REALTÀ
Fabbricati
REALTÀ FABBRICATI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL FABBRICATO.
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
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NOTA INFORMATIVA, COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Mod. 16011C - Ed. 12/2010 - Agg. 6/2015
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1
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Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da
Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d’Astorg
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL FABBRICATO.
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della
sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale – Viale Cesare Pavese, 385 00144 Roma – Italia. Tel +39 06/3018.1 - fax +39 06/80210.831 - www.groupama.it;
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Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585 e nell'Albo delle Imprese di
assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023, ed è diretta e coordinata da Groupama SA Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8·10 Rue d'Astorg.
Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 15
maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Alla data dell’ultimo bilancio approvato e relativo all’esercizio 2014, il patrimonio netto della
Società ammonta a 444,2 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e
al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 172,6 e a 271,6 milioni di Euro.
Alla stessa data l’indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto
dalla normativa vigente, è pari a 1,42.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è stipulato con tacito rinnovo.
La disdetta, ovvero la comunicazione che il contraente deve fare all’assicuratore per evitare
che il contratto si rinnovi, dovrà essere esercitata almeno 30 giorni prima della scadenza del
contratto stesso, mediante lettera raccomandata da inviare all’agenzia o alla Società. In
mancanza di disdetta, esercitata nei tempi e nelle modalità indicate, l’assicurazione si intende
prorogata per un anno e così successivamente.
Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 7 della sezione “Norme che regolano l’assicurazione in
generale” delle condizioni di assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni
Il contratto assicurativo offre quattro sezioni di garanzia: Incendio e Rischi Complementari,
Responsabilità Civile, Altri Danni ai Beni, Tutela Legale.
Le garanzie della sezione Incendio e Rischi Complementari tutelano contro i danni provocati al
fabbricato da incendio, fulmine, scoppio, esplosione e altri rischi accessori (quali caduta di
aeromobili, rovina di ascensori ecc.). Sono compresi in garanzia anche gli altri eventi conseguenti a
quelli di cui sopra: sviluppo di fumi, gas, vapori, guasti arrecati al fabbricato allo scopo di impedire
l’incendio, le spese di demolizione, sgombero e trasporto, la perdita di pigione. Sono opzionabili
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anche i danni derivanti da eventi sociopolitici e atmosferici, da ordigni esplosivi, da sovraccarico
neve. Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 1 della sezione “Incendio e rischi complementari”
delle condizioni di assicurazione.
Le garanzie della sezione Responsabilità Civile tengono indenne l’assicurato di quanto sia tenuto a
risarcire per i danni (fisici o materiali) involontariamente provocati a terzi in conseguenza di un
fatto accidentale, diverso dallo spargimento d’acqua, verificatosi in relazione alla proprietà del
fabbricato e alla conduzione delle parti comuni. L’assicurazione comprende, ad esempio, i rischi
degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, la responsabilità che possa derivare da fatto
doloso di persone di cui l’assicurato debba rispondere a norma di legge, la responsabilità
dell’assicurato in qualità di committente di lavori riguardanti il fabbricato. La copertura può essere
estesa alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, alla responsabilità civile dei conduttori
di appartamenti e dell’amministratore. Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 5 e 7 della sezione
“Responsabilità civile” delle condizioni di assicurazione.
Le garanzie della sezione Altri Danni ai Beni indennizzano l’assicurato delle spese sostenute per il
ripristino del fabbricato in seguito ai danni prodotti dallo spargimento d’acqua conseguente a
rottura accidentale di condutture e impianti fissi del fabbricato, a occlusione di condutture o a
trabocco di fognature. Inoltre, l’assicurazione copre anche la responsabilità civile verso terzi per
danni derivanti da occlusione di tubature o da spargimento d’acqua per rottura di condutture e di
impianti fissi del fabbricato assicurato. È possibile prestare copertura anche per le spese di ricerca e
riparazione del guasto sostenute in seguito a spargimento d’acqua o occlusione, per i danni
derivanti da spargimento d’acqua per rottura di condutture dovuta a gelo, nonché i danni, sia diretti
che a terzi, da spargimento d’acqua a cose poste in locali interrati o seminterrati. Possono essere
garantite anche le spese per il rimpiazzo di lastre di vetro o cristallo pertinenti al fabbricato distrutte
o danneggiate e i danni elettrici subiti da impianti e apparecchiature elettrici e elettronici sempre di
pertinenza del fabbricato. Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 8, 10, 11 e 12 della sezione
“Altri danni ai beni” delle condizioni di assicurazione.
Le garanzie della sezione Tutela Legale coprono le spese che si rendessero necessarie per la tutela
dei diritti del Condominio assicurato in tutti quei casi (ad esempio, danni extracontrattuali subiti per
fatti illeciti di terzi, contratti di fornitura o di prestazioni, vertenze con i condomini, procedimenti
penali a carico dell’amministratore) in cui vi sia necessità dell’intervento di un avvocato, con
l’ulteriore possibilità di avvalersi anche di un legale di fiducia. La garanzia può inoltre essere estesa
al “Penale doloso” e all’“Opposizione alle sanzioni amministrative”. Per maggiori dettagli si rinvia
agli articoli 1, 2 e 9 della sezione “Tutela legale” delle condizioni di assicurazione.
Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative,
nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al
mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli 1, 2, 4, delle
“Norme che regolano l’assicurazione in generale”, 1, 2, 3 della “Sezione I – Incendio e Rischi
Complementari”, 5, 6, 7 della “Sezione II – Responsabilità Civile”, da 8 a 12 della “Sezione III –
Altri danni ai beni”, 19 delle “Norme sulla liquidazione del danno”, da 1 a 5 e 9 della “Sezione IV Tutela Legale” delle condizioni di assicurazione.
Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e massimali. Per maggiori dettagli, si rinvia agli
articoli 1 della “Sezione I -Incendio e rischi complementari”, 5 della “Sezione II -Responsabilità
Civile”, 8, 11, 12 della “Sezione III – Altri danni ai beni”, 2 e 9 della “Sezione IV -Tutela Legale”
delle condizioni di assicurazione.
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Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche
finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che
non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente
assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o,
più raramente in una percentuale sulla somma assicurata. Funzionamento: alla somma spettante a
titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l’importo della franchigia previsto dalle condizioni di
assicurazione.
Ad esempio, se l’indennizzo è quantificabile in € 1.000,00, e le condizioni di assicurazione
prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all’assicurato sarà pari ad € 800 così
determinata: € 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00
Rimarranno, quindi, a carico dell’assicurato € 200,00.
Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell’assicurato, e si esprime non in cifra
assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno. Anche lo scoperto non può essere
diversamente assicurato pena la perdita del diritto all’indennizzo.
Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00, ma le condizioni di assicurazione
prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all’assicurato sarà € 9.000,00 così
determinata:
danno = € 10.000,00;
percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione = 10%;
scoperto = percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione applicata al danno =
10% di € 10.000,00 = € 1.000,00;
danno (€ 10.000,00) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00).
Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a
prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni
procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’assicurato salvo rivalsa nei
confronti del diretto responsabile.
Ad esempio, se il danno è € 3.000,00, ma il massimale previsto dalle condizioni di assicurazione è
di € 1.000,00, l’assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di
quest’ultima somma, ovvero € 1.000,00. in questo caso rimarrà a carico dell’assicurato la differenza
di € 2.000,00:
€ 3.000,00 (danno) - € 1.000,00 (massimale) = € 2.000,00 (differenza a carico dell’assicurato)
Per la disciplina dell’assicurazione parziale si rinvia agli articoli 18 e 23 della sezione “Norme sulla
liquidazione del danno” delle condizioni di assicurazione.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di
conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Le conseguenze
sono descritte all’articolo 1 delle condizioni di assicurazione, a cui si rinvia.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del
rischio. La mancata comunicazione può comportare conseguenze sulla prestazione, per il dettaglio
delle quali, si rinvia agli articoli 5 e 6 della sezione “Condizioni generali di assicurazione / Norme
che regolano l’assicurazione in generale” delle condizioni di assicurazione. A titolo esemplificativo,
una circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio potrebbe essere costituita da
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una variazione della destinazione d’uso di parte del fabbricato.
6. Premio
Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio
annuo. Le modalità di pagamento riconosciute dall’Impresa sono:
1. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato all’Impresa o
all’Intermediario, in tale sua qualità, ovvero girato nei limiti consentiti dalla vigente
normativa in materia;
2. bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico, comunque sempre
emesso a favore dell’Impresa o dell’Intermediario, in tale sua qualità;
3. contanti fino al limite consentito dalla vigente normativa in materia.
Il premio può essere corrisposto anche in rate semestrali, quadrimestrali e trimestrali, con
l’applicazione dell’aumento del 3%.
Esiste la possibilità che siano applicati sconti di premio da parte dell’impresa. Tali sconti
potranno essere applicati in considerazione della situazione di fidelizzazione del contraente
come cliente.
7. Rivalse
La rivalsa è un diritto dell’assicuratore sancito dal Codice Civile. Si applica quando
l’impresa, dopo aver pagato un sinistro, pretenda, da parte dell’assicurato o da parte di
eventuali terzi responsabili del danno la restituzione dell’intera somma corrisposta, o di parte
di essa.
Limitatamente alla “Sezione I -Incendio e rischi complementari”, la Società rinuncia al diritto di
rivalsa: per maggiori dettagli, per i presupposti e per gli effetti per il contraente si rinvia all’articolo
4 della “Sezione I -Incendio e rischi complementari” delle condizioni di assicurazione.
8. Diritto di recesso
Il contraente e l’impresa hanno diritto di recedere dal contratto di assicurazione. Per i termini
e le modalità di esercizio di tale diritto si rinvia agli articoli 3 e 7 della sezione “Condizioni generali
di assicurazione / Norme che regolano l’assicurazione in generale” delle condizioni di
assicurazione.
Qualora si sia optato per un contratto di durata poliennale il contraente ha la facoltà di
recedere senza oneri e con preavviso di trenta giorni, solo trascorso il quinquennio, così come
previsto dall’articolo 1899 c.c.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il
diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell’assicurazione della responsabilità
civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento
all’Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un’azione giudiziaria.
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
11. Regime fiscale
Imposta sui premi
I premi relativi ai contratti di assicurazione del comparto danni sono soggetti ad Imposta sulle
Assicurazioni, secondo le disposizioni contenute nella Legge 1216/1961 e sue successive modifiche
e integrazioni. I premi relativi al presente contratto, avente ad oggetto la copertura dei rischi
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Incendio, Altri Danni ai Beni, Responsabilità Civile Diversi, Tutela legale, sono soggetti ad
aliquota pari a 22,25% e 21,25% applicate in funzione delle garanzie scelte.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
In caso di sinistro, il contraente o l’assicurato devono darne avviso all’agenzia alla quale è
stata assegnata la polizza o alla Società, ai sensi dell’articolo 1913 c.c., entro 5 giorni da
quando ne hanno avuto conoscenza. Le eventuali spese per l’accertamento del danno sono a
carico della Società, ove non diversamente contrattualizzato. Per maggiori dettagli sulle
procedure liquidative, si rinvia agli articoli da 13 a 25 della sezione “Norme sulla liquidazione del
danno” delle condizioni di assicurazione.
Per i sinistri del ramo tutela legale, la gestione degli stessi è stata affidata a un’impresa terza
autorizzata ai termini di legge. Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 1, da 5 a 8 e 10 delle
condizioni di assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. -Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385
- 00144 Roma - fax: +39 06 80210979 - E-mail: [email protected]. Qualora l’Esponente non si
ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di
quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale,
21 -00187 Roma -fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, corredando l’esposto della documentazione
relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile
presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede
l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito:
http://www.ec.europa.eu/fin-net) attivando la procedura FIN-NET oppure direttamente all’IVASS,
che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. In relazione alle
controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Resta salva la facoltà dell’esponente di adire l’Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da
quelle indicate.
***
Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni
normative si rinvia alla pagina Aggiornamenti documentazione raggiungibile dalla sezione Prodotti
del nostro al sito www.groupama.it.
Groupama Assicurazione S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Il rappresentante legale
Dominique Uzel
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GLOSSARIO
Accessori
Rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi
commerciali e amministrativi dell’impresa di assicurazione.
Agente
Intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione
Aggravamento (del rischio)
Si ha aggravamento del rischio quando, successivamente alla stipulazione del contratto di
assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio.
L’assicurato ha l’obbligo di segnalare immediatamente l’avvenuto aggravamento del rischio
all’assicuratore.
Arbitrato
Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra
assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all’arbitrato, in genere, viene prevista già in
occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.
Assicurato
soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione (attività assicurativa)
Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio
al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge).
Assicurazione a primo rischio assoluto
Forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi
fino a concorrenza del valore assicurato, indipendentemente dall’effettivo valore globale dei beni.
Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale (art.
1907 c.c.).
Assicurazione a valore intero
Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni
assicurati. Nel caso in cui quest’ultimo sia superiore al primo, si applica la regola proporzionale, per
cui l’assicuratore indennizza il danno solo proporzionalmente al rapporto tra valore assicurato e
valore dei beni.
Beneficiario
persona fisica o giuridica alla quale deve essere corrisposta la prestazione prevista dal contratto
qualora si verifichi l'evento assicurato.
Broker (mediatore) di assicurazione
intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di
assicurazione
Carenza (periodo di)
Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e
quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace. Tale
concetto trova applicazione solo in alcune forme di assicurazione ad esempio assicurazioni malattia.
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Caricamenti (v. Accessori)
Condizioni di assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Contraente
Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio.
Il contraente può o meno coincidere con l’assicurato.
Contratto di assicurazione
Contratto mediante il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si impegna a tenere
indenne l'assicurato, entro i limiti convenuti, dei danni prodotti da un sinistro.
Danno
Pregiudizio subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del
fatto illecito in conseguenza di un sinistro.
Decorrenza della garanzia
Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.
Denuncia di sinistro
Avviso che l’assicurato deve dare all’assicuratore o all’agente a seguito di un sinistro.
Dichiarazioni precontrattuali
informazioni fornite dal contraente e/o dall’assicurato prima della stipulazione del contratto di
assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le
condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente e/o l’assicurato forniscono dati o notizie
inesatti od omettono di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la
società stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il
comportamento del contraente e/o dell’assicurato sia stato o no intenzionale o gravemente
negligente.
Diminuzione (del rischio)
Si ha diminuzione del rischio quando, successivamente alla stipula di un contratto di assicurazione,
avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell’evento dannoso. Se
l’assicuratore viene informato dell’avvenuta diminuzione del rischio, è tenuto a ridurre il premio o
le rate successive alla comunicazione stessa.
Disdetta
Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di
preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.
Estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
Fascicolo Informativo
Insieme dei documenti che il cliente deve ricevere prima di concludere il contratto e che lo aiutano
ad entrare in possesso di tutte le informazioni utili ad una valutazione completa del prodotto che
gli viene offerto.
Fondo di garanzia per le vittime della strada
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Fondo gestito dalla CONSAP, costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non
identificati, oppure risultanti non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta
amministrativa. In ciascuna regione (o gruppo di regioni) viene designata una impresa per la
liquidazione dei danni.
Franchigia
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che
non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente
assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo.
Franchigia Assoluta
Somma che rimane a carico dell’assicurato a prescindere dall’entità del danno.
Franchigia relativa
Somma che rimane a carico dell’assicurato solo quando il danno sia pari o inferiore alla franchigia.
Impresa di assicurazione
società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa.
Indennizzo
Somma dovuta dall’assicuratore a titolo di riparazione del danno subito dall’assicurato in caso di
sinistro.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Margine di solvibilità
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell’impresa di assicurazione, cioè al netto del
patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità
rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell’impresa.
Massimale
La somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia
assicurativa. Se i danni procurati sono superiori a tale somma la differenza resta a carico del diretto
responsabile
Nota informativa
Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, che l’assicuratore deve consegnare al contraente
prima della conclusione del contratto di assicurazione.
Periodo di assicurazione
Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa.
Polizza
È il documento che prova l’assicurazione.
Premio
Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta
dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della
garanzia.
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Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge.
Principio indennitario
Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo
corrisposto dall’assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’assicurato e
non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.
Provvigione
Elemento fondamentale del rapporto di agenzia per il quale, a fronte dell’obbligazione in capo
all’agente di svolgere l’attività diretta alla conclusione dei contratti, corrisponde l’obbligazione in
capo al preponente (impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo compenso per gli affari
che hanno avuto regolare esecuzione.
Questionario anamnestico
Detto anche questionario sanitario, è il documento che il contraente deve compilare prima della
stipulazione di un’assicurazione contro i danni alla persona o di un’assicurazione sulla vita del tipo
caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed
alle precedenti malattie o infortuni dell’assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono
all’assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.
Quietanza
Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa.
L’assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l’assicurato o il
terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore.
Risarcimento
Somma che il responsabile è tenuto a versare per risarcire il danno da lui causato o, comunque
riconducibile alla sua responsabilità.
Rischio
La probabilità che si verifichi un evento futuro ed incerto in grado di provocare conseguenze
dannose.
Riserve tecniche
Somme che le imprese di assicurazione devono accantonare ed iscrivere nel proprio bilancio per
far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati e di persone terze danneggiate.
Rivalsa
Diritto che spetta all’Assicuratore di richiedere al responsabile del danno il pagamento della somma
versata all’Assicurato a titolo di risarcimento. Tale diritto è contrattualmente rinunciabile da parte
dell’Assicuratore.
Scoperto
Lo scoperto è la parte di danno che resta a carico dell’assicurato; si esprime in una percentuale da
calcolare sul danno. Lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto
all’indennizzo.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
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Somma assicurata
Importo nei limiti del quale l’assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.
Valore a nuovo
Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono
di garantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma
anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa.
Valore allo stato d’uso
Valore della cosa materiale nelle condizioni in cui si trova al momento del sinistro.
Valore assicurato
Rappresenta la misura dell’interesse sottoposto ad assicurazione.
Dati aggiornati al 31/5/2015
Nota Informativa comprensiva del Glossario mod. 16.011I
ed. 12/2010
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REALTÀ
Fabbricati
Condizioni di assicurazione
La polizza su misura per i fabbricati civili
16.011_impaginato_Imp. globale 30/07/14 14:17 Pagina 1
Indice
Condizioni Generali di Assicurazione
Norme che regolano l’Assicurazione in Generale
Premessa
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
Art. 3 Recesso in caso di sinistro
Art. 4 Aggravamento del rischio
Art. 5 Diminuzione del rischio
Art. 6 Modifiche dell’assicurazione
Art. 7 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
Art. 8 Oneri fiscali
Art. 9 Adeguamento automatico (valido solo se indicato sul
modulo di polizza)
Art. 10 Rinvio alle norme di legge
4
4
4
4
4
4
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5
5
5
5
5
Sezione I - Incendio e Rischi Complementari
6
Art. 1 Cosa assicura
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1.2 Garanzie facoltative
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1.3 Condizioni particolari
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Art. 2 Cosa non assicura
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2.1 Per tutte le garanzie della sezione non sono risarcibili i danni:
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2.2 Se non è stata sottoscritta l’estensione di garanzia Eventi socio
politici, eventi atmosferici, ordigni esplosivi, sovraccarico di neve,
non sono risarcibili i danni causati da:
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Art. 3 Somme assicurate
Art. 4 Rinuncia alla rivalsa
Sezione II - Responsabilità Civile
Art. 5 Oggetto dell’assicurazione
5.1 Garanzie base
5.2 Garanzie facoltative
5.2.1 Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro
5.2.2 Responsabilità civile dei conduttori di appartamenti
5.2.3 Responsabilità civile dell'amministratore
Art. 6 Delimitazione dell’assicurazione - Cosa non assicura
Art. 7 Fabbricati in condominio
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Indice
Sezione III - Altri danni ai beni
Art. 8 Cosa assicura
8.1 Garanzie base
8.2 Garanzia facoltativa
Art. 9 Cosa non assicura
Art. 10 Fabbricati in condominio
Art. 11 Cristalli e vetri
Art. 12 Danni elettrici
Norme sulla Liquidazione del Danno
Art.
Art.
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Obblighi in caso di sinistro
Procedura per la valutazione del danno
Calcolo dello scoperto e della franchigia
Mandato dei periti
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Assicurazione parziale - deroga
Assicurazione presso diversi assicuratori
Limite massimo d’indennizzo
Pagamento dell’indennizzo
Obblighi in caso di sinistro
Assicurazione parziale - deroga
Gestione delle vertenze di danno e spese legali
Calcolo dello scoperto e della franchigia
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Indice
Definizioni
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Sezione IV Tutela Legale
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Premessa
Glossario
Condizioni di Assicurazione
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
Art. 2 Forma di garanzia
Art. 3 Estensione territoriale
Art. 4 Esclusioni e delimitazioni
Art. 5 Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia
Art. 6 Denuncia del sinistro e scelta del legale
Art. 7 Gestione del sinistro
Art. 8 Disaccordo sulla gestione del sinistro
Art. 9 Condizioni particolari
Art. 10 Recupero di somme
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Condizioni Generali di
Assicurazione
Norme che regolano l’Assicurazione in Generale
Premessa
Le Condizioni di assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono
parte integrante della polizza mod. 16.010 o 19.00 stipulata dal Contraente.
Resta pertanto inteso che:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate
sul modulo di polizza;
- l’assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati sul modulo di
polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, le franchigie e gli scoperti eventualmente
previsti nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
Le Definizioni hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la
normativa contrattuale.
In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di
evidenziazione previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni.
Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché l’annullamento della
polizza di assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Articolo 2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima
rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il pagamento del premio va eseguito presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto o
presso la sede della Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta
sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle
ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società
al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
Articolo 3 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, che sia stato preceduto da altri quattro sinistri, tutti liquidabili a
termini di polizza avvenuti nel periodo assicurativo annuo, e fino al sessantesimo
giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente e la Società possono
recedere dall’assicurazione.
Il recesso avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di
frazionamento, oppure, se la relativa comunicazione è stata spedita dalle Parti meno
di 30 giorni prima, alla scadenza successiva.
Articolo 4 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni
aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché, la stessa
cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
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Articolo 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente
il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell’Assicurato o del
Contraente ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di
recesso.
Articolo 6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 7 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni
prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata
per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge ed il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione,
questo si intende della durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata
per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Articolo 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 9 - Adeguamento automatico (valido solo se indicato sul
modulo di polizza)
Qualora sia indicato sul modulo di polizza le somme assicurate, i massimali, i limiti
di indennizzo espressi in valore assoluto, ed il premio sono collegati agli indici dei
“Prezzi al consumo per famiglia di Operai e Impiegati” (base 1985=100), pubblicato
dall’Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare è adottato, come base di riferimento iniziale e per gli
aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annua di premio, se si è verificata una variazione in più
o in meno rispetto all’indice iniziale od a quello dell’ultimo adeguamento (o al loro
equivalente), la somma assicurata, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in
valore assoluto ed il premio sono aumentati o ridotti in proporzione;
c) l’aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua di premio, dietro
rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Qualora in conseguenza della variazione degli indici le somme assicurate, i massimali,
i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto ed il premio venissero a superare il
doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in facoltà di ciascuna delle Parti di
rinunciare all’ulteriore aggiornamento della polizza mediante lettera raccomandata
spedita all’altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza
stessa. In tal caso, a decorrere dalla predetta scadenza, la presente clausola cesserà di
avere vigore e le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore
assoluto ed il premio, rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato.
Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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Sezione I - Incendio e Rischi
Complementari
Articolo 1 - Cosa assicura
La Società assicura per la somma indicata sul modulo di polizza alla partita 1, il
fabbricato, escluso il valore dell’area, contro i danni materiali e diretti, anche se
determinati da colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato, causati dagli eventi
indicati nelle garanzie base e nelle garanzie facoltative se operanti.
1.1 Garanzie base
a) incendio;
b) fulmine con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti;
c) scoppio o esplosione anche esterni non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi esclusi gli ordigni
esplosivi;
e) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e/o in uso all’Assicurato od
al Contraente, in transito sulla pubblica via;
f) onda sonica, determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità
supersonica;
g) rovina ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni;
h) furto e guasti di fissi ed infissi relativi ai vani di uso comune, comprese le
porte di ingresso dei singoli alloggi, causati dai ladri in occasione di furto o
tentato furto. Se l’assicurazione riguarda un fabbricato adibito a dimora
unifamiliare, sono compresi in garanzia soltanto i fissi e gli infissi esterni; le ville
a schiera sono parificate ai condomini.
In caso di uno o più sinistri, che interessino il punto h), avvenuti nel medesimo
periodo assicurativo annuo, il massimo indennizzo complessivo non potrà superare
Euro 7.500,00 con il massimo per singolo fisso o infisso di Euro 1.000,00;
i) atti vandalici e dolosi non avvenuti in relazione agli eventi sociopolitici di cui
all’art. 1.2 punto 1 - Eventi sociopolitici ferme restando le esclusioni ivi previste;
la Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:
l) sviluppo di fumi, gas, vapori, quando gli eventi stessi abbiano colpito il
fabbricato stesso oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esso;
m) i guasti causati al fabbricato assicurato allo scopo di impedire o di arrestare
l’incendio;
n) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino
scarico e smaltire i residuati del sinistro (partita 2).
In caso di sinistro, che interessi il punto n), l’indennizzo non potrà superare
Euro 15.000,00 salvo che alla partita 2 - Spese di demolizione e sgombero sia stato
indicato un capitale superiore.
o) perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od
abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per un evento
indennizzabile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino, col
massimo di un anno.
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I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della
pigione presumibile ad essi relativa.
In caso di sinistro, l’indennizzo non potrà superare il 10% del valore che, rispetto a quello
assicurato, compete a ciascuna unità immobiliare colpita da sinistro.
1.2 Garanzie facoltative
Qualora sul modulo di polizza sia indicato il relativo premio, l’assicurazione
comprende l’indennizzo dei danni previsti nell’estensione di garanzia Eventi
sociopolitici, eventi atmosferici, ordigni esplosivi, sovraccarico di neve.
la Società, a deroga dell’art. 2.2 si obbliga ad indennizzare:
1) Eventi sociopolitici
a) i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da incendio,
esplosione e scoppio anche esterno verificatisi in conseguenza di sciopero, tumulto
popolare e sommossa nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
b) gli altri danni materiali e diretti arrecati al fabbricato descritto in polizza da
scioperanti o persone (dipendenti o non) che prendano parte a tumulti
popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente od in
associazione atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio
in occasione degli eventi di cui sopra.
Sono compresi i guasti e le rotture causati al fabbricato descritto in polizza dai
ladri in occasione di furto tentato o consumato.
Non sono indennizabili i danni:
- da furto;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per
ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- da imbrattamento;
- di cui al precedente punto b) avvenuti nel corso di occupazione non militare
che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi.
In caso di sinistro, che interessi il punto 1), verrà applicato uno scoperto del 10% con il
minimo di Euro 150,00.
2) Eventi atmosferici
La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato i danni materiali e diretti
causati al fabbricato descritto in polizza da uragano, bufera, tempesta, grandine e
tromba d’aria, vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza
detti eventi sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti nonché i danni di
bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato - escluso il contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture,
brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli
eventi anzidetti.
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Non sono indennizzabili i danni:
a) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od
artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei
sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.
b) subiti da:
- insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
- tettoie, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
In caso di sinistro, che interessi il punto 2), verrà applicato uno scoperto del 10% con il
minimo di Euro 150,00.
3) Ordigni esplosivi
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti cagionati al
fabbricato descritto in polizza da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi.
In caso di sinistro, che interessi il punto 3), verrà applicato uno scoperto del 10% con il
minimo di Euro 150,00.
4) Sovraccarico di neve
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato
descritto in polizza da sovraccarico di neve sul tetto.
Non sono indennizzabili i danni:
- causati da valanghe e slavine;
- causati da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente
estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve
(D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 - G.U. n° 56 del
26/2/82 Aggiornamento delle Norme Tecniche relative ai “Criteri generali per la
verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e successive
modifiche nonché eventuali disposizioni locali).
In caso di sinistro, che interessi il punto 4), verrà applicato uno scoperto del 10% con il
minimo di Euro 150,00.
1.3 Condizioni particolari
L’assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato assicurato sia ascrivibile
alla classe indicata, in base alla dichiarazione D01) dell’Assicurato, sul modulo di
polizza. Agli effetti di quanto sopra si considerano di:
classe 1
I fabbricati costruiti per almeno l’80% della superficie coperta complessiva con
strutture portanti verticali in cemento armato e laterizi, strutture portanti del tetto e
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solai in materiali incombustibili; pareti esterne e copertura del tetto per almeno l’80%
in materiali incombustibili, coibentazioni in materiali incombustibili per almeno l’80%
della superficie complessiva delle pareti esterne e del tetto; nei fabbricati a più piani è
tollerata la struttura portante del tetto in legno; è considerato piano, a questi effetti,
anche il solaio immediatamente sottostante il tetto (risposta 1 a dichiarazione D01);
classe 2
I fabbricati costruiti per almeno l’80% della superficie coperta complessiva con strutture
portanti verticali in materiali incombustibili; pareti esterne e copertura del tetto per
almeno l’80% in materiali incombustibili, solai e struttura portante del tetto comunque
costruiti; coibentazioni anche in materiali combustibili (risposta 2 a dichiarazione D01).
Articolo 2 - Cosa non assicura
2.1 Per tutte le garanzie della sezione non sono indennizzabili i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) causati da esplosione o da emanazioni di calore o da radiazioni provenienti da
trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente. Se la polizza è stipulata da un
condominio, in caso di atto doloso di un singolo condomino, non è risarcibile la
quota di danno relativa a quest’ultimo;
d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti,
mareggiate, frane;
e) agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad
usura, corrosione o difetti di materiale;
f) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali.
2.2 Se non è stata sottoscritta l’estensione di garanzia Eventi socio politici,
eventi atmosferici, ordigni esplosivi, sovraccarico di neve, non sono
indennizzabili i danni causati da:
a) eventi sociopolitici;
b) eventi atmosferici;
c) ordigni esplosivi;
d) sovraccarico di neve.
Articolo 3 - Somme assicurate
Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del
fabbricato, escluso il valore dell’area.
Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa
copre anche le relative quote di proprietà comune.
Articolo 4 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia all’azione di surroga che possa competerle ai sensi dell’Art. 1916 del
Codice Civile verso i Condomini e/o loro inquilini responsabili di incendi, scoppi ed
esplosioni che causino danni al fabbricato assicurato, a condizione che l’Assicurato non
eserciti egli stesso l’azione di rivalsa e non ricorra il caso di dolo del danneggiante.
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Sezione II - Responsabilità Civile
Articolo 5 - Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura sino a concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza
(partita 3) la somma che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di
danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni
personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto
accidentale, diverso dallo spargimento d’acqua, verificatosi in relazione alla
proprietà del fabbricato o alla conduzione delle parti comuni.
5.1 Garanzie base
a) L’assicurazione comprende i rischi degli spazi adiacenti di pertinenza del
fabbricato - purché di superficie complessiva non superiore a 5.000 metri
quadrati - anche tenuti a giardino o parco e relative strade private, nonché di
piscine, attrezzature sportive e giochi, purché ad uso esclusivo degli abitanti il
fabbricato stesso e di loro ospiti. Sono esclusi: giostre azionate a motore,
capannoni presso-statici e simili.
b) L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato
da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di legge.
c) L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro
di cui l’Assicurato si avvalga nel rispetto delle norme di legge, limitatamente a:
1. i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato e i prestatori
di lavoro dallo stesso utilizzati, nei limiti dei massimali previsti per
l’assicurazione RCT;
2. i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come
definite dal Codice Penale, cagionati agli altri prestatori di lavoro dei quali
l’Assicurato si avvalga nel rispetto delle norme di legge, nei limiti previsti per
l’Assicurazione Responsabilità Civile Operai. La garanzia di cui al presente
punto 2 è operante esclusivamente qualora sia operante la garanzia facoltativa
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro di cui al punto 5.2.1.
d) La garanzia comprende anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni,
totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di
servizi, purche conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza e i danni a
cose conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
In caso di sinistro, che interessi il punto d), il massimo risarcimento non potrà
superare Euro 26.000.00. Verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% con il
minimo di Euro 150,00.
e) La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o
di altro evento previsto dalla Sezione I Incendio e rischi complementari che
colpisca le cose assicurate, risponde, secondo le Condizioni Generali di
Assicurazione e nei limiti dei massimi di garanzia assicurati per la responsabilità
civile verso terzi, dei danni cagionati dall’evento suddetto ferma restando
l’esclusione di cui all’Art. 7 - Fabbricati in condominio.
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f) La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato
nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per i
danni a terzi da:
- lavori di pulizia e manutenzione nell’ambito del fabbricato assicurato;
- lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.494/96 relativi al
fabbricato assicurato.
Limitatamente a tali lavori la garanzia opera a condizione che:
1. l’Assicurato abbia designate, ove previsto, il responsabile dei lavori, il
coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei
lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato D.Lgs;
2. dall’evento siano derivati in capo al danneggiato morte o lesioni personali
gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.
5.2 Garanzie facoltative
Qualora sul modulo di polizza sia indicato il relativo premio, l’assicurazione
comprende:
5.2.1 Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro
a) Prestatori di lavoro soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL
La Società si obbliga, nei limiti del massimale previsto sul modulo di polizza, a
tenere indenne l’Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli
obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale,
interessi e spese), quale civilmente responsabile:
- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art.13
del D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di
lavoro soggetti all’obbligo di assicurazione presso l’INAIL addetti alle attività
per le quali è prestata l’assicurazione;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento dei danni non rientranti
nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs. 38/2000, cagionati ai
prestatori di lavoro di cui al precedente alinea, per morte o per lesioni
personali da infortunio dalle quali sia derivato un danno biologico non
inferiore al 6% calcolato sulla base della “tabella delle menomazioni” ai sensi
di legge.
Dall’assicurazione della Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro sono
comunque escluse le malattie professionali.
L’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.
14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.
Qualora l’Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fini
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dell’assicurazione obbligatoria INAIL relativamente al prestatore di lavoro
infortunato, tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia a
condizione che l’irregolarità derivi esclusivamente da comprovata ed involontaria
errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
b) Prestatori di lavoro non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali previsti
per l’Assicurazione Responsabilita Civile nei confronti dei prestatori di lavoro, di
quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a
titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da
prestatori di lavoro, preposti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, non
soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, a
condizione che dagli infortuni sia derivato un danno biologico non inferiore al 6%
calcolato sulla base della "tabella delle menomazioni" ai sensi di legge.
In caso di sinistro, che interessi il punto 5.2.1 lett a) o b) il massimo risarcimento non potrà
superare Euro 250.000,00 per sinistro e Euro 100.000,00 per singolo infortunato.
N.B. La qaranzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro di cui all’art. 5.2.1.
lett. a) e b) è operante soltanto se sul modulo di polizza è riportata la dicitura
compresa.
5.2.2 Responsabilità civile dei conduttori di appartamenti
L’assicurazione di R.C.T. è estesa a favore dei conduttori (condomini, locatari, e loro
familiari conviventi) dei singoli appartamenti, uffici e/o studi professionali, esclusi
quelli adibiti ad uso diverso, esistenti nel fabbricato assicurato in relazione a fatti della
vita privata nonché alla conduzione di locali adibiti all’attività dell’Assicurato e delle
attrezzature ivi esistenti (escluso l’esercizio di attività professionali) avvenuti
nell’ambito delle singole unità immobiliari, comprese le relative dipendenze (quali
cantine, soffitte, box). Sono compresi i danni arrecati all’immobile e sue pertinenze,
escluso comunque l’appartamento occupato dal conduttore cui è imputabile il sinistro.
Il massimale resta ad ogni effetto unico anche se è coinvolta la responsabilità di più
di uno degli assicurati.
È compresa in garanzia la responsabilità per danni arrecati da persone di cui i
conduttori devono rispondere a norma di legge (figli minori, personale domestico
ecc.).
La garanzia comprende anche l’eventuale responsabilità civile derivante al
conduttore da fatto doloso del personale domestico.
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 5 - Oggetto dell’Assicurazione, sono
compresi i danni causati a terzi dallo spargimento d’acqua, esclusi quelli previsti al
successivo art. 8.1 comma b).
La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti dei
conduttori per danni rientranti nelle garanzie di cui alla presente Sezione.
La presente garanzia è soggetta a quanto disposto dall’Art.18 “Assicurazione parziale
- deroga” qualora il numero degli appartamenti, uffici e/o studi professionali
risultasse superiore a quello indicato in polizza.
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N.B. Questa garanzia è operante soltanto se sul modulo di polizza è riportata la
dicitura compresa ed è indicato il relativo premio, fermi i limiti e le franchigie,
previste nelle garanzie base.
5.2.3 Responsabilità civile dell’amministratore
La presente garanzia è prestata unicamente se lo stabile assicurato è un condominio
e limitatamente allo stabile stesso.
L’assicurazione di R.C.T. è estesa alla responsabilita civile derivante
all’Amministratore, ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente
cagionati a terzi, compresi i condomini, nell’esercizio dell’attività professionale di
amministratore dello stabile condominiale assicurato, svolta nei modi e nei termini
previsti dall’articolo 1130 del Codice Civile, nonché di ogni altro obbligo posto a
carico dello stesso da disposizioni amministrative o dal regolamento condominiale.
La garanzia comprende:
a) la trattazione e la definizione di pratiche relative all’affitto;
b) i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o
titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio:
c) multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte al Condominio o ai suoi
singoli condomini per errori imputabili all’Amministratore.
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta
all’Amministratore nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione a condizione che
tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere
dall’Amministratore non oltre cinque anni prima della data di effetto dell’assicurazione
non noti all'Amministratore stesso prima della stipulazione della polizza.
La garanzia è prestata ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile sulla base
delle dichiarazioni rese dall’Amministratore di non essere a conoscenza di atti o fatti
che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza. Restano
escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del
contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in
essere durante il periodo di validità della polizza.
In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento
colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste,
anche se presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione. A tal fine, più
richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono
considerate unico sinistro.
In caso di uno o piu sinistri, che interessino il punto 5.2.3, denunciati nel medesimo periodo
assicurativo annuo, il massimo risarcimento complessivo non potrà superare Euro 50.000,00.
Per quanto riguarda le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte al
condominio, il suddetto massimale si intende ridotto ad 1/3.
In ogni caso verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00.
Non sono risarcibili i danni:
a) relativi al pagamento di multe o ammende diverse da quelle previste al punto c);
b) conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di
denaro;
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c) relativi al risarcimento connessi a reclami per mancata godibilità dei locali o per
difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate;
d) per omissione e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di
assicurazione e nel pagamento dei premi di assicurazione;
e) che non attengano all’amministrazione del fabbricato assicurato con la presente
polizza;
f) conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'amministratore e non
derivategli dalla legge.
N.B. Questa garanzia è operante soltanto se sul modulo di polizza è riportata la
dicitura compresa.
Articolo 6 - Delimitazione dell’assicurazione - Cosa non assicura
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini dell’Assicurato, purché con lui
conviventi;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a
responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei
rapporti di cui alla lettera a);
c) i prestatori di lavoro dell’Assicurato a favore dei quali puo essere prestata la
garanzia di cui all’art, 5.2.1. lettere a) o b) che subiscano il danno in
occasione di lavoro o di servizio e comunque tutti coloro che,
indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano
il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si
riferisce l’assicurazione.
Si precisa che sono considerati terzi gli addetti all’amministrazione del fabbricato
qualora siano condomini o inquilini del fabbricato stesso.
Non sono risarcibili i danni:
1) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o
demolizione salvo quanto previsto all’art, 5.1. comma f);
2) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
3) da esercizio, da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o
professioni; da attività personale dell’Assicurato, degli inquilini o condomini o
loro familiari. Se è stata sottoscritta la garanzia facoltativa “Responsabilità civile dei
conduttori di appartamenti” valgono le estensioni di garanzia previste nella stessa;
4) da furto;
5) alle cose ed agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a
qualsiasi titolo;
6) comunque determinati, in tutto o in parte, dall’azione o dalla presenza in
qualsiasi forma dell’amianto.
Articolo 7 - Fabbricati in condominio
Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà sono
considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa
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nell’assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri
condomini e verso la proprietà comune.
Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà,
essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba
rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere
pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con
gli altri condomini.
In entrambi i casi sono esclusi dall’assicurazione i danni per i quali siano previste le
garanzie di cui all’Art. 1) Cosa assicura - Sezione Incendio e rischi complementari.
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Sezione III - Altri danni ai beni
Danni da acqua condotta
È possibile sottoscrivere la presente Sezione solo se sono state sottoscritte le Sezioni I
- Incendio e rischi complementari e II - Responsabilità civile.
Articolo 8 - Cosa assicura
8.1 Garanzie base
a) Danni materiali e diretti
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per
ripristinare il fabbricato descritto in polizza (partita 4) per i danni materiali e
diretti prodotti da spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale di
condutture e impianti fissi del fabbricato, compresi quelli interrati.
Qualora il sinistro interessi gli impianti interrati il massimo indennizzo non potrà
superare Euro 2.500,00 per sinistro e per anno.
La Società si obbliga ad indennizzare inoltre l’Assicurato dei danni materiali e
diretti causati al fabbricato descritto in polizza da occlusioni di condutture, di
impianti idrici, igienici e di riscaldamento, esclusi quelli di raccolta e deflusso
dell’acqua piovana.
In caso di sinistro, il massimo risarcimento non potrà superare Euro 2.000,00.
La Società indennizza, inoltre, i danni materiali e diretti derivanti ai fabbricati da
rigurgito o trabocco di fognature facenti parte dell’impianto di pertinenza dei
fabbricati stessi. Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti a rigurgito e
traboccamento della rete fognaria pubblica.
In caso di sinistro, il massimo indennizzo non potrà superare Euro 2.000,00.
b) Responsabilità civile verso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino al massimo previsto sul
modulo di polizza (partita 5), di quanto questi, in qualità di proprietario del
fabbricato assicurato o conduttore delle parti comuni, sia tenuto a pagare quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,
interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari,
per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in
conseguenza di occlusione o di danno arrecato da spargimento d’acqua
verificatosi a seguito di rottura accidentale di condutture e di impianti fissi del
fabbricato assicurato, compresi quelli interrati.
Sono considerati “terzi” gli addetti all’amministrazione del fabbricato qualora
siano condomini o inquilini del fabbricato stesso.
Qualora il sinistro interessi gli impianti interrati il massimo risarcimento non
potrà superare Euro 2.500,00 per sinistro e per anno.
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In caso di sinistro, per entrambe le garanzie verra applicata una franchigia come
indicato sul modulo di polizza.
Per i danni derivanti da una unica causa detta franchigia si applica una sola volta
qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati.
8.2 Garanzia facoltativa - Spese di ricerca e riparazione del guasto - Gelo Danni a cose in locali interrati o seminterrati
Qualora sul modulo di polizza sia indicato il relativo premio, l’assicurazione
comprende il risarcimento dei danni previsti nell’estensione di garanzia:
- spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d’acqua,
- gelo - danni materiali e diretti,
- gelo - danni da responsabilità civile,
- danni a cose in locali interrati o seminterrati - danni materiali e diretti,
- danni a cose in locali interrati o seminterrati - danni da responsabilità civile.
1) Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d’acqua o da
occlusione
La Società, in caso di occlusione o di danno arrecato da spargimento d’acqua a
seguito di rottura accidentale, anche conseguente a gelo avvenuti nelle condutture
del fabbricato descritto in polizza (escluse quelle interrate) indennizzabili in base
all’art. 8.1 ed al presente art. 8.2 rimborsa:
a) le spese sostenute per riparare, sostituire o liberare le parti di condutture che
hanno dato origine allo spargimento d’acqua o all’occlusione;
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per la
demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.
In caso di sinistro, che interessi il punto 1), il massimo risarcimento non potrà superare per
sinistro e per anno i 3/1000 della somma assicurata alla partita 4 con il massimo di Euro
15.000,00. Verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% con il minimo indicato sul
modulo di polizza.
2) Gelo (danni materiali e diretti)
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati
al fabbricato descritto in polizza da spargimento d’acqua, conseguente a rotture di
condutture del fabbricato stesso, causati da gelo.
Non sono indennizzabili i danni:
- da spargimento d’acqua causato da condutture installate all’esterno della
costruzione o interrate;
- da spargimento d’acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di
impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore
consecutive prima del sinistro.
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In caso di uno o più sinistri, che interessino il punto 2), avvenuti nel medesimo periodo
assicurativo annuo il massimo indennizzo complessivo non potrà superare Euro 2.500,00
con il massimo per singolo sinistro di Euro 1.000,00. Verrà inoltre applicato uno scoperto
del 10% con il minimo indicato sul modulo di polizza.
3) Gelo (danni da responsabilità civile)
In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo indicato sul modulo
di polizza.
4) Danni a cose in locali interrati o seminterrati - danni materiali e diretti
5) Danni a cose in locali interrati o seminterrati - danni da responsabilità civile
In caso di sinistro, che interessi il punto 4) e 5), il massimo risarcimento non potrà superare
Euro 25.000,00. Verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% con il minimo indicato sul
modulo di polizza.
Articolo 9 - Cosa non assicura
Per le garanzie prestate al punto 8.1 a) - Danni materiali e diretti si intende operante
l’art. 2 – Cosa non assicura Sezione I - Incendio e rischi complementari e per le
garanzie prestate al punto 8.1 b) - Responsabilità Civile verso terzi si intende
operante l’art. 6 - Delimitazione dell’assicurazione – Cosa non assicura Sezione II Responsabilità Civile.
Se non è stata sottoscritta l’estensione di garanzia di cui all’art. 8.2 (Spese di
ricerca e riparazione per i danni da spargimento d’acqua; gelo - danni materiali
e diretti; gelo - danni da responsabilità civile; danni a cose in locali interrati o
seminterrati - danni materiali e diretti; danni a cose in locali interrati o
seminterrati - danni da responsabilità civile), non sono risarcibili:
a) i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da spargimento
d’acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato stesso, causati da gelo;
b) i danni a cose contenute in locali interrati o seminterrati;
c) le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato
origine allo spargimento d’acqua od alla occlusione;
d) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la
demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.
Articolo 10 - Fabbricati in condominio
Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà sono
considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa
nell’assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri
condomini e verso la proprietà comune.
Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà,
essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba
rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere
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pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con
gli altri condomini.
Danni elettrici – Cristalli e vetri
È possibile sottoscrivere le seguenti Sezioni solo se è stata sottoscritta la Sezione I Incendio
Articolo 11 - Cristalli e vetri
Se è stata indicata, sul modulo di polizza, la somma assicurata alla rispettiva partita
(partita 6), l’assicurazione copre le spese di rimpiazzo delle lastre pertinenti agli
ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato descritto in polizza,
distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali.
In caso di sinistro il massimo indennizzo non potrà superare Euro 500,00 per singola lastra.
Se l’assicurazione riguarda un fabbricato adibito a dimora unifamiliare sono
comprese in garanzia soltanto le lastre di vetro pertinenti a fissi e infissi posti a
protezione degli accessi esterni. Le somme assicurate devono corrispondere al valore
di rimpiazzo delle lastre.
Non sono indennizzabili i danni:
- da eventi atmosferici;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che
richiedano la presenza di operai;
- ai lucernari.
Articolo 12 - Danni elettrici
Se è stata indicata, sul modulo di polizza, la somma assicurata alla rispettiva partita
(partita 7), l’assicurazione comprende l’indennizzo dei danni elettrici ad
apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici del fabbricato descritto in polizza.
In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00.
Non sono indennizzabili i danni:
- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai
fusibili;
- causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata
manutenzione o dovuti ad usura o manomissione;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente;
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle
Aziende erogatrici.
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Norme sulla Liquidazione
del Danno
Relative alle Sezioni:
- I - Incendio e Rischi Complementari;
- III - Altri danni ai beni: Danni da Acqua Condotta art. 8.1 a) “Danni
materiali e diretti”;
- III - Altri danni ai beni: Danni da Acqua Condotta art. 8.2 punto 1) “spese
di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d’acqua o da
occlusione”; punto 2) “Gelo - danni materiali e diretti”; punto 4) “danni a
cose in locali interrati o seminterrati - danni materiali e diretti”;
- III - Altri danni ai beni: Danni elettrici - Cristalli e vetri.
Articolo 13 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato od il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono
a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914
del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre
giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
L’Assicurato od il Contraente deve altresì:
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o
di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro,
la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale
dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; tale obbligo non sussiste per i
sinistri relativi alle garanzie Cristalli e vetri e Danni da acqua condotta della
Sezione III – Altri danni ai beni;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza
avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità,
quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato
particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con
indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi
registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla
Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Articolo 14 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di
una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con
apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi
disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
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Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti
controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali
potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto
deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i
Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una
sola delle Parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il
sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle
del terzo Perito sono ripartite a metà.
Articolo 15 - Calcolo dello scoperto e della franchigia
Lo scoperto o la franchigia verranno dedotti dal danno indennizzabile intendendosi
per tale il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza dopo aver
applicato gli eventuali limiti d’indennizzo previsti.
Articolo 16 - Mandato dei periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti
contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che
avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se
l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 13;
3) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento
del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 17;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di
salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza
nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le
stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai comma 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le
quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore,
violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia
azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni; i risultati delle valutazioni
di cui ai punti 1) e 2) sono liberamente impugnabili dinanzi alla Magistratura
ordinaria.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto
deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Articolo 17 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che:
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1) il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per
l’integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo
soltanto il valore dell’area;
2) il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di
cui al precedente comma 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di
vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla
destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a
nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da
tale risultato il valore dei residui purché il fabbricato venga ricostruito, salvo
comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione o del
verbale definitivo di perizia.
Per il fabbricato non ricostruito entro il termine prima indicato, resta convenuto che
in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al relativo valore
commerciale al momento del sinistro.
Per danni alle lastre si stima la spesa necessaria per l’integrale sostituzione al momento
del sinistro di tutte le lastre e l’ammontare del danno si determina deducendo dalla
spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate il valore dei residui.
Per i danni derivanti dalla perdita di pigione l’ammontare del danno si stabilisce
determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
Per i danni elettrici ad apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici
l’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioé senza applicare la regola
proporzionale di cui all’art. 18 - Assicurazione parziale - deroga.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute
separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del
successivo articolo.
Articolo 18 - Assicurazione parziale - deroga
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di
ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell’area, o di rimpiazzo delle
lastre di vetro eccedevano al momento del sinistro di oltre il 20% le somme
rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del
rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 20% e quello risultante dalle
suddette stime.
Articolo 19 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni,
l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti
stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è
tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo
contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto
dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a
pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato
secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli
altri assicuratori.
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Articolo 20 - Limite massimo d’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile e salvo quanto assicurato alla
partita 2) - Spese demolizione e sgombero, per nessun titolo la Società potrà essere
tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Articolo 21 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria
documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30
giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un
procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal
procedimento stesso risulti che non ricorra il caso di esclusione per dolo previsto
dall’art. 2.1 comma c) della Sezione I Incendio e rischi complementari.
Relativamente alle sezioni:
- II - Responsabilità civile
- III - Altri danni ai beni: Danni da Acqua Condotta art. 8.1 b)
“Responsabilità civile verso terzi”;
- III - Altri danni ai beni: Danni da Acqua Condotta art. 8.2 punto 3) “Gelo danni da responsabilità civile”; punto 5) “Danni a cose in locali interrati o
seminterrati - danni da responsabilità civile”.
Articolo 22 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia
alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando
ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Articolo 23 - Assicurazione parziale - deroga
Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso
il valore dell’area) eccede la somma assicurata per il fabbricato, la Società risponde
del danno in proporzione al rapporto tra questa e il predetto valore di ricostruzione
e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in uguale proporzione.
Resta inoltre convenuto che la regola proporzionale è parimenti applicabile nel caso
di somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare in forza della responsabilità civile
derivantegli dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato qualora
la superficie di questi ultimi superi il limite di 5.000 metri quadrati. La Società, in
questo caso, risponde del danno nella proporzione esistente fra la superficie effettiva
e quella massima dei suddetti 5.000 metri quadrati.
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo 17 - Valore delle cose assicurate e
determinazione del danno - risulta che il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato,
escluso il valore dell’area eccedevano al momento del sinistro di oltre il 20% la somma
assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore
assicurato maggiorato del 20% e quello risultante dalla suddetta stima.
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Articolo 24 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in
sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato,
designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni
spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro
l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in
polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono
ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che
non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di
giustizia penale.
Articolo 25 - Calcolo dello scoperto o della franchigia
Lo scoperto o la franchigia verranno dedotti dal danno liquidabile intendendosi per
tale il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza prima di applicare
gli eventuali limiti di risarcimento previsti (nell’ambito dei massimali assicurati).
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Definizioni
Alle seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente i significati qui precisati:
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
Il contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere
l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un
capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (articolo 1882 del Codice Civile).
Consumatore
Come definito dall’art. 1469 bis del Codice Civile, è la persona fisica che agisce per scopi
estranei all’attività imprenditoriale o professionale, intrattenendo rapporti contrattuali con un
professionista.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Corpo
Fabbricato posto nell’ambito di un complesso immobiliare, separato dagli altri fabbricati
appartenenti allo stesso complesso, da spazio vuoto non inferiore a metri 20.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si
autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato
L’intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue
pertinenze (quali centrale termica compresi impianti autonomi condotti da singoli condomini od
inquilini, box, recinzioni e simili), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso
adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o
destinazione. Sono altresì comprese: antenne centralizzate radiotelericeventi, tappezzerie,
tinteggiature, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.
Fissi ed infissi
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in
genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione
secondaria di finimento o protezione.
Franchigia
La somma stabilita contrattualmente che rimane a carico dell’Assicurato.
Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può
autoestendersi e propagarsi.
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Incombustibilità
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno
luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato
dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Lastre
Lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in
materia plastica rigida pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato,
esclusi i lucernari.
Occlusione
Ostruzione che comporta l’interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei,
escluse incrostazioni o sedimentazioni.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente a Società.
Prestatori di lavoro
Le persone che hanno con l’Assicurato un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato
nonché quelle che prestano la loro attività ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 (legge Biagi).
Rischio
La possibilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto
La parte percentuale, stabilita contrattualmente, dell’ammontare del danno che rimane a carico
dell’Assicurato.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad
esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società
Groupama Assicurazioni S.p.A..
Solaio
Per solaio s’intende il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale fra i
piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Agli effetti della suddivisione in classi dei fabbricati:
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–
non sono considerati piano cantinati e seminterrati se la loro superficie non supera 1/4
dell’area coperta dal fabbricato;
–
non sono considerati come solai soppalchi comunque costruiti, che occupano non più di 1/4
della superficie dei vani in cui si trovano.
Tetto
Per tetto si intende l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a
proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
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Sezione IV Tutela Legale
Premessa
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR), Compagnia (in seguito denominata
ARAG) specializzata nel ramo Tutela Legale e alla quale l’Assicurato può rivolgersi
direttamente ai seguenti recapiti:
Principali riferimenti:
Telefono centralino - 0039.045.8290411
fax per invio nuove denunce di sinistro - 0039.045.8290557
fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 0039.045.8290449
e-mail [email protected]
(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva
la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Tutela Legale
autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all’AssicuratoContraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di
risoluzione del contratto).
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Glossario
Nel testo della polizza ricorrono alcune espressioni necessariamente tecniche. Per
facilitarne la comprensione si consiglia di prendere visione di quanto contenuto nel seguente
glossario giuridico.
Arbitrato
E’ una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire
per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Assistenza stragiudiziale
E’ l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre
bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
Contravvenzione
E’ un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e
cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso
volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
Danno extracontrattuale
E’ il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a
cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno
subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma
anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non
esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Delitto
E’ un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso
volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
-
delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o
imperizia;
-
delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
-
delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere
un delitto.
Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile
E’ il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un
contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile,
decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base
degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
Diritto penale
E’ il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi
dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata
solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla
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voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre
nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il
processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che
mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel
processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto,
ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
Fatto illecito
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di
inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile,
penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il
funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Insorgenza (del sinistro)
Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai
fini della validità delle garanzie contenute nella sezione Tutela Legale, questo momento deve
essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è
continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non
è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la
violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente,
l’insorgenza è:
-
nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
-
nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l’evento dannoso;
-
nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere
il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
Procedimento penale
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla
persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e
il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione
iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Reato
Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci
relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Sanzione amministrativa
Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E’ quindi solo
impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono
veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone
giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o
decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza
a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’Autorità Amministrativa ma in alcuni casi
viene comminata dall’Autorità Giudiziaria.
Spese di giustizia
Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua
condanna (vedi alla voce Diritto penale).
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Spese di soccombenza
Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il
giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla
voce Diritto Civile).
Spese peritali
Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di
ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
Transazione
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già
insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Tutela Legale
L’assicurazione Tutela Legale prestata ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 Artt. 163, 164, 173 e
174 e correlati.
Vertenza contrattuale
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante
da accordi, patti o contratti.
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Condizioni di Assicurazione
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, che integrano a tutti gli effetti le condizioni di
assicurazione, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito
precisato:
Assicurato:
Contraente:
contratto:
coperture:
ARAG
massimale:
parti:
polizza:
premio:
sinistro:
Società:
colui a favore del quale opera l’assicurazione
chi stipula il contratto di assicurazione
il contratto di assicurazione
il contenuto delle garanzie descritte agli Articoli 2 e 9
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
la somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro
il Contraente, la Società o ARAG
il documento che prova il contratto di assicurazione
il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia
il procedimento o la vertenza per i quali è prestata l’assicurazione
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Articolo 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura, nei limiti del massimale indicato sul modulo di polizza, il
rischio delle seguenti spese che si rendessero necessarie per la tutela dei diritti del
Condominio assicurato in polizza conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.
Vi rientrano le seguenti spese:
- di assistenza stragiudiziale;
- per l’intervento di un legale;
- per l’intervento del perito d’ufficio (C.T.U.);
- per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
- le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da ARAG;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- le spese di indagini per la ricerca di prove di difesa;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- le spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che
rientri in garanzia debba essere deferita o risolta avanti a uno o più arbitri.
Articolo 2 - Forma di garanzia
Con riferimento all’ Art.1 - Oggetto dell’assicurazione, la garanzia è operante per
la tutela dei diritti del Condominio/Assicurato qualora :
- subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze
contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore ad
Euro 210,00= relative a :
- contratti di fornitura/prestazioni di beni o servizi commissionati o ricevuti dal
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Condominio; sono comprese le vertenze derivanti dai lavori di manutenzione
o ristrutturazione dell’edificio condominiale e le vertenze con Compagnie di
assicurazione per le polizze che riguardano il Condominio;
- vertenze con condomini o conduttori per l’inosservanza di norme di legge o
del regolamento condominiale, comprese quelle volte al recupero delle quote
condominiali;
- contratti individuali di lavoro con dipendenti del Condominio iscritti a libro
matricola addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione dell’immobile/i.
- controversie relative alla proprietà o altri diritti reali inerenti il Condominio
assicurato.
La garanzia è estesa inoltre all’Amministratore condominiale e agli eventuali
dipendenti del Condominio qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo
svolgimento dei loro incarichi:
- siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per
contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi o per
contravvenzioni derivanti dalla presunta violazione di obblighi e/o adempimenti
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal Decreto
Legislativo 626/94 e successive modifiche e nei cantieri temporanei e mobili
previsti dal Decreto Legislativo 494/96 (responsabilità del committente).
- subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi.
Articolo 3 - Estensione territoriale
Per tutti i rischi le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere
processualmente trattati ed eseguiti:
- in tutti gli Stati d’Europa, nelle ipotesi di diritto al risarcimento dei danni
extracontrattuali, o di procedimento penale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.
Articolo 4 - Esclusioni e delimitazioni
La garanzia non comprende :
- controversie in materia amministrativa, fiscale o tributaria, fatta eccezione per i
procedimenti penali derivanti da violazioni di leggi in tali materie;
- il pagamento di multe o ammende e sanzioni pecuniarie in genere e gli oneri
fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza;
- fatti dolosi delle persone assicurate;
- danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico o radioattivo;
- eventi connessi alla proprietà o all’uso di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- vertenze relative all’acquisto o costruzione di beni immobili;
- vertenze relative a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza.
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Articolo 5 - Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la
controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di
danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a
sanzioni amministrative;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.
Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto, precedentemente in essere
con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una
durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono
dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e
denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.
Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del
rapporto, l’insorgenza del sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto
di lavoro.
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni
contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati
disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da
uno degli stipulanti.
La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di
Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura
Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di
Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:
- vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande
identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento - fatto nei
quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata a favore
dell’Assicurato/Contraente.
Articolo 6 - Denuncia del sinistro e scelta del legale
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro a ARAG, trasmettendo tutti
gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme
fiscali di bollo e di registro.
L’Assicurato dovrà far pervenire alla stessa ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale
Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può indicare a ARAG
un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove
ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare
la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione (fase
stragiudiziale) non abbia esito positivo.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale
competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla
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tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacazione,
domiciliazione e di duplicazioni di attività.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si
verifichi una situazione di conflitto di interessi con ARAG o con la Società, che
avvertiranno l’Assicurato di questo suo diritto.
Articolo 7 - Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG si riserva la facoltà di svolgere, direttamente
o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una
bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese
dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia
necessaria la difesa in sede penale, ARAG trasmette la pratica al legale designato ai
sensi del precedente Art. 6 - Denuncia del sinistro e scelta del legale.
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti
devono essere preventivamente concordati con ARAG; agli stessi l’Assicurato
rilascerà le necessarie procure.
L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.
In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della
domanda di ammissione del credito.
Dopo la denuncia del sinistro, ogni transazione volta a comporre la vertenza deve
essere preventivamente concordata con ARAG; in caso contrario l’Assicurato
risponderà di tutti gli oneri sostenuti da ARAG per la trattazione della pratica.
Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per
l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da ARAG
- che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
ARAG non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Articolo 8 - Disaccordo sulla gestione del sinistro
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e ARAG sulle possibilità di esito
positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al
Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con
lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le
parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà
designato dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte
soccombente.
Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà procedere
per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere ARAG la rifusione delle spese
incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo
conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla
ARAG stessa, in linea di fatto o di diritto.
Articolo 9 - Condizioni particolari
Valide solo se espressamente richiamate in polizza.
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A) Opposizione alle sanzioni amministrative
A parziale deroga dell’art. 4) - Esclusioni e delimitazioni, la garanzia è operante nel
caso di presentazione di Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice ordinario di
primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata
dall’Autorità preposta.
Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia
vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a Euro
1.000,00.
B) Penale doloso
La garanzia viene estesa alla tutela delle persone assicurate che siano sottoposte a
procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con
decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di
denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tal
ipotesi la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia
passata in giudicato. Si intendono sempre esclusi i casi di estinzione del reato per
qualsiasi causa. Si comprendono, a parziale deroga di quanto stabilito dall’Art. 4 Esclusioni e limitazioni, i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia
fiscale ed amministrativa.
Articolo 10 - Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di
esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta ad ARAG quanto liquidato a favore
anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese,
competenze ed onorari.
Dati aggiornati al 1° gennaio 2013
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Mod. 16.011 - Ed. 11/2009 - Agg. 6/2015
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