CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE NATANTI Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota informativa, comprensiva del glossario; b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Via Senigallia n. 18/2 - 20161 MILANO - www.milass.it NOTA INFORMATIVA PER NATANTI E MOTORI AMOVIBILI GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLE GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE PER I NATANTI (Ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35/2010) “La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS”. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. Ricordiamo che presso i nostri punti vendita o accedendo al nostro sito internet è possibile richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa. A. INFORMAZIONI SULL' IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046. Sede Legale e Direzione in Milano (Italia): 20161 – Via Senigallia, 18/2; tel. (+39) 02 64021. Sito Internet: www.milass.it. E-mail: [email protected] MILANO ASSICURAZIONI è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00010. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (dati aggiornati a 04.2013) In base all’ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell’impresa è pari ad € 894.788.866, con capitale sociale pari ad € 373.682.601 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 521.106.266. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 100,3%. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della societa’ www.milass.it. Pagina 1 di 6 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni di Assicurazione: ASSICURATO La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto. CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE) Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005. CONTRAENTE La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio. DENUNCIA Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall'Assicurato all'Assicuratore. GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE Ogni manifestazione – relativa a Natanti- competitiva organizzata nell’ambito e sotto l’egida di una federazione sportiva riconosciuta. MASSIMALE Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile. MILANO ASSICURAZIONI La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto. POLIZZA La scheda sottoscritta dal Contraente e con la quale MILANO ASSICURAZIONI presta la garanzia assicurativa. PREMIO Somma di denaro dovuta dal Contraente all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta. REGOLAZIONE Conguaglio attivo o passivo dei Premi di Polizza effettuato dopo la scadenza del contratto. RISCHIO La probabilità che si verifichi il Sinistro. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. TERZI Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice. Pagina 2 di 6 3. Coperture assicurative offerte In conformita’ a quanto previsto dall’art. 124 del Codice e dall’art. 5 del D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, la copertura offerta assicura i Rischi della responsabilità civile dell’organizzatore di Gare e competizioni sportive e degli altri obbligati (piloti e ausiliari quali –a titolo meramente esemplificativo- meccanici, tecnici di scuderia, direttori di gara), per i danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione dei Natanti partecipanti a Gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. AVVERTENZA Esclusioni e rivalsa Segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione prevedono alcuni casi nei quali la garanzia non opera. In tali ipotesi, in forza dell’articolo 144 del Codice MILANO ASSICURAZIONI potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato o del Contraente, per ottenere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un Terzo in seguito ad un Sinistro. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2 “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA Ricordiamo che i Massimali riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle eventuali "Condizioni Aggiuntive" acquistate (artIcolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione). Il contratto e’ stipulato senza il tacito rinnovo. AVVERTENZA Per quanto concerne il Premio, vale invece quanto è previsto dall'articolo 5 “Adeguamento del premio e Regolazione finale” delle Condizioni Generali di Assicurazione. 3.1 Estensioni della copertura Dietro pagamento di un sovrappremio è possibile estendere la copertura a Rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria, scegliendo la Condizione Aggiuntiva di seguito elencata: A) Organizzatori, Ufficiali di gara, dipendenti ed ausiliari degli organizzatori. E’ inoltre possibile estendere, in tale ambito, la copertura al “Rischio statico responsabilità civile dell’organizzazione per danni non causati dalla circolazione dei natanti”. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dai rispettivi articoli delle Condizioni di Assicurazione. 4. Soggetti esclusi dalla garanzia Si ricorda che la garanzia non copre: . i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente; . i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti: a) il Proprietario del Natante/Motore Amovibile, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Natante concessa in Leasing; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e delle persone elencate al punto a), nonchè gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; Pagina 3 di 6 c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b). Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’articolo 129 del Codice. 5.Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - nullità AVVERTENZA Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile. In particolare, le dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio potrebbero comportare la rivalsa in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze. 6. Premi Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza contro rilascio da parte di MILANO ASSICURAZIONI della dichiarazione di copertura assicurativa prevista dall’articolo 5, secondo comma del D.P.R. 973/70. Il Premio può essere soggetto a regolazione con le modalità indicate all’articolo 5 “Pagamento del Premio e Regolazione finale” cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’articolo 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l’intermediario. L’ importo del Premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute da MILANO ASSICURAZIONI all’intermediario. 7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Sinistro si rimanda all’avvertenza di cui al successivo punto 9. 8. Regime fiscale Nel contratto si applicano sul Premio imponibile l’aliquota fiscale e il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata in Polizza. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 9. Procedura per il risarcimento del danno Ai sensi dell’articolo 143 del Codice in caso di Sinistro il Contraente ha l'obbligo di far pervenire prontamente la relativa Denuncia alla Sede di MILANO ASSICURAZIONI o all'Agenzia/Punto di Vendita presso il quale ha stipulato il contratto. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 6 “Modalità per la Denuncia dei Sinistri”. Pagina 4 di 6 AVVERTENZA: L’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 6 “Modalità per la Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione). Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro come sopra indicati può comportare per MILANO ASSICURAZIONI gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile. Per quanto concerne le ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice. A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali le imprese di assicurazione devono procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri. L’impresa deve formulare l’offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato. In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l’offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla – deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice. L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione. Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde comunque la somma offerta entro trenta giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti nell’ottica della prevenzione e del contrasto delle frodi assicurative, i termini entro i quali l’impresa deve procedere all’offerta ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla sono sospesi. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al secondo comma dell’articolo 148 del Codice. 10. Accesso agli atti dell’impresa Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi. Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell’articolo 148 del Codice – cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querela. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviata, rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/ 2008. Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione. L’impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Pagina 5 di 6 11. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Società: MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Funzione: Relazioni Industriali e Servizio Clienti-Servizio Clienti Indirizzo: Via Lorenzo Il Magnifico, 1 - 50129 Firenze Fax: (+39) 055-4792044 E-mail: [email protected] Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS. Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. MILANO ASSICURAZIONI SPA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Milano Assicurazioni S.p.A. N.B.: Si precisa che dal 1° gennaio 2013 l’ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135. Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 06.2013 Pagina 6 di 6 Libretto di Polizza Natanti Edizione 12/2010 Responsabilità Civile derivante dalle gare sportive e competizioni CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALLE GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE DI NATANTI CIVILE DEFINIZIONI ASSICURATO La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto. CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE) Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005. CONTRAENTE La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio. DENUNCIA Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall'Assicurato all'Assicuratore. GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE Ogni manifestazione – relativa a Natanti- competitiva organizzata nell’ambito e sotto l’egida di una federazione sportiva riconosciuta. MASSIMALE Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile. MILANO ASSICURAZIONI La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto. POLIZZA La scheda sottoscritta dal Contraente e con la quale MILANO ASSICURAZIONI presta la garanzia assicurativa. PREMIO Somma di denaro dovuta dal Contraente all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta. REGOLAZIONE Conguaglio attivo o passivo dei Premi di Polizza effettuato dopo la scadenza del contratto. RISCHIO La probabilità che si verifichi il Sinistro. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. TERZI Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice. Pagina 1 di 5 ARTICOLO 1 - Oggetto dell’assicurazione MILANO ASSICURAZIONI assicura i Rischi della responsabilità civile dell’organizzatore di Gare e competizioni sportive e degli altri obbligati, per i danni configurati nell’articolo 124 del Codice e nell’articolo 5 del D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973. Pertanto MILANO ASSICURAZIONI si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovuti a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla navigazione e giacenza in acqua dei natanti partecipanti a Gare e competizioni sportive ed alle prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. MILANO ASSICURAZIONI inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e della relativa “Premessa”, i Rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali Condizioni in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i Massimali convenuti sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive”. La garanzia ha effetto, per ciascun natante, nel momento in cui, per ordine della direzione di gara, lo stesso viene consegnato agli incaricati delle verifiche preliminari, tecniche e/o sportive, e termina nel momento in cui alla fine della competizione, sempre per ordine della direzione di gara, viene riconsegnato dagli incaricati delle verifiche finali, sempreché le verifiche siano previste dal regolamento particolare di gara con relativi orari. Per corse motonautiche, sono esclusi i danni agli sciatori trainati ed i danni tra sciatori trainati. ARTICOLO 2 -Esclusioni e rivalsa L’assicurazione non è operante: in caso di dolo o colpa grave dell’organizzatore e degli altri obbligati; se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, alle precisazioni del regolamento particolare di gara ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione, nonché, comunque, se, il natante è monoposto; se la gara non è autorizzata in conformità alle norme di legge in vigore; se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; se il regolamento di gara non è approvato dai competenti organi sportivi. Nei predetti casi e in tutti gli altri nei quali sia applicabile l’articolo 144 del Codice, MILANO ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. ARTICOLO 3 -Validità e sfera di applicazione L’assicurazione vale per le acque territoriali italiane, compresi gli eventuali tratti di percorso in acque neutre, per quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano, nonché per gli eventuali tratti di percorso oltre i predetti limiti previsti dal regolamento particolare di gara sempreché la gara stessa sia autorizzata dalla competente autorità italiana. ARTICOLO 4 -Durata del contratto Il contratto ha durata pari a quella della gara o competizione per la quale esso è stipulato, nonché delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. ARTICOLO 5 -Pagamento del Premio e Regolazione finale Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza contro rilascio da parte del MILANO ASSICURAZIONI della dichiarazione di copertura assicurativa prevista dall’articolo 5, secondo comma del D.P.R. 973/70. Pagina 2 di 5 La parte di Premio relativa agli elementi di Rischio variabili è determinata sulla base dei dati forniti dal Contraente e deve essere pagata anticipatamente, salvo successiva Regolazione. Il Contraente è tenuto a comunicare a MILANO ASSICURAZIONI, nel termine di 15 giorni dalla scadenza del contratto, i dati definitivi necessari per la Regolazione del Premio, nonché ad esibire -a richiesta di MILANO ASSICURAZIONI- la relativa documentazione ufficiale, compresa copia conforme dell’incartamento di chiusura della gara redatto dal direttore della stessa per l’Autorità sportiva di competenza. La Regolazione del Premio deve essere effettuata da MILANO ASSICURAZIONI entro 90 giorni dalla scadenza del contratto. In caso di aumento rispetto al Premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di Premio dovuta. In caso di diminuzione MILANO ASSICURAZIONI restituirà la parte di Premio riscosso in più. Il conguaglio di Premio, sia a favore di MILANO ASSICURAZIONI che a favore del Contraente, dovrà essere versato, rispettivamente a MILANO ASSICURAZIONI o al Contraente entro il 15° giorno dalla data della comunicazione da parte di MILANO ASSICURAZIONI. Qualora la gara venga annullata prima delle verifiche preliminari e/o delle prove ufficiali (se previste), si fa luogo al rimborso del Premio anticipato, escluse le imposte. In ogni altro caso il Premio è dovuto per intero. In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, ovvero da parte dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a MILANO ASSICURAZIONI ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di mancata comunicazione, MILANO ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile. ARTICOLO 6 -Modalità per la Denuncia dei Sinistri La Denuncia deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. La Denuncia del Sinistro deve contenere il numero della Polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Alla Denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro come sopra indicati può comportare per MILANO ASSICURAZIONI gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile. ARTICOLO 7 -Gestione delle vertenze MILANO ASSICURAZIONI assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede in cui si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorre, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. MILANO ASSICURAZIONI non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. ARTICOLO 8 -Competenza territoriale Per le controversie concernenti l’esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l’Agenzia o il Punto di Vendita cui è assegnato il contratto. Pagina 3 di 5 ARTICOLO 9 -Imposte e tasse Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da MILANO ASSICURAZIONI. ARTICOLO 10 -Rinvio alle norme di Legge Per quanto non espressamente regolato dalla Polizza valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Pagina 4 di 5 CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L’ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE) PREMESSA L’assicurazione dei Rischi indicati nelle sottoestese Condizioni Aggiuntive è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ad eccezione dell’articolo 2, secondo comma. A)Organizzatori, Ufficiali di gara, dipendenti ed ausiliari degli organizzatori Sono considerati Terzi anche per i danni a cose od animali, gli Ufficiali di gara ed i singoli componenti i Comitati Organizzatori, i dipendenti e gli ausiliari addetti ai servizi ed all’organizzazione delle gare e competizioni motonautiche, in quanto non sussista loro diretta responsabilità nella produzione del danno. Sono comunque esclusi i danni alle cose ed animali di proprietà dei piloti, degli addetti ai servizi dei natanti e delle case costruttrici. RISCHIO STATICO RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’ORGANIZZAZIONE PER DANNI NON CAUSATI DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI MILANO ASSICURAZIONI assicura, sulla base delle Condizioni Generali di Assicurazione in quanto compatibili, la responsabilità dell’organizzatore per danni involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai Rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e, in genere, dall’organizzazione della gara descritta in contratto. Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi e dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie, sono considerati Terzi anche gli addetti all’organizzazione, i dipendenti e gli ausiliari dell’organizzazione, nonché i piloti, gli addetti al servizio dei natanti e le case concorrenti, sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno. Per i dipendenti dell’organizzazione soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. 30/7/1965 n. 1124, l’assicurazione vale per le sole somme eccedenti l’indennità liquidata dall’INAIL, che l’organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall’organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 dei Codice Civile, nonché per le somme che l’organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito alla azione di regresso esperita nei suoi confronti dall’INAIL ai sensi dell’articolo 11 del predetto D.P.R. Sono esclusi dalla garanzia danni: alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; da furto; alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell’Assicurato. Pagina 5 di 5 RC GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE NATANTI MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Via Senigallia n. 18/2 - 20161 MILANO - www.milass.it