Mappa del provvedimento Manovra d’estate: la mappa per orientarsi nel provvedimento D.L. 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 (Eduardo e Pietro Racca, Guida al diritto, Il Sole 24 Ore, 20 settembre 2008, n. 37, p. 39) Art. Cosa riguarda Cosa contiene Titolo I - Finalità e ambito di intervento 1 Finalità e ambito di intervento UNITELNews24 n. 10 L'articolo fissa gli obiettivi di politica economica e di finanza pubblica del Governo mirati a: - conseguire un indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche pari al 2,5 per cento del Pil nel 2008, all'1,8 per cento nel 2009, allo 0,9 per cento nel 2010, fino a giungere al pareggio del saldo nel 2011; - mantenere il rapporto tra debito pubblico e Pil entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,6 per cento nel 2009, al 100,3 per cento nel 2010 e al 97 per cento nel 2011; - far crescere il Pil rispetto agli andamenti tendenziali per il 2008 e per il triennio successivo attraverso l'avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, lo sviluppo dell'attività imprenditoriale, la diversificazione delle fonti di energia, il potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione, il rilancio delle privatizzazioni, il sostegno all'edilizia residenziale, lo sviluppo delle città, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali che incidono sul potere di acquisto delle famiglie e sulle attività di impresa, la semplificazione dei rapporti di lavoro. L'articolo stabilisce che, in via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 dovrà contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. 112 TITOLO II - Sviluppo economico, semplificazione e competitività Capo I - Innovazione Banda larga L'articolo è finalizzato allo sviluppo delle reti di comunicazione di nuova generazione per la diffusione sul territorio nazionale della banda larga. In particolare consente che gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica siano realizzati mediante denuncia di inizio attività. Offre all'operatore della comunicazione la possibilità di utilizzare senza oneri - per la posa della fibra nei cavidotti - le infrastrutture civili già esistenti di proprietà pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici, precisando che - qualora dall'esecuzione dell'opera derivi un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti - le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo. In caso di dissenso, l'equo indennizzo è determinato dal giudice. 3 Start up L'articolo introduce l'esenzione, entro un limite massimo, per le plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo e da enti non commerciali, subordinandolo alla presenza di alcuni requisiti tra i quali, in particolare, l'impegno da parte del contribuente a reinvestire, entro due anni, le plusvalenze realizzate in società che svolgono la medesima attività della società partecipata. 4 L'articolo reca disposizioni per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, attraverso: la costituzione di appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali; il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati che operano nel territorio di riferimento; l'utilizzo di risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei e internazionali. Affida ad apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina Strumenti delle modalità di costituzione e di funzionamento dei fondi e di innovativi apporto agli stessi. di investimento Prevede inoltre che: con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa può essere autorizzata a istituire un apposito fondo attraverso il quale partecipare a fondi per lo sviluppo, compresi quelli relativi ai fondi strutturali e quelli per i quali il Fondo europeo per gli investimenti può essere movimentato; la partecipazione della Cassa sia definita sulla base di un regolamento che fissi il sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative e delle garanzie prestate dai soggetti beneficiari diversi dalla Pa (in modo da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative, anche in via sussidiaria), nonché sulla base di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali. 2 UNITELNews24 n. 10 113 Capo II - Impresa 5 Sorveglianza dei prezzi Con la modifica dei cc. 198 e 199 dell'art. 2 della finanziaria 2008, l'art. ridefinisce le funzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi, prevedendo specifici poteri conoscitivi e un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle amministrazioni pubbliche. 6 Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese Interviene su alcune norme concernenti il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese attraverso il riassetto degli interventi di cui al Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi non comunitari (art. 2, DL 251/1981) per adeguarli all'attuale contesto economico e alla normativa comunitaria. Distretti produttivi e reti di imprese Estende alle "catene di fornitura" e alle "reti di impresa" (le cui caratteristiche saranno definite con successivo decreto) l'applicazione delle disposizioni sui distretti produttivi, introdotte dalla finanziaria 2006 (L. 266/05 art. 1, c. 366 e seguenti). Modifica il citato c. 366 stabilendo che per l'adozione del DM destinato a definire le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi - occorre la preventiva intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, sentite le Regioni interessate. Conferma la facoltà accordata a Regioni ed Enti locali di definire procedure amministrative semplificate per erogare i propri contributi. Stabilisce che occorre la preventiva intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni per l'adozione dei decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia che fissano le modalità applicative delle disposizioni del n. 1 e 2, c. 368, lett. b) della Finanziaria 2006, concernenti le disposizioni amministrative applicabili ai distretti produttivi. Sopprime il c. 370 della Finanziaria 2006, che affida le funzioni di assistenza alle imprese, esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, anche alle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale. Banca del Mezzogiorno L'articolo istituisce la "Banca del Mezzogiorno Spa" con lo scopo di assicurare nelle regioni meridionali la presenza di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita e autorizza la spesa di 5 mln di euro per l'anno 2008, quale apporto dello Stato al capitale sociale della Banca in qualità di soggetto fondatore. Tale importo dovrà essere restituito entro 5 anni dall'inizio dell'operatività della Banca con cessione alla Banca stessa di tutte le azioni tranne una che resterà allo Stato. Lo stesso articolo affida a un decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro 120 giorni: - la nomina del comitato promotore della Banca; - la definizione dei criteri per la redazione dello Statuto; - le modalità di composizione dell'azionariato che deve essere in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso; - il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Camere di commercio e agli altri enti e organismi pubblici meridionali che conferiscono una quota di capitale sociale; - le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni di rami di azienda già appartenenti agli istituti bancari meridionali e insulari; - le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate. UNITELNews24 n. 10 114 6 bis 6 ter 6 quater Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate L'articolo dispone la revoca, su indicazione dei Ministri competenti, delle assegnazioni effettuate dal Cipe con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate a favore di amministrazioni centrali e regionali, che non risultano ancora impegnate alla data del 31 maggio 2008, o anche programmate nell'ambito degli Accordi di programma quadro (Apq) sottoscritti entro tale termine. Fa salvo il principio in base al quale la ripartizione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate va effettuata per l'85% in favore delle regioni del Mezzogiorno e per il restante 15% in favore delle regioni del Centro-nord. L'articolo istituisce, a decorrere dal 2009, nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento delle reti infrastrutturali nazionali, ivi comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche. A tal proposito esso stabilisce che: - nel Fondo confluiscono le risorse nazionali previste per l'attuazione del Quadro strategico nazionale (Qsn) 2007-2013 in Fondo per il finanziamento di favore di programmi infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali definite dal Cipe interventi con delibera n. 166 del 2007, con esclusione di quelle risorse che finalizzati al 6 quinquies potenziamento alla data del 31 maggio 2008 siano già state vincolate della rete all'attuazione di programmi già esaminati dal Cipe o destinate al infrastrutturale di finanziamento della "premialità"; livello - la dotazione del fondo è ripartita con delibera del Cipe, adottata nazionale su proposta del ministero dello Sviluppo economico d'intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata e trasmessa al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti; - resta valido il principio in base al quale la ripartizione delle risorse del Fondo sia effettuata per l'85% in favore delle Regioni del Mezzogiorno e del restante 15% in favore delle Regioni del Centronord. 6 sexies Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria UNITELNews24 n. 10 Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale e per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, l'articolo autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il ministero dello sviluppo economico, a effettuare una ricognizione delle risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate e generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei e inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione. In particolare esso impegna la Presidenza del Consiglio dei ministri: - a identificare le risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualità 2007 e 2008 dei Programmi Operativi 2007-2013, anche individuando modalità per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario; 115 - ad adottare - nel termine massimo di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i ministri dell'Economia e delle finanze e dello Sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni - la riprogrammazione definendo le modalità di impiego delle risorse, i criteri per la selezione, le modalità di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualità della spesa e di accelerarne la realizzazione, anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili. Precisa inoltre che attraverso l'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Regioni sono individuati (tenendo conto del vincolo delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali e regionali) gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, dando priorità agli interventi di potenziamento della rete infrastrutturale nazionale e regionale di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione. Stabilisce infine che: - la riprogrammazione delle risorse va sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti; - il Cipe approva l'intesa e delibera gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione dell'intesa stessa; - sulla base dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal Cipe, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove con le singole regioni la stipula delle intese di programma. 6 sexies (segue) Capo III - Energia 7 8 Strategia energetica nazionale e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO2 L'articolo mira a dotare il Paese di uno strumento di indirizzo programmatorio complessivo della politica energetica, che contempli anche la possibilità di realizzare sul territorio nazionale impianti di produzione di energia nucleare. In particolare esso stabilisce che, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, il Consiglio dei Ministri definisca entro sei mesi la "Strategia energetica nazionale". Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi L'articolo è diretto a riaprire le possibilità di sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell'Alto Adriatico, nonché ad agevolare lo sfruttamento dei giacimenti cosiddetti marginali il cui sfruttamento è bloccato per legge per timori connessi al possibile abbassamento del fondo marino soprastante i giacimenti. In particolare esso modifica la disciplina relativa al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, disponendo che il divieto si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri (d'intesa con la regione Veneto su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) non accerti - avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che non sussistono rischi apprezzabili. UNITELNews24 n. 10 116 9 Sterilizzazione dell'Iva sugli aumenti petroliferi L'articolo è finalizzato a rendere efficace la norma di "sterilizzazione" della fiscalità in relazione agli aumenti del petrolio greggio contenuta nell'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, annullando l'effetto sui prezzi derivante dalla variazione di gettito. In particolare la disposizione mira a rendere automatico il processo di accertamento della maggiore Iva e di compensazione delle accise. L'articolo prevede inoltre misure di sostegno per i settori dell'agricoltura, della pesca e dell'autotrasporto, gravemente colpiti dal rincaro del greggio, tramite apposita convenzione tra il ministero dello Sviluppo economico e l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, che pone a disposizione proprie risorse. La sua applicazione è però subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. 10 Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni L'articolo estende anche al finanziamento di infrastrutture nel settore energetico e in quello delle reti di telecomunicazione il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, commi 354-361, della legge n. 311 del 2004 che il recente decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007 n. 222 - all'articolo 20 bis aveva esteso al settore delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443. Capo IV - Case e infrastrutture 11 Piano casa UNITELNews24 n. 10 L'articolo prevede la realizzazione di un piano nazionale di edilizia abitativa, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinato a incrementare il patrimonio immobiliare a uso abitativo per nuclei familiari a basso reddito, giovani coppie anch'esse a basso reddito, anziani in condizioni socioeconomiche svantaggiate, studenti fuori sede, soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio, altri soggetti a basso reddito che abbiano nel proprio nucleo familiare persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 della L. 9/2007, immigrati regolari a basso reddito residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione. Per l'attuazione del piano casa - da realizzare attraverso la costruzione di nuove abitazioni e il recupero del patrimonio abitativo esistente sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali - l'articolo prevede che possono essere utilizzati una pluralità di strumenti, quali la costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, la promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale, le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo. 117 Per concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa, l'articolo stabilisce: - che gli accordi di programma sono promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e approvati con Dpcm, previa delibera Cipe, d'intesa con la Conferenza unificata e che - decorsi 90 giorni senza l'acquisizione dell'intesa - gli accordi possono essere approvati; - che in alternativa agli accordi di programma è possibile avvalersi delle modalità approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del Dlgs. 163/2006, concernente la disciplina dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi. Per la realizzazione dei programmi l'articolo stabilisce che i Comuni e le Province possono associarsi attraverso le modalità previste dal testo unico degli Enti locali (convenzioni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Comunità isolane o di arcipelago). Dispone infine che, per la copertura finanziaria del piano, deve essere costituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alimentato con le risorse finanziarie derivanti da alcuni provvedimenti adottati nella precedente legislatura. 11 (segue) La disposizione è tesa a far ripartire i progetti e le opere relativi a infrastrutture ferroviarie strategiche inserite in corridoi trasnazionali. Con essa vengono abrogati gli effetti delle revoche delle concessioni rilasciate alla Tav con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 e 16 marzo 1992, consentendo la prosecuzione dei rapporti convenzionali stipulati da Tav spa con Rfi Spa. 12 Abrogazione della revoca delle concessioni Tav 13 L'articolo è finalizzato, in primo luogo, a valorizzare gli immobili residenziali che costituiscono il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati e a favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi e, in secondo luogo, alla costituzione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. Entro sei mesi il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e il ministro per i Rapporti con le Regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, la conclusione di accordi con Regioni ed Enti locali per la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà di detti Istituti sulla base dei seguenti criteri: determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione; riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario; Misure destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti per ad alleviare il disagio abitativo. valorizzare il L'articolo inoltre istituisce un fondo speciale di garanzia - con una dotazione patrimonio residenziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di euro sia per il 2009 che per il 2010 - per l'acquisto della prima casa da parte di coppie o nuclei pubblico familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelle i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le modalità di funzionamento del fondo saranno disciplinate con un decreto del ministro della Gioventù, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze. L'articolo istituisce, presso il ministero dell'Economia e delle finanze, il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2009, 30 milioni di euro sia per il 2010 che per il 2011, per la concessione di contributi statali per interventi destinati per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico, precisando che la ripartizione delle risorse e l'individuazione degli enti beneficiari sarà disposta con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, emanato previo atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. UNITELNews24 n. 10 118 14 14 bis L'articolo autorizza la spesa complessiva di 1.486 milioni di euro (30 milioni di euro per il 2009, 45 milioni per il 2010, 59 milioni per il 2011, 223 milioni per il 2012, 564 milioni per il 2013, 445 milioni per il 2014, 120 milioni per il 2015) per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo di Milano 2015. Designa il sindaco di Milano quale Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente. Expo Milano 2015 Affida ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - sentiti il presidente della regione Lombardia e i rappresentanti degli enti locali interessati - il compito di: istituire gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia; fissare i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti. Infrastrutture militari L'articolo modifica e integra il comma 13 ter dell'articolo 27 del decreto legge n. 269 del 2003, che, tra l'altro, attribuisce al ministero della Difesa, di concerto con l'Agenzia del demanio del ministero dell'Economia, l'individuazione dei propri beni immobili non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e consegnare all'Agenzia stessa. In particolare, esso: istituisce nello stato di previsione del ministero della Difesa, un fondo in conto capitale e un fondo di parte corrente destinati al finanziamento della riallocazione del citato patrimonio infrastrutturale e alle esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione dei mezzi delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri; attribuisce al ministero della Difesa, il compito di individuare, con apposito decreto, ulteriori immobili da alienare, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma 13 ter del citato decreto legge n. 269 del 2003 stabilendo, al riguardo, le procedure concernenti le operazioni di vendita, permuta, valorizzazione e gestione. Capo V - Istruzione e ricerca 15 Costo dei libri scolastici UNITELNews24 n. 10 L'articolo stabilisce che a partire dal prossimo anno scolastico, in ogni scuola e istituto universitario, nell'adozione dei testi, sia data preferenza a quelli che sono resi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento dei diritti d'autore. Dispone che - nelle scuole elementari, medie e superiori - i testi scolastici siano prodotti nella doppia versione, a stampa e on line, al fine di ampliarne la disponibilità e la fruibilità da parte di istituti scolastici, alunni e relative famiglie.Affida ad apposito decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca il compito di individuare le caratteristiche tecniche dei libri di testo e il prezzo massimo degli stessi con riferimento alle due versioni, assicurando comunque il compenso per il diritto di autore e la copertura dei costi di produzione. 119 16 17 Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università L'articolo prevede che: le università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'università; al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita con decreto dell'Agenzia del demanio - la proprietà dei beni immobili già in uso alle università trasformate; le fondazioni universitarie sono enti non commerciali che perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Progetti di ricerca di eccellenza La disposizione sopprime la Fondazione Iri a decorrere dal 1° luglio 2008 con devoluzione delle dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, a eccezione del patrimonio storico e documentale della Fondazione Iri che sarà devoluto a una società totalmente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Stabilisce che le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata, finalizzati alla realizzazione sul territorio nazionale di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati. Capo VI - Liberalizzazione e deregolarizzazione 18 Reclutamento del personale delle società pubbliche L'articolo stabilisce che - a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione - le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottino criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei seguenti principi (di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001) : adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; decentramento delle procedure di reclutamento; composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. L'articolo stabilisce inoltre che le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottino criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. UNITELNews24 n. 10 120 19 Abolizione del L'articolo consente dal 1° gennaio 2009 la piena cumulabilità tra pensione divieto di cumulo anticipata (rispetto a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne) e tra pensione e redditi di lavoro redditi da lavoro autonomo. 20 Disposizioni in materia contributiva L'articolo: - esonera i datori di lavoro - che sulla base della legge o del contratto collettivo hanno corrisposto in luogo dell'Inps il trattamento economico di malattia - dall'obbligo del versamento della relativa contribuzione, pur restando acquisite all'Inps le contribuzioni versate fino al 31.12.2008; - estende l'assicurazione per la maternità e la malattia agli operai dipendenti delle imprese di Stato, enti pubblici ed enti locali privatizzate e a capitale misto, attualmente esclusi dall'obbligo di tale assicurazione; - estende l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e la mobilità ai dipendenti delle aziende che esercitano pubblici servizi. Introduce la riunificazione delle cause relative allo stesso credito previdenziale, stabilendo che, a fronte di una pluralità di domande che frazionino un medesimo credito, la riunificazione debba essere sempre disposta dal giudice. Dispone che gli assegni sociali siano corrisposti agli aventi diritto, a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. In precedenza, la prestazione poteva essere richiesta dai cittadini comunitari e dai familiari a loro carico che risiedono in Italia per un periodo superiore a tre mesi. Stabilisce che non vengano riconosciuti compensi ai componenti dei comitati provinciali che gestiscono il contenzioso amministrativo dell'Inps. Obbliga l'Inps a mettere a disposizione dei comuni un'apposita piattaforma informatica per procedere alla trasmissione delle comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni dello stato civile. Precisa che il ritardo nelle comunicazioni obbligatorie, oltre il termine massimo di due giorni dalla data di conoscenza dell'evento, realizza l'ipotesi di danno erariale. Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato L'art. modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine, di cui al Dlgs 368/2001 come da ultimo modificato dalla L. 247/2007. In particolare: - stabilisce che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se tali ragioni giustificative sono riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro; -con norma retroattiva, sostituisce, per i soli giudizi in corso e per alcune fattispecie di violazione della disciplina del contratto a termine, il principio della trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato con l'obbligo del pagamento di un'indennità; - dispone che la disciplina volta a limitare la possibilità di prevedere continui rinnovi dei contratti a termine con lo stesso lavoratore, non si applichi nel caso in cui dispongano diversamente i contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - stabilisce che la disciplina relativa alla precedenza nelle assunzioni, di cui al comma 4 quater dell'articolo 5 del Dlgs 368/2001, introdotto dalla legge 247/2007 possa essere derogata dalle eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - prevede che, dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, il ministro del Lavoro proceda a una verifica degli effetti delle norme di cui all'articolo in esame con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 21 UNITELNews24 n. 10 121 22 L'articolo modifica la disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, al fine di semplificarne il regime giuridico e di ampliarne l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione. In particolare l'articolo: amplia le tipologie di lavoro accessorio, includendovi anche: le attività lavorative rese nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 Modifiche alla anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; le attività lavorative rese disciplina dei contratti nell'ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di occasionali di stampa quotidiana e periodica; tipo accessorio elimina i requisiti soggettivi per poter svolgere prestazioni di lavoro accessorio; allo scopo di rendere immediatamente operativa la disciplina sulle prestazioni di lavoro accessorio, affida al ministro del Lavoro il compito di individuare con apposito decreto il concessionario del servizio e che, nelle more dell'emanazione di tale decreto, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro. 23 L'articolo modifica la disciplina del contratto di apprendistato e in particolare le disposizioni in materia contenute nel titolo VI, capo I, del Dlgs 276/2003 (articoli 47-53). In particolare esso: elimina il limite minimo di durata del contratto di apprendistato, pari a due anni, previsto dalla disciplina previgente portandolo a 6 anni; nel caso di formazione esclusivamente aziendale, rimette i profili formativi Modifiche alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante ai contratti collettivi di lavoro stipulati del contratto a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano apprendistato nazionale ovvero agli Enti bilaterali; per evitare che l'applicazione dell'istituto sia impedita nelle more della disciplina regionale, si prevede che, in assenza di regolamentazioni regionali, prevede che l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le università e le altre istituzioni formative. 23 bis Servizi pubblici locali di rilevanza economica UNITELNews24 n. 10 L'articolo disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e nel contempo abroga - nelle parti incompatibili l'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, concernente la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Fa salve le procedure di affidamento avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In particolare esso stabilisce che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a imprenditori o società in qualunque forma costituite, individuati mediante procedure competitive a evidenza pubblica. In deroga a tale principio, l'affidamento, può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria, qualora per diverse cause (peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche) non sia possibile un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso va data adeguata pubblicità alla scelta da motivare in base ad analisi di mercato e i cui esiti vanno trasmessi per il parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Stabilisce inoltre che pur in presenza di reti di proprietà la gestione può essere affidata a soggetti privati. Consente l'affidamento simultaneo con gara di più servizi pubblici locali, qualora sia dimostrato il vantaggio economico. In tale caso la durata dell'affidamento è unica per tutti i servizi e non può superare la media calcolata sulla durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore. 122 23 bis (segue) Le regioni e gli enti locali, d'intesa con la Conferenza unificata possono definire i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi. Le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. I titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure a evidenza pubblica e i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori né svolgere in ambiti territoriali diversi, servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Tale divieto non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. Gli affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva a evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. L'articolo affida a uno o più regolamenti governativi da emanare su proposta del ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni, sentita la Conferenza unificata e le competenti commissioni parlamentari, il compito di: assoggettare i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e di far osservare alle società in house e alle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure a evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale; prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i piccoli comuni possano svolgere in forma associata le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali; prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità; armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua; disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle nuove disposizioni; prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere; limitare - secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica - i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità e accessibilità del servizio pubblico locale; prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale ai tempi di recupero degli investimenti; disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio; - prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi; - individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo. UNITELNews24 n. 10 123 Capo VII - Semplificazioni 24 25 26 27 Taglia-leggi L'articolo abroga le disposizioni elencate nell'Allegato A, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge e affida al Governo il compito di individuare, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi soppressi. Taglia-oneri amministrativi L'articolo obbliga le singole amministrazioni statali a predisporre piani di riduzione degli oneri amministrativi per conseguire l'obiettivo europeo di riduzione del 25 per cento. Attribuisce a ciascun ministro il compito di adottare nell'ambito delle linee guida fissate dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dal ministro per la Semplificazione normativa - un piano di riduzione degli oneri amministrativi, sulla base delle previste attività di misurazione, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità. Affida al Governo il compito di adottare uno o più regolamenti contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese nei settori oggetto di misurazione e a semplificare e riordinare la relativa disciplina, anche nell'ambito del processo di riassetto normativo previsto dalla legge n. 59 del 1997. Taglia-enti L'articolo delinea una nuova procedura per la soppressione di enti pubblici, destinata ad aggiungersi e a integrare i precedenti interventi. Dispone la soppressione automatica degli enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità, al 90° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione se non confermati con Dm entro lo stesso termine con esclusione degli ordini professionali e delle loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti non individuati dall'Istat tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, degli enti parco e degli enti di ricerca, nonché degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni. Dispone la soppressione automatica, con decorrenza 31 dicembre 2008, di tutti gli enti pubblici non economici per i quali alla stessa data non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008). Attribuisce le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso e i relativi rapporti all'amministrazione vigilante. Taglia-carta L'articolo prevede la riduzione del 50% della spesa sostenuta per la stampa delle relazioni e di altre pubblicazioni. Sostituisce con abbonamenti telematici gli abbonamenti cartacei alla «Gazzetta Ufficiale», inviata in abbonamento con oneri a carico delle amministrazioni - a un'ampia serie di destinatari: funzionari, magistrati, parlamentari. Dispone che il costo degli abbonamenti stessi sia rideterminato entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto legge. UNITELNews24 n. 10 124 Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali Istituisce l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) sotto la vigilanza del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in sostituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare; rinvia la disciplina degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di costituzione e funzionamento dell'istituto a un successivo decreto del ministro dell'Ambiente, adottato di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente; disciplina la composizione della Commissione istruttoria Ippc (Integrated pollution prevention and control) e della Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali. 29 Trattamento dei dati personali L'articolo semplifica alcuni adempimenti in materia di protezione dei dati personali, attraverso la modifica e l'integrazione al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della privacy). Per i soggetti che non trattano dati sensibili ovvero trattano i soli dati "sensibili" costituiti da informazioni sullo stato di salute o malattia dei propri dipendenti, senza indicazione della diagnosi, l'articolo prevede una mera autocertificazione, in luogo del documento programmatico della sicurezza. Stabilisce che il Garante per la protezione dei dati personali - sentito il ministro per la Semplificazione normativa - individua con proprio provvedimento, da adottare entro due mesi e da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del già ricordato disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B) al Codice della privacy, in relazione non solo ai trattamenti di cui al precedente punto ma anche ai trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani. 30 Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione L'articolo introduce il principio, attinente ai livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi su tutto il territorio nazionale, in base al quale, per le certificazioni ambientali o di qualità, rilasciate da soggetti certificatori accreditati, i controlli degli enti certificatori sostituiscono quelli degli organi amministrativi. Rinvia a un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge n. 400 del 1988, l'individuazione delle tipologie di controlli e degli ambiti applicativi. Durata e rinnovo della carta d'identità L'articolo prolunga da 5 a 10 anni il periodo di validità delle carta d'identità attraverso la modifica del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773. Precisa che detta disposizione si applica anche alle carte d'identità già rilasciate e valide al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Ai fini del rinnovo, obbliga i comuni a informare i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il centottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data. Dispone che le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite oltre che della fotografia anche delle impronte digitali. UNITELNews24 n. 10 125 28 31 Strumenti di pagamento L'articolo reintroduce il tetto di 12.500 euro per i trasferimenti in contante e per gli assegni non trasferibili e modifica così la norma sull'uso di assegni e contanti scattata il 30 aprile 2008, che aveva abbassato questa soglia a 5mila euro, in ossequio alla disciplina antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 231 del 2007 in vigore dal 29 dicembre scorso. Libera i lavoratori autonomi dall'obbligo della tenuta di un apposito conto corrente bancario o postale da utilizzare per la gestione dell'attività professionale (cosiddetta tracciabilità dei professionisti). 33 Applicabilità degli studi di settore ed elenco clienti fornitori La disposizione - attraverso la modifica dell'articolo 1 del Dpr n. 195 del 1999 - anticipa il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati in «Gazzetta Ufficiale» per consentire il loro utilizzo ai fini dell'accertamento fiscale. L'articolo dispone che: gli studi di settore si applichino a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta nel quale gli studi di settore stessi entrano in vigore; a decorrere dal 2009, è anticipato dal 31 marzo dell'anno successivo al 30 settembre del medesimo anno il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» per poter trovare applicazione; limitatamente all'anno 2008, il termine viene anticipato dal 31 marzo 2009 al 31 dicembre 2008; L'articolo stesso abroga le disposizioni in materia di comunicazione dei dati ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto mediante gli elenchi dei clienti e dei fornitori prevista dalla normativa sulla presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'iva (Dpr n. 322 del 1998). 34 Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione L'articolo è stato soppresso in sede di conversione del decreto legge. 35 L'articolo tenta di semplificare la disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici, attraverso l'emanazione di uno o più decreti del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro per la Semplificazione normativa. Semplificazione Sopprime l'articolo 13 del decreto interministeriale n. 37 del 2008, che della disciplina per l'installazione obbliga alla conservazione della documentazione amministrativa e tecnica, degli impianti nonché del libretto di uso e manutenzione (nonché, in caso di all'interno degli trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, di consegna all'avente edifici causa). Abroga alcune disposizioni (articolo 6, commi 3 e 4 e articolo 15, commi 8 e 9) del Dlgs 19 agosto 2005 n. 192, in materia di certificazione energetica degli edifici. 36 Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie 32 UNITELNews24 n. 10 L'articolo proroga di sei mesi (facendola slittare al 1° gennaio 2009) l'entrata in vigore della disciplina sulla class action (azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori) introdotta nell'ordinamento dall'articolo 2, commi 445-449, della Legge finanziaria 2008. Stabilisce inoltre che l'atto di trasferimento della partecipazione di una società a responsabilità limitata possa essere sottoscritto con firma digitale. 126 Certificazioni e prestazioni sanitarie L'articolo mira a ridurre gli adempimenti formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini e imprese. A tal fine affida a un apposito decreto del ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali - di concerto con il ministro per la Semplificazione normativa - il compito di individuare le disposizioni da abrogare, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Stabilisce inoltre che le disposizioni del testo unico concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni) non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario. 38 Impresa in un giorno L'articolo si propone di semplificare e velocizzare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, mediante autorizzazione al Governo a modificare, nel rispetto di specifici principi e criteri, la disciplina dello sportello unico per le attività produttive attraverso un regolamento di delegificazione, da adottare su proposta del ministro dello Sviluppo economico e del ministro della Semplificazione amministrativa. Lo stesso articolo affida: a uno o più regolamenti di delegificazione, su proposta del ministro dello Sviluppo economico e del ministro della Semplificazione amministrativa, previo parere della Conferenza unificata, l'individuazione di requisiti, le modalità di accreditamento e verifica dell'attività dei soggetti privati ai quali può essere affidata l'istruttoria e l'attestazione della sussistenza dei requisiti in ordine all'istanze dei privati, nonché la definizione delle modalità di divulgazione delle autorizzazioni per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati; al Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 4 del 2006 il compito di predisporre un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione di esponenti del sistema produttivo, al fine di assicurare la piena applicazione delle nuove norme relative all'attività degli sportelli unici. 39 L'articolo introduce alcune misure di semplificazione in materia di adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro privato. Istituisce il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori e annotate Adempimenti di natura formale nella gestione dei tutte le dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal rapporti di lavoro datore di lavoro. Prevede sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico, nonché dell'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro stesso. 37 UNITELNews24 n. 10 127 40 L'articolo stabilisce che i documenti dei datori di lavoro per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2 della legge 11 gennaio 1979 n. 12, possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti indicati nell'articolo 1 della citata legge n. 12 del 1979. Obbliga i datori di lavoro pubblici e privati a consegnare - all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro - ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996 n. 510, Tenuta dei documenti di lavoro convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996 n. 608, e e altri successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla adempimenti comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152. formali L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152. La disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia. 41 Modifiche L'articolo apporta dettagliate modifiche a specifiche disposizioni in alla disciplina materia di orario di lavoro disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile in materia di orario 2003 n. 66. di lavoro 42 L'articolo prevede il deposito per un anno degli elenchi dei contribuenti presso l'Ufficio delle imposte e presso i comuni interessati. Consente in Accesso agli elenchi tale periodo l'estrazione di copia in conformità alla disciplina sul diritto di dei contribuenti accesso agli atti. Fuori dai casi disciplinati, la diffusione degli elenchi - al di là delle ipotesi in cui costituisca reato - è punita con una sanzione amministrativa. 43 Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa Al fine di favorire gli investimenti e lo sviluppo d'impresa, l'articolo assegna al ministro dello Sviluppo economico il compito di stabilire con decreto (da adottare di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, con il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura, e con il ministro per la Semplificazione normativa, sentita la Conferenza Stato-regioni) i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi a essi complementari e funzionali. 44 Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria L'articolo affida a un regolamento di delegificazione il compito di semplificare e riordinare la disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Tale regolamento dovrà essere emanato entro il 24 agosto 2008 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 112), senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 45 Soppressione del Servizio consultivo e ispettivo tributario e della Commissione tecnica della finanza pubblica L'articolo sopprime, a decorrere dal 25 giugno 2008 (data entrata in vigore del decreto legge) la Secit (Servizio consultivo e ispettivo tributario) e il trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia e delle finanze. Dispone la restituzione del personale alle amministrazioni di appartenenza. UNITELNews24 n. 10 128 Capo VII - Piano industriale della pubblica amministrazione 46 Stabilisce che - per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio - le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; - l'amministrazione deve accertare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati la durata, il luogo, l'oggetto e il Riduzione delle compenso della collaborazione. collaborazioni Per quanto concerne gli enti locali, l'articolo: e consulenze - stabilisce che essi possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, nella pubblica amministrazione indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2, del Dlgs n. 267/2000; - elimina l'obbligo di inserire il limite di spesa per gli incarichi di consulenza nel regolamento della giunta, nel quale andranno definite solo le modalità procedurali per l'affidamento degli incarichi; - affida al regolamento degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89, Dlgs n. 267/2000, il compito di fissare, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, precisando che la violazione di dette disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale; - precisa che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione va fissata nel bilancio preventivo. 46 bis Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali Affida a un apposito decreto il compito di razionalizzare e ridurre i distacchi, le aspettative e i permessi sindacali. Precisa che le risorse economizzate devono essere versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere poi rassegnate a un apposito fondo di parte corrente da destinare, con decreto, al finanziamento della contrattazione integrativa. Le suddette disposizioni non si applicano agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale del Ssn. 47 Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi L'articolo conferisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di verificare il rispetto della disciplina delle incompatibilità relative al cumulo di impieghi e incarichi. A tale scopo l'Ispettorato per la funzione pubblica stipula apposite convenzioni con il servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi anche della Guardia di Finanza. 48 Risparmio energetico L'articolo impone alle amministrazioni dello Stato l'obbligo di approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip. 49 L'articolo prescrive che le pubbliche amministrazioni assumano esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato Lavoro flessibile seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 dlgs 165/2001. Dispone inoltre che le amministrazioni pubbliche per rispondere a esigenze nelle pubbliche temporanee ed eccezionali possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili amministrazioni di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. UNITELNews24 n. 10 129 Capo IX - Giustizia 50 Cancellazione della causa dal ruolo L'articolo stabilisce che: se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite; se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. 51 Comunicazioni e notificazioni per via telematica L'articolo stabilisce che negli Albi forensi territoriali risulti l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista. 52 Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia L'articolo reca disposizioni per il contenimento delle spese di giustizia. 53 Razionalizzazione L'articolo intende garantire una maggiore trasparenza e soprattutto tempi del processo del certi per la decisione. lavoro 54 Accelerazione del processo L'articolo reca disposizioni di accelerazione dei processi amministrativi. amministrativo 55 Accelerazione del contenzioso tributario L'articolo obbliga gli uffici a depositare presso la segreteria apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio per i processi pendenti per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate. 56 Disposizioni transitorie L'articolo prevede che le modificazioni al codice di procedura civile apportate dal presente decreto legge si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore (25 giugno 2008). Capo X - Privatizzazioni 57 Servizi di cabotaggio UNITELNews24 n. 10 L'articolo trasferisce alle regioni compiti, funzioni e fondi in materia di servizi di cabotaggio. Stabilisce inoltre che su richiesta delle regioni interessate, da effettuarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, l'intera partecipazione detenuta dalla Tirrenia di Navigazione Spa nelle società Caremar (Campania Regionale Marittima Spa), Saremar (Sardegna Regionale Marittima Spa), Toremar (Toscana Regionale Marittima Spa), Siremar (Sicilia Regionale Marittima Spa) è trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle regioni Campania, Sardegna, Toscana e Sicilia. Entro il medesimo termine, la regione Puglia e la regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a società da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione Spa e dalla Caremar Spa per l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino. Le regioni possono affidare l'esercizio di servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario. 130 58 L'articolo reca disposizioni volte ad assicurare il riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali. Stabilisce che ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione. A seguito dell'individuazione viene Ricognizione e redatto il Piano delle alienazioni immobiliari da allegare al bilancio di valorizzazione del previsione. Attraverso l'inserimento degli immobili nel piano si patrimonio determina la loro conseguente classificazione come patrimonio immobiliare di regioni, comuni e disponibile e se ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle altri enti locali alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni per varianti riguardanti terreni agricoli ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dallo strumento urbanistico. 59 Finmeccanica Spa L'articolo autorizza il ministero dell'Economia e delle finanze a sottoscrivere azioni della Finmeccanica Spa in caso di delibera di aumenti di capitale finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo. TITOLO III - Stabilizzazione della finanza pubblica Capo I - Bilancio dello Stato L'articolo dispone la riduzione delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun ministero, per ciascun anno del triennio 2009-2011, negli Missioni di spesa e importi indicati nell'elenco n. 1. Esclude da tale riduzione le dotazioni di monitoraggio della spesa di ciascuna missione connesse: a stipendi, assegni, pensioni e finanza pubblica altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili 60 UNITELNews24 n. 10 con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria, del fondo ordinario delle università; alle risorse destinate alla ricerca; alle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; a quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali. In via sperimentale consente ai ministri competenti di rimodulare le riduzioni delle missioni di spesa tra i relativi programmi. Consente di rimodulare tra spese di funzionamento e spese per interventi previsti dalla legge nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Preclude l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Allo scopo di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, dispone che - a partire dal 2009 - le amministrazioni dello Stato (escluso il comparto della sicurezza e del soccorso) possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori a un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità. La violazione di tale divieto comporta responsabilità contabile. 131 Ulteriori misure di riduzione della spesa 61 L'articolo introduce disposizioni in materia di riduzione della spesa pubblica. In particolare l'articolo: - dispone, a decorrere dal 2009, la riduzione del 30% rispetto al 2007 della spesa per compensi a organi collegiali delle pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT (ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge finanziaria per il 2005); - limita, dal 1° gennaio 2009, al 30% della spesa sostenuta nel 2004 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione; Studi e - dispone che, a decorrere dal 2009, il Dipartimento della funzione consulenze, per pubblica comunichi alla Corte dei conti, entro fine anno, l'elenco delle relazioni amministrazioni pubbliche che hanno omesso di comunicare i compensi pubbliche, percepiti dai propri dipendenti per incarichi d'ufficio e dei collaboratori convegni, esterni cui sono stati affidati incarichi di consulenza; mostre e - dispone, a decorrere dal 2009, ulteriori riduzioni delle spese per relazioni pubblicità, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, di rappresentanza e per nonché per sponsorizzazioni sponsorizzazioni da parte delle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco Istat; - prevede che le società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero controllate dalle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco Istat rispettino anche esse i limiti di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni e che i relativi risparmi di spesa siano distribuiti mediante i dividendi; - precisa che le suddette limitazioni non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti dell'Ssn e agli enti locali. Contributi ordinari attribuiti agli enti locali Lo stesso articolo dispone inoltre che: - i contributi ordinari attribuiti agli enti locali siano ridotti, a decorrere dal 2009, di 200 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province; Compensi consiglio di amministrazione nelle società partecipate di comuni o province - a decorrere dal 2009, il tetto massimo del compenso lordo annuale del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione nelle società a totale partecipazione di comuni o province o da essi controllate venga rispettivamente ridotto dall'80% al 70% delle indennità spettanti al sindaco e dal 70% al 60% di quelle del presidente della provincia; che l'indennità di risultato concessa in base alla produzione di utili non possa comunque superare il doppio del predetto compenso lordo. Incentivo per la progettazione Riduce altresì allo 0,5% l'originaria quota del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro prevista come corrispettivo e incentivo per la progettazione dell'articolo 92, comma 5, del Codice appalti, destinando il restante 1,5 per cento all'entrata del bilancio dello Stato. Dispone il versamento ad apposito capitolo del bilancio statale del 50% del compenso che spetta al dipendente pubblico per l'attività di segretario o componente del collegio arbitrale; tali versamenti sono riassegnati al Fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti, ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di Compensi per attività arbitrali autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato. e collaudi La stessa disposizione si applica altresì ai compensi dei dipendenti pubblici per collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché ai corrispettivi non ancora riscossi dei procedimenti arbitrali e dei collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto. UNITELNews24 n. 10 132 Stabilisce, a partire dal 1° gennaio 2009, la riduzione del 30%, rispetto all'ammontare alla data del 30 giugno 2008, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali disciplinate dall'art. 82 del testo unico sugli enti locali (Dlgs 267/2000); tale Indennità di riduzione si applica limitatamente agli enti che non hanno rispettato il funzione e dei patto di stabilità interno nell'anno precedente. gettoni di presenza degli Sospende sino al 2011 la possibilità (prevista dal comma 10 del citato amministratori articolo 82 di incrementare le indennità di funzione e i gettoni di presenza degli Enti locali degli amministratori degli enti locali (più precisamente, si tratta dei previsti adeguamenti triennali disposti con decreto del ministro dell'Interno sulla base della media degli indici Istat di variazione del costo della vita). 61 (segue) Trattamenti economici personale dirigente sanitario L'articolo dispone, a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi, una riduzione del 20 per cento delle retribuzioni spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi e ai componenti dei collegi sindacali delle strutture sanitarie del Ssn. Abolizione del ticket sull'assistenza specialistica Stabilisce che, entro il 2008, le regioni adottino disposizioni finalizzate alla riduzione degli oneri di organismi politici e di apparati amministrativi. I risparmi di spesa derivanti da tale disposizione, che è espressamente qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, sono aggiuntivi a quelli derivanti dal patto di stabilità interno e concorrono alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del fondo per le iniziative in materia di sicurezza urbana. Oneri di organismi politici e di apparati amministrativi regionali Istituisce, per l'anno 2009, nello stato di previsione del ministero dell'Interno, un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e della tutela dell'ordine pubblico. Tali iniziative sono definite in apposite convenzioni stipulate tra il ministero dell'Interno e i Comuni interessati. Le misure previste dal presente comma sono adottate con decreto del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze. Abolizione del ticket sull'assistenza specialistica Assunzioni in deroga per le Forze di polizia UNITELNews24 n. 10 Abolisce dall'anno 2009 la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esenti, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007, limitatamente ai cittadini non esenti, pari a 10 euro. Copre gli oneri derivanti dall'abolizione della quota di partecipazione per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, a decorrere dal 2009, a integrazione del finanziamento ordinario per il Ssn con uno stanziamento statale di 50 milioni euro, e, da parte delle Regioni, con uno stanziamento di risorse provenienti dalla riduzione dei compensi previsti per il personale e degli oneri stabiliti per gli organismi politici e amministrativi. Dà facoltà alle Regioni di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ovvero di prevedere forme alternative di partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini, in alternativa alla adozione delle specifiche misure previste per le regioni ai fini del contenimento della spesa. Autorizza, per il 2009, assunzioni in deroga nella Polizia del fuoco, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia Corpo forestale dello Stato, entro il limite di spesa di decorrere dal 2009, dando priorità al reclutamento proveniente dalle Forze armate. di Stato, Vigili penitenziaria e 100 milioni a del personale 133 Gestione beni confiscati Detta infine disposizioni in materia di gestione e destinazione delle somme di denaro sequestrate e dei proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione. 62 L'articolo vieta alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli Contenimento Enti locali di stipulare contratti riguardanti strumenti finanziari derivati e di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di dell'uso degli rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. strumenti Tale divieto opera fino a che, con apposito regolamento da emanarsi ai sensi derivati e dell'indebitame dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, non vengano nto delle individuati gli strumenti finanziari derivati ammessi a contrattazione. Regioni e degli L'articolo vieta altresì ai suddetti enti la possibilità di emettere titoli Enti locali obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza. 63 Esigenze prioritarie L'articolo autorizza la spesa per alcune esigenze prioritarie concernenti le missioni internazionali di pace, il funzionamento di istituzioni scolastiche, le Ferrovie dello Stato, il Fondo per l'occupazione e il Fondo nazionale per le Politiche sociali, le agevolazioni fiscali, il finanziamento del Coni, il contributo al Comitato italiano paralimpico, per l'integrazione del Fondo interventi strutturali di politica economica. Esso inoltre autorizza l'Inail all'utilizzo dei fondi disponibili per investimenti infrastrutturali, ripristina i meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema, autorizza la spesa per produzioni agricole e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale. Istituisce il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per il 2008, di 130 milioni di euro per il 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Le risorse del Fondo sono destinate all'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale; all'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane; all'acquisto di autobus a minor impatto ambientale; all'acquisto di elicotteri e idrovolanti destinati a un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire il collegamento con le isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo; all'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa. Questi interventi sono individuati con decreto del ministro delle Infrastrutture e trasporti e sono destinati a completare le opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione. 63 bis Cinque per mille L'articolo estende all'anno finanziario 2009 la disciplina relativa alla destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Ire), modificandola parzialmente rispetto a quella vigente e precisa che resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222. Capo II - Contenimento della spesa per il pubblico impiego 64 L'articolo è finalizzato a ridurre, nel triennio 2009-2011, di un punto il gap esistente tra il rapporto medio alunni-docente esistente in Italia e il corrispondente rapporto medio degli altri Paesi europei, tenendo anche conto Disposizioni in delle necessità relative agli alunni diversamente abili. L'articolo intende inoltre ridurre le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario materia di organizzazione (Ata) nella misura complessiva del 17 per cento. Detti obiettivi, dovranno scolastica realizzarsi nel triennio 2009-2011, mediante l'adozione di un piano triennale (2009-2011) che preveda interventi strutturali finalizzati a economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per il 2009, a 1.650 milioni per il 2010, a 2.538 milioni per il 2011 e a 3.188 milioni a decorrere dal 2012. UNITELNews24 n. 10 134 Forze armate L'articolo stabilisce una riduzione del 7 per cento per il 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010 degli stanziamenti destinati alla professionalizzazione delle Forze armate, previsti dalla tabella A allegata alla legge 331/2000 nonché dalla tabella C allegata alla legge 226/2004. Turn over L'articolo introduce misure per contenere ulteriormente le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni statali in correlazione alle disposizioni di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle strutture e degli organici. 67 Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali e integrativi L'articolo è rivolto a contenere le risorse destinate alla contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle università. Introduce il principio del carattere impeditivo della certificazione non positiva della Corte dei conti. Obbliga le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (tra cui figurano le Regioni e gli Enti locali) a trasmettere alla Corte dei conti, tramite il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, specifiche informazioni certificate dagli organi di controllo, sulla contrattazione integrativa finalizzate anche alla verifica del rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente. Dette informazioni, da acquisire attraverso apposita scheda, riguardano oltre i dati numerici sul rispetto dei vincoli finanziari relativi alle risorse da destinare alla contrattazione integrativa e l'evoluzione della consistenza dei fondi stessi, anche la concreta definizione e applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito e alla valorizzazione dell'impegno della qualità della prestazione. Stabilisce che le predette informazioni fanno parte del referto annuale sul costo del lavoro presentato dalla Corte dei conti al Parlamento ai sensi del Titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001. Individua specifiche misure sanzionatorie in caso di superamento dei vincoli finanziari nella gestione dei fondi della contrattazione integrativa. Individua una specifica modalità di pubblicazione su Internet per assicurare un controllo diffuso su tali dati da parte dei cittadini. Vieta alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Attribuisce al collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, all'organo di controllo interno il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo. 68 Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture L'articolo reca disposizioni per accelerare il processo di riordino e contenimento e riduzione degli organismi collegiali operanti presso la pubblica amministrazione. Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali Per le categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del Dlgs 165/2001 (magistrati, avvocati dello Stato, personale militare e Forze di polizia, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, professori e ricercatori universitari), l'articolo stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 2009, un differimento una tantum di 12 mesi della maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti, limitatamente alla misura del 2,5%. 65 66 69 UNITELNews24 n. 10 135 70 Trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio 71 L'articolo dispone con norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del Dlgs n. 165/2001, (tra i quali figurano le Regioni e gli Enti locali) nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione della suddetta disposizione costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. L'articolo stabilisce inoltre che: - nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica; - l'amministrazione dispone il controllo della sussistenza della malattia del Assenze per dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle malattia e esigenze funzionali e organizzative; per - le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere permesso retribuito dei effettuate le visite mediche di controllo, vanno dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni, compresi non lavorativi e festivi; dipendenti - la contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi delle PA restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente a ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni; - nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. L'articolo stabilisce altresì che le assenze dal servizio dei dipendenti non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Costituiscono eccezione le assenze per maternità (compresa l'interdizione anticipata dal lavoro) e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art. 4, c. 1, L. n. 53/2000 (permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno nel caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o un parente entro il secondo grado o del convivente, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, c. 3, L. n. 104/1992). L'articolo in commento non si applica al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative e addestrative. L'articolo sopprime le norme che prevedono il trattamento economico aggiuntivo a favore del personale a cui è stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio, fermo restando il diritto alla corresponsione dell'equo indennizzo. Esclude dalla soppressione le disposizioni relative al personale del comparto sicurezza e difesa. UNITELNews24 n. 10 136 72 L'articolo mira alla progressiva riduzione del personale delle amministrazioni dello Stato (con esclusione della scuola), degli enti pubblici non economici, delle università e degli enti di ricerca, mediante l'introduzione di un nuovo istituto l'esonero dal servizio - da attuare su base volontaria per il triennio 2009-2011. In particolare stabilisce che: detto esonero può essere riconosciuto solo al personale che si trovi nel quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni; l'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, ha facoltà di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico; durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse e accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione; se durante tale periodo il dipendente svolge in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento; fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero, gli importi del Personale trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non dipendente possono essere utilizzati per nuove finalità; prossimo al all'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il dipendente ha compimento diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che gli sarebbe spettato se fosse dei limiti rimasto in servizio; di età per il collocamento il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal a riposo dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche o società e consorzi dalle stesse partecipati; le amministrazioni, in relazione alle economie realizzate e certificate con l'esonero dal servizio, possono procedere - previa autorizzazione del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero; tali assunzioni vanno scomputate da quelle consentite in tale anno. Lo stesso articolo dispone che la facoltà per i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo già prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo è rimessa all'apprezzamento dell'Amministrazione che valuterà le istanze sulla base delle proprie esigenze organizzative e funzionali, tenendo conto della particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti e in funzione dell'efficiente andamento dei servizi pubblici. Esso contempla, infine, la possibilità per le amministrazioni di risolvere, con preavviso di un anno, il rapporto di lavoro del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. 73 L'articolo, con disposizioni non derogabili dagli accordi e contratti collettivi, modifica la disciplina relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, subordinandone la trasformazione alla valutazione discrezionale dell'amministrazione, da effettuare in relazione alle esigenze dei servizi. In particolare, l'articolo prevede che l'amministrazione possa respingere la domanda del dipendente quando il suo accoglimento possa pregiudicare la funzionalità dell'amministrazione. Part time UNITELNews24 n. 10 137 74 L'articolo dispone che le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali ridimensionino gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni Riduzione organiche. Esso dispone altresì la riorganizzazione delle strutture periferiche degli assetti organizzativi delle amministrazioni statali. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Precisa che restano escluse dal ridimensionamento le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 75 Autorità indipendenti 76 L'articolo reca una serie di misure dirette alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa di personale degli Enti locali. In particolare, esso: precisa che rientrano nelle spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati - senza estinzione del rapporto di pubblico impiego - in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente; dispone che - in attesa dell'emanazione del Dpcm volto a stabilire i parametri e criteri di virtuosità di Regioni e Autonomie locali - sono sospese le assunzioni di personale da parte degli Enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno in deroga al principio di riduzione complessiva della spesa per il personale, a Spese di eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non personale superiore a 10; per gli Enti sanziona le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità locali e delle nell'esercizio precedente, con il divieto di procedere ad assunzioni di personale Camere di a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti commercio di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; impone agli Enti locali sottoposti al patto di stabilità di ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle loro spese correnti; prevede che con apposito Dpcm - da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge - siano individuati parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, per quanto riguarda le spese di personale dei medesimi enti, nonché criteri e modalità per estendere tale norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno; fino all'emanazione del Dpcm, vieta - agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti - di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. L'articolo - che recava disposizioni volte a contenere la spesa per il personale delle Autorità indipendenti - è stato soppresso in sede di conversione in legge del decreto. Il comma 3 dell'articolo 76 - sostituendo il comma 11 dell'articolo 82 del testo Indennità unico sull'ordinamento degli Enti locali - elimina la possibilità per gli organi degli degli Enti locali di incrementare, con delibera del Consiglio o della Giunta, le amministrato indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti di provincia, agli ri locali assessori comunali e provinciali e ai presidenti delle assemblee. Comunità montane Il c. 6 bis dell'articolo 76 riduce di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle Comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano a una altitudine media inferiore a 750 metri sopra il livello del mare. UNITELNews24 n. 10 138 Capo III - Patto di stabilità interno 77 7 bis L'articolo definisce la cornice finanziaria entro la quale dovranno essere contenute le disposizioni volte a disciplinare il nuovo patto di stabilità interno per Regioni ed Enti locali relativamente al triennio 2009-2011. In particolare esso dispone che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto: Patto di il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente per gli stabilità anni 2009, 2010 e 2011; interno il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011. Stabilisce che - qualora non siano approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volte a conseguire gli effetti finanziari di cui sopra - gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco annesso al decreto sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative. Stabilisce inoltre che: per pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, è istituito presso il ministero dell'Economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle Regioni per finanziare funzioni di competenza regionale; Fondo unico entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Presidente del Consiglio dei ministri - di concerto con il ministro regionale per i Rapporti con le Regioni, con il ministro dell'Economia e delle finanze e con i Ministri interessati - procede all'individuazione di detti trasferimenti; il fondo è costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per i Rapporti con le Regioni, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Patto di stabilità interno per gli enti locali L'articolo regola il patto di stabilità per gli Enti locali per il triennio 2009-2011, funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari fissati dall'articolo 77, che quantifica il contributo della finanza locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in 1.650 milioni di euro per l'anno 2009, 2.900 milioni di euro per l'anno 2010 e 5.140 milioni di euro per l'anno 2011, in termini di indebitamento netto. Esso conferma in larga misura la disciplina del patto di stabilità dettata per l'anno precedente, per quanto concerne: l'ambito soggettivo di applicazione a Province e Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; il vincolo riferito alla crescita del saldo finanziario tendenziale di comparto del triennio 2009-2011. Stabilisce inoltre che la misura del concorso di ciascun ente alla manovra complessiva del comparto per il triennio è calcolata applicando determinati coefficienti all'entità del saldo 2007, calcolato in termini di competenza mista. I coefficienti sono differenziati per i comuni e le province e a seconda che l'Ente locale abbia o meno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenti un saldo positivo o negativo nel 2007 (inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali, comprese dunque le spese in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti). UNITELNews24 n. 10 139 Agli enti locali i cui organi consiliari siano stati commissariati negli anni 2004 e 2005 si applicano le regole del patto dettate per gli enti in avanzo finanziario 2007 che hanno rispettato il patto 2007. Gli obiettivi programmatici imposti dal Patto di stabilità a ciascun ente locale consistono nel raggiungimento, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, di un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari a quello del 2007, migliorato per gli enti in disavanzo ovvero peggiorato per gli enti in avanzo della misura determinata dall'applicazione degli specifici coefficienti al saldo 2007. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare qualora siano destinate alla riduzione del debito, non sono conteggiate nei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Il bilancio di previsione degli enti sottoposti al Patto di stabilità deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. 7 bis Misure di contenimento della dinamica di crescita dello stock di debito del comparto degli enti locali Il ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, è autorizzato ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti della tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea. Egli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 si applicano le regole del Patto di stabilità interno con decorrenza, rispettivamente, dall'anno 2010 e 2011, con riferimento ai saldi degli esercizi finanziari 2008 e 2009. Agli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno a partire dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Modalità del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno L'articolo sanziona gli Enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità con: la riduzione del 5% dei trasferimenti erariali; il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti; il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. L'articolo conferma la sospensione per il triennio 2009-2011 ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu). Integra la disciplina recata dall'articolo 1, comma 4, del Dl n. 93 del 2008, relativamente al rimborso ai Comuni dei minori introiti derivanti dalla abolizione dell'Ici sull'abitazione principale, stabilita dal Dl 93/2008, prevedendo che i comuni trasmettano al ministero dell'Interno la certificazione del mancato gettito Ici accertato entro il 30 aprile 2009. Rimborso per le trasferte dei L'articolo, infine, stabilisce che il rimborso per le trasferte dei consiglieri consiglieri comunali e provinciali sia pari, per ogni chilometro, a un quinto del costo di comunali un litro di benzina. e provinciali UNITELNews24 n. 10 140 77 ter L'articolo reca la disciplina del Patto di stabilità e crescita per le regioni e le province autonome per il triennio 2009-2011 confermando l'assetto complessivo della disciplina dettata per il triennio 2007-2009 dalla legge finanziaria per il 2007 (l. 296/2006 art. 1, c. 655-672). La disciplina del patto di stabilità continua a essere transitoria, in attesa della conclusione della sperimentazione - prevista dalla Patto di legge finanziaria 2007 - che dovrà ridefinire le regole al fine di assumere come base stabilità di riferimento il saldo finanziario anziché il controllo della spesa. Confermata anche interno la possibilità di cambiare le regole del patto, anche per una sola regione, a seguito delle regioni degli esiti positivi della sperimentazione. Come nella precedente disciplina, le spese e delle finali rilevanti ai fini del patto sono determinate sia in termini di competenza che di province cassa e sono considerate al netto delle spese per la sanità e delle spese per la autonome concessione dei crediti. Per le regioni a statuto ordinario le modifiche riguardano il limite per le spese finali, che sono così stabiliti: per il 2009: obiettivo 2008 diminuito dello 0,6 per cento; per il 2010: obiettivo 2009 aumentato di 1,0 per cento; per il 2011: obiettivo 2009 aumentato di 0,9 per cento. Patto di stabilità degli enti locali L'articolo introduce - per la prima volta - la possibilità per le regioni di "adattare" le regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente dalle regole del patto di stabilità per gli enti locali. Anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome, l'articolo detta una disciplina analoga a quella del triennio 2007-2009. Resta pertanto in piedi: il principio del raggiungimento dell'intesa tra ciascuna regione e lo Stato per stabilire misura e modalità di partecipazione al patto della regione o provincia Patto di autonoma e degli enti locali compresi nel proprio territori; stabilità la possibilità di estendere le regole ai propri enti strumentali; interno l'applicabilità della disciplina stabilita per le regioni a statuto ordinario e, delle all'occorrenza, quella generale degli enti locali qualora l'intesa non venga raggiunta; regioni la possibilità - nell'ambito dell'accordo - di assumere il saldo finanziario come base a statuto speciale e di riferimento anche prima della conclusione della sperimentazione; la possibilità di definire - attraverso norme di attuazione dello statuto - la disciplina province autonome permanente del patto (a seguito della sperimentazione) al fine di renderla coerente con le altre disposizioni che disciplinano l'ordinamento finanziario di ciascuna regione e provincia autonoma e di ulteriori forme di risparmio da ottenere attraverso il trasferimento degli oneri relativi a funzioni di competenza delle regioni stesse che sono attualmente esercitate dallo Stato. Conferma sostanzialmente anche il sistema di monitoraggio che è analogo alla precedente disciplina. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza impegnare spese correnti sempre al netto delle spese sanitarie - in misura superiore all'importo minimo del triennio precedente e non può contrarre debiti per gli investimenti. Mutui e prestiti obbligazionari dovranno essere corredati da una certificazione di attestazione dell'osservanza del patto di stabilità per l'anno precedente. Monitorag L'articolo infine conferma: gio - le disposizioni in tema di divieto di assunzione di personale per gli enti e sanzioni inadempienti, recata dal comma 4 dell'articolo 76 del Dl 112/2008; - le disposizioni concernenti il limite alla possibilità di contrarre mutui per le strutture sanitarie disposto dalla legge finanziaria del 2007 all'art. 1 c. 664; - le disposizioni sulla determinazione definitiva delle aliquote per il finanziamento delle regioni ai fini dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione recate dall'articolo 1, comma 675 della legge finanziaria 2007; - la sospensione per le regioni di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali o di aliquote di tributi per il triennio 2009-2011 - o fino all'attuazione del federalismo fiscale. UNITELNews24 n. 10 141 Tesoreria Uniformare e generalizzare il regime di tesoreria unica cui sono sottoposte unica. regioni, enti locali ed enti del settore sanitario. in particolare, quel regime 77 Rilevazione dei viene esteso anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome; quater flussi disciplinare e coordinare i flussi di cassa delle entrate tributarie delle regioni trimestrali e del trasferimento perequativo che finanziano la spesa sanitaria corrente. di cassa Regime di tesoreria unica Mettendo fine ai regimi differenziati che si sono sedimentati per i vari enti secondo discipline specifiche ed eccezioni succedutesi nel tempo, l'articolo assoggetta, a partire dal 1° gennaio 2009, al regime di tesoreria unica, stabilito dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le aziende ospedaliere regionali e universitarie, i policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le agenzie sanitarie regionali. Stabilisce che sempre a partire dal 1° gennaio 2009 cessano i regimi della "sperimentazione operativa" che hanno anticipato l'applicazione della nuova disciplina in alcune regioni (articolo 9 del Dlgs 279/1997). Esclusione dell'obbligo di trasmissione del prospetto trimestrale dei flussi di cassa L'articolo dispone altresì l'esclusione dell'obbligo di trasmissione del prospetto trimestrale dei flussi di cassa (previsto dall'articolo 30 della legge generale di contabilità n. 468 del 1978) per gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope). Precisa che i prospetti informativi del Siope e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. La determinazione delle misure di attuazione è demandata a un decreto del ministero dell'Economia e finanze - Rgs da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Disposizioni urgenti per Roma capitale In attesa dell'approvazione della disciplina di Roma capitale, l'articolo designa il sindaco di Roma quale Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione e attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso. Stabilisce inoltre che: con Dpcm sono individuati gli istituti e gli strumenti di cui può avvalersi il Commissario straordinario e nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe; per l'espletamento di detti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali; la gestione commissariale del comune assume con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008; entro il 30 settembre 2008 il Commissario straordinario presenta al Governo un piano di rientro da approvare con Dpcm entro i successivi trenta giorni, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione; per l'intera durata del regime commissariale non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008; la Cassa depositi e prestiti concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro, a valere sui primi futuri trasferimenti statali a esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria. UNITELNews24 n. 10 142 78 Capo IV - Spesa sanitaria e per l'invalidità L'articolo indica le risorse destinate alla programmazione della spesa sanitaria per il triennio 2009-2011, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. In particolare l'articolo stabilisce che, per il triennio 2009-2011, al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale (cui concorre ordinariamente lo Stato) sono destinate le seguenti risorse: per l'anno 2009 è confermato il limite di 102.683 milioni di euro; per il 2010 è fissato un limite di 103.945 milioni di euro; mentre per il 2011 il livello massimo è pari a 106.265 milioni. L'articolo subordina l'accesso al suddetto finanziamento integrativo per gli anni 2010 e 2011 - rispetto al livello fissato per il 2009 - alla stipulazione, entro il 31 ottobre 2008, di un'intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro la data suddetta del 31 ottobre 2008, con regolamento del ministro della salute sono determinati lo standard di dotazione dei posti letto e gli ulteriori standard necessari sia per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e da quest'ultimo all'assistenza in regime ambulatoriale sia per conseguire l'obiettivo summenzionato della Programmazione delle riduzione delle spese per il personale del Servizio sanitario nazionale. 79 risorse per la spesa L'articolo inoltre: sanitaria prevede l'adozione, da parte delle regioni, di specifici progetti, per conseguire gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale; regola i rapporti delle regioni e del Servizio sanitario regionale con strutture sanitarie pubbliche e private; detta disposizioni concernenti i cittadini esenti, in base al reddito, dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale; detta norme sull'attuazione di interventi regionali per l'acquisizione e il controllo di dati relativi al settore sanitario; incrementa dal 2 al 10 per cento il limite minimo annuo di cartelle cliniche e di corrispondenti schede di dimissione che deve essere sottoposto a controllo analitico, da parte delle regioni, per ciascun soggetto erogatore. Per consentire il rinnovo degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007, l'articolo incrementa di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 il livello di finanziamento statale. Piano straordinario 80 di verifica delle invalidità civili L'articolo dispone l'attuazione da parte dell'Inps, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, di un piano straordinario di 200mila accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefìci economici di invalidità civile. TITOLO IV - Perequazione tributaria Capo I - Misure fiscali Settori petrolifero e del gas L'articolo introduce un'addizionale all'ires a carico di soggetti che operano nel settore dei prodotti petroliferi e dell'energia elettrica che hanno conseguito, nel periodo d'imposta precedente, un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro. La norma prevede che i soggetti interessati non possano, attraverso l'aumento dei prezzi al consumo, trasferire gli oneri per maggiori imposte ai consumatori. A tal fine viene affidato il potere di vigilare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. UNITELNews24 n. 10 143 81 L'articolo esclude dall'ambito soggettivo di applicazione dell'addizionale Ires: le società che realizzano in misura marginale e non prevalente ricavi riconducibili alle attività nel settore energetico rispetto al totale dei ricavi conseguiti; i soggetti che producono energia elettrica mediante fonti non inquinanti, in particolare mediante l'impiego di biomasse e mediante la fonte solare, fotovoltaica o eolica. Stabilisce che l'autorità per l'energia elettrica e il gas presenti, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti dell'introduzione dell'addizionale Ires per il settore petrolifero ed energetico. L'articolo interviene anche: sulla disciplina fiscale in materia di valutazione delle rimanenze di fine esercizio per le imprese operanti nei settori del petrolio e del gas non soggette agli studi di settore; sulle Concessioni di coltivazione di idrocarburi conferimenti allo Stato stabilendo il conferimento allo Stato di una quota, espressa in barili, pari all'1 per cento delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1° luglio 2008 dalle concessioni di coltivazioni di idrocarburi. Istituisce infine il Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti e la relativa Carta acquisti per esigenze di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti e incrementa la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. 81 (segue) 82 L'articolo interviene in materia di: deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni ai fini Ires e Irap; deducibilità della variazione della riserva sinistri; Banche, acconti imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni; assicurazioni, svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti; fondi di prelievo sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione esercenti il investimento ramo vita; immobiliari imposta di registro contratti di locazione immobiliare; "familiari" regime Iva delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi; e cooperative disposizioni tributarie riguardanti taluni fondi d'investimento immobiliare; abolizione di agevolazioni in materia di stock option; cooperative di consumo e consorzi; esclusione dalla revisione per taluni enti cooperativi. 83 - Prevede la predisposizione di piani di controllo da parte dell'Inps e dell'Agenzia delle entrate, anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso, volti a garantire una maggiore efficacia nei controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni; - dispone la realizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate - nel triennio 2009-2011 - di un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse, al fine Efficienza dell'Amminist di incrementare la capacità operativa per l'attività di prevenzione e razione repressione della evasione fiscale di almeno il 10 per cento; finanziaria - integra la normativa in tema di partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale, prevedendo la trasmissione con cadenza semestrale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze ai comuni, anche tramite l'Anci, dell'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito; - prevede misure di incremento all'azione di contrasto delle frodi dell'Iva, sia nazionali che comunitarie, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza; UNITELNews24 n. 10 144 83 (segue) UNITELNews24 n. 10 reca un complesso di disposizioni eterogenee riguardanti l'attività di controllo e di accertamento, l'organizzazione delle Agenzie fiscali e la Sogei; dispone l'esecuzione di un piano straordinario di controlli, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento per il triennio 2009-2011, finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche; dispone che i comuni - entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) - confermino all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale, che il richiedente abbia effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale; amplia la possibilità per il contribuente di usufruire dell'istituto dell'accertamento concordato, permettendo al soggetto passivo dell'obbligazione tributaria di prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di Iva che consentano l'emissione di accertamenti parziali; dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, gli studi di settore siano elaborati anche su base regionale o comunale; reca disposizioni in materia di restituzione dei pagamenti effettuati in eccesso dai debitori dell'obbligazione tributaria iscritti a ruolo; reca disposizioni in materia di soppressione delle garanzie per rateazione di importi iscritti a ruolo e di modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo; dispone la gratuità delle visure ipotecarie e catastali rilasciate agli agenti della riscossione per la loro attività istituzionale, anche se acquisite da soggetti terzi incaricati dai medesimi agenti della riscossione; interviene in tema di vendita all'asta di immobili, triplicando il valore del prezzo base dell'incanto; istituisce e disciplina il funzionamento del Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia; reca norme ai fini Iva e delle imposte sui redditi relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande; prevede che gli enti locali e i concessionari dell'accertamento e della riscossione dei tributi accedano ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, compresi quelli che le banche, Poste Italiane Spa e gli altri intermediari sono tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria, in base alle disposizioni del Dm 16 novembre 2000; precisa i poteri dell'Agenzia delle entrate, titolare delle funzioni della riscossione, sulla società Equitalia Spa, tramite cui tali funzioni sono esercitate; disciplina la procedura per il recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008) 869 definita dell'11 marzo 2008 della Commissione europea. 145 83 bis L'articolo: detta disposizioni per l'adeguamento automatico del corrispettivo del servizio di trasporto all'incremento del costo del gasolio intervenuto dal momento della conclusione del contratto a quello del pagamento del corrispettivo; fissa in 30 giorni il termine di pagamento delle fatture, dalla data di emissione delle fatture stesse; stabilisce che tali disposizioni hanno decorrenza dal 1° luglio 2008 e saranno soggette a verifica d'impatto sul mercato dopo un anno; disciplina il Fondo per la prosecuzione delle misure di sostegno per l'autotrasporto, determinando le modalità di erogazione della quota parte finalizzata alla formazione professionale degli addetti al settore dell'autotrasporto; ai processi di aggregazione imprenditoriale, alle retribuzioni corrisposte per le prestazioni straordinarie e alle Tutela della sicurezza trasferte; stradale e della conferma la destinazione di risorse per il ricambio dei veicoli pesanti regolarità del con nuovi meno inquinanti. mercato Esso inoltre: dell'autotra-sporto vieta la subordinazione dell'attività di installazione ed esercizio degli di cose per conto impianti di distribuzione dei carburanti alla chiusura di impianti di terzi esistenti e al rispetto di vincoli (relativi a contingentamenti numerici, distanza minima tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali, o concernenti limitazioni o obblighi relativamente all'offerta di attività e servizi integrativi nello stesso impianto o nella medesima area) con il fine di garantire la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di tutela della concorrenza e di corretto e uniforme funzionamento del mercato; prevede anche il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dei poteri di programmazione del territorio, per quanto attiene al miglioramento della rete distributiva e alla diffusione di carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità dei servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza. TITOLO V - Disposizioni finanziarie e finali 84 Copertura finanziaria L'articolo reca la disposizione sulla copertura degli oneri (maggiori spese e minori entrate) derivanti dal provvedimento. 85 Entrata in vigore L'articolo fissa l'entrata in vigore del provvedimento al 25 giugno 2008, data di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» del decreto legge 112/2008. UNITELNews24 n. 10 146