(D.C.P. n. 162 del 26 luglio 2007)
OGGETTO: Regolamento Provinciale per la Gestione Faunistica e Venatoria del Capriolo, Daino
e Muflone – Approvazione.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTA la legge costituzionale 18 Ottobre 2001, n.3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione” che, tra l’altro, ha sostituito l’art.117 della Costituzione, disponendo, al comma 6, che
i Comuni, le Province e le Città Metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzione loro attribuite;
VISTA la legge n. 131/2003 che, in attuazione di tali disposizioni, come si evince dall’art.4, ha
riaffermato che gli stessi enti hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione,
che si sostanzia nella potestà statutaria e regolamentare;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, che, agli artt.3 e seguenti, disciplina l’ambito dell’autonomia di
Comuni e Province con riferimento alla potestà regolamentare e statutaria;
CONSIDERATO che anche la Regione Toscana ha stabilito principi fondamentali in materia nel
proprio Statuto promulgato l’11 febbraio 2005, in cui è stabilito espressamente, all’art.62, che
“L’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite agli Enti Locali è disciplinato da
autonomi regolamenti degli Enti stessi”;
VISTA la legge n.157 dell’11.2.1992,recante “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”;
VISTA la L.R. n.3 del 12.1.1994 di recepimento della legge n.157/1992;
VISTO il TESTO UNICO dei regolamenti regionali attuativi in materia di caccia, decreto PGR n.
13R del 25/02/2004 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al Titolo VI
Capo I : Gestione Ungulati;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 104 del 13.07.2006, con cui è stato approvato
il “Piano Faunistico-Venatorio Povinciale” 2006-2010” (PFVP) nel quale si dettano, tra l’altro, le
linee guida per la gestione faunistica e venatoria degli ungulati in provincia di Livorno;
RICHIAMATO la D.C.P. n. 19 del 16/09/1999 con la quale veniva approvato il Regolamento
Provinciale per la Gestione Faunistica e Venatoria del Capriolo, Daino e Muflone, attualmente in
vigore;
CONSIDERATO che in questi anni sono intervenute diverse e sostanziali modifiche alle normative
sopra richiamate che disciplinano la materia della gestione degli ungulati, con particolare
riferimento ai cervidi e biovidi, per cui si reputa necessario una revisione e aggiornamento del
regolamento in oggetto al quale occorre apportare modifiche ed integrazioni;
VISTO la nuova proposta di regolamento e la relazione tecnico illustrativa, redatte dall’Ufficio
Caccia di concerto con gli ATC, allegate e parte integrante del presente atto, che recepiscono sia gli
indirizzi e le linee guida riportate nel PFVP, che le modifiche intercorse negli ultimi anni alle
normative di riferimento;
CONSIDERATO che sul suddetto Regolamento sono stati preventivamente acquisiti pareri e
recepite osservazioni da parte di tutte le associazioni venatorie maggiormente rappresentative
presenti in forma organizzata in provincia di Livorno;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla adozione di detto nuovo regolamento, in
sostituzione di quello attualmente in vigore;
VISTO il pronunciamento _favorevole_ della 4.a e 5.a Commissione consiliare espresso in ultimo, a
maggioranza, nella seduta congiunta del …………………..;
CONSTATATO l’esito della votazione esperita in forma palese che riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti:
Consiglieri astenuti:
Consiglieri votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
DELIBERA
1) Di approvare la nuova proposta riveduta ed aggiornata del Regolamento Provinciale per la
Gestione Faunistica e Venatoria del Capriolo, Daino e Muflone, allegata e parte integrante
del presente atto;
2) Di dare atto che detto Regolamento sostituisce in toto quello già approvato con precedente
DCP n. 19 del 16/09/1999;
3) di inviare copia del presente provvedimento di adozione del regolamento di cui al punto 1,
per opportuna conoscenza, agli A.T.C. LI n. 9 e n. 10, al Comando Polizia Provinciale, al
CFS e a tutte le Associazioni Venatorie, Ambientaliste e Agricole della Provincia di
Livorno;
4) di dare atto che il presente atto di per se stesso non comporta spesa.
Regolamento Provinciale per la Gestione Faunistica e Venatoria del Capriolo, Daino e Muflone
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
(tratta dal PFVP 2006/2010)
La Gestione di Capriolo, Daino e Muflone
CAPRIOLO
La caccia di selezione, intesa come attività che viene svolta sulla base di un piano di prelievo
tecnicamente redatto e controllato, è stata scelta dalla Provincia di Livorno e dall’ A.T.C. LI 9 quale
tecnica di prelievo per le popolazioni di Cervidi, in particolare Capriolo.
Nel corso di pochi anni in alcune aree della Provincia sono state raggiunte buone densità di questo
ungulato, fenomeno che ha consentito anche l’avvio di forme di prelievo di selezione.
Dal 1999 l’ A.T.C. LI 9, in accordo con l’ Amministrazione Provinciale, ha provveduto ad attuare
interventi di monitoraggio (attraverso l’effettuazione di censimenti in battuta e censimenti a vista) e
gestione di questo selvatico. La produttività della popolazione ed i naturali meccanismi di
diffusione hanno portato ad una colonizzazione di sempre più ampie porzioni di territorio da parte
del capriolo.
Da un punto di vista gestionale riguardo alla popolazione di capriolo, l’ATC LI 9 si è posta i
seguenti obiettivi prioritari:
a) la conservazione delle popolazioni ed il mantenimento delle loro caratteristiche di struttura
naturale nelle aree vocate individuate dal piano faunistico provinciale;
b) l’ adozione di eventuali interventi di contenimento numerico e di limitazione degli areali di
distribuzione nelle aree definite come non vocate individuate dal piano faunistico provinciale;
c) la definizione ed il monitoraggio nel tempo, con metodi omogenei e comparabili, della densità e
degli altri parametri di popolazione;
d) il raggiungimento e/o il mantenimento di densità locali di popolazione compatibili con le attività
agro-silvo-pastorali;
e) la stesura dei piani di prelievo annuali da realizzarsi mediante la caccia di selezione.
L’ attività di gestione condotta nell’ A.T.C. LI 9 si affianca ad analoghe iniziative che vengono
portate avanti negli A.T.C. delle adiacenti province (A.T.C. PI 14, A.T.C. GR 6, A.T.C. PI 15).
Nella realizzazione delle operazioni di stima della popolazione di capriolo vengono annualmente
coinvolti attivamente 70/90 cacciatori abilitati all’esercizio della caccia di selezione che con la
partecipazione a tale attività acquisiscono il diritto di esercitare l’ attività di prelievo.
Sulla base delle linee di gestione e delle indicazioni tecniche in più occasioni fornite dall’ Istituto
Nazionale della Fauna Selvatica, l’ ATC LI 9 dal 2004 ha provveduto a suddividere il territorio
centro-sud della provincia vocato al capriolo in 2 distretti di gestione procedendo quindi alla stesura
dei relativi piani di gestione e di prelievo.
Dalla prossima stagione venatoria (2006-2007) è in programma attivare la gestione del capriolo
anche nell’ area nord della Provincia, provvedendo alla costituzione di un nuovo distretto qualora
dai dati scaturiti in sede di censimento si accertino densità tali da consentire il prelievo.
Densità obiettivo: per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, dopo aver effettuato una
valutazione anche delle diverse forme di utilizzazione del suolo esistenti, l’ATC LI 9 definisce
annualmente le densità minime e massime per il capriolo per i due distretti.
Le densità di seguito indicate, espresse come numero di capi per 100 ha, sono riferite alla S.V.
2005/06 e alla superficie idonea per la specie in ciascuna unità territoriale di gestione (Distretto).
Le densità di cui alla tabella successiva si riferiscono esclusivamente alle aree vocate per il capriolo
e rappresentano sia l’obiettivo minimo da raggiungere per assolvere alle finalità di una gestione
conservativa della specie e per possibili forme di gestione venatoria che i valori indicativi massimi
di densità obiettivo, su cui orientare gli interventi di gestione al fine di conseguire un razionale
equilibrio con le attività agro-silvo-pastorali. Si ritiene che tali valori soglia non dovranno di norma
essere superati in considerazione della notevole presenza di colture di elevato valore (vigneti
altamente specializzati) suscettibili di possibili danneggiamenti da parte del capriolo.
Tab. 1.3.9.1 Densità obiettivo capriolo ATC LI n. 9 (n°/100 ha)
Specie
Capriolo
Capriolo
Distretto
A (Cecina, Bibbona, Castagneto C.
_parte) – Ha 3.180
B (Castagneto C_parte, S. Vincenzo,
Sassetta, Suvereto, Campiglia M.,
Piombino) – Ha 10.340
Densita’ minime
obiettivo
Densita’ massime
obiettivo
7 – 8 capi/100 ha
25 capi/100 ha
7 – 8 capi/100 ha
25 capi/100 ha
Per stimare la consistenza e la densità della popolazione di capriolo vengono utilizzati due metodi
di censimento diversi: conteggio in battuta su aree campione individuate dai tecnici e
rappresentative delle caratteristiche delle diverse tipologie vegetazionali del territorio dei due
distretti. E censimento a vista effettuato nel periodo primaverile dai cacciatori di selezione. Tutte le
operazioni di campagna sono effettuate sotto il coordinamento diretto dei tecnici incaricati dall’
A.T.C.. Nelle aree censite a vista dai cacciatori di selezione vengono effettuati inoltre sopralluoghi
di campagna da parte dei tecnici incaricati dall’ A.T.C. LI 9 per avere un riscontro sui dati di
presenza del capriolo rilevati dai cacciatori.
E’ intenzione dell’ A.T.C. LI 9 per gli anni futuri di estendere progressivamente l’applicazione di
tale metodo fino a raggiungere in tutti i distretti una superficie sottoposta a censimento in battuta
pari al 10% della superficie boscata del distretto.
Nella tabella successiva si riportano le stime circa la consistenza della popolazione del capriolo nei
due distretti accertate con la metodologia sopra descritta negli ultimi cinque anni, sulla base delle
quali sono stati predisposti i relativi piani di prelievo:
Tab. 1.3.9.2 Stime consistenza popolazione capriolo 2001/2005
(censiti) N. MASCHI
CLASSE I
(censiti) N. FEMMINE
(CLASSI I, II)
(censiti) N. PICCOLI
(censiti) NON
DETERMINATI
(censiti) N. TOTALE
UNICO
Battuta
-
-
-
16,91
-
-
-
-
-
-
2001
UNICO
Censimenti
a vista
125
12,69
1183
12,69
39
21
61
0
4
125
2002
UNICO
Battuta
-
-
-
14,5
-
-
-
-
-
-
2002
UNICO
Censimenti
a vista
113
12,9
1128
12,9
35
22
49
0
7
113
2003
UNICO
Battuta
51
12,26
820
12,26
12
10
16
1
12
51
2003
UNICO
Censimenti
a vista
71
10,51
703
10,51
19
14
31
2
5
71
DISTRETTO
METODO
CENSIMENTO
2001
ANNO
(censiti) N. MASCHI
CLASSE II
DENSITA’
DENSITA’
CONSISTENZA
CONSISTENZA
MINIMA
MINIMA
MINIMA SULLA
MINIMA CERTA
SULLA SUP.
CERTA
SUP. CENSITA
SULL’AUS
CENSITA
SULL’AUS
N. capi
N.capi/100ha
N. capi
N. capi
(censiti) N. PICCOLI
(censiti) NON
DETERMINATI
(censiti) N. TOTALE
METODO
CENSIMENTO
DENSITA’
DENSITA’
CONSISTENZA
CONSISTENZA
MINIMA
MINIMA
MINIMA SULLA
MINIMA CERTA
SULLA SUP.
CERTA
SUP. CENSITA
SULL’AUS
CENSITA
SULL’AUS
(censiti) N.
PICCOLI
(censiti) NON
DETERMINATI
(censiti) N.
TOTALE
(censiti) N. FEMMINE
(CLASSI I, II)
ANNO
DISTRETTO
2004
A
Battuta
23
20
247
10,22
6
4
10
0
3
23
2004
A
Censimenti
a vista
32
18,28
-
-
11
4
11
2
4
32
2004
B
Battuta
61
14,52
610
8,1
15
8
21
0
17
61
2004
B
Censimenti
a vista
50
12,19
-
-
16
9
20
0
5
50
2005
A
Battuta
24
20,87
224
9,27
6
3
14
0
1
24
2005
A
Censimenti
a vista
59
25,65
-
-
18
6
34
0
1
59
2005
B
Battuta
62
15,05
620
8,23
16
4
31
0
11
62
2005
B
Censimenti
a vista
63
11,33
-
-
21
9
31
1
1
63
(censiti) N.
MASCHI
CLASSE II
(censiti) N.
MASCHI
CLASSE I
(censiti) N.
FEMMINE
(CLASSI I, II)
(censiti) N. MASCHI
CLASSE I
METODO
CENSIMENTO
DENSITA’
DENSITA’
CONSISTENZA
CONSISTENZA
MINIMA
MINIMA
MINIMA SULLA
MINIMA CERTA
SULLA SUP.
CERTA
SUP. CENSITA
SULL’AUS
CENSITA
SULL’AUS
(censiti) N. MASCHI
CLASSE II
ANNO
DISTRETTO
AUS: area utile alla specie: rappresenta la superficie totale del distretto sottratta delle aree urbanizzate e delle altre
aree non utilizzabili.
La gestione del prelievo selettivo: La caccia avviene esclusivamente da appostamento segnalato su
cartografia in scala 1:10.000, con carabina munita di ottica ad opera di selecontrollori, abilitati alla
caccia di selezione, iscritti al registro provinciale e che hanno regolarmente partecipato ai
censimenti programmati dall’ATC. Tale cartografia viene trasmessa in tempo utile per l’attivazione
dell’ attività di controllo ai competenti organi di vigilanza (Corpo Forestale dello Stato, Polizia
Provinciale e Carabinieri). In presenza di capi da abbattere superiore ai cacciatori disponibili,
l’ATC LI n. 9 ha predisposto un apposito regolamento interno al fine di procedere ad una selezione
per l’assegnazione dei capi, dando comunque la priorità ai cacciatori che hanno l’opzione di caccia
agli ungulati ai sensi dell’Art. 28, comma 3, lettera d) L.R. 3/94, che possono anche iscriversi ad
entrambi i distretti..
I prelievi avvengono di norma nei periodi a cavallo tra i mesi di agosto/settembre e febbraio/marzo,
per complessivi n. 61 giorni, sempre nel rispetto dell’arco temporale previsto dall’Art. 18 comma 2
della L. 157/92.
Nella formulazione dei piani vengono sempre considerate le seguenti priorità:
a) P.S. 1:1 ;
b) prelievo a carico dei maschi di II classe ed oltre tendente al 20% del totale;
c) prelievo a carico dei maschi di I classe tendente al 15%;
d) prelievo a carico delle femmine tendente al 40% del totale;
e) prelievo sui piccoli (classe 0) tendente al 25% del totale;
I piani di prelievo, in termini di percentuale di assegnazione rispetto alla consistenza stimata,
appaiono sempre molto prudenti.
I risultati degli abbattimenti nell’ultimo quinquennio sono riportati nella successiva tabella: sono
evidenti le basse percentuali di realizzazione dei piani, soprattutto nei primi anni dove si è pagata
una certa inesperienza ed il fatto che il distretto unico risultasse interessato da formazione boscate
molto fitte, con spazi aperti di ridotta dimensione; anche la siccità estiva ed il periodo di
addestramento cani che si va a sovrapporsi in parte con il periodo previsto per la caccia di selezione
hanno contribuito a rendere più difficile l’esecuzione dei prelievi. L’aver suddiviso il distretto unico
in due distretti distinti e calibrato meglio i periodi di prelievo ha migliorato immediatamente i
risultati di prelievo.
Fig. 1.3.9.1 Distretti A e B del Capriolo nell’A.T.C. LI n. 9
Tab. 1.3.9.3 Esiti abbattimenti capriolo 2000/2005
SPECIE
NOME
DISTRETTO
ANNO
CAPRIOLO
CAPRIOLO
CAPRIOLO
CAPRIOLO
CAPRIOLO
CAPRIOLO
CAPRIOLO
CAPRIOLO
CAPRIOLO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
A
B
A
B
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2004/05
2005/06
2005/06
N. CAPI
ABBATTUTI
8
18
31
98
22
16
28
TOTALE
CAPI
ASSEGNATI
% DI
REALIZZAZIONE
DEL PIANO
(abbattuti)
N.
MASCHI
CLASSE II
(abbattuti)
N.
MASCHI
CLASSE I
59
86
86
86
86
26
60
30
60
13,6
20,9
36,1
114
22,0
61,5
46,7
3
7
8
20
6
3
6
0
0
9
14
3
4
5
(abbattuti)
N.
FEMMINE
(CLASSI I,
II)
3
6
9
40
9
7
13
(abbattuti)
N.
PICCOLI
2
5
5
24
4
2
4
DAINO
La distribuzione del daino nel territorio dell’ A.T.C. LI 9 riflette la localizzazione di interventi di
immissione operati in passato all’interno di istituti a divieto di caccia da cui successivamente gli
animali si sono irradiati.
La tendenza naturale del daino ad occupare piuttosto stabilmente porzioni definite di territorio
insieme alle caratteristiche di elevata gregarietà e grande plasticità alimentare hanno permesso il
formarsi di nuclei localizzati sul territorio caratterizzati anche da discrete densità.
Le aree che manifestano presenza stabile della specie sono essenzialmente, quella adiacente al
Parco di Montioni (Comune di Piombino, Campiglia M. e Suvereto, quella limitrofa all’ Anpil a
divieto di caccia della Magona (Comune di Bibbona) ed inoltre nell’ area dell’Oasi le Colonne
nonché all’interno ed in prossimità dell’A.F.V. Palone (Comune di Castagneto C.).
Le caratteristiche ambientali delle zone frequentate da questa specie, aree con fortissima presenza di
vigneti altamente specializzati che soprattutto nel periodo primaverile possono essere soggetti a
gravi danneggiamenti fanno sì che l’intero territorio dell’ A.T.C. LI 9 non possa essere considerata
vocato per il daino e pertanto si reputa necessario procedere ad una gestione non conservativa della
specie avvalendosi quale strumento per il controllo della presenza della caccia di selezione.
L’obiettivo da conseguire è un costante contenimento della presenza della specie che trova i luoghi
di maggiore diffusione all’interno degli istituti prima ricordati.
Fino ad oggi la gestione del daino era stata limitata ad alcuni interventi di controllo operati da
cacciatori di selezione abilitati all’esercizio venatorio a carico di questa specie coordinati dalla
Polizia Provinciale che però per esigenze varie non ha portato a risultati positivi (n. 4 capi abbattuti
nella S.V. 2003/04 e n. 6 capi abbattuti nella S.V. 2004/05).
Ad iniziare dalla stagione venatoria 2005/06 in considerazione anche della maggiore frequenza
degli avvistamenti effettuati in ogni periodo dell’ anno si ritiene dunque necessario avviare una
forma di gestione non conservativa della specie daino all’interno dei distretti e nei periodi già
descritti per il capriolo. In queste aree si prevede dunque una gestione non conservativa che vede
interventi tesi nel tempo ad un progressivo contenimento della specie e che si basa sui seguenti
presupposti:
• la specie non è autoctona nel territorio della Provincia di Livorno;
• la specie risulta di elevato impatto sulle colture viticole di pregio ed olivicole, largamente
diffuse sul territorio dell’ A..T.C. Li 9;
• le misure di prevenzione dei danni adottate (recinzioni elettriche) sono in grado di limitare i
danni solo in alcuni casi con alti costi di impianto e di manutenzione.
I metodi di censimento da utilizzare sono il censimento a vista in contemporanea da punti fissi
effettuati nel periodo primaverile. Nella successiva tabella si mostrano gli ultimi dati rilevati relativi
alla popolazione di daino oggetto di gestione.
(censiti) N.
MASCHI CLASSE
III
(censiti) N.
MASCHI CLASSE
II
(censiti) N.
MASCHI CLASSE
I
(censiti) N.
FEMMINE
(CLASSI I, II)
(censiti) N.
PICCOLI
(censiti) NON
DETERMINATI
(censiti) N.
TOTALE
Tab. 1.3.9.4 Stima consistenza popolazione daino 2005
2005
A
Censimenti a
vista
12
5,22
1
2
1
6
1
1
12
2005
B
Censimenti a
vista
13
2,34
1
1
2
8
0
1
13
ANNO
CONSISTENZA
DENSITA’
MINIMA
MINIMA SULLA
SULLA SUP.
METODO
DISTRETTO
SUP. CENSITA
CENSITA
CENSIMENTO
N. capi
N.capi/100ha
AUS: area utile alla specie: rappresenta la superficie totale del distretto sottratta delle aree urbanizzate e delle altre
aree non utilizzabili.
La gestione del prelievo selettivo: La caccia di selezione al daino è organizzata nei 2 distretti già
individuati per la caccia al capriolo. Nell’ ATC operano gli stessi selecontrollori individuati per il
prelievo del capriolo.
La caccia avviene esclusivamente da appostamento segnalato su cartografia in scala 1:10.000, con
carabina munita di ottica. Tale cartografia viene trasmessa in tempo utile per l’attivazione dell’
attività di controllo ai competenti organi di vigilanza (Corpo Forestale dello Stato, Polizia
Provinciale e Carabinieri).
Piano di prelievo: Nella formulazione del piano di prelievo in considerazione del fatto che l’intero
territorio dell’A.T.C. LI 9 è da considerarsi non vocato si richiede un piano di abbattimento pari al
100% dei soggetti censiti.
Si ipotizza quindi, per la S.V. 2005/2006 un prelievo di 12 capi nel distretto A e 13 capi nel
Distretto B.
Vista la localizzata distribuzione dei nuclei di daino, l’esigenza di contenere la diffusione di questa
specie, in considerazione anche del numero modesto di animali in prelievo si ritiene di non
procedere alla ripartizione del piano in classi di età.
Tempi di caccia: Sulla base del calendario venatorio regionale e provinciale e delle esigenze
pratiche della caccia di selezione nell’ A.T.C. LI 9 si ritiene di far esercitare il prelievo venatorio al
daino in concomitanza con i periodi previsti per il capriolo.
MUFLONE
In questi ultimi anni le problematiche maggiori riguardo la gestione di questo bovide non autoctono
sono state riscontrate soprattutto nei comuni di Collesalvetti e Capraia Isola; ma anche all’Elba sta
diventando una emergenza e pertanto se ne prevede a breve la gestione istituendo un apposito
distretto di caccia.
Su Collesalvetti da diversi anni insiste un nucleo di mufloni costituito da parecchie decine di capi,
in parte provenienti dalle aziende agrituristico venatorie istituite nel territorio comunale, che, con i
loro spostamenti sono causa di danneggiamenti alle produzioni agricole. La Provincia, con l’ausilio
della polizia provinciale e con la collaborazione dei concessionari delle suddette AATV, ha disposto
in questi ultimi due anni un piano di abbattimento finalizzato alla eradicazione di questo nucleo o
comunque ad una drastica riduzione numerica dello stesso.
La popolazione di muflone presente sull’isola di Capraia ha preso origine da una immissione di sei
esemplari effettuata dalla Amministrazione Provinciale verso la metà degli anni ’70.
La mancanza di predatori naturali e le favorevoli condizioni ambientali trovate nell’isola, ha
favorito la sua espansione che ha fatto registrare valori tali da rendere necessari interventi di
prelievo controllato nonché l’adozione di misure preventive e dissuasive.
L’abilitazione di cacciatori allo svolgimento di attività di gestione del muflone nell’Isola di Capraia,
costituisce il momento fondamentale per l’attività di controllo della specie al fine di riequilibrare
densità e presenza. Ad oggi tuttavia non sono stati ancora realizzati prelievi dai cacciatori abilitati.
Nella successiva Tabella 1.3.8.5 sono evidenziati i prelievi di muflone effettuati dal 2001 al 2005
nel territorio livornese.
Tab. 1.3.9.5 Esiti abbattimenti muflone 2001/2005
ZONA INTERVENTO
COMUNE
ATTO N.
DATA
TOT.ABB.
2001
11
ESECUTORI
CAPRAIA
Capraia Isola
A.A.T.V. INSUESE
Collesalvetti
175
23/07/2002
9
Polizia Prov.le
A.A.T.V. VALLELUNGA
Collesalvetti
23
09/02/2005
19
Polizia Prov.le
TOTALE
39
Polizia Prov.le
(ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.P. N. 162 DEL 26/07/2007)
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO
REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA
DEL CAPRIOLO. DEL DAINO. E DEL MUFLONE
ART.1
Finalità
1. Il presente regolamento disciplina la gestione faunistica e venatoria del Capriolo,
del Daino, del Muflone all’interno della Provincia di Livorno, nel rispetto del dettato
di cui all’art. 28 della Legge Regionale n. 3 del 12 gennaio 1994, modificato con
L.R. 23 febbraio 2005 n. 34, con la quale è stata inserita l’opzione D e modificata
l’opzione C, per chi esercita la caccia agli ungulati, in conformità a quanto disposto
nella materia dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13/R del 25
febbraio 2004 “Testo Unico dei regolamenti regionali di attuazione della L.R. 3/94”
(T.U.R.R.), con particolare riguardo alle recenti modifiche apportatevi con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R del 29 luglio 2005 e del Piano
faunistico venatorio Provinciale e Regionale.
2. La gestione delle popolazioni di Cervidi e Bovidi nella Provincia di Livorno ha
finalità differenziate in funzione delle caratteristiche ambientali del territorio. In
particolare nelle aree vocate per ciascuna specie sarà adottata una gestione
conservativa delle specie tenendo in debita considerazione l’impatto da esse
eventualmente generato sulle attività agro-silvo-pastorali.
3. Nelle aree non vocate per ciascuna specie verrà adottata una gestione non
conservativa puntando alla riduzione progressiva della sua presenza.
4. Fermo restando le competenze riconosciute agli A.T.C. dalla normativa vigente e
dal presente regolamento in materia di gestione faunistico-venatoria dei cervidi e
bovidi, la Provincia si riserva la funzione di vigilanza e controllo nonché
l’applicazione delle sanzioni sia disciplinari che amministrative.
ART. 2
Esercizio della caccia di selezione
1. La caccia di selezione per ciascuna specie, può essere svolta esclusivamente da
cacciatori abilitati dalla Provincia di Livorno e da altre province toscane (o fuori
regione se in possesso di attestato di equipollenza), che abbiano superato le
relative prove di esame e che risultino iscritti nel Registro Provinciale per la
Caccia di Selezione. L'esercizio della caccia di selezione è consentito
esclusivamente con le armi a canna rigata a caricamento singolo o a ripetizione
semiautomatica di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza
non inferiore a mm 40. Per quanto riguarda l'utilizzo di armi semiautomatiche, il
caricatore dovrà contenere al massimo un colpo. Qualsiasi arma utilizzata per la
caccia di selezione deve essere munita di ottica o di sistemi di puntamento
elettronico. Per l’esercizio della caccia di selezione è altresì consentito l’uso
dell’arco di potenza non inferiore a 50 libbre. Il selecacciatore che intenda
esercitare la caccia con l’arco, deve essere in possesso della licenza di caccia e
presentare all’Amministrazione Provinciale una certificazione sottoscritta da un
istruttore FIARC, attestante una prova di tiro su campo autorizzato da una
distanza non inferiore a metri 30 per il “compound” e 20 per l’arco tradizionale. La
prova sarà ritenuta valida con il risultato 4 centri su 5 nell’area vitale della specie
oggetto di bersaglio. Per area vitale s’intende un bersaglio di diametro non
inferiore a 20 centimetri. Nel corso della medesima uscita di caccia il
selecacciatore non potrà utilizzare contemporaneamente l’arma da fuoco e l’arco.
2. La caccia di selezione è un’attività venatoria basata su di un prelievo
programmato per classi età e di sesso svolta singolarmente ed unicamente nelle
forme dell'aspetto (su altana od altro punto di appostamento a terra) e della
cerca.
3. La cerca viene autorizzata eccezionalmente dalla Provincia e regolamentata con
propria delibera dal comitato di gestione dell’ A.T.C. ove se ne ravvisi l’effettiva
necessità e può essere esercitata solo da cacciatori che abbiano al loro attivo
almeno 3 anni di caccia di selezione nel medesimo distretto della Provincia.
4. L'uso del cane è vietato, salvo i casi di recupero di capi feriti effettuati con l'ausilio
del cane da traccia da soggetti appositamente autorizzati dalla Provincia e con le
modalità che saranno stabilite dalla stessa con apposito provvedimento.
5. I cacciatori di selezione iscritti nel Registro Provinciale ed esercitanti la caccia di
selezione nei distretti individuati prestano la loro attività per eventuali interventi di
prevenzione danni e controllo su Cervidi e Bovidi nei tempi, modi e luoghi indicati
dalla Provincia, secondo indicazione nominativa fornita dal comitato di gestione
dell’A.T.C..
ART. 3
Compiti della Provincia
1. La Provincia, ai sensi dell'art. 81 comma 1 del T.U.R.R., sentito il comitato di
gestione dell’A.T.C. provvede a delimitare nel Piano faunistico venatorio le aree
vocate per ciascuna specie di Ungulati.
2. La Provincia definisce sulla base di specifici protocolli tecnici concordati con
l’I.N.F.S., gli obiettivi da raggiungere nella gestione faunistico-venatoria per
ciascuna specie anche negli istituti di propria competenza o da essa autorizzati.
3. La Provincia, in accordo con le linee tecniche concordate con l’I.N.F.S., può
provvedere a fornire indirizzi metodologici sulla gestione delle singole specie ed a
verificare i risultati della gestione.
4. Sulla base dei dati di densità e struttura delle singole popolazioni e delle proposte
di prelievo formulate dagli A.T.C., la Provincia, verificata la rispondenza tecnicobiologica dei dati forniti e acquisiti i pareri necessari, provvede ad approvare
annualmente i piani di gestione.
ART. 4
Distretto di gestione
1. La gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi è attuata dall’ A.T.C.
mediante l’individuazione di unità di gestione denominate “Distretti”.
2. Il Distretto di gestione è costituito da un’area preferibilmente omogenea dal punto
di vista ambientale con superficie di norma compresa tra i 5000 ha ed i 15.000
ha.
3. L’A.T.C. redige ogni anno, ai sensi T.U.R.R. (Art. 82), il piano di gestione di
ciascun Distretto.
4. La richiesta di iscrizione ad un distretto da parte dei cacciatori abilitati all’esercizio
della caccia di selezione ed iscritti al Registro Provinciale è inoltrata al Comitato
di Gestione dell’A.T.C. entro il 10 gennaio di ogni anno. Entro la stessa data, i
selecacciatori già iscritti ad un distretto possono inoltrare domanda di
trasferimento ad altro distretto. Tale cambiamento può essere richiesto solo da
selecacciatori che abbiano esercitato continuativamente la caccia di selezione
per un periodo non inferiore a 5 anni nel medesimo distretto. Per casi particolari e
motivati il Comitato di Gestione dell’A.T.C. può derogare da tale limite.
5. Nella richiesta di iscrizione dovrà essere indicato obbligatoriamente, in ordine di
gradimento, anche un secondo distretto o più distretti per gli opzionisti “D” di cui
all’ Art. 28 comma 3 lettera d) L.R. 3/94.
6. Le richieste di iscrizione vengono accolte dall’ A.T.C. fino a saturazione dei posti
disponibili.
ART. 5
Densità agricolo forestale sostenibile
1. L’A.T.C., ai sensi dell’art. 80 del T.U.R.R., definisce per ciascun Distretto di
gestione e per ciascuna specie la densità agricolo forestale (D.A.F.) sostenibile,
ovvero la densità massima di ciascuna specie tollerabile in relazione alle
esigenze di tutela delle colture agricole e forestali.
2. La definizione della D.A.F. avviene sulla base dei seguenti parametri:
a) la consistenza delle popolazioni delle singole specie accertata sulla base dei
censimenti;
b) l’ammontare degli indennizzi per danni alle produzioni agricole erogati all’interno
dei distretti di gestione.
c) le caratteristiche agricole ed ambientali del territorio ricompresso nel distretto.
ART. 6
Piano di Gestione
1. L’ A.T.C. redige ogni anno, ai sensi dell’art. 83 del T.U.R.R., per ciascuna specie
e per ciascun distretto piani di gestione che devono contenere:
a) la cartografia in scala 1:25.000 di ciascun distretto;
b) i risultati dei censimenti eseguiti per ciascuna specie in ciascun distretto;
c) il piano di prelievo venatorio di ciascun distretto articolato per classi di età e di
sesso;
d) la D.A.F. che si intende conseguire all’interno di ciascun distretto;
e) il piano di assestamento faunistico e venatorio delle diverse specie, in funzione
della D.A.F. che si intende raggiungere;
f) il piano di prevenzione dei danni alle colture agricole;
g) l’eventuale quota dei capi prelevabili, non superiore al 5% del totale, da
riservare a cacciatori non iscritti all’A.T.C., purché accompagnati da personale
abilitato.
2. L’A.T.C.,
ai
sensi
dell’art.
83
del
T.U.R.R.,
provvede
ad
inviare
all’Amministrazione Provinciale il piano annuale di gestione dei distretti entro il 15
maggio di ogni anno, comprensivo della relazione consuntiva degli abbattimenti
realizzati suddivisi per classi di età e di sesso e delle altre attività previste dal
piano relativo alla stagione precedente.
3. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all’art.30 comma 6 della L.R. 3/94 la
Provincia, sentito l'I.N.F.S., predispone a partire dal 1° agosto e fino al 15 marzo
di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle
popolazioni di capriolo, daino, muflone redatti dall’ A.T.C..
4. Presso l’Amministrazione Provinciale è costituita una banca dati relativa alla
caccia di selezione, alla quale può accedere l’ A.T.C..
5. Nel piano di gestione l’A.T.C. può altresì stabilire gli oneri spettanti ai cacciatori
assegnati ai distretto per il risarcimento di eventuali danni imputabili alla mancata
realizzazione del piano stesso.
6. Nel
caso
di
danni
alle
produzioni
agricole
l’
A.T.C.
può
richiedere
all’Amministrazione Provinciale interventi straordinari di contenimento numerico
delle popolazioni di Cervidi e/o Bovidi da effettuarsi tramite i selecacciatori iscritti
nel Registro Provinciale ed esercitanti la caccia di selezione nei distretti
individuati. L’A.T.C. fornisce alla Provincia i nominativi dei selecacciatori da
utilizzare per detti interventi.
ART. 7
Organizzazione del distretto
1. I cacciatori di selezione, iscritti ad un distretto di gestione propongono all’ A.T.C. i
nominativi di un responsabile e di un vice-responsabile.
2. Il comitato di gestione dell’A.T.C. provvede alla nomina dei soggetti di cui al
punto precedente con proprio atto.
3. L’A.T.C., con provvedimento motivato, può disporre la revoca del responsabile e
del vice-responsabile in ogni momento.
4. I soggetti di cui al punto 1 del presente articolo rimangono in carica per l’intera
durata del piano faunistico venatorio salvo, rinuncia, revoca motivata da parte
dell’ A.T.C. o nuova proposta.
5. La richiesta di nuova proposta può essere inoltrata all’ A.T.C. dai ¾ (arrotondato
al numero intero superiore) dei cacciatori iscritti al distretto.
6. Il responsabile di ciascun distretto dietro indicazioni fornite dal personale tecnico
dell'A.T.C., ha il compito di coadiuvare gli A.T.C. nella gestione del distretto
medesimo ed in particolare:
a) di collaborare per l’organizzazione delle operazioni di censimento;
b) di collaborare con l’A.T.C. per le operazioni di individuazione ed assegnazione
degli appostamenti di caccia;
c) di collaborare con l’ A.T.C. per l’assegnazione ai selecacciatori dei capi da
abbattere nel rispetto del piano di abbattimento e delle modalità fissate
dall’A.T.C.;
d) di collaborare con l’A.T.C. per la corretta esecuzione degli interventi di
prevenzione dei danni alle colture agricole;
e) di collaborare, ogni qualvolta ne sia richiesto, con l’Amministrazione
Provinciale e/o dell’ A.T.C., per l’organizzazione di catture, mostre di trofei,
raccolta di dati biometrici, ecc.
ART. 8
Censimenti ed operazioni di monitoraggio
1. I censimenti rappresentano lo strumento tecnico fondamentale della gestione del
capriolo, del daino e del muflone.
2. Di norma i censimenti sono condotti con il metodo delle battute per aree
campione e in subordine a vista in contemporanea da punti di osservazione o
sulla base di altre indicazioni tecniche formulate dall’I.N.F.S..
3. L’effettuazione dei censimenti e delle operazioni di monitoraggio è organizzata
ogni anno dall’A.T.C. competente per territorio tramite i distretti, ed è strumento
indispensabile per la stesura del piano di gestione delle popolazioni di capriolo,
daino e muflone.
4. La partecipazione dei selecacciatori ai censimenti del distretto/i di iscrizione
disposti dall’ATC risulta obbligatoria per accedere al prelievo venatorio, anche
per coloro che si trovassero in regime di sospensione a seguito di sanzione
comminata ai sensi del successivo ART. 20 e seguenti, pena la definitiva
cancellazione dal registro provinciale di cui all’ART. 18.
5. L’A.T.C. fissa con proprio, atto entro il 15 dicembre di ogni anno, le modalità e
tempi di effettuazione dei censimenti compreso il numero minimo di giornate da
effettuare e gli eventuali recuperi per acquisire il diritto a partecipare alla caccia di
selezione.
ART. 9
Disciplina della assegnazione al distretto
1. L’A.T.C. ogni anno individua, sulla base del numero di capi in prelievo nell’ anno
precedente per la specie capriolo, il numero di posti disponibili in ciascun
distretto. Fatto salvo i diritti acquisiti, l’A.T.C. individua in ragione di un numero
medio di 1,5 capi per ciascun cacciatore il numero di posti disponibili in ciascun
distretto.
2. L’A.T.C. può innalzare tale parametro in caso di modificazione della consistenza
della popolazione.
3. I selecacciatori iscritti al Registro provinciale della Provincia di Livorno ed in
possesso della opzione di caccia di cui all’Art. 20 comma 3 lettera “C” possono
esercitare la caccia di selezione ai cervidi ed ai bovidi in un solo A.T.C. e in esso
possono iscriversi ad un solo distretto; in caso di distretto perfettamente
coincidente con il distretto di altre specie l’A.T.C. può autorizzare dagli stessi
punti di sparo il prelievo a carico di queste.
4. I cacciatori in possesso della opzione di caccia agli ungulati di cui all’Art. 28
comma 3 lettera “D” della L.R. 3/94 possono iscriversi ai registri provinciali dei
cacciatori di selezione corrispondenti agli ATC ai quali possono iscriversi, ovvero
ai registri di massimo due province.
5. Qualora l’A.T.C. verifichi l’eventuale infrazione ai precedenti comma 3 e 4 lo
segnala all’Amministrazione Provinciale che provvede a sanzionarlo ai sensi
dell’art.20 lettera g) e h).
6. Il comitato di gestione dell’ A.T.C. per l’iscrizione dei selecacciatori ai distretti è
tenuto a verificare la posizione degli stessi, compresi quelli provenienti da altre
province della Toscana, anche fuori regione e a determinare con proprio atto i
parametri per la stesura di eventuali graduatorie di accesso sentiti i responsabili
dei distretti.
7. Tali parametri dovranno tenere conto dell’attività venatoria e di gestione svolta
nel distretto di iscrizione negli anni precedenti, della residenza anagrafica,
dell’anno di abilitazione alla caccia di selezione, della votazione, espressa in
centesimi, riportata all’esame di abilitazione alla caccia di selezione (solamente
per il primo anno di esercizio della attività di prelievo in selezione) e dell’iscrizione
A.T.C. come 1° o 2° .
8. La mancata presentazione della richiesta di cambiamento di distretto da parte dei
selecacciatori che già esercitano la caccia di selezione equivale alla conferma del
proprio distretto di appartenenza.
9. Il selecacciatore che intenda rinunciare all’attività venatoria pur rimanendo iscritto
al distretto di appartenenza può inoltrare domanda di rinuncia all’esercizio della
caccia di selezione entro il 15 maggio all’A.T.C. competente.
10. La rinuncia di cui al comma precedente può essere inoltrata limitatamente a due
anni consecutivi; oltre tale limite il selecacciatore è automaticamente escluso dal
distretto e nel caso in cui voglia di nuovo riprendere l’attività di caccia di selezione
è tenuto a presentare una nuova richiesta.
11. Della perdita dei requisiti per l’esercizio della caccia di selezione l’A.T.C. ne da
comunicazione all’interessato per scritto.
12. Il comitato di gestione degli A.T.C. provvede, in caso di disponibilità di posti,
annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, ad assegnare i nuovi
selecacciatori, nonché quelli che già esercitano la caccia di selezione ed hanno
inoltrato domanda di cambiamento di distretto.
ART. 10
Disciplina della assegnazione degli appostamenti e dei capi in prelievo
1. Ogni anno entro il 20 giugno il responsabile del distretto dovrà trasmettere
all’A.T.C. una cartografia in scala 1:10.000 fornita dall’ A.T.C. con riportata il
numero e l’ubicazione di ciascun appostamento di caccia compresa la
delimitazione e localizzazione delle eventuali aree di caccia nonchè le località
dove viene parcheggiato l’automezzo impiegato per raggiungerle e la ripartizione
tra i selecacciatori dei capi in prelievo. Nel corso della stagione venatoria non può
essere cambiata l’ubicazione degli appostamenti e delle eventuali aree di caccia.
2. L’A.T.C. provvede a individuare, in accordo con i responsabili dei distretti, i
parametri gestionali e venatori per formulare una graduatoria annuale di priorità
fra i cacciatori iscritti al distretto che verrà adottata in caso di mancato accordo
per l’assegnazione degli appostamenti, delle eventuali aree di caccia e dei capi in
prelievo.
3. Il comitato di gestione dell’ A.T.C. approva con proprio atto la suddetta
graduatoria il 1 giugno di ogni anno.
4. Ciascun selecacciatore o singolo selecacciatore di un gruppo, in caso di
assegnazione a scalare, qualora non sia riuscito a completare il piano di
abbattimento, per mantenere l’iscrizione al distretto è tenuto ad effettuare almeno
20 uscite di caccia nel corso della stagione venatoria. In caso di separazione dei
tempi di prelievo per maschi e femmine il selecacciatore è tenuto ad effettuare
almeno 10 uscite nel corso del periodo estivo e 10 nel periodo invernale.
5. L’A.T.C. può riservare una quota non superiore al 5% di cervidi e bovidi,
abbattibili con la caccia di selezione, a cacciatori non iscritti all’A.T.C. e non
abilitati, purché accompagnati da personale abilitato.
6. Prima dell’inizio dell’attività venatoria l’A.T.C. provvede a fornire, al responsabile
di ciascun distretto, per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente
regolamento, il seguente materiale da distribuire ai cacciatori iscritti al distretto:
a) l’elenco nominativo dei cacciatori assegnati al distretto;
b) la cartografia in scala 1:10.000 degli appostamenti e delle eventuali aree di caccia
attribuite a ciascun selecacciatore;
c) la ripartizione del piano di prelievo;
d) i contrassegni numerati da apporre sui capi abbattuti;
e) i libretti personali delle uscite di caccia;
f) l’individuazione dei punti di controllo o altre modalità di preavviso e
teleprenotazione dove o con le quali i selecacciatori segnalano preventivamente le
uscite e l’esito delle stesse al rientro.
g) il modello di accettazione delle disposizioni del presente regolamento e delle
eventuali disposizioni dell’A.T.C. da far sottoscrivere a ciascun cacciatore.
7. L’A.T.C. trasmette all’Amministrazione Provinciale copia del materiale di cui al
precedente comma 6.
ART. 11
Disciplina dell’abbattimento
1. Lo svolgimento della caccia di selezione oltre al rispetto di quanto previsto all’art. 2
del presente regolamento, prima dell’inizio dell’azione di caccia, prevede il
posizionamento nei pressi dell’ appostamento di apposite tabelle fornite dall'A.T.C..
2. E’ fatto divieto di portare durante la caccia di selezione armi e/o munizioni diverse
da quelle consentite dal presente regolamento.
3. Il selecacciatore nella predisposizione dell’appostamento è tenuto a non
danneggiare le colture arboree e le colture in generale; è tenuto altresì, dopo
aver effettuato l’abbattimento, a rimuovere il materiale vegetale consentito dalle
norme vigenti, impiegato per la predisposizione dell’appostamento.
4. La costruzione dell’altana è subordinata al consenso del proprietario e/o
conduttore del fondo; l’altana potrà essere utilizzata anche per più stagioni.
5. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui alla
legge regionale 3/1994, articolo 28, comma 3, lettera D), durante il prelievo
selettivo utilizzano anche l’apposito tesserino rilasciato dalla Provincia in cui
annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati.
6. L'accesso all’appostamento assegnato, ed il rientro da questo, dovrà avvenire
obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia. L'orario di caccia indicato
nella scheda di uscita deve essere rispettato, salvo l’avvenuto abbattimento o
casi particolari che dovranno essere annotati nella scheda di rientro.
ART. 12
Disciplina dell’assegnazione del capo da abbattere
1. L’assegnazione dei capi da abbattere a ciascun selecacciatore per la specie
capriolo è disposta, di norma, con la seguente rotazione:
Ma >F >Mg >F >p
F >Mg >F >p >Ma
Mg >F >p >Ma >F
F >p >Ma >F >Mg
p >Ma >F >Mg >F
LEGENDA
Ma = maschio adulto
Mg = maschio giovane
F = femmina
p = piccolo (maschio e femmina)
2. Ogni anno l’applicazione della rotazione dei capi è attuata a partire dal punto in
cui si era fermata l’anno precedente onde garantire a tutti i selecacciatori
l’alternanza nell’abbattimento delle varie classi di età e di sesso.
3. Nel caso del capriolo non è consentita l’assegnazione, nella stessa stagione ed
allo stesso selecacciatore, di più di 1 maschio adulto.
4. Nell’assegnazione del daino e del muflone il distretto può adottare forme di
rotazione autonomamente predisposte.
5. Ai selecacciatori neo abilitati, nel primo anno di esercizio della caccia di
selezione, non può essere assegnato più di un capo per ogni specie gestita nel
distretto di appartenenza.
6. Nel caso in cui il selecacciatore sia iscritto ad un distretto di gestione pluri-specie
può abbattere i capi assegnati senza ordine di priorità.
7. L’A.T.C. può con proprio atto regolamentare forme di prelievo a scalare dei capi
assegnati a selecacciatori riuniti in gruppi.
ART. 13
Libretto delle uscite di caccia
1. All’inizio di ciascuna fase degli abbattimenti l’ A.T.C. provvede, tramite il
responsabile di Distretto, a consegnare a ciascun selecacciatore autorizzato un
libretto personale delle uscite di caccia.
2. Il selecacciatore, ogni qualvolta si rechi presso l’appostamento assegnatogli, è
tenuto preventivamente a dare preavviso dell’uscita con le modalità di
teleprenotazione di cui al precedente art. 10 comma 6 lettera f) stabilite dall’ATC,
e a compilare diligentemente in ogni sua parte la pagina di uscita del libretto
personale.
3. Il selecacciatore opzionista D) è tenuto contemporaneamente a segnalare la
giornata di caccia sul tesserino venatorio rilasciato dalla Provincia.
4. Al selecacciatore, in mancanza dell’attuazione dei punti di controllo e di
teleprenotazione delle uscite di cui all’ art. 10 comma 6 lett. f, è fatto obbligo
esporre il libretto delle uscite di caccia, aperto alla giornata corrispondente e
debitamente compilato in ogni sua parte, sul cruscotto dell’auto utilizzata.
5. Il selecacciatore è tenuto a riconsegnare all’A.T.C. competente per territorio, nel
rispetto dei tempi stabiliti dal medesimo, il libretto delle uscite di caccia,
debitamente compilato ed integro in ogni sua parte e gli eventuali altri materiali
non utilizzati.
ART. 14
Segnalazione dei capi abbattuti, dei ferimenti, dei colpi mancati
1. Ogni selecacciatore oltre a dare preavviso con le modalità di cui al precedente
art. 10 comma 6 lett. f), è tenuto a segnalare entro le 24 ore successive
l’avvenuto abbattimento, il colpo mancato o il ferimento di un capo oltre che al
proprio responsabile di distretto o ad un suo delegato all’A.T.C. secondo le
modalità con questo concordate.
2. Il recupero del capo eventualmente ferito deve avvenire tramite l’impiego di cani
da traccia.
3. L’impiego del cane da traccia è disciplinato da uno specifico regolamento
approvato dall’Amministrazione Provinciale.
ART. 15
Disciplina dell’impiego del contrassegno
1. Il selecacciatore è tenuto ad applicare all’orecchio sinistro del capo abbattuto un
apposito contrassegno numerato fornito dalI’A.T.C. immediatamente dopo
l’abbattimento, prima di procedere allo spostamento del capo stesso dal punto
dell’abbattimento.
2. Qualora il contrassegno numerato venga accidentalmente danneggiato durante le
operazioni di rimozione e trasporto del capo abbattuto, il selecacciatore è tenuto a
darne comunicazione scritta all’A.T.C. entro le successive 48 ore, in tal caso fa
fede la data del timbro postale.
3. Il selecacciatore è tenuto a recarsi presso l’A.T.C. per denunciare l’eventuale
smarrimento del contrassegno numerato. L’A.T.C. provvederà alla sua sostituzione
dandone comunicazione all’Amministrazione Provinciale.
ART. 16
Controllo dei capi abbattuti
1. Il selecacciatore è tenuto a far pervenire all’A.T.C. competente per territorio, nel
rispetto delle indicazioni da esso impartite, il trofeo del capo abbattuto e la relativa
mandibola debitamente scarnificata, unitamente alla scheda biometria debitamente
compilata in ogni sua parte.
2. L’A.T.C. provvede ad organizzare il controllo dei capi abbattuti, nonché alla
restituzione dei trofei dopo la relativa valutazione.
ART. 17
Corsi di abilitazione all’esercizio della caccia di selezione
1. L’Amministrazione Provinciale, sentiti gli A.T.C. e le Associazioni Venatorie
provinciali, stabilisce l’organizzazione di corsi di abilitazione alla caccia di
selezione del capriolo, del daino, del muflone di cui all’art. 87 deI T.U.R.R. dei
Regolamenti Regionali di attuazione della L.R. 3/94.
2. L’Amministrazione Provinciale per l’organizzazione del corso può avvalersi delle
Associazioni Venatorie presenti nei Comitati di gestione degli A.T.C. della
Provincia:
3. La frequenza del corso consente l’ammissione all’esame ed il positivo
superamento di quest’ultimo permette il conseguimento dell’ abilitazione per la
caccia di selezione al capriolo, al daino e al muflone, nonché il diritto all’ iscrizione
al Registro provinciale dei cacciatori di selezione.
4. L’Amministrazione Provinciale trasmette, al termine delle prove di abilitazione, all’
A.T.C. l’elenco dei selecacciatori abilitati ed i relativi punteggi di esame conseguiti
da ciascuno di loro.
ART. 18
Registro provinciale dei cacciatori di selezione
1. Presso l’Amministrazione Provinciale di Livorno è istituito il Registro Provinciale dei
cacciatori di selezione (“selecacciatori”) di cui all’art. 90 del T.U.R.R.
2. L’iscrizione al Registro provinciale avviene su richiesta del cacciatore abilitato.
3. L’iscrizione al Registro provinciale è consentita anche al cacciatore che abbia
conseguito l’abilitazione alla caccia di selezione in altra provincia della Toscana,
purché risulti iscritto ad un A.T.C. della Provincia di Livorno e non eserciti la caccia
di selezione in un altro A.T.C. della Toscana.
4. I selecacciatori in possesso dell’opzione di caccia prevista dall’Art. 28 comma 3
lettera D della L.R. 3/94 possono iscriversi al registro provinciale dei cacciatori di
selezione corrispondenti agli ATC ai quali possono iscriversi, ovvero ai registri di
massimo due province.
5. L’iscrizione al Registro provinciale è consentita anche a selecacciatori che abbiano
conseguito l’abilitazione alla caccia di selezione in altra regione, purché detto
attestato gli venga riconosciuto anche dalla Provincia di Livorno previa verifica del
programma didattico e delle prove di esame sostenute.
6. Agli iscritti al Registro provinciale dei cacciatori di selezione l’Amministrazione
Provinciale provvede al rilascio di un tesserino di identificazione.
7. L’Amministrazione Provinciale provvede annualmente ad inviare agli A.T.C.
l’elenco aggiornato dei selecontrollori iscritti al Registro Provinciale.
ART. 19
Disciplina dell’esercizio della caccia di selezione nelle A.F.V.
1. Nelle aziende faunistico venatorie può essere esercitata la caccia di selezione sulla
base di piani predisposti dal titolare dell’autorizzazione previo parere favorevole
dell’I.N.F.S. nel rispetto delle indicazioni della Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 292 del 12/07/94 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 84
del T.U.R.R. e delle indicazioni contenute nel protocollo tecnico stipulato dall’
Amministrazione Provinciale con l’I.N.F.S., se in essere.
2. L’attuazione del piano di prelievo all’interno delle aziende faunistico venatorie
avviene, nel rispetto del presente regolamento, ad opera di cacciatori in possesso
di abilitazione alla caccia di selezione rilasciata da un’Amministrazione Provinciale
della Toscana o da cacciatori non abilitati, ma accompagnati da un cacciatore
iscritto al Registro Provinciale dei selecacciatori di Livorno.
3. L’A.F.V. è tenuta:
a) a compilare il libretto delle uscite e tenerlo a disposizione degli eventuali controlli
presso il registro di cui all’art.57 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 292
del 12.7.94 e successive modifiche ed integrazioni;
b) ad applicare i contrassegni forniti dall’Amministrazione Provinciale all’orecchio
sinistro dei capi abbattuti così come previsto dall’art.15 comma1 del presente
regolamento;
c) a consegnare nei tempi e nei modi stabiliti dall’Amministrazione Provinciale le teste
e le mandibole scarnificate dei capi abbattuti, unitamente alle schede di
abbattimento e al libretto delle uscite e agli eventuali reperti anatomici e misure
biometriche.
4. Le infrazioni di cui al successivo art.20 comma 1 comportano la esclusione
dell’A.F.V. dalla caccia di selezione per 5 anni e, in caso di recidiva, in via
definitiva.
5. Le infrazioni gravi di cui all’art. 20 comma 4 comportano la sospensione dell’A.F.V.
per un anno dalla caccia di selezione, mentre le infrazioni lievi di cui al comma 6
possono comportare un anno di sospensione solo nel caso che ricorra quanto
previsto dal successivo art.22.
ART. 20
Sanzioni
1. Comportano l’esclusione per 5 anni dalla caccia di selezione le seguenti infrazioni
al presente regolamento rilevate sia durante l’esercizio della caccia di selezione sia
durante gli interventi di controllo ai sensi dell’art. 37 della L.R. 3/94:
a) l’omessa applicazione al capo abbattuto del contrassegno numerato dopo la
rimozione dal punto di morte, la manomissione o la sua non perfetta chiusura
rilevata nel corso dei controlli di cui all’art.16 .
b) l’abbattimento di qualsiasi esemplare di fauna selvatica, non appartenente alle
famiglie di cervidi e bovidi, in periodo non consentito e/o in area non consentita;
c) l’abbattimento di qualsiasi esemplare appartenente alle famiglie di Cervidi e Bovidi
in periodo non consentito e/o in area non consentita,
d) la caccia a bordo di auto;
e) la mancata consegna, non giustificata, della/e teste e/o della mandibola;
f) la consegna della/e testa/e e/o della mandibola manomessi al fine di impedirne la
corretta valutazione, o la consegna di testa e mandibola appartenenti a capi
diversi;
g) contemporaneo esercizio della caccia di selezione in più di un distretto individuato
in A.T.C. della Regione Toscana da parte di un selecacciatore che non abbia
effettuato l’opzione di caccia ai sensi dell’Art. 28, comma 3 lettera “D” della L.R.
3/94;
h) contemporaneo esercizio della caccia di selezione in più di 2 distretti individuati in
A.T.C. della Regione Toscana da parte di un selecacciatore che abbia effettuato
l’opzione di caccia ai sensi dell’Art. 28, comma 3 lettera “D” della L.R. 3/94;
i) esercizio della caccia di selezione pure in presenza di esclusione per un anno dalla
medesima ai sensi del seguente comma 3 del presente articolo;
j) il deferimento all’autorità giudiziaria per reati attinenti alle specie oggetto di caccia
agli ungulati;
k) uso di armi non consentite.
2. Le infrazioni di cui al precedente comma 1 comportano per i selecacciatori anche
la sospensione di equivalente durata dagli interventi di controllo di cervidi e bovidi
di cui all’art. 37 della L.R. 3/94.
3. Le infrazioni di cui ai precedenti comma 1 e 2 comportano per i selecacciatori in
caso di recidiva, l’esclusione definitiva dalla caccia di selezione.
4. Comportano l’esclusione dalla caccia di selezione per il periodo di un anno le
seguenti infrazioni di tipo grave:
a) allontanamento dall’appostamento segnalato ovvero abbattimento di un capo da
un appostamento non autorizzato;
b) parcheggio non giustificato dell’ auto segnalata in località diversa da quella
riportata in cartografia;
c) mancata segnalazione di uscita;
d) mancata consegna a fine stagione del libretto personale delle uscite;
e) mancata segnalazione al responsabile del distretto dell’ abbattimento del capo
entro le 24 ore.
f) manomissione o danneggiamento accidentale del contrassegno non segnalato
entro le previste 48 ore;
g) abbandono non comunicato al responsabile tecnico delle battute o al responsabile
del distretto delle operazioni di censimento;
h) atti di grave indisciplina durante i censimenti;
i) la mancata messa in custodia dell’arma al termine dell’uscita di caccia;
j) mancata segnalazione d’uscita al punto di controllo o di preavviso;
k) mancata segnalazione all’ A.T.C e al responsabile del distretto entro le 24 ore del
ferimento del capo;
l) mancata consegna all’ A.T.C. della testa, della mandibola del capo abbattuto o
della scheda di abbattimento;
m) assenza ingiustificata ad una qualsiasi operazione programmata ed in particolare
ad un’operazione di prevenzione danni per le quali era stata data disponibilità;
n) recidiva negli errori di abbattimento previsti dal successivo art. 21, comma 2,
limitatamente alle specie oggetto dell’errore;
o) mancato rispetto delle prescrizioni relative alla caccia alla cerca di cui al
precedente art. 2;
p) mancata segnalazione della giornata di caccia di selezione sul tesserino venatorio
regionale o quello rilasciato dalla Provincia per gli opzionisti “D”;
q) comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri selecacciatori rilevato
dagli organi di vigilanza
5. Le infrazioni di cui al precedente comma 4 comportano per i selecacciatori anche
la sospensione di equivalente durata dagli interventi di controllo di cervidi e bovidi
di cui all’art. 37 della L.R. 3/94.
6. Sono considerate infrazioni lievi per gli effetti di cui al successivo art. 22
le
seguenti infrazioni:
a) ritardo nella consegna del libretto delle uscite;
b) ritardo nella consegna del trofeo e/o della mandibola, nonché della scheda di
abbattimento;
c) consegna di materiale non conforme a quello ricevuto;
d) errata o incompleta compilazione del libretto delle uscite (madre-figlia) e della
scheda di abbattimento;
e) qualsiasi
violazione
delle
disposizioni
del
espressamente richiamate dal presente articolo.
presente
regolamento
non
ART. 21
Infrazioni negli abbattimenti
1. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 20 sono considerati errori gravi i
seguenti errori di abbattimento:
CAPRIOLO
1) MASCHIO (giovane o adulto) al posto della FEMMINA
2) FEMMINA al posto del MASCHIO (giovane o adulto);
3) FEMMINA al posto del PICCOLO (maschio o femmina) nel periodo estivo;
4) MASCHIO ADULTO (ovvero maschio con trofeo di altezza superiore alla linea congiungente le
orecchie) al posto del MASCHIO GIOVANE (ovvero maschio con trofeo di altezza uguale od
inferiore alla linea congiungente le orecchie) ad esclusione del Maschio adulto regresso;
5) PICCOLO (MASCHIO o FEMMINA) al posto di MASCHIO ADULTO
DAINO
1) PALANCONE al posto del BALESTRONE, del FUSONE, della FEMMINA e del
PICCOLO (MASCHIO o FEMMINA);
2) BALESTRONE al posto del FUSONE, della FEMMINA e del PICCOLO;
3) FUSONE al posto della FEMMINA;
4) FEMMINA al posto dì qualsiasi MASCHIO
5) PICCOLO (MASCHIO O FEMMINA) al posto del PALANCONE e del
BALESTRONE.
MUFLONE
1) MASCHIO al posto della FEMMINA
2) MASCHIO di età superiore a 2 anni al posto del PICCOLO MASCHIO;
3) MASCHIO di età superiore a 5 anni al posto del MASCHIO di 1-2 anni compiuti e
del PICCOLO MASCHIO;
2. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art.22. sono considerati errori lievi i
seguenti erronei abbattimenti:
CAPRIOLO
1) MASCHIO GIOVANE al posto del MASCHIO ADULTO
2) PICCOLO (MASCHIO o FEMMINA) al posto della FEMMINA ADULTA
DAINO
1) FEMMINA ADULTA al posto del PICCOLO (MASCHIO o FEMMINA);
2) PICCOLO (MASCHIO o FEMMINA) al posto della FEMMINA ADULTA;
3) BALESTRONE al posto del PALANCONE;
4) FUSONE al posto del PALANCONE o BALESTRONE
MUFLONE
1) PICCOLO MASCHIO al posto del MASCHIO di età superiore ai due anni;
2) PICCOLO MASCHIO al posto di qualsiasi FEMMINA;
ART. 22
Infrazioni ripetute
1. Due infrazioni lievi commesse nel periodo di 2 anni consecutivi comportano
l’esclusione dalla caccia di selezione per il periodo di un anno.
ART. 23
Erogazione delle sanzioni
1. Le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento sono comminate
dall’Amministrazione Provinciale cui vengono segnalate che a sua volta provvede
a darne comunicazione al diretto interessato tramite raccomandata.
2. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, il Dirigente,
presa visione dell’infrazione, provvede a contestarla all’interessato invitandolo a
produrre eventuali memorie difensive e/o ad essere sentito entro il termine di giorni
30.
3. Il Dirigente presa visione della eventuale memoria difensiva, o scaduti i termini di
cui al comma precedente, si pronunzia in via definitiva entro i successivi 15 giorni.
4. Presso l’Amministrazione Provinciale è istituito il Registro provinciale dei
provvedimenti disciplinari adottati.
5. L’Amministrazione Provinciale provvede a fornire ogni anno all’A.T.C., copia della
Determinazione dirigenziale relativa ai provvedimenti disciplinari adottati.
ART. 24
Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento Provinciale in
Materia di Gestione Faunistica e Venatoria del Capriolo, Daino e Muflone si
richiamano le disposizioni di cui alle vigenti normative in materia di Protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
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Regolamento per la gestione faunistico