CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *** RASSEGNA STAMPA 30 aprile 2008 Titoli dei quotidiani Professioni Il Sole 24 Ore L’assegno passa in chiaro Il Sole 24 Ore Verifiche a metà per le case da gioco Il Sole 24 Ore Post datati al tramonto Italia Oggi Magistrati, esame sui fuori ruolo Italia Oggi Fallimenti, largo ai giovani curatori Italia Oggi Antiriciclaggio, per il professionista il più delicato dei ruoli Assegni trasferibili solo con il codice fiscale Corsera Giustizia Addio alla carta. Negli uffici giudiziari da domani solo email Corsera GIURISPRUDENZA Il Sole 24 Ore Agevolato il risarcimento danni Il Sole 24 Ore Falso in bilancio, esame soglie FLASH Consiglio Nazionale Forense - via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 - *** Professioni Gabriele Ventura, Italia Oggi pag. 37 Magistrati, esame sui fuori ruolo Magistrati fuori ruolo del ministero della giustizia sotto esame. Sono stati applicati ieri per la prima volta dal consiglio di amministrazione di via Arenula, presieduto dal guardasigilli Luigi Scotti, i nuovi indicatori dell'attitudine direttiva dei giudici o dei pm in servizio presso il dicastero. I parametri, approvati dal Consiglio superiore della magistratura, d'intesa con il ministro della giustizia, lo scorso 10 aprile, sono due: la capacità di organizzare e programmare l'attività e la capacità di gestire le risorse. E raggruppano una serie di indicatori di valutazione delle precedenti esperienze svolte dai magistrati fuori ruolo. Nel dettaglio, la capacità di organizzare e programmare l'attività è valutata, tra l'altro, attraverso le esperienze di direzione e organizzazione «desunte dallo svolgimento, effettivo o vicario, di funzioni direttive, semidirettive o di coordinamento di posizioni tabellari o gruppi di lavoro». Rilevanti anche le esperienze di collaborazione nell'attività di direzione o organizzazione, di organizzazione del lavoro giudiziario e di coordinamento investigativo. E le relazioni rilevanti per l'organizzazione e l'esercizio della funzione giudiziaria, la valorizzazione delle attitudini dei magistrati e funzionari, il rispetto della sfera di autonomia professionale del giudice o del sostituto procuratore, la formazione in materia organizzativa e gestionale e le esperienze di direzione, organizzazione e collaborazione maturate in ambito non giudiziario. Il secondo parametro, ovvero la capacità di gestire le risorse dei magistrati fuori ruolo, è valutato invece sulla base dei seguenti indicatori: il controllo sull'andamento generale dell'ufficio, la propensione all'uso di tecnologie avanzate e l'attuazione del progetto di organizzazione tabellare o del programma organizzativo, dove assumono rilievo, tra l'altro, l'approvazione dei progetti da parte del Csm, l'approvazione delle successive variazioni tabellari, la valutazione dei progetti di organizzazione degli uffici requirenti. Gli indicatori, infine, «devono essere valutati tendendo conto dei risultati conseguiti in rapporto all'attività, alla tipologia di ufficio in cui l'attività viene svolta (in relazione alla grandezza, al bacino di utenza, ai flussi di affari, al contesto geografico e sociale che connota il bacino di utenza) e alla situazione organizzativa e strutturale dell'ufficio stesso». Consiglio Nazionale Forense - via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 - Silvana Saturno, Italia Oggi pag. 37 Fallimenti, largo ai giovani curatori Largo ai giovani per lo svolgimento dell'incarico di curatore fallimentare. Requisiti ad hoc per gli under 45, soppressione dell'elenco dei coadiutori fallimentari, limite di permanenza negli elenchi fissato a massimo 72 anni. Obiettivo: facilitare l'ingresso delle nuove leve fra gli operatori, pur preservando le esperienze acquisite. È quanto prevede la circolare del 23 aprile 2008 del Tribunale di Milano, sezione Fallimenti, con le indicazioni aggiornate per la selezione dei professionisti. Il documento, assieme ai facsimile di domanda, è scaricabile dal sito web www.fallimentitribunalemilano.net al link modulistica-sezione fallimentarenomina curatore. Le domande devono essere depositate tassativamente dall'1/5/2008 al 15/6/2008. La circolare, si legge nel documento, è stata il frutto di numerosi incontri con i rappresentanti degli ordini di Milano per mediare fra le diverse esigenze interne alle categorie (in particolare, avvocati e dottori commercialisti ed esperti contabili). Fra i requisiti di selezione per gli under 45: l'iscrizione all'albo dell'ordine da almeno cinque anni; almeno tre anni di collaborazione con uno o più professionisti che nel 2003-2007 ha operato con la sezione fallimentare del tribunale di Milano o altro tribunale, l'attestazione (redatta dal o dai suddetti professionisti), che il ricorrente ha validamente collaborato nella gestione di procedure concorsuali maturando una esperienza e un livello professionale che gli consentono di gestire una procedura concorsuale di media difficoltà. L'attestazione sarà resa sul «proprio onore» e con assunzione di responsabilità «morale» di quanto dichiarato. Quanto previsto in circolare non darà luogo a concorso, né a «valutazione concorsuale», né vi sarà un diritto soggettivo o interesse legittimo a essere inseriti nell'elenco dei curatori. Il modello dovrà essere compilato, sottoscritto e depositato nella cancelleria della sezione (stanza 37). Consiglio Nazionale Forense - via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 - Antiriciclaggio Benedetto Santacroce, Isidoro volo, Il Sole 24 Ore pag. 7 L’assegno passa in chiaro L’assegno non trasferibile diventa la regola, quello libero l’eccezione. E’ questa la novità che scatta da oggi con la disciplina antiriciclaggio del decreto 231/07 in vigore dal 29 dicembre scorso. Diventa infatti operativa una norma (articolo 49) che rivoluziona il modo di usare gli assegni. Quelli pari o superiori a 5mila euro diventano obbligatoriamente “non trasferibili”, sotto questa soglia per usare gli assegni liberi si dovrà pagare un’imposta di bollo di 1,50 euro a modulo. La girata in cui manca o è sbagliato il codice fiscale è nulla. Per gli assegni già in circolazione l’imposta di bollo non si dovrà pagare ma si dovrà comunque rispettare il limite dei 5mila euro. Assegni post datati: le novità riguardano tutti i cittadini ma nella pratica di tutti i giorni – soprattutto nel rapporto clienti/fornitori e non solo – cattiva prassi l’uso degli assegni post datati. Che ce li ha avrà dubbi. Ad esempio, cosa succede a un assegno “pot datato” compilato lo scorso 20 marzo ma con data di emissione 30 giugno 2008 (quindi incassabile solo dopo questa data)? un primo problema ci potrebbe essere se l’importo è pari o superiore a 5mila euro e non è stata apposta sull’assegno alcuna clausola di “non trasferibilità”, perché non richiesta dalla vigente disciplina al momento della compilazione dell’assegno. Se non è possibile intervenire sull’assegno (in assenza di girata), la soluzione più semplice potrebbe essere rappresentata dall’inserimento della clausola. L’eventuale presentazione di un assegno “trasferibile” per importi superiori alla soglia prestabilita, non blocca il pagamento da parte delle banche e da Poste italiane, ma prevede una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo trasferito. Banche e Poste devono comunicare, entro 30 giorni, l’irregolarità dell’assegno. Se la comunicazione non si fa si rischia una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30%. Più girate: un secondo problema si presenta nel caso l’assegno sia stato oggetto di più girate. Per incassarlo bisogna apporre sul modulo, sotto ogni girata,il codice fiscale e la firma del girante, altrimenti la girata è considerata nulla e l’assegno non si può incassare. Ecco perché il ministero dell’Economia ha fornito alcune importanti precisazioni: 1) il codice fiscale del girante si deve indicare sempre, anche se si utilizzano moduli di assegno rilasciati prima del 30 aprile; 2) la mancata indicazione del codice fiscale del girante rende la girata nulla e, pertanto Banche e Poste non dovranno effettuare il pagamento dell’assegno. La disposizione sarà operativa anche se il girante è sprovvisto del codice fiscale; 3) la girata sarà considerata nulla anche quando il codice fiscale del girante è manifestatamene errato. Consiglio Nazionale Forense - via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 - Emanuele Fisicaro, Il Sole 24 Ore pag. 7 Verifiche a metà per le case da gioco I gestori delle case da gioco, in base all’articolo 24 del decreto legislativo 231/07, sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Per questi soggetti gli obblighi sono dettati dall’articolo 10 della direttiva 2005/60/CE e nel merito, i gestori devono effettuare l’adeguata verifica della clientela che frequenta a casa da gioco ossia “procedere all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente che acquisti o venda gettoni da gioco di valore pari o superiore a 2mila euro”. Tuttavia, gli obblighi di adeguata verifica della clientela –continua l’articolo 10 della direttiva – si “considerano comunque assolti dalle case da gioco soggetti a controllo pubblico se procedono alla registrazione, all’identificazione e alla verifica dell’identità dei clienti fin dal momento dell’ingresso o prima di esso, indipendentemente dall’importo dei gettoni da gioco acquistati”. Oneri sospesi: il Dl 231/07, nonostante la direttiva non lo prevedesse all’articolo 24 stabilisce un ulteriore onere per la categoria. E’ infatti previsto che, a partire dal 30 aprile 2008, le case da gioco devono adottare le modalità idonee a ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o superiore a 2mila euro. Per l’attuazione della tecnica necessaria a ricollegare i dati identificativi manca ancora il provvedimento che il ministero dell’Economia dovrà emanare. Nel frattempo per le case da gioco c’è solo l’obbligo di identificazione e registrazione del cliente così come stabilito dall’articolo 24 del Dl 231/07. Maria Carla De Cesari,Il Sole 24 Ore pag. 7 Post datati al tramonto Vita dura per il “postdatato”, l’assegno con data futura finisce da oggi dietro l’angolo, stretto da clausole di non trasferibilità, soglie di importo, vincoli alle girate. Sono le nuove regole imposte dall’antiriciclaggio a mettere alle strette questa forma di “pagherò”. Da oggi infatti, tutti gli assegni nascono con la clausola “non trasferibile”; chi vuole un libretto con titoli liberi dovrà pagare un bollo da 1,50 per assegno e, comunque la girata è ammessa solo per importi sotto i 5mila euro, specificando il codice fiscale di chi “gira”. Tutte queste coordinate da rispettare – nel caso di assegni liberi la mancata indicazione del codice fiscale del “girante” rende inesigibile il titolo –ostacolano il percorso del post-datato da portafoglio a portafoglio. E là dove vigeva la fiducia sul rispetto dell’obbligazione, la legge antiriciclaggio impone la tracciabilità tra chi paga e chi riceve il pagamento, con tutti gli eventuali passaggi. La “stretta” al postdatato, assume quasi un valore simbolico e può essere un sacrificio condiviso per togliere argomenti alla criminalità economica e dare impulso all’abbandono d qualche pratica disinvolta. Oppure, tradursi in un vincolo che non ha vera efficacia contro la criminalità. Un confine sottile su cui però dovrebbero vigilare le autorità indicate del monitoraggio di eventuali violazioni ai limiti della circolazione del contante. Perché, tutto sommato, l’assegno, -beninteso, con tutte le coordinate a posto e la data di emissione regolare – non può essere considerato uno strumento di pagamento fuorilegge. Consiglio Nazionale Forense - via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 - Nicola Buri, Eliana Manes Rossi, Centro studi Unagraco, Italia Oggi pag. 45 Antiriciclaggio, per il professionista il più delicato dei ruoli Il termine «antiriciclaggio» deriva dalla parola «riciclaggio» che nel lessico comune evoca operazioni artificiose, sospette e connotate di illiceità. Nel lessico giuridico il termine riciclaggio indica «tutte le attività atte a ripulire proventi derivanti da attività illecite in maniera tale da nascondere, occultare o comunque ostacolare l'accertamento circa l'origine stessa dei proventi illeciti». Non vi è dubbio alcuno che l'immissione sul mercato di ricchezze illecite provochi un danno sociale che va combattuto. Il legislatore fonda su queste basi la ratio della normativa che ha esteso, negli ultimi anni, l'ambito di applicazione ai «professionisti», considerandoli coloro che più da vicino possono rilevare le operazioni in questione. I professionisti «confidenti e consiglieri» dei loro clienti sono chiamati a sconfinare il segreto professionale in nome di una fattiva collaborazione. Qualcuno sostiene che è un'esagerazione, nega che il professionista si trasformi in un detective destinato a investigare sulle operazioni compiute dai suoi clienti. Si sostiene che semplicemente e facilmente egli deve solo fare un'analisi delle informazioni, per poi effettuare le dovute comunicazioni sulle eventuali anomalie, per giunta coperto dal segreto d'ufficio. Riflettiamo insieme, consideriamo l'iter dall'inizio. Il professionista deve: identificare il cliente, provvedere alla registrazione ed alla tenuta dell'archivio unico (informatico o cartaceo), segnalare all'Uif (Unità di informazione finanziaria) le operazioni cosiddette sospette, _ A riguardo la Fsa (Financial services authority) inglese ha pubblicato, nella sezione dedicata all'Aml (Anti money laundering), una serie di articoli sull'approccio ai rischi dell'antiriciclaggio. In particolare spiega cosa s'intende per «riskbased approach» all'antiriciclaggio. Si tratta semplicemente di sviluppare un processo di contrasto alle attività criminose del riciclaggio. È importante però comprendere che tale approccio deve essere adottato dai regulators, dalle aziende e dai professionisti soggetti alla regulation stessa. I principi base per i professionisti sono: -risk identification e assessment: occorre identificare i rischi connessi al riciclaggio nei confronti dei propri clienti. Determinare il profilo di rischio del cliente, ha lo scopo di individuare potenziali incoerenze nell'operatività dello stesso; -risk mitigation: occorre selezionare ed applicare opportune misure e controlli per contrastare tali rischi; -risk monitoring: occorre assicurare costantemente un controllo sulla prestazione professionale svolta tenendo aggiornate le mutazioni dei profili di rischio, documentare e fare periodicamente una «quality assurance» dell'intero processo. Tali adempimenti, in apparenza semplici, richiedono tempo, controlli superiori alla norma, formazione e monitoraggio continuo del personale. A tal proposito la Commissione studi «Antiriciclaggio» dell'Unagraco sta elaborando un documento che tratta la materia partendo dall'evoluzione storica della normativa, proseguendo con gli obblighi per i professionisti e i clienti, esaminando il sistema sanzionatorio. L'obiettivo è quello di soffermarsi in particolare sul ruolo del professionista che oggi è sempre più preso in attività accessorie che lo distolgono da quello che dovrebbe essere il suo principale lavoro, spende tempo ed energie per cercare di far fronte agli adempimenti sempre più pressanti imposti dalla normativa, la quale oggi non ha ancora previsto degli «indici di anomalia» ad hoc per la categoria. Nel provvedimento Uic, infatti, si sostiene che gli indicatori di anomalia colgono «solo alcuni degli aspetti che possono essere rilevatori di operazioni di riciclaggio e non sono quindi da considerarsi esaustivi e sufficienti per la rilevazione delle operazioni da segnalare». Esaminando a fondo questi indici, ci si rende conto che l'alea d'interpretazione personale, su quello che può essere reputato lecito o illecito, è troppo ampia. Le segnalazioni antiriciclaggio inviate nel 2006 sono state 10.327. L'Uic ha esaminato dal 1997 al 2006, 51.446 segnalazioni antiriciclaggio, di cui 11.564 nel solo anno 2006, concentrandosi su 462 segnalazione legate al finanziamento al terrorismo. Si deve, però, considerare che 9.309 casi sono stati Consiglio Nazionale Forense - via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 - scartati dalla Dia, sembra per scarsa qualità delle segnalazioni, mentre 1.586 casi di segnalazione nel solo anno 2006 si sono rivelati privi di fondamento. Dai professionisti sono pervenute solo il 2,3% del totale delle segnalazioni. Il dato dovrebbe far riflettere considerando che l'insieme dei professionisti include avvocati, notai, commercialisti, consulenti del lavoro, revisori contabili, periti, ed altri soggetti, non iscritti in albi, che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi. A tal proposito il ministero stesso sottolinea che sarebbe auspicabile un'opera d'informazione e orientamento, tramite contatti e incontri con gli ordini professionali e gli organismi di categoria. Le preoccupazioni dei professionisti, però, sono tante: è mutato il Dna del professionista cui lo stato ha inteso accollare ulteriori oneri; è variato o comunque destinato a variare il rapporto col cliente in quanto aumenterà la diffidenza. Il professionista, già quotidianamente, incontra grosse difficoltà nel dispensare consigli e consulenze. Con il mutare del suo profilo, il cliente potrebbe iniziare a vederlo quale «nemico» da cui allontanarsi e magari optare per «terzi» non qualificati né rispettosi della normativa. Stefania Tamburello, Corriere della Sera pag. 31 Assegni trasferibili solo con il codice fiscale Assegni, da oggi si cambia. Entrano infatti in vigore le nuove regole europee contro il riciclaggio che hanno l'obiettivo di aumentare la sicurezza degli scambi di denaro e soprattutto di favorire l'individuabilità di chi usa gli strumenti di pagamento bancari o postali per pulire il denaro sporco, frutto di reati o di atti criminosi. Le nuove regole riguardano gli assegni bancari, postali e circolari, i libretti di deposito e al portatore, il contante. Gli assegni, innanzitutto. Da oggi saranno diversi: avranno tutti già stampigliata sopra la dicitura «non trasferibile». Sarà possibile chiedere alla banca anche assegni liberi, ma in tal caso bisognerà pagarli 1,50 euro ciascuno a titolo di imposta di bollo. E in ogni caso varrà anche per questi la regola generale che vieta di fare trasferimenti superiori ai 5 mila euro senza l'apposizione della clausola di non trasferibilità. In sintesi possono continuare ad essere girati solo gli assegni emessi in forma libera, (e quindi pagati 1,50 euro ciascuno) e per importi inferiori ai 5 mila euro. Si possono fare anche più girate, ma ad una condizione: ognuna di esse dovrà essere accompagnata, pena la nullità del titolo, dal codice fiscale di chi l'appone. E i vecchi assegni? Si possono utilizzare fino al loro esaurimento con le stesse modalità di quelli in forma libera. E quindi col tetto dei 5 mila euro. Se al contrario si è in possesso di un assegno a proprio favore, emesso prima del 30 aprile, non cambia nulla e lo si può incassare regolarmente. Infine il caso di un assegno intestato a me medesimo (m.m): si può fare ma è considerato non trasferibile. Non può quindi girare e può essere incassato solo dall'emittente. Tutte queste regole si applicano anche agli assegni circolari, ai vaglia postali e cambiari. Quanto ai libretti al portatore non potranno superare i 5 mila euro di saldo e ci sarà oltre un anno di tempo, fino al 30 giugno del 2009, per portare sotto tale soglia quelli vecchi. Se invece vengono ceduti bisogna comunicare entro 30 giorni alla banca i dati identificativi della persona che li riceve. Per chi non rispetta le regole sono previste sanzioni che possono arrivare fino al 40% del totale dell'importo trasferito. Oppure nel caso dei libretti, dal 10 al 20% del saldo. Assegni, si cambia. Entrano oggi in vigore le nuove regole europee contro il riciclaggio Consiglio Nazionale Forense - via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 - Giustizia Luigi Ferrarella, Corriere della Sera pag. 23 Addio alla carta. Negli uffici giudiziari da domani solo email Addio alla carta. Proprio nel proverbiale regno della carta. Da domani tutte le comunicazioni tra gli uffici giudiziari italiani dovranno avvenire «unicamente » sotto forma di posta elettronica certificata. La piccola rivoluzione sta nell'avverbio: anche per le comunicazioni tra magistrati che richiedano una prova del fatto che siano davvero pervenute al destinatario, la carta (giudiziaria) andrà definitivamente in archivio. E lo stesso, sempre da domani, varrà anche per tutte le comunicazioni tra gli uffici giudiziari italiani e il Ministero della Giustizia, nonché tra gli uni e l'altro nei confronti del Consiglio superiore della magistratura. La conversione definitiva alla email giudiziaria è logica conseguenza anche dell'obiettivo fissato dall'ultima legge Finanziaria, che ha imposto al dicastero di via Arenula di superare la soglia del 50% di comunicazioni via email, pena (in caso di fallimento e di non raggiungimento di questa soglia) una penalizzazione che prenderebbe la forma di un «taglio» del 30% al capitolo di bilancio per le spese postali (lettere e fax). Ed è proprio questo, come intuibile, il versante materiale sul quale il passaggio senza ritorno alle email dovrebbe far sentire immediatamente i propri effetti economici, riducendo circa della metà i 7 milioni e 200mila euro che nel 2006 sono stati spesi per le comunicazioni cartacee tra uffici giudiziari, Ministero e Csm. Come tutte le rivoluzioni all'italiana, però, anche questo primo maggio dell'email togata porterà con sé un piccolo paradosso: mentre tutti gli altri uffici giudiziari comunicheranno tra loro e con il Ministero via email su indicazione del Ministero, proprio il Ministero continuerà invece a usare la carta per le comunicazioni interne tra le proprie articolazioni, come pure nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni. Da un lato perché non tutte queste altre amministrazioni pubbliche si sono dotate di posta elettronica certificata, e dunque verso loro si continuerà a ricorrere alla posta tradizionale. E poi, sull'altro versante, perché l'attuale piattaforma informatica del Ministero non consente di protocollare in via informatica e diretta la mail, e non permette la modifica necessaria a evitare la beffa dell'altrimenti forzata duplicazione con il passaggio comunque alla stampa della mail (che poi sarebbe da protocollare in modo tradizionale, scannerizzare e infine reinviare via mail). Per adesso, insomma, è già tanto questo piccolo passo (extraprocessuale, solo organizzativo) che una branca consistente della pubblica amministrazione, come la Giustizia, fa nelle comunicazioni via mail tra uffici. Prodromo al miraggio di notifiche via mail anche all'indirizzo degli studi legali degli avvocati per tutte le scadenze e gli atti giudiziari. Consiglio Nazionale Forense - via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 - GIURISPRUDENZA Cassazione Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore pag. 35 Agevolato il risarcimento danni Più chiarezza sui termini di prescrizione per chi chiede il risarcimento di un danno provocato dalla pubblica amministrazione. La Corte di cassazione sottolinea che il venir meno della pregiudiziale amministrativa ( cioè la necessità che prima della richiesta di indennizzo venga proposta l’azione di annullamento dell’atto illegittimo) ha come conseguenza il fatto che il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento inizia a decorrere dalla data dell’illecito e non invece da quella del passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento. Di più, a precisazione della disciplina della fase transitoria del passaggio dalle vecchie alle nuove regole con la giurisdizione piena del giudice amministrativo: se comunque è stata proposta l’azione di annullamento dell’atto davanti al giudice amministrativo, avendo poi come obiettivo l’azione davanti al giudice ordinario per ottenete il soddisfacimento dei diritti patrimoniali vantati, la prescrizione interrompe lo stesso. Con la sentenza 9040 delle Sezioni unite civili, depositata l’8 aprile, la Corta fissa innanzitutto la cornice “di principio” nella quale deve essere collocata la possibilità di riparazione del danno da atto della P.A, senza che sia necessari la preventiva impugnazione dello stesso provvedimento amministrativo. E’ cosi che va recuperata, una logica di sistema, “la conservazione degli effetti della domanda proposta avanti a una giurisdizione, che si rende possibile in seguito della riassunzione dinanzi ad altra giurisdizione”. Conservazione che, fatta salva la durata ordinaria di 5 anni, deve incidere sulla prescrizione che va fatta decorrere dal momento dell’illecito e non da quello della sentenza definitiva di annullamento dell’atto. Tanto più che, a partire dal 2000, la competenza si è concentrata sul giudice amministrativo, deputato a conoscer sia dell’annullamento dell’atto sia del risarcimento del danno. Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore pag. 35 Falso in bilancio, esame soglie Verifica a tutto campo e in maniera analitica sul falso in bilancio. E’ questa la raccomandazione che fa la Cassazione (Prima sezione penale, sentenza n. 17285 del 24 aprile), dopo la modifica della disciplina dei reati societari nel 2002 e, in particolare per il reato del falso in bilancio, a causa delle nuove soglie di rilevanza e della fattispecie di contravvenzione. Precisa la Cassazione: si è trattato di una successione di leggi penali nel tempo che obbliga il giudice a una verifica ora per allora della presenza dei requisiti del nuovo reato. In loro assenza anche una condanna già passata in giudicato può essere revocata. Consiglio Nazionale Forense - via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 - FLASH Italia Oggi pag. 47 A confronto sui sistemi pensionistico-assistenziali europei La previdenza e le professioni in Europa» è il tema forum internazionale, promosso dalla Cassa nazionale dei ragionieri, presieduta da Paolo Saltarelli che intende estendere la riflessione sui sistemi pensionistico-assistenziali a livello comunitario, coinvolgendo esponenti del mondo politico, accademico e professionale direttamente impegnati nel settore. L'appuntamento è fissato per venerdì 6 giugno a partire dalle ore 9,00, all'Hotel Excelsior di Roma, con tre tavole rotonde che serviranno ad approfondire la conoscenza dei meccanismi e delle modalità di governance degli enti previdenziali nel vecchio continente e a sviluppare modelli alternativi di programmazione e controllo delle attività di gestione. All'incontro, infatti, prenderanno parte, tra gli altri, Maurizio De Tilla, presidente Adepp e numero uno di Eurelpro, Giuseppe Gargani, presidente commissione Giuridica del Parlamento Ue, M. Beck, vice presidente Abv e vice presidente Eurelpro, M. Dietmar Lucking, presidente del Consiglio delle Casse esperti contabili e oditor tedeschi e presidente Casse commercialisti maggiore, Maitre Volker Schmidt - Lafleur, direttore Casse commercialisti minori, Me Giles Not, rappresentante Cnbf (Cassa avvocati francese, membro di Eurelpro), M. Jean-Luc Chevry, presidente Cavec (Cassa esperti contabili francesi) e Ruth Pasermann, rappresentante della Commissione europea a Bruxelles, Ernesto Gatto, componente Fee a Bruxelles, Giuliano Cazzola, docente di diritto della previdenza, università di Bologna, Giovanni Geroldi, presidente Nucleo di valutazione della spesa previdenziale del ministero del lavoro, Roberto Pessi, preside facoltà di giurisprudenza, ordinario diritto del lavoro università Luiss, Elsa Fornero, ordinario di diritto della previdenza, università di Torino, La giornata di studio (curata dalla commissione stampa e convegnistica della Cassa ragionieri, coordinata dal consigliere Raffaele Giglio), servirà a creare una piattaforma di dialogo, tra le diverse posizioni e le altrettanto differenti esigenze esistenti nella galassia professionale europea, anche alla luce delle riforme del mercato del lavoro e dell'università che hanno interessato numerosi paesi, negli ultimi anni, utile per la definizione delle linee strategiche di indirizzo e di coordinamento di una nuova politica delle professioni, non più espressione delle singole realtà nazionali ma concordata a un livello superiore e quindi con un peso specifico diverso. Il Sole 24 Ore pag. 29 Fisco, consulenza estera equivalente Le prestazioni di consulenza tecnica e legale, rese a una società italiana da un soggetto non residente, devono essere assoggettate a Iva con il meccanismo del riverse charge. Le prestazioni generiche, invece, sono soggette a Iva del Paese del prestatore comunitario. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 178/e del 29 aprile richiamando anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue (sentenza 6 dicembre 2007 causa C401/06). La sentenza Ue ha stabilito infatti che ciò che conta dal punto di vista fiscale è la natura delle prestazioni e la finalità. In particolare, prestazioni di assistenza tecnica e legali non riguardano solo le attività tipiche delle professioni di avvocato, consulente, perito contabile o di ingegnere, ma di ogni altra attività “analoga” quando persegue le medesime finalità. Tale “analogia” non è ravvisabile invece nelle prestazioni in cui sia preminente l’organizzazione di mezzi tecnici, tipica delle attività imprenditoriali, rispetto alla componente intellettuale e valutativa. ( a cura di Daniele Memola ) Consiglio Nazionale Forense - via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 -