CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PROGETTO ESECUTIVO
RESTAURO PIANO SEMINTERRATO DELL’ANNESSO E
COMPLETAMENTO VILLA ANKURI IN MASSA E COZZILE
INSTALLAZIONE REFRIGERATORE DI LIQUIDO PER
CLIMATIZZAZIONE
6000,866 della sicurezza
oltaa Volta
Parte I
Aspetti amministrativi e tecnico-economici
CAPITOLO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE, FORMA E
DIMENSIONI DELLE OPERE -
Art. 1.
OGGETTO DELL'APPALTO
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del
progetto denominato :
INSTALLAZIONE REFRIGERATORE DI LIQUIDO PER CLIMATIZZAZIONE A VILLA ANKURI
Il progetto prevede :
01.
02.
03.
04.
05.
Scarico e posa in opera refrigeratore acqua .
Realizzazione impianto idraulico come da schema allegato con posa in opera tubazioni , collettori ,
pompe e componenti accessori .
Posa in opera linea alimentazione elettrica da quadro generale e realizzazione impianti elettrici ausiliari .
Realizzazione fori perimetrali per drenaggio .
Prove e messa in servizio impianto .
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati dei quali
l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
-1-
Art. 2.
AMMONTARE DELL'APPALTO
L’importo dell’appalto è definito come segue:
Importi in euro
Num.
a)
Importo esecuzione lavori
b)
Oneri per la sicurezza
a) + b) IMPORTO TOTALE LAVORI
Colonna 1)
Colonna 2)
Colonna 3)
Colonna 1+2+3)
A corpo
A misura
In economia
TOTALE
€ 58.903,00
€ 1.300,00
€ 60.203,00
€ 58.903,00
€ 1.300,00
€ 60.203,00
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in
sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, lettera a), aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la
salute nel cantiere definito al comma 1, lettera b) e non oggetto dell’offerta.
Ai sensi dell’art.40 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dei titoli III e V e dell’art. 108 del D.P.R. 05.10.2010 n° 207,
per la partecipazione alla gara sono richiesti i seguenti requisiti di qualificazione:
Categoria assimilabile: Impianti termici e di condizionamento OS28 € 60.203,00
- Classifica I – Qualificazione obbligatoria - Subappaltabilità: fino al 30%
Per tali lavori vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37 del 2008.
Le cifre che indicano gli importi presuntivi delle categorie di lavoro a misura, soggetti al ribasso d'asta,
potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto
nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre
non previste, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente
Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco che fa seguito, purché l'importo complessivo dei lavori resti
dentro i limiti fissati dall'art. 132 del Decreto legislativo 12.04.2006, n° 163, successive modifiche ed integrazioni,
dall'art. 161 del D.P.R. 05.10.2010 n° 207.
Gli importi dei compensi a corpo, fissi ed invariabili, sono soggetti anch'essi al ribasso di asta.
Art. 3
SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Il contratto è stipulato interamente a misura e i lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati con il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi,
ai sensi degli artt. 81 e 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Art. 4
DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO
Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi del
precedente art. 2, nonché dal D.P.R. 05.10.2010 n° 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.163/2006)
e dal vigente Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, risultano individuate tramite i documenti progettuali
elencati nel documento “Elenco Elaborati”, ed in particolare dai seguenti elaborati progettuali:
-
relazioni tecniche generali e specialistiche
quadro economico
elenco prezzi
analisi dei prezzi
cronoprogramma
piano di manutenzione
elaborati grafici
-2-
-
computo metrico estimativo
il presente Capitolato Speciale di Appalto e gli allegati disciplinari tecnici (impianti elettrici, meccanici, ecc..)
Art. 5.
FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dal
progetto esecutivo, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicati, salvo quanto verrà meglio
precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori. Tali elementi ed indicazioni debbono ritenersi come atti ad
individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto.
L'Amministrazione si riserva comunque la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della
consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e
della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e
indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato, e sempreché l'importo complessivo dei
lavori resti nei limiti stabiliti dall’art.161 comma 4 e dall’art.162 del D.P.R. 05.10.2010 n° 207 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D.Lgs.163/2006).
Art. 6.
PAGAMENTI
All'Appaltatore sarà corrisposto un unico pagamento a saldo, attraverso l'emissione di un unico certificato di pagamento
a seguito di contabilizzazione dello Stato finale dei Lavori ed emissione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione,
subordinato alla presentazione delle certificazioni dei vari materiali utilizzati ed alle dichiarazioni di conformità degli
impianti realizzati. La stazione appaltante procede al pagamento solo a seguito della verifica prevista dall’art. 17,
2° comma, della legge regionale n° 38/2007 e s.m.i. e previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore dell’adempimento
degli obblighi contributivi ed assicurativi. I termini di pagamento sono pari ai massimi previsti dall’art.143 del D.P.R.
n°207/2010.
Art. 7.
PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA
Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi
corrispondenti, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi in base all’art. 163 del Regolamento D.P.R. 5.10.2010
n.207 ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'impresa o da terzi.
In tale ultimo caso l'impresa, a richiesta della direzione dei lavori, dovrà effettuare i relativi pagamenti,
sull'importo dei quali sarà corrisposto l'interesse del 5% all'anno, nel rispetto delle norme vigenti.
Nella formazione dei nuovi prezzi si terrà conto degli art. 12 e 15 della legge regionale n° 38/2007.
Per quei lavori e quelle somministrazioni che la stazione appaltante intendesse fare eseguire mediante forniture
di operai, l'impresa avrà obbligo di somministrare i giornalieri forniti dei relativi attrezzi che gli verranno richiesti
d'ufficio e gliene verrà corrisposto l'importo in base ai prezzi unitari di cui all'allegato elenco.
Con tali prezzi si intenderanno corrisposti all'impresa il beneficio di diritto e i compensi per tutti gli oneri a suo
carico fissati dal presente Capitolato.
In ogni caso i costi della mano d’opera non potranno collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai CCNL di
comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi
territoriali, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n° 38/2007.
Sull'importo maturato dovrà applicarsi il ribasso d'asta.
I lavori in economia saranno eseguiti sulla base dell’Elenco prezzi depurato dall’applicazione del ribasso d’asta
offerto; tutte le prestazioni in economia s’intendono interamente compensate con i prezzi di Elenco con manodopera,
materiali, mezzi, attrezzature, ecc.. pienamente disponibili e funzionanti a piè d’opera.
Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni,
perché siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
-3-
Ai fini del presente contratto e conformemente all’art.32 del D.P.R. n° 207/2010 si stabiliscono le seguenti
percentuali del 16,5% e del 10% rispettivamente per spese generali e per utile d’impresa.
Il ribasso d’asta sarà applicato con le modalità previste all’art.179 del D.P.R. n° 554/2010 e dalla legge
regionale n° 38/2007 ai lavori in economia per le voci di manodopera, trasporti e noli.
Art. 8.
REVISIONE DEI PREZZI
L'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se, in corso di
esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.
Essendo stato abrogato l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non essendo quindi più possibile
procedere alla revisione dei prezzi né dare applicazione all'art. 1664, 1° comma del codice civile, si applicherà il criterio
del prezzo chiuso previsto dall'art. 133 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i..
In tal caso il prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta risultante in sede di affidamento potrà essere
aumentato di una percentuale fissata dal Ministero dei lavori pubblici entro il 30 giugno di ciascun anno da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e quello programmato nell'anno precedente sia superiore al
2%, dell'importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
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CAPITOLO II
NORME GENERALI e CONTRATTO
Art. 9.
DOMICILIO DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore dovrà eleggere, nel contratto, domicilio a tutti gli effetti, presso la sede dell'Amministrazione
appaltante.
Ove l'Appaltatore si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2 del D.M. 19.04.2000, n° 145, ed elegga domicilio
presso lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, dovrà darne tempestiva
comunicazione alla stazione appaltante in modo da consentire di farne espressa menzione nel contratto di appalto.
Art. 10.
CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO
Ai sensi di quanto previsto dall'art.106 del D.P.R. 05.10.2010 n° 207, l'Appaltatore è tenuto a presentare, in
sede di gara, una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano
l'appalto; di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto, ivi comprese la natura
del suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali; l'esistenza di
discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua ecc.
In conseguenza di quanto sopra egli non potrà accampare riserve o richieste di maggiori compensi per
circostanze di cui era a perfetta conoscenza.
Art. 11.
OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO
L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale d'appalto, è regolato da tutte le leggi statali e
regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, dai regolamenti e disposizioni locali (comunali, ecc..)
inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del
contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
In particolare si evidenziano:
- la legislazione relativa ai contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006 s.m.i., il D.P.R. n°207/2010 s.m.i., la parte vigente
del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n° 145 e s.m.i., le leggi
antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni
nonché la legge regionale 13 luglio 2007 n° 38 e s.m.i. e suoi regolamenti;
- la legislazione nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/2008 e s.m.i., L.R.T.
38/2007 e s.m.i., ecc…);
- la legislazione in materia di impianti tecnici (D.M.37/2008, norme tecniche di settore CEI, UNI-CIG, UNI-VVF,
ecc..)
- la normativa nazionale e regionale in materia di strutture (N.T.C. 2008)
- la normativa in materia di prevenzione incendi
- le normative e dispozioni comunitarie, nazionali, regionali e regolamentari in materia di accettazione e
certificazione dei prodotti impiegati e opere realizzate;
- il rispetto delle regole dell’arte.
Art. 12.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto di appalto avverrà entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva ai sensi
dell'art. 11 comma 9 del D. L.gs. 163/2006 e s.m.i. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso
conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto
definitivo nel termine stabilito, l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito
cauzionale provvisorio dandone comunicazione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Art. 13.
DOCUMENTI DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art.137 del D.P.R. 05.10.2010 n° 207, fanno parte integrante del contratto e devono essere in essi
richiamati i seguenti documenti:
1. il Capitolato generale d’appalto;
2. il Capitolato speciale d'appalto e suoi allegati (Disciplinari tecnici);
-5-
3.
4.
5.
6.
gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
l'elenco dei prezzi unitari;
il cronoprogramma
le polizze di garanzia
I documenti di cui sopra non vengono materialmente allegati e sono conservati presso la Stazione Appaltante
controfirmati dai contraenti.
Art. 14.
DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORIO, DEFINITIVO ED
GARANZIE DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori è fissato, giusta
quanto disposto dagli artt. 75 e 129 del D. Lgs. n.163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura
pari al 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.
La cauzione definitiva, ai sensi della norma appena richiamata, è fissata nella misura del 10% dell'importo dei
lavori appaltati nel caso in cui il ribasso concesso in sede di gara, non superi il limite del 10%.
Nel caso di ribasso superiore a tale limite la garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti tale percentuale.
Nel caso di ribasso superiore al 20% la garanzia dovrà essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20%.
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione
della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al
concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene emesso il certificato di collaudo
provvisorio.
Per le cooperative o loro consorzi tale cauzione sarà costituita mediante ritenuta del 5% sull'importo di ogni
rata di acconto. Detta cauzione può essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito.
La cauzione definitiva potrà inoltre essere costituita, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 10 giugno
1982, n. 348 e ai sensi dagli artt. 75 e 129 del D. Lgs. n.163/2006, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa,
rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle
leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449.
E’ inoltre ammessa fideiussione assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale
di cui all’art. 107 del D.Lgs 385/ 1993 e s.m.i..
La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in
materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori.
L'impresa appaltatrice, oltre ai depositi di cui sopra, dovrà fornire le seguenti ulteriori garanzie:
- La garanzia fidejussoria a garanzia dell'importo dell'anticipazione se dovuta per legge;
- Le seguenti polizze assicurative, previste dagli artt. 75 e 129 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.:
1) Polizza di assicurazione per danni di esecuzione di cui all’art.125 comma 1 del D.P.R. 207/2010 che
copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un
importo pari all’importo contrattuale;
2) la Polizza di assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi di cui all’art.125 comma 2 del
D.P.R. 207/2010, che deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari al 5% della somma
assicurata per le opere con un minimo di €. 500.000,00;
3) Per entrambe le suddette polizze la decorrenza dovrà essere conforme a quanto previsto dal 3° comma
dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010 e dovrà essere trasmessa copia alla stazione appaltante almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori;
In ossequio al D.M. 1.12.2000 (pubblicato sulla G.U. n° 285 del 6.12.2000) non è prevista la polizza indennitaria
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi, prevista dall'art. 126 del D.P.R. 207/2010, in quanto l’importo dei lavori non è superiore al controvalore in
Euro di 10.000.000 di DSP.
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Art. 15.
SUB-APPALTO E COTTIMO
E' fatto divieto, a norma degli artt. 21 e 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni, e
sotto pena della immediata rescissione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali
danni, sub-appaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione scritta dell'Amministrazione, concessa ai
sensi degli artt. 21 e 23 della legge sopra richiamata e successive modificazioni.
A norma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 è vietato all'Appaltatore affidare in appalto, sub-appalto o
qualsiasi altra forma, anche a società cooperativa, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano
d'opera, comunque assunta.
Ove, comunque, il sub-appalto dovesse essere utilizzato, si dovranno rispettare scrupolosamente le innovazioni
introdotte in tale istituto dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’art.170 del D.P.R. n° 207/2010 e dalla legge
regionale n° 38/2007, che prevedono:
1) Che il soggetto appaltante indichi nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo
importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto anche esse con il relativo
importo.
2) Che tutte le lavorazioni, indipendentemente dalla categoria di appartenenza sono subappaltabili od affidabili in
cottimo, salvi i casi particolari per i quali sussiste il divieto del subappalto.
3) Il rispetto delle norme del regolamento per quanto riguarda l'entità delle opere appartenenti alla categoria od alle
categorie prevalenti.
4) L'obbligo per i concorrenti di indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intendono sub-appaltare o
affidare in cottimo.
5) L'obbligo per l'appaltatore di depositare, presso la stazione appaltante, il contratto di sub-appalto almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni.
6) Il possesso da parte del subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, dei requisiti previsti dal
codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006, nonché il possesso dei requisiti previsti dal comma 3- punto 4 dell'art. 18
della legge 19.03 1990, n° 55.
7) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10
della legge 575/1965 e s.m.i.;
8) tutti gli altri adempimenti di cui all’art. 20 della legge regionale n° 38/2007;
9) nel contratto di subappalto o del cottimo devono essere evidenziati separatamente gli oneri della sicurezza relativi al
contratto e non devono essere soggetti a riduzione e deve essere indicato il contratto di lavoro applicato e l’incidenza
dei costi della manodopera.
La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite.
Resta comunque escluso, nel modo più assoluto, giusto le precisazioni di cui all'art. 18, comma 10 della legge
55/1990, la possibilità di ulteriore subappalto delle opere già sub-appaltate.
Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria dei lavori, resterà comunque ugualmente la sola ed unica
responsabile della esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti dell'Amministrazione.
Qualora durante l'esecuzione, l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei
lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il
conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per
l'esecuzione dei lavori.
L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento
del subappaltatore o del cottimista. Non sono comunque considerati subappalti le forniture di materiali, che non sono di
produzione dell'impresa appaltatrice né gli affidamenti di impianti idrici, elettrici e tecnologici in genere che debbono
essere eseguiti a mezzo di ditte specializzate.
L'affidamento in subappalto senza avere richieste ed ottenute le necessarie autorizzazioni, oltreché essere
punito ai sensi dell'art. 8 della legge n. 55 del 19 marzo 1990, con arresto da 6 mesi ad 1 anno e l'applicazione di una
ammenda fino ad 1/3 del valore complessivo dell'opera ricevuta in subappalto, potrà comportare la risoluzione del
contratto.
Incombono sull'Appaltatore, nel caso di utilizzazione del subappalto, dei noli a caldo o di contratti similari, i
seguenti obblighi ed oneri:
- di depositare presso l'ente appaltante entro il termine di 90 giorni dalla data di aggiudicazione, copia autentica del
contratto di sub-appalto;
- di riportare nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri, anche i nominativi di tutte le imprese sub-appaltatrici e le
indicazioni circa la iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
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CAPITOLO III
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 16.
CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto, con le
modalità prescritte dagli artt. 153 e seguenti dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 ,
approvato con D.P.R. 05/10/2010 n° 207 .
L’appaltatore è obbligato, nel caso l’Ente Appaltante lo disponga, a prestarsi alla consegna anticipata rispetto
al contratto ai sensi dell’art.11 c.9 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e dell’art.153 c.1 secondo capoverso del D.P.R. n°
207/2010 dietro disposizione del responsabile unico del procedimento.
E' facoltà dell'ente appaltante procedere attraverso l'uso della consegna frazionata; la suddetta opzione non dà
diritto a maggiori oneri nè ad alcun compenso all'Appaltatore.
Art. 17.
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI. PERSONALE DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona
fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma
di contratto.
L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione Appaltante che
provvede a darne comunicazione alla Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta motivata da parte della Direzione dei lavori, a provvedere
all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei
danni e spese conseguenti.
Art. 18.
APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI
Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per
assicurare a giudizio insindacabile dell'Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto,
l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale
approvvigionamento entro un termine perentorio.
Scaduto tale termine infruttuosamente, l'appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei
materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando
la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.
In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a pié
d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte
continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.
Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i
materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che,
ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione
potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato.
L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in
danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.
L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata
a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi
dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
Art. 19.
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 5 e 8 del Capitolato Generale d'appalto dei Lavori
pubblici ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso
indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a misura o a corpo di cui al precedente art. 2 e all' elenco
prezzi:
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a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, contributi a
favore della Cassa per gli ingegneri ed architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei
diritti dell'U.T.C. e di occupazione di suolo pubblico, se ed in quanto dovuti a sensi dei regolamenti comunali vigenti;
b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e
l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da
essa preposto alla direzione e sorveglianza;
c) le spese per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche
ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato
all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo
adeguato;
d) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne
che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
e) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non
espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
f) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti
gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute
necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;
g) le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da
costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione appaltante, nonché il
pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le
prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così
anche durante le operazioni di collaudo.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere,
munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire la autenticità;
h) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che si
rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere da
eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o
già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
i) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in
opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno
indicati dalla direzione dei lavori;
l) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie
esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli
allacciamenti idrici ed elettrici;
m) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale
e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
n) la verifica dei calcoli statici sia per le strutture in cemento armato, acciaio, c.a.p.. L'Appaltatore perciò
dovrà dichiarare, per iscritto prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso conoscenza del progetto,
averne controllato i calcoli statici a mezzo di ingegnere di sua fiducia concordando nei risultati finali e di riconoscere
quindi il progetto perfettamente attendibile e di assumere piena ed intera responsabilità tanto del progetto come
dell'esecuzione dell'opera;
o) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere
dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni
che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato,
rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia
nei termini prescritti dall'art. 20 del Capitolato Generale;
p) l’esecuzione e produzione di fotografie relative alle lavorazioni eseguite, durante la loro costruzione, per
ogni lavorazione significativa (almeno n.6) e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla
direzione dei lavori. Le fotografie saranno del formato 18x24 e di ciascuna di esse saranno consegnate tre copie in carta
fotografica. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico; in caso
di impiego di fotocamere digitali dovrà essere consegnata documentazione fotografica su supporto digitale (CD, DVD,
ecc..) in luogo della trasmissione della negativa;
q) la fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie
relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori. In
particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio calcolo
dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo.
Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese
successivo a quello cui si riferiscono i dati. Il direttore dei lavori, a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con
-9-
le eventuali note e commenti, al predetto ufficio. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni
sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
r) la fornitura ed installazione di minimo n.2 tabellone informativo-identificativo dei lavori ai sensi delle
vigenti circolari Min. LL.PP. (cfr. Circolare Ministero LL.PP. del 1 giugno 1990 n.1729/UL) e dei Regolamenti edilizi
di dimensione non inferiore a m.1 x 2, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori,
con l'indicazione dell'ente appaltante, del nome dei progettisti, del direttore dei lavori, dell'assistente, del tipo di
impianto dei lavori, nonché dell'impresa affidataria e di tutte quelle sub-appaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di
noli a caldo o di contratti similari, secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione appaltante; di tale cartello
lavori l’appaltatore dovrà curare il costante e tempestivo aggiornamento e la manutenzione;
s) oltre quanto prescritto al precedente comma g) relativamente alle prove dei materiali da costruzione, saranno
sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che
l'Appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'Appaltante e l'Appaltatore sarà tenuto a
rimborsare all'Appaltante le spese all'uopo sostenute;
t) in particolare l'Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta
specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed
esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo.
Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione,
ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi
sollevato l'Appaltante;
u) nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tener conto della situazione idrica della zona, assicurando il
discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai
tetti e cortili;
v) l’appaltatore dovrà fornire, con oneri a suo carico, in fase di collaudazione dell’opera tutta la
documentazione finale dell’opera, intesa come dichiarazioni di conformità, as-built, documentazione certificativa in
genere sia su supporto cartaceo in duplice originale sia su supporto digitale scansionato dal cartaceo;
z) per tutte le voci ad opera compiuta di Elenco Prezzi, ove non espressamente specificato, s’intendono
comprensive di tutti gli oneri e magisteri relativi a: 1) movimentazione, trasporto e conferimento con mezzi idonei dei
materiali di resulta a discarica autorizzata coerente con il rifiuto e la produzione di specifica dichiarazione di
smaltimento e relativi oneri di discarica; 2) l’impiego e l’utilizzo di idonei opere provvisionali di qualsiasi genere
escluse solo quelle previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); l’esecuzione a perfetta regola d’arte della
voce di elenco.
L’impresa ha l’obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione
commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con le finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione,
in ossequio a quanto previsto dall‘art. 24 della legge regionale n° 38/2007.
L’appaltatore è tenuto al rispetto di quanto stabilito dal D.M. 8 maggio 2003 n° 203 che regola l’impiego dei
materiali riciclati e al rispetto delle clausole ambientali di cui all‘art. 33 della L.R. n° 38/2007.
Nel caso di lavori di particolare complessità o rilevanza economica, ed ogni caso per lavori di importo
superiore ai 5 milioni di Euro, si procederà agli adempimenti di cui al secondo comma dell’art. 26 della legge
regionale n° 38/2007.
Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per
iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa
necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da
parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo
acconto.
Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi
sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.
Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato
nell'atto di notifica.
Art. 20.
RINVENIMENTI
Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e
comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo
Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della direzione
dei lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
- 10 -
Art. 21.
BREVETTI DI INVENZIONE
Sia che l'Amministrazione appaltante prescriva l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetti
d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore dei lavori, l'Appaltatore
deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.
Art. 22.
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI
In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché - a giudizio della direzione - non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante.
Prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore dovrà presentare un programma esecutivo dettagliato
all'approvazione della direzione dei lavori e del responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.43 comma 10 del
D.P.R. n° 207/2010, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento.
Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni fornite dal direttore dei lavori e
dal cronoprogramma di progetto.
L’Azienda appaltante e la DD.LL. provvederanno alla verifica del programma entro i successivi 20 giorni
lavorativi consecutivi decorrenti dalla sua presentazione.
Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di
attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Appaltante di non stipulare o di
risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.
L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine
perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze
dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore
possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Art. 23.
VARIANTI IN CORSO D'OPERA
L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterrà
opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi.
Tali varianti potranno comunque essere ammesse nel rispetto delle condizioni e quando ricorrono i motivi di
cui al primo comma dell'art.132 del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni, e degli artt. 161 e 162
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 , approvato con D.P.R. 05/10/2010 n° 207 .
Non sono considerate varianti, ai sensi del 3° comma dell'articolo 132 richiamato, gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle
categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.
Sono considerate varianti e come tali ammesse, quelle in aumento od in diminuzione finalizzate al
miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario del contratto e
deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Se le varianti derivano da errore od omissione del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo
originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale
dovrà essere invitato a partecipare l'Aggiudicatario iniziale.
La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti
calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.
Art. 24.
PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE
Ove si evidenzi la necessità di farvi ricorso, si riterranno applicabili le norme previste dall'art. 132 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i..
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Art. 25.
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori
vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle
rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.
L’Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove
consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori.
Il Direttore dei Lavori può vietare l’esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine
tecnico o organizzativo. In ogni caso l’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori, ravvisa la necessità
che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del
responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all’Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto
al ristoro del maggiore onere.
Art. 26.
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – SOSPENSIONE – PROROGHE - PENALITA’
Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in complessivi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni rispettivamente, dagli artt.
158 e seguenti del D.P.R. n° 207/ 2010.
La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto a norma dell'art. 199 del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 , approvato con D.P.R. 05/10/2010 n° 207 .
La penale pecuniaria di cui all'art. 145 del D.P.R. n° 207/2010 è stabilita pari a €. 0,5 per mille (Euro 0,5 per
mille) dell’importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo. La penale sarà annotata dal direttore dei lavori nel
registro di contabilità e potrà essere computata a debito dell'impresa anche negli stati d'avanzamento.
Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%
dell’ammontare netto contrattuale il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio delle procedure previste di
risoluzione del contratto.
Art. 27.
ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO - RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio ed
al completamento delle opere appaltate, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 135 e
136 del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163 adottando i provvedimenti di cui all‘art. 140 primo comma del medesimo decreto
legislativo, nonché dagli artt. 146 e 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207.
Si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto disposto dall'art. 132 del D. Lgs. 163/2006, e
successive modifiche ed integrazioni, quando le varianti di cui alla lett. d del 1° comma di tale articolo e quindi
conseguenti ad errori od omissioni di progettazione che possono pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua
esecuzione eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.
La risoluzione comporterà l'applicazione del disposto di cui al successivo 5° comma e quindi il pagamento dei
lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino all'ammontare massimo dei 4/5 dell'importo del
contratto.
Art. 28.
DANNI CAGIONATI DI FORZA MAGGIORE
Il riconoscimento dei danni di forza maggiore sarà effettuato esclusivamente perché provocati da eventi
eccezionali e con i limiti e le modalità di cui all’art.166 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., sempre che i lavori siano stati
misurati ed iscritti a libretto.
Sono però a carico esclusivo dell'Appaltatore i lavori occorrenti a qualsiasi ripristino e riparazione, anche al di
fuori del cantiere e relativo a terzi, conseguente a danni di forza maggiore conseguente a concorso dell’impresa per
negligenza o colpa; in tale ipotesi è escluso il riconoscimento dei danni.
Art. 29.
ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI
L'Appaltante provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge vigente sulle espropriazioni per
causa di pubblica utilità, prima che l'Appaltatore occupi i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate.
Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che
richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà
solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine
stabilito dal presente Capitolato.
- 12 -
Art. 30
RESPONSABILITA' ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo
previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione
delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori.
Sarà suo obbligo adottare nell'eseguimento dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire
l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di
infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui
compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento recante il capitolato generale di appalto dei lavori
pubblici.
L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all'Amministrazione appaltante:
- La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la Cassa
edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.
- Le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all'atto della emissione dei singoli stati di
avanzamento, ove in tal senso li pretenda il direttore dei lavori, tanto relativi alla propria impresa che a quelle
subappaltatrici. In caso di mancata e/o incompleta trasmissione delle copie dei versamenti contributivi citati
verrà applicata una ritenuta del 20% sullo stato avanzamento dei lavori
- Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (il Piano Sostitutivo di Sicurezza oppure il Piano
Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), al fine di consentire alle autorità preposte, di
effettuare le verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima della stipula del contratto e comunque – aggiornato
con le indicazioni delle DD.LL. – prima dell'inizio dei lavori;
- Il piano dovrà, a cura dall'Appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per tutte le imprese operanti
nel cantiere al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro e coerenti con quello presentato
dall'Appaltatore.
- L’Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e/o cottimisti sono tenuti prima dell’inizio dei lavori, a presentare
apposita dichiarazione di presa visione ed accettazione, rispettivamente, del Piano di Sicurezza e
Coordinamento (P.S.C.) e del Piano operativo di sicurezza (P.O.S.) e dichiarare la correlazione dei Piani di
sicurezza ai livelli di dettaglio ai due principali; ed ovviamente l’Appaltatore dovrà dichiarare la correlazione tra il
P.O.S. e il P.S.C.. Costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno all’Impresa, per violazione alle
norme di sicurezza, le seguenti, non esaustive, azioni:
1. gravi o ripetute violazioni alle norme di sicurezza e ai Piani di sicurezza (P.S.C., P.O.S., ecc..);
2. impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, anche riferiti
alla Cassa Edile della provincia ove si svolgono i lavori o alla CERT (Cassa Edile Regionale
Toscana);
Nel caso di affidamento ad associazione di imprese o consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o
capogruppo.
La responsabilità circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori farà carico al direttore
tecnico di cantiere.
-
-
E’ tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1 - commi 1 e 2 e dell'art. 2 del D.P.C.M.
11 maggio 1991, n. 187:
Se si tratti di società per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilità limitata; cooperative per azioni o a
responsabilità limitata, tanto per sé che per i concessionari o sub-appaltatori, prima della stipula del contratto o
della convenzione la propria composizione societaria; l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle
azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi
altro dato a propria disposizione nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano
esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
Se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o sub-appaltatore è un consorzio tali dati debbono essere riferiti
alle società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione dell'opera.
Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto ai dati segnalati
al momento della stipula del contratto della convenzione.
In presenza di sub-appalti, di noli a caldo o di contratti similari dovrà altresì adempiere alle prescrizioni particolari
già previste nell'articolo che si interessa del sub-appalto.
- 13 -
Art. 31
ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE
Si applica, di norma, il divieto di anticipazioni del prezzo. Nei" casi consentiti dalla legge, l’anticipazione è
erogata nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 140 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
163/2006 , approvato con D.P.R. 05/10/2010 n° 207 .
L'anticipazione deve essere garantita da una fidejussione di pari importo, che viene gradualmente diminuita
nel corso delle opere.
Art. 32.
CONTO FINALE E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO
Il conto finale, ai sensi dell’art.200 del D.P.R. n° 207/2010, verrà compilato entro tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del direttore dei lavori.
Il certificato di regolare esecuzione dei lavori sarà emesso entro 6 mesi dalla ultimazione completa delle opere
appaltate, a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo.
E' in facoltà dell'Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale
delle opere eseguite. In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le opere da usare.
Art. 33.
PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA
Successivamente al collaudo o al certificato di regolare esecuzione approvato, l'opera sarà presa in consegna
dall'Amministrazione, permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art. 1669 del codice civile.
In caso di presa in consegna anticipata, si procederà ai sensi dell’art.230 del D.P.R. n°207/2010.
- 14 -
CAPITOLO IV
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 34.
RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA
Qualora sorgessero delle contestazioni tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di
esse in via amministrativa a norma dell'art. 240 del D. Lgs. 163/2006, da ultimo, con il ricorso al competente giudice
ordinario presso il Tribunale di Pistoia. Non è prevista l'applicazione dell'art.241 e 243 del D. Lgs. 163/2006
relativamente alla possibilità di ricorrere ad “arbitrato”.
Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa
variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile del
procedimento avvia le procedure previste dall’art. 240 del D.Lgs. N° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
La competenza relativa alla definizione delle controversie derivanti dal contratto di appalto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal comma 1 dell’art. 240 del D.Lgs 163/2006,
spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.
Art. 35.
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
La competenza relativa alla definizione delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi
dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.
- 15 -
Parte II
Prescrizioni tecniche
CAPITOLO V
GENERALITA’
Art. 36
DISCIPLINARI TECNICI
S’intendono richiamati e facenti parte integrante del presente Capitolato Speciale d’appalto, i Disciplinari
tecnici di progetto anche se non materialmente allegati per motivi di volumetria.
In tali elementi si affronta quanto previsto alla lettera a) con ulteriore dettaglio e alla lettera b) del comma 3
dell’art.43 del D.P.R. n°207/2010.
I Disciplinari Tecnici richiamati e presenti in progetto sono:
- Allegato Capitolato Speciale d’Appalto “Disciplinare tecnico Opere edili e di restauro”
- Allegato Capitolato Speciale d’Appalto “Disciplinare tecnico Impianti elettrici e Speciali”
- Allegato Capitolato Speciale d’Appalto “Disciplinare tecnico Impianti idricosanitari, climatizzazione e riscaldamento”
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17
INDICE
PARTE I – ASPETTI AMMINISTRATIVI E TECNICO-ECONOMICI
CAPITOLO
I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE
Pag.
1
Art.
1
2
3
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5
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7
8
OGGETTO DELL’APPALTO
AMMONTARE DELL’APPALTO
SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL’APPALTO
FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
PAGAMENTI
PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA
REVISIONE PREZZI
CAPITOLO
II
NORME GENERALI E CONTRATTO
Art.
9
10
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12
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15
CAPITOLO
III
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art.
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5
Pag.
8
Pag.
15
Pag.
16
CONSEGNA DEI LAVORI
RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE SUI LAVORI. PERSONALE DELL’APPALTATORE
APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI – CUSTODIA DEI CANTIERI
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
RINVENIMENTI
BREVETTI D’INVENZIONE
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI
VARIANTI IN CORSO D’OPERA
PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETTIVE
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI – SOSPENSIONI – PROROGHE – PENALITA’
ESECUZIONE D’UFFICIO – RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
DANNI DI FORZA MAGGIORE
ESPROPRIAZIONE DI TERRENI
RESPONSABILITA’ ED ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE
ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE
CONTO FINALE E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO
PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA
CAPITOLO
IV
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art.
Pag.
DOMICILIO DELL’APPALTATORE
CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO
OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO
STIPULA DEL CONTRATTO
DOCUMENTI DEL CONTRATTO
DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORIO, DEFINITIVO ED A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE
SUBAPPALTO
RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
PARTE II – PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPITOLO
V
GENERALITA’
Art.
36
DISCIPLINARI TECNICI
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Capitolato Speciale di Appalto