D.Lgs. D.Lgs. 99 aprile aprile 2008, 2008, n. n. 81 81 Il Capo II del Titolo III corrisponde al titolo III del D.Lgs. 626/94, che ha recepito la direttiva 89/655/CEE e alcune disposizioni normative tra cui il d.p.r. 27 aprile 1955, n.547 “Norme per la prevenzione degli infortuni” Pierpaolo Masciocchi Definizioni (art. 69) Attrezzatura di lavoro Uso di attrezzatura di lavoro Zona pericolosa Lavoratore esposto Operatore Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, come la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; Qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; Il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro. Pierpaolo Masciocchi Requisiti di sicurezza (art. 70) Le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Quelle costruite in assenza di queste o messe a disposizione dei lavoratori prima dell'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V. Si considerano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 395 del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'art. 28 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Pierpaolo Masciocchi Requisiti di sicurezza (art. 70) Sistemi e dispositivi di comando I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato dell’attrezzatura. I dispositivi di comando di un'attrezzatura di lavoro aventi un'incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata. Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Pierpaolo Masciocchi Requisiti di sicurezza (art. 70) Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento Un'attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli. Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di rottura di elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro, tali da provocare seri pericoli per la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere prese le misure di protezione appropriate. Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc. Un'attrezzatura di lavoro che comporti pericoli dovuti ad emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polveri, fumi o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli. Pierpaolo Masciocchi Requisiti di sicurezza (art. 70) Stabilità Qualora ciò risulti necessario ai fini della sicurezza o della salute dei lavoratori, le attrezzature di lavoro ed i loro elementi debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi. Rischi dovuti agli elementi mobili Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione. Illuminazione Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione di un'attrezzatura di lavoro devono essere opportunamente illuminati in funzione dei lavori da effettuare. Pierpaolo Masciocchi Requisiti di sicurezza (art. 70) Temperature estreme Le parti di un'attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o molto bassa debbono, ove necessario, essere protette contro i rischi di contatti o di prossimità a danno dei lavoratori. Segnalazioni, indicazioni I dispositivi di allarme dell'attrezzatura di lavoro devono essere ben visibili e le relative segnalazioni comprensibili senza possibilità di errore. L'attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori. Gli strumenti indicatori, quali manometri, termometri, pirometri, indicatori di livello devono essere collocati e mantenuti in modo che le loro indicazioni siano chiaramente visibili al personale addetto all’impianto o all’apparecchio. Pierpaolo Masciocchi Requisiti di sicurezza (art. 70) Vibrazioni Le attrezzature di lavoro devono essere costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici. Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una specifica funzione tecnologica dell’attrezzatura di lavoro, devono adottarsi le necessarie misure o cautele affinché ciò non sia di pregiudizio alla stabilità degli edifici od arrechi danno alle persone. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc. Le operazioni di manutenzione devono poter essere effettuate quando l'attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, misure di protezione appropriate devono poter essere prese per l'esecuzione di queste operazioni oppure esse devono poter essere effettuate al di fuori delle zone pericolose. Per ciascuna attrezzatura di lavoro per la quale sia fornito un libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto. Pierpaolo Masciocchi Obblighi del datore di lavoro (art. 71) Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi, le quali devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie Quando sceglie le attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. Pierpaolo Masciocchi Obblighi del datore di lavoro (art. 71) Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che possano essere utilizzate in condizioni ed attività non adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra cui quelle dell'Allegato VI. Il datore di lavoro si adopera affinchè le attrezzature di lavoro siano: installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza specifici; corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza quando, in presenza di elevati livelli di rischio, le loro adozione ne garantisca una significativa riduzione; siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. Pierpaolo Masciocchi Obblighi del datore di lavoro (art. 71) Le modifiche apportate alle macchine, quali definite all'art. 1, comma 2, del d.p.r. 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza, non configurano immissione sul mercato, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia. Pierpaolo Masciocchi Obblighi del datore di lavoro (art. 71) Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè: l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati; in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. Pierpaolo Masciocchi Obblighi del datore di lavoro (art. 71) Il datore di lavoro provvede affinchè: le attrezzature di lavoro siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti e generare in seguito situazioni pericolose siano sottoposte: a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. Pierpaolo Masciocchi Obblighi del datore di lavoro (art. 71) I controlli periodici e straordinari devono assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro ed essere effettuati da persona competente. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Le attrezzature di lavoro devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo se usate al di fuori della sede dell'unità produttiva. Pierpaolo Masciocchi Obblighi del datore di lavoro (art. 71) Il datore di lavoro sottopone a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII , con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati. Per l'effettuazione delle verifiche, le ASL e l'ISPESL possono essere supportati da soggetti pubblici o privati abilitati, questi ultimi acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. Pierpaolo Masciocchi Obblighi del datore di lavoro (art. 71) Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, stabilirà le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 6, vengono apportate le modifiche all'Allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche dell’ ISPESL e della ASL. Pierpaolo Masciocchi Informazione, formazione e addestramento (art. 73) Nell'ambito degli obblighi di informazione ai lavoratori e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti il datore di lavoro provvede affinchè ogni lavoratore abbia una necessaria informazione e istruzione e riceva una formazione e un addestramento adeguati per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, relativamente: • alle condizioni di impiego delle attrezzature • alle situazioni anormali prevedibili Pierpaolo Masciocchi Informazione e formazione (art. 73) Il datore di lavoro provvede, inoltre, a informare i lavoratori: sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro; sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente circostante, anche se da essi non usate direttamente; sui cambiamenti di tali attrezzature. immediatamente Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. Pierpaolo Masciocchi Informazione e formazione (art. 73) Il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano una formazione adeguata e specifica, in modo da usarle in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. In sede di Conferenza Stato-regioni sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonchè le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. Pierpaolo Masciocchi