CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
GARE E
COMPETIZIONI SPORTIVE
NATANTI
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della
sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della
proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la
Nota informativa
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Via Senigallia n. 18/2 - 20161 MILANO - www.milass.it
NOTA INFORMATIVA PER NATANTI E MOTORI AMOVIBILI
GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLE
GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE PER I NATANTI
(Ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e del
Regolamento ISVAP n. 35/2010)
“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il
suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS”.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della
sottoscrizione della Polizza.
Ricordiamo che presso i nostri punti vendita o accedendo al nostro sito internet è possibile
richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti
dalla tariffa.
A. INFORMAZIONI SULL' IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo
Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046.
Sede Legale e Direzione in Milano (Italia): 20161 – Via Senigallia, 18/2; tel. (+39) 02 64021.
Sito Internet: www.milass.it.
E-mail: [email protected]
MILANO ASSICURAZIONI è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base al D.M. del
26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta
alla sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00010.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (dati aggiornati a 04.2013)
In base all’ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell’impresa è pari ad € 894.788.866, con
capitale sociale pari ad € 373.682.601 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 521.106.266.
L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità
disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla
gestione dei rami danni è pari a 100,3%.
Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute
nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della societa’ www.milass.it.
Pagina 1 di 6
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
GLOSSARIO
le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni di
Assicurazione:
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.
CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il contratto di
assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
DENUNCIA
Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall'Assicurato all'Assicuratore.
GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE
Ogni manifestazione – relativa a Natanti- competitiva organizzata nell’ambito e sotto l’egida di una
federazione sportiva riconosciuta.
MASSIMALE
Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.
MILANO ASSICURAZIONI
La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.
POLIZZA
La scheda sottoscritta dal Contraente e con la quale MILANO ASSICURAZIONI presta la garanzia
assicurativa.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da
questo assunta.
REGOLAZIONE
Conguaglio attivo o passivo dei Premi di Polizza effettuato dopo la scadenza del contratto.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
TERZI
Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.
Pagina 2 di 6
3. Coperture assicurative offerte
In conformita’ a quanto previsto dall’art. 124 del Codice e dall’art. 5 del D.P.R. 24 novembre 1970,
n. 973, la copertura offerta assicura i Rischi della responsabilità civile dell’organizzatore di Gare e
competizioni sportive e degli altri obbligati (piloti e ausiliari quali –a titolo meramente
esemplificativo- meccanici, tecnici di scuderia, direttori di gara), per i danni involontariamente
cagionati a Terzi dalla circolazione dei Natanti partecipanti a Gare o competizioni sportive ed alle
prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
AVVERTENZA
Esclusioni e rivalsa
Segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione prevedono alcuni casi nei quali la garanzia
non opera. In tali ipotesi, in forza dell’articolo 144 del Codice MILANO ASSICURAZIONI
potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato o del Contraente, per ottenere il rimborso di
quanto abbia dovuto pagare ad un Terzo in seguito ad un Sinistro.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2 “Esclusioni e
rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA
Ricordiamo che i Massimali riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti
rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai
risarcimenti dovuti sulla base delle eventuali "Condizioni Aggiuntive" acquistate (artIcolo 1
“Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione).
Il contratto e’ stipulato senza il tacito rinnovo.
AVVERTENZA
Per quanto concerne il Premio, vale invece quanto è previsto dall'articolo 5 “Adeguamento del
premio e Regolazione finale” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
3.1 Estensioni della copertura
Dietro pagamento di un sovrappremio è possibile estendere la copertura a Rischi non compresi
nell’assicurazione obbligatoria, scegliendo la Condizione Aggiuntiva di seguito elencata:
A) Organizzatori, Ufficiali di gara, dipendenti ed ausiliari degli organizzatori.
E’ inoltre possibile estendere, in tale ambito, la copertura al “Rischio statico responsabilità
civile dell’organizzazione per danni non causati dalla circolazione dei natanti”.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dai rispettivi articoli delle
Condizioni di Assicurazione.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
Si ricorda che la garanzia non copre:
. i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
. i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
a)
il Proprietario del Natante/Motore Amovibile, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di
riservato dominio ed il Locatario nel caso di Natante concessa in Leasing;
b)
il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i
discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e delle persone elencate al
punto a), nonchè gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse
persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato
provvede abitualmente al loro mantenimento;
Pagina 3 di 6
c)
ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si
trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’articolo 129 del Codice.
5.Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - nullità
AVVERTENZA
Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di
conclusione
del
contratto
potrebbero
comportare
la
perdita
del
diritto
all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892,
1893 e 1894 del codice civile.
In particolare, le dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio potrebbero
comportare la rivalsa in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che
invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze.
6. Premi
Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza contro rilascio da parte di MILANO
ASSICURAZIONI della dichiarazione di copertura assicurativa prevista dall’articolo 5, secondo
comma del D.P.R. 973/70.
Il Premio può essere soggetto a regolazione con le modalità indicate all’articolo 5 “Pagamento del
Premio e Regolazione finale” cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’articolo
47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed
attivati presso l’intermediario.
L’ importo del Premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute da MILANO ASSICURAZIONI
all’intermediario.
7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da
quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il
Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Sinistro
si rimanda all’avvertenza di cui al successivo punto 9.
8. Regime fiscale
Nel contratto si applicano sul Premio imponibile l’aliquota fiscale e il Contributo al Servizio
Sanitario Nazionale nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata in Polizza.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
9. Procedura per il risarcimento del danno
Ai sensi dell’articolo 143 del Codice in caso di Sinistro il Contraente ha l'obbligo di far pervenire
prontamente la relativa Denuncia alla Sede di MILANO ASSICURAZIONI o all'Agenzia/Punto di
Vendita presso il quale ha stipulato il contratto.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 6 “Modalità per
la Denuncia dei Sinistri”.
Pagina 4 di 6
AVVERTENZA:
L’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 5 giorni da
quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 6
“Modalità per la Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione).
Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro
come sopra indicati può comportare per MILANO ASSICURAZIONI gravi pregiudizi
economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi
dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Per quanto concerne le ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice.
A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali le imprese di assicurazione devono procedere
alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri.
L’impresa deve formulare l’offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato.
In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l’offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di
non farla – deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione
prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice.
L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui
ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde
comunque la somma offerta entro trenta giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta.
Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti nell’ottica della prevenzione
e del contrasto delle frodi assicurative, i termini entro i quali l’impresa deve procedere all’offerta
ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla sono sospesi. Per gli aspetti di maggior
dettaglio si rinvia al secondo comma dell’articolo 148 del Codice.
10. Accesso agli atti dell’impresa
Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di
valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali
procedimenti siano conclusi.
Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell’articolo 148 del Codice – cui si rinvia per
gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querela.
Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a
quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008.
In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviata,
rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/ 2008.
Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta
scritta all’impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e
specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano
comunque l’individuazione.
L’impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta
d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione.
L’impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici
giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile
dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo
di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia.
Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente
entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
Pagina 5 di 6
11. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:
Società: MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Funzione: Relazioni Industriali e Servizio Clienti-Servizio Clienti
Indirizzo: Via Lorenzo Il Magnifico, 1 - 50129 Firenze
Fax: (+39) 055-4792044
E-mail: [email protected]
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l’esposto con la copia
del reclamo presentato alla società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale
recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del
motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le
relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore
vanno presentati direttamente all’IVASS.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità
Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali
reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente
domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero
competente
(individuabile
accedendo
al
sito
internet:
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm) chiedendo l’attivazione
della procedura FIN-NET.
MILANO ASSICURAZIONI SPA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Milano Assicurazioni S.p.A.
N.B.: Si precisa che dal 1° gennaio 2013 l’ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle
Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal
decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135.
Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 06.2013
Pagina 6 di 6
Libretto di Polizza
Natanti
Edizione 12/2010
Responsabilità Civile
derivante dalle gare
sportive
e
competizioni
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
DERIVANTE DALLE GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE DI NATANTI
CIVILE
DEFINIZIONI
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.
CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il contratto di
assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il
Premio.
DENUNCIA
Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall'Assicurato all'Assicuratore.
GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE
Ogni manifestazione – relativa a Natanti- competitiva organizzata nell’ambito e sotto l’egida di
una federazione sportiva riconosciuta.
MASSIMALE
Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.
MILANO ASSICURAZIONI
La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.
POLIZZA
La scheda sottoscritta dal Contraente e con la quale MILANO ASSICURAZIONI presta la
garanzia assicurativa.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione
da questo assunta.
REGOLAZIONE
Conguaglio attivo o passivo dei Premi di Polizza effettuato dopo la scadenza del contratto.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
TERZI
Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.
Pagina 1 di 5
ARTICOLO 1 - Oggetto dell’assicurazione
MILANO ASSICURAZIONI assicura i Rischi della responsabilità civile dell’organizzatore di Gare e
competizioni sportive e degli altri obbligati, per i danni configurati nell’articolo 124 del Codice e
nell’articolo 5 del D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973. Pertanto MILANO ASSICURAZIONI si
impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e
spese, siano dovuti a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla
navigazione e giacenza in acqua dei natanti partecipanti a Gare e competizioni sportive ed alle
prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di
gara.
MILANO ASSICURAZIONI inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e della
relativa “Premessa”, i Rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali
Condizioni in quanto siano espressamente richiamate.
In questo caso i Massimali convenuti sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in
dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai
medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive”. La garanzia
ha effetto, per ciascun natante, nel momento in cui, per ordine della direzione di
gara, lo stesso viene consegnato agli incaricati delle verifiche preliminari, tecniche
e/o sportive, e termina nel momento in cui alla fine della competizione, sempre per
ordine della direzione di gara, viene riconsegnato dagli incaricati delle verifiche
finali, sempreché le verifiche siano previste dal regolamento particolare di gara con
relativi orari. Per corse motonautiche, sono esclusi i danni agli sciatori trainati ed i
danni tra sciatori trainati.
ARTICOLO 2 -Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione non è operante:
 in caso di dolo o colpa grave dell’organizzatore e degli altri obbligati;
 se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
 per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in
conformità alle disposizioni vigenti, alle precisazioni del regolamento
particolare di gara ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione,
nonché, comunque, se, il natante è monoposto;
 se la gara non è autorizzata in conformità alle norme di legge in vigore;
 se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 se il regolamento di gara non è approvato dai competenti organi sportivi.
Nei predetti casi e in tutti gli altri nei quali sia applicabile l’articolo 144 del Codice,
MILANO ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia
dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla
citata norma.
ARTICOLO 3 -Validità e sfera di applicazione
L’assicurazione vale per le acque territoriali italiane, compresi gli eventuali tratti di percorso in
acque neutre, per quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano, nonché per gli eventuali tratti
di percorso oltre i predetti limiti previsti dal regolamento particolare di gara sempreché la gara
stessa sia autorizzata dalla competente autorità italiana.
ARTICOLO 4 -Durata del contratto
Il contratto ha durata pari a quella della gara o competizione per la quale esso è stipulato,
nonché delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento
particolare di gara.
ARTICOLO 5 -Pagamento del Premio e Regolazione finale
Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza contro rilascio da parte del MILANO
ASSICURAZIONI della dichiarazione di copertura assicurativa prevista dall’articolo 5, secondo
comma del D.P.R. 973/70.
Pagina 2 di 5
La parte di Premio relativa agli elementi di Rischio variabili è determinata sulla base dei
dati forniti dal Contraente e deve essere pagata anticipatamente, salvo successiva
Regolazione.
Il Contraente è tenuto a comunicare a MILANO ASSICURAZIONI, nel termine di 15
giorni dalla scadenza del contratto, i dati definitivi necessari per la Regolazione del
Premio, nonché ad esibire -a richiesta di MILANO ASSICURAZIONI- la relativa
documentazione ufficiale, compresa copia conforme dell’incartamento di chiusura
della gara redatto dal direttore della stessa per l’Autorità sportiva di competenza.
La Regolazione del Premio deve essere effettuata da MILANO ASSICURAZIONI entro 90
giorni dalla scadenza del contratto. In caso di aumento rispetto al Premio anticipato, il
Contraente è tenuto a pagare la differenza di Premio dovuta. In caso di diminuzione
MILANO ASSICURAZIONI restituirà la parte di Premio riscosso in più. Il conguaglio di Premio,
sia a favore di MILANO ASSICURAZIONI che a favore del Contraente, dovrà essere versato,
rispettivamente a MILANO ASSICURAZIONI o al Contraente entro il 15° giorno dalla
data della comunicazione da parte di MILANO ASSICURAZIONI.
Qualora la gara venga annullata prima delle verifiche preliminari e/o delle prove ufficiali (se
previste), si fa luogo al rimborso del Premio anticipato, escluse le imposte. In ogni altro caso il
Premio è dovuto per intero.
In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, ovvero da
parte dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della
conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del
Codice Civile.
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a MILANO ASSICURAZIONI
ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.
In caso di mancata comunicazione, MILANO ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di
rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il
Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi
dell’articolo 1898 del Codice Civile.
ARTICOLO 6 -Modalità per la Denuncia dei Sinistri
La Denuncia deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il Sinistro si
è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.
La Denuncia del Sinistro deve contenere il numero della Polizza, la data, il luogo e le
modalità del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli
eventuali testimoni. Alla Denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile,
le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.
Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del
Sinistro come sopra indicati può comportare per MILANO ASSICURAZIONI gravi
pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento
dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta Denuncia del
Sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
ARTICOLO 7 -Gestione delle vertenze
MILANO ASSICURAZIONI assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la
gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede in cui si discuta del
risarcimento del danno, designando, ove occorre, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di
provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino all’atto della tacitazione dei
danneggiati.
MILANO ASSICURAZIONI non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali
o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né
delle spese di giustizia penali.
ARTICOLO 8 -Competenza territoriale
Per le controversie concernenti l’esecuzione del presente contratto è esclusivamente
competente a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede
legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l’Agenzia o il Punto di Vendita cui è assegnato
il contratto.
Pagina 3 di 5
ARTICOLO 9 -Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio,
al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento
ne sia stato anticipato da MILANO ASSICURAZIONI.
ARTICOLO 10 -Rinvio alle norme di Legge
Per quanto non espressamente regolato dalla Polizza valgono le norme legislative e
regolamentari vigenti.
Pagina 4 di 5
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L’ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN
QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)
PREMESSA
L’assicurazione dei Rischi indicati nelle sottoestese Condizioni Aggiuntive è regolata dalle
Condizioni Generali di Assicurazione, ad eccezione dell’articolo 2, secondo comma.
A)Organizzatori, Ufficiali di gara, dipendenti ed ausiliari degli organizzatori
Sono considerati Terzi anche per i danni a cose od animali, gli Ufficiali di gara ed i singoli
componenti i Comitati Organizzatori, i dipendenti e gli ausiliari addetti ai servizi ed
all’organizzazione delle gare e competizioni motonautiche, in quanto non sussista loro diretta
responsabilità nella produzione del danno. Sono comunque esclusi i danni alle cose ed
animali di proprietà dei piloti, degli addetti ai servizi dei natanti e delle case
costruttrici.
RISCHIO STATICO RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’ORGANIZZAZIONE PER DANNI
NON CAUSATI DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI
MILANO ASSICURAZIONI assicura, sulla base delle Condizioni Generali di Assicurazione in
quanto compatibili, la responsabilità dell’organizzatore per danni involontariamente cagionati a
Terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai Rischi, non compresi
nell’assicurazione obbligatoria, derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle
installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e, in genere, dall’organizzazione della gara
descritta in contratto.
Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi e dalle
installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie, sono considerati Terzi anche gli addetti
all’organizzazione, i dipendenti e gli ausiliari dell’organizzazione, nonché i piloti, gli addetti al
servizio dei natanti e le case concorrenti, sempreché non sussista una loro diretta
responsabilità nella produzione del danno. Per i dipendenti dell’organizzazione soggetti
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. 30/7/1965 n. 1124,
l’assicurazione vale per le sole somme eccedenti l’indennità liquidata dall’INAIL, che
l’organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile
d’ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall’organizzatore medesimo o da suo
dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 dei Codice Civile, nonché per
le somme che l’organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito alla azione di regresso esperita
nei suoi confronti dall’INAIL ai sensi dell’articolo 11 del predetto D.P.R.
Sono esclusi dalla garanzia danni:
 alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o
destinazione;
 da furto;
 alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell’Assicurato.
Pagina 5 di 5
RC GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE NATANTI
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Via Senigallia n. 18/2 - 20161 MILANO - www.milass.it
Scarica

GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE