CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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RASSEGNA STAMPA
30 aprile 2008
Titoli dei quotidiani
Professioni
Il Sole 24 Ore
L’assegno passa in chiaro
Il Sole 24 Ore
Verifiche a metà per le case da gioco
Il Sole 24 Ore
Post datati al tramonto
Italia Oggi
Magistrati, esame sui fuori ruolo
Italia Oggi
Fallimenti, largo ai giovani curatori
Italia Oggi
Antiriciclaggio, per il professionista il più delicato dei ruoli
Assegni trasferibili solo con il codice fiscale
Corsera
Giustizia
Addio alla carta. Negli uffici giudiziari da domani solo email
Corsera
GIURISPRUDENZA
Il Sole 24 Ore
Agevolato il risarcimento danni
Il Sole 24 Ore
Falso in bilancio, esame soglie
FLASH
Consiglio Nazionale Forense
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Professioni
Gabriele Ventura, Italia Oggi pag. 37
Magistrati, esame sui fuori ruolo
Magistrati fuori ruolo del ministero della giustizia sotto esame. Sono stati applicati ieri per
la prima volta dal consiglio di amministrazione di via Arenula, presieduto dal guardasigilli
Luigi Scotti, i nuovi indicatori dell'attitudine direttiva dei giudici o dei pm in servizio presso il
dicastero. I parametri, approvati dal Consiglio superiore della magistratura, d'intesa con il
ministro della giustizia, lo scorso 10 aprile, sono due: la capacità di organizzare e
programmare l'attività e la capacità di gestire le risorse. E raggruppano una serie di
indicatori di valutazione delle precedenti esperienze svolte dai magistrati fuori ruolo. Nel
dettaglio, la capacità di organizzare e programmare l'attività è valutata, tra l'altro,
attraverso le esperienze di direzione e organizzazione «desunte dallo svolgimento,
effettivo o vicario, di funzioni direttive, semidirettive o di coordinamento di posizioni
tabellari o gruppi di lavoro». Rilevanti anche le esperienze di collaborazione nell'attività di
direzione o organizzazione, di organizzazione del lavoro giudiziario e di coordinamento
investigativo. E le relazioni rilevanti per l'organizzazione e l'esercizio della funzione
giudiziaria, la valorizzazione delle attitudini dei magistrati e funzionari, il rispetto della sfera
di autonomia professionale del giudice o del sostituto procuratore, la formazione in materia
organizzativa e gestionale e le esperienze di direzione, organizzazione e collaborazione
maturate in ambito non giudiziario. Il secondo parametro, ovvero la capacità di gestire le
risorse dei magistrati fuori ruolo, è valutato invece sulla base dei seguenti indicatori: il
controllo sull'andamento generale dell'ufficio, la propensione all'uso di tecnologie avanzate
e l'attuazione del progetto di organizzazione tabellare o del programma organizzativo,
dove assumono rilievo, tra l'altro, l'approvazione dei progetti da parte del Csm,
l'approvazione delle successive variazioni tabellari, la valutazione dei progetti di
organizzazione degli uffici requirenti. Gli indicatori, infine, «devono essere valutati
tendendo conto dei risultati conseguiti in rapporto all'attività, alla tipologia di ufficio in cui
l'attività viene svolta (in relazione alla grandezza, al bacino di utenza, ai flussi di affari, al
contesto geografico e sociale che connota il bacino di utenza) e alla situazione
organizzativa e strutturale dell'ufficio stesso».
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Silvana Saturno, Italia Oggi pag. 37
Fallimenti, largo ai giovani curatori
Largo ai giovani per lo svolgimento dell'incarico di curatore fallimentare. Requisiti ad hoc
per gli under 45, soppressione dell'elenco dei coadiutori fallimentari, limite di permanenza
negli elenchi fissato a massimo 72 anni. Obiettivo: facilitare l'ingresso delle nuove leve fra
gli operatori, pur preservando le esperienze acquisite. È quanto prevede la circolare del 23
aprile 2008 del Tribunale di Milano, sezione Fallimenti, con le indicazioni aggiornate per la
selezione dei professionisti. Il documento, assieme ai facsimile di domanda, è scaricabile
dal sito web www.fallimentitribunalemilano.net al link modulistica-sezione fallimentarenomina curatore. Le domande devono essere depositate tassativamente dall'1/5/2008 al
15/6/2008. La circolare, si legge nel documento, è stata il frutto di numerosi incontri con i
rappresentanti degli ordini di Milano per mediare fra le diverse esigenze interne alle
categorie (in particolare, avvocati e dottori commercialisti ed esperti contabili). Fra i
requisiti di selezione per gli under 45: l'iscrizione all'albo dell'ordine da almeno cinque anni;
almeno tre anni di collaborazione con uno o più professionisti che nel 2003-2007 ha
operato con la sezione fallimentare del tribunale di Milano o altro tribunale, l'attestazione
(redatta dal o dai suddetti professionisti), che il ricorrente ha validamente collaborato nella
gestione di procedure concorsuali maturando una esperienza e un livello professionale
che gli consentono di gestire una procedura concorsuale di media difficoltà. L'attestazione
sarà resa sul «proprio onore» e con assunzione di responsabilità «morale» di quanto
dichiarato. Quanto previsto in circolare non darà luogo a concorso, né a «valutazione
concorsuale», né vi sarà un diritto soggettivo o interesse legittimo a essere inseriti
nell'elenco dei curatori. Il modello dovrà essere compilato, sottoscritto e depositato nella
cancelleria della sezione (stanza 37).
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Antiriciclaggio
Benedetto Santacroce, Isidoro volo, Il Sole 24 Ore pag. 7
L’assegno passa in chiaro
L’assegno non trasferibile diventa la regola, quello libero l’eccezione. E’ questa la novità
che scatta da oggi con la disciplina antiriciclaggio del decreto 231/07 in vigore dal 29
dicembre scorso. Diventa infatti operativa una norma (articolo 49) che rivoluziona il modo
di usare gli assegni. Quelli pari o superiori a 5mila euro diventano obbligatoriamente “non
trasferibili”, sotto questa soglia per usare gli assegni liberi si dovrà pagare un’imposta di
bollo di 1,50 euro a modulo. La girata in cui manca o è sbagliato il codice fiscale è nulla.
Per gli assegni già in circolazione l’imposta di bollo non si dovrà pagare ma si dovrà
comunque rispettare il limite dei 5mila euro. Assegni post datati: le novità riguardano tutti
i cittadini ma nella pratica di tutti i giorni – soprattutto nel rapporto clienti/fornitori e non
solo – cattiva prassi l’uso degli assegni post datati. Che ce li ha avrà dubbi. Ad esempio,
cosa succede a un assegno “pot datato” compilato lo scorso 20 marzo ma con data di
emissione 30 giugno 2008 (quindi incassabile solo dopo questa data)? un primo problema
ci potrebbe essere se l’importo è pari o superiore a 5mila euro e non è stata apposta
sull’assegno alcuna clausola di “non trasferibilità”, perché non richiesta dalla vigente
disciplina al momento della compilazione dell’assegno. Se non è possibile intervenire
sull’assegno (in assenza di girata), la soluzione più semplice potrebbe essere
rappresentata dall’inserimento della clausola. L’eventuale presentazione di un assegno
“trasferibile” per importi superiori alla soglia prestabilita, non blocca il pagamento da parte
delle banche e da Poste italiane, ma prevede una sanzione amministrativa pecuniaria
dall’1 al 40% dell’importo trasferito. Banche e Poste devono comunicare, entro 30 giorni,
l’irregolarità dell’assegno. Se la comunicazione non si fa si rischia una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 3 al 30%. Più girate: un secondo problema si presenta nel
caso l’assegno sia stato oggetto di più girate. Per incassarlo bisogna apporre sul modulo,
sotto ogni girata,il codice fiscale e la firma del girante, altrimenti la girata è considerata
nulla e l’assegno non si può incassare. Ecco perché il ministero dell’Economia ha fornito
alcune importanti precisazioni: 1) il codice fiscale del girante si deve indicare sempre,
anche se si utilizzano moduli di assegno rilasciati prima del 30 aprile; 2) la mancata
indicazione del codice fiscale del girante rende la girata nulla e, pertanto Banche e Poste
non dovranno effettuare il pagamento dell’assegno. La disposizione sarà operativa anche
se il girante è sprovvisto del codice fiscale; 3) la girata sarà considerata nulla anche
quando il codice fiscale del girante è manifestatamene errato.
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Emanuele Fisicaro, Il Sole 24 Ore pag. 7
Verifiche a metà per le case da gioco
I gestori delle case da gioco, in base all’articolo 24 del decreto legislativo 231/07, sono
destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Per questi soggetti gli obblighi sono dettati
dall’articolo 10 della direttiva 2005/60/CE e nel merito, i gestori devono effettuare
l’adeguata verifica della clientela che frequenta a casa da gioco ossia “procedere
all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente che acquisti o venda gettoni da
gioco di valore pari o superiore a 2mila euro”. Tuttavia, gli obblighi di adeguata verifica
della clientela –continua l’articolo 10 della direttiva – si “considerano comunque assolti
dalle case da gioco soggetti a controllo pubblico se procedono alla registrazione,
all’identificazione e alla verifica dell’identità dei clienti fin dal momento dell’ingresso o
prima di esso, indipendentemente dall’importo dei gettoni da gioco acquistati”. Oneri
sospesi: il Dl 231/07, nonostante la direttiva non lo prevedesse all’articolo 24 stabilisce un
ulteriore onere per la categoria. E’ infatti previsto che, a partire dal 30 aprile 2008, le case
da gioco devono adottare le modalità idonee a ricollegare i dati identificativi alle operazioni
di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o
superiore a 2mila euro. Per l’attuazione della tecnica necessaria a ricollegare i dati
identificativi manca ancora il provvedimento che il ministero dell’Economia dovrà
emanare. Nel frattempo per le case da gioco c’è solo l’obbligo di identificazione e
registrazione del cliente così come stabilito dall’articolo 24 del Dl 231/07.
Maria Carla De Cesari,Il Sole 24 Ore pag. 7
Post datati al tramonto
Vita dura per il “postdatato”, l’assegno con data futura finisce da oggi dietro l’angolo,
stretto da clausole di non trasferibilità, soglie di importo, vincoli alle girate. Sono le nuove
regole imposte dall’antiriciclaggio a mettere alle strette questa forma di “pagherò”. Da oggi
infatti, tutti gli assegni nascono con la clausola “non trasferibile”; chi vuole un libretto con
titoli liberi dovrà pagare un bollo da 1,50 per assegno e, comunque la girata è ammessa
solo per importi sotto i 5mila euro, specificando il codice fiscale di chi “gira”. Tutte queste
coordinate da rispettare – nel caso di assegni liberi la mancata indicazione del codice
fiscale del “girante” rende inesigibile il titolo –ostacolano il percorso del post-datato da
portafoglio a portafoglio. E là dove vigeva la fiducia sul rispetto dell’obbligazione, la legge
antiriciclaggio impone la tracciabilità tra chi paga e chi riceve il pagamento, con tutti gli
eventuali passaggi. La “stretta” al postdatato, assume quasi un valore simbolico e può
essere un sacrificio condiviso per togliere argomenti alla criminalità economica e dare
impulso all’abbandono d qualche pratica disinvolta. Oppure, tradursi in un vincolo che non
ha vera efficacia contro la criminalità. Un confine sottile su cui però dovrebbero vigilare le
autorità indicate del monitoraggio di eventuali violazioni ai limiti della circolazione del
contante. Perché, tutto sommato, l’assegno, -beninteso, con tutte le coordinate a posto e
la data di emissione regolare – non può essere considerato uno strumento di pagamento
fuorilegge.
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Nicola Buri, Eliana Manes Rossi, Centro studi Unagraco, Italia Oggi pag. 45
Antiriciclaggio, per il professionista il più delicato dei ruoli
Il termine «antiriciclaggio» deriva dalla parola «riciclaggio» che nel lessico comune evoca
operazioni artificiose, sospette e connotate di illiceità. Nel lessico giuridico il termine
riciclaggio indica «tutte le attività atte a ripulire proventi derivanti da attività illecite in
maniera tale da nascondere, occultare o comunque ostacolare l'accertamento circa
l'origine stessa dei proventi illeciti». Non vi è dubbio alcuno che l'immissione sul mercato di
ricchezze illecite provochi un danno sociale che va combattuto. Il legislatore fonda su
queste basi la ratio della normativa che ha esteso, negli ultimi anni, l'ambito di
applicazione ai «professionisti», considerandoli coloro che più da vicino possono rilevare
le operazioni in questione. I professionisti «confidenti e consiglieri» dei loro clienti sono
chiamati a sconfinare il segreto professionale in nome di una fattiva collaborazione.
Qualcuno sostiene che è un'esagerazione, nega che il professionista si trasformi in un
detective destinato a investigare sulle operazioni compiute dai suoi clienti. Si sostiene che
semplicemente e facilmente egli deve solo fare un'analisi delle informazioni, per poi
effettuare le dovute comunicazioni sulle eventuali anomalie, per giunta coperto dal segreto
d'ufficio. Riflettiamo insieme, consideriamo l'iter dall'inizio. Il professionista deve:
identificare il cliente, provvedere alla registrazione ed alla tenuta dell'archivio unico
(informatico o cartaceo), segnalare all'Uif (Unità di informazione finanziaria) le operazioni
cosiddette sospette, _ A riguardo la Fsa (Financial services authority) inglese ha
pubblicato, nella sezione dedicata all'Aml (Anti money laundering), una serie di articoli
sull'approccio ai rischi dell'antiriciclaggio. In particolare spiega cosa s'intende per «riskbased approach» all'antiriciclaggio. Si tratta semplicemente di sviluppare un processo di
contrasto alle attività criminose del riciclaggio. È importante però comprendere che tale
approccio deve essere adottato dai regulators, dalle aziende e dai professionisti soggetti
alla regulation stessa. I principi base per i professionisti sono: -risk identification e
assessment: occorre identificare i rischi connessi al riciclaggio nei confronti dei propri
clienti. Determinare il profilo di rischio del cliente, ha lo scopo di individuare potenziali
incoerenze nell'operatività dello stesso; -risk mitigation: occorre selezionare ed applicare
opportune misure e controlli per contrastare tali rischi; -risk monitoring: occorre assicurare
costantemente un controllo sulla prestazione professionale svolta tenendo aggiornate le
mutazioni dei profili di rischio, documentare e fare periodicamente una «quality
assurance» dell'intero processo. Tali adempimenti, in apparenza semplici, richiedono
tempo, controlli superiori alla norma, formazione e monitoraggio continuo del personale. A
tal proposito la Commissione studi «Antiriciclaggio» dell'Unagraco sta elaborando un
documento che tratta la materia partendo dall'evoluzione storica della normativa,
proseguendo con gli obblighi per i professionisti e i clienti, esaminando il sistema
sanzionatorio. L'obiettivo è quello di soffermarsi in particolare sul ruolo del professionista
che oggi è sempre più preso in attività accessorie che lo distolgono da quello che
dovrebbe essere il suo principale lavoro, spende tempo ed energie per cercare di far
fronte agli adempimenti sempre più pressanti imposti dalla normativa, la quale oggi non ha
ancora previsto degli «indici di anomalia» ad hoc per la categoria. Nel provvedimento Uic,
infatti, si sostiene che gli indicatori di anomalia colgono «solo alcuni degli aspetti che
possono essere rilevatori di operazioni di riciclaggio e non sono quindi da considerarsi
esaustivi e sufficienti per la rilevazione delle operazioni da segnalare». Esaminando a
fondo questi indici, ci si rende conto che l'alea d'interpretazione personale, su quello che
può essere reputato lecito o illecito, è troppo ampia. Le segnalazioni antiriciclaggio inviate
nel 2006 sono state 10.327. L'Uic ha esaminato dal 1997 al 2006, 51.446 segnalazioni
antiriciclaggio, di cui 11.564 nel solo anno 2006, concentrandosi su 462 segnalazione
legate al finanziamento al terrorismo. Si deve, però, considerare che 9.309 casi sono stati
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scartati dalla Dia, sembra per scarsa qualità delle segnalazioni, mentre 1.586 casi di
segnalazione nel solo anno 2006 si sono rivelati privi di fondamento. Dai professionisti
sono pervenute solo il 2,3% del totale delle segnalazioni. Il dato dovrebbe far riflettere
considerando che l'insieme dei professionisti include avvocati, notai, commercialisti,
consulenti del lavoro, revisori contabili, periti, ed altri soggetti, non iscritti in albi, che
svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi. A tal proposito il
ministero stesso sottolinea che sarebbe auspicabile un'opera d'informazione e
orientamento, tramite contatti e incontri con gli ordini professionali e gli organismi di
categoria. Le preoccupazioni dei professionisti, però, sono tante: è mutato il Dna del
professionista cui lo stato ha inteso accollare ulteriori oneri; è variato o comunque
destinato a variare il rapporto col cliente in quanto aumenterà la diffidenza. Il
professionista, già quotidianamente, incontra grosse difficoltà nel dispensare consigli e
consulenze. Con il mutare del suo profilo, il cliente potrebbe iniziare a vederlo quale
«nemico» da cui allontanarsi e magari optare per «terzi» non qualificati né rispettosi della
normativa.
Stefania Tamburello, Corriere della Sera pag. 31
Assegni trasferibili solo con il codice fiscale
Assegni, da oggi si cambia. Entrano infatti in vigore le nuove regole europee contro il
riciclaggio che hanno l'obiettivo di aumentare la sicurezza degli scambi di denaro e
soprattutto di favorire l'individuabilità di chi usa gli strumenti di pagamento bancari o postali
per pulire il denaro sporco, frutto di reati o di atti criminosi. Le nuove regole riguardano gli
assegni bancari, postali e circolari, i libretti di deposito e al portatore, il contante. Gli
assegni, innanzitutto. Da oggi saranno diversi: avranno tutti già stampigliata sopra la
dicitura «non trasferibile». Sarà possibile chiedere alla banca anche assegni liberi, ma in
tal caso bisognerà pagarli 1,50 euro ciascuno a titolo di imposta di bollo. E in ogni caso
varrà anche per questi la regola generale che vieta di fare trasferimenti superiori ai 5 mila
euro senza l'apposizione della clausola di non trasferibilità. In sintesi possono continuare
ad essere girati solo gli assegni emessi in forma libera, (e quindi pagati 1,50 euro
ciascuno) e per importi inferiori ai 5 mila euro. Si possono fare anche più girate, ma ad una
condizione: ognuna di esse dovrà essere accompagnata, pena la nullità del titolo, dal
codice fiscale di chi l'appone. E i vecchi assegni? Si possono utilizzare fino al loro
esaurimento con le stesse modalità di quelli in forma libera. E quindi col tetto dei 5 mila
euro. Se al contrario si è in possesso di un assegno a proprio favore, emesso prima del 30
aprile, non cambia nulla e lo si può incassare regolarmente. Infine il caso di un assegno
intestato a me medesimo (m.m): si può fare ma è considerato non trasferibile. Non può
quindi girare e può essere incassato solo dall'emittente. Tutte queste regole si applicano
anche agli assegni circolari, ai vaglia postali e cambiari. Quanto ai libretti al portatore non
potranno superare i 5 mila euro di saldo e ci sarà oltre un anno di tempo, fino al 30 giugno
del 2009, per portare sotto tale soglia quelli vecchi. Se invece vengono ceduti bisogna
comunicare entro 30 giorni alla banca i dati identificativi della persona che li riceve.
Per chi non rispetta le regole sono previste sanzioni che possono arrivare fino al 40% del
totale dell'importo trasferito. Oppure nel caso dei libretti, dal 10 al 20% del saldo.
Assegni, si cambia. Entrano oggi in vigore le nuove regole europee contro il riciclaggio
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Giustizia
Luigi Ferrarella, Corriere della Sera pag. 23
Addio alla carta. Negli uffici giudiziari da domani solo email
Addio alla carta. Proprio nel proverbiale regno della carta. Da domani tutte le
comunicazioni tra gli uffici giudiziari italiani dovranno avvenire «unicamente » sotto forma
di posta elettronica certificata. La piccola rivoluzione sta nell'avverbio: anche per le
comunicazioni tra magistrati che richiedano una prova del fatto che siano davvero
pervenute al destinatario, la carta (giudiziaria) andrà definitivamente in archivio. E lo
stesso, sempre da domani, varrà anche per tutte le comunicazioni tra gli uffici giudiziari
italiani e il Ministero della Giustizia, nonché tra gli uni e l'altro nei confronti del Consiglio
superiore della magistratura. La conversione definitiva alla email giudiziaria è logica
conseguenza anche dell'obiettivo fissato dall'ultima legge Finanziaria, che ha imposto al
dicastero di via Arenula di superare la soglia del 50% di comunicazioni via email, pena (in
caso di fallimento e di non raggiungimento di questa soglia) una penalizzazione che
prenderebbe la forma di un «taglio» del 30% al capitolo di bilancio per le spese postali
(lettere e fax). Ed è proprio questo, come intuibile, il versante materiale sul quale il
passaggio senza ritorno alle email dovrebbe far sentire immediatamente i propri effetti
economici, riducendo circa della metà i 7 milioni e 200mila euro che nel 2006 sono stati
spesi per le comunicazioni cartacee tra uffici giudiziari, Ministero e Csm. Come tutte le
rivoluzioni all'italiana, però, anche questo primo maggio dell'email togata porterà con sé un
piccolo paradosso: mentre tutti gli altri uffici giudiziari comunicheranno tra loro e con il
Ministero via email su indicazione del Ministero, proprio il Ministero continuerà invece a
usare la carta per le comunicazioni interne tra le proprie articolazioni, come pure nei
rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni. Da un lato perché non tutte queste altre
amministrazioni pubbliche si sono dotate di posta elettronica certificata, e dunque verso
loro si continuerà a ricorrere alla posta tradizionale. E poi, sull'altro versante, perché
l'attuale piattaforma informatica del Ministero non consente di protocollare in via
informatica e diretta la mail, e non permette la modifica necessaria a evitare la beffa
dell'altrimenti forzata duplicazione con il passaggio comunque alla stampa della mail (che
poi sarebbe da protocollare in modo tradizionale, scannerizzare e infine reinviare via mail).
Per adesso, insomma, è già tanto questo piccolo passo (extraprocessuale, solo
organizzativo) che una branca consistente della pubblica amministrazione, come la
Giustizia, fa nelle comunicazioni via mail tra uffici. Prodromo al miraggio di notifiche via
mail anche all'indirizzo degli studi legali degli avvocati per tutte le scadenze e gli atti
giudiziari.
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GIURISPRUDENZA
Cassazione
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore pag. 35
Agevolato il risarcimento danni
Più chiarezza sui termini di prescrizione per chi chiede il risarcimento di un danno
provocato dalla pubblica amministrazione. La Corte di cassazione sottolinea che il venir
meno della pregiudiziale amministrativa ( cioè la necessità che prima della richiesta di
indennizzo venga proposta l’azione di annullamento dell’atto illegittimo) ha come
conseguenza il fatto che il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento inizia a
decorrere dalla data dell’illecito e non invece da quella del passaggio in giudicato della
pronuncia di annullamento. Di più, a precisazione della disciplina della fase transitoria del
passaggio dalle vecchie alle nuove regole con la giurisdizione piena del giudice
amministrativo: se comunque è stata proposta l’azione di annullamento dell’atto davanti al
giudice amministrativo, avendo poi come obiettivo l’azione davanti al giudice ordinario per
ottenete il soddisfacimento dei diritti patrimoniali vantati, la prescrizione interrompe lo
stesso. Con la sentenza 9040 delle Sezioni unite civili, depositata l’8 aprile, la Corta fissa
innanzitutto la cornice “di principio” nella quale deve essere collocata la possibilità di
riparazione del danno da atto della P.A, senza che sia necessari la preventiva
impugnazione dello stesso provvedimento amministrativo. E’ cosi che va recuperata, una
logica di sistema, “la conservazione degli effetti della domanda proposta avanti a una
giurisdizione, che si rende possibile in seguito della riassunzione dinanzi ad altra
giurisdizione”. Conservazione che, fatta salva la durata ordinaria di 5 anni, deve incidere
sulla prescrizione che va fatta decorrere dal momento dell’illecito e non da quello della
sentenza definitiva di annullamento dell’atto. Tanto più che, a partire dal 2000, la
competenza si è concentrata sul giudice amministrativo, deputato a conoscer sia
dell’annullamento dell’atto sia del risarcimento del danno.
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore pag. 35
Falso in bilancio, esame soglie
Verifica a tutto campo e in maniera analitica sul falso in bilancio. E’ questa la
raccomandazione che fa la Cassazione (Prima sezione penale, sentenza n. 17285 del 24
aprile), dopo la modifica della disciplina dei reati societari nel 2002 e, in particolare per il
reato del falso in bilancio, a causa delle nuove soglie di rilevanza e della fattispecie di
contravvenzione. Precisa la Cassazione: si è trattato di una successione di leggi penali nel
tempo che obbliga il giudice a una verifica ora per allora della presenza dei requisiti del
nuovo reato. In loro assenza anche una condanna già passata in giudicato può essere
revocata.
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FLASH
Italia Oggi pag. 47
A confronto sui sistemi pensionistico-assistenziali europei
La previdenza e le professioni in Europa» è il tema forum internazionale, promosso dalla
Cassa nazionale dei ragionieri, presieduta da Paolo Saltarelli che intende estendere la
riflessione sui sistemi pensionistico-assistenziali a livello comunitario, coinvolgendo
esponenti del mondo politico, accademico e professionale direttamente impegnati nel
settore. L'appuntamento è fissato per venerdì 6 giugno a partire dalle ore 9,00, all'Hotel
Excelsior di Roma, con tre tavole rotonde che serviranno ad approfondire la conoscenza
dei meccanismi e delle modalità di governance degli enti previdenziali nel vecchio
continente e a sviluppare modelli alternativi di programmazione e controllo delle attività di
gestione. All'incontro, infatti, prenderanno parte, tra gli altri, Maurizio De Tilla, presidente
Adepp e numero uno di Eurelpro, Giuseppe Gargani, presidente commissione Giuridica
del Parlamento Ue, M. Beck, vice presidente Abv e vice presidente Eurelpro, M. Dietmar
Lucking, presidente del Consiglio delle Casse esperti contabili e oditor tedeschi e
presidente Casse commercialisti maggiore, Maitre Volker Schmidt - Lafleur, direttore
Casse commercialisti minori, Me Giles Not, rappresentante Cnbf (Cassa avvocati
francese, membro di Eurelpro), M. Jean-Luc Chevry, presidente Cavec (Cassa esperti
contabili francesi) e Ruth Pasermann, rappresentante della Commissione europea a
Bruxelles, Ernesto Gatto, componente Fee a Bruxelles, Giuliano Cazzola, docente di diritto
della previdenza, università di Bologna, Giovanni Geroldi, presidente Nucleo di valutazione
della spesa previdenziale del ministero del lavoro, Roberto Pessi, preside facoltà di
giurisprudenza, ordinario diritto del lavoro università Luiss, Elsa Fornero, ordinario di diritto
della previdenza, università di Torino, La giornata di studio (curata dalla commissione
stampa e convegnistica della Cassa ragionieri, coordinata dal consigliere Raffaele Giglio),
servirà a creare una piattaforma di dialogo, tra le diverse posizioni e le altrettanto differenti
esigenze esistenti nella galassia professionale europea, anche alla luce delle riforme del
mercato del lavoro e dell'università che hanno interessato numerosi paesi, negli ultimi
anni, utile per la definizione delle linee strategiche di indirizzo e di coordinamento di una
nuova politica delle professioni, non più espressione delle singole realtà nazionali ma
concordata a un livello superiore e quindi con un peso specifico diverso.
Il Sole 24 Ore pag. 29
Fisco, consulenza estera equivalente
Le prestazioni di consulenza tecnica e legale, rese a una società italiana da un soggetto
non residente, devono essere assoggettate a Iva con il meccanismo del riverse charge. Le
prestazioni generiche, invece, sono soggette a Iva del Paese del prestatore comunitario.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 178/e del 29 aprile richiamando
anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue (sentenza 6 dicembre 2007 causa C401/06). La sentenza Ue ha stabilito infatti che ciò che conta dal punto di vista fiscale è la
natura delle prestazioni e la finalità. In particolare, prestazioni di assistenza tecnica e legali
non riguardano solo le attività tipiche delle professioni di avvocato, consulente, perito
contabile o di ingegnere, ma di ogni altra attività “analoga” quando persegue le medesime
finalità. Tale “analogia” non è ravvisabile invece nelle prestazioni in cui sia preminente
l’organizzazione di mezzi tecnici, tipica delle attività imprenditoriali, rispetto alla
componente intellettuale e valutativa.
( a cura di Daniele Memola )
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30 - Ordine degli Avvocati di Trani