valida solo nel caso in cui abbia scelto di inserirla
nella sua polizza auto European Insurance Group Limited e sia quindi riportata sulla sua scheda di
polizza.
Le ricordiamo che per ulteriori informazioni può rivolgersi al numero del Servizio Clienti
European Insurance Group Limited, a lei dedicato.
SERVIZIO CLIENTI GRATUITO
800.912.511
LUN/VEN 09.00/13.00 – 15.00/18.00
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INDICE
NOTA INFORMATIVA ISVAP
4
DEFINIZIONI
11
Capitolo 1 - NORME GENERALI
14
1.1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
14
1.2 Adeguamento del premio
14
1.3 Mancata consegna documenti o documenti non conformi
15
1.4 Dichiarazioni inesatte e reticenze
15
1.5 Aggravamento di rischio
16
1.6 Sostituzione con altro veicolo
16
1.7 Trasferimento della proprietà con cessione di contratto
17
1.8 Trasferimento della proprietà senza cessione di contratto
17
1.9 Risoluzione del contratto per vendita del veicolo
17
1.9.1 Risoluzione del contratto per consegna in conto vendita del veicolo
18
1.10 Risoluzione del contratto per cessazione del rischio
18
1.11 Risoluzione del contratto per furto del veicolo
19
1.12 Risoluzione consensuale
19
1.13 Sospensione in corso di contratto
20
1.14 Norme per la denuncia dei sinistri
20
1.15 Oneri fiscali e di legge
21
1.16 Rinvio alle norme di legge
21
Capitolo 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
22
2.1 Oggetto
22
2.2 Esclusioni e rivalsa
22
2.3 Estensione Territoriale
22
2.4 Disciplina del Bonus/Malus
23
2.5 Sinistri eliminati come senza seguito
28
2.6 Facoltà del Contraente di rimborsare l‟importo liquidato da EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD
per evitare la maggiorazione del premio per l‟evoluzione del Bonus/Malus
29
2.7 Classe di assegnazione auto con medesimo proprietario
29
2.8 Attestazione dello stato del rischio
30
2.9 Duplicato del Certificato e del Contrassegno
30
2
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2.10 Gestione delle vertenze
30
2.11 Condizioni aggiuntive
31
2.12 Condizioni speciali
31
2.12.1 Franchigia fissa e assoluta
31
2.12.2 “Bonus/Malus” motociclo, ciclomotore (qualunque uso), ciclomotore trasporto cose, autocarro
31
Capitolo 3 - DANNI AL VEICOLO
35
Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza
3.1 Incendio e furto
35
3.2 Esclusioni per le garanzie Incendio, Furto
35
3.3 Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio
35
3.4 Riduzione ed integrazione del valore assicurato
36
3.5 Garanzie aggiuntive
36
3.6 Garanzie accessorie
36
3.7 Estensione territoriale
40
3.8 Norme che regolano la liquidazione dei danni
40
3.8.1 Riparazioni
40
3.8.2 Determinazione dell‟ammontare del danno
40
3.8.3 Liquidazione dei danni – Furto o incendio
41
3.8.4 Liquidazione dei danni – Nomina dei periti
42
3.8.5 Recuperi
42
3.9
42
Veicoli locati in “leasing”
3.10 Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riserva dominio a
favore dell‟ente finanziatore
43
Allegato 1 - Lettera tipo richiesta risarcimento
44
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NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE
(Ai sensi dell’ art. 185 del D.lgs. n.209/2005)
Gentile Signore/a,
La presente nota informativa non ha valore contrattuale. Fornisce le informazioni preliminari alla conclusione del
contratto. European Insurance Group Limited , ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 D. LGS. 7.9.2005 n. 209, provvede a
comunicare al Contraente quanto segue.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
European Insurance Group Limited, di seguito denominato EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. ha sede legale a
Office 18A, Europa Centre, John Lopez Street, Floriana, FRN 9011, MALTA ed è autorizzata all‟esercizio in libertà di
prestazione di servizi delle assicurazioni contro i danni in Italia con provvedimento Isvap n. 00883 del 12/02/2008.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Legge applicabile
Al contratto si applica la legge della Repubblica Italiana. Ove non sia altrimenti specificato, si applicherà la legge
italiana. Il Contraente viene inoltre informato che per assicurazioni che non riguardino la Responsabilità Civile Auto
(rischi Terzi) le parti potranno accordarsi affinché il contratto sia regolato da leggi di un altro Stato, entro i limiti
consentiti dalle norme. La Compagnia propone di applicare la legge italiana.
Foro Competente
Sarà competente il Tribunale del luogo in cui risiede o ha eletto domicilio il Contraente o l‟Assicurato.
Reclami
In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri i Clienti EUROPEAN INSURANCE
GROUP LTD. potranno rivolgersi al numero 800.912.511 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00/13.00 alle ore
15.00/18.00, oppure scrivere a:
EIG Ltd - Ufficio Reclami Office 18A, Europa Centre, John Lopez Street, Floriana, FRN 9011, MALTA
Fax 00356/21227252
e-mail - [email protected]
Responsabile Sinistri e Fiscale in Italia
Avv. Antonio Resciniti
Via Francesco Saverio Nitti, 11- 00191 - Roma
Tel + 39 06 3294738 - Fax + 39 06 3294740
e-mail - [email protected]
Qualora l‟esponente non si ritenga soddisfatto dall‟esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all‟ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187
Roma, corredando l‟esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle
controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l‟attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la
competenza esclusiva dell‟Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
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Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il
diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in
cui il danneggiato ha richiesto il risanamento del danno all‟assicurato o ha promosso contro di questo l‟azione. Il diritto
al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il
danno non sia considerato dalla legge come un reato.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE AL CONTRATTO R.C. AUTO
Termini di prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono se non vengono fatti valere entro due anni dal giorno in cui
si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell‟assicurazione di responsabilità civile detto termine decorre dal
giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all‟assicurato o ha promosso contro di questo l‟azione (art.
2952 del Codice Civile).
Oggetto del contratto
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità
civile per i quali è obbligatoria l‟assicurazione. EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. si impegna a corrispondere,
entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni
involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella Scheda di Polizza. L‟assicurazione
copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o
competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento
particolare di gara.
Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto
In conformità a quanto previsto dall‟art 129 del D.lgs. n. 209/2005 sono esclusi i danni di qualsiasi natura subiti dal
conducente del veicolo assicurato nell’ipotesi che lo stesso risulti responsabile del sinistro. In tale ipotesi, inoltre,
non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
1.
il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel
caso di veicolo concesso in leasing;
2.
il coniuge, il convivente more uxorio, l’ascendente e i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo
grado, se conviventi a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
3.
ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi
ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.
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Perfezionamento del contratto
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio da parte del Contraente. L‟assicurazione ha validità
dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza come data di decorrenza se il premio o la prima rata di
premio sono stati pagati; in caso contrario ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Le modalità di
pagamento previste sono a mezzo di:
1. carta di credito, il cui effetto decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio;
2. bollettino di conto corrente postale, il cui effetto decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato eseguito il
versamento;
3. bonifico bancario, il cui effetto decorre dalle ore 24 della data indicata come valuta fissa per il beneficiario, a
condizione che la stessa sia successiva alla data in cui è stato dato l'ordine irrevocabile di bonifico; in caso
contrario, dalle ore 24 del giorno in cui è stato dato l'ordine irrevocabile di bonifico.
In tutti i casi in cui si rendesse necessario appurare l’esattezza dei dati dichiarati in fase di preventivo,
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD., ai sensi dell’art 132 del D.lgs n. 209/2005, si riserva la possibilità di
verificare, prima dell’emissione della polizza, la correttezza dei dati risultanti dall’attestazione dello stato del
rischio, nonché dell’identità del Contraente e dell’intestatario del veicolo se persona diversa. Nel caso in cui
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. dovesse riscontrare dati difformi rispetto a quelli dichiarati potrà
procedere:
•
alla riformulazione del preventivo corretto, richiedendo eventuale integrazione al pagamento effettuato;
•
oppure, in caso di mancato pagamento dell’integrazione richiesta, a predisporre il rimborso del premio
versato.
Durata del contratto
La polizza EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. ha durata annuale e, non prevedendo il tacito rinnovo,
l‟assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla Scheda di Polizza.
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. tuttavia manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15°
giorno successivo alla data di scadenza nel caso in cui:
•
il Contraente non abbia precedentemente manifestato la volontà di non accettare la proposta di rinnovo;
•
il Contraente non abbia nel frattempo stipulato una nuova polizza con altra Compagnia di assicurazione;
•
il Contraente abbia provveduto al pagamento del premio della proposta di rinnovo entro lo stesso periodo;
•
il veicolo non sia stato oggetto di furto.
Invio documentazione e comunicazioni
La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte da EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. in lingua
italiana.
Il Contraente deve indicare a EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. l‟elezione del domicilio presso il quale le
stesse devono essere inviate. In caso di mancata specifica a riguardo da parte del Contraente, EUROPEAN
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INSURANCE GROUP LTD. provvederà ad inviare la corrispondenza presso l‟indirizzo di residenza indicato in
polizza.
Clausola di ripensamento
Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza avvenuta con il
pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., a EUROPEAN
INSURANCE GROUP LTD. Office 18A, Europa Centre, John Lopez Street, Floriana, FRN 9011, MALTA,
congiuntamente al Certificato, Contrassegno, Carta Verde originali, Scheda di polizza e dichiarazione scritta di non aver
avuto sinistri nel periodo di validità del contratto.
Alla ricezione di tali documenti EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. provvederà al rimborso del premio pagato,
al netto dell‟imposta e del contributo sanitario nazionale.
Qualora un sinistro si sia effettivamente verificato la clausola di ripensamento non sarà applicabile e, nel caso di
dichiarazione non veritiera, EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. si rivarrà nei confronti del Contraente per
ogni esborso e spesa effettuate.
Il modulo da utilizzare in caso di recesso può essere scaricato dal sito internet www.eigforyou.eu nella sezione
“Servizio Clienti”.
Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell’Assicurato
Le dichiarazioni rese all‟atto della stipula del contratto hanno la massima importanza e possono comportare, in caso di
errata indicazione, il diritto per EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. in caso di sinistro all‟esercizio dell‟azione di
rivalsa nei confronti del Contraente. L’assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o
alle indicazioni della carta di circolazione;
c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero
alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e
successive modificazioni;
d) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente
non vi sia una persona abilitata, ai sensi delle vigenti norme di legge, a svolgere funzioni di istruttore.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 D.lgs. 209/2005, EUROPEAN INSURANCE
GROUP LTD. eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza
dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato da EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. per
evitare la maggiorazione del premio per l’evoluzione del Bonus/Malus
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti
all‟applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo a EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD.,
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all‟atto della scadenza del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti
nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, purché interamente definiti.
Assicurazione a mezzo di rappresentanti
Qualora il cliente intenda farsi rappresentare, ai fini della stipulazione del contratto, da un soggetto terzo, dovrà
dichiararlo esplicitamente sin dalla fase di realizzazione del preventivo. La documentazione riguardante i poteri di
rappresentanza del soggetto terzo, dovrà essere trasmessa alla Compagnia unitamente al preventivo firmato.
Attestazione dello stato del rischio
Almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, il Contraente ha il diritto di ottenere l‟attestazione
dello stato del rischio, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con EUROPEAN INSURANCE GROUP
LTD..
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. non rilascia l‟attestazione nel caso di contratti che abbiano avuto durata
inferiore al periodo di osservazione.
In caso di furto del veicolo senza ritrovamento, il Contraente ha facoltà di richiedere l‟attestazione dello stato del rischio
relativo all‟ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso, salvo il caso in cui l‟attestazione risulti già inviata
al Contraente.
Tale attestazione verrà rilasciata entro 15 giorni dalla data della richiesta.
Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell‟attestazione dello stato del rischio,
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. ne rilascia un duplicato, su richiesta del Contraente, entro 15 giorni dalla
stessa.
Qualora il Contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD.
rilascia su richiesta di quest‟ultimo un duplicato senza applicazione di costi. Analoga disposizione viene applicata nei
confronti dell‟usufruttuario, dell‟acquirente con riservato dominio o del locatario in caso di contratto in leasing.
Il periodo di validità dell‟attestazione dello stato del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del
contratto.
Tuttavia, ai sensi dell‟art. 5 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007, l‟ultima attestazione conseguita conserva validità per un
periodo di 5 anni in caso di:
a)
cessazione del rischio del veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva
all‟estero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del veicolo assicurato;
b) risoluzione del contratto a seguito di sospensione senza riattivazione;
c)
mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo.
Conservazione della classe di merito maturata
a) Sostituzione per cambio di veicolo
La sostituzione del veicolo in caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione
definitiva e cessazione della circolazione da luogo alla stipulazione di un nuovo contratto con conseguente
mantenimento della classe di merito maturata. La Compagnia restituisce la parte di premio non usufruita in
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ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte ed oneri parafiscali) dal
momento della consegna della documentazione prevista. Qualora il contraente chieda che il contratto relativo al
veicolo distrutto, demolito o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Compagnia procede
al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. Si precisa che il riconoscimento
della classe di merito maturata compete unicamente al proprietario del veicolo distrutto, demolito o
esportato.
b) Furto totale del veicolo assicurato
Il Contraente ha diritto di chiedere a EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. che il contratto sia reso valido per
altro veicolo, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il proprietario rimanga
invariato e l‟emissione del nuovo contratto avvenga entro 12 mesi dalla data del furto. Tale diritto può essere fatto
valere anche dal coniuge in regime di comunione dei beni oppure in caso di mutamento parziale delle titolarità del
veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
Comportamento da tenere in caso di sinistro
In caso di sinistro EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. deve essere prontamente avvisata mediante:
•
comunicazione telefonica al Servizio Sinistri EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. al numero 800 912
511 per denunciare l‟accaduto e per ricevere assistenza sulla successiva procedura di liquidazione del danno;
•
comunicazione scritta da compilarsi utilizzando l‟apposito Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente
(CAI) da inviare a EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD., ricevuta con i documenti di polizza o al
seguente indirizzo:
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Il Modulo CAI va comunque sempre compilato (anche se non firmato dalla controparte) al fine di indicare tutti gli
elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di
accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti ed estremi delle coperture
assicurative.
Sulla copertina del Modulo sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e le istruzioni da seguire sul
luogo del sinistro.
Il danneggiato può formulare formale richiesta risarcitoria del danno. Le formalità proprie della richiesta risarcitoria
sono indicate all‟art. 148 (procedura di risarcimento) del Codice e sono reperibili anche sul sito internet
www.eigforyou.eu nella sezione “in caso di sinistro”. Sul sito sono altresì indicate le modalità di invio della richiesta
risarcitoria e la relativa documentazione da allegare.
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Modalità per la denuncia dei sinistri
In caso di sinistro concernente la Responsabilità Civile, la denuncia deve essere redatta sul modulo approvato con
apposito regolamento Isvap ai sensi dell‟art. 143 del D.Lgs. 27/9/2005 n. 209, e successive modificazioni. La denuncia
può essere redatta e presentata per via telematica. Tale denuncia deve contenere le indicazioni di tutti i dati relativi
alla polizza ed al sinistro, così come indicato nel modello stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel tempo più breve
possibile, le notizie, i documenti o gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso. In caso di omissioni o ritardi nella
presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell‟invio di informazioni e/o atti giudiziari, la Società ha diritto di
rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato nell‟ipotesi che tali omissioni
abbiano portato pregiudizio. In caso di sinistro concernente altre garanzie coperte dal contratto, la denuncia deve
contenere l‟indicazione della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni e dell‟entità
almeno approssimativa del danno e deve essere redatta su moduli forniti dalla Società o per mezzo di lettera
dell‟Assicurato contenente tutti i dati relativi al danno subito.
Fondo di garanzia per le vittime della strada
Il Fondo garanzia vittime della strada, costituito presso la CONSAP, è stato istituito dal legislatore al fine di risarcire i
danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi previsti dagli
artt. 283 e ss. del D.lgs. n. 209/2005.
Si raccomanda l’uso delle cinture di sicurezza a bordo delle autovetture (art. 172 del Codice della Strada).
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di
sottoscriverlo.
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DEFINIZIONI
Qui di seguito troverà alcune definizioni dei principali termini “tecnici”.
Accessori di serie
installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di
listino, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie
Alienazione del veicolo
vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della
circolazione del veicolo
Apparecchi fonoaudiovisivi
radio, radiotelefoni, lettori CD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri
apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo
Assicurato
il soggetto nel cui interesse si stipula l‟assicurazione
Assicurazione
garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell‟art. 1882 del Codice Civile
Azione del fulmine
l‟effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell‟atmosfera
Card
convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto
Classe di merito CU
È la classe Bonus/Malus di “Conversione Universale” (CU), assegnata ad autovetture, motocicli e ciclomotori. La
classe CU risulta dall‟attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia, in occasione di ogni scadenza
annuale
Codice
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private” e successivi regolamenti di
esecuzione
Contraente
la persona fisica o giuridica che stipula il contratto
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Consap S.p.A.
Concessionaria servizi assicurativi pubblici
Degrado
la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto
esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo
Denuncia sinistro
comunicazione verbale o scritta dell‟accadimento di un evento che danneggia o coinvolga il veicolo assicurato che
attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri EUROPEAN INSURANCE
GROUP LTD.
Franchigia
l‟importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell‟assicurato per ciascun sinistro
Furto
la sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri
Incendio
la combustione con sviluppo di fiamma
Indennizzo
l‟importo dovuto da EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD.
all‟assicurato in caso di sinistro ai sensi delle
condizioni di polizza
Optional
l‟installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino,
esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags
Perdita Totale
il furto totale senza ritrovamento, l‟incendio totale e nel caso in cui il valore dell‟indennizzo contrattualmente stabilito
sia superiore al valore commerciale del mezzo alla data del sinistro
Polizza
contratto di assicurazione costituito dalla Scheda di Polizza, dal Certificato, dal Contrassegno, dalla Carta Verde e dalle
condizioni di assicurazione che provano e disciplinano l‟assicurazione
P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico
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Premio
l‟importo dovuto dal Contraente a EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD.
Prezzo d’Acquisto
il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto
Proprietario
l‟intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà
Rapina
la sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che la detiene, perpetrata per procurare a sé o ad
altri un ingiusto profitto
Richiesta danni
comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art. 148 (procedura di risarcimento) e art 149 (risarcimento diretto)
Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all‟assicuratore del responsabile civile o al proprio
assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale
Risarcimento
l‟importo dovuto da EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. al terzo danneggiato in caso di sinistro
Rischio
la probabilità che si verifichi il sinistro
Rivalsa
l‟esercizio del diritto che EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. ha di recuperare nei confronti del Contraente e dei
titolari dell‟interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell‟inopponibilità di
eccezioni derivanti dal contratto
Sinistro
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l‟assicurazione
Somma assicurata
l‟importo, indicato sulla Scheda di Polizza, che rappresenta il limite massimo dell‟indennizzo contrattualmente stabilito
Stanza di compensazione
ufficio, istituito presso la Consap, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese
partecipanti alla Card
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Surrogazione
il diritto che EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. ha di sostituirsi all‟assicurato, esercitandone i diritti nei
confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del
responsabile civile o di altro coobbligato.
Tariffa
tariffa EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. in vigore al momento della stipula del contratto.
Valore a Nuovo
il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima
immatricolazione del veicolo, aumentato del prezzo degli optional, se assicurati
Valore Commerciale
la quotazione riportata dalla rivista specializzata “ Quattroruote” o in caso di cessazione della sua pubblicazione la
quotazione media del mercato
Vandalismo
atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l‟altrui proprietà senza ricavarne lucro
alcuno e profitti per sé o per altri.
CAPITOLO 1 - NORME GENERALI
1.1. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L‟assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza come data di decorrenza se il
premio o la prima rata di premio sono stati pagati; in caso contrario ha validità dalle ore 24.00 del giorno del
pagamento. EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD., verificato il pagamento, provvede a inviare presso il domicilio
eletto dal Contraente, tutti i documenti che costituiscono la polizza.
In tutti i casi in cui si rendesse necessario per appurare l’esattezza dei dati dichiarati in fase di preventivo,
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. ai sensi dell’art 132 del D.lgs n. 209/2005, si riserva la possibilità di
verificare, prima dell’emissione della polizza, la correttezza dei dati risultanti dall’attestazione dello stato del
rischio, nonché dell’identità del Contraente e dell’intestatario del veicolo se persona diversa. Nel caso in cui
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. dovesse riscontrare dati difformi rispetto a quelli dichiarati, potrà
procedere:
•
alla riformulazione del preventivo corretto, richiedendo eventuale integrazione al pagamento già
effettuato,
•
oppure, in caso di mancato pagamento dell’integrazione richiesta, a predisporre il rimborso del premio
versato.
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Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se è concesso il
frazionamento in rate.
Nel caso in cui il contratto preveda il frazionamento in due rate semestrali ed il Contraente abbia effettuato il pagamento
della prima rata tramite carta di credito, anche per la rata successiva dovrà intendersi autorizzato lo stesso metodo
di pagamento con addebito automatico 10 giorni lavorativi prima della scadenza della rata, salva la facoltà de
Contraente di chiedere, con un preavviso di almeno 15 giorni dalla scadenza della rata, l’applicazione di
differenti modalità di pagamento o l’utilizzo di un’altra carta di credito.
Se il Contraente non paga i premi delle rate successive l‟assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo
quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (art.
1901 del Codice Civile).
1.2. Adeguamento del premio
Qualora l‟Impresa intenda rinnovare il contratto con condizioni di premio in aumento rispetto a quelle precedentemente
convenute (esclusa la variazione derivante dal verificarsi o meno dei sinistri nel corso del periodo di osservazione), è
tenuta a trasmettere le indicazioni relative alla variazione tariffaria al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza
dello stesso. Il Contraente, dopo aver preso visione delle nuove condizioni di premio, può accettarle ed in tal caso il
contratto si rinnova, oppure può non accettarle, comunicando la propria intenzione all‟Impresa entro la scadenza
annuale del contratto ed in questo caso il contratto si intende risolto al momento della scadenza dello stesso. Nel caso in
cui il Contraente non prenda contatto con l‟Impresa e non comunichi la propria volontà di accettare o non accettare le
nuove condizioni di premio, il contratto si risolverà dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di
scadenza senza produrre più alcun effetto. In ogni caso il ritiro del certificato e del contrassegno con conseguente
pagamento del premio implica accettazione delle nuove condizioni di premio.
Nel caso di polizze emesse con rateo iniziale, alla scadenza dello stesso, sarà applicata la tariffa vigente alla data della
scadenza stessa. Il Contraente ha la facoltà di comunicare la non accettazione delle nuove condizioni di premio nei
quindici giorni successivi alla scadenza ed in questo caso il contratto si risolverà dalle ore 24 del quindicesimo giorno
successivo alla data di scadenza senza produrre alcun effetto.
1.3. Mancata consegna documenti o documenti non conformi
Nel caso in cui il Contraente non provveda ad inviare entro 90 giorni dalla data di effetto della polizza, i documenti
indicati al par. 2.4, il contratto sarà assegnato alla classe 18° di Bonus/Malus con contestuale modifica del premio.
Qualora, in sede di verifica, i documenti indicati nel par. 2.4. riportassero dei dati difformi dalle dichiarazioni rese dal
Contraente al momento della stipula del contratto, EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD., fermo restando il proprio
diritto di eventualmente impugnare il contratto o di recedervi ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, potrà
emettere un‟appendice integrativa di polizza. In tal caso, ai sensi del Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto del 2006,
saranno dovute, entro la data di scadenza del contratto, le eventuali differenze di premio.
Il mancato pagamento dell‟integrazione del premio eventualmente dovuta sarà considerata, ai sensi dell‟art. 1901
Codice Civile, motivo di sospensione della copertura.
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1.4. Dichiarazioni inesatte e reticenze
Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla
determinazione delle condizioni di assumibilità, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, accettato con il
versamento del premio, il pagamento del danno, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile:
•
non è dovuto in caso di dolo;
•
è dovuto, in mancanza di dolo, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello
che sarebbe stato altrimenti pagato.
Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, EUROPEAN INSURANCE GROUP
LTD., ai sensi dell’Art 144 del D.lgs. n. 209/2005, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme
che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata
norma.
In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integrassero gli estremi
di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte di EUROPEAN
INSURANCE GROUP LTD., a mezzo di comunicazione raccomandata da inviarsi con un preavviso di 15 giorni.
In tutti i casi di annullamento, recesso e/o risoluzione del contratto, il Contraente è tenuto alla restituzione del
Certificato, Contrassegno e Carta verde originali, dietro semplice richiesta di EUROPEAN INSURANCE
GROUP LTD.. Alla ricezione di tali documenti EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. potrà, ricorrendone i
presupposti, rimborsare la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell’imposta e del
contributo sanitario nazionale.
1.5. Aggravamento di rischio
Per l‟intera durata del contratto il Contraente è tenuto a comunicare a EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD.
qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio.
Se la variazione comporta un aggravamento del rischio, in caso di mancata comunicazione, ai sensi e per gli effetti
dell‟art. 1898 del Codice Civile, il pagamento del danno:
•
non è dovuto in caso di dolo;
•
è dovuto in mancanza di dolo, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello
che sarebbe stato altrimenti pagato.
Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, EUROPEAN INSURANCE GROUP
LTD., ai sensi dell’Art. 144 del D.lgs. 209/2005, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che
abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata
norma.
1.6. Sostituzione con altro veicolo
Nel caso di richiesta di sostituzione del veicolo assicurato, a condizione che lo stesso venga alienato e il proprietario
rimanga invariato, il Contraente deve:
•
aver inviato tutti i documenti richiesti al par. 2.4;
•
aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti;
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•
comunicare telefonicamente e confermare per iscritto la variazione al Servizio Clienti EUROPEAN
INSURANCE GROUP LTD., con l‟indicazione dei nuovi dati richiesti;
•
consegnare libretto di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà e dichiarazione di aver
alienato l‟autovettura precedentemente assicurata;
•
restituzione del Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo alienato;
•
pagare o ricevere l‟eventuale conguaglio del premio.
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. invierà i nuovi documenti contrattuali, ferme la scadenza del contratto
originario e la classe di Bonus/Malus nel caso in cui la sostituzione sia avvenuta tra autoveicoli appartenenti alla
medesima tipologia.
Nel caso di richiesta di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra tipologia, il contratto verrà
assegnato in classe di merito di Bonus/Malus 14.
Qualora il veicolo consegnato in “conto vendita” non fosse poi successivamente alienato ed il proprietario, rientrandone
in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare nella
medesima classe di merito maturata al momento della consegna in “conto vendita” (previa ricezione di idonea
documentazione comprovante la consegna in “conto vendita” e il rientro in possesso del veicolo), se sussistono le
condizioni previste al par. 2.7, se assenti il veicolo sarà inserito in classe di merito 14
Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo di restituzione del Certificato, Contrassegno e Carta
Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da EUROPEAN INSURANCE GROUP
LTD. ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
1.7. Trasferimento della proprietà con cessione di contratto
In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto, il Contraente deve:
• aver inviato tutti i documenti richiesti al par. 2.4;
• aver versato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti;
• dare comunicazione telefonica al Servizio Clienti EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD.;
• restituire il Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo.
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti
contrattuali.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; per assicurare lo stesso veicolo, il cessionario dovrà stipulare
un nuovo contratto a cui verrà applicata la classe di merito 14.
Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo di restituzione del Certificato, Contrassegno e Carta Verde
è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD.
ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione. Il modulo da utilizzare in caso di
cessione di contratto può essere scaricato dal sito internet www.eigforyou.eu nella sezione “Servizio Clienti”.
1.8. Trasferimento della proprietà senza cessione di contratto
In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che non comporti la cessione del contratto, il Contraente è
tenuto a dare immediata comunicazione telefonica al Servizio Clienti EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD., che
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prenderà atto dei dati del nuovo proprietario inviando i documenti contrattuali aggiornati ed assegnando il contratto in
classe di merito di Bonus/Malus 14.
A scadenza di polizza, EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. provvederà a rilasciare l‟attestazione dello stato del
rischio.
1.9. Risoluzione del contratto per vendita del veicolo
Nel caso di richiesta di risoluzione per vendita del veicolo, il Contraente è tenuto a:
• restituire il Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo alienato;
• inviare a EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. atto di vendita comprovante l‟alienazione del veicolo.
Alla ricezione di tale documento EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. rimborserà al Contraente la parte di
premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell‟imposta e del contributo
sanitario nazionale.
Nel caso in cui il Contraente non adempia all‟obbligo di restituzione del Certificato, Contrassegno e Carta Verde è
tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. ai terzi
come conseguenza dell‟utilizzo improprio di tale documentazione.
Il modulo da utilizzare in caso di annullamento del contratto può essere scaricato dal sito internet www.eigforyou.eu
nella sezione “Servizio Clienti”.
1.9.1 Risoluzione del contratto per consegna in conto vendita del veicolo
Le disposizioni del precedente paragrafo si applicano anche nel caso di documentata consegna in conto vendita purché
seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso il Contraente è tenuto a restituire a EUROPEAN
INSURANCE GROUP LTD. il Certificato di assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde.
Il rimborso del premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto pagato e non goduto verrà effettuato alla
ricezione del documento attestante il trasferimento di proprietà ma sarà calcolato dal momento della consegna in conto
vendita del veicolo.
1.10. Risoluzione del contratto per cessazione del rischio
Nel caso di richiesta di risoluzione del contratto per cessazione del rischio derivante da distruzione, esportazione
definitiva, demolizione e cessazione dalla pubblica circolazione del veicolo, il Contraente è tenuto a:
•
restituire il Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo alienato;
•
inviare a EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. il documento attestante l‟avvenuta alienazione del
veicolo, in particolare:
-
attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe, in caso di
distruzione, esportazione definitiva, cessazione dalla pubblica circolazione del veicolo;
-
certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di case
costruttrici e attestante l‟avvenuta consegna del veicolo, in caso di demolizione.
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Alla ricezione di tale documento, EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. rimborserà al Contraente la parte di
premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell‟imposta e del contributo
sanitario nazionale, a partire dal giorno successivo a quello del rilascio dell‟attestazione.
Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo di restituzione del Certificato, Contrassegno e Carta Verde
è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD.
ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
Il modulo da utilizzare in caso di annullamento del contratto può essere scaricato dal sito internet www.eigforyou.eu
nella sezione “Servizio Clienti”.
1.11. Risoluzione del contratto per furto del veicolo
In caso di furto del veicolo il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia alle autorità competenti. Il
Contraente deve:
• trasmettere copia della denuncia di furto presentata all‟Autorità competente.
Alla ricezione di tale documento, EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. rimborserà al Contraente la parte di
premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell‟imposta e del contributo
sanitario nazionale.
Il Contraente può beneficiare della classe di merito Bonus/Malus maturata per assicurare un altro veicolo a condizione
che il proprietario rimanga invariato.
Qualora il veicolo sia successivamente ritrovato, dovrà essere stipulato un nuovo contratto nella stessa classe di merito
di Bonus/Malus maturata al momento del furto del veicolo, se sussistono le condizioni previste al par. 2.7, se assenti il
veicolo sarà inserito in classe di merito 14.
1.12. Risoluzione consensuale
Il Contraente, in accordo con EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD., può recedere dal contratto prima della
scadenza annuale, a condizione che:
•
abbia inviato tutti i documenti richiesti al par. 2.4;
•
abbia versato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti;
•
non abbia avuto sinistri di alcun tipo;
•
il contratto non sia gravato da vincolo, salvo autorizzazione società vincolataria.
Per procedere alla risoluzione, il Contraente deve restituire a mezzo lettera raccomandata A.R., a EUROPEAN
INSURANCE GROUP LTD. Office 18A, Europa Centre, John Lopez Street, Floriana, FRN 9011, MALTA, il
Certificato, il Contrassegno, la Carta Verde e fornire dichiarazione scritta di non aver avuto sinistri nel periodo di
validità del contratto.
Alla ricezione di tali documenti EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. rimborserà al Contraente la parte di premio
relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell‟imposta e del contributo
sanitario nazionale.
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Qualora un sinistro si sia effettivamente verificato la risoluzione consensuale non sarà applicabile e, nel caso di
dichiarazione non veritiera, EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. si rivarrà nei confronti del Contraente per
ogni esborso e spesa effettuata.
1.13. Sospensione in corso di contratto
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all‟Impresa
restituendo il certificato, il contrassegno nonché l‟eventuale Carta Verde. In caso di furto del veicolo non è prevista la
sospensione in quanto il contratto si risolve. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di
assicurazione, del contrassegno e della eventuale Carta Verde. Decorsi dodici mesi dalla sospensione - senza che il
Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito
all‟Impresa. Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una
residua durata non inferiore a tre mesi. Qualora la durata sia inferiore a tre mesi, il premio non goduto deve essere
proporzionalmente integrato fino a raggiungere tre mesi, con rinuncia però, da parte dell‟Impresa alle successive rate di
premio, ancorché di frazionamento. La riattivazione del contratto - fermi il Proprietario/Locatario del veicolo assicurato
e la forma tariffaria - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il
caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi). Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente
dalla data di riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato (e calcolato in base alla tariffa in
vigore al momento della sospensione) si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, compresa
l‟eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata
inferiore a tre mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo
al periodo della sospensione; si rimborsa invece l‟eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. La
restituzione del premio pagato e non goduto deve essere disposta anche nel caso in cui alla sospensione non faccia
seguito la riattivazione del contratto nei termini previsti e si sia verificata una vendita, demolizione o cessazione della
circolazione. Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio
in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta
la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il
caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi). Non è consentita la sospensione per contratti di
durata inferiore all‟anno, nonché per quelli relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozzette. All‟atto della
sospensione l‟Impresa rilascia un‟appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
1.14. Norme per la denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, il Contraente deve:
• telefonare al numero 800.912.511 (Servizio Sinistri) entro 3 giorni dall‟evento o da quando ne sia venuto a
conoscenza oppure inviare una mail all‟indirizzo: [email protected]
• comunque e sempre inviare a EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. la denuncia scritta del sinistro entro 5
giorni dall‟evento o da quando ne sia venuto a conoscenza.
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In caso di sinistro da circolazione
Alla denuncia devono essere allegati: Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI) previsto dalle norme di
Legge (il cosiddetto Modulo blu), che deve contenere l‟indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così
come richiesto dal Modulo stesso.
Il danneggiato può formulare formale richiesta risarcitoria del danno. Le formalità proprie della richiesta risarcitoria
sono indicate all‟art. 148 (procedura di risarcimento) del Codice e sono reperibili anche sul sito internet
www.eigforyou.eu nella sezione “in caso di sinistro”.
Sul sito sono altresì indicate le modalità di invio della richiesta risarcitoria e la relativa documentazione da allegare.
Nel caso in cui il sinistro comporti un infortunio (incluso nella copertura di Responsabilità civile), alla denuncia deve
essere allegato il primo certificato medico e si devono far pervenire a EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD., nel
più breve tempo possibile, successive notizie, documenti necessari alla valutazione e alla liquidazione del danno ed
eventuali certificati medici.
L‟inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all‟indennizzo o, in
caso di sinistro che si riferisca alla Responsabilità Civile Auto, il diritto di EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD.
di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio
sofferto.
In caso di sinistro inerente a garanzie dirette
Alla denuncia devono essere allegati:
1. in caso di furto o rapina originale o copia autentica della denuncia inoltrata all‟Autorità competente; qualora
il furto o la rapina si verifichi all‟estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all‟Autorità straniera anche
all‟Autorità Italiana, e restituire, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la
Carta Verde;
2. in caso di incendio copia autentica della denuncia inoltrata all‟Autorità competente o, se intervenuti, verbale
dei Vigili del Fuoco e restituire, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la
Carta Verde.
1.15. Oneri fiscali e di legge
Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all‟assicurazione sono a carico del Contraente.
1.16. Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
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CAPITOLO 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE
2.1 Oggetto
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. assicura, in conformità alle norme di legge, i rischi della responsabilità
civile per i quali è obbligatoria l‟assicurazione. EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. si impegna a corrispondere,
entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni
involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella Scheda di Polizza. L‟assicurazione
copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o
competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento
particolare di gara.
2.2 Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o
alle indicazioni della carta di circolazione;
c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero
alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs. n. 285/1992 e successive
modificazioni;
d) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente
non vi sia una persona abilitata, ai sensi delle vigenti norme di legge, a svolgere funzioni di istruttore.
e)
nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti
che ne disciplinino l’utilizzo;
f)
nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od
il veicolo non sia guidato dal Proprietario o da suo dipendente.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’Art. 144 D.lgs. n. 209/2005, EUROPEAN INSURANCE
GROUP LTD. eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza
dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
2.3 Estensione territoriale
L‟assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino
e degli Stati dell‟Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell‟Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia,
del Principato di Monaco, della Svizzera e dell‟Andorra.
L‟assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non
siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali
concernenti l‟assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile.
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La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
2.4 Disciplina del Bonus/Malus
La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, la quale prevede riduzioni o maggiorazioni di premio,
rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” di seguito definiti. La scala di
Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o
crescenti.
Per l‟applicazione delle regole evolutive sono da considerare ai fini dell‟osservazione, i seguenti periodi di effettiva
copertura:
1° Periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell‟assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima
annualità intera di premio;
Periodi successivi: hanno durata 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
All‟atto della stipula del contratto la classe di merito viene assegnata in base alla situazione del veicolo come di seguito
illustrato:
1.
Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura o a seguito di
cessione del contratto
Classe di merito: 14
Documentazione da inviare:
•
Carta o certificato di circolazione e certificato di proprietà (o foglio complementare) ovvero appendice di
cessione del contratto o documentazione ufficiale comprovante la vendita
2.
Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura – comma 4-bis
dell‟art.134 D.lgs. n. 209 del 7/9/2005, l. 40/2007.
Classe di merito: risultante dall‟attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia.
Durante il primo anno il pagellino sinistri sarà:
2008=0
2007=NA
2006=NA
2005=NA
2004=NA
2003=NA
Documentazione da inviare:
•
Attestazione dello stato di rischio (art.134 D.lgs. n. 209 del 7/9/2005 e s.m.i) del veicolo della medesima
tipologia
•
Eventuale “Stato di famiglia”
•
Copia della carta di circolazione
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Floriana, FRN 9011,
Malta
Iscri.ISVAP: 40165
3.
Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia, con attestato di rischio riferito a
contratto scaduto da non più di 12 mesi
Classe di merito: classe CU risultante dall‟attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di
assicurazione
Documentazione da inviare:
4.
•
Attestazione dello stato di rischio (art.134 D.lgs. n. 209 del 7/9/2005 e s.m.i)
•
Copia della carta di circolazione
Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus ma con contratto scaduto da oltre 12 mesi (entro i 60 mesi)
Classe di merito: classe CU risultante dall‟attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di
Assicurazione
Documentazione da inviare:
•
Attestazione dello stato di rischio (art.134 D.lgs. n. 209 del 7/9/2005 e s.m.i)
•
Dichiarazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile di non aver circolato nel periodo successivo
alla data di scadenza del contratto
•
5.
Copia della carta di circolazione
Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia o con forma tariffaria a Franchigia, ma
con contratto scaduto da oltre 60 mesi
Classe di merito: 14
Documentazione da inviare:
•
Attestazione dello stato di rischio (art.134 D.lgs. n. 209 del 7/9/2005 e s.m.i)
•
Dichiarazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile di non aver circolato nel periodo successivo
alla data di scadenza del contratto
•
Dichiarazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che l‟attestato non sia stato già impiegato
per l‟assicurazione di un veicolo acquistato dall‟Assicurato in sostituzione del precedente
•
6.
Copia della carta di circolazione
Veicolo rubato da non oltre 60 mesi, assicurato in forma Bonus /Malus, proveniente da altra Compagnia di
assicurazione
Classe di merito: classe CU risultante dall‟attestato di rischio relativo alla precedente Assicurazione
Documentazione da inviare:
•
Attestazione dello stato di rischio (art.134 D.lgs. n. 209 del 7/9/2005 e s.m.i)
•
Copia della denuncia di furto rilasciata dalla Autorità competente
•
Dichiarazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che l‟attestato non sia stato già impiegato
per l‟assicurazione di un veicolo acquistato dall‟Assicurato in sostituzione del precedente
7.
•
Copia del precedente contratto
•
Copia della carta di circolazione
Veicolo rubato da non oltre 60 mesi, assicurato in forma tariffaria a franchigia fissa ed assoluta, proveniente
da altre Compagnia di assicurazione
24
Condizioni di Polizza
European Insurance
Group Ltd.
Office 18A, Europa
Centre
John Lopez Street,
Floriana, FRN 9011,
Malta
Iscri.ISVAP: 40165
Classe di merito: classe CU calcolata in base alla Tabella di Conversione Universale
Documentazione da inviare:
•
Attestazione dello stato di rischio (art.134 D.lgs. n. 209 del 7/9/2005 e s.m.i)
•
Copia della denuncia di furto rilasciata dalla Autorità competente
•
Dichiarazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che l‟attestato non sia stato già impiegato
per l‟assicurazione di un veicolo acquistato dall‟Assicurato in sostituzione del precedente
8.
•
Copia del precedente contratto
•
Copia della carta di circolazione
Veicolo oggetto di demolizione, o cessazione definitiva della circolazione da non oltre 60 mesi, assicurato in
forma Bonus/Malus con o senza franchigia, proveniente da altra Compagnia di assicurazione
Classe di merito: classe CU risultante dall‟attestato di rischio relativo alla precedente Assicurazione
Documentazione da inviare:
•
Attestazione dello stato di rischio (art.134 D.lgs. n. 209 del 7/9/2005 e s.m.i)
•
Copia della documentazione comprovante la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione
•
Dichiarazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che l‟attestato non sia stato già impiegato
per l‟assicurazione di un veicolo acquistato dall‟Assicurato in sostituzione del precedente
9.
•
Copia del precedente contratto
•
Copia della carta di circolazione
Veicolo oggetto di sospensione senza riattivazione da non oltre 60 mesi, assicurato in forma Bonus/Malus con
o senza franchigia, proveniente da altra Compagnia di assicurazione
Classe di merito: classe CU risultante dall‟attestato di rischio relativo alla precedente Assicurazione
Documentazione da inviare:
•
Attestazione dello stato di rischio (art.134 D.lgs. n. 209 del 7/9/2005 e s.m.i)
•
Dichiarazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile di non aver circolato nel periodo successivo
alla data di sospensione del contratto
•
Dichiarazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che l‟attestato non sia stato già impiegato
per l‟assicurazione di un veicolo acquistato dall‟Assicurato in sostituzione del precedente
•
Copia della carta di circolazione
10. Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia, con contratto temporaneo scaduto da
non più di 12 mesi
Classe di merito: classe risultante dal precedente contratto temporaneo, in assenza della quale verrà assegnata la
classe 14
Documentazione da inviare:
•
Copia del contratto temporaneo
25
Condizioni di Polizza
European Insurance
Group Ltd.
Office 18A, Europa
Centre
John Lopez Street,
Floriana, FRN 9011,
Malta
Iscri.ISVAP: 40165
•
Se il contratto è scaduto da più di tre mesi ma meno di un anno, occorre anche la dichiarazione (ai sensi
degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel
periodo successivo alla data di scadenza della polizza temporanea
•
Copia della carta di circolazione
11. Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia o con forma tariffaria a Franchigia, con
contratto temporaneo scaduto da oltre 12 mesi
Classe di merito: 14
Documentazione da inviare:
•
Copia del contratto temporaneo
•
Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) firmata dal Contraente che attesta di non
aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza temporanea
•
Copia della carta di circolazione
12. Veicolo già assicurato in forma a franchigia, con contratto temporaneo scaduto da oltre 12 mesi
Classe di merito: 13
Documentazione da inviare:
•
Copia del contratto temporaneo
•
Se il contratto è scaduto da più di tre mesi ma meno di un anno, occorre anche la dichiarazione (ai sensi
degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel
periodo successivo alla data di scadenza della polizza temporanea
•
Copia della carta di circolazione
13. Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria (franchigia fissa e assoluta)
Classe di merito: classe CU calcolata in base alla Tabella di Conversione Universale
Documentazione da inviare:
•
Attestazione dello stato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di Assicurazione
•
Se il contratto è scaduto da più di 12 mesi ma meno di 60 mesi, occorre anche la dichiarazione (ai sensi
degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel
periodo successivo alla data di scadenza del contratto
•
Copia della carta di circolazione
14. Veicolo assicurato all’estero
Classe di merito: 14 oppure con classe calcolata in base alla Tabella di Conversione Universale
Documentazione da inviare:
•
Dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia estera dalla quale risulti il precedente periodo di
assicurazione (senza interruzione di garanzia) ed il numero dei sinistri RCA eventualmente accaduti e
riferiti alla stesso periodo
•
Copia della carta di circolazione
26
Condizioni di Polizza
European Insurance
Group Ltd.
Office 18A, Europa
Centre
John Lopez Street,
Floriana, FRN 9011,
Malta
Iscri.ISVAP: 40165
15. Veicolo già assicurato con un’altra Compagnia di Assicurazione cui è stata vietata l’assunzione di nuovi
affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa
Classe di merito: classe di pertinenza come risultante dalla documentazione presentata
Documentazione da inviare:
•
Fotocopia della raccomandata di richiesta di attestazione inoltrata alla precedente Compagnia od al
Commissario liquidatore
•
Dichiarazione del Contraente degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell‟attestazione o la
classe di assegnazione, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale (artt. 1892 e 1893 del Codice
Civile)
•
Copia della carta di circolazione
16. In mancanza di attestazione o documentazione specifica o in casi non espressamente indicati
Classe di merito: 18
Documentazione da inviare:
•
Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 6 mesi successivi (con
conteggio della eventuale differenza di premio che sarà rimborsata dalla Compagnia)
•
Copia della carta di circolazione
Al fine di stabilire la classe di conversione universale denominata CU* occorre:
•
in primo luogo determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull‟attestazione
dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell‟annualità in corso) senza sinistri di
alcun tipo (pagati, riservati con danni a persone, riservati con danni a cose);
TABELLA DI CONVERSIONE
Anni senza sinistri
Classe di merito
5
9
4
10
3
11
2
12
1
13
0
14
•
in secondo luogo si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati o riservati con danni a persone,
provocati nell‟ultimo quinquennio (compresa l‟annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una
maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A.
(veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)
* Criteri riportati nel Regolamento Isvap n.4 del 09 agosto 2006
27
Condizioni di Polizza
European Insurance
Group Ltd.
Office 18A, Europa
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Floriana, FRN 9011,
Malta
Iscri.ISVAP: 40165
Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all‟atto del rinnovo, alla classe di merito di
pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive a seconda che EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD.
abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti
a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodo precedente.
CLASSE DI ASSEGNAZIONE
CLASSE DI PROVENIENZA0 SINISTRI 1 SINISTRI 2 SINISTRI 3 SINISTRI 4 O PIU' SINISTRI
1
1
3
9
12
5
2
1
4
7
10
13
3
2
5
8
11
14
4
3
6
9
12
15
5
4
7
10
13
16
6
5
8
11
14
17
7
6
9
12
15
18
8
7
10
13
16
18
9
8
11
14
17
18
10
9
12
15
18
18
11
10
13
16
18
18
12
11
14
17
18
18
13
12
15
18
18
18
14
13
16
18
18
18
15
14
17
18
18
18
16
15
18
18
18
18
17
16
18
18
18
18
18
17
18
18
18
18
In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di
richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell‟applicazione della predetta tabella di regole
evolutive.
La variazione della classe di merito, conseguentemente al verificarsi di un sinistro, è effettuata da EUROPEAN
INSURANCE GROUP LTD. in ottemperanza all‟Art. 5 della Legge n. 40 del 2 Aprile 2007.
2.5 Sinistri eliminati come senza seguito
Qualora un sinistro riservato a danni a persona, che abbia dato luogo all‟applicazione del malus venga successivamente
eliminato come senza seguito, EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. provvede:
a)
nel caso in cui il rapporto assicurativo risulti ancora in essere con il Contraente originario:

ad assegnare il contratto, all‟atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell‟esercizio in cui
l‟eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che
il sinistro non fosse avvenuto;

a predisporre il conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto
diritto di percepire;
b) nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato:
•
a rilasciare l‟attestazione dello stato del rischio contenente i dati rettificati;
28
Condizioni di Polizza
European Insurance
Group Ltd.
Office 18A, Europa
Centre
John Lopez Street,
Floriana, FRN 9011,
Malta
Iscri.ISVAP: 40165
•
a rimborsare il maggior premio pagato compatibilmente con gli obblighi temporali di conservazione delle
tariffe, così come previsto dall‟art. 5, comma 6 del D.M. del 28/01/2004 n. 67.
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come “Senza Seguito” sia riaperto si procederà, all‟atto del primo rinnovo di
contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri
indicati nella formula delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio determinati dal sinistro riaperto.
2.6 Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato da EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. per
evitare la maggiorazione del premio per l’evoluzione del Bonus/Malus
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti
all‟applicazione delle regole evolutive, di cui alla prevista tabella, offrendo a EUROPEAN INSURANCE GROUP
LTD., all‟atto della scadenza del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri
avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, purché interamente definiti.
Per conoscere l‟importo del rimborso del sinistro il Contraente potrà contattare il Servizio Sinistri EUROPEAN
INSURANCE GROUP LTD. al numero 800.912. 511.
2.7 Classe di assegnazione auto con medesimo proprietario
Ai sensi dell„Art. 5 Legge n. 40 del 2 aprile 2007, in caso di stipula di nuovo contratto, è possibile assegnare la classe di
merito maturata su altro veicolo già assicurato, a condizione che:
•
il veicolo sia assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione/voltura al PRA;
•
il proprietario sia il medesimo (ai sensi del Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006) oppure suo un familiare
stabilmente convivente;
•
il proprietario sia persona fisica;
•
il veicolo da assicurare appartenga alla medesima tipologia del primo.
In tale caso, il Contraente deve:
a)
se il primo veicolo è assicurato presso EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD:

aver inviato tutti i documenti richiesti al par. 2.4 per la regolarizzazione amministrativa del veicolo già
assicurato;

aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti per la regolarizzazione contabile del
veicolo già assicurato;

inviare copia del libretto di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà relativo al veicolo da
assicurare;
b) se il primo veicolo è assicurato presso altra Compagnia:

inviare copia del libretto di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà relativo al veicolo da
assicurare;

inviare l‟originale del duplicato dell‟attestazione dello stato del rischio del veicolo già assicurato relativa
all‟ultima annualità assicurativa rilasciato da precedente compagnia;
29
Condizioni di Polizza
European Insurance
Group Ltd.
Office 18A, Europa
Centre
John Lopez Street,
Floriana, FRN 9011,
Malta
Iscri.ISVAP: 40165

dichiarare che il proprietario del il veicolo sia del medesimo proprietario del veicolo già assicurato ovvero,
nel caso in cui il proprietario sia un suo familiare stabilmente convivente, che il proprietario del veicolo
abbia la medesima residenza del proprietario del veicolo assicurato.
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. si riserva la facoltà di richiedere al Contraente di inviare copia della
certificazione dello stato di famiglia.
2.8 Attestazione dello stato del rischio
Almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, il Contraente ha il diritto di ottenere
l‟attestazione dello stato del rischio, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con EUROPEAN
INSURANCE GROUP LTD.
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. non rilascia l‟attestazione nel caso di contratti che abbiano avuto durata
inferiore al periodo di osservazione.
In caso di furto del veicolo senza ritrovamento, il Contraente ha facoltà di richiedere l‟attestazione dello stato del rischio
relativo all‟ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso, salvo il caso in cui l‟attestazione risulti già inviata
al Contraente.
Tale attestazione verrà rilasciata entro 15 giorni dalla data della richiesta.
Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell‟attestazione dello stato del rischio,
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. ne rilascia un duplicato, su richiesta del Contraente, entro 15 giorni dalla
stessa.
Qualora il Contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD.
rilascia su richiesta di quest‟ultimo un duplicato senza applicazione di costi. Analoga disposizione viene applicata nei
confronti dell‟ usufruttuario, dell‟acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di contratto in leasing.
a)
Il periodo di validità dell‟attestazione dello stato del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del
contratto. Tuttavia, ai sensi dell‟Art. 5 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007, l‟ultima attestazione conseguita
conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di: Cessazione del rischio del veicolo assicurato (vendita,
demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all‟estero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del
veicolo assicurato;
b) Risoluzione del contratto a seguito di sospensione senza riattivazione;
c)
2.9
Mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo.
Duplicato del Certificato e del Contrassegno
Nel caso in cui il Certificato o il Contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare,
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente.
Se la perdita del Certificato o del Contrassegno è dovuta a sottrazione o a smarrimento, il Contraente deve dare prova di
aver denunciato il fatto alle competenti Autorità.
2.10
Gestione delle vertenze
30
Condizioni di Polizza
European Insurance
Group Ltd.
Office 18A, Europa
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Malta
Iscri.ISVAP: 40165
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell‟assicurato, la gestione
stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno,
designando, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell‟assicurato in sede penale sino all‟atto della tacitazione dei danneggiati.
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per i legali o tecnici
che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
2.11 Condizioni aggiuntive
(Valide se espressamente riportate in frontespizio)
A. Responsabilità civile trasportati
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. copre la responsabilità civile dei trasportati nel caso essi cagionino
involontariamente danni a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato.
Sono esclusi i danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stesso.
La garanzia è prestata entro i limiti previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria.
B. Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD., in parziale deroga di quanto previsto al par. 2.2 lett. a), rinuncia al
diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza
dell‟inoperatività della garanzia, qualora il conducente, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia
involontariamente omesso di:

rinnovarla, ma ne ottenga il rinnovo entro tre mesi dalla data del sinistro;

effettuare la conversione, quando normativamente previsto, ma ne ottenga il rilascio entro tre mesi dalla
data del sinistro.
C. Traino rimorchio
L‟assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi
purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate
sui documenti di circolazione del veicolo assicurato.
2.12
Condizioni speciali
2.12.1 Franchigia fissa e assoluta
La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell‟ammontare precisato in
polizza. Il Contraente e l‟Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all‟Impresa l‟importo del risarcimento rientrante
nei limiti della franchigia. L‟Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del
danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto
qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza. Resta fermo il disposto del paragrafo 1.2. delle Norme
Generali. In caso di mancata presentazione della documentazione idonea all‟attestazione dei precedenti assicurativi,
l‟importo della franchigia riportata in polizza sarà aumentata del 50%.
2.12.2 “Bonus/Malus” motociclo, ciclomotore (qualunque uso), ciclomotore trasporto cose.
31
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La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio,
rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al comma seguente, che si
articola in diciotto classi di appartenenza rispettivamente corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti dalla 1a
alla 18a classe, secondo la tabella di seguito riportata. Per l‟applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai
fini dell‟osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
- I° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell‟assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo
di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio.
- Periodi successivi: hanno durata dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Tabella evolutiva - classe di merito CU/EIG Ltd Tariffa Bonus Malus
CLASSE
CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI
DI
0
1
2
3
MERITO
SINISTRI
SINISTRI
SINISTRI
SINISTRI
1
1
3
6
9
12
2
1
4
7
10
13
3
2
5
8
11
14
4
3
6
9
12
15
5
4
7
10
13
16
6
5
8
11
14
17
7
6
9
12
15
18
8
7
10
13
16
18
9
8
11
14
17
18
10
9
12
15
18
18
11
10
13
16
18
18
12
11
14
17
18
18
13
12
15
18
18
18
14
13
16
18
18
18
15
14
17
18
18
18
16
15
18
18
18
18
17
16
18
18
18
18
18
17
18
18
18
18
4 o più
SINISTRI
All‟atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (quattordici), se relativo a:
- Motociclo immatricolato per la prima volta al P.R.A.
- Motociclo immatricolato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.
- Ciclomotore autorizzato a circolare per la prima volta da meno di 3 (tre) mesi.
32
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Per la stipulazione di contratti relativi ai veicoli di cui al comma precedente il Contraente è tenuto ad esibire la carta di
circolazione o il certificato di proprietà e a farne fare fotocopia. In difetto, il contratto è assegnato alla classe di merito
18 (diciotto).
Per le annualità successive a quelle della stipulazione, il contratto è assegnato, all‟atto del rinnovo, alla classe di merito
di pertinenza in base alla prevista tabella, riportata nella Tariffa in vigore, di regole evolutive a seconda che l‟Impresa
abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento con responsabilità principale
dell‟Assicurato o che la percentuale di responsabilità “cumulata”, indicata in seguito a sinistri con responsabilità
concorrente paritaria, sia pari ad almeno il 51%.
Nel caso che il contratto stipulato con l‟Impresa si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza nella forma
Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato all‟atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto
delle indicazioni risultanti dall‟attestazione di cui all‟Art. 134 del Codice delle Assicurazioni rilasciata dal precedente
Assicuratore. In mancanza di consegna dell‟attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (diciotto).
Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l‟attestazione si riferisca ad un contratto stipulato
nella forma Bonus/Malus che sia scaduto da più di 12 (dodici) mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di
scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito
prevista dalla suddetta tabella, se avente effetto entro 5 anni dalla scadenza del contratto per la quale l‟attestazione è
stata rilasciata, così come stabilito dalla legge 40/2007. In ogni altro caso il contratto è assegnato alla classe di merito
diciottesima.
Qualora il contratto precedente si riferisca ad un veicolo già assicurato per durata inferiore ad un anno, ferma restando
la maggiorazione prevista, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 14 ovvero alla classe di merito CU
riportata nella polizza precedente. Il Contraente è tenuto ad esibire il precedente contratto e qualora questo sia scaduto
da più di 12 mesi si applica la disposizione del settimo comma. In assenza di tale dichiarazione, il contratto viene
assegnato alla classe di merito 18.
La disposizione di cui al sesto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata
inferiore ad un anno presso un‟Impresa alla quale sia stata vietata l‟assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in
liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell‟attestazione all‟Impresa o al
commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del
Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell‟attestazione. Tale dichiarazione, unitamente a
copia della polizza precedente, valgono come attestazione ed il contratto sarà assegnato alla classe di pertinenza
secondo la tabella, riportata nella Tariffa in vigore, del sesto comma.
L‟assegnazione alla classe di merito 18 (diciotto) effettuata ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti è
soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell‟attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della
stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest‟ultima data. L‟eventuale conguaglio di premio
sarà regolarizzato dall‟Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest‟ultimo, sarà
conteggiata sull‟ammontare per la nuova annualità.
Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all‟estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di
merito 14 (quattordici), a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore
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estero che consenta l‟assegnazione ad una delle classi secondo i criteri di cui al sesto comma. La dichiarazione si
considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio.
Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi quarto, sesto, settimo, ottavo e nono, la
disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all‟atto di ciascun rinnovo, ai contratti in corso
con l‟Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma. È data facoltà al Contraente di evitare le
maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui
alla prevista tabella, riportata nella Tariffa in vigore, offrendo all‟Impresa all‟atto del rinnovo del contratto il rimborso
degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla
scadenza contrattuale. Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta. L‟Impresa pertanto consegnerà
al Contraente nuova attestazione dello stato del rischio opportunamente corretta.
In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione,
qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della
persona del Proprietario del veicolo assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. La sostituzione del veicolo
dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione o documentata consegna in conto vendita del veicolo
assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata da certificazione. In ogni
altro caso si procede alla stipula di un nuovo contratto.
In caso di furto del veicolo, distruzione, demolizione, vendita, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del
veicolo assicurato, il Proprietario (o il locatario in caso di leasing) può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà (o
locatagli in caso di leasing) della classe di merito maturata. Per poter stipulare il nuovo contratto, il Contraente dovrà
consegnare all‟Impresa l‟attestazione dello stato del rischio e:
in caso di furto:
- copia di denuncia di furto rilasciata all‟autorità competente
- contratto assicurante il veicolo colpito da furto totale
- carta di circolazione o foglio complementare del nuovo veicolo
- copia della documentazione attestante la perdita di possesso del veicolo rubato
in caso di distruzione, demolizione o definitiva esportazione:
- atto di demolizione o atto di esportazione
- contratto assicurante il veicolo demolito o esportato
- carta di circolazione o foglio complementare del nuovo veicolo
in caso di vendita o di consegna in conto vendita:
- contratto assicurante il veicolo venduto o consegnato in conto vendita
- carta di circolazione o foglio complementare
- copia della documentazione attestante l‟avvenuta alienazione o la consegna in conto vendita del veicolo precedente.
Qualora, in caso di furto, il veicolo venga successivamente ritrovato e l‟Assicurato si sia avvalso della facoltà prevista
dal comma precedente, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14, altresì, nel caso
in cui il veicolo sia stato consegnato in conto vendita, o sia stato oggetto di sostituzione contrattuale e il veicolo non sia
stato venduto, l‟Assicurato, qualora ne faccia richiesta entro un anno dalla data della consegna in conto vendita, dovrà
stipulare un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.
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Il criterio di cui al comma precedente (per il caso di furto) si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo
avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto. Qualora il furto, la vendita, la consegna in conto vendita, la
demolizione o la definitiva esportazione siano avvenuti successivamente alla scadenza del periodo di osservazione,
l‟attestato di rischio sarà emesso applicando l‟evoluzione della classe di merito sulla base del periodo di osservazione
stesso.
CAPITOLO 3 - DANNI AL VEICOLO
Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza e sono prestate con
applicazione, per ciascun sinistro, dello scoperto e relativo minimo o della franchigia pattuiti ed indicati sulla
Scheda di Polizza.
3.1 Incendio e furto
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni
materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato:
•
da incendio non doloso, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell‟impianto di alimentazione;
•
a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina. Sono compresi i danni causati al veicolo nell‟esecuzione o in
conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso e i danni diretti da circolazione conseguenti al furto o alla
rapina, con esclusione dei danni ai pneumatici.
Sono compresi inoltre gli accessori di serie e, se il loro valore è riportato sulla Scheda di Polizza, gli optional.
3.2 Esclusioni per la garanzie Incendio e Furto
L‟assicurazione non comprende i danni:
a)
avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di
vandalismo come l‟incendio doloso;
c)
avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d‟aria, uragani,
mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di
grandine;
d) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di
radioattività;
e)
determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell‟assicurato e delle persone del cui operato sono
tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
f)
agli apparecchi fonoaudiovisi non costituenti dotazione di serie e quelli causati a parti del veicolo per la loro
asportazione;
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g) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e relative prove e allenamenti;
h) indiretti, come deprezzamento o privazione dell‟uso del veicolo, qualunque ne sia la causa;
i)
la garanzia furto non opera in caso di mancata chiusura del veicolo; altresì non opera nel caso di furto agevolato
dalla presenza, all‟interno del veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione.
3.3 Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. a ogni eventuale proposta di rinnovo annuale, effettuerà l‟adeguamento
automatico del valore assicurato in base a quanto riportato dalla rivista Quattroruote.
L‟adeguamento automatico non sarà effettuato in caso di veicoli non censiti da Quattroruote o di cessazione della sua
pubblicazione.
3.4 Riduzione e integrazione del valore assicurato
In caso di sinistro parziale il valore assicurato si intende ridotto, relativamente alla sola garanzia interessata, con effetto
immediato e fino al termine dell‟annualità assicurativa in corso, di un importo pari all‟indennizzo riconosciuto.
Su richiesta del Contraente, il valore assicurato è integrato da un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante
il pagamento del relativo rateo di premio spettante a EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD..
3.5
Garanzie aggiuntive (sempre valide quando operano le garanzie incendio/furto)
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. si obbliga, in aggiunta all‟indennizzo del sinistro, a rimborsare:
In caso di furto totale con ritrovamento le spese sostenute per il parcheggio e/o per la custodia del veicolo disposti
dall‟Autorità fino al giorno della comunicazione all‟assicurato dell‟avvenuto ritrovamento, con il massimo di €250,00;
In caso di furto totale senza ritrovamento la quota della tassa di proprietà per il periodo compreso tra l‟inizio del
mese successivo a quello del sinistro e la data di scadenza della tassa pagata con il massimo di € 250,00;
A seguito di un sinistro da circolazione le spese che si rendessero necessarie per la sostituzione e/o il ripristino:
•
air-bag;
•
pretensionatori delle cinture di sicurezza;
•
impianto antifurto;
fino ad un massimo di € 100,00, salvo che siano state risarcite dal responsabile del sinistro e che sia provata la loro
sistemazione, e salvo quanto diversamente pattuito ed accettato tra le parti.
3.6 Garanzie accessorie
A.
Eventi naturali e socio-politici
L‟Impresa risarcisce i danni dovuti a:
- bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici, frana,
pressione della neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, tromba d‟aria, uragano, turbine di vento, valanga, slavina,
allagamento alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, terremoto. Per tali eventi è applicato lo scoperto del 10% con il
minimo di € 150,00; tempesta, grandine fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il veicolo. È
applicato lo scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.
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L‟Impresa risarcisce, fino alla concorrenza del valore assicurato con la garanzia furto e con l‟applicazione di uno
scoperto del 10% con il minimo di € 250,00, i danni al veicolo causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di
terrorismo, sabotaggio o danneggiamento volontario seguito o meno da incendio. Non sono indennizzabili i danni
subiti dal veicolo durante il suo possesso od uso abusivo a seguito di rapina.
B. Cristalli
In caso di rottura per cause accidentali o per fatto anche volontario di terzi dei cristalli installati sul veicolo - con
esclusione dei gruppi ottici e degli specchietti retrovisori interni ed esterni – saranno rimborsati i costi sostenuti per il
rimpiazzo, incluse le spese di intervento del riparatore, degli stessi sino ad un massimo di € 800,00 per ogni sinistro con
una franchigia di € 75,00 per evento, indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati. Sono esclusi i danni:
- avvenuti in occasione di urto, collisione tra veicoli, ribaltamento del veicolo;
- dovuti a rigature, segnature e simili.
C. Infortuni del conducente
L‟assicurazione vale per gli infortuni subiti dal conducente occasionale dell‟autovettura assicurata ed indicata in
polizza, chiunque esso sia, purché munito di regolare patente ed autorizzato dal Proprietario dell‟autovettura, per gli
infortuni subiti durante la circolazione.
C.1 Estensione dell‟assicurazione
L‟assicurazione comprende gli infortuni subiti:
- in conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche grave (colpa grave in genere) dell‟Assicurato;
- in occasione di tumulti popolari, e di atti violenti che abbiano movente politico o sociale (quali ad esempio: attentati,
sabotaggio, terrorismo ecc.) a condizione che l‟Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- in stato di malore od incoscienza.
C.2 Esclusioni
L‟assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
b) se l‟utilizzo del veicolo non è effettuato in conformità alle norme vigenti;
c) per le persone che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, siano affette da alcoolismo,
tossicomania o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o
stati paranoidi;
d) per gli infortuni subiti dal conducente a causa o in stato di ubriachezza;
e) per gli infortuni causati dall‟abuso di psicofarmaci, dall‟uso di stupefacenti o allucinogeni;
f) per gli infortuni verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove;
g) per gli infortuni sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall‟Assicurato;
h) per infortuni in conseguenza di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
i) per gli infortuni subiti in occasione o causati da guerra, anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti tellurici,
inondazioni, eruzioni vulcaniche;
l) per gli infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell‟atomo, naturali o provocati, da accelerazione
di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine deceleratrici, raggi X, ecc.).
C.3 Estensione territoriale
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L‟assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino
e degli Stati dell‟Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell‟Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia,
del Principato di Monaco, della Svizzera e dell‟Andorra.
C.4 Infortuni conducente
a. Denuncia dell’infortunio e obblighi dell’Assicurato. In caso di sinistro, l‟Assicurato deve darne avviso scritto
all‟Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all‟Impresa, entro tre giorni da quando ne ha avuto
conoscenza, ai sensi dell‟art. 1913 Codice Civile.
L‟inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all‟indennizzo, ai sensi
dell‟art. 1915 Codice Civile. Fermo quanto sopra, la denuncia dell‟infortunio deve contenere l‟indicazione del
luogo, giorno, ora e causa dell‟evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve
essere documentato da ulteriori certificati medici. L‟Assicurato o, in caso di morte i beneficiari, devono consentire
alla Società le indagini e gli accertamenti necessari a produrre, su richiesta, copia della cartella clinica completa.
b. Criteri di indennizzabilità. L‟Impresa corrisponde l‟indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive
dell‟infortunio. Se, al momento dell‟infortunio, l‟Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili
soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l‟infortunio avesse colpito una persona
fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già
minorato, le percentuali di invalidità permanente accertata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità
preesistente.
c. Morte. L‟indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla
cessazione del rapporto assicurativo - entro due anni dal giorno dell‟infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai
beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi dell‟Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o
legittima. L‟indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se
dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell‟infortunio ed in
conseguenza di questo, l‟Assicurato muore, gli eredi dell‟Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i
beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l‟indennizzo per morte – se superiore - e quello già pagato per
invalidità permanente.
d. Invalidità permanente. Se l‟infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica anche
successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro due anni dal giorno nel quale l‟infortunio è
avvenuto, l‟Impresa liquida, con i criteri indicati nell‟art. C.4.b - Criteri di Indennizzabilità e nei seguenti commi del
presente articolo, un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le
percentuali elencate nell‟allegato 1) del D.P.R. 30/6/1965, n. 1124 e successive modifiche intervenute sino alla data
30/06/2000, con rinuncia all‟applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge. Nei confronti delle persone
con accertato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l‟arto superiore destro e la mano destra, varranno
per l‟arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la
perdita totale, le percentuali indicate nell‟allegato 1) di cui sopra vengono ridotte in proporzione alla funzionalità
perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nell‟allegato 1) di cui sopra la valutazione viene effettuata
con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa,
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indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall‟Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale,
di più organi od arti comporta l‟applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole
percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
e. Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente. Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità
permanente quando questa sia di grado non superiore al 3%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale,
l‟indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.
f. Diritto all’indennizzo. Il diritto all‟indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è
trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l‟Assicurato muore per causa indipendente dall‟infortunio dopo che
l‟indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l‟importo
liquidato ed offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
g. Diaria da ricovero in Istituto di cura. La Società, in caso di ricovero in Istituto di cura conseguente ad infortunio
indennizzabile ai termini di polizza, corrisponde all‟Assicurato a partire dal 5° giorno di ricovero, l‟indennità
giornaliera stabilita in polizza, per ciascun giorno di ricovero e per la durata massima di 100 giorni. Il pagamento
dell‟indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su presentazione, in originale, di una dichiarazione rilasciata
dall‟Istituto di cura attestante il motivo e la durata del ricovero.
h. Controversie sulla natura e/o conseguenze delle lesioni. Le divergenze sulla natura e/o conseguenze delle lesioni,
sul grado di invalidità permanente e sull‟applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall‟articolo relativo
possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune
accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell‟Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il
Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede, a scelta della Società, presso la Società stessa o presso la sede
dell‟Intermediario al quale è assegnata la polizza. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico
da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio
Medico di rinviare, ove ne riscontri l‟opportunità, l‟accertamento definitivo dell‟invalidità permanente ad epoca da
definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull‟indennizzo. Le
decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono
vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
i. Rinuncia al diritto di surrogazione. La Società rinuncia, a favore dell‟Assi curato e dei suoi aventi diritto, al
diritto di surrogazione di cui all‟art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell‟infortunio.
D. Collisione e Kasco
L‟impresa risarcisce i danni subiti dal veicolo in conseguenza di collisione accidentale con altri veicoli identificati con
targa.
La garanzia non opera per i danni:
-
da circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
-
derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo;
-
agli apparecchi/accessori anche se assicurati, se il sinistro non colpisca anche altre parti del veicolo;
-
subiti dal veicolo quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze
stupefacenti oppure sia stato sanzionato dall‟Autorità per rifiuto all‟accertamento;
-
avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite;
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-
subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
La garanzia è operante per i danni subiti dal veicolo in conseguenza di:
-
urto, ribaltamento, collisione, uscita di strada;
-
atti dolosi di terzi perpetrati anche individualmente
La garanzia non opera per i danni:
-
da circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
-
derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo;
-
agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il sinistro non colpisca anche altre parti del veicolo;
-
subiti dal veicolo quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto l‟influenza di sostanze stupefacenti,
oppure sia stato sanzionato dall‟Autorità per rifiuto all‟accertamento;
-
avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite;
-
subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
-
causati da e a cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
-
alle ruote (cerchioni, coperture, camere d‟aria) ed ai fanali non di serie, se verificatisi non congiuntamente ad
altro danno risarcibile. Sono risarcibili, in ogni caso, i danni causati da atti dolosi di terzi.
3.7 Estensione territoriale
L‟assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino
e degli Stati dell‟Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell‟Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia,
del Principato di Monaco, della Svizzera e dell‟Andorra.
3.8
Norme che regolano la liquidazione danni
3.8.1 Riparazioni
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa e nell‟officina
idonea più vicina, l‟assicurato non può provvedere a riparazione alcuna senza aver ricevuto l‟assenso da EUROPEAN
INSURANCE GROUP LTD., purché detto assenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dalla denuncia del
sinistro. EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al
ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l‟indennizzo,
come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo, corrispondendo all‟assicurato il valore al netto
degli scoperti o franchigie eventualmente previste dal contratto.
3.8.2 Determinazione dell’ammontare del danno
Per la determinazione dell‟ammontare del danno valgono i seguenti criteri:
1. In caso di perdita totale se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo,
l‟ammontare del danno è pari al prezzo d‟acquisto del veicolo con il limite della somma assicurata. Se la perdita
totale si verifica successivamente, l‟ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del
sinistro con il limite della somma assicurata;
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2. In caso di danno parziale l‟ammontare del danno si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni,
con applicazione del degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire. In deroga a quanto
sopra, se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d‟acquisto e il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla
data di prima immatricolazione, la riduzione per degrado non è applicata salvo per alcune parti particolarmente
soggette ad usura quali pneumatici, batterie, motore e suoi componenti. Se, al momento del sinistro, il valore
commerciale del veicolo è superiore a quello assicurato l‟indennizzo sarà calcolato in proporzione al rapporto tra
il secondo e il primo di detti valori;
3. In ogni caso:
•
la corresponsione dell‟indennizzo relativo al valore degli optional assicurati indicati sulla scheda di polizza è
subordinata alla dimostrazione, a mezzo di comunicazione fiscale regolare, della loro effettiva installazione;
•
agli optional, se assicurati, è applicata la stessa percentuale di svalutazione determinata per il veicolo;
•
nella determinazione del danno si terrà conto dell‟incidenza dell‟I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da
fattura o ricevuta fiscale, ad eccezione dell‟ipotesi in cui l‟assicurato sia un soggetto d‟imposta al quale è
consentita la detrazione a norma di legge;
•
non è indennizzata somma superiore a quella assicurata, salvo quanto previsto dal par. 3.5 “Garanzie
aggiuntive”;
•
dall’ammontare del danno è detratto l’importo risultante da eventuali scoperti e franchigie pattuite sulla
Scheda di Polizza;
•
non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della
sua riparazione.
Liquidazione dei danni – Furto o Incendio
3.8.3
In caso di furto senza ritrovamento o incendio totale l‟indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD.:
•
dell‟estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
L‟assicurato è altresì tenuto a fornire a EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. le chiavi originali del veicolo e, se
dichiarato dal Contraente in quanto riportato sulla Scheda di Polizza, dei dispositivi elettronici di avviamento.
In caso di furto e/o rapina totale e/o incendio totale il pagamento dell‟indennizzo sarà effettuato trascorsi almeno 30
giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro.
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. ha facoltà, in caso di furto totale o parziale e/o incendio totale di richiedere,
prima di pagare l‟indennizzo, che l‟assicurato fornisca il certificato, rilasciato dal Tribunale, attestante che il
procedimento penale relativo al furto del veicolo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti
gli autori del reato.
EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. ha inoltre facoltà, in caso di furto totale, di richiedere che l‟assicurato
fornisca:
•
una procura notarile a vendere per consentire a EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. di venire in possesso
del veicolo ritrovato e successivamente di poter provvedere alla sua alienazione;
•
un‟autorizzazione a trattenere il ricavato derivante da suddetta alienazione.
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3.8.4 Liquidazione dei danni – Nomina dei periti
In caso di discordanza sull‟entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero,
quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da EUROPEAN INSURANCE GROUP
LTD. e dall‟assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti
non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al
Presidente del Tribunale ove risiede l‟assicurato.
I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti
con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le Parti.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di EUROPEAN
INSURANCE GROUP LTD. e dell‟assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.
3.8.5
Recuperi
L‟assicurato è tenuto a informare EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. non appena abbia notizia del recupero del
veicolo rubato o di parti di esso.
Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell‟indennizzo sarà computato in detrazione dell‟indennizzo
stesso.
In caso di recupero dopo il pagamento dell‟indennizzo, l‟assicurato ha facoltà di rientrare in possesso del veicolo
ritrovato successivamente all‟erogazione dell‟indennizzo. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del
danno e l‟assicurato provvederà a rimborsare a EUROPEAN INSURANCE GROUP LTD. l‟importo determinato
sottraendo all‟ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Le spese di recupero e
custodia restano a carico dell‟assicurato, salvo quanto previsto al primo comma del par. 3.5 “Garanzie aggiuntive”.
3.9
Veicoli locati in “leasing”
Premesso che il veicolo Assicurato, di proprietà della Società indicata in polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome,
è stato concesso in “leasing” al Contraente sino alla data indicata in polizza, l‟Impresa assicuratrice si impegna nei
confronti della citata Società a:
a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della citata
Società;
b) comunicare alla citata Società ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni
dalla ricezione della relativa denuncia;
c) comunicare alla citata Società, con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione
scaduto, nonché l‟eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il
mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione delle garanzie ai sensi di legge. Resta inteso che
l‟Impresa assicuratrice potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e
da comunicarsi contestualmente alla citata Società con lettera raccomandata. Resta altresì inteso che, in caso di
incendio, furto o guasti accidentali (Kasco) del veicolo Assicurato, l‟indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a
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norma dell‟art. 1891, 2° comma C.C., corrisposto alla citata Società nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e
che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
3.10
Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell’ente
finanziatore
La presente polizza è vincolata a favore della Società sino alla data indicata in polizza e pertanto l‟Impresa assicuratrice
si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso
della citata Società;
b) comunicare alla citata Società ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni
dalla ricezione della relativa denuncia;
c) comunicare alla citata Società, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione
scaduto, nonché l‟eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
d) non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o guasti accidentali (kasco) l‟indennizzo che fosse liquidato a termini di
polizza senza il consenso scritto della citata Società e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a
quest‟ultima l‟indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio alla citata Società è fin d‟ora autorizzata dal
Contraente.
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ALLEGATO 1 – LETTERA TIPO RICHIESTA RISARCIMENTO
Raccomandata A.R.
Data del timbro postale.
All‟Ufficio Sinistri della Compagnia di Assicurazioni
_____________________________________________
_____________________________________________
Oggetto: Richiesta di risarcimento ai sensi degli articoli 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni private (Decreto
Legislativo n. 209 del 07/09/2005)
Io sottoscritto____________________________________________________________________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________il______________________________
con la presente inoltro formale richiesta danni per il sinistro avvenuto in data__________________________
a (luogo)_______________________________________________________________________________
tra il veicolo di mia proprietà targato___________________ ed il veicolo presso di voi assicurato con Polizza
n.__________________________________targato__________________________e
di
proprietà
di____________________________________________________________________________________
Allego la dinamica dettagliata dell‟incidente, dalla quale risulta la responsabilità del vostro assicurato e vi informo che
il mio veicolo è a disposizione per la valutazione dei danni subiti al seguente indirizzo:
_______________________________________________________________________________________
nei seguenti giorni_____________________________________ alle ore____________________________
Vi prego di contattarmi anche telefonicamente e vi informo che potrò rivolgermi ad un legale in caso di mancato esito
sul risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della presente.
Distinti saluti.
Firma
_____________________________________
Vi allego: 1) C.A.I.; 2) testimonianze; 3) Certificazione medica delle lesioni
Sono intervenute Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.)? NO oppure SI________________________________
Mittente:
Nome_________________________________________________________________________________
Cognome_______________________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________________
Numeri di telefono_______________________________________________________________________
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Edizione: 07 - 2008
Aggiornamento: 05 - 2010
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