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INFOAPPALTI
Gennaio-Febbraio 2015
Anno XIII - Gennaio-Febbraio 2015 - Nr 137
L’anno appena cominciato dovrebbe presentare un lieve segno di miglioramento e prezzi che scendono ancora
Immobiliare, prevista lenta ripresa
Impossibile acquistare? Si può ricorrere a formule alternative come “regolarizzare” l’affitto con riscatto
Prezzi ai minimi storici, mutui e transazioni (parliamo di rogiti) in crescita sono
segnali positivi che lasciano intravedere
una ripresa delle compravendite per il
2015. un'inversione di tendenza già in
atto nell'ultima parte dell'anno appena
concluso.
I prezzi sono scesi ancora di un 2,9%
a livello nazionale, ma non hanno ancora toccato il fondo. Nel corso di questo anno assisteremo quindi a
un'ulteriore flessione dei valori degli immobili, meno evidente nelle grandi città,
dove la domanda di casa è già ripartita.
Un segnale positivo arriva dalla ripresa
delle erogazioni, anche se il plafond
delle banche è comunque diretto a
quei (pochi) soggetti considerati affidabili secondo i rigidi requisiti richiesti è
innegabile, però, che i tassi sui mutui
stiano scendendo e, con l'euribor ai minimi storici, per chi ha a disposizione un
capitale iniziale è un buon momento per
accendere un mutuo. Non bisogna di-
menticare che una spinta potrebbe arrivare dagli aiuti messi in atto dal governo per i mutui, come il fondo per le
giovani coppie.
È un buon momento per l'acquirente
perché c'è una vasta offerta di immobili
sul mercato, anche se non tutti possono disporre del capitale necessario
per acquistare un'abitazione e la cattiva
congiuntura economica rende difficili le
scelte di chi vuole una casa. Molto dipenderà dalla tanto auspicata riforma
della pressione fiscale, perché se le
cose non cambiano sempre più gente
sarà spinta a mettere la propria casa
sul mercato. ma l'elevata tassazione e,
soprattutto, l'incertezza frenano gli investimenti sul mattone.
Il trend 2015
I cambiamenti demografici fanno sì che
ci sia una minor richiesta di case nuove,
quindi la partita si giocherà ancora sull'usato. Una parte di questo usato
ormai è fuori dal mercato, per il resto si
sfrutteranno ancora gli incentivi sulle ristrutturazioni e le riqualificazione edilizie, prorogati per tutto il 2015.
Chi non può acquistare ricorre a formule alternative, per esempio una maggiore "regolarizzazione" dell'affitto con
riscatto, prevista dal decreto sbloccaitalia, potrebbe spingere più persone a
optare per questa formula. Anche perché chi vuol vendere deve cercare di
venire incontro alle esigenze dei compratori. L'affitto avrà anche l'anno prossimo un ruolo importante, in particolar
modo per quelle categorie per cui è più
difficile accedere all'acquisto.
Una spinta, anche in questo caso, potrebbe arrivare dagli incentivi fiscali per
chi acquista e affitta la casa per otto
anni a canone concordato.
E
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La Suprema Corte è intervenuta sul caso di una tifosa del Palermo che ha subìto la frattura di uno zigomo
SOMMARIO
ELENCO BANDI
CALABRIA
Tribunale di Catanzaro
pag. 3
Tribunale di Lamezia Terme
3
Se uno spettatore viene ferito nello stadio
potrebbe risponderne la società sportiva
di Luca Leone*
del bene (art. 2051 cod. civ. “Danno
cagionato da cosa in custodia”) trattanUna donna si era redosi, nel caso di specie, di danno ricata allo stadio di
conducibile non alla natura del bene
Palermo per assicustodito, né dall’uso che ne è stato
stere alla partita di
fatto dal custode, bensì al comportacalcio Palermo-Camento illecito di un terzo, rispetto al
tania disputatasi il
quale lo stadio ha rappresentato esclu24 ottobre 2000. All’improvviso veniva sivamente il contesto nell’ambito del
colpita al volto da un moschettone da quale è maturata la vicenda: ed è matrekking lanciato da un anello superiore turata per ragioni attinenti all’esagitadegli spalti, in corrispondenza della zione del pubblico; non per effetto della
curva sud riportando la frattura dell’arco peculiare conformazione o delle modazigomatico.
lità di gestione del luogo.
La malcapitata si rivolgeva, quindi, al triDunque, secondo i giudici di Piazza
bunale di Palermo per ottenere il risarCavour la sentenza della Corte di Apcimento dei danni dalla U.S. Città di pello deve essere confermata.
Palermo (Palermo Calcio) quale cuNessuna responsabilità, quindi, per le
stode dello stadio cittadino. Secondo società di calcio per fatti accaduti all’inla donna, difatti, sulla società sportiva terno dello stadio?
incombeva l’onere di controllare che gli Niente affatto. Nel caso di specie, ad
spettatori non introducessero all’interno avviso dei giudici di piazza Cavour, la
dell’impianto sportivo corpi contundomanda proposta dalla donna non era
denti.
stata adeguatamente formulata e proIl Tribunale tuttavia rigettava la dovata, mancando una convincente promanda proposta dalla sfortunata spetspettazione dei principi e dei criteri in
tatrice. Decisione che veniva base ai quali la responsabilità avrebbe
confermata anche dalla Corte di apdovuto essere imputata alla società
pello del capoluogo siciliano.
convenuta.
Alla donna, dunque, non rimaneva che Ad avviso della Suprema Corte, però,
rivolgersi alla Suprema Corte di Cassala responsabilità delle società sportive,
zione.
derivante dalla vendita del biglietto, non
Secondo quest’ultima (sentenza 19 dipuò essere limitata all’obbligo di attricembre 2014 n. 26901), tuttavia, deve buire allo spettatore il diritto di assistere
essere condiviso il principio enunciato all’evento sportivo; così come il condalla Corte di appello in virtù del quale trollo degli ingressi non puo’ essere
non è ravvisabile, nella speconsiderata questione che
cie, una responsabilità della Secondo i giudici interessa esclusivamente la
società per colpa, ai sensi
responsabilità delle forze
dell’art. 2043 cod. civ. (re- la responsabilità dell’ordine.
sponsabilità extracontratIn realtà chi organizza la matuale), trattandosi di evento dei sodalizi
nifestazione sportiva è tenon controllabile, a fronte sportivi
nuto ad attribuire al pubblico
delle migliaia di spettatori
– quale corrispettivo del bidelle partite e della natura non può essere
glietto di ingresso – non solo
dell’oggetto contundente di limitata solo
il diritto di assistere alla parcui qui si tratta, facilmente
tita, ma anche la garanzia di
occultabile e di per sé solo all’attribuzione
condizioni minime di agibilità
non contundente né pericodel luogo e di protezione
loso. Devono essere, altresì, del diritto
dell’incolumità personale,
condivise, secondo i giudici di assistere
quanto meno rispetto ai risupremi, anche le argomenschi più gravi di violenze e
tazioni in base alle quali la all’incontro
vandalismi, trattandosi di
Corte territoriale ha escluso dopo l’acquisto
eventi divenuti frequenti e
la responsabilità della soprevedibili.
cietà sportiva quale custode del biglietto
Da qui l’obbligo di adottare
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le misure idonee a prevenire tali rischi,
tramite adeguati controlli all’ingresso e
altre misure, quali l’individuazione dei
soggetti violenti e pericolosi, il loro allontanamento, i divieti di frequentare lo
stadio, e simili. Trattasi di misure la cui
adozione grava in primo luogo sulla società organizzatrice dell’incontro e che,
se omesse, giustificano l’addebito di responsabilità, sia a titolo contrattuale, sia
anche a titolo extracontrattuale, ai sensi
dell’art. 2049 cod. civ. (responsabilità
del committente).
Fra di esse rientrano i controlli all’ingresso delle forze dell’ordine che, essendo strumenti ausiliari dell’attività
d’impresa, nei confronti dei terzi impegnano la responsabilità dell’impresa
stessa, che sarebbe quindi chiamata a
risponderne.
Nel caso di specie, tuttavia, ad avviso
della Corte non risultava se la società
sportiva fosse l’organizzatrice della partita ovvero solo proprietaria o titolare dei
diritti di gestione dello stadio. Non era
stato dedotto, inoltre, né dimostrato se
la vicenda rientrasse fra quelle, prevedibili ed evitabili, di cui l’organizzatore
dovrebbe essere tenuto a rispondere:
circostanza che nella specie era dubbia, data la natura dell’oggetto contundente, probabilmente facile da
nascondere alle perquisizioni, e la difficoltà di prevenire e di evitare comportamenti del genere di quello in oggetto,
nella confusione e nel clima esagitato
delle “curve”, durante le partite di calcio.
* Studio Legale Leone
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ELENCO DEI BANDI DI GARA CALABRIA
TRIBUNALE DI
TRIBUNALE DI
CATANZARO
LAMEZIA TERME
Procedura esecutiva n. 158/06 R.G.Espr.
Il Giudice dell’esecuzione, dott.ssa Giovanna Gioia,
con provvedimento reso in data 9 dicembre 2014,
ha disposto la vendita senza incanto del compendio pignorato di seguito descritto:
lotto unico: immobile sito nel comune di Borgia
(CZ) in catasto al fl. 11, mapp 46 sub. 8 al
prezzo base già ridotto di € 68.850,00; ha
fissato per la presentazione delle offerte
d’acquisto il termine del 5 maggio 2015 ore
12:00;
ha fissato per la deliberazione sull’offerta e per
l’eventuale gara tra gli offerenti, con rialzo
minimo non inferiore a € 1.000,00,
l’udienza del 6 maggio 2015 ore 9,30;
ha disposto che le offerte d’acquisto siano presentate in busta chiusa unitamente ad un assegno circolare intestato “Tribunale di
Catanzaro ó Procedura n. 158/06 portante
una somma pari al decimo del prezzo proposto, da imputare a cauzione; l’immobile,
meglio descritto nella relazione tecnica consultabile in cancelleria, sarà venduto nello
stato di fatto e diritto in cui si trova, che si intenderà conosciuto dall’aggiudicatario, anche
con riferimento alla situazione di conformità
degli impianti e alla situazione energetica;
L’aggiudicatario dovrà versare il prezzo d’acquisto,
dedotta la cauzione, entro il termine perentorio
di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
Maggiori informazioni presso la Cancelleria delle
esecuzioni immobiliari del Tribunale di Catanzaro.
R.E. n. 1/2011
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
Lettigli atti del procedimento; preso atto dell’istanza
di vendita formulata dal creditore procedente;
rilevato che il debitore è già stato sostituito nelle attività di custodia:
ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto, in ordine
sia all’individuazione del compendio immobiliare che alla stima del relativo valore di mercato;
ravvisate, pertanto le condizioni per procedere, ai
sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come
novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e
51/2006, al prezzo base di € 49.422,66, alla
vendita coattiva dei seguenti beni:
lotto unico - “piena proprietà di un appartamento ubicato in Lamezia Terme, Via Reillo
n. 11, avente superficie commerciale di mq.
138, posto al piano terzo di un edificio di
maggiore consistenza e costituito da ingresso, cucina, due bagni, tre camere da
letto, salotto; l’appartamento è in ottime
condizioni e circondato da zona verde ed
è munito di box-garage di circa 15 mq e di
posto auto esterno; detti immobili sono censiti nel NCEU del predetto Comune al foglio
31, p.lla 1473 sub 8 zona 1, cat. A/3, vani 6,5,
r.c. euro 352,48 (appartamento), sub 10, zona
1, cat. C/6, mq. 14, r.c. euro 18,08 (box-garage) e sub. 17, zona 1, cat. C/7, mq. 14, r.c.
euro 9,40 (posto auto esterno)”;
rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto,
la successiva udienza per l’esame delle stesse
e, per il caso in cui non abbia per qualsiasi motivo luogo la vendita senza incanto, fin d’ora la
data per gli incanti;
EVIDENZIATOQUANTO ALLA VENDITA AGLI INCANTI CHE:
- essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato
di € 49.422,66;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%;
- ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c..
tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di
mandatario munito di procura speciale o di
procuratore legale, anche a norma dell’art.
579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale
dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato
speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al
citato art. 579, comma 3, il mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo
della persona, da effettuarsi nel termine di cui
all’art. 583, comma 1, c.p.c.)
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l’indicazione del numero di
r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui
l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le
proprie generalità (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella
del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme;
***
PRIMA SEZIONE CIVILE
Procedura esecutiva N°172/06 R.G. Espr. Immobiliari
Si rende noto che il Sig. Giudice dell’Esecuzione
c/o il Tribunale di Catanzaro ha disposto procedersi alla vendita senza incanto dei beni seguenti:
Lotto 1: “appartamento in Badolato Marina, Via
Foscolo 1, Loc. Cardarello, posto su tre livelli sup. mq. 317,50, in catasto al fg. 26,
part.723, - prezzo Euro 26.000,00”.
Gli immobili, venduti nello stato di fatto e di diritto
in cui si trovano, sono meglio descritti nella relazione di stima consultabile nella Cancelleria
di questo Tribunale. L’offerente, depositando
offerta, dichiara di conoscere lo stato di fatto
e di diritto dell’immobile. Ogni offerente dovrà
depositare in Cancelleria la propria offerta
in busta chiusa unitamente ad un assegno
circolare intestato “Tribunale di Catanzaro
- proc. n. 172/06” recante un importo pari
al 10% del prezzo proposto, a titolo di cauzione, entro le ore 12,00 del giorno
10.3.2015. Sono a carico dell’aggiudicatario
le spese di trasferimento.
L’udienza per la deliberazione sulle offerte ex
art. 572 c.p.c. e per l’eventuale gara tra gli
offerenti ex art. 573 c.p.c. è fissata in data
11.3.2015, ore 9,30.
Aumento minimo in caso di gara € 2.000,00.
L’aggiudicatario dovrà versare il prezzo di acquisto,
dedotta la già versata cauzione, entro il termine di giorni sessanta dalla data di aggiudicazione, in Cancelleria.
Maggiori informazioni sono reperibili in Cancelleria.
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
Cerchi casa?
Prova all’incanto
- in caso di istanza presentata congiuntamente da
più soggetti, deve essere indicato colui che
abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali
offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata
copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi
in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno
circolare non trasferibile, intestato alle
“Poste Italiane s.p.a”, tramite cui effettuare
il versamento della cauzione (ed in conto
prezzo di aggiudicazione), in ragione di un
decimo del prezzo base d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e
la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le
prescrizione dell’art. 581c.p.c, la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a
mezzo procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di
contro, sarà immediatamente restituita dopo
la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di
partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2,
per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell’art. 584 c.p.c, infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di
acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se
il prezzo offerto non supera 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto,
diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non
siano state presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso la
Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584c.p.c.. Se
nessuno degli offerenti in aumento partecipa
alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma
3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e
verrà pronunciata a carico degli offerenti
(salvo che ricorra un documento e giustificato
motivo) la perdita della cauzione, il cui importo
è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti
dell’esecuzione;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche presta
stabiliti da ogni singola banca aderente al protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
FISSA
- per la presentazione presso la Cancelleria
delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze
di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione
dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso
richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fini
alle ore 13.00 del giorno 17.2.2015, con le
modalità e per il prezzo minimo di cui
sopra;
- per il giorno 18.2.2015, ore 9.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e
per il prezzo base di cui innanzi;
STABILISCE, ALTRESÌ, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA
QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA
INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA
LUOGO CON INCANTO:
- gli immobili vengono posti in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, così come
identificati, descritti e valutati dall’esperto nella
relazione, con ogni eventuale servitù attiva e
passiva inerente a quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per
alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio quelli
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi
vigenti, spese condominiali nell’anno in corso
e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati
in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione
dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione
la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito
giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva
(qualora il procedimento si fondi su credito
fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto,
all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41,
comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385,
il pagamento diretto alla banca creditrice, nei
limiti del credito azionato per capitale, interessi
e spese con collocazione privilegiata, entro lo
stesso termine e detratto un accantonamento
per spese nella misura che sarà indicata dal
g. e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare
la decadenza dall’aggiudicazione, a norma
dell’art. 587 c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti,
della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizione e trascrizioni effettuate sul bene nonché
del pagamento delle spese di trasferimento,
da effettuarsi contestualmente a quello della
differenza del prezzo di aggiudicazione, nella
misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso
il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c..
***
UFFICIO FALLIMENTI
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI
NELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/1994
SI RENDE NOTO
Che il Giudice Delegato al Concordato Preventivo n. 2/1994, con ordinanza del
11.11.2014
HA DISPOSTO
la vendita all’incanto del seguente bene immobile,
nello stato di fatto e di diritto in cui esso si
trova, quale risulta dalla perizia agli atti del fascicolo del Concordato Preventivo n.
2/1994, e dell’esecuzione forzata RG
73/94, cui si fa integrale riferimento in questa sede. Eventuali irregolarità urbanistiche o
abusi edilizi potranno essere sanati o condonati dall’aggiudicatario nel termine di giorni
120 dalla notifica del decreto di trasferimento.
LOTTO n. 12 - Fabbricato sito in Lamezia Terme
via Col. Cassoli/via Carducci costituito da
un locale posto a piano terra rispetto a via
Cassoli ed a piano seminterrato rispetto a
via Carducci, riportato al NCEU del Comune
di Lamezia Terme al foglio 21 p.lla 172 sub 1,
via Col. Cassoli n. 4, P.T., ZC1, Cat. C/2,
classe 3.
PREZZO BASE:
Lotto n. 12 euro 320.000,00.
Ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, dovrà presentare entro le ore
13.00 del 09.02.2015, nella Cancelleria Fallimentare, istanza di partecipazione in
carta bollata e versare, mediante deposito
di assegno circolare intestato al concordato preventivo, le seguenti somme:
a) 10/% del prezzo offerto a titolo di cauzione;
b) 20% del prezzo offerto quale somma
corrispondente all’ammontare delle presumibili spese di vendita:
L’aumento minimo da apportare all’offerta è
pari al 5% del corrispondente valore del
bene subastato.
HA STABILTO in 120 giorni il termine entro il quale
l’aggiudicatario dovrà versare, nelle forme dei
depositi giudiziari, il prezzo di aggiudicazione,
detratto l’importo già versato a titolo di cauzione.
HA FISSATO per l’incanto il giorno 10.02.2015
ore di rito presso l’aula civile del Tribunale
di Lamezia Terme.
L’Aggiudicatario dovrà provvedere a sua cura e
spese alla voltura catastale dell’immobile trasferitogli.
Ulteriori informazioni potranno essere chieste al Liquidatore del Concordato Preventivo, avv.
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
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AsteInfoappalti
[email protected]
Stefania Maria Gambino (0968/27183).
Lamezia Terme, lì
Il Cancelliere
Sabrina Marasco
***
UFFICIO FALLIMENTARE
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI
PROCEDURA FALLIMENTARE N. 2/2008
Il Giudice delegato al Fallimento n. 2/2008;
Visti gli artt. 569, 571, 576, come novellati dalle
leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, e dall’art. 108 L.F.;
Con ordinanza depositata l’11.11.2014 ha disposto la vendita coattiva, al prezzo di €
70.00,00 del seguente bene immobile:
LOTTO UNICO: “Appezzamento di terreno a
destinazione industriale di mq. 4815 in
Maida, località Quota Barile, recintato con
muro in cemento armato con sovrastante
ringhiera in ferro, riportato al NCT di detto
comune al foglio 1, p.lla 98”.
RILEVATO CHE:
1) - Occorre fissare i termini per la presentazione
delle offerte di acquisto senza incanto;
2) - la successiva udienza per l’esame delle
stesse;
3) - Nel caso in ci non abbia per qualsiasi motivo
luogo la vendita senza incanto, fin d’ora la data
per gli incanti:
EVIDENZIATO, QUANTO ALLA VENDITA SENZA INCANTO,
CHE:
- ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma l,
c.p.c., tranne il debitore (fallito), è ammesso a
formulare offerte per l’acquisto personalmente
o a mezzo di procuratore legale, anche a
norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto
pubblico o scrittura privata autenticata, non
essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti;
nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3,
il mandato speciale risultante da atto pubblico
o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione
del nominativo della persona, da effettuarsi nel
termine di cui all’art. 583, comma l, c.p.c.),
presentando presso la Cancelleria Fallimentare, dichiarazione, in regola con il
bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.f. della procedura, del
bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del
prezzo, del tempo, del modo del pagamento
e di ogni altro elemento utile alla valutazione
dell’offerta;
- detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma l, lett. f cod. civ., quella del
coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere
corredata da copia di valido documento di
identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o
la legittimazione dello stesso (ad es. procura
speciale o certificato camerale in caso di società);
- l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme;
- in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato
colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare
eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’offerta;
- L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice
ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi
giorni dalla sua presentazione e la stessa non
sia stata accolta;
- L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il
termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a nonna dell’articolo 568 e più
sopra ricordato; c) se l’offerente non presta
cauzione, a mezzo di assegno circolare non
trasferibile intestato alla curatela del Fallimento “R.F. 2/2008”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto;
- all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza
segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione,
come innanzi indicato; all’esterno della busta
vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del
giudice delegato e la data dell’udienza fissata
per l’esame delle offerte: le buste saranno
aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione
dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione
sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi
2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il
sistema delle schede o buste segrete, fatta
salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2,
c.p.c.;
- in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire
anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario
intestato alla procedura esecutiva ed acceso
o da accendersi, nel secondo caso, presso il
“Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di
Lamezia Tenne, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o
posta elettronica, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una
dichiarazione contenente le indicazioni di cui
allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito
deve avere luogo non oltre cinque giorni prima
della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin
d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine
per il versamento del prezzo e di ogni altra
somma è di novanta gioni;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
EVIDENZIATO, QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI, CHE:
- essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato
di euro 70.000,00
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori a euro
5.000,00;
- ognuno, ai sensi dell ‘art. 579, comma l, c.p.c.,
tranne il debitore (fallito), è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo
di mandatario munito di procura speciale o di
procuratore legale, anche a norma dell’art.
579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale
dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato
speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al
citato art. 579, comma 3, il mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo
della persona, da effettuarsi nel termine di cui
all’art. 583, comma 1, c.p.c.)
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l’indicazione del numero di
r.f. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza
stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie
generalità (nome, cognome, luogo e data di
nascita, codice fiscale, residenza/domicilio,
stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale
dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter
trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in
caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto
a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre,
oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art.
179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente da
più soggetti, deve essere indicato colui che
abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali
offerte in aumento:
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata
copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi
in busta chiusa, senza segni di riconosci-
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mento, deve essere depositato assegno
circolare non trasferibile, intestato alla curatela del fallimento “R.F. 2/2008”, tramite
cui effettuare il versamento della cauzione
(ed in conto prezzo di aggiudicazione), in
ragione di un decimo del prezzo base
d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e
la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le
prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di
contro, sarà immediatamente restituita dopo
la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario: nel caso di una sola istanza di
partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2,
per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di
acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se
il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto,
diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non
siano state presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso la
Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.- Se
nessuno degli offerenti in aumento partecipa
alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma
3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e
verrà pronunciata a carico degli offerenti
(salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il CUI
Importo è trattenuto come rinveniente a tutti
gli effetti dall’esecuzione;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA
INCANTO,
- per la presentazione presso la Cancelleria Fallimentare delle offerte di acquisto, ex art.
571 c.p.c., del compendio immobiliare
sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa
espresso richiamo, quale parte integrante
e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 09 febbraio 2015, con le modalità e per il prezzo
base di cui sopra;
- per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi
dell’art. 572 c.p.c.., ovvero per la gara sulle
medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 C.p.C.,
l’udienza del giorno 10 febbraio 2015, ore
09.30 e segg.;
FISSA, NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA
INCANTO NON ABBIA LUOGO,
- per la presentazione presso la Cancelleria Fallimentare delle istanze di partecipazione
alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio
descritto nella relazione dell’esperto in atti,
alla quale si fa espresso richiamo, quale
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00
del giorno 09 marzo 2015, con le modalità
e per il prezzo minimo di cui sopra;
- per il giorno 10 marzo 2015, ore 09.30 e segg.,
la vendita ai pubblici incanti del compendio
immobiliare sopra indicato, con le modalità
e per il prezzo base di cui innanzi;
STABILISCE, ALTRESÌ, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA
QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA
INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA
LUOGO CON INCANTO:
- gli immobili vengono posti in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, cosi come
identificati, descritti e valutati dall’esperto nella
relazione, con ogni eventuale servitù attiva e
passiva inerente e quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali dif-
ferenze di misura non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per
alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi
vigenti, spese condominiali dell’anno in corso
e dell’anno precedente non pagate dal fallito per qualsiasi motivo non considerati, anche se
occulti e comunque non evidenziati in perizia,
non potranno dar luogo ad alcun risarcimento,
indennità o riduzione del prezzo, essendosi di
ciò tenuto conto nella valutazione dei beni:
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione
la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non
trasferibile intestato alla Curatela del Fallimento “R.F. 2/2008” (qualora il procedimento
si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario
non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà
sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla
banca creditrice, nei limiti del credito azionato
per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella
misura che sarà indicata dal g.d.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza
dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587
c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti,
della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché
del pagamento delle spese di trasferimento,
da effettuarsi contestualmente a quello della
differenza del prezzo di aggiudicazione, nella
misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso
il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c.AVVERTE
fin d’ora gli interessati che, ove all’udienza fissata
per la celebrazione dell’incanto, questo non
abbia luogo per qualunque motivo, si riserva
di applicare immediatamente l’art. 591 cod.
proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, provvedendo in quello stesso contesto
sull’eventuale fissazione di una nuova vendita.
Lamezia Terme, 16/12/2014
Il CANCELLIERE C1
(DOTT.SSA DEBORAH CHIRICO)
***
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI
EX ART 569 COMMA3 CPC
SI RENDE NOTO
Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura
esecutiva immobiliare n. 12/2003 RE, con
ordinanza emessa all’udienza in data 5 novembre 2014 ha disposto la vendita senza incantoin unico lotto nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova per il 04.03.2015ed ha
fissato per il caso in cui la stessa non abbia
luogo la vendita con incanto del medesimo
lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano per l’udienza del18.03.2015;
lotto unico - “opificio industriale della superficie
utile complessiva di mq. 2.666,15, sito in
Lamezia Terme, fraz. S. Pietro Lametino,
loc. Annitelli, zona industriale, lotto n. 43,
composto da un capannone con uffici, laboratori, impianto fotovoltaico e corte di
pertinenza, riportato nel NCEU di detto comune, sez. S. Eufemia Lamezia, al foglio
51, p.lla 198, sub l, corte, sub 2, ZC1, cat.
D/7. L’immobile è stato oggetto di atti vandalici che hanno determinato danni agli impianti elettrico, di forza elettromotrice, di
condizionamento e fotovoltaico; della diminuzione di valore cagionata da detti
danni si è già tenuto conto nella determinazione del prezzo base d’asta”.
SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE
SEGUENTI CONDIZIONI
VENDITA SENZA INCANTO
Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsial prezzo basedi euro 759.375,00 per il
lotto unico:
- ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1,
c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a
mezzo di procuratore legale, anche a norma
dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore
legale dovrà, in ogni caso, essere munito di
mandato speciale risultante da atto pubblico
o scrittura privata autenticata, non essendo
sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il man-
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
Gennaio-Febbraio 2015
AsteInfoappalti
[email protected]
dato speciale risultante da atto pubblico o
scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione
del nominativo della persona, da effettuarsi nel
termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.),
presentando presso la Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in
regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della
procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta
si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo
del pagamento e di ogni altro elemento utile
alla valutazione dell’offerta;
- detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella
del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere
corredata da copia di valido documento di
identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o
la legittimazione dello stesso (ad es. procura
speciale o certificato camerale in caso di società);
- l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme;
- in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato
colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare
eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’offerta;
- L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice
ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi
giorni dalla sua presentazione e la stessa non
sia stata accolta;
- L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il
termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più
sopra ricordato; c) se l’offerente non presta
cauzione, a mezzo di assegno circolare non
trasferibile intestato a “Poste Italiane spa Patrimonio BancoPosta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto;
- all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza
segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione,
come innanzi indicato; all’esterno della busta
vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del
giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza
fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame
delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove
comparsi; nel caso di mancata comparizione
dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione
sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi
2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il
sistema delle schede o buste segrete, fatta
salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2,
c.p.c.;
- in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire
anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario
intestato alla procedura esecutiva ed acceso
o da accendersi, nel secondo caso, presso il
“Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di
Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o
posta elettronica, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una
dichiarazione contenente le indicazioni di cui
allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito
deve avere luogo non oltre cinque giorni prima
della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin
d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine
per il versamento del prezzo e di ogni altra
somma è di novanta giorni;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche presta-
biliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari;l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI:
- essa deve aver luogo al prezzo base di euro
759.375,00 per il lotto unico;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5% del
prezzo base d’asta;
- ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di
mandatario munito di procura speciale o di
procuratore legale, anche a norma dell’art.
579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale
dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato
speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al
citato art. 579, comma 3, il mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo
della persona, da effettuarsi nel termine di cui
all’art. 583, comma 1, c.p.c.)
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l’indicazione del numero di
r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui
l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le
proprie generalità (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella
del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente da
più soggetti, deve essere indicato colui che
abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali
offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata
copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi
in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno
circolare non trasferibile, intestato alle
“Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio BancoPosta”, tramite cui effettuare il versamento
della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del
prezzo base d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e
la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le
prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di
contro, sarà immediatamente restituita dopo
la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario;nel caso di una sola istanza di
partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2,
per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di
acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se
il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto,
diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non
siano state presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso la
Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presen-
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tazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se
nessuno degli offerenti in aumento partecipa
alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma
3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e
verrà pronunciata a carico degli offerenti
(salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli
effetti dall’esecuzione;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari;l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO
- è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle
offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del
compendio immobiliare sopra indicato e
meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e
sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del03.03.2015 con
le modalità e per il prezzo base di cui
sopra;
- è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto,
ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la
gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573
c.p.c., l’udienza del 04.03.2015, ore 9.30 e
segg.;
NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO,
- è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle
istanze di partecipazione alla vendita ai
pubblici incanti del compendio immobiliare
sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa
espresso richiamo, quale parte integrante
e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 17.03.2015, con
le modalità e per il prezzo minimo di cui
sopra;
- è fissata, per il giorno 18.03.2015 ore 9.30 e
seggla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le
modalità e per il prezzo base di cui innanzi;
LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA
LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA
VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:
- gli immobili vengono posti in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, così come
identificati, descritti e valutati dall’esperto nella
relazione, con ogni eventuale servitù attiva e
passiva inerente e quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per
alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi
vigenti, spese condominiali dell’anno in corso
e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati
in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione
dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione
la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non
trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di
subentrare nel contratto, all’assegno circolare
sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto
alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e
detratto un accantonamento per spese nella
misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza
dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587
c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti,
della produzione di aggiornati certificati cata-
stali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché
del pagamento delle spese di trasferimento,
da effettuarsi contestualmente a quello della
differenza del prezzo di aggiudicazione, nella
misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso
il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c.;
Lamezia Terme, lì
Il Cancelliere
***
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
Nella procedura esecutiva immobiliare n° 14/04
ha disposto la vendita senza incanto per
l’11.03.2015 dell’unico lotto, nonché nel
caso in cui la stessa non abbia luogo, ha
disposto la vendita con incanto per il
25.03.2015 del seguente bene immobile,
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:
lotto unico: “Magazzino sito in Lamezia Terme,
alla Via Duca D’Aosta n° 234, avente una
superficie pari a mq. 215, riportato nel
NCEU di detto Comune al foglio 18, p.lla
1067, sub 2, cat.C/2, classe 1”
DISPONE
Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 22.500,00 per
l’unico lotto;
ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1,
c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a
mezzo di procuratore legale, anche a norma
dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore
legale dovrà, in ogni caso, essere munito di
mandato speciale risultante da atto pubblico
o scrittura privata autenticata, non essendo
sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o
scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione
del nominativo della persona, da effettuarsi nel
termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.),
presentando presso la Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in
regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della
procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta
si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo
del pagamento e di ogni altro elemento utile
alla valutazione dell’offerta;
- detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella
del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere
corredata da copia di valido documento di
identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o
la legittimazione dello stesso (ad es. procura
speciale o certificato camerale in caso di società);
- l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme;
- in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato
colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare
eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’offerta;
- L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice
ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi
giorni dalla sua presentazione e la stessa non
sia stata accolta;
- L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il
termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più
sopra ricordato; c) se l’offerente non presta
cauzione, a mezzo di assegno circolare non
trasferibile intestato a “Poste Italiane spa Patrimonio BancoPosta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto;
- all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza
segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione,
come innanzi indicato; all’esterno della busta
vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del
giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza
fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
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delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove
comparsi; nel caso di mancata comparizione
dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione
sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi
2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il
sistema delle schede o buste segrete, fatta
salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2,
c.p.c.;
- in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire
anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario
intestato alla procedura esecutiva ed acceso
o da accendersi, nel secondo caso, presso il
“Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di
Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o
posta elettronica, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una
dichiarazione contenente le indicazioni di cui
allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito
deve avere luogo non oltre cinque giorni prima
della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin
d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine
per il versamento del prezzo e di ogni altra
somma è di novanta giorni;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI:
- essa deve aver luogo al prezzo base di euro
22.500,00 per l’unico lotto;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%;
- ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di
mandatario munito di procura speciale o di
procuratore legale, anche a norma dell’art.
579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale
dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato
speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al
citato art. 579, comma 3, il mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo
della persona, da effettuarsi nel termine di cui
all’art. 583, comma 1, c.p.c.)
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l’indicazione del numero di
r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui
l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le
proprie generalità (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella
del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente da
più soggetti, deve essere indicato colui che
abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali
offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata
copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi
in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno
circolare non trasferibile, intestato alle
“Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio BancoPosta”, tramite cui effettuare il versamento
della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del
prezzo base d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e
la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO
- è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle
offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del
compendio immobiliare sopra indicato e
meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e
sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno
10.03.2015 con le modalità e per il prezzo
base di cui sopra;
- è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto,
ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la
gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573
c.p.c., l’udienza dell’11.03.2015 ore 9,30 e
segg.;
NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO,
- è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle
istanze di partecipazione alla vendita ai
pubblici incanti del compendio immobiliare
sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa
espresso richiamo, quale parte integrante
e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno
24.03.2015: con le modalità e per il prezzo
minimo di cui sopra;
- è fissata, per il giorno 25.03.2015 ore 9,30 e
segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le
modalità e per il prezzo base di cui innanzi;
LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA
LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA
VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:
- gli immobili vengono posti in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, così come
identificati, descritti e valutati dall’esperto nella
relazione, con ogni eventuale servitù attiva e
passiva inerente e quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per
alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi
vigenti, spese condominiali dell’anno in corso
e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati
in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione
dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione
la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non
trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio BancoPosta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di
subentrare nel contratto, all’assegno circolare
sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto
alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e
detratto un accantonamento per spese nella
misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza
dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587
c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti,
www.astepress.it - www.asteannunci.info
6
www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it
della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché
del pagamento delle spese di trasferimento,
da effettuarsi contestualmente a quello della
differenza del prezzo di aggiudicazione, nella
misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso
il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c.;
QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN FUNZIONE
DELLA VENDITA:
- su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio;
- a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770
cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data
pubblicità:
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a
scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi
almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della
data dell’incanto;
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista
periodica, pubblicità da effettuarsi almeno
quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell’incanto;
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito Internet
individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att.
c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine
per la presentazione delle offerte o della data
dell’incanto;
- il creditore procedente può, inoltre, dare pubblicità
della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo
ritenga opportuno:
- a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod.
civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei
Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione
degli immobili, almeno quarantacinque giorni
prima del termine per la presentazione delle
offerte o della data dell’incanto;
- a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod.
civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell’incanto;
- la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita;
- della prova della pubblicità elettronica e a mezzo
stampa - da depositarsi in cancelleria almeno
dieci giorni prima delle vendite - sia fatto carico
al creditore procedente o surrogante.
Lamezia Terme, 16.01.2015
Il G.E.
Dott.ssa Adele Foresta
***
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI EX ART.
569 COMMA 3 - CPC
NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 18/2012 R.E.
SI RENDE NOTO
Che il Giudice dell’esecuzione nella procedura
esecutiva n° 18/2012 R.E. promossa da …,
con ordinanza del 22/10/2014 HA DISPOSTO LA VENDITA in più lotti, dei seguenti
beni immobili nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano e meglio descritti nella relazione
tecnica consultabile in cancelleria:
LOTTO UNO - “Piena proprietà di un appartamento posto al secondo piano di un fabbricato a tre livelli fuori terra, composto da
soggiorno, cucina, due stanze da letto, un
bagno, due balconi, una scala esterna con
accesso esclusivo; l’immobile è sito nel
Comune di Cortale, contrada Pirò ed è censito nel NCEU del predetto Comune al foglio
23, p.lla 413, sub. 5 e 12, cat. A/3, classe 2,
consistenza vani 5,5, piano 2. Per l’immobile
è stata presentata domanda di condono
edilizio, per il quale restano da versare
oneri concessori e oblazione, il cui ammontare è gia stato detratto nella determinazione del prezzo base d’asta. L’immobile
è oggetto di giudizio per l’accertamento
dell’intervenuta usucapione in favore di
soggetti diversi dalla parte esecutata”;
prezzo base d’asta € 36.450,00
LOTTO DUE - “Piena proprietà di un magazzino
posto al piano terra di un fabbricato a tre
livelli fuori terra, composto da garage, magazzino, ripostiglio, bagno e munito di impianto elettrico e idraulico, l’immobile e sito
nel Comune di Cortale, contrada Pirò ed è
censito nel NCEU del predetto Comune al foglio 23, p.lla 413, sub 8, cat. C/2, classe 1,
consistenza 55 mq, piano T. Per l’immobile
è stata presentata domanda di condono
edilizio, per il quale restano da versare
oneri concessori e oblazione, il cui ammontare è già stato detratto nella determinazione del prezzo base d’asta. L’immobile
è oggetto di giudizio per l’accertamento
dell’intervenuta usucapione in favore di
soggetti diversi dalla parte esecutata”;
prezzo base d’asta €uro 9.562,50
E HA FISSATO, IN RELAZIONE ALLA VENDITA
ALL’INCANTO,
per la presentazione presso la Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lamezia Terme delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del
compendio immobiliare sopra indicato, termine fino alle ore 13.00 del giorno
24.02.2015, con le modalità e per il prezzo
minimo di cui sopra;
per il giorno 25.02.2015, ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e
per il prezzo base di cui innanzi.
Gli interessati a presentare offerte di acquisto possono esaminare il bene in vendita, chiedendo
di accedere all’immobile, previa comunicazione al custode nominato Avv. Monica Nunnari al seguente recapito telefonico
0968/21087.
SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL G.E. HA
STABILITO CHE LA VENDITA AVVENGA
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
VENDITA CON INCANTO
- essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato
di euro 36.450,00 per il lotto uno ed euro
9.562,50 per il lotto due;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%;
- ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di
mandatario munito di procura speciale o di
procuratore legale, anche a norma dell’art.
579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale
dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato
speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al
citato art. 579, comma 3, il mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo
della persona, da effettuarsi nel termine di cui
all’art. 583, comma. 1. c.p.c.).
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l’indicazione del numero di
r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui
l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le
proprie generalità (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà. indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella
del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente da
più soggetti, deve essere indicato colui che
abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali
offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata
copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi
in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno
circolare non trasferibile, intestato alle
“Poste italiane s.p.a. - Patrimonio BancoPosta”, tramite cui effettuare il versamento
della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del
prezzo base d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e
la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
Gennaio-Febbraio 2015
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prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di
contro, sarà immediatamente restituita dopo
la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di
partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2,
per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di
acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se
il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto,
diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non
siano state presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso la
Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se
nessuno degli offerenti in aumento partecipa
alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma
3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e
verrà pronunciata a carico degli offerenti
(salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli
effetti dall’esecuzione;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme
reperibile presso la Cancelleria;
SI AVVISA, ALTRESÌ, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
- gli immobili vengono posti in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, così come
identificati, descritti e valutati dall’esperto nella
relazione, con ogni eventuale servitù attiva e
passiva inerente e quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per
alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi
vigenti, spese condominiali dell’anno in corso
e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati
in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione
dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazìone
la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito
giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva
(qualora il procedimento si fondi su credito
fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto,
all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41,
comma 4, D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385,
il pagamento diretto alla banca creditrice, nei
limiti del credito azionato per capitale, interessi
e spese con collocazione privilegiata, entro lo
stesso termine e detratto un accantonamento
per spese nella misura che sarà indicata dal
g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare
la decadenza dall’aggiudicazione, a norma
dell’art. 587 c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti,
della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché
del pagamento delle spese di trasferimento,
da effettuarsi contestualmente a quello della
differenza del prezzo di aggiudicazione, nella
misura dei 20% di quest’ultimo, sarà emesso
il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c..
Maggiori informazioni in Cancelleria e sul sito internet www.aste.eugenius.it
Lamezia Terme, 22/10/2014.
F.to
***
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI
EX ART 569 COMMA 3 CPC
SI RENDE NOTO
Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura
esecutiva immobiliare n. 19/2011 RE, con
ordinanza emessa all’udienza del 10.12.2014
ha disposto la vendita senza incanto in
unico lotto nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova per il 04.03.2015 ed ha fissato
per il caso in cui la stessa non abbia luogo
la vendita con incanto del medesimo lotto
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per l’udienza del 18.03.2015;
lotto unico - “piena proprietà di un complesso
immobiliare alberghiero, sito in Falerna, località Cartolano, con accesso diretto sulla
spiaggia, costituito da complessivi sette
piani, di cui uno interrato. Il settimo piano
è costituito da due torri, in ognuna delle
quali insistono alcune stanze e un mini appartamento; il complesso alberghiero è
dotato di una serie di strutture ricettive, tra
cui sale ristorante, sale ricevimento, discoteca, centro benessere e un totale di 164
camere; il compendio è censito al NCEU del
predetto Comune al foglio 9, p.lla 285 sub 2,
cat. D/2, piano T-6, r.c. euro 55.654,00 e insiste su terreno censito al NCT del medesimo
Comune al foglio 9, p.lla 285”
SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE
SEGUENTI CONDIZIONI
VENDITA SENZA INCANTO
Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 3.959.824,21
per il lotto unico:
- ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1,
c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a
mezzo di procuratore legale, anche a norma
dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore
legale dovrà, in ogni caso, essere munito di
mandato speciale risultante da atto pubblico
o scrittura privata autenticata, non essendo
sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o
scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione
del nominativo della persona, da effettuarsi nel
termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.),
presentando presso la Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in
regola con il bollo, contenente, a pena di
inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e.
della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del
modo del pagamento e di ogni altro elemento
utile alla valutazione dell’offerta;
- detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella
del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere
corredata da copia di valido documento di
identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o
la legittimazione dello stesso (ad es. procura
speciale o certificato camerale in caso di società);
- l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme;
- in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato
colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare
eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’offerta;
- L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice
ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi
giorni dalla sua presentazione e la stessa non
sia stata accolta;
- L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il
termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più
sopra ricordato; c) se l’offerente non presta
cauzione, a mezzo di assegno circolare non
trasferibile intestato a “Poste Italiane spa Patrimonio BancoPosta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto;
- all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza
7
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segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione,
come innanzi indicato; all’esterno della busta
vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del
giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza
fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame
delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove
comparsi; nel caso di mancata comparizione
dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione
sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi
2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il
sistema delle schede o buste segrete, fatta
salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2,
c.p.c.;
- in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire
anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario
intestato alla procedura esecutiva ed acceso
o da accendersi, nel secondo caso, presso il
“Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di
Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o
posta elettronica, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una
dichiarazione contenente le indicazioni di cui
allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito
deve avere luogo non oltre cinque giorni prima
della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin
d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine
per il versamento del prezzo e di ogni altra
somma è di novanta giorni;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI:
- essa deve aver luogo al prezzo base di euro
3.959.824,21 per il lotto unico;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5% del
prezzo base d’asta;
- ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di
mandatario munito di procura speciale o di
procuratore legale, anche a norma dell’art.
579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale
dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato
speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al
citato art. 579, comma 3, il mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo
della persona, da effettuarsi nel termine di cui
all’art. 583, comma 1, c.p.c.)
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l’indicazione del numero di
r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui
l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le
proprie generalità (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella
del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente da
più soggetti, deve essere indicato colui che
abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali
offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata
copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi
in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno
circolare non trasferibile, intestato alle
“Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio BancoPosta”, tramite cui effettuare il versamento
della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del
prezzo base d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e
la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le
prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di
contro, sarà immediatamente restituita dopo
la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di
partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2,
per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di
acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se
il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto,
diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non
siano state presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso la
Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se
nessuno degli offerenti in aumento partecipa
alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma
3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e
verrà pronunciata a carico degli offerenti
(salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli
effetti dall’esecuzione;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO
- è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle
offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del
compendio immobiliare sopra indicato e
meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e
sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 03.03.2015 con
le modalità e per il prezzo base di cui
sopra;
- è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto,
ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la
gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573
c.p.c., l’udienza del 04.03.2015, ore 9.30 e
segg.;
NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO,
- è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle
istanze di partecipazione alla vendita ai
pubblici incanti del compendio immobiliare
sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa
espresso richiamo, quale parte integrante
e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 17.03.2015, con
le modalità e per il prezzo minimo di cui
sopra;
- è fissata, per il giorno 18.03.2015 ore 9.30 e
segg la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le
modalità e per il prezzo base di cui innanzi;
LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CON-
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Gennaio-Febbraio 2015
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DIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA
LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA
VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:
- gli immobili vengono posti in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, così come
identificati, descritti e valutati dall’esperto nella
relazione, con ogni eventuale servitù attiva e
passiva inerente e quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per
alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi
vigenti, spese condominiali dell’anno in corso
e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati
in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione
dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione
la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non
trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di
subentrare nel contratto, all’assegno circolare
sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto
alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e
detratto un accantonamento per spese nella
misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza
dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587
c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti,
della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché
del pagamento delle spese di trasferimento,
da effettuarsi contestualmente a quello della
differenza del prezzo di aggiudicazione, nella
misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso
il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c.;
Lamezia Terme, lì
Il Cancelliere
***
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI
EX ART.569 COMMA 3 CPC
SI RENDE NOTO
che il Giudice dell’esecuzione nella procedura
23/07 R.E. ha disposto la vendita all’incanto,
in un unico lotto, del seguente bene immobile
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova
Lotto Unico - “Villa sita nel Comune di Lamezia
Terme, Contrada Scinà, via R. D’Altavilla,
composta da piano terra rialzato, primo e
secondo piano, per complessivi vani 12,
con annessa e pertinente corte, riportata nel
N.C.E.U. di detto comune al foglio 38, p.lla
523, sub. 1, cat. A/7, classe U, superficie catastale di mq. 343”.
Prezzo base euro 183.548,25
Gli interessati a presentare offerta di acquisto possono esaminare il bene in vendita chiedendo
di accedere all’immobile, previa preventiva comunicazione scritta al debitore-custode, nei
giorni e nelle ore indicati dal combinato disposto ex artt. 519 e 147 c.p.c.
FISSA
La vendita con incanto per il 18.2.2015 ore 9.30
e segg. presso il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, al prezzo base d’asta come
sopra determinato di Euro 183.548,25
Ogni concorrente per essere ammesso alla
vendita dovrà presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l’indicazione del numero di
R.G.E. della procedura, il bene o il lotto cui
l’istanza stessa si riferisce, le proprie generalità
(nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra coniugi).
All’istanza di partecipazione deve essere allagata
copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale);
In caso di dichiarazione di partecipazione presentata da più soggetti, deve essere indicato colui
che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento.
Con l’istanza di partecipazione da presentarsi
in busta chiusa e senza segni di riconoscimento deve essere depositato assegno circolare non trasferibile intestato a “POSTE
ITALIANE S.p.A. - Patrimonio Bancoposta”,
tramite cui effettuare il versamento della
cauzione in ragione del 10 % del prezzo
base d’asta. In ogni caso le spese di trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi
per la cancellazione delle formalità.
L’offerta di acquisto è irrevocabile tranne che il Giudice ordini l’ncanto, siano decorsi 120 gg
dalla sua presentazione e la stessa non sia
stata accolta.
Il termine ultimo per depositare istanza di partecipazione alla vendita con incanto, nella
Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale
di Lamezia Terme, è entro e non oltre le ore
13.00 del giorno 17.2.2015;
Le offerte in aumento, a pena di inammissibilità,
non devono essere inferiori al 3% del
prezzo base d’asta.
L’immobile viene posto in vedita nello stato di fatto
e di diritto in cui si trova, così come identificato, descritto e valutato dall’esperto nella relazione.
L’aggiudicatario dovrà versare
a) la differenza del prezzo di aggiudicazione detratta la cauzione entro un termine massimo di
sessanta giorni dalla data di aggiudicazione,
mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “POSTE ITALIANE S.p.A. - Patrimonio Bancoposta”;
b) depositare idonea ed aggiornata certificazione
ipo-catastale concernente l’immobile posto in
vendita ed attestante le risultanze delle visure
catastali e dei registri immobiliari, nonchè del
pagamento delle spese di trasferimento da
parte dell’aggiudicatario, per come liquidate
dalla Cancelleria;
c) l’aggiudicatario dovrà provvedere a sua cura
e spese alla voltura catastale dell’immobile trasferitogli, alla sanatoria e/o condono di eventuali irregolarità urbanistiche entro 120 giorni
dalla notifica del decreto di trasferimento.
Maggiori informazioni in Cancelleria
Lamezia Terme
Il Cancelliere (C/1)
***
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI
EX ART 569 COMMA 3 CPC
SI RENDE NOTO
Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura
esecutiva immobiliare n° 29/2010, con ordinanza del 22.10.14 ha disposto la vendita
con incanto del lotti 1 e 2 nello stato di fatto
e di diritto in cui si trovano per il 25.2.2015.
lotto uno - “piena proprietà di porzione di caseggiato con superficie commerciale di mq
134, posta al secondo piano di un edificio
di maggiore consistenza e costituita da ingresso,tre camere, piccolo wc, piccolo ripostiglio e sottotetto, ubicato nel comune
di Soveria Mannelli C.so Garibaldi 202 censito nel NCEU al fg 8 p.lla 600 sub 3 vani 2 e
fg 8 p.lla 602 sub 9 vani 1,
lotto due - “piena proprietà di abitazione indipendente con superficie commerciale di
mq 471, posta su tre piani fuori terra oltre
seminterrato e sottotetto, ubicata nel comune di Soveria Mannelli C.so Garibaldi
275 censita nel NCEU al fg 8 p.lla 991 sub 1,
sub 2 e sub 3,
SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE
SEGUENTI CONDIZIONI
VENDITA CON INCANTO
- essa deve aver luogo al prezzo base di €
45.225,00 per il lotto uno e € 238.443,00
per il lotto 2;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5% del
prezzo base d’asta;
- ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di
mandatario munito di procura speciale o di
procuratore legale, anche a norma dell’art.
579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale
dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato
speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al
citato art. 579, comma 3, il mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo
della persona, da effettuarsi nel termine di cui
all’art. 583, comma 1, c.p.c.)
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l’indicazione del numero di
r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui
l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le
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proprie generalità (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella
del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente da
più soggetti, deve essere indicato colui che
abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali
offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata
copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi
in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno
circolare non trasferibile, intestato alle
“Poste Italiane s.p.a.-Patrimonio BancoPosta “, tramite cui effettuare il versamento
della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del
prezzo base d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e
la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le
prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di
contro, sarà immediatamente restituita dopo
la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di
partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2,
per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di
acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se
il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto,
diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non
siano state presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso la
Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se
nessuno degli offerenti in aumento partecipa
alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma
3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e
verrà pronunciata a carico degli offerenti
(salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli
effetti dall’esecuzione;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
- è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze
di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti
del compendio immobiliare sopra indicato e
meglio descritto nella relazione dell’esperto in
atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale
parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del
24.2.2015, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra;
- è fissata, per il giorno 25.2.2015 ore 09.30 e
segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le
modalità e per il prezzo base di cui innanzi;
LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA
LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA
VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:
- gli immobili vengono posti in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, così come
identificati, descritti e valutati dall’esperto nella
relazione, con ogni eventuale servitù attiva e
passiva inerente e quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per
alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi
vigenti, spese condominiali dell’anno in corso
e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati
in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione
dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione
la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non
trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a.-Patrimonio Banco Posta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e
l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno
circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4,
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti
del credito azionato per capitale, interessi e
spese con collocazione privilegiata, entro lo
stesso termine e detratto un accantonamento
per spese nella misura che sarà indicata dal
g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare
la decadenza dall’aggiudicazione, a norma
dell’art. 587 c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti,
della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché
del pagamento delle spese di trasferimento,
da effettuarsi contestualmente a quello della
differenza del prezzo di aggiudicazione, nella
misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso
il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c.;
Lamezia Terme, lì 22.10.14
Il funzionario giudiziario
***
ESECUZIONI IMMOBILIARI
SI RENDE NOTO
Che il Giudice dell’Esecuzione, Dr.ssa Foresta,
nella esecuzione immobiliare N. 33/96
R.E.I., promossa dalla Bedi Srl, ha fissato davanti a sé l’udienza del 21.01.2015 ore di rito
e segg. ex art.572 c.p.c. per la vendita con incanto dei beni infra indicati:
LOTTO N. 1: magazzino ubicato al piano terra
della consistenza catastale di mq.101
(metri quadrati centouno), con due accessi
della corte realizzate in metallo; riportato nel
Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia
Terme, sezione Nicastro, con le indicazioni:
foglio di mappa 26, particella 14/sub.2, Contrada Scinà n. 28 (oggi Via Solforino), P.T.,
zona censuaria 1°, categoria C/2, classe 1,
consistenza mq.101, rendita catastale €
323,41.
Prezzo base ridotto di 1/4: € 33.750,00
(euro trentatremilasettecentocinquanta virgola zero zero).
Cauzione: € 3.375,00 (euro tremilatrecentosettantacinque virgola zero zero)
Aumento minimo: € 1.687,50 (euro milleseicentoottantasette virgola cinquanta)
LOTTO N. 2: appartamento ubicato al piano
terra-rialzato, distinto come int. 1 (uno),
composto da vani catastali cinque e
mezzo; riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Lamezia Terme, sezione Nicastro,
con le indicazioni:
foglio di mappa 26, particella 14/sub.3, Contrada Scinà n. 28 (oggi Via Solforino), P.T.,
int.1 zona censuaria 1°, categoria A/3, classe
1, consistenza vani 5,5, rendita catastale €
255,65.
Prezzo base ridotto di 1/4: € 40.078,12
(euro quarantamilazerosettantotto virgola
dodici).
Cauzione: € 4.007,81 (euro quattromilazerozerosette virgola ottantuno)
Aumento minimo: € 2.003,90 (euro duemi-
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
Gennaio-Febbraio 2015
AsteInfoappalti
[email protected]
lazerozerotre virgola novanta)
LOTTO N. 3: appartamento ubicato al piano
primo, distinto come int.2 (due), composto
da vani catastali sei e mezzo; riportato Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia
Terme, sezione Nicastro, con le indicazioni:
foglio di mappa 26, particella 14/sub.4, Contrada Scinà n. 28 (oggi Via Solforino), P.T.,
int.2 zona censuaria 1°, categoria A/3, classe
2, consistenza vani 6,5, rendita catastale €
352,48.
Prezzo base ridotto di 1/4: € 50.625,00
(euro cinquantamilaseicentoventicinque
virgola zero zero).
Cauzione: € 5.062,50 (euro cinquemilazerosessantadue virgola cinquanta)
Aumento minimo: € 2.531,25 (euro duemilacinquecentotrentuno virgola venticinque)
ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, dovrà presentare in Cancelleria la
propria istanza di partecipazione entro le
ore 12.00 del giorno 20/01/2015 per la
vendita con incanto, con somma non inferiore ad un decimo del prezzo base d’asta,
mediante assegno circolare non trasferibile intestato alle “Poste Italiane S.p.A - Patrimonio Bancoposta”;
l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione
la cauzione di cui sopra), entro un termine
massimo di 60 giorni dalla data di aggiudicazione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane S.p.A.”Patrimonio Bancoposta”; in mancanza si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.
dispone che il creditore procedente, provveda,
entro il termine di trenta giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte o della data dell’incanto alla pubblicazione della stessa sulla rivista periodica
“Aste Info Appalti”e della relazione di stima
mediante inserimento nel sito internet
“www.eugenius.it” e diffusione su un quotidiano di informazione a diffusione locale.
Su impulso del creditore procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo
dell’Ufficio.
Cosenza, lì 10 dicembre 2014
Avv. Giovanni Tortorici
***
AVVISO DI VENDITA
Procedura n. 51/96 Registro Esecuzioni Immobiliari
L’avv. ALESSANDRO CORTESE con studio in
Via Francesco Colelli n. 42 di Lamezia Terme,
nella procedura esecutiva promossa da Intesa
Gestione Crediti S.p.A,
- visto il provvedimento di delega alla vendita
emesso dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Lamezia Terme in data 05.04.2007 ai
sensi dell’art. 591 bis c.p.c.;
- visti i provvedimenti datati 29.01.2008,
17.10.2008, 08.02.2010 e 27.09.2010, con
cui il Giudice dell’Esecuzione ha autorizzato la
fissazione di nuove vendite con riduzione di un
quarto del prezzo base d’asta, ai sensi dell’art.
591, comma 2, c.p.c.;
- visto l’esito negativo degli esperimenti di vendita;
- visto il provvedimento, datato 17.12.2014, con cui
il Giudice dell’Esecuzione ha autorizzato la fissazione di nuove vendite con una ulteriore riduzione di un quarto del prezzo base d’asta,
ai sensi dell’art. 591, comma 2, c.p.c.;
- ritenuto necessario, pertanto, fissare la vendita dei
beni pignorati;
visti gli artt. 569 e 591 c.p.c.
AVVISA
che nella data e nel luogo sotto indicati si procederà alla vendita senza incanto del compendio
immobiliare di seguito indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla
quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale del presente avviso di
vendita:
LOTTO n. 1: Terreno, sito in S. Eufemia Lamezia
Loc. Persicara, accatastato nel N.C.T. di Lamezia Terme, foglio di mappa 35 part.lla 221
- sem irr. - are 9.60 - cl.1 - redd. dom. € 6,20,
redd. agr. € 1,74, e part.lla 222 - sem irr. - are
1.90 - cl.1 - redd. dom. € 1,23, redd. agr. €
0,34.
PREZZO BASE: € 896,06 (euro ottocentonovantasei/06).
LOTTO n. 2: Immobile ad uso abitativo, sito in
S. Eufemia Lamezia Loc. Persicara, realizzato in assenza di concessione edilizia intorno al 1987, non accatastato ricadente nel
terreno allibrato nel N.C.T. di Lamezia Terme,
foglio di mappa 35 part.lla 221 - sem irr. - are
9.60 - cl.1 - redd. dom. € 6,20, redd. agr. €
1,74. Lo stesso di mq. 110,00, occupa il
piano terra di un immobile composto da
due piani f.t. Il suddetto immobile abusivo
può essere sanato applicando quanto previsto dalla legge 47/85, art. 40 comma 6 e dall’art. 8-bis comma 4 del D.L. 146/85,
convertito nella legge 298/85, e dalle più recenti leggi 724/94 e 326/2003. L’istanza va
presentata al Comune di Lamezia Terme dall’aggiudicatario della vendita, entro i 120 giorni
successivi alla notifica emessa dall’autorità
giudiziaria. Per tale abuso, applicando la
L.326/03, tabella C, è previsto il versamento di un oblazione pari ad € 100/mq
per gli immobili ad uso residenziale, e di €
55,00 per l’anticipazione degli oneri concessori (tabella D), per cui si avrà: superficie pari a mq.86,35 (sup. utile resid.) +
mq.17,16x0,60 (sup. utile non resid.) = mq.
96,65.
Calcolo oblazione: mq. 96,65 x € 100,00 =
€ 9.665,00
Calcolo anticipazione oneri concessori:
mq. 96,65 x € 55,00 = € 5.315,75
Totale spese condono = € 14.980,75
Le suddette spese sono già detratte dal valore di stima dell’immobile.
PREZZO BASE: € 9.344,88 (euro novemilatrecentoquarantaquattro/88).
LOTTO n. 3: Immobile ad uso abitativo, sito in
S. Eufemia Lamezia Loc. Persicara, realizzato in assenza di concessione edilizia intorno al 1987, non accatastato ricadente nel
terreno allibrato nel N.C.T. di Lamezia Terme,
foglio di mappa 35 part.lla 221 - sem irr. - are
9.60 - cl.1 - redd. dom. € 6,20, redd. agr. €
1,74. Lo stesso di mq.110,00, occupa il
primo piano di un immobile composto da
due piani f.t.
Il suddetto immobile abusivo può essere
sanato applicando quanto previsto dalla
legge 47/85, art. 40 comma 6 e dall’art. 8-bis
comma 4 del D.L. 146/85, convertito nella
legge 298/85, e dalle più recenti leggi 724/94
e 326/2003. L’istanza va presentata al Comune di Lamezia Terme dall’aggiudicatario
della vendita, entro i 120 giorni successivi alla
notifica emessa dall’autorità giudiziaria. Per
tale abuso, applicando la L.326/03, tabella
C, è previsto il versamento di un oblazione
pari ad € 100/mq per gli immobili ad uso
residenziale, e di € 55,00 per l’anticipazione degli oneri concessori (tabella D),
per cui si avrà: mq.85,65 (sup. utile resid.)
+ mq.21,60 (sup. utile non resid.) = mq.
107,25
Calcolo oblazione: mq. 107,25 x € 100,00
= € 10.725,00
Calcolo anticipazione oneri concessori:
mq. 107,25 x € 55,00 = € 5.898,75
Totale spese condono = € 16.623,75
N.B.: Le suddette spese sono già detratte
dal valore di stima dell’immobile.
PREZZO BASE: € 11.479,91 (euro undicimilaquattrocentosettantanove/91).
LOTTO n. 4: Immobile uso sgombero/stalla, sito
in S. Eufemia Lamezia Loc. Persicara, realizzato intorno al 1950, non accatastato ricadente nel terreno allibrato nel N.C.T. di
Lamezia Terme, foglio di mappa 35 part.lla
221 - sem irr. - are 9.60 - cl.1 - redd. dom. €
6,20, redd. agr. € 1,74. Lo stesso di
mq.110,00, occupa il piano terra di un immobile composto da due piani f.t.
L’immobile distinto con in lotto n. 4, essendo stato realizzato prima del 1957, non
è soggetto a condono.
PREZZO BASE: € 5.932,62 (euro cinquemilanovecentotrentadue/62).
Tutti gli immobili risultano attualmente occupati dal
debitore.
PER TUTTI I LOTTI:
Data dell’esame delle offerte: 20.03.2015, ore
17.
Luogo di esame delle offerte: Studio legale del
professionista delegato sito in Via F. Colelli
n. 42, piano 3°, di Lamezia Terme (Telefono
0968.200321).
AVVISA ALTRESÌ
che nelle ipotesi in cui:
- non siano proposte offerte d’acquisto entro
il termine stabilito;
- le offerte non siano efficaci ai sensi dell’art.
571 c.p.c.;
- si verifichi una delle circostanze previste
dall’art. 572,comma 3, c.p.c.;
- la vendita senza incanto non abbia luogo per
qualsiasi altra ragione;
si procederà alla vendita ai pubblici incanti del
predetto compendio immobiliare, meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla
quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale del presente avviso di
vendita, nella data e nel luogo di seguito indicati:
LOTTO n. 1 come sopra descritto.
Prezzo base: € 896,06 (euro ottocentonovantasei/06)
Rilancio minimo: € 45,00 (euro quarantacinque/00).
LOTTO n. 2 come sopra descritto.
Prezzo base: € 9.344,88 (euro novemilatrecentoquarantaquattro/88)
Rilancio minimo: € 467,00 (euro quattrocentosessantasette/00).
LOTTO n. 3 come sopra descritto.
Prezzo base: € 11.479,91 (euro undicimilaquattrocentosettantanove/91)
9
www.astepress.it - www.asteannunci.info
www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it
Rilancio minimo: € 575,00 (euro cinquecentosettantacinque/00).
LOTTO n. 4 come sopra descritto.
Prezzo base: € 5.932,62 (euro cinquemilanovecentotrentadue/62)
Rilancio minimo: € 296,00 (euro duecentonovantasei/00).
Data dell’incanto 27.03.2015, ore 17.
Luogo di esame delle offerte: Studio legale del
professionista delegato sito in Via F. Colelli
n. 42, piano 3°, di Lamezia Terme (Telefono
0968.200321).
In tale udienza, a differenza della prima, per aggiudicarsi i beni sarà necessario effettuare almeno un rilancio del prezzo nella misura sopra
indicata.
I beni di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’Arch. Anna Maria
Scavelli del 17.04.2006, che deve essere consultata dall’offerente, ed alla quale si fa
espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a
qualsiasi titolo gravanti sui beni. La stessa è
consultabile dal lunedì al venerdì, dalle ore 17
alle ore 19, presso lo studio del professionista
delegato, sito in Via Francesco Colelli n. 42 di
Lamezia Terme, previo avviso telefonico allo
0968.200321.
La perizia è, altresì, consultabile sul sito internet:
www.aste.eugenius.it:
Si avvisa che, in ogni caso, gli immobili vengono
posti in vendita nello stato di fatto e di diritto
in cui si trovano, così come identificati, descritti
e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni
eventuale servitù attiva e passiva inerente e
quote condominiali relative. La vendita è a
corpo e non a misura; eventuali differenze di
misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la
vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di
qualità, né potrà essere revocata per alcun
motivo. Conseguentemente l’esistenza di
eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità
della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese
condominiali dell’anno in corso e dell’anno
precedente non pagate dal debitore - per
qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia,
non potranno dar luogo ad alcun risarcimento,
indennità o riduzione del prezzo, essendosi di
ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
La pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte e le condizioni della vendita sono regolate come segue.
QUANTO ALLA VENDITA SENZA INCANTO:
- A norma dell’art. 579 ognuno, tranne il debitore, è
ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile
pignorato personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura legale o di procuratore legale anche a norma dell’art 579, comma
3, c.p.c..
- Il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere
munito di mandato speciale risultante da atto
pubblico o scrittura privata autenticata, non
essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti;
nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3,
il mandato speciale risultante da atto pubblico
o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione
del nominativo della persona, da effettuarsi nel
termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c..
- Le offerte di acquisto dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del
19.03.2015 in busta chiusa e senza alcuna
annotazione, presso lo studio del suindicato professionista delegato. Le stesse
possono essere presentate dal lunedì al venerdì negli orari d’ufficio (9-12 /16.30-19).
Sulla busta dovranno essere annotate, a cura
del professionista ricevente o di suo delegato,
il nome di chi materialmente provvede al deposito, il nome del Giudice dell’esecuzione,
quello del professionista delegato e la data fissata per l’esame delle offerte.
- Ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, dovrà presentare presso lo studio
del professionista delegato una istanza di
partecipazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia: l’indicazione del
numero di RGE della procedura, l’identificazione del bene e del lotto cui si riferisce l’offerta, il prezzo offerto, il tempo ed il modo di
pagamento ed ogni altro elemento utile alla valutazione di questa. Detta dichiarazione deve
contenere: 1) le generalità dell’offerente
(nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e,
se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi;
in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge
non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo
personale da parte di un coniuge in regime di
comunione dei beni, occorre produrre, oltre
alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179,
comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge
non acquirente di cui al secondo comma della
medesima disposizione normativa); 2)
l’espressa dichiarazione di aver preso visione
della perizia di stima.
- L’offerta, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme;
- In caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato
colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare
eventuali offerte in aumento;
- Non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’offerta.
- La dichiarazione, inoltre, deve essere corredata
da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la
legittimazione dello stesso (ad es. procura
speciale o certificato camerale in caso di società), nonché - a titolo d cauzione - da un
assegno circolare non trasferibile intestato
al professionista delegato - avvocato Alessandro Cortese - ovvero da un assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste
Italiane SpA” per un importo non inferiore
al decimo del prezzo base d’asta come
sopra determinato, pena l’inefficacia.
Detta somma sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto.
- La validità e l’efficacia dell’offerta d’acquisto è regolata dall’art. 571, comma 2, c.p.c.;
- L’OFFERTA È IRREVOCABILE SALVO CHE: 1) il Giudice/Professionista Delegato ordini l’incanto:
2) siano decorsi centoventi giorni dalla sua
presentazione e la stessa non sia stata accolta.
- L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se non viene presentata con le modalità e le prescrizioni indicate;
2) se perviene oltre il termine stabilito; 3) se è
inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568, sopra indicato; 4) se l’offerente
non presta cauzione con le modalità sopra
indicate, in misura non inferiore al decimo
del prezzo da lui proposto.
- Le modalità di vendita senza incanto sono regolate dagli artt. 572 e seguenti c.p.c..
- Le buste saranno aperte all’udienza fissata per
l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi. Nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti
l’aggiudicazione sarà comunque disposta,
fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui
all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.. In caso di più
offerte valide, si procederà a gara sull’offerta
più alta secondo il sistema delle schede o
buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.
- Il termine di versamento del saldo del prezzo, nonché di ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita è di 60 (sessanta) giorni
dall’aggiudicazione,, mediante il deposito su
un libretto di deposito postale o bancario nominativo, intestato alla procedura e vincolato
all’ordine del Giudice, presso la MPS SpA agenzia di Lamezia Terme.
- Nel medesimo termine, contestualmente al versamento del saldo del prezzo, l’aggiudicatario
dovrà produrre aggiornati certificati catastali
ed aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e
trascrizioni effettuate sul bene aggiudicato e
dovrà effettuare il versamento delle spese di
trasferimento nella misura del 20% del prezzo
di aggiudicazione, a mezzo assegno circolare
intestato al professionista delegato. Solo all’esito della corretta, completa e tempestiva
effettuazione di tali adempimenti sarà emesso
il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c.;
- In caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà
revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le
somme versate.
- Le spese di trasferimento del bene sono a carico
dell’aggiudicatario cui restano riservate le attività e i costi per la registrazione e trascrizione
del decreto nonché per la cancellazione delle
formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili
acquistati.
- L’aggiudicatario potrà ottenere per l’acquisto dei
beni posti all’asta mutui a tassi e condizioni
economiche prestabiliti da ogni singola banca
aderente al cd. protocollo ABI, rivolgendosi direttamente alle agenzie o filiali delle banche il
cui elenco risulta reperibile presso il professionista delegato e presso il sito ABI.
QUANTO ALL’EVENTUALE SUCCESSIVA VENDITA ALL’INCANTO.
- A norma dell’art. 579 ognuno, tranne il debitore, è
ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile
pignorato personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura legale o di procuratore legale anche a norma dell’art 579, comma
3, c.p.c..
- Il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere
munito di mandato speciale risultante da atto
pubblico o scrittura privata autenticata, non
essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti;
nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3,
il mandato speciale risultante da atto pubblico
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
Gennaio-Febbraio 2015
AsteInfoappalti
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o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione
del nominativo della persona, da effettuarsi nel
termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c..
- Le offerte di acquisto dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del
26.03.2015. in busta chiusa e senza alcuna
annotazione, presso lo studio del suindicato professionista delegato. Le stesse
possono essere presentate dal lunedì al venerdì negli orari d’ufficio (9-13/16.30-19).
Nessuna annotazione dovrà essere apposta
sulla busta. Sulla predetta busta dovranno essere annotate, a cura del professionista ricevente o di suo delegato, il nome di chi
materialmente provvede al deposito, il nome
del Giudice dell’esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l’esame
delle offerte.
- Ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, dovrà presentare presso lo studio
del professionista delegato una istanza di
partecipazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia: l’indicazione del
numero di RGE della procedura, l’identificazione del bene e del lotto cui si riferisce l’offerta, il prezzo offerto, il tempo ed il modo di
pagamento ed ogni altro elemento utile alla valutazione di questa. Detta dichiarazione deve
contenere: 1) le generalità dell’offerente
(nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e,
se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi;
in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge
non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo
personale da parte di un coniuge in regime di
comunione dei beni, occorre produrre, oltre
alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179,
comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge
non acquirente di cui al secondo comma della
medesima disposizione normativa); 2)
l’espressa dichiarazione di aver preso visione
della perizia di stima.
- L’offerta, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme;
- In caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato
colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare
eventuali offerte in aumento;
- Non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’offerta.
- La dichiarazione, inoltre, deve essere corredata
da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la
legittimazione dello stesso (ad es. procura
speciale o certificato camerale in caso di società), nonché - a titolo d cauzione - da un
assegno circolare non trasferibile intestato
al professionista delegato - avvocato Alessandro Cortese - ovvero da un assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste
Italiane SpA” per un importo non inferiore
al decimo del prezzo base d’asta come
sopra determinato, pena l’inefficacia.
- Le modalità di vendita all’incanto sono regolate
dagli artt. 581 e seguenti c.p.c..
- La validità e l’efficacia dell’offerta d’acquisto è regolata dall’art. 571, comma 2, c.p.c..
- Le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le
prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.. La mancata
partecipazione all’incanto, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di
contro, sarà immediatamente restituita dopo
la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario. Anche nel caso di una sola istanza di
partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2,
per conseguire l’aggiudicazione provvisoria.
- OFFERTE IN AUMENTO DI UN QUINTO: A norma dell’art.
584 c.p.c., avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte d’acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma
esse non sono efficaci se il prezzo offerto non
supera di 1/5 (un quinto) quello raggiunto nell’incanto.
Pertanto, l’aggiudicazione diverrà definitiva decorsi
dieci giorni senza offerte in aumento. Tali offerte potranno essere depositate presso lo
studio del professionista delegato, nelle forme
di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione
per una somma pari al doppio della cauzione
versata per la partecipazione all’incanto. In
caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c..
Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa
alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma
3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e
10
verrà pronunciata a carico degli offerenti, salvo
che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è
trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione. Ogni domanda di restituzione
della cauzione dovrà essere indirizzata dagli
offerenti al professionista delegato.
- Il termine di versamento del saldo del prezzo, nonché di ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita è di 60 giorni
dall’aggiudicazione definitiva mediante il deposito su un libretto di deposito postale o bancario nominativo, intestato alla procedura e
vincolato all’ordine del Giudice, presso la
MPS spa - agenzia di Lamezia Terme. Nel medesimo termine, contestualmente al versamento del saldo del prezzo, l’aggiudicatario
dovrà produrre aggiornati certificati catastali
ed aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e
trascrizioni effettuate sul bene aggiudicato e
dovrà effettuare il versamento delle spese di
trasferimento nella misura del 20% del prezzo
di aggiudicazione, a mezzo assegno circolare
intestato al professionista delegato. Solo all’esito della corretta, completa e tempestiva
effettuazione di tali adempimenti sarà emesso
il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c.;
- In caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà
revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le
somme versate;
- Le spese di trasferimento del bene sono a carico
dell’aggiudicatario cui restano riservate le attività e i costi per la registrazione e trascrizione
del decreto nonché per la cancellazione delle
formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili
acquistati.
- L’aggiudicatario potrà ottenere per l’acquisto dei
beni posti all’asta mutui a tassi e condizioni
economiche prestabiliti da ogni singola banca
aderente al cd. protocollo ABI, rivolgendosi direttamente alle agenzie o filiali delle banche il
cui elenco risulta reperibile presso il professionista delegato e presso il sito ABI.
Lamezia Terme, 20.01.2015
Il Professionista Delegato
avv. Alessandro Cortese
***
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
Procedura n. 53/2011 Registro Esecuzioni Immobiliari
Tribunale di Lamezia Terme
SI RENDE NOTO
che il Giudice dell’Esecuzione Dott.ssa Adele Foresta con provvedimento del 16 ottobre 2014
ravvisate le condizioni per procedere ai sensi
degli artt. 569, 571, e 576 c.p.c. come novellati dalle leggi 80 / 2005: 263 / 2005 e 51 /
2006, al prezzo base, rispettivamente, per
il lotto uno di euro 220.000,00, per il lotto
due di euro 174.000,00: per il lotto tre di
euro 198.000,00 ha disposto la vendita coattiva dei seguenti beni:
LOTTO UNO - “piena proprietà di un appartamento con superficie commerciale di mq.
198, posto al primo piano di un edificio di
maggiore consistenza e attualmente diviso
in due porzioni: la prima composta da ingresso, cucina, wc, salotto, due camere,
bagno, ripostiglio; la seconda composta da
due camere, un ripostiglio e un piccolo
bagno. L’immobile è ubicato nel Comune
di Lamezia Terme - Nicastro, via S. Miceli
ed è censito nel NCEU al foglio 24, p.lla 746,
sub 3, cat.A/3, classe 3: vani 5, r.c. euro
322,79. Sussistono difformità tra la suddivisione interna di fatto esistente e la planimetria catastale; i costi per la
regolarizzazione, presuntivamente stimati
dall’esperto, saranno a carico dall’aggiudicatario”.
LOTTO DUE - “piena proprietà di un locale commerciale costituito da piano terra e piano
interrato con superficie commerciale di
127 mq, ubicato nel Comune di Lamezia
Terme - Nicastro, via S. Miceli ed è censito
nel NCEU al foglio 24, p.lla 746, sub 33, cat.
C/1, classe 7, 66 mq, r.c. euro 1124,84.
L’unità immobiliare è stata realizzata abusivamente e per la stessa esiste pratica
condono ancora aperta; i presumibili costi
per il completamento della pratica, che saranno a carico dell’aggiudicatario, sono già
stati detratti dal prezzo base d’asta”.
LOTTO TRE - “quota di 1/2 della proprietà di un
lotto di terreno edificabile, sul quale insistono un capannone di circa 530 mq. e
un’abitazione di circa 205 mq:, composta
da ingresso: corridoio, quattro stanze, salone, cucina, ripostiglio due bagni e uno
stanzino. L’immobile è ubicato nel Comune di Feroleto Antico, località Fondaco
- Frustato ed è censito nel NNCT al foglio 25,
p.lla 240 e nel NCEU del medesimo Comune
al foglio 25, p.lla 241 sub 1 e 2. L’immobile
è edificato sulla scorta di permesso di costruire di dubbia legittimità; sussistono:
www.astepress.it - www.asteannunci.info
www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it
inoltre, difformità tra la suddivisione interna
di fatto esistente e la planimetria catastale;
i costi per la regolarizzazione, presuntivamente stimati dall’esperto, saranno a carico dell’aggiudicatario”.
rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto,
la successiva udienza per l’esame delle stesse
e, per il caso in cui non abbia per qualsivoglia
motivo luogo la vendita senza incanto, fin d’ora
la data per gli incanti:
EVIDENZIATO QUANTO ALLA VENDITA SENZA INCANTI, CHE:
- ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1,
c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a
mezzo di procuratore legale, anche a norma
dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore
legale dovrà, in ogni caso, essere munito di
mandato speciale risultante da atto pubblico
o scrittura privata autenticata, non essendo
sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o
scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione
del nominativo della persona, da effettuarsi nel
termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.),
presentando presso la Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in
regola con il bollo, contenente, a pena di
inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e.
della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del
modo del pagamento e di ogni altro elemento
utile alla valutazione dell’offerta;
- detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella
del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere
corredata da copia di valido documento di
identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o
la legittimazione dello stesso (ad es. procura
speciale o certificato camerale in caso di società);
- l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme;
- in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato
colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare
eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’offerta;
- L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice
ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi
giorni dalla sua presentazione e la stessa non
sia stata accolta;
- L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il
termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più
sopra ricordato e quindi per il lotto uno di
euro 220.000,00, per il lotto due di euro
174.000,00: per il lotto tre di euro
198.000,00; c) se l’offerente non presta
cauzione, a mezzo di assegno circolare non
trasferibile intestato a “Poste Italiane spa”,
in misura non inferiore al decimo del prezzo
da lui proposto;
- all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza
segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione,
come innanzi indicato; all’esterno della busta
vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del
giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza
fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame
delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove
comparsi; nel caso di mancata comparizione
dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione
sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi
2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il
sistema delle schede o buste segrete, fatta
salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2,
c.p.c.;
- in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire
anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario
intestato alla procedura esecutiva ed acceso
o da accendersi, nel secondo caso, presso il
“Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di
Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o
posta elettronica, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una
dichiarazione contenente le indicazioni di cui
allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito
deve avere luogo non oltre cinque giorni prima
della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin
d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine
per il versamento del prezzo e di ogni altra
somma è di novanta giorni;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI:
- essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato
di euro 220.000,00 per il lotto uno: di euro
174.000,00 per il lotto due e di euro
198.000,00 per il lotto tre;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5% del
prezzo base;
- ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di
mandatario munito di procura speciale o di
procuratore legale, anche a norma dell’art.
579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale
dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato
speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al
citato art. 579, comma 3, il mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo
della persona, da effettuarsi nel termine di cui
all’art. 583, comma 1, c.p.c.)
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l’indicazione del numero di
r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui
l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le
proprie generalità (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella
del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente da
più soggetti, deve essere indicato colui che
abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali
offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata
copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi
in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno
circolare non trasferibile, intestato alle
“Poste Italiane s.p.a.”, tramite cui effettuare
il versamento della cauzione (ed in conto
prezzo di aggiudicazione), in ragione di un
decimo del prezzo base d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e
la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
Gennaio-Febbraio 2015
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prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di
contro, sarà immediatamente restituita dopo
la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di
partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2,
per conseguire l’aggiudicazione provvisoria
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di
acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se
il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto,
diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non
siano state presentate offerte in aumento
- tali offerte potranno essere depositate presso la
Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se
nessuno degli offerenti in aumento partecipa
alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma
3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e
verrà pronunciata a carico degli offerenti
(salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli
effetti dall’esecuzione
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO
- è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle
offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del
compendio immobiliare sopra indicato e
meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e
sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 10.02.2015 con
le modalità e per il prezzo base di cui
sopra;
- è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto,
ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la
gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573
c.p.c., l’udienza del 11.02.2015 ore 9,30 e
ss.
NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO,
- è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle
istanze di partecipazione alla vendita ai
pubblici incanti del compendio immobiliare
sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa
espresso richiamo, quale parte integrante
e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 24.02.2015 con
le modalità e per il prezzo minimo di cui
sopra;
- è fissata, per il giorno 25 febbraio 2015 ore
9:30 e segg., la vendita ai pubblici incanti
del compendio immobiliare sopra indicato,
con le modalità e per il prezzo base di cui
innanzi;
LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA
LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA
VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:
- gli immobili vengono posti in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, così come
identificati, descritti e valutati dall’esperto nella
relazione, con ogni eventuale servitù attiva e
passiva inerente e quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per
alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi
vigenti, spese condominiali dell’anno in corso
e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati
in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione
dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione
la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non
trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a.”
(qualora il procedimento si fondi su credito
fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto,
all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41,
comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385,
il pagamento diretto alla banca creditrice, nei
limiti del credito azionato per capitale, interessi
e spese con collocazione privilegiata, entro lo
stesso termine e detratto un accantonamento
per spese nella misura che sarà indicata dal
g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare
la decadenza dall’aggiudicazione, a norma
dell’art. 587 c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti,
della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché
del pagamento delle spese di trasferimento,
da effettuarsi contestualmente a quello della
differenza del prezzo di aggiudicazione, nella
misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso
il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c.;
QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN FUNZIONE
DELLA VENDITA:
- su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio;
- a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770
cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data
pubblicità:
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a
scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi
almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della
data dell’incanto;
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista
periodica, pubblicità da effettuarsi almeno
quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell’incanto;
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito Internet
individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att.
c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine
per la presentazione delle offerte o della data
dell’incanto;
- il creditore procedente può, inoltre, dare pubblicità
della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo
ritenga opportuno:
- a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod.
civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei
Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione
degli immobili, almeno quarantacinque giorni
prima del termine per la presentazione delle
offerte o della data dell’incanto;
- a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod.
civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell’incanto;
- la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita;
- della prova della pubblicità elettronica e a mezzo
stampa - da depositarsi in cancelleria almeno
dieci giorni prima delle vendite - sia fatto carico
al creditore procedente o surrogante.
AVVERTE
fin da ora le parti che ove all’udienza fissata per la
celebrazione dell’incanto questo non abbia
luogo per qualunque motivo si riserva di applicare immediatamente - e cioè a quella stessa
udienza - l’art. 591 c.p.c. senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto
sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o sulla
fissazione di nuova vendita
Lamezia Terme,
***
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI
EX ART 569 COMMA 3 CPC
SI RENDE NOTO
Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura
esecutiva immobiliare n° 58/12 con ordinanza emessa all’udienza del 22.10.2014 ha
disposto la vendita con incanto del lotto
unico nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova per l’udienza del 25.02.2015;
lotto unico - “piena proprietà di un appezza-
11
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mento di terreno, ubicato in località Carigli
o Fossa don Paolo, Platania (CZ), di medie
dimensioni, in declivio, irriguo e libero, formante un corpo unico, con entro stante
particella di altra ditta, recintato ed accessibile sia dal lato Nord che dal lato Sud,
mediante due cancelli veicolari che immettono nella viabilità interna al lotto. Sui terreni sono stati edificati dei fabbricati, in
corso di costruzione, uno dei quali destinato alla civile abitazione a due livelli e l’altro a deposito a servizio dell’azienda
agricola. Allo stato il fondo è coltivato a
bosco ceduo e in alcune zone ad alto fusto
con macchie di arbusti e zone incolte. Il
fondo è dotato di una vasca di raccolta
d’acqua in cemento e di una terra, di recinzione su tutto il perimetro e di viabilità interna in discreto stato generale. I Terreni
ricadono in zona agricola, e sottoposti al
vincolo idrogeologico forestale. L’immobile
adibito a capannone-deposito è stato edificato abusivamente ma è suscettibile di
sanatoria i cui presumibili costi sono già
stati detratti dal prezzo base d’asta. Gli immobili costituenti l’azienda sono classati al catasto del Comune di Platania al foglio di
mappa N. 25: Fabbricato, particella N. 673,
“fabbricato in corso di costruzione”, mq 340,
Località Fossa Don Paolo snc, piano terra:
Fabbricato, particella N. 675, “Fabbricato in
corso di costruzione”, mq 205, località Fossa
Don Paolo snc, piano T-1-2; Terreno, particella
N. 32, Pascolo, consistenza 64 are 80 centiare, R.D. 4,35 - €, R.A. 3,01 €; Terreno, particella N.33 porz. AA, Seminativo 2,
consistenza 60 are, R.D. 15,49 €- R.A. 4,65
€ e porz. AB, Seminativo erborato 2, consistenza 27 are 40 centiare, R.D. 7,08 € - R.A.
2,83 € Terreno, particella N. 34, Bosco ceduo
2, consistenza 2 ettari 40 are 80 centiare,
R.D. 24,87 € - R.A. 14,92 € Terreno, particella N. 36, Bosco ceduo 2 consistenza 81
are 20 centiare, R.D. 8,39 € - R.A. 5,03 € Terreno, particella N. 37, Bosco ceduo 2 consistenza 52 are 60 centiare, R.D. 5,43 € - R.A.
3,26 € Terreno, particella N. 146, Pascolo di
classe U consistenza 19 are 70 centiare, R.D.
1,32 € - R.A. 0,92 € Terreno, particella N.
674, Bosco ceduo 2 consistenza 99 are 96
centiare, R.D. 10,33 € - R.A. 6,20 € Terreno,
particella N. 676, Seminativo Irriguo 3 consistenza 61 are 28 centiare, R.D. 11,08 € - R.A.
6,01 € Terreno, particella N. 578, Seminativo
Irriguo 3, consistenza 4 are, R.D. 0,72 € - R.A.
0,39 € Terreno, particella N. 677, Seminativo
Irriguo arborato 3, consistenza 7 are, 13 centiare R.D. 1,66 € - R.A. 0,66 € Terreno, particella N. 581, Seminativo Irriguo arborato 3,
consistenza 2 are, R.D. 0,46 € - R.A. 0,19 €
Terreno, particella N. 172, Castagneto Frutto,
consistenza 97 are 10 centiare, R.D. 17,55 €
- R.A. 4,01 € Terreno, particella N. 173, Pascolo di classe U consistenza 67 are 80 centiare, R.D. 4,55 € - R.A. 3,15 € Terreno,
particella N. 174, Pascolo di classe U consistenza 15 are 40 centiare, R.D. 1,03 € - R.A.
0,72 € Terreno, particella N. 582, Seminativo
Irriguo arborato 3, consistenza 17 are 90 centiare, R.D. 4,16 € - R.A. 1,66 € Terreno, particella N. 584, Seminativo Irriguo arborato 3,
consistenza 2 are 40 centiare, R.D. 0,56 € R.A. 0,22 € Terreno, particella N. 208, Pascolo di classe U consistenza 55 are 60 centiare, R.D. 3,73 € - R.A. 2,58 € Terreno,
particella N. 209, Bosco ceduo 2, consistenza
1 ettari 22 are 60 centiare, R.D. 12,66 € R.A. 7,60 € Terreno, particella N. 587, Castagneto da Frutto 3,consistenza 15 are 40 centiare, R.D. 1,59 € - R.A. 0,64 € Terreno,
particella N. 589, Castagneto da Frutto 3,consistenza 2 are 40 centiare, R.D. 0,25 € - R.A.
0,10 € Terreno, particella N. 590, Seminativo
Irriguo arborato 3, consistenza 4 are 80 centiare, R.D. 1,12 € - R.A. 0,45 € Terreno, particella N. 592, Seminativo Irriguo arborato 3,
consistenza 4 are, R.D. 0,93 € - R.A. 0,37 €
Terreno, particella N. 236, Pascolo di classe
U consistenza 38 are 10 centiare, R.D. 2,56
€ - R.A. 1,77 € Terreno, particella N. 238,
Bosco ceduo 2, consistenza 44 are 70 centiare, R.D. 4,62 € - R.A. 2,77 € Terreno, particella N. 240, Pascolo di classe U consistenza
9 are 40 centiare, R.D. 0,63 € - R.A. 0,44 €
Terreno, particella N. 242, Castagneto da
Frutto 3, consistenza 1 ettari 15 are 30 centiare, R.D. 11,91 € - R.A. 4,76.”;Prezzo base
d’asta € 150.000,00
SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE
SEGUENTI CONDIZIONI
VENDITA CON INCANTO:
- essa deve aver luogo al prezzo base di euro
150.000,00 per il lotto unico;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%;
- ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di
mandatario munito di procura speciale o di
procuratore legale, anche a norma dell’art.
579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale
dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato
speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al
citato art. 579, comma 3, il mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo
della persona, da effettuarsi nel termine di cui
all’art. 583, comma 1, c.p.c.)
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l’indicazione del numero di
r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui
l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le
proprie generalità (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella
del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente da
più soggetti, deve essere indicato colui che
abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali
offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata
copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi
in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno
circolare non trasferibile, intestato alle
“Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento
della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del
prezzo base d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e
la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le
prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di
contro, sarà immediatamente restituita dopo
la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di
partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2,
per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di
acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se
il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto,
diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non
siano state presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso la
Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se
nessuno degli offerenti in aumento partecipa
alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma
3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e
verrà pronunciata a carico degli offerenti
(salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli
effetti dall’esecuzione;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
Gennaio-Febbraio 2015
AsteInfoappalti
[email protected]
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
- è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle
istanze di partecipazione alla vendita ai
pubblici incanti del compendio immobiliare
sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa
espresso richiamo, quale parte integrante
e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 24.02.2015 con
le modalità e per il prezzo minimo di cui
sopra;
- è fissata, per il giorno 25.02.2015, ore 09.30 e
segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le
modalità e per il prezzo base di cui innanzi;
LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA
LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA
VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:
- gli immobili vengono posti in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, così come
identificati, descritti e valutati dall’esperto nella
relazione, con ogni eventuale servitù attiva e
passiva inerente e quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per
alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi
vigenti, spese condominiali dell’anno in corso
e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati
in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione
dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione
la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non
trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di
subentrare nel contratto, all’assegno circolare
sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto
alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e
detratto un accantonamento per spese nella
misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza
dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587
c.p.c.; in mancanza, si provvederà a norma
dell’art. 587 c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti,
della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché
del pagamento delle spese di trasferimento,
da effettuarsi contestualmente a quello della
differenza del prezzo di aggiudicazione, nella
misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso
il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c.;
Lamezia Terme, lì 22.10.2014
Il Cancelliere
***
R.E. 61/1994
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
visto l’art. 576 c.p.c.
ORDINA
per il giorno 18 Febbraio 2015 la vendita all’incanto dei seguenti beni immobili:
lotto due - “fabbricato rurale ad un livello, con
struttura in muratura, sito in Acconia di Curinga, località Scarcio, riportato nel NCT di
tale comune al foglio n. 23, p.lla 68”;
€ 4.303,12
lotto tre - “fabbricato destinato a magazzino ad
un livello, con struttura in muratura ed in
precario stato di manutenzione, sito in Acconia di Curinga, località Scarcio, riportato
nel NCT di tale comune al foglio n. 23, p.lla
68”;
€ 1.898,44
lotto quattro - “fabbricato utilizzato per ricovero
celle cd autorimessa in precario stato di
manutenzione. sito in Acconia di Curinga,
località Scarcio, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 23, p.lla 68”;
12
€ 2.404,69
lotto cinque - “fabbricato destinato ad abitazione con corte esclusiva, sito in Acconia
di Curinga, località Scarcio, riportato nel
NCT di tale comune al foglio n. 23, p.lle 68 e
161”;
€ 24.046,87
lotto sette - “ fabbricato rustico destinato ad
abitazione con corte esclusiva sito in Acconia di Curinga, località Scarcio, riportato
nel NCT di tale Comune al foglio n. 23 p.lle
158, sub. 2 e 5”;
€ 59.484,37
lotto otto - “terreno agricolo destinato a pollaio
ed aia e a verde, sito in Acconia di Curinga,
località Scarcio, riportato nel NCT di tale Comune
al foglio n. 23, p.lla 76”;
€ 1.392,19
lotto undici - “terreno agricolo completamente
cementato e destinato a deposito di attrezzature e mezzi agricoli a cielo aperto, l’immobile è sito in Acconia di Curinga, località
Scarcio, riportato nel NCT di tale Comune al
foglio n. 23, p.lla 157”;
€ 5.062,50
lotto dodici - “terreno agricolo di mq. 17.600 con
complesso di tunnel a serre destinate alla
produzione intensiva di fragole, sito in Acconia di Curinga. località Scarcio, riportato
nel NCT di tale comune al foglio n. 31, p.lla
17”;
€ 26.578,12
lotto tredici - “terreno agricolo di mq. 18.570 con
complesso di tunnel a serre destinate alla
produzione intensiva di fragole, sito in Acconia di Curinga, località Scarcio, riportato
nel NCT di tale comune al foglio n. 31, p.lla 2”;
€ 30.375,00
DISPONE
- Che le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad euro
229,50 per il lotto n. 2, ad euro 101,25 per
il lotto n. 3, ad euro 128,25 per il lotto n. 4,
ad euro 1.282,50 per il lotto n. 5, ad euro
3.172,50 per il lotto n. 7, ad euro 74,25 per il
lotto n. 8, ad euro 270,00 per il lotto n. 11,
ad euro 1.417,50 per il lotto n. 12, ad euro
1.620,00 per il lotto n. 13.
- ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di
mandatario munito di procura speciale o di
procuratore legale, anche a nonna dell’art.
579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale
dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato
speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al
citato art. 579 comma 3, i1 mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo
della persona, da effettuarsi nel termine di cui
all’art. 583, comma 1, c.p.c.);
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l’indicazione del numero di
RGE della procedura, il bene o il lotto cui
l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le
proprie generalità (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma l, lett. f cod. civ., quella del
coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente da
più soggetti, deve essere indicato colui che
abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali
offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata
copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri e la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi
in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno
circolare non trasferibile, intestato alle
“Poste Italiane SpA - Patrimonio Banco
Posta.”, tramite cui effettuare il versamento
della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del
www.astepress.it - www.asteannunci.info
www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it
prezzo base d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e
la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le
prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di un decimo della cauzione,
che, di contro, sarà immediatamente restituita
dopo la chiusura del l’incanto, ove l’offerente,
regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un
rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l ‘aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di
acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se
il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto,
diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non
siano state presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso la
Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’ incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c: Se
nessuno degli offerenti in aumento partecipa
alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma
3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e
verrà pronunciata a carico degli offerenti
(salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli
effetti dall’esecuzione
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
FISSA
- per la presentazione presso la Cancelleria
delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze
di partecipazione termine perentorio fino
alle ore 13.00 del giorno 17 Febbraio 2015,
con le modalità e per il prezzo base di cui
sopra;
STABILISCE
- gli immobili vengono posti in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, così come
identificati, descritti e valutati dall’esperto nella
relazione, con ogni eventuale servitù attiva e
passiva inerente e quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per
alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi
vigenti, spese condominiali dell’anno in corso
e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati
in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione
dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione
la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non
trasferibile intestato a “Poste Italiane SpA. Patrimonio Banco Posta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di
subentrare nel contratto, all’assegno circolare
sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D. Lgs. 1
settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto
alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e
detratto un accantonamento per spese nella
misura che sarà indicata dal G.E.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza
dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587
c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti,
della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché
del pagamento delle spese di trasferimento,
da effettuarsi contestualmente a quello della
differenza del prezzo di aggiudicazione, nella
misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso
il decreto di trasferimento, ai sensi dell’alt. 586
c.p.c.;
Lamezia Terme, 6.11.2014
***
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI
EX ART 569 COMMA 3 CPC
In danno di proc. nr. 61/04 RGE
Richiesta da Banca Nuova
SI RENDE NOTO
Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura
esecutiva immobiliare n° 61/04, con ordinanza emessa all’udienza del 05.11.2014 ha
disposto la vendita con incanto del lotto
unico nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova per il 18.02.2015;
lotto unico prezzo base: €100.867,50
descrizione del lotto: “immobile realizzato su due
livelli sito in San Pietro a Maida, alla Via
Diaz, n. 20, riportato nel NCEU di detto comune al foglio 13, p.lla 1513, cat. A/3, classe
2 consistenza 8 vani;
SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE
SEGUENTI CONDIZIONI
VENDITA CON INCANTO
- essa deve aver luogo al prezzo base di euro
100.867,50 per il lotto unico;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%;
- ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di
mandatario munito di procura speciale o di
procuratore legale, anche a norma dell’art.
579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale
dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato
speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al
citato art. 579, comma 3, il mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo
della persona, da effettuarsi nel termine di cui
all’art. 583, comma 1, c.p.c.)
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l’indicazione del numero di
r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui
l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le
proprie generalità (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella
del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente da
più soggetti, deve essere indicato colui che
abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali
offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata
copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi
in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno
circolare non trasferibile, intestato alle
“Poste Italiane S.P.A. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento
della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del
prezzo base d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
Gennaio-Febbraio 2015
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la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le
prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di
contro, sarà immediatamente restituita dopo
la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di
partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2,
per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di
acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se
il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto,
diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non
siano state presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso la
Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se
nessuno degli offerenti in aumento partecipa
alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma
3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e
verrà pronunciata a carico degli offerenti
(salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli
effetti dall’esecuzione;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
- è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle
istanze di partecipazione alla vendita ai
pubblici incanti del compendio immobiliare
sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa
espresso richiamo, quale parte integrante
e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 17.02.2015 con
le modalità e per il prezzo minimo di cui
sopra;
- è fissata, per il giorno 18.02.2015, ore 09.30 e
segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le
modalità e per il prezzo base di cui innanzi;
LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA
LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA
VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:
- gli immobili vengono posti in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, così come
identificati, descritti e valutati dall’esperto nella
relazione, con ogni eventuale servitù attiva e
passiva inerente e quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per
alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi
vigenti, spese condominiali dell’anno in corso
e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati
in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione
dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione
la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito
giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva
(qualora il procedimento si fondi su credito
fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto,
all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41,
comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385,
13
il pagamento diretto alla banca creditrice, nei
limiti del credito azionato per capitale, interessi
e spese con collocazione privilegiata, entro lo
stesso termine e detratto un accantonamento
per spese nella misura che sarà indicata dal
g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare
la decadenza dall’aggiudicazione, a norma
dell’art. 587 c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti,
della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché
del pagamento delle spese di trasferimento,
da effettuarsi contestualmente a quello della
differenza del prezzo di aggiudicazione, nella
misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso
il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c.;
Lamezia Terme, lì 05.11.2014
Il Cancelliere
***
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI
EX ART 569 COMMA 3 CPC
SI RENDE NOTO
Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura
esecutiva immobiliare n° 62/2011, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza
del 10.12.2014, ha disposto la vendita senza
incanto del lotto unico nello stato di fatto e
di diritto in cui si trova per il 11.03.2015, ed
ha fissato per il caso in cui la stessa non
abbia luogo la vendita con incanto del medesimo lotto nello stato di fatto e di diritto
in cui si trovano per l’udienza del
25.03.2015;
lotto unico - “piena proprietà di un appartamento al secondo piano di un edificio a tre
piani fuori terra, sito nel Comune di Lamezia Terme, Via Giovanni XXIII, censito nel
NCEU del predetto Comune, sez. Sant’Eufemia, al foglio 14, p.lla 833, sub 4, cat. A/2,
classe U, vani 7,5. L’appartamento è composto da ingresso, soggiorno, cucina, studio, tre stanze da letto di cui una
matrimoniale, due bagni, ripostiglio, lavanderia, due cabine guardaroba, tre balconi,
un terrazzo”; Prezzo Base d’asta di €
256.000,00;
SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE
SEGUENTI CONDIZIONI
VENDITA SENZA INCANTO
Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 256.000,00
per il lotto unico;
- ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1,
c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a
mezzo di procuratore legale, anche a norma
dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore
legale dovrà, in ogni caso, essere munito di
mandato speciale risultante da atto pubblico
o scrittura privata autenticata, non essendo
sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o
scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione
del nominativo della persona, da effettuarsi nel
termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.),
presentando presso la Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in
regola con il bollo, contenente, a pena di
inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e.
della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del
modo del pagamento e di ogni altro elemento
utile alla valutazione dell’offerta;
- detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella
del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere
corredata da copia di valido documento di
identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o
la legittimazione dello stesso (ad es. procura
speciale o certificato camerale in caso di società);
- l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme;
- in caso di dichiarazione presentata congiunta-
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mente da più soggetti, deve essere indicato
colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare
eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’offerta;
- L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice
ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi
giorni dalla sua presentazione e la stessa non
sia stata accolta;
- L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il
termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più
sopra ricordato; c) se l’offerente non presta
cauzione, a mezzo di assegno circolare non
trasferibile intestato a “Poste Italiane spa Patrimonio BancoPosta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto;
- all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza
segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione,
come innanzi indicato; all’esterno della busta
vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del
giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza
fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame
delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove
comparsi; nel caso di mancata comparizione
dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione
sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi
2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il
sistema delle schede o buste segrete, fatta
salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2,
c.p.c.;
- in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire
anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario
intestato alla procedura esecutiva ed acceso
o da accendersi, nel secondo caso, presso il
“Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di
Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o
posta elettronica, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una
dichiarazione contenente le indicazioni di cui
allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito
deve avere luogo non oltre cinque giorni prima
della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin
d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine
per il versamento del prezzo e di ogni altra
somma è di novanta giorni;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI:
- essa deve aver luogo al prezzo base sopra indicato di euro 256.000,00 per il lotto unico;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%;
- ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di
mandatario munito di procura speciale o di
procuratore legale, anche a norma dell’art.
579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale
dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato
speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al
citato art. 579, comma 3, il mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo
della persona, da effettuarsi nel termine di cui
all’art. 583, comma 1, c.p.c.)
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l’indicazione del numero di
r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui
l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le
proprie generalità (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acqui-
sto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella
del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente da
più soggetti, deve essere indicato colui che
abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali
offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata
copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi
in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno
circolare non trasferibile, intestato alle
“Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento
della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del
prezzo base d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e
la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le
prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di
contro, sarà immediatamente restituita dopo
la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di
partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2,
per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di
acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se
il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto,
diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non
siano state presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso la
Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se
nessuno degli offerenti in aumento partecipa
alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma
3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e
verrà pronunciata a carico degli offerenti
(salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli
effetti dall’esecuzione;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO
- è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle
offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del
compendio immobiliare sopra indicato e
meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e
sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 10.03.2015, con
le modalità e per il prezzo base di cui
sopra;
- è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto,
ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la
gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573
c.p.c., l’udienza del 11.03.2015, ore 09,30 e
segg.;
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Gennaio-Febbraio 2015
AsteInfoappalti
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NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO,
- è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle
istanze di partecipazione alla vendita ai
pubblici incanti del compendio immobiliare
sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa
espresso richiamo, quale parte integrante
e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 24.03.2015, con
le modalità e per il prezzo minimo di cui
sopra;
- è fissata, per il giorno 25.03.2015, ore 09.30 e
segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le
modalità e per il prezzo base di cui innanzi;
LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA
LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA
VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:
- gli immobili vengono posti in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, così come
identificati, descritti e valutati dall’esperto nella
relazione, con ogni eventuale servitù attiva e
passiva inerente e quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per
alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi
vigenti, spese condominiali dell’anno in corso
e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati
in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione
dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione
la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione a mezzo di assegno circolare non
trasferibile intestato a “Poste Italiane spa - Patrimonio BancoPosta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e
l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno
circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4,
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti
del credito azionato per capitale, interessi e
spese con collocazione privilegiata, entro lo
stesso termine e detratto un accantonamento
per spese nella misura che sarà indicata dal
g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare
la decadenza dall’aggiudicazione, a norma
dell’art. 587 c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti,
della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché
del pagamento delle spese di trasferimento,
da effettuarsi contestualmente a quello della
differenza del prezzo di aggiudicazione, nella
misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso
il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c.;
Lamezia Terme, lì 12.12.2014
Il Cancelliere
***
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI
EX ART 569 COMMA 3 CPC
SI RENDE NOTO
Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura
esecutiva immobiliare n° 71/2008, con ordinanza emessa all’udienza del 15.10.2014
ha disposto la vendita con incanto del lotto
unico nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova per l’udienza del 25.02.2015.
lotto uno - “proprietà superficiaria avente ad oggetto fabbricato produttivo edificato su terreno di mq. 1.150, sito in Maida, località
Piano delle Forche, interno all’area PIP. Il
fabbricato, non ancora accatastato, è a due
piani fuori terra, con struttura in c.a. prefabbricata, composto da capannone principale di mq.400, uffici piano primo di mq.
270, terrazzo scoperto al piano primo di
mq. 130, tettoia in ferro chiusa di mq. 50;
intorno al capannone vi è un’area libera e
recintata di circa 700 mq. Il terreno gravato
dalla proprietà superficiaria è censito nel NCT
del Comune di Maida al foglio 20, p.lla. 409,
classificato ente urbano ed è di proprietà del
Comune di Maida”; Prezzo base d’asta €
183.515,62
SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STA-
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14
BILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE
SEGUENTI CONDIZIONI
VENDITA CON INCANTO
- essa deve aver luogo al prezzo base di euro
183.515,62 per il lotto unico;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%;
- ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di
mandatario munito di procura speciale o di
procuratore legale, anche a norma dell’art.
579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale
dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato
speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al
citato art. 579, comma 3, il mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo
della persona, da effettuarsi nel termine di cui
all’art. 583, comma 1, c.p.c.)
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l’indicazione del numero di
r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui
l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le
proprie generalità (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella
del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente da
più soggetti, deve essere indicato colui che
abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali
offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata
copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi
in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno
circolare non trasferibile, intestato alle
“Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento
della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del
prezzo base d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e
la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le
prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di
contro, sarà immediatamente restituita dopo
la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di
partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2,
per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di
acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se
il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto,
diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non
siano state presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso la
Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se
nessuno degli offerenti in aumento partecipa
alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma
3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e
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verrà pronunciata a carico degli offerenti
(salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli
effetti dall’esecuzione;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
- è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle
istanze di partecipazione alla vendita ai
pubblici incanti del compendio immobiliare
sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa
espresso richiamo, quale parte integrante
e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 24.02.2015, con
le modalità e per il prezzo minimo di cui
sopra;
- è fissata, per il giorno 25.02.2015, ore 9,30 e
ss., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le
modalità e per il prezzo base di cui innanzi;
LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA
LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA
VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:
- gli immobili vengono posti in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, così come
identificati, descritti e valutati dall’esperto nella
relazione, con ogni eventuale servitù attiva e
passiva inerente e quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per
alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi
vigenti, spese condominiali dell’anno in corso
e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati
in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione
dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione
la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non
trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di
subentrare nel contratto, all’assegno circolare
sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto
alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e
detratto un accantonamento per spese nella
misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza
dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587
c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti,
della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché
del pagamento delle spese di trasferimento,
da effettuarsi contestualmente a quello della
differenza del prezzo di aggiudicazione, nella
misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso
il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c.;
Lamezia Terme, lì 15.10.2014
Il Cancelliere
***
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI
nella proc. esec. imm. 71/2011 R.E.
SI RENDE NOTO
che il Giudice dell’esecuzione, con ordinanza del
12.11.2014 ha disposto la vendita all’incanto,
in un unico lotto, del seguente bene immobile
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:
Lotto Unico - “Piena proprietà di un appartamento sito nel Comune di Filadelfia alla via
Amman, comprensivo di vano cantina
posta al piano seminterrato, identificato nel
NCEU del predetto Comune al foglio 26, p.lla
1322 sub 5, categoria A/3, classe 1, vani 5,5,
rendita catastale euro 176,11. L’appartamento è situato al primo piano di un fabbricato a tre piani fuori terra e uno
seminterrato ed ha un’ampiezza di 95 mq”;
Prezzo base Euro 86.500,00
Gli interessati a presentare offerta di acquisto possono esaminare il bene in vendita chiedendo
di accedere all’immobile, previa preventiva comunicazione scritta al debitore-custode, nei
giorni e nelle ore indicati dal combinato disposto ex artt. 519 e 147 c.p.c.
FISSA
La vendita con incanto per il 11.3.2015 ore 9.30
e segg. presso il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, al prezzo base d’asta come
sopra determinato di Euro 86.500,00
Ogni concorrente per essere ammesso alla
vendita dovrà presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l’indicazione del numero di
R.G.E. della procedura, il bene o il lotto cui
l’istanza stessa si riferisce, le proprie generalità
(nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra coniugi).
All’istanza di partecipazione deve essere allagata
copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale);
In caso di dichiarazione di partecipazione presentata da più soggetti, deve essere indicato colui
che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento.
Con l’istanza di partecipazione da presentarsi in busta chiusa e senza segni di riconoscimento deve essere depositato
assegno circolare non trasferibile intestato
a “POSTE ITALIANE S.p.A. - Patrimonio
Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione in ragione del 10
% del prezzo base d’asta. In ogni caso le
spese di trasferimento cadono a carico
dell’aggiudicatario, cui restano riservate le
attività ed i costi per la cancellazione delle
formalità.
L’offerta di acquisto è irrevocabile tranne che il Giudice ordini l’ncanto, siano decorsi 120 gg
dalla sua presentazione e la stessa non sia
stata accolta.
Il termine ultimo per depositare istanza di partecipazione alla vendita con incanto, nella
Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale
di Lamezia Terme, è entro e non oltre le ore
13.00 del giorno 10.3.2015;
Le offerte in aumento, a pena di inammissibilità,
non devono essere inferiori al 3% del
prezzo base d’asta.
L’immobile viene posto in vendita nello stato di fatto
e di diritto in cui si trova, così come identificato, descritto e valutato dall’esperto nella relazione.
L’aggiudicatario dovrà versare:
a) la differenza del prezzo di aggiudicazione
detratta la cauzione entro un termine massimo
di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione,
mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “POSTE ITALIANE S.p.A. - Patrimonio Bancoposta”;
b) depositare idonea ed aggiornata certificazione ipo-catastale concernente l’immobile
posto in vendita ed attestante le risultanze
delle visure catastali e dei registri immobiliari,
nonchè del pagamento delle spese di trasferimento da parte dell’aggiudicatario, per come
liquidate dalla Cancelleria;
c) l’aggiudicatario dovrà provvedere a sua
cura e spese alla voltura catastale dell’immobile trasferitogli, alla sanatoria e/o condono di
eventuali irregolarità urbanistiche entro 120
giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.
Maggiori informazioni in Cancelleria
Lamezia Terme
Il Cancelliere
***
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI EX ART
569 COMMA 3 CPC
NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 76/89 R.E.
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
SI RENDE NOTO
Che con ordinanza del 22.10.2014 ha disposto la
vendita con incanto dei seguenti beni immobili:
Lotto uno: Appezzamento di terreno in agro di
Lamezia Terme, Località Conca, soggetto
a vincolo urbanistico, complessivamente
esteso Ha 0.78.70, indicato in catasto al fg.
24, p.lla 95 - 136 (già 63/b) - 94 e 96.
Lotto due: Appezzamento di terreno in agro di
Lamezia Terme, Località Conca, soggetto
a vincolo urbanistico, complessivamente
esteso Ha 01.17.00, indicato in catasto al fg.
24, p.lla 4 - 66 - 99 - 109.
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
Gennaio-Febbraio 2015
AsteInfoappalti
[email protected]
FISSA
La vendita con l’incanto per il 25/02/2015 ore
09.30 al prezzo d’asta così determinato: €
8.250.09 per il lotto n. 1 € 12.269,36per il
lotto n. 2:
Chiunque tranne il debitore,intenderà partecipare alla vendita dovrà presentare entro le
ore 13.00 del 24/02/2015 nella Cancelleria
delle Esecuzioni Immobiliari istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante,
a pena di inefficacia, l’indicazione del numero
di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui
l’istanza stessa si riferisce,le proprie generalità
(nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e,
se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi;
All’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del
concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale
o certificato camerale) in caso di partecipazione di più soggetti, deve essere indicato
colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare
eventuali offerte in aumento;
Con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in
busta chiusa, senza segni di riconoscimento,
deve essere depositato assegno circolare
non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della
cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione del 10% del prezzo base
d’asta; nonchè il versamento delle spese in
ragione del 20% del prezzo base d’asta.
La misura minima dell’aumento da apportare
al’offerta a pena inammissibilità, è pari al
5% del prezzo base d’asta.
Gli immobili vengono posti in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, così come
identificati, descritti e valutati dall’esperto nella
relazione, con ogni eventuale servitù attiva e
passiva inerente e quote condominiali relative.
La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per
alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi
vigenti, spese condominiali dell’anno in corso
e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati
in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione
dei beni;
Il pagamento del prezzo di aggiudicazione dedotta
la cauzione già prestata, deve essere effettuato dall’aggiudicatario nella Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari entro il sessantesimo
giorno dalla data di aggiudicazione, mediante
assegno circolare non trasferibile intestato a
“Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”.
Soltanto all’esito degli adempimenti precedenti,
della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché
del pagamento delle spese di trasferimento da
parte dell’aggiudicatario, cui resteranno riservate le attività e i costi per la cancellazione
delle formalità, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.;
Ulteriori informazioni potranno essere richieste in
cancelleria
Lamezia Terme, lì
Il Cancelliere
***
Ufficio Esecuzioni Immobiliari
R.E.n. 78/2008
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
letti gli atti del procedimento;
preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente;
rilevato che custode del bene pignorato è la debitrice;
considerato che la natura e la destinazione del
compendio, unitamente alla carenza di elementiprobatori da cui poter evincere il concreto pericolo di un relativo deterioramento
nelle more della definizione della procedura di
vendita, inducono a ritenere che la sostituzione del debitore con un terzo nell’attività di
custode giudiziario, non abbia, allo stato, utilità, ex art. 559, comma 4, c.p.c., come novellato dalle leggi 80/2005, 263/2005 e
51/2006, fermo restando l’obbligo di rendere
il conto di gestione, ex artt. 560 e 593 c.p.c.;
ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto in ordine
alla valutazione del compendio immobiliare,
ma non alla composizione dei lotti, da limitare
a due, accorpando il terreno adiacente all’abitazione alla stessa;
ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere, ai
sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come
novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e
51/2006, al prezzo base di euro 38.125,68
per il lotto n. 1 e di euro 437,62 per il lotto
n. 2 alla vendita coattiva con incanto dei seguenti beni immobili:
lotto1 - “quota pari a 2/9 della piena proprietà
di un edificio ad uso abitativo sito in Lamezia Terme, località Cafarone, via A. Nucifero,
riportato ne. NCEU al foglio 10, p.lla 397, sub.
4, cat. A/2, classe U, vani 10,5, piano S1-T-1,
nonché quota pari a 2/18 della piena proprietà dell’adiacente appezzamento di terreno, riportato nel NCT al foglio 10, p.lla 444
(ex 115), 446 (ex 116), 448 (ex 121), 450 (ex
122)”;
lotto 2 - “quota pari a 2/18 della piena proprietà
di un appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme, località Forestella, avente
una superficie di mq. 6.570, riportato nel
NCT al foglio 7, p.lle 290 e 291”;
EVIDENZIATO CHE:
- la vendita all’incanto deve aver luogo al prezzo
indicato di euro 38.125,68 per il lotto n. 1 e
di euro 437,62 per il lotto n. 2;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5 % del
prezzo base di ciascun lotto;
- ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di
mandatario munito di procura speciale o di
procuratore legale, anche a norma dell’art.
579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale
dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato
speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al
citato art. 579, comma 3, il mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo
della persona, da effettuarsi nel termine di cui
all’art. 583, comma 1 c.p.c.).
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l’indicazione del numero di
r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui
l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le
proprie generalità (nome: cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre: oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma 1. lett. f., cod. civ., quella
del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di avere preso
visione della perizia di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente da
più soggetti, deve essere indicato colui che
abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali
offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata
copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
- con l’istanza di partecipazione: da presentarsi
in busta chiusa, senza segni di riconoscimento deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste
Italiane s.p.a.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo
di aggiudicazione),in ragione di un decimo
del prezzo base d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e
la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le
prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, senza documentato o giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di
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contro, sarà immediatamente restituita dopo
la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di
partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2,
per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono presentare offerte di acquisto
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo
offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà
definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano
state presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso la
Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.: Se
nessuno degli offerenti in aumento partecipa
alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma
3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e
verrà pronunciata a carico degli offerenti
(salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli
effetti dell’esecuzione;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
FISSA
- per la presentazione presso la cancelleria
delle esecuzioni immobiliari delle istanze
di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione
dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso
richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino
alle ore 13.00 del giorno 17.2.2015, con le
modalità e per il prezzo minimo di cui
sopra;
- per il giorno 18.2.2015, ore 9.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e
per il prezzo di cui innanzi;
STABILISCE, ALTRESÌ, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI:
- gli immobili vengono posti in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, così come
identificati, descritti e valutati dell’esperto nella
relazione, con ogni eventuale servitù attiva e
passiva inerente e quote condominiali relativa;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del
presso; la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per
alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi
vigenti, spese condominiali dell’anno in corso
e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati
in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione
dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione
la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non
trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a.”
(qualora il procedimento si fondi su credito
fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto,
all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41,
comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385,
il pagamento diretto della banca creditrice, nei
limiti del credito azionato per capitale, interessi
e spese con collocazione privilegiata, entro lo
stesso termine e detratto un accantonamento
per spese nella misura che sarà indicata del
g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare
la decadenza dall’aggiudicazione, a norma
dell’art. 587 c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti,
della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché
del pagamento delle spese di trasferimento,
da effettuarsi contestualmente a quello della
differenza del prezzo di aggiudicazione, nella
misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso
il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c.;
DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN
FUNZIONE DELLA VENDITA CHE:
- su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio;
- a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770
cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data
pubblicità:
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a
scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi
almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della
data dell’incanto;
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista
periodica, pubblicità da effettuarsi almeno
quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell’incanto;
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito internet
individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp.att.
c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine
per la presentazione delle offerte o della data
dell’incanto;
il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed
ove lo ritenga opportuno:
- a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod.
civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei
Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione
degli immobili, almeno quarantacinque giorni
prima del termine per la presentazione delle
offerte o della data dell’incanto;
- a sue spese(rimborsabili ex art. 2770 cod.
civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi quarantacinque
giorni prima del termine per la presentazione
delle offerte o della data dell’ncanto;
- la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita;
- della prova della pubblicità elettronica e a mezzo
stampa - da depositarsi in cancelleria almeno
dieci giorni prima delle vendite - sia fatto carico
al creditore procedente o surrogante:
AVVERTE
fin d’ora le parti che ove, all’udienza fissata per la
celebrazione dell’incanto, questo non abbia
luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente - e cioè a quella
stessa udienza - l’articolo 591 cod.proc.civ.,
senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in
quello stesso contesto sentendo le parti e
provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una
nuova vendita.
***
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI
EX ART. 569 COMMA 3 CPC
SI RENDE NOTO CHE
Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura
esecutiva immobiliare n° 87/95 R.G.E. con
ordinanza emessa all’udienza del 22.10.2014,
ha disposto la vendita con incanto del lotto
numero cinque nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del
25.02.2015;
lotto n. 5 - “Fabbricato in Lamezia Terme - Sambiase - via Mantenga, di tre piani fuori terra,
al piano seminterrato vi sono due locali, un
servizio igienico, un’autorimessa, la scala
di accesso ai piani superiori; al piano rialzato vi sono un soggiorno, una cucina, un
bagno ed il vano scala; al primo piano vi
sono tre vani, due bagni ed il vano scale; al
secondo piano vi sono due locali comunicanti, il vano scala, un balcone ed un ampia
superficie terrazzata, per una superficie residenziale complessiva di mq. 183; è in
buono stato ed è dotato di impianto idricosanitario, elettrico e di riscaldamento; ne
costituisce pertinenza il giardino circostante di circa di mq. 112, detto fabbricato,
edificato su terreno riportato in NCT al foglio
di mappa 85, particelle 1141 e 1152 è in
corso di definitivo accatastamento; presenta alcune difformità urbanistiche sanabili entro 120 giorni dalla notificazione del
decreto di trasferimento mediante il pagamento della somma di £.8.000.000 (pari a
€4.131,66) circa, già detratta dal prezzo
base d’asta fissato in euro 48.868,27
SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE
SEGUENTI CONDIZIONI:
VENDITA CON INCANTO:
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
Gennaio-Febbraio 2015
AsteInfoappalti
[email protected]
- essa deve aver luogo al prezzo base di euro
48.868,27 per il lotto n. 5;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad euro
1.549,37;
- ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di
mandatario munito di procura speciale o di
procuratore legale, anche a norma dell’art.
579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale
dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato
speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al
citato art. 579, comma 3, il mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo
della persona, da effettuarsi nel termine di cui
all’art. 583, comma 1, c.p.c.);
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l’indicazione del numero di
r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui
l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le
proprie generalità (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella
del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente da
più soggetti, deve essere indicato colui che
abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali
offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata
copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi
in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno
circolare non trasferibile, intestato alle
“Poste Italiane S.P.A. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento
della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del
prezzo base d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e
la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le
prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; nel caso di una
sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art.
581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di
acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se
il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto,
diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non
siano state presentate offerte in aumento;
- tali offerte si fanno a norma dell’art. 571 e, prima
di procedere alla gara di cui all’art. 573, il Cancelliere da pubblico avviso dell’offerta più alta
a norma dell’art. 570 c.p.c.;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
- è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle
istanze di partecipazione alla vendita ai
pubblici incanti del compendio immobiliare
sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa
espresso richiamo, quale parte integrante
e sostanziale della presente ordinanza, termine fino a quattro giorni prima del giorno
fissato per l’incanto, con le modalità e per
il prezzo minimo di cui sopra;
- è fissata, per il giorno 25.02.2015, ore 9,30 e
segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le
modalità e per il prezzo base di cui innanzi;
LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA
LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA
VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:
- gli immobili vengono posti in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, così come
identificati, descritti e valutati dall’esperto nella
relazione, con ogni eventuale servitù attiva e
passiva inerente e quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per
alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi
vigenti, spese condominiali dell’anno in corso
e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati
in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione
dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione
la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di trenta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non
trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si
provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi
della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41,
comma 4, D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385,
il pagamento diretto alla banca creditrice, nei
limiti del credito azionato per capitale, interessi
e spese con collocazione privilegiata, entro lo
stesso termine e detratto un accantonamento
per spese nella misura che sarà indicata dal
g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare
la decadenza dall’aggiudicazione, a norma
dell’art. 587 c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti,
della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché
del pagamento delle spese di trasferimento,
da effettuarsi contestualmente a quello della
differenza del prezzo di aggiudicazione, nella
misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso
il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c.;
Lamezia Terme, lì
***
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI
EX ART.569 COMMA 3 CPC
Proc. esec. imm. N. 97/02 R.E.
SI RENDE NOTO
che il Giudice dell’esecuzione, con ordinanza
dell’1.10.2014 ha disposto la vendita all’incanto, in un unico lotto, del seguente bene immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova:
Unico Lotto: Immobile sito in Curinga alla via
Romolo Murri, costituito da un appartamento di mq. 134 posto al primo piano e
da un magazzino a piano terra di mq. 101,
riportati rispettivamente nel N.C.E.U. di tale
Comune al foglio 37, p.lla 994 sub 3, cat. A/4,
cl 2, e sub 2, cat. C/2, cl 2.
VALORE DEL BENE: EURO 29.286,75
Gli interessati a presentare offerta di acquisto possono esaminare il bene in vendita chiedendo
di accedere all’immobile, previa preventiva comunicazione scritta al debitore-custode, nei
giorni e nelle ore indicati dal combinato disposto ex artt. 519 e 147 c.p.c.
FISSA
La vendita con incanto per il 11.2.2015 ore 9.30
e segg. presso il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, al prezzo base d’asta come
sopra determinato di Euro 29.286,75
Ogni concorrente per essere ammesso alla
vendita dovrà presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l’indicazione del numero di
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R.G.E. della procedura, il bene o il lotto cui
l’istanza stessa si riferisce, le proprie generalità
(nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra coniugi).
All’istanza di partecipazione deve essere allagata
copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale);
In caso di dichiarazione di partecipazione presentata da più soggetti, deve essere indicato colui
che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento.
Con l’istanza di partecipazione da presentarsi in busta chiusa e senza segni di riconoscimento deve essere depositato
assegno circolare non trasferibile intestato
a “POSTE ITALIANE S.p.A. - Patrimonio
Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione in ragione del 10
% del prezzo base d’asta. In ogni caso le
spese di trasferimento cadono a carico
dell’aggiudicatario, cui restano riservate le
attività ed i costi per la cancellazione delle
formalità.
L’offerta di acquisto è irrevocabile tranne che il Giudice ordini l’ncanto, siano decorsi 120 gg
dalla sua presentazione e la stessa non sia
stata accolta.
Il termine ultimo per depositare istanza di partecipazione alla vendita con incanto, nella
Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale
di Lamezia Terme, è entro e non oltre le ore
13.00 del giorno 10.2.2015;
Le offerte in aumento, a pena di inammissibilità,
non devono essere inferiori al 3% del
prezzo base d’asta.
L’immobile viene posto in vendita nello stato di fatto
e di diritto in cui si trova, così come identificato, descritto e valutato dall’esperto nella relazione.
L’aggiudicatario dovrà versare:
a) la differenza del prezzo di aggiudicazione
detratta la cauzione entro un termine massimo
di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione,
mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “POSTE ITALIANE S.p.A. - Patrimonio Bancoposta”;
b) depositare idonea ed aggiornata certificazione ipo-catastale concernente l’immobile
posto in vendita ed attestante le risultanze
delle visure catastali e dei registri immobiliari,
nonchè del pagamento delle spese di trasferimento da parte dell’aggiudicatario, per come
liquidate dalla Cancelleria;
c) l’aggiudicatario dovrà provvedere a sua
cura e spese alla voltura catastale dell’immobile trasferitogli, alla sanatoria e/o condono di
eventuali irregolarità urbanistiche entro 120
giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.
Maggiori informazioni in Cancelleria
Lamezia Terme
Il Cancelliere
***
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI
EX ART 569 COMMA 3 CPC
SI RENDE NOTO
Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura
esecutiva immobiliare n° 120/2013, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza
del 03.12.2014, ha disposto la vendita senza
incanto del lotto unico nello stato di fatto e
di diritto in cui si trova per il 11.03.2015, ed
ha fissato per il caso in cui la stessa non
abbia luogo la vendita con incanto dei medesimi lotti nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano per l’udienza del 25.03.2015;
lotto unico - “Piena proprietà di un appartamento composto da cinque vani, ubicato
nel Comune di Nocera Terinese, Villaggio
“Riviera del Sole”, c.da Marina DE Luca, riportato nel NCEU del predetto Comune al foglio 45, p.lla 197 sub. 3. L’immobile è posto
al primo piano (secondo fuori terra) di uno
stabile a tre piani fuori terra, ha una superficie lorda di mq. 73,96 e, di fatto, è diviso
in due unità abitative contigue (di cui una
attualmente adibita ad ufficio), entrambe
composte da soggiorno, camera, bagno e
balcone. Detta suddivisione è conforme ai
titoli abilitativi ma non è conforme alla planimetria catastale; inoltre, sussistono lievi
difformità nelle tramezzature di divisione
interna dei due locali. Gli abusi sono suscettibili di sanatoria, i cui presumibili costi
- che resteranno a carico dell’aggiudicatario - sono già stati detratti dal prezzo base
d’asta”; Prezzo base d’asta € 68.000,00
SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE
SEGUENTI CONDIZIONI
VENDITA SENZA INCANTO
Quanto alla vendita senza incanto, da effet-
tuarsi al prezzo base di euro 68.000,00 per
il lotto unico;
- ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1,
c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a
mezzo di procuratore legale, anche a norma
dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore
legale dovrà, in ogni caso, essere munito di
mandato speciale risultante da atto pubblico
o scrittura privata autenticata, non essendo
sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o
scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione
del nominativo della persona, da effettuarsi nel
termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.),
presentando presso la Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in
regola con il bollo, contenente, a pena di
inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e.
della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del
modo del pagamento e di ogni altro elemento
utile alla valutazione dell’offerta;
- detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella
del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere
corredata da copia di valido documento di
identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o
la legittimazione dello stesso (ad es. procura
speciale o certificato camerale in caso di società);
- l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme;
- in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato
colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare
eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’offerta;
- L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice
ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi
giorni dalla sua presentazione e la stessa non
sia stata accolta;
- L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il
termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più
sopra ricordato; c) se l’offerente non presta
cauzione, a mezzo di assegno circolare non
trasferibile intestato a “Poste Italiane spa Patrimonio BancoPosta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto;
- all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza
segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione,
come innanzi indicato; all’esterno della busta
vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del
giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza
fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame
delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove
comparsi; nel caso di mancata comparizione
dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione
sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi
2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il
sistema delle schede o buste segrete, fatta
salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2,
c.p.c.;
- in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire
anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario
intestato alla procedura esecutiva ed acceso
o da accendersi, nel secondo caso, presso il
“Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di
Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o
posta elettronica, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una
dichiarazione contenente le indicazioni di cui
allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito
deve avere luogo non oltre cinque giorni prima
della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin
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d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine
per il versamento del prezzo e di ogni altra
somma è di novanta giorni;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI:
- essa deve aver luogo al prezzo base sopra indicato di euro 68.000,00 per il lotto unico;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%;
- ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di
mandatario munito di procura speciale o di
procuratore legale, anche a norma dell’art.
579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale
dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato
speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al
citato art. 579, comma 3, il mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo
della persona, da effettuarsi nel termine di cui
all’art. 583, comma 1, c.p.c.)
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l’indicazione del numero di
r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui
l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le
proprie generalità (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella
del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente da
più soggetti, deve essere indicato colui che
abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali
offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata
copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi
in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno
circolare non trasferibile, intestato alle
“Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento
della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del
prezzo base d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e
la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le
prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di
contro, sarà immediatamente restituita dopo
la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di
partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2,
per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di
acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se
il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto,
diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non
siano state presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso la
Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se
nessuno degli offerenti in aumento partecipa
alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma
3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e
verrà pronunciata a carico degli offerenti
(salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli
effetti dall’esecuzione;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO
- è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle
offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del
compendio immobiliare sopra indicato e
meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e
sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 10.03.2015, con
le modalità e per il prezzo base di cui
sopra;
- è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto,
ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la
gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573
c.p.c., l’udienza del 11.03.2015, ore 09,30 e
segg.;
NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO,
- è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle
istanze di partecipazione alla vendita ai
pubblici incanti del compendio immobiliare
sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa
espresso richiamo, quale parte integrante
e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 24.03.2015, con
le modalità e per il prezzo minimo di cui
sopra;
- è fissata, per il giorno 25.03.2015, ore 09.30 e
segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le
modalità e per il prezzo base di cui innanzi;
LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA
LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA
VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:
- gli immobili vengono posti in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, così come
identificati, descritti e valutati dall’esperto nella
relazione, con ogni eventuale servitù attiva e
passiva inerente e quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per
alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi
vigenti, spese condominiali dell’anno in corso
e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati
in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione
dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione
la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione a mezzo di assegno circolare non
trasferibile intestato a “Poste Italiane spa - Patrimonio BancoPosta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e
l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno
circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4,
www.astepress.it - www.asteannunci.info
17
www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti
del credito azionato per capitale, interessi e
spese con collocazione privilegiata, entro lo
stesso termine e detratto un accantonamento
per spese nella misura che sarà indicata dal
g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare
la decadenza dall’aggiudicazione, a norma
dell’art. 587 c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti,
della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché
del pagamento delle spese di trasferimento,
da effettuarsi contestualmente a quello della
differenza del prezzo di aggiudicazione, nella
misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso
il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c.;
Lamezia Terme, lì
Il Cancelliere
***
RE. n. 121/2010
Il Cancelliere delle Esecuzioni Immobiliari
AVVISA CHE
che il Giudice dell’Esecuzione Dott.ssa Adele Foresta, nella procedura esecutiva immobiliare n° 121/2010 RE, ha disposto la vendita
senza incanto del lotto sottodescritto, nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova, per il
giorno 4 MARZO 2015, ore 9,30 e seguenti.
Lotto unico: piena proprietà di appezzamento
di terreno situato in Carlopoli - Area PIP (Provincia di Catanzaro) originariamente
costituito da due lotti, dell’estensione complessiva di mq 1.600, con sovrastante fabbricato industriale di circa mq 1.100,
realizzato per la produzione industriale di
bibite gassate e strutturato in funzione dei
cicli di lavorazione, composto da tre ampie
sale al piano terra per le fasi di lavorazione
e per il deposito e due ampie sale al primo
piano adibite ad uffici; in entrambi i piani
sono presenti servizi igienici. Dotato di
ampio portico e piazzale esterno e presenta abusi sanabili entro 120 giorni da decreto di trasferimento; il costo
dell’oblazione, pari a circa € 3.300,00, è già
stato considerato nella determinazione del
prezzo Prezzo base € 268.945,31.
- ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1,
c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a
mezzo di procuratore legale, anche a norma
dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore
legale dovrà, in ogni caso, essere munito di
mandato speciale risultante da atto pubblico
o scrittura privata autenticata, non essendo
sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o
scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione
del nominativo della persona, da effettuarsi nel
termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.),
presentando presso la Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in
regola con il bollo, contenente, a pena di
inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e.
della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del
modo del pagamento e di ogni altro elemento
utile alla valutazione dell’offerta;
- detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella
del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere
corredata da copia di valido documento di
identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o
la legittimazione dello stesso (ad es. procura
speciale o certificato camerale in caso di società);
- l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme;
- in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato
colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare
eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’offerta;
- L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice
ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi
giorni dalla sua presentazione e la stessa non
sia stata accolta;
- L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il
termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più
sopra ricordato; c) se l’offerente non presta
cauzione, a mezzo di assegno circolare non
trasferibile intestato a “Poste Italiane Spa Patrimonio BancoPosta” in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto;
- all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza
segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione,
come innanzi indicato; all’esterno della busta
vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del
giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza
fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame
delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove
comparsi; nel caso di mancata comparizione
dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione
sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi
2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il
sistema delle schede o buste segrete, fatta
salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2,
c.p.c.;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
EVIDENZIATO, QUANTO ALL’EVENTUALE SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI, CHE:
- essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato
di € 268.945,31;
- le offerte in aumento,a pena di inammissibilità,
non devono essere inferiori al 5%;
- ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma I, cpc,
tranne il debitore è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente o a mezzo di
procuratore legale anche a norma dell’art.579,
ultimo comma, presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente
l’indicazione del prezzo, del tempo, del modo
di pagamento e di ogni altro elemento utile alla
valutazione dell’offerta (il procuratore dovrà in
ogni caso essere munito di mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario
mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato articolo 579, comma 3, cpc, il mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo
della persona, da effettuarsi nel termine di cui
all’articolo 583, comma I, cpc);
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l’indicazione del numero di
r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui
l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le
proprie generalità (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella
del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente da
più soggetti, deve essere indicato colui che
abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali
offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata
copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
Gennaio-Febbraio 2015
AsteInfoappalti
[email protected]
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi
in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno
circolare non trasferibile, intestato alle
“Poste Italiane Spa - Patrimonio Banco
Posta”, in ragione di un decimo del prezzo
base d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e
la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le
prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di
contro, sarà immediatamente restituita dopo
la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di
partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2,
per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di
acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se
il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto,
diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non
siano state presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso la
Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se
nessuno degli offerenti in aumento partecipa
alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma
3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e
verrà pronunciata a carico degli offerenti
(salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli
effetti dall’esecuzione;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA
INCANTO
- per la presentazione presso la Cancelleria
delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte
di acquisto, ex art. 571 c.p.c., dei compendi
immobiliari sopra indicati e meglio descritti
nella relazione dell’esperto in atti, alla quale
si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del
giorno 3 marzo 2015, con le modalità e per
il prezzo base di cui sopra;
- per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi
dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle
medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c.,
l’udienza del 4 marzo 2015, ore 9,30 e
segg.;
FISSA, NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA
INCANTO NON ABBIA LUOGO,
- per la presentazione presso la Cancelleria
delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze
di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti dei compendi immobiliari sopra indicati e meglio descritti nella relazione
dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso
richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino
alle ore 13.00 del 17 MARZO 2015, con le
modalità e per il prezzo minimo di cui
sopra;
- per il giorno _18 MARZO 2015, ore 9,30 e
segg., la vendita ai pubblici incanti dei compendi immobiliari sopra indicati, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra;
STABILISCE, ALTRESÌ, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA
QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA
INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA
LUOGO CON INCANTO:
- gli immobili vengono posti in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, così come
identificati, descritti e valutati dall’esperto nella
relazione, con ogni eventuale servitù attiva e
18
passiva inerente e quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per
alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi
vigenti, spese condominiali dell’anno in corso
e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati
in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione
dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione
la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non
trasferibile intestato a “Poste Italiane Spa - Patrimonio Banco Posta”; (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e
l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno
circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4,
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti
del credito azionato per capitale, interessi e
spese con collocazione privilegiata, entro lo
stesso termine e detratto un accantonamento
per spese nella misura che sarà indicata dal
g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare
la decadenza dall’aggiudicazione, a norma
dell’art. 587 c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti,
della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché
del pagamento delle spese di trasferimento,
da effettuarsi contestualmente a quello della
differenza del prezzo di aggiudicazione, nella
misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso
il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c.;
QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN FUNZIONE
DELLA VENDITA:
- su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio;
- a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770
cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data
pubblicità:
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a
scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi
almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della
data dell’incanto;
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista
periodica, pubblicità da effettuarsi almeno
quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell’incanto;
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito Internet
individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att.
c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine
per la presentazione delle offerte o della data
dell’incanto;
- il creditore procedente può, inoltre, dare pubblicità
della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo
ritenga opportuno:
- a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod.
civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei
Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione
degli immobili, almeno quarantacinque giorni
prima del termine per la presentazione delle
offerte o della data dell’incanto;
- a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod.
civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell’incanto;
- la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita;
- della prova della pubblicità elettronica e a mezzo
stampa - da depositarsi in cancelleria almeno
dieci giorni prima delle vendite - sia fatto carico
al creditore procedente o surrogante.
Lamezia Terme, lì
IL CANCELLIERE
***
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI
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EX ART. 569 COMMA 3 CPC
SI RENDE NOTO
Che il Giudice dell’Esecuzione nella procedura
esecutiva immobiliare n° 129/95 R.G.E.,
promossa da Credito Emiliano S.p.a, all’udienza del 5 novembre 2014, ha disposto
la vendita con incanto di n. 10 lotti, nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano per
l’udienza del 18 febbraio 2015:
lotto uno - “appezzamento di terreno di mq
2910 sito in San Pietro a Maida, destinato
ad uliveto, riportato nel NCT di tale comune
al foglio n. 5, p.lla 188”;
lotto due - “appezzamento di terreno di mq.
1030 sito in San Pietro a Maida, destinato
ad uliveto, riportato nel NCT di tale comune
al foglio n. 2, p.lle 28 e 290”;
lotto tre - “appezzamento di terreno di mq. 1400
sito il San Pietro a Maida: destinato ad uliveto, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 8, p.lle 623 e 629”;
lotto quattro - “appezzamento di terreno di mq.
630 sito in San Pietro a Maida, destinato ad
uliveto, riportato nel NCT di tale comune al
foglio n. 8 p.lle 353 e 356;
lotto sei - “locale posto al piano terra di 59 mq.
Sito in San Pietro a Maida, rione Carpitone,
riportato nel NCEU di tale comune al foglio n.
13, p.lla 1215, sub 1, cat. C/6;
lotto sette - “appartamento posto al primo
piano di mq. 114, sito in San Pietro a Maida,
rione Carpitone, riportato nel NCEU di tale
comune al foglio n. 13, p.lla 1215, sub. 2, cat.
A/3;
lotto otto _ “quota pari ad 1/2 della piena proprietà di un locale seminterrato di mq. 36,
sito in San Pietro a Maida, rione Carpitone,
riportato nel NCEU di tale comune al foglio
13, p.lla 1215, sub 5;
lotto nove - “quota pari ad 1/2 della piena proprietà di un immobile a tre piani fuori terra
sito in San Pietro a Maida, piazza Michele
Bianchi, riportato nel NCEU di tale comune
al foglio n. 13, p.lla 310, sub. 4, cat. A/4;
lotto undici A - “appartamento sito in Lamezia
Terme, località Ginepri, piano terra, esteso
per mq. 81,00, riportato nel NCEU di tale comune al foglio n. 23, p.lla 159, sub. 3 int. 1;
lotto undici B - “appartamento sito in Lamezia
Terme, località Ginepri, piano primo, esteso
per mq. 81,00, riportato nel NCEU di tale comune al foglio n. 23, p.lla 159, sub. 6, int. 4;
SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL G.E. HA
STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
essa deve aver luogo al prezzo base di euro
6.743,94 per il lotto n. 1, di euro 2.250,00
per il lotto n. 2, di euro 9.750,00 per il lotto
n. 3, di euro 1.425,00 per il lotto n. 4, di euro
10.500,00 per il lotto n. 6, di euro 28.586,25
per il lotto n. 7, di euro 2.850,00 per il lotto
n. 8, di euro 10.474,32 per il lotto n. 9, di
euro 24.091,86 per il lotto n. 11A, di euro
23.794,86 per il lotto n. 11B;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad euro
700,00 per il lotto n. 1, ad euro 250,00 per
il lotto n. 2, ad euro 1.000,00 per il lotto n. 3,
ad euro 150,00 per il lotto n. 4, ad euro
1.100,00 per il lotto n. 6, ad euro 4.100,00
per il lotto n. 7, ad euro 300,00 per il lotto n.
8, ad euro 1.500,00 per il lotto n. 9, ad euro
3.400,00 per il lotto n. 11A e ad euro
3.400,00 per il lotto n. 11B;
- ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di
mandatario munito di procura speciale o di
procuratore legale, anche a norma dell’art.
579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale
dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato
speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al
citato art. 579, comma 3, il mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo
della persona, da effettuarsi nel termine di cui
all’art. 583, comma 1, c.p.c.)
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l’indicazione del numero di
r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui
l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le
proprie generalità (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella
del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente da
più soggetti, deve essere indicato colui che
abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali
offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata
copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi
in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno
circolare non trasferibile, intestato alle
“Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento
della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del
prezzo base d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e
la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le
prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di
contro, sarà immediatamente restituita dopo
la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di
partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2,
per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di
acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se
il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto,
diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non
siano state presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso la
Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se
nessuno degli offerenti in aumento partecipa
alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma
3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e
verrà pronunciata a carico degli offerenti
(salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli
effetti dall’esecuzione;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
IN RELAZIONE ALLA VENDITA CON INCANTO
- è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle
istanze di partecipazione alla vendita ai
pubblici incanti del compendio immobiliare
sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa
espresso richiamo, quale parte integrante
e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 17 febbraio
2015: con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra;
- è fissata, per il giorno _18 febbraio 2015, ore
9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti
del compendio immobiliare sopra indicato,
con le modalità e per il prezzo base di cui
innanzi;
LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
- gli immobili vengono posti in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, così come
identificati, descritti e valutati dall’esperto nella
relazione, con ogni eventuale servitù attiva e
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
Gennaio-Febbraio 2015
AsteInfoappalti
[email protected]
passiva inerente e quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per
alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi
vigenti, spese condominiali dell’anno in corso
e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque in perizia, non
potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di
ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione
la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non
trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e
l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno
circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4,
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti
del credito azionato per capitale, interessi e
spese con collocazione privilegiata, entro lo
stesso termine e detratto un accantonamento
per spese nella misura che sarà indicata dal
g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare
la decadenza dall’aggiudicazione, a norma
dell’art. 587 c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti,
della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché
del pagamento delle spese di trasferimento,
da effettuarsi contestualmente a quello della
differenza del prezzo di aggiudicazione, nella
misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso
il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c..
Lamezia Terme, lì 12 novembre 2014
Il Cancelliere
***
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI EX ART.
569 C.3 CPC PROC. N. 153/97 RE
SI RENDE NOTO
Che il G.E. con sua ordinanza del 26.11.14 ha disposto la vendita all’incanto che si terrà
nell’aula delle pubbliche udienze di questo
Tribunale avanti al giudice delle esecuzioni,
dell’immobile sottodescritto al prezzo base
di € 118.191,00:
“Piena proprietà del locale da adibire ad attività
artigianale sito nel Comune di Lamezia
Terme Via delle Imprese,30, di mq 916 oltre
manufatti accessori per servizi. In Catasto
al fg 44 p.lla 118 sub 1-2-3. Tutto da riaccatastare con variazione. Porzione del fabbricato e alcuni manufatti di servizio sono
soggetti a condono edilizio,in quanto realizzati abusivamente.Non è stato rilasciato
il certificato di abitabilità.Non esiste contratto di locazione”.
FISSANDO
la vendita all’incanto per il giorno 11 marzo
2015 ore 12,00 e segg. presso il Tribunale
Ordinario di Lamezia Terme, al prezzo base
d’asta così come sopra indicato.
La misura minima da apportare alle offerte a
pena d’inammissibilità è pari al 5% del valore dell’immobile.
Ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di
mandatario munito di procura speciale o di
procuratore legale, anche a norma dell’art.
579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale
dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato
speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al
citato art. 579, comma 3, il mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo
della persona, da effettuarsi nel termine di cui
all’art. 583, comma 1, c.p.c.)
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l’indicazione del numero di
r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui
l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le
proprie generalità (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione
legale dei beni, occorrerà indicare anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene,
in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge
in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo,
ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella
del coniuge non acquirente di cui al secondo
comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente da
più soggetti, deve essere indicato colui che
abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali
offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata
copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi
in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno
circolare non trasferibile, intestato alle
“Poste Italiane -Patrimonio Banco Posta
s.p.a.”, tramite cui effettuare il versamento
della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del
prezzo base d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e
la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le
prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di
contro, sarà immediatamente restituita dopo
la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolar-mente presente, non divenga aggiudicatario;
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di
acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se
il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto,
diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non
siano state presentate offerte in aumento
- tali offerte potranno essere depositate presso la
Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a
carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti
all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
- Il termine ultimo per depositare l’istanza di
partecipazione nella cancelleria delle esecuzione immobiliari del Tribunale di Lamezia Terme è fissato entro e non oltre le ore
13.00 del giorno 10.3.2015.
- gli immobili vengono posti in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, così come
identificati, descritti e valutati dall’esperto nella
relazione, con ogni eventuale servitù attiva e
passiva inerente e quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per
alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi
vigenti, spese condominiali dell’anno in corso
e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
www.astepress.it - www.asteannunci.info
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anche se occulti e comunque non evidenziati
in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione
dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione
la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non
trasferibile intestato a “Poste Italiane-Patrimonio Banco Posta s.p.a.” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e
l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno
circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4,
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti
del credito azionato per capitale, interessi e
spese con collocazione privile-giata, entro lo
stesso termine e detratto un accantonamento
per spese nella misura che sarà indicata dal
g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare
la decadenza dall’aggiudicazione, a norma
dell’art. 587 c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti,
della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché
del pagamento delle spese di trasferimento,
da effettuar-si contestualmente a quello della
differenza del prezzo di aggiudicazione, nella
misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso
il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c.;
- Maggiori informazioni in cancelleria.
Lamezia Terme 26.11.14
Il cancelliere C1
F.to dott.ssa Chirico
***
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI
NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 178/93 R.E.
Si rende noto
che il Giudice dell’esecuzione, con ordinanza del
8.10.2014, ha disposto, per la proc. esec.
imm. N. 178/93 R.E., la vendita all’incanto
per l’udienza del 4.2.2015, ore 9,30 e segg,
che sarà tenuta presso la sede delle pubbliche udienze del Tribunale, dei seguenti
beni immobili:
Lotto N. 2 - “Quota parte pari ad 1/4 di un appezzamento di terreno sito nel Comune di
Lamezia Terme, località Bosco Amatello, n.
2, esteso per mq 988,80, nell’intero, riportato nel N.C.T. di detto comune al foglio 6, p.lla
238, qualità uliveto, classe 2. Sul suolo insiste un piccolo casotto in lamiera, a un
piano fuori terra, destinato a deposito di
mezzi”;
Prezzo base Euro 1.250,00
Rilancio minimo da apportare all’offerta
Euro 62,50
Lotto N. 3 - “Quota parte pari ad 1/4 di un appezzamento di terreno, destinato in parte
a seminativo irriguo ed in parte ad uliveto,
sito nel Comune di Lamezia Terme, località
Bosco Amatello, n. 2, esteso per mq
1.878,05, nell’intero, riportato nel N.C.T. di
detto comune al foglio 6, p.lla 159 qualità seminativo irriguo per are 3,00, classe 3, e uliveto per are 16,40, classe 2. Sul suolo
insiste un fabbricato della superficie commerciale di mq 217,16, di cui mq 141,21 al
piano rialzato e mq 65,95 al primo piano
privo di licenza edilizia e non accatastato,
ma tale irregolarità può essere sanata
entro 120 giorni dalla notificazione del decreto di trasferimento, con importo da pagare già detratto dal prezzo base d’asta”.
Prezzo base Euro 9.500,00
Rilancio minimo da apportare all’offerta
Euro 475,00
MODALITÀ DELLA VENDITA
- ognuno, ai sensi dell’art.579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di
mandatario munito di procura speciale o di
procuratore legale, anche a norma dell’art.
579, comma 3, c.p.c.;
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l’indicazione del numero di
R.G.E. della procedura, il bene o il lotto cui
l’istanza stessa si riferisce, le proprie generalità
e, se coniugato, il regime patrimoniale tra coniugi.
- con l’istanza di partecipazione, corredata da copia
di valido documento di identità, da presentarsi
entro il 3.2.2015, ore 13,00, in busta chiusa
e senza segni di riconoscimento, deve essere
depositato assegno circolare non trasferibile intestato a “POSTE ITALIANE S.p.A. Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in
conto prezzo di aggiudicazione) in ragione
del 10% del prezzo base d’asta.
- all’esterno della busta vengono annotati, a cura
del Cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al
deposito, il nome del Giudice dell’Esecuzione
e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le
prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.;
- gli immobili vengono posti in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, così come
identificati, descritti e valutati dall’esperto nella
relazione, che può essere consultata dall’offerente;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per
alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere- ivi compresi quelli urbanistici per
qualsiasi motivo non considerati, non potranno
dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o
riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto
conto nella valutazione dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione
la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione, mediante assegno circolare non
trasferibile intestato a “POSTE ITALIANE
S.p.A. - Patrimonio Bancoposta”; in mancanza
si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.;
- l’aggiudicatario dovrà versare, inoltre, le spese di
trasferimento, restando al medesimo riservate
anche le attività e i costi di registrazione e trascrizione del decreto, nonché la cancellazione
delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquisiti;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti,
della produzione di idonea ed aggiornata certificazione catastale e di aggiornati certificati
relativi ad iscrizioni e trascrizioni effettuate sul
bene posti in vendita, nonchè del pagamento
delle spese di trasferimento, da effettuarsi
contestualmente a quello della differenza del
prezzo di aggiudicazione, per come liquidate
dalla Cancelleria, sarà emesso il decreto di
trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.
Lamezia Terme li
Il Cancelliere
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Immobiliare, prevista lenta ripresa Impossibile