Richiesta di un’IKEA MONEYCARD Signor
Signora D
F
Cognome
–
Spedire l‘originale della richiesta in una busta chiusa.
! Allegare copia di un documento di legittimazione ufficiale.
! Compilare interamente la richiesta.
! Firmare la richiesta.
I Nome
Località
Paese
Paese
Dati supplementari (c/o)
Via/N.
NPA
Indirizzo
precedente (se residente in
quello attuale da meno di 2 anni).
Via/N.
NPA
Località
Data di nascita
G
G
M
M
A
A
A A
In Svizzera G
dal
Nazionalità
Tel. privato
G
celibe/nubile Stato civile
M
M
A
A
A
A
coniugato/a Permessi di soggiorno
Tel. ufficio
divorziato/a B
C
vedovo/a
G (Non sono possibili altri permessi.)
Cellulare
E-mail
Professione
Datore di lavoro
Dal: G
G
M
M
A
A
A
A
Il Suo reddito lordo annuo: deve essere indicato obbligatoriamente in forza della legge federale sul credito al consumo (LCC).
Le persone sposate devono notificare il reddito complessivo della loro economia domestica (somma degli introiti di entrambi i coniugi).
Reddito lordo:
CHF
all‘anno
Cognome
del coniuge
Nome
del coniuge
Data di nascita
del coniuge
G
G
M
M
A
A
A
A
Dichiarazione del/della richiedente: con la presente richiedo l’apertura di un conto cliente e confermo la correttezza dei dati da me forniti. Per l’accertamento della mia identità allego copia di un
mio documento di legittimazione ufficiale (passaporto, patente di guida, carta d‘identità). I cittadini esteri devono obbligatoriamente fornire copia del loro libretto per stranieri. Confermo espressamente che il mio attuale reddito e patrimonio consentono un ulteriore indebitamento. Accetto le disposizioni generali di contratto(DGC) di IKEA MONEYCARD. Confermo altresì che il denaro con
cui saldo/saldiamo le fatture di IKEA MONEYCARD è di mia/nostra appartenenza. Autorizzo Accarda SA, o chi la rappresenta, a richiedere ad uffici pubblici competenti, ad agenzie d’informazioni
economiche e alla Centrale per informazioni di credito (ZEK /IKO) tutte le informazioni necessarie per la verifica della presente richiesta e per l‘applicazione del contratto. Prendo atto e accetto che
la presente richiesta può essere respinta senza indicarne i motivi.
Allegato: copia documento di legittimazione ufficiale (cittadini esteri: copia del libretto per stranieri, corredato di foto, firma e data di rilascio).
Località, data
Firma
Assicurazione Kontoprotect
Sì, desidero essere sempre solvente e stipulo pertanto l‘assicurazione Kontoprotect per IKEA MONEYCARD. Firmando la presente domanda d’adesione confermo di soddisfare le condizioni
per la stipulazione dell‘assicurazione. Certifico altresì che ho già compiuto almeno 18 anni e non ancora 65 anni e che ho il domicilio in Svizzera. Da almeno 12 mesi ho un rapporto d‘impiego
basato su un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con un tempo di lavoro di almeno 25 ore settimanali. Non sono incapace al lavoro per malattia o infortunio, né totalmente né parzialmente,
e conseguentemente negli ultimi 12 mesi non ho registrato assenze dal lavoro superiori a 15 giorni consecutivi né ho subìto cure mediche stazionarie di oltre 10 giorni consecutivi. Ho ricevuto le
Condizioni assicurative generali dell‘assicurazione Kontoprotect per IKEA MONEYCARD, le ho lette e le accetto.
Località, data
Firma
Per Accarda SA
Urs Eng Martin Schmid
Sì, sono già membro di IKEA FAMILY.
Sì, desidero fruire del programma IKEA FAMILY.
La mia filiale IKEA / la mia lingua di corrispondenze: Figli che vivono nella stessa economia domestica (0 – 18 anni)
Maschi Femmine
Nome
Il mio numero IKEA FAMILY:
6
2 7 5 9 8 0
2 6
Sì, inviatemi per e-mail l‘IKEA FAMILY News che informa sulle ultime novità e tendenze.
Sì, inviatemi per SMS direttamente sul cellulare l’IKEA FAMILY News.
Sì, sulla mia bucalettere figura l‘adesivo „Niente pubblicità”.
Spreitenbach
Pratteln
D
D oppure F
Cognome
Dietlikon
Lyssach
D
D oppure F
San-Gallo
Aubonne
D (a partire dal autunno 2007)
F Grancia I
Data di nascita
G
G
M
M
A
A
A
A
G
G
M
M
A
A
A
A
G
G
M
M
A
A
A
A
Autorizzo IKEA a trasmettere a terzi i dati anagrafici relativi per uso intero alla mia appartenenza a IKEA FAMILY.
Località, data
Firma
Disposizioni generali di contratto
IKEA MONEYCARD (DGC)
Emittente della carta: Accarda SA, Casella postale, 8306 Brüttisellen
Nel presente documento l’uso generalizzato della forma maschile rinvia implicitamente anche alle persone di sesso femminile.
1. Conto e carta
L‘IKEA MONEYCARD (di seguito denominata “IKEA CARD“) può essere utilizzata come
­mezzo di pagamento presso i partner affiliati (designati anche punti di accettazione e di seguito
denominati “aziende partner“). Accarda SA (di seguito denominata “Accarda“) è l’emittente
dell‘IKEA CARD.
Si può rilasciare l’IKEA CARD e aprire il corrispondente conto (di seguito denominato “Conto
IKEA“) solamente a chi è maggiorenne e la cui capacità creditizia è risultata positiva dai rispettivi
accertamenti. Accarda si riserva il diritto di respingere la Sua richiesta di una IKEA CARD o
di negarle il rilascio della stessa, senza dover indicarne le ragioni.
Il primo anno dal rilascio, l‘IKEA CARD e altre eventuali carte supplementari sono
gratuite. A partire dal secondo anno è prelevata una tassa annuale di CHF 12.– per
l‘IKEA CARD e di CHF 6.– per ogni eventuale carta supplementare. L‘IKEA CARD è
personale e non trasferibile. Quando la riceve, il titolare deve firmarla subito con la penna a
sfera nell’apposito campo a tergo della carta. L‘IKEA CARD dev‘essere custodita con cura e
non essere mai ceduta a terzi. Accarda Le concede sul Suo conto IKEA un‘opzione di credito
ai sensi delle disposizioni delle presenti DGC. Il limite di credito Le viene comunicato dopo
l’accettazione della Sua richiesta per una carta.
2. Verifica della capacità creditizia
Accarda è tenuta per legge a verificare la Sua capacità creditizia. A tal fine essa si basa Sui dati
da Lei forniti riguardo al Suo reddito e patrimonio oltre che sulle indicazioni ottenute presso
la Centrale di informazione per il credito al consumo (IKO) e la Centrale per informazioni di
credito (ZEK). Lei autorizza Accarda a richiedere e a trasmettere alle centrali IKO/ZEK, al Suo
datore di lavoro e agli uffici pubblici competenti (ad es. del controllo abitanti, del registro di
commercio o delle esecuzioni) tutte le informazioni determinanti per la verifica della richiesta
di una carta e per la gestione dei rispettivi rapporti contrattuali.
3. Limite di credito
Nel quadro della verifica della capacità creditizia Accarda stabilice e Le comunica per iscritto
il limite di credito cui Lei deve rigorosamente attenersi. Accarda è autorizzata ad adeguare in
ogni momento il limite di credito con effetto immediato, notificandole per iscritto (se necessario retroattivamente) la modifica. Anche Lei può richiedere un adeguamento del limite di
credito. Indipendentemente dal limite di credito attribuitole, Lei si impegna a utilizzare l’IKEA
CARD soltanto nella misura in cui è in grado di onorare i pagamenti secondo la disposizione
contrattuale della sottostante cifra 6.
4. Funzione di pagamento e utilizzo dell’IKEA CARD e di eventuali
carte supplementari
Con riserva del limite di credito individuale, possono essere autorizzate transazioni presso
le aziende partner, dietro presentazione dell‘IKEA CARD e contro firma dello scontrino. Per
alcune transazioni (in particolare quelle effettuate telefonicamente o tramite internet) si può
autorizzare la mera indicazione del cognome e nome, del numero della carta e/o della sua data
di scadenza, con il conseguente esonero dall‘obbligo di firmare lo scontrino. Lei riconosce
tutte le transazioni autorizzate secondo le summenzionate modalità, la correttezza del
loro ammontare e il debito risp. credito che ne risulta. Al tempo stesso incarica Accarda,
a titolo irrevocabile, di bonificare i rispettivi importi alle aziende partner interessate
effettuando un equivalente addebito sul Suo conto IKEA.
È Lei, in quanto titolare della carta, l‘unico responsabile di tutte le operazioni (acquisto
di merci o di servizi) pagate in seguito all‘utilizzo di una IKEA CARD o di una carta
­supplementare. Eventuali irregolarità, reclami, contestazioni o pretese riguardo a merci e
servizi vanno inoltrati esclusivamente alla rispettiva azienda partner. Tali irregolarità non La
esonerano dall’obbligo di pagamento nei confronti di Accarda. Non sono ammesse eccezioni
e opposizioni sollevate contro Accarda in forza di suddette irregolarità. Rientrano nelle Sue
responsabilità eventuali danni subiti dai Lei o dal titolare di un carta supplementare in relazione
all‘utilizzo dell‘IKEA CARD o di una carta supplementare.
Accarda declina qualsiasi responsabilità qualora l‘IKEA CARD o le carte supplementari non
vengano accettate come mezzo di pagamento da un’azienda partner o nell‘eventualità che
esse non possano essere utilizzate in seguito a un difetto tecnico, a una modifica del limite di
credito, a una disdetta o a un blocco. Le aziende partner sono autorizzate in ogni momento
a richiedere all‘utente della carta di esibire un documento di legittimazione valido e munito di
foto per accertare la sua identità.
5. Comunicazioni
Sono considerate valide le comunicazioni di Accarda (in particolare gli estratti conto e le
­disdette) inviate all‘ultimo indirizzo da Lei notificato. È Suo dovere comunicare subito per iscritto
ad Accarda ogni modifica dei dati riportati nel modulo di richiesta della carta, in particolare
ogni cambiamento del Suo nome o indirizzo.
6. Estratto conto, fatture e modalità di pagamento
Le Sue transazioni vengono conteggiate e fatturate mensilmente (estratto conto). È Suo
dovere verificare ogni estratto conto subito dopo averlo ricevuto e notificare immediatamente eventuali irregolarità. Se Lei non contesta l’estratto conto per iscritto entro 14
giorni dalla Sua data di emissione, si ritiene che l’abbia accettato senza riserve.
Può scegliere una delle seguenti due modalità di pagamento:
a) pagamento del saldo complessivo della fattura riportato nell‘estratto conto, sempre entro la
fine del mese civile nel quale l‘estratto viene emesso, oppure
b) pagamento di un importo a libera scelta ma non inferiore al 10% del saldo della fattura (tut
tavia al minimo CHF 50.– o il saldo complessivo della fattura qualora esso sia inferiore),
sempre entro la fine del mese civile nel quale l’estratto conto viene emesso.
Per la modalità di pagamento b) e in caso di ritardo nei pagamenti Accarda Le addebita
un interesse, al tasso annuale applicabile, sull‘importo della fattura ancora scoperto. Il
tasso d’interesse annuo iniziale è di al massimo il 9,9%, salvo indicazioni d’altro tenore
nel riepilogo delle tasse. Le modifiche del tasso d’interesse annuale vengono pubblicate
sempre sull’estratto conto e nel catalogo IKEA.
Se nel quadro di una campagna promozionale lanciata da un‘azienda partner si applica
un tasso d‘interesse annuo speciale per determinate transazioni, esso viene indicato
sullo scontrino. Il tasso d‘interesse annuo speciale e la rispettiva modalità di pagamento sono validi solamente per le specifiche transazioni. Il rispettivo saldo della fattura
viene sempre riportato separatamente. Nei Suoi pagamenti Lei può quindi precisare
quale saldo della fattura desidera pagare. In assenza di Sue indicazioni, Accarda ha la
facoltà di decidere quale saldo della fattura debba essere pagato per primo. Se entro
7 giorni dalla ricezione della dell’IKEA CARD Lei revoca la Sua richiesta di stipulazione
di un contratto, è Suo dovere pagare in conformità al capoverso a) di cui sopra tutte le
transazioni effettuate in tale arco di tempo.
Se è in ritardo con i pagamenti, cade in mora senza sollecito. Per ogni sollecito è fatturata una
tassa compresa fra CHF 20.– (1° sollecito) e CHF 25.– (per ogni altro sollecito). In caso di
mora Accarda può bloccare subito l‘IKEA CARD ed eventuali carte supplementari.
Per ogni eventuale ricerca di indirizzi e addebito retroattivo LSV/DD è fatturata una tassa
amministrativa di CHF 10.–. Vanno a Suo carico anche tutti gli altri eventuali oneri e costi che
Accarda deve sostenere per riscuotere saldi arretrati di fatture.
Accarda può modificare in ogni momento le condizioni di pagamento, i tassi d’interesse e le
tasse. Essa può addebitarle in ogni caso le tasse, i tassi d‘interesse e i costi.
7. Furto, perdita o utilizzo abusivo dell’IKEA CARD
7.1 Principio
I danni conseguenti a furto, perdita o impiego abusivo dell’IKEA CARD o delle carte
­supplementari vanno per principio a suo carico. Chiunque esibisca l‘IKEA CARD, firmi lo
scontrino o all‘occorrenza indichi il numero della carta è considerato legittimato ad autorizzare
transazioni.
7.2 Comportamento in caso di sinistro
L’accertamento di un furto, della perdita o dell‘impiego abusivo dell’IKEA CARD o di una carta
supplementare dev’essere subito notificato al Customer Service IKEA CARD chiamando il
numero telefonico 044 805 53 93, oppure inviando un’e-mail a [email protected] o
un fax al numero 044 805 53 91. Al tempo stesso occorre sporgere immediatamente denuncia
alla polizia. Tutti i documenti in relazione al sinistro vanno inviati subito, spontaneamente, a
IKEA CARD, c/o Accarda SA, Casella postale, 8306 Brüttisellen.
7.3 Responsabilità allargata – copertura per perdita della carta
Al momento in cui è pagata la tassa annua per la carta entra in vigore la responsabilità ­allargata.
Essa copre i danni dovuti a impiego abusivo dell’IKEA CARD o delle carte supplementari legate
allo stesso conto, qualora le medesime siano state sottratte al titolare in seguito a furto o rapina,
o siano state smarrite. Sono considerati danni gli acquisti e i prelievi che sono stati autorizzati
attraverso la firma apposta da terzi non autorizzati su uno scontrino IKEA CARD e compiuti
nel periodo intercorrente fra la perdita della carta e l’accertamento del suo impiego abusivo.
Gli acquisti e i prelievi effettuati da coniugi o persone che vivono nella stessa economica
domestica del titolare della carta non rientrano nella copertura per perdita della carta. Sono
espressamente esclusi da detta copertura gli acquisti e i prelievi che sono stati autorizzati
senza la firma di un corrispondente scontrino.
La copertura non è garantita qualora il titolare della carta non abbia ottemperato agli obblighi
di diligenza riguardo all‘utilizzo della carta, descritti nelle presenti DGC di IKEA CARD, sia
venuto meno ai suoi obblighi di notifica, sia colpevole in altra forma o qualora non sia stato
presentato nessun rapporto di polizia in merito al furto o all‘accertamento dell‘impiego abusivo
della carta.
Per ogni perdita della carta (lo smarrimento simultaneo dell’IKEA CARD e delle carte supplementari legate allo stesso conto è considerata come una perdita singola) la copertura è
limitata a un importo massimo di CHF 10’000.–.
La copertura inizia il giorno in cui tassa la per la carta è addebitata, secondo la tariffa del
­momento, sull‘estratto conto IKEA CARD, con riserva del pagamento di tale tassa. La
copertura per perdita della carta viene tacitamente rinnovata ogni anno. Essa si estingue
automaticamente in caso di abolizione o blocco definitivo del conto IKEA nonché 30 giorni
dopo la ricezione della disdetta scritta da parte di uno dei contraenti. La disdetta è possibile
in qualsiasi momento, a condizione che sia presentata in forma scritta.
8. Elaborazione dei dati
Lei dichiara di accettare che Accarda, le sue aziende partner e IKEA SA elaborino per scopi
interni (in particolare a fini di marketing) i dati personali connessi alla gestione dei rapporti
contrattuali e che – se necessario ai fini dei medesimi – li trasmettano anche a terzi. In base
ai dati relativi agli acquisti possono esserle proposte vantaggiose offerte di prodotti e fornite
informazioni. È Suo diritto rinunciare a ricevere tali offerte.
Lei prende atto del fatto che Accarda notifica il presente contratto alle centrali IKO e ZEK e
che le medesime sono autorizzate a fornire ai propri membri, dietro richiesta, informazioni in
merito al presente contratto. Lei autorizza inoltre Accarda a effettuare una notifica alla centrale
ZEK in caso di blocco della IKEA CARD, di ritardo nei pagamenti o di impiego non conforme
al contratto dell‘IKEA CARD o delle carte supplementari. A determinate condizioni, Accarda è
tenuta per legge a comunicare all‘IKO gli importi arretrati esigibili. Lei dichiara di acconsentire
che Accarda inserisca gli stessi dati e le stesse informazioni anche nella propria banca dati
concernente la solvibilità, li utilizzi e li renda accessibili a terzi.
9. Disdetta
Ogni parte può disdire il rapporto contrattuale, senza dover indicarne il motivo. La disdetta
implica con effetto immediato il blocco, ovvero la cessazione della validità dellI’IKEA CARD e
di eventuali carte supplementari nonché di accordi aggiuntivi (ad es. riguardo alla copertura
per perdita della carta) correlati alle medesime. Ambo le parti possono comunque disdire in
ogni momento, e a prescindere dal contratto relativo alla carta, la copertura per perdita della
carta. La restituzione dell’IKEA CARD equivale a una disdetta.
Le disposizioni della cifra 5 (Comunicazioni) e della cifra 6 (Estratto conto, fatture e modalità
di pagamento) si applicano anche dopo la disdetta, sino all’estinzione completa del saldo del
Suo conto IKEA.
Se Accarda disdice il rapporto contrattuale perché Lei è in ritardo con i pagamenti in ragione
di almeno il 10% dell’ammontare netto dell’opzione di credito richiesta, il saldo complessivo
del Suo conto IKEA diviene esigibile entro 10 giorni senza ulteriore preavviso. I rispettivi
interessi sono dovuti anche dopo la disdetta e sino all’estinzione completa del saldo del Suo
conto IKEA.
10. Modifiche
Accarda si riserva il diritto di modificare in ogni momento le presenti disposizioni generali di
contratto (DGC). Eventuali modifiche delle DGC e adeguamenti dei tassi d’interesse, delle
tasse e di altri costi vengono comunicati in debita forma e sono considerati approvati, se Lei
non restituisce l’IKEA CARD subito dopo che Le sono stati notificati.
11. Disposizioni finali
Accarda può cedere in ogni momento a terzi i diritti e le pretese derivanti dal rapporto
­contrattuale che la vincolano a Lei. Può altresì cedere a terzi l‘intero rapporto contrattuale e
tutti o parte dei propri obblighi.
Si applica il diritto svizzero. Unico foro competente ed esclusiva sede di esecuzione per i titolari
di una carta domiciliati all‘estero è Zurigo, fatti salvi fori obbligatori.
Valido dal 1° marzo 2007
Condizioni Generali d‘assicurazione per l‘assicurazione
del debito restante KONTOPROTECT®
con CARDIF-Assicurazioni Rischi Diversi e CARDIF Assicurazione Vita (sotto indicato CARDIF)
KONTOPROTECT® si basa su un contratto di assicurazione di gruppo stipulata tra la Accarda SA (contraente)
e CARDIF (come assicurazione). Tutte le persone assicurabili (assicurati) che hanno concluso un contratto
per carte clienti con il contraente, possono aderire al contratto di assicurazione di gruppo e risultano quindi
assicurati nel quadro delle condizioni generali di assicurazione. Il contraente ha facoltà di rivalersi sugli assicurati
soltanto per l‘ammontare dei premi a lui addebitati, bollo federale incluso.
Art. 1 Estensione della copertura assicurativa
KONTOPROTECT® copre i saldi di conti-carta dell‘assicurato nei confronti del contraente dell‘assicurazione.
Sono assicurati i rischi selezionati nella dichiarazione di adesione.
Art. 2 Definizioni
1. Età d‘entrata: possono essere assicurate le persone che all‘inizio della copertura assicurativa hanno almeno
18 anni e che non hanno compiuto il 64 anno d‘età per i rischi di decesso e incapacità al lavoro e il 59° anno
d‘età per il rischio di disoccupazione.
2.Somma d‘assicurazione: per singolo caso e anno essa è pari al massimo al limite di credito pattuito contrattualmente. La somma assicurata è limitata in ogni caso ad un massimo di CHF 10‘ 000.–.
3.Incapacità lavorativa: è inabile al lavoro l‘assicurato che durante il periodo di copertura assicurativa si trova,
in seguito a malattia o infortunio, nella totale incapacità (100%) di svolgere la sua attività abituale o qualsiasi
altra attività che sarebbe normalmente in grado di esercitare in virtù della sua formazione ed esperienza e
che risulta adeguata alla sua attuale posizione sociale.
4.Disoccupazione: è disoccupato l‘assicurato che in qualità di lavoratore con contratto a tempo indeterminato
perde l‘occupazione (lettera di licenziamento) durante il periodo di copertura assicurativa per motivi a lui
non imputabili e che quindi non svolge alcuna attività remunerata. Durante la disoccupazione, l‘assicurato
deve far valere il proprio diritto alle prestazioni dell assicurazione sulla disoccupazione previsto dalla legge
e ricercare attivamente un lavoro.
Lavoratore: il lavoratore è un assicurato che, anteriormente alla prima disoccupazione o all‘inizio della copertura assicurativa, ha svolto ininterrottamente per almeno 12 mesi un‘attività >60% (pari a 25 ore settimanali)
soggetta a contributi AVS presso lo stesso datore di lavoro.
5.Termine d‘attesa: le prestazioni relative all‘incapacità lavorativa o alla disoccupazione vengono erogate soltanto se l‘incapacità lavorativa o la disoccupazione si sono protratte per un periodo ininterrotto di almeno 1
mese.
6.Termine di carenza: i casi assicurativi in diretto o indiretto* rapporto di causalità con malattie o postumi
d‘infortunio che sono noti all‘assicurato e per i quali l‘assicurato ha ricevuto consulenze o trattamenti medici
nei 12 mesi prima dell‘inizio della copertura assicurativa, non sono assicurati qualora si verifichino entro 24
mesi dopo l‘inizio della copertura assicurativa.
*Un rapporto di casualità indiretta accade quando le consulenze mediche degli ultimi 12 mesi prima della
stipulazione della copertura assicurativa indicano una malattia allo stadio iniziale. Es.: Diagnosi d‘occlusioni
vascolari rilevanti o di disturbi funzionali al collo e vascolarità cerebrale nonché detti disturbi al cuore e/o
alle coronarie. I sinistri riconducibili alla disoccupazione e verificatisi entro 3 mesi dall‘inizio della copertura
assicurativa, non sono assicurati.
7. Ripetizione di casi assicurativi: i casi di ripetuta incapacità lavorativa o disoccupazione sono assicurati. Per
quanto concerne la disoccupazione, il lavoratore deve aver svolto ininterrottamente per almeno 6 mesi
prima del ripetersi dell‘evento un‘attività >60% (pari a 25 ore settimanali) soggetta a contributi AVS e con
un contratto a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro. Se l‘assicurato subisce una ricaduta
per la stessa malattia o lo stesso infortunio entro un mese dalla ripresa dell‘abituale attività economica, il
secondo periodo d‘incapacità lavorativa viene considerato come la prosecuzione del primo. In tal caso le
prestazioni vengono erogate senza che decorra un nuovo termine di attesa.
8.Aventi diritto: con l‘inizio della copertura assicurativa, l‘assicurato acquisisce irrevocabilmente il diritto di
beneficiare delle prestazioni. La data d‘esigibilità è sempre il primo del mese. La prestazione è destinata
all‘adempimento dell‘obbligo di pagamento risultante dal contratto per carte clienti e viene versata direttamente al contraente. Il contraente è tenuto a versare l‘indennizzo all‘assicurato sul rispettivo conto del cliente.
Art. 3 Durata della copertura assicurativa
1. La decorrenza della copertura assicurativa e quindi dell‘obbligo di versamento del premio inizia con la
stipulazione del contratto per carte clienti posto che la copertura assicurativa sia stata stipulata.
2.La copertura assicurativa e quindi dell‘obbligo di versamento del premio si estingue quando, per qualsivoglia motivo, cessa il contratto per carte clienti con il contraente. Gli assicurati hanno facoltà di recedere in
ogni momento dall‘assicurazione alla fine del mese corrente, comunicando per iscritto la propria volontà
alla Accarda SA (contraente). Con la risoluzione del contratto per carte clienti vengono sospese tutte le
prestazioni assicurative. In caso di ripetizione del caso assicurato, CARDIF e la Accarda SA (contraente)
hanno il diritto di recedere dal contratto di assicurazione alla fine del mese corrente.
3.Inoltre, la copertura assicurativa e quindi dell‘obbligo di versamento del premio dei rischi decesso e incapacità
lavorativa si estingue quando l‘assicurato compie 65 anni, mentre quella relativa al rischio disoccupazione
termina al compimento del 60 anno di età. La copertura assicurativa si estingue in ogni caso non appena
l‘assicurato percepisce una rendita di vecchiaia AVS o con il suo decesso o di scioglimento del contratto
d‘assicurazione collettiva. Generalmente non sono erogate prestazioni dopo la fine della copertura assicurativa.
Art. 4 Prestazione assicurativa
1. Se l‘assicurato decede durante il periodo di copertura assicurativa, la prestazione assicurativa nel caso di
un contratto per carte clienti è costituita dal debito residuo che l‘assicurato deve al contraente alla data del
decesso. Il saldo massimo coperto corrisponde al limite fissato per il conto carta cliente, in ogni caso non
oltre CHF 10.000.-.
2.Durante il periodo d‘incapacità al lavoro o di disoccupazione dell‘assicurato viene versato al contraente ogni
mese il 10% del saldo del conto carta cliente fatto salvo il termine di attesa previsto. L‘importo minimo è pari
a CHF 50.– al mese. In caso d‘incapacità lavorativa e disoccupazione la prestazione è limitata a 12 mesi per
ogni caso assicurativo.
Art. 5 Saldo del conto carta cliente
1. Il saldo di riferimento per il calcolo della prestazione ex art. 4 del conto carta cliente è l‘importo che deve
essere versato alla Accarda SA (contraente) per saldare l‘intero debito ad una determinata data. In caso
di decesso fa fede il saldo alla data del decesso, in caso d‘incapacità al lavoro il saldo alla data in cui è
iniziata l‘incapacità al lavoro e in caso di disoccupazione il saldo del giorno immediatamente precedente la
comunicazione di licenziamento.
2.Per motivare un danno, sul conto è necessario che vi sia una giacenza minima di CHF 50.–.
3.Non sono coperti gli acquisti effettuati mediante la carta clienti dopo la data del sinistro.
Art. 6 Limitazioni ed esoneri dall‘obbligo di pagamento delle prestazioni
1. Il diritto alla prestazione non sussiste quando l‘incapacità lavorativa o il decesso derivano o sono causati
a)indirettamente o direttamente da eventi bellici o da disordini interni, qualora l‘assicurato vi abbia attivamente preso parte in qualità di fomentatore;
b)dall‘attuazione intenzionale di un crimine o di un delitto oppure dal tentativo punibile di tali atti da parte
dell‘assicurato;
c)dalla provocazione intenzionale di una malattia, da atti deliberati di autolesionismo o dal suicidio nei primi
due anni dall‘inizio della copertura assicurativa. Il diritto alla prestazione permane, per contro, se risulta
dimostrato che tali atti sono stati compiuti in uno stato di disturbo patologico delle facoltà mentali tale
da escludere la libera capacità d‘intendere e di volere;
d)da assuefazione a sostanze nocive (ad es. abuso di droghe o farmaci), da alcolismo o da alterazione dello
stato di coscienza dovuta a ubriachezza;
e)da infortuni che l‘assicurato subisce durante l‘uso di velivoli (aeromobili) senza motore, alianti a motore,
aerei ultraleggeri, durante i lanci con paracadute, in qualità di pilota o membro dell‘equipaggio di un
velivolo nonché nell‘ambito di un‘attività professionale il cui svolgimento comporta l‘uso di un velivolo;
f) da infortuni che l‘assicurato subisce partecipando come conducente, passeggero od occupante di un
veicolo a motore a manifestazioni motoristiche, compresi i relativi giri di prova, finalizzate al raggiungimento
della massima velocità;
g)direttamente o indirettamente da energia nucleare, radiazioni ionizzanti o amianto.
2.Non è coperta dall‘assicurazione l‘eventuale incapacità lavorativa presente all‘inizio della copertura assicurativa. La prima successiva incapacità lavorativa è assicurata solo dopo che l‘assicurato ha ripreso e svolto la
propria attività lavorativa in via non solo temporanea e per un periodo ininterrotto superiore a 3 mesi. Sono
inoltre escluse le prestazioni per incapacità lavorativa durante il congedo obbligatorio di maternità dopo il
parto.
3.Non è previsto alcun diritto alla prestazione in caso di disoccupazione se
a)l‘assicurato è solo parzialmente disoccupato
b)all‘inizio della copertura assicurativa era già pendente un‘azione giudiziaria relativa al rapporto di lavoro
oppure era già stata pronunciata la risoluzione dello stesso
c)la disoccupazione era già in essere all‘inizio della copertura assicurativa
d)la disoccupazione deriva o è causata direttamente o indirettamente da eventi bellici o da disordini
­interni;
e)la disoccupazione subentra a un rapporto di lavoro intercorso con il coniuge o con un parente in linea
diretta risp. con una società controllata dal coniuge o da un parente in linea diretta;
f) all‘inizio della copertura assicurativa l‘assicurato era al corrente dell‘imminente cessazione del rapporto
di lavoro.
Art. 7 Obblighi concernenti i casi assicurativi
1. I casi assicurativi vanno denunciati senza indugio. I dati forniti dal contraente e dall‘assicurato vengono
utilizzati da CARDIF esclusivamente per la gestione del caso.
2.In caso di morte dell‘assicurato sono richiesti i seguenti documenti: l‘atto ufficiale di morte riportante età
e luogo di nascita e un certificato medico o documento ufficiale attestante le cause del decesso nonché
l‘inizio e il decorso della malattia che ha portato al decesso dell‘assicurato.
3.In caso d‘incapacità lavorativa sono richiesti i seguenti documenti: documenti comprovanti l‘incapacità
lavorativa, in particolare un attestato medico ed eventualmente un certificato del datore di lavoro.
4.In caso di disoccupazione sono richiesti i seguenti documenti: attestati della cassa di disoccupazione e
dell‘ultimo datore di lavoro nonché il contratto di lavoro e la lettera di licenziamento.
5.L‘assicurato deve essere domiciliato e soggiornare durevolmente in Svizzera; il caso assicurativo deve poter
essere accertato e costantemente verificato in Svizzera. CARDIF ha la facoltà di verificare la richiesta di
prestazioni. Essa può in particolare esigere che l‘assicurato presenti dei certificati medici o che si sotto­ ponga alla visita di un medico designato da CARDIF, a spese della medesima, nonché richiedere attestati e
documenti ad altre autorità e ai datori di lavoro. In questa sede l‘assicurato autorizza espressamente CARDIF
a richiedere informazioni presso terzi, nella fattispecie presso i medici curanti, al fine di valutare l‘eventuale
diritto all‘assicurazione.
6.Eventuali spese connesse al rilascio dei vari certificati sono a carico dell‘assicurato. I documenti vanno
presentati in forma originale o autenticata.
7. L‘eventuale diminuzione del grado d‘incapacità lavorativa o la ripresa di un‘attività ai sensi delle presenti
disposizioni devono essere immediatamente notificate.
Art. 8 Aumento dei premi (in caso di premio mensile)
1. CARDIF è autorizzata ad aumentare i premi nella misura in cui le loro variabili di calcolo subiscono variazioni
dopo l‘inizio della copertura assicurativa.
2.L‘aumento dei premi avviene mediante il loro ricalcolo ed entra in vigore allo scadere di un termine di 60
giorni a partire dal momento in cui il contraente riceve la relativa comunicazione da CARDIF. Il contraente è
tenuto ad informare l‘assicurato al più tardi 14 giorni prima della scadenza di detto termine. L‘assicurato ha
facoltà di rescindere il contratto inoltrando relativa notifica al contraente prima della scadenza del termine.
Art. 9 Comunicazioni relative al rapporto assicurativo
Le comunicazioni riguardanti il rapporto assicurativo necessitano sempre della forma scritta. Le comunicazioni
destinate a CARDIF acquistano efficacia non appena pervengono a CARDIF oppure, qualora si tratti di una
comunicazione inoltrata dall‘assicurato, al contraente. Gli intermediari non sono autorizzati a ricevere dette
comunicazioni.
Art. 10 Diritto applicabile e foro giudiziario
Il rapporto assicurativo soggiace al diritto svizzero; i fori competenti sono Zurigo e il luogo di domicilio
dell‘assicurato.
Art. 11 Clausola applicabile in caso di guerra
Ai fini dell‘assicurazione in caso di morte valgono le disposizioni seguenti:
1. Servizio militare: il servizio attivo finalizzato alla salvaguardia della neutralità svizzera e alla gestione della quiete
nonché dell‘ordine pubblico nel Paese e svolto senza azioni di guerra è considerato servizio militare in tempo
di pace e come tale è incluso nell‘assicurazione nell‘ambito delle condizioni generali d‘assicurazione.
2.Guerra:
a)Se la Svizzera si trova in guerra o è coinvolta in azioni equiparabili alla guerra, l‘assicurato è tenuto a
versare una tantum un contributo di guerra che diventa esigibile allo scadere di un anno dalla fine del
conflitto. Il fatto che l‘assicurato partecipi o meno all‘intervento armato, o che si trovi in Svizzera oppure
all‘estero, è irrilevante.
b)Il contributo di guerra è destinato alla copertura di danni direttamente e indirettamente causati dalla
guerra, purché gli stessi riguardino assicurazioni a cui si applicano queste condizioni. L‘accertamento
di tali danni di guerra e dei mezzi di copertura a disposizione nonché la determinazione del contributo
di guerra e le relative modalità di ammortamento - tra cui, se del caso, una riduzione delle prestazioni
assicurative - sono di competenza di CARDIF previa approvazione dell‘autorità di controllo svizzera.
c)Se una prestazione diventa esigibile prima della determinazione del contributo di guerra, CARDIF è
autorizzata a dilazionare fino a un anno dalla fine del conflitto il pagamento di una quota adeguata
dell‘importo dovuto. L‘ammontare della quota dilazionata e il relativo tasso di remunerazione vengono
stabiliti da CARDIF previa approvazione dell‘autorità di controllo svizzera.
d)È l‘autorità di controllo svizzera a stabilire quali siano i giorni da considerare di «inizio guerra» e di «fine
guerra» ai sensi delle disposizioni di cui sopra.
e)Se l‘assicurato prende parte a una guerra o ad azioni equiparabili alla guerra senza che la Svizzera stessa
si trovi in guerra o sia coinvolta in azioni analoghe, e qualora l‘assicurato dovesse morire durante il conflitto
armato o entro sei mesi dalla conclusione della pace ovvero dalla cessazione delle ostilità, CARDIF è
tenuta a pagare il capitale di copertura calcolato alla data di decesso, ma solo fino a concorrenza della
prestazione assicurata per il caso di morte. Se l‘assicurazione prevede rendite di sopravvivenza, al posto
del capitale di copertura vengono versate le rendite corrispondenti al capitale di copertura calcolato alla
data del decesso, ma al massimo le rendite assicurate.
f) CARDIF si riserva di modificare, previa approvazione dell‘autorità di controllo svizzera, le disposizioni
del presente articolo. Tali modifiche trovano applicazione anche per questa assicurazione. Inoltre, sono
espressamente fatti salvi eventuali provvedimenti legali e amministrativi disposti in relazione a una guerra,
in particolare quelli relativi al riscatto dell‘assicurazione.
Art. 12 Procedura di ricorso
CARDIF è costantemente impegnata a perseguire i massimi livelli qualitativi. Qualora l‘assicurato dovesse
tuttavia essere insoddisfatto delle prestazioni fornite, può rivolgersi in ogni momento all‘assicuratore. Nel caso
in cui non fosse comunque possibile soddisfare l‘assicurato o trovare una soluzione adeguata, l‘assicurato
può sottoporre il suo problema all‘Ombudsman dell‘assicurazione. Un eventuale ricorso dell‘assicurato non
ha alcuna ripercussione sui suoi diritti.
Valido dal 1° marzo 2007
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