Comune di Bussolengo PROVINCIA DI VERONA REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Ogni persona, in qualsiasi condizione sociale, va aiutata per sè e per gli altri, riconoscendo ad essa il rispetto alla soggettività, la pari dignità, il soddisfacimento effettivo dei diritti, favorendo ogni iniziativa volta al sostegno della famiglia di appartenenza.. ART. 1. FINALITA' L'assistenza domiciliare, in quanto servizio prevalentemente socio-assistenziale, talora con prestazioni medico infermieristiche, viene svolta a favore dei cittadini con particolari problemi che, se irrisolti, renderebbero difficile o altamente rischiosa la permanenza nell'ambito familiare. Fine del servizio è dunque valutare lo stato di bisogno da affrontare, rimuoverlo o ridurlo, consentendo alle persone di vivere in modo dignitoso nel proprio ambiente familiare. Gli scopi del servizio possono essere così individuati: - evitare ricoveri in istituti, anche la spedalizzazione, quando non sia indispensabile; - assicurare prestazioni che consentano, restando al proprio domicilio, di condurre un'esistenza libera anche se parzialmente protetta; - mantenere l'unitarietà del nucleo familiare, evitando l'emarginazione dei membri più "deboli" e lo sfaldamento del nucleo anche temporaneo; - favorire quindi la permanenza della persona nel proprio ambiente naturale, conservando il proprio ruolo in famiglia; - rompere l'isolamento sociale per inserire e rendere partecipi i soggetti alla vita comunitaria. ART. 2. DESTINATARI Il servizio domiciliare è un aiuto rivolto a tutti i cittadini, in particolare alle famiglie o alle persone in condizioni di bisogno. Può trattarsi di persone anziane e comunque di persone di ogni età, con inabilità più o meno temporanea di natura fisica o psichica tali da ripercuotersi sulla loro possibilità di far fronte autonomamente ad alcune esigenze fondamentali di tipo domestico, igienico-sanitario o di rapporti sociali. Può trattarsi di persone sole o comunque bisognose di una integrazione delle cure assicurate dai familiari o dal vicinato. ART. 3. PROMOTORI La prima assistenza domiciliare, quando possibile, deve essere fatta dai familiari (codice civile). I familiari che decidono di tenere in casa persone anziane in particolare stato di bisogno possono fare domanda di sostegno economico regionale a' sensi della L.R. 28/1992 in alternativa del servizio domiciliare. L'assistenza sanitaria domiciliare è di stretta pertinenza dell'U.L.S.S. n. 26. Il personale sanitario volontario sarà coordinato dal distretto sanitario in un quadro generale di intervento e secondo accordi tra i rispettivi responsabili. Il Comune si impegna a fornire con proprio personale qualificato o tramite convenzione con Imprese o Enti, un servizio di assistenza di tipo domestico, igienico e di rapporto sociale. Il Comune favorisce la collaborazione e il sostegno di ogni forma di volontariato finalizzato alla rimozione di stati di bisogno. ART. 4. DURATA Il servizio va erogato limitatamente al periodo di necessità, per non cadere in forme di dipendenza o sostituzione e per favorire forme di autonomia e di responsabilizzazione. ART. 5. RUOLI OPERATIVI La varietà delle prestazioni previste dal servizio domiciliare richiede l'intervento di operatori con qualifiche professionali diverse e che recuperano la globalità dell'intervento con la modalità del lavoro in équipe. Sono operatori del servizio domiciliare: a. L'Assistente Sociale : con compiti di rilevamento comportamentale, di diagnosi psico-sociale in fase di accertamento e di verifica, con attività di sostegno psicologico, con funzione di coordinamento ed organizzazione; con funzioni di collegamento fra i vari servizi dell'Ente Locale e nella ricerca della collaborazione e coordinamento con gli altri Enti operanti sul territorio e associazioni di volontariato, in particolare con quelli eroganti il servizio medico-infermieristico. L'Assistente Sociale svolge funzioni in merito a: • istruttoria della domanda e valutazione della stessa in seguito all'analisi dei bisogni espressi dal richiedente attraverso l'acccertamento delle seguenti condizioni: 1. situazione personale e familiare del richiedente; 2. situazione economica dell'assistibile e dei familiari tenuti agli alimenti; 3. condizione abitativa dell'assistibile, qualora sia ritenuta elemento importante per la valutazione delle reali condizioni della persona; 4. condizioni di salute della persona o dei componenti il nucleo familiare, qualora siano ritenuti elementi importanti per la valutazione delle reali condizioni del nucleo; • definizione dei piani di intervento individualizzati per quanto attiene sia la quantità delle prestazioni che i tempi di attuazione; • verifica del lavoro svolto e ridefinizione del piano di intervento individuale; b. L'Addetto/a all'assistenza è un operatore qualificato, con possibilità d'intervento in campo socio-assistenziale e sanitario. L'Addetto all'assistenza deve essere mosso da interesse umano per le persone in difficoltà e dal desiderio di aiutarle nei loro bisogni a riprendere i ruoli sociali. L'addetto all'assistenza deve poter offrire quella globalità di cure domestiche, igienico-sanitarie e sociali comunemente assicurate da persone di famiglia ed inoltre deve assolvere ai compiti di collegamento con altri operatori per interventi più specifici. In particolare i compiti dell'addetto all'assistenza sono: 1) Cura della casa: • governo e pulizia degli ambienti in cui gli utenti del servizio vivono; • approvvigionamento di alimenti; • approvvigionamento di capi di vestiario; • approvvigionamento di generi di consumo; • approvvigionamento di medicinali (ricetta medica); • preparazione o aiuto alla preparazione dei pasti; • prelievo dei pasti caldi presso ristoranti o mense convenzionate; 2) Accompagnamento e socializzazione: • disbrighi commissioni varie, alle quali l'utente non sia in grado di provvedere da solo, in accompagnamento o per delega dell'utente presso uffici ed Enti (es. rinnovo e convalida documentazione mutualistica, abbonamento autobus, riscossione pensione o sussidi, pagamento bollette, canoni di locazione, ecc..); • interventi a sostegno della persona con minorazioni fisiche o psichiche e della sua famiglia, volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale, mirando alla partecipazione alle iniziative e con i luoghi di vita della collettività e perseguendo, per quanto possibile, anche un recupero funzionale e sociale. 3) Assistenza speciale per evitare la spedalizzazione: • aiuto e/o controllo per il rispetto di terapie, diete, igiene ed esigenza di moto fisico, prescritte dal medico e con la supervisione dell'infermiera professionale; • trasporto dell'utente per raggiungere le strutture socio-sanitarie di "appoggio"; • assistenza in occasione di ricoveri ospedalieri relativamente alle prestazioni non fornite dal personale ospedaliero: - compagnia diurna e notturna, feriale e festiva; - collegamento con l'abitazione; - informazioni circa il decorso della malattia e sulle cure da effettuare a domicilio dopo la dimissione dall'ospedale; - vigilanza personale e/o telefonica degli utenti dopo la guarigione clinica. 4) Cura della persona: • aiuto a lavarsi e vestirsi; • cambio della biancheria lettereccia o personale; • lavaggio della stessa presso il domicilio dell'utente; • consegna o ritiro della stessa presso lavanderie se indicate dall'Assistente Sociale; • aiuto all'utente ad organizzarsi nella vita quotidiana; c. L'équipe è un organismo a carattere consultivo con compiti di valutazione degli interventi effettuati in rapporto qualità/costo del servizio, nonchè di collaborazione con il responsabile del servizio in sede di programmazione generale degli interventi. L'équipe è composta da: - Sindaco o Assessore delegato; - Capo settore Servizi Sociali; - Assistente Sociale; - Addetto all'assistenza; - Rappresentante/i di eventuali Imprese o Enti convenzionate con il Comune per questo servizio; - Rappresentate U.L.S.S., scelto tra gli operatori del settore; - Rappresentante/i delle associazioni di volontariato che operano in favore degli anziani e di portatori di handicap. E' presieduta dal Sindaco o da Assessore Delegato, il quale prevede alla sua convocazione e funzionamento. L' équipe predispone un progetto di intervento da inserire nel bilancio di previsione al fine di stabilire il budget annuale; controlla bimestralmente l'azione svolta dagli operatori; verifica alla fine dell'esercizio finanziario il livello di soddisfazione del servizio in rapporto agli obiettivi prefissati e relaziona all'Amministrazione anche periodicamente sull'andamento del servizio e sugli eventuali scostamenti dalle previsioni. ART. 6. METODOLOGIE D'INTERVENTO Nell'espletamento del servizio si dovrà tener presente il principio dell'unitarietà dell'intervento in quanto le esigenze che si pongono sono le più varie e, a seconda dei casi, prevarrano bisogni a cui il servizio dovrà far fronte con la mobilitazione di operatori con compiti diversi, ma sempre impegnati unitariamente e senza perdere di vista la globalità dei bisogni delle persone. Il servizio si articola nel seguente modo: • accoglimento della domanda (presentata su apposito stampato, allegato "A"); • • • valutazione della stessa in seguito all'analisi dei bisogni espressi dal richiedente e delle risorse esistenti (collaborazione a familiari, parenti, vicini ecc..); definizione dei piani di intervento individualizzati per quanto attiene sia la quantità delle prestazioni che i tempi di attuazione (allegato "B"); verifica del lavoro svolto attraverso delle schede (allegato "C") su cui registrare giornalmente le prestazioni. Queste schede serviranno, oltre che per la verifica periodica, anche per aggiornare e ridefinire i programmi d'intervento in base allo sviluppo del servizio e al modificarsi del bisogno dell'utente. Queste registrazioni hanno anche lo scopo di garantire che il servizio venga effettivamente svolto e di conseguenza, a quantificare il tempo impiegato. In questo senso il responsabile del servizio oltre a far in modo che la persona assistita rilasci all'operatore una firma di "avvenuto-servizio", curerà in modo particolare la predisposizione e la regolare compilazione delle schede-lavoro da parte di ogni operatore Art. 7. PARTECIPAZIONE ALLA SPESA 7.1. ESENZIONI. Qualora l'utente avesse un reddito al netto del canone di locazione inferiore a L. 700.000.=, non è tenuto al pagamento del costo del servizio. 7.2. A CARICO DELL' UTENTE. Per gli utenti che abbiano un reddito superiore a quello dell'articolo precedente sono previste contribuzioni a seconda del tipo di intervento richiesto ed attuato. Cura della casa Accompagnamento e socializzazione Assistenza speciale per evitare la spedalizzazione Cura della persona € 5.16 € 5.16 € 5.16 € 5.16 La quota sopra stabilita va pagata per ogni singolo intervento compreso nelle 4 categorie sopra descritte e meglio identificati all'art. 5 lettera b. Le quote a carico dell'utente per l'assistenza domiciliare subiranno una ulteriore maggiorazione oraria di € 1,55 (L. 3.000.=) in presenza di: - assegno di accompagnamento; - pensione di guerra, INAIL, invalidità; - contributo Regionale a' sensi della L.R. 28/1991; Le prestazioni che saranno svolte con l'aiuto degli obiettori di coscenza saranno considerate a titolo gratuito 7.3 MODALITA' DI VERSAMENTO DELLE QUOTE A CARICO DELL'UTENTE. Alla fine di ogni mese l'ufficio competente determina l'ammontare della spesa degli utenti non esentati in base agli interventi effettuati, e comunica all'interessato l'importo dovuto, che dovrà essere versato presso la tesoreria Comunale. ART. 8. QUOTE A CARICO DEGLI OBBLIGATI Qualora l'utente non fosse in grado di assumersi il costo della prestazione o nel caso non onorasse gli impegni assunti l'Amministrazione dovrà rivalersi con gli obbligati a' sensi degli articoli 433 e successivi del Codice Civile. A' sensi dell'art. 443 del Codice Civile sono considerati obbligati: a. coniuge; b. figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in mancanza, i discedenti prossimi, anche naturali; c. genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottandi; d. genitori e nuore; e. suocero e suocera; f. fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. L'obbligato per essere chiamato a partecipare alla copertura della spesa del servizio deve avere un reddito superiore alle 700.000 mensili. I costi che gli obbligati devono coprire vengono così individuati: SERVIZI A-B-C-D L. 7.000 ART. 9. MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO. Il reddito mensile (calcolato sulla media degli emolumenti riscossi nel trimestre precedente alla domanda) dell'utente, del coniuge e/o del convivente, viene determinato attraverso autocertificazione, considerando quali fattori di reddito anche quelli previsti dall'allegato stampato (All. "E"). Il reddito da determinare verrà calcolato sulla base anche dei documenti sottoelencati: - per pensionati privi di altre fonti di reddito, libretto di pensione; - per lavoratori dipendenti, copia della busta paga del mese precedente a quello della richiesta (escluse mensilità con redditi aggiuntivi); - per lavoratori autonomi copia dell'ultima denuncia dei redditi presentata; - ricevuta del canone di affitto; La suddetta documentazione potrà essere integrata da accertamenti presso gli uffici competenti. Il reddito mensile dell'utente dovrà essere calcolato al netto del canone di locazione riferito al mese precedente a quello della presentazione dell'istanza. ART. 10. RISORSE L'attivazione del servizio di assistenza domiciliare comporta il coinvolgimento, la disponibilità e l'apporto di diverse forze che insieme interagiscono per la realizzazione del progetto individuale d'intervento. A tal fine si individuano quali risorse del servizio: 1. L'equipe; 2. Lo stanziamento di bilancio per la partecipazione del personale dipendente a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche specifiche riguardanti la persona anziana. 3. Il budget attribuito al servizio specifico per l'anno di competenza. 4. La collaborazione tra Comune, U.L.S.S., e i gruppi di volontariato operanti sul territorio. 5. Il personale dei servizi sociali. 6. Assunzione di prestazioni a contratto con ditte ed operatori esterni qualificati per il settore. ART. 11. NORME DI DEROGA. In deroga a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del presente regolamento, possono essere previsti interventi gratuiti o parzialmente agevolati nei seguenti casi valutati sulla base di relazione dell'Assistente Sociale: - soggetti con grave difficoltà di integrazione sociale o conclamato stato di emarginazione, per i quali la richiesta di compartecipazione precluderebbe in quel momento ogni tentativo di recupero sociale; - situazioni di pronto intervento limitate nel tempo, per le quali risulterebbe molto problematico il calcolo dell'onere di spesa da porre a carico del soggetto. ART. 12. DISPOSIZIONE FINALE Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività deliberazione approvativa dello stesso. della