Questura di Chieti CARTA DEI SERVIZI 2007 aggiornata al mese di aprile 2007 La Questura dialoga con i cittadini Nella presente Carta dei Servizi della Questura di Chieti, che aggiorna e rielabora la precedente del 2005, sono reperibili informazioni utili per usufruire dei vari servizi offerti dalla Polizia di Stato. In essa il cittadino trova informazioni su: a) organizzazione degli Uffici e titoli di polizia rilasciati. b) indirizzi, numeri di telefono, procedure e tempi di rilascio dei provvedimenti richiesti. Maggiori notizie direttamente possono essere acquisite contattando L’ Ufficio Relazioni con il Pubblico La Questura di Chieti, infatti, nell’indirizzare la propria azione al miglioramento dei rapporti con gli utenti e al perseguimento degli obiettivi di trasparenza, efficacia e qualità dei servizi erogati, ha istituito, in adesione alle direttive del Ministero dell’Interno, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico che provvede a: - informare sui servizi resi dalla Questura e dagli Uffici di Polizia della provincia, nonché sullo stato degli atti e dei procedimenti amministrativi; - garantire l’esercizio del diritto di accesso agli atti e di partecipazione ai procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di tutela della riservatezza dei dati personali di cui al decreto legislativo 196/2003; 1 - assistere gli utenti nella compilazione di pratiche e documenti; ricevere, per analizzarle, segnalazioni, proposte e consigli da parte degli utenti; - rispondere ai quesiti del cittadino che contatta personalmente l’ufficio ovvero attraverso la posta elettronica e la posta ordinaria; - aggiornare periodicamente il sito web della Questura di Chieti, inserendo notizie di pubblica utilità. L’U.R.P. è ubicato, presso la Caserma Spinucci, in Piazza Garibaldi 16 ed è aperto al pubblico tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, tel 0871/3592238, e-mail [email protected] Uno Sportello U.R.P. è distaccato presso l’Università D’Annunzio, ingresso Via Pescara, ed è aperto al pubblico nelle sole giornate del martedì e giovedì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, tel. 08713555827. L’U.R.P. è contattabile anche via e-mail utilizzando la sezione “Ci comunicate che…” del sito web della Polizia di Stato al seguente URL: www.poliziadistato.it/Chieti Responsabile U.R.P.: Funzionario di Organizzazione dr.ssa Carla D’Onofrio – tel. 08713592238 – [email protected] Sito web La Polizia di Stato e’ raggiungibile anche dalla rete telematica. Infatti, digitando l’indirizzo http://www.poliziadistato.it si accede alla home-page del sito ufficiale della Polizia di Stato. Navigare nel sito della Polizia di Stato offre l’opportunità di reperire velocemente informazioni e documentazione sui fatti di attualità, composizione, organizzazione e disposizione sul territorio dei vari uffici e reparti della Polizia di Stato, materie di competenza quali, ad esempio, passaporti, armi e concorsi, evitando file e telefonate. Di particolare interesse, la sezione denominata “Ci comunicate che”, la quale permette al cittadino di interagire con la polizia attraverso la posta elettronica, per ricevere informazioni, dare suggerimenti o esporre lamentele. Commissariato di ps On-line Dal 15 febbraio 2006 è operativo un vero e proprio Commissariato Virtuale. Le competenze di questo ufficio on-line sono le stesse di un qualsiasi Commissariato di Polizia reale. Ogni cittadinonavigatore ha accesso ad un 113 telematico, contattando il quale può inviare le segnalazioni relative alla commissione di reati, inoltrare le proprie denunce, collegandosi all’apposito link “denunce 2 via web”, ricevere consigli e suggerimenti su come navigare in Internet in tutta sicurezza. DISLOCAZIONE DEGLI UFFICI QUESTURA DI CHIETI: Piazza Umberto I, 66100 Chieti Telefono 08713421 Fax 08713421777 Soccorso Pubblico 113 UFFICI APERTI AL PUBBLICO DENOMINAZIONE INDIRIZZO TELEFONO Cessione Fabbricati Ufficio Minori Posto di Polizia c/o Ospedale Ufficio Armi Ufficio Licenze Ufficio Passaporti Ufficio Immigrazione Sportello Unico Prefettura Ufficio Denunce Ufficio Relazioni con il Pubblico Ufficio Concorsi Piazza Umberto I Piazza Umberto I Via dei Vestini Piazza Umberto I Piazza Umberto I Piazza Umberto I Piazza Umberto I Corso Marrucino 97 Piazza Garibaldi 16 Piazza Garibaldi 16 Piazza Garibaldi 16 0871342405 0871342403 0871358256 0871342426 0871342426 0871342427 0871342516 0871342498 08713592234/5 08713592238 08713592212 Commissariato P.S. Lanciano Commissariato P.S. Vasto Sez. Polizia Stradale Chieti Sottosez. Polstrada Vasto Sottosez. Polstrada A14 Vasto Dist. Polstrada Ortona Via R. Perretti 1 Via Baschelet 1 Via Frentani 32 V.le Giulio Cesare 44 Casello Vasto Sud 087272561 087330421 087135941 087330431 0873346208 Viale Margherita d’A. 69 Viale S. Antonio 11 Via Pescara Scalo FF.SS. 085905171 Dist. Polstrada Lanciano Sezione Polpost Chieti Posto Polizia Ferroviaria Vasto 087272551 0871584447 0873801932 ORGANIZZAZIONE DELLA QUESTURA DI CHIETI – SERVIZI - ATTIVITA’ QUESTORE Il Questore è il vertice dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza in provincia. Esercita anche tutte le attività proprie 3 della polizia di sicurezza e della polizia amministrativa, che si concretizzano in un’ampia tipologia di atti quali ordinanze, diffide, permessi, licenze ed autorizzazioni. Dirige e coordina l’attività della Questura e delle relative articolazioni in ambito provinciale. La sua sfera di azione concerne: - la prevenzione dei reati - prestando aiuto immediato a tutti coloro che si trovano in difficoltà, attraverso unità mobili operanti in ambito urbano e extra urbano; - la repressione dei reati – di cui si è venuto a conoscenza anche a seguito di denunce, mediante attività investigativa volta ad assicurare alla giustizia i responsabili; - la garanzia dell’ordine democratico, contrastando i fenomeni eversivi e terroristici; - la tutela dei minori, attraverso unità composte da personale specializzato: - il sostegno delle fasce più deboli della popolazione vittime dei reati, attraverso la ricezione delle denuncie a domicilio a favore dei disabili e delle categorie protette in genere; - la prestazione del soccorso in caso di pubblici o privati infortuni. Occorre rivolgersi alla Questura per: Denunce, esposti Stranieri Passaporti Minori, preavviso pubbliche manifestazioni, armi ed esplosivi, schede alloggiati, agenzie pubbliche di affari, cessione di immobili, commercio preziosi, bonaria composizione dissidi privati, soccorso pubblico. VICE QUESTORE VICARIO UFFICIO DI GABINETTO: Svolge compiti in materia di prevenzione generale e soccorso pubblico; tutela dell’ordine pubblico; pianificazione e coordinamento dei servizi ordinari e straordinari, affari generali, organizzazione uffici, relazioni con le OO.SS., pubbliche relazioni attraverso l’Ufficio Stampa e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. UFFICIO PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO PUBBLICO: 4 La città di Chieti è servita da equipaggi di Volanti che, quotidianamente, sono presenti nel territorio ininterrottamente per 24 ore svolgendo attività di prevenzione. Ugualmente i Commissariati distaccati di Lanciano e Vasto svolgono i rispettivi servizi di controllo del territorio con propri equipaggi. POLIZIOTTO DI QUARTIERE: Una figura familiare e rassicurante che va ad affiancarsi alle Volanti e alle Squadre Investigative, istituite per garantire sicurezza e tranquillità alla cittadinanza. Un amico a cui rivolgersi con fiducia, da incontrare passeggiando sotto casa. Personale specializzato per essere vicino alla gente e capace di percepirne i bisogni. Dotati di computer palmare e telefono cellulare per rispondere in tempo reale alle richieste dei cittadini. UFFICIO DENUNCE Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle 20.00. Raccoglie i vari tipi di denunce, compresi gli smarrimenti di persona. La denuncia è un atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria. Denunce via Web (solo in caso di furto o smarrimento): consente al cittadino di inoltrare, tramite il sito della Polizia di Stato, un atto di denuncia. Perché la denuncia abbia valore legale, occorre che il cittadino, entro le 48 ore successive alla compilazione on line, si rechi a firmare l’atto (ratifica) presso l’ufficio che avrà indicato nella compilazione on line. http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/denunce/denunce wb.htm Denunce a domicilio: è attivo il servizio di ricezione delle denunce a domicilio finalizzato a facilitare i residenti appartenenti alle categorie disagiate (c.d. “fasce deboli”: anziani, disabili, ecc.). L’iniziativa è rivolta a coloro che abbiano necessità di accedere ad un servizio di competenza della Polizia di Stato (denunce, smarrimenti, ecc.) e che siano impossibilitati a causa di particolari condizioni fisiche e psicologiche. Per usufruire del servizio occorre contattare L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico al numero 08713592228 DIVISIONE ANTICRIMINE Svolge funzioni di coordinamento e sintesi nell’azione di contrasto alla criminalità, nonchè compiti di studio, monitoraggio 5 e analisi dei fenomeni criminosi, di adozione di misure di prevenzione e redazioni di statistiche. Nell’ambito della Divisione Anticrimine operano l’Ufficio Minori, l’Ufficio per le esigenze del Giudice di Pace, la Squadra Mobile e la D.I.G.O.S. DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE Svolge compiti in materia di autorizzazioni di polizia e relativi controlli, di passaporti e spettacoli pubblici. Nel suo ambito opera l’UFFICIO IMMIGRAZIONE con competenza in materia di rilascio di permessi e carte di soggiorno. UFFICI DEL PERSONALE TECNICO- LOGISTICO SANITARIO E AMMINISTRATIVO- COTABILE : Uffici per la gestione ed amministrazione del personale, dei mezzi, delle risorse logistiche, delle attività amministrativocontabili, di sanità e sicurezza dei lavoratori. PERMESSI DI SOGGIORNO PER STRANIERI Presso la Prefettura- U.T.G. di Chieti, Corso Marrucino 97, è ubicato lo “Sportello Unico per l’immigrazione” cui fanno capo le procedure relative all’assunzione e al ricongiungimento familiare degli stranieri. L’Ufficio è aperto al pubblico il martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Tel. e Fax 0871/342498 WWW.prefetturachieti.it L’Ufficio Immigrazione della Questura di Chieti, sito in Piazza Umberto I, è aperto al pubblico nei seguenti giorni della settimana: lunedì, martedì, giovedì e venerdì mattina, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, per informazioni, presentazioni istanze e ritiro di permessi e carte di soggiorno. L’Ufficio accetta presso i propri sportelli, le sottoelencate istanze di permesso di soggiorno: affari cure mediche gara sportiva missione 6 motivi umanitari asilo politico (richiesta.- rilascio) minore età giustizia status apolide (rilascio) integrazione minore famiglia (art. 19 D. Lgs. 286/98 solo prima istanza per chi si trova in Italia in posizione di irregolarità) invito. Le restanti istanze di richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, di seguito elencate, devono essere inoltrate alle Poste acquisendo il previsto Kit al quale si rinvia per reperire tutte le informazioni utili in materia di rilascio dei titoli richiesti e di compilazione delle relative istanze: Affidamento Attesa occupazione Attesa riacquisto cittadinanza Famiglia (anche per ragazzi da 14 a 18 anni) Lavoro nei casi previsti dall’art. 27 Missione Motivi religiosi Residenza elettiva Ricerca scientifica Studio Tirocinio/formazione professionale Turismo Rinnovo per permesso apolidia e asilo Carta di lungo soggiorno per cittadini extraUE Conversione del permesso o della carta di soggiorno (per cambio di residenza, nascita di figli…) E’ possibile, inoltre, ottenere analoghe informazioni consultando la pagina web www.poliziadistato.it. ASILO POLITICO (richiesta – rilascio) 7 L’asilo politico secondo la convenzione di Ginevra del 28.07.1951 è regolamentato dall’art. 1 della legge 39/90 e dalla Convenzione di Dublino del 15.06.1990. La Questura rilascia a seguito di istanza, compilata su apposito modulo e corredata da 4 fotografie, un permesso di soggiorno valido un mese, solo per il territorio nazionale, ed inoltra la documentazione alla Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di “rifugiato”. Dopo il primo rilascio si possono ottenere rinnovi di validità trimestrale fino alla deliberazione della Commissione Centrale. Il permesso di soggiorno per AFFIDAMENTO L’affidamento è disposto dal Giudice Tutelare o dal Tribunale per i Minorenni con provvedimento indicante specificatamente i tempi, le motivazioni e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario e cessa con provvedimento emesso dalla stessa autorità. a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato ; b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente; c) Fotocopia del decreto di affidamento. NOTE - Esente da imposta di bollo; - L’istanza è sottoscritta dall’affidatario fino al quattordicesimo anno di età dell’affidato, da entrambi se l’età è compresa tra i quattordici e diciotto anni. Il permesso di soggiorno per AFFIDAMENTO è rinnovato fino al compimento della maggiore età dell’affidato, data in cui può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura (art. 32, comma 1, Legge n. 189/02) Il permesso di soggiorno per CURE MEDICHE 8 Per cure mediche in Italia, lo straniero può ottenere uno specifico visto d’ingresso e relativo soggiorno. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse. Lo straniero interessato deve presentare presso l’Ambasciata o Consolato italiano presente sul suo Stato: a) Dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico; b) Attestato di avvenuto deposito cauzionale in base al costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste; c) Documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l’accompagnatore per il periodo di convalescenza dell’interessato. ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA (ART. 9 D. Lgs. nr. 30/2007) Con decorrenza 11 aprile 2007 e per effetto del D. Lgs. 6 febbraio 2007 nr. 30 che attua la direttiva 2004/38/CE in materia di diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, i cittadini comunitari che intendono soggiornare nel territorio italiano per un periodo superiore a tre mesi non devono più munirsi di carta di soggiorno bensì richiedere l’iscrizione anagrafica ai sensi della legge 24.12.1954, nr. 1228 e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30 Maggio 1989, nr. 223. Ai fini della citata iscrizione presso il Comune competente, il cittadino comunitario, oltre a quanto già previsto per i cittadini italiani, dovrà produrre la seguente documentazione attestante: a) l’attività lavorativa, subordinata o autonoma esercitata, oppure l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di studi o di formazione professionale. In tal caso occorrerà, altresì, dimostrare di essere titolari di assicurazione sanitaria; b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari dimostrabile anche mediante la presentazione di dichiarazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47. ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER I FAMILIARI DEL CITTADINO COMUNITARIO NON AVENTI LA 9 CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO (ART. 9 D. Lgs. nr. 30/2007) L’art. 9 del D. Lgs. n. 30/2007 prevede l’iscrizione anagrafica anche per i familiari del cittadino dell’Unione che non hanno un autonomo diritto di soggiorno. Ai fini dell’iscrizione i predetti devono presentare: a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità, nonchè il visto di ingresso quando richiesto; b) un documento che attesti la qualità di familiare e, se necessario, di familiare a carico; c) l’attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione. Le richieste di iscrizioni anagrafica sono trasmesse a cura delle Amministrazioni Comunali alla Questura per il rilascio della Carta di soggiorno. CARTA DI SOGGIORNO DI FAMIGLIARE DI UN CITTADINO DELL’UNIONE (ART. 10 D. Lgs. nr. 30/2007). Con decreto ministeriale, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 30/2007 (11 aprile 2007), verranno stabiliti i criteri per il rilascio, da parte delle Questura, della “Carta di soggiorno di familiare di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea. Fino alla data dell’entrata in vigore del citato del decreto, continua ad essere rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente. PERMESSO DI SOGGIORNO PER MISSIONE DECRETO INTERMINISTERIALE IN MATERIA DI VISTI DI INGRESSO DEL 12 LUGLIO 2000 a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1); b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente; c) Per il rinnovo dovrà essere esibita la dichiarazione della Pubblica Amministrazione/Ente Pubblico o Privato/Organizzazione Internazionale che attesti l’attualità dell’incarico ricoperto. 10 LICENZE E PASSAPORTI Presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale è operativo l’ Ufficio Licenze deputato al rilascio/rinnovo delle licenze e delle autorizzazioni di Polizia. L’Ufficio Licenze è aperto al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Tempi di rilascio delle licenze ed autorizzazioni di Polizia Tipo di documento Porto d’armi lunghe da fuoco (ex art. 42 TULPS) Porto d’armi per tiro sportivo (ex legge 323/86) Licenza collezione armi comuni da sparo (ex legge 110/75) Licenza collezioni armi artistiche, rare o antiche (ex art. 31 TULPS) Commercio armi comuni da sparo (ex art. 31 TULPS) Esportazioni armi comuni da sparo (ex art. 31 TULPS) Nulla Osta acquisto armi comuni da sparo (ex art. 35 TULPS) Carta Europea armi da fuoco (ex D. Lgs. 527/92) Autorizzazioni al trasferimento di armi (ex D. Lgs. 527/92) Agenzia di Affari (ex art. 115 TULPS) Commercio Oggetti Preziosi (ex art. 127 TULPS) Licenza esercizio scom= messe varie (ex art 88 TUL PS) es. tris,big Match, big Rice Licenza per attività di Internet Point (ex legge 155/05 TULPS) Presa d’atto videocassette, Termine massimo rilascio previsto dalla normativa Tempi effettivi di rilascio Giorni 120 Giorni 30 Giorni 90 Giorni 30 Giorni 120 Giorni 30 Giorni 120 Giorni 30 Giorni 120 Giorni 30 Giorni 90 Giorni 30 Giorni 90 Giorni 30 Giorni 120 Giorni 30 Giorni 120 Giorni 30 Giorni 60 Giorni 30 Giorni 60 Giorni 30 Giorni 60 Giorni 30 Giorni 60 Giorni 15 Giorni 60 Giorni 15 11 musicassette, ecc. (ex art. 75 TULPS) N.B.: SU OGNI ISTANZA PRODOTTA PER OTTENERE UNA AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE APPLICATA UNA MARCA DA BOLLO DA EURO 14,62. NULLA OSTA ALL’ACQUISTO DELLE ARMI Il nulla osta all’acquisto delle armi, rilasciato entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza, autorizza all’acquisto, a qualsiasi titolo, al trasporto e alla detenzione di armi. E’ competente al rilascio la Questura della provincia di residenza ove va presentata la motivata istanza, compilata sull’apposito modulo e corredata dalla seguente documentazione: - certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dalla A.S.L. da cui risulti che l’istante non è affetto da vizi o malattie mentali inficianti la capacità di intendere e di volere - 2 marche da bollo di € 14,62 ciascuna - (solo per armi da sparo) abilitazione al maneggio delle armi, con copia del “foglio di congedo” per chi ha svolto il servizio militare o con attestato rilasciato dal Tiro a Segno nazionale. Il nulla osta non è necessario quando il richiedente è titolare di licenza di porto d’armi in corso di validità. DENUNCIA DI ACQUISTO E DETENZIONE DI UN’ ARMA Chiunque acquisti e/o detenga un’arma, munizioni o materie esplodenti, anche se già titolare di licenza di porto di pistola o di fucile, deve presentarne denuncia, sull’apposito modulo, all’Ufficio di Pubblica Sicurezza. La denuncia viene annotata in un registro, la cui annotazione viene menzionata sulla copia restituita al denunciante. LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI DA SPARO COMUNI E SPORTIVE E LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI DA SPARO ANTICHE, ARTISTICHE O RARE Chi intende detenere armi, corte o lunghe, in numero superiore a tre (se comuni) ed a sei (se sportive), oppure detenere armi da sparo antiche, cioè quelle ad avancariche e quelle fabbricate anteriormente al 1890, artistiche o rare, in numero superiore a otto, deve munirsi di apposita licenza rilasciata, entro 120 giorni, dalla Questura ove l’istanza, compilata sull’apposito modulo, deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione: - certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dalla A. S. 12 L. dal quale risulti che il richiedente non è affetto da vizi o malattie mentali che inficiano la capacità di intendere e di volere; - dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle armi; - 2 marche da bollo di € 14,62 Tale licenza ha carattere permanente e non consente la detenzione del relativo munizionamento. LICENZA DI COLLEZIONE PER UNA SOLA ARMA COMUNE DA SPARO Può essere rilasciata licenza per la collezione anche per una sola arma comune da sparo. Competente al rilascio è la Questura, ove l’istanza, compilata sull’apposito modulo, in bollo, deve essere presentata corredata della seguente documentazione: - certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dalla A.S.L. dal quale risulti che il richiedente non è affetto da vizi o malattie mentali che inficiano la capacità di intendere e di volere - 1 marca da bollo da € 14,62 La licenza ha carattere permanente, non consente la detenzione del relativo munizionamento e viene rilasciata entro 120 giorni dalla data di ricezione dell’istanza. LICENZE DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO A seguito della presentazione di istanza, in bollo da € 14,62, da compilare sull’apposito modulo, viene rilasciata una licenza di esportazione di armi comuni da sparo che autorizza all’esportazione definitiva o temporanea di armi nei paesi non facenti parte dell’Unione Europea; l’esportazione temporanea è ammessa solo per motivi venatori o sportivi, nel limite di 3 armi e 200 munizioni. La licenza di importazione definitiva di armi comuni da sparo autorizza all’importazione di armi comuni da paesi non facenti parte dell’Unione Europea. Se il numero di armi è superiore a tre nel corso dello stesso anno solare occorre anche la licenza della Prefettura – U.T.G.. LICENZA DI FABBRICAZIONE E/O COMMERCIO DI ARMI COMUNI DA SPARO E LICENZA DI RIPARAZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO 13 L’istanza, in bollo, presentata sull’apposito modello, deve essere corredata della seguente documentazione: - eventuale legittimazione a chiedere il rilascio, se il richiedente agisce in nome e per conto di una società - abilitazione alla conoscenza delle armi e degli esplosivi rilasciata dalla Commissione Tecnica di vigilanza per le Materie Esplodenti - dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle armi - planimetria dei locali - potere di disposizione dei locali (contratti di acquisto, locazione, ecc.) - registro di carico e scarico armi con marca da bollo di € 11,00 - 1 marca da bollo da € 14,62 Le licenze devono essere rinnovate annualmente. LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA La licenza autorizza al porto dell’arma fuori della propria abitazione e su tutto il territorio nazionale nei periodi di apertura della caccia ed al trasporto su tutto il territorio nazionale sempre. L’istanza, in bollo, compilata sull’apposito modulo, dovrà essere corredata della seguente documentazione - 2 fotografie - certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dalla A.S.L. dietro presentazione del certificato anamnestico del medico di famiglia - abilitazione al maneggio delle armi, con copia del “foglio di Congedo” per chi ha svolto servizio militare ovvero con attestato rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale (in caso di rinnovo tale abilitazione non deve essere prodotta) - abilitazione all’attività venatoria rilasciata, a seguito di esame dall’Ufficio Caccia e Pesca della provincia di competenza (in caso di rinnovo tale abilitazione non deve essere prodotta) - ricevuta del versamento di € 173,16 sul c/c n. 8003 intestato all’Ufficio registro tasse e Concessioni Governative di - ricevuta di versamento di € 1,21 sul c/c 4663 intestato alla Tesoreria dello Stato, sede di Chieti, per il costo del libretto - 1 marca da bollo da € 14,62 I termini del rilascio, dalla presentazione dell’istanza, sono fissati in 120 giorni e la licenza ha una validità di sei anni e ha efficacia attraverso il pagamento annuale delle tasse di Concessione Governativa. LICENZA DI PORTO D’ARMA PER TIRO A VOLO 14 La licenza autorizza il porto di arma lunga per l’esercizio dello sport del tiro a volo. L’istanza, in bollo, compilata sull’apposito modulo, dovrà essere corredata della seguente documentazione: - 2 fotografie - certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dalla A.S.L. dietro presentazione del certificato anamnestico del medico di famiglia - abilitazione al maneggio delle armi, con copia del “foglio di congedo” per chi ha svolto servizio militare ovvero con attestato rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale (in caso di rinnovo tale abilitazione non deve essere prodotta) - ricevuta di versamento di € 1,94 sul c/c 4663 intestato alla Tesoreria dello Stato, sede di Chieti, per il costo del libretto - 1 marca da bollo da € 14,62. La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza e va rinnovata ogni sei anni. CARTA EUROPEA DELLE ARMI DA FUOCO Si tratta di un titolo di polizia che autorizza l’estensione, sul territorio degli Stati dell’Unione Europea, delle autorizzazioni alla detenzione, al trasporto ed al porto di armi lunghe. L’istanza, in bollo, compilata sull’apposito modulo, dovrà essere corredata della seguente documentazione: - 2 fotografie - fotocopia della licenza di porto d’armi in corso di validità - (solo per la licenza di caccia) fotocopia dei versamenti relativi alla validità annuale della licenza - fotocopia della denuncia di detenzione delle armi - ricevuta di versamento di € 0,78 sul c/c postale n. 4663 intestato alla tesoreria Provinciale dello Stato, sede di Chieti, per il costo della Carta Europea - una marca da bollo da € 14,62. La Carta viene rilasciata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza e deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque successivamente alla scadenza della licenza di porto di fucile. NULLA OSTA PER L’ACQUISTO DI ESPLOSIVI DELLA II E III CATEGORIA Il nulla osta autorizza all’acquisto di materiale esplodente nella quantità autorizzata dall’autorità locale di P.S. nel luogo di impiego o dal Corpo Nazionale delle Miniere. L’istanza,in bollo, compilata sull’apposito modulo, dovrà essere corredata della seguente documentazione: - legittimazione a richiedere i rilascio, qualora l’istante operi in nome e per conto di una società 15 - certificazione dell’autorità locale di P.S. previsto dall’art. 104 del regolamento di esecuzione del TULPS e autorizzazione del Corpo Nazionale delle Miniere - eventuale relazione tecnico descrittiva delle modalità adottate al fine di mantenere efficienti le difese antifurto del materiale esplodente nel periodo di giacenza nel luogo di lavorazione, ai sensi degli articoli 20 e 20 bis della legge n. 110 del 18.04.1975 - una marca da bollo da € 14,62. Il nulla osta viene rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza. NULLA OSTA PER L’ACQUISTO DI ESPLOSIVI DELLA I, IV E V CATEGORIA Il nulla osta autorizza all’acquisto, anche sotto forma di cartucce, di prodotti esplodenti della I categoria (polvere pirica e prodotti affini), IV categoria (artifici e prodotti affini) e V categoria (munizioni e giocattoli piretici). Nell’istanza in bollo, deve essere indicato il motivo per cui si intende acquistare e detenere l’esplosivo e ad essa devono essere allegata una da bollo di € 14,62. AUTORIZZAZIONE ALL’ACCENSIONE DI FUOCHI O AD ESPLODERE FUOCHI ARTIFICIALI La licenza autorizza le accensioni pericolose (falò) o lo sparo di materiali esplodenti (fuochi artificiali). L’istanza, in bollo, deve essere corredata della seguente documentazione: - la relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche del materiale che si intende accendere e delle attrezzature eventualmente impiegate - copia del certificato di idoneità per l’accensione dei fuochi artificiali - 1 marca da bollo da € 14,62. LICENZA PER IL COMMERCIO DI PREZIOSI LICENZA PER IL COMMERCIO DI PREZIOSI ALL’INGROSSO LICENZA PER IL COMMERCIO DI OGGETTI CON MONTATURE O GUARNIZIONI IN METALLO PREZIOSO Le licenze sono richieste su apposito modulo in bollo e corredate della seguente documentazione: 16 - legittimazione a richiederne il rilascio, qualora l’istante operi in nome e per conto di una società - potere di disposizione dei locali (contratti di acquisto, locazione, ecc.) - registro delle operazioni per l’acquisto e la vendita di oggetti preziosi usati - dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo - planimetria dei locali - una marca da bollo da euro 14,62. LICENZA PER L’ESERCIZIO DI SCOMMESSE La licenza autorizza alla raccolta delle scommesse per le gare consentite dall’ordinamento vigente. L’istanza, compilata sull’apposito modulo, in bollo e in duplice copia, dovrà essere corredata della seguente documentazione: - legittimazione a richiederne il rilascio, qualora l’istante operi in nome e per conto di una società - potere di disposizione dei locali (contratti di acquisto, locazione, ecc.) - concessione dell’esercizio di scommesse da parte dei competenti Organi dello Stato - duplice copia del regolamento del gioco - 1 marca da bollo da € 14,62. LICENZA PER AGENZIA DI AFFARI E MATRIMONIALE La licenza autorizza ad un’attività giuridica o materiale da svolgere su mandato nel campo di: recupero crediti, agenzia matrimoniale, pubblici incanti e pubbliche relazioni. La dichiarazione, da compilare su apposito modulo, deve essere corredata della seguente documentazione: - legittimazione a richiederne il rilascio, qualora l’istante operi in nome e per conto di una società - potere di disposizione dei locali (contratti di acquisto, locazione, ecc.) - planimetria dei locali - tabella delle operazioni autorizzate, comprensiva di tariffe conformi alle regole attuali di mercato, in triplice copia di cui una in bollo - deposito cauzionale di € 3.615,20__ vincolato a favore della Questura, che si può sostituire con un’apposita polizza fideiussoria; - registro “giornale degli affari” con marca da bollo di € 14,62; - 1 marca da bollo da € 14,62. LICENZA PER ATTIVITA’ DI INTERNET POINT La licenza autorizza l’attività di offerta al pubblico di connessione alla rete Internet all’interno dei locali oggetto dell’attività. Tale autorizzazione di polizia è stata recentemente 17 introdotta dal Decreto Legge n.144 del 27 luglio 2005 convertito nella legge n.155/2005. L’istanza, compilata sull’apposito modulo, in bollo, dovrà essere corredata della seguente documentazione: - legittimazione a richiederne il rilascio, qualora l’istante operi in nome e per conto di una società - potere di disposizione dei locali (contratti di acquisto, locazione, ecc.) con relativa piantina planimetrica e relazione descrittiva dei locali - ricevuta della comunicazione effettuata al Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale Concessioni ed Autorizzazioni – Sezione Staccata di Sulmona - registro in bollo, da vidimarsi a cura della Questura, sul quale saranno indicati i nominativi delle persone che si connettono ad Internet, gli estremi del documento di identità di cui sarà tratta copia fotostastica e la durata temporale della connessione. Qualora l’esercente ponga a disposizione del pubblico più di tre personal computer, al posto del registro, dovrà essere obbligatoriamente utilizzato, per tali in indicazioni, un programma informatico non suscettibile di modifiche. Tale programma, in caso di controlli, potrà essere consultato dalle forze dell’ordine; - 1 marca da bollo da € 14,62. PREVENTIVO AVVISO DI PRODUZIONE, DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, VENDITA, NOLEGGIO, CESSIONE A QUALSIASI TITOLO DI NASTRI, DISCHI, VIDEOCASSETTE, MUSICASSETTE O ALTRO SUPPORTO Con tale procedura viene autorizzato il titolare di una attività ad essere iscritto nel registro previsto dall’art. 75 bis del TULPS. Competente all’iscrizione è la Questura della provincia ove ha sede l’attività. La richiesta deve essere presentata su apposito modulo, in duplice esemplare, allegando copia di un documento di riconoscimento del richiedente. NULLA OSTA AL VOLO SPORTIVO Il nulla osta consente al richiedente di poter conseguire l’attestato di idoneità per attività di volo e di paracadutismo sportivo. L’interessato dovrà compilare la richiesta su apposito modulo, in bollo e in duplice esemplare, allegando copia di un documento di riconoscimento del richiedente e una marca da € 14,62. 18 LICENZA PER ACQUISTO DI GAS TOSSICI Possono presentare istanza per ottenere la licenza per acquisto di gas tossici solo le persone che provino inequivocabilmente di averne bisogno nell’esercizio della loro professione, arte o mestiere e che diano ampia garanzia di non abusarne. L’istanza per ottenere la licenza deve essere corredata della seguente documentazione: - legittimazione a richiedere il rilascio qualora l’istante operi per nome o per conto di una società - istanza in bollo da € 14,62 - registro per le operazioni di carico e scarico di gas tossico da far vidimare dall’autorità di P.S. - 1 marca da bollo da € 14,62. DOCUMENTI DI ESPATRIO Per ottenere il rilascio, la proroga del passaporto o le autorizzazioni amministrative inerenti l’espatrio di minori è aperto uno sportello presso l’Ufficio Passaporti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura con i seguenti orari: dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al sabato. Tempi di rilascio dei documenti di espatrio Tipo di documento Rilascio/proroga passaporti Rilascio collettivi Rilascio certificati di espatrio Termine massimo rilascio previsto dalla normativa Tempi effettivi di rilascio ** Giorni Giorni 15 15 Giorni Giorni 6 10 Giorni 15 Giorni 3 Il passaporto ordinario è valido per tutti i paesi i cui Governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla legge e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica. Per i minori di 10 anni l’uso del passaporto ordinario individuale è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato 19 sul passaporto stesso o in una apposita dichiarazione (prodotta e sottoscritta da chi sul minore esercita la potestà genitoriale) il nome della persona o dell’ente cui il minore viene affidato. I minori di 16 anni possono in ogni caso essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori, del tutore o di altra persona delegata ad accompagnarli. Il passaporto viene rilasciato e prorogato di validità (per i passaporti rilasciati prima del 4 marzo 2003) dalle Questure e, all’estero, dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari. Per i passaporti rilasciati prima del 4 marzo 2003, anche prima della scadenza, il passaporto può essere rinnovato per un periodo complessivamente non superiore a quello massimo previsto dalla legge (10 anni). I passaporti rilasciati successivamente al 4 marzo 2003 hanno una validità decennale e alla scadenza devono essere richiesti ex-novo. La domanda per il rilascio o il rinnovo del passaporto, corredata della necessaria documentazione, può essere presentata: - in Italia nel luogo di residenza, di dimora o di domicilio, presso la Questura o il Commissariato di P.S. o, in assenza di detti Uffici, presso i Comandi Stazione dei Carabinieri o al Comune; - all’estero presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari. La marca da bollo di € 40,29 per le concessioni governative per passaporti deve essere allegata alla richiesta di passaporto, essa ha una validità annuale a decorrere dal giorno e mese di rilascio del passaporto. Dal 25 ottobre 2006, il passaporto emesso è di tipo elettronico, con microchip, viene rilasciato previo versamento di euro 44,66 sul conto corrente postale intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con la causale “costo del libretto di passaporto elettronico. REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO RICHIEDENTE MAGGIORENNE - richiesta scritta sull’apposito modello 308 (si può scaricare anche dal sito www.poliziadistato.it) - 2 fotografie - 1 marca di concessione governativa dell’importo di € 40.29 - versamento di € 44,66 intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con la causale “costo del libretto di passaporto elettronico”. Alla, documentazione elencata va aggiunto, nel caso di richiedente coniugato, convivente, separato, divorziato o non convivente con figli minori: - atto di assenso da parte dell’altro genitore (con apposita firma sul modello 308) In caso di rifiuto dal parte dell’altro genitore bisognerà rivolgersi al Giudice Tutolare competente territorialmente cui richiedere il relativo Nulla Osta. 20 ISCRIZIONE SUL PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ DI FIGLI MINORI SINO A 10 ANNI - richiesta scritta - atto di assenso da parte dell’altro genitore In caso di iscrizione di minori da 10 a 16 anni o di applicazione della foto del minore già iscritto sul passaporto, alla documentazione sopra indicata vanno aggiunte 2 fotografie recenti del minore. RICHIEDENTE MINORE DI 18 ANNI - richiesta sottoscritta dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale - 2 fotografie recenti - versamento di € 44,66 intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con la causale “costo del libretto di passaporto elettronico”. Se il minore non ha compiuto 10 anni e deve viaggiare con persone diverse dai genitori viene richiesta una dichiarazione indicante le persone che accompagnano il minore. RELIGIOSI MISSIONARI - richiesta scritta - 2 fotografie - dichiarazione rilasciata dai Superiori dell’Ordine Religioso attestante lo stato di missionario PROROGA DEL PASSAPORTO (SOLO PER I PASSAPORTI RILASCIATI PRIMA DEL 4 MARZO 2003) RICHIEDENTE MAGGIORENNE - richiesta scritta - 1 marca di concessione governativa di € 40,29 (solo se si intende utilizzare il passaporto per paesi diversi da quelli dell’Unione Europea) In caso di richiedente con figli minori a detti documenti bisogna aggiungere: - atto di assenso da parte dell’altro genitore In caso di rifiuto dal parte dell’altro genitore bisognerà rivolgersi al Giudice Titolare competente territorialmente cui richiedere il relativo Nulla Osta. RICHIEDENTE MINORE DI 18 ANNI 21 - richiesta sottoscritta dai genitori o dagli esercenti al potestà genitoriale - 1 marca di concessione governativa di € 40,29 (solo se si intende utilizzare il passaporto per paesi diversi da quelli dell’Unione Europea) RELIGIOSI MISSIONARI - richiesta scritta - dichiarazione rilasciata dai Superiori dell’Ordine Religioso attestante lo stato di missionario RILASCIO DEL LASCIAPASSARE PER I RICHIEDENTI MINORI DI 15 ANNI - richiesta scritta compilata dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale - 2 fotografie del minore - certificato di nascita del minore in carta semplice per “uso espatrio” RILASCIO DEL PASSAPORTO COLLETTIVO Il passaporto collettivo ha una durata massima di 4 mesi dalla data di rilascio e può essere richiesto per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici o per altri previsti da accordi internazionali. Il documenti consente l’espatrio per un solo viaggio di gruppi composti da un numero di persone non inferiore a 5 e non superiore a 50. Il Capogruppo deve essere titolare di un passaporto individuale valido. Il richiedente dovrà presentare istanza scritta sull’apposito modello da ritirare presso gli Uffici della Questura di Chieti, allegando la seguente documentazione: - elenco in duplice copia dei componenti del gruppo ordinati alfabeticamente - 1 marca di concessione governativa di € 2,58 per ogni partecipante di età superiore a 10 anni, o in alternativa da corrispondere in unica soluzione sul conto corrente postale 8003 intestato a “Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2 – Tasse di concessione Governativa. - una ricevuta di versamento di € 5,50 sul c/c postale n. 11348661 intestato alla Questura di Chieti - fotocopia documento di identità valido per ogni partecipante - per i partecipanti con prole minore assenso dell’altro genitore in carta libera e con firma autenticato o in alternativa autorizzazione del Giudice Tutelare. 22 - per i partecipanti minori degli anni 18 assenso dei genitori in carta libera o autorizzazione del giudice tutelare. DUPLICATO DEL PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ IN CASO DI SMARRIMENTO, FURTO O ESAURIMENTO DELLE PAGINE Il nuovo documento rilasciato avrà la stessa scadenza del vecchio libretto e per ottenerlo si dovranno presentare i seguenti documenti: - richiesta scritta - copia della denuncia di furto o smarrimento - versamento di € 44,66 intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con la causale “costo del libretto di passaporto elettronico”. - 2 fotografie - assenso dell’altro genitore (in presenza di figli minori) - 1 marca di concessione governativa di € 40,29 (che non dovrà essere presentata in caso di smarrimento, furto o esaurimento di pagine di passaporto rilasciato nel corso dell’anno) MINORI Presso la Divisione Anticrimine della Questura di Chieti opera un Nucleo in grado di dare risposte qualificate e professionali sui problemi concernenti i minori Se i vostri figli si trovano in un momento di difficoltà o avete notizia di maltrattamenti subiti da minori, potete parlarne con il personale di questo Nucleo che vi ascolterà, garantendo la riservatezza. Compiti dell’Ufficio Minori L’Ufficio si occupa di: * * * * * * * violenze, maltrattamenti ed abusi sessuali in danno di minori; abbandono di minori; uso e spaccio di sostanze stupefacenti ad opera di minori; “turismo sessuale”; sfruttamento del lavoro minorile; evasione scolastica; criminalità diffusa minorile ed ogni caso di disagio e difficoltà. Pur assolvendo le funzioni di “primo intervento” nei settori sopraindicati, l’Ufficio non svolge attività investigativa, che viene invece curata dalla Sezione Specializzata operante in seno alla 23 Squadra Mobile, dove verranno indirizzati gli utenti nelle ipotesi di specifici fatti- reato. Nello specifico, l’Ufficio Minori non si occupa solo di reati in danno dei minori (violenze, maltrattamenti, abusi sessuali) ma soprattutto, in stretto raccordo e coordinamento con i Servizi Sociali, il Tribunale dei Minori, le Istituzioni, gli enti locali e gli istituti religiosi, di casi di abbandono di minori, di sfruttamento del lavoro minorile, di evasione scolastica e, in genere dei casi di disagio e difficoltà minorile. Presso l’Ufficio Minori è altresì possibile trovare riscontri e collaborazione per le pratiche di adozione. I cittadini possono recarsi presso la Divisione Anticrimine, in orario di apertura al pubblico, tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, per il disbrigo di pratiche inerenti le cessioni di fabbricato. La medesima Divisione è, infine, deputata alla composizione di privati dissidi tramite la trattazione degli esposti. CONCORSI Per ricevere informazioni sulle modalità di accesso ai ruoli della Polizia di Stato è possibile rivolgersi all’Ufficio Concorsi, ubicato presso l’Ufficio del Personale nella sede di Piazza Garibaldi n. 16, che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì. E’ possibile reperire analoghe informazioni consultando la pagina web www.poliziadistato.it Chieti, 4.4.2007 IL QUESTORE Fiore 24