POLIZZA INCENDIO La presente polizza è stipulata tra PROVINCIA DI VARESE C.F. 80000710121 e Impresa di Assicurazione Durata del contratto Dalle ore 24.00 del 30.06.2014 Alle ore 24.00 del 31.12.2017 Rateo alla firma dalle ore 24 del 30.06.2014 alle ore 24 del 31.12.2014 Con scadenza annuale al 31.12. 1.00 - DEFINIZIONI 1.01 - Definizioni generali Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: Contraente la persona giuridica che stipula il presente contratto; Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione; Assicurazione il contratto di Assicurazione; Broker la Società di Brokeraggio cui è affidato il mandato gestionale Polizza il documento che prova l’Assicurazione; Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società; Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; Società l’Impresa Assicuratrice. 1.02 - Altre definizioni Cose assicurate beni oggetto di copertura assicurativa; sono detti anche enti assicurati; Fabbricati Le intere costruzioni edili complete o in corso di costruzione o riparazione, con relativi fissi ed infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi del fabbricato, tutte le pertinenze, recinzioni, tettoie e pensiline, fognature (escluse strade e pavimentazione esterna), nonché eventuali quote spettanti alle parti comuni, escluso solo quanto compreso nella definizione di Contenuto. Si precisa che non sono da ritenersi in copertura enti quali impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici, arredo urbano, fognatura comunale, aree boschive, giardini, alberi di alto fusto, attrezzature sportive, cassonetti, manto stradale e guard rail; Contenuto Macchinario, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione ed impianti elettrici, igienici e sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico, ascensori e montacarichi, attrezzature delle eventuali officine e laboratori di riparazione, compresi i pezzi di ricambio, mezzi di locomozione interna non iscritti al PRA di proprietà dell’Assicurato, mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie e 1 tutto quanto in genere e di appartenenza ad uffici tecnici, amministrativi, a servizi generali, mensa, ovunque dislocati nell’ambito delle ubicazioni del Contraente, sottotetto di edifici o tettoie o all’aperto; calcolatori, elaboratori ed apparecchiature elettroniche, purché non specificatamente assicurate con polizza specifica e quant’altro non previsto alle voci fabbricati, valori, cose speciali. Si precisa che non sono da ritenersi in copertura enti quali impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici, arredo urbano, fognatura comunale, aree boschive, giardini, alberi di alto fusto, attrezzature sportive, cassonetti, manto stradale e guard rail; Valori Cose speciali Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore; - quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte, raccolte scientifiche d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi, libri d’antiquariato e cose aventi valore artistico od affettivo; - documenti d’archivio, contabili e simili, tanto cartacei che informatici - documentazione fotografica varia; Precisazioni Se una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversia, la cosa o il bene verranno attribuiti alla voce “Contenuto”. 2 2.00 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2.01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell’Assicurato e/o Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. 2.02 - Variazioni del rischio L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ. Resta fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente art. 2.01. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio in corso al momento della comunicazione da parte dell’Assicurato e/o Contraente, ai sensi e a parziale deroga dell’art. 1897 Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso. 2.03 - Altre Assicurazioni Premesso che il Contraente, a parziale deroga dell’art. 1910 Cod. Civ., è esonerato dal comunicare preventivamente alla Società se sullo stesso rischio coesistono altre Assicurazioni, in caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente- superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. 2.04 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. 2.05 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’Art.1901 C.C., entro 30 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. 3 Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo ore 24 del 30.06.2014 ore 24 del 31.12.2014. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati al Broker di cui all’art. 2.12. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. .......... Qualora l’assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 2.06 - Durata dell’Assicurazione Durata: la durata del presente contratto viene stabilita in anni 3 e mesi sei, con effetto dalle ore 24 del 30/06/2014 fino alle ore 24 del 31/12/2017 senza tacita proroga. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga. Recesso: Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 31.12.2015, mediante lettera raccomandata o fax da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale. E' riconosciuta inoltre al Contraente la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R nei seguenti casi: a) per mutamenti interni di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio; b) qualora venga meno per il Contraente il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione dettati dalla cosiddetta “Spending Review”, nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio; c) in presenza di un rilevante interesse pubblico individuato in concreto quale, ad esempio, la necessità di assicurare il rispetto delle previsioni del bilancio e/o del patto di stabilità (C.d.S. Sez. VI, sentenza 1 febbraio 2013, n. 633). Nei casi sopra indicati la Contraente ha diritto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1896 c.c., alla restituzione del premio al netto delle imposte già versate per il periodo assicurativo intercorrente tra la data di effetto del recesso e la prima scadenza anniversaria dell’annualità assicurativa di riferimento. 2.07 - Modifiche dell’Assicurazione Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 4 2.08- Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. 2.09 - Foro competente Foro competente è quello ove ha sede il Contraente. 2.10 - Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. 2.11 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.12 – Clausola Broker All’AON S.p.A. è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker, della Provincia di Varese ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. 2.13 - Assicurazione per conto di chi spetta La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto. 3.00 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO – PARTITE ASSICURATE 3.01 – Descrizione del rischio Premesso che la Provincia di Varese è proprietaria, ha in locazione, comodato o in uso da terzi, vari fabbricati o porzioni di fabbricati, variamente elevati, sia comunicanti che divisi, destinati in prevalenza ai servizi istituzionali ed a quant’altro inerente l’espletamento delle attività del Contraente, nulla escluso, compreso anche locazione o uso a terzi; preso atto che si tratta di costruzioni con caratteristiche di prima classe, ma con possibilità di esistenza di fabbricati di seconda classe o, per i fabbricati meno recenti, ascrivibili a qualsiasi altra classe; alla voce fabbricati vengono pure considerati giardini, anche con alberi ad alto fusto. 5 3.02 – Partite assicurate Capitale assicurato Tasso lordo Premio Lordo Fabbricati 438.706.919,31 Contenuto 38.783.114,87 Ricorso terzi 10.329.137,98 Spese demolizione e sgombero 500.000,00 Si precisa che : Differenziale artistico/ storico di beni di proprietà, in locazione o in comodato d’uso. Relativamente ai beni immobili di particolare struttura e pregio architettonico, quali fabbricati, e loro parti costitutive, corredi architettonici, stucchi, soffittature cassonate etc., vincolati alla Sovraintendenza delle Belle Arti, la copertura è prestata per le spese di restauro, a seguito di danni diretti ed indennizzabili ai sensi della presente polizza, fino alla concorrenza di € 1.500.000,00 per sinistro ed € 2.500.000,00 per anno assicurativo, a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui al 1907 Cod. Civ. In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d’ora di rimettersi al parere della Sovraintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune. 4.00 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO 4.01 – Oggetto dell’Assicurazione La Società indennizza: i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi: a) direttamente causati da: - incendio - fulmine - esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi - caduta di aeromobili o corpi orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate. b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da essi, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione od distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi; i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio. 6 La garanzia è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. 4.02 – Cose assicurabili a condizioni speciali Si precisa che si intendono comprese nella partita “contenuto” anche i seguenti beni: - monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. L’indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente: 1. per i titoli, monete o banconote estere, in base al valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa dei valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano; 2. per i titoli per i quali è ammesso l’ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l’indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l’assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci; 3. per le cose non specificate ai precedenti punti 1 e 2, in base al loro valore nominale; In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a euro 25.000,00 per anno assicurativo. - archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri; supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, modelli stampi cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. L’indennizzo, in caso di sinistro sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione, artistico o scientifico. Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri la Società rimborserà oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento. L’indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a euro 50.000,00 per anno assicurativo. - Opere d’arte: quadri, dipinti, arazzi, stampe, statue, raccolte scientifiche o numismatiche, collezioni in genere, perle e pietre preziose, e quant’altro avente valore artistico od storico. Si intendono escluse le opere d’arte assicurate con specifici contratti assicurativi. L’ammontare del danno si determina: 1. in caso di danno totale stimando il valore dei beni artistici assicurati colpiti da sinistro al momento del sinistro stesso; 2. in caso di danno parziale: a) stimando il valore del bene assicurato colpito da sinistro nel modo suddetto; b) stimando l’importo delle spese di restauro necessarie per rimettere il bene danneggiato in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro; c) stimando l’eventuale svalutazione subita dal bene danneggiato, nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare il bene in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro rimanendo evidenti i segni del restauro; d) stimando il valore ricavabile dalle parti sostituite. L’indennizzo, pari alla somma dell’importo stimato come al punto b) e dell’eventuale importo relativo alla svalutazione come da punto c), defalcato dell’importo stimato 7 come al paragrafo d), non può in ogni caso essere superiore all’importo stimato al paragrafo a). In nessun caso la società indennizzerà una somma superiore ad euro 200.000,00 per anno assicurativo con il limite di euro 100.000,00 per singola opera/oggetto. Agli effetti della presente condizione particolare non vale quanto disposto dall’art.4.11Assicurazione parziale – delle norme che regolano l’assicurazione incendio. 4.03 – Esclusioni Sono esclusi i danni: a) verificatesi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il contraente o l’assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) verificatesi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il contraente o l’assicurato provi che il sinistro non ebbe alcuni rapporto con tali eventi; c) causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici; d) causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato o del Legale Rappresentante; e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni; f) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione; g) ai macchinari ed impianti nei quali si siano verificati scoppi se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali; h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’Assicurazione; i) danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione; j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione , di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che riguardi la materialità delle cose assicurate. 4.04 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’assicurato, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato. 4.05 - Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. 4.06 – Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 Cod. Civ.; 8 b) darne avviso al Broker alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni lavorativi giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi ed a parziale deroga dell’art. 1913 Cod. Civ.; L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ.. L’Assicurato deve altresì: c) solo per i sinistri di incendio o di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) dopo aver denunciato il sinistro all’Assicuratore, l’Assicurato può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell’attività; e) trascorsi 30 giorni dalla denuncia, se il perito dell’Assicuratore non è intervenuto, l’Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso; f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo cessa con il 30° giorno dalla denuncia del sinistro; g) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità a valore delle cose distrutte o danneggiate, mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture o altra documentazione strettamente inerente il sinistro che possa essere richiesta dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, per stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l’Assicurato, la quantità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro; h) denunciare tempestivamente eventuali titoli di credito anche al debitore colpiti dal sinistro, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. 4.07 –Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l’Assicurato, che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. 4.08 – Procedura per la Valutazione del danno L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle parti: b) tra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere a coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti paga le spese del proprio Perito, quelle del terzo sono ripartite a metà. 9 4.09 – Mandato ai periti I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.06; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al seguente art. 4.10; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 4.08 i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. 4.10 –Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: 1. per i fabbricati - si stima la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato, con la sola esclusione del valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante; 2. per il contenuto – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto del deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; L’ammontare del danni su determina: a) per i Fabbricati – applicando il deprezzamento di cui al punto 1) alla spese necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; b) per il contenuto – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo. 10 4.11 – Assicurazione parziale Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore e quello risultante al momento del sinistro. 4.12 – Limite massimo dell’indennizzo Salvo il caso previsto dall’art. 1914 Cod. Civ., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. 4.13 – Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di disaccordo fra assicurato e Società sull’ammontare dell’indennizzo dovuto dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa. Si precisa che, nel caso sia stata aperta un’inchiesta giudiziaria, sulle cause del sinistro, la Compagnia non effettuerà il pagamento dell’indennizzo qualora dagli atti emerga sospetto di dolo nei confronti del Contraente. 5.00 – CONDIZIONI PARTICOLARI 5.01 - Parificazione dei danni da incendio Ad integrazione delle condizioni del presente contratto sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle autorità, anche quelli prodotti dall’assicurato o da terzi allo scopo di impedire e di arrestare l’incendio, compresi quelli prodotti dagli impianti di estinzione. 5.02 - Buona fede e colpa grave L’Assicurazione si intende operante quand’anche il danno sia stato prodotto per buona fede o colpa grave del Contraente, dei suoi preposti o amministratori. 5.03 - Deroga alla proporzionale A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 1907 Cod. Civ., si conviene tra le parti che in caso di danno non si farà luogo all’applicazione della proporzionale per le partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro. Qualora la somma assicurata risultasse inferiore quanto disposto nel predetto articolo rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata cosi maggiorata ed il valore suddetto. 5.04 - Diminuzione valori / Diminuzione di rischio A parziale deroga dell’art. 2.02 – Variazione del rischio, si conviene tra le parti che in caso di diminuzione dei valori\diminuzione del rischio la riduzione di premio conseguente sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio – al netto delle imposte - pagata e non goduta. 5.05 – Danni consequenziali Ad integrazione dell’art 4.01 delle “Norme che regolano l’assicurazione incendio”, si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l’intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e deterioramenti 11 in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti nell’ambito del limite di indennizzo fissato per l’evento che ha originato il danno. 5.06 - Beni presso terzi La Società prende atto che per un valore non superiore al 10% delle partite beni mobili si intendono assicurati presso terzi, in ubicazioni diverse da quelle dichiarate beni di proprietà e/o gestione del Contraente. Fermo restando che la somma assicurata alla partita beni mobili rappresenta la totalità dei beni complessivamente esistenti sia nelle ubicazioni assicurate che presso terzi. 5.07 - Onorario periti e consulenti In caso di sinistro indennizzabile a termini del presente contratto, la Società rimborserà le spese e gli onorari dei periti o dei consulenti che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto nel presente contratto. In caso di lodo arbitrale, sarà pure a carico della Società la quota parte di spese ed onorari competenti al terzo perito o consulente incaricato. Questa integrazione di garanzia è prestata nel limite del 5% dell'indennizzo, con un massimo di € 150.000. 5.08 - Determinazione del danno / Valore a nuovo Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente: - per i fabbricati, il costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell'area; - per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. A parziale deroga dell’art. 19 delle Condizioni Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni: 1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse; b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo"; 2. agli effetti dell’art. 4.11 – Assicurazione Parziale il supplemento di indennizzo, per ogni partita, viene riconosciuto in misura: a) totale, se la somma assicurata è superiore o uguale al rispettivo valore a nuovo; b) parziale, se la somma assicurata è inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime di cui all’art. 4.10 delle "Norme che regolano l’assicurazione Incendio”; in questo caso risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione a nuovo, per cui il supplemento di indennizzo viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza; c) nulla, se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime di cui all’4.10 delle "Norme che regolano l’assicurazione Incendio”. 3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 12 4. agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato e contenuto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui agli articoli rispettivamente ai punti 1) e 2) dell'art. 4.10 delle "Norme che regolano l’assicurazione Incendio”. 5. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; 6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, contenuto di reparti in stato di attività. 5.09 - Inondazione alluvione allagamento Inondazioni, alluvioni - La Società indennizza i danni materiali - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate e non, poste nelle vicinanze. La Società non indennizza i danni; a) causati da mareggiata, marea, terremoto, penetrazione di acqua marina; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate; c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell’inondazione o dell'alluvione; d) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; e) a cose mobili all'aperto. Allagamento - La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurata da allagamento verificatosi all’interno dei fabbricati a seguito di: 1- formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua; 2- fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici. La Società non indennizza i danni: a) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; b) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; d) causati da fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione; e) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorchè conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia; f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; g) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento. 13 Relativamente alle suddette garanzie lo scoperto indicato al punto 6.01 deve ritenersi valido per singolo fabbricato e relative contenuto. 5.10 - Infiammabili e merci speciali Si conviene che possono esistere infiammabili o merci speciali nelle quantità necessarie all’attività svolta. 5.11 - Contiguità e vicinanze pericolose Il Contraente è sollevato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza minore di venti metri dai fabbricati assicurati, o contenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni in grado di aggravare il rischio. 5.12 – Operazioni peritali Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati. 5.13 – Terremoto La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. La Società non risponde dei danni: a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto; c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al duetto effetto del terremoto sugli enti assicurati; d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. Agli effetti della presente estensione di garanzia: - le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha data luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro". - lo scoperto indicato al punto 6.01 deve ritenersi valido per singolo fabbricato e relativo contenuto. 5.14 – Fenomeno elettrico L'assicurazione è estesa ai danni direttamente causati alle cose assicurate da fenomeni elettrici. Sono esclusi i danni: - alle apparecchiature elettroniche, salvo quelle a servizio di macchinari e impianti dei fabbricati; - causati da usura o da carenza di manutenzione; - verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; 14 - dei quali risponde, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore. Le esclusioni e limitazioni che precedono non si applicano ai danni di incendio, esplosione e scoppio causati da fenomeni elettrici. La garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale. 5.15 – Opere d’arte presso terzi La garanzia è estesa sino a euro 100.000,00 agli oggetti d’arte presso Terzi, restauratori, galleristi, antiquari e presso esposizioni e mostre organizzate da Terzi. 5.16 - Onda sonica La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti e beni assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica. 5.17 – Fumo, gas e vapori La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti e beni assicurati da fumo quand’anche prodotto da incendio di beni diversi da quelli assicurati. 5.18 - Urto veicoli La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti e beni assicurati da urto di veicoli in transito non appartenenti all’assicurato nel suo servizio. 5.19 - Acqua condotta - Ricerca del guasto La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti e beni assicurati causati da fuoriuscita d’acqua, compresa anche l’acqua piovana, causati da guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o comunque da strutture di veicolazione. La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, infiltrazioni, rigurgito di fogna. 5.20 - Sovraccarico neve La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti e beni assicurati da sovraccarico neve sui tetti, compresi i danni che si verificassero all’interno dei fabbricati e al loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere, direttamente provocati dal peso della neve. Si intendono esclusi dalla presente estensione i danni: a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. Ministero dei Ll.Pp. del 12.02.82) ed al loro contenuto; b) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto; c) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che tale rifacimento risulti ininfluente ai fini della presente estensione ) e al loro contenuto; d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve; e) causati da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia 5.21- Eventi socio/politici La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti e beni assicurati verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici e dolosi, degli altri danni 15 materiali diretti causati alle cose assicurate anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone (dipendenti o non del contraente o dell’assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi esclusi quelli di terrorismo o di sabotaggio. La Società non risponde dei danni causati da: a) inondazione, frana, dispersione liquidi; b) furto, rapina, estorsione, saccheggio ed ammanchi in genere; c) da fenomeno elettrico, a macchine elettriche ed impianti elettronici, apparecchi e circuiti compresi; d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorigeno; e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; f) verificatesi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. 5.22 - Atti di terrorismo La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell’ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Per atto di terrorismo s’intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o simili, inclusa l’intenzione d’influenzare qualsiasi governo o d’impaurire la popolazione o sua parte. La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di 15 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso, la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta. 5.23 - Eventi atmosferici La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti e beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità enti, assicurati o non. La Società non risponde dei danni: a) verificatesi all’interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra b) 1. 2. 3. 4. 5. 6. causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali, mareggiata e penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, gelo, sovraccarico di neve, cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatesi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; 16 c) 1. 2. 3. 4. subiti da: alberi, coltivazione floreali ed agricole in genere, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne, enti all’aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione, fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) capannoni pressostatici e simili, 5. baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto. La Società risarcisce, inoltre, i danni causati dalla grandine a: - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. 5.24 - Colaggio da impianti automatici di estinzione (ove esistenti) La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni. Non sono indennizzabili i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti. 5.25 - Merci in refrigerazione A parziale deroga dell’art 4.03 lettera i), la Società risarcisce i per i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di: - mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo; - fuoriuscita di fluido frigorigeno conseguenti: a) eventi garantiti in polizza; b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorigero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica. Se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, l’Assicurato si impegna, in tale caso a darne avviso alla Società o al Broker con il mezzo più rapido disponibile. La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continua non minore di 12 ore. 5.26 - Incendio derivante da esistenza di e/o impiego di radioisotopi Sono compresi i danni derivanti da incendio conseguenti ad esistenza e/o impiego di radioisotopi. 5.27 - Acqua piovana La Società risarcisce i danni direttamente causati alle cose assicurate da acqua piovana. La Compagnia non risponde: - dei danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni d'acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti; - dei danni causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico non al servizio del fabbricato, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana, da rigurgito di fognature o scarichi; 17 - dei danni estetici, da umidità o stillicidio; dei danni ad enti posti all'aperto; dei danni a beni la cui base è posta ad altezza inferiore ai 10 cm dal pavimento. 5.28 - Intasamento di gronde e pluviali La Società risarcisce i danni direttamente causati alle cose assicurate da acqua penetrata all'interno dei fabbricati da intasamento delle gronde e dei pluviali cagionati da accumulo di grandine e neve. Sono inoltre indennizzati i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale. La Compagnia non indennizza i danni dovuti a vizio specifico di progettazione e/o installazione. 5.29 - Gelo La società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell’attività svolta dalla contraente. La garanzia ha validità a patto che i fabbricati non siano abbandonati. 5.30 - Caduta aeromobili, meteoriti, scorie, corpi celesti La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di aeromobili, compresi corpi rotolanti anche non pilotati, loro parti e/o cose da essi trasportate, dalla caduta di meteoriti e relative scorie, nonché dalla caduta di corpi celesti a qualsiasi causa dovuta. 5.31 - Implosione Premesso che per implosione s’intende il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e o carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da implosione agli enti assicurati alle partite tutte. 5.32 – Cedimenti, smottamenti, franamenti, valanghe e slavine La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da frane o smottamenti del terreno, valanghe e slavine comunque occasionati. 5.33 - Autocombustione La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione di cose assicurate. 5.34 - Rischio Locativo La Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli articoli 1588,1589 e 1611 c.c., indennizza, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione, i danni materiali ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, direttamente causati da evento garantito in polizza, anche se avvenuto con colpa grave dell’Assicurato. Qualora la somma assicurata dovesse risultare inferiore al valore dei locali calcolato a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione , troverà applicazione il disposto dell’art 4.11 – Assicurazione parziale. 5.35 – Ricorso Terzi La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quali civilmente 18 responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente cagionati alle cose di terzi da sinistra indennizzabile e termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si e verificato il sinistro, e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L 'Assicurazione non comprende i danni: - a cose che l’Assicurato abbia in consegua o, custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sorto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonchè le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono, qualunque considerati terzi: a) purchè con lui conviventi, il coniuge, i figli, i parenti e affini dell'Assicurato; I b) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, 1'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’ art. 2359 del C.C. nel testo di cui alla legge 127/91, nonchè delle Società medesime, l’Amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cut al comma a). L'Assicurato deve immediatamente informare la Società. delle procedure civili o penali [ promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato: L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica 1'Art 1917 del Codice Civile. 5.36 – Spese demolizione, sgombero e bonifica Come tali intendendosi le spese e/o costi necessariamente sostenuti, a seguito di sinistro indennizzabile, per: - demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico autorizzato a ricevere i residuati del sinistro; - bonificare mobili ed immobili assicurati e il terreno su cui insistono inquinamenti a causa del sinistro o delle operazioni di spegnimento; - smaltire i residui del sinistro anche se costituenti a norma di legge rifiuti “tossici o nocivi” “rifiuti speciali” o “pericolosi” o “radioattivi”. Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell’art 4.11.- assicurazione parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione. 5.37- Rottura accidentale di lastre e cristalli 19 La Società risarcisce la rottura accidentale di lastre e cristalli di vetro stampato in edifici di proprietà o in uso al Contraente. Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell’art 4.11.- assicurazione parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione. 5.38 - Oneri di ricostruzione a Enti e/o Autorità Pubbliche Sono compresi anche i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. 5.39 – Indennizzi Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall’art. 6.08 - Pagamento dell’indennizzo sarà applicato, dietro richiesta del Contraente/Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro. 5.40 – Anticipo Indennizzi L'Ente Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere versato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia prevedibile in non meno di € 103.291,38. L’indennizzo anticipato non potrà comunque superare l’importo massimo di € 1.000.000,00. L'obbligo della Società verrà in essere dopo 30 giorni dalla data della denuncia, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. 5.41- Lee-way clause I capitali previsti in garanzia alla partita fabbricati e contenuto vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa per gli importi che risultassero in aumento, fino ad un massimo del 20% delle rispettive partite. Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società si impegna quindi a ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 20% delle partite 1 e 2, per cui il disposto dell’art. 20 troverà applicazione soltanto se il valore effettivo ecceda, al momento del sinistro, il capitale così migliorato. Il contraente o l’assicurato si impegna a comunicare entro 120 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l’ammontare degli aumenti verificatisi che - se rientranti nel suindicato limite del 20% - verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il contraente si impegna inoltre a pagare il conguaglio del premio, che verrà applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l’intero tasso di polizza. Eventuali aumenti eccedenti il limite del 20% saranno oggetto di specifica pattuizione. Il pagamento del conguaglio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione dell’atto relativo, rimanendo diversamente sospesa la validità di questa condizione particolare. Qualora il Contraente o assicurato non ottemperi all’obbligo di comunicare l’aumento dei valori di cui sopra, la presente condizione 20 decade a far tempo dalle ore 24 del 30° giorno anzidetto fermo restando il diritto della Società di incassare il relativo premio. 5.42 - Compensazione tra partite Se la somma assicurata con una singola partita al momento del sinistro è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene suddivisa tra le altre partite colpite da sinistro con definizione dei valori in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite. Resta convenuto che non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante. 5.43 - Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia al diritto di surroga ad essa spettante ai sensi dell’art. 1916 Cod. Civ., escluso il caso di dolo e fermo rimanendo che il Contraente non eserciti a sua volta tale diritto. 5.44 - Termini di avviso sinistro I termini di avviso del sinistro indicati all’art. 4.06 Assicurazione si intendono quintuplicati. b) e c) delle Condizioni Generali di 5.45 - Pagamento di indennizzo prima della chiusura di istruttoria A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’assicurato ha diritto ad ottenere il pagamento dell’indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l’importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia. 5.46 – Modifiche e trasformazioni Nell’ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte, manutenzioni e/o ristrutturazioni dei fabbricati e del contenuto, per esigenze dell’Assicurato in relazione alla sua attività. L’Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, perché ciò non costituisce aggravamento di rischio. 5.47 - Prosieguo attività senza perizia Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare da parte dell’Assicurato nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l’obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso allo stesso di poter proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto all’indennizzo dei danni. 5.48 – Spese Extra Se in caso di sinistro coperto dalla polizza, l’Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano per mezzo degli enti danneggiati, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: o affitto di locali e strumentazioni; o installazione temporanea di telefono, telex, telefax, ecc… o trasporto dipendenti La garanzia è prestata senza applicazione dell’art. 1907 c.c. 21 5.49 – Rovina Ascensori e Montacarichi La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni. 5.50– Coassicurazione e delega Qualora l’Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell’indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; in conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall’apposito prospetto allegato alla presente Polizza. 6.00 - FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO 6.01 - FRANCHIGIE Per ogni sinistro indennizzabile a termine di polizza, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000 euro (mille) e un massimo di 5.000 euro (cinquemila). Relativamente alle garanzie “Inondazione, alluvione, allagamento” e “Terremoto” verrà applicato uno scoperto del 10% minimo € 15.000,00 senza nessun scoperto massimo; per il “Terremoto” inoltre, fermo il limite di indennizzo in valore, il massimo indennizzo sarà pari al 50% del valore di ogni ubicazione assicurata; Per la garanzia “Eventi atmosferici” verrà applicato uno scoperto percentuale del 15% minimo € 5.000,00; Per la garanzia “Cedimenti, smottamenti, franamenti, valanghe e slavine”: scoperto minimo € 10.000,00 fermi il limite di indennizzo sinistro/anno di € 258.000,00; Per la garanzia “Sovraccarico neve”: minimo si scoperto € 5.000,00. 6.02 - LIMITI DI INDENNIZZO 22 Resta convenuto fra le parti che la Società per sinistro e anno assicurativo non rimborserà somma maggiore di € 45.000.000,00, fermi i sottolimiti di garanzia qui riportati: - spese demolizione e sgombero € 500.000 fenomeno elettrico € 52.000 rimborso onorari periti 5% dell'indennizzo con massimo € 150.000 ordinanze autorità €103.292 cristalli € 77.000 eventi atmosferici 70% somma assicurata danni da grandine ai fragili € 103.000 gelo € 155.000 acqua condotta e spese di ricerca € 50.000 eventi sociopolitici 50% somma assicurata terrorismo e sabotaggio € 10.000.000 spese extra € 100.000 sovraccarico neve 30% riferito al valore di ogni ubicazione assicurata sottolimite di indennizzo per sinistro/anno di € 2.500.000,00 terremoto € 10.000.000 cedimenti, smottamenti, franamenti, valanghe e slavine € 258.000 acqua piovana € 258.000 intasamento gronde e pluviali € 258.000 merci in refrigerazione € 50.000 inondazione, alluvione e allagamento 40% della somma assicurata con un limite di indennizzo di € 2.500.000,00 per sinistro ed € 10.000.000,00 per anno assicurativo. Lo scoperto presente al precedente punto 6.01 dovrà essere valido per singolo fabbricato e relativo contenuto. 23 POLIZZA FURTO La presente polizza è stipulata tra PROVINCIA DI VARESE C.F. 80000710121 e Impresa di Assicurazione Durata del contratto Dalle ore 24.00 del 30.06.2014 Alle ore 24.00 del 31.12.2017 Rateo alla firma dalle ore 24 del 30.06.2014 alle ore 24 del 31.12.2014 Con scadenza annuale al 31.12. ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO UBICAZIONE DEL RISCHIO: in locali di proprietà, in uso e/o locazione all’Amministrazione Provinciale di Varese nell'ambito del territorio competente: PARTITE E SOMME ASSICURATE si assicura a primo rischio assoluto la somma di euro 200.000,00 con i seguenti sotto limiti n. descrizione 1) 2) Contenuto opere d’arte con limite per singola opera Valori custoditi in cassaforte, armadi di sicurezza o cassetti chiusi a chiave Portavalori Valori ovunque riposti 3) 4) 5) somme assicurate – euro € 200.000,00 € 150.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 10.000,00 € 1.500,00 DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato: Contraente Il soggetto che stipula l'assicurazione. Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Compagnia L'impresa assicuratrice. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Polizza Il documento che prova l'assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Indennizzo La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. Contenuto L'intero patrimonio mobiliare costituito da qualunque bene mobile sito nei fabbricati di proprietà dell'Assicurato od in suo uso o di terzi ricevuto in consegna/custodia e non, compresi i generi alimentari, i quadri e gli oggetti d'arte impianti di prevenzione e di allarme, casseforti ed armadi di sicurezza (esclusi i relativi contenuti), macchinario, 1 attrezzature e utensili in genere, indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti, il tutto come risultante dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente che si impegna ad esibirli a richiesta della Compagnia. Sono esclusi i preziosi e gli autoveicoli, i motoveicoli ed i natanti salvo quelli non iscritti al P.R.A. che si intendono compresi. Le apparecchiature elettroniche e le opere d’arte si intendono comprese solo ove non coperte da specifiche polizze. Valori Denaro, valori bollati, carte valori, titoli di credito in genere, libretti di risparmio, metalli preziosi, monete d’oro, argenterie polizze assicurative (fideiussioni), buoni pasto, buoni benzina e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non. Opere d’arte quadri, mobili d’antiquariato, monete, sculture, arazzi, affreschi, statue, manoscritti, bronzetti, cere, collezioni e raccolte in genere ed altri oggetti in genere che possono essere identificati come tali anche se costituenti parti di fabbricati come ad esempio porte, portali, caminetti, cassonetti, bassorilievi, capitelli, scale, ringhiere ed altri elementi decorativi. Il tutto sia di proprietà dell’Assicurato che di terzi e del quale l’Assicurato stesso ne sia o non responsabile. Furto il reato come definito all’art. 624 del Codice Penale. Rapina il reato di cui all’art. 628 del Codice Penale e più esattamente la sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. Estorsione il reato di cui all’art. 629 del Codice Penale e più esattamente l’appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l’Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengono così costretti a consegnare le cose stesse, purchè la consegna venga effettuata nell’ambito dei locali assicurati o loro pertinenze. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’Art.1901 C.C., entro 30 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo ore 24.00 del 30.06.2014 ore 24.00 del 31.12.2014. 2 Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. .......... Qualora l’assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione - Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art 4 - Aggravamento del rischio - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. Art. 5 - Diminuzione del rischio - Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 - Recesso in caso di sinistro - Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art. 7 Durata della polizza Durata: la durata del presente contratto viene stabilita in anni 3 (tre) e mesi 6 (sei), con effetto dalle ore 24 del 30/06/2014 fino alle ore 24 del 31/12/2017 senza tacito rinnovo. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga. Recesso: Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 31.12.2015, mediante lettera raccomandata o fax da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale. E' riconosciuta inoltre al Contraente la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R nei seguenti casi: a) per mutamenti interni di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio; b) qualora venga meno per il Contraente il potere di contrattare, anche in forza di nuovi 3 assetti della Pubblica Amministrazione dettati dalla cosiddetta “Spending Review”, nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio; c) in presenza di un rilevante interesse pubblico individuato in concreto quale, ad esempio, la necessità di assicurare il rispetto delle previsioni del bilancio e/o del patto di stabilità (C.d.S. Sez. VI, sentenza 1 febbraio 2013, n. 633). Nei casi sopra indicati la Contraente ha diritto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1896 c.c., alla restituzione del premio al netto delle imposte già versate per il periodo assicurativo intercorrente tra la data di effetto del recesso e la prima scadenza anniversaria dell’annualità assicurativa di riferimento. Art. 8 - Oneri fiscali - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 - Foro competente - Foro competente è quello ove ha sede il Contraente. Art. 10 - Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione - La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a) violandone le difese esterne e/o interne mediante: 1) rottura, scasso; 2) uso fraudolento di chiavi, chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili; in particolare l'assicurazione vale anche: in caso di utilizzo di chiavi autentiche sottratte fraudolentemente dai locali contenenti le cose assicurate; in caso di utilizzo di chiavi autentiche rimaste nei locali contenenti le cose assicurate, custodite entro altri mezzi di custodia le cui chiavi vengano asportate dai locali stessi. b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi o aperti. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Compagnia è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo. Art. 12 - Esclusioni - Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 4 c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori; d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave: da persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere; da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro. Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza - Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. Art. 14 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi - Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno. Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro - In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve: a) darne avviso alla Compagnia entro 72 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Compagnia, l'Agenzia ed il numero di polizza; b) fornire alla Compagnia, entro i 15 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità; c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento; d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e in custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Compagnia in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Compagnia provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì: e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo; f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Compagnia e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Compagnia ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi; g) presentare, a richiesta della Compagnia, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro. 5 Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno - Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo. Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno - L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico, se richiesto da una delle Parti. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art. 18 - Mandato dei Periti - I Periti devono: a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 15; d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 17, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 19 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - L'ammontare del danno è così determinato: 1. Per i danni al contenuto: la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, né dei danni di mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi. 2. Per i danni ai valori, esclusi i titoli e le monete e le banconote estere: il loro valore nominale. 3. Per i danni ai titoli, le monete, le banconote estere: il valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in a tale giorno, il valore fissato 6 concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano. 4. Per i danni alle opere: - in caso di danno parziale le spese sostenute per restaurare l’oggetto danneggiato più l’eventuale deprezzamento con l’intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l’oggetto ha al momento del sinistro; - in caso di danno totale il valore commerciale dell’oggetto al momento del sinistro. Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che: - la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; - l’assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci. Per quanto riguarda gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria. Art. 20 - Titoli di credito - Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che: a) la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; b) l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci; c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria. Art. 21 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro - Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le somme assicurate con le singole partite di polizza, si intendono ridotte di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Compagnia decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Si conviene, però, che le somme assicurate sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originali, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo. L'ammontare complessivo dei reintegri automatici, dopo ogni sinistro, non può tuttavia superare, in uno stesso periodo di assicurazione, le somme indicate per ogni singola partita. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Compagnia di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 6. Art. 22 - Primo rischio assoluto - L'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale. Art. 23 - Assicurazione presso diversi assicuratori - Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri 7 contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo - Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e l'Assicurato, a richiesta della Compagnia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12, lett. c) e d). Art. 25 - Recupero delle cose rubate - Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Compagnia per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Compagnia è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Compagnia le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Compagnia di rifiutare, l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto. 8 CONDIZIONI AGGIUNTIVE (sempre operanti) A) Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi - Furto di fissi ed infissi. L'assicurazione vale per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, alle pertinenze dei fabbricati (quali cancelli o sistemi di chiusura automatica o di allarme) ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi - ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte - in occasione di furto o rapina consumati o tentati. L'assicurazione vale altresì per il furto di fissi ed infissi, nonché i sistemi automatici di chiusura o di allarme, facenti parte dei fabbricati e/o locali in uso o di proprietà del Contraente in conseguenza di furto tentato o consumato. La presente estensione di garanzia è prestata entro un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo pari ad € 5.000,00. B) Atti vandalici - L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati. La presente estensione di garanzia è prestata entro un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo pari ad € 5.000,00 C) Portavalori - L'assicurazione s'intende prestata contro: il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi; il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) commessi sulle persone adibite al trasporto dei valori assicurati, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi. L'assicurazione è operante alla condizione che le persone adibite al trasporto dei valori non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 70 anni e siano dipendenti del Contraente. Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente. Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti agli Istituti di polizia privata sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti". a) L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21. b) Per "servizio esterno" si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali del Contraente. Le persone che svolgono le mansioni di accompagnatore devono essere di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 70 anni e non avere minorazioni fisiche che le rendano inadatte al compito cui sono adibite. D) Furto con destrezza – L’assicurazione si intende prestata nel caso in cui: 9 il furto sia avvenuto all’interno dei locali durante l’orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all’evento stesso, sino alla concorrenza della somma indicata nel quadro riepilogativo “Partite e somme assicurate”. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto sino al limite massimo di euro 1.000,00 per sinistro e di € 5.000,00 per anno assicurativo. Dalla garanzia assicurativa sono esclusi i valori. E) Ricostruzione archivi, registri e documenti - L’assicurazione si intende prestata: per i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino alla somma massima di euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. F) Mezzi di custodia - Limitatamente alla garanzia furto per i “valori” posti in mezzi di custodia l’assicurazione è operante alla condizione che i valori assicurati siano riposti in mezzi di custodia efficacemente chiusi a chiave e con altri idonei congegni atti a determinare una chiusura efficace. Per quanto riguarda i distributori automatici, la garanzia è operante, a parziale deroga dell’art. 11, quando vi sia effrazione o scasso del distributore stesso. G) Danni ai valori - Sono parificati ai danni da furto o rapina le distruzioni e i danneggiamenti (fatta eccezione dei danni derivanti da incendio) che hanno colpito i valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva. H) Beni all’aperto – La copertura assicurativa viene estesa ai danni subiti dal contenuto posto all’aperto compresi gli enti gli enti e beni che sono, per loro naturale destinazione, all’aperto. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e fino alla concorrenza di euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. Limitatamente ai luoghi sprovvisti di mezzi di protezione e chiusura, si applica lo scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di euro 250,00. I) Opere d’arte presso terzi – le opere d’arte di proprietà sono comunque assicurate, nel limite del 10% della relativa partita, anche se si trovano presso terzi. Reste inteso che, qualora l’opera venga assicurata dal terzo, la presente garanzia opera a secondo rischio. J) Franchigia per sinistro – In caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato, la somma liquidata a termini di polizza con applicazione di una franchigia di € 150,00 che rimarrà a carico dell’ Assicurato stesso, salvo quanto previsto nelle condizioni aggiuntive e condizioni speciali. 10 CONDIZIONI SPECIALI che, ad integrazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, regolano l'assicurazione quando essa sia riferita ad una o più delle clausole sotto indicate 1) Garanzia rapina, anche se iniziata dall'esterno L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. 2) Scoperto per garanzia rapina Limitatamente alla garanzia rapina vale la seguente clausola In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare ad altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato. 3) Mezzi di chiusura dei locali a) Robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro, metallo e/o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure con serrature o lucchetti; b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri. Qualora i mezzi di chiusura non fossero conformi a quelli precedentemente descritti e nel caso in cui il furto fosse avvenuto con introduzione del ladro mediante la rottura del solo vetro o cristallo (entrambi non antisfondamento), in luogo della franchigia sarà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00. 4) Costo di rimpiazzo per “contenuto” In deroga all’art. 19, relativamente alle cose costituenti il contenuto, si farà riferimento al “valore a nuovo” intendendosi per tale il loro costo di rimpiazzo, senza tener conto del deprezzamento ivi previsto. Sono escluse dall’assicurazione “valore a nuovo” le cose fuori uso o non più utilizzate per l’uso corrente al momento del sinistro. L’ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa danneggiata qualora tale costo sia inferiore al “valore a nuovo”. 5) Colpa grave e furto commesso da dipendenti Si intendono compresi i danni determinati o agevolati da colpa grave dei dipendenti dell’assicurato o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate. A parziale deroga dell’art 12 l’assicurazione è operante anche nel caso che l’autore del furto sia un dipendente dell’assicurato e sempre che si verifichino le seguenti condizioni: a) che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali; b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali stessi. 11 6) Clausola Broker All’AON SPA è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker, della Provincia di Varese ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. IL CONTRAENTE LA SOCIETA' 12 POLIZZA ELETTRONICA La presente polizza è stipulata tra PROVINCIA DI VARESE C.F. 80000710121 e Impresa di Assicurazione Durata del contratto Dalle ore 24.00 del 30.06.2014 Alle ore 24.00 del 31.12.2017 Rateo alla firma dalle ore 24 del 30.06.2014 alle ore 24 del 31.12.2014 Con scadenza annuale al 31.12. 1.00 - DEFINIZIONI 1.01 - Definizioni generali Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: Contraente la persona giuridica che stipula il presente contratto Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione Assicurazione il contratto di Assicurazione Broker la Società di Brokeraggio cui è affidato il mandato gestionale Polizza il documento che prova l’Assicurazione Premio la somma dovuta alla Società Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione Società l’Impresa Assicuratrice 1 2.00 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2.01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell’Assicurato e/o Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. 2.02 - Variazioni del rischio L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ. Resta fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente art. 2.01. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio in corso al momento della comunicazione dell’Assicurato e/o Contraente, ai sensi dell’art. 1897 Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso. 2.03 - Altre Assicurazioni Premesso che il Contraente è esonerato dal comunicare preventivamente alla Società se sullo stesso rischio coesistono altre Assicurazioni, in caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. 2.04 - Disdetta in caso di sinistro Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un risarcimento e fino al trentesimo giorno dal pagamento, gli Assicuratori e l’Assicurato possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. 2.05 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2014 scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2017 senza obbligo di disdetta. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 30.06.2014 al 31.12.2014 e successivamente sarà da corrispondere annualmente. 2 I premi devono essere pagati al Broker di cui all’art. 2.13 del presente Capitolato. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio nel termine previsto dal precedente 1° comma, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 Cod. Civ.. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. .......... Qualora l’assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 2.06 - Durata e recesso dell’Assicurazione La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (tre), con effetto alle ore 24.00 del giorno 30.06.2014 e scadenza alle ore 24.00 del giorno 31.12.2017 senza tacita proroga. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga. Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 31.12.2015, mediante lettera raccomandata o telex da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza. E' riconosciuta inoltre al Contraente la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R nei seguenti casi: a) per mutamenti interni di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio; b) qualora venga meno per il Contraente il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione dettati dalla cosiddetta “Spending Review”, nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio; c) in presenza di un rilevante interesse pubblico individuato in concreto quale, ad esempio, la necessità di assicurare il rispetto delle previsioni del bilancio e/o del patto di stabilità (C.d.S. Sez. VI, sentenza 1 febbraio 2013, n. 633). Nei casi sopra indicati la Contraente ha diritto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1896 c.c., alla restituzione del premio al netto delle imposte già versate per il periodo assicurativo intercorrente tra la data di effetto del recesso e la prima scadenza anniversaria dell’annualità assicurativa di riferimento. 3 2.07 - Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia al diritto di surroga ad essa spettante ai sensi dell’art. 1916 Cod. Civ., escluso il caso di dolo, il caso in cui i terzi responsabili non risultino garantiti per gli stessi eventi da altre polizze di assicurazione e fermo rimanendo che il Contraente non eserciti a sua volta tale diritto. 2.08 - Modifiche dell’Assicurazione Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 2.09 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. 2.10 - Foro competente Foro competente è quello ove ha sede il Contraente. 2.11 - Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. 2.12 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.13 – Clausola broker All’AON SPA è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker, della Provincia di Varese ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. 3.00 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 3.01 - Oggetto dell’Assicurazione La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da un evento accidentale qualunque sia la causa salve le delimitazioni in seguito espresse. 3.02 - Rischi esclusi La Società esclude dal risarcimento: a) deperimento, usura, logorio di qualsiasi parte dell’ente assicurato causato dal suo naturale uso e funzionamento; corrosione, ruggine o incrostazione; 4 b) perdite o danni normalmente risarcibili dai contratti di assistenza tecnica, anche in assenza di specifica convenzione relativa agli enti assicurati; c) perdite o danni indiretti di qualsiasi natura; d) perdite o danni dovuti a dolo dell’Assicurato; e) perdite o danni verificatisi a seguito di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; f) perdite o danni agli enti assicurati o qualunque altra spesa causata direttamente o indirettamente da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o da contaminazioni radioattive provocate da combustibile nucleare e sue scorie (ai fini di questa esclusione solamente, per combustione deve intendersi anche l’autoprocesso di fissione nucleare), da apparecchiature atomiche usate quali armi, sia per la preparazione di materiale usato per le armi stesse, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, salvo quanto pattuito diversamente dalle Condizioni Particolari della presente Polizza; g) perdite e/o danni derivanti da sparizioni misteriose e/o da smarrimenti o ammanchi in sede di inventario; h) danni che si verifichino in conseguenza di campi energetici; i) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate; j) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate; k) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; l) tutti i danni interni, intendendosi per tali tutti i danni e i disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell’impianto assicurato, verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne. 4.00 - CONDIZIONI PARTICOLARI 4.01 - Spese per la ricostruzione dei dati memorizzati (Partita 2) L’Assicurazione prestata in base all’art. 3.01, risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati, mentre gli stessi: a) si trovano presso le sedi dell’Assicurato; b) si trovano in altro impianto per l’elaborazione dei dati a seguito di un danno compreso tra quelli assicurati all’art. 3.01 che abbia colpito l’impianto per l’elaborazione dei dati presso la sede dell’Assicurato e ne impedisca l’uso. La garanzia è altresì operante durante il trasporto da e per le sedi dell’Assicurato. Resta inteso che la presente estensione vale per il rimpiazzo dei soli dati registrati. Primo Rischio Assoluto Per la Partita 2, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Cod. Civ.. Esclusioni Ferme le esclusioni di cui all’art. 3.02, debbono intendersi inoltre esclusi dalla presente garanzia i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore: a) dovuti a presenza di fluidi magnetici; 5 b) avvenuti durante l’elaborazione, a meno che si sia verificato un danno all’elaboratore risarcito a termini dell’art. 3.01 o che risulti escluso sulla base dell’art. 3.02, lett. d). Salvaguardia degli archivi del calcolatore Resta inteso e convenuto che le precauzioni esistenti alla data di effetto della presente Assicurazione per salvaguardare e custodire gli archivi del calcolatore e i dati in essi contenuti o ad essi riferentisi saranno mantenute e osservate in qualsiasi momento. 4.02 - Maggiori spese per mancato funzionamento (Partita 3) a) Se le cose assicurate alla Partita 1 subiscono un danno indennizzabile a termini del presente contratto, che provoca l’interruzione totale o parziale di funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell’attività, consistenti: a) nell’uso di un apparecchio sostitutivo; b) nell’applicazione di nuovi metodi di lavoro o di lavorazione; c) nell’uso di servizi di terzi; d) in altre spese non espressamente escluse; b) La Società non risponde delle maggiori spese dovute da: 1. limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di un Governo o di un’altra Autorità; 2. eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata; 3. modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata; 4. ricostruzione di dati o di programmi distrutti o danneggiati; 5. danni ai supporti dati. 4.03 – Fenomeni elettrici di origine esterna I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che: a) l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano di legge; b) tutte le condutture metalliche dei servizi e dell’impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all’impianto di messa a terra; c) le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro: 1. le sovratensioni, con i limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori; 2. le oscillazioni della tensione di rete con stabilizzatori di tensione; 3. le interruzioni dell’alimentazione elettrica con gruppi di continuità; 4. i disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivi ad intervento rapido. Limitatamente alle apparecchiature da ufficio, telefax, telex, fotocopiatrici, centralini telefonici, personal computer, registrazioni di cassa e bilance elettroniche, sono parificati ai sistemi di protezione predetti i dispositivi, realizzati ed installati a regola d’arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensioni. Nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione sopra indicati, è applicato lo scoperto pari al 15% del danno con il minimo di € 250,00. 6 Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con applicazione dello scoperto pari al 40% del danno con il minimo di 2.500,00 euro. 4.04 - Dolo dell’Assicurato In riferimento a quanto previsto dalle Definizioni e dall’art. 3.02 lett. d), per Assicurato si devono intendere unicamente i Direttori e i Dirigenti del Contraente. 4.05 - Danni da furto Relativamente ai danni da furto, l’indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 20% dell’importo liquidabile, se verrà perpetrato forzando i mezzi di chiusura non conformi a quanto di seguito descritto: a) ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrati esclusivamente dall’interno, oppure non sia protetta da inferriate infisse nel muro; b) nelle inferriate o nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq; c) negli altri serramenti, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. 4.06 - Danni da acqua e inondazioni, alluvioni e allagamenti Sono compresi i danni verificatesi a seguito di inondazioni, alluvioni, allagamenti, danni da acqua in genere, saranno indennizzati previa detrazione di uno scoperto del 20% del danno con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per singola annualità assicurativa, importo superiore al 40% della somma assicurata. 4.07 – Terremoto La Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto. Il limite massimo di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa è pari al 50% della somma assicurata. Il pagamento dell’indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 2% della somma assicurata con il minimo di € 2.500,00. La Società e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola. Il tasso imponibile annuo per la presente estensione è dello 0,165 per mille, ed la relativa quota di premio si intende già inclusa nel premio lordo complessivo. 4.08 - Conduttori esterni agli enti assicurati 7 La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate, per la somma indicata in Polizza con apposita partita. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati e, in ogni caso, i costi di scavo sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione, e simili. 4.09 - Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili A deroga del secondo comma dell’articolo precedente, sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l’Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni assicurati con apposita partita indicata in Polizza fino al limite per sinistro precisato in Polizza. 4.10 - Lavoro straordinario La Società risponde dei costi supplementari per lavoro straordinario sostenute dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza, con il limite massimo del 15% dell’ammontare del danno. 4.11 - Trasporti aerei La garanzia viene estesa ai maggiori costi per i trasporti con linee aeree regolari, sino alla concorrenza massima per sinistro e per l’intero periodo di Assicurazione dell’1% della somma assicurata, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza. 4.12 - Impianti ed apparecchiature ad impiego mobile Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata e che gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera non visibile dall’esterno. Per i danni da furto, rapina, scippo e caduta accidentale, l’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 25% dell’importo liquidabile a termini di Polizza. 4.13 – Lee-way clause Il Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alla partita 1 corrispondono al valore della totalità degli enti di proprietà o in disponibilità dell’Assicurato al momento dell’effetto del contratto, il cui elenco è a disposizione della Società presso la sede del Contraente. La somma assicurata è conforme alle valutazioni in base al criterio valore a nuovo, come previsto dall’art. 5.02 – Somme assicurate. 8 I capitali previsti alla Partita 1 di polizza sono indicati in via preventiva e saranno soggetti a regolazione attiva o passiva al termine di ogni annualità assicurativa, per gli importi che risulteranno in aumento o in diminuzione. Limitatamente a tale partita, la Società si impegna a ritenere garantito un ulteriore capitale fino ad un massimo del 30%, per cui il disposto dell’art. 1907 Cod. Civ. troverà applicazione soltanto se il valore effettivo ecceda, al momento del sinistro, il valore così maggiorato. Il Contraente si impegna a comunicare, nei 120 giorni successivi al termine di ogni annualità assicurativa, l’ammontare degli aumenti o delle diminuzioni verificatisi che, se rientranti nell’indicato limite del 30%, verranno sommati o dedotti rispetto agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente e la Società si impegnano inoltre a corrispondere il conguaglio premio o il rimborso, che verrà calcolato applicando sugli scostamenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il periodo in corso, l’intero tasso di polizza. Eventuali scostamenti eccedenti la limitazione del 30% dovranno essere oggetto di specifica pattuizione. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. 4.14 - REGOLAZIONE DEL PREMIO Il premio annuo lordo (comprensivo di imposte) è pari a euro …………. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a 9 garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. 5.00 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 5.01 - Conservazione degli enti assicurati, diritto di accesso e di ispezione della Società. Gli enti assicurati devono essere tenuti in buone condizioni tecniche e funzionali, conformi al loro uso. La Società ha il diritto di accertare, in ogni ragionevole momento ed a mezzo dei propri incaricati, l’efficienza dei mezzi assicurati. 5.02 - Somme assicurate La somma assicurata per ciascun ente deve essere uguale al prezzo di acquisto dell’ente stesso a nuovo al momento del sinistro, o di uno equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, aumentato delle spese di trasporto, dei diritti doganali o di dazio, delle spese di montaggio e di quant’altro inerente. 5.03 - Franchigia Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato una franchigia fissa/scoperto, come stabilito dall’art. 6.03. 5.04 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: a) in caso di sinistro, darne immediato avviso al Broker al quale è assegnata la Polizza, a mezzo telefono o telefax, confermato da successiva e dettagliata comunicazione scritta; In caso di perdita o di danno conseguente a incendio o atto doloso, rapina, furto o tentativo di furto, la denuncia di cui sopra deve essere completata con la denuncia alle autorità; b) fare tutto quanto in suo potere per limitare la perdita o il danno; c) conservare le parti difettose o danneggiate per l’esame da parte di incaricati della Società; d) fornire, su richiesta della Società, una relazione scritta dalla quale risultino sia l’ammontare del danno che i particolari e i dettagli relativi all’ente danneggiato ed al suo valore; e) fornire prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli ragionevolmente richieste dalla Società. 10 La riparazione del danno può essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto a); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro 8 (otto) giorni dall’avviso di cui al punto a), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l’Assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il normale funzionamento 5.05 – Determinazione del danno Premesso che: l’attribuzione del valore che i beni avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti all’art. 5.02 – Somme assicurate; un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione calcolate come alla successiva lettera a) eguagliano o superano il suo valore, calcolato come alla successiva lettera b); la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di beni in base alle seguenti modalità: a) in caso di bene suscettibile di riparazione, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato, deducendo il valore ricavabile dai residui; b) in caso di bene non suscettibile di riparazione, si stima il valore a nuovo del bene danneggiato e si deduce il valore dei residui. Questa stima riguarda solo i beni in attività ed opera a condizione che: 1. i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di acquisto; 2. il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari; 3. siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti 1) 2) 3), si stima il valore a nuovo dei beni assicurati, con il massimo del doppio del valore allo stato d’uso. La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dei beni od al loro rimpiazzo con altri uguali od equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento. 5.06 - Diritto della Società di effettuare le riparazioni Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine ad un danno risarcibile ai sensi della presente polizza, la Società ha alternativamente la facoltà di riparare, ripristinare o rimpiazzare l’ente danneggiato, oppure di risarcire in contanti l’ammontare del danno. 5.07 - Assicurazione parziale Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni prese ciascuna separatamente eccedono, al momento del sinistro, del 10% le somme rispettivamente assicurate, l’Assicurato sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l’eccedenza del predetto 10%. 5.08 - Limite di indennizzo La Società non sarà mai tenuta a pagare, durante la validità della presente polizza e per ogni ente assicurato, somma maggiore di quella assicurata per l’ente stesso. 11 5.09 - Procedura della liquidazione del danno e nomina dei periti liquidatori Alla liquidazione del danno si procede mediante accordo diretto tra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente, uno dalla Società e uno dall’Assicurato, da un apposito atto dal quale risulti il loro mandato. Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d’accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di entrambi i Periti. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo Perito, la scelta sarà fatta, su richiesta della Parte più diligente dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto. A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito dovrà essere scelto al di fuori della Provincia ove il danno è avvenuto. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio Perito. Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l’Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dell’indennizzo dovutogli. I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti, saranno obbligatori per le Parti, risultando queste sin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale sarà valida allorché il Perito dissidente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri Periti. Se la Società respinge una qualsiasi richiesta di indennizzo, e se entro dodici mesi dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti, e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente Polizza. I Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. 5.10 - Mandato dei Periti liquidatori I Periti devono: 1) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti degli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati illesi, distrutti o danneggiati; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione dei danni, separatamente per ogni singolo ente, in conformità alle Condizioni della presente Polizza. 5.11 - Pagamento dell’indennizzo Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione amichevole o dell’accettazione del lodo peritale o della sentenza dell’Autorità Giudiziaria. 5.12 - Sinistri e reclami dolosi 12 L’Assicurato che adoperi, a giustificazione dell’ammontare del danno, documenti non veritieri o mezzi fraudolenti, che manometta o alteri dolosamente le tracce e i residui del sinistro, decade da ogni diritto al risarcimento. 5.13 – Buona fede L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio, proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. 6.00 – PARTITE ASSICURATE / FRANCHIGIE E SCOPERTI 6.01 - Enti assicurati Si premette che l’elenco degli enti assicurati è a disposizione della Società presso la Sede dell’Assicurato. Si indicano tra i beni assicurati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: – Sistema elettronico di elaborazione dati e relativi supporti dati, server, unità periferiche, personal computer, stampanti ed attrezzature collegate, fotocopiatrici, macchine per calcolo, telex, telefax, modem, centraline in genere comprese quelle di monitoraggio e rilevamento, PARTITA 1 Danni ai beni Totale somme assicurate € ……….. 4.066.789,83 PARTITA 2 spese per la ricostruzione dei dati Totale somme assicurate € …………. 50.000,00 PARTITA 3 maggiori spese per mancato funzionamento Totale somme assicurate: indennizzo giornaliero € 500,00 - massimo 100 Giorni PARTITA 4 Impianti ed apparecchi ad impiego mobile Totale somme assicurate € 685.566,17 6.02 – Limite di risarcimento 13 Resta convenuto tra le parti che la Società per sinistro e per anno assicurativo non rimborserà somma maggiore di € 1.500.000,00. 6.03 - Franchigie e scoperti e limiti di risarcimento Per ciascun sinistro restano a carico dell’Assicurato: Partita 1: € 250,00 Partita 2: scoperto 5% del danno con il minimo di € 250,00 Partita 3: le prime 36 ore; indennizzo giornaliero € 500,00- massimo 100 giorni Condizioni particolari (Sez. 4.00), scoperto 20%, ove non diversamente previsto. Partita 4: franchigia € 154,94 L'ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETÀ ____________________ ________________ 14 POLIZZA OGGETTI D’ARTE La presente polizza è stipulata tra PROVINCIA DI VARESE C.F. 80000710121 e Impresa di Assicurazione Durata del contratto Dalle ore 24.00 del 30.06.2014 Alle ore 24.00 del 31.12.2017 Rateo alla firma dalle ore 24 del 30.06.2014 alle ore 24 del 31.12.2014 Con scadenza annuale al 31.12. DEFINIZIONI Alte seguenti definizioni le parti attribuiscono il significato qui precisato: a - Assicurazione: il contratto di assicurazione; b - Polizza: il documento che prova l'assicurazione; c - Contraente: la Provincia di Varese; d - Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; e - Società: l'impresa assicuratrice; f - Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; g - Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne; h - Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; i - Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; l - Valore commerciale: il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato; m - Stima accettata: il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti; n - Valore dichiarato: il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro; o - Deprezzamento: la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro. 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo ne alla riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato no abbia agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Le dichiarazioni inesatte od incomplete e le omissioni fatte con dolo possono comportare il mancato pagamento del danno, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'ari 1892 del Codice Civile. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’Art.1901 C.C., entro 30 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo ore 24.00 del 30.06.2014 ore 24.00 del 31.12.2014. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. .......... 2 Qualora l’assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Aggravamento del rischio. Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'ari 1898 C.C. Art. 5 - Diminuzione del rischio. A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato. Art. 6 - Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art. 7 - Durata dell'assicurazione, esclusione del patto di tacita proroga. Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 30/06/2014 alle ore 24.00 del 31/12/2017 senza tacita proroga. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a 3 fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga. Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 31/12/2015, mediante lettera raccomandata o fax da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza. E' riconosciuta inoltre al Contraente la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R nei seguenti casi: a) per mutamenti interni di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio; b) qualora venga meno per il Contraente il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione dettati dalla cosiddetta “Spending Review”, nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio; c) in presenza di un rilevante interesse pubblico individuato in concreto quale, ad esempio, la necessità di assicurare il rispetto delle previsioni del bilancio e/o del patto di stabilità (C.d.S. Sez. VI, sentenza 1 febbraio 2013, n. 633). Nei casi sopra indicati la Contraente ha diritto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1896 c.c., alla restituzione del premio al netto delle imposte già versate per il periodo assicurativo intercorrente tra la data di effetto del recesso e la prima scadenza anniversaria dell’annualità assicurativa di riferimento. Art. 8 - Assicurazione per conto di chi spetta. La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o coi consenso dei titolari dell'interesse assicurato. Art. 9 - Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 10 - Foro competente. Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove il Contraente ha la propria sede. 4 Art. 11 - Rinvio alle norme di legge. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 11 bis - Buona fede. Le dichiarazioni inesatte o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non pregiudicano il diritto al risarcimento, semprechè ciò sia avvenuto in buona fede. Il Contraente deve corrispondere il maggior premio in base al maggior rischio dal momento in cui la circostanza aggravante è esistita. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE OGGETTI D'ARTE Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione. Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti a seguito di eventi accidentali che provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento delle cose assicurate. Art. 13 - Casi di furto e rapina. La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata dall’esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli odi arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche; b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli odi ripari mediante impiego di mezzi artificiosi odi particolare agilità personale; c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli. Art. 14 - Esclusioni. Sono esclusi dall'assicurazione: a) cornici e vetri protettivi dei quadri, salvo che diversamente precisato in polizza; 5 b) le rotture di oggetti di vetro, cristallo, porcellana, ceramica, terrecotte e simili oggetti fragili, dovute a semplice urto di persone o cose contro tali oggetti o cadute. Sono invece comprese le rotture se conseguenti ad un altro evento dannoso coperto dall'assicurazione; c) i danni causati da gelo, calore, variazione di temperatura o pressione - salvo quelli derivanti da incendio, combustione, bruciature, fulmine, esplosione, scoppio, bang sonico - umidità dell'aria; d) i danni causati da stato di conservazione dell'oggetto assicurato, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato; e) i danni causati dai tarli, tarme o altri insetti; f) i danni o deterioramenti di qualsiasi oggetto assicurato aventi la loro diretta origine in un'operazione di pulitura, riparazione o rimessa a nuovo; g) relativamente agli orologi, la rottura di vetri, le ammaccature, i danni ai meccanismi interni nonché i danni causati dalla ricarica; h) guasti meccanici o danni subiti da oggetti o apparecchi di qualsiasi natura in conseguenza de1 proprio funzionamento; i) danni determinati od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente, nonché da persone conviventi con l'Assicurato o con il Contraente o da persone di cui l'Assicurato o il Contraente deve rispondere ai sensi di legge, o da persone cui sono affidati od hanno 'in custodia gli oggetti assicurati; l) ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere. La Società non risarcisce inoltre i danni: 1) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto; 2) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3) verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, frane, valanghe; a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con gli eventi di cui ai punti 1), 2), 3). 6 Art. 15 - Trasporto delle cose assicurate. L'assicurazione delle cose mobili vale esclusivamente per l'ubicazione specificata in polizza. Pertanto l'assicurazione rimane sospesa se le cose assicurate vengono trasportate in luoghi diversi da quelli indicati in polizza senza il preventivo consenso della Società., salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari che seguono. Tuttavia, se entro 30 giorni da quello in cui avrà ricevuto l'avviso di trasporto la Società non avrà dichiarato di voler recedere dal contratto, l'assicurazione si intenderà valida per la nuova ubicazione. Art. 16 - Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l'Assicurato deve: a) dare ai sensi dell'art. 1913 C.C., non appena ne viene a conoscenza e al più tardi entro trenta giorni, notifica scritta del sinistro alla Società a mezzo raccomandata, telegramma o telex. Qualora si trattasse di furto o di perdita, il termine di denuncia viene ridotto a 48 ore; b) come previsto dall' art. 1914 C.C., prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati; c) qualora previsto dalla legge, avvisare la polizia locale entro le 24 ore successive al momento in cui egli è venuto a conoscenza dell'accaduto ed inoltrare regolare denuncia all'autorità giudiziaria; d) indicare nella denuncia o, nell'impossibilità, in una ulteriore dichiarazione fatta entro il più breve termine la data e le circostanze del sinistro, le cause note o presunte, l'elenco degli oggetti perduti, distrutti o danneggiati, la natura e l'importo approssimativo dei danni; e) trasmettere, su semplice richiesta della Società, tutti i documenti necessari alla stima del danno; f) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo; g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità competenti in relazione al sinistro. Art 17 - Procedura per la valutazione del danno. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le 7 decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Se una delle parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli. Art. 18 - Mandato dei Periti liquidatori. I Periti devono: 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile; 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; 3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art 16; 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate; 5)procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza per il caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 19 - Determinazione dell'indennizzo. In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi. In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, o: 8 • corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro; • corrisponde il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente. Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima. Art. 20 - Assicurazione parziale, stima accettata. Se dalle stime fatte risulta che i valori commerciali di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite. La presente norma non ha applicazione quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata. Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati la presente norma si applica per la parte restante. Art. 21 - Limite massimo di risarcimento. Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte le cose residuate o salvate dal sinistro. Art. 22 Pagamento dell'indennizzo. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 14. Art. 23 - Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se 9 questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto. Se gli oggetti recuperati rivelassero d'essere di qualità e valore difformi da quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l'Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'indennizzo percepito, fermo il diritto dell'Assicurato all'indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro. Art. 24 – Clausola serie. Nel caso di coppie, pendant, serie e oggetti composti da più elementi che fanno parte dello stesso insieme nonché di gruppi di opere d’arte, l’Assicuratore corrisponde il seguente indennizzo, tuttavia pari a un totale mai superiore al valore assicurato di coppie, pendant, ecc.. 1. In caso di distruzione o smarrimento dell'intera coppia, di tutte le parti di una serie, ecc., l’Assicuratore corrisponde il valore assicurato. 2. In caso di distruzione, smarrimento o danneggiamento di singole parti, l’Assicuratore corrisponde a sua scelta, ma nel rispetto dell’interresse dell’Assicurato: a) In caso di distruzione o smarrimento di singole parti - un indennizzo in conformità al numero 1 per le parti distrutte o smarrite, più un eventuale deprezzamento dell’insieme delle cose - i costi per la nuova acquisizione di un oggetto comparabile che sostituisce la parte distrutta o andata smarrita anche in base alla valutazione di carattere storico-artistico. b) In caso di danneggiamento di singole parti - i costi di restauro (inclusi costi di trasporto, documentazione e assicurazione a breve scadenza) più un eventuale deprezzamento della parte restaurata e dell’insieme delle cose - un indennizzo in conformità al numero 1 per la parte danneggiata più un eventuale deprezzamento dell’insieme delle cose, dietro presa in consegna della parte danneggiata, o 10 - i costi per la nuova acquisizione di un oggetto comparabile che sostituisce la parte danneggiata anche in base alla valutazione di carattere storico-artistico, dietro presa in consegna della parte danneggiata. Art.25 - Clausola Broker. All’AON SPA è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker, della Provincia di Varese ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Art.26 - Premio dell'Assicurazione. Il premio annuo lordo, conteggiato in base ai tassi e premi lordi (comprensivi di imposte) indicati nelle rispettive sezioni, è pari a Euro ………. Si precisa che le Partite 4) Ex monastero dell’Assunta in Comune di Cairate (VA) e 5) Complesso Monumentale della Badia di S. Gemolo in Ganna (VA) poiché beni di interesse storico-artistico sono da intendersi esenti da imposte ai sensi del D.lgs. 29.10.1999 n.490 e dalla legge 28 febbraio 1983 n. 53. Art.27 - Regolazione del Premio. Il Contraente indicherà, con segnalazione scritta anticipata rispetto all'effetto dell'assicurazione: - le opere assicurate alla sezione A che possono essere temporaneamente o definitivamente escluse dalla garanzia, - le opere che possono essere oggetto di trasporto ai sensi della sezione B, - le" opere che possono giacere presso restauratori o presso esposizioni e mostre ai sensi della sezione C, - le opere che sono assicurate ai sensi della sezione D. Il premio annuo lordo anticipato è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nelle varie sezioni del presente contratto fermo, comunque, il premio minimo acquisito dalla Società pari al premio anticipato. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini il pagamento della differenza dovuta, la 11 Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di adire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. CONDIZIONI PARTICOLARI CHE PREVALGONO IN CASO DI DISCORDANZA SULLE PRECEDENTI NORME Sezione A) GIACENZA Si intendono assicurate le opere d'arte descritte negli inventari allegati che formano parte integrante della presente polizza. La garanzia è convenuta su base di "stima accettata" (definizione m) Sezione B) TRASPORTO E' facoltà del Contraente richiedere l'estensione della garanzia durante il trasporto di opere d'arte. La garanzia è attiva per le opere che di volta in volta verranno segnalate e sarà prestata in base alle modalità previste dalle condizioni particolari. La garanzia è convenuta su base di "stima accettata" (def. m.) Sezione C) OGGETTI ASSICURATI ALLA SEZIONE A PRESSO RESTAURATORI O PRESSO ESPOSIZIONI E MOSTRE Si vedano le condizioni della sezione C) La garanzia è convenuta su base di "stima accettata" (def m) Sezione D) GARANZIA DA CHIODO A CHIODO Si vedano le condizioni della sezione D) La garanzia è convenuta su base di "stima accettata" (def. m) CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE A GIACENZA A1. CONDIZIONI PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA GIACENZA GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA 12 L'assicurazione è prestata in base alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia furto, che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti dai mezzi di prevenzione e protezione descritti in polizza, risultanti dall'ispezione tecnica della Società, che il Contraente si impegna a mantenere in perfetto stato funzionale. In caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione di funzionamento del sistema di allarme, il Contraente deve darne comunicazione alla Società e deve adottare le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; deve inoltre segnalare il fatto alla Società in caso di impossibilità di ripristino entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il sistema d'allarme deve essere controllato almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità. Ciò premesso, la garanzia è prestata a condizione che: 1. al di fuori dell'orario di apertura o di presenza del personale siano operanti le protezioni descritte in premessa. Tuttavia per le persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne; la chiusura delle ante a vetri è sempre obbligatoria. E' inoltre sempre obbligatorio l'inserimento dell'impianto d'allarme. Pertanto la garanzia furto è subordinata alla messa in funzione del sistema di allarme nei termini prescritti ed all'utilizzo dei suindicati mezzi di chiusura. In caso di furto commesso con effrazione di mezzi di chiusura non conformi a quanto descritto in premessa della presente polizza, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi delle condizioni generali di assicurazione senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato. 2. Durante le esposizioni aperte al pubblico esista un adeguato servizio di sorveglianza. 3. Non sia permesso ai visitatori di usare, spostare o maneggiare le opere. 13 A2 FURTO CON DESTREZZA La Società si obbliga a risarcire i danni derivanti da furto con destrezza all'interno dei locali contenenti le cose assicurate commesso durante le ore di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso e limitatamente alle opere elencate. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma maggiore di Euro 100.000,00. A3. FURTO COMMESSO DAI DIPENDENTI DEL MUSEO A parziale deroga dell'art 14-lettera i) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dal contratto, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato, o il furto avvenga con la partecipazione ed il concorso del dipendente, e sempre che si verifichino le seguenti circostanze: a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, ne di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi; b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi. A4. CORNICI A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, art. 14 lettera a), la garanzia vale anche per le cornici sempre che esse stesse siano oggetti d'arte. A5. ROTTURE ACCIDENTALE DI OGGETTI FRAGILI A parziale deroga dell'art 14 lettera b) delle c.g.a., la garanzia è estesa alle rotture accidentali degli oggetti fragili a condizione che siano riposti in vetrine o teche o collocati in zone emarginate rispetto a quelle di passaggio del pubblico. La garanzia è sospesa durante le operazioni di ristrutturazione dei locali. A6. VARIAZIONI CLIMATICHE A parziale deroga dell’art. 14) lettera c) delle c.g.a., la garanzia è estesa alle perdite ed ai danni dipendente da brusche variazioni climatiche purchè conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento. 14 A7. TERREMOTO A parziale deroga di quanto previsto all’art 14) punto 3), la Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Resta convenuto che agli effetti della presente garanzia : - le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”; - il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo di € 5.000,00 per ogni singolo sinistro; - in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore del 50% del valore assicurato. A8. FRANCHIGIA Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza che colpisca i beni assicurati presso l’ubicazione dell’Aereoporto di Malpensa 1, resterà a carico dell’Assicurato una franchigia assoluta di € 2.500,00. A9. PREMIO II tasso annuo lordo (comprensivo delle imposte) è stabilito nella misura del ….‰ da applicare alle somme assicurate. CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE B – TRASPORTO B.1 La garanzia è prestata a condizione che: 1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato o da personale di fiducia del Contraente/Assicurato; 2) che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato; 3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque 15 strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste; 4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi costantemente vigilati; 5) nei trasporti a mezzo nave, lo stivaggio avvenga esclusivamente sottocoperta in stive e/o vani adeguati alla natura delle opere; 6) nei trasporti a mezzo aereo, le opere siano caricate in cabine o stive riscaldate e pressurizzate. B2. la garanzia è estesa alle perdite e ai danni dipendenti da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio. Verificandosi tali fatti la clausola “Rinuncia alla rivalsa” si intende decaduta nel confronti dei responsabili qualora sia ravvisabile la colpa grave B3. La garanzia è estesa alla rottura accidentale degli oggetti fragili a condizione che vengano imballati (casse), maneggiati e caricati in maniera professionale e tenendo conto della specifica natura. B4 RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti: • dei trasportatori e/o spedizionieri purché specializzati nel settore arte, ovvero dei dipendenti della Contraente sotto la sorveglianza del dirigente/funzionario della Contraente stessa, • degli imballatori purché specializzati nel settore arte, ovvero dei dipendenti della Contraente sotto la sorveglianza del dirigente/funzionario della Contraente. a condizione che il Contraente/Assicurato stesso non eserciti tale facoltà. Per i vettori e/o spedizionieri la rinuncia alla rivalsa è solo per la parte di danno eccedente la loro responsabilità legale. La Società ha tuttavia diritto di rivalsa: - in caso di dolo o colpa grave, - verso persone od enti diversi da quelli sopra indicati. B5. PREMIO PER OGNI VIAGGIO La garanzia decorre dopo conferma scritta della Società. Per rassicurazione di ogni singolo viaggio il premio viene determinato come segue per ogni milione di somme assicurate. 16 LOMBARDIA ITALIA/EUROPA Quadri e sculture non fragili Euro 270,00 Euro 405,00 Oggetti fragili Euro 540,00 Euro 670,00 Il relativo premio verrà regolato al termine di ogni periodo assicurativo. CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVEALLA SEZIONE C) OGGETTI PRESSO RESTAURATORI O PRESSO ESPOSIZIONI E MOSTRE C1 La garanzia per le opere di cui alla sezione A è estesa, senza sovrappremio, alla giacenza presso restauratori o presso esposizioni o mostre organizzate da terzi a condizione che i fabbricati e le protezioni siano analoghe a quelle previste dalla sezione A) Giacenza. Per località italiane, la garanzia decorre automaticamente: • senza obbligo di comunicazione preventiva se la somma è pari od inferiore a Euro 10.329,13; • in base a specifica richiesta fatta dall'Assicurato alla Società a mezzo di telegramma, telex o fax comunque non prima delle ore 24 del giorno di invio della comunicazione se la somma non supera Euro 154.937,06; Per somme superiori o per ambienti con caratteristiche costruttive e protezioni diverse da quelle previste per la sezione A o per località all'estero, la garanzia è valida solo dopo conferma scritta della Società e tassazione da stabilirsi di volta in volta. Il relativo premio verrà regolato al termine di ogni periodo assicurativo. C2. ESCLUSIONI Dalla garanzia sono esclusi i danni di qualsiasi genere direttamente derivanti dall'azione di restauro. 17 CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE D - GARANZIA DA CHIODO A CHIODO E’ facoltà del Contraente richiedere l'estensione della garanzia DA CHIODO A CHIODO per il periodo e le opere che di volta in volta verranno segnalate. L'assicurazione è prestata in base alle condizioni tutte della sezione A - GIACENZA e della sezione B - TRASPORTO. L'assicurazione inizia dal momento in cui le opere stesse vengono rimosse dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballate ed intraprendere il primo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico. l'assicurazione cessa quando le opere, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolte dall'imballaggio e collocate nel luogo loro destinato. Sono compresi i danni durante le operazioni di imballaggio e disimballaggio. sono esclusi dalla garanzia i danni avvenuti al di fuori del periodo di operatività della polizza. II tasso lordo (comprensivo delle imposte) è stabilito: per il TRASPORTO andata/ritorno nella misura del 0,08‰ (sezione B) per la GIACENZA nella misura del 0,05‰ per tre mesi e tasso del 0,25‰ per ogni mese o frazione eccedente annuo (sezione A) pro-rata tempore. Laddove le opere segnalate presentino particolari caratteristiche (artistiche o di composizione), la Società si riserva la facoltà di confermare la suddetta tassazione. Il relativo premio verrà regolato al termine di ogni periodo assicurativo. 18 UBICAZIONI, SEZIONI, SOMME ASSICURATE. 1) Villa Recalcati – P.zza Libertà 1 Fabbricato elevato a più di un piano fuori terra, costruito e coperto con impiego di materiali incombustibili (solai e struttura portante del tetto comunque costruiti) protetta da: - un sistema perimetrale d’allarme collegato con la postazione fissa di Polizia che presidia 24 ore il fabbricato; - durante il giorno una serie di ronde armate (corpo di Polizia di Stato) vigila la villa, inoltre nella stessa abita il custode. - esiste piantone di guardia notturna. - i sistemi di sicurezza sono rafforzati da un circuito televisivo chiuso. Si assicura – relativamente alla sezione A) Giacenza - FLORIANO BODINI statua (cordonata per evitare il contatto con il pubblico): “Idea per un monumento a Paolo VI – Sacro Monte anno 1983” scultura in bronzo cm 72x30x34 di proprietà del Museo –Laboratorio “F. Bodini” in Gemonio (VA) Somma assicurata (stima accettata) - € 41.316,55 PIETRO SCAMPINI “Mondiali di ciclismo” Scultura Somma assicurata (stima accettata) - € 3.600,00 GOTTARDO ORTELLI n. 2 acrilici su tela di proprietà di Sig.ra Franzi Viclinda Ortelli: “Altalene Solari”cm. 100x90 Somma assicurata (stima accettata) € 3.800,00 “Senza titolo” 90x130 Somma assicurata (stima accettata) € 4.400,00 19 - - - CARLIN MARIA CHRISTINA “Bosco 2012” Sculture 19 elementi in ferro h cm 400 Somma assicurata (stima accettata) CASSANI NINO “Doppio rotante” Scultura Pietra cm. 108x220x43 Somma assicurata (stima accettata) € 50.000,00 € 50.000,00 COLETTA PIETRO “Barchetta su Gange” Scultura Ferro e rame cm. 240x230x100 Somma assicurata € 20.000,00 (stima accettata) - CORNO ALEX “Contrappunto” Scultura Ferro cm. 270x450x150 Somma assicurata € 45.000,00 (stima accettata) - FARKAS ADAM “Arco Torto VIII” Scultura Marmo cm. 50x120x42 Somma assicurata (stima accettata) - GHINZANI ALBERTO “Clessidra” Scultura Ferro, resina e polvere di marmo cm 210x240x180 20 € 12.000,00 Somma assicurata € 25.000,00 (stima accettata) - PIRRUCCIO VINCENT “Desincontro” Scultura Ferro e granito cm. 300x275x245 Somma assicurata € 20.000,00 (stima accettata) - ZAULI CARLO Scultura “La grande natura” Stoneware 1200° with “bianco Zauli” glaze 136x291,5x44,2 Somma assicurata € 75.000,00 (stima accettata) 2) Aeroporto di Malpensa Terminal 1 Si assicura – relativamente alla sezione A) Giacenza – le seguenti opere esposte permanentemente : - Aereomodelli (come da allegato elenco), stemmi araldici, manifesti incorniciati, vetrine espositive, pannelli della Collezione PIAZZAI “l’Aereoplano” Somma Assicurata (stima accettata) € 620.000,00 Si precisa che in caso di danno, la somma liquidata a termini di polizza per ogni oggetto danneggiato non potrà essere superiore a : - € 3.000,00 per aereomodelli; - € 200,00 per stemmi araldici. 3) Museo della Pipa di Brebbia (VA) Fabbricato costruito e coperto materiali incombustibili (solai e struttura portante del tetto comunque costruiti) protetta da protetto da: - robusti serramenti, chiusi da validi congegni a tutte le aperture verso l’esterno; - impianto automatico di allarme antifurto. Si assicurano -relativamente alla sezione A) Giacenza: - n. 55 pipe e n. 1 pipa olandese (come da allegato elenco) somma assicurata stima accettata € 7.500,00 21 4) Ex monastero dell’Assunta in Comune di Cairate (VA) Si assicura – relativamente alla sezione A) Giacenza – le seguenti opere esposte permanentemente: Ciclo di affreschi rinascimentali di AURELIO LUINI (Milano 1530 – 1593) raffiguranti l’ “Assunzione della Vergine e scene delle sua vita” (l’affresco è collocato a seguito di operazioni di strappo richieste e svolte per motivi conservativi dalla Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Milano su n. 11 pannelli formati da lastre in poliestere e fibra di vetro con intelaiature in legno. I pannelli sono ancorati alla parete della Chiesa su longheroni in legno per mezzo di viti. L’opera si compone di nove pannelli centrali ancorati al muro su una parete della dimensione di mt. 70 x mt. 10 a lato dei quali sono posizionate le altre due tavole affrescate delle dimensioni cadauna di mt. 1.80 x mt. 1.80. Il bordo inferiore dell’affresco centrale è posizionato a circa mt. 2.00 di altezza dal pavimento. Il bordo inferiore degli affreschi laterali è posizionato a circa cm. 20 dal pavimento. Nell’ambiente espositivo è funzionante un impianto di videosorveglianza collegato con una centralina all’interno degli uffici del Comune di Cairate. Si precisa che il ciclo di affreschi è soggetto a tutela in quanto beni di interesse artistico pertanto esenti da imposta ai sensi del D.lgs. del 29.10.1999 n. 490 e della legge 28 febbraio 1983 n. 53. somma assicurata stima accettata € 700.000,00 5) Complesso Monumentale della Badia di S. Gemolo in Ganna (VA) Collezione antica di maioliche della Badia IL CONTRAENTE/ ASSICURATO LA SOCIETÀ' 22 € 26.830,00 23 POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI La presente polizza è stipulata tra PROVINCIA DI VARESE C.F. 80000710121 e Impresa di Assicurazione Durata del contratto Dalle ore 24.00 del 30.06.2014 Alle ore 24.00 del 31.12.2017 Rateo alla firma dalle ore 24 del 30.06.2014 alle ore 24 del 31.12.2014 Con scadenza annuale al 31.12. Norme che regolano l’assicurazione in generale Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del An. 2 - Disciplina della responsabilità An. 3 - Altre assicurazioni An. 4 - Decorrenza e proroga dell’assicurazione An. 5 - Modifiche dell’assicurazione Art. 6 - Denuncia di sinistro Art. 7 - Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro Art. 8 - Oneri fiscali An. 9 - Foro competente Art. 10 - Validità territoriale An. 11 - Interpretazione del contratto Art. 12 - Pagamento del premio An. 13 - Calcolo e regolazione del premio Art. 14 - Clausola broker Art. 15 - Revisione periodica del prezzo An. 16 - Coassicurazione e delega Art. 17 - Rinvio alle norme di legge Norme relative ai sinistri Art. 18 - Limiti di indennizzo Art. 19 - Corresponsabilità degli assicurati Art. 20 - Gestione delle vertenze / spese legali Art. 21- Gestione dei sinistri Art. 22 - Comunicazione della situazione sinistri Art. 23 - Rinuncia alla rivalsa Art. 24 - Franchigie per sinistro Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti (RCT/RCO) Art. 25 - Oggetto dell’assicurazione Art. 26 - Qualifica di terzo Art. 27 - Precisazioni ed estensioni varie di garanzia Art. 28 - Precisazioni ed estensioni inerenti la garanzia RCO Art. 29 - Esclusioni Responsabilità Civile derivante dalla proprietà di immobili Art. 30 - Oggetto dell’assicurazione Art. 31 - Qualifica di terzo Art. 32- Ordinaria e straordinaria manutenzione Art. 33 - Estensioni varie di garanzia Art. 34 - Esclusioni 2 DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intendono per: Assicurazione Il contratto di assicurazione Polizza Il documento che prova l’assicurazione Contraente soggetto che stipula l’assicurazione Assicurato Prestatori di lavoro: La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall’assicurazione e pertanto l’Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate: - il rappresentante legale degli assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, il segretario Provinciale, il direttore generale, i dirigenti e i dipendenti/collaboratori tutti per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati; - tutti i soggetti di cui l’assicurato si avvalga nello svolgimento della propria attività (persone fisiche o giuridiche), compresi gli insegnanti, gli stagisti, i medici, il personale sanitario, i volontari, gli obiettori di coscienza, i lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, i partecipanti ai corsi di formazione, gli ingegneri, gli architetti, i partecipanti alle attività di ricerca geologica, di speleontologia, ecologica e botanica, gli addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono nell’ambito o per conto degli assicurati, i tirocinanti ex legge 196/97 e successive modifiche; - gli organismi e le associazioni create e/o gestite da o per il personale dipendente. Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale, anche occasionalmente, nell’esercizio dell’attività assicurata, indicate qui di seguito : 1) Dirigenti, quadri, impiegati, operai dipendenti dell’Assicurato, nonché tutti gli altri soggetti per i quali sussista in capo all’Assicurato l’obbligo di assicurazione INAIL (ad esempio i c.d. “lavoratori a progetto”) o per i quali l’Assicurato provveda volontariamente, ove previsto, all’assicurazione INAIL (ad esempio “stagisti” o tirocinanti); 2) Persone per le quali l’obbligo di assicurazione INAIL ricada su soggetti diversi dall’Assicurato (ad esempio i lavoratori impiegati in forza di contratti di “somministrazione di lavoro”); 3) Persone per le quali non vige l’obbligo di assicurazione INAIL 3 Società La Società ……………………………………. impresa di assicurazioni nonché le società coassicuratrici Broker La AON S.p.A. quale Broker incaricato, ai sensi del D.lgs. n. 209/05 s.m.i., dal Contraente alla gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale ò prestata l’assicurazione Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Franchigia La parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico Scoperto La parte percentuale di danno che l’Assicurato tiene a suo carico Cose Sia gli oggetti materiali sia gli animali Danno corporale Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale Danni materiali Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa Massimale per sinistro La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà Annualità assicurativa Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell’assicurazione Emolumenti annui lordi erogati quanto al lordo delle ritenute previdenziali, ove previste, i prestatori di lavoro di cui alla relativa definizione effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni 4 ATTIVITÀ DEGLI ASSICURATI - INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI ATTIVITÀ DEGLI ASSICURATI La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/sub appaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L’assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI Per l’individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle/dalle garanzie si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società solo in caso di sinistro. 5 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE (comuni a tutte le sezioni) ART. l - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892- 1893- 1894 CC.. L’Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C.. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 CC., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati. ART. 2 - DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell’Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata, siano esse norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile. ART. 3 - ALTRE ASSICURAZIONI Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall’applicazione dell’art. 1910 C.C.. Il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono tuttavia dame avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 C.C.. ART. 4 – DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2014 e scade alle ore 24.00 del 31.12.2017 senza obbligo di disdetta. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 90 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di decorrenza della proroga. Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 31.12.2015, mediante lettera raccomandata o fax da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale. 6 E' riconosciuta inoltre al Contraente la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R nei seguenti casi: a) per mutamenti interni di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio; b) qualora venga meno per il Contraente il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione dettati dalla cosiddetta “Spending Review”, nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio; c) in presenza di un rilevante interesse pubblico individuato in concreto quale, ad esempio, la necessità di assicurare il rispetto delle previsioni del bilancio e/o del patto di stabilità (C.d.S. Sez. VI, sentenza 1 febbraio 2013, n. 633). Nei casi sopra indicati la Contraente ha diritto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1896 c.c., alla restituzione del premio al netto delle imposte già versate per il periodo assicurativo intercorrente tra la data di effetto del recesso e la prima scadenza anniversaria dell’annualità assicurativa di riferimento. ART. 5 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. ART.6 - DENUNCIA DI SINISTRO La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Società tramite l'Agenzia cui è assegnata la polizza od il broker, nel termine di 30 giorni dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza. ART. 7 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 30mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata o fax, con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo , con le stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso. ART. 8 – ONERI FISCALI Sono a carico dell’ Contraente le imposte governative sulle assicurazioni nei termini di Legge. ART. 9 – FORO COMPETENTE Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha la sede legale il Contraente. ART. 10 - VALIDITÀ TERRITORIALE L'assicurazione ha validità nel mondo intero. ART. 11 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato. 7 ART.12 - PAGAMENTO DEL PREMIO L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’Art.1901 C.C., entro 30 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo ore 24 del 30.06.2014 ore 24 del 31.12.2014. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati al Broker di cui all’art. 14. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. .......... Qualora l’assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. ART. 13 - CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO Il premio lordo anticipato della presente assicurazione è convenuto in € ..........., conteggiato sulla base del preventivo degli emolumenti lordi di € 18.500.000,00 al quale verrà applicato il tasso dello ./.. (pro-mille) al lordo delle imposte per le Sezione I e II. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 15 giorni trascorso il quale, fermo il suo 8 diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. ART. 14 - CLAUSOLA BROKER Alla AON S.p.A. è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker, della Provincia di Varese ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. ART. l5 - REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO Il presente contratto é soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 115 del Dlgs n. 163/06 e tale verifica verrà effettuata, nei termini che saranno determinati dal legislatore. ART. 16 - COASSICURAZIONE E DELEGA Qualora l’Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell’ indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell’atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall’apposito prospetto allegato alla presente Polizza. ART. 17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di legge. 9 NORME RELATIVE AI SINISTRI (comuni a tutte le sezioni) ART.18 - LIMITI DI INDENNIZZO R.C.T. / R.C.O. e R.C. derivante dalla proprietà di immobili: Euro 5.000.000,00 unico per sinistro con il limite di Euro 3.000.000,00 per prestatore di lavoro ART. 19 - CORRESPONSABILITÀ DEGLI ASSICURATI Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale dell’infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo. ART.20 - GESTIONE DELLE VERTENZE / SPESE LEGALI La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, a nome dell’Assicurato, designando, ove non si provveda tramite l’Ufficio di Avvocatura dell’Ente, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all’Assicurato stesso, e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l’istruttoria, l’assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell’Assicurato. Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite previsto dall’art. 1917 C.C. Si conviene tuttavia che la designazione di tecnici o legali, ove occorra, sarà effettuata di comune accordo fra la Società e il Contraente. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale. ART.21 - GESTIONE DEI SINISTRI Si conviene fra le Parti che la Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. La società, provvederà ad incassare dal Contraente le franchigie e/o gli scoperti anticipati al 30.06 e al 31.12, a mezzo di formale richiesta documentata. Il Contraente effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla data della richiesta della Società. ART. 22 - COMUNICAZIONE DELLA SITUAZIONE SINISTRI La Società si impegna a fornire, per il tramite dell’Agenzia affidataria del contratto, con cadenza semestrale un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati specificando per ognuno: - numero del sinistro della Società e del Broker - data di accadimento - sezione di polizza attivata a copertura del rischio - nome della controparte 10 - stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato”, “chiuso senza seguito”) importo a riserva importo liquidato - data della liquidazione Inoltre nel tabulato riepilogativo di fine annualità la Società indicherà: - numero totale dei sinistri “in trattativa”/”liquidati”/”senza seguito” - importo totale “liquidato”, “a riserva” ART. 23 - RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori dell’Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all’Ente per legge. ART. 24 - FRANCRIGIA PER SINISTRO Ai danni a cose, salvo ove diversamente previsto, verrà applicata una franchigia assoluta di euro 1.000,00 per sinistro. RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E DIPENDENTI (R.C.T. / R.C.O.) ART. 25 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge; a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, imputabile al Contraente/Assicurato, verificatosi in relazione all’attività svolta. b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile: 1) Ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori subordinati, cosi come definiti dall’articolo 5 del citato D. Lgs 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione. La Società si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall’infortunato e/o aventi diritto, sempre che sia stata esperita l’azione di regresso dall’INAIL e che quest’ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti. 2) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n 1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art. 13 comrna 2 lettera a) del D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38. 3) Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge. Precisazione Tanto l’assicurazione R. C. T quanto l’assicurazione R. C. 0 valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 122 L ‘assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97 in caso di esercizio di rivalsa ex art. 1996 del codice civile da parte dell’‘INAIL, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi 11 La validità dell’assicurazione non è pregiudicata da inesatte interpretazioni che regolano la Legge INAIL su indicata, che possano indurre l’Assicurato in posizione di irregolarità verso l’INAIL. ART. 26 - QUALIFICA Dl TERZO Ai fini dell’assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione: - dei prestatori di lavoro, dipendenti dell’Assicurato, soggetti all’assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O. (art.25 lettera b); - dei soggetti non dipendenti dell’Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia R.C.O.). Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno non in occasione di prestazione svolta presso o per conto del Contraente e/o per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi. Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche: - il Presidente, gli Assessori, i Consiglieri, il Segretario Generale, il Direttore Generale;. - il personale non soggetto all’INAIL; - gli appartenenti ad altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l’Assicurato stesso; - gli Amministratori, sindaci e dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall’Assicurato o nelle quali l’assicurato partecipa; - i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell’Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l’Assicurato medesimo; - i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell’Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l’Assicurato stesso; - il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori; - le persone non dipendenti del Contraente che, a qualsiasi titolo, svolgano attività per conto del Contraente; - il personale delle imprese di pulizia e manutenzione; - i tirocinanti ex legge 196/97 e successive modifiche. Sono inoltre considerati terzi tra loro e nei confronti del contraente e delle aziende (dipendenti e preposti compresi) presso i quali svolgono l’attività. 12 ART. 27 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l’assicurazione vale anche per i seguenti rischi: 27.01 - Responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture comprese le tenso-strutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all’attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell’ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età. 27.02 - Responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla conduzione di fabbricati nonché dei beni immobili anche non di proprietà degli Assicurati stessi, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere, nonché per i danni prodotti da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua. Relativamente ai danni da rigurgito di fogne e/o da bagnamento e spargimento di acqua la garanzia viene prestata solamente a seguito di rottura accidentale di tubazioni o condutture con la previsione di una franchigia di euro 1.000,00 per sinistro. 27.03 - Responsabilità civile derivante all’Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell’art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi. Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall’Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al PRA o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate; 27.04 - Servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il rischio dell’eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente; 27.05 - Danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti parcheggiati in appositi spazi nell’ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell’Assicurato; 27.06 - Responsabilità derivante all’Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all’Assicurato con il massimo risarcimento di Euro 51.645,69 per sinistro e anno. Sono tuttavia esclusi i danni derivanti da incendio e/o furto. 27.07 - Danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere; 27.08 - servizio. di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario; 27.09 - Responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni (sportive, ricreative, culturali, artistiche, storiche e simili), congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socioformativi, associazioni (culturali, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli, convegni e simili, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori; 27.10 - Responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da: - dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente / Assicurato - dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od enti; 27.11 - Responsabilità civile dell’Assicurato derivante dall’esercizio di scuole di ogni ordine e grado e corsi in genere (culturali, sportivi e simili), centri di assistenza sociale, per l’infanzia e per portatori di handicap, ambulatori e servizi sanitari in genere, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi gallerie d’arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive, invernali ed elioterapiche, 13 stabilimenti termali, impianti sportivi e ricreativi, giardini zoologici e simili, canili (compreso il servizio di accalappiacani), cimiteri, il tutto ancorché gestito da terzi, in tal caso la garanzia opera per la committenza ditali attività. E’ compresa, con l’esclusione dei danni da incendio, la responsabilità civile di cui agli artt.1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n. 3l6, - 1786 CC., che si intende garantita fino a concorrenza di Euro 1.549,37 per danneggiato, con il limite di Euro 51.645,69 per anno; 27.12 - L’assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi; 27.13 - La garanzia comprende, con l’esclusione dei danni da incendio, i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose depositate nelle cassettiere, o presso il banco d’ingresso delle sedi, che i visitatori sono tenuti a lasciare prima di attraversare il metal-detector o altri impianti di rivelazione magnetica ai fini della sicurezza. La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori. I risarcimenti dovuti in forza della presente estensione di garanzia sono corrisposti con il massimo risarcimento per sinistro e per anno di Euro 51.645,69; 27.14 - Danni derivanti da mancanza o insufficienza della illuminazione pubblica, della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di manutenzione strade, vigilanza e pubblica sicurezza; 27.15 - Danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata con lo scoperto del 10%, il minimo di Euro 516,46 ed il massimo risarcimento Euro 516.456,90 per sinistro ed anno; 27.16 - Danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di Euro 258.228,45 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Resta inteso che, qualora l’Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia “RICORSO DEI VICINI/TERZI” la presente opererà in secondo rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio; 27.17 - Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS, o da Enti similari, ai sensi dell’Art. 14 della legge 12/06)1984 n. 222; 27.18 - Responsabilità civile dell’assicurato per i danni a cose mobili che si trovano in ambito esecuzione lavori. La garanzia si intende prestata con il massimo risarcimento di Euro 154.937,07 per sinistro ed anno; 27.19 - Responsabilità civile dell’assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei con franchigia di Euro 1.549,37 e con il massimo risarcimento di Euro 103.291,38 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo; 27.20 - Responsabilità civile dell’assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno con un massimo risarcimento di Euro 258.228,45 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo; per i danni ai fabbricati questa specifica garanzia è prestata con una franchigia per ogni sinistro di Euro 1.549,37. Sono esclusi dalla garanzia i danni da cedimento o franamento del terreno derivanti da lavori che implichino uso di battipali, sottomurature, diafrainmi o altre tecniche di consolidamento. 27.21 - Danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all’avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall’Assicurato o commissionati a terzi. 14 La presente garanzia è prestata con il massimo risarcimento di Euro 516.456,90 per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo e con una franchigia per ogni sinistro di Euro 516,46; 27.22 - Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest’ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. La garanzia è prestata con il massimo di Euro 516.456,90 per uno o più sinistri, verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo; 27.23 - Premesso che il Contraente/Assicurato può’ svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la Società’ si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare per i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai detti veicoli custoditi dal Contraente/Assicurato in apposite aree. La garanzia e’ operante con il massimo di Euro 51.645,69 per anno assicurativo. Sono esclusi i danni da furto. 27.24 - R.C. per danni a cose dei dipendenti, con esclusione di quelli subiti a seguito di furto e di quelli subiti da veicoli di proprietà, in uso o comodato ai dipendenti stessi. 27.25 - Responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: “Datore di Lavoro”; “Responsabili del servizio di protezione e sicurezza” ai sensi del D.Lgs. n. 626/I 994 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni; “Responsabile unico del Procedimento” ai sensi della Legge n°109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. 27.26 - Danni conseguenti alla proprietà ed all’esercizio di attività agricole. 27.27 - Danni conseguenti alla proprietà ed all’esercizio di parcheggi compresi i mezzi di terzi posti sotto sequestro. La garanzia e’ operante con il massimo di Euro 51.645,69 per anno assicurativo. Sono esclusi i danni da furto. 27.28 - Gestione di mense e/o spacci. 27.29 - A parziale deroga dell’articolo 29, lettera d), l’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. 27.30- La garanzia RCT si estende ai prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate. Sono compresi sia i danni subiti che i danni provocati da tali prestatori d’opera a terzi e/o a dipendenti del Contraente/Assicurato. E comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’IAIL ai sensi dell’art. 1916 Cod. Civ.. La garanzia è valida in quanto gli emolumenti versati dal Contraente/Assicurato per tali prestatori d’opera vengano comunicati alla Società ai tini del calcolo del premio insieme alle retribuzioni versati al personale dell’Assicurato. 27.31 I tirocinanti ex legge 196/97 e successive modifiche che svolgono le attività di formazione e orientamento anche presso persone giuridiche terze rispetto al contraente. 15 ART. 28 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI INERENTI LA GARANZIA R.C.O. EFFICACIA DELLA GARANZIA L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. Si conviene tuttavia che la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l’Assicurato non sia in regola per errore od omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di legge, non determinate da dolo, con gli obblighi per l’assicurazione di legge. Si intendono compresi in garanzia anche il personale occasionale e gli allievi assicurati ai sensi del D.P.R. 20.06.1965 n. 1124. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO Il Contraente/Assicurato è obbligato a denunciare alla Società eventuali sinistri solo ed esclusivamente: - in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge; - in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell’INAIL qualora esercitasse diritto di regresso ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124. ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI L’assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (art. 25, lettera b), è estesa al rischio delle malattie professionali. L’estensione dispiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il tempo dell’assicurazione. L’estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”. Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n.1 124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura. In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a Euro 1.032.913,80 per anno assicurativo, con l’intesa che in caso di esaurimento ditale limite, su richiesta dell’Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi. La garanzia non vale: 1) Per le malattie professionali connesse direttamente o indirettamente all’amianto; 2) Per le malattie professionali conseguenti: a) Alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente; b) Alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. 16 ART. 29 - ESCLUSIONI L’assicurazione RCT non comprende i danni: a) imputabili ai rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché alla proprietà e all’uso di natanti e di aeromobili; b) da furto, salvo quanto previsto dall’art. 27.11 e 27.13 c) cagionati: - da opere ed installazioni in genere per danni verificatisi dopo la consegna, salvo quanto previsto dall’art. 27.21 - a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori; d) cagionati da merci e prodotti fabbricati dall’Assicurato per danni verificatisi dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto dall’art. 27.29; e) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da un fatto improvviso ed accidentale, fino a concorrenza di Euro 516.456,90 per sinistro ed anno e soggetti ad uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.582,28 ed il massimo di Euro 10.329,14 per sinistro. La presente garanzia comprende altresì le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società e viene prestata, fermo il limite del massimale per sinistro indicato, fino alla concorrenza del 10% di detto massimale”; 1) conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali; g)i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. “rischio 2000”); h) a cose e strumenti oggetto di lavorazione. Le assicurazioni R.C.T. ed R.C.O. non comprendono i danni: a) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi salvo l’uso, nel corso di manifestazioni o in occasioni di ricorrenze, di fuochi pirotecnici. c) campi elettromagnetici ed amianto. 17 RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETA’ DI IMMOBILI ART. 30- OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricatI e dei relativi impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti, ivi comprese le strade, gli acquedotti, le reti fognarie, le aree pubbliche ed il territorio in genere. Le responsabilità nascenti dalla conduzione dei beni immobili oggetto della presente Sezione, nonché di ogni altro bene immobile eventualmente detenuto dall’Assicurato a qualunque titolo, sono coperte dalle garanzie di cui alla precedente Sezione “Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti” della presente polizza. La presente garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura. Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società. ART. 31- QUALIFICA DI TERZO Ai fini della presente assicurazione sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione dei prestatori di lavoro, dipendenti dell’Assicurato, soggetti all’assicurazione obbligatoria (INAIL) e dei soggetti non dipendenti dell’Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL, per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro (in entrambi i casi opera la garanzia R.C.O. I prestatori di lavoro sopra definiti sono pertanto considerati terzi qualora subiscano il danno non in occasione di prestazione svolta presso o per conto della Contraente e/o per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi. Si conferma che sono considerati terzi a tutti gli effetti gli stessi soggetti elencati all’art. 26 ed inoltre i portieri non facenti parte del personale dell’Ente, i loro familiari ed i sostituti. ART. 32- ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE L’assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti e di tutti gli immobili dì cui all’art. 30 che precede. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l’assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente. Per quanto concerne la manutenzione stradale la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l’amministrazione provinciale anche se di proprietà di terzi o se ubicati fuori dai confini dell’Amministrazione. ART. 33- ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l’assicurazione vale anche per i seguenti rischi: 18 33.01 - Danni prodotti da: rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua, antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici. Relativamente ai danni da bagnamento e spargimento di acqua la garanzia viene prestata nei limiti e con l’applicazione delle franchigie di cui all’art. 27.02. 33.02 - La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l’esecuzione di lavori commissionati dall’Assicurato. Tale estensione di garanzia è operante entro il massimale per danni cose e comunque con il massimo di Euro 51.645,69 per sinistro e per anno assicurativo. Rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo di ciascun sinistro con il minimo di Euro 516,46 per ogni sinistro. 33.03 - Danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata con lo scoperto del 10%, il minimo di Euro 516,46 ed il massimo risarcimento Euro 516.456,90 per sinistro ed anno. ART. 34- ESCLUSIONI L’assicurazione non comprende i danni: a) da furto, salvo quanto previsto dal precedente art. 33.02; b) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da un fatto improvviso ed accidentale, fino a concorrenza Euro 516.456,90 per sinistro ed anno e soggetti ad uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.582,28 ed il massimo di Euro 10.329,14 per sinistro. La presente garanzia comprende altresì le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società e viene prestata, fermo il limite del massimale per sinistro indicato, fino alla concorrenza del 10% di detto massimale; c) derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali; d) derivanti dall’esercizio, nei fabbricati, di industrie, commercio, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l’Assicurato sia chiamato a risponderne nella qualità di proprietario; e) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. f) campi elettromagnetici ed amianto. 19 l’Assicurato/Contraente La Società Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del CC. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali: art. 3 - Altre assicurazioni art. 4 – Decorrenza e durata dell’assicurazione art. 6 - Denuncia di sinistro art. 7 - Recesso del contratto dopo ogni denuncia di sinistro art. 9 - Foro competente art. 12 - Pagamento del premio art. 13 - Calcolo e regolazione del premio 20 Pagina |1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” ossia a coprire i Sinistri che producano gli effetti previsti in polizza e che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono. La presente polizza è stipulata tra PROVINCIA DI VARESE C.F. 80000710121 e La Società/Impresa Assicuratrice …………. Durata del contratto Dalle ore 24.00 del 30.06.2014 Alle ore 24.00 del 31.12.2017 Rateo alla firma dalle ore 24 del 30.06.2014 alle ore 24 del 31.12.2014 Con scadenza annuale al 31.12. ________________________________________________________________________________________________________________________ Pagina |2 SCHEDA DI POLIZZA 1. Assicuratori: 2. Contraente ed Assicurato: Provincia di Varese P.zza Libertà, 1 21100 Varese 3. Periodo di Assicurazione: Durata del contratto: 3.1 dalle 24.00 ore del 30.06.2014 3.2 alle 24.00 ore del 31.12.2017 Primo periodo: 3.3 dalle 24.00 ore del 30.06.2014 3.4 alle 24.00 ore del 31.12.2014 3.5 rate successive a decorrere dalle ore 24,00 del 31.12.2014 4.1 Massimale per ciascun Sinistro: Euro 1.5000.000,00 4.2 Massimale aggregato annuo: Euro 5.000.000,00 4. 5. Franchigia per sinistro: Euro 5.000,00 6. 6. 1 Periodo di efficacia retroattiva: anni cinque 7. Clausola Broker: 7.1 Broker: AON S.p.A. 7.2 Corrispondente dei Lloyd’s: 8. Calcolo del premio annuo Garanzia Base: Categorie di rischio oggetto della copertura: Categorie di rischio assicurate: Presidente/Commissario Vice Presidente/Vice Commissario Segretario Generale Direttore Generale Assessori Consiglieri Dirigenti con ruolo tecnico Dirigenti Amministrativi Presidente Agenzia Formativa Consiglieri Agenzia Formativa 9. 10. Numero Premio annuo Lordo Pro capite per categoria Premio annuo Lordo totale per categoria n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 n. 11 n. 36 n. 4 n. 7 n. 1 n. 5 Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale). Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere. Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi Premio Lordo Minimo per singolo Certificato Tassi relativi allo schema di copertura del Verificatore interno Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere. 0,61 per mille 0,87 per mille 1,21 per mille € 210,00 ________________________________________________________________________________________________________________________ Pagina |3 Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi: Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi: Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi: Premio Lordo Minimo per singolo Certificato: Data Il Contraente _________________ _______________________ 0,67 per mille 0,81 per mille 0,94 per mille € 210,00 ________________________________________________________________________________________________________________________ Pagina |4 SOMMARIO NORME CHE REGOLANO l’ASSICURAZIONE IN GENERALE Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art.2 Pagamento del Premio Art.3 Modifiche dell’Assicurazione Art.4 Durata del contratto Art.5 Recesso dal contratto in caso di Sinistro Art.6 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la denuncia dei Sinistri Art.7 Variazioni del Rischio Art.8 Gestione delle vertenze di Danno – spese legali 8.1 – Vertenze di Responsabilità Civile 8.2 – Vertenze davanti al T.A.R. Art.9 Coesistenza di altre Assicurazioni Art.10 Rinvio alle norme di legge – Foro competente Art.11 Territorialità e giurisdizione Art.12 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.13 Imposte Art.14 Statistiche Sinistri Art.15 Interpretazione del contratto Art.16 A Clausola Broker Art.16 B Gestione della Polizza – Corrispondente/Coverholder Art.17 Costituzione e regolazione del Premio A - CONDIZIONI DI GARANZIA Art. A.1 Oggetto dell’Assicurazione Art. A.2 Periodo di efficacia dell’Assicurazione A.2.1 – Periodo di efficacia retroattiva Art. A.3 Esclusioni Art. A.4 Massimali di Assicurazione e Franchigia B - ESTENSIONI DI GARANZIA Art. B.1 Attività di rappresentanza Art. B.2 Estensione D. Lgs. 81/2008 Art. B.3 Ecologia ed ambiente Art. B.4 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi Art. B.5 Perdite Patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del Personale Art. B.6 Danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.Lgs. 196/2003 Art. B.7 Vincolo di solidarietà esteso Art. B.8 Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici Art. B.9 Responsabilità civile professionale di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Dichiarazioni dell’Assicurato Art. B.10 Responsabilità civile professionale del Verificatore interno di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Dichiarazioni dell’Assicurato CONDIZIONI DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA ex D.L.gs. 163/2006 s.m.i. Definizioni Norme che regolano l’Assicurazione Art.1 Oggetto dell’Assicurazione Art.2 Assicurato/Contraente Art.3 Condizioni di validità dell’Assicurazione Art.4 Determinazione dell’Indennizzo Art.5 Rischi esclusi dall’Assicurazione Art.6 Durata dell’Assicurazione Art.7 Estensione territoriale Art.8 Massimale di Assicurazione Art.9 Pluralità di Assicurati Art.10 Vincolo di solidarietà Art.11 Gestione delle vertenze di Danno – spese legali Art.12 Dichiarazioni Art.13 Altre dichiarazioni Art.14 Premio Art.15 Modifiche dell’Assicurazione ________________________________________________________________________________________________________________________ Pagina |5 Art.16 Art.17 Art.18 Art.19 Art.20 Art.21 Art.22 Obblighi dell’Assicurato/Contraente Disdetta in caso di Sinistro Proroga dell’Assicurazione Oneri fiscali Forma delle comunicazioni Foro competente Rinvio alle norme di legge Dichiarazioni dell’Assicurato ________________________________________________________________________________________________________________________ Pagina |6 DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurazione: il contratto di assicurazione; Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione; Assicurato: il Contraente, soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione; Società: l’Impresa Assicuratrice e le eventuali Imprese Coassicuratrici; Broker: il broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società; Polizza: il documento che prova l'Assicurazione; Durata della polizza: il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; Rischio probabilità che si verifichi il sinistro; Risarcimento la somma dovuta dalla Società al terzo in caso di Sinistro; Evento dannoso: il fatto, l’atto, l’omissione, o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di risarcimento; Sinistro: il ricevimento di una richiesta di risarcimento per la quale è prestata l’Assicurazione; Richiesta di risarcimento e/o i. ii. iii. domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva; azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell’amministrazione quale civilmente responsabile; qualsiasi richiesta scritta pervenuta all’Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento dei danni; Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento. Denuncia di sinistro: la notifica inviata dall’Assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza; Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica; Danni Materiali: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte; Danni Erariali: il danno pubblico subito dall’erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali; Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali; Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro; Massimale: la massima esposizione della Società per ogni Sinistro e/o anno; ________________________________________________________________________________________________________________________ Pagina |7 Responsabilità Civile: Responsabilità Amministrativo – Contabile: Pubblica Amministrazione: Periodo di validità: la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato e che derivi dall’esercizio da parte degli Amministratori e dei Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell’art. 2043 e s.s. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa; la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti “agenti contabili” tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico; ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero / IPAB/A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei,) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti; la durata dell’assicurazione indicata nel frontespizio di polizza compreso il periodo di efficacia dell’Assicurazione indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva della garanzia); Dipendente: qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell’ Assicurato e quindi sia a questo collegata da: rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL; rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell’apparato organizzativo del Contraente stesso; Amministratore: qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all’ Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell’ Assicurato stesso; Dipendente Legale: qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell’Assicurato; Dipendente tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Assicurato e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il/i soggetto/i che svolge/svolgono attività di supporto al responsabile Unico del Procedimento, il verificatore, il validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica; Retribuzioni lorde e Compensi l’ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell’Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti con esclusione di quelli in rapporto di servizio, ed agli Amministratori con esclusione dei Consiglieri. ________________________________________________________________________________________________________________________ Pagina |8 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. Art. 2 – Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’Art.1901 C.C., entro 30 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo ore 24 del 30.06.2014 ore 24 del 31.12.2014. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati al Broker di cui all’art. 2.12. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. .......... Qualora l’assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 – Durata dell’Assicurazione La presente Assicurazione ha effetto dalla data indicata al punto 3.1 della Scheda di Copertura e cesserà automaticamente alla data indicata al punto 3.2 della Scheda di Copertura senza obbligo di disdetta. Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo indicato al punto 3.3 e 3.4 della Scheda di Copertura e successivamente sarà da corrispondersi annualmente. L’Assicurazione potrà essere disdettata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 90 giorni prima di ogni ricorrenza annuale a partire dalla scadenza del 31.12.2015, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. E' riconosciuta inoltre al Contraente la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R nei seguenti casi: a) per mutamenti interni di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio; b) qualora venga meno per il Contraente il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione dettati dalla cosiddetta “Spending Review”, nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio; c) in presenza di un rilevante interesse pubblico individuato in concreto quale, ad esempio, la necessità di assicurare il rispetto delle previsioni del bilancio e/o del patto di stabilità (C.d.S. Sez. VI, sentenza 1 febbraio 2013, n. 633). Nei casi sopra indicati il Contraente ha diritto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1896 c.c., alla restituzione del premio al netto delle imposte già versate per il periodo assicurativo intercorrente tra la data di effetto del recesso e la prima scadenza anniversaria dell’annualità assicurativa di riferimento. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga. ________________________________________________________________________________________________________________________ Pagina |9 Art. 5 – Recesso dal contratto in caso di sinistro Non si applica alla presente polizza. Art. 6 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società alla quale è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando il settore o l’ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile). 7– Variazioni del rischio Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell’Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell’intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell’eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali 8.1 Vertenze di responsabilità civile La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell’Assicurato su motivata richiesta di quest’ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l’eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l’Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste. In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l’Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell’avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato, restando comunque obbligata fino all’importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva. 8.2 Vertenze davanti al T.A.R. Fermo quanto considerato al punto 8.1), la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo. La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell’Assicurato fin dall’apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell’Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria. Art. 9 – Coesistenza di altre assicurazioni Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro. Art. 10 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente. ________________________________________________________________________________________________________________________ P a g i n a | 10 Art. 11 – Territorialità e giurisdizione L’assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi afferenti L’Europa geografica. Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l’attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l’Assicurazione s’intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente alle perdite patrimoniali cagionate a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato. Art. 12 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali l’Ente Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax e simili, nonché a mezzo posta elettronica se certificata) indirizzata alla Società oppure ad Aon S.p.A., broker al quale l’Ente Contraente ha conferito l’incarico per la gestione della polizza. Art. 13 - Imposte Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente. Art. 14 – Statistiche sinistri La Società entro 60 giorni dalla scadenza di ogni annualità è tenuta a fornire all’Ente Contraente e al Broker indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati (che evidenzino il numero di sinistro della Società, la controparte, la data del sinistro e della denuncia, gli importi pagati/riservati e lo stato per ciascun sinistro, in formato elettronico. Nel caso di procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art. 15 – Interpretazione del contratto Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all’Assicurato. Art. 16A - Clausola broker L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 7.1 della Scheda di Copertura in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente. Art. 16B - Gestione della polizza – Corrispondente/Coverholder (Clausola operante in caso di aggiudicazione ad un Sindacato Lloyd’s) Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l’ Assicurato e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata al punto 7.1 nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd’s indicato nella Scheda di Copertura al punto 7.2. Pertanto: a1. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato dal Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata all’Assicurato e/o Contraente, oppure a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata dall’Assicurato e/o Contraente. I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd’s indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto: b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori; Art. 17 - Costituzione e Regolazione del premio Ai fini del calcolo del premio iniziale e per la corretta individuazione delle categorie assicurate occorre indicare il numero totale dei soggetti appartenenti ad ogni singola categoria di rischio assicurato. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun ________________________________________________________________________________________________________________________ P a g i n a | 11 periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Si precisa che eventuali riduzioni del numero dei soggetti appartenenti ad ogni singola categoria intervenute nel corso del periodo assicurativo non comporteranno alcun conguaglio in favore dell’assicurato. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l’Ente Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione all’Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata o ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato o mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio). La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Ente Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. ________________________________________________________________________________________________________________________ P a g i n a | 12 A - CONDIZIONI DI GARANZIA Art. A.1 – Oggetto dell’assicurazione: La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di eventi dannosi compiuti dai soggetti di cui all’elenco delle categorie di rischio oggetto della copertura” riportato al punto 8 della scheda di copertura e dei quali l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell’attività dei suoi compiti istituzionali e all’erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari. L’assicurazione comprende inoltre: a) le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, dei Dipendenti in rapporto di impiego ed dei Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati; b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purchè non derivanti da incendio, furto o rapina. Art. A.2 – Periodo di efficacia dell’Assicurazione A.2.1 Periodo di efficacia retroattiva: L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto per il periodo indicato al punto 6.1 della Scheda di Copertura, compiuti dai soggetti di cui all’elenco delle “categorie di rischio oggetto della copertura” riportato al punto 9 della scheda di copertura. Art. A.3- Esclusioni Sono esclusi dall’assicurazione i danni: a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo di Amministratori e Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell’Autorità competente; b) provocati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; c) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l’assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all’Art. B.8; f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi; Sono inoltre escluse dall’Assicurazione: 1) le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l’Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto; 2) le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, antecedenti alla data di effetto del presente contratto, derivante da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti nella stessa controversia. In caso di proroga/rinnovo, con lo stesso assicuratore la presente esclusione ha efficacia dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato; i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica; i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all’esercizio della professione medica o paramedica; multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente. 3) 4) 5) ________________________________________________________________________________________________________________________ P a g i n a | 13 Art. A.4 – Massimali di Assicurazione e franchigia L’Assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dell’importo massimo per sinistro indicato al punto 4.1 della Scheda di Copertura ed in aggregato annuo per l’importo indicato al punto 4.2 della Scheda di Copertura. I risarcimenti/indennizzi relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione della franchigia indicata al punto 5. Della Scheda di Copertura. L’eventuale franchigia dovrà restare a carico dell'Amministrazione Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società. Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro e per aggregato annuo. ________________________________________________________________________________________________________________________ P a g i n a | 14 B – ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE Art. B.1 – Attività di rappresentanza L’Assicurazione s’intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti dell’ Assicurato in rappresentanza dell’Assicurato stesso in altri organi collegiali. Art. B.2 Estensione D.Lgs. n. 81/2008 L’assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di: 1. Datore di Lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 2. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un’azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente Assicurazione. Art. B.3 Ecologia ed ambiente L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore). L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica. Art. B.4 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi L’Assicurazione di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati all’art. A.4. Art. B.5 Perdite patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del Personale L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo sinistro e per anno Assicurativo nei limiti dei Massimali indicati all’art. A.4. Art. B.6 Danni patrimoniali e perdite non Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D. lgs 196/2003 L’Assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi. Art. B.7 Vincolo di solidarietà esteso In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili. Art. B.8 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l’Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell’Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più Dipendenti Tecnici come definiti in polizza. L’Assicurazione è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all’esercizio dell’attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle “Definizioni” di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo: a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore; b) geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione; c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde antirumore); d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.lgs 163/06; e) “responsabile del procedimento” di cui al D.lgs 163/06. ________________________________________________________________________________________________________________________ P a g i n a | 15 L'Assicurazione è altresì operante: f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell’Assicurazione anche le attività di: f1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste dal D.M. 363/98 ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008; f2) “Committente”, "Responsabile dei lavori", “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008. Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un’azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente Assicurazione. L’Assicurazione comprende anche: 1. 2. 3. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l’esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione; le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera, con obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale; le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l’opera inidonea all’uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie. Le estensioni di cui al presente articolo B.8 non sono operanti: qualora il Dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle che disciplinano le rispettive professioni; se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell’Assicurato; per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l’Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo; per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse. Art. B.9 - Responsabilità civile professionale relativa all’attività di progettazione di cui al Dlgs 163/2006 e s.m.i. – Determinazione del premio – Pagamento del premio L’Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell’Assicurato, alla responsabilità di cui al D.lgs 163/06 s.m.i., relativa all’attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04. Per tali Certificati il premio relativo è determinato sulla base del prospetto riportato al punto 9. della Scheda di Copertura ed è corrisposto al termine dell’annualità assicurativa sulla base dei certificati Merloni emessi. A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Società emetterà apposita appendice di incasso premio sulla base del numero effettivo dei certificati Merloni di cui il Contraente ha richiesto, durante l’annualità assicurativa o la minor durata del contratto, la messa in copertura. Il premio dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice. Sono assicurabili opere fino ad un importo lavori di € 15.000.000,00. Per opere di importo superiore dovrà essere richiesta agli Assicuratori preventiva quotazione. ________________________________________________________________________________________________________________________ P a g i n a | 16 Art. B.10 - Responsabilità civile professionale del Verificatore interno di cui al Dlgs 163/2006 e s.m.i. – Determinazione del premio – Pagamento del premio L’Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell’Assicurato, alla responsabilità di cui al D.lgs 163/06 s.m.i., relativa all’attività di Verificatore interno, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente. Per tali Certificati il premio relativo è determinato sulla base del prospetto riportato al punto 10. della Scheda di Copertura ed è corrisposto al termine dell’annualità assicurativa sulla base dei certificati emessi. A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Società emetterà apposita appendice di incasso premio sulla base del numero effettivo dei certificati di cui il Contraente ha richiesto, durante l’annualità assicurativa o la minor durata del contratto, la messa in copertura. Il premio dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice. Sono assicurabili opere fino ad un importo lavori di € 15.000.000,00. Per opere di importo superiore dovrà essere richiesta agli Assicuratori preventiva quotazione. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto: DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO: Art. 01 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. A1 Oggetto dell’assicurazione Art. A2 Periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva dell’Assicurazione (claims made) Art. A3 Esclusioni Art. A4 Massimali di Assicurazione e franchigia Art. B8 Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici Data Il Contraente ________________________________________________________________________________________________________________________ P a g i n a | 17 CONDIZIONI DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA ex D.Lgs 163/2006 s.m.i. (Garanzia assicurativa ai sensi degli artt. 90, 111 e 132 del D.lgs 163/2006) DEFINIZIONI Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per: Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo; Assicurazione: il contratto di assicurazione; Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l’Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti); Contraente: il soggetto che stipula con la Società l’assicurazione; Controllore tecnico: l’organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721; Direttore dei lavori: il soggetto di cui all’art. 124 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; Decreto: il presente provvedimento; Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all’art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori; Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile; Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato; Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente; Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Lavori: le attività di cui all’art. 2, comma 1, della Legge; Legge: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni; Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate; Manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell’art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento; Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica; Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati; Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche; Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di simile; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’assicurazione; Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell’art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare; Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; Responsabile del procedimento: il funzionario pubblico che, ai sensi dell’art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall’art. 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo; Scheda tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura; Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative; Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; Società: l’impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa; Somma assicurata o massimale: l’importo massimo della copertura assicurativa; Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori. ________________________________________________________________________________________________________________________ P a g i n a | 18 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne L’Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all’art. 25 comma 1 lett. d) della Legge, resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista. Art. 2 - Assicurato/Contraente Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l’Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell’opera oggetto dell’appalto. Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all’art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell’assicurazione riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all’art. 16 (Obblighi dell’Assicurato/Contraente). La presente copertura non è efficace nel caso in cui: a) l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere; b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere; c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata. In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. Art. 4 - Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all’art. 8 (Massimale di assicurazione), i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni. Art. 5 - Rischi esclusi dall’Assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi; a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose; b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori; c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità; d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività. Art. 6 - Durata dell’assicurazione L’efficacia dell’assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica; a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato/Contraente ai sensi dell’art. 16 (Obblighi dell’Assicurato/Contraente) primo comma; b) cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo; c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. Art. 7 - Estensione territoriale L’assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento. ________________________________________________________________________________________________________________________ P a g i n a | 19 Art. 8 - Massimale di assicurazione Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall’art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all’art. 25 comma1, lett. d), della Legge. Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata. L’assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell’intero periodo di efficacia dell’assicurazione. Art. 9 - Pluralità di assicurati Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all’art. 8 (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro. Art. 10 - Vincolo di solidarietà In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l’assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato/Contraente. Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell’Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato/Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 12 - Dichiarazioni L’Assicurato/Contraente dichiara che: a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di progettazione; b) l’attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato; c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli art. 47 e 48 del Regolamento. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.) Art. 13 - Altre Assicurazioni L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutte le Società , indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.) Art. 14 – Premio L’Assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 6 (Durata dell’Assicurazione) lett. a) sempre che sia stato pagato il relativo premio nei temi e modi stabiliti dall’art. B.9 , altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 6 lett. b). Art. 15 - Modifiche dell’Assicurazione Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 16 - Obblighi dell’Assicurato/Contraente L’Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. ________________________________________________________________________________________________________________________ P a g i n a | 20 In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. In particolare, l’Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell’art. 25 comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall’esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro Non si applica alla presente assicurazione. Art. 18 - Proroga dell’assicurazione Non si applica alla presente assicurazione. Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6 (Durata dell’assicurazione) lett. b), l’Assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate. Art. 19 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 20 - Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all’Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa. Art. 21 - Foro competente Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto. Art. 22 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto: DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO: Art. 01 Oggetto dell’Assicurazione Art. 05 Rischi esclusi dall’assicurazione Art. 08 Massimale dell’assicurazione Art. 12 Dichiarazioni Data La Società Il Contraente ________________________________________________________________________________________________________________________ P a g i n a | 21 CONDIZIONI DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA ex D.Lgs 163/2006 s.m.i. (Garanzia assicurativa ai sensi dell’ art. 112 comma 4 bis del D.lgs 163/2006, del D.lgs 152/2008) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 – Dichiarazioni L’Assicurato e/o Contraente dichiara che: a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di Verifica; b) l’attività di Verifica descritta nella Scheda di Copertura rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato; In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.). Art. 2 – Altre assicurazioni L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.). Art. 3 – Modifiche dell’Assicurazione Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 – Obblighi dell’Assicurato e/o Contraente L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. In caso di Sinistro, l’Assicurato e/o Contraente deve darne avviso scritto al Broker al quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure agli Assicuratori, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Art. 5 – Durata ed efficacia dell’Assicurazione a) La durata di questo certificato è riportata nel Modulo di Assicurazione ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo. b) L’efficacia dell’Assicurazione si intende invece decorrere dalla data di accettazione dell’incarico. c) L’Assicurazione cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente Certificato. Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda di Copertura e siano notificati nei termini previsti dall’Art. 16. Art. 6 – Recesso in caso di Sinistro Non si applica alla presente Assicurazione. Art. 7 – Proroga dell’Assicurazione Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6, lett. c), l’Assicurato e/o Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate, entro i limiti temporali di quanto previsto all’art. 6 lettera c). Art. 8 – Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 – Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato e/o Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata agli Assicuratori ovvero al Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa. L’elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli Assicuratori di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti. Art. 10 – Rinvio alle norme di legge Il presente Certificato è regolato dalla legge Italiana e le relative disposizioni dovranno essere interpretate secondo la legge italiana. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente Certificato, si applicano le disposizioni di legge. ________________________________________________________________________________________________________________________ P a g i n a | 22 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO Art. 13 - Oggetto dell’Assicurazione Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) esclusivamente: a) per nuove spese di progettazione dell’opera o di parte di essa, b) per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione eseguita dal personale degli Uffici Tecnici interni della Stazione Appaltante; c) per i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione , e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle Opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili all’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale. Art. 14 - Condizioni di validità dell’Assicurazione La presente copertura non è efficace nel caso in cui: a) l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere; b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere; c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato e/o Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata. In tale caso gli Assicuratori rimborseranno al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. Art. 15 – Rischi esclusi dall’Assicurazione L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi: a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose; b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori; c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità; d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; e) derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività. Art. 16 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del Periodo di durata del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell’incarico, e non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di effetto del Certificato. L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento denunciate agli Assicuratori nei 12 mesi successivi alla scadenza del presente Certificato, entro i limiti di quanto previsto all’art. 5 lettera c) purché afferenti a fatti posti in essere durante il periodo che va dalla data di accettazione dell’incarico alla data di scadenza del presente Certificato. ________________________________________________________________________________________________________________________ P a g i n a | 23 Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento dell’accettazione dell’incarico. Art. 17 – Estensione territoriale L'Assicurazione vale per gli incarichi di Verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento. Art. 18 – Massimale di Assicurazione La presente garanzia è prestata per un massimale pari a quanto indicato nella Scheda di Copertura ed in accordo alle disposizioni di legge, ossia: • non inferiore al 5% del valore dell’opera con il limite di massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 28, comma 1, lettera c) del Dlg.s 12 Aprile 2006, n 163; • non inferiore al 10% dell’importo dei lavori, con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell’importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00. I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di efficacia dell’Assicurazione. Le garanzie vengono prestate con l’applicazione di uno scoperto per sinistro pari al 10% dell’indennizzo con il massimo di Euro 1.000,00. Art. 19 - Vincolo di solidarietà In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato e/o Contraente. Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato e/o Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e/o Contraente stesso. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato e/o Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato e/o Contraente per legali o tecnici che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 21 – Esclusione della responsabilità solidale Resta inteso che la responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's indicata nella Nota Informativa. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità. Art. 22 – Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno Gli Assicuratori conservano il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei soli confronti del Progettista Esterno e rinunciano altresì ad esercitare tale diritto nei confronti dell’ Assicurato. Art. 23 – Clausola di raccordo Qualora durante il Periodo di validità della copertura assicurativa venga emanato il regolamento attuativo al D. Lgs. 152/2008, le parti convengono di comune accordo che le garanzie di cui al presente Certificato saranno adeguate rispetto a quanto previsto nel citato regolamento. ________________________________________________________________________________________________________________________ P a g i n a | 24 CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO. Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno Art. 1 - Dichiarazioni Art. 3 - Modifiche dell’Assicurazione Art. 4 - Obblighi dell’Assicurato e/o Contraente Art. 5 - Durata ed efficacia dell’Assicurazione Art. 8 - Oneri fiscali Art. 9 - Forma delle comunicazioni Art. 12 - Condizioni di validità dell’Assicurazione Art. 13 - Rischi esclusi dall’Assicurazione Art. 14 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) Art. 15 - Estensione territoriale Art. 16 - Massimale di Assicurazione Art. 17 - Vincolo di solidarietà Art. 18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali Art. 19 – Esclusione della responsabilità solidale Art. 20 - Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno Art. 21 – Clausola di raccordo Data .................................................... Il Contraente .................................................... ________________________________________________________________________________________________________________________ POLIZZA INFORTUNI La presente polizza è stipulata tra PROVINCIA DI VARESE C.F. 80000710121 e Impresa di Assicurazione Durata del contratto Dalle ore 24.00 del 30.06.2014 Alle ore 24.00 del 31.12.2017 Rateo alla firma dalle ore 24 del 30.06.2014 alle ore 24 del 31.12.2014 Con scadenza annuale al 31.12. ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI della Provincia di Varese ATTIVITA' e PERSONE ASSICURATE Con la presente polizza si assicurano, senza preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate, gli appartenenti alle seguenti categorie come risultanti dai documenti di amministrazione del Contraente che questi si impegna a mostrare a richiesta della Compagnia: SEZ. I) contro gli infortuni di tutti i dipendenti, collaboratori autorizzati a servirsi del mezzo di trasporto proprio, a loro in uso o comunque di proprietà, uso o locazione alla contraente per missioni autorizzate ex d.lgs 333 del 3/8/1990; SEZ. II) contro gli infortuni subiti da tutti gli amministratori nell’ambito dell’espletamento del loro mandato compreso l’utilizzo dei veicoli di proprietà e non; SEZ. III) contro gli infortuni subiti dai partecipanti a progetti di servizio civile quando sono autorizzati a servirsi dei veicoli di proprietà, in uso o locazione alla contraente; SEZ. IV) contro gli infortuni di tutti i volontari e/o partecipanti a manifestazioni, eventi sportivi e/o culturali in genere; SEZ. V) contro gli infortuni di tutti i volontari di vigilanza ecologica venatoria; SEZ. VI) contro gli infortuni di tutti i volontari associati per musei italiani (V.A.M.I. sezione di Varese). contro gli infortuni di tutti i volontari partecipanti ad interventi/esercitazioni di protezione civile e simili, compresa l’attività aerea di avvistamento incendi. SEZ. VII) EVENTI E SOMME ASSICURATE “per ciascuna persona”; valide per la sola sezione I), III). evento somma assicurata - morte Euro 310.000,00 - invalidità permanente Euro 310.000,00 - spese di cura Euro 2.500,00 - diaria da ricovero per infortunio o malattia Euro 50,00 EVENTI E SOMME ASSICURATE “per ciascuna persona” evento - morte - invalidità permanente - spese di cura diaria da ricovero per infortunio o malattia 1 valide per la sola sezione II); somma assicurata Euro 500.000,00 Euro 500.000,00 Euro 2.500,00 Euro 50,00 EVENTI E SOMME ASSICURATE “per ciascuna persona” evento - morte - invalidità permanente - spese di cura - diaria da ricovero per infortunio o malattia valide per la sola sezione V),VII) somma assicurata Euro 155.000,00 Euro 155.000,00 Euro 2.500,00 Euro 50,00 EVENTI E SOMME ASSICURATE “per ciascuna persona” evento - morte - invalidità permanente - spese di cura valide per la sola sezione IV),VI) somma assicurata Euro 75.000,00 Euro 75.000,00 Euro 2.500,00 Gli assicurati di cui sopra possono utilizzare veicoli propri, del Contraente o di terzi. L’assicurazione vale anche contro gli infortuni accaduti durante la fase di salita e discesa dal veicolo comprese le operazione per spostare il veicolo. Inoltre l’assicurazione vale mentre l’assicurato, in caso di fermata accidentale del veicolo, si trova a terra per eseguire le operazioni necessarie per consentire al veicolo stesso di riprendere la marcia. Si intendono inoltre assicurati tutti i volontari che si sono resi disponibili per il servizio operativo antincendio - esercitazioni - viabilità - riqualificazione del territorio manifestazioni in genere, ecc., nonché tutti i volontari nel quadro di cui sopra i cui nominativi sono inseriti in apposito elenco depositato presso la contraente, contro gli infortuni avvenuti durante l'espletazione del servizio reso, quand’anche gli stessi infortuni siano avvenuti in circostanze che possono presentare gli estremi di un’impresa rischiosa o di colpa grave, nonché quelli conseguenti a vertigini, attraversamento di corsi d’acqua, laghi e determinati da cause atmosferiche come i congelamenti, gli assideramenti e le lesioni prodotte da fulmini. Il Contraente si impegna a denunciare per iscritto alla Compagnia - alla fine di ogni annualità assicurativa - le variazioni numeriche che si fossero verificate rispetto a quelle sotto riportate e che sono prese a base per la determinazione del premio annuo anticipato. Relativamente alla sezione IV) limitatamente ai volontari e partecipanti a manifestazioni, il Contraente dovrà inviare apposita comunicazione alla Società entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall’inizio della manifestazione stessa. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELLA COMPAGNIA I La Compagnia presta le garanzie e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente, che deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. II Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. 2 Egli è però obbligato a denunciare per iscritto alla Compagnia, alla fine di ogni annualità assicurativa, le variazioni numeriche che si fossero verificate. In caso di nuovi ingressi nel novero dei dipendenti-collaboratori, Amministratori, volontari-partecipanti avanti descritto, l'assicurazione sarà valida dalle ore 24 del giorno del loro inserimento negli appositi documenti. Le persone che non fossero regolarmente recepite nei documenti stessi si riterranno come non comprese in garanzia. Il Contraente si obbliga ad esibire in qualsiasi momento il suddetto registro o gli altri idonei documenti a semplice richiesta delle persone che fossero incaricate dalla Compagnia di effettuare accertamenti e controlli. III Le dichiarazioni inesatte, le reticenze e le omissioni possono comportare sia il mancato risarcimento del danno, sia un risarcimento ridotto, sia il recesso, sia l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1.0 TERMINOLOGIA CONTRATTUALE 1.1 - Compagnia - L' Impresa assicuratrice 1.2 - Contraente - La persona che stipula la polizza 1.3 - Assicurato - La persona nel cui interesse è stipulata la polizza 1.4 - Polizza - Il documento che comprova il contratto di assicurazione 1.5 - Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia 1.6 - Rischio - La probabilità del verificarsi del sinistro 1.7 - Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza 1.8 - Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro 1.9 - Franchigia - La parte del danno che resta a carico dell'Assicurato 1.10 - Infortunio L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili 1.11 - Invalidità Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della permanente capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta. 2.0 - PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE 2.1 - Rischi assicurati La garanzia vale esclusivamente per gli infortuni che le persone assicurate possano subire nello svolgimento delle attività descritte alla pagina 1 di polizza, compresi i rischi della circolazione stradale, svolta per conto dell'Amministrazione Contraente. 3 Resta altresì convenuto che le Condizioni Generali e Particolari di polizza sono operanti se ed in quanto compatibili con la natura del rischio coperto. 2.2 - Estensione territoriale - L'assicurazione vale in tutto il mondo 2.3 - Estensione dell'assicurazione - Sono compresi in garanzia: - - - - l'asfissia di origine non morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento accidentale di sostanze tossiche; le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali, punture di insetti e di aracnidi, escluse la malaria e le malattie tropicali; l'annegamento; l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore; le ernie addominali da sforzo, con esclusione di quelle rachidee e gli strappi muscolari derivanti da sforzo; gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza; gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; gli infortuni derivanti da diabete non conosciuto fino al momento dell'evento, purché il valore glicemico, risultante da "profilo glicemico" (glicemia standard, glicemia da carico e glicosuria) non risulti superiore all'1,25%; gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, rapina, scippo, sequestro anche tentato, atti violenti in genere a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche , alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi; gli infortuni derivanti dall’uso o guida di velocipedi, ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricoli semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l’Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare abilitazione alla guida.; gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport ad eccezione del paracadutismo e degli sport aerei in genere, si intendono pertanto compresi anche gli infortuni derivanti da: · immersioni con autorespiratori nonché le embolie e le conseguenze della pressione dell’acqua. · Alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai presentanti difficoltà sino al terzo grado della scala Monaco ed effettuati con guida o alpinista esperto. 2.4 - Rischio di guerra all'estero - L'assicurazione è estesa agli infortuni avvenuti all'estero e derivanti da stato di guerra, dichiarata o non, per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace. 2.5 - Servizio militare - L'assicurazione resta operante durante il servizio militare di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso. In ogni caso, entro il 15° giorno successivo alla prima scadenza di rata di premio posteriore all'inizio del servizio militare, l'Assicurato ha la facoltà di chiedere la sospensione dell'assicurazione fino al termine del servizio medesimo. 4 2.6 - Rischio volo - L'assicurazione é estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati: - su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplano, ultraleggeri, parapendio e simili). Il viaggio in aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. Il cumulo delle somme assicurate di cui alla presente polizza e di altre assicurazioni da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali e cumulative non può superare i capitali di: - per persona: euro 1.000.000,00 per il caso di morte; euro 1.000.000,00 per il caso di invalidità permanente; - complessivamente per aeromobile: euro 5.000.000,00 per il caso di morte euro 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente. In detta delimitazione per aeromobile rientrano anche le somme riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro sono adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole polizze. 3.0 - LIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE 3.1 - Esclusioni dell'assicurazione Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti da: - - dalla guida e dall'uso di mezzi di locomozione aerei, salvo quanto disposto al punto 2.6 Rischio volo; dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, immersione con autorespiratore se effettuata senza brevetto riconosciuto, paracadutismo e sport aerei in genere, scalata di ghiacciai, scalata di rocce oltre il 3° grado della scala di Monaco, nonché le scalate sino al 3° grado suddetto senza accompagnamento di guide o alpinisti esperti. da corse, gare, allenamenti e prove di ippica, calcio, ciclismo, rugby e football americano, salvo che esse abbiano carattere ricreativo/amatoriale; da corse, gare, allenamenti e prove comportanti l'uso di veicoli a motore, natanti a motore salvo che si tratti di regolarità pura; da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; da guerra o insurrezione salvo quanto previsto al punto 2.4 - Rischio di guerra all'estero; 5 - da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o esposizione a radiazioni ionizzanti; Sono inoltre esclusi: - gli infarti; le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure non resi necessari dall'infortunio. 3.2 - Persone non assicurabili - Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale, alcoolismo, tossicodipendenza. In ogni caso l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo tale circostanza, premi che in tal caso vengono restituiti al Contraente al netto degli oneri fiscali. 3.3 - Limiti di età - L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni e cessa dalla successiva scadenza annuale del premio per quelle che raggiungono tale limite di età, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso vengono restituiti al Contraente al netto degli oneri fiscali. Relativamente alle sezioni II – IV – V – VI – VII si intendono abrogati i limiti di età. 4.0 - EVENTI ASSICURATI 4.1 - Morte - Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Compagnia liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione detta somma sarà liquidata, in parti uguali, agli eredi. 4.2 - Morte presunta - Se il corpo dell'Assicurato non viene trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto terrestre, aereo, lacuale, fluviale o marittimo, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto in caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio. Quando sia stato effettuato il pagamento dell'indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Compagnia ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza. 4.3 - Invalidità permanente - Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto, anche successivamente alla scadenza della polizza, la Compagnia liquida la somma assicurata se l'invalidità è totale. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanete totale, in proporzione al grado di invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche. 6 Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale, le percentuali della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo é stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. Nel caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100% In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo già minorato le percentuali della tabella sopraindicata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. 4.4 – Rimborso spese mediche a seguito di infortunio. Per ogni infortunio la società assicura il rimborso delle spese per: - onorari dei chirurghi o dell’equipe operatoria; - uso della sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l'intervento; - rette di degenza; - esami ed accertamenti diagnostici; - trattamenti fisioterapici ed educativi; - trasporto dell’assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuato con ambulanza; - prestazioni medico infermieristiche, medicinali, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari incluse le carrozzelle ortopediche. Sono altresì comprese le spese per cure, interventi chirurgici e applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio. Qualora l’assicurato venga ritenuto non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera del luogo ove è avvenuto l’infortunio, la Società rimborsa altresì le spese di trasferimento con ambulanza, eliambulanza o aereo in un centro ospedaliero attrezzato alla cura dell’assicurato. La Società effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. La presente garanzia vale fino a concorrenza per persona infortunata per TUTTE LE SEZIONI di euro 2.500,00. A maggior chiarimento si precisa che per ricovero si intende almeno un pernotto nell’istituto di cura. 4.5 – Inabilità temporanea – Si considera inabilità temporanea l’incapacità dell’Assicurato ad attendere, per un periodo di tempo limitato, alle sue occupazioni. Qualora sia provato che l’infortunio ha causato l’inabilità temporanea, la Società con riferimento alla natura e conseguenza delle lesioni riportate dall’assicurato, liquida l’indennità giornaliera integralmente, per tutto il tempo in cui l’Assicurato si è trovato nell’incapacità fisica, anche parziale, di attendere alle occupazioni medesime. L’indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l’Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato medico regolarmente inviato. 7 L’indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 300 giorni da quello dell’infortunio regolarmente denunciato. 4.6 - Garanzia relativa alla diaria per ricovero ospedaliero - In caso di ricovero dell'assicurato in ospedale, clinica privata o casa di cura, reso necessario a causa di infortunio e/o malattia contratta nello svolgimento dell'attività assicurata, la Compagnia corrisponderà, per ogni giorno di degenza, l'indennità giornaliera convenuta in polizza con un massimo di 300 giorni per evento dovuto ad infortunio ed a 60 giorni per evento dovuto a malattia, sulla base di copia della cartella clinica attestante durata e causa del ricovero. Sono esclusi i ricoveri conseguenti: a) direttamente da situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto già note all'assicurato; b) alla cura di malattie mentali, dell'epilessia, del diabete, delle malattie professionali così definite dal D.P.R. 20/6/1965 n° 1124; c) all'aborto volontario e terapeutico, da malattie dipendenti da gravidanza, parto o puerperio e agli interventi di carattere estetico non dovuti ad infortunio verificatosi durante il periodo di validità dell'assicurazione, a cure e protesi dentarie, ad infortuni esclusi a termini di polizza; d) alla cura di intossicazioni derivanti da abuso di alcolici, ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di stupefacenti o psicofarmaci; e) a cure ed interventi per la eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti all'ingresso in assicurazione; f) direttamente od indirettamente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; g) da malattie che non siano state contratte e/o connesse con l'attività di volontariato assicurata con la presente polizza. Termini di aspettativa: per ogni persona assicurata la garanzia per il caso di malattia prende effetto, per quanto riguarda il giorno di decorrenza dell'assicurazione, dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello in cui l'assicurato è stato iscritto nel registro dei volontari antincendio del Comune Contraente. In caso di variazioni intervenute in corso di contratto nelle somme assicurate per la presente indennità, i termini di aspettativa suddetti decorrono - per le maggiori somme eventualmente garantite - dalla data della variazione stessa. 4.7 - Anticipo sull'indennizzo - Qualora trascorsi tre mesi dal termine delle cure mediche, sia prevedibile che all'Assicurato residui un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 25%, la Compagnia, quando richiesta, corrisponderà all'Assicurato un anticipo pari al 50% di quello che spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro. 5.0 - NORMATIVA CONTRATTUALE 5.1 - Esonero - Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le malattie sofferte, nonché le mutilazioni ed i difetti fisici da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della 8 stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire, salvo quanto previsto al punto 3.2 Persone non assicurabili. 5.2 - Altre assicurazioni - Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali altre polizze da lui stipulate, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di sinistro. L'omissione della comunicazione di cui sopra può comportare la decadenza dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910 C. C. Le comunicazioni debbono avvenire per iscritto. 5.3 - Rinuncia alla rivalsa - La Compagnia rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio. 5.4 - Assicurazione per i casi d'infortunio del quale il Contraente sia civilmente responsabile - La Compagnia assicura il Contraente per il caso in cui l'Assicurato o, nell'ipotesi di morte, i suoi beneficiari o soltanto alcuni di essi non accettino, a completa tacitazione dell'infortunio, l'indennizzo liquidato ai sensi della presente polizza ed avanzino nei confronti del Contraente stesso maggiori pretese a titolo di responsabilità civile. Verificatosi tale caso il predetto indennizzo viene accantonato destinandolo all'ammontare del risarcimento e la Compagnia risponde della maggiore somma che il Contraente fosse tenuto a pagare fino alla concorrenza di un ulteriore importo pari a quello dell'indennizzo stesso. Qualora il Contraente abbia stipulato per le medesime persone polizza di Responsabilità Civile, la presente garanzia è operante solo per l'eventuale eccedenza del danno rispetto al massimale assicurato a titolo di Responsabilità Civile. La presente garanzia non é operante quando: - l'infortunio non é indennizzabile ai sensi della polizza; - l'infortunio é indennizzabile ai sensi del punto 2.6 - Rischio volo. 5.5 - Denuncia dell'infortunio e comportamenti successivi - La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Compagnia o all'Agenzia alla quale é stata assegnata la polizza, entro 15 giorni dal sinistro o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L'Assicurato o, in caso di morte, il beneficiario devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Compagnia. 5.6 - Criteri di indennizzabilità - La Compagnia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente é liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dal punto 4.3 - Invalidità permanente. 5.7 - Cumulo di indennità - L'indennità per invalidità temporanea, rimborso delle spese mediche sono cumulabili con quella per morte o per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno 9 dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. 5.8 - Controversie - Le controversie mediche sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente, sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti al punto 5.6 - Criteri di indennizzabilità, le Parti demandano per iscritto la decisione ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale dell'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. 5.9 - Recesso in caso di sinistro - Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni In tal caso la Compagnia, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. 5.10 - Forma delle comunicazioni - Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente é tenuto devono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o telex alla Direzione della Compagnia, all'Agenzia o al Broker che gestisce la polizza. Se hanno per scopo di introdurre nella polizza varianti o modificazioni qualsiasi, queste, per essere valide, debbono risultare da una dichiarazione firmata dalla Compagnia e dal Contraente. 5.11 - Prova - E' a carico di chi domanda l'indennizzo di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza. 5.12 - Oneri fiscali - Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. 5.13 - Foro competente - Foro competente è quello ove ha sede il contraente. 5.14 - Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non é qui diversamente regolato valgono le norme di legge. 10 CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE Franchigia sulla Invalidità Permanente (sez. I – II – V – VI – VII) L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanete totale, in proporzione al grado di invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche. L'indennizzo per l'invalidità permanente, viene liquidato nel modo seguente. non si fa luogo ad indennizzo se l'invalidità permanente è di grado pari od inferiore alla percentuale di franchigia del 3%; - qualora invece l'invalidità permanente risulti superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene liquidato soltanto per la parte eccedente. - nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 65% del totale la Compagnia liquiderà per intero la somma assicurata. Franchigia sulla Invalidità Permanente (sez. IV) L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanete totale, in proporzione al grado di invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche. L'indennizzo per l'invalidità permanente, viene liquidato nel modo seguente. non si fa luogo ad indennizzo se l'invalidità permanente è di grado pari od inferiore alla percentuale di franchigia del 5%; - qualora invece l'invalidità permanente risulti superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene liquidato soltanto per la parte eccedente. - nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 65% del totale la Compagnia liquiderà per intero la somma assicurata. Determinazione e regolazione del premio Il premio annuo lordo anticipato di Euro …….., conteggiato in base ai costi sottoindicati è da considerare quale premio minimo comunque acquisito dalla Società: Sezione I: - conducenti veicoli propri - conducenti veicoli della contraente premio lordo euro …… Euro … per n° Km 8.000 Percorsi Euro … per n° Km 1.100.000 Percorsi Sezione II Amministratori (Presidente, Assessori, Consiglieri) premio lordo euro …… Euro … per n° 49 Amministratori Sezione III - partecipanti a progetti di servizio civile alla guida veicoli contraente Euro …….per Km 1.000 percorsi 11 premio lordo euro …… Sezione IV - volontari/partecipanti manifestazioni premio lordo euro …… Euro … per n 8.000 numero giornate Sezione V - volontari vigilanza ecologica/ venatoria premio lordo euro …… Euro … per n 4.000 numero giornate Sezione VI - volontari musei italiani premio lordo euro …… Euro … per n 50 numero giornate Sezione VII -volontari protezione civile/ antincendio boschivo non in volo Euro … per n . 12.000 numero giornate - volontari avvistamento aereo incendi Euro … per n 600 numero giornate premio lordo euro …… Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio sopra esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. 12 Coassicurazione e delega Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza. Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’Art.1901 C.C., entro 30 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo ore 24 del 30.06.2014 ore 24 del 31.12.2014. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. .......... Qualora l’assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 13 Durata e recesso dell’Assicurazione La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (tre) e mesi 6 (sei), con effetto alle ore 24.00 del giorno 30.06.2014 e scadenza alle ore 24.00 del giorno 31.12.2017 senza tacita proroga. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga. Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 31.12.2015, mediante lettera raccomandata o fax da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale. E' riconosciuta inoltre al Contraente la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R nei seguenti casi: a) per mutamenti interni di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio; b) qualora venga meno per il Contraente il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione dettati dalla cosiddetta “Spending Review”, nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio; c) in presenza di un rilevante interesse pubblico individuato in concreto quale, ad esempio, la necessità di assicurare il rispetto delle previsioni del bilancio e/o del patto di stabilità (C.d.S. Sez. VI, sentenza 1 febbraio 2013, n. 633). Nei casi sopra indicati la Contraente ha diritto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1896 c.c., alla restituzione del premio al netto delle imposte già versate per il periodo assicurativo intercorrente tra la data di effetto del recesso e la prima scadenza anniversaria dell’annualità assicurativa di riferimento. Dichiarazioni del Contraente Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che gli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Società. Il Contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a preesistenti condizioni fisiche e patologiche. Motoveicoli L'assicurazione è prestata anche per gli infortuni subiti in connessione all'uso o guida di motoveicoli di qualsiasi cilindrata. 14 Clausola broker All’AON SPA è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker, della Provincia di Varese ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. l'Assicurato/Contraente la Società ____________________ ________________ 15 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE (ARD) La presente polizza è stipulata tra PROVINCIA DI VARESE C.F. 80000710121 e Impresa di Assicurazione Durata del contratto Dalle ore 24.00 del 31.07.2014 Alle ore 24.00 del 31.01.2018 Rateo alla firma dalle ore 24 del 31.07.2014 alle ore 24 del 31.01.2015 Con scadenza annuale al 31.01. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). 2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi entro i 30 giorni successivi all’effetto delle polizze di assicurazione oggetto del presente capitolato, nonché dei rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l’assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. 3) Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 4) Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte. 5) Denunce sinistri In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto, al Broker o alla Compagnia, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore competente. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Quanto sopra se non diversamente regolato dalle condizioni previste ai singoli contratti. 6) Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente. 1 7) Arbitrato rituale Le parti si obbligano a devolvere ad un Collegio arbitrale qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione del presente contratto. Il Collegio sarà costituito da tre arbitri di cui le parti designeranno i primi due singolarmente ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il terzo componente il Collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati del luogo ove si svolgerà l’arbitrato. Tale luogo è quello della sede legale della Contraente. Sarà pure compito degli Arbitri determinare l’attribuzione dei loro costi alle Parti in rapporto alle ragioni della vertenza e alle relative determinazioni La decisione del Collegio è inappellabile ed obbligatoria per le parti anche se uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale. 8) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse Assicurato. 9) Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. 10) Assicurazioni presso diversi Assicuratori L’Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per la stesso rischio. In caso di sinistro, l’Assicurato deve però comunicare l’esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. 11) Coassicurazione e delega Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società: 1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale. 2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria. 3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. 4. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. 12) Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. 2 13) - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge. 14) - Prevalenza Tutte le condizioni generali, speciali e aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate. 15) - Durata e recesso dell’Assicurazione Durata: la durata del presente contratto viene stabilita con effetto dalle ore 24 del 31/07/2014 fino alle ore 24 del 31/01/2018. La prima rata decorrerà dalle ore 24 del 31/07/2014 fino alle ore 24 del 31/01/2015. Le rate successive scadranno il 31/01 di ogni anno. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga. Recesso: Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 31.01.2016, mediante lettera raccomandata o fax da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale. E' riconosciuta inoltre al Contraente la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R nei seguenti casi: a) per mutamenti interni di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio; b) qualora venga meno per il Contraente il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione dettati dalla cosiddetta “Spending Review”, nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio; c) in presenza di un rilevante interesse pubblico individuato in concreto quale, ad esempio, la necessità di assicurare il rispetto delle previsioni del bilancio e/o del patto di stabilità (C.d.S. Sez. VI, sentenza 1 febbraio 2013, n. 633). Nei casi sopra indicati la Contraente ha diritto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1896 c.c., alla restituzione del premio al netto delle imposte già versate per il periodo assicurativo intercorrente tra la data di effetto del recesso e la prima scadenza anniversaria dell’annualità assicurativa di riferimento. 15) - Clausola Broker All’ AON SPA è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker, della Provincia di Varese ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.. 3 Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. 4 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione e massimali Premesso : - che l’intero parco veicoli a motore dell’Ente è descritto in allegato. - che i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, potenza fiscale per il parco autovetture; - peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici; - cilindrata per il parco motofurgoni e ciclomotori; - numero posti per autobus; - classe di bonus/malus in corso per le autovetture (in sede di aggiudicazione verranno comunicate le classi di merito di nuova assegnazione); - potenza fiscale e destinazione d’uso per natanti; - per tutte le categorie sono utilizzati i termini “circolazione” e “veicolo” anche con il significato di “navigazione” e “natante”; se non riferite ai “soli veicoli”, tutte le condizioni s’intendono valide anche per i natanti; si assicura : l’intero parco mezzi a motore con un massimale per sinistro così individuato: Euro 5.000.000,00 per danni a persone ed € 1.000.000,00 per danni a cose. Art. 2 - Tipologia di polizza Il contratto di assicurazione conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di legge vigente D.lgs. 209/2005 artt. 122 e seguenti, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni, dalle condizioni ANIA, integrate dalle condizioni speciali di seguito previste. Art. 3 – Tipologia del rischio RCA - Garanzie Base : rischi previsti dalla normativa vigente (RCA obbligatoria). - Forma Tariffaria : q Bonus / Malus per le autovetture, motocicli e ciclomotori Relativamente ad autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, 1'assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" definiti al comma seguente, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ai livelli di premio crescenti dalla 1° alla 18° classe. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; 5 - periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 se relativo al veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella Bonus/Malus, ovvero alla classe di merito di merito 14 se relative a: a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta; b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico. Per la stipulazione di contratto relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto e assegnato alla classe di merito 18. Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persone, la Compagnia abbia provveduto all’apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento di danni, anche parziale, ovvero di apposizione di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive. Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia nella forma Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza, tenendo conto de indicazioni risultanti dall'attestazione dello stato di rischio, rilasciata dal precedente assicuratore. In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto e assegnato alla classe di merito 14. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma Bonus/Malus che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ., di non aver circolato nel periodo di tempo successive alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto e assegnato alla classe di merito indicata nell’attestazione ovvero alla classe di merito 14, a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l’attestazione e stata rilasciata, o successivamente. Nel caso che il contratto si riferisca ad un veicolo già assicurato nella forma tariffaria Bonus/Malus per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione del nono comma. Se il precedente contratto di durata temporanea e stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 14 della tabella di merito ed il contratto è assegnato a questa classe. La disposizione di cui all’ottavo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno, presso una Compagnia alla quale sia stata 6 vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Compagnia o al Commissario liquidatore. In tale caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 Cod. Civ.., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione. L'assegnazione alla classe di merito 14 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'ottavo e nono comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza dei premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sia conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all’estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio. Per le annualità successive, si applica, anche per i contratti di cui ai commi settimo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo, la disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all’atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma Bonus/Malus in corso con la Compagnia, che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma. La Compagnia, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Compagnia invierà all’Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa, secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio. E' data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella, offrendo alla Compagnia, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. In casi di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito del veicolo uscente. 7 In caso di furto del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata, purché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Compagnia entro 6 mesi dalla data di risoluzione del contratto. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14. q Tariffa Fissa per gli altri veicoli. Qualora il Contratto, stipulato con tariffa fissa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli ed i ciclomotori, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione quale definito al comma seguente, vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva, sarà aumentato del 25%. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: ü 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; ü periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. q Potenza Fiscale e destinazione d’uso per natanti Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale di Varese. Art. 4 – Forma del contratto I mezzi da assicurare sono descritti all’allegato N°1 (uno). La formula del contratto consiste in una unica polizza amministrata con libro matricola. Art. 5 - Variazione parco automezzi I nuovi mezzi acquistati nel corso di validità del contratto assicurativo, saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi e alle medesime condizioni della presente polizza. Per i mezzi appartenenti al settore tariffario "autovetture", le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito. Art. 6 - Regolazione premio Le inclusioni di nuovi mezzi od esclusioni di mezzi assicurati, verranno comunicati, al loro verificarsi dall’Assicurato. La Compagnia di Assicurazione emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra. L’appendice di regolazione dovrà essere perfezionata nei tempi previsti all’articolo “pagamento del premio” di cui alle “Norme che regolano l’assicurazione in generale” che decorreranno dalla data di ricezione del documento di regolazione. 8 Art. 7 – Informativa sui sinistri. L’Agenzia si impegna a fornire dietro richiesta del Contraente, e con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi: estremi del sinistro, stato di avanzamento dell’iter liquidativo, nonché gli importi liquidati o riservati. Art. 8 - Condizioni particolari Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate, inoltre, alle seguenti condizioni particolari: a) per gli autobus adibiti a trasporto con percorso limitato, la garanzia deve essere operante anche quando effettuano occasionali trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nel libretto di circolazione; b) l’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti: 1. dell’ente o società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato: a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) e 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del codice della strada, relativo al regolamento e successive modifiche; c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo; d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo; Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente. 2. del solo ente o società proprietari del veicolo assicurato: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l’ente o la società proprietario o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa. c) l’Impresa garantisce l’Assicurato e il Conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per danni a terzi provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per danni provocati a terzi in occasione di circolazione del veicolo stesso. I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA. La garanzia non opera : - per danni cagionati a cose di terzi che l’Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo; 9 - se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dal D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni nei riguardi dei beneficiari della garanzia; d) Ad integrazione della copertura assicurativa RCA relativa alla circolazione del veicolo, l’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), a causa di circolazione, intendendosi per circolazione tanto il movimento quanto la sosta o la fermata. Per danni da inquinamento dell’ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo da parte delle sostanze succitate. I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA. La garanzia non opera : - per danni cagionati a cose di terzi che l’Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo; - per danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del veicolo identificato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge; - se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dal D.lgs. 209/2005 e seguenti, successive modificazioni nei confronti dell’Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o di servizio. Art. 9 - Estensione territoriale / Limiti di navigazione L’Assicurazione vale per tutti i Paesi per i quali, a seguito di accordi internazionali, la garanzia è operante e per quelli per i quali è prevista la Carta Verde dal D.lgs. 209/2005 sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni, più esattamente definita Appendice per estensione della garanzia alla circolazione all’estero. Relativamente alla navigazione del natante, l’Assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei. Art. 10 - Garanzie accessorie (SEMPRE OPERANTI) a) Rottura cristalli La garanzia assicura le spese sostenute per sostituire i cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura dei medesimi, comunque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro. b) Rischio statico rimorchi La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. 10 Art. 11 - Garanzie accessorie (VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE) Rischio incendio, furto ed eventi speciali La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati e dai loro accessori fissi (compresi apparecchi audiofonovisivi) conseguenti a: a) incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine; b) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina; c) danni in genere avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (EVENTI SOCIO POLITICI); d) danni materiali e diretti, in conseguenza di inondazioni, trombe d’aria, caduta di grandine e di neve, valanghe e slavine (danni da EVENTI ATMOSFERICI); Art. 11.1 - Precisazioni di garanzia per il rischio furto La Società risponde inoltre dei danni e diretti al mezzo conseguenti a: - circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base; sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente ad abrasione dei cristalli; - effrazione o scasso subiti dal mezzo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all’interno del mezzo; - appropriazione indebita da parte dei dipendenti a condizione che: tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell’assicurazione; È condizione essenziale per il diritto all’indennizzo: - che del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato; - che l’Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazione con il dipendente infedele; - che il reato sia stato denunciato all’Autorità. Art. 11.2 - Ammontare del premio Si conviene che il computo del premio per le garanzie tutte di cui all’Art.11, sia determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo riportato nell’elenco allegato, al tasso lordo pro mille previsto per ogni categoria di veicoli e per ogni specifica garanzia. Art. 11.3 - Massimali di garanzia La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore assicurato per ciascun singolo veicolo risultante dall’apposito elenco, fermo restando che l’importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto l’eventuale recupero. La garanzia Eventi Atmosferici si intende prestata fino alla concorrenza di Euro 5.000,00. 11 Sono compresi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato. Art. 11.4 - Esclusioni relative alle garanzie incendio e furto L’assicurazione non comprende i danni: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività; b) determinati o agevolarti da dolo del conducente, del contraente e/o assicurato; c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate. Art. 11.5 - Liquidazione dei danni Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro dedotto l’eventuale recupero. Danno parziale: liquidazione con degrado d’uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici, elettrici ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d’uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo). Indennizzo IVA: qualora l’Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta. In entrambi i casi il risarcimento non potrà superare il valore assicurato. Art. 12 - Computo del premio RCA BONUS/MALUS Per i veicoli, ciclomotori , ciclomotori e motoveicoli per trasporto di cose, motocicli e motocarrozzette, deve essere indicata dall’Impresa offerente: - Autovetture in servizio privato e uso promiscuo: classe di merito 14/ coefficiente 1,00 potenza cavalli fiscali Fino a 8 Fino a 9 Fino a 10 Fino a 11 Fino a 12 Fino a 13 Fino a 14 € € € € € € € 12 Fino a 15 Fino a 16 Fino a 17 Fino a 18 Fino a 19 Fino a 20 Oltre 20 - € € € € € € € Ciclomotori (esclusi i trasportati) Premio relativo alla classe con coefficiente 1,00 €………………………. Ciclomotori e motoveicoli per trasporto cose (esclusi i trasportati) Cilindrata fino a 50cc €………………… - Motocicli e motocarrozzette (esclusi i trasportati) Premio relativo alla classe con coefficiente 1,00 €………………… Fino a 150cc €………………… Oltre 150cc fino a 400cc €………………… Oltre 400cc €………………… Motocicli e motocarrozzette ad uso privato per i quali la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente, i premi sono ridotti del ……..% TARIFFA FISSA - Autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio o ad uso privato numero posti complessivo da 30 a 40 posti €…………………… per ogni posto eccedente i 40 o in difetto rispetto ai 3 €…………………… adibiti a servizio di istituti di cura, scuola e minibus, ridotti del …….…% - Autocarri conto proprio Q.li peso complessivi a pieno carico fino a 15 €………………………. Oltre 15 fino a 25 €………………………. Oltre 25 fino a 35 €……………………… Oltre 35 fino a 60 €………………………. Oltre 60 fino a 70 €……………………… Oltre 70 fino a 360 €……………………… Oltre 360 €……………………… Per gli autocarri conto proprio adibiti a trasporto a merci speciali e sostanze pericolose i sopraindicati premi devono essere aumentati del …………% 13 - Veicoli attrezzati ed adibiti ad usi speciali o per trasporti specifici (autolettighe e autoambulanze, trasporti funebri, carri attrezzi, veicoli attrezzati per il servizio di disinfezione o disinfestazione, autospurgo, autospazzatrici, autoinnaffiatrici, trasporti immondizie, nettezza urbana in genere, ecc…) a. Autolettighe o ambulanze: si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico ridotti del ……% b. Altri veicoli – Ciclomotori e motoveicoli riduzione premi del …….% Autoveicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 60 q.li …….% Autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 60 q.li …….% - Motoveicoli per trasporto cose Cilindrata motore Oltre 50 fio a 150 Oltre 150 fino a 250 Oltre 250 fino a 750 Oltre 750 - - - € € € € Macchine operatrici, carrelli,semoventi, compreso il traino di rimorchi q.li peso in ordine di marcia Fino a 25 € Oltre 25 fino a 50 € Oltre 50 fino a 150 € Oltre 150 € Se trattasi di macchine su cingoli o ruote non gommate si intendono esclusi i danni provocati alla pavimentazione stradale e si applica una riduzione del …….% Macchine agricole Compreso il traino di rimorchi €……………. Natanti –Motoscafi ed imbarcazioni fino a 25 tonnellate di stazza lorda ad uso privato e natanto e imbarcazioni adibiti alla navigazione da diporto con lunghezza fuori tutto inferiore a 24metri. Potenze in C.V. fiscali Fino a 5 Da 6 a 19 Da 20 a 50 Da 51 a 90 € € € € 14 Da 91 a 150 Da 151 a 200 Da 201 a 300 Da 301 a 500 Oltre 500 - € € € € € Veicolo con rimorchio – rischio della circolazione Quando sia indicato che i veicoli trainino rimorchi è compreso il rischio della circolazione conseguente al traino e si applica il premio sotto indicato. 1. autovetture in servizio privato e uso promiscuo - se trainano rimorchi identificati con targa propria aumento sul premio del ……% - se trainano carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili non si applica alcun sovrappremio. 2. Autobus: si applica un sovrappremio, oltre a quelli della motrice, per posti n. ………. 3. Autocarri conto proprio: si applica il premio previsto per il peso complessivo a pieno carico della motrice aumentato del peso massimo dalla stessa rimorchiabile. 4. veicoli attrezzati ed adibiti ad usi speciali o per trasporti specifici: si applica il premio previsto per il peso complessivo a pieno carico della motrice aumentato del peso massimo dalla stessa rimorchiabile. Relativamente ai punti 3 e 4 sopraindicati si precisa che il premio conteggiato nel modo indicato Garanzie accessorie (SEMPRE OPERANTI) a) cristalli € …… per singolo mezzo b) rischio statico dei rimorchi Per ogni rimorchio identificato, relativamente ai veicoli di cui ai precedenti punti, si applica il seguente premio: Rimorchi di: 1. autovetture in servizio privato e uso promiscuo € ………….. 2. autobus: una percentuale del premio previsto per un autobus avente un numero di posti uguale a quello del rimorchio considerato nella misura del …….. con il minimo di €……… 3. autocarri conto proprio: una percentuale del premio previsto per un autocarro conto proprio di peso complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato nella misura del ………€ con il minimo di €…………….. 4. veicoli adibiti ad usi speciali o per trasporti specifici: un percentuale del premio previsto per un veicolo usi speciali / trasporti specifici di un peso complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato nella misura del …..% con il minimo di €…….. 5. macchine agricole €…………….. 15 c) Incendio e Furto ed Eventi Speciali (Ev. Sociopolitici – Ev. Atmosferici) E’ facoltà del Contraente richiedere, ove lo ritenga opportuno, l’applicazione delle garanzie accessorie sotto indicate; si esplicitano pertanto, qui di seguito, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate garanzie, la tassazione pro-mille, comprensiva di accessori e imposte, da applicare, dietro richiesta del Contraente, al valore commerciale dell’automezzo da assicurare. Autovetture Incendio ‰ Furto ‰ Ev. Sociop. ‰ Ev. Atmos. ‰ Autocarri ‰ ‰ ‰ ‰ Veicoli Speciali Autobus ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ Motocarri ‰ ‰ ‰ ‰ Ciclomotori ‰ ‰ ‰ ‰ Natanti ‰ ‰ ‰ ‰ (ALLEGATO 1) SCHEDA APPLICATIVA DEI MEZZI PROVINCIALE. DI 16 PROPRIETÀ DELL’AMMINISTRAZIONE POLIZZA KASKO La presente polizza è stipulata tra PROVINCIA DI VARESE C.F. 80000710121 e Impresa di Assicurazione Durata del contratto Dalle ore 24.00 del 30.06.2014 Alle ore 24.00 del 31.12.2017 Rateo alla firma dalle ore 24 del 30.06.2014 alle ore 24 del 31.12.2014 Con scadenza annuale al 31.12. Definizioni Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e di altre persone. Compagnia: l'Impresa Assicuratrice. Degrado: il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo. Franchigia: l'importo pattuito che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro. Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia. Polizza: il documento che prova l'assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Valore del veicolo al momento del sinistro la somma dei seguenti importi: - il valore attribuito da “eurotax giallo” o in mancanza da “quattroruote” o altra rivista specializzata; - il costo di riacquisto degli accessori ed optional esistenti, ridotto della stessa percentuale di svalutazione applicata al veicolo di cui al comma precedente. 1 Art. 1 - Descrizione del rischio La garanzia è prestata per tutti i veicoli e motoveicoli utilizzati dai dipendenti/collaboratori ed amministratori della Provincia di Varese per motivi di lavoro e/o servizio durante l'espletamento della loro attività. In caso di sinistro l’Ente si impegna a rilasciare dichiarazione scritta nella quale si attesti che al momento dell'evento il conducente era autorizzato all'uso dell'autovettura per motivi di servizio esclusi quelli di proprietà della Contraente. Art. 2 - Rischi assicurati La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o perdita dei veicoli di cui all'art. 1, conseguenti a: a) incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine, caduta di meteoriti e relative scorie, aeromobili, veicoli spaziali e/o orbitanti, loro parti e/o cose da essi trasportate. La garanzia è estesa ai guasti arrecati al veicolo allo scopo di impedire o arrestare l’incendio; b) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto e della rapina; c) eventi socio-politici, tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; d) eventi atmosferici: inondazioni, allagamento, uragani, bufera, tempesta, turbine di vento, trombe d'aria, caduta di grandine e di neve, valanghe e slavine, caduta di oggetti, massi, alberi o rami cedimento e smottamento del terreno; e) Kasko: collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada verificatasi durante la circolazione, sia che questa avvenga su area pubblica che su area privata; f) rottura cristalli, parabrezza, lunotto, lunotto posteriore, finestrature. Le rigature, scheggiature, screpolature sono risarcibili solo se compromettono la sicurezza personale; la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per sinistro e per veicolo di euro 520,00. La società, inoltre, a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza, presta le seguenti garanzie: g) h) i) tassa automobilistica; in caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato la Società si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari alla quota della tassa corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata; spese di immatricolazione; in caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato la Società si impegna a corrispondere le spese di immatricolazione sostenute al momento al momento dell’acquisto del veicolo o le spese di immatricolazione di un veicolo che sostituisca quello assicurato con il limite di euro 260,00. Spese di parcheggio, custodia e traino; la società rimborsa le spese sostenute dall’assicurato per: - il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall’autorità fino al giorno della comunicazione dell’Assicurato dell’avvenuto ritrovamento; - il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione; 2 l) autovettura in sostituzione; la società rimborsa fino alla concorrenza di euro 110,00 le spese sostenute dall’assicurato per il noleggio di un’autovettura in sostituzione di quella assicurata resa indisponibile a seguito di sinistro indennizzabile; Art. 3 - Veicoli assicurati L’Ente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati, nonché delle generalità delle persone che utilizzano le autovetture medesime. Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio definitivo, si farà riferimento alle risultanze di registri od altri documenti equipollenti, sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico: data e luogo di destinazione; generalità della persona autorizzata alla percorrenza; numero dei chilometri percorsi. Tali registri e documenti dovranno essere tenuti costantemente aggiornati dal Contraente e dovranno essere messi a disposizione delle persone incaricate dalla Compagnia di effettuare accertamenti e controlli. Art. 4 - Massimali di garanzia La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" fino alla concorrenza di euro 25.000,00 fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Art. 5 - Impianti installati ed accessori fono-audio-visivi Si precisa che la garanzia comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato compresi anche l'eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo ed impianto antifurto e gli eventuali accessori fono-audio-visivi installati. Pertanto, nel caso in cui detti impianti modifichino il valore commerciale definito al precedente articolo, ne verrà tenuto conto in sede di liquidazione del danno, sempreché venga resa disponibile la relativa documentazione. Art. 6 - Franchigie e scoperti Le garanzie tutte di cui alla presente polizza vengono prestate con l’applicazione Di una franchigia frontale per sinistro di € 100,00 salvo quanto previsto dal punto f) dell’art. 2 – Rischi assicurati. Art. 7 - Esclusioni L'assicurazione non comprende i danni: determinati o agevolati da dolo del conducente, del contraente e/o assicurato. Art. 8 - Esclusioni relative alla sola garanzie Kasko L'assicurazione non comprende i danni: a) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti; b) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o Conducente; c) determinati da vizi di costruzione; d) subiti a causa diretta di manovre a spinta, a mano o di traino che non riguardi rimorchi o roulottes agganciati a norma del Codice della Strada; 3 e) f) g) conseguenti o successivi a furto (consumato o tentato) e/o rapina, cagionati da incendio, esplosione o scoppio se non determinati da uno degli eventi previsti all'art. 2; riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dalle ruote (cerchioni, coperture, e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove. Art. 9 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale al momento del sinistro. Danno parziale: in caso di danno parziale è pari alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte senza tenere conto del degrado d’uso. Indennizzo IVA: qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta. La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le parti, ovvero quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale ove ha sede il Contraente. I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo è a carico della parte totalmente soccombente; negli altri casi essa viene suddivisa fra Compagnia e Assicurato in parti uguali. Art. 10 - Recuperi Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Compagnia. Il valore del recuperato realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dello stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento, diviene di proprietà della Compagnia se questa ha pagato integralmente, se invece, l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito tra le parti in proporzione del danno sopportato. L'Assicurato, se la Compagnia esercita la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può richiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Compagnia l'indennizzo ricevuto. Art. 11 - Danni cagionati da colpa grave La Compagnia è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il veicolo assicurato. Art. 12 - Rinuncia al diritto di surrogazione Limitatamente alla garanzia Kasko, la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art.1916 C.C. nei confronti del conducente del veicolo. 4 Art. 13 - Estensione territoriale La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea ed è estesa a tutti gli stati per i quali è rilasciata la Carta Internazionale di assicurazione (carta verde). Art. 14 – Computo e regolazione del premio Si conviene che il computo del premio sia determinato in ragione di Km. 30.000 percorsi annualmente per il costo di €/Km …. (comprese imposte). Tale premio anticipato dal Contraente in via provvisoria costituisce il premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società. Premio anticipato annuo lordo euro ……….. Fermo rimanendo l'obbligo di pagare il premio alle scadenze stabilite del 31/12 di ogni anno. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art. 15 - Competenza territoriale Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede il Contraente. Art. 16 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 5 Le dichiarazioni volutamente inesatte e reticenti del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Art. 17 - Altre assicurazioni L'Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per la stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Art. 18 - Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’Art.1901 C.C., entro 30 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo ore 24 del 30.06.2014 ore 24 del 31.12.2014. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati al Broker di cui all’art. 2.12. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. .......... Qualora l’assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Art. 19 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione vanno provate per iscritto. Art. 20- Durata e recesso dell’Assicurazione Durata: la durata del presente contratto viene stabilita con effetto dalle ore 24 del 30/06/2014 fino alle ore 24 del 31/12/2017 senza obbligo di disdetta. La prima rata decorrerà dalle ore 24 del 30/06/2014 fino alle ore 24 del 31/12/2017. Le rate successive scadranno il 31/12 di ogni anno. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a 6 fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga. Recesso: Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 31.12.2015, mediante lettera raccomandata o fax da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale. E' riconosciuta inoltre al Contraente la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R nei seguenti casi: a) per mutamenti interni di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio; b) qualora venga meno per il Contraente il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione dettati dalla cosiddetta “Spending Review”, nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio; c) in presenza di un rilevante interesse pubblico individuato in concreto quale, ad esempio, la necessità di assicurare il rispetto delle previsioni del bilancio e/o del patto di stabilità (C.d.S. Sez. VI, sentenza 1 febbraio 2013, n. 633). Nei casi sopra indicati la Contraente ha diritto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1896 c.c., alla restituzione del premio al netto delle imposte già versate per il periodo assicurativo intercorrente tra la data di effetto del recesso e la prima scadenza anniversaria dell’annualità assicurativa di riferimento. Art. 21 - Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio volutamente non notificati alla Compagnia, o da questa non accettati, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. A fronte della notificazione dell'aggravamento del rischio, la Compagnia può non accettarlo, recedendo dal contratto e rimborsando i premi pagati e non goduti. Art. 22 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 23 - Denuncia del sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Art. 24 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un risarcimento e fino al trentesimo giorno dal pagamento, gli Assicuratori e l’Assicurato possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 7 180 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art. 25 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 26 - Foro competente Foro competente è quella del luogo di residenza del contraente. Art. 27 - Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge. Art. 28 – Clausola broker All’ AON SPA è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker, della Provincia di Varese ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. IL CONTRAENTE LA COMPAGNIA 8