NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI VARI DEL COMUNE DI MILANO E COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DERIVANTI DALLE “MOSTRE D’ARTE” E DAL “TRASPORTO E GIACENZA DI OPERE D’ARTE PRESSO RESTAURATORI E COLLAUDATORI”, PER IL PERIODO 31/12/2003-31/12/2006 SETTORE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI Ufficio Assicurazioni Galleria Ciro Fontana, 3 – 20121 Milano tel. +39 02-88454771 – fax +39 02-88454776 www.comune.milano.it Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 1 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano SOMMARIO Art. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI Descrizione OGGETTO DEL CAPITOLATO MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA DEPOSITO CAUZIONALE PATTO D’INTEGRITA’ TRATTAMENTO DEI DATI INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI REVISIONE DEL PREZZO VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ESECUZIONE IN DANNO SPESE, IMPOSTE E TASSE FALLIMENTO DELL’APPALTATORE SUBAPPALTO CESSIONE DEL CONTRATTO RESPONSABILITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO FORO COMPETENTE FACOLTA’ DI RECESSO RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI Pag. 4 4 4-5-6 6 6 6 6-7 7 7 7 7 8 8 8 8 8-9 9 9 PARTE SECONDA - CONDIZIONI SPECIALI I LOTTO DEFINIZIONI GENERALI OGGETTO DEL SERVIZIO 1^ SEZIONE – DANNI DA INCENDIO 2^ SEZIONE – DANNI DA FURTO 3^ SEZIONE – DANNI ACCIDENTALI AD APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 4^ SEZIONE – RESPONSABILITA’ CIVILE verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro 5^ SEZIONE – INFORTUNI opzionali 6^ SEZIONE – KASKO auto Dipendenti usate in servizio o per causa di servizio 7^ SEZIONE – RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO per i veicoli dell’Ente NORME CONTRATTUALI COMUNI TABELLA RIEPILOGATIVA dei PREMI LORDI SCHEDE DI OFFERTA 10-11 11 12-21 22-28 29-36 37-41 42-49 50-54 55-61 62-65 66 67-73 II LOTTO SEZIONE A - "MOSTRE D'ARTE" 74-77 SEZIONE B - "TRASPORTO E GIACENZA DI OPERE D'ARTE PRESSO Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 2 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano RESTAURATORI E COLLAUDATORI" MODULO PER RICHIESTA COPERTURA ASSICURATIVA RESTAURI NORME CONTRATTUALI COMUNI Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 3 di 83 78-80 81 82-83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano Parte Prima - Condizioni Generali ART. 1 -OGGETTO DEL CAPITOLATO Costituisce oggetto del presente Capitolato d'appalto il servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi del Comune di Milano: ”Danni da incendio - Danni da furto - Danni accidentali ad apparecchiature elettroniche- Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro – Infortuni - Kasko - Responsabilità civile auto”, nonché il servizio di copertura assicurativa dei rischi derivanti dalle “Mostre d’Arte” e dal “Trasporto e giacenza di opere d’arte presso restauratori e collaudatori”, per il periodo 31/12/2003-31/12/2006. ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA La modalità di espletamento della gara e il criterio di aggiudicazione sono quelli indicati nel bando di gara. ART. 3 – DEPOSITO CAUZIONALE 3.1) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO a) Per partecipare alla gara, è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta, in misura pari a 1/30 (un trentesimo) dell’importo complessivo di ogni singolo lotto. b) Gli importi delle cauzioni saranno precisati nel bando di gara, non è consentito, a pena d’esclusione, costituire depositi in misura e con validità temporale inferiori a quelle indicate nel bando. c) Il documento originale attestante la cauzione, che dovrà essere costituita secondo quanto indicato al successivo punto 3.3), dovrà essere presentato congiuntamente all’offerta del lotto a cui si riferisce, pena l’esclusione dalla gara. d) Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo l’aggiudicazione della gara, mentre quello della Società aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. e) Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima di 180 giorni decorrenti dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara. f) Nel caso in cui durante l’espletamento della gara vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte le ditte dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 4 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano 3.2) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO a) La Società aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari a 1/20 (un ventesimo) dell’importo contrattuale, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. b) L’importo del deposito sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. c) La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi. Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al “prime rate” più 2 (due) punti. d) Il deposito cauzionale definitivo, che dovrà essere costituito negli stessi modi indicati nel successivo punto 3.3), deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 3.3) MODALITA’ DI COSTITUZIONE I depositi cauzionali potranno essere costituiti con una delle seguenti modalità alternative: a) presso la Cassa Civica - Via Silvio Pellico n. 16, Milano - in valuta legale o con assegni circolari (intestati direttamente al Comune di Milano od al Civico Tesoriere del Comune di Milano) o con libretti di deposito al portatore non vincolati, rilasciati da Istituti che abbiano uno sportello in Milano o con Titoli di Stato (o garantiti dallo Stato), fatta avvertenza che i Titoli dello Stato saranno conteggiati al Valore di Borsa relativo al giorno di costituzione del deposito; b) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in possesso di titolo per l’esercizio del ramo cauzioni). c) In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori. d) Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio devono essere corredate: Ø d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 circa l’identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo (i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicuratrice che emette il titolo di garanzia). e) Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo, devono essere redatte in carta bollata, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la relativa marca da bollo e corredate: Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 5 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano Ø di autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia. ART. 4 – PATTO INTEGRITA’ Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, lavori e servizi, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione automatica dalla gara, di sottoscrivere e consegnare a garanzia dell'offerta, il “Patto di Integrità”, che verrà messo a disposizione di tutti i concorrenti contestualmente agli atti di gara. Con tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato. Il Comune di Milano verificherà con la massima sensibilità l'applicazione del Patto di Integrità, sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti. Il patto di Integrità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della Società concorrente. In caso di raggruppamento, il Patto dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese componenti il gruppo. ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi della Legge 675/96, si informa che i dati forniti dalle Imprese sono dal Comune di Milano trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Milano. ART. 6 – INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI I corrispettivi offerti in sede gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale, salvo il verificarsi di quanto indicato nel successivo articolo. ART. 7 – REVISIONE DEL PREZZO I corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti alla revisione solo ai sensi dall’art. 44 commi 4 e 6 della Legge 23.12.1994 n. 724, entro il mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi prezzi di cui al citato comma 6, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 6 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano Di conseguenza, qualora i corrispettivi pattuiti si discostino per eccesso da quelli indicati ai sensi del suddetto comma 6, gli stessi saranno sottoposti a revisione. ART. 8 – VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 1. 2. In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla Società che segue la prima, nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all’accettazione dell’aggiudica, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell’offerta, l’aggiudicazione stessa sarà subordinata all’accettazione da parte della Società interessata. ART. 9 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 1. 2. Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto. L’Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale, con apposita richiesta, anche in pendenza della stipulazione del contratto. ART. 10– ESECUZIONE IN DANNO 1. 2. Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra Società - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’ appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. ART. 11 - SPESE, IMPOSTE E TASSE Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Società aggiudicataria. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 7 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano ART. 12 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 1. 2. 3. L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell’appaltatore, la stazione appaltante provvederà senz’altro alla revoca dell’appalto. Per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei di imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti si applica la disciplina di cui all'art. 11 commi 8 e 9 del D. Lgs. N. 157/95. ART. 13 – SUBAPPALTO 1. 2. La Società concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione (non oltre il 30% - trentapercento – dell’importo complessivo netto offerto) dovrà indicare in sede di offerta, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 157/95, la parte di prestazione che intende subappaltare, ferma restando la responsabilità dell’appaltatore aggiudicatario nei confronti dell’Amministrazione per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato. L’accettazione del subappalto è subordinata all’adozione da parte dell’Amministrazione di specifico provvedimento autorizzativo. ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO Per la Società contraente è vietata la cessione anche parziale del contratto. Si applica l’art. 35 della legge 109/94 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria (Consiglio di Stato n. 2208 del 24/4/02). ART. 15 – RESPONSABILITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 1. 2. L’appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. ART. 16 - FORO COMPETENTE Per tutto quanto non risulti qui espressamente pattuito, vale unicamente ciò che in materia dispone il C.C. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 8 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano Per decidere circa l’esecuzione del presente contratto si dichiara competente il tribunale di: MILANO. ART. 17 – FACOLTA’ DI RECESSO Si richiamano l’art. H.12, della Condizioni Negoziali I LOTTO e l’art. C.07, delle – Condizioni Negoziali II LOTTO. ART. 18 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale per gli appalti di opere e somministrazioni da eseguirsi per conto del Comune di Milano. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 9 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano Parte Seconda - Condizioni Speciali LOTTO I DEFINIZIONI GENERALI Ai fini dell’assicurazione le Parti hanno convenuto di adottare le definizioni che seguono: CONTRAENTE ASSICURATO ATTIVITA’ DICHIARATA CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE POLIZZA INDENNIZZO INDENNITA’ RISARCIMENTO PREMIO RISCHIO RISCHIO GARANTITO SINISTRO SCOPERTO FRANCHIGIA PERIODO DI Prot. Gen.: REG.EM.428 Il Comune di Milano, che stipula questa assicurazione per conto proprio e/o per conto dell’Assicurato (articolo 1891 del Codice Civile). Il Contraente e le persone fisiche o giuridiche che esercitano o gestiscono l’attività dichiarata e il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Quando l’attività dichiarata è svolta in tutto o in parte in un immobile che non è di proprietà del Contraente o dell’Assicurato, anche il proprietario dell’immobile è Assicurato. Le attività istituzionalmente previste, oppure trasferite o delegate al Contraente in qualsiasi forma anche se dallo stesso trasferite o delegate a terzi o svolte in partecipazione con altri. Le norme che disciplinano la presente assicurazione. Il contratto di assicurazione. Il documento che prova il contratto di assicurazione. La somma dovuta dalla Società all’Assicurato o all’avente diritto in caso di sinistro. La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società, indicata nella scheda di adesione per ciascun ramo. La possibilità che si verifichi un evento dannoso. L’evento dannoso o la responsabilità contro il cui verificarsi è prestata questa assicurazione. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata questa assicurazione. La percentuale prestabilita del danno che l’Assicurato assume a proprio carico per ciascun sinistro con il minimo eventualmente pattuito. L’importo pattuito che l’Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro. Il primo periodo di assicurazione corrisponde alla durata iniziale di que- Pagina 10 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano ASSICURAZIONE sto contratto. Successivamente il periodo di assicurazione corrisponde a ciascuna annualità (o diversa durata convenuta) di rinnovo del contratto. LA SOCIETA’ Ad ogni scadenza del periodo di assicurazione, pagato il premio (o la prima rata di premio) nei termini convenuti, inizia un nuovo periodo di assicurazione. L’Impresa o il gruppo di Imprese che prestano l’assicurazione. OGGETTO DEL SERVIZIO Copertura assicurativa dei seguenti rischi: 1^ Sezione - Danni da incendio 2^ Sezione - Danni da furto 3^ Sezione - Danni accidentali e apparecchiature elettroniche 4^ Sezione - Responsabilità Civile verso terzi 5^ Sezione – Infortuni 6^ Sezione – Kasko 7^ Sezione – R.C.A. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 11 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano 1^ SEZIONE - DANNI DA INCENDIO CONDIZIONI DI GARANZIA Specifica dei limiti e sottolimiti di indennizzo, delle franchigie e degli scoperti le cifre sono espresse in Euro Limite di indennizzo Rischio garantito per ciascun sini- per ogni periodo stro di assicurazione Beni Immobili Beni Mobili Spese di restauro Ricorso Terzi Urto veicoli stradali Fuoriuscita acqua condotta Ricerca e ripristino guasto Fenomeno elettrico Demolizione e sgombero Bonifica Eventi Atmosferici Eventi socio-politici Atti di Terrorismo Sovraccarico neve Anticipo indennizzi Onorario Periti Rifacimento archivi Maggiori costi Opere d’arte Prot. Gen.: REG.EM.428 110.000.000,00 per singolo fabbricato 15.000.000,00 3.000.000,00 50.000,00 Franchigia / Scoperto per ciascun sini- con il massistro mo per ogni periodo 2.000.000.000,00 100.000.000,00 15.000.000,00 6.000.000,00 25.000,00 50,00 50.000,00 50,00 50.000,00 2.000.000,00 per evento 250,00 70% del danno 70% del danno 50% del danno max 50.000.000,00 70% del danno 250,00 1.000,00 10% min. 20.000,00 50.000.000,00 50% importo minimo da versare se indennizzo superiore 250.000,00 50.000,00 100.000,00 15%danno comples- 100.000,00 sivo accertato per beni mobili con max. 50.000,00 250.000,00 10.000,00 50.000,00 Pagina 12 di 83 10% min. 2.500,00 max. 15.000,00 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano A.01 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società si obbliga a risarcire i danni subiti dalle cose assicurate, relative all’esercizio dell’attività dichiarata, quando tali danni siano prodotti da taluno dei rischi garantiti sotto richiamati. I danni prodotti dai rischi garantiti sono indennizzati anche se causati: § da colpa grave o dolo dei dipendenti dell’Assicurato (articolo 1900 del Codice Civile) o di terze persone; § da colpa grave dell’Assicurato. A.02 - COSE ASSICURATE 1 – Beni Immobili Tutti i fabbricati del Contraente e in generale i beni immobili, nessuno escluso, prevalentemente costruiti in materiali incombustibili, con strutture portanti dei solai e del tetto anche interamente in legno, compresa l’impiantistica di servizio ed escluso il solo valore dell’area. 2 – Beni Mobili Tutto quanto si trovi, a qualsivoglia titolo, in fabbricati di proprietà o in uso, sia fisso che mobile, senza esclusione alcuna, fatta eccezione per: § i quadri e gli oggetti d’arte in genere custoditi in musei, pinacoteche e simili istituzioni (inclusi i relativi depositi) o durante mostre ed esposizioni; § le auto e i motoveicoli in genere; § le attrezzature elettroniche. 3 – Quadri e oggetti d’arte Quando si trovino, a qualsivoglia titolo, al di fuori dei luoghi indicati al punto 2 primo alinea, in fabbricati di proprietà o in uso. A.03 - DANNI RISARCIBILI La Società risponde: A. di tutti i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di taluno dei rischi garantiti e cioè: Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 13 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano § dei danni diretti verificatisi per effetto di taluno dei rischi garantiti; § dei danni consequenziali verificatisi come conseguenza immediata di taluno dei rischi garantiti, compresi i guasti cagionati alle cose assicurate per azione dell’Autorità, dell’Assicurato o da chi per lui allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un rischio garantito; B. dei maggiori costi sostenuti, a seguito di un danno materiale alle cose assicurate a seguito di taluno dei rischi garantiti, per il proseguimento dell’attività, per il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e comunque non oltre 90 giorni dalla data del sinistro. Tali sono, a titolo esemplificativo, i costi sostenuti per: § § § § l’uso di macchine o impianti di terzi per temporanea sostituzione di quelli distrutti o danneggiati; il ricorso a lavoro straordinario, anche notturno e festivo; le attività svolte presso terzi o commissionate a terzi; l’affitto di locali per il temporaneo trasferimento dell’attività, compresi i relativi costi di trasferimento. Non sono risarcibili i maggiori costi dovuti al prolungamento dell’inattività a causa di scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità. Questi maggiori costi sono rimborsabili fino alla concorrenza del limite di indennizzo stabilito in Specifica e con applicazione della franchigia ivi precisata. C. delle spese di restauro, relativamente ai soli beni immobili vincolati dalla Sovrintendenza alle Belle Arti, anche solo parzialmente deteriorati da taluno dei rischi garantiti. L’assicurazione di queste spese vale, anche per singole porzioni di immobile e sue parti costitutive, pertinenze, corredi architettonici, stucchi, soffittature cassonate, affreschi, omenoni e simili, fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito in Specifica e con applicazione della franchigia ivi precisata. D. delle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro (comprese le spese di trasporto allo scarico abilitato più vicino e comprese le spese di bonifica e decontaminazione del terreno), fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito in Specifica. E. delle spese e degli onorari di competenza dei Periti, sia quello eventualmente scelto e nominato dall’Assicurato, sia il terzo Perito per la quota parte di competenza dell’Assicurato, complessivamente fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito in Specifica. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 14 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano A.04 - RISCHI GARANTITI a INCENDIO combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. b ESPLOSIONE sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. c AZIONE DEL FULMINE anche senza sviluppo di fiamma. d SCOPPIO ANCHE repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione inESTERNO terna di fluidi non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio. e URTO VEICOLI STRADALI non di proprietà dell’Ente, in transito sulla pubblica via f FUMO quand’anche prodotto da incendio di beni diversi da quelli assicurati. g CADUTA AEREI loro parti o cose da essi trasportate. O CORPI ORBITANTI h FUORIUSCITA ACQUA CONDOTTA compresa anche l’acqua piovana, causata da traboccamento, guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o, comunque, da strutture di veicolazione; sono comprese, per i fabbricati non ceduti in locazione, le spese per la ricerca e la riparazione del guasto o della rottura accidentale. i FENOMENI ELETTRICI come tali intendendosi correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo provocate, che si manifestino in macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici, inclusi eventuali componenti elettronici. Non sono risarcibili: § Prot. Gen.: REG.EM.428 il deperimento naturale. Pagina 15 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano ROTTURA ACCIDENTALE DI LASTRE l di cristallo, mezzo cristallo o vetro in immobili di proprietà o in uso esclusi quelli ceduti in locazione. m EVENTI SOCIO per tali intendendosi scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti POLITICI vandalici effettuati anche in esecuzione di furto, dimostrazione di folla, atti dolosi. n ATTI DI TERRORISMO per tali intendendosi atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o religiosi esistenti o comunque di ingenerare paura nella popolazione. o EVENTI ATMOSFERICI Intendendosi per tali: trombe d’aria, tempeste, bufere, uragani, nubifragi, grandinate, vento e cose da esso trascinate. Non sono risarcibili i danni provocati da detti eventi atmosferici: § a fabbricati non protetti da muri perimetrali o vetrate da ogni lato; § a beni mobili posti all’aperto, salvo il caso di impianti o altre cose poste all’aperto per loro natura o destinazione. p SOVRACCARIC sui tetti, compresi i danni che si verificassero all’interno dei fabbricati e al loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo O DI NEVE totale o parziale del tetto, di pareti, lucernari e serramenti in genere, direttamente provocati dal peso della neve. Non sono risarcibili i danni: § § § § ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. – Ministero dei LL. PP. del 12.02.1982) e al loro contenuto; ai capannoni pressostatici e al loro contenuto; ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che tale rifacimento risulti ininfluente ai fini della presente estensione) e al loro contenuto; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve. I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti applicabili a taluno dei rischi garantiti sopra elencati, sono quelli indicati nella Specifica. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 16 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano ALTRE GARANZIE A. Ricorso Terzi di La Società tiene indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a pagare, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali cagionati alle cose mobili o immobili di terzi dall’azione diretta di taluno dei rischi garantiti o come conseguenza immediata di tale azione, anche se originata da colpa grave dall’Assicurato. L’assicurazione non vale per le cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli (compresi quelli dei dipendenti) che si trovino in sosta o sotto carico e scarico, e le cose in essi contenute. Questa garanzia è prestata senza applicazione di alcuna franchigia. B. Rifacimento Nell’evenienza che, a seguito di sinistro indennizzabile a termini del archivi presente contratto, venisse danneggiato il materiale di archivio allogato negli uffici comunali, la Società rimborserà, per il rifacimento della documentazione, una somma addizionale pari al 15% del danno complessivo accertato per i beni mobili. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo stabilito in Specifica. A.05 - CONDIZIONI INTEGRATIVE 01 – Anticipo Indennizzi L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere versato dalla Società in base alle risultanze acquisite, ma a condizione che non siano insorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro e che l’indennizzo stesso sia prevedibile in non meno di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). L’obbligo della Società verrà in essere dopo 30 giorni dalla data della denuncia, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. 02 – Danni cagionati da proprietà di terzi: Nel caso in cui il danno sia prodotto da beni di proprietà di terzi, la Società potrà rivalersi su chi ha causato il danno. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 17 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano A.06 - ESCLUSIONI Sono esclusi dall’assicurazione: (a) i danni causati o agevolati da dolo dell’Assicurato/Contraente o da persone che hanno la rappresentanza legale di tali soggetti; (b) i danni dovuti a guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, nazionalizzazione, confisca; (c) i danni dovuti a esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; (d) i danni occasionati da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzione vulcanica, inondazioni e alluvioni; (e) gli ammanchi, le misteriose sparizioni e le sottrazioni di cose assicurate; (f) i danni indiretti, quali restrizioni di norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di godimento o di reddito e – in genere – tutti i danni che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto diversamente convenuto. A.07 - VALUTAZIONE DEL DANNO MATERIALE La valutazione del danno materiale sarà effettuata, per tutte le cose assicurate, in base al loro: VALORE A ovvero alla spesa necessaria, incluso trasporto e montaggio, al lordo degli oneri fiscali, per riparare le cose danneggiate e per ricostruire quelle diNUOVO strutte o andate perdute oppure per rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso e qualità; nella valutazione di “uguaglianza” o “equivalenza”, si terrà conto delle implementazioni, dei miglioramenti e delle innovazioni apportate, prima del sinistro, alle cose distrutte o andate perdute. per le sole cose assicurate che al momento del sinistro si trovino fuori uso o in stato di inservibilità, la valutazione del danno materiale sarà effettuata in base al loro: VALORE A ovvero al valore che le cose distrutte o danneggiate avevano al momento STATO del sinistro, conteggiato applicando al “valore a nuovo” come sopra defiD’USO nito un degrado per età, stato di conservazione e residua utilizzabilità. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 18 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano In caso di sinistro la liquidazione del valore a nuovo verrà così effettuata: § verrà liquidato il danno (proporzionalmente, in caso di sinistro parziale, o integralmente, in caso di sinistro totale), commisurato al valore a stato d’uso del bene; § la differenza occorrente al conseguimento dell’indennizzo finale verrà erogata entro 30 giorni dalla data di sostituzione dei beni mobili, ovvero, per i fabbricati, dalla data di liquidazione delle singole frazioni di Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.). Limitatamente ai beni immobili non soggetti a vincolo da parte della Sovrintendenza alle Belle Arti, qualora il valore di ricostruzione non fosse determinabile per le particolarità storiche e architettoniche, la valutazione sarà effettuata sulla base di un fabbricato avente uguali caratteristiche funzionali. Per le sole cose assicurate di cui al punto 3 dell’Art. A.02, quadri ed oggetti d’arte, la valutazione del danno materiale sarà effettuata in base al loro: VALORE COMMERCIALE ovvero al costo di restauro, con il massimo del valore che il mercato attribuisce a una cosa nella libera trattazione di compravendita. A.08 - FORMA DELL’ASSICURAZIONE La presente assicurazione è stipulata nella forma a primo rischio assoluto, forma assicurativa che consente di assicurare una somma inferiore al valore delle cose assicurate senza che l’Assicurato debba sopportare una parte proporzionale del danno (a deroga dell’articolo 1907 del Codice Civile). A.09 - MASSIMA OBBLIGAZIONE DELLA SOCIETA’ In nessun caso e per nessuna ragione la Società sarà tenuta a pagare per i danni materiali ammontare maggiore della somma assicurata o, dove applicabili, dei limiti e sottolimiti di indennizzo convenuti e riportati in Specifica. All’ammontare di cui sopra si aggiungono solamente le spese sostenute a norma dell’articolo 1914 del Codice Civile e gli importi dovuti per la garanzia ricorso terzi. A.10 - IMPEGNI DEL COMUNE DI MILANO E DELLA SOCIETA’ L’Ente Contraente si impegna a dimostrare: o su richiesta della Società, di essere proprietario dei beni mobili o immobili oggetto del sinistro; Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 19 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano o il titolo in base al quale i beni suddetti sono comunque detenuti e/o gestiti. La Società si impegna a ritenere assicurati: o o tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Comune di Milano o da lui o chi per lui condotti in locazione o uso a qualsiasi titolo, rinunciando alla applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile; automaticamente e senza ulteriore comunicazione da parte dell’Assicurato, tutti i beni mobili e immobili che venissero acquistati o presi in uso dal Comune di Milano o chi per lui durante il periodo di assicurazione in corso. A.11 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO Al verificarsi di un sinistro l'Assicurato deve: (a) adoperarsi in modo efficace per impedirne o arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliarne la conservazione allo scopo di limitare il danno; le spese sostenute a tale riguardo sono a carico della Società secondo quanto disposto dall'articolo 1914 del Codice Civile; (b) darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza l’Ufficio Assicurazioni del Contraente, specificando le circostanze dell'evento, e farne tempestiva denuncia dettagliata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nel caso di danni dovuti ad eventi anche solo presumibilmente dolosi. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve tempestivamente dare avviso del sinistro e di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore per iscritto e si applicheranno le disposizioni dell’articolo 1910 del Codice Civile. L’Assicurato deve altresì: (c) trasmettere alla Società, non appena disponibile, un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso e produrre - a richiesta della Società - copia della denuncia fatta all'Autorità; (d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per tutto il tempo necessario per l'accertamento del danno; favorire ed agevolare tali accertamenti, consentendo agli incaricati della Società ed al Perito da essa nominato di prendere visione di libri, registri e di ogni documentazione utile alla determinazione della natura, della causa e dell'entità dei danni. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 20 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano A.12 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO La Società, semprechè non siano insorti motivi di contestazione, si impegna a liquidare l’indennizzo competente a termini di capitolato, entro 30 giorni dalla definizione del danno. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 21 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano 2^ SEZIONE - DANNI DA FURTO CONDIZIONI DI GARANZIA (le cifre sono espresse in Euro) Specifica dei limiti e sottolimiti di indennizzo, delle franchigie e degli scoperti Rischio garantito Tutti eccetto dove diversamente precisato Guasti ladri Beni mobili Denaro e valori riposti casseforti o armadi corazzati Denaro e valori in genere ovunque custoditi Denaro e valori in genere trasportati Tabelloni elettorali Prot. Gen.: REG.EM.428 Limite di indennizzo per ciascun siniPer ogni periodo stro di assicurazione 5.000,00 50.000,00 25.000,00 50.000.000,00 250.000,00 10.000,00 100.000,00 50.000,00 per traspor- 250.000,00 to 50.000,00 per singola consultazione Pagina 22 di 83 Franchigia / Scoperto per ciascun sini- con il massimo stro per ogni periodo NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano B.01 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società si obbliga a risarcire all’Assicurato i danni risarcibili per le perdite e i danneggiamenti subiti dalle cose assicurate, relative all’esercizio dell’attività dichiarata, quando tali perdite e danneggiamenti siano prodotti da qualsiasi degli eventi in seguito elencati e denominati rischi garantiti. B.02 – COSE ASSICURATE 1 - Beni Mobili Tutto quanto si trovi, a qualsivoglia titolo, in fabbricati di proprietà o in uso, sia fisso che mobile, senza esclusione alcuna, fatta eccezione per: § i quadri e gli oggetti d’arte; § le auto e i motoveicoli in genere; § le attrezzature elettroniche. 2 – Denaro e Valori in genere riposti, a qualsivoglia titolo, in casseforti o armadi corazzati. 3 – Denaro e Valori in genere custoditi, a qualsivoglia titolo, negli uffici comunali esclusivamente durante l’orario di funzionamento degli stessi. 4 – Denaro e Valori in genere, trasportati, a qualsivoglia titolo, da dipendenti o da persone incaricate mentre svolgono il servizio loro affidato. Si considerano trasporti anche i trasferimenti interni di valori da tutti i locali adibiti a cassa e situati nell’ambito degli uffici municipali alle casse centrali e viceversa. 5 – Tabelloni Elettorali esposti alla pubblica fede anche all’esterno degli immobili di cui alla precedente 1ˆ Sezione – in occasione delle consultazioni elettorali di qualsiasi tipo, senza eccezione alcuna. B.03 –DANNI RISARCIBILI La Società risponde: A. di tutti i danni materiali diretti subiti dall’Assicurato a causa della perdita o del dan- neggiamento delle cose assicurate per effetto di taluno dei rischi garantiti, inclusi i guasti e gli atti vandalici commessi dai ladri e dai rapinatori nel tentativo o nell’esecuzione dei reati, esclusi in ogni caso i danni da incendio, esplosione e scoppio comunque provocati; Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 23 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano B. delle spese di recupero e ripristino, ossia delle spese incorse – previo consenso della Società – per recuperare (o tentare di recuperare) o ripristinare le cose assicurate perdute o danneggiate a causa del sinistro; C. delle spese e degli onorari di competenza dei Periti, sia quello eventualmente scelto e nominato dall’Assicurato, sia il terzo Perito per la quota parte di competenza dell’Assicurato, complessivamente fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito in Specifica. B.04 – RISCHI GARANTITI Asportazione delle cose assicurate dall’interno dei locali, a seguito di: a FURTO quale definito all’articolo 624 del Codice Penale, quando lo stesso è perpetrato: 1. violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false e non, grimaldelli o arnesi simili; 2. per via diversa da quella ordinaria che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante l’impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; 3. a seguito di introduzione clandestina purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti i mezzi di protezione. b RAPINA quale definita all’articolo 628 del Codice Penale, quando la stessa è avvenuta: 1. all’interno dei locali: 2. prelevando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia all’esterno dei locali e costringendole a recarsi nei locali stessi. c ESTORSIONE Prot. Gen.: REG.EM.428 limitatamente al caso in cui, all’interno dei locali, l’Assicurato o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona o a quella di altri che, al momento del fatto, si trovino nei medesimi locali, o quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano costrette ad introdurre gli autori del reato nei locali contenenti le cose assicurate. Pagina 24 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano Asportazione di denaro e valori mentre si trovano all’esterno dei locali, per fatto commesso sul personale addetto, a seguito di: commesso in occasione di infortunio o improvviso malore del personale addetto. d FURTO e FURTO CON limitatamente al caso in cui il personale addetto ha le cose assicuraDESTREZZA te a portata di mano. f SCIPPO asportazione strappando denaro e valori di mano o di dosso al personale addetto. g RAPINA sottrazione di denaro e valori mediante violenza al personale addetto o minaccia, incluso il caso in cui il personale addetto sia costretto a consegnare, contestualmente e sul luogo di esecuzione del reato, denaro e valori a seguito di violenza o minaccia a se stesso o ad altre persone presenti. Per personale addetto si intende chiunque sia stato incaricato dall’Assicurato del trasporto di denaro e valori, purché di età compresa fra i 18 e i 65 anni e privo di menomazioni tali da renderlo inadatto a questo servizio. I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti applicabili a taluno dei rischi garantiti sopra elencati, sono quelli indicati nella Specifica. ALTRA GARANZIA A. Guasti cagio- La Società risarcisce inoltre, fino a concorrenza del limite di indennati ai locali e nizzo stabilito in Specifica, i danni materiali diretti subiti dai locali e agli infissi dai relativi fissi e infissi, causati da guasti e atti vandalici commessi dai malviventi nel tentativo o nell’esecuzione di furto, rapina o estorsione, esclusi in ogni caso i danni da incendio, esplosione e scoppio comunque provocati. Se questa “altra garanzia” risulta assicurata anche in taluno dei rischi garantiti previsti da altre Sezioni della presente polizza, questa “altra garanzia” opererà a copertura delle franchigie eventualmente previste da tale altro rischio garantito. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 25 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano B.05 – CONDIZIONI INTEGRATIVE 01 – Recupero delle cose rubate Se le cose rubate vengono recuperate, in tutto o in parte il Contraente deve darne avviso alla Società appena l’Ufficio Assicurazioni ne abbia avuto notizia. Le cose rubate divengono di proprietà della Società qualora questa ne abbia risarcito integralmente il danno, a meno che il Contraente non rimborsi alla Società l’indennizzo ricevuto; se invece la Società ha risarcito il danno solo parzialmente, il Contraente ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’indennità riscossa o rivenderle ripartendo il ricavato della vendita in misura proporzionale con la Società. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso di sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto. B.06 - ESCLUSIONE Sono esclusi dall’assicurazione: (a) i danni causati o agevolati da dolo e colpa grave dell’Assicurato, del Contraente o da persone che hanno la rappresentanza legale di tali soggetti; (b) i danni avvenuti in occasione di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, nazionalizzazione, confisca; (c) i danni avvenuti in occasione di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; (d) i danni avvenuti in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzione vulcanica, inondazioni e alluvioni; (e) gli ammanchi, le misteriose sparizioni, la truffa, la concussione, la malversazione; (f) i danni indiretti, quali restrizioni di norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di godimento o di reddito e – in genere – tutti i danni che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto diversamente convenuto. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 26 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano B.07 – VALUTAZONE DEL DANNO MATERIALE DIRETTO L’ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, di danni per mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi. B.08 – FORMA DELL’ASSICURAZIONE La presente assicurazione è stipulata nella forma a primo rischio assoluto, forma assicurativa che consente di assicurare una somma inferiore al valore delle cose assicurate senza che l’Assicurato debba sopportare una parte proporzionale del danno (a deroga dell’articolo 1907 del Codice Civile). B.09 – MASSIMA OBBLIGAZIONE DELLA SOCIETA’ In nessun caso e per nessuna ragione la Società sarà tenuta a pagare per i danni materiali ammontare maggiore della somma assicurata o, dove applicabili, dei limiti e sottolimiti di indennizzo convenuti e riportati in Specifica. Oltre alle spese sostenute a norma dell’articolo 1914 del Codice Civile, si aggiungono gli altri danni risarcibili previsti al punto B.03 nonché gli importi dovuti a termini delle Altre garanzie (punto B.04). B.10 – IMPEGNI DEL COMUNE DI MILANO E DELLA SOCIETA’ L’Ente Contraente si impegna a dimostrare: su richiesta della Società, di essere proprietario dei beni mobili e delle altre cose assicurate oggetto del sinistro; G il titolo in base al quale i beni suddetti sono comunque detenuti e/o gestiti. G La Società si impegna a ritenere assicurati: Gtutti i beni mobili e le altre cose assicurate di proprietà del Comune di Milano o da lui o chi per lui condotti in locazione o uso a qualsiasi titolo, rinunciando alla applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile; Gautomaticamente e senza ulteriore comunicazione da parte dell’Assicurato, tutti i beni mobili e le altre cose assicurate che venissero acquistati o presi in uso dal Comune di Milano o chi per lui durante il periodo di assicurazione in corso. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 27 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano B.11 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRI Al verificarsi di un sinistro l'Assicurato deve: (a) adoperarsi in modo efficace per impedirne o arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliarne la conservazione allo scopo di limitare il danno; le spese sostenute a tale riguardo sono a carico della Società secondo quanto disposto dall'articolo 1914 del Codice Civile; (b) darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza l’Ufficio Assicurazioni del Contraente, specificando le circostanze dell'evento, e farne tempestiva denuncia dettagliata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve tempestivamente dare avviso del sinistro e di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore per iscritto e si applicheranno le disposizioni dell’articolo 1910 del Codice Civile. L’Assicurato deve altresì: (c) trasmettere alla Società, non appena disponibile, un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso e produrre copia della denuncia fatta all'Autorità; (d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per tutto il tempo necessario per l'accertamento del danno; favorire ed agevolare tali accertamenti, consentendo agli incaricati della Società ed al Perito da essa nominato di prendere visione di libri, registri e di ogni documentazione utile alla determinazione della natura, della causa e dell'entità dei danni. B.12 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO La Società, semprechè non siano insorti motivi di contestazione, si impegna a liquidare l’indennizzo competente a termini di capitolato, entro 30 giorni dalla definizione del danno. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 28 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano 3^ SEZIONE - Danni Accidentali ad APPARECCHIATURE ELETTRONICHE CONDIZIONI DI GARANZIA Specifica dei limiti e sottolimiti di indennizzo, delle franchigie e degli scoperti le cifre sono espresse in Euro Rischio garantito Tutti eccetto dove diversamente precisato Lavoro straordinario Trasporto aereo Furto beni trasportati su autoveicoli Macchine e apparecchiature Maggiori costi Danni a supporto dati Limite di indennizzo per ciascun siniper ogni periodo stro di assicurazione 500,00 20% ammontare del danno 20% ammontare del danno 20% importo indennizzo 8.000.000,00 450.000,00 (indennità per giorno 5.000,00 x max. 90 gg.) 250.000,00 (indennità per supporto 25.000,00) Furto e rapina altre cause Prot. Gen.: REG.EM.428 Franchigia / Scoperto Per ciascun sini- con il massimo stro per ogni periodo 1.000,00 Pagina 29 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano C.01 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E RISCHI GARANTITI La Società si obbliga a risarcire all’Assicurato i danni risarcibili subiti dalle cose assicurate, relative all’esercizio dell’attività dichiarata, quando tali danni siano prodotti da qualsiasi evento accidentale non espressamente escluso. C.02 – COSE ASSICURATE 1 – Apparecchiatu- Impianti e apparecchiature elettroniche di qualunque tipo, di prore elettroniche prietà dell’Assicurato o di terzi ma nelle disponibilità dell’Assicurato stesso, collaudati e pronti per l’uso o in uso. C.03 – DANNI RISARCIBILI La Società risponde: A. di tutti i danni materiali diretti subiti dalle cose assicurate a causa di qualsiasi evento accidentale non espressamente escluso; B. dei maggiori costi sostenuti dall’Assicurato - a seguito di danno materiale diretto risar- cibile a sensi della presente Sezione - rispetto a quelli normali, necessari per la prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchiatura elettronica distrutta o danneggiata. Sono assicurati esclusivamente i maggiori costi dovuti a: (a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; (b) applicazione di metodi o di lavori alternativi; (c) prestazione di servizi da terzi. La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a: (a) limitazioni di attività aziendali e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o altra autorità; (b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; (c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; (d) ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 30 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale diretto e continua per tutto il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o impianto distrutto o danneggiato, ma comunque non oltre 90 giorni. Questi maggiori costi sono assicurati fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito in Specifica e con applicazione della franchigia ivi precisata. C. dei costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei “supporti di dati” distrutti, danneggiati o sottratti, e per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi, esclusi comunque i dati costituenti programmi applicativi o sistemi operativi. Per “supporti di dati” si intendono materiali intercambiabili o fissi, utilizzati dall’Assicurato per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina. Non sono indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista. Se la ricostruzione non fosse necessaria o non avvenisse entro un anno dal sinistro, varranno indennizzate le sole spese di riacquisto dei supporti privi di informazioni. Questi costi sono assicurati fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito in Specifica e con applicazione dello scoperto ivi precisato. C.04 – CONDIZIONI INTEGRATIVE 01 – Tubi speciali e valvole elettroniche Sono indennizzabili i danni provocati ai tubi e alle valvole elettroniche dal verificarsi di tutti i rischi coperti dal presente contratto. In caso di sinistro l’indennizzo sarà calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso. 02 – Conduttori esterni alle cose assicurate La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente. Sono invece indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l’Assicurato debba sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni fino al limite di indennizzo stabilito in Specifica. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 31 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano 03 – Lavoro straordinario La Società risponde delle spese per lavoro straordinario sostenute dall’Assicurato in relazione a un sinistro indennizzabile a termini del presente contratto. Questa Condizione integrativa è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito in Specifica. 04 – Trasporto aereo L’Assicurazione viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione a un sinistro indennizzabile a termini del presente contratto. Questi maggiori costi sono assicurati fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito in Specifica e con applicazione dello scoperto ivi precisato. 05 – Impianti e apparecchi a impegno mobile Questi beni sono assicurati durante il loro trasporto effettuato con qualsiasi mezzo, anche a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati e utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Trasporto su autoveicoli L’Assicurazione contro i danni da FURTO per beni trasportati su autoveicoli è operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave o si trovi in una rimessa chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita o in un cortile chiuso ovvero in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono avere il tetto rigido. Per questa Condizione integrativa resta a carico del Contraente lo scoperto stabilito in Specifica. 06 – Riparazione immediata Il Contraente ha la facoltà di provvedere, in caso di comprovata urgenza e per un sinistro indennizzabile a termini del presente contratto, alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, purché la Società sia in grado di esaminare le parti danneggiate o sostituite o presso il Contraente o presso le Ditte costruttrici o presso le Ditte che, in ogni caso, abbiano effettuato la riparazione. C.05 – ESCLUSIONI Sono esclusi dall’assicurazione i danni: Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 32 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano (a) causati o agevolati da dolo dell’Assicurato, del Contraente o da persone che hanno la rappresentanza legale di tali soggetti; (b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; (c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate; (d) dovuti a montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico: - al di fuori delle normali ubicazioni d’uso per le apparecchiature mobili; - al di fuori del luogo di installazione originaria per le apparecchiature fisse; (e) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; (f) per smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario; (g) di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, nazionalizzazione, confisca; (h) meccanici o elettrici, i difetti o i disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici degli impianti assicurati la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, e cioè: § controlli di funzionalità; § manutenzione preventiva; § eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; § eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatesi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne. C.06 – VALUTAZIONE DEL DANNO MATERIALE La valutazione del danno materiale viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono: A – Nel caso di danno suscettibile di riparazione: si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l’impianto o l’apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 33 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano B – Nel caso di danno non suscettibile di riparazione: 1. 2. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell’impianto o apparecchio colpito dal sinistro stesso; si stima il valore ricavabile dei residui. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come al punto 1 defalcato dall’importo stimato come al punto 2. Questa stima riguarda solo impianti e apparecchi in funzione ed è valida a condizione che: a. i danni si siano verificati entro quattro anni successivi a quello di costruzione; b. il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari; c. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio distrutto o danneggiato, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) e almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono: 3. 4. si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa; si stima il valore ricavabile dai residui. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come al punto 3 defalcato dall’importo stimato come al punto 4. Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A, uguagliano o superano il valore dell’impianto o dell’apparecchio calcolato come a B ( stima 1 – 2 oppure 3 – 4 a seconda del caso). La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. C.07 – FORMA DELL’ASSICURAZIONE La presente assicurazione è stipulata nella forma a primo rischio assoluto, forma assicurativa che consente di assicurare una somma inferiore al valore delle cose assicurate senza che l’Assicurato debba sopportare una parte proporzionale del danno (a deroga dell’articolo 1907 del Codice Civile). Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 34 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano C.08 – MASSIMA OBBLIGAZIONE DELLA SOCIETA’ In nessun caso e per nessuna ragione la Società sarà tenuta a pagare per i danni materiali ammontare maggiore della somma assicurata o, dove applicabili, dei limiti e sottolimiti di indennizzo convenuti e riportati in Specifica. Oltre alle spese sostenute a norma dell’articolo 1914 del Codice Civile, si aggiungono gli altri danni risarcibili previsti al punto C.03 nonché gli importi dovuti a termini delle Condizioni Integrative 03 e 04 di cui al punto C.04. C.09 – IMPEGNI DEL COMUNE DI MILANO E DELLA SOCIETA’ L’Ente Contraente si impegna a dimostrare: G G su richiesta della Società, di essere proprietario dei beni mobili o immobili oggetto del sinistro; il titolo in base al quale i beni suddetti sono comunque detenuti e/o gestiti. La Società si impegna a ritenere assicurate: G G tutte le apparecchiature elettroniche di proprietà del Comune di Milano o da lui o chi per lui condotte in locazione o uso a qualsiasi titolo, rinunciando alla applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile; automaticamente e senza ulteriore comunicazione da parte dell’Assicurato, tutte le apparecchiature elettroniche che venissero acquistate o prese in uso dal Comune di Milano o chi per lui durante il periodo di assicurazione in corso. C.10 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO La Società, semprechè non siano insorti motivi di contestazione, si impegna a liquidare l’indennizzo competente a termini di capitolato, entro 30 giorni dalla definizione del danno. C.11 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO Al verificarsi di un sinistro l'Assicurato deve: (a) adoperarsi in modo efficace per impedirne o arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliarne la conservazione allo scopo di limitare il danno; le spese sostenute a tale riguardo sono a carico della Società secondo quanto disposto dall'articolo 1914 del Codice Civile; Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 35 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano (b) darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza l’Ufficio Assicurazioni del Contraente, specificando le circostanze dell'evento, e farne tempestiva denuncia dettagliata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nel caso di danni dovuti ad eventi anche solo presumibilmente dolosi. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve tempestivamente dare avviso del sinistro e di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore per iscritto e si applicheranno le disposizioni dell’articolo 1910 del Codice Civile. L’Assicurato deve altresì: (c) trasmettere alla Società, non appena disponibile, un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso e produrre - a richiesta della Società - copia della denuncia fatta all'Autorità; (d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per tutto il tempo necessario per l'accertamento del danno; favorire ed agevolare tali accertamenti, consentendo agli incaricati della Società ed al Perito da essa nominato di prendere visione di libri, registri e di ogni documentazione utile alla determinazione della natura, della causa e dell'entità dei danni. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 36 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano 4^ SEZIONE - RESPONSABILITA’ CIVILE verso Terzi e verso Prestatori di lavoro CONDIZIONI DI GARANZIA Specifica dei limiti e sottolimiti di indennizzo, delle franchigie e degli scoperti Rischio garantito Tutti eccetto dove diversamente precisato RCT RCO RCT D.01.1) lett. b Oblazione sanzioni pecuniarie amministrative Danni a cose nel luogo di esecuzione dei lavori Furto tramite ponteggi eretti dall’assicurato Condutture impianti sotterranei di terzi Cedimenti e franamenti del terreno Interruzioni totali o parziali attività di terzi Cose di terzi in consegna o custodia Perdita distruzione deterioramento atti, documenti titoli al portatore Errori, disguidi ritardi nella redazione, consegna atti, documenti Prot. Gen.: REG.EM.428 Limite di indennizzo per ciascun siniper ogni periodo stro di assicurazione Franchigia / Scoperto per ciascun sini- Con il massimo stro per ogni periodo 2.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 per sinistro, 1.000.000,00 per danneggiato 2.500.000,00 50.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 700.000,00 700.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 Pagina 37 di 83 774.685,35 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano D.01 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 1) RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI DELL’ENTE a) La Società si obbliga a tenere indenne l’Ente Contraente, nei limiti dei massimali di seguito stabiliti, di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il periodo dell’assicurazione, debba pagare a terzi in dipendenza della responsabilità civile derivante dall’esercizio di attività, da competenze istituzionalmente previste ovvero trasferite o delegate, e, comunque, da atti, azioni od omissioni realizzati nell’esercizio di funzioni o di servizi. b) L’assicurazione verso terzi si intende estesa a tutti coloro che con l’Ente hanno un rapporto di immedesimazione organica (Amministratori, Dirigenti e comunque persone del cui operato l’Ente debba rispondere a termini dell’art. 2049 del Codice Civile) a condizione che nella determinazione del danno tale rapporto sia sussistente, che, cioè il danneggiante non abbia agito al di fuori del contesto delle pubbliche funzioni. La garanzia per i predetti soggetti è operante anche per le somme dovute a titolo di oblazione e sanzione pecuniaria amministrativa, mentre non è operante per gli atti o fatti commessi con dolo o colpa grave, nonché per la responsabilità amministrativa e contabile nei confronti della P.A. e dell’Ente di appartenenza. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza dei sottolimiti di indennizzo stabiliti in Specifica. Per l’Ente debbono intendersi come terzi anche i Dipendenti per tutti quegli eventi non configurabili come tecnopatie. La garanzia è operante anche per la lesione di interessi legittimi, quando risarcibili. Si specifica che in tale sezione sono, comunque, ricomprese le responsabilità connesse all’inosservanza della normativa di cui al D.Lgs 19/09/1994 n. 626 e successive integrazioni e modificazioni, nei confronti del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione nelle sue articolazioni aziendali, nonché di ogni altra figura sulla quale gravino gli obblighi connessi agli incombenti da tale normativa previsti. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 38 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano 2) RESPONSABILITA’ VERSO I PRESTATORI DI LAVORO La società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile : a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, nonché dai lavoratori para subordinati, così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 38 del 2000, in occasione di lavoro o di servizio (devono intendersi compresi tra i sinistri le malattie professionali); in tal caso la Società si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme eccedenti l’indennità che, a norma di legge, questo sia tenuto a pagare all’infortunato o ai i suoi aventi diritto. b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, nonché ai lavoratori para subordinati così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs n. 38 del2000, per morte e lesioni personali. La società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dell’azione di regresso che, in relazione agli infortuni e malattie professionali di cui sopra, fosse esperita dall’INAIL. L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di legge. L’assicurazione R.C.O. conserva tuttavia la propria validità anche se l’assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme vigenti in materia Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222. Per i dipendenti non soggetti all’assicurazione di legge, la garanzia viene prestata nelle stesse misure e con le stesse modalità operative previste per i soggetti all’INAIL. D.02 – ESCLUSIONI L’assicurazione R.C.T. non è operante per danni: Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 39 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ derivanti o ricollegabili ai rischi della responsabilità civile per i quali, in conformità al dettato della Legge 990 del 24.12.1969, del regolamento di esecuzione, degli aggiornamenti e delle modificazioni, è obbligatoria l’assicurazione; alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori a meno che gli stessi lavori non siano eseguiti da personale dell’assicurato: alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni; conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere. di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; da detenzione o impiego di esplosivi ed eccezione degli armamenti dei Vigili Urbani; determinati da detenzione o impiego di sostanze radioattive e, comunque, da eventi connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o a radiazioni prodotte dall’accelerazione artificiale di parcelle atomiche. D.03 – CONDIZIONI PARTICOLARI (a) La garanzia è estesa ai danni alle cose che si trovano nel luogo di esecuzione dei lavori; (b) La garanzia è estesa ai danni da furto causati a terzi da persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato; (c) La garanzia è estesa alle condutture e agli impianti sotterranei di terzi; (d) La garanzia è estesa ai danni a cose dovuti a cedimento e franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive; (e) La garanzia è estesa ai danni derivanti da mancato avvio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza; (f) La garanzia è estesa ai danni alle cose di terzi in consegna o custodia all’Assicurato: § che non siano altrimenti assicurate in taluna delle altre Sezioni; § che siano relative ai veicoli rimossi (veicoli, accessori, optionals e relativo contenuto inclusi) e della cui riconsegna l’Assicurato deve rispondere nei confronti di colui che ne risulti intestatario al P.R.A.; (g) La garanzia è estesa ai danni conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli di proprietà di terzi esclusi denaro o titoli al portatore; (h) La garanzia è estesa ai danni dovuti a errore, disguidi o ritardi nella redazione o consegna di atti e documenti. D.04 – LIMITI E SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO I limiti e i sottolimiti di indennizzo convenuti per ciascuna garanzia sono quelli convenuti e riportati in Specifica. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 40 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano D.05 – FORMULAZIONE DEL PREMIO VARIABILE Il premio della presente assicurazione verrà parametrato all’ammontare delle retribuzioni annue lorde erogate al Personale Dipendente. La prima rata di premio verrà conteggiata sulla base dei dati provvisori inizialmente forniti dall’Amministrazione dell’Ente. Al termine di ciascun periodo di assicurazione, l’Ente Contraente si impegna a fornire alla Società, i dati consuntivi richiesti relativi alla annualità trascorsa, in riferimento ai quali la Società provvederà ad elaborare un’appendice di regolazione premio. La regolazione potrà essere attiva, passiva, o nulla. Ove il Contraente abbia senza dolo e colpa grave fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio competente e non percepita. D.06 – GESTIONE DELLE FRANCHIGIE E DEI SINISTRI NELL’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I TERZI Il Comune di Milano si obbliga a corrispondere alla Società assicuratrice una franchigia di €2.000,00.= per sinistro con un limite massimo annuale di € 774.685,35.=. La Società si impegna ad accertare e liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo della franchigia contrattuale prevista, nonché ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore alla franchigia. Alla scadenza di ogni semestre, la società trasmetterà all’assicurato la documentazione comprovante gli importi anticipati per franchigie e l’assicurato si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dalla relativa richiesta. D.07 – GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI La Società assume a proprio carico a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale (in ogni stato e grado del giudizio) delle vertenze relative a richieste di risarcimento danni da chiunque avanzate in relazione al contenuto della presente sezione e, per quanto possa occorrere, anche del presente capitolato, nominando ove necessario, legali e tecnici. Le relative spese sono a carico della Società, in aggiunta ai massimali precisati in Specifica, nella misura e nei limiti stabiliti dall’articolo 1917, terzo comma, del Codice Civile, rispetto al limite o al sottolimite di indennizzo applicabile alla circostanza. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 41 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano 5^ SEZIONE - INFORTUNI opzionali CONDIZIONI DI GARANZIA Specifica dei limiti e sottolimiti di indennizzo, delle franchigie e degli scoperti le cifre sono espresse in Euro Limite di indennizzo Rischio garantito per ciascun sinistro per ogni periodo di assicurazione Spese mediche 1.000,00 per infortunato Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 42 di 83 Franchigia / Scoperto per ciascun si- Con il massimo nistro per ogni periodo NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano E.01 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La garanzia copre tutti i danni subiti dai soggetti indicati al successivo punto E.02 in conseguenza di infortunio. Per infortunio si intende l’evento dovuto a causa violenta fortuita ed esterna che procura lesioni corporali obiettivamente accertabili e che abbia per conseguenza la morte o una invalidità permanente o temporanea. E.02 – SOGGETTI ASSICURATI (dei sottoelencati gruppi solo quelli richiamati nella scheda di offerta) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Il Sindaco, gli Assessori e i Membri pro tempore del Consiglio Comunale. Minori affidati ai Servizi Sociali del Comune Minori frequentanti campeggi e soggiorni climatici comunali Titolari di borse lavoro Volontari occupati in attività comunali Portavalori Dipendenti autorizzati all’uso del proprio mezzo di trasporto per servizio Obiettori di coscienza operanti presso il Contraente Vigili – divisione traffico Medici incaricati dai Servizi Sociali E.03 –ESTENSIONE DI GARANZIA Si intendono coperti da assicurazione, a titolo esemplificativo non esaustivo, anche gli infortuni derivanti da: G uso e guida di motoveicoli G aggressioni, violenze, tumulti popolari, atti vandalici o terroristici quand’anche abbiano movente politico, a condizione che l’Assicurato non ne sia promotore o partecipante attivo G partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile G stato di malore, incoscienza, influenze termiche o atmosferiche, colpi di sole o calore G imperizia, imprudenza o negligenza anche grave G stato di guerra, dichiarata o non, che sorprenda l’Assicurato mentre si trovi all’estero in un paese che, fino al momento del suo ingresso, risultava essere in pace. Tale estensione di garanzia è operante per una durata massima di 14 giorni dall’inizio delle ostilità. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 43 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano G Partecipazione in qualità di passeggero a viaggi su aeromobili o elicotteri in servizio pubblico di linee regolari, o a voli charter e straordinari effettuati, sempre come passeggero, su aeromobili regolarmente abilitati. La garanzia è operante quand’anche si verificassero eventi delittuosi, comunque motivati, quali ad esempio attentati, atti di pirateria, di sabotaggio o dirottamenti. In quest’ultima evenienza la garanzia si intende operante per il rimpatrio o il trasferimento dal luogo ove l’Assicurato fosse stato dirottato alla destinazione originariamente indicata sul biglietto. Sono inoltre equiparati a infortunio: G l’annegamento e l’asfissia non patogena G gli avvelenamenti provocati da ingestione o assorbimento di sostanze tossiche o patogene G le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture d’insetti (esclusa la malaria) G l’assideramento, il congelamento, la folgorazione G le ernie traumatiche, le lesioni (eccezion fatta per gli infarti) causate da sforzi muscolari. E.04 – ESCLUSIONI Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti da: § guida e uso di aeromobili, ferma restando la garanzia del passeggero inclusa nel precedente paragrafo § proprie azioni delittuose § guerre o insurrezioni, limitatamente al territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino § eruzioni vulcaniche o fenomeni tellurici § trasmutazione del nucleo dell’atomo provocate dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 44 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano E.05 – DECORRENZA ED AFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA § Per gli assicurati di cui al punto 1.1 dell’articolo E.02, l’assicurazione copre tutti gli infortuni che possano occorrere agli assicurati stessi nell’esercizio della loro attività istituzionale (compresi trasferimenti, missioni etc…..). Sono, quindi, ricompresi in garanzia gli infortuni occorsi mentre si recano in qualsiasi luogo, in Italia e all’estero, per attendere alle loro funzioni, ivi compreso il tragitto da e per l’abitazione. § Per gli Assicurati di cui ai punti 1.2 – 1.3 – 1.4 dell’art. E.02, l’assicurazione copre tutti gli infortuni che possano occorrere nel corso delle attività svolte durante il periodo di affidamento, ovvero per lo svolgimento delle attività programmate, ed è estesa al tragitto da e per l’abitazione. § Per gli Assicurati di cui al punto 1.5 dell’art. E.02, l’assicurazione copre tutti gli infortuni che possano occorrere nel corso delle attività svolte a favore, per conto o con il consenso del Contraente ed è estesa al tragitto da e per l’abitazione. § Per gli Assicurati di cui al punto 1.6 dell’art. E.02, l’assicurazione copre tutti gli infortuni che possano occorrere durante il periodo di svolgimento dell’attività di porta valori, per conto del Contraente ed è estesa al tragitto da e per l’abitazione. § Per gli Assicurati di cui al punto 1.7 dell’art. E.02, l’assicurazione copre tutti gli infortuni che possano occorrere durante il periodo di svolgimento della missione o del servizio eseguito per conto del Contraente utilizzando per il trasporto la propria autovettura, ivi compreso il tragitto da e per l’abitazione. § Per gli Assicurati di cui al punto 1.8 dell’art. E.02 , l’assicurazione copre tutti gli infortuni che possano occorrere nel corso delle attività svolte a favore, per conto e con il consenso dell’Ente ed è estesa al tragitto da e per l’abitazione. § Per gli Assicurati di cui al punto 1.9 dell’art. E.02, l’assicurazione copre tutti gli infortuni che possano occorrere nel corso dell’attività diretta alla realizzazione di stazioni per il rilevamento automatico del traffico, sia in ambito autostradale che urbano, e all’attività di installazione, rimozione e riparazione delle apparecchiature con relativa registrazione e raccolta dati. § Per gli Assicurati di cui al punto 1.10 dell’art. E 02, l’assicurazione copre tutti gli infortuni che possano derivare dai rischi relativi all’incarico ed è estesa al periodo di tragitto per il raggiungimento della sede di servizio, qualora competa il rimborso delle spese di accesso. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 45 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano E.06 – DETERMINAZIONE DEL DANNO – CRITERI DI INDENNIZZO La presente assicurazione prevede l’indennizzo dei seguenti casi: Quando l’infortunio provochi la morte dell’Assicurato, verrà liquidato ai beneficiari (che, salvo contraria indicazione, si intendono gli eredi legittimi) l’intero capitale predisposto per tale evenienza nella scheda di adesione, Morte Morte sunta pre- La Società liquiderà ai beneficiari (come sopra definiti) il capitale predisposto per il caso di morte. La liquidazione potrà avvenire solo dopo che siano trascorsi sei mesi dall’istanza per la dichiarazione di morte presunta, a termini degli artt. 60 e 62 del C.C. Si conviene che, qualora successivamente al pagamento dell’indennità per morte presunta, l’Assicurato risultasse in vita la Società avrà diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno percepito l’indennità. L’assicurato potrà far valere, comunque, i propri diritti per l’indennizzo dell’invalidità permanente o temporanea eventualmente patita. Invalidità permanente Per l’invalidità permanente si intende il pregiudizio o la riduzione, definitivi e irrimediabili, della capacità generica di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo. Quando l’invalidità sia totale o di grado superiore al 60% (vedasi capoverso successivo) verrà liquidato l’intero massimale previsto per tale caso. Nell’eventualità in cui l’invalidità permanente sia parziale, la sua dimensione percentuale verrà stabilita mediante accertamenti sanitari e facendo riferimento alla tabella 1 allegata al DPR 1124/1965 (tabella INAIL) e i criteri previsti dall’art. 78 del suddetto decreto e/o ad altre tabelle vigenti al momento del sinistro, ivi compresa quella approvata con D. M. 12/07/2000 n. 119. Qualora l’infortunio colpisca una persona le cui condizioni fisiche risultino menomate da inabilità preesistenti all’infortunio stesso, il grado d’invalidità sarà determinato nella presente formula: Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 46 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano Grado di integrità preesistente Meno Grado di integrità valutata dopo lo infortunio X 100 Grado d’integrità preesistente L’indennizzo liquidabile in caso di invalidità permanente parziale e di grado inferiore al 60% sarà una somma pari alla percentuale di invalidità accertata moltiplicata per il massimale indicato nella scheda di adesione Anticipo di indennizzo per invalidità permanente di grado superiore al 10% l’Assicurato ha facoltà di richiedere un anticipo di indennizzo. Tale richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni dopo l’inoltro della denuncia di sinistro. La Società, entro 30 giorni successivi, provvederà alla erogazione di un importo pari al 50%, della somma che, sulla base delle stime preliminari, risulterà al momento indennizzabile. Non si darà luogo ad erogazione di anticipi quando sussistano giustificati dubbi sull’indennizzabilità del danno. Inabilità temporanea Prevista esclusivamente per i soggetti di cui al punto 1.1 – 1.5 – 1 Come tale si intende la temporanea impossibilità a svolgere un qualsiasi lavoro. La copertura assicurativa decorrerà dal giorno successivo al verificarsi dell’evento dannoso e terminerà alle ore 24 dell’ultimo giorno di inabilità e comunque per un periodo non superiore a 250 giorni. E.07 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia di nominativi delle persone assicurate. Per una loro eventuale identificazione si farà riferimento ai documenti municipali. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 47 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano Per ogni gruppo di Assicurati richiamato nella scheda di offerta, l’Amministrazione comunicherà inizialmente il numero presunto degli Assicurati impegnandosi, ad ogni scadenza anniversaria, a denunciare i dati definitivi. Si conviene inoltre che, ove il Contraente, abbia senza dolo e colpa grave, fornito dichiarazioni inesatte o incomplete sulle generalità o sul numero degli Assicurati, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota premio competente non percepita. E.08 – DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI Il Contraente è tenuto a denunciare il sinistro entro 30 giorni da quando l’Ufficio Assicurazioni ne sia venuto a conoscenza. Nella denuncia dovranno essere specificati: § Generalità del danneggiato/a e sua qualifica nei riguardi dell’Amministrazione. § Luogo, giorno e ora dell’evento § Cause che concorsero alla sua determinazione e indicazione dettagliata delle circostanze § Nominativi di eventuali testimoni o, comunque, indicazioni che consentano una più adeguata descrizione dell’accaduto. Quando l’evento abbia causato la morte dell’Assicurato o quando questa intervenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso telegrafico alla Società. La Società si impegna a dare comunicazione al Contraente dell’avvenuta definizione del sinistro o a fornire le eventuali motivazioni del rifiuto di garanzia. E.09 –FORMULAZIONE DEL PREMIO VARIABILE Il premio sarà relativo esclusivamente ai gruppi di Assicurati richiamati nella scheda di offerta. Per i soggetti di cui al punto 1.7 il premio è parametrato oltre che ai capitali assicurati, anche alla percorrenza kilometrica complessiva annua effettuata dai dipendenti autorizzati all’uso del proprio mezzo di trasporto per servizio o per causa di servizio. I kilometri preventivamente dichiarati sono 1.700.000 Il costo della copertura per kilometro è fissato nella scheda di offerta Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 48 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano Al termine di ogni annualità assicurativa, così come previsto dalla norma di cui al punto H.04, l’Ente Contraente dichiarerà i dati consuntivi in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione del premio. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata per gli appartenenti ad ogni altro gruppo di rischio previsto nella presente sezione, il cui numero di assicurati indicato nella Scheda di Offerta deve intendersi provvisorio. E.10 – SPESE MEDICHE A ogni infortunato spetterà il rimborso massimo stabilito in Specifica per spese mediche, di ricovero, ambulatoriali, dentistiche, per la rottura di occhiali o lenti, comprese le lenti a contatto e per l’applicazione di qualsiasi protesi. Detto rimborso è dovuto solo quando le spese siano debitamente documentate. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 49 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano 6^ SEZIONE - KASKO auto Dipendenti usate in servizio o per causa di servizio CONDIZIONI DI GARANZIA Specifica dei limiti e sottolimiti di indennizzo, delle franchigie e degli scoperti le cifre sono espresse in Euro Rischio garantito Limite di indennizzo per ciascun siniper ogni periodo stro di assicurazione Kasko 20.000,00 per veicolo Franchigia / Scoperto per ciascun sini- Con il massimo stro per ogni periodo DEFINIZIONI SPECIFICHE A integrazione delle DEFINIZIONI GENERALI riportate alla pag. 10, nel testo che segue si intendono per: ACCESSORIO L’installazione stabilmente fissata al veicolo, non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional. DEGRADO Il deprezzamento dovuto all’età o allo stato di conservazione del veicolo. OPTIONAL L’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 50 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano F.01 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle autovetture intestate al P.R.A. ai dipendenti del Contraente o a loro familiari conviventi, e utilizzate in occasione di missione autorizzata per adempimento di servizio, limitatamente al tempo e al percorso strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni del servizio stesso, ivi compreso il tragitto da e per l’abitazione. F.02 – DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE La garanzia è prestata con il limite di indennizzo per veicolo assicurato stabilito in Specifica. L’assicurazione opera soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e risulti debitamente autorizzato all’uso della autovettura per missione di servizio. Non sono comunque risarcibili i danni: § subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatesi durante la circolazione fuori strada § originati direttamente e esclusivamente da atti di guerra, occupazioni, militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, trombe d’aria, inondazioni, grandine, sviluppo (comunque insorto) di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione § alle apparecchiature e attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori e altri componenti del genere F.03 – VALIDITA’ DELL’ASSICURAZIONE Le garanzie della presente polizza sono operanti a condizione che le missioni dei dipendenti siano regolarmente autorizzate. F.04 – ESTENSIONE TERRITORIALE L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’U.E., nonché per il territorio dei restanti Stati Europei. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 51 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano F.05 – TERMINI PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI Le denuncie saranno inoltrate alla Società entro 30 giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto da parte dell’Ufficio Assicurazioni del Comune. F.06 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEI DANNI L’ammontare del danno è dato dalle spese sostenute per la riparazione del veicolo senza tener conto del degrado d’uso, fermo restando che la Società non indennizzerà una somma superiore al valore del mezzo al momento del sinistro. Nella determinazione dell’ammontare del danno, si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ove l’Assicurato la tenga a suo carico. La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture. Sono esclusi in ogni caso dall’indennizzo le spese di ricovero, i danni da mancato godimento o uso e altri eventuali pregiudizi, le spese per modifiche apportate al mezzo in occasione delle riparazioni. F.07 – RIPARAZIONI – REINTAGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA Salvo per le riparazioni di prima urgenza necessarie per riportare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società. La Società ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato, nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore. F.08 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO AL VEICOLO E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti ovvero – quando una di queste lo richieda – mediante periti nominati rispettivamente dalla Società o dallo Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo, e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non provvede – nonostante invito dell’altra – alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta – su richiesta della parte più diligente – dal Presidente del Tribunale di Milano. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 52 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta. Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a favore dell’intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell’Assicurato, se diverso. Per i danni verificatisi all’estero, la liquidazione viene effettuata in Italia e in Euro. F.09 – OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, adoperandosi per la difesa, la salvaguardia e il recupero in tutto o in parte del mezzo. Per le spese relative si applica l’art. 1914 del Codice Civile. L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità. F.10 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892 e 1893 C.C.). F.11 – DOLO O COLPA GRAVE L’assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate delle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato. F.12 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO Il premio imponibile minimo anticipato, presupponendo una percorrenza annua di chilometri 1.700.000 Viene provvisoriamente e riduttivamente stabilito nella misura indicata nella scheda di offerta. che verranno comunque acquisite, salvo conguaglio da effettuare sul kilometraggio definitivamente ed effettivamente percorso e sulla base di un premio imponibile per kilometro anch’esso indicato nella scheda d’offerta. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 53 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano in relazione a quanto precede, alla fine del periodo annuo di assicurazione, onde procedere all’eventuale conguaglio, la Contraente comunicherà alla Società il dato consuntivo delle missioni e dei kilometri percorsi per servizio nel corso del periodo di osservazione, desunto dalla documentazione ufficiale. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. F.13 – VALIDITA’ DELL’ASSICURAZIONE L’assicurazione dovrà valere 24 ore su 24. Nel caso in cui il veicolo danneggiato risulti assicurato presso altra Impresa, la Società eserciterà nei confronti di tale Impresa il diritto di surrogazione di cui al successivo paragrafo. F.14 – DIRITTO DI SURROGAZIONE La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile, rinunciando a esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 54 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano 7^ SEZIONE - RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO per i veicoli dell’Ente CONDIZIONI DI GARANZIA Specifica dei limiti e sottolimiti di indennizzo, delle franchigie e degli scoperti le cifre sono espresse in Euro Rischio garantito Limite di indennizzo per ciascun siniper ogni periodo stro di assicurazione RCA Franchigia / Scoperto per ciascun sini- Con il massimo stro per ogni periodo 150,00 veicoli con c.f. >14 100,00 veicoli con c.f. da 11 a 14 50,00 veicoli con c.f. fino a 10 DEFINIZIONI SPECIFICHE A integrazione delle DEFINIZIONI GENERALI riportate alla pag. 10, nel testo che segue si intendono per: LEGGE La legge 24.12.1969 – n° 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni REGOLAMENTO Il Regolamento di esecuzione della predetta Legge TARIFFA La Tariffa dell’Impresa in vigore al momento della stipulazione del presente capitolato speciale Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 55 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano G.01 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli intestati al P.R.A. al Contraente. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove. G.02 – ESCLUSIONI E RIVALSA L’assicurazione non è operante: ♦ se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; ♦ nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; ♦ nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; ♦ nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; ♦ nel caso dell’assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; ♦ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285, relativo al Regolamento e successive modifiche; Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 18 della legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 56 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano G.03 – ESTENSIONE TERRITORIALE L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’U.E., nonché per il territorio dei restanti Stati Europei. L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle non barrate sono indicate sul suddetto documento. La Società è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde). Nel rispetto di quanto sopra disciplinato, la garanzia è operante secondo le condizioni e entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e, comunque, prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all’Impresa. L’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. G.04 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO PER LA R.C.A. Al momento della presentazione dell’offerta la Società assicuratrice presenta l’offerta economica relativa a tale sezione per il complesso dei veicoli da assicurare. Successivamente all’aggiudicazione la Società assicuratrice è tenuta a dettagliare tale prezzo indicando per ogni singolo veicolo il relativo premio. G.05 – SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, l’impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. G.06 – MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l’Industria il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n° 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n° 39, e della Legge 12 dicembre 2002 n. 273 e successive modifiche, e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 57 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. G.07 – GESTIONE DELLE VERTENZE La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. G.08 – CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO DEL VEICOLO In caso di furto del veicolo la copertura cessa a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia alla Società, fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, la copertura cessa a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata successiva alla data del furto stesso. L’Impresa rinuncia a esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto. G.09 – MASSIMALI RELATIVI ALLA R.C.A. Il massimale assicurato per ogni sinistro e per ciascuno dei veicoli assicurati è quello figurante in Specifica, con i sottolimiti eventualmente previsti. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 58 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano CONDIZIONI SPECIALI 1^ – COPERTURA A LIBRO MATRICOLA L’assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. all’Ente Contraente. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno, risultante dalla ricevuta rilasciata dalla società al Comune di Milano nella quale si dà atto dell’inclusione o dell’esclusione o, dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. In caso di aumento rispetto al premio complessivo anticipato il Contraente è tenuto a pagare – assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce – la differenza di premio per annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio imponibile riscosso in più oltre al maggiore premio percepito per annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro il 45° giorno dalla data di comunicazione della Società. 2^ – FORMULA TARIFFARIA “FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA” La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, come stabilito in Specifica. L’Ente Contraente è tenuto a rimborsare alla Società l’importo della franchigia o di quanto pagato nei limiti della stessa. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 59 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano La Società dovrà gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. In caso di sinistro, la Società provvederà all’intero risarcimento del danno al terzo. Le franchigie e gli importi risarciti inferiori al limite di franchigia, verranno pagati dal Contraente in unica soluzione in sede di regolazione posticipata del premio. E’ fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia pattuita. Non si applica la norma che prevede la Maggiorazione del premio per sinistrosità. 3^ – MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA’ – PEJUS – (per veicoli a tariffa fissa) Qualora il contratto stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose – esclusi i carrelli e i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nell’annualità vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%. Se nel medesimo periodo vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l’annualità successiva sarà aumentato del 25%. 4^ – AZIONE DI REGRESSO A parziale deroga di quanto pattuito nel precedente paragrafo G.02, la Società rinuncia alla azione di regresso nei confronti: a) dell’Ente Contraente • • • se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992. n° 285. b) dell’Ente Contraente e del conducente quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all’uso o al trasporto delle cose sul veicolo. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 60 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano 5^ – RIMORCHI La garanzia vale per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, da manovre a mano, nonché, sempre qualora il rimorchio sia staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. 6^ – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO La Società assicura la responsabilità del Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi. 7^ – VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 61 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano CONDIZIONI NEGOZIALI NORME CONTRATTUALI COMUNI H.01 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE La Società assicuratrice si obbliga con il presente contratto a risarcire o indennizzare tutti quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che a vario titolo ne avranno diritto, così come risulteranno meglio identificate nella descrizione dei singoli rischi e secondo i massimali relativi ai rischi stessi. H.02 – DIMOSTRAZIONE DEL DANNO Il Comune di Milano, per la dimostrazione del danno, si obbliga a fornire alla Società assicuratrice tutta la documentazione contabile e/o amministrativa necessaria all’istruzione del sinistro, che sia comunque in suo possesso. H.03 – BUONA FEDE La mancata comunicazione da parte del Comune di Milano di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese nel presente capitolato, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. H.04 - DENUNCIA dei DATI CONSUNTIVI per la REGOLAZIONE del PREMIO L’Ente Contraente si impegna a comunicare ogni anno i dati consuntivi necessari alla quantificazione delle regolazioni di premio. Le regolazioni potranno essere attive, passive o nulle. In caso di regolazione passiva, la Società rimborserà la quota di premio incassata in eccedenza dedotte le sole imposte previste per legge. H.05 – PAGAMENTO DEL PREMIO – TERMINI DI RISPETTO Il Contraente è tenuto a pagare presso la Direzione della Società o dell’ufficio all’uopo indicato, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di accessori e di imposte di assicurazione. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 62 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano Le rate di premio successive alla prima saranno uguali alle rate di premio pagate nell’annualità immediatamente precedente, fatte salve le eventuali regolazioni. La prima rata di premio verrà versata entro e non oltre 45 giorni dall’inizio della copertura assicurativa. Per i premi relativi alle annualità successive di ogni Sezione di rischio contemplata dal presente Capitolato, la Società riconosce un termine di rispetto di 45 giorni dalla data della scadenza anniversaria. Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell’atto che conferisce tale ordine alla Tesoreria Comunale. H.06 – AGGIORNAMENTO sulla SITUAZIONE SINISTRI La Società si impegna, alla fine di ogni annualità assicurativa, a fornire all’Ente Contraente, ramo per ramo, la situazione sinistri, con l’elenco dei sinistri denunciati, dei sinistri liquidati e in quale misura, dei sinistri senza seguito e dei sinistri riservati con l’ammontare delle somme poste a riserva. H.07 – INCLUSIONI – ESCLUSIONI IN CORSO D’ANNO Qualora, nel decorrere dell’annualità assicurativa, si dovesse procedere a inclusioni, esclusioni o, comunque, a variazioni relative a qualsiasi gruppo di rischio, i relativi ratei di premio concordati tra le parti saranno versati dall’Ente Contraente o ad esso rimborsate (nel caso in cui si verifichi diminuzione del rischio contrattualmente riconosciuta) allo spirare dell’annualità assicurativa in sede di regolazione. La copertura del rischio avrà effetto dalle ore 24 della data della comunicazione. H.08 – VARIAZIONE DEL RISCHIO Qualora nel corso del contratto, si verifichino aggravamenti del rischio in conseguenza dell’adozione di provvedimenti normativi, statali, regionali, comunali o in conseguenza di altri fattori, il rischio viene assunto dalla società assicuratrice senza che si renda necessaria la notifica delle variazioni intervenute. In deroga all’art. 1898 c.c. la società assicuratrice rinuncia alla facoltà di recesso per aggravamento del rischio di cui al comma precedente, salvo quanto stabilito al successivo punto H.11. H.09 – FORMA DELLA COMUNICAZIONI La denuncia del sinistro verrà inoltrata alla Società assicuratrice entro 30 giorni lavorativi da quando la notizia del sinistro è pervenuta all’Ufficio assicurazioni del Comune il quale farà poi seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e quant’altro occorra per un’agevole trattazione del sinistro stesso. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 63 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano Il Comune di Milano si riserva, nei casi di particolare urgenza, di effettuare le comunicazioni tramite telex o telefax. H.10 – NOMINA E MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra le parti, oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sul nominativo del terzo perito, tali nomine vengono demandate, per iniziativa della parte più diligente, al Presidente del tribunale di Milano. Le spese del terzo perito sono a carico per metà dell’Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare dette spese e di detrarre la quota, dal Contraente dovuta, dall’indennità spettantegli. H.11– DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGO DEL CONTRAENTE Il Contraente deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni lavorativi da quando l’Ufficio Assicurazioni ne venga a conoscenza nei modi indicati nelle singole Sezioni. H.12 –FACOLTA’ DI RECESSO 1. La società assicuratrice rinuncia alla facoltà di recesso per aggravamento del rischio, in deroga all’art. 1898 c.c. Le Parti potranno recedere dal presente contratto esclusivamente per le scadenze annuali del 31/12/2004 - 31/12/2005 e 31/12/2006, dando preavviso all’altro contraente almeno quattro mesi prima (120 giorni) di tali scadenze mediante lettera raccomandata A.R. La società assicuratrice rinuncia alla facoltà di recesso dopo ogni sinistro. 2. Le parti potranno recedere in qualsiasi momento solo dalla garanzia “Terrorismo” mediante preavviso di 14 giorni da comunicare mediante lettera raccomandata A.R. In tal caso la Società assicuratrice rimborserà la quota di premio non consumato relativa a tale garanzia, escluse le imposte. H.13 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA In deroga all’art.1916 c.c. la società assicuratrice rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti del Comune di Milano, del Segretario Generale, dei suoi amministratori e di altri eventuali incaricati. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 64 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano H.14 – TASSE - IMPOSTE Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi, alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Sono a carico della Società le spese, imposte e tasse dipendenti dal contratto. H.15 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO Il contratto: decorre dalle ore 24 del 31 dicembre 2003 termina alle ore 24 del 31 dicembre 2006 Non è prevista la possibilità di tacito rinnovo. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 65 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano TABELLA RIEPILOGATIVA dei PREMI LORDI 1ˆ Sezione 2ˆ Sezione 3ˆ Sezione 4ˆ Sezione 5ˆ Sezione 6ˆ Sezione 7ˆ Sezione PRIMA RATA RATE A VENIRE fino al dal INCENDIO FURTO DANNI ACCIDENTALI RESPONSABILITA’ CIVILE INFORTUNI KASKO AUTO DIPENDENTI RCA VEICOLI DELL’ENTE Milano, Data di sottoscrizione del presente Capitolato Speciale L’Ente Contraente Prot. Gen.: REG.EM.428 La Società Pagina 66 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano 1ˆ Sezione: INCENDIO SCHEDA DI OFFERTA Copertura n° gruppi di rischio Compreso escluso Limite di indennizzo Euro 1 Beni immobili 2 Beni mobili 3 Atti di Terrorismo 4 Spese di Restauro 5 Ricorso di Terzi 6 Opere d’Arte compreso compreso compreso compreso compreso compreso Prima Rata di Premio premio netto Rate a venire premio netto Prot. Gen.: REG.EM.428 Costo imponibile Premio annuo imponibile Pro mille 2.000.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 15.000.000,00 6.000.000,00 50.000,00 dal accessori al imponibile imposte premio lordo imponibile imposte premio lordo dal accessori Pagina 67 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano 2ˆ Sezione: FURTO SCHEDA DI OFFERTA Copertura n° gruppi di rischio Compreso escluso Limite di indennizzo Euro 1 Beni mobili 2 Valori in cassaforte 3 Valori comunque 4 Valori trasportati 5 Tabelloni elettorali Prima Rata di Premio premio netto Rate a venire premio netto Prot. Gen.: REG.EM.428 compreso compreso compreso compreso compreso dal accessori Costo imponibile Premio annuo imponibile Pro mille 50.000.000,00 250.000,00 100.000,00 250.000,00 50.000,00 al imponibile imposte premio lordo imponibile imposte premio lordo dal accessori Pagina 68 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano 3ˆ Sezione: ALL RISKS APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SCHEDA DI OFFERTA Copertura n° gruppi di rischio compreso escluso Limite di indennizzo Euro indennità per giorno o supporto indennità Per Scopermassima max to% Euro giorni Franchigia minima per sinistro Euro Macchine e apparecchiature compreso = 500,00 Maggiori costi compreso 5.000,00 450.000,00 = 500,00 Danni a supporto dati compreso 25.000,00 250.000,00 = 500,00 8.000.000,00 90 DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANNUO gruppi di rischio compreso escluso massimo indennizzo Euro Macchine e apparecchiature compreso 8.000.000,00 Maggiori costi compreso 450.000,00 Danni a supporto dati compreso 250.000,00 Prima Rata di Premio premio netto Rate a venire premio netto Prot. Gen.: REG.EM.428 dal accessori costo imponibile pro mille premio imponibile annuo al imponibile imposte premio lordo imponibile imposte premio lordo dal accessori Pagina 69 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano 4ˆ Sezione: RESPONSABILITA’ CIVILE SCHEDA DI OFFERTA Copertura n° Riferimenti: Retribuzioni annue lorde (retribuzioni e contributi) tasso pro mille premio annuo imponibile 445.039.416,00 Prima Rata di Premio premio netto Rate a venire premio netto Prot. Gen.: REG.EM.428 dal accessori al imponibile imposte premio lordo imponibile imposte premio lordo dal accessori Pagina 70 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano 5ˆ Sezione: INFORTUNI SCHEDA DI OFFERTA Copertura n° gruppi di rischio casi contemplati Numero Assicurati Morte 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Inv. Per. In €. Costo pro capite Premio annuo Imponibile Inab. T. In €. 258.228,45 258.228,45 77.468,53 77.468,53 77.468,53 77.468,53 77.468,53 77.468,53 77.468,53 77.468,53 77.468,53 77.468,53 77.468,53 77.468,53 77.468,53 77.468,53 77.468,53 77.468,53 774.685,35 774.685,35 774.685,35 774.685,35 516.456,90 516.456,90 51,65 77 500 3.500 350 250 100 Km. tot. 1.700.000 50 4 4 17 7 25,82 77,47 51,65 77,47 costo/km TOTALE Prima Rata di Premio premio netto Rate a venire premio netto Prot. Gen.: REG.EM.428 dal accessori al imponibile imposte premio lordo imponibile imposte premio lordo dal accessori Pagina 71 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano 6ˆ Sezione: KASKO AUTO DEI DIPENDENTI SCHEDA DI OFFERTA Copertura n° Kilometri consuntivi premio minimo anticipato Kilometri preventivi differenza attiva costo/km imponibile premio annuo imponibile 1.700.000 premio di regolazione Prima Rata di Premio premio netto Rate a venire premio netto Prot. Gen.: REG.EM.428 dal accessori al imponibile imposte premio lordo imponibile imposte premio lordo dal accessori Pagina 72 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano 7ˆ Sezione: R.C.A. VEICOLI DELL’ENTE SCHEDA DI OFFERTA Copertura n° AUTOVETTURE AUTOBUS AUTOCARRI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PER TRASPORTO COSE CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI VEICOLI SPECIALI Prima Rata di Premio premio netto Rate a venire premio netto Prot. Gen.: REG.EM.428 dal S.S.N. al imponibile imposte premio lordo imponibile imposte premio lordo dal S.S.N. Pagina 73 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano LOTTO II SEZIONE A – “MOSTRE D’ARTE” A.01 – OGGETTO Forma oggetto della presente polizza la copertura assicurativa “da chiodo a chiodo” delle seguenti opere o materiale da esposizione: a) ceramiche, sculture, lampadari, vetri colorati, reperti archeologici, mosaici, argenterie, oreficeria, strumenti musicali, orologi; b) quadri, tele, mobili antichi, arazzi, tessuti in genere, bronzi, armi, costumi, cuoi, ferri battuti, tappeti antichi, avori, miniature, stampe, calchi, gessi, cere, disegni, libri, materiale di archivi storici, fotografie, materiale di collezioni scientifiche, modelli in scala, microscopi, attrezzature scientifiche prestate da Enti o privati per la realizzazione di mostre organizzate dai civici Istituti, e in genere ogni altra opera di collezione od oggetto d’arte, ivi compresi gli imballaggi nuovi allestiti ad hoc per trasporto di particolari opere assicurate e le apparecchiature elettroniche – audiovisive e computers. A.02 – TRASPORTI I trasporti avverranno a mezzo autocarro, autoveicoli vari, ferrovia, posta e/o aereo, nave, con imballi e non, da varie località del Mondo Intero a e da Milano. A.03 – SEDE E TEMPO DI ESPOSIZIONE L’esposizione è prevista presso sedi comunali e non, compresi chiostri all’interno di Musei, per un periodo massimo di 180 giorni e ritorno ai relativi luoghi di partenza. Luogo di esposizione e provenienza delle opere potranno essere: Lombardia – Italia – Europa e Resto del Mondo. A.04 – SORVEGLIANZA Per le mostre con valore non superiore a € 100.000,00.= non si prevede il servizio di sorveglianza diurno con personale armato. A.05 – MASSIMALI I massimali di garanzia vengono fissati nella misura di € 40.000.000,00.= per singola esposizione e di € 5.000.000,00.= per singola opera, con il limite massimo di €100.000.000,00.= Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 74 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano per esposizione, con un sovrappremio dello 0,04% da applicare sul valore eccedente, ferme tutte le garanzie contrattuali. Per esposizioni con valore superiore a € 100.000.000,00.=, in caso di impossibilità ad assicurare alle condizioni sopra riportate l’intera esposizione, per concrete difficoltà poste dal mercato riassicurativo, la società si impegna ad assicurare opere fino al limite massimo di €100.000.000,00.=. A.06 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA L’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti delle ditte specializzate incaricate di effettuare le operazioni di trasporto, imballaggio e reimballaggio. A.07 – GARANZIA La garanzia ha inizio dal momento in cui le opere vengono rimosse dal posto in cui si trovano per essere imballate, continua durante il viaggio di andata e ritorno e l’esposizione avrà termine con la riconsegna delle opere e del materiale nei vari posti d’origine e comunque non oltre un mese dalla fine dell’esposizione. A.08 – DANNEGGIAMENTO PARZIALE In caso di danneggiamento parziale, l’Assicuratore risponde delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata ed, altresì, del deprezzamento dell’opera assicurata nella percentuale massima del 90% del valore dell’opera. A.09 – ESTENSIONE GARANZIA In deroga a quanto previsto dalle condizioni particolari, si intendono compresi in garanzia: i danni derivanti da colpa grave del contraente, dei dipendenti e dell’Assicurato, il furto con destrezza, i danni causati da scioperi, sommosse, insurrezioni o tumulti popolari, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio (compiuti individualmente o in associazione), i danni dovuti allo spostamento delle opere e materiale assicurati per nuove esigenze espositive da uno stabile ad un altro o all’interno dello stesso stabile, i danni causati da movimenti tellurici e da influenza di temperatura, umidità e in genere da clima, da qualsiasi causa determinati. Si intendono, altresì, compresi in garanzia i trasferimenti delle opere e materiali assicurati. A.10 – ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA La richiesta della copertura assicurativa per le mostre, in applicazione della presente polizza, dovrà avvenire con trasmissione di elenchi delle opere e materiali da assicurare con i relativi valori, la durata dell’esposizione, la provenienza delle opere, il nominativo dei prestatori, la sede della mostra, il titolo della mostra nonché ogni e qualsiasi altra informazione in possesso del Contraente al momento della notifica. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 75 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano A.11 – SCOPERTO In deroga a quanto stabilito dall’art. 3 delle condizioni particolari, in caso di furto perpetrato con mezzi di chiusura insufficienti o non operativi, il risarcimento verrà riconosciuto con applicazione di uno scoperto del 5%. A.12 –STIMA ACCETTATA I valori delle opere e materiale, di proprietà del Contraente, vengono assicurati con stima accettata, purché gli stessi corrispondano a quelli ufficiali e documentabili. Il valore delle opere di proprietà di terzi viene stabilito mediante stima accettata dalle parti su richiesta del prestatore e previo consenso della società assicuratrice. A.13 – PERCENTUALE DI PREMIO E SOVRAPREMIO I tassi di premi finiti, che vanno applicati sul valore delle opere, vengono stabiliti come segue: per le opere di cui all’art. A.01 – a): per le opere di cui all’art. A.01 – b): e devono comprendere viaggio di andata e ritorno, compresa una giacenza di 180 giorni. Per i soli trasferimenti delle opere e materiali assicurati, con esclusione di giacenza: per le opere di cui all’art. A.01 – a): per le opere di cui all’art. A.01 – b): Per esposizione di valore complessivo superiore a € 40.000.000,00.=, fino a €100.000.000,00.= o valore superiore, viene previsto un sovrapremio dello 0,04% da applicare sul valore eccedente. Per eventuali proroghe per giacenze superiori a 180 giorni viene previsto un sovrapremio pari allo 0,015% per ogni mese o frazione di mese. A.14 – PAGAMENTO PREMI Per ogni Mostra dovrà essere emessa apposita appendice. Alla fine dell’annualità assicurativa l’Assicuratore provvederà ad emettere appendice di regolazione premi sulla scorta delle richieste di coperture assicurative pervenute nell’arco dell’annualità stessa. Il pagamento dei premi avverrà nel termine di 90 giorni dal ricevimento della suddetta appendice di regolazione. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 76 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano A.15 – DETERMINAZIONE DEL DANNO Alla determinazione del danno si procede mediante accordo tra le parti o con nomina dei periti nominati dalle parti (clausola arbitrale). La determinazione del danno viene stabilita in base al valore dell’oggetto danneggiato al momento del sinistro. A.16 – TRADUZIONE DELLA POLIZZA L’Assicuratore si impegna a consegnare al Contraente una traduzione in inglese della polizza, conforme alla versione in italiano che sarà comunque prevalente. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 77 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano SEZIONE B – “TRASPORTO E GIACENZA DI OPERE D’ARTE PRESSO RESTAURATORI E COLLAUDATORI B.01 – OGGETTO Forma oggetto della presente polizza la copertura assicurativa “da chiodo a chiodo” delle seguenti opere ed oggetti: quadri, tele, mobili antichi, sculture, arazzi, ceramiche, tessuti in genere, bronzi, armi, costumi, mosaici, cuoi, lampadari, ferri battuti, monete, argenterie, oreficerie, strumenti musicali, tappeti antichi, avori, miniature, vetri colorati e non, gessi, calchi cere, stampe, disegni, orologi, reperti archeologici e, in genere, ogni altra opera o oggetto di proprietà dell’Amministrazione che la stessa affida a vari restauratori, anche nella sede in cui si trovano, e collaudatori. Si intendono compresi nella presente polizza: − libri, materiale di archivi storici, fotografie; − opere giacenti presso fotografi o ditte specializzate per la catalogazione o l’acquisizione in formato digitale; − opere giacenti presso laboratori specializzati per indagini diagnostiche, lastre fotografiche affidate a laboratori esterni per riproduzioni finalizzate alla consultazione; − strumenti musicali (originali e copie scientifiche) prestati a musicisti per prove e concerti in spazi esterni alla sede museale. Tutti i materiali sopra elencati possono essere affidati a Istituti, ditte specializzate o laboratori specializzati per analisi scientifiche o analisi preparatorie al restauro. B.02 – VALIDITA’ DELL’ASSICURAZIONE La garanzia ha inizio dal momento in cui le opere vengono rimosse dal posto in cui si trovano per essere imballate, continua durante il viaggio di andata e ritorno nell’ambito dell’Italia, effettuato a mezzo autocarro/autofurgone/autovettura/aereo/treno/nave e ogni altro mezzo di trasporto di proprietà dell’amministrazione e/o di terzi, compresa una giacenza di 180 giorni presso vari restauratori, collaudatori e altri. B.03 – MASSIMALI I massimali di garanzia vengono fissati nella misura di: € 4.000.000,00.= per cumulo complessivo delle opere a rischio; € 2.000.000,00.= per ogni restauratore, collaudatore e/o altri; € 1.000.000,00.= per singola opera; In caso di massimali superiori a quelli indicati, si prevede un sovrappremio dello 0,02% da applicare sul valore eccedente. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 78 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano B.04 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA L’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti delle ditte specializzate incaricate di effettuare le operazioni di trasporto, imballaggio e reimballaggio nonché nei confronti dei restauratori e/o collaudatori salvo i casi di dolo e/o colpa grave. B.05 – DANNEGGIAMENTO PARZIALE In caso di danneggiamento parziale, l’Assicuratore risponde delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata ed, altresì, del deprezzamento dell’opera assicurata nella percentuale massima del 90% del valore dell’opera. B.06 – ESTENSIONE GARANZIA In deroga a quanto previsto dalle condizioni particolari, si intendono compresi in garanzia: i danni derivanti da colpa grave del contraente e dei dipendenti, il furto con destrezza, i danni causati da scioperi, sommosse, insurrezioni o tumulti popolari, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio (compiuti individualmente o in associazione), i danni causati da movimenti tellurici e da influenza di temperatura, umidità e in genere da clima, da qualsiasi causa determinate. B.07 – ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA La richiesta della copertura assicurativa dovrà avvenire a mezzo dell’apposito modulo, qui allegato come parte integrante. B.08 – STIMA ACCETTATA I valori delle opere e materiale assicurati vengono assicurati con stima accettata, purché gli stessi corrispondano a quelli ufficiali e documentabili. B.09 – PERCENTUALE DI PREMIO E SOVRAPREMIO Il tasso di premio finito che va applicato sul valore delle opere viene stabilito nello …… (per cento). Per le eventuali proroghe per giacenze presso i restauratori e/o collaudatori superiori a 180 gg. viene previsto un sovrappremio pari allo 0,015% finito per ogni mese o frazione di mese. B.10 – PAGAMENTO PREMI Per ogni restauro dovrà essere emessa apposita appendice. Alla fine dell’annualità assicurativa l’assicuratore provvederà ad emettere appendice di regolazione premi sulla scorta delle richieste di coperture assicurative pervenute nell’arco dell’annualità stessa. Il pagamento dei Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 79 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano premi avverrà nel termine di 90 giorni dal ricevimento della suddetta appendice di regolazione. B.11 – DETERMINAZIONE DEL DANNO Alla determinazione del danno si procede mediante accordo tra le parti o con nomina dei periti nominati dalle parti (clausola arbitrale). La determinazione del danno viene stabilita in base al valore dell’oggetto danneggiato al momento del sinistro. B.12 – PRECISAZIONE (punto g) del secondo paragrafo dell’art. 2 delle condizioni particolari) Si considera come non apposto il punto g) del secondo paragrafo dell’art. 2 delle condizioni particolari, che prevede l’esclusione dalla garanzia dei lavori di restauro, di manutenzione o pulitura, salvo che non siano ordinati dagli assicuratori a seguito di un sinistro. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 80 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano COMUNE DI MILANO Applicazione N. alla polizza abbonamento n. Che si trasmette alla Milano il Per la richiesta di copertura contro tutti i rischi previsti dal contratto per il TRASPORTO e la GIACENZA presso il Restauratore Signor (o la Ditta) ................................................................................................................ presso il musicista/collaudatore Signor (o la Ditta) ................................................................................................................ della seguente opera ................................................................................................................ ................................................................................................................ per la somma di €. ................................................................................ che si consegna in data ......................................................................... e restituita in data ................................................................................. GLI ASSICURATORI L’ENTE ASSICURATO N.B. Compilare in tre esemplari (due dei quali verranno restituiti dall’assicuratore firmati). Al rientro dell’opera l’Ente Assicurato restituirà uno dei due esemplari a sue mani all’Assicuratore completato della data di rientro dell’opera. ________________________________________________________________________________ PARTE RISERVATA AGLI ASSICURATORI PER IL CALCOLO DEL PREMIO GIORNI DI GARANZIA (compresi trasf.) Prot. Gen.: REG.EM.428 PERCENTUALE Pagina 81 di 83 PREMI NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano CONDIZIONI NEGOZIALI NORME CONTRATTUALI COMUNI C.01 – DURATA La durata della polizza è prevista per il periodo 31/12/2003 – 31/12/2006, senza tacito rinnovo. C.02 – DENUNCIA DEI SINISTRI La denuncia dei sinistri dovrà avvenire nel termine di 30 giorni lavorativi dall’avvenuta conoscenza da parte dell’ufficio Assicurazioni del Comune. C.03 – GESTIONE DELLE VERTENZE La gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civili che penali, è assunta dall’Assicuratore fino alla definizione nei diversi gradi di giurisdizione. Le spese per perizie tecniche o mediche, utili o necessarie, saranno a carico della Società Assicuratrice. C.04 – FORO COMPETENTE Foro competente per decidere circa l’esecuzione del presente contratto è il Tribunale di Milano. Le parti decidono di non rinunciare ad avvalersi di quanto disposto dagli artt. 282 e 648 Codice di Procedura Civile. C.05 – GESTIONE POLIZZA E SINISTRI L’Assicuratore garantisce un referente fisso per la gestione della polizza e dei sinistri. C.06 – RINVIO A POLIZZA ITALIANA DI ASSICURAZIONE Per tutto quanto non previsto nelle presenti condizioni di polizza valgono le condizioni della polizza italiana di assicurazione “Mostre d’Arte Edizione 1975”. C.07 – FACOLTA’ DI RECESSO La società assicuratrice rinuncia alla facoltà di recesso per aggravamento del rischio, in deroga all’art. 1898 c.c. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 82 di 83 NA/av - Capitolato copertura assicurativa Comune di Milano Le Parti potranno recedere dal presente contratto esclusivamente per le scadenze annuali, dando preavviso all’altro contraente almeno quattro mesi prima (120 giorni) di tali scadenze mediante lettera raccomandata A.R. Resta inteso che le coperture assicurative "da chiodo a chiodo" che avranno inizio entro le scadenze annuali dovranno essere prestate fino al termine previsto, e, quindi, per tutta la durata delle Mostre e dei Restauri. La società assicuratrice rinuncia alla facoltà di recesso dopo ogni sinistro C.08 – PRECISAZIONI E’ convenuto che le condizioni di capitolato (Patti Speciali) prevalgono sulle condizioni a stampa; le Condizioni Addizionali non sono pertanto operative. Prot. Gen.: REG.EM.428 Pagina 83 di 83