Questura di
Chieti
CARTA DEI SERVIZI 2007
aggiornata al mese di aprile 2007
La Questura dialoga con i cittadini
Nella presente Carta dei Servizi della Questura di Chieti, che
aggiorna e rielabora la precedente del 2005, sono reperibili
informazioni utili per usufruire dei vari servizi offerti dalla Polizia
di Stato.
In essa il cittadino trova informazioni su:
a) organizzazione degli Uffici e titoli di polizia rilasciati.
b) indirizzi, numeri di telefono, procedure e tempi di rilascio dei
provvedimenti richiesti.
Maggiori
notizie
direttamente
possono
essere
acquisite
contattando
L’ Ufficio Relazioni con il Pubblico
La Questura di Chieti, infatti, nell’indirizzare la propria azione al
miglioramento dei rapporti con gli utenti e al perseguimento
degli obiettivi di trasparenza, efficacia e qualità dei servizi
erogati, ha istituito, in adesione alle direttive del Ministero
dell’Interno, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico che provvede a:
- informare sui servizi resi dalla Questura e dagli Uffici di Polizia
della provincia, nonché sullo stato degli atti e dei procedimenti
amministrativi;
- garantire l’esercizio del diritto di accesso agli atti e di
partecipazione ai procedimenti amministrativi, in conformità ai
principi di tutela della riservatezza dei dati personali di cui al
decreto legislativo 196/2003;
1
- assistere gli utenti nella compilazione di pratiche e documenti;
ricevere, per analizzarle, segnalazioni, proposte e consigli da
parte degli utenti;
- rispondere ai quesiti del cittadino che contatta personalmente
l’ufficio ovvero attraverso la posta elettronica e la posta
ordinaria;
- aggiornare periodicamente il sito web della Questura di Chieti,
inserendo notizie di pubblica utilità.
L’U.R.P. è ubicato, presso la Caserma Spinucci, in Piazza
Garibaldi 16 ed è aperto al pubblico tutti i giorni, escluso il
sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, tel 0871/3592238, e-mail
[email protected]
Uno Sportello U.R.P. è distaccato presso l’Università D’Annunzio,
ingresso Via Pescara, ed è aperto al pubblico nelle sole giornate
del martedì e giovedì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, tel.
08713555827.
L’U.R.P. è contattabile anche via e-mail utilizzando la sezione “Ci
comunicate che…” del sito web della Polizia di Stato al seguente
URL: www.poliziadistato.it/Chieti
Responsabile U.R.P.: Funzionario di Organizzazione dr.ssa Carla
D’Onofrio – tel. 08713592238 – [email protected]
Sito web
La Polizia di Stato e’ raggiungibile anche dalla rete telematica. Infatti,
digitando l’indirizzo http://www.poliziadistato.it si accede alla
home-page del sito ufficiale della Polizia di Stato.
Navigare nel sito della Polizia di Stato offre l’opportunità di reperire
velocemente informazioni e documentazione sui fatti di attualità,
composizione, organizzazione e disposizione sul territorio dei vari
uffici e reparti della Polizia di Stato, materie di competenza quali, ad
esempio, passaporti, armi e concorsi, evitando file e telefonate.
Di particolare interesse, la sezione denominata “Ci comunicate che”,
la quale permette al cittadino di interagire con la polizia attraverso la
posta elettronica, per ricevere informazioni, dare suggerimenti o
esporre lamentele.
Commissariato di ps On-line
Dal 15 febbraio 2006 è operativo un vero e proprio Commissariato
Virtuale. Le competenze di questo ufficio on-line sono le stesse di
un qualsiasi Commissariato di Polizia reale. Ogni cittadinonavigatore ha accesso ad un 113 telematico, contattando il quale
può inviare le segnalazioni relative alla commissione di reati,
inoltrare le proprie denunce, collegandosi all’apposito link “denunce
2
via web”, ricevere consigli e suggerimenti su come navigare in
Internet in tutta sicurezza.
DISLOCAZIONE DEGLI UFFICI
QUESTURA DI CHIETI: Piazza Umberto I, 66100 Chieti
Telefono 08713421
Fax 08713421777
Soccorso Pubblico 113
UFFICI APERTI AL PUBBLICO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
TELEFONO
Cessione Fabbricati
Ufficio Minori
Posto di Polizia c/o Ospedale
Ufficio Armi
Ufficio Licenze
Ufficio Passaporti
Ufficio Immigrazione
Sportello Unico Prefettura
Ufficio Denunce
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Ufficio Concorsi
Piazza Umberto I
Piazza Umberto I
Via dei Vestini
Piazza Umberto I
Piazza Umberto I
Piazza Umberto I
Piazza Umberto I
Corso Marrucino 97
Piazza Garibaldi 16
Piazza Garibaldi 16
Piazza Garibaldi 16
0871342405
0871342403
0871358256
0871342426
0871342426
0871342427
0871342516
0871342498
08713592234/5
08713592238
08713592212
Commissariato P.S. Lanciano
Commissariato P.S. Vasto
Sez. Polizia Stradale Chieti
Sottosez. Polstrada Vasto
Sottosez.
Polstrada
A14
Vasto
Dist. Polstrada Ortona
Via R. Perretti 1
Via Baschelet 1
Via Frentani 32
V.le Giulio Cesare 44
Casello Vasto Sud
087272561
087330421
087135941
087330431
0873346208
Viale Margherita d’A.
69
Viale S. Antonio 11
Via Pescara
Scalo FF.SS.
085905171
Dist. Polstrada Lanciano
Sezione Polpost Chieti
Posto
Polizia
Ferroviaria
Vasto
087272551
0871584447
0873801932
ORGANIZZAZIONE DELLA QUESTURA DI
CHIETI – SERVIZI - ATTIVITA’
QUESTORE
Il Questore è il vertice dell’Amministrazione della Pubblica
Sicurezza in provincia. Esercita anche tutte le attività proprie
3
della polizia di sicurezza e della polizia amministrativa, che si
concretizzano in un’ampia tipologia di atti quali ordinanze,
diffide, permessi, licenze ed autorizzazioni. Dirige e coordina
l’attività della Questura e delle relative articolazioni in ambito
provinciale.
La sua sfera di azione concerne:
- la prevenzione dei reati - prestando aiuto immediato a tutti
coloro che si trovano in difficoltà, attraverso unità mobili
operanti in ambito urbano e extra urbano;
- la repressione dei reati – di cui si è venuto a conoscenza anche
a seguito di denunce, mediante attività investigativa volta ad
assicurare alla giustizia i responsabili;
- la garanzia dell’ordine democratico, contrastando i fenomeni
eversivi e terroristici;
- la tutela dei minori, attraverso unità composte da personale
specializzato:
- il sostegno delle fasce più deboli della popolazione vittime dei
reati, attraverso la ricezione delle denuncie a domicilio a favore
dei disabili e delle categorie protette in genere;
- la prestazione del soccorso in caso di pubblici o privati
infortuni.
Occorre rivolgersi alla Questura per:
Denunce, esposti
Stranieri
Passaporti
Minori, preavviso pubbliche manifestazioni, armi ed esplosivi,
schede alloggiati, agenzie pubbliche di affari, cessione di
immobili, commercio preziosi, bonaria composizione dissidi
privati, soccorso pubblico.
VICE QUESTORE VICARIO
UFFICIO DI GABINETTO:
Svolge compiti in materia di prevenzione generale e soccorso
pubblico;
tutela dell’ordine pubblico;
pianificazione e coordinamento dei servizi ordinari e straordinari,
affari generali, organizzazione uffici, relazioni con le OO.SS.,
pubbliche relazioni attraverso l’Ufficio Stampa e l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico.
UFFICIO PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO
PUBBLICO:
4
La città di Chieti è servita da equipaggi di Volanti che,
quotidianamente, sono presenti nel territorio ininterrottamente
per 24 ore svolgendo attività di prevenzione.
Ugualmente i Commissariati distaccati di Lanciano e Vasto
svolgono i rispettivi servizi di controllo del territorio con propri
equipaggi.
POLIZIOTTO DI QUARTIERE:
Una figura familiare e rassicurante che va ad affiancarsi alle
Volanti e alle Squadre Investigative, istituite per garantire
sicurezza e tranquillità alla cittadinanza. Un amico a cui
rivolgersi con fiducia, da incontrare passeggiando sotto casa.
Personale specializzato per essere vicino alla gente e capace di
percepirne i bisogni. Dotati di computer palmare e telefono
cellulare per rispondere in tempo reale alle richieste dei cittadini.
UFFICIO DENUNCE
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore
08.00 alle 20.00.
Raccoglie i vari tipi di denunce, compresi gli smarrimenti di
persona.
La denuncia è un atto con il quale chiunque abbia notizia di un
reato perseguibile d’ufficio ne informa il pubblico ministero o un
ufficiale di polizia giudiziaria.
Denunce via Web (solo in caso di furto o smarrimento): consente
al cittadino di inoltrare, tramite il sito della Polizia di Stato, un
atto di denuncia.
Perché la denuncia abbia valore legale, occorre che il cittadino,
entro le 48 ore successive alla compilazione on line, si rechi a
firmare l’atto (ratifica) presso l’ufficio che avrà indicato nella
compilazione on line.
http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/denunce/denunce
wb.htm
Denunce a domicilio: è attivo il servizio di ricezione delle
denunce a domicilio finalizzato a facilitare i residenti
appartenenti alle categorie disagiate (c.d. “fasce deboli”:
anziani, disabili, ecc.). L’iniziativa è rivolta a coloro che abbiano
necessità di accedere ad un servizio di competenza della Polizia
di Stato (denunce, smarrimenti, ecc.) e che siano impossibilitati
a causa di particolari condizioni fisiche e psicologiche.
Per
usufruire
del
servizio
occorre
contattare
L’Ufficio
Prevenzione
Generale
e
Soccorso
Pubblico
al
numero
08713592228
DIVISIONE ANTICRIMINE
Svolge funzioni di coordinamento e sintesi nell’azione di
contrasto alla criminalità, nonchè compiti di studio, monitoraggio
5
e analisi dei fenomeni criminosi, di adozione di misure di
prevenzione e redazioni di statistiche.
Nell’ambito della Divisione Anticrimine operano l’Ufficio Minori,
l’Ufficio per le esigenze del Giudice di Pace, la Squadra Mobile e
la D.I.G.O.S.
DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
Svolge compiti in materia di autorizzazioni di polizia e relativi
controlli, di passaporti e spettacoli pubblici.
Nel suo ambito opera l’UFFICIO IMMIGRAZIONE con competenza
in materia di rilascio di permessi e carte di soggiorno.
UFFICI DEL PERSONALE TECNICO- LOGISTICO
SANITARIO E AMMINISTRATIVO- COTABILE :
Uffici per la gestione ed amministrazione del personale, dei
mezzi, delle risorse logistiche, delle attività amministrativocontabili, di sanità e sicurezza dei lavoratori.
PERMESSI DI SOGGIORNO PER
STRANIERI
Presso la Prefettura- U.T.G. di Chieti, Corso Marrucino 97,
è ubicato lo “Sportello Unico per l’immigrazione” cui fanno capo
le procedure relative all’assunzione e al ricongiungimento
familiare degli stranieri. L’Ufficio è aperto al pubblico il martedì,
mercoledì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Tel. e Fax 0871/342498
WWW.prefetturachieti.it
L’Ufficio Immigrazione della Questura di Chieti, sito in
Piazza Umberto I, è aperto al pubblico nei seguenti giorni della
settimana: lunedì, martedì, giovedì e venerdì mattina, dalle ore
09.00 alle ore 13.00 e mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle
ore 18.00, per informazioni, presentazioni istanze e ritiro di
permessi e carte di soggiorno.
L’Ufficio accetta presso i propri sportelli, le sottoelencate istanze
di permesso di soggiorno:
affari
cure mediche
gara sportiva
missione
6
motivi umanitari
asilo politico (richiesta.- rilascio)
minore età
giustizia
status apolide (rilascio)
integrazione minore
famiglia (art. 19 D. Lgs. 286/98 solo prima istanza per chi si
trova in Italia in posizione di irregolarità)
invito.
Le restanti istanze di richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno, di seguito elencate, devono essere
inoltrate alle Poste acquisendo il previsto Kit al quale si rinvia
per reperire tutte le informazioni utili in materia di rilascio dei
titoli richiesti e di compilazione delle relative istanze:
Affidamento
Attesa occupazione
Attesa riacquisto cittadinanza
Famiglia (anche per ragazzi da 14 a 18 anni)
Lavoro nei casi previsti dall’art. 27
Missione
Motivi religiosi
Residenza elettiva
Ricerca scientifica
Studio
Tirocinio/formazione professionale
Turismo
Rinnovo per permesso apolidia e asilo
Carta di lungo soggiorno per cittadini extraUE
Conversione del permesso o della carta di soggiorno (per cambio
di residenza, nascita di figli…)
E’ possibile, inoltre, ottenere analoghe informazioni consultando
la pagina web www.poliziadistato.it.
ASILO POLITICO (richiesta – rilascio)
7
L’asilo politico secondo la convenzione di Ginevra del 28.07.1951
è regolamentato dall’art. 1 della legge 39/90 e dalla
Convenzione di Dublino del 15.06.1990.
La Questura rilascia a seguito di istanza, compilata su apposito
modulo e corredata da 4 fotografie, un permesso di soggiorno
valido un mese, solo per il territorio nazionale, ed inoltra la
documentazione alla Commissione Centrale per il riconoscimento
dello status di “rifugiato”. Dopo il primo rilascio si possono
ottenere rinnovi di validità trimestrale fino alla deliberazione
della Commissione Centrale.
Il permesso di soggiorno per
AFFIDAMENTO
L’affidamento è disposto dal Giudice Tutelare o dal Tribunale per
i Minorenni con provvedimento indicante specificatamente i
tempi, le motivazioni e i modi dell’esercizio dei poteri
riconosciuti all’affidatario e cessa con provvedimento emesso
dalla stessa autorità.
a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato ;
b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento
equipollente;
c) Fotocopia del decreto di affidamento.
NOTE
-
Esente da imposta di bollo;
-
L’istanza
è
sottoscritta
dall’affidatario
fino
al
quattordicesimo anno di età dell’affidato, da entrambi se
l’età è compresa tra i quattordici e diciotto anni.
Il permesso di soggiorno per AFFIDAMENTO è rinnovato fino al
compimento della maggiore età dell’affidato, data in cui può
essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio,
di accesso al lavoro, subordinato o autonomo, per esigenze
sanitarie o di cura (art. 32, comma 1, Legge n. 189/02)
Il permesso di soggiorno per
CURE MEDICHE
8
Per cure mediche in Italia, lo straniero può ottenere uno
specifico visto d’ingresso e relativo soggiorno. La domanda di
rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche
essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia
interesse.
Lo straniero interessato deve presentare presso l’Ambasciata
o Consolato italiano presente sul suo Stato:
a) Dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta
che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la
durata presunta del trattamento terapeutico;
b) Attestato di avvenuto deposito cauzionale in base al costo
presumibile delle prestazioni sanitarie richieste;
c) Documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per
l’accompagnatore per il periodo di convalescenza
dell’interessato.
ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER I CITTADINI
DELL’UNIONE EUROPEA (ART. 9 D. Lgs. nr.
30/2007)
Con decorrenza 11 aprile 2007 e per effetto del D. Lgs. 6 febbraio
2007 nr. 30 che attua la direttiva 2004/38/CE in materia di
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, i
cittadini comunitari che intendono soggiornare nel territorio
italiano per un periodo superiore a tre mesi non devono più
munirsi di carta di soggiorno bensì richiedere l’iscrizione
anagrafica ai sensi della legge 24.12.1954, nr. 1228 e del nuovo
regolamento anagrafico della popolazione residente approvato
con D.P.R. 30 Maggio 1989, nr. 223.
Ai fini della citata iscrizione presso il Comune competente, il
cittadino comunitario, oltre a quanto già previsto per i cittadini
italiani, dovrà produrre la seguente documentazione attestante:
a) l’attività lavorativa, subordinata o autonoma esercitata,
oppure l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto per seguire un corso di studi o di formazione
professionale. In tal caso occorrerà, altresì, dimostrare
di
essere titolari di assicurazione sanitaria;
b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i
propri familiari dimostrabile anche mediante la presentazione di
dichiarazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.
445/2000, artt. 46 e 47.
ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER I FAMILIARI DEL
CITTADINO COMUNITARIO NON AVENTI LA
9
CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO (ART. 9
D. Lgs. nr. 30/2007)
L’art. 9 del D. Lgs. n. 30/2007 prevede l’iscrizione anagrafica
anche per i familiari del cittadino dell’Unione che non hanno un
autonomo diritto di soggiorno.
Ai fini dell’iscrizione i predetti devono presentare:
a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità,
nonchè il visto di ingresso quando richiesto;
b) un documento che attesti la qualità di familiare e, se
necessario, di familiare a carico;
c) l’attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare
cittadino dell’Unione.
Le richieste di iscrizioni anagrafica sono trasmesse a cura delle
Amministrazioni Comunali alla Questura per il rilascio della Carta
di soggiorno.
CARTA DI SOGGIORNO DI FAMIGLIARE DI UN
CITTADINO DELL’UNIONE (ART. 10 D. Lgs. nr.
30/2007).
Con decreto ministeriale, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata
in vigore del D. Lgs. n. 30/2007 (11 aprile 2007), verranno
stabiliti i criteri per il rilascio, da parte delle Questura, della
“Carta di soggiorno di familiare di cittadino comunitario, non
avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea.
Fino alla data dell’entrata in vigore del citato del decreto,
continua ad essere rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla
normativa vigente.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MISSIONE
DECRETO INTERMINISTERIALE IN MATERIA DI
VISTI DI INGRESSO DEL 12 LUGLIO 2000
a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1);
b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento
equipollente;
c) Per il rinnovo dovrà essere esibita la dichiarazione della
Pubblica
Amministrazione/Ente
Pubblico
o
Privato/Organizzazione Internazionale che attesti l’attualità
dell’incarico ricoperto.
10
LICENZE E PASSAPORTI
Presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale è
operativo l’ Ufficio Licenze deputato al rilascio/rinnovo delle
licenze e delle autorizzazioni di Polizia. L’Ufficio Licenze è aperto
al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle
ore 12.00
Tempi di rilascio delle licenze ed autorizzazioni di Polizia
Tipo di documento
Porto d’armi lunghe da
fuoco
(ex art. 42 TULPS)
Porto d’armi per tiro
sportivo
(ex legge 323/86)
Licenza collezione armi
comuni da sparo (ex
legge 110/75)
Licenza collezioni armi
artistiche, rare o antiche
(ex art. 31 TULPS)
Commercio armi comuni
da sparo
(ex art. 31 TULPS)
Esportazioni armi
comuni da sparo
(ex art. 31 TULPS)
Nulla Osta acquisto armi
comuni da sparo (ex art.
35 TULPS)
Carta Europea armi da
fuoco
(ex D. Lgs. 527/92)
Autorizzazioni al
trasferimento di armi
(ex D. Lgs. 527/92)
Agenzia di Affari (ex art.
115 TULPS)
Commercio Oggetti
Preziosi
(ex art. 127 TULPS)
Licenza esercizio scom=
messe varie (ex art 88
TUL PS) es. tris,big
Match, big Rice
Licenza per attività di
Internet Point (ex legge
155/05 TULPS)
Presa d’atto
videocassette,
Termine
massimo rilascio
previsto dalla
normativa
Tempi effettivi
di rilascio
Giorni
120
Giorni
30
Giorni
90
Giorni
30
Giorni
120
Giorni
30
Giorni
120
Giorni
30
Giorni
120
Giorni
30
Giorni
90
Giorni
30
Giorni
90
Giorni
30
Giorni
120
Giorni
30
Giorni
120
Giorni
30
Giorni
60
Giorni
30
Giorni
60
Giorni
30
Giorni
60
Giorni
30
Giorni
60
Giorni
15
Giorni
60
Giorni
15
11
musicassette, ecc. (ex
art. 75 TULPS)
N.B.: SU OGNI ISTANZA PRODOTTA PER OTTENERE UNA
AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE APPLICATA UNA MARCA DA
BOLLO DA EURO 14,62.
NULLA OSTA ALL’ACQUISTO DELLE ARMI
Il nulla osta all’acquisto delle armi, rilasciato entro 90 giorni
dalla ricezione dell’istanza, autorizza all’acquisto, a qualsiasi
titolo, al trasporto e alla detenzione di armi.
E’ competente al rilascio la Questura della provincia di residenza
ove va presentata la motivata istanza, compilata sull’apposito
modulo e corredata dalla seguente documentazione:
- certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dalla A.S.L.
da cui risulti che l’istante non è affetto da vizi o malattie mentali
inficianti la capacità di intendere e di volere
- 2 marche da bollo di € 14,62 ciascuna
- (solo per armi da sparo) abilitazione al maneggio delle armi,
con copia del “foglio di congedo” per chi ha svolto il servizio
militare o con attestato rilasciato dal Tiro a Segno nazionale.
Il nulla osta non è necessario quando il richiedente è titolare di
licenza di porto d’armi in corso di validità.
DENUNCIA DI ACQUISTO E DETENZIONE DI UN’ ARMA
Chiunque acquisti e/o detenga un’arma, munizioni o materie
esplodenti, anche se già titolare di licenza di porto di pistola o di
fucile, deve presentarne denuncia, sull’apposito modulo,
all’Ufficio di Pubblica Sicurezza.
La denuncia viene annotata in un registro, la cui annotazione
viene menzionata sulla copia restituita al denunciante.
LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI DA SPARO COMUNI E
SPORTIVE
E LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI DA SPARO ANTICHE,
ARTISTICHE O RARE
Chi intende detenere armi, corte o lunghe, in numero superiore a
tre (se comuni) ed a sei (se sportive), oppure detenere armi da
sparo antiche, cioè quelle ad avancariche e quelle fabbricate
anteriormente al 1890, artistiche o rare, in numero superiore a
otto, deve munirsi di apposita licenza rilasciata, entro 120 giorni,
dalla Questura ove l’istanza, compilata sull’apposito modulo,
deve
essere
presentata
corredata
dalla
seguente
documentazione:
- certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dalla
A. S.
12
L. dal quale risulti che il richiedente non è affetto da
vizi o
malattie mentali che inficiano la capacità di intendere e
di
volere;
- dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema
di sicurezza idoneo alla custodia delle armi;
- 2 marche da bollo di € 14,62
Tale licenza ha carattere permanente e non consente la
detenzione del relativo munizionamento.
LICENZA DI COLLEZIONE PER UNA SOLA ARMA COMUNE
DA SPARO
Può essere rilasciata licenza per la collezione anche per una sola
arma comune da sparo. Competente al rilascio è la Questura, ove
l’istanza, compilata sull’apposito modulo, in bollo, deve essere
presentata corredata della seguente documentazione:
- certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dalla A.S.L.
dal quale risulti che il richiedente non è affetto da vizi o malattie
mentali che inficiano la capacità di intendere e di volere
- 1 marca da bollo da € 14,62
La licenza ha carattere permanente, non consente la detenzione
del relativo munizionamento e viene rilasciata entro 120 giorni
dalla data di ricezione dell’istanza.
LICENZE DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE DI
ARMI COMUNI DA SPARO
A seguito della presentazione di istanza, in bollo da € 14,62, da
compilare sull’apposito modulo, viene rilasciata una licenza di
esportazione di armi comuni da sparo che autorizza
all’esportazione definitiva o temporanea di armi nei paesi non
facenti parte dell’Unione Europea; l’esportazione temporanea è
ammessa solo per motivi venatori o sportivi, nel limite di 3 armi
e 200 munizioni.
La licenza di importazione definitiva di armi comuni da sparo
autorizza all’importazione di armi comuni da paesi non facenti
parte dell’Unione Europea.
Se il numero di armi è superiore a tre nel corso dello stesso anno
solare occorre anche la licenza della Prefettura – U.T.G..
LICENZA DI FABBRICAZIONE E/O COMMERCIO DI ARMI
COMUNI DA SPARO E LICENZA DI RIPARAZIONE DI ARMI
COMUNI DA SPARO
13
L’istanza, in bollo, presentata sull’apposito modello, deve essere
corredata della seguente documentazione:
- eventuale legittimazione a chiedere il rilascio, se il richiedente
agisce in nome e per conto di una società
- abilitazione alla conoscenza delle armi e degli esplosivi
rilasciata dalla Commissione Tecnica di vigilanza per le Materie
Esplodenti
- dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di
sicurezza idoneo alla custodia delle armi
- planimetria dei locali
- potere di disposizione dei locali (contratti di acquisto,
locazione, ecc.)
- registro di carico e scarico armi con marca da bollo di € 11,00
- 1 marca da bollo da € 14,62
Le licenze devono essere rinnovate annualmente.
LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA
La licenza autorizza al porto dell’arma fuori della propria
abitazione e su tutto il territorio nazionale nei periodi di apertura
della caccia ed al trasporto su tutto il territorio nazionale
sempre.
L’istanza, in bollo, compilata sull’apposito modulo, dovrà essere
corredata della seguente documentazione
- 2 fotografie
- certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dalla A.S.L.
dietro presentazione del certificato anamnestico del medico di
famiglia
- abilitazione al maneggio delle armi, con copia del “foglio di
Congedo” per chi ha svolto servizio militare ovvero con attestato
rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale (in caso di rinnovo tale
abilitazione non deve essere prodotta)
- abilitazione all’attività venatoria rilasciata, a seguito di esame
dall’Ufficio Caccia e Pesca della provincia di competenza (in caso
di rinnovo tale abilitazione non deve essere prodotta)
- ricevuta del versamento di € 173,16 sul c/c n. 8003 intestato
all’Ufficio registro tasse e Concessioni Governative di
- ricevuta di versamento di € 1,21 sul c/c 4663 intestato alla
Tesoreria dello Stato, sede di Chieti, per il costo del libretto
- 1 marca da bollo da € 14,62
I termini del rilascio, dalla presentazione dell’istanza, sono
fissati in 120 giorni e la licenza ha una validità di sei anni e ha
efficacia attraverso il pagamento annuale delle tasse di
Concessione Governativa.
LICENZA DI PORTO D’ARMA PER TIRO A VOLO
14
La licenza autorizza il porto di arma lunga per l’esercizio dello
sport del tiro a volo. L’istanza, in bollo, compilata sull’apposito
modulo, dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- 2 fotografie
- certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dalla A.S.L.
dietro presentazione del certificato anamnestico del medico di
famiglia
- abilitazione al maneggio delle armi, con copia del “foglio di
congedo” per chi ha svolto servizio militare ovvero con attestato
rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale (in caso di rinnovo tale
abilitazione non deve essere prodotta)
- ricevuta di versamento di € 1,94 sul c/c 4663 intestato alla
Tesoreria dello Stato, sede di Chieti, per il costo del libretto
- 1 marca da bollo da € 14,62.
La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione
dell’istanza e va rinnovata ogni sei anni.
CARTA EUROPEA DELLE ARMI DA FUOCO
Si tratta di un titolo di polizia che autorizza l’estensione, sul
territorio degli Stati dell’Unione Europea, delle autorizzazioni alla
detenzione, al trasporto ed al porto di armi lunghe. L’istanza, in
bollo, compilata sull’apposito modulo, dovrà essere corredata
della seguente documentazione:
- 2 fotografie
- fotocopia della licenza di porto d’armi in corso di validità
- (solo per la licenza di caccia) fotocopia dei versamenti relativi
alla validità annuale della licenza
- fotocopia della denuncia di detenzione delle armi
- ricevuta di versamento di € 0,78 sul c/c postale n. 4663
intestato alla tesoreria Provinciale dello Stato, sede di Chieti, per
il costo della Carta Europea
- una marca da bollo da € 14,62.
La Carta viene rilasciata entro 120 giorni dalla presentazione
dell’istanza e deve essere rinnovata ogni cinque anni e
comunque successivamente alla scadenza della licenza di porto
di fucile.
NULLA OSTA PER L’ACQUISTO DI ESPLOSIVI DELLA II E
III CATEGORIA
Il nulla osta autorizza all’acquisto di materiale esplodente nella
quantità autorizzata dall’autorità locale di P.S. nel luogo di
impiego o dal Corpo Nazionale delle Miniere. L’istanza,in bollo,
compilata sull’apposito modulo, dovrà essere corredata della
seguente documentazione:
- legittimazione a richiedere i rilascio, qualora l’istante operi in
nome e per conto di una società
15
- certificazione dell’autorità locale di P.S. previsto dall’art. 104
del regolamento di esecuzione del TULPS e autorizzazione del
Corpo Nazionale delle Miniere
- eventuale relazione tecnico descrittiva delle modalità adottate
al fine di mantenere efficienti le difese antifurto del materiale
esplodente nel periodo di giacenza nel luogo di lavorazione, ai
sensi degli articoli 20 e 20 bis della legge n. 110 del 18.04.1975
- una marca da bollo da € 14,62.
Il nulla osta viene rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione
dell’istanza.
NULLA OSTA PER L’ACQUISTO DI ESPLOSIVI DELLA I, IV
E V CATEGORIA
Il nulla osta autorizza all’acquisto, anche sotto forma di
cartucce, di prodotti esplodenti della I categoria (polvere pirica e
prodotti affini), IV categoria (artifici e prodotti affini) e V
categoria (munizioni e giocattoli piretici).
Nell’istanza in bollo, deve essere indicato il motivo per cui si
intende acquistare e detenere l’esplosivo e ad essa devono
essere allegata una da bollo di € 14,62.
AUTORIZZAZIONE ALL’ACCENSIONE DI FUOCHI
O AD ESPLODERE FUOCHI ARTIFICIALI
La licenza autorizza le accensioni pericolose (falò) o lo sparo di
materiali esplodenti (fuochi artificiali). L’istanza, in bollo, deve
essere corredata della seguente documentazione:
- la relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche del
materiale che si intende accendere e delle attrezzature
eventualmente impiegate
- copia del certificato di idoneità per l’accensione dei fuochi
artificiali
- 1 marca da bollo da € 14,62.
LICENZA PER IL COMMERCIO DI PREZIOSI
LICENZA PER IL COMMERCIO DI PREZIOSI ALL’INGROSSO
LICENZA PER IL COMMERCIO DI OGGETTI CON
MONTATURE
O GUARNIZIONI IN METALLO PREZIOSO
Le licenze sono richieste su apposito modulo in bollo e corredate
della seguente documentazione:
16
- legittimazione a richiederne il rilascio, qualora l’istante operi in
nome e per conto di una società
- potere di disposizione dei locali (contratti di acquisto,
locazione, ecc.)
- registro delle operazioni per l’acquisto e la vendita di oggetti
preziosi usati
- dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di
sicurezza idoneo
- planimetria dei locali
- una marca da bollo da euro 14,62.
LICENZA PER L’ESERCIZIO DI SCOMMESSE
La licenza autorizza alla raccolta delle scommesse per le gare
consentite dall’ordinamento vigente. L’istanza, compilata
sull’apposito modulo, in bollo e in duplice copia, dovrà essere
corredata della seguente documentazione:
- legittimazione a richiederne il rilascio, qualora l’istante operi in
nome e per conto di una società
- potere di disposizione dei locali (contratti di acquisto,
locazione, ecc.)
- concessione dell’esercizio di scommesse da parte dei
competenti Organi dello Stato
- duplice copia del regolamento del gioco
- 1 marca da bollo da € 14,62.
LICENZA PER AGENZIA DI AFFARI E MATRIMONIALE
La licenza autorizza ad un’attività giuridica o materiale da
svolgere su mandato nel campo di: recupero crediti, agenzia
matrimoniale, pubblici incanti e pubbliche relazioni. La
dichiarazione, da compilare su apposito modulo, deve essere
corredata della seguente documentazione:
- legittimazione a richiederne il rilascio, qualora l’istante operi in
nome e per conto di una società
- potere di disposizione dei locali (contratti di acquisto,
locazione, ecc.)
- planimetria dei locali
- tabella delle operazioni autorizzate, comprensiva di tariffe
conformi alle regole attuali di mercato, in triplice copia di cui una
in bollo
- deposito cauzionale di € 3.615,20__ vincolato a favore della
Questura, che si può sostituire con un’apposita polizza
fideiussoria;
- registro “giornale degli affari” con marca da bollo di € 14,62;
- 1 marca da bollo da € 14,62.
LICENZA PER ATTIVITA’ DI INTERNET POINT
La licenza autorizza l’attività di offerta al pubblico di
connessione alla rete Internet all’interno dei locali oggetto
dell’attività. Tale autorizzazione di polizia è stata recentemente
17
introdotta dal Decreto Legge n.144 del 27 luglio 2005 convertito
nella legge n.155/2005.
L’istanza, compilata sull’apposito modulo, in bollo, dovrà essere
corredata della seguente documentazione:
- legittimazione a richiederne il rilascio, qualora l’istante operi in
nome e per conto di una società
- potere di disposizione dei locali (contratti di acquisto,
locazione, ecc.) con relativa piantina planimetrica e relazione
descrittiva dei locali
- ricevuta della comunicazione effettuata al Ministero delle
Comunicazioni
–
Direzione
Generale
Concessioni
ed
Autorizzazioni – Sezione Staccata di Sulmona
- registro in bollo, da vidimarsi a cura della Questura, sul quale
saranno indicati i nominativi delle persone che si connettono ad
Internet, gli estremi del documento di identità di cui sarà tratta
copia fotostastica e la durata temporale della connessione.
Qualora l’esercente ponga a disposizione del pubblico più di tre
personal computer, al posto del registro, dovrà essere
obbligatoriamente utilizzato, per tali in indicazioni, un
programma informatico non suscettibile di modifiche. Tale
programma, in caso di controlli, potrà essere consultato dalle
forze dell’ordine; - 1 marca da bollo da € 14,62.
PREVENTIVO AVVISO DI PRODUZIONE, DUPLICAZIONE,
RIPRODUZIONE, VENDITA, NOLEGGIO, CESSIONE A
QUALSIASI TITOLO
DI NASTRI, DISCHI, VIDEOCASSETTE, MUSICASSETTE O
ALTRO SUPPORTO
Con tale procedura viene autorizzato il titolare di una attività ad
essere iscritto nel registro previsto dall’art. 75 bis del TULPS.
Competente all’iscrizione è la Questura della provincia ove ha
sede l’attività. La richiesta deve essere presentata su apposito
modulo, in duplice esemplare, allegando copia di un documento
di riconoscimento del richiedente.
NULLA OSTA AL VOLO SPORTIVO
Il nulla osta consente al richiedente di poter conseguire
l’attestato di idoneità per attività di volo e di paracadutismo
sportivo. L’interessato dovrà compilare la richiesta su apposito
modulo, in bollo e in duplice esemplare, allegando copia di un
documento di riconoscimento del richiedente e una marca da €
14,62.
18
LICENZA PER ACQUISTO DI GAS TOSSICI
Possono presentare istanza per ottenere la licenza per acquisto
di gas tossici solo le persone che provino inequivocabilmente di
averne bisogno nell’esercizio della loro professione, arte o
mestiere e che diano ampia garanzia di non abusarne.
L’istanza per ottenere la licenza deve essere corredata della
seguente documentazione:
- legittimazione a richiedere il rilascio qualora l’istante operi per
nome o per conto di una società
- istanza in bollo da € 14,62
- registro per le operazioni di carico e scarico di gas tossico da
far vidimare dall’autorità di P.S.
- 1 marca da bollo da € 14,62.
DOCUMENTI DI ESPATRIO
Per ottenere il rilascio, la proroga del passaporto o le
autorizzazioni amministrative inerenti l’espatrio di minori è
aperto uno sportello presso l’Ufficio Passaporti della Divisione
Polizia Amministrativa e Sociale della Questura con i seguenti
orari: dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al sabato.
Tempi di rilascio dei documenti
di espatrio
Tipo di documento
Rilascio/proroga
passaporti
Rilascio collettivi
Rilascio certificati di
espatrio
Termine massimo
rilascio
previsto dalla
normativa
Tempi
effettivi di
rilascio **
Giorni
Giorni
15
15
Giorni
Giorni
6
10
Giorni
15
Giorni
3
Il passaporto ordinario è valido per tutti i paesi i cui Governi
sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste
dalla legge e può essere ottenuto da tutti i cittadini della
Repubblica.
Per i minori di 10 anni l’uso del passaporto ordinario individuale
è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno
dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato
19
sul passaporto stesso o in una apposita dichiarazione (prodotta e
sottoscritta da chi sul minore esercita la potestà genitoriale) il
nome della persona o dell’ente cui il minore viene affidato.
I minori di 16 anni possono in ogni caso essere iscritti nel
passaporto di uno dei genitori, del tutore o di altra persona
delegata ad accompagnarli.
Il passaporto viene rilasciato e prorogato di validità (per i
passaporti rilasciati prima del 4 marzo 2003) dalle Questure e,
all’estero, dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari.
Per i passaporti rilasciati prima del 4 marzo 2003, anche prima
della scadenza, il passaporto può essere rinnovato per un
periodo complessivamente non superiore a quello massimo
previsto dalla legge (10 anni). I passaporti rilasciati
successivamente al 4 marzo 2003 hanno una validità decennale e
alla scadenza devono essere richiesti ex-novo.
La domanda per il rilascio o il rinnovo del passaporto, corredata
della necessaria documentazione, può essere presentata:
- in Italia
nel luogo di residenza, di dimora o di domicilio, presso la
Questura o il Commissariato di P.S. o, in assenza di detti Uffici,
presso i Comandi Stazione dei Carabinieri o al Comune;
- all’estero
presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari.
La marca da bollo di € 40,29 per le concessioni governative per
passaporti deve essere allegata alla richiesta di passaporto,
essa ha una validità annuale a decorrere dal giorno e mese di
rilascio del passaporto.
Dal 25 ottobre 2006, il passaporto emesso è di tipo elettronico,
con microchip, viene rilasciato previo versamento di euro 44,66
sul conto corrente postale intestato al Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con la causale “costo
del libretto di passaporto elettronico.
REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO
RICHIEDENTE MAGGIORENNE
- richiesta scritta sull’apposito modello 308 (si può scaricare
anche dal sito www.poliziadistato.it)
- 2 fotografie
- 1 marca di concessione governativa dell’importo di € 40.29
- versamento di € 44,66 intestato al Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con la causale “costo
del libretto di passaporto elettronico”.
Alla, documentazione elencata va aggiunto, nel caso di
richiedente coniugato, convivente, separato, divorziato o non
convivente con figli minori:
- atto di assenso da parte dell’altro genitore (con apposita firma
sul modello 308)
In caso di rifiuto dal parte dell’altro genitore bisognerà rivolgersi
al Giudice Tutolare competente territorialmente cui richiedere il
relativo Nulla Osta.
20
ISCRIZIONE SUL PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’
DI FIGLI MINORI SINO A 10 ANNI
- richiesta scritta
- atto di assenso da parte dell’altro genitore
In caso di iscrizione di minori da 10 a 16 anni o di applicazione
della foto del minore già iscritto sul passaporto, alla
documentazione sopra indicata vanno aggiunte 2 fotografie
recenti del minore.
RICHIEDENTE MINORE DI 18 ANNI
- richiesta sottoscritta dai genitori o dagli esercenti la potestà
genitoriale
- 2 fotografie recenti
- versamento di € 44,66 intestato al Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con la causale “costo
del libretto di passaporto elettronico”.
Se il minore non ha compiuto 10 anni e deve viaggiare con
persone diverse dai genitori viene richiesta una dichiarazione
indicante le persone che accompagnano il minore.
RELIGIOSI MISSIONARI
- richiesta scritta
- 2 fotografie
- dichiarazione rilasciata dai Superiori dell’Ordine Religioso
attestante lo stato di missionario
PROROGA DEL PASSAPORTO
(SOLO PER I PASSAPORTI RILASCIATI PRIMA DEL 4
MARZO 2003)
RICHIEDENTE MAGGIORENNE
- richiesta scritta
- 1 marca di concessione governativa di € 40,29 (solo se si
intende utilizzare il passaporto per paesi diversi da quelli
dell’Unione Europea)
In caso di richiedente con figli minori a detti documenti bisogna
aggiungere:
- atto di assenso da parte dell’altro genitore
In caso di rifiuto dal parte dell’altro genitore bisognerà rivolgersi
al Giudice Titolare competente territorialmente cui richiedere il
relativo Nulla Osta.
RICHIEDENTE MINORE DI 18 ANNI
21
- richiesta sottoscritta dai genitori o dagli esercenti al potestà
genitoriale
- 1 marca di concessione governativa di € 40,29 (solo se si
intende utilizzare il passaporto per paesi diversi da quelli
dell’Unione Europea)
RELIGIOSI MISSIONARI
- richiesta scritta
- dichiarazione rilasciata dai Superiori dell’Ordine Religioso
attestante lo
stato di missionario
RILASCIO DEL LASCIAPASSARE PER I RICHIEDENTI MINORI
DI 15 ANNI
- richiesta scritta compilata dai genitori o dagli esercenti la
potestà genitoriale
- 2 fotografie del minore
- certificato di nascita del minore in carta semplice per “uso
espatrio”
RILASCIO DEL PASSAPORTO COLLETTIVO
Il passaporto collettivo ha una durata massima di 4 mesi dalla
data di rilascio e può essere richiesto per motivi culturali,
religiosi, sportivi, turistici o per altri previsti da accordi
internazionali.
Il documenti consente l’espatrio per un solo viaggio di gruppi
composti da un numero di persone non inferiore a 5 e non
superiore a 50.
Il Capogruppo deve essere titolare di un passaporto individuale
valido.
Il richiedente dovrà presentare istanza scritta sull’apposito
modello da ritirare presso gli Uffici della Questura di Chieti,
allegando la seguente documentazione:
- elenco in duplice copia dei componenti del gruppo ordinati
alfabeticamente
- 1 marca di concessione governativa di € 2,58 per ogni
partecipante di età superiore a 10 anni, o in alternativa da
corrispondere in unica soluzione sul conto corrente postale 8003
intestato a “Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2 – Tasse di
concessione Governativa.
- una ricevuta di versamento di € 5,50 sul c/c postale n.
11348661 intestato alla Questura di Chieti
- fotocopia documento di identità valido per ogni
partecipante
- per i partecipanti con prole minore assenso dell’altro
genitore in carta libera e con firma autenticato o in
alternativa autorizzazione del Giudice Tutelare.
22
-
per i partecipanti minori degli anni 18 assenso dei
genitori in carta libera o autorizzazione del giudice
tutelare.
DUPLICATO DEL PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’
IN CASO DI SMARRIMENTO, FURTO O ESAURIMENTO DELLE
PAGINE
Il nuovo documento rilasciato avrà la stessa scadenza del
vecchio libretto e per ottenerlo si dovranno presentare i seguenti
documenti:
- richiesta scritta
- copia della denuncia di furto o smarrimento
- versamento di € 44,66 intestato al Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con la causale “costo
del libretto di passaporto elettronico”.
- 2 fotografie
- assenso dell’altro genitore (in presenza di figli minori)
- 1 marca di concessione governativa di € 40,29 (che non dovrà
essere presentata in caso di smarrimento, furto o esaurimento di
pagine di passaporto rilasciato nel corso dell’anno)
MINORI
Presso la Divisione Anticrimine della Questura di Chieti opera un
Nucleo in grado di dare risposte qualificate e professionali sui
problemi concernenti i minori
Se i vostri figli si trovano in un momento di difficoltà o avete
notizia di maltrattamenti subiti da minori, potete parlarne con il
personale di questo Nucleo che vi ascolterà, garantendo la
riservatezza.
Compiti dell’Ufficio Minori
L’Ufficio si occupa di:
*
*
*
*
*
*
*
violenze, maltrattamenti ed abusi sessuali in danno di minori;
abbandono di minori;
uso e spaccio di sostanze stupefacenti ad opera di minori;
“turismo sessuale”;
sfruttamento del lavoro minorile;
evasione scolastica;
criminalità diffusa minorile ed ogni caso di disagio e difficoltà.
Pur assolvendo le funzioni di “primo intervento” nei settori
sopraindicati, l’Ufficio non svolge attività investigativa, che viene
invece curata dalla Sezione Specializzata operante in seno alla
23
Squadra Mobile, dove verranno indirizzati gli utenti nelle ipotesi
di specifici fatti- reato.
Nello specifico, l’Ufficio Minori non si occupa solo di reati in
danno dei minori (violenze, maltrattamenti, abusi sessuali) ma
soprattutto, in stretto raccordo e coordinamento con i Servizi
Sociali, il Tribunale dei Minori, le Istituzioni, gli enti locali e gli
istituti religiosi, di casi di abbandono di minori, di sfruttamento
del lavoro minorile, di evasione scolastica e, in genere dei casi di
disagio e difficoltà minorile.
Presso l’Ufficio Minori è altresì possibile trovare riscontri e
collaborazione per le pratiche di adozione.
I cittadini possono recarsi presso la Divisione Anticrimine, in
orario di apertura al pubblico, tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle
ore 12.00, per il disbrigo di pratiche inerenti le cessioni di
fabbricato.
La medesima Divisione è, infine, deputata alla composizione di
privati dissidi tramite la trattazione degli esposti.
CONCORSI
Per ricevere informazioni sulle modalità di accesso ai ruoli della
Polizia di Stato è possibile rivolgersi all’Ufficio Concorsi, ubicato
presso l’Ufficio del Personale nella sede di Piazza Garibaldi n. 16,
che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore
10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì.
E’ possibile reperire analoghe informazioni consultando la pagina
web www.poliziadistato.it
Chieti, 4.4.2007
IL QUESTORE
Fiore
24
Scarica

Questura di Chieti - Questure sul web