D.Lgs.
D.Lgs. 99 aprile
aprile 2008,
2008, n.
n. 81
81
Il Capo II del Titolo III
corrisponde al titolo III del D.Lgs. 626/94,
che ha recepito la direttiva 89/655/CEE
e alcune disposizioni normative tra cui
il d.p.r. 27 aprile 1955, n.547
“Norme per la prevenzione
degli infortuni”
Pierpaolo Masciocchi
Definizioni (art. 69)
Attrezzatura
di lavoro
Uso di
attrezzatura
di lavoro
Zona
pericolosa
Lavoratore
esposto
Operatore
Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto
destinato ad essere usato durante il lavoro;
Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una
attrezzatura di lavoro, come la messa in servizio o fuori
servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione,
la
manutenzione,
la
pulizia,
il
montaggio, lo smontaggio;
Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una
attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un
lavoratore costituisce un rischio per la salute o la
sicurezza dello stesso;
Qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in
una zona pericolosa;
Il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di
lavoro.
Pierpaolo Masciocchi
Requisiti di sicurezza (art. 70)
Le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle specifiche disposizioni
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto. Quelle costruite in assenza di queste o messe a disposizione dei
lavoratori prima dell'emanazione di norme legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai
requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V.
Si considerano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari le
attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali
adottati ai sensi dell'art. 395 del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'art. 28
del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Pierpaolo Masciocchi
Requisiti di sicurezza (art. 70)
Sistemi e dispositivi di comando
I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei
guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato
dell’attrezzatura.
I dispositivi di comando di un'attrezzatura di lavoro aventi un'incidenza sulla
sicurezza
devono
essere
chiaramente
visibili,
individuabili
ed
eventualmente contrassegnati in maniera appropriata.
Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di
comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta
l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in modo che
l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine di arresto
dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in
moto.
Pierpaolo Masciocchi
Requisiti di sicurezza (art. 70)
Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento
Un'attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da cadute o da proiezione
di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza,
corrispondenti a tali pericoli. Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di
rottura di elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro, tali da provocare seri
pericoli per la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere prese le misure
di protezione appropriate.
Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.
Un'attrezzatura di lavoro che comporti pericoli dovuti ad emanazioni di gas,
vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polveri, fumi o altre sostanze prodotte,
usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro, deve essere munita di
appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione vicino alla fonte
corrispondente a tali pericoli.
Pierpaolo Masciocchi
Requisiti di sicurezza (art. 70)
Stabilità
Qualora ciò risulti necessario ai fini della sicurezza o della salute dei lavoratori, le
attrezzature di lavoro ed i loro elementi debbono essere resi stabili mediante
fissazione o con altri mezzi.
Rischi dovuti agli elementi mobili
Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di
contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere
dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle
zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile
accedere alle zone in questione.
Illuminazione
Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione di un'attrezzatura di
lavoro devono essere opportunamente illuminati in funzione dei lavori da
effettuare.
Pierpaolo Masciocchi
Requisiti di sicurezza (art. 70)
Temperature estreme
Le parti di un'attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o molto bassa
debbono, ove necessario, essere protette contro i rischi di contatti o di
prossimità a danno dei lavoratori.
Segnalazioni, indicazioni
I dispositivi di allarme dell'attrezzatura di lavoro devono essere ben visibili e le
relative segnalazioni comprensibili senza possibilità di errore.
L'attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le indicazioni indispensabili
a garantire la sicurezza dei lavoratori. Gli strumenti indicatori, quali manometri,
termometri, pirometri, indicatori di livello devono essere collocati e mantenuti in
modo che le loro indicazioni siano chiaramente visibili al personale addetto
all’impianto o all’apparecchio.
Pierpaolo Masciocchi
Requisiti di sicurezza (art. 70)
Vibrazioni
Le attrezzature di lavoro devono essere costruite, installate e mantenute in modo
da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilità,
la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici. Qualora lo scuotimento o
la vibrazione siano inerenti ad una specifica funzione tecnologica dell’attrezzatura
di lavoro, devono adottarsi le necessarie misure o cautele affinché ciò non
sia di pregiudizio alla stabilità degli edifici od arrechi danno alle persone.
Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.
Le operazioni di manutenzione devono poter essere effettuate quando
l'attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, misure di protezione
appropriate devono poter essere prese per l'esecuzione di queste operazioni
oppure esse devono poter essere effettuate al di fuori delle zone pericolose. Per
ciascuna attrezzatura di lavoro per la quale sia fornito un libretto di
manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto.
Pierpaolo Masciocchi
Obblighi del datore di lavoro (art. 71)
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature
conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e
regolamentari, adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi, le
quali devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative
di recepimento delle direttive comunitarie
Quando sceglie le attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in
considerazione:
le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
Pierpaolo Masciocchi
Obblighi del datore di lavoro (art. 71)
Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle
attrezzature di lavoro e per impedire che possano essere utilizzate in condizioni
ed attività non adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra cui
quelle dell'Allegato VI.
Il datore di lavoro si adopera affinchè le attrezzature di lavoro siano:
installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la
permanenza dei requisiti di sicurezza specifici;
corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di
manutenzione;
assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza
quando, in presenza di elevati livelli di rischio, le loro adozione ne
garantisca una significativa riduzione;
siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo
delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
Pierpaolo Masciocchi
Obblighi del datore di lavoro (art. 71)
Le modifiche apportate alle macchine, quali definite all'art. 1, comma 2, del
d.p.r. 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza, non
configurano immissione sul mercato, sempre che non comportino modifiche
delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè il posto di lavoro e la
posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di
sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
Pierpaolo Masciocchi
Obblighi del datore di lavoro (art. 71)
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro
prende le misure necessarie affinchè:
l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori che abbiano
ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati;
in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori
interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
Pierpaolo Masciocchi
Obblighi del datore di lavoro (art. 71)
Il datore di lavoro provvede affinchè:
le attrezzature di lavoro siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo
l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo
ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto,
al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
le attrezzature soggette a influssi che possono provocare
deterioramenti e generare in seguito situazioni pericolose siano
sottoposte:
a
controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni
fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone
condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che
possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature
di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o
periodi prolungati di inattività.
Pierpaolo Masciocchi
Obblighi del datore di lavoro (art. 71)
I controlli periodici e straordinari devono assicurare il buono stato di
conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro ed
essere effettuati da persona competente.
I risultati dei controlli devono
essere riportati per iscritto e,
almeno quelli relativi agli ultimi tre
anni, devono essere conservati e
tenuti a disposizione degli organi di
vigilanza.
Le attrezzature di lavoro devono
essere
accompagnate
da
un
documento attestante l'esecuzione
dell'ultimo controllo con esito
positivo se usate al di fuori della
sede dell'unità produttiva.
Pierpaolo Masciocchi
Obblighi del datore di lavoro (art. 71)
Il datore di lavoro sottopone a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro
riportate in Allegato VII , con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel
termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il
quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti
pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate
dalle ASL che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può
avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.
Per l'effettuazione delle verifiche, le ASL e l'ISPESL possono essere supportati
da soggetti pubblici o privati abilitati, questi ultimi acquistano la qualifica di
incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica
titolare della funzione.
Pierpaolo Masciocchi
Obblighi del datore di lavoro (art. 71)
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 un decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute,
sentita la Conferenza Stato-regioni, stabilirà le modalità di
effettuazione delle verifiche periodiche e i criteri per l'abilitazione
dei soggetti pubblici o privati.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i
Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni e sentita la Commissione consultiva di cui
all'art. 6, vengono apportate le modifiche all'Allegato VII relativamente
all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche dell’
ISPESL e della ASL.
Pierpaolo Masciocchi
Informazione, formazione e addestramento (art. 73)
Nell'ambito degli obblighi di informazione ai lavoratori e formazione dei lavoratori
e dei loro rappresentanti il datore di lavoro provvede affinchè ogni lavoratore
abbia una necessaria informazione e istruzione e riceva una formazione e un
addestramento adeguati per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione,
relativamente:
• alle condizioni di impiego delle attrezzature
• alle situazioni anormali prevedibili
Pierpaolo Masciocchi
Informazione e formazione (art. 73)
Il datore di lavoro provvede, inoltre, a informare i lavoratori:
sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro;
sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente
circostante, anche se da essi non usate direttamente;
sui cambiamenti di tali attrezzature.
immediatamente
Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai
lavoratori interessati.
Pierpaolo Masciocchi
Informazione e formazione (art. 73)
Il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori incaricati dell'uso delle
attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano una
formazione adeguata e specifica, in modo da usarle in modo idoneo e sicuro,
anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
In sede di Conferenza Stato-regioni sono individuate le attrezzature di lavoro per
le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonchè le
modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Pierpaolo Masciocchi
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