L'APPRENIDISTATO L'apprendistato, disciplinato dal D. Lgs 167/2011, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazi one e all' o c cupLi o ne de i gi o vani. Il contratto e sì configurato a tempo indeterminato, ma le parti hanno libera facoltà di disdetta alla scadenza del periodo obbligatorio di formazione I1 contratto è articolato nelle seguenti - - - tipologie: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, con cui possono essere assunti i giovani dai 15 anni di età compiutie fino al compimento dei -util25 annidi età. Tale tipologia e attuabile in tutti i settori di attività può e essere izzata anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. La sua durata é in fu*ione della qualifica o del diploma da conseguire, nel limite di 3 anni (o 4 nel caso di diploma quadriennale regionale) relativamente agii aspetti formativi; apprendistato professionalazante o contratto di mestiere, con cui possono essere assunti i giovani di età compresa dai i 8 ai 29 anni di età (per i soggetti gìa i, possesso di una qualifica professionale, l'assunzione puo awenire un.h. u p*ilr. ai, n anni di età). Tale tipologia e attuabile in tutti i settori di attiyità privari e pubbiici ed è finali zzata al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuaii. La sua durata è in funzione dell'età dell'apprendista e della qualifica professionale da.orr.grir., nel limite di 3 anni (o 5 per le qualifiche professionali Jell'artigianato) relativamenr. u§ri formativi; apprendistato di alta formazione e di ricerca, con "rp.niassunti i giovani cui porror"o .rr.r. di età compresa dai 18 ai 29 anni di età (per i soggetti-già in possesso di una qualifica professionale, l'assunzione può avvenire anche u puiti.. aii n anni di età). Tale tipologia e attuabile in tutti i settori di attività privati e pubblìci ed e finaliz zata alconseguimento di un diploma di istruzione secondaria superioie, di titoli di studio universitari e dell,alta formazione, compresi i dottorati dj. ricerca, p.i tu specializzazione tecnica superiore, nonché per il praticantato per l'accesso agli ordini piofessionali o per esperienze professionali. Il contratto di apprendistato puo essere stipulato anche per l'assunzione di lavoratori in mobiiità, indipendentemente dai requisiti anagrafici, ai fini delra loro quarificazione o riquarificazione professionare. I1 contratto di lavoro deve essere stipulato in forma scritta. L'eventuale patto di prova e il piano formativo individuale devono essere àefiniti in forma scritta, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione coìlettiva o dagli enti bilateruii,.rtro 30 giorni dalia stipulazione del contratto. L'impiego di apprendisti non puo avvenire in regime di somministrazione atempo determinato, mentre è possibile, in tutti i setloriproduttivi, in regime di somministrizione atempo indererminato (L. g2l20l2e D. L. g3r2ol2conv. in L. 134t2012). I LIMITI INTRODOTTI DALLA RIFORMA FORNERO La Riforma Fomero ha introdotto una disposizione volta a favorire la stabtlizzazione del rapporto di lavoro con gli apprendisti: i datori di lavoro che occupano almeno i0 dipendenti possono assumere nuovi apprendisti solo se risulta confermato in servizio almeno il30% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti. (ei nni della percentuale di stabllizzazione, non si tiene conto dei rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per giusta causa di licenziamento) Se il requisito di stabrltzzazione non è soddisfatto, il datore di iavoro puo assumere soltanto un ulteriore apprendista. In caso di violazione, tutti gli apprendisti assunti in piu sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Inoltre, al fine di garantire l'effettività della formazione, il datore di lavoro e tenuto a mantenere un determinato rapporto tra apprendisti e maestranze specializzate e qualificate; dopo l'intervento della riforma Fornero, tale rapporto e di 3 a2 (per ogm2lavoratori qualificati in servizio, possono essere assunti 3 apprendisti). Se il datore di lavoro non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o se essi sono meno di 3, puo assumere al massimo 3 apprendisti. LA FORIVIAZIONE Il contratto di apprendistato si carattertzza per la marcata funzione formativa a favore del lavoratore. In tale forma di contratto di lavoro, a fronte della prestazione lavorativa, il datore si obbliga a corrispondere all'apprendista, non solo una controprestazione retributiva, ma anche gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale. di titoli di studio di livello secondario o universitario, o di speciahzzaziont. La regolamentazione degli aspetti tbrmativi, fatti salvi i criteri stabiliti dalla legge, è rimessa alla legislazione regionale e alla contrattazione collettiva. Le competenze acquisite dell'apprendista potranno essere certificate e dovranno essere registrate sul libretto formativo del cittadino. In caso di mancata attività di formazione, la legge prevede, a titolo di sanzione, che il datore di lavoro debba restituire, maggiorati, i benefici contributivi connessi ail'assunzione di apprendisti. La sanzione consiste nell'obbligo di restituire la differenza tra la conrribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento conrrafnlale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata de1 100%. Lamancata erogazione della formazione non comporta quindi la trasformazione del contratto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato, bensì solo unapenalizzazione pecuniaria. Peraltro la sanzione della restituzione dello sgravio contributivo fruito si applica solo quando dell'inadempimento dell'obblìgo formativo sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e sempre che la mancata erogazione della formazione abbia impedito o impedisca larealizzazione delle finalità del contralto di apprendistato. IL RAPPORTO DI LAYORO La disciplina del rapporto di lavoro in regime di apprendistato è definita dai contratti collettivi nazionali di lavoro o da appositi accordi interconfederali. Il D.Lgs. 1671201,1 si limita, infatti, - a stabilire i seguenti principi: durata minima del contratto di almeno 6 mesi (art. 1, co. 16, lett. A, L. 9212012). In tal modo, il rapporto vero e proprio avrà una durata minima, la cui effettiva estensione (6 mesi o piu) è fissata dai contratti collettivi nazionali dei vari settori economici. L'unica eccezione riguarda le assunzioni di apprendisti effettuate solo per lo svolgimento di attività stagionali (il rapporto di lavoro poffà durare anche meno di 6 mesi) (art. 4, co. 5, D.Lgs. 167 12011); divieto di retribuzione a cottimo; possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto, o, in altemativa, di stabilire la retribuzione deli'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianrtà di servizio; presenza di un tutore o referente aziendale; prolungamento del periodo di apprendistato in caso di malattia infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a 30 giorni. secondo quanto previsto dai contratti collettivi. IL RECESSO DEL DATORE DI LAVORO Il D.Lgs. 1671201,1, se da un lato prevede, una durata determinata del contratto, differenziata in base alla tipologia, dall'altro, però, qualifica l'apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato. A tale singolare struttura corrisponde una peculiare regolamentazione del potere di recesso del datore di lavoro, che risulta condizionato dalla funzione formativa svolta dal contratto. Infatti, durante tutto il periodo di formazione spettante all'apprendista, al datore di lavoro è fatto divieto di recedere dal contratto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione, all'apprendista si applicano le tutele previste dalla normativa vigente. Al termine del periodo di formazione, entrambe le parti, lavoratore e datore di lavoro, hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (viene meno la funzione formativa). scadenza del periodo di formazione, dunque, essendo l'apprendistato definito come un contratto di lavoro a tempo indeterminato, se il datore di lavoro non effefiua la disdetta del confratto, l'apprendista è automaticamente mantenuto in Alla servizio e il rapporto di lavoro prosegue a tempo indeterminato, come normale contratto di lavoro subordinato (viene meno la funzione formativa). INCENTIVI (apprendistato per la qualifica e Qualsiasi forma di apprendistato prevista nei nostro ordinamento di mestiere, apprendistato contratto o professionahzzante per il diploma professionale, apprendistato ài uitu iormazione e ricerca, ex D.Lgs. 16712011) beneficia di incentivi di natura contributiva, economica e fiscale. BENEFICI CONTRIBUTIVI La contribuzione per gli apprendisti è pari al l0oÀ. per le aziende fino a Ò aipéra.nti viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni di contratto (soggetto alla regola del "de minimis"). Per gli anni successivi al tetzo la contribuzione è pari al 10Yo. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro al termine del periodo l'agevolazione contributiva del 10olo viene riconosciuta per i 12 mesi successivi. di apprendistato, BENEFICI ECONOMICI Possibilità di inquadrare l'apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla qualifica da conseguire e/o di riconoscere una retribuzione pari ad una percentuale di quella prevista per un lavoratoré già qualificato, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato. BENEFICI FISCALI Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per dell'IRAP. il calcolo