NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI VARI DEL COMUNE DI
MILANO E COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI
DERIVANTI DALLE “MOSTRE D’ARTE” E DAL “TRASPORTO E
GIACENZA DI OPERE D’ARTE PRESSO RESTAURATORI E
COLLAUDATORI”, PER IL PERIODO 31/12/2003-31/12/2006
SETTORE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
Ufficio Assicurazioni
Galleria Ciro Fontana, 3 – 20121 Milano
tel. +39 02-88454771 – fax +39 02-88454776
www.comune.milano.it
Prot. Gen.: REG.EM.428
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SOMMARIO
Art.
1
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3
4
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16
17
18
PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI
Descrizione
OGGETTO DEL CAPITOLATO
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
DEPOSITO CAUZIONALE
PATTO D’INTEGRITA’
TRATTAMENTO DEI DATI
INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI
REVISIONE DEL PREZZO
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ESECUZIONE IN DANNO
SPESE, IMPOSTE E TASSE
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
SUBAPPALTO
CESSIONE DEL CONTRATTO
RESPONSABILITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
FORO COMPETENTE
FACOLTA’ DI RECESSO
RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Pag.
4
4
4-5-6
6
6
6
6-7
7
7
7
7
8
8
8
8
8-9
9
9
PARTE SECONDA - CONDIZIONI SPECIALI
I LOTTO
DEFINIZIONI GENERALI
OGGETTO DEL SERVIZIO
1^ SEZIONE – DANNI DA INCENDIO
2^ SEZIONE – DANNI DA FURTO
3^ SEZIONE – DANNI ACCIDENTALI AD APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
4^ SEZIONE – RESPONSABILITA’ CIVILE verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro
5^ SEZIONE – INFORTUNI opzionali
6^ SEZIONE – KASKO auto Dipendenti usate in servizio o per causa di servizio
7^ SEZIONE – RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO per i veicoli dell’Ente
NORME CONTRATTUALI COMUNI
TABELLA RIEPILOGATIVA dei PREMI LORDI
SCHEDE DI OFFERTA
10-11
11
12-21
22-28
29-36
37-41
42-49
50-54
55-61
62-65
66
67-73
II LOTTO
SEZIONE A - "MOSTRE D'ARTE"
74-77
SEZIONE B - "TRASPORTO E GIACENZA DI OPERE D'ARTE PRESSO
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RESTAURATORI E COLLAUDATORI"
MODULO PER RICHIESTA COPERTURA ASSICURATIVA RESTAURI
NORME CONTRATTUALI COMUNI
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78-80
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Parte Prima - Condizioni Generali
ART. 1 -OGGETTO DEL CAPITOLATO
Costituisce oggetto del presente Capitolato d'appalto il servizio di copertura assicurativa dei
seguenti rischi del Comune di Milano: ”Danni da incendio - Danni da furto - Danni accidentali ad apparecchiature elettroniche- Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro – Infortuni - Kasko - Responsabilità civile auto”, nonché il servizio di copertura assicurativa dei rischi derivanti dalle “Mostre d’Arte” e dal “Trasporto e giacenza di opere d’arte
presso restauratori e collaudatori”, per il periodo 31/12/2003-31/12/2006.
ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
La modalità di espletamento della gara e il criterio di aggiudicazione sono quelli indicati nel
bando di gara.
ART. 3 – DEPOSITO CAUZIONALE
3.1) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO
a) Per partecipare alla gara, è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta, in misura pari a 1/30 (un trentesimo)
dell’importo complessivo di ogni singolo lotto.
b) Gli importi delle cauzioni saranno precisati nel bando di gara, non è consentito, a pena
d’esclusione, costituire depositi in misura e con validità temporale inferiori a quelle
indicate nel bando.
c) Il documento originale attestante la cauzione, che dovrà essere costituita secondo quanto
indicato al successivo punto 3.3), dovrà essere presentato congiuntamente all’offerta
del lotto a cui si riferisce, pena l’esclusione dalla gara.
d) Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito
dopo l’aggiudicazione della gara, mentre quello della Società aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.
e) Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima di 180 giorni decorrenti dal giorno fissato per la seduta
pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara.
f) Nel caso in cui durante l’espletamento della gara vengano riaperti/prorogati i termini di
presentazione delle offerte le ditte dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione.
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3.2) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
a) La Società aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione del contratto, un
deposito cauzionale definitivo in misura pari a 1/20 (un ventesimo) dell’importo contrattuale, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno.
b) L’importo del deposito sarà precisato nella lettera di comunicazione
dell’aggiudicazione.
c) La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare
eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma garantita entro un termine
massimo di 30 giorni consecutivi. Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al “prime rate” più 2 (due) punti.
d) Il deposito cauzionale definitivo, che dovrà essere costituito negli stessi modi indicati
nel successivo punto 3.3), deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte
dell’Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione
del contratto.
3.3) MODALITA’ DI COSTITUZIONE
I depositi cauzionali potranno essere costituiti con una delle seguenti modalità alternative:
a) presso la Cassa Civica - Via Silvio Pellico n. 16, Milano - in valuta legale o con assegni
circolari (intestati direttamente al Comune di Milano od al Civico Tesoriere del Comune
di Milano) o con libretti di deposito al portatore non vincolati, rilasciati da Istituti che
abbiano uno sportello in Milano o con Titoli di Stato (o garantiti dallo Stato), fatta avvertenza che i Titoli dello Stato saranno conteggiati al Valore di Borsa relativo al giorno
di costituzione del deposito;
b) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del
R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del
ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in possesso di titolo per l’esercizio del ramo cauzioni).
c) In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.
d) Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio devono essere corredate:
Ø d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 circa
l’identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo (i soggetti muniti di
poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicuratrice che
emette il titolo di garanzia).
e) Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo, devono essere redatte in carta bollata, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la relativa marca da bollo
e corredate:
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Ø di autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.
ART. 4 – PATTO INTEGRITA’
Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.
In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare
di appalto per forniture, lavori e servizi, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti
i partecipanti, pena l'esclusione automatica dalla gara, di sottoscrivere e consegnare a garanzia dell'offerta, il “Patto di Integrità”, che verrà messo a disposizione di tutti i concorrenti
contestualmente agli atti di gara.
Con tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di
successo a tutti i partecipanti nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.
Il Comune di Milano verificherà con la massima sensibilità l'applicazione del Patto di Integrità, sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e
consulenti.
Il patto di Integrità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della Società concorrente. In caso di raggruppamento, il Patto dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese
componenti il gruppo.
ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi della Legge 675/96, si informa che i dati forniti dalle Imprese sono dal Comune di
Milano trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva
stipula e gestione dei contratti.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Milano.
ART. 6 – INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI
I corrispettivi offerti in sede gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale, salvo il verificarsi di quanto indicato nel successivo articolo.
ART. 7 – REVISIONE DEL PREZZO
I corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti alla revisione solo ai sensi dall’art. 44 commi 4 e 6 della Legge 23.12.1994 n. 724, entro il mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi prezzi di cui al citato comma 6, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto.
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Di conseguenza, qualora i corrispettivi pattuiti si discostino per eccesso da quelli indicati ai
sensi del suddetto comma 6, gli stessi saranno sottoposti a revisione.
ART. 8 – VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
1.
2.
In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante
si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla Società che segue la prima, nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione ovvero approvata con il provvedimento di
aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.
Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all’accettazione
dell’aggiudica, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.
Trascorso il termine di validità dell’offerta, l’aggiudicazione stessa sarà subordinata
all’accettazione da parte della Società interessata.
ART. 9 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE
DEL CONTRATTO
1.
2.
Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto.
L’Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale, con apposita
richiesta, anche in pendenza della stipulazione del contratto.
ART. 10– ESECUZIONE IN DANNO
1.
2.
Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del
contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare
ad altra Società - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l’Amministrazione potrà rivalersi,
mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’ appaltatore ovvero, in mancanza, sul
deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
ART. 11 - SPESE, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Società aggiudicataria.
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ART. 12 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
1.
2.
3.
L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di fallimento dell’appaltatore, la stazione appaltante provvederà senz’altro alla
revoca dell’appalto.
Per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei di imprese, in caso di fallimento
dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti si applica la disciplina di cui
all'art. 11 commi 8 e 9 del D. Lgs. N. 157/95.
ART. 13 – SUBAPPALTO
1.
2.
La Società concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione (non oltre il 30% - trentapercento – dell’importo complessivo netto offerto) dovrà indicare in
sede di offerta, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 157/95, la parte di prestazione che intende
subappaltare, ferma restando la responsabilità dell’appaltatore aggiudicatario nei confronti dell’Amministrazione per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato.
L’accettazione del subappalto è subordinata all’adozione da parte dell’Amministrazione
di specifico provvedimento autorizzativo.
ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO
Per la Società contraente è vietata la cessione anche parziale del contratto. Si applica l’art.
35 della legge 109/94 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria (Consiglio di Stato n. 2208 del 24/4/02).
ART. 15 – RESPONSABILITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1.
2.
L’appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e
dell’Amministrazione per l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà
di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il diritto
al risarcimento dei danni.
ART. 16 - FORO COMPETENTE
Per tutto quanto non risulti qui espressamente pattuito, vale unicamente ciò che in materia
dispone il C.C.
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Per decidere circa l’esecuzione del presente contratto si dichiara competente il tribunale di:
MILANO.
ART. 17 – FACOLTA’ DI RECESSO
Si richiamano l’art. H.12, della Condizioni Negoziali I LOTTO e l’art. C.07, delle – Condizioni Negoziali II LOTTO.
ART. 18 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti
in vigore, oltre che al Capitolato Generale per gli appalti di opere e somministrazioni da eseguirsi per conto del Comune di Milano.
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Parte Seconda - Condizioni Speciali
LOTTO I
DEFINIZIONI GENERALI
Ai fini dell’assicurazione le Parti hanno convenuto di adottare le definizioni che seguono:
CONTRAENTE
ASSICURATO
ATTIVITA’
DICHIARATA
CAPITOLATO
SPECIALE
ASSICURAZIONE
POLIZZA
INDENNIZZO
INDENNITA’
RISARCIMENTO
PREMIO
RISCHIO
RISCHIO
GARANTITO
SINISTRO
SCOPERTO
FRANCHIGIA
PERIODO DI
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Il Comune di Milano, che stipula questa assicurazione per conto proprio
e/o per conto dell’Assicurato (articolo 1891 del Codice Civile).
Il Contraente e le persone fisiche o giuridiche che esercitano o gestiscono
l’attività dichiarata e il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Quando l’attività dichiarata è svolta in tutto o in parte in un immobile che
non è di proprietà del Contraente o dell’Assicurato, anche il proprietario
dell’immobile è Assicurato.
Le attività istituzionalmente previste, oppure trasferite o delegate al
Contraente in qualsiasi forma anche se dallo stesso trasferite o delegate a
terzi o svolte in partecipazione con altri.
Le norme che disciplinano la presente assicurazione.
Il contratto di assicurazione.
Il documento che prova il contratto di assicurazione.
La somma dovuta dalla Società all’Assicurato o all’avente diritto in caso
di sinistro.
La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società,
indicata nella scheda di adesione per ciascun ramo.
La possibilità che si verifichi un evento dannoso.
L’evento dannoso o la responsabilità contro il cui verificarsi è prestata
questa assicurazione.
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata questa assicurazione.
La percentuale prestabilita del danno che l’Assicurato assume a proprio
carico per ciascun sinistro con il minimo eventualmente pattuito.
L’importo pattuito che l’Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro.
Il primo periodo di assicurazione corrisponde alla durata iniziale di que-
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ASSICURAZIONE
sto contratto.
Successivamente il periodo di assicurazione corrisponde a ciascuna annualità (o diversa durata convenuta) di rinnovo del contratto.
LA SOCIETA’
Ad ogni scadenza del periodo di assicurazione, pagato il premio (o la
prima rata di premio) nei termini convenuti, inizia un nuovo periodo di
assicurazione.
L’Impresa o il gruppo di Imprese che prestano l’assicurazione.
OGGETTO DEL SERVIZIO
Copertura assicurativa dei seguenti rischi:
1^ Sezione - Danni da incendio
2^ Sezione - Danni da furto
3^ Sezione - Danni accidentali e apparecchiature elettroniche
4^ Sezione - Responsabilità Civile verso terzi
5^ Sezione – Infortuni
6^ Sezione – Kasko
7^ Sezione – R.C.A.
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1^ SEZIONE - DANNI DA INCENDIO
CONDIZIONI DI GARANZIA
Specifica
dei limiti e sottolimiti di indennizzo, delle franchigie e degli scoperti
le cifre sono espresse in Euro
Limite di indennizzo
Rischio garantito per ciascun sini- per ogni periodo
stro
di assicurazione
Beni Immobili
Beni Mobili
Spese di restauro
Ricorso Terzi
Urto veicoli stradali
Fuoriuscita acqua
condotta
Ricerca e ripristino
guasto
Fenomeno elettrico
Demolizione e
sgombero
Bonifica
Eventi Atmosferici
Eventi socio-politici
Atti di Terrorismo
Sovraccarico neve
Anticipo indennizzi
Onorario Periti
Rifacimento archivi
Maggiori costi
Opere d’arte
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110.000.000,00 per
singolo fabbricato
15.000.000,00
3.000.000,00
50.000,00
Franchigia / Scoperto
per ciascun sini- con il massistro
mo per ogni
periodo
2.000.000.000,00
100.000.000,00
15.000.000,00
6.000.000,00
25.000,00
50,00
50.000,00
50,00
50.000,00
2.000.000,00 per evento
250,00
70% del danno
70% del danno
50% del danno
max 50.000.000,00
70% del danno
250,00
1.000,00
10% min. 20.000,00
50.000.000,00
50% importo minimo da versare se indennizzo superiore
250.000,00
50.000,00
100.000,00
15%danno comples- 100.000,00
sivo accertato per
beni mobili con max.
50.000,00
250.000,00
10.000,00
50.000,00
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10% min. 2.500,00
max. 15.000,00
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A.01 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga
a risarcire i danni subiti dalle cose assicurate, relative all’esercizio dell’attività dichiarata, quando tali danni siano prodotti da taluno dei rischi garantiti sotto richiamati.
I danni prodotti dai rischi garantiti sono indennizzati anche se causati:
§ da colpa grave o dolo dei dipendenti dell’Assicurato (articolo 1900 del Codice Civile)
o di terze persone;
§ da colpa grave dell’Assicurato.
A.02 - COSE ASSICURATE
1 – Beni
Immobili
Tutti i fabbricati del Contraente e in generale i beni immobili, nessuno escluso, prevalentemente costruiti in materiali incombustibili,
con strutture portanti dei solai e del tetto anche interamente in legno, compresa l’impiantistica di servizio ed escluso il solo valore
dell’area.
2 – Beni
Mobili
Tutto quanto si trovi, a qualsivoglia titolo, in fabbricati di proprietà
o in uso, sia fisso che mobile, senza esclusione alcuna, fatta eccezione per:
§ i quadri e gli oggetti d’arte in genere custoditi in musei, pinacoteche e simili istituzioni (inclusi i relativi depositi) o durante
mostre ed esposizioni;
§ le auto e i motoveicoli in genere;
§ le attrezzature elettroniche.
3 – Quadri e
oggetti
d’arte
Quando si trovino, a qualsivoglia titolo, al di fuori dei luoghi indicati al punto 2 primo alinea, in fabbricati di proprietà o in uso.
A.03 - DANNI RISARCIBILI
La Società risponde:
A. di tutti i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di taluno dei rischi garantiti e cioè:
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§
dei danni diretti verificatisi per effetto di taluno dei rischi garantiti;
§
dei danni consequenziali verificatisi come conseguenza immediata di taluno dei
rischi garantiti, compresi i guasti cagionati alle cose assicurate per azione
dell’Autorità, dell’Assicurato o da chi per lui allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un rischio garantito;
B. dei maggiori costi sostenuti, a seguito di un danno materiale alle cose assicurate a seguito di taluno dei rischi garantiti, per il proseguimento dell’attività, per il periodo
strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e comunque non oltre 90 giorni dalla data del sinistro.
Tali sono, a titolo esemplificativo, i costi sostenuti per:
§
§
§
§
l’uso di macchine o impianti di terzi per temporanea sostituzione di quelli distrutti
o danneggiati;
il ricorso a lavoro straordinario, anche notturno e festivo;
le attività svolte presso terzi o commissionate a terzi;
l’affitto di locali per il temporaneo trasferimento dell’attività, compresi i relativi
costi di trasferimento.
Non sono risarcibili i maggiori costi dovuti al prolungamento dell’inattività a causa di
scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità.
Questi maggiori costi sono rimborsabili fino alla concorrenza del limite di indennizzo
stabilito in Specifica e con applicazione della franchigia ivi precisata.
C. delle spese di restauro, relativamente ai soli beni immobili vincolati dalla Sovrintendenza alle Belle Arti, anche solo parzialmente deteriorati da taluno dei rischi garantiti.
L’assicurazione di queste spese vale, anche per singole porzioni di immobile e sue parti
costitutive, pertinenze, corredi architettonici, stucchi, soffittature cassonate, affreschi,
omenoni e simili, fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito in Specifica e
con applicazione della franchigia ivi precisata.
D. delle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro (comprese le spese di
trasporto allo scarico abilitato più vicino e comprese le spese di bonifica e decontaminazione del terreno), fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito in Specifica.
E. delle spese e degli onorari di competenza dei Periti, sia quello eventualmente scelto
e nominato dall’Assicurato, sia il terzo Perito per la quota parte di competenza
dell’Assicurato, complessivamente fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito in Specifica.
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A.04 - RISCHI GARANTITI
a
INCENDIO
combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
b
ESPLOSIONE
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto
a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
c
AZIONE DEL
FULMINE
anche senza sviluppo di fiamma.
d
SCOPPIO ANCHE repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione inESTERNO
terna di fluidi non dovuto a esplosione;
gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati
scoppio.
e
URTO VEICOLI
STRADALI
non di proprietà dell’Ente, in transito sulla pubblica via
f
FUMO
quand’anche prodotto da incendio di beni diversi da quelli assicurati.
g
CADUTA AEREI loro parti o cose da essi trasportate.
O CORPI
ORBITANTI
h
FUORIUSCITA
ACQUA
CONDOTTA
compresa anche l’acqua piovana, causata da traboccamento,
guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o, comunque, da strutture di veicolazione;
sono comprese, per i fabbricati non ceduti in locazione, le
spese per la ricerca e la riparazione del guasto o della rottura
accidentale.
i
FENOMENI
ELETTRICI
come tali intendendosi correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo provocate, che si manifestino in macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici, inclusi eventuali componenti elettronici.
Non sono risarcibili:
§
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il deperimento naturale.
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ROTTURA
ACCIDENTALE
DI LASTRE
l
di cristallo, mezzo cristallo o vetro in immobili di proprietà o in
uso esclusi quelli ceduti in locazione.
m EVENTI SOCIO per tali intendendosi scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti
POLITICI
vandalici effettuati anche in esecuzione di furto, dimostrazione
di folla, atti dolosi.
n
ATTI DI
TERRORISMO
per tali intendendosi atti commessi da una o più persone allo
scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o religiosi esistenti o comunque di ingenerare paura nella popolazione.
o
EVENTI
ATMOSFERICI
Intendendosi per tali: trombe d’aria, tempeste, bufere, uragani, nubifragi, grandinate, vento e cose da esso trascinate.
Non sono risarcibili i danni provocati da detti eventi atmosferici:
§ a fabbricati non protetti da muri perimetrali o vetrate da ogni
lato;
§ a beni mobili posti all’aperto, salvo il caso di impianti o altre
cose poste all’aperto per loro natura o destinazione.
p
SOVRACCARIC sui tetti, compresi i danni che si verificassero all’interno dei fabbricati e al loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo
O DI NEVE
totale o parziale del tetto, di pareti, lucernari e serramenti in genere, direttamente provocati dal peso della neve.
Non sono risarcibili i danni:
§
§
§
§
ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. – Ministero dei LL. PP. del
12.02.1982) e al loro contenuto;
ai capannoni pressostatici e al loro contenuto;
ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno
che tale rifacimento risulti ininfluente ai fini della presente
estensione) e al loro contenuto;
a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia
causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in
seguito a sovraccarico di neve.
I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti applicabili a taluno dei rischi garantiti
sopra elencati, sono quelli indicati nella Specifica.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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ALTRE GARANZIE
A. Ricorso
Terzi
di La Società tiene indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto
a pagare, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile
ai sensi di legge per danni materiali cagionati alle cose mobili o immobili di terzi dall’azione diretta di taluno dei rischi garantiti o come
conseguenza immediata di tale azione, anche se originata da colpa
grave dall’Assicurato.
L’assicurazione non vale per le cose di terzi che l’Assicurato abbia in
consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli (compresi quelli dei dipendenti) che si trovino in sosta o sotto carico e scarico, e le cose in essi contenute.
Questa garanzia è prestata senza applicazione di alcuna franchigia.
B. Rifacimento Nell’evenienza che, a seguito di sinistro indennizzabile a termini del
archivi
presente contratto, venisse danneggiato il materiale di archivio allogato negli uffici comunali, la Società rimborserà, per il rifacimento della
documentazione, una somma addizionale pari al 15% del danno complessivo accertato per i beni mobili.
Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo stabilito in Specifica.
A.05 - CONDIZIONI INTEGRATIVE
01 – Anticipo Indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un
acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere versato dalla Società in base
alle risultanze acquisite, ma a condizione che non siano insorte contestazioni
sull’indennizzabilità del sinistro e che l’indennizzo stesso sia prevedibile in non meno di €
250.000,00 (duecentocinquantamila/00).
L’obbligo della Società verrà in essere dopo 30 giorni dalla data della denuncia, sempreché
siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
02 – Danni cagionati da proprietà di terzi:
Nel caso in cui il danno sia prodotto da beni di proprietà di terzi, la Società potrà rivalersi
su chi ha causato il danno.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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A.06 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione:
(a) i danni causati o agevolati da dolo dell’Assicurato/Contraente o da persone che hanno la
rappresentanza legale di tali soggetti;
(b) i danni dovuti a guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, nazionalizzazione, confisca;
(c) i danni dovuti a esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche;
(d) i danni occasionati da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzione vulcanica, inondazioni e alluvioni;
(e) gli ammanchi, le misteriose sparizioni e le sottrazioni di cose assicurate;
(f) i danni indiretti, quali restrizioni di norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di
godimento o di reddito e – in genere – tutti i danni che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto diversamente convenuto.
A.07 - VALUTAZIONE DEL DANNO MATERIALE
La valutazione del danno materiale sarà effettuata, per tutte le cose assicurate, in base al loro:
VALORE A ovvero alla spesa necessaria, incluso trasporto e montaggio, al lordo degli
oneri fiscali, per riparare le cose danneggiate e per ricostruire quelle diNUOVO
strutte o andate perdute oppure per rimpiazzarle con altre nuove, uguali o
equivalenti per uso e qualità;
nella valutazione di “uguaglianza” o “equivalenza”, si terrà conto delle
implementazioni, dei miglioramenti e delle innovazioni apportate, prima
del sinistro, alle cose distrutte o andate perdute.
per le sole cose assicurate che al momento del sinistro si trovino fuori uso o in stato di inservibilità, la valutazione del danno materiale sarà effettuata in base al loro:
VALORE A ovvero al valore che le cose distrutte o danneggiate avevano al momento
STATO
del sinistro, conteggiato applicando al “valore a nuovo” come sopra defiD’USO
nito un degrado per età, stato di conservazione e residua utilizzabilità.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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In caso di sinistro la liquidazione del valore a nuovo verrà così effettuata:
§
verrà liquidato il danno (proporzionalmente, in caso di sinistro parziale, o integralmente, in caso di sinistro totale), commisurato al valore a stato d’uso del bene;
§
la differenza occorrente al conseguimento dell’indennizzo finale verrà erogata entro
30 giorni dalla data di sostituzione dei beni mobili, ovvero, per i fabbricati, dalla data
di liquidazione delle singole frazioni di Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.).
Limitatamente ai beni immobili non soggetti a vincolo da parte della Sovrintendenza alle
Belle Arti, qualora il valore di ricostruzione non fosse determinabile per le particolarità storiche e architettoniche, la valutazione sarà effettuata sulla base di un fabbricato avente uguali
caratteristiche funzionali.
Per le sole cose assicurate di cui al punto 3 dell’Art. A.02, quadri ed oggetti d’arte, la valutazione del danno materiale sarà effettuata in base al loro:
VALORE
COMMERCIALE
ovvero al costo di restauro, con il massimo del valore che il mercato attribuisce a una cosa nella libera trattazione di compravendita.
A.08 - FORMA DELL’ASSICURAZIONE
La presente assicurazione è stipulata nella forma a primo rischio assoluto, forma assicurativa che consente di assicurare una somma inferiore al valore delle cose assicurate senza che
l’Assicurato debba sopportare una parte proporzionale del danno (a deroga dell’articolo
1907 del Codice Civile).
A.09 - MASSIMA OBBLIGAZIONE DELLA SOCIETA’
In nessun caso e per nessuna ragione la Società sarà tenuta a pagare per i danni materiali
ammontare maggiore della somma assicurata o, dove applicabili, dei limiti e sottolimiti di
indennizzo convenuti e riportati in Specifica.
All’ammontare di cui sopra si aggiungono solamente le spese sostenute a norma dell’articolo
1914 del Codice Civile e gli importi dovuti per la garanzia ricorso terzi.
A.10 - IMPEGNI DEL COMUNE DI MILANO E DELLA SOCIETA’
L’Ente Contraente si impegna a dimostrare:
o
su richiesta della Società, di essere proprietario dei beni mobili o immobili oggetto del
sinistro;
Prot. Gen.: REG.EM.428
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o
il titolo in base al quale i beni suddetti sono comunque detenuti e/o gestiti.
La Società si impegna a ritenere assicurati:
o
o
tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Comune di Milano o da lui o chi per lui
condotti in locazione o uso a qualsiasi titolo, rinunciando alla applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile;
automaticamente e senza ulteriore comunicazione da parte dell’Assicurato, tutti i beni
mobili e immobili che venissero acquistati o presi in uso dal Comune di Milano o chi
per lui durante il periodo di assicurazione in corso.
A.11 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Al verificarsi di un sinistro l'Assicurato deve:
(a) adoperarsi in modo efficace per impedirne o arrestarne lo sviluppo, salvare le cose
assicurate e sorvegliarne la conservazione allo scopo di limitare il danno; le spese
sostenute a tale riguardo sono a carico della Società secondo quanto disposto dall'articolo 1914 del Codice Civile;
(b) darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando ne è venuto a
conoscenza l’Ufficio Assicurazioni del Contraente, specificando le circostanze
dell'evento, e farne tempestiva denuncia dettagliata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nel caso di danni dovuti ad eventi anche solo presumibilmente dolosi.
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi
Assicuratori, l'Assicurato deve tempestivamente dare avviso del sinistro e di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore per iscritto e si applicheranno le disposizioni dell’articolo
1910 del Codice Civile.
L’Assicurato deve altresì:
(c) trasmettere alla Società, non appena disponibile, un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a
disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso e produrre - a richiesta della Società - copia della denuncia fatta all'Autorità;
(d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per tutto il tempo necessario per l'accertamento del danno; favorire ed agevolare tali accertamenti, consentendo agli incaricati della Società ed al Perito da essa nominato di prendere visione di libri, registri e di
ogni documentazione utile alla determinazione della natura, della causa e dell'entità
dei danni.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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A.12 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
La Società, semprechè non siano insorti motivi di contestazione, si impegna a liquidare
l’indennizzo competente a termini di capitolato, entro 30 giorni dalla definizione del danno.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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2^ SEZIONE - DANNI DA FURTO
CONDIZIONI DI GARANZIA
(le cifre sono espresse in Euro)
Specifica
dei limiti e sottolimiti di indennizzo, delle franchigie e degli scoperti
Rischio garantito
Tutti eccetto dove diversamente precisato
Guasti ladri
Beni mobili
Denaro e valori
riposti casseforti o armadi corazzati
Denaro e valori
in genere ovunque custoditi
Denaro e valori
in genere trasportati
Tabelloni elettorali
Prot. Gen.: REG.EM.428
Limite di indennizzo
per ciascun siniPer ogni periodo
stro
di assicurazione
5.000,00
50.000,00
25.000,00
50.000.000,00
250.000,00
10.000,00
100.000,00
50.000,00 per traspor- 250.000,00
to
50.000,00 per singola
consultazione
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Franchigia / Scoperto
per ciascun sini- con il massimo
stro
per ogni periodo
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B.01 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga
a risarcire all’Assicurato i danni risarcibili per le perdite e i danneggiamenti subiti dalle
cose assicurate, relative all’esercizio dell’attività dichiarata, quando tali perdite e danneggiamenti siano prodotti da qualsiasi degli eventi in seguito elencati e denominati rischi
garantiti.
B.02 – COSE ASSICURATE
1 - Beni
Mobili
Tutto quanto si trovi, a qualsivoglia titolo, in fabbricati di proprietà o
in uso, sia fisso che mobile, senza esclusione alcuna, fatta eccezione
per:
§ i quadri e gli oggetti d’arte;
§ le auto e i motoveicoli in genere;
§ le attrezzature elettroniche.
2 – Denaro e
Valori
in genere riposti, a qualsivoglia titolo, in casseforti o armadi corazzati.
3 – Denaro e
Valori
in genere custoditi, a qualsivoglia titolo, negli uffici comunali esclusivamente durante l’orario di funzionamento degli stessi.
4 – Denaro e
Valori
in genere, trasportati, a qualsivoglia titolo, da dipendenti o da persone incaricate mentre svolgono il servizio loro affidato.
Si considerano trasporti anche i trasferimenti interni di valori da
tutti i locali adibiti a cassa e situati nell’ambito degli uffici municipali alle casse centrali e viceversa.
5 – Tabelloni
Elettorali
esposti alla pubblica fede anche all’esterno degli immobili di cui alla
precedente 1ˆ Sezione – in occasione delle consultazioni elettorali di
qualsiasi tipo, senza eccezione alcuna.
B.03 –DANNI RISARCIBILI
La Società risponde:
A. di tutti i danni materiali diretti subiti dall’Assicurato a causa della perdita o del dan-
neggiamento delle cose assicurate per effetto di taluno dei rischi garantiti, inclusi i guasti e gli atti vandalici commessi dai ladri e dai rapinatori nel tentativo o
nell’esecuzione dei reati, esclusi in ogni caso i danni da incendio, esplosione e scoppio
comunque provocati;
Prot. Gen.: REG.EM.428
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B. delle spese di recupero e ripristino, ossia delle spese incorse – previo consenso della
Società – per recuperare (o tentare di recuperare) o ripristinare le cose assicurate perdute o danneggiate a causa del sinistro;
C. delle spese e degli onorari di competenza dei Periti, sia quello eventualmente scelto
e nominato dall’Assicurato, sia il terzo Perito per la quota parte di competenza
dell’Assicurato, complessivamente fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito in Specifica.
B.04 – RISCHI GARANTITI
Asportazione delle cose assicurate dall’interno dei locali, a seguito di:
a
FURTO
quale definito all’articolo 624 del Codice Penale,
quando lo stesso è perpetrato:
1. violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi
false e non, grimaldelli o arnesi simili;
2. per via diversa da quella ordinaria che richieda il superamento di
ostacoli o di ripari mediante l’impiego di mezzi artificiosi o di
particolare agilità personale;
3. a seguito di introduzione clandestina purché l’asportazione della
refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti i mezzi di protezione.
b
RAPINA
quale definita all’articolo 628 del Codice Penale,
quando la stessa è avvenuta:
1. all’interno dei locali:
2. prelevando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia all’esterno dei locali e costringendole a recarsi nei locali stessi.
c
ESTORSIONE
Prot. Gen.: REG.EM.428
limitatamente al caso in cui, all’interno dei locali, l’Assicurato o i
suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate
mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona o a quella
di altri che, al momento del fatto, si trovino nei medesimi locali, o
quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano costrette ad introdurre gli autori del reato nei locali contenenti
le cose assicurate.
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Asportazione di denaro e valori mentre si trovano all’esterno dei locali, per fatto commesso sul personale addetto,
a seguito di:
commesso in occasione di infortunio o improvviso malore del personale addetto.
d
FURTO
e
FURTO CON limitatamente al caso in cui il personale addetto ha le cose assicuraDESTREZZA te a portata di mano.
f
SCIPPO
asportazione strappando denaro e valori di mano o di dosso al personale addetto.
g
RAPINA
sottrazione di denaro e valori mediante violenza al personale addetto o minaccia, incluso il caso in cui il personale addetto sia costretto a consegnare, contestualmente e sul luogo di esecuzione del reato, denaro e valori a seguito di violenza o minaccia a se stesso o ad
altre persone presenti.
Per personale addetto si intende chiunque sia stato incaricato dall’Assicurato del trasporto
di denaro e valori, purché di età compresa fra i 18 e i 65 anni e privo di menomazioni tali da
renderlo inadatto a questo servizio.
I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti applicabili a taluno dei rischi garantiti
sopra elencati, sono quelli indicati nella Specifica.
ALTRA GARANZIA
A. Guasti
cagio- La Società risarcisce inoltre, fino a concorrenza del limite di indennati ai locali e nizzo stabilito in Specifica, i danni materiali diretti subiti dai locali e
agli infissi
dai relativi fissi e infissi, causati da guasti e atti vandalici commessi
dai malviventi nel tentativo o nell’esecuzione di furto, rapina o estorsione, esclusi in ogni caso i danni da incendio, esplosione e scoppio
comunque provocati.
Se questa “altra garanzia” risulta assicurata anche in taluno dei rischi
garantiti previsti da altre Sezioni della presente polizza, questa “altra
garanzia” opererà a copertura delle franchigie eventualmente previste
da tale altro rischio garantito.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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B.05 – CONDIZIONI INTEGRATIVE
01 – Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate, in tutto o in parte il Contraente deve darne avviso alla
Società appena l’Ufficio Assicurazioni ne abbia avuto notizia.
Le cose rubate divengono di proprietà della Società qualora questa ne abbia risarcito integralmente il danno, a meno che il Contraente non rimborsi alla Società l’indennizzo ricevuto; se invece la Società ha risarcito il danno solo parzialmente, il Contraente ha la facoltà di
conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’indennità riscossa o rivenderle ripartendo il ricavato della vendita in misura proporzionale con la Società.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso di sinistro, la Società è obbligata soltanto per i
danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto.
B.06 - ESCLUSIONE
Sono esclusi dall’assicurazione:
(a)
i danni causati o agevolati da dolo e colpa grave dell’Assicurato, del Contraente o da
persone che hanno la rappresentanza legale di tali soggetti;
(b)
i danni avvenuti in occasione di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, nazionalizzazione, confisca;
(c)
i danni avvenuti in occasione di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
(d)
i danni avvenuti in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzione vulcanica, inondazioni e alluvioni;
(e)
gli ammanchi, le misteriose sparizioni, la truffa, la concussione, la malversazione;
(f)
i danni indiretti, quali restrizioni di norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza
di godimento o di reddito e – in genere – tutti i danni che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto diversamente convenuto.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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B.07 – VALUTAZONE DEL DANNO MATERIALE DIRETTO
L’ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore che le cose assicurate avevano al
momento del sinistro e il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, di danni per mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
B.08 – FORMA DELL’ASSICURAZIONE
La presente assicurazione è stipulata nella forma a primo rischio assoluto, forma assicurativa che consente di assicurare una somma inferiore al valore delle cose assicurate senza che
l’Assicurato debba sopportare una parte proporzionale del danno (a deroga dell’articolo
1907 del Codice Civile).
B.09 – MASSIMA OBBLIGAZIONE DELLA SOCIETA’
In nessun caso e per nessuna ragione la Società sarà tenuta a pagare per i danni materiali
ammontare maggiore della somma assicurata o, dove applicabili, dei limiti e sottolimiti di
indennizzo convenuti e riportati in Specifica.
Oltre alle spese sostenute a norma dell’articolo 1914 del Codice Civile, si aggiungono gli altri danni risarcibili previsti al punto B.03 nonché gli importi dovuti a termini delle Altre
garanzie (punto B.04).
B.10 – IMPEGNI DEL COMUNE DI MILANO E DELLA SOCIETA’
L’Ente Contraente si impegna a dimostrare:
su richiesta della Società, di essere proprietario dei beni mobili e delle altre cose
assicurate oggetto del sinistro;
G il titolo in base al quale i beni suddetti sono comunque detenuti e/o gestiti.
G
La Società si impegna a ritenere assicurati:
Gtutti
i beni mobili e le altre cose assicurate di proprietà del Comune di Milano o da
lui o chi per lui condotti in locazione o uso a qualsiasi titolo, rinunciando alla applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile;
Gautomaticamente e senza ulteriore comunicazione da parte dell’Assicurato, tutti i
beni mobili e le altre cose assicurate che venissero acquistati o presi in uso dal
Comune di Milano o chi per lui durante il periodo di assicurazione in corso.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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B.11 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRI
Al verificarsi di un sinistro l'Assicurato deve:
(a)
adoperarsi in modo efficace per impedirne o arrestarne lo sviluppo, salvare le cose
assicurate e sorvegliarne la conservazione allo scopo di limitare il danno; le spese sostenute a tale riguardo sono a carico della Società secondo quanto disposto dall'articolo 1914 del Codice Civile;
(b)
darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando ne è venuto a
conoscenza l’Ufficio Assicurazioni del Contraente, specificando le circostanze dell'evento, e farne tempestiva denuncia dettagliata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia
del luogo.
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi
Assicuratori, l'Assicurato deve tempestivamente dare avviso del sinistro e di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore per iscritto e si applicheranno le disposizioni dell’articolo
1910 del Codice Civile.
L’Assicurato deve altresì:
(c)
trasmettere alla Società, non appena disponibile, un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a
disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso e produrre copia della denuncia fatta all'Autorità;
(d)
conservare le tracce ed i residui del sinistro per tutto il tempo necessario per l'accertamento del danno; favorire ed agevolare tali accertamenti, consentendo agli incaricati della Società ed al Perito da essa nominato di prendere visione di libri, registri e di
ogni documentazione utile alla determinazione della natura, della causa e dell'entità
dei danni.
B.12 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
La Società, semprechè non siano insorti motivi di contestazione, si impegna a liquidare
l’indennizzo competente a termini di capitolato, entro 30 giorni dalla definizione del danno.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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3^ SEZIONE - Danni Accidentali ad APPARECCHIATURE
ELETTRONICHE
CONDIZIONI DI GARANZIA
Specifica
dei limiti e sottolimiti di indennizzo, delle franchigie e degli scoperti
le cifre sono espresse in Euro
Rischio garantito
Tutti eccetto dove diversamente precisato
Lavoro straordinario
Trasporto aereo
Furto beni trasportati su
autoveicoli
Macchine e apparecchiature
Maggiori costi
Danni a supporto dati
Limite di indennizzo
per ciascun siniper ogni periodo
stro
di assicurazione
500,00
20% ammontare del
danno
20% ammontare del
danno
20% importo indennizzo
8.000.000,00
450.000,00 (indennità
per giorno 5.000,00 x
max. 90 gg.)
250.000,00 (indennità
per supporto
25.000,00)
Furto e rapina altre cause
Prot. Gen.: REG.EM.428
Franchigia / Scoperto
Per ciascun sini- con il massimo
stro
per ogni periodo
1.000,00
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C.01 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E RISCHI GARANTITI
La Società si obbliga
a risarcire all’Assicurato i danni risarcibili subiti dalle cose assicurate, relative
all’esercizio dell’attività dichiarata, quando tali danni siano prodotti da qualsiasi evento
accidentale non espressamente escluso.
C.02 – COSE ASSICURATE
1 – Apparecchiatu- Impianti e apparecchiature elettroniche di qualunque tipo, di prore elettroniche
prietà dell’Assicurato o di terzi ma nelle disponibilità
dell’Assicurato stesso, collaudati e pronti per l’uso o in uso.
C.03 – DANNI RISARCIBILI
La Società risponde:
A. di tutti i danni materiali diretti subiti dalle cose assicurate a causa di qualsiasi evento
accidentale non espressamente escluso;
B. dei maggiori costi sostenuti dall’Assicurato - a seguito di danno materiale diretto risar-
cibile a sensi della presente Sezione - rispetto a quelli normali, necessari per la prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchiatura elettronica distrutta o danneggiata.
Sono assicurati esclusivamente i maggiori costi dovuti a:
(a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
(b) applicazione di metodi o di lavori alternativi;
(c) prestazione di servizi da terzi.
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
(a) limitazioni di attività aziendali e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto
o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o altra
autorità;
(b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
(c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
(d) ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il
danno materiale diretto e continua per tutto il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o impianto distrutto o danneggiato, ma comunque non oltre 90
giorni.
Questi maggiori costi sono assicurati fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito
in Specifica e con applicazione della franchigia ivi precisata.
C. dei costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei “supporti di dati”
distrutti, danneggiati o sottratti, e per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti
stessi, esclusi comunque i dati costituenti programmi applicativi o sistemi operativi.
Per “supporti di dati” si intendono materiali intercambiabili o fissi, utilizzati
dall’Assicurato per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.
Non sono indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore
e a cestinatura per svista.
Se la ricostruzione non fosse necessaria o non avvenisse entro un anno dal sinistro, varranno indennizzate le sole spese di riacquisto dei supporti privi di informazioni.
Questi costi sono assicurati fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito in
Specifica e con applicazione dello scoperto ivi precisato.
C.04 – CONDIZIONI INTEGRATIVE
01 – Tubi speciali e valvole elettroniche
Sono indennizzabili i danni provocati ai tubi e alle valvole elettroniche dal verificarsi di tutti
i rischi coperti dal presente contratto.
In caso di sinistro l’indennizzo sarà calcolato in base alla percentuale di degrado risultante
dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o altri parametri
rispetto alla durata presunta del tubo stesso.
02 – Conduttori esterni alle cose assicurate
La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate.
Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente.
Sono invece indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l’Assicurato debba sostenere in caso di danno indennizzabile ai
conduttori esterni fino al limite di indennizzo stabilito in Specifica.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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03 – Lavoro straordinario
La Società risponde delle spese per lavoro straordinario sostenute dall’Assicurato in relazione a un sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.
Questa Condizione integrativa è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito in Specifica.
04 – Trasporto aereo
L’Assicurazione viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari, purché
tali costi supplementari siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione a un sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.
Questi maggiori costi sono assicurati fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito in
Specifica e con applicazione dello scoperto ivi precisato.
05 – Impianti e apparecchi a impegno mobile
Questi beni sono assicurati durante il loro trasporto effettuato con qualsiasi mezzo, anche a
mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano
essere trasportati e utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro
utilizzazione.
Trasporto su autoveicoli
L’Assicurazione contro i danni da FURTO per beni trasportati su autoveicoli è operante a
condizione che il veicolo sia chiuso a chiave o si trovi in una rimessa chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita o in un cortile chiuso ovvero in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono avere il tetto rigido.
Per questa Condizione integrativa resta a carico del Contraente lo scoperto stabilito in Specifica.
06 – Riparazione immediata
Il Contraente ha la facoltà di provvedere, in caso di comprovata urgenza e per un sinistro indennizzabile a termini del presente contratto, alle riparazioni subito dopo aver notificato alla
Società il sinistro e le cause dello stesso, purché la Società sia in grado di esaminare le parti
danneggiate o sostituite o presso il Contraente o presso le Ditte costruttrici o presso le Ditte
che, in ogni caso, abbiano effettuato la riparazione.
C.05 – ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
Prot. Gen.: REG.EM.428
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(a) causati o agevolati da dolo dell’Assicurato, del Contraente o da persone che hanno la
rappresentanza legale di tali soggetti;
(b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza dell’uso o
del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
(c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;
(d) dovuti a montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico:
- al di fuori delle normali ubicazioni d’uso per le apparecchiature mobili;
- al di fuori del luogo di installazione originaria per le apparecchiature fisse;
(e) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal
costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
(f) per smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario;
(g) di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, nazionalizzazione, confisca;
(h) meccanici o elettrici, i difetti o i disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e
componenti elettronici degli impianti assicurati la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, e cioè:
§ controlli di funzionalità;
§ manutenzione preventiva;
§ eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
§ eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatesi
durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne.
C.06 – VALUTAZIONE DEL DANNO MATERIALE
La valutazione del danno materiale viene eseguita separatamente per ogni singola partita di
polizza secondo le norme che seguono:
A – Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del
sinistro, necessarie per ripristinare l’impianto o l’apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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B – Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1.
2.
si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell’impianto o
apparecchio colpito dal sinistro stesso;
si stima il valore ricavabile dei residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come al punto 1 defalcato
dall’importo stimato come al punto 2.
Questa stima riguarda solo impianti e apparecchi in funzione ed è valida a condizione
che:
a. i danni si siano verificati entro quattro anni successivi a quello di costruzione;
b. il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio
distrutto o danneggiato, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i
pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) e almeno una delle
condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:
3.
4.
si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del sinistro,
tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come al punto 3 defalcato
dall’importo stimato come al punto 4.
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione,
calcolate come ad A, uguagliano o superano il valore dell’impianto o dell’apparecchio
calcolato come a B ( stima 1 – 2 oppure 3 – 4 a seconda del caso).
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
C.07 – FORMA DELL’ASSICURAZIONE
La presente assicurazione è stipulata nella forma a primo rischio assoluto, forma assicurativa che consente di assicurare una somma inferiore al valore delle cose assicurate senza che
l’Assicurato debba sopportare una parte proporzionale del danno (a deroga dell’articolo
1907 del Codice Civile).
Prot. Gen.: REG.EM.428
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C.08 – MASSIMA OBBLIGAZIONE DELLA SOCIETA’
In nessun caso e per nessuna ragione la Società sarà tenuta a pagare per i danni materiali
ammontare maggiore della somma assicurata o, dove applicabili, dei limiti e sottolimiti di
indennizzo convenuti e riportati in Specifica.
Oltre alle spese sostenute a norma dell’articolo 1914 del Codice Civile, si aggiungono gli altri danni risarcibili previsti al punto C.03 nonché gli importi dovuti a termini delle Condizioni Integrative 03 e 04 di cui al punto C.04.
C.09 – IMPEGNI DEL COMUNE DI MILANO E DELLA SOCIETA’
L’Ente Contraente si impegna a dimostrare:
G
G
su richiesta della Società, di essere proprietario dei beni mobili o immobili oggetto del
sinistro;
il titolo in base al quale i beni suddetti sono comunque detenuti e/o gestiti.
La Società si impegna a ritenere assicurate:
G
G
tutte le apparecchiature elettroniche di proprietà del Comune di Milano o da lui o chi
per lui condotte in locazione o uso a qualsiasi titolo, rinunciando alla applicazione del
disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile;
automaticamente e senza ulteriore comunicazione da parte dell’Assicurato, tutte le apparecchiature elettroniche che venissero acquistate o prese in uso dal Comune di Milano o chi per lui durante il periodo di assicurazione in corso.
C.10 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
La Società, semprechè non siano insorti motivi di contestazione, si impegna a liquidare
l’indennizzo competente a termini di capitolato, entro 30 giorni dalla definizione del danno.
C.11 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Al verificarsi di un sinistro l'Assicurato deve:
(a)
adoperarsi in modo efficace per impedirne o arrestarne lo sviluppo, salvare le cose
assicurate e sorvegliarne la conservazione allo scopo di limitare il danno; le spese
sostenute a tale riguardo sono a carico della Società secondo quanto disposto dall'articolo 1914 del Codice Civile;
Prot. Gen.: REG.EM.428
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(b)
darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando ne è venuto a
conoscenza l’Ufficio Assicurazioni del Contraente, specificando le circostanze
dell'evento, e farne tempestiva denuncia dettagliata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nel caso di danni dovuti ad eventi anche solo presumibilmente dolosi.
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi
Assicuratori, l'Assicurato deve tempestivamente dare avviso del sinistro e di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore per iscritto e si applicheranno le disposizioni dell’articolo
1910 del Codice Civile.
L’Assicurato deve altresì:
(c)
trasmettere alla Società, non appena disponibile, un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a
disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso e produrre - a richiesta della Società - copia della denuncia fatta all'Autorità;
(d)
conservare le tracce ed i residui del sinistro per tutto il tempo necessario per l'accertamento del danno; favorire ed agevolare tali accertamenti, consentendo agli incaricati della Società ed al Perito da essa nominato di prendere visione di libri, registri
e di ogni documentazione utile alla determinazione della natura, della causa e dell'entità dei danni.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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4^ SEZIONE - RESPONSABILITA’ CIVILE verso Terzi e verso Prestatori
di lavoro
CONDIZIONI DI GARANZIA
Specifica
dei limiti e sottolimiti di indennizzo, delle franchigie e degli scoperti
Rischio garantito
Tutti eccetto dove diversamente precisato
RCT
RCO
RCT
D.01.1) lett. b
Oblazione sanzioni pecuniarie amministrative
Danni a cose nel luogo
di esecuzione dei lavori
Furto tramite ponteggi
eretti dall’assicurato
Condutture impianti
sotterranei di terzi
Cedimenti e franamenti
del terreno
Interruzioni totali o
parziali attività di terzi
Cose di terzi in consegna o custodia
Perdita distruzione deterioramento atti, documenti titoli al portatore
Errori, disguidi ritardi
nella redazione, consegna atti, documenti
Prot. Gen.: REG.EM.428
Limite di indennizzo
per ciascun siniper ogni periodo
stro
di assicurazione
Franchigia / Scoperto
per ciascun sini- Con il massimo
stro
per ogni periodo
2.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00 per sinistro, 1.000.000,00
per danneggiato
2.500.000,00
50.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
700.000,00
700.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
500.000,00
500.000,00
250.000,00
250.000,00
500.000,00
500.000,00
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774.685,35
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D.01 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1)
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI DELL’ENTE
a) La Società si obbliga a tenere indenne l’Ente Contraente, nei limiti dei massimali di
seguito stabiliti, di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il periodo dell’assicurazione, debba pagare a terzi in dipendenza della responsabilità civile derivante dall’esercizio di attività, da competenze istituzionalmente previste
ovvero trasferite o delegate, e, comunque, da atti, azioni od omissioni realizzati
nell’esercizio di funzioni o di servizi.
b) L’assicurazione verso terzi si intende estesa a tutti coloro che con l’Ente hanno un
rapporto di immedesimazione organica (Amministratori, Dirigenti e comunque persone del cui operato l’Ente debba rispondere a termini dell’art. 2049 del Codice Civile) a condizione che nella determinazione del danno tale rapporto sia sussistente,
che, cioè il danneggiante non abbia agito al di fuori del contesto delle pubbliche
funzioni.
La garanzia per i predetti soggetti è operante anche per le somme dovute a titolo di
oblazione e sanzione pecuniaria amministrativa, mentre non è operante per gli atti o
fatti commessi con dolo o colpa grave, nonché per la responsabilità amministrativa
e contabile nei confronti della P.A. e dell’Ente di appartenenza.
Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza dei sottolimiti di indennizzo stabiliti in Specifica.
Per l’Ente debbono intendersi come terzi anche i Dipendenti per tutti quegli eventi non configurabili come tecnopatie.
La garanzia è operante anche per la lesione di interessi legittimi, quando risarcibili.
Si specifica che in tale sezione sono, comunque, ricomprese le responsabilità connesse
all’inosservanza della normativa di cui al D.Lgs 19/09/1994 n. 626 e successive integrazioni
e modificazioni, nei confronti del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli addetti
al servizio di prevenzione e protezione nelle sue articolazioni aziendali, nonché di ogni altra
figura sulla quale gravino gli obblighi connessi agli incombenti da tale normativa previsti.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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2)
RESPONSABILITA’ VERSO I PRESTATORI DI LAVORO
La società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche
e integrazioni e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, nonché dai lavoratori para subordinati, così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 38 del 2000, in occasione di lavoro o di servizio (devono
intendersi compresi tra i sinistri le malattie professionali);
in tal caso la Società si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme eccedenti
l’indennità che, a norma di legge, questo sia tenuto a pagare all’infortunato o ai i suoi
aventi diritto.
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni e del
D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, nonché ai lavoratori para subordinati così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs n. 38 del2000, per morte e lesioni
personali.
La società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dell’azione di regresso che, in relazione
agli infortuni e malattie professionali di cui sopra, fosse esperita dall’INAIL.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato
sia in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di legge.
L’assicurazione R.C.O. conserva tuttavia la propria validità anche se l’assicurato non è in
regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme vigenti in materia
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di
rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222.
Per i dipendenti non soggetti all’assicurazione di legge, la garanzia viene prestata nelle stesse misure e con le stesse modalità operative previste per i soggetti all’INAIL.
D.02 – ESCLUSIONI
L’assicurazione R.C.T. non è operante per danni:
Prot. Gen.: REG.EM.428
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
derivanti o ricollegabili ai rischi della responsabilità civile per i quali, in conformità al
dettato della Legge 990 del 24.12.1969, del regolamento di esecuzione, degli aggiornamenti e delle modificazioni, è obbligatoria l’assicurazione;
alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori a meno che gli stessi
lavori non siano eseguiti da personale dell’assicurato:
alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta
nell’ambito delle anzidette operazioni;
conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde
acquifere. di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
da detenzione o impiego di esplosivi ed eccezione degli armamenti dei Vigili Urbani;
determinati da detenzione o impiego di sostanze radioattive e, comunque, da eventi
connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o a radiazioni prodotte
dall’accelerazione artificiale di parcelle atomiche.
D.03 – CONDIZIONI PARTICOLARI
(a) La garanzia è estesa ai danni alle cose che si trovano nel luogo di esecuzione dei lavori;
(b) La garanzia è estesa ai danni da furto causati a terzi da persone che si siano avvalse di
impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato;
(c) La garanzia è estesa alle condutture e agli impianti sotterranei di terzi;
(d) La garanzia è estesa ai danni a cose dovuti a cedimento e franamento del terreno, a
condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre
tecniche sostitutive;
(e) La garanzia è estesa ai danni derivanti da mancato avvio, interruzioni o sospensioni,
totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi,
purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza;
(f) La garanzia è estesa ai danni alle cose di terzi in consegna o custodia all’Assicurato:
§ che non siano altrimenti assicurate in taluna delle altre Sezioni;
§ che siano relative ai veicoli rimossi (veicoli, accessori, optionals e relativo contenuto inclusi) e della cui riconsegna l’Assicurato deve rispondere nei confronti
di colui che ne risulti intestatario al P.R.A.;
(g) La garanzia è estesa ai danni conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di
atti, documenti o titoli di proprietà di terzi esclusi denaro o titoli al portatore;
(h) La garanzia è estesa ai danni dovuti a errore, disguidi o ritardi nella redazione o consegna di atti e documenti.
D.04 – LIMITI E SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
I limiti e i sottolimiti di indennizzo convenuti per ciascuna garanzia sono quelli convenuti e
riportati in Specifica.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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D.05 – FORMULAZIONE DEL PREMIO VARIABILE
Il premio della presente assicurazione verrà parametrato all’ammontare delle retribuzioni
annue lorde erogate al Personale Dipendente.
La prima rata di premio verrà conteggiata sulla base dei dati provvisori inizialmente forniti
dall’Amministrazione dell’Ente.
Al termine di ciascun periodo di assicurazione, l’Ente Contraente si impegna a fornire alla
Società, i dati consuntivi richiesti relativi alla annualità trascorsa, in riferimento ai quali la
Società provvederà ad elaborare un’appendice di regolazione premio.
La regolazione potrà essere attiva, passiva, o nulla.
Ove il Contraente abbia senza dolo e colpa grave fornito indicazioni inesatte o incomplete,
la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio competente e non percepita.
D.06 – GESTIONE DELLE FRANCHIGIE E DEI SINISTRI
NELL’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I
TERZI
Il Comune di Milano si obbliga a corrispondere alla Società assicuratrice una franchigia di
€2.000,00.= per sinistro con un limite massimo annuale di € 774.685,35.=.
La Società si impegna ad accertare e liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al
lordo della franchigia contrattuale prevista, nonché ad accertare e liquidare anche i danni
non superiori per valore alla franchigia.
Alla scadenza di ogni semestre, la società trasmetterà all’assicurato la documentazione comprovante gli importi anticipati per franchigie e l’assicurato si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dalla relativa richiesta.
D.07 – GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI
La Società assume a proprio carico a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale
(in ogni stato e grado del giudizio) delle vertenze relative a richieste di risarcimento danni da
chiunque avanzate in relazione al contenuto della presente sezione e, per quanto possa occorrere,
anche del presente capitolato, nominando ove necessario, legali e tecnici.
Le relative spese sono a carico della Società, in aggiunta ai massimali precisati in Specifica, nella
misura e nei limiti stabiliti dall’articolo 1917, terzo comma, del Codice Civile, rispetto al limite
o al sottolimite di indennizzo applicabile alla circostanza.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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5^ SEZIONE - INFORTUNI opzionali
CONDIZIONI DI GARANZIA
Specifica
dei limiti e sottolimiti di indennizzo, delle franchigie e degli scoperti
le cifre sono espresse in Euro
Limite di indennizzo
Rischio garantito per ciascun sinistro
per ogni periodo
di assicurazione
Spese mediche
1.000,00 per infortunato
Prot. Gen.: REG.EM.428
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Franchigia / Scoperto
per ciascun si- Con il massimo
nistro
per ogni periodo
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E.01 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia copre tutti i danni subiti dai soggetti indicati al successivo punto E.02 in conseguenza di infortunio. Per infortunio si intende l’evento dovuto a causa violenta fortuita ed
esterna che procura lesioni corporali obiettivamente accertabili e che abbia per conseguenza
la morte o una invalidità permanente o temporanea.
E.02 – SOGGETTI ASSICURATI
(dei sottoelencati gruppi solo quelli richiamati nella scheda di offerta)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
Il Sindaco, gli Assessori e i Membri pro tempore del Consiglio Comunale.
Minori affidati ai Servizi Sociali del Comune
Minori frequentanti campeggi e soggiorni climatici comunali
Titolari di borse lavoro
Volontari occupati in attività comunali
Portavalori
Dipendenti autorizzati all’uso del proprio mezzo di trasporto per servizio
Obiettori di coscienza operanti presso il Contraente
Vigili – divisione traffico
Medici incaricati dai Servizi Sociali
E.03 –ESTENSIONE DI GARANZIA
Si intendono coperti da assicurazione, a titolo esemplificativo non esaustivo, anche gli
infortuni derivanti da:
G
uso e guida di motoveicoli
G
aggressioni, violenze, tumulti popolari, atti vandalici o terroristici quand’anche abbiano movente politico, a condizione che l’Assicurato non ne sia promotore o partecipante attivo
G
partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile
G
stato di malore, incoscienza, influenze termiche o atmosferiche, colpi di sole o calore
G
imperizia, imprudenza o negligenza anche grave
G
stato di guerra, dichiarata o non, che sorprenda l’Assicurato mentre si trovi all’estero
in un paese che, fino al momento del suo ingresso, risultava essere in pace.
Tale estensione di garanzia è operante per una durata massima di 14 giorni dall’inizio
delle ostilità.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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G
Partecipazione in qualità di passeggero a viaggi su aeromobili o elicotteri in servizio
pubblico di linee regolari, o a voli charter e straordinari effettuati, sempre come passeggero, su aeromobili regolarmente abilitati.
La garanzia è operante quand’anche si verificassero eventi delittuosi, comunque motivati,
quali ad esempio attentati, atti di pirateria, di sabotaggio o dirottamenti.
In quest’ultima evenienza la garanzia si intende operante per il rimpatrio o il trasferimento
dal luogo ove l’Assicurato fosse stato dirottato alla destinazione originariamente indicata sul
biglietto.
Sono inoltre equiparati a infortunio:
G
l’annegamento e l’asfissia non patogena
G
gli avvelenamenti provocati da ingestione o assorbimento di sostanze tossiche o patogene
G
le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture d’insetti (esclusa la malaria)
G
l’assideramento, il congelamento, la folgorazione
G
le ernie traumatiche, le lesioni (eccezion fatta per gli infarti) causate da sforzi muscolari.
E.04 – ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti da:
§
guida e uso di aeromobili, ferma restando la garanzia del passeggero inclusa nel precedente paragrafo
§
proprie azioni delittuose
§
guerre o insurrezioni, limitatamente al territorio della Repubblica italiana, della Città del
Vaticano e della Repubblica di San Marino
§
eruzioni vulcaniche o fenomeni tellurici
§
trasmutazione del nucleo dell’atomo provocate dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche
Prot. Gen.: REG.EM.428
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E.05 – DECORRENZA ED AFFICACIA DELLA COPERTURA
ASSICURATIVA
§
Per gli assicurati di cui al punto 1.1 dell’articolo E.02, l’assicurazione copre tutti gli
infortuni che possano occorrere agli assicurati stessi nell’esercizio della loro attività
istituzionale (compresi trasferimenti, missioni etc…..).
Sono, quindi, ricompresi in garanzia gli infortuni occorsi mentre si recano in qualsiasi luogo, in Italia e all’estero, per attendere alle loro funzioni, ivi compreso il
tragitto da e per l’abitazione.
§
Per gli Assicurati di cui ai punti 1.2 – 1.3 – 1.4 dell’art. E.02, l’assicurazione copre
tutti gli infortuni che possano occorrere nel corso delle attività svolte durante il periodo di affidamento, ovvero per lo svolgimento delle attività programmate, ed è estesa al tragitto da e per l’abitazione.
§
Per gli Assicurati di cui al punto 1.5 dell’art. E.02, l’assicurazione copre tutti gli infortuni che possano occorrere nel corso delle attività svolte a favore, per conto o
con il consenso del Contraente ed è estesa al tragitto da e per l’abitazione.
§
Per gli Assicurati di cui al punto 1.6 dell’art. E.02, l’assicurazione copre tutti gli infortuni che possano occorrere durante il periodo di svolgimento dell’attività di porta valori, per conto del Contraente ed è estesa al tragitto da e per l’abitazione.
§
Per gli Assicurati di cui al punto 1.7 dell’art. E.02, l’assicurazione copre tutti gli infortuni che possano occorrere durante il periodo di svolgimento della missione o
del servizio eseguito per conto del Contraente utilizzando per il trasporto la propria
autovettura, ivi compreso il tragitto da e per l’abitazione.
§
Per gli Assicurati di cui al punto 1.8 dell’art. E.02 , l’assicurazione copre tutti gli
infortuni che possano occorrere nel corso delle attività svolte a favore, per conto e
con il consenso dell’Ente ed è estesa al tragitto da e per l’abitazione.
§
Per gli Assicurati di cui al punto 1.9 dell’art. E.02, l’assicurazione copre tutti gli infortuni che possano occorrere nel corso dell’attività diretta alla realizzazione di stazioni per il rilevamento automatico del traffico, sia in ambito autostradale che urbano, e all’attività di installazione, rimozione e riparazione delle apparecchiature
con relativa registrazione e raccolta dati.
§
Per gli Assicurati di cui al punto 1.10 dell’art. E 02, l’assicurazione copre tutti gli
infortuni che possano derivare dai rischi relativi all’incarico ed è estesa al periodo
di tragitto per il raggiungimento della sede di servizio, qualora competa il rimborso
delle spese di accesso.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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E.06 – DETERMINAZIONE DEL DANNO – CRITERI DI
INDENNIZZO
La presente assicurazione prevede l’indennizzo dei seguenti casi:
Quando l’infortunio provochi la morte dell’Assicurato, verrà liquidato ai beneficiari (che, salvo contraria indicazione, si intendono gli
eredi legittimi) l’intero capitale predisposto per tale evenienza nella
scheda di adesione,
Morte
Morte
sunta
pre-
La Società liquiderà ai beneficiari (come sopra definiti) il capitale
predisposto per il caso di morte. La liquidazione potrà avvenire solo dopo che siano trascorsi sei mesi dall’istanza per la dichiarazione
di morte presunta, a termini degli artt. 60 e 62 del C.C.
Si conviene che, qualora successivamente al pagamento
dell’indennità per morte presunta, l’Assicurato risultasse in vita la
Società avrà diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno
percepito l’indennità.
L’assicurato potrà far valere, comunque, i propri diritti per
l’indennizzo dell’invalidità permanente o temporanea eventualmente patita.
Invalidità
permanente
Per l’invalidità permanente si intende il pregiudizio o la riduzione,
definitivi e irrimediabili, della capacità generica di attendere ad un
qualsiasi lavoro proficuo.
Quando l’invalidità sia totale o di grado superiore al 60% (vedasi
capoverso successivo) verrà liquidato l’intero massimale previsto
per tale caso.
Nell’eventualità in cui l’invalidità permanente sia parziale, la sua
dimensione percentuale verrà stabilita mediante accertamenti sanitari e facendo riferimento alla tabella 1 allegata al DPR 1124/1965
(tabella INAIL) e i criteri previsti dall’art. 78 del suddetto decreto
e/o ad altre tabelle vigenti al momento del sinistro, ivi compresa
quella approvata con D. M. 12/07/2000 n. 119.
Qualora l’infortunio colpisca una persona le cui condizioni fisiche
risultino menomate da inabilità preesistenti all’infortunio stesso, il
grado d’invalidità sarà determinato nella presente formula:
Prot. Gen.: REG.EM.428
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Grado di integrità preesistente
Meno
Grado di integrità valutata
dopo lo infortunio
X 100
Grado d’integrità preesistente
L’indennizzo liquidabile in caso di invalidità permanente parziale e
di grado inferiore al 60% sarà una somma pari alla percentuale di
invalidità accertata moltiplicata per il massimale indicato nella
scheda di adesione
Anticipo di indennizzo
per invalidità permanente di grado superiore al 10% l’Assicurato ha
facoltà di richiedere un anticipo di indennizzo.
Tale richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni dopo
l’inoltro della denuncia di sinistro.
La Società, entro 30 giorni successivi, provvederà alla erogazione
di un importo pari al 50%, della somma che, sulla base delle stime
preliminari, risulterà al momento indennizzabile.
Non si darà luogo ad erogazione di anticipi quando sussistano giustificati dubbi sull’indennizzabilità del danno.
Inabilità temporanea
Prevista esclusivamente per i soggetti di cui al punto 1.1 – 1.5 – 1
Come tale si intende la temporanea impossibilità a svolgere un
qualsiasi lavoro.
La copertura assicurativa decorrerà dal giorno successivo al verificarsi dell’evento dannoso e terminerà alle ore 24 dell’ultimo giorno
di inabilità e comunque per un periodo non superiore a 250 giorni.
E.07 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia di nominativi delle
persone assicurate.
Per una loro eventuale identificazione si farà riferimento ai documenti municipali.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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Per ogni gruppo di Assicurati richiamato nella scheda di offerta, l’Amministrazione
comunicherà inizialmente il numero presunto degli Assicurati impegnandosi, ad ogni
scadenza anniversaria, a denunciare i dati definitivi.
Si conviene inoltre che, ove il Contraente, abbia senza dolo e colpa grave, fornito dichiarazioni inesatte o incomplete sulle generalità o sul numero degli Assicurati, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere
l’eventuale quota premio competente non percepita.
E.08 – DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI
Il Contraente è tenuto a denunciare il sinistro entro 30 giorni da quando l’Ufficio Assicurazioni ne sia venuto a conoscenza.
Nella denuncia dovranno essere specificati:
§
Generalità del danneggiato/a e sua qualifica nei riguardi dell’Amministrazione.
§
Luogo, giorno e ora dell’evento
§
Cause che concorsero alla sua determinazione e indicazione dettagliata delle circostanze
§
Nominativi di eventuali testimoni o, comunque, indicazioni che consentano una più
adeguata descrizione dell’accaduto.
Quando l’evento abbia causato la morte dell’Assicurato o quando questa intervenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso telegrafico alla Società.
La Società si impegna a dare comunicazione al Contraente dell’avvenuta definizione
del sinistro o a fornire le eventuali motivazioni del rifiuto di garanzia.
E.09 –FORMULAZIONE DEL PREMIO VARIABILE
Il premio sarà relativo esclusivamente ai gruppi di Assicurati richiamati nella scheda di
offerta.
Per i soggetti di cui al punto 1.7 il premio è parametrato oltre che ai capitali assicurati,
anche alla percorrenza kilometrica complessiva annua effettuata dai dipendenti autorizzati all’uso del proprio mezzo di trasporto per servizio o per causa di servizio.
I kilometri preventivamente dichiarati sono
1.700.000
Il costo della copertura per kilometro è fissato nella scheda di offerta
Prot. Gen.: REG.EM.428
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Al termine di ogni annualità assicurativa, così come previsto dalla norma di cui al punto H.04, l’Ente Contraente dichiarerà i dati consuntivi in base ai quali si procederà ad
effettuare la regolazione del premio.
Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata per gli appartenenti ad ogni altro gruppo
di rischio previsto nella presente sezione, il cui numero di assicurati indicato nella
Scheda di Offerta deve intendersi provvisorio.
E.10 – SPESE MEDICHE
A ogni infortunato spetterà il rimborso massimo stabilito in Specifica per spese mediche, di ricovero, ambulatoriali, dentistiche, per la rottura di occhiali o lenti, comprese
le lenti a contatto e per l’applicazione di qualsiasi protesi.
Detto rimborso è dovuto solo quando le spese siano debitamente documentate.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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6^ SEZIONE - KASKO auto Dipendenti usate in servizio o per causa di servizio
CONDIZIONI DI GARANZIA
Specifica
dei limiti e sottolimiti di indennizzo, delle franchigie e degli scoperti
le cifre sono espresse in Euro
Rischio garantito
Limite di indennizzo
per ciascun siniper ogni periodo
stro
di assicurazione
Kasko
20.000,00 per veicolo
Franchigia / Scoperto
per ciascun sini- Con il massimo
stro
per ogni periodo
DEFINIZIONI SPECIFICHE
A integrazione delle DEFINIZIONI GENERALI riportate alla pag. 10, nel testo che segue si
intendono per:
ACCESSORIO
L’installazione stabilmente fissata al veicolo, non costituente
normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
DEGRADO
Il deprezzamento dovuto all’età o allo stato di conservazione del
veicolo.
OPTIONAL
L’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa
costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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F.01 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti e alle
condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle autovetture intestate al P.R.A. ai dipendenti del Contraente o a loro familiari conviventi, e utilizzate in occasione di missione autorizzata per adempimento di servizio, limitatamente al tempo e al
percorso strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni del servizio stesso, ivi
compreso il tragitto da e per l’abitazione.
F.02 – DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo per veicolo assicurato stabilito in Specifica.
L’assicurazione opera soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma delle
disposizioni di legge in vigore e risulti debitamente autorizzato all’uso della autovettura per
missione di servizio.
Non sono comunque risarcibili i danni:
§
subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatesi durante la circolazione fuori strada
§
originati direttamente e esclusivamente da atti di guerra, occupazioni, militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, eruzioni vulcaniche, terremoti,
uragani, trombe d’aria, inondazioni, grandine, sviluppo (comunque insorto) di energia,
ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione
§
alle apparecchiature e attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori e altri componenti del genere
F.03 – VALIDITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Le garanzie della presente polizza sono operanti a condizione che le missioni dei dipendenti
siano regolarmente autorizzate.
F.04 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’U.E., nonché per il territorio dei restanti Stati
Europei.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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F.05 – TERMINI PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
Le denuncie saranno inoltrate alla Società entro 30 giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto da parte dell’Ufficio Assicurazioni del Comune.
F.06 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEI DANNI
L’ammontare del danno è dato dalle spese sostenute per la riparazione del veicolo senza tener conto del degrado d’uso, fermo restando che la Società non indennizzerà una somma superiore al valore del mezzo al momento del sinistro.
Nella determinazione dell’ammontare del danno, si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ove
l’Assicurato la tenga a suo carico.
La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle
autovetture.
Sono esclusi in ogni caso dall’indennizzo le spese di ricovero, i danni da mancato godimento o uso e altri eventuali pregiudizi, le spese per modifiche apportate al mezzo in occasione
delle riparazioni.
F.07 – RIPARAZIONI – REINTAGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA
Salvo per le riparazioni di prima urgenza necessarie per riportare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di
aver ricevuto il consenso della Società.
La Società ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del
mezzo danneggiato, nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.
F.08 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO AL VEICOLO E PAGAMENTO
DELL’INDENNIZZO
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti ovvero – quando una di
queste lo richieda – mediante periti nominati rispettivamente dalla Società o dallo Assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo, e le decisioni sono prese a maggioranza
di voti.
Se una delle parti non provvede – nonostante invito dell’altra – alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta – su richiesta della
parte più diligente – dal Presidente del Tribunale di Milano.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il
dissenziente non l’abbia sottoscritta.
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a favore dell’intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell’Assicurato, se diverso.
Per i danni verificatisi all’estero, la liquidazione viene effettuata in Italia e in Euro.
F.09 – OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE
L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, adoperandosi
per la difesa, la salvaguardia e il recupero in tutto o in parte del mezzo.
Per le spese relative si applica l’art. 1914 del Codice Civile.
L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi
del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.
F.10 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL
RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscano
sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892 e 1893 C.C.).
F.11 – DOLO O COLPA GRAVE
L’assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o
dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate delle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.
F.12 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio imponibile minimo anticipato, presupponendo una percorrenza annua di chilometri
1.700.000
Viene provvisoriamente e riduttivamente stabilito nella misura indicata nella scheda di offerta.
che verranno comunque acquisite, salvo conguaglio da effettuare sul kilometraggio definitivamente ed effettivamente percorso e sulla base di un premio imponibile per kilometro anch’esso indicato nella scheda d’offerta.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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in relazione a quanto precede, alla fine del periodo annuo di assicurazione, onde procedere all’eventuale conguaglio, la Contraente comunicherà alla Società il dato consuntivo delle missioni e dei kilometri percorsi per servizio nel corso del periodo di osservazione, desunto dalla documentazione ufficiale.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
F.13 – VALIDITA’ DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione dovrà valere 24 ore su 24.
Nel caso in cui il veicolo danneggiato risulti assicurato presso altra Impresa, la Società
eserciterà nei confronti di tale Impresa il diritto di surrogazione di cui al successivo paragrafo.
F.14 – DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile, rinunciando a esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del
veicolo e dei trasportati.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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7^ SEZIONE - RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO per i veicoli dell’Ente
CONDIZIONI DI GARANZIA
Specifica
dei limiti e sottolimiti di indennizzo, delle franchigie e degli scoperti
le cifre sono espresse in Euro
Rischio garantito
Limite di indennizzo
per ciascun siniper ogni periodo
stro
di assicurazione
RCA
Franchigia / Scoperto
per ciascun sini- Con il massimo
stro
per ogni periodo
150,00 veicoli con
c.f. >14
100,00 veicoli con
c.f. da 11 a 14
50,00 veicoli con c.f.
fino a 10
DEFINIZIONI SPECIFICHE
A integrazione delle DEFINIZIONI GENERALI riportate alla pag. 10, nel testo che segue si
intendono per:
LEGGE
La legge 24.12.1969 – n° 990, sulla assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti e successive modificazioni
REGOLAMENTO
Il Regolamento di esecuzione della predetta Legge
TARIFFA
La Tariffa dell’Impresa in vigore al momento della stipulazione
del presente capitolato speciale
Prot. Gen.: REG.EM.428
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G.01 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della
responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere,
entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di
risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli intestati al P.R.A. al Contraente.
L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli in aree private.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del
veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.
G.02 – ESCLUSIONI E RIVALSA
L’assicurazione non è operante:
♦
se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
♦
nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo se al suo fianco
non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge
vigente;
♦
nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza
delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
♦
nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza
la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
♦
nel caso dell’assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati,
se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni
della carta di circolazione;
♦
nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt.
186 e 187 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285, relativo al Regolamento e successive modifiche;
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 18 della legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza
dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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G.03 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della
Repubblica di San Marino e degli Stati dell’U.E., nonché per il territorio dei restanti Stati
Europei.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le
cui sigle non barrate sono indicate sul suddetto documento.
La Società è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde).
Nel rispetto di quanto sopra disciplinato, la garanzia è operante secondo le condizioni e entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la
R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o
sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e, comunque, prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all’Impresa.
L’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
G.04 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO PER LA R.C.A.
Al momento della presentazione dell’offerta la Società assicuratrice presenta l’offerta economica relativa a tale sezione per il complesso dei veicoli da assicurare.
Successivamente all’aggiudicazione la Società assicuratrice è tenuta a dettagliare tale prezzo
indicando per ogni singolo veicolo il relativo premio.
G.05 – SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, l’impresa
provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.
G.06 – MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro
per l’Industria il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n° 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n° 39, e della
Legge 12 dicembre 2002 n. 273 e successive modifiche, e deve contenere l’indicazione di
tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli
atti giudiziari relativi al sinistro.
G.07 – GESTIONE DELLE VERTENZE
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la
difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
G.08 – CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO DEL VEICOLO
In caso di furto del veicolo la copertura cessa a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione.
Il Contraente deve darne notizia alla Società, fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente.
Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di
assicurazione, la copertura cessa a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata
successiva alla data del furto stesso.
L’Impresa rinuncia a esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.
G.09 – MASSIMALI RELATIVI ALLA R.C.A.
Il massimale assicurato per ogni sinistro e per ciascuno dei veicoli assicurati è quello figurante in Specifica, con i sottolimiti eventualmente previsti.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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CONDIZIONI SPECIALI
1^ – COPERTURA A LIBRO MATRICOLA
L’assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. all’Ente Contraente.
Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio
sarà determinato in base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola.
Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.
Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno, risultante dalla ricevuta rilasciata dalla società al Comune di Milano nella quale si dà atto
dell’inclusione o dell’esclusione o, dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
In caso di aumento rispetto al premio complessivo anticipato il Contraente è tenuto a pagare
– assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si
riferisce – la differenza di premio per annualità successiva in relazione allo stato di rischio
risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.
In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio imponibile riscosso in più oltre al maggiore premio percepito per annualità successiva.
Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per
la rata successiva, dovranno essere versate entro il 45° giorno dalla data di comunicazione
della Società.
2^ – FORMULA TARIFFARIA “FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA”
La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, come
stabilito in Specifica.
L’Ente Contraente è tenuto a rimborsare alla Società l’importo della franchigia o di quanto
pagato nei limiti della stessa.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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La Società dovrà gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei
limiti della franchigia.
In caso di sinistro, la Società provvederà all’intero risarcimento del danno al terzo.
Le franchigie e gli importi risarciti inferiori al limite di franchigia, verranno pagati dal Contraente in unica soluzione in sede di regolazione posticipata del premio.
E’ fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire, sotto qualsiasi forma, il
rimborso della franchigia pattuita.
Non si applica la norma che prevede la Maggiorazione del premio per sinistrosità.
3^ – MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA’ – PEJUS –
(per veicoli a tariffa fissa)
Qualora il contratto stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose – esclusi i carrelli e i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se
nell’annualità vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l’annualità immediatamente
successiva sarà aumentato del 15%.
Se nel medesimo periodo vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l’annualità
successiva sarà aumentato del 25%.
4^ – AZIONE DI REGRESSO
A parziale deroga di quanto pattuito nel precedente paragrafo G.02, la Società rinuncia alla
azione di regresso nei confronti:
a) dell’Ente Contraente
•
•
•
se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore
nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità
delle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione
nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186
e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992. n° 285.
b) dell’Ente Contraente e del conducente
quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all’uso o al trasporto delle
cose sul veicolo.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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5^ – RIMORCHI
La garanzia vale per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice,
da manovre a mano, nonché, sempre qualora il rimorchio sia staccato dalla motrice, per
quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
6^ – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
La Società assicura la responsabilità del Contraente per danni involontariamente cagionati a
terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non
eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.
Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle suddette operazioni non
sono considerati terzi.
7^ – VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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CONDIZIONI NEGOZIALI
NORME CONTRATTUALI COMUNI
H.01 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE
La Società assicuratrice si obbliga con il presente contratto a risarcire o indennizzare tutti
quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che a vario titolo ne avranno diritto, così come risulteranno meglio identificate nella descrizione dei singoli rischi e secondo i massimali relativi ai rischi stessi.
H.02 – DIMOSTRAZIONE DEL DANNO
Il Comune di Milano, per la dimostrazione del danno, si obbliga a fornire alla Società assicuratrice tutta la documentazione contabile e/o amministrativa necessaria all’istruzione del
sinistro, che sia comunque in suo possesso.
H.03 – BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte del Comune di Milano di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese nel presente capitolato, non
comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
H.04 - DENUNCIA dei DATI CONSUNTIVI per la REGOLAZIONE del
PREMIO
L’Ente Contraente si impegna a comunicare ogni anno i dati consuntivi necessari alla quantificazione delle regolazioni di premio.
Le regolazioni potranno essere attive, passive o nulle.
In caso di regolazione passiva, la Società rimborserà la quota di premio incassata in eccedenza dedotte le sole imposte previste per legge.
H.05 – PAGAMENTO DEL PREMIO – TERMINI DI RISPETTO
Il Contraente è tenuto a pagare presso la Direzione della Società o dell’ufficio all’uopo indicato, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di accessori e di imposte di assicurazione.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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Le rate di premio successive alla prima saranno uguali alle rate di premio pagate
nell’annualità immediatamente precedente, fatte salve le eventuali regolazioni.
La prima rata di premio verrà versata entro e non oltre 45 giorni dall’inizio della copertura
assicurativa.
Per i premi relativi alle annualità successive di ogni Sezione di rischio contemplata dal presente Capitolato, la Società riconosce un termine di rispetto di 45 giorni dalla data della scadenza anniversaria.
Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell’atto che conferisce tale ordine alla Tesoreria Comunale.
H.06 – AGGIORNAMENTO sulla SITUAZIONE SINISTRI
La Società si impegna, alla fine di ogni annualità assicurativa, a fornire all’Ente Contraente,
ramo per ramo, la situazione sinistri, con l’elenco dei sinistri denunciati, dei sinistri liquidati
e in quale misura, dei sinistri senza seguito e dei sinistri riservati con l’ammontare delle
somme poste a riserva.
H.07 – INCLUSIONI – ESCLUSIONI IN CORSO D’ANNO
Qualora, nel decorrere dell’annualità assicurativa, si dovesse procedere a inclusioni, esclusioni o, comunque, a variazioni relative a qualsiasi gruppo di rischio, i relativi ratei di premio concordati tra le parti saranno versati dall’Ente Contraente o ad esso rimborsate (nel caso in cui si verifichi diminuzione del rischio contrattualmente riconosciuta) allo spirare
dell’annualità assicurativa in sede di regolazione.
La copertura del rischio avrà effetto dalle ore 24 della data della comunicazione.
H.08 – VARIAZIONE DEL RISCHIO
Qualora nel corso del contratto, si verifichino aggravamenti del rischio in conseguenza
dell’adozione di provvedimenti normativi, statali, regionali, comunali o in conseguenza di
altri fattori, il rischio viene assunto dalla società assicuratrice senza che si renda necessaria
la notifica delle variazioni intervenute. In deroga all’art. 1898 c.c. la società assicuratrice rinuncia alla facoltà di recesso per aggravamento del rischio di cui al comma precedente, salvo quanto stabilito al successivo punto H.11.
H.09 – FORMA DELLA COMUNICAZIONI
La denuncia del sinistro verrà inoltrata alla Società assicuratrice entro 30 giorni lavorativi da
quando la notizia del sinistro è pervenuta all’Ufficio assicurazioni del Comune il quale farà
poi seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi
al sinistro e quant’altro occorra per un’agevole trattazione del sinistro stesso.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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Il Comune di Milano si riserva, nei casi di particolare urgenza, di effettuare le comunicazioni tramite telex o telefax.
H.10 – NOMINA E MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI
La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra le parti, oppure, a richiesta di
una di esse, deve effettuarsi mediante periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente
con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e le decisioni sono
prese a maggioranza.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano
sul nominativo del terzo perito, tali nomine vengono demandate, per iniziativa della parte
più diligente, al Presidente del tribunale di Milano.
Le spese del terzo perito sono a carico per metà dell’Assicurato, che conferisce alla Società
la facoltà di liquidare e pagare dette spese e di detrarre la quota, dal Contraente dovuta,
dall’indennità spettantegli.
H.11– DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGO DEL CONTRAENTE
Il Contraente deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni lavorativi da quando
l’Ufficio Assicurazioni ne venga a conoscenza nei modi indicati nelle singole Sezioni.
H.12 –FACOLTA’ DI RECESSO
1.
La società assicuratrice rinuncia alla facoltà di recesso per aggravamento del rischio, in deroga all’art. 1898 c.c.
Le Parti potranno recedere dal presente contratto esclusivamente per le scadenze
annuali del 31/12/2004 - 31/12/2005 e 31/12/2006, dando preavviso all’altro contraente almeno quattro mesi prima (120 giorni) di tali scadenze mediante lettera
raccomandata A.R.
La società assicuratrice rinuncia alla facoltà di recesso dopo ogni sinistro.
2.
Le parti potranno recedere in qualsiasi momento solo dalla garanzia “Terrorismo”
mediante preavviso di 14 giorni da comunicare mediante lettera raccomandata A.R.
In tal caso la Società assicuratrice rimborserà la quota di premio non consumato relativa a tale garanzia, escluse le imposte.
H.13 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
In deroga all’art.1916 c.c. la società assicuratrice rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti
dei dipendenti del Comune di Milano, del Segretario Generale, dei suoi amministratori e di
altri eventuali incaricati.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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H.14 – TASSE - IMPOSTE
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi
al premio, agli accessori, agli indennizzi, alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a
carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Sono a carico della Società le spese, imposte e tasse dipendenti dal contratto.
H.15 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto:
decorre dalle ore 24 del 31 dicembre 2003
termina alle ore 24 del 31 dicembre 2006
Non è prevista la possibilità di tacito rinnovo.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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TABELLA RIEPILOGATIVA dei PREMI LORDI
1ˆ Sezione
2ˆ Sezione
3ˆ Sezione
4ˆ Sezione
5ˆ Sezione
6ˆ Sezione
7ˆ Sezione
PRIMA RATA
RATE A VENIRE
fino al
dal
INCENDIO
FURTO
DANNI ACCIDENTALI
RESPONSABILITA’ CIVILE
INFORTUNI
KASKO AUTO DIPENDENTI
RCA VEICOLI DELL’ENTE
Milano,
Data di sottoscrizione del presente Capitolato Speciale
L’Ente Contraente
Prot. Gen.: REG.EM.428
La Società
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1ˆ Sezione: INCENDIO
SCHEDA DI OFFERTA
Copertura n°
gruppi di rischio
Compreso
escluso
Limite di
indennizzo
Euro
1 Beni immobili
2 Beni mobili
3 Atti di Terrorismo
4 Spese di Restauro
5 Ricorso di Terzi
6 Opere d’Arte
compreso
compreso
compreso
compreso
compreso
compreso
Prima Rata di Premio
premio netto
Rate a venire
premio netto
Prot. Gen.: REG.EM.428
Costo imponibile
Premio annuo
imponibile
Pro mille
2.000.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
15.000.000,00
6.000.000,00
50.000,00
dal
accessori
al
imponibile
imposte
premio lordo
imponibile
imposte
premio lordo
dal
accessori
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2ˆ Sezione: FURTO
SCHEDA DI OFFERTA
Copertura n°
gruppi di rischio
Compreso
escluso
Limite di
indennizzo
Euro
1 Beni mobili
2 Valori in cassaforte
3 Valori comunque
4 Valori trasportati
5 Tabelloni elettorali
Prima Rata di Premio
premio netto
Rate a venire
premio netto
Prot. Gen.: REG.EM.428
compreso
compreso
compreso
compreso
compreso
dal
accessori
Costo imponibile
Premio annuo
imponibile
Pro mille
50.000.000,00
250.000,00
100.000,00
250.000,00
50.000,00
al
imponibile
imposte
premio lordo
imponibile
imposte
premio lordo
dal
accessori
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3ˆ Sezione: ALL RISKS APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
SCHEDA DI OFFERTA
Copertura n°
gruppi di
rischio
compreso
escluso
Limite di
indennizzo
Euro
indennità
per giorno
o
supporto
indennità Per
Scopermassima max to%
Euro
giorni
Franchigia minima
per sinistro
Euro
Macchine e
apparecchiature
compreso
=
500,00
Maggiori costi
compreso
5.000,00 450.000,00
=
500,00
Danni a supporto dati
compreso
25.000,00 250.000,00
=
500,00
8.000.000,00
90
DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANNUO
gruppi di
rischio
compreso
escluso
massimo indennizzo
Euro
Macchine e
apparecchiature
compreso
8.000.000,00
Maggiori costi
compreso
450.000,00
Danni a supporto dati
compreso
250.000,00
Prima Rata di Premio
premio netto
Rate a venire
premio netto
Prot. Gen.: REG.EM.428
dal
accessori
costo imponibile
pro mille
premio
imponibile
annuo
al
imponibile
imposte
premio lordo
imponibile
imposte
premio lordo
dal
accessori
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4ˆ Sezione: RESPONSABILITA’ CIVILE
SCHEDA DI OFFERTA
Copertura n°
Riferimenti:
Retribuzioni annue lorde
(retribuzioni e contributi)
tasso
pro mille
premio annuo
imponibile
445.039.416,00
Prima Rata di Premio
premio netto
Rate a venire
premio netto
Prot. Gen.: REG.EM.428
dal
accessori
al
imponibile
imposte
premio lordo
imponibile
imposte
premio lordo
dal
accessori
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5ˆ Sezione: INFORTUNI
SCHEDA DI OFFERTA
Copertura n°
gruppi
di rischio
casi contemplati
Numero
Assicurati
Morte
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
Inv. Per.
In €.
Costo
pro capite
Premio annuo
Imponibile
Inab. T.
In €.
258.228,45 258.228,45
77.468,53 77.468,53
77.468,53 77.468,53
77.468,53 77.468,53
77.468,53 77.468,53
77.468,53 77.468,53
77.468,53 77.468,53
77.468,53 77.468,53
77.468,53 77.468,53
774.685,35 774.685,35
774.685,35 774.685,35
516.456,90 516.456,90
51,65
77
500
3.500
350
250
100
Km. tot.
1.700.000
50
4
4
17
7
25,82
77,47
51,65
77,47
costo/km
TOTALE
Prima Rata di Premio
premio netto
Rate a venire
premio netto
Prot. Gen.: REG.EM.428
dal
accessori
al
imponibile
imposte
premio lordo
imponibile
imposte
premio lordo
dal
accessori
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6ˆ Sezione: KASKO AUTO DEI DIPENDENTI
SCHEDA DI OFFERTA
Copertura n°
Kilometri
consuntivi
premio
minimo
anticipato
Kilometri
preventivi
differenza
attiva
costo/km
imponibile
premio annuo
imponibile
1.700.000
premio di
regolazione
Prima Rata di Premio
premio netto
Rate a venire
premio netto
Prot. Gen.: REG.EM.428
dal
accessori
al
imponibile
imposte
premio lordo
imponibile
imposte
premio lordo
dal
accessori
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7ˆ Sezione: R.C.A. VEICOLI DELL’ENTE
SCHEDA DI OFFERTA
Copertura n°
AUTOVETTURE
AUTOBUS
AUTOCARRI
CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PER TRASPORTO COSE
CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI
VEICOLI SPECIALI
Prima Rata di Premio
premio netto
Rate a venire
premio netto
Prot. Gen.: REG.EM.428
dal
S.S.N.
al
imponibile
imposte
premio lordo
imponibile
imposte
premio lordo
dal
S.S.N.
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LOTTO II
SEZIONE A – “MOSTRE D’ARTE”
A.01 – OGGETTO
Forma oggetto della presente polizza la copertura assicurativa “da chiodo a chiodo” delle seguenti opere o materiale da esposizione:
a) ceramiche, sculture, lampadari, vetri colorati, reperti archeologici, mosaici, argenterie,
oreficeria, strumenti musicali, orologi;
b) quadri, tele, mobili antichi, arazzi, tessuti in genere, bronzi, armi, costumi, cuoi, ferri
battuti, tappeti antichi, avori, miniature, stampe, calchi, gessi, cere, disegni, libri, materiale di archivi storici, fotografie, materiale di collezioni scientifiche, modelli in scala,
microscopi, attrezzature scientifiche prestate da Enti o privati per la realizzazione di
mostre organizzate dai civici Istituti, e in genere ogni altra opera di collezione od oggetto d’arte, ivi compresi gli imballaggi nuovi allestiti ad hoc per trasporto di particolari
opere assicurate e le apparecchiature elettroniche – audiovisive e computers.
A.02 – TRASPORTI
I trasporti avverranno a mezzo autocarro, autoveicoli vari, ferrovia, posta e/o aereo, nave,
con imballi e non, da varie località del Mondo Intero a e da Milano.
A.03 – SEDE E TEMPO DI ESPOSIZIONE
L’esposizione è prevista presso sedi comunali e non, compresi chiostri all’interno di Musei,
per un periodo massimo di 180 giorni e ritorno ai relativi luoghi di partenza.
Luogo di esposizione e provenienza delle opere potranno essere: Lombardia – Italia – Europa e Resto del Mondo.
A.04 – SORVEGLIANZA
Per le mostre con valore non superiore a € 100.000,00.= non si prevede il servizio di sorveglianza diurno con personale armato.
A.05 – MASSIMALI
I massimali di garanzia vengono fissati nella misura di € 40.000.000,00.= per singola esposizione e di € 5.000.000,00.= per singola opera, con il limite massimo di €100.000.000,00.=
Prot. Gen.: REG.EM.428
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per esposizione, con un sovrappremio dello 0,04% da applicare sul valore eccedente, ferme
tutte le garanzie contrattuali.
Per esposizioni con valore superiore a € 100.000.000,00.=, in caso di impossibilità ad assicurare alle condizioni sopra riportate l’intera esposizione, per concrete difficoltà poste dal
mercato riassicurativo, la società si impegna ad assicurare opere fino al limite massimo di
€100.000.000,00.=.
A.06 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
L’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti delle ditte specializzate incaricate
di effettuare le operazioni di trasporto, imballaggio e reimballaggio.
A.07 – GARANZIA
La garanzia ha inizio dal momento in cui le opere vengono rimosse dal posto in cui si trovano per essere imballate, continua durante il viaggio di andata e ritorno e l’esposizione avrà
termine con la riconsegna delle opere e del materiale nei vari posti d’origine e comunque
non oltre un mese dalla fine dell’esposizione.
A.08 – DANNEGGIAMENTO PARZIALE
In caso di danneggiamento parziale, l’Assicuratore risponde delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata ed, altresì, del deprezzamento
dell’opera assicurata nella percentuale massima del 90% del valore dell’opera.
A.09 – ESTENSIONE GARANZIA
In deroga a quanto previsto dalle condizioni particolari, si intendono compresi in garanzia: i
danni derivanti da colpa grave del contraente, dei dipendenti e dell’Assicurato, il furto con
destrezza, i danni causati da scioperi, sommosse, insurrezioni o tumulti popolari, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio (compiuti individualmente o in associazione), i danni dovuti allo spostamento delle opere e materiale assicurati per nuove esigenze espositive da uno stabile ad un altro o all’interno dello stesso stabile, i danni causati da movimenti tellurici e da influenza di temperatura, umidità e in genere da clima, da qualsiasi causa determinati.
Si intendono, altresì, compresi in garanzia i trasferimenti delle opere e materiali assicurati.
A.10 – ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA
La richiesta della copertura assicurativa per le mostre, in applicazione della presente polizza,
dovrà avvenire con trasmissione di elenchi delle opere e materiali da assicurare con i relativi
valori, la durata dell’esposizione, la provenienza delle opere, il nominativo dei prestatori, la
sede della mostra, il titolo della mostra nonché ogni e qualsiasi altra informazione in possesso del Contraente al momento della notifica.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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A.11 – SCOPERTO
In deroga a quanto stabilito dall’art. 3 delle condizioni particolari, in caso di furto perpetrato
con mezzi di chiusura insufficienti o non operativi, il risarcimento verrà riconosciuto con
applicazione di uno scoperto del 5%.
A.12 –STIMA ACCETTATA
I valori delle opere e materiale, di proprietà del Contraente, vengono assicurati con stima accettata, purché gli stessi corrispondano a quelli ufficiali e documentabili.
Il valore delle opere di proprietà di terzi viene stabilito mediante stima accettata dalle parti
su richiesta del prestatore e previo consenso della società assicuratrice.
A.13 – PERCENTUALE DI PREMIO E SOVRAPREMIO
I tassi di premi finiti, che vanno applicati sul valore delle opere, vengono stabiliti come segue:
per le opere di cui all’art. A.01 – a):
per le opere di cui all’art. A.01 – b):
e devono comprendere viaggio di andata e ritorno, compresa una giacenza di 180 giorni.
Per i soli trasferimenti delle opere e materiali assicurati, con esclusione di giacenza:
per le opere di cui all’art. A.01 – a):
per le opere di cui all’art. A.01 – b):
Per esposizione di valore complessivo superiore a € 40.000.000,00.=, fino a
€100.000.000,00.= o valore superiore, viene previsto un sovrapremio dello 0,04% da applicare sul valore eccedente.
Per eventuali proroghe per giacenze superiori a 180 giorni viene previsto un sovrapremio pari allo 0,015% per ogni mese o frazione di mese.
A.14 – PAGAMENTO PREMI
Per ogni Mostra dovrà essere emessa apposita appendice. Alla fine dell’annualità assicurativa l’Assicuratore provvederà ad emettere appendice di regolazione premi sulla scorta delle
richieste di coperture assicurative pervenute nell’arco dell’annualità stessa.
Il pagamento dei premi avverrà nel termine di 90 giorni dal ricevimento della suddetta appendice di regolazione.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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A.15 – DETERMINAZIONE DEL DANNO
Alla determinazione del danno si procede mediante accordo tra le parti o con nomina dei periti nominati dalle parti (clausola arbitrale).
La determinazione del danno viene stabilita in base al valore dell’oggetto danneggiato al
momento del sinistro.
A.16 – TRADUZIONE DELLA POLIZZA
L’Assicuratore si impegna a consegnare al Contraente una traduzione in inglese della polizza, conforme alla versione in italiano che sarà comunque prevalente.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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SEZIONE B – “TRASPORTO E GIACENZA DI OPERE
D’ARTE PRESSO RESTAURATORI E COLLAUDATORI
B.01 – OGGETTO
Forma oggetto della presente polizza la copertura assicurativa “da chiodo a chiodo” delle seguenti opere ed oggetti: quadri, tele, mobili antichi, sculture, arazzi, ceramiche, tessuti in genere,
bronzi, armi, costumi, mosaici, cuoi, lampadari, ferri battuti, monete, argenterie, oreficerie, strumenti musicali, tappeti antichi, avori, miniature, vetri colorati e non, gessi, calchi cere, stampe,
disegni, orologi, reperti archeologici e, in genere, ogni altra opera o oggetto di proprietà
dell’Amministrazione che la stessa affida a vari restauratori, anche nella sede in cui si trovano, e
collaudatori.
Si intendono compresi nella presente polizza:
− libri, materiale di archivi storici, fotografie;
− opere giacenti presso fotografi o ditte specializzate per la catalogazione o l’acquisizione
in formato digitale;
− opere giacenti presso laboratori specializzati per indagini diagnostiche, lastre fotografiche affidate a laboratori esterni per riproduzioni finalizzate alla consultazione;
− strumenti musicali (originali e copie scientifiche) prestati a musicisti per prove e concerti
in spazi esterni alla sede museale.
Tutti i materiali sopra elencati possono essere affidati a Istituti, ditte specializzate o laboratori
specializzati per analisi scientifiche o analisi preparatorie al restauro.
B.02 – VALIDITA’ DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia ha inizio dal momento in cui le opere vengono rimosse dal posto in cui si trovano per essere imballate, continua durante il viaggio di andata e ritorno nell’ambito
dell’Italia, effettuato a mezzo autocarro/autofurgone/autovettura/aereo/treno/nave e ogni altro mezzo di trasporto di proprietà dell’amministrazione e/o di terzi, compresa una giacenza
di 180 giorni presso vari restauratori, collaudatori e altri.
B.03 – MASSIMALI
I massimali di garanzia vengono fissati nella misura di:
€ 4.000.000,00.= per cumulo complessivo delle opere a rischio;
€ 2.000.000,00.= per ogni restauratore, collaudatore e/o altri;
€ 1.000.000,00.= per singola opera;
In caso di massimali superiori a quelli indicati, si prevede un sovrappremio dello 0,02% da
applicare sul valore eccedente.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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B.04 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
L’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti delle ditte specializzate incaricate
di effettuare le operazioni di trasporto, imballaggio e reimballaggio nonché nei confronti dei
restauratori e/o collaudatori salvo i casi di dolo e/o colpa grave.
B.05 – DANNEGGIAMENTO PARZIALE
In caso di danneggiamento parziale, l’Assicuratore risponde delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata ed, altresì, del deprezzamento
dell’opera assicurata nella percentuale massima del 90% del valore dell’opera.
B.06 – ESTENSIONE GARANZIA
In deroga a quanto previsto dalle condizioni particolari, si intendono compresi in garanzia: i
danni derivanti da colpa grave del contraente e dei dipendenti, il furto con destrezza, i danni
causati da scioperi, sommosse, insurrezioni o tumulti popolari, atti vandalici, terrorismo e
sabotaggio (compiuti individualmente o in associazione), i danni causati da movimenti tellurici e da influenza di temperatura, umidità e in genere da clima, da qualsiasi causa determinate.
B.07 – ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA
La richiesta della copertura assicurativa dovrà avvenire a mezzo dell’apposito modulo, qui
allegato come parte integrante.
B.08 – STIMA ACCETTATA
I valori delle opere e materiale assicurati vengono assicurati con stima accettata, purché gli
stessi corrispondano a quelli ufficiali e documentabili.
B.09 – PERCENTUALE DI PREMIO E SOVRAPREMIO
Il tasso di premio finito che va applicato sul valore delle opere viene stabilito nello ……
(per cento).
Per le eventuali proroghe per giacenze presso i restauratori e/o collaudatori superiori a 180
gg. viene previsto un sovrappremio pari allo 0,015% finito per ogni mese o frazione di mese.
B.10 – PAGAMENTO PREMI
Per ogni restauro dovrà essere emessa apposita appendice. Alla fine dell’annualità assicurativa l’assicuratore provvederà ad emettere appendice di regolazione premi sulla scorta delle
richieste di coperture assicurative pervenute nell’arco dell’annualità stessa. Il pagamento dei
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premi avverrà nel termine di 90 giorni dal ricevimento della suddetta appendice di regolazione.
B.11 – DETERMINAZIONE DEL DANNO
Alla determinazione del danno si procede mediante accordo tra le parti o con nomina dei periti nominati dalle parti (clausola arbitrale).
La determinazione del danno viene stabilita in base al valore dell’oggetto danneggiato al
momento del sinistro.
B.12 – PRECISAZIONE (punto g) del secondo paragrafo dell’art. 2 delle condizioni
particolari)
Si considera come non apposto il punto g) del secondo paragrafo dell’art. 2 delle condizioni
particolari, che prevede l’esclusione dalla garanzia dei lavori di restauro, di manutenzione o
pulitura, salvo che non siano ordinati dagli assicuratori a seguito di un sinistro.
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COMUNE DI MILANO
Applicazione N.
alla polizza abbonamento n.
Che si trasmette alla
Milano il
Per la richiesta di copertura contro tutti i rischi previsti dal contratto per il
TRASPORTO
e la
GIACENZA presso il Restauratore Signor (o la Ditta)
................................................................................................................
presso il musicista/collaudatore Signor (o la Ditta)
................................................................................................................
della seguente opera ................................................................................................................
................................................................................................................
per la somma di €. ................................................................................
che si consegna in data .........................................................................
e restituita in data .................................................................................
GLI ASSICURATORI
L’ENTE ASSICURATO
N.B. Compilare in tre esemplari (due dei quali verranno restituiti dall’assicuratore firmati).
Al rientro dell’opera l’Ente Assicurato restituirà uno dei due esemplari a sue mani
all’Assicuratore completato della data di rientro dell’opera.
________________________________________________________________________________
PARTE RISERVATA AGLI ASSICURATORI PER IL CALCOLO DEL PREMIO
GIORNI DI GARANZIA
(compresi trasf.)
Prot. Gen.: REG.EM.428
PERCENTUALE
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PREMI
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CONDIZIONI NEGOZIALI
NORME CONTRATTUALI COMUNI
C.01 – DURATA
La durata della polizza è prevista per il periodo 31/12/2003 – 31/12/2006, senza tacito rinnovo.
C.02 – DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia dei sinistri dovrà avvenire nel termine di 30 giorni lavorativi dall’avvenuta conoscenza da parte dell’ufficio Assicurazioni del Comune.
C.03 – GESTIONE DELLE VERTENZE
La gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civili che penali, è
assunta dall’Assicuratore fino alla definizione nei diversi gradi di giurisdizione.
Le spese per perizie tecniche o mediche, utili o necessarie, saranno a carico della Società
Assicuratrice.
C.04 – FORO COMPETENTE
Foro competente per decidere circa l’esecuzione del presente contratto è il Tribunale di Milano.
Le parti decidono di non rinunciare ad avvalersi di quanto disposto dagli artt. 282 e 648 Codice di Procedura Civile.
C.05 – GESTIONE POLIZZA E SINISTRI
L’Assicuratore garantisce un referente fisso per la gestione della polizza e dei sinistri.
C.06 – RINVIO A POLIZZA ITALIANA DI ASSICURAZIONE
Per tutto quanto non previsto nelle presenti condizioni di polizza valgono le condizioni della
polizza italiana di assicurazione “Mostre d’Arte Edizione 1975”.
C.07 – FACOLTA’ DI RECESSO
La società assicuratrice rinuncia alla facoltà di recesso per aggravamento del rischio, in deroga all’art. 1898 c.c.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano
Le Parti potranno recedere dal presente contratto esclusivamente per le scadenze annuali,
dando preavviso all’altro contraente almeno quattro mesi prima (120 giorni) di tali scadenze
mediante lettera raccomandata A.R.
Resta inteso che le coperture assicurative "da chiodo a chiodo" che avranno inizio entro le
scadenze annuali dovranno essere prestate fino al termine previsto, e, quindi, per tutta la durata delle Mostre e dei Restauri.
La società assicuratrice rinuncia alla facoltà di recesso dopo ogni sinistro
C.08 – PRECISAZIONI
E’ convenuto che le condizioni di capitolato (Patti Speciali) prevalgono sulle condizioni a
stampa; le Condizioni Addizionali non sono pertanto operative.
Prot. Gen.: REG.EM.428
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