Comune di Bussolengo
PROVINCIA DI VERONA
REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE
Ogni persona, in qualsiasi condizione sociale, va aiutata per sè e
per gli altri, riconoscendo ad essa il rispetto alla soggettività, la pari dignità,
il soddisfacimento effettivo dei diritti, favorendo ogni iniziativa volta al
sostegno della famiglia di appartenenza..
ART. 1. FINALITA'
L'assistenza domiciliare, in quanto servizio prevalentemente socio-assistenziale,
talora con prestazioni medico infermieristiche, viene svolta a favore dei cittadini con
particolari problemi che, se irrisolti, renderebbero difficile o altamente rischiosa la
permanenza nell'ambito familiare. Fine del servizio è dunque valutare lo stato di bisogno
da affrontare, rimuoverlo o ridurlo, consentendo alle persone di vivere in modo dignitoso
nel proprio ambiente familiare. Gli scopi del servizio possono essere così individuati:
- evitare ricoveri in istituti, anche la spedalizzazione, quando non sia indispensabile;
- assicurare prestazioni che consentano, restando al proprio domicilio, di condurre
un'esistenza libera anche se parzialmente protetta;
- mantenere l'unitarietà del nucleo familiare, evitando l'emarginazione dei membri più
"deboli" e lo sfaldamento del nucleo anche temporaneo;
- favorire quindi la permanenza della persona nel proprio ambiente naturale,
conservando il proprio ruolo in famiglia;
- rompere l'isolamento sociale per inserire e rendere partecipi i soggetti alla vita
comunitaria.
ART. 2. DESTINATARI
Il servizio domiciliare è un aiuto rivolto a tutti i cittadini, in particolare alle famiglie o
alle persone in condizioni di bisogno. Può trattarsi di persone anziane e comunque di
persone di ogni età, con inabilità più o meno temporanea di natura fisica o psichica tali
da ripercuotersi sulla loro possibilità di far fronte autonomamente ad alcune esigenze
fondamentali di tipo domestico, igienico-sanitario o di rapporti sociali. Può trattarsi di
persone sole o comunque bisognose di una integrazione delle cure assicurate dai
familiari o dal vicinato.
ART. 3. PROMOTORI
La prima assistenza domiciliare, quando possibile, deve essere fatta dai familiari
(codice civile).
I familiari che decidono di tenere in casa persone anziane in particolare stato di
bisogno possono fare domanda di sostegno economico regionale a' sensi della L.R.
28/1992 in alternativa del servizio domiciliare.
L'assistenza sanitaria domiciliare è di stretta pertinenza dell'U.L.S.S. n. 26. Il
personale sanitario volontario sarà coordinato dal distretto sanitario in un quadro
generale di intervento e secondo accordi tra i rispettivi responsabili.
Il Comune si impegna a fornire con proprio personale qualificato o tramite
convenzione con Imprese o Enti, un servizio di assistenza di tipo domestico, igienico e
di rapporto sociale.
Il Comune favorisce la collaborazione e il sostegno di ogni forma di volontariato
finalizzato alla rimozione di stati di bisogno.
ART. 4. DURATA
Il servizio va erogato limitatamente al periodo di necessità, per non cadere in
forme di dipendenza o sostituzione e per favorire forme di autonomia e di
responsabilizzazione.
ART. 5. RUOLI OPERATIVI
La varietà delle prestazioni previste dal servizio domiciliare richiede l'intervento di
operatori con qualifiche professionali diverse e che recuperano la globalità
dell'intervento con la modalità del lavoro in équipe.
Sono operatori del servizio domiciliare:
a. L'Assistente Sociale : con compiti di rilevamento comportamentale, di
diagnosi psico-sociale in fase di accertamento e di verifica, con attività di sostegno
psicologico, con funzione di coordinamento ed organizzazione; con funzioni di
collegamento fra i vari servizi dell'Ente Locale e nella ricerca della collaborazione e
coordinamento con gli altri Enti operanti sul territorio e associazioni di volontariato, in
particolare con quelli eroganti il servizio medico-infermieristico.
L'Assistente Sociale svolge funzioni in merito a:
• istruttoria della domanda e valutazione della stessa in seguito all'analisi dei
bisogni espressi dal richiedente attraverso l'acccertamento delle seguenti
condizioni:
1. situazione personale e familiare del richiedente;
2. situazione economica dell'assistibile e dei familiari tenuti agli alimenti;
3. condizione abitativa dell'assistibile, qualora sia ritenuta elemento importante
per la valutazione delle reali condizioni della persona;
4. condizioni di salute della persona o dei componenti il nucleo familiare, qualora
siano ritenuti elementi importanti per la valutazione delle reali condizioni del
nucleo;
• definizione dei piani di intervento individualizzati per quanto attiene sia la
quantità delle prestazioni che i tempi di attuazione;
• verifica del lavoro svolto e ridefinizione del piano di intervento individuale;
b. L'Addetto/a all'assistenza è un operatore qualificato, con possibilità
d'intervento in campo socio-assistenziale e sanitario. L'Addetto all'assistenza deve
essere mosso da interesse umano per le persone in difficoltà e dal desiderio di aiutarle
nei loro bisogni a riprendere i ruoli sociali. L'addetto all'assistenza deve poter offrire
quella globalità di cure domestiche, igienico-sanitarie e sociali comunemente assicurate
da persone di famiglia ed inoltre deve assolvere ai compiti di collegamento con altri
operatori per interventi più specifici. In particolare i compiti dell'addetto all'assistenza
sono:
1) Cura della casa:
• governo e pulizia degli ambienti in cui gli utenti del servizio vivono;
• approvvigionamento di alimenti;
• approvvigionamento di capi di vestiario;
• approvvigionamento di generi di consumo;
• approvvigionamento di medicinali (ricetta medica);
• preparazione o aiuto alla preparazione dei pasti;
• prelievo dei pasti caldi presso ristoranti o mense convenzionate;
2) Accompagnamento e socializzazione:
• disbrighi commissioni varie, alle quali l'utente non sia in grado di provvedere da
solo, in accompagnamento o per delega dell'utente presso uffici ed Enti (es.
rinnovo e convalida documentazione mutualistica, abbonamento autobus,
riscossione pensione o sussidi, pagamento bollette, canoni di locazione, ecc..);
• interventi a sostegno della persona con minorazioni fisiche o psichiche e della
sua famiglia, volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale,
mirando alla partecipazione alle iniziative e con i luoghi di vita della collettività e
perseguendo, per quanto possibile, anche un recupero funzionale e sociale.
3) Assistenza speciale per evitare la spedalizzazione:
• aiuto e/o controllo per il rispetto di terapie, diete, igiene ed esigenza di moto
fisico, prescritte dal medico e con la supervisione dell'infermiera professionale;
• trasporto dell'utente per raggiungere le strutture socio-sanitarie di "appoggio";
• assistenza in occasione di ricoveri ospedalieri relativamente alle prestazioni non
fornite dal personale ospedaliero:
- compagnia diurna e notturna, feriale e festiva;
- collegamento con l'abitazione;
- informazioni circa il decorso della malattia e sulle cure da effettuare a domicilio
dopo la dimissione dall'ospedale;
- vigilanza personale e/o telefonica degli utenti dopo la guarigione clinica.
4) Cura della persona:
• aiuto a lavarsi e vestirsi;
• cambio della biancheria lettereccia o personale;
• lavaggio della stessa presso il domicilio dell'utente;
• consegna o ritiro della stessa presso lavanderie se indicate dall'Assistente
Sociale;
• aiuto all'utente ad organizzarsi nella vita quotidiana;
c. L'équipe è un organismo a carattere consultivo con compiti di valutazione degli
interventi effettuati in rapporto qualità/costo del servizio, nonchè di collaborazione con il
responsabile del servizio in sede di programmazione generale degli interventi.
L'équipe è composta da:
- Sindaco o Assessore delegato;
- Capo settore Servizi Sociali;
- Assistente Sociale;
- Addetto all'assistenza;
- Rappresentante/i di eventuali Imprese o Enti convenzionate con il Comune per
questo servizio;
- Rappresentate U.L.S.S., scelto tra gli operatori del settore;
- Rappresentante/i delle associazioni di volontariato che operano in favore degli
anziani e di portatori di handicap.
E' presieduta dal Sindaco o da Assessore Delegato, il quale prevede alla sua
convocazione e funzionamento.
L' équipe predispone un progetto di intervento da inserire nel bilancio di
previsione al fine di stabilire il budget annuale; controlla bimestralmente l'azione svolta
dagli operatori; verifica alla fine dell'esercizio finanziario il livello di soddisfazione del
servizio in rapporto agli obiettivi prefissati e relaziona all'Amministrazione anche
periodicamente sull'andamento del servizio e sugli eventuali scostamenti dalle
previsioni.
ART. 6. METODOLOGIE D'INTERVENTO
Nell'espletamento del servizio si dovrà tener presente il principio dell'unitarietà
dell'intervento in quanto le esigenze che si pongono sono le più varie e, a seconda dei
casi, prevarrano bisogni a cui il servizio dovrà far fronte con la mobilitazione di operatori
con compiti diversi, ma sempre impegnati unitariamente e senza perdere di vista la
globalità dei bisogni delle persone.
Il servizio si articola nel seguente modo:
• accoglimento della domanda (presentata su apposito stampato, allegato "A");
•
•
•
valutazione della stessa in seguito all'analisi dei bisogni espressi dal richiedente
e delle risorse esistenti (collaborazione a familiari, parenti, vicini ecc..);
definizione dei piani di intervento individualizzati per quanto attiene sia la
quantità delle prestazioni che i tempi di attuazione (allegato "B");
verifica del lavoro svolto attraverso delle schede (allegato "C") su cui registrare
giornalmente le prestazioni. Queste schede serviranno, oltre che per la verifica
periodica, anche per aggiornare e ridefinire i programmi d'intervento in base allo
sviluppo del servizio e al modificarsi del bisogno dell'utente.
Queste registrazioni hanno anche lo scopo di garantire che il servizio venga
effettivamente svolto e di conseguenza, a quantificare il tempo impiegato. In
questo senso il responsabile del servizio oltre a far in modo che la persona
assistita rilasci all'operatore una firma di "avvenuto-servizio", curerà in modo
particolare la predisposizione e la regolare compilazione delle schede-lavoro da
parte di ogni operatore
Art. 7. PARTECIPAZIONE ALLA SPESA
7.1. ESENZIONI.
Qualora l'utente avesse un reddito al netto del canone di locazione inferiore a L.
700.000.=, non è tenuto al pagamento del costo del servizio.
7.2. A CARICO DELL' UTENTE.
Per gli utenti che abbiano un reddito superiore a quello dell'articolo precedente
sono previste contribuzioni a seconda del tipo di intervento richiesto ed attuato.
Cura della casa
Accompagnamento e socializzazione
Assistenza speciale per evitare la spedalizzazione
Cura della persona
€ 5.16
€ 5.16
€ 5.16
€ 5.16
La quota sopra stabilita va pagata per ogni singolo intervento compreso nelle 4
categorie sopra descritte e meglio identificati all'art. 5 lettera b.
Le quote a carico dell'utente per l'assistenza domiciliare subiranno una ulteriore
maggiorazione oraria di € 1,55 (L. 3.000.=) in presenza di:
- assegno di accompagnamento;
- pensione di guerra, INAIL, invalidità;
- contributo Regionale a' sensi della L.R. 28/1991;
Le prestazioni che saranno svolte con l'aiuto degli obiettori di coscenza saranno
considerate a titolo gratuito
7.3 MODALITA' DI VERSAMENTO DELLE QUOTE A CARICO DELL'UTENTE.
Alla fine di ogni mese l'ufficio competente determina l'ammontare della spesa
degli utenti non esentati in base agli interventi effettuati, e comunica all'interessato
l'importo dovuto, che dovrà essere versato presso la tesoreria Comunale.
ART. 8. QUOTE A CARICO DEGLI OBBLIGATI
Qualora l'utente non fosse in grado di assumersi il costo della prestazione o nel
caso non onorasse gli impegni assunti l'Amministrazione dovrà rivalersi con gli obbligati
a' sensi degli articoli 433 e successivi del Codice Civile.
A' sensi dell'art. 443 del Codice Civile sono considerati obbligati:
a. coniuge;
b. figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in mancanza, i discedenti
prossimi, anche naturali;
c. genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli
adottandi;
d. genitori e nuore;
e. suocero e suocera;
f. fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli
unilaterali.
L'obbligato per essere chiamato a partecipare alla copertura della spesa del
servizio deve avere un reddito superiore alle 700.000 mensili.
I costi che gli obbligati devono coprire vengono così individuati:
SERVIZI A-B-C-D
L. 7.000
ART. 9. MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO.
Il reddito mensile (calcolato sulla media degli emolumenti riscossi nel trimestre
precedente alla domanda) dell'utente, del coniuge e/o del convivente,
viene
determinato attraverso autocertificazione, considerando quali fattori di reddito anche
quelli previsti dall'allegato stampato (All. "E").
Il reddito da determinare verrà calcolato sulla base anche dei documenti
sottoelencati:
- per pensionati privi di altre fonti di reddito, libretto di pensione;
- per lavoratori dipendenti, copia della busta paga del mese precedente a quello
della richiesta (escluse mensilità con redditi aggiuntivi);
- per lavoratori autonomi copia dell'ultima denuncia dei redditi presentata;
- ricevuta del canone di affitto;
La suddetta documentazione potrà essere integrata da accertamenti presso gli
uffici competenti.
Il reddito mensile dell'utente dovrà essere calcolato al netto del canone di
locazione riferito al mese precedente a quello della presentazione dell'istanza.
ART. 10. RISORSE
L'attivazione del servizio di assistenza domiciliare comporta il coinvolgimento, la
disponibilità e l'apporto di diverse forze che insieme interagiscono per la realizzazione
del progetto individuale d'intervento.
A tal fine si individuano quali risorse del servizio:
1. L'equipe;
2. Lo stanziamento di bilancio per la partecipazione del personale dipendente a
corsi di formazione e aggiornamento su tematiche specifiche riguardanti la
persona anziana.
3. Il budget attribuito al servizio specifico per l'anno di competenza.
4. La collaborazione tra Comune, U.L.S.S., e i gruppi di volontariato operanti sul
territorio.
5. Il personale dei servizi sociali.
6. Assunzione di prestazioni a contratto con ditte ed operatori esterni qualificati
per il settore.
ART. 11. NORME DI DEROGA.
In deroga a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del presente regolamento, possono
essere previsti interventi gratuiti o parzialmente agevolati nei seguenti casi valutati sulla
base di relazione dell'Assistente Sociale:
- soggetti con grave difficoltà di integrazione sociale o conclamato stato di
emarginazione, per i quali la richiesta di compartecipazione precluderebbe in
quel momento ogni tentativo di recupero sociale;
- situazioni di pronto intervento limitate nel tempo, per le quali risulterebbe molto
problematico il calcolo dell'onere di spesa da porre a carico del soggetto.
ART. 12. DISPOSIZIONE FINALE
Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività
deliberazione approvativa dello stesso.
della
Scarica

Comune di Bussolengo