Guido Talarico Editore Copia promozionale gratuita INFOAPPALTI Gennaio-Febbraio 2015 Anno XIII - Gennaio-Febbraio 2015 - Nr 137 L’anno appena cominciato dovrebbe presentare un lieve segno di miglioramento e prezzi che scendono ancora Immobiliare, prevista lenta ripresa Impossibile acquistare? Si può ricorrere a formule alternative come “regolarizzare” l’affitto con riscatto Prezzi ai minimi storici, mutui e transazioni (parliamo di rogiti) in crescita sono segnali positivi che lasciano intravedere una ripresa delle compravendite per il 2015. un'inversione di tendenza già in atto nell'ultima parte dell'anno appena concluso. I prezzi sono scesi ancora di un 2,9% a livello nazionale, ma non hanno ancora toccato il fondo. Nel corso di questo anno assisteremo quindi a un'ulteriore flessione dei valori degli immobili, meno evidente nelle grandi città, dove la domanda di casa è già ripartita. Un segnale positivo arriva dalla ripresa delle erogazioni, anche se il plafond delle banche è comunque diretto a quei (pochi) soggetti considerati affidabili secondo i rigidi requisiti richiesti è innegabile, però, che i tassi sui mutui stiano scendendo e, con l'euribor ai minimi storici, per chi ha a disposizione un capitale iniziale è un buon momento per accendere un mutuo. Non bisogna di- menticare che una spinta potrebbe arrivare dagli aiuti messi in atto dal governo per i mutui, come il fondo per le giovani coppie. È un buon momento per l'acquirente perché c'è una vasta offerta di immobili sul mercato, anche se non tutti possono disporre del capitale necessario per acquistare un'abitazione e la cattiva congiuntura economica rende difficili le scelte di chi vuole una casa. Molto dipenderà dalla tanto auspicata riforma della pressione fiscale, perché se le cose non cambiano sempre più gente sarà spinta a mettere la propria casa sul mercato. ma l'elevata tassazione e, soprattutto, l'incertezza frenano gli investimenti sul mattone. Il trend 2015 I cambiamenti demografici fanno sì che ci sia una minor richiesta di case nuove, quindi la partita si giocherà ancora sull'usato. Una parte di questo usato ormai è fuori dal mercato, per il resto si sfrutteranno ancora gli incentivi sulle ristrutturazioni e le riqualificazione edilizie, prorogati per tutto il 2015. Chi non può acquistare ricorre a formule alternative, per esempio una maggiore "regolarizzazione" dell'affitto con riscatto, prevista dal decreto sbloccaitalia, potrebbe spingere più persone a optare per questa formula. Anche perché chi vuol vendere deve cercare di venire incontro alle esigenze dei compratori. L'affitto avrà anche l'anno prossimo un ruolo importante, in particolar modo per quelle categorie per cui è più difficile accedere all'acquisto. Una spinta, anche in questo caso, potrebbe arrivare dagli incentivi fiscali per chi acquista e affitta la casa per otto anni a canone concordato. E Gennaio-Febbraio 2015 AsteInfoappalti [email protected] 2 www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it La Suprema Corte è intervenuta sul caso di una tifosa del Palermo che ha subìto la frattura di uno zigomo SOMMARIO ELENCO BANDI CALABRIA Tribunale di Catanzaro pag. 3 Tribunale di Lamezia Terme 3 Se uno spettatore viene ferito nello stadio potrebbe risponderne la società sportiva di Luca Leone* del bene (art. 2051 cod. civ. “Danno cagionato da cosa in custodia”) trattanUna donna si era redosi, nel caso di specie, di danno ricata allo stadio di conducibile non alla natura del bene Palermo per assicustodito, né dall’uso che ne è stato stere alla partita di fatto dal custode, bensì al comportacalcio Palermo-Camento illecito di un terzo, rispetto al tania disputatasi il quale lo stadio ha rappresentato esclu24 ottobre 2000. All’improvviso veniva sivamente il contesto nell’ambito del colpita al volto da un moschettone da quale è maturata la vicenda: ed è matrekking lanciato da un anello superiore turata per ragioni attinenti all’esagitadegli spalti, in corrispondenza della zione del pubblico; non per effetto della curva sud riportando la frattura dell’arco peculiare conformazione o delle modazigomatico. lità di gestione del luogo. La malcapitata si rivolgeva, quindi, al triDunque, secondo i giudici di Piazza bunale di Palermo per ottenere il risarCavour la sentenza della Corte di Apcimento dei danni dalla U.S. Città di pello deve essere confermata. Palermo (Palermo Calcio) quale cuNessuna responsabilità, quindi, per le stode dello stadio cittadino. Secondo società di calcio per fatti accaduti all’inla donna, difatti, sulla società sportiva terno dello stadio? incombeva l’onere di controllare che gli Niente affatto. Nel caso di specie, ad spettatori non introducessero all’interno avviso dei giudici di piazza Cavour, la dell’impianto sportivo corpi contundomanda proposta dalla donna non era denti. stata adeguatamente formulata e proIl Tribunale tuttavia rigettava la dovata, mancando una convincente promanda proposta dalla sfortunata spetspettazione dei principi e dei criteri in tatrice. Decisione che veniva base ai quali la responsabilità avrebbe confermata anche dalla Corte di apdovuto essere imputata alla società pello del capoluogo siciliano. convenuta. Alla donna, dunque, non rimaneva che Ad avviso della Suprema Corte, però, rivolgersi alla Suprema Corte di Cassala responsabilità delle società sportive, zione. derivante dalla vendita del biglietto, non Secondo quest’ultima (sentenza 19 dipuò essere limitata all’obbligo di attricembre 2014 n. 26901), tuttavia, deve buire allo spettatore il diritto di assistere essere condiviso il principio enunciato all’evento sportivo; così come il condalla Corte di appello in virtù del quale trollo degli ingressi non puo’ essere non è ravvisabile, nella speconsiderata questione che cie, una responsabilità della Secondo i giudici interessa esclusivamente la società per colpa, ai sensi responsabilità delle forze dell’art. 2043 cod. civ. (re- la responsabilità dell’ordine. sponsabilità extracontratIn realtà chi organizza la matuale), trattandosi di evento dei sodalizi nifestazione sportiva è tenon controllabile, a fronte sportivi nuto ad attribuire al pubblico delle migliaia di spettatori – quale corrispettivo del bidelle partite e della natura non può essere glietto di ingresso – non solo dell’oggetto contundente di limitata solo il diritto di assistere alla parcui qui si tratta, facilmente tita, ma anche la garanzia di occultabile e di per sé solo all’attribuzione condizioni minime di agibilità non contundente né pericodel luogo e di protezione loso. Devono essere, altresì, del diritto dell’incolumità personale, condivise, secondo i giudici di assistere quanto meno rispetto ai risupremi, anche le argomenschi più gravi di violenze e tazioni in base alle quali la all’incontro vandalismi, trattandosi di Corte territoriale ha escluso dopo l’acquisto eventi divenuti frequenti e la responsabilità della soprevedibili. cietà sportiva quale custode del biglietto Da qui l’obbligo di adottare CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ NAZIONALE Il Sole 24 Ore Spa System Direzione e amministrazione: Via Monterosa, 91 - 20149 Milano Tel: 02.30223594 - 02.30223126 02.30223257 e-mail: [email protected] le misure idonee a prevenire tali rischi, tramite adeguati controlli all’ingresso e altre misure, quali l’individuazione dei soggetti violenti e pericolosi, il loro allontanamento, i divieti di frequentare lo stadio, e simili. Trattasi di misure la cui adozione grava in primo luogo sulla società organizzatrice dell’incontro e che, se omesse, giustificano l’addebito di responsabilità, sia a titolo contrattuale, sia anche a titolo extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. (responsabilità del committente). Fra di esse rientrano i controlli all’ingresso delle forze dell’ordine che, essendo strumenti ausiliari dell’attività d’impresa, nei confronti dei terzi impegnano la responsabilità dell’impresa stessa, che sarebbe quindi chiamata a risponderne. Nel caso di specie, tuttavia, ad avviso della Corte non risultava se la società sportiva fosse l’organizzatrice della partita ovvero solo proprietaria o titolare dei diritti di gestione dello stadio. Non era stato dedotto, inoltre, né dimostrato se la vicenda rientrasse fra quelle, prevedibili ed evitabili, di cui l’organizzatore dovrebbe essere tenuto a rispondere: circostanza che nella specie era dubbia, data la natura dell’oggetto contundente, probabilmente facile da nascondere alle perquisizioni, e la difficoltà di prevenire e di evitare comportamenti del genere di quello in oggetto, nella confusione e nel clima esagitato delle “curve”, durante le partite di calcio. * Studio Legale Leone CALABRIA Mediatag Srl Via Lucrezia della Valle 102/A 88100 Catanzaro Tel. 0961.023922 Fax. 0961.903421 – 0961.303112 [email protected] StabilimentoMarullo Tipografico De Rose s.n.c. Tipografia via Lucrezia Valle, 1 (CS) 87040 Montaltodella Uffugo Scalo 88100 Catanzaro - tel. 0961773458 CENTRI STAMPA Gennaio-Febbraio 2015 AsteInfoappalti [email protected] 3 www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it ELENCO DEI BANDI DI GARA CALABRIA TRIBUNALE DI TRIBUNALE DI CATANZARO LAMEZIA TERME Procedura esecutiva n. 158/06 R.G.Espr. Il Giudice dell’esecuzione, dott.ssa Giovanna Gioia, con provvedimento reso in data 9 dicembre 2014, ha disposto la vendita senza incanto del compendio pignorato di seguito descritto: lotto unico: immobile sito nel comune di Borgia (CZ) in catasto al fl. 11, mapp 46 sub. 8 al prezzo base già ridotto di € 68.850,00; ha fissato per la presentazione delle offerte d’acquisto il termine del 5 maggio 2015 ore 12:00; ha fissato per la deliberazione sull’offerta e per l’eventuale gara tra gli offerenti, con rialzo minimo non inferiore a € 1.000,00, l’udienza del 6 maggio 2015 ore 9,30; ha disposto che le offerte d’acquisto siano presentate in busta chiusa unitamente ad un assegno circolare intestato “Tribunale di Catanzaro ó Procedura n. 158/06 portante una somma pari al decimo del prezzo proposto, da imputare a cauzione; l’immobile, meglio descritto nella relazione tecnica consultabile in cancelleria, sarà venduto nello stato di fatto e diritto in cui si trova, che si intenderà conosciuto dall’aggiudicatario, anche con riferimento alla situazione di conformità degli impianti e alla situazione energetica; L’aggiudicatario dovrà versare il prezzo d’acquisto, dedotta la cauzione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’aggiudicazione; Maggiori informazioni presso la Cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Catanzaro. R.E. n. 1/2011 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE Lettigli atti del procedimento; preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente; rilevato che il debitore è già stato sostituito nelle attività di custodia: ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto, in ordine sia all’individuazione del compendio immobiliare che alla stima del relativo valore di mercato; ravvisate, pertanto le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, al prezzo base di € 49.422,66, alla vendita coattiva dei seguenti beni: lotto unico - “piena proprietà di un appartamento ubicato in Lamezia Terme, Via Reillo n. 11, avente superficie commerciale di mq. 138, posto al piano terzo di un edificio di maggiore consistenza e costituito da ingresso, cucina, due bagni, tre camere da letto, salotto; l’appartamento è in ottime condizioni e circondato da zona verde ed è munito di box-garage di circa 15 mq e di posto auto esterno; detti immobili sono censiti nel NCEU del predetto Comune al foglio 31, p.lla 1473 sub 8 zona 1, cat. A/3, vani 6,5, r.c. euro 352,48 (appartamento), sub 10, zona 1, cat. C/6, mq. 14, r.c. euro 18,08 (box-garage) e sub. 17, zona 1, cat. C/7, mq. 14, r.c. euro 9,40 (posto auto esterno)”; rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto, la successiva udienza per l’esame delle stesse e, per il caso in cui non abbia per qualsiasi motivo luogo la vendita senza incanto, fin d’ora la data per gli incanti; EVIDENZIATOQUANTO ALLA VENDITA AGLI INCANTI CHE: - essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di € 49.422,66; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c.. tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; *** PRIMA SEZIONE CIVILE Procedura esecutiva N°172/06 R.G. Espr. Immobiliari Si rende noto che il Sig. Giudice dell’Esecuzione c/o il Tribunale di Catanzaro ha disposto procedersi alla vendita senza incanto dei beni seguenti: Lotto 1: “appartamento in Badolato Marina, Via Foscolo 1, Loc. Cardarello, posto su tre livelli sup. mq. 317,50, in catasto al fg. 26, part.723, - prezzo Euro 26.000,00”. Gli immobili, venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, sono meglio descritti nella relazione di stima consultabile nella Cancelleria di questo Tribunale. L’offerente, depositando offerta, dichiara di conoscere lo stato di fatto e di diritto dell’immobile. Ogni offerente dovrà depositare in Cancelleria la propria offerta in busta chiusa unitamente ad un assegno circolare intestato “Tribunale di Catanzaro - proc. n. 172/06” recante un importo pari al 10% del prezzo proposto, a titolo di cauzione, entro le ore 12,00 del giorno 10.3.2015. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di trasferimento. L’udienza per la deliberazione sulle offerte ex art. 572 c.p.c. e per l’eventuale gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. è fissata in data 11.3.2015, ore 9,30. Aumento minimo in caso di gara € 2.000,00. L’aggiudicatario dovrà versare il prezzo di acquisto, dedotta la già versata cauzione, entro il termine di giorni sessanta dalla data di aggiudicazione, in Cancelleria. Maggiori informazioni sono reperibili in Cancelleria. UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI Cerchi casa? Prova all’incanto - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizione dell’art. 581c.p.c, la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c, infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documento e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dell’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche presta stabiliti da ogni singola banca aderente al protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fini alle ore 13.00 del giorno 17.2.2015, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - per il giorno 18.2.2015, ore 9.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; STABILISCE, ALTRESÌ, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente a quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali nell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g. e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizione e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. *** UFFICIO FALLIMENTI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI NELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/1994 SI RENDE NOTO Che il Giudice Delegato al Concordato Preventivo n. 2/1994, con ordinanza del 11.11.2014 HA DISPOSTO la vendita all’incanto del seguente bene immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, quale risulta dalla perizia agli atti del fascicolo del Concordato Preventivo n. 2/1994, e dell’esecuzione forzata RG 73/94, cui si fa integrale riferimento in questa sede. Eventuali irregolarità urbanistiche o abusi edilizi potranno essere sanati o condonati dall’aggiudicatario nel termine di giorni 120 dalla notifica del decreto di trasferimento. LOTTO n. 12 - Fabbricato sito in Lamezia Terme via Col. Cassoli/via Carducci costituito da un locale posto a piano terra rispetto a via Cassoli ed a piano seminterrato rispetto a via Carducci, riportato al NCEU del Comune di Lamezia Terme al foglio 21 p.lla 172 sub 1, via Col. Cassoli n. 4, P.T., ZC1, Cat. C/2, classe 3. PREZZO BASE: Lotto n. 12 euro 320.000,00. Ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, dovrà presentare entro le ore 13.00 del 09.02.2015, nella Cancelleria Fallimentare, istanza di partecipazione in carta bollata e versare, mediante deposito di assegno circolare intestato al concordato preventivo, le seguenti somme: a) 10/% del prezzo offerto a titolo di cauzione; b) 20% del prezzo offerto quale somma corrispondente all’ammontare delle presumibili spese di vendita: L’aumento minimo da apportare all’offerta è pari al 5% del corrispondente valore del bene subastato. HA STABILTO in 120 giorni il termine entro il quale l’aggiudicatario dovrà versare, nelle forme dei depositi giudiziari, il prezzo di aggiudicazione, detratto l’importo già versato a titolo di cauzione. HA FISSATO per l’incanto il giorno 10.02.2015 ore di rito presso l’aula civile del Tribunale di Lamezia Terme. L’Aggiudicatario dovrà provvedere a sua cura e spese alla voltura catastale dell’immobile trasferitogli. Ulteriori informazioni potranno essere chieste al Liquidatore del Concordato Preventivo, avv. Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Gennaio-Febbraio 2015 AsteInfoappalti [email protected] Stefania Maria Gambino (0968/27183). Lamezia Terme, lì Il Cancelliere Sabrina Marasco *** UFFICIO FALLIMENTARE AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PROCEDURA FALLIMENTARE N. 2/2008 Il Giudice delegato al Fallimento n. 2/2008; Visti gli artt. 569, 571, 576, come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, e dall’art. 108 L.F.; Con ordinanza depositata l’11.11.2014 ha disposto la vendita coattiva, al prezzo di € 70.00,00 del seguente bene immobile: LOTTO UNICO: “Appezzamento di terreno a destinazione industriale di mq. 4815 in Maida, località Quota Barile, recintato con muro in cemento armato con sovrastante ringhiera in ferro, riportato al NCT di detto comune al foglio 1, p.lla 98”. RILEVATO CHE: 1) - Occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto; 2) - la successiva udienza per l’esame delle stesse; 3) - Nel caso in ci non abbia per qualsiasi motivo luogo la vendita senza incanto, fin d’ora la data per gli incanti: EVIDENZIATO, QUANTO ALLA VENDITA SENZA INCANTO, CHE: - ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma l, c.p.c., tranne il debitore (fallito), è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma l, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria Fallimentare, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.f. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma l, lett. f cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a nonna dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato alla curatela del Fallimento “R.F. 2/2008”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice delegato e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte: le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di Lamezia Tenne, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta gioni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; EVIDENZIATO, QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI, CHE: - essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 70.000,00 - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori a euro 5.000,00; - ognuno, ai sensi dell ‘art. 579, comma l, c.p.c., tranne il debitore (fallito), è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.f. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento: - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconosci- 4 www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it mento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alla curatela del fallimento “R.F. 2/2008”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario: nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.- Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il CUI Importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO, - per la presentazione presso la Cancelleria Fallimentare delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 09 febbraio 2015, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c.., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 C.p.C., l’udienza del giorno 10 febbraio 2015, ore 09.30 e segg.; FISSA, NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - per la presentazione presso la Cancelleria Fallimentare delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 09 marzo 2015, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - per il giorno 10 marzo 2015, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; STABILISCE, ALTRESÌ, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, cosi come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali dif- ferenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal fallito per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni: - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla Curatela del Fallimento “R.F. 2/2008” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.d.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.AVVERTE fin d’ora gli interessati che, ove all’udienza fissata per la celebrazione dell’incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente l’art. 591 cod. proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, provvedendo in quello stesso contesto sull’eventuale fissazione di una nuova vendita. Lamezia Terme, 16/12/2014 Il CANCELLIERE C1 (DOTT.SSA DEBORAH CHIRICO) *** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n. 12/2003 RE, con ordinanza emessa all’udienza in data 5 novembre 2014 ha disposto la vendita senza incantoin unico lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 04.03.2015ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto del medesimo lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per l’udienza del18.03.2015; lotto unico - “opificio industriale della superficie utile complessiva di mq. 2.666,15, sito in Lamezia Terme, fraz. S. Pietro Lametino, loc. Annitelli, zona industriale, lotto n. 43, composto da un capannone con uffici, laboratori, impianto fotovoltaico e corte di pertinenza, riportato nel NCEU di detto comune, sez. S. Eufemia Lamezia, al foglio 51, p.lla 198, sub l, corte, sub 2, ZC1, cat. D/7. L’immobile è stato oggetto di atti vandalici che hanno determinato danni agli impianti elettrico, di forza elettromotrice, di condizionamento e fotovoltaico; della diminuzione di valore cagionata da detti danni si è già tenuto conto nella determinazione del prezzo base d’asta”. SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA SENZA INCANTO Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsial prezzo basedi euro 759.375,00 per il lotto unico: - ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il man- Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Gennaio-Febbraio 2015 AsteInfoappalti [email protected] dato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa Patrimonio BancoPosta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche presta- biliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari;l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI: - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 759.375,00 per il lotto unico; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5% del prezzo base d’asta; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio BancoPosta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario;nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presen- 5 www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it tazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari;l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del03.03.2015 con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 04.03.2015, ore 9.30 e segg.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 17.03.2015, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 18.03.2015 ore 9.30 e seggla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati cata- stali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì Il Cancelliere *** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE Nella procedura esecutiva immobiliare n° 14/04 ha disposto la vendita senza incanto per l’11.03.2015 dell’unico lotto, nonché nel caso in cui la stessa non abbia luogo, ha disposto la vendita con incanto per il 25.03.2015 del seguente bene immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: lotto unico: “Magazzino sito in Lamezia Terme, alla Via Duca D’Aosta n° 234, avente una superficie pari a mq. 215, riportato nel NCEU di detto Comune al foglio 18, p.lla 1067, sub 2, cat.C/2, classe 1” DISPONE Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 22.500,00 per l’unico lotto; ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa Patrimonio BancoPosta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Gennaio-Febbraio 2015 AsteInfoappalti [email protected] delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI: - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 22.500,00 per l’unico lotto; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio BancoPosta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 10.03.2015 con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza dell’11.03.2015 ore 9,30 e segg.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 24.03.2015: con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 25.03.2015 ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio BancoPosta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, www.astepress.it - www.asteannunci.info 6 www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN FUNZIONE DELLA VENDITA: - su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; - a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data pubblicità: - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - il creditore procedente può, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; - della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite - sia fatto carico al creditore procedente o surrogante. Lamezia Terme, 16.01.2015 Il G.E. Dott.ssa Adele Foresta *** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI EX ART. 569 COMMA 3 - CPC NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 18/2012 R.E. SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’esecuzione nella procedura esecutiva n° 18/2012 R.E. promossa da …, con ordinanza del 22/10/2014 HA DISPOSTO LA VENDITA in più lotti, dei seguenti beni immobili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e meglio descritti nella relazione tecnica consultabile in cancelleria: LOTTO UNO - “Piena proprietà di un appartamento posto al secondo piano di un fabbricato a tre livelli fuori terra, composto da soggiorno, cucina, due stanze da letto, un bagno, due balconi, una scala esterna con accesso esclusivo; l’immobile è sito nel Comune di Cortale, contrada Pirò ed è censito nel NCEU del predetto Comune al foglio 23, p.lla 413, sub. 5 e 12, cat. A/3, classe 2, consistenza vani 5,5, piano 2. Per l’immobile è stata presentata domanda di condono edilizio, per il quale restano da versare oneri concessori e oblazione, il cui ammontare è gia stato detratto nella determinazione del prezzo base d’asta. L’immobile è oggetto di giudizio per l’accertamento dell’intervenuta usucapione in favore di soggetti diversi dalla parte esecutata”; prezzo base d’asta € 36.450,00 LOTTO DUE - “Piena proprietà di un magazzino posto al piano terra di un fabbricato a tre livelli fuori terra, composto da garage, magazzino, ripostiglio, bagno e munito di impianto elettrico e idraulico, l’immobile e sito nel Comune di Cortale, contrada Pirò ed è censito nel NCEU del predetto Comune al foglio 23, p.lla 413, sub 8, cat. C/2, classe 1, consistenza 55 mq, piano T. Per l’immobile è stata presentata domanda di condono edilizio, per il quale restano da versare oneri concessori e oblazione, il cui ammontare è già stato detratto nella determinazione del prezzo base d’asta. L’immobile è oggetto di giudizio per l’accertamento dell’intervenuta usucapione in favore di soggetti diversi dalla parte esecutata”; prezzo base d’asta €uro 9.562,50 E HA FISSATO, IN RELAZIONE ALLA VENDITA ALL’INCANTO, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lamezia Terme delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, termine fino alle ore 13.00 del giorno 24.02.2015, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; per il giorno 25.02.2015, ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi. Gli interessati a presentare offerte di acquisto possono esaminare il bene in vendita, chiedendo di accedere all’immobile, previa comunicazione al custode nominato Avv. Monica Nunnari al seguente recapito telefonico 0968/21087. SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL G.E. HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVENGA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: VENDITA CON INCANTO - essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 36.450,00 per il lotto uno ed euro 9.562,50 per il lotto due; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma. 1. c.p.c.). - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà. indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste italiane s.p.a. - Patrimonio BancoPosta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Gennaio-Febbraio 2015 AsteInfoappalti [email protected] prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme reperibile presso la Cancelleria; SI AVVISA, ALTRESÌ, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazìone la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura dei 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. Maggiori informazioni in Cancelleria e sul sito internet www.aste.eugenius.it Lamezia Terme, 22/10/2014. F.to *** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n. 19/2011 RE, con ordinanza emessa all’udienza del 10.12.2014 ha disposto la vendita senza incanto in unico lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 04.03.2015 ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto del medesimo lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per l’udienza del 18.03.2015; lotto unico - “piena proprietà di un complesso immobiliare alberghiero, sito in Falerna, località Cartolano, con accesso diretto sulla spiaggia, costituito da complessivi sette piani, di cui uno interrato. Il settimo piano è costituito da due torri, in ognuna delle quali insistono alcune stanze e un mini appartamento; il complesso alberghiero è dotato di una serie di strutture ricettive, tra cui sale ristorante, sale ricevimento, discoteca, centro benessere e un totale di 164 camere; il compendio è censito al NCEU del predetto Comune al foglio 9, p.lla 285 sub 2, cat. D/2, piano T-6, r.c. euro 55.654,00 e insiste su terreno censito al NCT del medesimo Comune al foglio 9, p.lla 285” SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA SENZA INCANTO Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 3.959.824,21 per il lotto unico: - ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa Patrimonio BancoPosta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza 7 www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI: - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 3.959.824,21 per il lotto unico; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5% del prezzo base d’asta; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio BancoPosta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 03.03.2015 con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 04.03.2015, ore 9.30 e segg.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 17.03.2015, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 18.03.2015 ore 9.30 e segg la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CON- Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Gennaio-Febbraio 2015 AsteInfoappalti [email protected] DIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì Il Cancelliere *** AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART.569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO che il Giudice dell’esecuzione nella procedura 23/07 R.E. ha disposto la vendita all’incanto, in un unico lotto, del seguente bene immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova Lotto Unico - “Villa sita nel Comune di Lamezia Terme, Contrada Scinà, via R. D’Altavilla, composta da piano terra rialzato, primo e secondo piano, per complessivi vani 12, con annessa e pertinente corte, riportata nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 38, p.lla 523, sub. 1, cat. A/7, classe U, superficie catastale di mq. 343”. Prezzo base euro 183.548,25 Gli interessati a presentare offerta di acquisto possono esaminare il bene in vendita chiedendo di accedere all’immobile, previa preventiva comunicazione scritta al debitore-custode, nei giorni e nelle ore indicati dal combinato disposto ex artt. 519 e 147 c.p.c. FISSA La vendita con incanto per il 18.2.2015 ore 9.30 e segg. presso il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, al prezzo base d’asta come sopra determinato di Euro 183.548,25 Ogni concorrente per essere ammesso alla vendita dovrà presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di R.G.E. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa si riferisce, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra coniugi). All’istanza di partecipazione deve essere allagata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale); In caso di dichiarazione di partecipazione presentata da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento. Con l’istanza di partecipazione da presentarsi in busta chiusa e senza segni di riconoscimento deve essere depositato assegno circolare non trasferibile intestato a “POSTE ITALIANE S.p.A. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione in ragione del 10 % del prezzo base d’asta. In ogni caso le spese di trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la cancellazione delle formalità. L’offerta di acquisto è irrevocabile tranne che il Giudice ordini l’ncanto, siano decorsi 120 gg dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta. Il termine ultimo per depositare istanza di partecipazione alla vendita con incanto, nella Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale di Lamezia Terme, è entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 17.2.2015; Le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d’asta. L’immobile viene posto in vedita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come identificato, descritto e valutato dall’esperto nella relazione. L’aggiudicatario dovrà versare a) la differenza del prezzo di aggiudicazione detratta la cauzione entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “POSTE ITALIANE S.p.A. - Patrimonio Bancoposta”; b) depositare idonea ed aggiornata certificazione ipo-catastale concernente l’immobile posto in vendita ed attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, nonchè del pagamento delle spese di trasferimento da parte dell’aggiudicatario, per come liquidate dalla Cancelleria; c) l’aggiudicatario dovrà provvedere a sua cura e spese alla voltura catastale dell’immobile trasferitogli, alla sanatoria e/o condono di eventuali irregolarità urbanistiche entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. Maggiori informazioni in Cancelleria Lamezia Terme Il Cancelliere (C/1) *** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 29/2010, con ordinanza del 22.10.14 ha disposto la vendita con incanto del lotti 1 e 2 nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per il 25.2.2015. lotto uno - “piena proprietà di porzione di caseggiato con superficie commerciale di mq 134, posta al secondo piano di un edificio di maggiore consistenza e costituita da ingresso,tre camere, piccolo wc, piccolo ripostiglio e sottotetto, ubicato nel comune di Soveria Mannelli C.so Garibaldi 202 censito nel NCEU al fg 8 p.lla 600 sub 3 vani 2 e fg 8 p.lla 602 sub 9 vani 1, lotto due - “piena proprietà di abitazione indipendente con superficie commerciale di mq 471, posta su tre piani fuori terra oltre seminterrato e sottotetto, ubicata nel comune di Soveria Mannelli C.so Garibaldi 275 censita nel NCEU al fg 8 p.lla 991 sub 1, sub 2 e sub 3, SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO - essa deve aver luogo al prezzo base di € 45.225,00 per il lotto uno e € 238.443,00 per il lotto 2; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5% del prezzo base d’asta; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le 8 www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a.-Patrimonio BancoPosta “, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 24.2.2015, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 25.2.2015 ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a.-Patrimonio Banco Posta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 22.10.14 Il funzionario giudiziario *** ESECUZIONI IMMOBILIARI SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, Dr.ssa Foresta, nella esecuzione immobiliare N. 33/96 R.E.I., promossa dalla Bedi Srl, ha fissato davanti a sé l’udienza del 21.01.2015 ore di rito e segg. ex art.572 c.p.c. per la vendita con incanto dei beni infra indicati: LOTTO N. 1: magazzino ubicato al piano terra della consistenza catastale di mq.101 (metri quadrati centouno), con due accessi della corte realizzate in metallo; riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione Nicastro, con le indicazioni: foglio di mappa 26, particella 14/sub.2, Contrada Scinà n. 28 (oggi Via Solforino), P.T., zona censuaria 1°, categoria C/2, classe 1, consistenza mq.101, rendita catastale € 323,41. Prezzo base ridotto di 1/4: € 33.750,00 (euro trentatremilasettecentocinquanta virgola zero zero). Cauzione: € 3.375,00 (euro tremilatrecentosettantacinque virgola zero zero) Aumento minimo: € 1.687,50 (euro milleseicentoottantasette virgola cinquanta) LOTTO N. 2: appartamento ubicato al piano terra-rialzato, distinto come int. 1 (uno), composto da vani catastali cinque e mezzo; riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione Nicastro, con le indicazioni: foglio di mappa 26, particella 14/sub.3, Contrada Scinà n. 28 (oggi Via Solforino), P.T., int.1 zona censuaria 1°, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 5,5, rendita catastale € 255,65. Prezzo base ridotto di 1/4: € 40.078,12 (euro quarantamilazerosettantotto virgola dodici). Cauzione: € 4.007,81 (euro quattromilazerozerosette virgola ottantuno) Aumento minimo: € 2.003,90 (euro duemi- Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Gennaio-Febbraio 2015 AsteInfoappalti [email protected] lazerozerotre virgola novanta) LOTTO N. 3: appartamento ubicato al piano primo, distinto come int.2 (due), composto da vani catastali sei e mezzo; riportato Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione Nicastro, con le indicazioni: foglio di mappa 26, particella 14/sub.4, Contrada Scinà n. 28 (oggi Via Solforino), P.T., int.2 zona censuaria 1°, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 6,5, rendita catastale € 352,48. Prezzo base ridotto di 1/4: € 50.625,00 (euro cinquantamilaseicentoventicinque virgola zero zero). Cauzione: € 5.062,50 (euro cinquemilazerosessantadue virgola cinquanta) Aumento minimo: € 2.531,25 (euro duemilacinquecentotrentuno virgola venticinque) ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, dovrà presentare in Cancelleria la propria istanza di partecipazione entro le ore 12.00 del giorno 20/01/2015 per la vendita con incanto, con somma non inferiore ad un decimo del prezzo base d’asta, mediante assegno circolare non trasferibile intestato alle “Poste Italiane S.p.A - Patrimonio Bancoposta”; l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra), entro un termine massimo di 60 giorni dalla data di aggiudicazione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane S.p.A.”Patrimonio Bancoposta”; in mancanza si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c. dispone che il creditore procedente, provveda, entro il termine di trenta giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto alla pubblicazione della stessa sulla rivista periodica “Aste Info Appalti”e della relazione di stima mediante inserimento nel sito internet “www.eugenius.it” e diffusione su un quotidiano di informazione a diffusione locale. Su impulso del creditore procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio. Cosenza, lì 10 dicembre 2014 Avv. Giovanni Tortorici *** AVVISO DI VENDITA Procedura n. 51/96 Registro Esecuzioni Immobiliari L’avv. ALESSANDRO CORTESE con studio in Via Francesco Colelli n. 42 di Lamezia Terme, nella procedura esecutiva promossa da Intesa Gestione Crediti S.p.A, - visto il provvedimento di delega alla vendita emesso dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Lamezia Terme in data 05.04.2007 ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.; - visti i provvedimenti datati 29.01.2008, 17.10.2008, 08.02.2010 e 27.09.2010, con cui il Giudice dell’Esecuzione ha autorizzato la fissazione di nuove vendite con riduzione di un quarto del prezzo base d’asta, ai sensi dell’art. 591, comma 2, c.p.c.; - visto l’esito negativo degli esperimenti di vendita; - visto il provvedimento, datato 17.12.2014, con cui il Giudice dell’Esecuzione ha autorizzato la fissazione di nuove vendite con una ulteriore riduzione di un quarto del prezzo base d’asta, ai sensi dell’art. 591, comma 2, c.p.c.; - ritenuto necessario, pertanto, fissare la vendita dei beni pignorati; visti gli artt. 569 e 591 c.p.c. AVVISA che nella data e nel luogo sotto indicati si procederà alla vendita senza incanto del compendio immobiliare di seguito indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale del presente avviso di vendita: LOTTO n. 1: Terreno, sito in S. Eufemia Lamezia Loc. Persicara, accatastato nel N.C.T. di Lamezia Terme, foglio di mappa 35 part.lla 221 - sem irr. - are 9.60 - cl.1 - redd. dom. € 6,20, redd. agr. € 1,74, e part.lla 222 - sem irr. - are 1.90 - cl.1 - redd. dom. € 1,23, redd. agr. € 0,34. PREZZO BASE: € 896,06 (euro ottocentonovantasei/06). LOTTO n. 2: Immobile ad uso abitativo, sito in S. Eufemia Lamezia Loc. Persicara, realizzato in assenza di concessione edilizia intorno al 1987, non accatastato ricadente nel terreno allibrato nel N.C.T. di Lamezia Terme, foglio di mappa 35 part.lla 221 - sem irr. - are 9.60 - cl.1 - redd. dom. € 6,20, redd. agr. € 1,74. Lo stesso di mq. 110,00, occupa il piano terra di un immobile composto da due piani f.t. Il suddetto immobile abusivo può essere sanato applicando quanto previsto dalla legge 47/85, art. 40 comma 6 e dall’art. 8-bis comma 4 del D.L. 146/85, convertito nella legge 298/85, e dalle più recenti leggi 724/94 e 326/2003. L’istanza va presentata al Comune di Lamezia Terme dall’aggiudicatario della vendita, entro i 120 giorni successivi alla notifica emessa dall’autorità giudiziaria. Per tale abuso, applicando la L.326/03, tabella C, è previsto il versamento di un oblazione pari ad € 100/mq per gli immobili ad uso residenziale, e di € 55,00 per l’anticipazione degli oneri concessori (tabella D), per cui si avrà: superficie pari a mq.86,35 (sup. utile resid.) + mq.17,16x0,60 (sup. utile non resid.) = mq. 96,65. Calcolo oblazione: mq. 96,65 x € 100,00 = € 9.665,00 Calcolo anticipazione oneri concessori: mq. 96,65 x € 55,00 = € 5.315,75 Totale spese condono = € 14.980,75 Le suddette spese sono già detratte dal valore di stima dell’immobile. PREZZO BASE: € 9.344,88 (euro novemilatrecentoquarantaquattro/88). LOTTO n. 3: Immobile ad uso abitativo, sito in S. Eufemia Lamezia Loc. Persicara, realizzato in assenza di concessione edilizia intorno al 1987, non accatastato ricadente nel terreno allibrato nel N.C.T. di Lamezia Terme, foglio di mappa 35 part.lla 221 - sem irr. - are 9.60 - cl.1 - redd. dom. € 6,20, redd. agr. € 1,74. Lo stesso di mq.110,00, occupa il primo piano di un immobile composto da due piani f.t. Il suddetto immobile abusivo può essere sanato applicando quanto previsto dalla legge 47/85, art. 40 comma 6 e dall’art. 8-bis comma 4 del D.L. 146/85, convertito nella legge 298/85, e dalle più recenti leggi 724/94 e 326/2003. L’istanza va presentata al Comune di Lamezia Terme dall’aggiudicatario della vendita, entro i 120 giorni successivi alla notifica emessa dall’autorità giudiziaria. Per tale abuso, applicando la L.326/03, tabella C, è previsto il versamento di un oblazione pari ad € 100/mq per gli immobili ad uso residenziale, e di € 55,00 per l’anticipazione degli oneri concessori (tabella D), per cui si avrà: mq.85,65 (sup. utile resid.) + mq.21,60 (sup. utile non resid.) = mq. 107,25 Calcolo oblazione: mq. 107,25 x € 100,00 = € 10.725,00 Calcolo anticipazione oneri concessori: mq. 107,25 x € 55,00 = € 5.898,75 Totale spese condono = € 16.623,75 N.B.: Le suddette spese sono già detratte dal valore di stima dell’immobile. PREZZO BASE: € 11.479,91 (euro undicimilaquattrocentosettantanove/91). LOTTO n. 4: Immobile uso sgombero/stalla, sito in S. Eufemia Lamezia Loc. Persicara, realizzato intorno al 1950, non accatastato ricadente nel terreno allibrato nel N.C.T. di Lamezia Terme, foglio di mappa 35 part.lla 221 - sem irr. - are 9.60 - cl.1 - redd. dom. € 6,20, redd. agr. € 1,74. Lo stesso di mq.110,00, occupa il piano terra di un immobile composto da due piani f.t. L’immobile distinto con in lotto n. 4, essendo stato realizzato prima del 1957, non è soggetto a condono. PREZZO BASE: € 5.932,62 (euro cinquemilanovecentotrentadue/62). Tutti gli immobili risultano attualmente occupati dal debitore. PER TUTTI I LOTTI: Data dell’esame delle offerte: 20.03.2015, ore 17. Luogo di esame delle offerte: Studio legale del professionista delegato sito in Via F. Colelli n. 42, piano 3°, di Lamezia Terme (Telefono 0968.200321). AVVISA ALTRESÌ che nelle ipotesi in cui: - non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito; - le offerte non siano efficaci ai sensi dell’art. 571 c.p.c.; - si verifichi una delle circostanze previste dall’art. 572,comma 3, c.p.c.; - la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione; si procederà alla vendita ai pubblici incanti del predetto compendio immobiliare, meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale del presente avviso di vendita, nella data e nel luogo di seguito indicati: LOTTO n. 1 come sopra descritto. Prezzo base: € 896,06 (euro ottocentonovantasei/06) Rilancio minimo: € 45,00 (euro quarantacinque/00). LOTTO n. 2 come sopra descritto. Prezzo base: € 9.344,88 (euro novemilatrecentoquarantaquattro/88) Rilancio minimo: € 467,00 (euro quattrocentosessantasette/00). LOTTO n. 3 come sopra descritto. Prezzo base: € 11.479,91 (euro undicimilaquattrocentosettantanove/91) 9 www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it Rilancio minimo: € 575,00 (euro cinquecentosettantacinque/00). LOTTO n. 4 come sopra descritto. Prezzo base: € 5.932,62 (euro cinquemilanovecentotrentadue/62) Rilancio minimo: € 296,00 (euro duecentonovantasei/00). Data dell’incanto 27.03.2015, ore 17. Luogo di esame delle offerte: Studio legale del professionista delegato sito in Via F. Colelli n. 42, piano 3°, di Lamezia Terme (Telefono 0968.200321). In tale udienza, a differenza della prima, per aggiudicarsi i beni sarà necessario effettuare almeno un rilancio del prezzo nella misura sopra indicata. I beni di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’Arch. Anna Maria Scavelli del 17.04.2006, che deve essere consultata dall’offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni. La stessa è consultabile dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 19, presso lo studio del professionista delegato, sito in Via Francesco Colelli n. 42 di Lamezia Terme, previo avviso telefonico allo 0968.200321. La perizia è, altresì, consultabile sul sito internet: www.aste.eugenius.it: Si avvisa che, in ogni caso, gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative. La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. La pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte e le condizioni della vendita sono regolate come segue. QUANTO ALLA VENDITA SENZA INCANTO: - A norma dell’art. 579 ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura legale o di procuratore legale anche a norma dell’art 579, comma 3, c.p.c.. - Il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.. - Le offerte di acquisto dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 19.03.2015 in busta chiusa e senza alcuna annotazione, presso lo studio del suindicato professionista delegato. Le stesse possono essere presentate dal lunedì al venerdì negli orari d’ufficio (9-12 /16.30-19). Sulla busta dovranno essere annotate, a cura del professionista ricevente o di suo delegato, il nome di chi materialmente provvede al deposito, il nome del Giudice dell’esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l’esame delle offerte. - Ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, dovrà presentare presso lo studio del professionista delegato una istanza di partecipazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia: l’indicazione del numero di RGE della procedura, l’identificazione del bene e del lotto cui si riferisce l’offerta, il prezzo offerto, il tempo ed il modo di pagamento ed ogni altro elemento utile alla valutazione di questa. Detta dichiarazione deve contenere: 1) le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa); 2) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. - L’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - In caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - Non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta. - La dichiarazione, inoltre, deve essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società), nonché - a titolo d cauzione - da un assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato - avvocato Alessandro Cortese - ovvero da un assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane SpA” per un importo non inferiore al decimo del prezzo base d’asta come sopra determinato, pena l’inefficacia. Detta somma sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. - La validità e l’efficacia dell’offerta d’acquisto è regolata dall’art. 571, comma 2, c.p.c.; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE SALVO CHE: 1) il Giudice/Professionista Delegato ordini l’incanto: 2) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta. - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se non viene presentata con le modalità e le prescrizioni indicate; 2) se perviene oltre il termine stabilito; 3) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568, sopra indicato; 4) se l’offerente non presta cauzione con le modalità sopra indicate, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. - Le modalità di vendita senza incanto sono regolate dagli artt. 572 e seguenti c.p.c.. - Le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi. Nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.. In caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c. - Il termine di versamento del saldo del prezzo, nonché di ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita è di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione,, mediante il deposito su un libretto di deposito postale o bancario nominativo, intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudice, presso la MPS SpA agenzia di Lamezia Terme. - Nel medesimo termine, contestualmente al versamento del saldo del prezzo, l’aggiudicatario dovrà produrre aggiornati certificati catastali ed aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene aggiudicato e dovrà effettuare il versamento delle spese di trasferimento nella misura del 20% del prezzo di aggiudicazione, a mezzo assegno circolare intestato al professionista delegato. Solo all’esito della corretta, completa e tempestiva effettuazione di tali adempimenti sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; - In caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate. - Le spese di trasferimento del bene sono a carico dell’aggiudicatario cui restano riservate le attività e i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati. - L’aggiudicatario potrà ottenere per l’acquisto dei beni posti all’asta mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al cd. protocollo ABI, rivolgendosi direttamente alle agenzie o filiali delle banche il cui elenco risulta reperibile presso il professionista delegato e presso il sito ABI. QUANTO ALL’EVENTUALE SUCCESSIVA VENDITA ALL’INCANTO. - A norma dell’art. 579 ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura legale o di procuratore legale anche a norma dell’art 579, comma 3, c.p.c.. - Il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Gennaio-Febbraio 2015 AsteInfoappalti [email protected] o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.. - Le offerte di acquisto dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 26.03.2015. in busta chiusa e senza alcuna annotazione, presso lo studio del suindicato professionista delegato. Le stesse possono essere presentate dal lunedì al venerdì negli orari d’ufficio (9-13/16.30-19). Nessuna annotazione dovrà essere apposta sulla busta. Sulla predetta busta dovranno essere annotate, a cura del professionista ricevente o di suo delegato, il nome di chi materialmente provvede al deposito, il nome del Giudice dell’esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l’esame delle offerte. - Ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, dovrà presentare presso lo studio del professionista delegato una istanza di partecipazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia: l’indicazione del numero di RGE della procedura, l’identificazione del bene e del lotto cui si riferisce l’offerta, il prezzo offerto, il tempo ed il modo di pagamento ed ogni altro elemento utile alla valutazione di questa. Detta dichiarazione deve contenere: 1) le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa); 2) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. - L’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - In caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - Non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta. - La dichiarazione, inoltre, deve essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società), nonché - a titolo d cauzione - da un assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato - avvocato Alessandro Cortese - ovvero da un assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane SpA” per un importo non inferiore al decimo del prezzo base d’asta come sopra determinato, pena l’inefficacia. - Le modalità di vendita all’incanto sono regolate dagli artt. 581 e seguenti c.p.c.. - La validità e l’efficacia dell’offerta d’acquisto è regolata dall’art. 571, comma 2, c.p.c.. - Le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.. La mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario. Anche nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria. - OFFERTE IN AUMENTO DI UN QUINTO: A norma dell’art. 584 c.p.c., avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte d’acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 (un quinto) quello raggiunto nell’incanto. Pertanto, l’aggiudicazione diverrà definitiva decorsi dieci giorni senza offerte in aumento. Tali offerte potranno essere depositate presso lo studio del professionista delegato, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e 10 verrà pronunciata a carico degli offerenti, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione. Ogni domanda di restituzione della cauzione dovrà essere indirizzata dagli offerenti al professionista delegato. - Il termine di versamento del saldo del prezzo, nonché di ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita è di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva mediante il deposito su un libretto di deposito postale o bancario nominativo, intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudice, presso la MPS spa - agenzia di Lamezia Terme. Nel medesimo termine, contestualmente al versamento del saldo del prezzo, l’aggiudicatario dovrà produrre aggiornati certificati catastali ed aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene aggiudicato e dovrà effettuare il versamento delle spese di trasferimento nella misura del 20% del prezzo di aggiudicazione, a mezzo assegno circolare intestato al professionista delegato. Solo all’esito della corretta, completa e tempestiva effettuazione di tali adempimenti sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; - In caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate; - Le spese di trasferimento del bene sono a carico dell’aggiudicatario cui restano riservate le attività e i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati. - L’aggiudicatario potrà ottenere per l’acquisto dei beni posti all’asta mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al cd. protocollo ABI, rivolgendosi direttamente alle agenzie o filiali delle banche il cui elenco risulta reperibile presso il professionista delegato e presso il sito ABI. Lamezia Terme, 20.01.2015 Il Professionista Delegato avv. Alessandro Cortese *** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE Procedura n. 53/2011 Registro Esecuzioni Immobiliari Tribunale di Lamezia Terme SI RENDE NOTO che il Giudice dell’Esecuzione Dott.ssa Adele Foresta con provvedimento del 16 ottobre 2014 ravvisate le condizioni per procedere ai sensi degli artt. 569, 571, e 576 c.p.c. come novellati dalle leggi 80 / 2005: 263 / 2005 e 51 / 2006, al prezzo base, rispettivamente, per il lotto uno di euro 220.000,00, per il lotto due di euro 174.000,00: per il lotto tre di euro 198.000,00 ha disposto la vendita coattiva dei seguenti beni: LOTTO UNO - “piena proprietà di un appartamento con superficie commerciale di mq. 198, posto al primo piano di un edificio di maggiore consistenza e attualmente diviso in due porzioni: la prima composta da ingresso, cucina, wc, salotto, due camere, bagno, ripostiglio; la seconda composta da due camere, un ripostiglio e un piccolo bagno. L’immobile è ubicato nel Comune di Lamezia Terme - Nicastro, via S. Miceli ed è censito nel NCEU al foglio 24, p.lla 746, sub 3, cat.A/3, classe 3: vani 5, r.c. euro 322,79. Sussistono difformità tra la suddivisione interna di fatto esistente e la planimetria catastale; i costi per la regolarizzazione, presuntivamente stimati dall’esperto, saranno a carico dall’aggiudicatario”. LOTTO DUE - “piena proprietà di un locale commerciale costituito da piano terra e piano interrato con superficie commerciale di 127 mq, ubicato nel Comune di Lamezia Terme - Nicastro, via S. Miceli ed è censito nel NCEU al foglio 24, p.lla 746, sub 33, cat. C/1, classe 7, 66 mq, r.c. euro 1124,84. L’unità immobiliare è stata realizzata abusivamente e per la stessa esiste pratica condono ancora aperta; i presumibili costi per il completamento della pratica, che saranno a carico dell’aggiudicatario, sono già stati detratti dal prezzo base d’asta”. LOTTO TRE - “quota di 1/2 della proprietà di un lotto di terreno edificabile, sul quale insistono un capannone di circa 530 mq. e un’abitazione di circa 205 mq:, composta da ingresso: corridoio, quattro stanze, salone, cucina, ripostiglio due bagni e uno stanzino. L’immobile è ubicato nel Comune di Feroleto Antico, località Fondaco - Frustato ed è censito nel NNCT al foglio 25, p.lla 240 e nel NCEU del medesimo Comune al foglio 25, p.lla 241 sub 1 e 2. L’immobile è edificato sulla scorta di permesso di costruire di dubbia legittimità; sussistono: www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it inoltre, difformità tra la suddivisione interna di fatto esistente e la planimetria catastale; i costi per la regolarizzazione, presuntivamente stimati dall’esperto, saranno a carico dell’aggiudicatario”. rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto, la successiva udienza per l’esame delle stesse e, per il caso in cui non abbia per qualsivoglia motivo luogo la vendita senza incanto, fin d’ora la data per gli incanti: EVIDENZIATO QUANTO ALLA VENDITA SENZA INCANTI, CHE: - ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato e quindi per il lotto uno di euro 220.000,00, per il lotto due di euro 174.000,00: per il lotto tre di euro 198.000,00; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI: - essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 220.000,00 per il lotto uno: di euro 174.000,00 per il lotto due e di euro 198.000,00 per il lotto tre; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5% del prezzo base; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Gennaio-Febbraio 2015 AsteInfoappalti [email protected] prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 10.02.2015 con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 11.02.2015 ore 9,30 e ss. NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 24.02.2015 con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 25 febbraio 2015 ore 9:30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a.” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN FUNZIONE DELLA VENDITA: - su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; - a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data pubblicità: - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - il creditore procedente può, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; - della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite - sia fatto carico al creditore procedente o surrogante. AVVERTE fin da ora le parti che ove all’udienza fissata per la celebrazione dell’incanto questo non abbia luogo per qualunque motivo si riserva di applicare immediatamente - e cioè a quella stessa udienza - l’art. 591 c.p.c. senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di nuova vendita Lamezia Terme, *** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 58/12 con ordinanza emessa all’udienza del 22.10.2014 ha disposto la vendita con incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 25.02.2015; lotto unico - “piena proprietà di un appezza- 11 www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it mento di terreno, ubicato in località Carigli o Fossa don Paolo, Platania (CZ), di medie dimensioni, in declivio, irriguo e libero, formante un corpo unico, con entro stante particella di altra ditta, recintato ed accessibile sia dal lato Nord che dal lato Sud, mediante due cancelli veicolari che immettono nella viabilità interna al lotto. Sui terreni sono stati edificati dei fabbricati, in corso di costruzione, uno dei quali destinato alla civile abitazione a due livelli e l’altro a deposito a servizio dell’azienda agricola. Allo stato il fondo è coltivato a bosco ceduo e in alcune zone ad alto fusto con macchie di arbusti e zone incolte. Il fondo è dotato di una vasca di raccolta d’acqua in cemento e di una terra, di recinzione su tutto il perimetro e di viabilità interna in discreto stato generale. I Terreni ricadono in zona agricola, e sottoposti al vincolo idrogeologico forestale. L’immobile adibito a capannone-deposito è stato edificato abusivamente ma è suscettibile di sanatoria i cui presumibili costi sono già stati detratti dal prezzo base d’asta. Gli immobili costituenti l’azienda sono classati al catasto del Comune di Platania al foglio di mappa N. 25: Fabbricato, particella N. 673, “fabbricato in corso di costruzione”, mq 340, Località Fossa Don Paolo snc, piano terra: Fabbricato, particella N. 675, “Fabbricato in corso di costruzione”, mq 205, località Fossa Don Paolo snc, piano T-1-2; Terreno, particella N. 32, Pascolo, consistenza 64 are 80 centiare, R.D. 4,35 - €, R.A. 3,01 €; Terreno, particella N.33 porz. AA, Seminativo 2, consistenza 60 are, R.D. 15,49 €- R.A. 4,65 € e porz. AB, Seminativo erborato 2, consistenza 27 are 40 centiare, R.D. 7,08 € - R.A. 2,83 € Terreno, particella N. 34, Bosco ceduo 2, consistenza 2 ettari 40 are 80 centiare, R.D. 24,87 € - R.A. 14,92 € Terreno, particella N. 36, Bosco ceduo 2 consistenza 81 are 20 centiare, R.D. 8,39 € - R.A. 5,03 € Terreno, particella N. 37, Bosco ceduo 2 consistenza 52 are 60 centiare, R.D. 5,43 € - R.A. 3,26 € Terreno, particella N. 146, Pascolo di classe U consistenza 19 are 70 centiare, R.D. 1,32 € - R.A. 0,92 € Terreno, particella N. 674, Bosco ceduo 2 consistenza 99 are 96 centiare, R.D. 10,33 € - R.A. 6,20 € Terreno, particella N. 676, Seminativo Irriguo 3 consistenza 61 are 28 centiare, R.D. 11,08 € - R.A. 6,01 € Terreno, particella N. 578, Seminativo Irriguo 3, consistenza 4 are, R.D. 0,72 € - R.A. 0,39 € Terreno, particella N. 677, Seminativo Irriguo arborato 3, consistenza 7 are, 13 centiare R.D. 1,66 € - R.A. 0,66 € Terreno, particella N. 581, Seminativo Irriguo arborato 3, consistenza 2 are, R.D. 0,46 € - R.A. 0,19 € Terreno, particella N. 172, Castagneto Frutto, consistenza 97 are 10 centiare, R.D. 17,55 € - R.A. 4,01 € Terreno, particella N. 173, Pascolo di classe U consistenza 67 are 80 centiare, R.D. 4,55 € - R.A. 3,15 € Terreno, particella N. 174, Pascolo di classe U consistenza 15 are 40 centiare, R.D. 1,03 € - R.A. 0,72 € Terreno, particella N. 582, Seminativo Irriguo arborato 3, consistenza 17 are 90 centiare, R.D. 4,16 € - R.A. 1,66 € Terreno, particella N. 584, Seminativo Irriguo arborato 3, consistenza 2 are 40 centiare, R.D. 0,56 € R.A. 0,22 € Terreno, particella N. 208, Pascolo di classe U consistenza 55 are 60 centiare, R.D. 3,73 € - R.A. 2,58 € Terreno, particella N. 209, Bosco ceduo 2, consistenza 1 ettari 22 are 60 centiare, R.D. 12,66 € R.A. 7,60 € Terreno, particella N. 587, Castagneto da Frutto 3,consistenza 15 are 40 centiare, R.D. 1,59 € - R.A. 0,64 € Terreno, particella N. 589, Castagneto da Frutto 3,consistenza 2 are 40 centiare, R.D. 0,25 € - R.A. 0,10 € Terreno, particella N. 590, Seminativo Irriguo arborato 3, consistenza 4 are 80 centiare, R.D. 1,12 € - R.A. 0,45 € Terreno, particella N. 592, Seminativo Irriguo arborato 3, consistenza 4 are, R.D. 0,93 € - R.A. 0,37 € Terreno, particella N. 236, Pascolo di classe U consistenza 38 are 10 centiare, R.D. 2,56 € - R.A. 1,77 € Terreno, particella N. 238, Bosco ceduo 2, consistenza 44 are 70 centiare, R.D. 4,62 € - R.A. 2,77 € Terreno, particella N. 240, Pascolo di classe U consistenza 9 are 40 centiare, R.D. 0,63 € - R.A. 0,44 € Terreno, particella N. 242, Castagneto da Frutto 3, consistenza 1 ettari 15 are 30 centiare, R.D. 11,91 € - R.A. 4,76.”;Prezzo base d’asta € 150.000,00 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO: - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 150.000,00 per il lotto unico; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Gennaio-Febbraio 2015 AsteInfoappalti [email protected] - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 24.02.2015 con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 25.02.2015, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 22.10.2014 Il Cancelliere *** R.E. 61/1994 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE visto l’art. 576 c.p.c. ORDINA per il giorno 18 Febbraio 2015 la vendita all’incanto dei seguenti beni immobili: lotto due - “fabbricato rurale ad un livello, con struttura in muratura, sito in Acconia di Curinga, località Scarcio, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 23, p.lla 68”; € 4.303,12 lotto tre - “fabbricato destinato a magazzino ad un livello, con struttura in muratura ed in precario stato di manutenzione, sito in Acconia di Curinga, località Scarcio, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 23, p.lla 68”; € 1.898,44 lotto quattro - “fabbricato utilizzato per ricovero celle cd autorimessa in precario stato di manutenzione. sito in Acconia di Curinga, località Scarcio, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 23, p.lla 68”; 12 € 2.404,69 lotto cinque - “fabbricato destinato ad abitazione con corte esclusiva, sito in Acconia di Curinga, località Scarcio, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 23, p.lle 68 e 161”; € 24.046,87 lotto sette - “ fabbricato rustico destinato ad abitazione con corte esclusiva sito in Acconia di Curinga, località Scarcio, riportato nel NCT di tale Comune al foglio n. 23 p.lle 158, sub. 2 e 5”; € 59.484,37 lotto otto - “terreno agricolo destinato a pollaio ed aia e a verde, sito in Acconia di Curinga, località Scarcio, riportato nel NCT di tale Comune al foglio n. 23, p.lla 76”; € 1.392,19 lotto undici - “terreno agricolo completamente cementato e destinato a deposito di attrezzature e mezzi agricoli a cielo aperto, l’immobile è sito in Acconia di Curinga, località Scarcio, riportato nel NCT di tale Comune al foglio n. 23, p.lla 157”; € 5.062,50 lotto dodici - “terreno agricolo di mq. 17.600 con complesso di tunnel a serre destinate alla produzione intensiva di fragole, sito in Acconia di Curinga. località Scarcio, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 31, p.lla 17”; € 26.578,12 lotto tredici - “terreno agricolo di mq. 18.570 con complesso di tunnel a serre destinate alla produzione intensiva di fragole, sito in Acconia di Curinga, località Scarcio, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 31, p.lla 2”; € 30.375,00 DISPONE - Che le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad euro 229,50 per il lotto n. 2, ad euro 101,25 per il lotto n. 3, ad euro 128,25 per il lotto n. 4, ad euro 1.282,50 per il lotto n. 5, ad euro 3.172,50 per il lotto n. 7, ad euro 74,25 per il lotto n. 8, ad euro 270,00 per il lotto n. 11, ad euro 1.417,50 per il lotto n. 12, ad euro 1.620,00 per il lotto n. 13. - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a nonna dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579 comma 3, i1 mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.); - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di RGE della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma l, lett. f cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri e la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane SpA - Patrimonio Banco Posta.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di un decimo della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura del l’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l ‘aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’ incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c: Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione termine perentorio fino alle ore 13.00 del giorno 17 Febbraio 2015, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; STABILISCE - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane SpA. Patrimonio Banco Posta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal G.E.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’alt. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, 6.11.2014 *** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC In danno di proc. nr. 61/04 RGE Richiesta da Banca Nuova SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 61/04, con ordinanza emessa all’udienza del 05.11.2014 ha disposto la vendita con incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 18.02.2015; lotto unico prezzo base: €100.867,50 descrizione del lotto: “immobile realizzato su due livelli sito in San Pietro a Maida, alla Via Diaz, n. 20, riportato nel NCEU di detto comune al foglio 13, p.lla 1513, cat. A/3, classe 2 consistenza 8 vani; SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 100.867,50 per il lotto unico; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.P.A. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Gennaio-Febbraio 2015 AsteInfoappalti [email protected] la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 17.02.2015 con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 18.02.2015, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, 13 il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 05.11.2014 Il Cancelliere *** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 62/2011, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 10.12.2014, ha disposto la vendita senza incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 11.03.2015, ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto del medesimo lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per l’udienza del 25.03.2015; lotto unico - “piena proprietà di un appartamento al secondo piano di un edificio a tre piani fuori terra, sito nel Comune di Lamezia Terme, Via Giovanni XXIII, censito nel NCEU del predetto Comune, sez. Sant’Eufemia, al foglio 14, p.lla 833, sub 4, cat. A/2, classe U, vani 7,5. L’appartamento è composto da ingresso, soggiorno, cucina, studio, tre stanze da letto di cui una matrimoniale, due bagni, ripostiglio, lavanderia, due cabine guardaroba, tre balconi, un terrazzo”; Prezzo Base d’asta di € 256.000,00; SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA SENZA INCANTO Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 256.000,00 per il lotto unico; - ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiunta- www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it mente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa Patrimonio BancoPosta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI: - essa deve aver luogo al prezzo base sopra indicato di euro 256.000,00 per il lotto unico; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acqui- sto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 10.03.2015, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 11.03.2015, ore 09,30 e segg.; Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Gennaio-Febbraio 2015 AsteInfoappalti [email protected] NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 24.03.2015, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 25.03.2015, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa - Patrimonio BancoPosta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 12.12.2014 Il Cancelliere *** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 71/2008, con ordinanza emessa all’udienza del 15.10.2014 ha disposto la vendita con incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 25.02.2015. lotto uno - “proprietà superficiaria avente ad oggetto fabbricato produttivo edificato su terreno di mq. 1.150, sito in Maida, località Piano delle Forche, interno all’area PIP. Il fabbricato, non ancora accatastato, è a due piani fuori terra, con struttura in c.a. prefabbricata, composto da capannone principale di mq.400, uffici piano primo di mq. 270, terrazzo scoperto al piano primo di mq. 130, tettoia in ferro chiusa di mq. 50; intorno al capannone vi è un’area libera e recintata di circa 700 mq. Il terreno gravato dalla proprietà superficiaria è censito nel NCT del Comune di Maida al foglio 20, p.lla. 409, classificato ente urbano ed è di proprietà del Comune di Maida”; Prezzo base d’asta € 183.515,62 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STA- www.astepress.it - www.asteannunci.info 14 BILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 183.515,62 per il lotto unico; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 24.02.2015, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 25.02.2015, ore 9,30 e ss., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 15.10.2014 Il Cancelliere *** AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI nella proc. esec. imm. 71/2011 R.E. SI RENDE NOTO che il Giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 12.11.2014 ha disposto la vendita all’incanto, in un unico lotto, del seguente bene immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: Lotto Unico - “Piena proprietà di un appartamento sito nel Comune di Filadelfia alla via Amman, comprensivo di vano cantina posta al piano seminterrato, identificato nel NCEU del predetto Comune al foglio 26, p.lla 1322 sub 5, categoria A/3, classe 1, vani 5,5, rendita catastale euro 176,11. L’appartamento è situato al primo piano di un fabbricato a tre piani fuori terra e uno seminterrato ed ha un’ampiezza di 95 mq”; Prezzo base Euro 86.500,00 Gli interessati a presentare offerta di acquisto possono esaminare il bene in vendita chiedendo di accedere all’immobile, previa preventiva comunicazione scritta al debitore-custode, nei giorni e nelle ore indicati dal combinato disposto ex artt. 519 e 147 c.p.c. FISSA La vendita con incanto per il 11.3.2015 ore 9.30 e segg. presso il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, al prezzo base d’asta come sopra determinato di Euro 86.500,00 Ogni concorrente per essere ammesso alla vendita dovrà presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di R.G.E. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa si riferisce, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra coniugi). All’istanza di partecipazione deve essere allagata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale); In caso di dichiarazione di partecipazione presentata da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento. Con l’istanza di partecipazione da presentarsi in busta chiusa e senza segni di riconoscimento deve essere depositato assegno circolare non trasferibile intestato a “POSTE ITALIANE S.p.A. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione in ragione del 10 % del prezzo base d’asta. In ogni caso le spese di trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la cancellazione delle formalità. L’offerta di acquisto è irrevocabile tranne che il Giudice ordini l’ncanto, siano decorsi 120 gg dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta. Il termine ultimo per depositare istanza di partecipazione alla vendita con incanto, nella Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale di Lamezia Terme, è entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 10.3.2015; Le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d’asta. L’immobile viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come identificato, descritto e valutato dall’esperto nella relazione. L’aggiudicatario dovrà versare: a) la differenza del prezzo di aggiudicazione detratta la cauzione entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “POSTE ITALIANE S.p.A. - Patrimonio Bancoposta”; b) depositare idonea ed aggiornata certificazione ipo-catastale concernente l’immobile posto in vendita ed attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, nonchè del pagamento delle spese di trasferimento da parte dell’aggiudicatario, per come liquidate dalla Cancelleria; c) l’aggiudicatario dovrà provvedere a sua cura e spese alla voltura catastale dell’immobile trasferitogli, alla sanatoria e/o condono di eventuali irregolarità urbanistiche entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. Maggiori informazioni in Cancelleria Lamezia Terme Il Cancelliere *** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI EX ART 569 COMMA 3 CPC NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 76/89 R.E. IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE SI RENDE NOTO Che con ordinanza del 22.10.2014 ha disposto la vendita con incanto dei seguenti beni immobili: Lotto uno: Appezzamento di terreno in agro di Lamezia Terme, Località Conca, soggetto a vincolo urbanistico, complessivamente esteso Ha 0.78.70, indicato in catasto al fg. 24, p.lla 95 - 136 (già 63/b) - 94 e 96. Lotto due: Appezzamento di terreno in agro di Lamezia Terme, Località Conca, soggetto a vincolo urbanistico, complessivamente esteso Ha 01.17.00, indicato in catasto al fg. 24, p.lla 4 - 66 - 99 - 109. Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Gennaio-Febbraio 2015 AsteInfoappalti [email protected] FISSA La vendita con l’incanto per il 25/02/2015 ore 09.30 al prezzo d’asta così determinato: € 8.250.09 per il lotto n. 1 € 12.269,36per il lotto n. 2: Chiunque tranne il debitore,intenderà partecipare alla vendita dovrà presentare entro le ore 13.00 del 24/02/2015 nella Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa si riferisce,le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; All’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale) in caso di partecipazione di più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; Con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione del 10% del prezzo base d’asta; nonchè il versamento delle spese in ragione del 20% del prezzo base d’asta. La misura minima dell’aumento da apportare al’offerta a pena inammissibilità, è pari al 5% del prezzo base d’asta. Gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative. La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; Il pagamento del prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione già prestata, deve essere effettuato dall’aggiudicatario nella Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari entro il sessantesimo giorno dalla data di aggiudicazione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”. Soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento da parte dell’aggiudicatario, cui resteranno riservate le attività e i costi per la cancellazione delle formalità, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Ulteriori informazioni potranno essere richieste in cancelleria Lamezia Terme, lì Il Cancelliere *** Ufficio Esecuzioni Immobiliari R.E.n. 78/2008 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE letti gli atti del procedimento; preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente; rilevato che custode del bene pignorato è la debitrice; considerato che la natura e la destinazione del compendio, unitamente alla carenza di elementiprobatori da cui poter evincere il concreto pericolo di un relativo deterioramento nelle more della definizione della procedura di vendita, inducono a ritenere che la sostituzione del debitore con un terzo nell’attività di custode giudiziario, non abbia, allo stato, utilità, ex art. 559, comma 4, c.p.c., come novellato dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, fermo restando l’obbligo di rendere il conto di gestione, ex artt. 560 e 593 c.p.c.; ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto in ordine alla valutazione del compendio immobiliare, ma non alla composizione dei lotti, da limitare a due, accorpando il terreno adiacente all’abitazione alla stessa; ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, al prezzo base di euro 38.125,68 per il lotto n. 1 e di euro 437,62 per il lotto n. 2 alla vendita coattiva con incanto dei seguenti beni immobili: lotto1 - “quota pari a 2/9 della piena proprietà di un edificio ad uso abitativo sito in Lamezia Terme, località Cafarone, via A. Nucifero, riportato ne. NCEU al foglio 10, p.lla 397, sub. 4, cat. A/2, classe U, vani 10,5, piano S1-T-1, nonché quota pari a 2/18 della piena proprietà dell’adiacente appezzamento di terreno, riportato nel NCT al foglio 10, p.lla 444 (ex 115), 446 (ex 116), 448 (ex 121), 450 (ex 122)”; lotto 2 - “quota pari a 2/18 della piena proprietà di un appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme, località Forestella, avente una superficie di mq. 6.570, riportato nel NCT al foglio 7, p.lle 290 e 291”; EVIDENZIATO CHE: - la vendita all’incanto deve aver luogo al prezzo indicato di euro 38.125,68 per il lotto n. 1 e di euro 437,62 per il lotto n. 2; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5 % del prezzo base di ciascun lotto; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1 c.p.c.). - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome: cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre: oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1. lett. f., cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di avere preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione: da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione),in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato o giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di 15 www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono presentare offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.: Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dell’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA - per la presentazione presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 17.2.2015, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - per il giorno 18.2.2015, ore 9.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo di cui innanzi; STABILISCE, ALTRESÌ, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dell’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relativa; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del presso; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a.” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto della banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata del g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN FUNZIONE DELLA VENDITA CHE: - su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; - a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data pubblicità: - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp.att. c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - a sue spese(rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’ncanto; - la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; - della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite - sia fatto carico al creditore procedente o surrogante: AVVERTE fin d’ora le parti che ove, all’udienza fissata per la celebrazione dell’incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente - e cioè a quella stessa udienza - l’articolo 591 cod.proc.civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una nuova vendita. *** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART. 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO CHE Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 87/95 R.G.E. con ordinanza emessa all’udienza del 22.10.2014, ha disposto la vendita con incanto del lotto numero cinque nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 25.02.2015; lotto n. 5 - “Fabbricato in Lamezia Terme - Sambiase - via Mantenga, di tre piani fuori terra, al piano seminterrato vi sono due locali, un servizio igienico, un’autorimessa, la scala di accesso ai piani superiori; al piano rialzato vi sono un soggiorno, una cucina, un bagno ed il vano scala; al primo piano vi sono tre vani, due bagni ed il vano scale; al secondo piano vi sono due locali comunicanti, il vano scala, un balcone ed un ampia superficie terrazzata, per una superficie residenziale complessiva di mq. 183; è in buono stato ed è dotato di impianto idricosanitario, elettrico e di riscaldamento; ne costituisce pertinenza il giardino circostante di circa di mq. 112, detto fabbricato, edificato su terreno riportato in NCT al foglio di mappa 85, particelle 1141 e 1152 è in corso di definitivo accatastamento; presenta alcune difformità urbanistiche sanabili entro 120 giorni dalla notificazione del decreto di trasferimento mediante il pagamento della somma di £.8.000.000 (pari a €4.131,66) circa, già detratta dal prezzo base d’asta fissato in euro 48.868,27 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: VENDITA CON INCANTO: Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Gennaio-Febbraio 2015 AsteInfoappalti [email protected] - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 48.868,27 per il lotto n. 5; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad euro 1.549,37; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.); - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.P.A. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte si fanno a norma dell’art. 571 e, prima di procedere alla gara di cui all’art. 573, il Cancelliere da pubblico avviso dell’offerta più alta a norma dell’art. 570 c.p.c.; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino a quattro giorni prima del giorno fissato per l’incanto, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 25.02.2015, ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di trenta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì *** AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART.569 COMMA 3 CPC Proc. esec. imm. N. 97/02 R.E. SI RENDE NOTO che il Giudice dell’esecuzione, con ordinanza dell’1.10.2014 ha disposto la vendita all’incanto, in un unico lotto, del seguente bene immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: Unico Lotto: Immobile sito in Curinga alla via Romolo Murri, costituito da un appartamento di mq. 134 posto al primo piano e da un magazzino a piano terra di mq. 101, riportati rispettivamente nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio 37, p.lla 994 sub 3, cat. A/4, cl 2, e sub 2, cat. C/2, cl 2. VALORE DEL BENE: EURO 29.286,75 Gli interessati a presentare offerta di acquisto possono esaminare il bene in vendita chiedendo di accedere all’immobile, previa preventiva comunicazione scritta al debitore-custode, nei giorni e nelle ore indicati dal combinato disposto ex artt. 519 e 147 c.p.c. FISSA La vendita con incanto per il 11.2.2015 ore 9.30 e segg. presso il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, al prezzo base d’asta come sopra determinato di Euro 29.286,75 Ogni concorrente per essere ammesso alla vendita dovrà presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di www.astepress.it - www.asteannunci.info 16 www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it R.G.E. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa si riferisce, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra coniugi). All’istanza di partecipazione deve essere allagata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale); In caso di dichiarazione di partecipazione presentata da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento. Con l’istanza di partecipazione da presentarsi in busta chiusa e senza segni di riconoscimento deve essere depositato assegno circolare non trasferibile intestato a “POSTE ITALIANE S.p.A. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione in ragione del 10 % del prezzo base d’asta. In ogni caso le spese di trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la cancellazione delle formalità. L’offerta di acquisto è irrevocabile tranne che il Giudice ordini l’ncanto, siano decorsi 120 gg dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta. Il termine ultimo per depositare istanza di partecipazione alla vendita con incanto, nella Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale di Lamezia Terme, è entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 10.2.2015; Le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d’asta. L’immobile viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come identificato, descritto e valutato dall’esperto nella relazione. L’aggiudicatario dovrà versare: a) la differenza del prezzo di aggiudicazione detratta la cauzione entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “POSTE ITALIANE S.p.A. - Patrimonio Bancoposta”; b) depositare idonea ed aggiornata certificazione ipo-catastale concernente l’immobile posto in vendita ed attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, nonchè del pagamento delle spese di trasferimento da parte dell’aggiudicatario, per come liquidate dalla Cancelleria; c) l’aggiudicatario dovrà provvedere a sua cura e spese alla voltura catastale dell’immobile trasferitogli, alla sanatoria e/o condono di eventuali irregolarità urbanistiche entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. Maggiori informazioni in Cancelleria Lamezia Terme Il Cancelliere *** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 120/2013, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 03.12.2014, ha disposto la vendita senza incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 11.03.2015, ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto dei medesimi lotti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per l’udienza del 25.03.2015; lotto unico - “Piena proprietà di un appartamento composto da cinque vani, ubicato nel Comune di Nocera Terinese, Villaggio “Riviera del Sole”, c.da Marina DE Luca, riportato nel NCEU del predetto Comune al foglio 45, p.lla 197 sub. 3. L’immobile è posto al primo piano (secondo fuori terra) di uno stabile a tre piani fuori terra, ha una superficie lorda di mq. 73,96 e, di fatto, è diviso in due unità abitative contigue (di cui una attualmente adibita ad ufficio), entrambe composte da soggiorno, camera, bagno e balcone. Detta suddivisione è conforme ai titoli abilitativi ma non è conforme alla planimetria catastale; inoltre, sussistono lievi difformità nelle tramezzature di divisione interna dei due locali. Gli abusi sono suscettibili di sanatoria, i cui presumibili costi - che resteranno a carico dell’aggiudicatario - sono già stati detratti dal prezzo base d’asta”; Prezzo base d’asta € 68.000,00 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA SENZA INCANTO Quanto alla vendita senza incanto, da effet- tuarsi al prezzo base di euro 68.000,00 per il lotto unico; - ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa Patrimonio BancoPosta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Gennaio-Febbraio 2015 AsteInfoappalti [email protected] d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI: - essa deve aver luogo al prezzo base sopra indicato di euro 68.000,00 per il lotto unico; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 10.03.2015, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 11.03.2015, ore 09,30 e segg.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 24.03.2015, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 25.03.2015, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa - Patrimonio BancoPosta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, www.astepress.it - www.asteannunci.info 17 www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì Il Cancelliere *** RE. n. 121/2010 Il Cancelliere delle Esecuzioni Immobiliari AVVISA CHE che il Giudice dell’Esecuzione Dott.ssa Adele Foresta, nella procedura esecutiva immobiliare n° 121/2010 RE, ha disposto la vendita senza incanto del lotto sottodescritto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per il giorno 4 MARZO 2015, ore 9,30 e seguenti. Lotto unico: piena proprietà di appezzamento di terreno situato in Carlopoli - Area PIP (Provincia di Catanzaro) originariamente costituito da due lotti, dell’estensione complessiva di mq 1.600, con sovrastante fabbricato industriale di circa mq 1.100, realizzato per la produzione industriale di bibite gassate e strutturato in funzione dei cicli di lavorazione, composto da tre ampie sale al piano terra per le fasi di lavorazione e per il deposito e due ampie sale al primo piano adibite ad uffici; in entrambi i piani sono presenti servizi igienici. Dotato di ampio portico e piazzale esterno e presenta abusi sanabili entro 120 giorni da decreto di trasferimento; il costo dell’oblazione, pari a circa € 3.300,00, è già stato considerato nella determinazione del prezzo Prezzo base € 268.945,31. - ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane Spa Patrimonio BancoPosta” in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; EVIDENZIATO, QUANTO ALL’EVENTUALE SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI, CHE: - essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di € 268.945,31; - le offerte in aumento,a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma I, cpc, tranne il debitore è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’art.579, ultimo comma, presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente l’indicazione del prezzo, del tempo, del modo di pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta (il procuratore dovrà in ogni caso essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato articolo 579, comma 3, cpc, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’articolo 583, comma I, cpc); - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Gennaio-Febbraio 2015 AsteInfoappalti [email protected] - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane Spa - Patrimonio Banco Posta”, in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., dei compendi immobiliari sopra indicati e meglio descritti nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 3 marzo 2015, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 4 marzo 2015, ore 9,30 e segg.; FISSA, NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti dei compendi immobiliari sopra indicati e meglio descritti nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 17 MARZO 2015, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - per il giorno _18 MARZO 2015, ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti dei compendi immobiliari sopra indicati, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; STABILISCE, ALTRESÌ, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e 18 passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane Spa - Patrimonio Banco Posta”; (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN FUNZIONE DELLA VENDITA: - su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; - a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data pubblicità: - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - il creditore procedente può, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; - della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite - sia fatto carico al creditore procedente o surrogante. Lamezia Terme, lì IL CANCELLIERE *** AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it EX ART. 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare n° 129/95 R.G.E., promossa da Credito Emiliano S.p.a, all’udienza del 5 novembre 2014, ha disposto la vendita con incanto di n. 10 lotti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per l’udienza del 18 febbraio 2015: lotto uno - “appezzamento di terreno di mq 2910 sito in San Pietro a Maida, destinato ad uliveto, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 5, p.lla 188”; lotto due - “appezzamento di terreno di mq. 1030 sito in San Pietro a Maida, destinato ad uliveto, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 2, p.lle 28 e 290”; lotto tre - “appezzamento di terreno di mq. 1400 sito il San Pietro a Maida: destinato ad uliveto, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 8, p.lle 623 e 629”; lotto quattro - “appezzamento di terreno di mq. 630 sito in San Pietro a Maida, destinato ad uliveto, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 8 p.lle 353 e 356; lotto sei - “locale posto al piano terra di 59 mq. Sito in San Pietro a Maida, rione Carpitone, riportato nel NCEU di tale comune al foglio n. 13, p.lla 1215, sub 1, cat. C/6; lotto sette - “appartamento posto al primo piano di mq. 114, sito in San Pietro a Maida, rione Carpitone, riportato nel NCEU di tale comune al foglio n. 13, p.lla 1215, sub. 2, cat. A/3; lotto otto _ “quota pari ad 1/2 della piena proprietà di un locale seminterrato di mq. 36, sito in San Pietro a Maida, rione Carpitone, riportato nel NCEU di tale comune al foglio 13, p.lla 1215, sub 5; lotto nove - “quota pari ad 1/2 della piena proprietà di un immobile a tre piani fuori terra sito in San Pietro a Maida, piazza Michele Bianchi, riportato nel NCEU di tale comune al foglio n. 13, p.lla 310, sub. 4, cat. A/4; lotto undici A - “appartamento sito in Lamezia Terme, località Ginepri, piano terra, esteso per mq. 81,00, riportato nel NCEU di tale comune al foglio n. 23, p.lla 159, sub. 3 int. 1; lotto undici B - “appartamento sito in Lamezia Terme, località Ginepri, piano primo, esteso per mq. 81,00, riportato nel NCEU di tale comune al foglio n. 23, p.lla 159, sub. 6, int. 4; SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL G.E. HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: essa deve aver luogo al prezzo base di euro 6.743,94 per il lotto n. 1, di euro 2.250,00 per il lotto n. 2, di euro 9.750,00 per il lotto n. 3, di euro 1.425,00 per il lotto n. 4, di euro 10.500,00 per il lotto n. 6, di euro 28.586,25 per il lotto n. 7, di euro 2.850,00 per il lotto n. 8, di euro 10.474,32 per il lotto n. 9, di euro 24.091,86 per il lotto n. 11A, di euro 23.794,86 per il lotto n. 11B; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad euro 700,00 per il lotto n. 1, ad euro 250,00 per il lotto n. 2, ad euro 1.000,00 per il lotto n. 3, ad euro 150,00 per il lotto n. 4, ad euro 1.100,00 per il lotto n. 6, ad euro 4.100,00 per il lotto n. 7, ad euro 300,00 per il lotto n. 8, ad euro 1.500,00 per il lotto n. 9, ad euro 3.400,00 per il lotto n. 11A e ad euro 3.400,00 per il lotto n. 11B; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA CON INCANTO - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 17 febbraio 2015: con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno _18 febbraio 2015, ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Gennaio-Febbraio 2015 AsteInfoappalti [email protected] passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. Lamezia Terme, lì 12 novembre 2014 Il Cancelliere *** AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI EX ART. 569 C.3 CPC PROC. N. 153/97 RE SI RENDE NOTO Che il G.E. con sua ordinanza del 26.11.14 ha disposto la vendita all’incanto che si terrà nell’aula delle pubbliche udienze di questo Tribunale avanti al giudice delle esecuzioni, dell’immobile sottodescritto al prezzo base di € 118.191,00: “Piena proprietà del locale da adibire ad attività artigianale sito nel Comune di Lamezia Terme Via delle Imprese,30, di mq 916 oltre manufatti accessori per servizi. In Catasto al fg 44 p.lla 118 sub 1-2-3. Tutto da riaccatastare con variazione. Porzione del fabbricato e alcuni manufatti di servizio sono soggetti a condono edilizio,in quanto realizzati abusivamente.Non è stato rilasciato il certificato di abitabilità.Non esiste contratto di locazione”. FISSANDO la vendita all’incanto per il giorno 11 marzo 2015 ore 12,00 e segg. presso il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, al prezzo base d’asta così come sopra indicato. La misura minima da apportare alle offerte a pena d’inammissibilità è pari al 5% del valore dell’immobile. Ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane -Patrimonio Banco Posta s.p.a.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolar-mente presente, non divenga aggiudicatario; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - Il termine ultimo per depositare l’istanza di partecipazione nella cancelleria delle esecuzione immobiliari del Tribunale di Lamezia Terme è fissato entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 10.3.2015. - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, www.astepress.it - www.asteannunci.info 19 www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane-Patrimonio Banco Posta s.p.a.” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privile-giata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuar-si contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; - Maggiori informazioni in cancelleria. Lamezia Terme 26.11.14 Il cancelliere C1 F.to dott.ssa Chirico *** AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 178/93 R.E. Si rende noto che il Giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 8.10.2014, ha disposto, per la proc. esec. imm. N. 178/93 R.E., la vendita all’incanto per l’udienza del 4.2.2015, ore 9,30 e segg, che sarà tenuta presso la sede delle pubbliche udienze del Tribunale, dei seguenti beni immobili: Lotto N. 2 - “Quota parte pari ad 1/4 di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Lamezia Terme, località Bosco Amatello, n. 2, esteso per mq 988,80, nell’intero, riportato nel N.C.T. di detto comune al foglio 6, p.lla 238, qualità uliveto, classe 2. Sul suolo insiste un piccolo casotto in lamiera, a un piano fuori terra, destinato a deposito di mezzi”; Prezzo base Euro 1.250,00 Rilancio minimo da apportare all’offerta Euro 62,50 Lotto N. 3 - “Quota parte pari ad 1/4 di un appezzamento di terreno, destinato in parte a seminativo irriguo ed in parte ad uliveto, sito nel Comune di Lamezia Terme, località Bosco Amatello, n. 2, esteso per mq 1.878,05, nell’intero, riportato nel N.C.T. di detto comune al foglio 6, p.lla 159 qualità seminativo irriguo per are 3,00, classe 3, e uliveto per are 16,40, classe 2. Sul suolo insiste un fabbricato della superficie commerciale di mq 217,16, di cui mq 141,21 al piano rialzato e mq 65,95 al primo piano privo di licenza edilizia e non accatastato, ma tale irregolarità può essere sanata entro 120 giorni dalla notificazione del decreto di trasferimento, con importo da pagare già detratto dal prezzo base d’asta”. Prezzo base Euro 9.500,00 Rilancio minimo da apportare all’offerta Euro 475,00 MODALITÀ DELLA VENDITA - ognuno, ai sensi dell’art.579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c.; - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di R.G.E. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa si riferisce, le proprie generalità e, se coniugato, il regime patrimoniale tra coniugi. - con l’istanza di partecipazione, corredata da copia di valido documento di identità, da presentarsi entro il 3.2.2015, ore 13,00, in busta chiusa e senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile intestato a “POSTE ITALIANE S.p.A. Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione) in ragione del 10% del prezzo base d’asta. - all’esterno della busta vengono annotati, a cura del Cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del Giudice dell’Esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, che può essere consultata dall’offerente; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere- ivi compresi quelli urbanistici per qualsiasi motivo non considerati, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “POSTE ITALIANE S.p.A. - Patrimonio Bancoposta”; in mancanza si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - l’aggiudicatario dovrà versare, inoltre, le spese di trasferimento, restando al medesimo riservate anche le attività e i costi di registrazione e trascrizione del decreto, nonché la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquisiti; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di idonea ed aggiornata certificazione catastale e di aggiornati certificati relativi ad iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene posti in vendita, nonchè del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, per come liquidate dalla Cancelleria, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c. Lamezia Terme li Il Cancelliere Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it