FINANCIAL RISK MANAGEMENT
IRB - REGOLE DI PONDERAZIONE
le regole fondamentali
Attraverso l’utilizzo dei sistemi basati sui rating interni, le banche
determinano l’esposizione ponderata per il rischio. Per il calcolo del requisito
patrimoniale si applicano le disposizioni di cui alla Parte Prima, Sezione II, par. 1
e Sezione IX.
Cioe’
SEZIONE IX
REQUISITO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Il requisito patrimoniale consolidato è pari all’8 per cento delle attività di
rischio ponderate.
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I valori dei parametri di rischio necessari per il calcolo dei requisiti
patrimoniali secondo i metodi IRB sono stimati dalle banche ovvero forniti dalla
Banca d’Italia, a seconda del metodo di calcolo prescelto (di base o avanzato).
In entrambi i casi la banca, attraverso le pertinenti funzioni regolamentari
(cfr. Allegato B), determina il valore delle attività ponderate per il rischio.
LA PONDERAZIONE AVVIENE IN BASE AD UNA SERIE DI REGOLE
COMPLESSE E DI DETTAGLIO
ALLEGATO B
LE FUNZIONI DI PONDERAZIONE
1. Regole per le esposizioni verso imprese, amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari
vigilati
La determinazione delle attività ponderate per il rischio con riferimento a una data esposizione dipende
dalle stime di PD, dai valori regolamentari o dalle stime interne di LGD e EAD (a seconda del metodo
IRB adottato) e, in alcuni casi, della scadenza effettiva M. PD e LGD sono espresse sotto forma di
numero decimale, mentre EAD è misurata in valori assoluti. Le attività ponderate per il rischio
(RWA) sono calcolate con la seguente formula:
RWA= K * 12,5 * EAD (1)
dove K rappresenta il requisito patrimoniale ed è calcolato ………:
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a)
Per le esposizioni non in stato di default
K =1,06 *LGD *{ N [(1 – R)^–0,5 * G (PD) + (R / (1 – R))^0,5 * G (0,999)]
– PD} * [1 + (M – 2,5) * b]/ (1 – 1,5 * b) (2)
dove:
- Ln rappresenta il logaritmo naturale
- N (x) rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa di una
variabile casuale normale standard (ossia, la probabilità che una
variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o
uguale a x).
- G (z) indica la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una
variabile casuale normale standard (ossia, il valore di x tale per cui
N(x) = z).
- R rappresenta la correlazione ed è calcolata come segue:
R = 0,12 * [1 + EXP (–50 * PD)] (3)
- b rappresenta l’aggiustamento in funzione della scadenza ed è
calcolato come segue
b = [0,11852 – 0,05478 * Ln (PD)]^ 2 (4)
Se PD = 0 allora RWA = 0
………………………………..
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Ma con una buona gestione anche……..
ATTIVO
BILANCIO
ponderazione ATTIVO
valutazione
CAPITALE
(fattori x)
PONDERATO rischio
REGOLAMENTARE
IRB
RWA
8%
CON LA PONDERAZIONE SI CALCOLA UN RWA CHE RICHIEDE
UN RPM DELL’8%
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Esempi
EAD
K
*12,5
RWA
=
=
1.000
0,08
0,04
0,01
1,00
0,50
0,125
1.000
500
125
40
10
*0,08
RPM
80
Ovvero K determina un RWA tale che 8% = RPM
Le formule per il calcolo di K sono date dal regolatore. Le banche
utilizzano i propri parametri (PD, LGD, M) e/o quelli dati dal regolatore in base
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al metodo applicato
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1. Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali,
intermediari vigilati e imprese
1.1 Probabilità di default (PD)
Per le esposizioni verso imprese ed intermediari vigilati la probabilità di
default (PD) da considerare nelle pertinenti funzioni regolamentari (cfr. Allegato
B) non può essere inferiore allo 0,03%. Tale limite non si applica alle esposizioni
verso amministrazioni centrali e banche centrali.
Con riferimento ai ratei attivi relativi agli interessi e alle competenze maturati
su rapporti finanziari attivi e quelli relativi ad altri ricavi maturati ma non ancora
scaduti si applica la PD della classe di rating di appartenenza dei soggetti cui i
ratei si riferiscono. Qualora la banca non sia in grado di attribuire i ratei ai singoli
soggetti può attribuirli in base alle classi di attività di appartenenza dei debitori,
applicando convenzionalmente la PD media riferita alle classi stesse. I ratei attivi e
le competenze per i quali la banca non conosca le classi di attività di appartenenza
sono ricondotti nella classe di attività che presenta la PD di classe più alta prima di
quella relativa alle esposizioni in default; ad essi si applica tale valore .
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…………
Le banche che adottano il metodo IRB avanzato possono tenere conto degli
effetti di attenuazione del rischio di credito prodotti dalle garanzie personali o dai
derivati su crediti rettificando la PD e/o la LGD, a condizione che siano soddisfatti
i pertinenti requisiti minimi.
In ogni caso, il valore delle attività ponderate per il rischio di credito
determinato dopo aver considerato gli effetti di attenuazione degli anzidetti
strumenti non deve essere mai inferiore all’importo che si sarebbe avuto se
l’esposizione fosse stata detenuta direttamente nei confronti del fornitore di
protezione.
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1.2 Perdita in caso di default (LGD)
Metodo di base
Le banche che adottano il metodo IRB di base…………
applicano nella pertinente funzione regolamentare i seguenti valori di LGD (cfr.
Allegato B)
Metodo avanzato
Le banche possono riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio di
credito prodotti da strumenti di protezione del credito di tipo personale rettificando
la PD e/o la LGD, a condizione che siano soddisfatti i pertinenti requisiti minimi.
In ogni caso, il valore delle attività ponderate per il rischio di credito
determinato dopo aver considerato gli effetti di attenuazione di tali strumenti non
deve essere mai inferiore all’importo che si sarebbe determinato qualora
l’esposizione fosse stata detenuta direttamente nei confronti del fornitore di
protezione.
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1.3 Esposizione al momento del default (EAD)
Metodo di base
Attività di rischio per cassa
Le attività di rischio per cassa includono tutti i rapporti attivi per cassa
indipendentemente dalla forma tecnica, ad esclusione delle esposizioni in
strumenti di capitale …….
Le attività di rischio per cassa sono considerate al valore di bilancio al lordo:
a) delle pertinenti rettifiche di valore specifiche; b) della differenza positiva tra
valore nominale di rimborso e prezzo di acquisto, nel caso di attività finanziarie in
default acquistate sotto la pari.
………….
Attività di rischio per cassa - Compensazione delle esposizioni in bilancio
Per i crediti e i depositi verso la medesima controparte che soddisfano i
requisiti previsti per la compensazione in bilancio, l’EAD è pari al valore di
bilancio al lordo delle pertinenti rettifiche di valore specifiche al netto del valore di
bilancio dei depositi a garanzia, quest’ultimo eventualmente rettificato sulla base
degli scarti per la volatilità del tasso di cambio e per il disallineamento delle
scadenze.
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Attività “fuori bilancio” - Contratti derivati over the counter e operazioni
con regolamento a lungo termine
L’EAD relativa ai contratti derivati over the counter finanziari e creditizi ed
alle operazioni con regolamento a lungo termine è determinata mediante uno dei
metodi previsti dalla disciplina sul rischio di controparte……..
L’EAD relativa alle garanzie rilasciate e agli impegni a erogare fondi è pari
al valore nominale moltiplicato per i CCF.
Le banche che utilizzano il metodo IRB di base applicano i CCF previsti dal
metodo standardizzato, di seguito indicati:
- 100% per le garanzie e gli impegni a rischio pieno;
- 50% per le garanzie e gli impegni a rischio medio;
- 20% per le garanzie e gli impegni a rischio medio-basso;
- 0% per le garanzie e gli impegni a rischio basso.
Metodo avanzato
I CCF sono stimati dalle banche…….
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1.4 Scadenza
Metodo di base
La scadenza (M), espressa in anni, è pari a:
- 0,5 per le operazioni pronti contro termine e per quelle di concessione ed
assunzione di titoli o di merci in prestito;
- 2,5 per le restanti operazioni.
Metodo avanzato
La scadenza (M), espressa in anni, è determinata sulla base dei criteri di
seguito indicati. In ogni caso, M non può essere né inferiore a 1 (salvo talune
eccezioni), né superiore a 5.
Per le attività di rischio aventi un profilo di flussi di cassa predeterminato, M
è calcolata conformemente a…………. una formula regolamentare
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2.Finanziamenti specializzati
………………..
3. Esposizioni al dettaglio
Le banche devono fornire proprie stime di PD, LGD (o EL) e CCF. Il
requisito patrimoniale è calcolato in base alle pertinenti formule (cfr. Allegato B).
3.1 Probabilità di default (PD)
La PD non può essere inferiore allo 0,03………
3.2 Perdita in caso di default (LGD)
Con riferimento alle operazioni con un incerto profilo di utilizzo futuro,
come le carte di credito, nella calibrazione complessiva delle stime di perdita le
banche devono tener conto dell’esperienza passata e/o delle aspettative circa
utilizzi aggiuntivi prima del default. Qualora non considerino tali fattori nella
determinazione dei CCF, le banche tengono conto della probabilità di utilizzi
aggiuntivi prima del default nelle proprie stime della LGD
3.3 Esposizione al momento del default (EAD)
……….. si applicano le disposizioni contenute nel par. 1.3.
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7. Crediti commerciali acquistati
Per i crediti commerciali acquistati è previsto il calcolo di requisiti
patrimoniali sia per il rischio di default, sia per il rischio di diluizione.
Ai fini del rischio di default le esposizioni derivanti dai crediti commerciali
acquistati vanno ricondotte alle pertinenti classi di attività. Ad esse si applica la
funzione regolamentare relativa alle esposizioni verso imprese (cfr. Allegato B,
par. 1) oppure quella relativa ai crediti al dettaglio (cfr. Allegato B, par. 2).
Qualora la banca non sia in grado di individuare le singole componenti, si applica
la funzione regolamentare suscettibile di determinare il requisito patrimoniale più
elevato.
7.1. Rischio di default: crediti commerciali acquistati verso imprese
Metodo bottom-up
Le banche assegnano tutte le esposizioni verso ciascun debitore a classi di
rating che esprimono la rischiosità del debitore medesimo e stimano i parametri di
rischio secondo le regole e i requisiti previsti per le esposizioni verso imprese.
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Metodo top-down
Le banche possono adottare il metodo top-down se sono rispettati….. i seguenti criteri:
a) la banca ha acquistato i crediti commerciali da soggetti terzi ad essa non connessi e la sottostante
esposizione verso il debitore ceduto non si riferisce a crediti concessi direttamente o indirettamente dalla
banca stessa;
b) i crediti commerciali originano da transazioni stipulate tra cedente e debitore ceduto a condizioni di
mercato. Non sono ammessi crediti commerciali derivanti da rapporti intragruppo tra cedente e debitore
ceduto, né quelli che rientrano in conti di contropartita tra società che acquistano e vendono l’una con l’altra;
c) la banca acquirente ha il diritto a ricevere, in tutto o in parte, i flussi di cassa
generati dai crediti commerciali acquistati;
d) il portafoglio di crediti commerciali è sufficientemente diversificato. Spetta alle banche dotarsi di criteri,
opportunamente documentati, per stabilire se il numero di esposizioni nel pool è sufficientemente elevato da
giustificare una gestione di portafoglio.
Si applicano le seguenti regole:
- le esposizioni sono raggruppate in classi o pool omogenei che riflettono il rischio sia del debitore sia
dell’operazione. Il processo di raggruppamento deve riflettere anche le prassi di erogazione del cedente;
- le banche possono utilizzare le medie di lungo periodo dei tassi effettivi di default relativi ad un orizzonte
temporale annuale per stimare le EL per grado di merito dei debitori
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7.2 Rischio di default: crediti commerciali acquistati al dettaglio Le esposizioni sono raggruppate
in classi o pool omogenei che riflettono il rischio sia del debitore sia dell’operazione. Il processo
di raggruppamento deve riflettere anche le prassi di concessione di credito commerciale del
cedente. La stima dei parametri di rischio segue le prescrizioni generali per i crediti al
dettaglio……..
7.3 Rischio di diluizione
Per il calcolo del rischio di diluizione le banche utilizzano la funzione
regolamentare per le esposizioni verso imprese, amministrazioni centrali e banche centrali,
intermediari vigilati (cfr. Allegato B) anche con riferimento ai crediti acquistati riconducibili tra i
crediti al dettaglio.
…………
Qualora la banca dimostri che il rischio di diluizione è irrilevante, il
corrispondente requisito patrimoniale può non essere calcolato.
“rischio di diluizione”, la possibilità, nell’ambito dei crediti commerciali acquistati, che le somme
dovute dal debitore ceduto si riducano per effetto di compensazioni o abbuoni derivanti da resi,
controversie in materia di qualità del prodotto, sconti promozionali o di altro tipo;
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8. Perdite attese e rettifiche di valore nette complessive
Le perdite attese calcolate con riferimento alle esposizioni verso
amministrazioni centrali, banche centrali, intermediari vigilati e imprese e al
dettaglio nonché quelle verso organismi di investimento collettivo del risparmio
(limitatamente al metodo della scomposizione integrale) e i crediti commerciali
acquistati sono confrontate con le corrispondenti rettifiche di valore nette
specifiche e di portafoglio complessive operate in bilancio.
………………..
Nel caso in cui le rettifiche di valore nette complessive siano superiori alle perdite attese, la
differenza, in valore assoluto, va computata tra gli elementi positivi del patrimonio di vigilanza
supplementare nel limite dello 0,6% delle attività ponderate per il rischio di credito. Nel caso in
cui le rettifiche di valore nette complessive siano inferiori alle perdite attese, la differenza, in
valore assoluto, va dedotta per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio
supplementare. Nel caso delle esposizioni in default il confronto va fatto tra la migliore
approssimazione della perdita attesa stimata dalla banca e le corrispondenti rettifiche di valore
nette ove queste ultime non coincidano con la prima.
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ESTENSIONE PROGRESSIVA E UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE
NON TUTTO - NON SUBITO
1.
La Banca d’Italia autorizza l’utilizzo dei sistemi di rating interni predisposti dalle banche
per il calcolo dei requisiti patrimoniali subordinatamente al rispetto dei requisiti organizzativi
e quantitativi.
2.
Le banche che intendono adottare i metodi IRB effettuano un calcolo
parallelo sul rischio di credito, confrontando il risultato dei suddetti metodi con
quello riveniente dal metodo standardizzato (cfr. Allegato D). Fino al 2009 il
calcolo viene effettuato rispetto al metodo di calcolo dei requisiti patrimoniali a
fronte del rischio di credito vigente fino al 31 dicembre 2006.
3.
……… le banche autorizzate all’utilizzo dei metodi IRB di base e avanzato non possono
Avvalersi del metodo standardizzato o, nel secondo caso, anche del metodo di base ai fini del
calcolo dei requisiti patrimoniali, eccetto che in presenza di circostanze
eccezionali e adeguatamente motivate, previa autorizzazione della Banca d’Italia.
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ESTENSIONE PROGRESSIVA E UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE
2. Estensione progressiva dei metodi IRB
I metodi dei rating interni sono applicati a tutte le classi di esposizioni della banca
richiedente, ad esclusione delle attività esentate in via permanente.
Tuttavia ………
La banca redige un piano di estensione, approvato dall’organo di supervisione strategica con
le osservazioni dell’organo di controllo, contenente l'indicazione dei tempi e della sequenza
dell’estensione progressiva.
…… Per le banche che intendono applicare il metodo IRB per le esposizioni al
dettaglio e quello IRB di base per le altre esposizioni il completamento
dell’estensione progressiva deve avvenire entro 5 anni dal momento in cui esse
ottengono l’autorizzazione all’utilizzo del metodo IRB. Per le banche che
intendono applicare il metodo IRB avanzato il termine è fissato in 7 anni;
eventuali deroghe a tali limiti potranno essere concesse nel caso di strutture di
gruppo particolarmente complesse.
L’estensione progressiva del metodo IRB non deve essere utilizzata
selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali minimi per le classi di
esposizioni non ancora incluse nel metodo dei rating interni.
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ESTENSIONE PROGRESSIVA E UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE
Le banche autorizzate all’utilizzo delle stime interne di LGD e CCF non
possono utilizzare nuovamente i valori di LGD e CCF regolamentari, eccetto che
in presenza di circostanze eccezionali e adeguatamente motivate, previa
autorizzazione della Banca d’Italia.
PRINCIPIO DI NON RITORNO
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ESTENSIONE PROGRESSIVA E UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE
3. Attuazione del piano di estensione
La Banca d’Italia verifica l’effettivo rispetto delle previsioni del piano di
estensione e richiede l’adozione di idonei interventi in caso di disallineamenti
significativi rispetto al piano presentato.
…………………………………. Nel caso di gruppi articolati su base internazionale,
l’estensione ad una componente estera del gruppo di sistemi già autorizzati in un
diverso Stato comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione,
al fine di assicurare il coinvolgimento dell’autorità di vigilanza della controllata
estera nel relativo procedimento (19).
L’estensione ad altre classi o sottoclassi di
esposizioni di nuovi sistemi non esaminati durante la procedura di autorizzazione
iniziale è, invece, subordinata a una nuova autorizzazione della Banca d’Italia.
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ESTENSIONE PROGRESSIVA E UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE
4. Utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato
Le banche possono escludere in via permanente dal campo di
applicazione
del metodo IRB le seguenti tipologie di esposizioni:
a) esposizioni riferite ad unità operative non importanti, nonché classi di
esposizioni non rilevanti in termini di dimensioni e di rischiosità;
b) esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, a
condizione che la banca abbia valutato che, in relazione alle proprie
strategie, il numero delle controparti importanti sia limitato e risulti
ingiustificatamente oneroso per la banca dotarsi di un sistema di rating
per queste controparti;
……………….(segue dettaglio)
L’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato non deve essere
utilizzato selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali minimi
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Allegato C pag. 122
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DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER I METODI IRB
1) Governo del progetto
1.1. Delibera quadro dell’organo di supervisione strategica e, se esistenti,
verbali degli altri organi collegiali di governo del progetto;
1.2. Descrizione del progetto e dei ruoli e delle responsabilità coinvolte;
1.3. Elenco della normativa interna emanata per l’attuazione del progetto.
2) Attuazione del progetto
2.1. Piano di estensione progressiva (“roll-out”): tempi e modalità di
estensione dei metodi IRB al perimetro del gruppo bancario, fatta
eccezione per le aree soggette ad esenzione permanente;
2.2. Informazioni sulle quote di attivo coperte dai sistemi di rating al
momento della richiesta; informazioni sulla distribuzione per classi di
rating/probabilità di default delle esposizioni e del numero di
controparti;
2.3. Analisi impatto costi-benefici (economici, gestionali, regolamentari).
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3) Aspetti di natura organizzativa
3.1. Delibere di approvazione e/o revisione dei processi e dei criteri
relativi
ai sistemi di rating;
3.2. Descrizione degli aspetti organizzativi del processo di
assegnazione del
rating: strutture, compiti e responsabilità, sistemi di incentivi, strumenti
di controllo;
3.3. Descrizione degli utilizzi dei sistemi di rating nell’ambito dei
processi
gestionali previsti dalla normativa;
3.4. Processo e strumenti per la convalida e la revisione interna.
4) Aspetti di natura quantitativa
4.1. Schema riassuntivo dei diversi sistemi in utilizzo, attuale e
prospettico
(“mappa dei modelli”) nonché dei portafogli/soggetti giuridici coperti;
4.2. Informazioni specifiche sui singoli sistemi IRB. Con riferimento a tali
informazioni, in allegato si riporta una “scheda modello” (cfr. Allegato
E); in alternativa alla compilazione della suddetta scheda (o di parti di
essa), la banca può rinviare alla eventuale documentazione predisposta
internamente;
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4.3. Risultati del “calcolo parallelo”.
5) Sistemi informativi
5.1. Architettura del sottosistema informativo dedicato;
5.2. Quadro delle principali procedure elettroniche di supporto all’attività
creditizia;
5.3. Utilizzo di risorse esterne (es. outsourcing, pacchetti applicativi);
5.4. Qualità dei dati: standard aziendali, controlli.
5.5. Raccordo dei dati a livello di gruppo bancario, anagrafi di gruppo,
trattamento dei soggetti condivisi;
5.6. Gestione della sicurezza informatica: integrità, riservatezza e
disponibilità dei dati e dei sistemi; continuità operativa.
6) Verifiche interne
6.1 Relazione conclusiva del processo di convalida interna in cui si attesti,
in
modo dettagliato, il posizionamento rispetto a ciascuno dei requisiti
organizzativi e quantitativi.
6.2 Relazione della funzione di revisione interna sugli accertamenti
condotti
in merito ai sistema IRB, al loro utilizzo gestionale, al processo di
convalida interna.
6.3 Altre verifiche condotte dalla funzione di revisione interna rilevanti per
l’esame dell’istanza.
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TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI
CREDITO (CRM) E OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
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……………………………...
Rispetto alla previgente normativa prudenziale, è stata ampliata la
possibilità di utilizzo degli strumenti di CRM; tale ampliamento è accompagnato
da una più puntuale indicazione sia dei requisiti di ammissibilità giuridici,
economici e organizzativi per il riconoscimento a fini prudenziali sia delle
modalità di calcolo della riduzione del rischio (quindi del fabbisogno di
patrimonio) che il loro utilizzo determina.
……..
L’adozione delle tecniche di CRM è consentita a tutte le banche,
indipendentemente dal metodo scelto per il calcolo dei requisiti patrimoniali.
Le banche autorizzate all’“IRB avanzato” beneficiano di una maggiore
flessibilità gestionale, potendo utilizzare una più ampia tipologia di garanzie e
incontrando minori vincoli rispetto alle altre banche, in quanto il calcolo della
riduzione del rischio è sostanzialmente rimesso all’autonomia degli intermediari.
.
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La protezione del credito di tipo reale è costituita da:
a) garanzie reali finanziarie (collateral) - aventi ad oggetto contante, determinati strumenti finanziari, oro prestate attraverso contratti di pegno, di trasferimento della proprietà con funzione di garanzia, di pronti
contro termine, di concessione e assunzione di titoli in prestito;
b) accordi-quadro di compensazione (master netting agreements) che riguardano operazioni di pronti contro
termine, di concessione e assunzione di titoli in prestito, finanziamenti con margini;
c) compensazione delle poste in bilancio (on balance sheet netting);
d) ipoteche immobiliari e operazioni di leasing immobiliare, aventi ad oggetto gli immobili che presentano le
caratteristiche previste dalla presente normativa;
e) altre garanzie utilizzabili solo per le banche che applicano i metodi IRB (“garanzie IRB idonee”); esse
comprendono la cessione di crediti e le “altre garanzie reali” (physical collateral) – aventi ad oggetto beni
diversi da quelli che possono formare oggetto di garanzie reali finanziarie e di ipoteche immobiliari - prestate
attraverso, ad esempio, contratti di pegno o di leasing.
La protezione del credito di tipo personale è costituita da:
a) le garanzie personali (guarantees);
b) i derivati su crediti (1).
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La protezione del credito di tipo reale(Funded) è costituita da:
a) garanzie reali finanziarie (collateral) - aventi ad oggetto contante,
determinati strumenti finanziari, oro - prestate attraverso contratti di
pegno, di trasferimento della proprietà con funzione di garanzia, di pronti
contro termine, di concessione e assunzione di titoli in prestito;
b) accordi-quadro di compensazione (master netting agreements) che
riguardano operazioni di pronti contro termine, di concessione e
assunzione di titoli in prestito, finanziamenti con margini;
c) compensazione delle poste in bilancio (on balance sheet netting);
d) ipoteche immobiliari e operazioni di leasing immobiliare, aventi ad
oggetto gli immobili che presentano le caratteristiche previste dalla
presente normativa;
e) altre garanzie utilizzabili solo per le banche che applicano i metodi IRB
(“garanzie IRB idonee”); esse comprendono la cessione di crediti e le
“altre garanzie reali” (physical collateral) – aventi ad oggetto beni
diversi da quelli che possono formare oggetto di garanzie reali finanziarie
e di ipoteche immobiliari - prestate attraverso, ad esempio, contratti di
pegno o di leasing.
La protezione del credito di tipo personale (unfunded) è costituita da:
a) le garanzie personali (guarantees);
b) i derivati su crediti (1).
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Nel caso di protezione del credito di tipo personale (garanzie personali
o di derivati su crediti), la banca finanziatrice che adotti il metodo
standardizzato o IRB di base può utilizzare il “principio di sostituzione”,
ossia la sostituzione della ponderazione o della probabilità di default
(PD) del soggetto debitore con la ponderazione o la PD del fornitore di
protezione (protection provider). I fornitori di protezione devono essere
di elevato standing creditizio e sono perciò tassativamente indicati (2).
(2) I garanti ammessi sono: Stati sovrani e banche centrali, enti del settore
pubblico ed enti territoriali, banche multilaterali di sviluppo, intermediari vigilati,
imprese non finanziarie con rating esterno associato ad una classe della scala di
valutazione del merito di credito non inferiore a 2. Per le banche che adottano il
metodo “IRB di base” sono considerati idonei anche le imprese non finanziarie che
abbiano ricevuto dalla banca una valutazione interna equivalente al rating esterno
associato a una classe della scala di valutazione del merito di credito non inferiore
a2
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DEFINIZIONI
— “acquirente di protezione” ("protection buyer”): il soggetto che acquista la protezione dal
rischio di credito (ovvero vende il rischio di credito);
— “attività sottostante” ("underlying asset"): l'attività iscritta nel bilancio dell’acquirente di
protezione oggetto di copertura;
— "disallineamento di attività” (“asset mismatch"): si ha quando l’attività sottostante differisce
dall’obbligazione di riferimento o quando l’attività sottostante differisce dall’obbligazione
utilizzata per accertare se si è verificato un evento creditizio;
— “derivati first-to-default”: contratti riferiti a pluralità ("basket") di debitori il cui schema prevede
che l'obbligo di pagamento a carico del fornitore di protezione sorga con il primo nadempimento
che si riscontra nel basket e che con tale evento creditizio si esaurisca la protezione assicurata
dal contratto derivato;
— “derivati nth-to-default”: contratti riferiti a pluralità ("basket") di debitori il cui schema prevede
che l'obbligo di pagamento a carico del fornitore di protezione sorga con l’n-simo
inadempimento che si riscontra nel basket; a ciascun debitore può essere abbinato anche un
importo liquidabile differente da quelli assegnati agli altri debitori;
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— “derivati su crediti” (“credit default swaps”): contratti nei quali l’obbligo per il fornitore di protezione di
adempiere all’obbligazione prevista dal contratto si ha al verificarsi di un determinato evento creditizio; la
citata obbligazione consiste nella corresponsione di un importo pari: i) al deprezzamento dell’obbligazione di
riferimento rispetto al suo valore iniziale (“cash settlement variable”); ii) all’intero
valore nozionale dell’obbligazione di riferimento in cambio della consegna (“physical delivery”) della stessa o
di altro strumento finanziario equivalente (“deliverable obligation”) indicato nel contratto; iii) a un ammontare
fisso predeterminato (“binary payout”);
— “disallineamento di scadenza” ("maturity mismatch"): si ha quando la durata residua della protezione di
credito è più breve di quella dell’esposizione protetta;
— “evento creditizio” ("credit event"): l'evento che, secondo quanto concordato dalle parti, determina l'obbligo
da parte del fornitore di protezione di adempiere all'obbligazione prevista dal contratto;
— “finanziamenti con margini” (margin lending): crediti concessi da un intermediario in connessione con
l’acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli da parte della controparte, per i
quali è richiesto lo scambio di margini. Non rientrano in tale categoria di operazioni i tradizionali finanziamenti
garantiti da titoli;
— “fornitore di protezione” (“protection seller”): il soggetto che vende la protezione dal rischio di credito
(ovvero acquista il rischio di credito);
— “obbligazione di riferimento” (“reference obligation”): obbligazione impiegata per determinare il valore di
regolamento per contante o l’obbligazione consegnabile;
— “operazioni correlate ai mercati finanziari”: operazioni che danno origine a un’esposizione assistita da una
garanzia reale finanziaria che includono clausole che conferiscono alla banca il diritto di ricevere margini
frequentemente. Comprendono i finanziamenti con margini e i derivati “over the counter” (OTC) con scambio
di margini tra le controparti;
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REQUISITI GENERALI
2. Certezza giuridica
La protezione del credito acquisita dalla banca deve essere giuridicamente valida,
efficace, vincolante per il fornitore di protezione e opponibile ai terzi in tutte le giurisdizioni
rilevanti, e ciò anche in caso di insolvenza o di sottoposizione a procedura concorsuale del
debitore principale e/o del fornitore della protezione.
3. Tempestività di realizzo
La protezione dal rischio di credito deve essere realizzabile tempestivamente. A tal fine, le
banche adottano tecniche e procedure che consentano di attivare rapidamente le iniziative
volte al realizzo delle attività poste a protezione del credito; ciò attraverso la loro
liquidazione e l’acquisizione del ricavato ovvero attraverso l’acquisizione diretta delle
attività poste a garanzia (ad esempio, assegnazione degli immobili).
4. Requisiti organizzativi
Le banche devono disporre di un sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del
rischio di credito che presieda all’intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e
realizzo degli strumenti di CRM utilizzati. In tale ambito, le banche predispongono politiche
e procedure documentate con riferimento alle tipologie di strumenti di CRM utilizzati a fini
prudenziali, al loro importo, all’interazione con la gestione del profilo di rischio
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complessivo.
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— “operazioni SFT” (securities financing transactions): operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli
o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini ;
— “principali indici di borsa”: indici di borsa di Stati comunitari o di Paesi facenti parte dell’O.C.S.E.;
— “protezione del credito di tipo reale”: le tecniche di attenuazione del rischio di credito che attribuiscono
all’acquirente di protezione il diritto al soddisfacimento del credito a valere su attività o somme di denaro
specificamente individuate. Comprendono: le garanzie reali finanziarie, immobiliari e su beni mobili
(altre garanzie materiali), le credit linked notes, i crediti commerciali, la compensazione delle posizioni in
bilancio e fuori bilancio; vi rientrano inoltre le garanzie prestate attraverso le operazioni di pronti contro termine
e di concessione e assunzione in prestito di titoli e i relativi accordi-quadro di compensazione (master netting
agreements), nonché le operazioni di leasing;
— “protezione del credito di tipo personale”: le tecniche di attenuazione del rischio di credito fondate
sull’impegno di un terzo di pagare un determinato importo nell’eventualità dell’inadempimento del debitore o
del verificarsi di altri specifici eventi connessi con il credito. Comprendono: le garanzie personali, i derivati su
crediti, ad eccezione delle credit linked notes;
— “soggetto di riferimento” (“reference entity”): il nominativo (i nominativi) o il Paese (nel caso di rischio sovrano)
cui si riferisce l’obbligazione di riferimento;
— “strumenti assimilabili al contante”: certificati di deposito o altri strumenti analoghi emessi dalla banca che
acquista protezione;
— “tasso di interesse di riferimento” ("reference rate"): tasso di interesse di mercato aumentato o diminuito di un
determinato "spread";
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— “TROR” (“total rate of return swaps”): contratti con i quali l’acquirente di protezione (detto anche “total
return payer”) si impegna a cedere tutti i flussi di cassa generati dall’obbligazione di riferimento al fornitore
di protezione (detto anche “total return receiver”), il quale trasferisce in contropartita all’acquirente di
protezione flussi di cassa collegati all’andamento di un “reference rate”. Alle date di pagamento dei flussi
di cassa cedolari (oppure alla data di scadenza del contratto), il “total return payer” corrisponde al “total
return receiver” l’eventuale apprezzamento dell’obbligazione di riferimento (cioè un importo pari
alla differenza positiva tra il valore di mercato e quello iniziale dell’obbligazione di riferimento); nel caso di
deprezzamento dell’obbligazione di riferimento, sarà invece il “total return receiver” a versare il relativo
controvalore al “total return payer”(4);
— “valore equo” (fair value): il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività
estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti; è determinato secondo quanto
previsto nell’art. 2427-bis del codice civile.
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2. Certezza giuridica
La protezione del credito acquisita dalla banca deve essere giuridicamente valida, efficace,
vincolante per il fornitore di protezione e opponibile ai terzi in tutte le giurisdizioni rilevanti, e ciò
anche in caso di insolvenza o di sottoposizione a procedura concorsuale del debitore principale
e/o del fornitore della protezione.
3. Tempestività di realizzo
La protezione dal rischio di credito deve essere realizzabile tempestivamente. A tal fine, le
banche adottano tecniche e procedure che consentano di attivare rapidamente le iniziative
volte al realizzo delle attività poste a protezione del credito; ciò attraverso la loro liquidazione e
l’acquisizione del ricavato ovvero attraverso l’acquisizione diretta delle attività poste a garanzia
(ad esempio, assegnazione degli immobili).
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4. Requisiti organizzativi
Le banche devono disporre di un sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio
di credito che presieda all’intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli
strumenti di CRM utilizzati. In tale ambito, le banche predispongono politiche e procedure
documentate con riferimento alle tipologie di strumenti di CRM utilizzati a fini prudenziali, al
loro importo, all’interazione con la gestione del profilo di rischio complessivo.
………….
L'utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio di credito può determinare l'insorgere di altri
rischi, tra i quali assumono rilievo i rischi connessi con il mancato funzionamento, la riduzione o
la cessazione della protezione (cd. “rischi residuali”) nonché i rischi di valutazione e di
potenziale concentrazione verso specifiche controparti. In relazione a ciò, le banche devono
assicurare processi e meccanismi idonei a controllare, gestire e, ove del caso, misurare tali
rischi.
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CRM NEL METODO STANDARDIZZATO
1. Garanzie reali finanziarie
……….
1.1 Requisiti specifici
……….
1.2 Metodi di calcolo
Nel calcolo del requisito patrimoniale relativo alle esposizioni creditizie assistite da garanzie
finanziarie idonee, le banche possono seguire alternativamente il metodo semplificato (a) o
il metodo integrale (b).
Nel metodo a), la garanzia agisce attraverso l’applicazione alla parte di esposizione garantita
della ponderazione relativa allo strumento fornito come protezione del credito.
Nel metodo b), l’ammontare dell’esposizione viene ridotto del valore della garanzia ai fini del
calcolo del requisito; il valore dell’esposizione e quello della garanzia sono corretti per
tenere conto della volatilità dei prezzi di mercato. Al fine di tenere conto della volatilità dei
prezzi di mercato, ad entrambi gli importi (valore della garanzia e valore dell’esposizione)
devono essere applicate adeguate “rettifiche per volatilità” (haircuts). A meno che non si
tratti di contante, il valore dell’esposizione corretto per la volatilità sarà maggiore di quello
dell’esposizione
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originaria, viceversa per la garanzia.
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CRM NEL METODO STANDARDIZZATO
2. Accordi-quadro di compensazione
……..
3. Compensazione delle poste in bilancio
Oltre ai requisiti di certezza giuridica (10) e opponibilità stabiliti in via generale per gli strumenti
di attenuazione del rischio di credito (cfr. sezione II), il riconoscimento degli effetti della
compensazione in bilancio è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti specifici:
a) l’accordo di compensazione deve risultare da un documento scritto, anche quando
sussistono i presupposti per la compensazione legale. Al fine di prevenire l’insorgere di
contestazioni e, conseguentemente, di ridurre il connesso rischio legale, nell’accordo devono
essere precisamente individuati gli impieghi e i depositi soggetti alla compensazione;
b) la banca deve essere in grado in ogni momento di identificare le attività e le passività verso
la stessa controparte che rientrano nell’accordo di compensazione;
c) la banca sorveglia e controlla i rischi connessi con la cessazione della protezione del
credito; in particolare, la banca adotta ogni cautela volta a salvaguardare l’effettiva disponibilità
delle passività da compensare con le attività; a tal fine, andranno previsti vincoli alla cessione
delle passività;
d) la banca sorveglia e controlla le esposizioni rilevanti su base netta.
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CRM NEL METODO STANDARDIZZATO
4. Altre forme di protezione di tipo reale
4.1. Depositi in contante presso terzi
……
4.2 Polizze di assicurazione vita
……….
4.3 Strumenti finanziari emessi da soggetti terzi
………
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CRM NEL METODO STANDARDIZZATO
LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE
5. Garanzie personali e contro-garanzie
5.1 Strumenti ammessi
E’ considerato garanzia personale l’impegno giuridico assunto esplicitamente da un soggetto
terzo (fornitore di protezione) di adempiere un’obbligazione nei confronti della banca in caso di
mancato adempimento da parte dell’obbligato principale.
Possono rientrare nella fattispecie, tra l’altro, la fideiussione, ivi compresa la “fideiussione
omnibus”, la polizza fideiussoria, il contratto autonomo di garanzia, l’avallo.
……….
5.5 Contro-garanzie o garanzie indirette (17)
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CRM NEL METODO STANDARDIZZATO
………
8. I disallineamenti di scadenza
………
8.2 Effetti sulla valutazione della protezione del credito
Non sono riconosciute protezioni con durata residua inferiore ai tre mesi la
cui scadenza precede quella delle esposizioni sottostanti.
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CRM
COMPLESSE REGOLE DI CRM SONO RICHIESTE PER I METODI
IRB BASE E AVANZATO
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CARTOLARIZZAZIONI
A fini prudenziali per operazioni di cartolarizzazione si intendono le
operazioni che riguardano una o più attività per le quali si realizzi la
segmentazione (tranching) del profilo di rischio di credito in due o più parti
(tranches) che hanno differente grado di subordinazione nel sopportare le perdite
sulle attività cartolarizzate.
Rientrano in tale categoria: (i) la cartolarizzazione c.d. “tradizionale”,
mediante la quale un soggetto cede un determinato portafoglio di attività a una
società veicolo e quest’ultima finanzia l’acquisto tramite l’emissione di titoli
(asset-backed securities, ABS); (ii) la cartolarizzazione c.d. “sintetica”, nella
quale il trasferimento del rischio avviene senza la cessione delle attività, ma
attraverso l’utilizzo, tipicamente, di contratti derivati su crediti. Rientrano nel
novero delle cartolarizzazioni sintetiche le operazioni assistite da protezione del
credito che realizzano forme di segmentazione del rischio (c.d. “tranched”).
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CARTOLARIZZAZIONI
Le cartolarizzazioni producono effetti sulla situazione patrimoniale delle
banche, sia che esse si pongano come cedenti delle attività o dei rischi
sia che assumano la veste di acquirenti dei titoli emessi dal veicolo o
dei rischi di credito.
In particolare, la banca cedente (originator), al verificarsi di determinate
condizioni, può escludere dal calcolo dei requisiti patrimoniali le attività
cartolarizzate e, nel caso di banche che adottano i metodi basati sui
rating interni, le relative perdite attese (1). La banca investitrice è
tenuta a rispettare i requisiti patrimoniali in relazione alle caratteristiche
della tranche acquistata.
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CARTOLARIZZAZIONI
Definizioni
Ai fini della presente disciplina si utilizzano le seguenti definizioni:
- “asset-backed commercial paper (ABCP) programme”: un programma di prevalenza la
forma di commercial papers con una durata originaria pari o inferiore ad un anno;
-“asset-backed securities (ABS)”: titoli emessi dalle società di cartolarizzazione nell’ambito
di operazioni di cartolarizzazione, aventi gradi di subordinazione differenti nel sopportare le
perdite;
- “attività cartolarizzate”: singole attività o insiemi di attività che hanno formato oggetto di
cartolarizzazione. Esse includono, ad esempio, finanziamenti, titoli di debito, titoli di
capitale, titoli ABS, impegni a erogare fondi;
- “attività rotativa”: attività in cui l’importo per cassa può variare in funzione degli utilizzi e
dei rimborsi effettuati entro un limite contrattualmente concordato (ad esempio, aperture di
credito);
-“cartolarizzazione”: un’operazione che suddivide il rischio di credito di un’attività o di un
portafoglio di attività in due o più segmenti di rischio (tranching) e nella quale:
· i pagamenti effettuati nell’ambito dell’operazione dipendono dall’andamento dell’attività o
del portafoglio di attività in esame;
· i segmenti di rischio (tranches) hanno differente grado di subordinazione nel sopportare le
perdite sulle attività o sul portafoglio oggetto di cartolarizzazione;
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CARTOLARIZZAZIONI
-“cartolarizzazione sintetica”: un’operazione di cartolarizzazione nella quale il trasferimento del
rischio di credito in due o più segmenti viene realizzato mediante l'utilizzo di derivati su crediti
o di garanzie personali, senza che le singole attività o il portafoglio di attività siano oggetto di
cessione; sono considerate cartolarizzazioni sintetiche le operazioni nelle quali è possibile
isolare nell’ambito di un portafoglio composto da una o più attività, attraverso forme di
protezione del credito, una componente di rischio che sopporta le “prime perdite” del
portafoglio stesso (“operazioni tranched”);
-“cartolarizzazione tradizionale”: un’operazione di cartolarizzazione mediante la quale il
trasferimento del rischio di credito avviene mediante la cessione delle attività cartolarizzate a
una società veicolo. Quest’ultima, a fronte di tali attività, emette strumenti finanziari (ABS) che
non rappresentano obbligazioni di pagamento a carico del cedente. Sono considerate
cartolarizzazioni tradizionali anche i trasferimenti di rischio di credito realizzati mediante
l’erogazione di un finanziamento al cedente da parte della società veicolo (“sub-participation”);
- “cedente” (originator): il soggetto che, alternativamente:
· dà origine direttamente o indirettamente alle attività in bilancio e/o “fuori bilancio”
cartolarizzate;
· cartolarizza attività acquisite da un terzo soggetto ed iscritte nel proprio stato patrimoniale;
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CARTOLARIZZAZIONI
-“clausola di rimborso anticipato”: una clausola contrattuale che impone, al verificarsi di eventi
prestabiliti, il rimborso delle posizioni degli investitori verso la cartolarizzazione prima della
scadenza originariamente stabilita per i titoli emessi;
-“excess spread”: la differenza tra il flusso di ricavi derivanti dalle attività cartolarizzate e gli
oneri e spese connessi con la cartolarizzazione (ad esempio, cedole corrisposte ai detentori
dei titoli ABS, commissioni di servicing);
- “investitore”: il soggetto che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, detiene
posizioni di rischio verso la cartolarizzazione;
-“linea di liquidità”: la posizione verso la cartolarizzazione derivante da un accordo contrattuale
che comporta l’erogazione di fondi volti a garantire il rispetto delle scadenze nel pagamento
dei flussi di cassa agli investitori;
-“Kirb”: corrisponde alla somma dei seguenti elementi:
· requisito patrimoniale relativo alle attività cartolarizzate calcolato secondo l’approccio IRB,
nell’ipotesi che le attività non fossero state cartolarizzate;
· importo delle perdite attese associato alle attività cartolarizzate calcolato in base al metodo
IRB;
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CARTOLARIZZAZIONI
-“opzione clean-up call”: un’opzione contrattuale che consente al cedente di riacquistare o
di estinguere tutte le posizioni verso la cartolarizzazione prima che tutte le attività
cartolarizzate siano state rimborsate, una volta che l’importo di queste ultime scende al di
sotto di una determinata soglia prestabilita. Nelle cartolarizzazioni tradizionali ciò si
realizza, di regola, con il riacquisto delle rimanenti posizioni verso la cartolarizzazione.
Nelle cartolarizzazioni sintetiche l’opzione assume, di regola, la forma di una clausola che
estingue la protezione dal rischio di credito delle attività cartolarizzate;
- “posizioni verso la cartolarizzazione”: qualunque tipo di attività derivante da una
cartolarizzazione, come, ad esempio, titoli emessi da società veicolo, linee di liquidità,
prestiti subordinati, contratti derivati su tassi di interesse o su valute stipulati nell’ambito di
operazioni di cartolarizzazione;
-“prime perdite” (first losses): le perdite che si verificano sul portafoglio oggetto di
cartolarizzazione, il cui importo riduce il diritto delle posizioni verso la cartolarizzazione a
ricevere i pagamenti a partire da quelle caratterizzate dal più elevato grado di
ubordinazione;
-“promotore” (sponsor): il soggetto, diverso dal cedente, che istituisce e gestisce una
struttura ABCP o altri schemi di cartolarizzazione in cui le esposizioni cartolarizzate sono
acquistate da terzi;
-“segmenti di rischio (tranches)”: quote di rischio di credito riferite a una singola attività o a
un portafoglio di attività stabilite contrattualmente, in cui a ciascuna quota è associato un
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grado di subordinazione maggiore o minore nel sopportare le perdite rispetto a quello di52
un’altra quota,
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CARTOLARIZZAZIONI
indipendentemente dalle eventuali protezioni di credito fornite da terzi direttamente ai
detentori di specifiche quote di rischio. In particolare, le esposizioni verso la
cartolarizzazione che coprono la “prima perdita” subita dal portafoglio cartolarizzato
rappresentano la parte di rischio junior (ad esempio: titoli junior, prestiti subordinati);
-“società per la cartolarizzazione” (società veicolo o special purpose vehicle, SPV): società
o altro soggetto giuridico diverso dalla banca, costituita allo scopo di effettuare una o più
cartolarizzazioni che presenta le seguenti caratteristiche: l’attività svolta è diretta
esclusivamente a realizzare il predetto obiettivo; la struttura della società veicolo di
cartolarizzazione è volta a isolare le obbligazioni della società stessa da quelle del
cedente; i titolari dei relativi interessi economici possono liberamente impegnare o
scambiare tali interessi. Soddisfano tali requisiti le società per la cartolarizzazione di cui
all’articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130;
-“supporto di credito” (credit enhancement): meccanismo contrattuale mediante il quale la
qualità creditizia di una posizione verso la cartolarizzazione migliora rispetto a quella che
la medesima posizione avrebbe avuto in assenza del supporto medesimo. Il supporto di
credito può essere fornito dalle tranches più subordinate della cartolarizzazione o da
altri tipi di protezione del rischio di credito;
-“supporto implicito”: supporto di credito fornito dal cedente o dal promotore in misura
superiore a quello previsto dalle proprie obbligazioni contrattuali, al fine di ridurre le perdite
effettive o potenziali a carico dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione.
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CARTOLARIZZAZIONI
REQUISITI MINIMI PER IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO DI
CREDITO
1. Premessa
Se la cartolarizzazione rispetta i predetti requisiti, il cedente può:
- nel caso di cartolarizzazione tradizionale, escludere le attività cartolarizzate
dal calcolo dell’importo delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e,
laddove applicabile, le relative perdite attese;
- nel caso di cartolarizzazione sintetica, calcolare l’importo delle esposizioni
ponderate per il rischio di credito e, laddove applicabile, le perdite attese
relative alle attività cartolarizzate secondo le regole previste nella presente
Sezione.
Ove i predetti requisiti non siano rispettati, la cartolarizzazione non è
riconosciuta a fini prudenziali.
Il trattamento contabile delle cartolarizzazioni non assume rilievo ai fini del
riconoscimento delle stesse ai fini prudenziali
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In tema di rischio di credito, con decorrenza 1° Gennaio 2008,
il Gruppo UniCredito utilizzerà l’approccio “IRB advanced” che,
nell’ambito di quanto previsto dall’accordo di Basilea II, è quello
più vicino alle metodologie di valutazione del rischio di controparte,
già in uso nel Gruppo.
BASILEA 2 PRETENDE LA RISPONDENZA
TRA METODOLOGIA DI MISURAZIONE DEL
REQUISITO PATRIMONIALE E OPERATIVITA’
DELLA BANCA.
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“Group credit risk governance guidelines”
(valide per tutte le entità del Gruppo che esercitano attività creditizia), documento
che disciplina - nel rispetto delle disposizioni dell’organo italiano di vigilanza - i rapporti
tra la Capogruppo e le altre entità del gruppo.
In particolare, il predetto documento disciplina le seguenti aree di attività:
• politiche creditizie. L’obiettivo è quello di assicurare l’adozione e l’utilizzo
di principi creditizi, di norme e di processi comuni in termini di concessione,
monitoraggio/gestione e recupero dei crediti, in linea con le “best practice” ed
in conformità alle specificità locali di ciascun paese.
• strategie creditizie, al fine di definire l’ottimale composizione del portafoglio crediti
del Gruppo, nell’ambito dei processi di pianificazione strategica e operativa.
L’obiettivo è quello di definire le strategie che ottimizzino il rendimento rettificato
per il rischio, dato il livello di propensione al rischio, e la strategia commerciale,
assicurando adeguato supporto alle divisioni ed alle entità sia in termini di iniziative
commerciali che di coerente costruzione del processo di budget.
• modelli. Garantire la coerenza e l’omogeneità tra i modelli di valutazione e
misurazione del rischio di credito a livello di controparte, di portafoglio e di Gruppo.
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• gestione del rischio di concentrazione creditizia. E’ stato realizzato un processo di
approvazione delle maggiori esposizioni creditizie a livello di Gruppo.
• Prodotti creditizi. Previste linee guida per il rilascio ed il monitoraggio dei prodotti creditizi.
• monitoraggio del rischio creditizio di portafoglio. L’obiettivo è quello di consentire agli
Organi competenti di essere periodicamente e tempestivamente informati sull’evoluzione
del rischio creditizio del portafoglio crediti delle entità del Gruppo.
• “credit learning organization”. Disciplina l’armonizzazione a livello Gruppo delle iniziative
di sviluppo professionale e di formazione specifica attinenti il credito.
• “service level agreement” e relativo monitoraggio. Le norme prevedono alcuni indicatori
di efficienza di performance della Capogruppo riferiti al livello del servizio da questa
svolto per conto delle entità del Gruppo.
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La funzione di governo del rischio di credito nel modello della funzione CRO prevede:
• la creazione, a diretto riporto del Chief Risk Officer (CRO), di tre presidi, due riferiti alle
divisioni di segmento “Corporate” / “Private banking” e “Retail” e il terzo alla divisione
“Markets & Investment Banking” (MIB). Tali presidi, denominati “Divisional Risk Officers”
(Dro) sono interamente dedicati alle esigenze delle rispettive Divisioni di business e
svolgono, relativamente al rischio di credito, le attività di valutazione e controllo creditizio,
nonché di supporto all’implementazione di politiche, strategie e modelli;
• al di fuori della divisionalizzazione di cui sopra, la funzione CRO mantiene un presidio
centralizzato sul “Progetto Basilea II”, su tutte le metodologie di misurazione, sugli aspetti
di controllo e indirizzo. È stato poi costituito un rating desk per l’approvazione degli
“override” sui rating ed una unità di validazione dei modelli, come richiesto dalla nuova
normativa di vigilanza.
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Principali funzioni del CRO- Credit Risk Officer:
• ottimizzare la qualità dell’attivo del Gruppo, minimizzando il costo dei rischi, coerentemente con
gli obiettivi di rischio/redditività assegnati alle aree di business;
• garantire l’indirizzo strategico e la definizione delle politiche di gestione dei rischi di Gruppo;
• porre in essere un sistema di controllo del rischio creditizio sia a livello di singole controparti
(eventualmente gruppi economici) sia per “cluster” rilevanti (quali settori/aree), monitorando i limiti
preventivamente definiti;
• definire e fornire alle divisioni ed alle entità i criteri per la valutazione, la gestione, la misurazione,
il monitoraggio e la comunicazione dei predetti rischi e garantire la coerenza dei sistemi e delle
procedure di controllo sia a livello di Gruppo che di singola entità;
• costruire e veicolare una cultura del rischio estesa a tutto il Gruppo, attraverso la formazione, in
collaborazione con altre funzioni della Capogruppo;
• supportare le divisioni di business nel conseguimento dei loro obiettivi, contribuendo allo sviluppo
dei prodotti e dei business.
Nota Integrativa UniCreditGroup
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