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EDIZIONE GENNAIO 2014
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
DI RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI E GARANZIA ASSISTENZA
FORMULA
MOTORI PIÙ
NATANTI
Per informazioni: tel. +39 010 5380.1 - fax +39 010 59 28 56 - www.lloyditalico.generali.it - email: [email protected]
Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Telefono 041/5492111 - www.generali.it
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.
Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
S07L-700.114 - 10313238
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
a) Nota Informativa e Glossario
b) Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
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FORMULA
MOTORI PIÙ
NATANTI
NOTA INFORMATIVA E GLOSSARIO
I dati contenuti nel presente documento
sono aggiornati al 1° gennaio 2014
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PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE
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Nota Informativa
(ai sensi del Regolamento IVASS n° 35 del 26 maggio 2010)
Contratto di assicurazione di responsabilità civile
natanti e garanzia assistenza
Settore: Natanti uso privato (Settore VIII) Natanti uso pubblico (Settore IX)
Prodotto: Formula Motori Più Natanti - S07L-700.114
•
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma
il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
• Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Presso i punti vendita e sul sito Internet della Società:
• è possibile richiedere il rilascio di un preventivo gratuito della garanzia Responsabilità
Civile personalizzato in relazione a qualsiasi tipo di NATANTE, che viene redatto sulla
base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla
formula contrattuale indicata dal richiedente tra le possibili offerte della Società.
Informazioni della società di assicurazione A.
INFORMAZIONI GENERALI
a) Generali Italia S.p.A. (di seguito “Società”) è una Società per Azioni appartenente al
Gruppo Generali iscritto all’albo dei gruppi assicurativi con il numero 026.
b) La sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia
c) Recapito telefonico: 010 5380.1; sito internet: www.lloyditalico.generali.it; indirizzo di
posta elettronica: [email protected]
d) Generali Italia S.p.A. è una Società per Azioni autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2
dicembre 1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell’Albo delle imprese di assicurazione.
1.
Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo
Informativo non derivanti da innovazioni normative.
INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ
Patrimonio netto Euro 1.856.772.958,00; Capitale Sociale Euro 618.628.450,00; Totale
riserve patrimoniali Euro 1.238.144.508,00. L’indice di solvibilità gestione danni è pari a
1,43 – l’indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile
e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
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B. Informazioni sul contratto
Il contratto è di durata annuale ed è stipulato senza tacito rinnovo; le garanzie, tuttavia, rimarranno operanti fino alla data di effetto della stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.
3.
COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE
Garanzia Responsabilità Civile
La formula tariffaria proposta è di tipo Fissa, così come indicato nell’articolo - Forma Tariffaria Fissa delle Condizioni di Assicurazione.
Le coperture offerte riguardano i rischi della responsabilità civile per i quali l’assicurazione è
obbligatoria ai sensi del Titolo X del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 - Codice delle Assicurazioni Private. Sono, inoltre, garantiti i rischi di responsabilità civile per i danni a cose e animali di terzi, esclusi quelli trasportati; per la navigazione o giacenza del natante in acque private; limitatamente agli hovercraft, per gli spostamenti fuori dall’acqua; della
persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente per il natante
utilizzato per scuola guida; nell’ambito di questa garanzia è considerato terzo anche l’allievo
conducente; quando lo stesso si trova in giacenza a terra, nonché nel corso delle operazioni
di alaggio, varo, trasporto sulla terraferma; nonché la responsabilità personale e autonoma dei
trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la navigazione o giacenza in
acqua del natante, esclusi i danni al natante medesimo.
Per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia alle Condizioni di Assicurazione,
Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei Natanti - art. 1,
Oggetto e delimitazione dell’assicurazione.
Avvertenze
• Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture che possono dar luogo a riduzione
o mancato pagamento del risarcimento, per le quali si rinvia alle Condizioni di
Assicurazione, Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei
Natanti - art. 2, Esclusioni e Rivalsa.
• Nei casi previsti dalla legge e dal contratto, sono previste rivalse ovvero azioni per il
recupero delle somme che la Società ha dovuto corrispondere a terzi danneggiati a
titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia alle
Condizioni di Assicurazione, Norme Comuni a tutte le Garanzie - articoli 2,
Estensione territoriale e limiti di navigazione; 3, Dichiarazioni e comunicazioni del
Contraente; 4, Aggravamento del rischio e variazioni di residenza; Assicurazione della
Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei natanti - art. 2, Esclusioni e
Rivalsa e art. 3, Denuncia del sinistro ed obblighi relativi.
• In polizza sono previsti massimali per sinistro, persona e cose. Per gli aspetti di dettaglio
si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Assicurazione della Responsabilità Civile
derivante dalla circolazione dei natanti - art. 1, Oggetto e delimitazione dell’assicurazione.
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ESEMPIO NUMERICO DI APPLICAZIONI DEL MASSIMALE
Massimale per sinistro Euro 5.000.000,00
Massimale per persona Euro 5.000.000,00
Massimale per danni a cose Euro 5.000.000,00.
Ammontare del danno a persona Euro 6.000.000,00
Danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza Euro 5.000.000,00 - Danno non risarcibile a carico dell’Assicurato Euro 1.000.000,00.
Garanzia Assistenza
Le coperture offerte riguardano l’Assicurazione delle garanzie accessorie - art. 9, Assistenza.
All’interno della garanzia, e quindi del relativo articolo che ne disciplina l’oggetto, possono
essere previsti massimali di risarcimento.
Avvertenze
• Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture che possono dare luogo a riduzione o mancato pagamento del risarcimento, per le quali si rinvia alle Condizioni di
Assicurazione, Assicurazione delle garanzie accessorie - articolo 3.2, Esclusioni.
ESTENSIONI DELLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE 3.1
Per le ulteriori garanzie che possono essere prestate a fronte di apposita pattuizione si rinvia
alle Condizioni Speciali valide a fronte di apposita pattuizione riportata sul modulo di polizza: A - Rinuncia all’azione di Rivalsa; B - Ricorso terzi; C - Estensione al Mar Nero e alle Coste Atlantiche; D - Bagagli e animali trasportati; E - Operazioni di carico e scarico; F
- Attività idrosciatoria - traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.
SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE
Per l’indicazione dei soggetti esclusi si rinvia all’articolo 129 del Codice delle Assicurazioni.
4
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE
DI RISCHIO-AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
5.
Avvertenze
• Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto o intervenute e non dichiarate in corso di contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. Per le conseguenze si rinvia alle
Condizioni di Assicurazione, Norme Comuni a tutte le Garanzie - art. 3, Dichiarazioni
e comunicazioni del Contraente.
• Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del
rischio e/o di eventuali variazioni della residenza del proprietario o locatario del natante
assicurato. L’inadempimento di tale obbligo potrebbe comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o, nel caso di Responsabilità Civile, l’esercizio dell’azione di
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rivalsa da parte della Società come disciplinato nelle Condizioni di Assicurazione Norme
Comuni a tutte le Garanzie - art. 4, Aggravamento del rischio e variazioni di residenza.
6.
PREMI
Il premio è annuo. Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:
- assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato all'impresa o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento
elettronico (ove presente presso l'intermediario);
- denaro contante per importi fino a Euro 750,00, limite annuo per contratto; per la sola
garanzia Responsabilità Civile Auto e relative garanzie accessorie non è previsto ulteriore
limite se non quello indicato dall'art. 49 del D.Lgs 231/07 e successive modifiche.
(*) In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e
buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite
altra modalità tra quelle previste.
Il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali, con l’onere aggiuntivo pari al 3% del
premio imponibile. Per la garanzia Responsabilità Civile il premio viene determinato in base ai
parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all’Intermediario.
Avvertenze
• Per la garanzia Responsabilità Civile qualora il rischio sia cessato, il Contraente può
ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il
quale il rischio è cessato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di
Assicurazione, Norme Comuni a tutte le Garanzie - art. 6, Cessazione del rischio Sospensione e riattivazione del contratto.
• Tenuto conto del fabbisogno tariffario complessivo, le imprese, tramite la propria rete di
intermediari, possono utilizzare la flessibilità quale strumento di riduzione del premio
rispetto alla tariffa in corso al fine di ulteriore personalizzazione del rischio in relazione
alle caratteristiche del singolo assicurato.
7.
INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
La Società. si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta, riportante l’informativa prevista dalle
disposizioni vigenti.
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PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
8.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri
diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo
ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.
Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno
in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di
questo l’azione.
LEGGE APPLICABILE
9.
Al contratto sottoscritto si applica la legislazione nazionale.
REGIME FISCALE 10.
Il premio imponibile è soggetto all’imposta sulle assicurazioni nella misura del:
- 12,50% per la garanzia Responsabilità Civile cui si aggiunge il 10,50% di contributo al
Servizio Sanitario Nazionale;
- 10,00% per la garanzia Assistenza stradale.
Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami C.
MODALITÀ DI DENUNCIA DEL SINISTRO 11.
Garanzia responsabilità civile
Per le modalità nonché per i termini per la denuncia dei sinistri si rimanda alle Condizioni
di Assicurazione Articolo 3 - Denuncia del sinistro ed obblighi relativi.
Garanzia Assistenza
Per le modalità nonché per i termini per la denuncia dei sinistri si rimanda alle Condizioni
di Assicurazione, Garanzia Assistenza - Condizioni particolari - Istruzioni per la richiesta
di assistenza.
ACCESSO AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ 12.
Contraenti, Assicurati e Danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione, e liquidazione dei danni che li riguardano.
Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall’articolo 1 - Ambito di applicazione, del decreto ministeriale 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere esercitato:
- dal momento della comunicazione al danneggiato della misura della somma offerta per
il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
- in difetto di comunicazione di un’offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
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a) se si tratta di danno a cose, 60 giorni ovvero 30 giorni se il modulo di denuncia del
sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni;
- decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.
In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, la Società, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso i termini
per l’esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi richiesti da parte della Società.
La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire alla Società a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ricevente è
tenuto a rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale, all’ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest’ultimo è stato assegnato.
Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell’interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da
lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell’atto in relazione al quale è formulata
ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l’oggetto, nonché il riferimento all’interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa.
Entro 15 giorni dalla data di ricezione la Società comunica per iscritto al richiedente l’atto di
accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell’accesso ovvero - tramite raccomandata con avviso
di ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta.
Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l’interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all’IVASS (Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, il
quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.
13. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. - Reclami Lloyd Italico
via Mazzini, 53 - 10123 Torino; fax: 011.0029.893;
e-mail: [email protected]
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21
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- 00187 Roma - telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa
al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione
delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza
esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet
http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/index en.htm - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
È fatta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere
a sistemi conciliativi, ove esistenti.
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Glossario
Alle seguenti espressioni le Parti attribuiscono convenzionalmente i significati qui precisati:
Assicurato
- Nella garanzia Responsabilità Civile prestata ai sensi della “Legge”: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto.
- Nelle altre garanzie: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Avaria
Il sinistro subito dal natante per usura, difetto, rottura, incaglio, collisione, contro oggetti fissi
e/o mobili, sommersione. Tale sinistro deve rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dell’imbarcazione in condizioni normali.
Consap
Ente Gestore della Stanza di Compensazione - via Yser 14 - 00198 Roma.
Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Degrado d’uso
La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto fra il valore del veicolo a nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.
Franchigia
La somma calcolata sull’importo del danno che, preventivamente concordata in polizza o
nelle Condizioni di Assicurazione, rimane a carico dell’Assicurato.
Furto
Reato previsto dall’articolo 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della
cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine trarne profitto per sé o per altri.
Hovercraft
L’aeronatante su cuscino d’aria mosso a propulsione aerodinamica.
Incendio
La combustione con sviluppo di fiamma.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro, coperto da garanzia diversa
dalla Responsabilità Civile.
Infortunio
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
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Legge
Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 e relativi
Regolamenti di attuazione.
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, che abbia carattere evolutivo e che richieda prestazioni medico-chirurgiche.
Natante
L’unità navigante assicurata.
Parti
I soggetti destinatari della disciplina contrattuale - Contraente e Società.
Polizza
Il documento contrattuale che prova l’assicurazione.
PRA
Pubblico Registro Automobilistico.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rapina
Reato previsto dall’articolo 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque che, mediante violenza o minaccia, si impossessi della cosa altrui sottraendola a chi la detiene per procurare a
sé o ad altri un ingiusto profitto.
Responsabilità minoritaria
La responsabilità attribuita in misura inferiore a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Responsabilità paritaria
La responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Responsabilità principale
La responsabilità totale o prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Risarcimento
La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro coperto dalla garanzia
Responsabilità Civile.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa
Il diritto della Società di recuperare nei confronti dell’Assicurato, nei casi previsti dalla legge
e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
Scadenza annuale
La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno e mese (non necessariamente
come anno), alla data di termine del contratto.
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Scoperto
La percentuale dell’ammontare del danno che, preventivamente concordata in polizza o nelle
Condizioni di Assicurazione, rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista la garanzia.
Per la garanzia “Tutela Legale”: il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.
Società
La Compagnia di assicurazioni Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: via Marocchesa, 14 - 31021
Mogliano Veneto (TV) - Italia.
SSN
Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Legge.
Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie
contenuti nella presente Nota Informativa.
Generali Italia S.p.A.
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Philippe Donnet
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FORMULA
MOTORI PIÙ
NATANTI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
I dati contenuti nel presente documento
sono aggiornati al 1° gennaio 2014
e
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Gentile Cliente,
grazie per aver scelto formula motori più natanti che la protegge dai rischi derivanti
dalla navigazione del natante, cui sono esposti i terzi, il conducente e il mezzo stesso.
formula motori più natanti raggruppa una serie di garanzie che soddisfano in modo
esauriente ogni suo problema di sicurezza.
Oltre alla garanzia di Responsabilità Civile nei confronti di terzi, potrà inserire in polizza la
garanzia Assistenza in caso di avaria.
Questo fascicolo contiene tutti i dettagli e le norme contrattuali che riguardano la sua polizza e va conservato insieme alla sua Scheda di polizza personale, che Lei deve sottoscrivere.
Le consigliamo quindi di conservare entrambi i documenti in un luogo sicuro. Se dovesse smarrirli, informi al più presto il suo Agente e provvederemo a sostituirli.
All’interno di questo fascicolo Lei troverà tutte le possibili tutele che formula motori più
natanti può offrirle. Le tutele che Lei ha effettivamente selezionato all’interno delle opzioni
proposte sono specificate sulla sua Scheda di polizza.
Per sua comodità, le consigliamo di annotare il suo numero di polizza e il numero telefonico
del suo Agente negli spazi riportati qui sotto. Ricordi che il suo Agente è a sua completa disposizione per dare risposta a qualsiasi domanda o dubbio Lei avesse, controllare la scadenza o le
tutele previste dalla sua polizza e offrire assistenza nel caso Lei ne avesse bisogno.
il suo numero di polizza
il suo Agente
numero telefonico
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Indice
• Norme Comuni a tutte le Garanzie
Condizioni Generali
pag.
4
"
7
"
"
9
10
"
11
"
11
• Clausole di vincolo
"
19
• Consigli utili
"
19
"
20
• Assicurazione della Responsabilità Civile
derivante dalla Navigazione dei natanti
- Condizioni Generali di assicurazione
- Condizioni Speciali valide a fronte di apposita pattuizione
riportata sul modulo di polizza
- Forma Tariffaria Fissa
• Assicurazione delle Garanzie Accessorie
(operanti solo se richiamate in polizza, con corresponsione
del relativo premio)
Garanzia Assistenza
- Condizioni Particolari
• Normativa di riferimento
Codice Civile
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Norme Comuni a tutte le
Garanzie
Condizioni Generali
1.
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
I premi devono essere pagati presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure presso la Sede della Società. Salvo diversa pattuizione, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del
giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento comprovato dal rilascio del certificato e contrassegno.
Se alla scadenza contrattualmente convenuta il Contraente non paga le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della
scadenza e torna a decorrere dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Qualora il certificato ed il contrassegno si siano deteriorati, la Società rilascia un duplicato su
richiesta del Contraente, a seguito della restituzione del documento deteriorato; la Società rilascia, altresì, un duplicato in caso di furto, smarrimento o distruzione previa presentazione della denuncia fatta presso l’Autorità competente o di una dichiarazione circa l’evento accaduto.
2.
ESTENSIONE TERRITORIALE E LIMITI DI NAVIGAZIONE
Le garanzie sono operanti entro i seguenti limiti geografici:
- in acqua: nel Mar Mediterraneo entro gli stretti, nonché nelle acque interne dei Paesi europei;
- a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne.
3.
DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché l’annullamento della polizza di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893
e 1894 del Codice Civile.
Nei casi di cui sopra, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile, la Società eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 144 della Legge per le somme che
abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.
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Limitatamente ai casi di cui all’art. 1893, tale rivalsa verrà operata nei limiti del 10% del
risarcimento liquidato con il massimo di Euro 5.000,00.
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E VARIAZIONI DELLA RESIDENZA
4.
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Inoltre, il Contraente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della residenza del proprietario o locatario del natante assicurato.
L’inadempimento di tali obblighi in caso di dolo o colpa grave può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile; in tale caso, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile, la Società eserciterà, in tutto o in
parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 144 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.
Gestione del contratto
DURATA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO
5.
Il contratto è di durata annuale ed è stipulato senza tacito rinnovo.
Il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.
CESSAZIONE DEL RISCHIO
6.
Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo oppure nel caso di alienazione
o di deposito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di furto o rapina, il Contraente
è tenuto a darne comunicazione alla Società, fornendo idonea documentazione.
La Società rinuncia ad esigere eventuali rate di premio successive alla data di cessazione del
rischio.
Il Contraente, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile solo previa restituzione del certificato, del contrassegno salvo il caso di furto o rapina, può alternativamente richiedere:
SOSTITUZIONE DEL NATANTE - che il contratto sia reso operante per altro natante
del medesimo proprietario, del coniuge, del locatario, o, in caso di società di persone, di
una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida per il nuovo natante, salvo
conguaglio dell’eventuale maggior premio dovuto per l’annualità in corso, sulla base della
tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie. La Società provvede,
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limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, al rimborso, al netto delle imposte e del
contributo al SSN, dell’eventuale parte di premio eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.
SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - la sospensione non è ammessa per i natanti.
CESSIONE DEL CONTRATTO - che il contratto sia reso operante, limitatamente ai casi di alienazione, per il medesimo natante in capo all’acquirente.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - che il contratto sia risolto: in questo caso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, in ragione di 1/360
del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e contrassegno e dell’eventuale carta verde; limitatamente al caso di furto o rapina la
risoluzione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l’autorità di Pubblica Sicurezza; resta inteso che, per i contratti di durata inferiore all’anno, la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al
momento della stipulazione del contratto.
7.
ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all’assicurazione, sono a carico del Contraente.
8.
ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni per le medesime garanzie; in caso di sinistro, l’Assicurato
deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi
dell’art. 1910 del Codice Civile.
L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all’indennizzo.
9.
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di
legge.
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Assicurazione della Responsabilità Civile
derivante dalla Navigazione dei natanti
Condizioni Generali di assicurazione
OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
1.
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità Civile
per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante descritto in polizza.
L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile:
1. per danni a cose e animali di terzi, esclusi quelli trasportati;
2. per la navigazione o giacenza del natante in acque private;
3. limitatamente agli hovercraft, per gli spostamenti fuori dall'acqua;
4. della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente per il
natante utilizzato per scuola guida; nell'ambito di questa estensione di garanzia è considerato terzo anche l'allievo conducente;
5. quando il natante si trova in giacenza a terra, nonché nel corso delle operazioni di alaggio, varo, trasporto sulla terraferma; non sono tuttavia risarcibili i danni:
- alle cose di terzi, trovantisi a bordo del natante a qualsiasi titolo;
- al mezzo che effettua il varo, l'alaggio o il trasporto del natante;
- da circolazione, provocati dal mezzo che trasporta il natante e conseguenti alla caduta
del natante trasportato;
- a coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo, alle operazioni di varo, alaggio e trasporto;
6. personale e autonoma dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la navigazione o giacenza in acqua del natante, esclusi i danni al natante medesimo.
L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla
partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo che si tratti di regate veliche.
ESCLUSIONI E RIVALSA
2.
L’assicurazione non è operante nei seguenti casi:
a) natante utilizzato per scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è
una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
b) natante con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione avviene senza
l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
c) conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rinnoFORMULA MOTORI PIÙ NATANTI - Condizioni di Assicurazione
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vata dalle competenti Autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
d) conducente non abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore, salvo il
disposto della lettera c);
e) relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
f ) natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope in violazione alle leggi vigenti;
g) traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza di danni cagionati a terzi a seguito dell’inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.
Nei casi di cui alle sopraindicate lettere c), e), f ), il diritto di rivalsa verrà limitato al 10% del
risarcimento liquidato con il massimo di Euro 5.000,00.
3.
DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI
In caso di sinistro l'Assicurato deve:
• presentare tempestivamente denuncia scritta presso l'Agenzia o la Direzione della Società,
oppure telefonare al NUMERO VERDE 800 - 404020
• a richiesta della Società, produrre in fotocopia, quando previsti dalla normativa vigente:
a) certificato o licenza di navigazione
b) patente nautica
• trasmettere alla Società le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione, la Società ha diritto di rivalersi in base al disposto dell’art. 144 della Legge.
L’Assicurato che intenda disconoscere completamente il coinvolgimento del veicolo assicurato nel sinistro dovrà fornire alla Società dichiarazione di disconoscimento e prova a sostegno del mancato coinvolgimento nel presunto sinistro.
4. GESTIONE DELLE VERTENZE
La Società assume, fino a quando ne ha interesse e salvo specifica comunicazione, a nome
dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze designando, ove occorra,
legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, fino all'atto della
tacitazione dei danneggiati. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la legge lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato
per Legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né
delle spese di giustizia penali.
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Condizioni Speciali valide a fronte
di apposita pattuizione riportata sul modulo di polizza
RINUNCIA ALLA RIVALSA
A)
La Società a parziale deroga del precedente art. 2, rinuncia al diritto di rivalsa:
• Natante guidato da persona non abilitata (lettere c) e d): nei confronti del proprietario o
locatario del natante o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente in caso
di natante guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.
• Danni subiti dai terzi trasportati quando il trasporto avviene in modo irregolare (lettera
e): nei confronti del proprietario o locatario del natante o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente del natante nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il
trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della
Licenza di Navigazione.
• Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (lettera f ): nei confronti del proprietario o locatario del natante o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente in caso di natante guidato da persona in stato di ebbrezza
o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o in violazione delle norme vigenti, salvo venga accertato uno stato di etilismo cronico.
RICORSO TERZI
B)
La Società provvede al risarcimento, fino alla concorrenza dei massimali riportati sul modulo
di polizza, dei danni materiali e diretti cagionati a terzi dall'incendio del natante assicurato,
quando questo non è in navigazione o giacenza in acqua, salvo che si tratti di evento doloso.
ESTENSIONE AL MAR NERO E ALLE COSTE ATLANTICHE C)
I limiti di navigazione, ad integrazione di quanto riportato al precedente art. 3, vengono estesi al
Mar Nero e alle coste orientali dell'Atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.
BAGAGLI E ANIMALI TRASPORTATI
D)
La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli animali di terzi trasportati a bordo del natante, nonché agli indumenti e oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione,
siano portati con sé dagli stessi.
Limitatamente ai bagagli dell'Assicurato e dei trasportati, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli stessi in conseguenza di incendio o incidente con altro natante identificato.
Tale garanzia è valida con esclusione di: preziosi, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio; sono inoltre esclusi i danni derivanti da furto o smarrimento.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 500,00 per ogni persona danneggiata.
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E)
OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
L'assicurazione è operante, ad integrazione di quanto previsto al precedente art. 1, per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul
natante e viceversa; nell'ambito di questa estensione di garanzia non sono considerati terzi
coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate.
F)
ATTIVITÀ IDROSCIATORIA, TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DI DELTAPLANO
La Società assicura, limitatamente ai natanti da diporto e, quindi, esclusi i traini effettuati a
scopo di lucro, la responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la
persona trainata, in conseguenza dell'esercizio di attività idrosciatoria o di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.
Forma Tariffaria
Fissa
Il premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile delle presente polizza è determinato in
misura fissa.
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Assicurazione
delle Garanzie Accessorie
(operanti solo se richiamate in polizza, con corresponsione del relativo premio)
Garanzia Assistenza
Condizioni Particolari
O
NATANTI A MOTORE
Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, in caso di sinistro, l'Assicurato deve:
• contattare la Struttura Organizzativa Europ Assistance alternativamente:
- telefonando al numero verde universale (in funzione 24 ore su 24):
00800 - 14102004
o altro numero telefonico:
+39.02 - 58.286.053
- inviando un fax al numero:
+39.02 - 58.477.201
Alla prima chiamata l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di polizza
4. Tipologia natante e Numero identificazione
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso
dell’assistenza.
Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi,
fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Limiti di Navigazione
L’assicurazione vale per i porti e gli approdi di:
• coste del Mar Mediterraneo;
• acque interne, laghi e corsi d’acqua dolce italiani.
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Fa eccezione la prestazione “Invio di personale tecnico”, per la quale vale la limitazione ai porti e agli approdi di:
• Italia;
• Corsica;
• Costa Azzurra francese da Ventimiglia a Tolone;
• Slovenia.
1)
PRESTAZIONI GARANTITE INDIPENDENTEMENTE DALLA DISTANZA
DAL LUOGO DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO E/O DAL PORTO
DI STAZIONAMENTO DEL NATANTE
1.1
INVIO DI PERSONALE TECNICO
Quando: il natante resta immobilizzato in seguito ad avaria e viene rilevata, tramite consulto
tecnico tra la Struttura Organizzativa e l’Assicurato, la necessità dell’intervento di personale
tecnico specializzato, in quanto non reperibile entro 48 ore sul posto.
Come: la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico qualificato con il mezzo
più rapido (auto, aereo, ecc.). Le spese di viaggio andata e ritorno, vitto, alloggio e retribuzione delle ore di viaggio del tecnico sono a carico della Società.
L’Assicurato è tenuto a dare opportune istruzioni per le riparazioni al tecnico inviato dalla
Struttura Organizzativa e ad accertarsi che le riparazioni vengano eseguite accuratamente.
Esclusioni: la retribuzione delle ore di manodopera necessarie per effettuare la riparazione del
natante sul posto resta a carico dell’Assicurato che provvederà direttamente a saldare il tecnico.
Istruzioni: l’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i dati del natante.
1.2 INVIO PEZZI DI RICAMBIO
Quando: i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione dell’apparato di propulsione o della timoneria del natante e ritenuti dalla Struttura Organizzativa, in accordo con l’Assicurato, indispensabili alla navigazione, non sono reperibili sul posto.
Come: la Struttura Organizzativa provvede al reperimento dei pezzi di ricambio ed al loro invio con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio. Le spese di spedizione restano a carico della Società fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro, mentre il costo dei pezzi dovrà essere rimborsato dall’Assicurato al
rientro e, comunque, entro 30 giorni dall’invio. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani.
Esclusioni: pezzi di ricambio di cui la Casa costruttrice ha cessato la fabbricazione o che richiedono l’impiego di mezzi di trasporto eccezionali. Spese doganali per il ritiro dei pezzi a
destinazione.
Istruzioni: l’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:
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FORMULA MOTORI PIÙ NATANTI - Condizioni di Assicurazione
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• per il natante: cantiere costruttore, tipo, modello, numero di matricola e anno di costruzione;
• per il motore: tipo, numero di matricola, anno di costruzione, potenza HP.
Inoltre deve fornire ogni altra informazione necessaria ad identificare con precisione i particolari richiesti: numero di riferimento della Casa costruttrice, ecc. La Struttura Organizzativa
provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie per il ritiro dei pezzi
spediti.
RIMORCHIO DEL NATANTE 1.3
Qualora il natante a seguito di avaria resti immobilizzato in un porto dove non è possibile effettuare la riparazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il rimorchio per
il trasferimento del natante fino al porto o punto più vicino dove possono essere effettuate le
riparazioni necessarie, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro.
La prestazione non è fornita per le avarie risolvibili con l’“Invio di personale tecnico” di cui
al punto 1.1.
INVIO DI UNO SKIPPER E, SE NECESSARIO, DI UN EQUIPAGGIO 1.4
Quando:
a) il natante, a seguito di avaria, resta immobilizzato per la riparazione per oltre 5 giorni dall’avvenuta segnalazione alla Struttura Organizzativa e gli assicurati non possono attendere sul posto che la riparazione venga ultimata oppure, in caso di furto del natante stesso,
quando questo venga ritrovato dopo il rientro degli assicurati;
b) nessuno degli assicurati è abilitato a condurre il natante in seguito a malattia o infortunio dello skipper.
Come: la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare skipper ed eventuale equipaggio in treno o aereo, con spese di viaggio a carico della Società per raggiungere il natante e, successivamente, per rientrare dalla località dove è stato condotto il natante stesso. A scelta dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa mette in alternativa a disposizione dello stesso un biglietto aereo
di classe economica o ferroviario di prima classe per permettergli di recuperare il natante.
Esclusioni: spese di carburante, retribuzione e mantenimento dello skipper e dell’eventuale
equipaggio.
Istruzioni:
a) l’Assicurato deve fornire alla Struttura Organizzativa il nome ed il numero di telefono del
cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni, facendosi rilasciare una dichiarazione
di non riparabilità entro i termini previsti;
b) l’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il recapito telefonico del medico che ha accertato l’impossibilità a condurre il natante.
In ogni caso l’Assicurato dovrà lasciare sul natante le istruzioni per l’uso degli accessori e dei
documenti dello stesso e i documenti di bordo.
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1.5 CONSULENZE MEDICHE
Quando: in caso di infortunio o malattia, è necessario valutare lo stato di salute dell’Assicurato per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
Come: tramite un collegamento telefonico diretto effettuato tra i medici della Struttura Organizzativa e l’Assicurato o il medico che l’ha in cura sul posto.
Istruzioni: l’Assicurato deve comunicare il nome dell’eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.
1.6 INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO
Quando: l’Assicurato, in caso di ricovero in ospedale per infortunio o malattia improvvisa o
in caso di arresto o minaccia di arresto in seguito ad incidente della navigazione, trova difficoltà a comunicare nella lingua locale.
Come: la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete, tenendone la Società a
proprio carico la spesa fino ad un massimo di 8 ore lavorative.
1.7 INFORMAZIONI TELEFONICHE PRONTE
(Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
Quando: l’Assicurato ha bisogno di un consiglio per risolvere problemi o quesiti relativi a:
a) informazioni meteorologiche;
b) informazioni varie sui porti italiani;
c) informazioni sulla rete di assistenza delle maggiori Case costruttrici di natanti e/o di motori fuoribordo;
d) informazioni turistiche;
e) supporto per prenotazione o verifica disponibilità di posti-barca nei porti (Italia, Costa
Azzurra, Corsica, Slovenia);
f ) supporto per prenotazione a terra di alberghi, aerotaxi, aerei, ecc.
Come: la Struttura Organizzativa fornisce telefonicamente all’Assicurato le informazioni ed i
consigli richiesti.
2)
PRESTAZIONI GARANTITE QUANDO L’EVENTO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM
DAL LUOGO DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO E/O DAL PORTO DI STAZIONAMENTO
DEL NATANTE
2.1 RIENTRO DEGLI ASSICURATI
Quando:
a) il natante, a seguito di avaria, resta immobilizzato per la riparazione per oltre 5 giorni dall’avvenuta segnalazione alla Struttura Organizzativa;
b) in caso di perdita totale o furto del natante.
Come: la Struttura Organizzativa provvede a fornire agli assicurati un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, per permettere loro di raggiungere la propria residenza in Italia. La Società terrà a proprio carico i relativi costi.
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Esclusioni: gli assicurati in eccedenza rispetto al numero massimo di persone trasportabili così come riportato sui documenti di navigazione del natante.
Istruzioni:
a) l’Assicurato deve fornire alla Struttura Organizzativa il nome ed il numero di telefono del
cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni, facendosi rilasciare una dichiarazione
di non riparabilità entro i termini previsti;
b) l’Assicurato deve denunciare il furto alle locali Autorità di Polizia ed inviare una copia
della denuncia alla Struttura Organizzativa.
RIENTRO SANITARIO 2.2
Quando: in caso di infortunio o malattia le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti telefonici diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza.
Come: con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
• l’aereo sanitario;
• l’aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
• il treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura stessa. La Struttura Organizzativa organizza ed effettua anche
l’eventuale trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per sinistro.
Esclusioni: non danno luogo alla prestazione:
• le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
• le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
• le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
RIENTRO CON UN ACCOMPAGNATORE 2.3
Quando: in caso di rientro sanitario dell’Assicurato, in base alle condizioni di cui al punto 2.2
che precede, i medici della Struttura Organizzativa non ritengono necessaria l’assistenza di un
medico o di un infermiere durante il viaggio, ed una persona decidesse di accompagnarlo.
Come: la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche l’accompagnatore con il
mezzo utilizzato per il trasporto sanitario dell’Assicurato, fino al luogo di ricovero in Italia, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
Esclusioni: le spese di soggiorno dell’accompagnatore.
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2.4 VIAGGIO DI UN FAMILIARE
Quando: l’Assicurato è ricoverato in ospedale a seguito di infortunio o malattia e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di 10 giorni.
Come: la Struttura Organizzativa provvede a fornire un biglietto aereo di classe economica o
ferroviario di prima classe, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente residente in Italia di recarsi presso l’Assicurato ricoverato, tenendo la Società a proprio carico la
spesa relativa.
Esclusioni: le spese di soggiorno del familiare.
2.5 INVIO URGENTE DI MEDICINALI
Quando: le specialità medicinali, regolarmente registrate in Italia, che il medico curante sul
posto ha prescritto, ritenendole indispensabili alle cure dell’Assicurato, sono introvabili sul
posto ed i medici della Struttura Organizzativa concordano che le specialità reperibili sul posto non sono equivalenti.
Come: la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare i medicinali richiesti con il mezzo più
rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto, tenendo la Società a
proprio carico il relativo costo.
Esclusioni: la prestazione non è operante per le specialità medicinali non registrate in Italia.
Sono altresì esclusi i costi dei medicinali.
Istruzioni: l’Assicurato deve specificare con precisione: nome del medicinale, modalità di
somministrazione (se pillole, fiale, ecc.) ed eventualmente la casa farmaceutica.
2.6 RIENTRO ANTICIPATO
Quando: l’Assicurato deve rientrare immediatamente alla sua residenza prima della data che
aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto:
a) in caso di avvenuto decesso, in Italia, come da data risultante su certificato di morte rilasciato dall’anagrafe, di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora;
b) in caso di danni gravi alla sua abitazione in Italia in seguito a furto, incendio, allagamento, crollo.
Come: la Struttura Organizzativa provvede a fornire all’Assicurato un biglietto ferroviario di
prima classe o aereo di classe economica, fino al luogo dove si trova il familiare deceduto o fino alla sua residenza, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.
Esclusioni: la prestazione non è operante se l’Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un’adeguata documentazione, secondo le richieste di quest’ultima, sui sinistri che danno luogo alla prestazione.
2.7 ANTICIPI DI DENARO
Quando:
a) l’Assicurato, in seguito a furto oppure a guasto o danneggiamento del natante, non può
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provvedere direttamente e immediatamente a pagare le spese che ne derivano;
b) l’Assicurato, in caso di arresto o minaccia di arresto all’estero in seguito ad incidente della navigazione in cui sia coinvolto il natante assicurato, è tenuto a versare alle Autorità
straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non può provvedere immediatamente e direttamente;
c) l’Assicurato in caso di arresto o minaccia di arresto all’estero in seguito ad incidente della navigazione, necessita di assistenza legale.
Come: la Struttura Organizzativa provvederà a:
a) a titolo di prestito gratuito, pagare in nome e per conto dell’Assicurato le spese fino ad
un importo massimo di Euro 250,00 complessive per sinistro;
b) versare all’estero la cauzione penale per conto dell’Assicurato a titolo di prestito gratuito,
fino ad un massimo di Euro 3.600,00 per sinistro;
c) anticipare l’onorario di un legale fino ad un importo massimo di Euro 500,00 per sinistro.
Esclusioni: la prestazione non è operante nei casi in cui il trasferimento di valuta all’estero
comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova
l’Assicurato, e qualora questi non sia in grado di fornire alla centrale operativa garanzie bancarie di restituzione.
Istruzioni: l’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria,
il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia
di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato, al suo rientro, deve provvedere a rimborsare
la somma anticipata entro due mesi dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI 2.8
Quando: l’Assicurato ha la necessità di comunicare con persone in Italia e si trova nell’impossibilità di mettersi in contatto direttamente con loro.
Come: la Struttura Organizzativa provvede a trasmettere il messaggio. La Struttura Organizzativa non risponde del contenuto dei messaggi trasmessi.
Esclusioni: sono esclusi i messaggi rivolti a persone a bordo di natanti.
ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI
3)
Ferme restando le esclusioni e le deroghe riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le
seguenti condizioni:
LIMITI DI OPERATIVITÀ 3.1
Tutte le prestazioni, fatta eccezione per le “Informazioni pronte” di cui al punto 1.7, non possono essere fornite, per ciascun Assicurato, più di tre volte per ogni tipo, entro ciascun anno
di validità della garanzia stessa.
L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto del pre-
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sente servizio, i medici che l’hanno curato dopo, o anche prima, il verificarsi del sinistro che
ha determinato la richiesta di assistenza.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire
indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Il diritto alle
assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la
Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. Le prestazioni non sono dovute per i natanti che l’Assicurato sottopone ad uso improprio.
3.2 ESCLUSIONI
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) gare motonautiche e relative prove e allenamenti;
b) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di
vandalismo;
d) dolo dell’Assicurato;
e) suicidio o tentato suicidio;
f ) malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal
puerperio. Malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall’Assicurato (malattie preesistenti). Malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di
alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
g) l’espianto e/o il trapianto di organi.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza
dichiarata o di fatto.
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Clausole di vincolo
(valide solo se espressamente richiamate in polizza mediante indicazione,
nell’apposita casella, del numero della clausola opportuna)
NATANTI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO
DOMINIO
NATANTI CONCESSI IN LEASING
Il contratto si intende vincolato nei confronti della società vincolataria indicata in polizza.
La Società si obbliga per la durata della polizza a:
a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non
con il consenso dell’Ente;
b) comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza
entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) comunicare all’Ente con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto.
Consigli utili
a) Leggere attentamente tutte le Condizioni di Assicurazione contenute nel presente libretto.
b) Controllare che i dati essenziali riportati sui documenti assicurativi (TARGA, PERIODO ASSICURATIVO sul CERTIFICATO, SCADENZA sul CONTRASSEGNO)
siano esatti.
c) Esporre il CONTRASSEGNO di ASSICURAZIONE.
d) Conservare il CERTIFICATO di ASSICURAZIONE assieme ai documenti di circolazione del veicolo.
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Normativa di riferimento
Codice Civile
Le indichiamo qui di seguito un estratto degli articoli del Codice Civile che sono richiamati
nel testo del presente libretto.
ART. 1891
ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve
adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono
essere adempiuti che dall’Assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso
della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.
All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha
privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
ART. 1892
DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se
avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il
contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui
ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di
volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in
cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se
il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non
è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o
per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
ART. 1893
DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non
sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso,
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mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma
dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe
stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 1894
ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO TERZI
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza
delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le
disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
ART. 1897
DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Se il Contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del
rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del
premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il
minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata
fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
ART. 1898
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe
consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato
entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non
avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del
rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui
è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli
non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del
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contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al
tempo del contratto stesso.
ART. 1901
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è
da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta
sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per
la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di
assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
ART. 1907
ASSICURAZIONE PARZIALE
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia
diversamente convenuto.
ART. 1908
VALORE DELLA COSA ASSICURATA
Nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.
Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o
in altri documenti.
Nell’assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti
avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
ART. 1910
ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare
l’indennità.
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Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art.
1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può richiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente
riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è
insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
ART. 1913
AVVISO ALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere
il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta
conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione
del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
ART. 1915
INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO
L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il
diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di
ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
ART. 1916
DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di
essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi
o da domestici.
L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro e contro le disgrazie accidentali.
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ART. 2054
CIRCOLAZIONE DI VEICOLI
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a
persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per
evitarne il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato
dominio è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo
è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da
vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
ART. 2952
PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha
richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo
proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
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EDIZIONE GENNAIO 2014
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
DI RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI E GARANZIA ASSISTENZA
FORMULA
MOTORI PIÙ
NATANTI
Per informazioni: tel. +39 010 5380.1 - fax +39 010 59 28 56 - www.lloyditalico.generali.it - email: [email protected]
Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Telefono 041/5492111 - www.generali.it
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.
Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
S07L-700.114 - 10313238
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
a) Nota Informativa e Glossario
b) Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
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