(D.C.P. n. 162 del 26 luglio 2007) OGGETTO: Regolamento Provinciale per la Gestione Faunistica e Venatoria del Capriolo, Daino e Muflone – Approvazione. IL CONSIGLIO PROVINCIALE VISTA la legge costituzionale 18 Ottobre 2001, n.3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” che, tra l’altro, ha sostituito l’art.117 della Costituzione, disponendo, al comma 6, che i Comuni, le Province e le Città Metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzione loro attribuite; VISTA la legge n. 131/2003 che, in attuazione di tali disposizioni, come si evince dall’art.4, ha riaffermato che gli stessi enti hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione, che si sostanzia nella potestà statutaria e regolamentare; VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che, agli artt.3 e seguenti, disciplina l’ambito dell’autonomia di Comuni e Province con riferimento alla potestà regolamentare e statutaria; CONSIDERATO che anche la Regione Toscana ha stabilito principi fondamentali in materia nel proprio Statuto promulgato l’11 febbraio 2005, in cui è stabilito espressamente, all’art.62, che “L’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite agli Enti Locali è disciplinato da autonomi regolamenti degli Enti stessi”; VISTA la legge n.157 dell’11.2.1992,recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; VISTA la L.R. n.3 del 12.1.1994 di recepimento della legge n.157/1992; VISTO il TESTO UNICO dei regolamenti regionali attuativi in materia di caccia, decreto PGR n. 13R del 25/02/2004 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al Titolo VI Capo I : Gestione Ungulati; VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 104 del 13.07.2006, con cui è stato approvato il “Piano Faunistico-Venatorio Povinciale” 2006-2010” (PFVP) nel quale si dettano, tra l’altro, le linee guida per la gestione faunistica e venatoria degli ungulati in provincia di Livorno; RICHIAMATO la D.C.P. n. 19 del 16/09/1999 con la quale veniva approvato il Regolamento Provinciale per la Gestione Faunistica e Venatoria del Capriolo, Daino e Muflone, attualmente in vigore; CONSIDERATO che in questi anni sono intervenute diverse e sostanziali modifiche alle normative sopra richiamate che disciplinano la materia della gestione degli ungulati, con particolare riferimento ai cervidi e biovidi, per cui si reputa necessario una revisione e aggiornamento del regolamento in oggetto al quale occorre apportare modifiche ed integrazioni; VISTO la nuova proposta di regolamento e la relazione tecnico illustrativa, redatte dall’Ufficio Caccia di concerto con gli ATC, allegate e parte integrante del presente atto, che recepiscono sia gli indirizzi e le linee guida riportate nel PFVP, che le modifiche intercorse negli ultimi anni alle normative di riferimento; CONSIDERATO che sul suddetto Regolamento sono stati preventivamente acquisiti pareri e recepite osservazioni da parte di tutte le associazioni venatorie maggiormente rappresentative presenti in forma organizzata in provincia di Livorno; RITENUTO pertanto opportuno procedere alla adozione di detto nuovo regolamento, in sostituzione di quello attualmente in vigore; VISTO il pronunciamento _favorevole_ della 4.a e 5.a Commissione consiliare espresso in ultimo, a maggioranza, nella seduta congiunta del …………………..; CONSTATATO l’esito della votazione esperita in forma palese che riporta il seguente risultato: Consiglieri presenti: Consiglieri astenuti: Consiglieri votanti: Voti favorevoli: Voti contrari: DELIBERA 1) Di approvare la nuova proposta riveduta ed aggiornata del Regolamento Provinciale per la Gestione Faunistica e Venatoria del Capriolo, Daino e Muflone, allegata e parte integrante del presente atto; 2) Di dare atto che detto Regolamento sostituisce in toto quello già approvato con precedente DCP n. 19 del 16/09/1999; 3) di inviare copia del presente provvedimento di adozione del regolamento di cui al punto 1, per opportuna conoscenza, agli A.T.C. LI n. 9 e n. 10, al Comando Polizia Provinciale, al CFS e a tutte le Associazioni Venatorie, Ambientaliste e Agricole della Provincia di Livorno; 4) di dare atto che il presente atto di per se stesso non comporta spesa. Regolamento Provinciale per la Gestione Faunistica e Venatoria del Capriolo, Daino e Muflone RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA (tratta dal PFVP 2006/2010) La Gestione di Capriolo, Daino e Muflone CAPRIOLO La caccia di selezione, intesa come attività che viene svolta sulla base di un piano di prelievo tecnicamente redatto e controllato, è stata scelta dalla Provincia di Livorno e dall’ A.T.C. LI 9 quale tecnica di prelievo per le popolazioni di Cervidi, in particolare Capriolo. Nel corso di pochi anni in alcune aree della Provincia sono state raggiunte buone densità di questo ungulato, fenomeno che ha consentito anche l’avvio di forme di prelievo di selezione. Dal 1999 l’ A.T.C. LI 9, in accordo con l’ Amministrazione Provinciale, ha provveduto ad attuare interventi di monitoraggio (attraverso l’effettuazione di censimenti in battuta e censimenti a vista) e gestione di questo selvatico. La produttività della popolazione ed i naturali meccanismi di diffusione hanno portato ad una colonizzazione di sempre più ampie porzioni di territorio da parte del capriolo. Da un punto di vista gestionale riguardo alla popolazione di capriolo, l’ATC LI 9 si è posta i seguenti obiettivi prioritari: a) la conservazione delle popolazioni ed il mantenimento delle loro caratteristiche di struttura naturale nelle aree vocate individuate dal piano faunistico provinciale; b) l’ adozione di eventuali interventi di contenimento numerico e di limitazione degli areali di distribuzione nelle aree definite come non vocate individuate dal piano faunistico provinciale; c) la definizione ed il monitoraggio nel tempo, con metodi omogenei e comparabili, della densità e degli altri parametri di popolazione; d) il raggiungimento e/o il mantenimento di densità locali di popolazione compatibili con le attività agro-silvo-pastorali; e) la stesura dei piani di prelievo annuali da realizzarsi mediante la caccia di selezione. L’ attività di gestione condotta nell’ A.T.C. LI 9 si affianca ad analoghe iniziative che vengono portate avanti negli A.T.C. delle adiacenti province (A.T.C. PI 14, A.T.C. GR 6, A.T.C. PI 15). Nella realizzazione delle operazioni di stima della popolazione di capriolo vengono annualmente coinvolti attivamente 70/90 cacciatori abilitati all’esercizio della caccia di selezione che con la partecipazione a tale attività acquisiscono il diritto di esercitare l’ attività di prelievo. Sulla base delle linee di gestione e delle indicazioni tecniche in più occasioni fornite dall’ Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, l’ ATC LI 9 dal 2004 ha provveduto a suddividere il territorio centro-sud della provincia vocato al capriolo in 2 distretti di gestione procedendo quindi alla stesura dei relativi piani di gestione e di prelievo. Dalla prossima stagione venatoria (2006-2007) è in programma attivare la gestione del capriolo anche nell’ area nord della Provincia, provvedendo alla costituzione di un nuovo distretto qualora dai dati scaturiti in sede di censimento si accertino densità tali da consentire il prelievo. Densità obiettivo: per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, dopo aver effettuato una valutazione anche delle diverse forme di utilizzazione del suolo esistenti, l’ATC LI 9 definisce annualmente le densità minime e massime per il capriolo per i due distretti. Le densità di seguito indicate, espresse come numero di capi per 100 ha, sono riferite alla S.V. 2005/06 e alla superficie idonea per la specie in ciascuna unità territoriale di gestione (Distretto). Le densità di cui alla tabella successiva si riferiscono esclusivamente alle aree vocate per il capriolo e rappresentano sia l’obiettivo minimo da raggiungere per assolvere alle finalità di una gestione conservativa della specie e per possibili forme di gestione venatoria che i valori indicativi massimi di densità obiettivo, su cui orientare gli interventi di gestione al fine di conseguire un razionale equilibrio con le attività agro-silvo-pastorali. Si ritiene che tali valori soglia non dovranno di norma essere superati in considerazione della notevole presenza di colture di elevato valore (vigneti altamente specializzati) suscettibili di possibili danneggiamenti da parte del capriolo. Tab. 1.3.9.1 Densità obiettivo capriolo ATC LI n. 9 (n°/100 ha) Specie Capriolo Capriolo Distretto A (Cecina, Bibbona, Castagneto C. _parte) – Ha 3.180 B (Castagneto C_parte, S. Vincenzo, Sassetta, Suvereto, Campiglia M., Piombino) – Ha 10.340 Densita’ minime obiettivo Densita’ massime obiettivo 7 – 8 capi/100 ha 25 capi/100 ha 7 – 8 capi/100 ha 25 capi/100 ha Per stimare la consistenza e la densità della popolazione di capriolo vengono utilizzati due metodi di censimento diversi: conteggio in battuta su aree campione individuate dai tecnici e rappresentative delle caratteristiche delle diverse tipologie vegetazionali del territorio dei due distretti. E censimento a vista effettuato nel periodo primaverile dai cacciatori di selezione. Tutte le operazioni di campagna sono effettuate sotto il coordinamento diretto dei tecnici incaricati dall’ A.T.C.. Nelle aree censite a vista dai cacciatori di selezione vengono effettuati inoltre sopralluoghi di campagna da parte dei tecnici incaricati dall’ A.T.C. LI 9 per avere un riscontro sui dati di presenza del capriolo rilevati dai cacciatori. E’ intenzione dell’ A.T.C. LI 9 per gli anni futuri di estendere progressivamente l’applicazione di tale metodo fino a raggiungere in tutti i distretti una superficie sottoposta a censimento in battuta pari al 10% della superficie boscata del distretto. Nella tabella successiva si riportano le stime circa la consistenza della popolazione del capriolo nei due distretti accertate con la metodologia sopra descritta negli ultimi cinque anni, sulla base delle quali sono stati predisposti i relativi piani di prelievo: Tab. 1.3.9.2 Stime consistenza popolazione capriolo 2001/2005 (censiti) N. MASCHI CLASSE I (censiti) N. FEMMINE (CLASSI I, II) (censiti) N. PICCOLI (censiti) NON DETERMINATI (censiti) N. TOTALE UNICO Battuta - - - 16,91 - - - - - - 2001 UNICO Censimenti a vista 125 12,69 1183 12,69 39 21 61 0 4 125 2002 UNICO Battuta - - - 14,5 - - - - - - 2002 UNICO Censimenti a vista 113 12,9 1128 12,9 35 22 49 0 7 113 2003 UNICO Battuta 51 12,26 820 12,26 12 10 16 1 12 51 2003 UNICO Censimenti a vista 71 10,51 703 10,51 19 14 31 2 5 71 DISTRETTO METODO CENSIMENTO 2001 ANNO (censiti) N. MASCHI CLASSE II DENSITA’ DENSITA’ CONSISTENZA CONSISTENZA MINIMA MINIMA MINIMA SULLA MINIMA CERTA SULLA SUP. CERTA SUP. CENSITA SULL’AUS CENSITA SULL’AUS N. capi N.capi/100ha N. capi N. capi (censiti) N. PICCOLI (censiti) NON DETERMINATI (censiti) N. TOTALE METODO CENSIMENTO DENSITA’ DENSITA’ CONSISTENZA CONSISTENZA MINIMA MINIMA MINIMA SULLA MINIMA CERTA SULLA SUP. CERTA SUP. CENSITA SULL’AUS CENSITA SULL’AUS (censiti) N. PICCOLI (censiti) NON DETERMINATI (censiti) N. TOTALE (censiti) N. FEMMINE (CLASSI I, II) ANNO DISTRETTO 2004 A Battuta 23 20 247 10,22 6 4 10 0 3 23 2004 A Censimenti a vista 32 18,28 - - 11 4 11 2 4 32 2004 B Battuta 61 14,52 610 8,1 15 8 21 0 17 61 2004 B Censimenti a vista 50 12,19 - - 16 9 20 0 5 50 2005 A Battuta 24 20,87 224 9,27 6 3 14 0 1 24 2005 A Censimenti a vista 59 25,65 - - 18 6 34 0 1 59 2005 B Battuta 62 15,05 620 8,23 16 4 31 0 11 62 2005 B Censimenti a vista 63 11,33 - - 21 9 31 1 1 63 (censiti) N. MASCHI CLASSE II (censiti) N. MASCHI CLASSE I (censiti) N. FEMMINE (CLASSI I, II) (censiti) N. MASCHI CLASSE I METODO CENSIMENTO DENSITA’ DENSITA’ CONSISTENZA CONSISTENZA MINIMA MINIMA MINIMA SULLA MINIMA CERTA SULLA SUP. CERTA SUP. CENSITA SULL’AUS CENSITA SULL’AUS (censiti) N. MASCHI CLASSE II ANNO DISTRETTO AUS: area utile alla specie: rappresenta la superficie totale del distretto sottratta delle aree urbanizzate e delle altre aree non utilizzabili. La gestione del prelievo selettivo: La caccia avviene esclusivamente da appostamento segnalato su cartografia in scala 1:10.000, con carabina munita di ottica ad opera di selecontrollori, abilitati alla caccia di selezione, iscritti al registro provinciale e che hanno regolarmente partecipato ai censimenti programmati dall’ATC. Tale cartografia viene trasmessa in tempo utile per l’attivazione dell’ attività di controllo ai competenti organi di vigilanza (Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale e Carabinieri). In presenza di capi da abbattere superiore ai cacciatori disponibili, l’ATC LI n. 9 ha predisposto un apposito regolamento interno al fine di procedere ad una selezione per l’assegnazione dei capi, dando comunque la priorità ai cacciatori che hanno l’opzione di caccia agli ungulati ai sensi dell’Art. 28, comma 3, lettera d) L.R. 3/94, che possono anche iscriversi ad entrambi i distretti.. I prelievi avvengono di norma nei periodi a cavallo tra i mesi di agosto/settembre e febbraio/marzo, per complessivi n. 61 giorni, sempre nel rispetto dell’arco temporale previsto dall’Art. 18 comma 2 della L. 157/92. Nella formulazione dei piani vengono sempre considerate le seguenti priorità: a) P.S. 1:1 ; b) prelievo a carico dei maschi di II classe ed oltre tendente al 20% del totale; c) prelievo a carico dei maschi di I classe tendente al 15%; d) prelievo a carico delle femmine tendente al 40% del totale; e) prelievo sui piccoli (classe 0) tendente al 25% del totale; I piani di prelievo, in termini di percentuale di assegnazione rispetto alla consistenza stimata, appaiono sempre molto prudenti. I risultati degli abbattimenti nell’ultimo quinquennio sono riportati nella successiva tabella: sono evidenti le basse percentuali di realizzazione dei piani, soprattutto nei primi anni dove si è pagata una certa inesperienza ed il fatto che il distretto unico risultasse interessato da formazione boscate molto fitte, con spazi aperti di ridotta dimensione; anche la siccità estiva ed il periodo di addestramento cani che si va a sovrapporsi in parte con il periodo previsto per la caccia di selezione hanno contribuito a rendere più difficile l’esecuzione dei prelievi. L’aver suddiviso il distretto unico in due distretti distinti e calibrato meglio i periodi di prelievo ha migliorato immediatamente i risultati di prelievo. Fig. 1.3.9.1 Distretti A e B del Capriolo nell’A.T.C. LI n. 9 Tab. 1.3.9.3 Esiti abbattimenti capriolo 2000/2005 SPECIE NOME DISTRETTO ANNO CAPRIOLO CAPRIOLO CAPRIOLO CAPRIOLO CAPRIOLO CAPRIOLO CAPRIOLO CAPRIOLO CAPRIOLO UNICO UNICO UNICO UNICO UNICO A B A B 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2004/05 2005/06 2005/06 N. CAPI ABBATTUTI 8 18 31 98 22 16 28 TOTALE CAPI ASSEGNATI % DI REALIZZAZIONE DEL PIANO (abbattuti) N. MASCHI CLASSE II (abbattuti) N. MASCHI CLASSE I 59 86 86 86 86 26 60 30 60 13,6 20,9 36,1 114 22,0 61,5 46,7 3 7 8 20 6 3 6 0 0 9 14 3 4 5 (abbattuti) N. FEMMINE (CLASSI I, II) 3 6 9 40 9 7 13 (abbattuti) N. PICCOLI 2 5 5 24 4 2 4 DAINO La distribuzione del daino nel territorio dell’ A.T.C. LI 9 riflette la localizzazione di interventi di immissione operati in passato all’interno di istituti a divieto di caccia da cui successivamente gli animali si sono irradiati. La tendenza naturale del daino ad occupare piuttosto stabilmente porzioni definite di territorio insieme alle caratteristiche di elevata gregarietà e grande plasticità alimentare hanno permesso il formarsi di nuclei localizzati sul territorio caratterizzati anche da discrete densità. Le aree che manifestano presenza stabile della specie sono essenzialmente, quella adiacente al Parco di Montioni (Comune di Piombino, Campiglia M. e Suvereto, quella limitrofa all’ Anpil a divieto di caccia della Magona (Comune di Bibbona) ed inoltre nell’ area dell’Oasi le Colonne nonché all’interno ed in prossimità dell’A.F.V. Palone (Comune di Castagneto C.). Le caratteristiche ambientali delle zone frequentate da questa specie, aree con fortissima presenza di vigneti altamente specializzati che soprattutto nel periodo primaverile possono essere soggetti a gravi danneggiamenti fanno sì che l’intero territorio dell’ A.T.C. LI 9 non possa essere considerata vocato per il daino e pertanto si reputa necessario procedere ad una gestione non conservativa della specie avvalendosi quale strumento per il controllo della presenza della caccia di selezione. L’obiettivo da conseguire è un costante contenimento della presenza della specie che trova i luoghi di maggiore diffusione all’interno degli istituti prima ricordati. Fino ad oggi la gestione del daino era stata limitata ad alcuni interventi di controllo operati da cacciatori di selezione abilitati all’esercizio venatorio a carico di questa specie coordinati dalla Polizia Provinciale che però per esigenze varie non ha portato a risultati positivi (n. 4 capi abbattuti nella S.V. 2003/04 e n. 6 capi abbattuti nella S.V. 2004/05). Ad iniziare dalla stagione venatoria 2005/06 in considerazione anche della maggiore frequenza degli avvistamenti effettuati in ogni periodo dell’ anno si ritiene dunque necessario avviare una forma di gestione non conservativa della specie daino all’interno dei distretti e nei periodi già descritti per il capriolo. In queste aree si prevede dunque una gestione non conservativa che vede interventi tesi nel tempo ad un progressivo contenimento della specie e che si basa sui seguenti presupposti: • la specie non è autoctona nel territorio della Provincia di Livorno; • la specie risulta di elevato impatto sulle colture viticole di pregio ed olivicole, largamente diffuse sul territorio dell’ A..T.C. Li 9; • le misure di prevenzione dei danni adottate (recinzioni elettriche) sono in grado di limitare i danni solo in alcuni casi con alti costi di impianto e di manutenzione. I metodi di censimento da utilizzare sono il censimento a vista in contemporanea da punti fissi effettuati nel periodo primaverile. Nella successiva tabella si mostrano gli ultimi dati rilevati relativi alla popolazione di daino oggetto di gestione. (censiti) N. MASCHI CLASSE III (censiti) N. MASCHI CLASSE II (censiti) N. MASCHI CLASSE I (censiti) N. FEMMINE (CLASSI I, II) (censiti) N. PICCOLI (censiti) NON DETERMINATI (censiti) N. TOTALE Tab. 1.3.9.4 Stima consistenza popolazione daino 2005 2005 A Censimenti a vista 12 5,22 1 2 1 6 1 1 12 2005 B Censimenti a vista 13 2,34 1 1 2 8 0 1 13 ANNO CONSISTENZA DENSITA’ MINIMA MINIMA SULLA SULLA SUP. METODO DISTRETTO SUP. CENSITA CENSITA CENSIMENTO N. capi N.capi/100ha AUS: area utile alla specie: rappresenta la superficie totale del distretto sottratta delle aree urbanizzate e delle altre aree non utilizzabili. La gestione del prelievo selettivo: La caccia di selezione al daino è organizzata nei 2 distretti già individuati per la caccia al capriolo. Nell’ ATC operano gli stessi selecontrollori individuati per il prelievo del capriolo. La caccia avviene esclusivamente da appostamento segnalato su cartografia in scala 1:10.000, con carabina munita di ottica. Tale cartografia viene trasmessa in tempo utile per l’attivazione dell’ attività di controllo ai competenti organi di vigilanza (Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale e Carabinieri). Piano di prelievo: Nella formulazione del piano di prelievo in considerazione del fatto che l’intero territorio dell’A.T.C. LI 9 è da considerarsi non vocato si richiede un piano di abbattimento pari al 100% dei soggetti censiti. Si ipotizza quindi, per la S.V. 2005/2006 un prelievo di 12 capi nel distretto A e 13 capi nel Distretto B. Vista la localizzata distribuzione dei nuclei di daino, l’esigenza di contenere la diffusione di questa specie, in considerazione anche del numero modesto di animali in prelievo si ritiene di non procedere alla ripartizione del piano in classi di età. Tempi di caccia: Sulla base del calendario venatorio regionale e provinciale e delle esigenze pratiche della caccia di selezione nell’ A.T.C. LI 9 si ritiene di far esercitare il prelievo venatorio al daino in concomitanza con i periodi previsti per il capriolo. MUFLONE In questi ultimi anni le problematiche maggiori riguardo la gestione di questo bovide non autoctono sono state riscontrate soprattutto nei comuni di Collesalvetti e Capraia Isola; ma anche all’Elba sta diventando una emergenza e pertanto se ne prevede a breve la gestione istituendo un apposito distretto di caccia. Su Collesalvetti da diversi anni insiste un nucleo di mufloni costituito da parecchie decine di capi, in parte provenienti dalle aziende agrituristico venatorie istituite nel territorio comunale, che, con i loro spostamenti sono causa di danneggiamenti alle produzioni agricole. La Provincia, con l’ausilio della polizia provinciale e con la collaborazione dei concessionari delle suddette AATV, ha disposto in questi ultimi due anni un piano di abbattimento finalizzato alla eradicazione di questo nucleo o comunque ad una drastica riduzione numerica dello stesso. La popolazione di muflone presente sull’isola di Capraia ha preso origine da una immissione di sei esemplari effettuata dalla Amministrazione Provinciale verso la metà degli anni ’70. La mancanza di predatori naturali e le favorevoli condizioni ambientali trovate nell’isola, ha favorito la sua espansione che ha fatto registrare valori tali da rendere necessari interventi di prelievo controllato nonché l’adozione di misure preventive e dissuasive. L’abilitazione di cacciatori allo svolgimento di attività di gestione del muflone nell’Isola di Capraia, costituisce il momento fondamentale per l’attività di controllo della specie al fine di riequilibrare densità e presenza. Ad oggi tuttavia non sono stati ancora realizzati prelievi dai cacciatori abilitati. Nella successiva Tabella 1.3.8.5 sono evidenziati i prelievi di muflone effettuati dal 2001 al 2005 nel territorio livornese. Tab. 1.3.9.5 Esiti abbattimenti muflone 2001/2005 ZONA INTERVENTO COMUNE ATTO N. DATA TOT.ABB. 2001 11 ESECUTORI CAPRAIA Capraia Isola A.A.T.V. INSUESE Collesalvetti 175 23/07/2002 9 Polizia Prov.le A.A.T.V. VALLELUNGA Collesalvetti 23 09/02/2005 19 Polizia Prov.le TOTALE 39 Polizia Prov.le (ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.P. N. 162 DEL 26/07/2007) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEL CAPRIOLO. DEL DAINO. E DEL MUFLONE ART.1 Finalità 1. Il presente regolamento disciplina la gestione faunistica e venatoria del Capriolo, del Daino, del Muflone all’interno della Provincia di Livorno, nel rispetto del dettato di cui all’art. 28 della Legge Regionale n. 3 del 12 gennaio 1994, modificato con L.R. 23 febbraio 2005 n. 34, con la quale è stata inserita l’opzione D e modificata l’opzione C, per chi esercita la caccia agli ungulati, in conformità a quanto disposto nella materia dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13/R del 25 febbraio 2004 “Testo Unico dei regolamenti regionali di attuazione della L.R. 3/94” (T.U.R.R.), con particolare riguardo alle recenti modifiche apportatevi con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R del 29 luglio 2005 e del Piano faunistico venatorio Provinciale e Regionale. 2. La gestione delle popolazioni di Cervidi e Bovidi nella Provincia di Livorno ha finalità differenziate in funzione delle caratteristiche ambientali del territorio. In particolare nelle aree vocate per ciascuna specie sarà adottata una gestione conservativa delle specie tenendo in debita considerazione l’impatto da esse eventualmente generato sulle attività agro-silvo-pastorali. 3. Nelle aree non vocate per ciascuna specie verrà adottata una gestione non conservativa puntando alla riduzione progressiva della sua presenza. 4. Fermo restando le competenze riconosciute agli A.T.C. dalla normativa vigente e dal presente regolamento in materia di gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi, la Provincia si riserva la funzione di vigilanza e controllo nonché l’applicazione delle sanzioni sia disciplinari che amministrative. ART. 2 Esercizio della caccia di selezione 1. La caccia di selezione per ciascuna specie, può essere svolta esclusivamente da cacciatori abilitati dalla Provincia di Livorno e da altre province toscane (o fuori regione se in possesso di attestato di equipollenza), che abbiano superato le relative prove di esame e che risultino iscritti nel Registro Provinciale per la Caccia di Selezione. L'esercizio della caccia di selezione è consentito esclusivamente con le armi a canna rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40. Per quanto riguarda l'utilizzo di armi semiautomatiche, il caricatore dovrà contenere al massimo un colpo. Qualsiasi arma utilizzata per la caccia di selezione deve essere munita di ottica o di sistemi di puntamento elettronico. Per l’esercizio della caccia di selezione è altresì consentito l’uso dell’arco di potenza non inferiore a 50 libbre. Il selecacciatore che intenda esercitare la caccia con l’arco, deve essere in possesso della licenza di caccia e presentare all’Amministrazione Provinciale una certificazione sottoscritta da un istruttore FIARC, attestante una prova di tiro su campo autorizzato da una distanza non inferiore a metri 30 per il “compound” e 20 per l’arco tradizionale. La prova sarà ritenuta valida con il risultato 4 centri su 5 nell’area vitale della specie oggetto di bersaglio. Per area vitale s’intende un bersaglio di diametro non inferiore a 20 centimetri. Nel corso della medesima uscita di caccia il selecacciatore non potrà utilizzare contemporaneamente l’arma da fuoco e l’arco. 2. La caccia di selezione è un’attività venatoria basata su di un prelievo programmato per classi età e di sesso svolta singolarmente ed unicamente nelle forme dell'aspetto (su altana od altro punto di appostamento a terra) e della cerca. 3. La cerca viene autorizzata eccezionalmente dalla Provincia e regolamentata con propria delibera dal comitato di gestione dell’ A.T.C. ove se ne ravvisi l’effettiva necessità e può essere esercitata solo da cacciatori che abbiano al loro attivo almeno 3 anni di caccia di selezione nel medesimo distretto della Provincia. 4. L'uso del cane è vietato, salvo i casi di recupero di capi feriti effettuati con l'ausilio del cane da traccia da soggetti appositamente autorizzati dalla Provincia e con le modalità che saranno stabilite dalla stessa con apposito provvedimento. 5. I cacciatori di selezione iscritti nel Registro Provinciale ed esercitanti la caccia di selezione nei distretti individuati prestano la loro attività per eventuali interventi di prevenzione danni e controllo su Cervidi e Bovidi nei tempi, modi e luoghi indicati dalla Provincia, secondo indicazione nominativa fornita dal comitato di gestione dell’A.T.C.. ART. 3 Compiti della Provincia 1. La Provincia, ai sensi dell'art. 81 comma 1 del T.U.R.R., sentito il comitato di gestione dell’A.T.C. provvede a delimitare nel Piano faunistico venatorio le aree vocate per ciascuna specie di Ungulati. 2. La Provincia definisce sulla base di specifici protocolli tecnici concordati con l’I.N.F.S., gli obiettivi da raggiungere nella gestione faunistico-venatoria per ciascuna specie anche negli istituti di propria competenza o da essa autorizzati. 3. La Provincia, in accordo con le linee tecniche concordate con l’I.N.F.S., può provvedere a fornire indirizzi metodologici sulla gestione delle singole specie ed a verificare i risultati della gestione. 4. Sulla base dei dati di densità e struttura delle singole popolazioni e delle proposte di prelievo formulate dagli A.T.C., la Provincia, verificata la rispondenza tecnicobiologica dei dati forniti e acquisiti i pareri necessari, provvede ad approvare annualmente i piani di gestione. ART. 4 Distretto di gestione 1. La gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi è attuata dall’ A.T.C. mediante l’individuazione di unità di gestione denominate “Distretti”. 2. Il Distretto di gestione è costituito da un’area preferibilmente omogenea dal punto di vista ambientale con superficie di norma compresa tra i 5000 ha ed i 15.000 ha. 3. L’A.T.C. redige ogni anno, ai sensi T.U.R.R. (Art. 82), il piano di gestione di ciascun Distretto. 4. La richiesta di iscrizione ad un distretto da parte dei cacciatori abilitati all’esercizio della caccia di selezione ed iscritti al Registro Provinciale è inoltrata al Comitato di Gestione dell’A.T.C. entro il 10 gennaio di ogni anno. Entro la stessa data, i selecacciatori già iscritti ad un distretto possono inoltrare domanda di trasferimento ad altro distretto. Tale cambiamento può essere richiesto solo da selecacciatori che abbiano esercitato continuativamente la caccia di selezione per un periodo non inferiore a 5 anni nel medesimo distretto. Per casi particolari e motivati il Comitato di Gestione dell’A.T.C. può derogare da tale limite. 5. Nella richiesta di iscrizione dovrà essere indicato obbligatoriamente, in ordine di gradimento, anche un secondo distretto o più distretti per gli opzionisti “D” di cui all’ Art. 28 comma 3 lettera d) L.R. 3/94. 6. Le richieste di iscrizione vengono accolte dall’ A.T.C. fino a saturazione dei posti disponibili. ART. 5 Densità agricolo forestale sostenibile 1. L’A.T.C., ai sensi dell’art. 80 del T.U.R.R., definisce per ciascun Distretto di gestione e per ciascuna specie la densità agricolo forestale (D.A.F.) sostenibile, ovvero la densità massima di ciascuna specie tollerabile in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e forestali. 2. La definizione della D.A.F. avviene sulla base dei seguenti parametri: a) la consistenza delle popolazioni delle singole specie accertata sulla base dei censimenti; b) l’ammontare degli indennizzi per danni alle produzioni agricole erogati all’interno dei distretti di gestione. c) le caratteristiche agricole ed ambientali del territorio ricompresso nel distretto. ART. 6 Piano di Gestione 1. L’ A.T.C. redige ogni anno, ai sensi dell’art. 83 del T.U.R.R., per ciascuna specie e per ciascun distretto piani di gestione che devono contenere: a) la cartografia in scala 1:25.000 di ciascun distretto; b) i risultati dei censimenti eseguiti per ciascuna specie in ciascun distretto; c) il piano di prelievo venatorio di ciascun distretto articolato per classi di età e di sesso; d) la D.A.F. che si intende conseguire all’interno di ciascun distretto; e) il piano di assestamento faunistico e venatorio delle diverse specie, in funzione della D.A.F. che si intende raggiungere; f) il piano di prevenzione dei danni alle colture agricole; g) l’eventuale quota dei capi prelevabili, non superiore al 5% del totale, da riservare a cacciatori non iscritti all’A.T.C., purché accompagnati da personale abilitato. 2. L’A.T.C., ai sensi dell’art. 83 del T.U.R.R., provvede ad inviare all’Amministrazione Provinciale il piano annuale di gestione dei distretti entro il 15 maggio di ogni anno, comprensivo della relazione consuntiva degli abbattimenti realizzati suddivisi per classi di età e di sesso e delle altre attività previste dal piano relativo alla stagione precedente. 3. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all’art.30 comma 6 della L.R. 3/94 la Provincia, sentito l'I.N.F.S., predispone a partire dal 1° agosto e fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone redatti dall’ A.T.C.. 4. Presso l’Amministrazione Provinciale è costituita una banca dati relativa alla caccia di selezione, alla quale può accedere l’ A.T.C.. 5. Nel piano di gestione l’A.T.C. può altresì stabilire gli oneri spettanti ai cacciatori assegnati ai distretto per il risarcimento di eventuali danni imputabili alla mancata realizzazione del piano stesso. 6. Nel caso di danni alle produzioni agricole l’ A.T.C. può richiedere all’Amministrazione Provinciale interventi straordinari di contenimento numerico delle popolazioni di Cervidi e/o Bovidi da effettuarsi tramite i selecacciatori iscritti nel Registro Provinciale ed esercitanti la caccia di selezione nei distretti individuati. L’A.T.C. fornisce alla Provincia i nominativi dei selecacciatori da utilizzare per detti interventi. ART. 7 Organizzazione del distretto 1. I cacciatori di selezione, iscritti ad un distretto di gestione propongono all’ A.T.C. i nominativi di un responsabile e di un vice-responsabile. 2. Il comitato di gestione dell’A.T.C. provvede alla nomina dei soggetti di cui al punto precedente con proprio atto. 3. L’A.T.C., con provvedimento motivato, può disporre la revoca del responsabile e del vice-responsabile in ogni momento. 4. I soggetti di cui al punto 1 del presente articolo rimangono in carica per l’intera durata del piano faunistico venatorio salvo, rinuncia, revoca motivata da parte dell’ A.T.C. o nuova proposta. 5. La richiesta di nuova proposta può essere inoltrata all’ A.T.C. dai ¾ (arrotondato al numero intero superiore) dei cacciatori iscritti al distretto. 6. Il responsabile di ciascun distretto dietro indicazioni fornite dal personale tecnico dell'A.T.C., ha il compito di coadiuvare gli A.T.C. nella gestione del distretto medesimo ed in particolare: a) di collaborare per l’organizzazione delle operazioni di censimento; b) di collaborare con l’A.T.C. per le operazioni di individuazione ed assegnazione degli appostamenti di caccia; c) di collaborare con l’ A.T.C. per l’assegnazione ai selecacciatori dei capi da abbattere nel rispetto del piano di abbattimento e delle modalità fissate dall’A.T.C.; d) di collaborare con l’A.T.C. per la corretta esecuzione degli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole; e) di collaborare, ogni qualvolta ne sia richiesto, con l’Amministrazione Provinciale e/o dell’ A.T.C., per l’organizzazione di catture, mostre di trofei, raccolta di dati biometrici, ecc. ART. 8 Censimenti ed operazioni di monitoraggio 1. I censimenti rappresentano lo strumento tecnico fondamentale della gestione del capriolo, del daino e del muflone. 2. Di norma i censimenti sono condotti con il metodo delle battute per aree campione e in subordine a vista in contemporanea da punti di osservazione o sulla base di altre indicazioni tecniche formulate dall’I.N.F.S.. 3. L’effettuazione dei censimenti e delle operazioni di monitoraggio è organizzata ogni anno dall’A.T.C. competente per territorio tramite i distretti, ed è strumento indispensabile per la stesura del piano di gestione delle popolazioni di capriolo, daino e muflone. 4. La partecipazione dei selecacciatori ai censimenti del distretto/i di iscrizione disposti dall’ATC risulta obbligatoria per accedere al prelievo venatorio, anche per coloro che si trovassero in regime di sospensione a seguito di sanzione comminata ai sensi del successivo ART. 20 e seguenti, pena la definitiva cancellazione dal registro provinciale di cui all’ART. 18. 5. L’A.T.C. fissa con proprio, atto entro il 15 dicembre di ogni anno, le modalità e tempi di effettuazione dei censimenti compreso il numero minimo di giornate da effettuare e gli eventuali recuperi per acquisire il diritto a partecipare alla caccia di selezione. ART. 9 Disciplina della assegnazione al distretto 1. L’A.T.C. ogni anno individua, sulla base del numero di capi in prelievo nell’ anno precedente per la specie capriolo, il numero di posti disponibili in ciascun distretto. Fatto salvo i diritti acquisiti, l’A.T.C. individua in ragione di un numero medio di 1,5 capi per ciascun cacciatore il numero di posti disponibili in ciascun distretto. 2. L’A.T.C. può innalzare tale parametro in caso di modificazione della consistenza della popolazione. 3. I selecacciatori iscritti al Registro provinciale della Provincia di Livorno ed in possesso della opzione di caccia di cui all’Art. 20 comma 3 lettera “C” possono esercitare la caccia di selezione ai cervidi ed ai bovidi in un solo A.T.C. e in esso possono iscriversi ad un solo distretto; in caso di distretto perfettamente coincidente con il distretto di altre specie l’A.T.C. può autorizzare dagli stessi punti di sparo il prelievo a carico di queste. 4. I cacciatori in possesso della opzione di caccia agli ungulati di cui all’Art. 28 comma 3 lettera “D” della L.R. 3/94 possono iscriversi ai registri provinciali dei cacciatori di selezione corrispondenti agli ATC ai quali possono iscriversi, ovvero ai registri di massimo due province. 5. Qualora l’A.T.C. verifichi l’eventuale infrazione ai precedenti comma 3 e 4 lo segnala all’Amministrazione Provinciale che provvede a sanzionarlo ai sensi dell’art.20 lettera g) e h). 6. Il comitato di gestione dell’ A.T.C. per l’iscrizione dei selecacciatori ai distretti è tenuto a verificare la posizione degli stessi, compresi quelli provenienti da altre province della Toscana, anche fuori regione e a determinare con proprio atto i parametri per la stesura di eventuali graduatorie di accesso sentiti i responsabili dei distretti. 7. Tali parametri dovranno tenere conto dell’attività venatoria e di gestione svolta nel distretto di iscrizione negli anni precedenti, della residenza anagrafica, dell’anno di abilitazione alla caccia di selezione, della votazione, espressa in centesimi, riportata all’esame di abilitazione alla caccia di selezione (solamente per il primo anno di esercizio della attività di prelievo in selezione) e dell’iscrizione A.T.C. come 1° o 2° . 8. La mancata presentazione della richiesta di cambiamento di distretto da parte dei selecacciatori che già esercitano la caccia di selezione equivale alla conferma del proprio distretto di appartenenza. 9. Il selecacciatore che intenda rinunciare all’attività venatoria pur rimanendo iscritto al distretto di appartenenza può inoltrare domanda di rinuncia all’esercizio della caccia di selezione entro il 15 maggio all’A.T.C. competente. 10. La rinuncia di cui al comma precedente può essere inoltrata limitatamente a due anni consecutivi; oltre tale limite il selecacciatore è automaticamente escluso dal distretto e nel caso in cui voglia di nuovo riprendere l’attività di caccia di selezione è tenuto a presentare una nuova richiesta. 11. Della perdita dei requisiti per l’esercizio della caccia di selezione l’A.T.C. ne da comunicazione all’interessato per scritto. 12. Il comitato di gestione degli A.T.C. provvede, in caso di disponibilità di posti, annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, ad assegnare i nuovi selecacciatori, nonché quelli che già esercitano la caccia di selezione ed hanno inoltrato domanda di cambiamento di distretto. ART. 10 Disciplina della assegnazione degli appostamenti e dei capi in prelievo 1. Ogni anno entro il 20 giugno il responsabile del distretto dovrà trasmettere all’A.T.C. una cartografia in scala 1:10.000 fornita dall’ A.T.C. con riportata il numero e l’ubicazione di ciascun appostamento di caccia compresa la delimitazione e localizzazione delle eventuali aree di caccia nonchè le località dove viene parcheggiato l’automezzo impiegato per raggiungerle e la ripartizione tra i selecacciatori dei capi in prelievo. Nel corso della stagione venatoria non può essere cambiata l’ubicazione degli appostamenti e delle eventuali aree di caccia. 2. L’A.T.C. provvede a individuare, in accordo con i responsabili dei distretti, i parametri gestionali e venatori per formulare una graduatoria annuale di priorità fra i cacciatori iscritti al distretto che verrà adottata in caso di mancato accordo per l’assegnazione degli appostamenti, delle eventuali aree di caccia e dei capi in prelievo. 3. Il comitato di gestione dell’ A.T.C. approva con proprio atto la suddetta graduatoria il 1 giugno di ogni anno. 4. Ciascun selecacciatore o singolo selecacciatore di un gruppo, in caso di assegnazione a scalare, qualora non sia riuscito a completare il piano di abbattimento, per mantenere l’iscrizione al distretto è tenuto ad effettuare almeno 20 uscite di caccia nel corso della stagione venatoria. In caso di separazione dei tempi di prelievo per maschi e femmine il selecacciatore è tenuto ad effettuare almeno 10 uscite nel corso del periodo estivo e 10 nel periodo invernale. 5. L’A.T.C. può riservare una quota non superiore al 5% di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia di selezione, a cacciatori non iscritti all’A.T.C. e non abilitati, purché accompagnati da personale abilitato. 6. Prima dell’inizio dell’attività venatoria l’A.T.C. provvede a fornire, al responsabile di ciascun distretto, per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento, il seguente materiale da distribuire ai cacciatori iscritti al distretto: a) l’elenco nominativo dei cacciatori assegnati al distretto; b) la cartografia in scala 1:10.000 degli appostamenti e delle eventuali aree di caccia attribuite a ciascun selecacciatore; c) la ripartizione del piano di prelievo; d) i contrassegni numerati da apporre sui capi abbattuti; e) i libretti personali delle uscite di caccia; f) l’individuazione dei punti di controllo o altre modalità di preavviso e teleprenotazione dove o con le quali i selecacciatori segnalano preventivamente le uscite e l’esito delle stesse al rientro. g) il modello di accettazione delle disposizioni del presente regolamento e delle eventuali disposizioni dell’A.T.C. da far sottoscrivere a ciascun cacciatore. 7. L’A.T.C. trasmette all’Amministrazione Provinciale copia del materiale di cui al precedente comma 6. ART. 11 Disciplina dell’abbattimento 1. Lo svolgimento della caccia di selezione oltre al rispetto di quanto previsto all’art. 2 del presente regolamento, prima dell’inizio dell’azione di caccia, prevede il posizionamento nei pressi dell’ appostamento di apposite tabelle fornite dall'A.T.C.. 2. E’ fatto divieto di portare durante la caccia di selezione armi e/o munizioni diverse da quelle consentite dal presente regolamento. 3. Il selecacciatore nella predisposizione dell’appostamento è tenuto a non danneggiare le colture arboree e le colture in generale; è tenuto altresì, dopo aver effettuato l’abbattimento, a rimuovere il materiale vegetale consentito dalle norme vigenti, impiegato per la predisposizione dell’appostamento. 4. La costruzione dell’altana è subordinata al consenso del proprietario e/o conduttore del fondo; l’altana potrà essere utilizzata anche per più stagioni. 5. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui alla legge regionale 3/1994, articolo 28, comma 3, lettera D), durante il prelievo selettivo utilizzano anche l’apposito tesserino rilasciato dalla Provincia in cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati. 6. L'accesso all’appostamento assegnato, ed il rientro da questo, dovrà avvenire obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia. L'orario di caccia indicato nella scheda di uscita deve essere rispettato, salvo l’avvenuto abbattimento o casi particolari che dovranno essere annotati nella scheda di rientro. ART. 12 Disciplina dell’assegnazione del capo da abbattere 1. L’assegnazione dei capi da abbattere a ciascun selecacciatore per la specie capriolo è disposta, di norma, con la seguente rotazione: Ma >F >Mg >F >p F >Mg >F >p >Ma Mg >F >p >Ma >F F >p >Ma >F >Mg p >Ma >F >Mg >F LEGENDA Ma = maschio adulto Mg = maschio giovane F = femmina p = piccolo (maschio e femmina) 2. Ogni anno l’applicazione della rotazione dei capi è attuata a partire dal punto in cui si era fermata l’anno precedente onde garantire a tutti i selecacciatori l’alternanza nell’abbattimento delle varie classi di età e di sesso. 3. Nel caso del capriolo non è consentita l’assegnazione, nella stessa stagione ed allo stesso selecacciatore, di più di 1 maschio adulto. 4. Nell’assegnazione del daino e del muflone il distretto può adottare forme di rotazione autonomamente predisposte. 5. Ai selecacciatori neo abilitati, nel primo anno di esercizio della caccia di selezione, non può essere assegnato più di un capo per ogni specie gestita nel distretto di appartenenza. 6. Nel caso in cui il selecacciatore sia iscritto ad un distretto di gestione pluri-specie può abbattere i capi assegnati senza ordine di priorità. 7. L’A.T.C. può con proprio atto regolamentare forme di prelievo a scalare dei capi assegnati a selecacciatori riuniti in gruppi. ART. 13 Libretto delle uscite di caccia 1. All’inizio di ciascuna fase degli abbattimenti l’ A.T.C. provvede, tramite il responsabile di Distretto, a consegnare a ciascun selecacciatore autorizzato un libretto personale delle uscite di caccia. 2. Il selecacciatore, ogni qualvolta si rechi presso l’appostamento assegnatogli, è tenuto preventivamente a dare preavviso dell’uscita con le modalità di teleprenotazione di cui al precedente art. 10 comma 6 lettera f) stabilite dall’ATC, e a compilare diligentemente in ogni sua parte la pagina di uscita del libretto personale. 3. Il selecacciatore opzionista D) è tenuto contemporaneamente a segnalare la giornata di caccia sul tesserino venatorio rilasciato dalla Provincia. 4. Al selecacciatore, in mancanza dell’attuazione dei punti di controllo e di teleprenotazione delle uscite di cui all’ art. 10 comma 6 lett. f, è fatto obbligo esporre il libretto delle uscite di caccia, aperto alla giornata corrispondente e debitamente compilato in ogni sua parte, sul cruscotto dell’auto utilizzata. 5. Il selecacciatore è tenuto a riconsegnare all’A.T.C. competente per territorio, nel rispetto dei tempi stabiliti dal medesimo, il libretto delle uscite di caccia, debitamente compilato ed integro in ogni sua parte e gli eventuali altri materiali non utilizzati. ART. 14 Segnalazione dei capi abbattuti, dei ferimenti, dei colpi mancati 1. Ogni selecacciatore oltre a dare preavviso con le modalità di cui al precedente art. 10 comma 6 lett. f), è tenuto a segnalare entro le 24 ore successive l’avvenuto abbattimento, il colpo mancato o il ferimento di un capo oltre che al proprio responsabile di distretto o ad un suo delegato all’A.T.C. secondo le modalità con questo concordate. 2. Il recupero del capo eventualmente ferito deve avvenire tramite l’impiego di cani da traccia. 3. L’impiego del cane da traccia è disciplinato da uno specifico regolamento approvato dall’Amministrazione Provinciale. ART. 15 Disciplina dell’impiego del contrassegno 1. Il selecacciatore è tenuto ad applicare all’orecchio sinistro del capo abbattuto un apposito contrassegno numerato fornito dalI’A.T.C. immediatamente dopo l’abbattimento, prima di procedere allo spostamento del capo stesso dal punto dell’abbattimento. 2. Qualora il contrassegno numerato venga accidentalmente danneggiato durante le operazioni di rimozione e trasporto del capo abbattuto, il selecacciatore è tenuto a darne comunicazione scritta all’A.T.C. entro le successive 48 ore, in tal caso fa fede la data del timbro postale. 3. Il selecacciatore è tenuto a recarsi presso l’A.T.C. per denunciare l’eventuale smarrimento del contrassegno numerato. L’A.T.C. provvederà alla sua sostituzione dandone comunicazione all’Amministrazione Provinciale. ART. 16 Controllo dei capi abbattuti 1. Il selecacciatore è tenuto a far pervenire all’A.T.C. competente per territorio, nel rispetto delle indicazioni da esso impartite, il trofeo del capo abbattuto e la relativa mandibola debitamente scarnificata, unitamente alla scheda biometria debitamente compilata in ogni sua parte. 2. L’A.T.C. provvede ad organizzare il controllo dei capi abbattuti, nonché alla restituzione dei trofei dopo la relativa valutazione. ART. 17 Corsi di abilitazione all’esercizio della caccia di selezione 1. L’Amministrazione Provinciale, sentiti gli A.T.C. e le Associazioni Venatorie provinciali, stabilisce l’organizzazione di corsi di abilitazione alla caccia di selezione del capriolo, del daino, del muflone di cui all’art. 87 deI T.U.R.R. dei Regolamenti Regionali di attuazione della L.R. 3/94. 2. L’Amministrazione Provinciale per l’organizzazione del corso può avvalersi delle Associazioni Venatorie presenti nei Comitati di gestione degli A.T.C. della Provincia: 3. La frequenza del corso consente l’ammissione all’esame ed il positivo superamento di quest’ultimo permette il conseguimento dell’ abilitazione per la caccia di selezione al capriolo, al daino e al muflone, nonché il diritto all’ iscrizione al Registro provinciale dei cacciatori di selezione. 4. L’Amministrazione Provinciale trasmette, al termine delle prove di abilitazione, all’ A.T.C. l’elenco dei selecacciatori abilitati ed i relativi punteggi di esame conseguiti da ciascuno di loro. ART. 18 Registro provinciale dei cacciatori di selezione 1. Presso l’Amministrazione Provinciale di Livorno è istituito il Registro Provinciale dei cacciatori di selezione (“selecacciatori”) di cui all’art. 90 del T.U.R.R. 2. L’iscrizione al Registro provinciale avviene su richiesta del cacciatore abilitato. 3. L’iscrizione al Registro provinciale è consentita anche al cacciatore che abbia conseguito l’abilitazione alla caccia di selezione in altra provincia della Toscana, purché risulti iscritto ad un A.T.C. della Provincia di Livorno e non eserciti la caccia di selezione in un altro A.T.C. della Toscana. 4. I selecacciatori in possesso dell’opzione di caccia prevista dall’Art. 28 comma 3 lettera D della L.R. 3/94 possono iscriversi al registro provinciale dei cacciatori di selezione corrispondenti agli ATC ai quali possono iscriversi, ovvero ai registri di massimo due province. 5. L’iscrizione al Registro provinciale è consentita anche a selecacciatori che abbiano conseguito l’abilitazione alla caccia di selezione in altra regione, purché detto attestato gli venga riconosciuto anche dalla Provincia di Livorno previa verifica del programma didattico e delle prove di esame sostenute. 6. Agli iscritti al Registro provinciale dei cacciatori di selezione l’Amministrazione Provinciale provvede al rilascio di un tesserino di identificazione. 7. L’Amministrazione Provinciale provvede annualmente ad inviare agli A.T.C. l’elenco aggiornato dei selecontrollori iscritti al Registro Provinciale. ART. 19 Disciplina dell’esercizio della caccia di selezione nelle A.F.V. 1. Nelle aziende faunistico venatorie può essere esercitata la caccia di selezione sulla base di piani predisposti dal titolare dell’autorizzazione previo parere favorevole dell’I.N.F.S. nel rispetto delle indicazioni della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 292 del 12/07/94 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 84 del T.U.R.R. e delle indicazioni contenute nel protocollo tecnico stipulato dall’ Amministrazione Provinciale con l’I.N.F.S., se in essere. 2. L’attuazione del piano di prelievo all’interno delle aziende faunistico venatorie avviene, nel rispetto del presente regolamento, ad opera di cacciatori in possesso di abilitazione alla caccia di selezione rilasciata da un’Amministrazione Provinciale della Toscana o da cacciatori non abilitati, ma accompagnati da un cacciatore iscritto al Registro Provinciale dei selecacciatori di Livorno. 3. L’A.F.V. è tenuta: a) a compilare il libretto delle uscite e tenerlo a disposizione degli eventuali controlli presso il registro di cui all’art.57 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 292 del 12.7.94 e successive modifiche ed integrazioni; b) ad applicare i contrassegni forniti dall’Amministrazione Provinciale all’orecchio sinistro dei capi abbattuti così come previsto dall’art.15 comma1 del presente regolamento; c) a consegnare nei tempi e nei modi stabiliti dall’Amministrazione Provinciale le teste e le mandibole scarnificate dei capi abbattuti, unitamente alle schede di abbattimento e al libretto delle uscite e agli eventuali reperti anatomici e misure biometriche. 4. Le infrazioni di cui al successivo art.20 comma 1 comportano la esclusione dell’A.F.V. dalla caccia di selezione per 5 anni e, in caso di recidiva, in via definitiva. 5. Le infrazioni gravi di cui all’art. 20 comma 4 comportano la sospensione dell’A.F.V. per un anno dalla caccia di selezione, mentre le infrazioni lievi di cui al comma 6 possono comportare un anno di sospensione solo nel caso che ricorra quanto previsto dal successivo art.22. ART. 20 Sanzioni 1. Comportano l’esclusione per 5 anni dalla caccia di selezione le seguenti infrazioni al presente regolamento rilevate sia durante l’esercizio della caccia di selezione sia durante gli interventi di controllo ai sensi dell’art. 37 della L.R. 3/94: a) l’omessa applicazione al capo abbattuto del contrassegno numerato dopo la rimozione dal punto di morte, la manomissione o la sua non perfetta chiusura rilevata nel corso dei controlli di cui all’art.16 . b) l’abbattimento di qualsiasi esemplare di fauna selvatica, non appartenente alle famiglie di cervidi e bovidi, in periodo non consentito e/o in area non consentita; c) l’abbattimento di qualsiasi esemplare appartenente alle famiglie di Cervidi e Bovidi in periodo non consentito e/o in area non consentita, d) la caccia a bordo di auto; e) la mancata consegna, non giustificata, della/e teste e/o della mandibola; f) la consegna della/e testa/e e/o della mandibola manomessi al fine di impedirne la corretta valutazione, o la consegna di testa e mandibola appartenenti a capi diversi; g) contemporaneo esercizio della caccia di selezione in più di un distretto individuato in A.T.C. della Regione Toscana da parte di un selecacciatore che non abbia effettuato l’opzione di caccia ai sensi dell’Art. 28, comma 3 lettera “D” della L.R. 3/94; h) contemporaneo esercizio della caccia di selezione in più di 2 distretti individuati in A.T.C. della Regione Toscana da parte di un selecacciatore che abbia effettuato l’opzione di caccia ai sensi dell’Art. 28, comma 3 lettera “D” della L.R. 3/94; i) esercizio della caccia di selezione pure in presenza di esclusione per un anno dalla medesima ai sensi del seguente comma 3 del presente articolo; j) il deferimento all’autorità giudiziaria per reati attinenti alle specie oggetto di caccia agli ungulati; k) uso di armi non consentite. 2. Le infrazioni di cui al precedente comma 1 comportano per i selecacciatori anche la sospensione di equivalente durata dagli interventi di controllo di cervidi e bovidi di cui all’art. 37 della L.R. 3/94. 3. Le infrazioni di cui ai precedenti comma 1 e 2 comportano per i selecacciatori in caso di recidiva, l’esclusione definitiva dalla caccia di selezione. 4. Comportano l’esclusione dalla caccia di selezione per il periodo di un anno le seguenti infrazioni di tipo grave: a) allontanamento dall’appostamento segnalato ovvero abbattimento di un capo da un appostamento non autorizzato; b) parcheggio non giustificato dell’ auto segnalata in località diversa da quella riportata in cartografia; c) mancata segnalazione di uscita; d) mancata consegna a fine stagione del libretto personale delle uscite; e) mancata segnalazione al responsabile del distretto dell’ abbattimento del capo entro le 24 ore. f) manomissione o danneggiamento accidentale del contrassegno non segnalato entro le previste 48 ore; g) abbandono non comunicato al responsabile tecnico delle battute o al responsabile del distretto delle operazioni di censimento; h) atti di grave indisciplina durante i censimenti; i) la mancata messa in custodia dell’arma al termine dell’uscita di caccia; j) mancata segnalazione d’uscita al punto di controllo o di preavviso; k) mancata segnalazione all’ A.T.C e al responsabile del distretto entro le 24 ore del ferimento del capo; l) mancata consegna all’ A.T.C. della testa, della mandibola del capo abbattuto o della scheda di abbattimento; m) assenza ingiustificata ad una qualsiasi operazione programmata ed in particolare ad un’operazione di prevenzione danni per le quali era stata data disponibilità; n) recidiva negli errori di abbattimento previsti dal successivo art. 21, comma 2, limitatamente alle specie oggetto dell’errore; o) mancato rispetto delle prescrizioni relative alla caccia alla cerca di cui al precedente art. 2; p) mancata segnalazione della giornata di caccia di selezione sul tesserino venatorio regionale o quello rilasciato dalla Provincia per gli opzionisti “D”; q) comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri selecacciatori rilevato dagli organi di vigilanza 5. Le infrazioni di cui al precedente comma 4 comportano per i selecacciatori anche la sospensione di equivalente durata dagli interventi di controllo di cervidi e bovidi di cui all’art. 37 della L.R. 3/94. 6. Sono considerate infrazioni lievi per gli effetti di cui al successivo art. 22 le seguenti infrazioni: a) ritardo nella consegna del libretto delle uscite; b) ritardo nella consegna del trofeo e/o della mandibola, nonché della scheda di abbattimento; c) consegna di materiale non conforme a quello ricevuto; d) errata o incompleta compilazione del libretto delle uscite (madre-figlia) e della scheda di abbattimento; e) qualsiasi violazione delle disposizioni del espressamente richiamate dal presente articolo. presente regolamento non ART. 21 Infrazioni negli abbattimenti 1. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 20 sono considerati errori gravi i seguenti errori di abbattimento: CAPRIOLO 1) MASCHIO (giovane o adulto) al posto della FEMMINA 2) FEMMINA al posto del MASCHIO (giovane o adulto); 3) FEMMINA al posto del PICCOLO (maschio o femmina) nel periodo estivo; 4) MASCHIO ADULTO (ovvero maschio con trofeo di altezza superiore alla linea congiungente le orecchie) al posto del MASCHIO GIOVANE (ovvero maschio con trofeo di altezza uguale od inferiore alla linea congiungente le orecchie) ad esclusione del Maschio adulto regresso; 5) PICCOLO (MASCHIO o FEMMINA) al posto di MASCHIO ADULTO DAINO 1) PALANCONE al posto del BALESTRONE, del FUSONE, della FEMMINA e del PICCOLO (MASCHIO o FEMMINA); 2) BALESTRONE al posto del FUSONE, della FEMMINA e del PICCOLO; 3) FUSONE al posto della FEMMINA; 4) FEMMINA al posto dì qualsiasi MASCHIO 5) PICCOLO (MASCHIO O FEMMINA) al posto del PALANCONE e del BALESTRONE. MUFLONE 1) MASCHIO al posto della FEMMINA 2) MASCHIO di età superiore a 2 anni al posto del PICCOLO MASCHIO; 3) MASCHIO di età superiore a 5 anni al posto del MASCHIO di 1-2 anni compiuti e del PICCOLO MASCHIO; 2. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art.22. sono considerati errori lievi i seguenti erronei abbattimenti: CAPRIOLO 1) MASCHIO GIOVANE al posto del MASCHIO ADULTO 2) PICCOLO (MASCHIO o FEMMINA) al posto della FEMMINA ADULTA DAINO 1) FEMMINA ADULTA al posto del PICCOLO (MASCHIO o FEMMINA); 2) PICCOLO (MASCHIO o FEMMINA) al posto della FEMMINA ADULTA; 3) BALESTRONE al posto del PALANCONE; 4) FUSONE al posto del PALANCONE o BALESTRONE MUFLONE 1) PICCOLO MASCHIO al posto del MASCHIO di età superiore ai due anni; 2) PICCOLO MASCHIO al posto di qualsiasi FEMMINA; ART. 22 Infrazioni ripetute 1. Due infrazioni lievi commesse nel periodo di 2 anni consecutivi comportano l’esclusione dalla caccia di selezione per il periodo di un anno. ART. 23 Erogazione delle sanzioni 1. Le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento sono comminate dall’Amministrazione Provinciale cui vengono segnalate che a sua volta provvede a darne comunicazione al diretto interessato tramite raccomandata. 2. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, il Dirigente, presa visione dell’infrazione, provvede a contestarla all’interessato invitandolo a produrre eventuali memorie difensive e/o ad essere sentito entro il termine di giorni 30. 3. Il Dirigente presa visione della eventuale memoria difensiva, o scaduti i termini di cui al comma precedente, si pronunzia in via definitiva entro i successivi 15 giorni. 4. Presso l’Amministrazione Provinciale è istituito il Registro provinciale dei provvedimenti disciplinari adottati. 5. L’Amministrazione Provinciale provvede a fornire ogni anno all’A.T.C., copia della Determinazione dirigenziale relativa ai provvedimenti disciplinari adottati. ART. 24 Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento Provinciale in Materia di Gestione Faunistica e Venatoria del Capriolo, Daino e Muflone si richiamano le disposizioni di cui alle vigenti normative in materia di Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.