Mappa del provvedimento
Manovra d’estate: la mappa per orientarsi nel provvedimento
D.L. 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, coordinato con
le modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133
(Eduardo e Pietro Racca, Guida al diritto, Il Sole 24 Ore, 20 settembre 2008, n. 37, p. 39)
Art.
Cosa
riguarda
Cosa contiene
Titolo I - Finalità e ambito di intervento
1
Finalità
e ambito
di intervento
UNITELNews24 n. 10
L'articolo fissa gli obiettivi di politica economica e di finanza
pubblica del Governo mirati a:
- conseguire un indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche pari al 2,5 per cento del Pil nel 2008, all'1,8 per
cento nel 2009, allo 0,9 per cento nel 2010, fino a giungere
al pareggio del saldo nel 2011;
- mantenere il rapporto tra debito pubblico e Pil entro valori
non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,6 per
cento nel 2009, al 100,3 per cento nel 2010 e al 97 per
cento nel 2011;
- far crescere il Pil rispetto agli andamenti tendenziali per il
2008 e per il triennio successivo attraverso l'avvio di
maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, lo
sviluppo dell'attività imprenditoriale, la diversificazione delle
fonti di energia, il potenziamento dell'attività della pubblica
amministrazione, il rilancio delle privatizzazioni, il sostegno
all'edilizia residenziale, lo sviluppo delle città, la
semplificazione
e
l'accelerazione
delle
procedure
amministrative e giurisdizionali che incidono sul potere di
acquisto delle famiglie e sulle attività di impresa, la
semplificazione dei rapporti di lavoro.
L'articolo stabilisce che, in via sperimentale, la legge
finanziaria per l'anno 2009 dovrà contenere esclusivamente
disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico,
con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al
sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere
ordinamentale, microsettoriale e localistico.
112
TITOLO II - Sviluppo economico, semplificazione e competitività
Capo I - Innovazione
Banda
larga
L'articolo è finalizzato allo sviluppo delle reti di comunicazione di
nuova generazione per la diffusione sul territorio nazionale della
banda larga.
In particolare consente che gli interventi di installazione di reti e
impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica siano realizzati
mediante denuncia di inizio attività.
Offre all'operatore della comunicazione la possibilità di utilizzare
senza oneri - per la posa della fibra nei cavidotti - le infrastrutture
civili già esistenti di proprietà pubblica o comunque in titolarità di
concessionari pubblici, precisando che - qualora dall'esecuzione
dell'opera derivi un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti - le
parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei
lavori, concordano un equo indennizzo. In caso di dissenso, l'equo
indennizzo è determinato dal giudice.
3
Start up
L'articolo introduce l'esenzione, entro un limite massimo, per le
plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate dalle persone
fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo e da
enti non commerciali, subordinandolo alla presenza di alcuni requisiti
tra i quali, in particolare, l'impegno da parte del contribuente a
reinvestire, entro due anni, le plusvalenze realizzate in società che
svolgono la medesima attività della società partecipata.
4
L'articolo reca disposizioni per lo sviluppo di programmi di
investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con
elevato contenuto di innovazione, attraverso:
la costituzione di appositi fondi di investimento con la partecipazione
di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra
fondi di livello nazionale e rete di fondi locali;
il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati che operano nel
territorio di riferimento;
l'utilizzo di risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti
da cofinanziamenti europei e internazionali.
Affida ad apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina
Strumenti
delle modalità di costituzione e di funzionamento dei fondi e di
innovativi
apporto agli stessi.
di
investimento Prevede inoltre che:
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la gestione
separata della Cassa depositi e prestiti Spa può essere autorizzata a
istituire un apposito fondo attraverso il quale partecipare a fondi per
lo sviluppo, compresi quelli relativi ai fondi strutturali e quelli per i
quali il Fondo europeo per gli investimenti può essere movimentato;
la partecipazione della Cassa sia definita sulla base di un
regolamento che fissi il sistema di verifica della sostenibilità
economico-finanziaria delle iniziative e delle garanzie prestate dai
soggetti beneficiari diversi dalla Pa (in modo da escludere la
garanzia dello Stato sulle iniziative, anche in via sussidiaria), nonché
sulla base di intese da stipularsi con le amministrazioni locali,
regionali e centrali.
2
UNITELNews24 n. 10
113
Capo II - Impresa
5
Sorveglianza
dei prezzi
Con la modifica dei cc. 198 e 199 dell'art. 2 della finanziaria 2008, l'art.
ridefinisce le funzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi,
prevedendo specifici poteri conoscitivi e un maggiore coinvolgimento delle
associazioni di categoria e delle amministrazioni pubbliche.
6
Sostegno
alla
internazionalizzazione
delle imprese
Interviene
su
alcune
norme
concernenti
il
sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese attraverso il riassetto degli
interventi di cui al Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a
tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi non comunitari (art. 2,
DL 251/1981) per adeguarli all'attuale contesto economico e alla
normativa comunitaria.
Distretti
produttivi
e reti
di imprese
Estende alle "catene di fornitura" e alle "reti di impresa" (le cui
caratteristiche saranno definite con successivo decreto) l'applicazione delle
disposizioni sui distretti produttivi, introdotte dalla finanziaria 2006 (L.
266/05 art. 1, c. 366 e seguenti). Modifica il citato c. 366 stabilendo che per l'adozione del DM destinato a definire le caratteristiche e le modalità di
individuazione dei distretti produttivi - occorre la preventiva intesa con la
Conferenza permanente Stato-Regioni, sentite le Regioni interessate.
Conferma la facoltà accordata a Regioni ed Enti locali di definire procedure
amministrative semplificate per erogare i propri contributi. Stabilisce che
occorre la preventiva intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni
per l'adozione dei decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia che fissano le modalità applicative delle disposizioni del n. 1
e 2, c. 368, lett. b) della Finanziaria 2006, concernenti le disposizioni
amministrative applicabili ai distretti produttivi. Sopprime il c. 370 della
Finanziaria 2006, che affida le funzioni di assistenza alle imprese,
esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività
produttive, anche alle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di
sviluppo industriale.
Banca
del
Mezzogiorno
L'articolo istituisce la "Banca del Mezzogiorno Spa" con lo scopo di
assicurare nelle regioni meridionali la presenza di un istituto bancario in
grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita e
autorizza la spesa di 5 mln di euro per l'anno 2008, quale apporto dello
Stato al capitale sociale della Banca in qualità di soggetto fondatore. Tale
importo dovrà essere restituito entro 5 anni dall'inizio dell'operatività della
Banca con cessione alla Banca stessa di tutte le azioni tranne una che
resterà allo Stato. Lo stesso articolo affida a un decreto del ministro
dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro 120 giorni:
- la nomina del comitato promotore della Banca;
- la definizione dei criteri per la redazione dello Statuto;
- le modalità di composizione dell'azionariato che deve essere in
maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso;
- il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle Regioni,
alle Province, ai Comuni, alle Camere di commercio e agli altri enti e
organismi pubblici meridionali che conferiscono una quota di capitale
sociale;
- le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche,
all'acquisizione di marchi e di denominazioni di rami di azienda già
appartenenti agli istituti bancari meridionali e insulari;
- le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti
internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da
organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche
sottoutilizzate.
UNITELNews24 n. 10
114
6 bis
6 ter
6 quater
Concentrazione
strategica degli
interventi del
Fondo
per le aree
sottoutilizzate
L'articolo dispone la revoca, su indicazione dei Ministri competenti,
delle assegnazioni effettuate dal Cipe con le delibere adottate fino
al 31 dicembre 2006 a valere sulle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate a favore di amministrazioni centrali e regionali, che
non risultano ancora impegnate alla data del 31 maggio 2008, o
anche programmate nell'ambito degli Accordi di programma quadro
(Apq) sottoscritti entro tale termine. Fa salvo il principio in base al
quale la ripartizione delle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate va effettuata per l'85% in favore delle regioni del
Mezzogiorno e per il restante 15% in favore delle regioni del
Centro-nord.
L'articolo istituisce, a decorrere dal 2009, nello stato di previsione
del ministero dello Sviluppo economico, un Fondo per il
finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento delle reti
infrastrutturali nazionali, ivi comprese le reti di telecomunicazione
e le reti energetiche.
A tal proposito esso stabilisce che:
- nel Fondo confluiscono le risorse nazionali previste per
l'attuazione del Quadro strategico nazionale (Qsn) 2007-2013 in
Fondo per
il finanziamento di favore di programmi infrastrutturali di rilevanza strategica
nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali definite dal Cipe
interventi
con delibera n. 166 del 2007, con esclusione di quelle risorse che
finalizzati al
6 quinquies potenziamento
alla data del 31 maggio 2008 siano già state vincolate
della rete
all'attuazione di programmi già esaminati dal Cipe o destinate al
infrastrutturale di finanziamento della "premialità";
livello
- la dotazione del fondo è ripartita con delibera del Cipe, adottata
nazionale
su proposta del ministero dello Sviluppo economico d'intesa con il
ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
Unificata e trasmessa al Parlamento per il parere delle Commissioni
competenti;
- resta valido il principio in base al quale la ripartizione delle risorse
del Fondo sia effettuata per l'85% in favore delle Regioni del
Mezzogiorno e del restante 15% in favore delle Regioni del Centronord.
6 sexies
Ricognizione
delle risorse
per la
programmazione
unitaria
UNITELNews24 n. 10
Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e
regionale e per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico
del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo
2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle
relative risorse, l'articolo autorizza la Presidenza del Consiglio dei
ministri, sentito il ministero dello sviluppo economico, a effettuare
una ricognizione delle risorse destinate agli interventi nelle aree
sottoutilizzate e generate da progetti originariamente finanziati con
fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei e inseriti
nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico
del bilancio comunitario e del fondo di rotazione.
In particolare esso impegna la Presidenza del Consiglio dei
ministri:
- a identificare le risorse che non siano state impegnate attraverso
obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei
Programmi Operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle
annualità 2007 e 2008 dei Programmi Operativi 2007-2013, anche
individuando modalità per evitare il disimpegno automatico delle
relative risorse impegnate sul bilancio comunitario;
115
- ad adottare - nel termine massimo di novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e su proposta dei
Ministri competenti, di concerto con i ministri dell'Economia e
delle finanze e dello Sviluppo economico e previa intesa con la
Conferenza Stato-Regioni - la riprogrammazione definendo le
modalità di impiego delle risorse, i criteri per la selezione, le
modalità di attuazione degli interventi che consentano di
assicurare la qualità della spesa e di accelerarne la
realizzazione, anche mediante procedure sostitutive nei casi di
inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili.
Precisa inoltre che attraverso l'intesa tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Regioni sono
individuati (tenendo conto del vincolo delle precedenti
assegnazioni alle amministrazioni centrali e regionali) gli
interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e
rimuovere gli squilibri economici e sociali, dando priorità agli
interventi di potenziamento della rete infrastrutturale nazionale
e regionale di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della
competitività e della coesione.
Stabilisce infine che:
- la riprogrammazione delle risorse va sottoposta al parere delle
Commissioni parlamentari competenti;
- il Cipe approva l'intesa e delibera gli atti necessari alla
riprogrammazione delle risorse e all'attuazione dell'intesa
stessa;
- sulla base dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni e della
riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal Cipe, la
Presidenza del Consiglio dei ministri promuove con le singole
regioni la stipula delle intese di programma.
6 sexies
(segue)
Capo III - Energia
7
8
Strategia
energetica
nazionale e stipula
di accordi per
ridurre le emissioni
di CO2
L'articolo mira a dotare il Paese di uno strumento di indirizzo
programmatorio complessivo della politica energetica, che
contempli anche la possibilità di realizzare sul territorio
nazionale impianti di produzione di energia nucleare.
In particolare esso stabilisce che, su proposta del ministro dello
Sviluppo economico, il Consiglio dei Ministri definisca entro sei
mesi la "Strategia energetica nazionale".
Legge
obiettivo
per lo
sfruttamento di
giacimenti di
idrocarburi
L'articolo è diretto a riaprire le possibilità di sfruttamento dei
giacimenti di gas naturale dell'Alto Adriatico, nonché ad
agevolare lo sfruttamento dei giacimenti cosiddetti marginali il
cui sfruttamento è bloccato per legge per timori connessi al
possibile abbassamento del fondo marino soprastante i
giacimenti. In particolare esso modifica la disciplina relativa al
divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle
acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, disponendo che il divieto si applica fino a
quando il Consiglio dei Ministri (d'intesa con la regione Veneto
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare) non accerti - avvalendosi dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che non sussistono rischi apprezzabili.
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9
Sterilizzazione
dell'Iva
sugli aumenti
petroliferi
L'articolo è finalizzato a rendere efficace la norma di
"sterilizzazione" della fiscalità in relazione agli aumenti del
petrolio greggio contenuta nell'articolo 1, comma 290 e
seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, annullando
l'effetto sui prezzi derivante dalla variazione di gettito. In
particolare la disposizione mira a rendere automatico il processo
di accertamento della maggiore Iva e di compensazione delle
accise.
L'articolo prevede inoltre misure di sostegno per i settori
dell'agricoltura, della pesca e dell'autotrasporto, gravemente
colpiti dal rincaro del greggio, tramite apposita convenzione tra
il ministero dello Sviluppo economico e l'Agenzia per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, che pone a
disposizione proprie risorse. La sua applicazione è però
subordinata alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea.
10
Promozione
degli interventi
infrastrutturali
strategici e
nei settori
dell'energia
e delle
telecomunicazioni
L'articolo estende anche al finanziamento di infrastrutture nel
settore energetico e in quello delle reti di telecomunicazione il
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca di cui all'articolo 1, commi 354-361, della legge n. 311
del 2004 che il recente decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007 n.
222 - all'articolo 20 bis aveva esteso al settore delle
infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di
cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443.
Capo IV - Case e infrastrutture
11
Piano casa
UNITELNews24 n. 10
L'articolo prevede la realizzazione di un piano nazionale di
edilizia abitativa, con il coinvolgimento di capitali pubblici e
privati, destinato a incrementare il patrimonio immobiliare a
uso abitativo per nuclei familiari a basso reddito, giovani coppie
anch'esse a basso reddito, anziani in condizioni socioeconomiche svantaggiate, studenti fuori sede, soggetti
sottoposti a procedure esecutive di rilascio, altri soggetti a
basso reddito che abbiano nel proprio nucleo familiare persone
svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 della L. 9/2007, immigrati
regolari a basso reddito residenti da almeno dieci anni nel
territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella
medesima Regione.
Per l'attuazione del piano casa - da realizzare attraverso la
costruzione di nuove abitazioni e il recupero del patrimonio
abitativo esistente sulla base di criteri oggettivi che tengano
conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse
realtà territoriali - l'articolo prevede che possono essere
utilizzati una pluralità di strumenti, quali la costituzione di fondi
immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento
dell'offerta abitativa, la promozione di strumenti finanziari
immobiliari innovativi, la partecipazione di altri soggetti pubblici
o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e
locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per
l'edilizia residenziale, le risorse derivanti dalla alienazione di
alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di
titolo legittimo.
117
Per concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa, l'articolo
stabilisce:
- che gli accordi di programma sono promossi dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e approvati con Dpcm, previa delibera Cipe,
d'intesa con la Conferenza unificata e che - decorsi 90 giorni senza
l'acquisizione dell'intesa - gli accordi possono essere approvati;
- che in alternativa agli accordi di programma è possibile avvalersi delle
modalità approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del Dlgs.
163/2006, concernente la disciplina dei lavori relativi a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi.
Per la realizzazione dei programmi l'articolo stabilisce che i Comuni e le
Province possono associarsi attraverso le modalità previste dal testo unico
degli Enti locali (convenzioni, Comunità montane, Unioni di Comuni,
Comunità isolane o di arcipelago).
Dispone infine che, per la copertura finanziaria del piano, deve essere
costituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti alimentato con le risorse finanziarie derivanti da
alcuni provvedimenti adottati nella precedente legislatura.
11
(segue)
La disposizione è tesa a far ripartire i progetti e le opere relativi a
infrastrutture ferroviarie strategiche inserite in corridoi trasnazionali. Con
essa vengono abrogati gli effetti delle revoche delle concessioni rilasciate alla
Tav con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 e 16 marzo 1992,
consentendo la prosecuzione dei rapporti convenzionali stipulati da Tav spa
con Rfi Spa.
12
Abrogazione
della revoca
delle
concessioni
Tav
13
L'articolo è finalizzato, in primo luogo, a valorizzare gli immobili residenziali
che costituiscono il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP), comunque denominati e a favorire il soddisfacimento dei fabbisogni
abitativi e, in secondo luogo, alla costituzione del Fondo per la tutela
dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.
Entro sei mesi il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e il ministro per i
Rapporti con le Regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, la
conclusione di accordi con Regioni ed Enti locali per la semplificazione delle
procedure di alienazione degli immobili di proprietà di detti Istituti sulla base
dei seguenti criteri:
determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al
canone di locazione;
riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario;
Misure
destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti
per
ad alleviare il disagio abitativo.
valorizzare il
L'articolo inoltre istituisce un fondo speciale di garanzia - con una dotazione
patrimonio
residenziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di euro sia per il 2009
che per il 2010 - per l'acquisto della prima casa da parte di coppie o nuclei
pubblico
familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelle i cui
componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. Le modalità di funzionamento del fondo saranno disciplinate
con un decreto del ministro della Gioventù, di concerto con il ministro
dell'Economia e delle finanze. L'articolo istituisce, presso il ministero
dell'Economia e delle finanze, il Fondo per la tutela dell'ambiente e la
promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di
euro per il 2009, 30 milioni di euro sia per il 2010 che per il 2011, per la
concessione di contributi statali per interventi destinati per il risanamento e il
recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico, precisando che la
ripartizione delle risorse e l'individuazione degli enti beneficiari sarà disposta
con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, emanato previo atto
di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
UNITELNews24 n. 10
118
14
14 bis
L'articolo autorizza la spesa complessiva di 1.486 milioni di
euro (30 milioni di euro per il 2009, 45 milioni per il 2010, 59
milioni per il 2011, 223 milioni per il 2012, 564 milioni per il
2013, 445 milioni per il 2014, 120 milioni per il 2015) per la
realizzazione delle opere e delle attività connesse allo
svolgimento del grande evento Expo di Milano 2015.
Designa il sindaco di Milano quale Commissario straordinario
del Governo per l'attività preparatoria urgente.
Expo Milano 2015 Affida ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri - sentiti il presidente della regione Lombardia e i
rappresentanti degli enti locali interessati - il compito di:
istituire gli organismi per la gestione delle attività, compresa
la previsione di un tavolo istituzionale per il governo
complessivo degli interventi regionali e sovra regionali
presieduto dal presidente della regione Lombardia;
fissare i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei
finanziamenti.
Infrastrutture
militari
L'articolo modifica e integra il comma 13 ter dell'articolo 27
del decreto legge n. 269 del 2003, che, tra l'altro, attribuisce
al ministero della Difesa, di concerto con l'Agenzia del
demanio del ministero dell'Economia, l'individuazione dei
propri beni immobili non più utili ai fini istituzionali, da
dismettere e consegnare all'Agenzia stessa.
In particolare, esso:
istituisce nello stato di previsione del ministero della Difesa,
un fondo in conto capitale e un fondo di parte corrente
destinati al finanziamento della riallocazione del citato
patrimonio infrastrutturale e alle esigenze di funzionamento,
ammodernamento e manutenzione dei mezzi delle Forze
armate, inclusa l'Arma dei carabinieri;
attribuisce al ministero della Difesa, il compito di individuare,
con apposito decreto, ulteriori immobili da alienare, non
ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma 13 ter
del citato decreto legge n. 269 del 2003 stabilendo, al
riguardo, le procedure concernenti le operazioni di vendita,
permuta, valorizzazione e gestione.
Capo V - Istruzione e ricerca
15
Costo dei libri
scolastici
UNITELNews24 n. 10
L'articolo stabilisce che a partire dal prossimo anno
scolastico, in ogni scuola e istituto universitario, nell'adozione
dei testi, sia data preferenza a quelli che sono resi disponibili
tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento dei diritti
d'autore.
Dispone che - nelle scuole elementari, medie e superiori - i
testi scolastici siano prodotti nella doppia versione, a stampa
e on line, al fine di ampliarne la disponibilità e la fruibilità da
parte di istituti scolastici, alunni e relative famiglie.Affida ad
apposito decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e
della ricerca il compito di individuare le caratteristiche
tecniche dei libri di testo e il prezzo massimo degli stessi con
riferimento alle due versioni, assicurando comunque il
compenso per il diritto di autore e la copertura dei costi di
produzione.
119
16
17
Facoltà di
trasformazione
in fondazioni delle
università
L'articolo prevede che:
le università pubbliche possono deliberare la propria
trasformazione in fondazioni di diritto privato che subentrano in
tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio
dell'università;
al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita con decreto dell'Agenzia del demanio - la proprietà dei beni
immobili già in uso alle università trasformate;
le fondazioni universitarie sono enti non commerciali che
perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro
natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità
della gestione.
Progetti
di ricerca
di eccellenza
La disposizione sopprime la Fondazione Iri a decorrere dal 1°
luglio 2008 con devoluzione delle dotazioni patrimoniali e ogni
altro rapporto giuridico alla Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia, a eccezione del patrimonio storico e documentale
della Fondazione Iri che sarà devoluto a una società totalmente
controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Stabilisce
che le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia sono destinate al finanziamento di programmi per la
ricerca applicata, finalizzati alla realizzazione sul territorio
nazionale di progetti in settori tecnologici altamente strategici e
alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta
tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e
privati.
Capo VI - Liberalizzazione e deregolarizzazione
18
Reclutamento del
personale
delle società
pubbliche
L'articolo stabilisce che - a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo all'entrata in vigore della legge di conversione - le
società che gestiscono servizi pubblici locali a totale
partecipazione pubblica adottino criteri e modalità per il
reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel
rispetto dei seguenti principi (di cui al comma 3 dell'articolo 35 del
decreto legislativo n. 165 del 2001) :
adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che
garantiscano imparzialità e assicurino economicità e celerità di
espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare
il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire;
rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
decentramento delle procedure di reclutamento;
composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di
provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non
siano componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che
non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
L'articolo stabilisce inoltre che le altre società a partecipazione
pubblica totale o di controllo adottino criteri e modalità per il
reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel
rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di
trasparenza, pubblicità e imparzialità.
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19
Abolizione del
L'articolo consente dal 1° gennaio 2009 la piena cumulabilità tra pensione
divieto di cumulo
anticipata (rispetto a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne) e
tra pensione e
redditi di lavoro redditi da lavoro autonomo.
20
Disposizioni
in materia
contributiva
L'articolo:
- esonera i datori di lavoro - che sulla base della legge o del contratto
collettivo hanno corrisposto in luogo dell'Inps il trattamento economico di
malattia - dall'obbligo del versamento della relativa contribuzione, pur
restando acquisite all'Inps le contribuzioni versate fino al 31.12.2008;
- estende l'assicurazione per la maternità e la malattia agli operai
dipendenti delle imprese di Stato, enti pubblici ed enti locali privatizzate e
a capitale misto, attualmente esclusi dall'obbligo di tale assicurazione;
- estende l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e la mobilità
ai dipendenti delle aziende che esercitano pubblici servizi.
Introduce la riunificazione delle cause relative allo stesso credito
previdenziale, stabilendo che, a fronte di una pluralità di domande che
frazionino un medesimo credito, la riunificazione debba essere sempre
disposta dal giudice.
Dispone che gli assegni sociali siano corrisposti agli aventi diritto, a
condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per
almeno dieci anni nel territorio nazionale. In precedenza, la prestazione
poteva essere richiesta dai cittadini comunitari e dai familiari a loro carico
che risiedono in Italia per un periodo superiore a tre mesi.
Stabilisce che non vengano riconosciuti compensi ai componenti dei
comitati provinciali che gestiscono il contenzioso amministrativo dell'Inps.
Obbliga l'Inps a mettere a disposizione dei comuni un'apposita piattaforma
informatica per procedere alla trasmissione delle comunicazioni relative ai
decessi e alle variazioni dello stato civile. Precisa che il ritardo nelle
comunicazioni obbligatorie, oltre il termine massimo di due giorni dalla
data di conoscenza dell'evento, realizza l'ipotesi di danno erariale.
Modifiche alla
disciplina del
contratto
di lavoro
a tempo
determinato
L'art. modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine, di cui al Dlgs
368/2001 come da ultimo modificato dalla L. 247/2007. In particolare:
- stabilisce che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di
lavoro subordinato è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se tali ragioni giustificative
sono riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro;
-con norma retroattiva, sostituisce, per i soli giudizi in corso e per alcune
fattispecie di violazione della disciplina del contratto a termine, il principio
della trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo
indeterminato con l'obbligo del pagamento di un'indennità;
- dispone che la disciplina volta a limitare la possibilità di prevedere
continui rinnovi dei contratti a termine con lo stesso lavoratore, non si
applichi nel caso in cui dispongano diversamente i contratti collettivi
stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- stabilisce che la disciplina relativa alla precedenza nelle assunzioni, di cui
al comma 4 quater dell'articolo 5 del Dlgs 368/2001, introdotto dalla legge
247/2007 possa essere derogata dalle eventuali diverse previsioni dei
contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale;
- prevede che, dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legge in esame, il ministro del Lavoro proceda a una verifica degli effetti
delle norme di cui all'articolo in esame con le organizzazioni sindacali e
datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
21
UNITELNews24 n. 10
121
22
L'articolo modifica la disciplina delle prestazioni occasionali di tipo
accessorio, al fine di semplificarne il regime giuridico e di ampliarne l'ambito
oggettivo e soggettivo di applicazione.
In particolare l'articolo:
amplia le tipologie di lavoro accessorio, includendovi anche: le attività
lavorative rese nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25
Modifiche alla anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un
istituto scolastico di ogni ordine e grado; le attività lavorative rese
disciplina dei
contratti
nell'ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di
occasionali di stampa quotidiana e periodica;
tipo accessorio elimina i requisiti soggettivi per poter svolgere prestazioni di lavoro
accessorio;
allo scopo di rendere immediatamente operativa la disciplina sulle
prestazioni di lavoro accessorio, affida al ministro del Lavoro il compito di
individuare con apposito decreto il concessionario del servizio e che, nelle
more dell'emanazione di tale decreto, i concessionari del servizio sono
individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro.
23
L'articolo modifica la disciplina del contratto di apprendistato e in particolare
le disposizioni in materia contenute nel titolo VI, capo I, del Dlgs 276/2003
(articoli 47-53). In particolare esso:
elimina il limite minimo di durata del contratto di apprendistato, pari a due
anni, previsto dalla disciplina previgente portandolo a 6 anni;
nel caso di formazione esclusivamente aziendale, rimette i profili formativi
Modifiche
alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante ai contratti collettivi di lavoro stipulati
del contratto
a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e
di
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
apprendistato nazionale ovvero agli Enti bilaterali;
per evitare che l'applicazione dell'istituto sia impedita nelle more della
disciplina regionale, si prevede che, in assenza di regolamentazioni
regionali, prevede che l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è
rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le
università e le altre istituzioni formative.
23 bis
Servizi
pubblici
locali di
rilevanza
economica
UNITELNews24 n. 10
L'articolo disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica e nel contempo abroga - nelle parti incompatibili l'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, concernente la
gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica. Fa salve le procedure di affidamento avviate alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
In particolare esso stabilisce che il conferimento della gestione dei servizi
pubblici locali avviene, in via ordinaria, a imprenditori o società in
qualunque forma costituite, individuati mediante procedure competitive a
evidenza pubblica. In deroga a tale principio, l'affidamento, può avvenire
nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria, qualora per diverse
cause (peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
geomorfologiche) non sia possibile un efficace e utile ricorso al mercato.
In tal caso va data adeguata pubblicità alla scelta da motivare in base ad
analisi di mercato e i cui esiti vanno trasmessi per il parere all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
Stabilisce inoltre che pur in presenza di reti di proprietà la gestione può
essere affidata a soggetti privati.
Consente l'affidamento simultaneo con gara di più servizi pubblici locali,
qualora sia dimostrato il vantaggio economico. In tale caso la durata
dell'affidamento è unica per tutti i servizi e non può superare la media
calcolata sulla durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
122
23 bis
(segue)
Le regioni e gli enti locali, d'intesa con la Conferenza unificata possono definire i
bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire economie di scala e di
scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi.
Le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse
dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre
2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.
I titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure a
evidenza pubblica e i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di
erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori né
svolgere in ambiti territoriali diversi, servizi o attività per altri enti pubblici o privati,
né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi
controllate o partecipate, né partecipando a gare. Tale divieto non si applica alle
società quotate in mercati regolamentati. Gli affidatari diretti di servizi pubblici locali
possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante
procedura competitiva a evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro
affidato.
L'articolo affida a uno o più regolamenti governativi da emanare su proposta del
ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni, sentita la
Conferenza unificata e le competenti commissioni parlamentari, il compito di:
assoggettare i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità
interno e di far osservare alle società in house e alle società a partecipazione mista
pubblica e privata di procedure a evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e
l'assunzione di personale;
prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui
all'articolo 118 della Costituzione, che i piccoli comuni possano svolgere in forma
associata le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali;
prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione
dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle
incompatibilità;
armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi
pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di
tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti,
energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;
disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, la fase transitoria, ai fini del
progressivo allineamento delle gestioni in essere alle nuove disposizioni;
prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di
imprese estere;
limitare - secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità
economica - i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali,
liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse
generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità e accessibilità
del servizio pubblico locale;
prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli
investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale ai tempi di
recupero degli investimenti;
disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del
precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
- prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli
utenti dei servizi;
- individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.
UNITELNews24 n. 10
123
Capo VII - Semplificazioni
24
25
26
27
Taglia-leggi
L'articolo abroga le disposizioni elencate nell'Allegato A, a
decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del decreto legge e affida al Governo il
compito di individuare, con atto ricognitivo, le disposizioni di
rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto
connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi
soppressi.
Taglia-oneri
amministrativi
L'articolo obbliga le singole amministrazioni statali a
predisporre piani di riduzione degli oneri amministrativi per
conseguire l'obiettivo europeo di riduzione del 25 per cento.
Attribuisce a ciascun ministro il compito di adottare nell'ambito delle linee guida fissate dal ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e dal ministro per la
Semplificazione normativa - un piano di riduzione degli oneri
amministrativi, sulla base delle previste attività di
misurazione, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari
dei centri di responsabilità.
Affida al Governo il compito di adottare uno o più regolamenti
contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri
amministrativi che gravano sulle imprese nei settori oggetto
di misurazione e a semplificare e riordinare la relativa
disciplina, anche nell'ambito del processo di riassetto
normativo previsto dalla legge n. 59 del 1997.
Taglia-enti
L'articolo delinea una nuova procedura per la soppressione di
enti pubblici, destinata ad aggiungersi e a integrare i
precedenti interventi.
Dispone la soppressione automatica degli enti pubblici non
economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità, al
90° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di
conversione se non confermati con Dm entro lo stesso
termine con esclusione degli ordini professionali e delle loro
federazioni, delle federazioni sportive, degli enti non
individuati dall'Istat tra le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato, degli enti parco e degli enti
di ricerca, nonché degli enti la cui funzione consiste nella
conservazione e nella trasmissione della memoria della
Resistenza e delle deportazioni.
Dispone la soppressione automatica, con decorrenza 31
dicembre 2008, di tutti gli enti pubblici non economici per i
quali alla stessa data non siano stati emanati i regolamenti di
riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge
244/2007 (Finanziaria 2008).
Attribuisce le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso e
i relativi rapporti all'amministrazione vigilante.
Taglia-carta
L'articolo prevede la riduzione del 50% della spesa sostenuta
per la stampa delle relazioni e di altre pubblicazioni.
Sostituisce con abbonamenti telematici gli abbonamenti
cartacei alla «Gazzetta Ufficiale», inviata in abbonamento con oneri a carico delle amministrazioni - a un'ampia serie di
destinatari: funzionari, magistrati, parlamentari.
Dispone che il costo degli abbonamenti stessi sia
rideterminato entro 60 giorni dalla data di conversione del
decreto legge.
UNITELNews24 n. 10
124
Misure per
garantire la
razionalizzazione
di strutture
tecniche statali
Istituisce l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(Ispra) sotto la vigilanza del ministro dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare in sostituzione dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare;
rinvia la disciplina degli organi di amministrazione e controllo,
nonché le modalità di costituzione e funzionamento dell'istituto a un
successivo decreto del ministro dell'Ambiente, adottato di concerto
con il ministro dell'Economia e delle finanze, sentite le commissioni
parlamentari competenti in materia di ambiente;
disciplina la composizione della Commissione istruttoria Ippc
(Integrated pollution prevention and control) e della Commissione di
valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e
gestione degli interventi ambientali.
29
Trattamento dei
dati personali
L'articolo semplifica alcuni adempimenti in materia di protezione dei
dati personali, attraverso la modifica e l'integrazione al decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della privacy).
Per i soggetti che non trattano dati sensibili ovvero trattano i soli
dati "sensibili" costituiti da informazioni sullo stato di salute o
malattia dei propri dipendenti, senza indicazione della diagnosi,
l'articolo prevede una mera autocertificazione, in luogo del
documento programmatico della sicurezza.
Stabilisce che il Garante per la protezione dei dati personali - sentito
il ministro per la Semplificazione normativa - individua con proprio
provvedimento, da adottare entro due mesi e da aggiornare
periodicamente, modalità semplificate di applicazione del già
ricordato disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza di cui all'allegato B) al Codice della privacy, in relazione
non solo ai trattamenti di cui al precedente punto ma anche ai
trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative
e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi
professionisti e artigiani.
30
Semplificazione dei
controlli
amministrativi a
carico delle imprese
soggette a
certificazione
L'articolo introduce il principio, attinente ai livelli essenziali delle
prestazioni da garantirsi su tutto il territorio nazionale, in base al
quale, per le certificazioni ambientali o di qualità, rilasciate da
soggetti certificatori accreditati, i controlli degli enti certificatori
sostituiscono quelli degli organi amministrativi. Rinvia a un
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della
legge n. 400 del 1988, l'individuazione delle tipologie di controlli e
degli ambiti applicativi.
Durata
e rinnovo
della carta
d'identità
L'articolo prolunga da 5 a 10 anni il periodo di validità delle carta
d'identità attraverso la modifica del comma 2 dell'articolo 3 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931 n. 773. Precisa che detta disposizione si applica anche
alle carte d'identità già rilasciate e valide al 25 giugno 2008, data di
entrata in vigore del provvedimento in esame.
Ai fini del rinnovo, obbliga i comuni a informare i titolari della carta
d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il
centottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima
data.
Dispone che le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio
2010 devono essere munite oltre che della fotografia anche delle
impronte digitali.
UNITELNews24 n. 10
125
28
31
Strumenti
di pagamento
L'articolo reintroduce il tetto di 12.500 euro per i trasferimenti in contante
e per gli assegni non trasferibili e modifica così la norma sull'uso di
assegni e contanti scattata il 30 aprile 2008, che aveva abbassato questa
soglia a 5mila euro, in ossequio alla disciplina antiriciclaggio di cui al
decreto legislativo 231 del 2007 in vigore dal 29 dicembre scorso. Libera i
lavoratori autonomi dall'obbligo della tenuta di un apposito conto corrente
bancario o postale da utilizzare per la gestione dell'attività professionale
(cosiddetta tracciabilità dei professionisti).
33
Applicabilità
degli studi
di settore
ed elenco
clienti fornitori
La disposizione - attraverso la modifica dell'articolo 1 del Dpr n. 195 del
1999 - anticipa il termine entro il quale gli studi di settore devono essere
pubblicati in «Gazzetta Ufficiale» per consentire il loro utilizzo ai fini
dell'accertamento fiscale.
L'articolo dispone che:
gli studi di settore si applichino a partire dagli accertamenti relativi al
periodo di imposta nel quale gli studi di settore stessi entrano in vigore;
a decorrere dal 2009, è anticipato dal 31 marzo dell'anno successivo al 30
settembre del medesimo anno il termine entro il quale gli studi di settore
devono essere pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» per poter trovare
applicazione;
limitatamente all'anno 2008, il termine viene anticipato dal 31 marzo
2009 al 31 dicembre 2008;
L'articolo stesso abroga le disposizioni in materia di comunicazione dei
dati ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto mediante gli elenchi dei clienti
e dei fornitori prevista dalla normativa sulla presentazione delle
dichiarazioni delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'iva (Dpr n. 322 del
1998).
34
Tutela dei
consumatori
e apparecchi
di misurazione
L'articolo è stato soppresso in sede di conversione del decreto legge.
35
L'articolo tenta di semplificare la disciplina per l'installazione degli impianti
all'interno degli edifici, attraverso l'emanazione di uno o più decreti del
ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro per la
Semplificazione normativa.
Semplificazione
Sopprime l'articolo 13 del decreto interministeriale n. 37 del 2008, che
della disciplina
per l'installazione obbliga alla conservazione della documentazione amministrativa e tecnica,
degli impianti
nonché del libretto di uso e manutenzione (nonché, in caso di
all'interno degli
trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, di consegna all'avente
edifici
causa).
Abroga alcune disposizioni (articolo 6, commi 3 e 4 e articolo 15, commi 8
e 9) del Dlgs 19 agosto 2005 n. 192, in materia di certificazione energetica
degli edifici.
36
Class action.
Sottoscrizione
dell'atto di
trasferimento
di partecipazioni
societarie
32
UNITELNews24 n. 10
L'articolo proroga di sei mesi (facendola slittare al 1° gennaio 2009)
l'entrata in vigore della disciplina sulla class action (azione collettiva
risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori) introdotta
nell'ordinamento dall'articolo 2, commi 445-449, della Legge finanziaria
2008.
Stabilisce inoltre che l'atto di trasferimento della partecipazione di una
società a responsabilità limitata possa essere sottoscritto con firma
digitale.
126
Certificazioni
e prestazioni sanitarie
L'articolo mira a ridurre gli adempimenti formali e non
necessari alla tutela della salute a carico di cittadini e
imprese. A tal fine affida a un apposito decreto del ministro
del Lavoro, della salute e delle politiche sociali - di concerto
con il ministro per la Semplificazione normativa - il compito di
individuare le disposizioni da abrogare, previa intesa in sede
di Conferenza unificata.
Stabilisce inoltre che le disposizioni del testo unico
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero (di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni) non si
applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea,
salvo
quanto
previsto
dalle
norme
di
attuazione
dell'ordinamento comunitario.
38
Impresa in un giorno
L'articolo si propone di semplificare e velocizzare le procedure
per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali,
mediante autorizzazione al Governo a modificare, nel rispetto
di specifici principi e criteri, la disciplina dello sportello unico
per le attività produttive attraverso un regolamento di
delegificazione, da adottare su proposta del ministro dello
Sviluppo economico e del ministro della Semplificazione
amministrativa.
Lo stesso articolo affida:
a uno o più regolamenti di delegificazione, su proposta del
ministro dello Sviluppo economico e del ministro della
Semplificazione
amministrativa,
previo
parere
della
Conferenza unificata, l'individuazione di requisiti, le modalità
di accreditamento e verifica dell'attività dei soggetti privati ai
quali può essere affidata l'istruttoria e l'attestazione della
sussistenza dei requisiti in ordine all'istanze dei privati,
nonché la definizione delle modalità di divulgazione delle
autorizzazioni per le quali è sufficiente l'attestazione dei
soggetti privati accreditati;
al Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del
decreto legge n. 4 del 2006 il compito di predisporre un piano
di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale
partecipazione di esponenti del sistema produttivo, al fine di
assicurare la piena applicazione delle nuove norme relative
all'attività degli sportelli unici.
39
L'articolo introduce alcune misure di semplificazione in
materia di adempimenti obbligatori di natura formale nella
gestione dei rapporti di lavoro privato. Istituisce il libro unico
del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori e annotate
Adempimenti di natura
formale nella gestione dei tutte le dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal
rapporti di lavoro
datore di lavoro.
Prevede sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di
istituzione e tenuta del libro unico, nonché dell'omessa
esibizione agli organi di vigilanza del libro stesso.
37
UNITELNews24 n. 10
127
40
L'articolo stabilisce che i documenti dei datori di lavoro per lo
svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2 della legge 11 gennaio 1979
n. 12, possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o
degli altri professionisti indicati nell'articolo 1 della citata legge n. 12 del
1979.
Obbliga i datori di lavoro pubblici e privati a consegnare - all'atto
dell'assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro - ai lavoratori una
copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996 n. 510,
Tenuta dei
documenti di lavoro convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996 n. 608, e
e altri
successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla
adempimenti
comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152.
formali
L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al
lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto
individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste
dal decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152. La disposizione non si
applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli
avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle forze di
polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera
prefettizia.
41
Modifiche
L'articolo apporta dettagliate modifiche a specifiche disposizioni in
alla disciplina
materia di orario di lavoro disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile
in materia di orario
2003 n. 66.
di lavoro
42
L'articolo prevede il deposito per un anno degli elenchi dei contribuenti
presso l'Ufficio delle imposte e presso i comuni interessati. Consente in
Accesso agli elenchi tale periodo l'estrazione di copia in conformità alla disciplina sul diritto di
dei contribuenti
accesso agli atti. Fuori dai casi disciplinati, la diffusione degli elenchi - al
di là delle ipotesi in cui costituisca reato - è punita con una sanzione
amministrativa.
43
Semplificazione
degli strumenti di
attrazione degli
investimenti e di
sviluppo d'impresa
Al fine di favorire gli investimenti e lo sviluppo d'impresa, l'articolo
assegna al ministro dello Sviluppo economico il compito di stabilire con
decreto (da adottare di concerto con il ministro dell'Economia e delle
finanze, con il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, per
quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e
acquacoltura, e con il ministro per la Semplificazione normativa, sentita
la Conferenza Stato-regioni) i criteri, le condizioni e le modalità per la
concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti
privati e per la realizzazione di interventi a essi complementari e
funzionali.
44
Semplificazione e
riordino delle
procedure di
erogazione dei
contributi
all'editoria
L'articolo affida a un regolamento di delegificazione il compito di
semplificare e riordinare la disciplina di erogazione dei contributi
all'editoria. Tale regolamento dovrà essere emanato entro il 24 agosto
2008 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.
112), senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
45
Soppressione del
Servizio consultivo
e ispettivo
tributario e della
Commissione
tecnica della
finanza pubblica
L'articolo sopprime, a decorrere dal 25 giugno 2008 (data entrata in
vigore del decreto legge) la Secit (Servizio consultivo e ispettivo
tributario) e il trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento delle
finanze del ministero dell'Economia e delle finanze. Dispone la
restituzione del personale alle amministrazioni di appartenenza.
UNITELNews24 n. 10
128
Capo VII - Piano industriale della pubblica amministrazione
46
Stabilisce che - per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio - le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici
e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità
dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve accertare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
devono essere preventivamente determinati la durata, il luogo, l'oggetto e il
Riduzione delle compenso della collaborazione.
collaborazioni
Per quanto concerne gli enti locali, l'articolo:
e consulenze
- stabilisce che essi possono stipulare contratti di collaborazione autonoma,
nella pubblica
amministrazione indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle
attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato
dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2, del Dlgs n. 267/2000;
- elimina l'obbligo di inserire il limite di spesa per gli incarichi di consulenza
nel regolamento della giunta, nel quale andranno definite solo le modalità
procedurali per l'affidamento degli incarichi;
- affida al regolamento degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89, Dlgs n.
267/2000, il compito di fissare, in conformità a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi
di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni,
precisando che la violazione di dette disposizioni regolamentari costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
- precisa che il limite massimo della spesa annua per incarichi di
collaborazione va fissata nel bilancio preventivo.
46
bis
Revisione dei
distacchi, delle
aspettative e
dei permessi
sindacali
Affida a un apposito decreto il compito di razionalizzare e ridurre i distacchi, le
aspettative e i permessi sindacali. Precisa che le risorse economizzate devono
essere versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere poi
rassegnate a un apposito fondo di parte corrente da destinare, con decreto, al
finanziamento della contrattazione integrativa. Le suddette disposizioni non si
applicano agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale del Ssn.
47
Controlli su
incompatibilità,
cumulo di
impieghi e
incarichi
L'articolo conferisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di
verificare il rispetto della disciplina delle incompatibilità relative al cumulo di
impieghi e incarichi. A tale scopo l'Ispettorato per la funzione pubblica stipula
apposite convenzioni con il servizi ispettivi delle diverse amministrazioni,
avvalendosi anche della Guardia di Finanza.
48
Risparmio
energetico
L'articolo impone alle amministrazioni dello Stato l'obbligo di approvvigionarsi
di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia
elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali
a quelli praticati dalla Consip.
49
L'articolo
prescrive
che
le
pubbliche
amministrazioni
assumano
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Lavoro flessibile seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 dlgs 165/2001.
Dispone inoltre che le amministrazioni pubbliche per rispondere a esigenze
nelle
pubbliche
temporanee ed eccezionali possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili
amministrazioni di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi
sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di
reclutamento vigenti.
UNITELNews24 n. 10
129
Capo IX - Giustizia
50
Cancellazione
della causa dal
ruolo
L'articolo stabilisce che:
se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa
un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti
costituite;
se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la
causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
51
Comunicazioni
e notificazioni
per via
telematica
L'articolo stabilisce che negli Albi forensi territoriali risulti l'indirizzo
elettronico attribuito a ciascun professionista.
52
Misure urgenti
per il
contenimento
delle spese di
giustizia
L'articolo reca disposizioni per il contenimento delle spese di giustizia.
53
Razionalizzazione
L'articolo intende garantire una maggiore trasparenza e soprattutto tempi
del
processo del
certi per la decisione.
lavoro
54
Accelerazione del
processo
L'articolo reca disposizioni di accelerazione dei processi amministrativi.
amministrativo
55
Accelerazione
del contenzioso
tributario
L'articolo obbliga gli uffici a depositare presso la segreteria apposita
dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio
per i processi pendenti per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di
trattazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza
di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del
giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.
56
Disposizioni
transitorie
L'articolo prevede che le modificazioni al codice di procedura civile apportate
dal presente decreto legge si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua
entrata in vigore (25 giugno 2008).
Capo X - Privatizzazioni
57
Servizi di
cabotaggio
UNITELNews24 n. 10
L'articolo trasferisce alle regioni compiti, funzioni e fondi in materia di
servizi di cabotaggio.
Stabilisce inoltre che su richiesta delle regioni interessate, da effettuarsi
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento,
l'intera partecipazione detenuta dalla Tirrenia di Navigazione Spa nelle
società Caremar (Campania Regionale Marittima Spa), Saremar (Sardegna
Regionale Marittima Spa), Toremar (Toscana Regionale Marittima Spa),
Siremar (Sicilia Regionale Marittima Spa) è trasferita, a titolo gratuito,
rispettivamente alle regioni Campania, Sardegna, Toscana e Sicilia.
Entro il medesimo termine, la regione Puglia e la regione Lazio possono
richiedere il trasferimento gratuito, a società da loro interamente
partecipate, del complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane
utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione Spa e dalla Caremar
Spa per l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago
Pontino.
Le regioni possono affidare l'esercizio di servizi di cabotaggio a società di
capitale da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal
diritto comunitario.
130
58
L'articolo reca disposizioni volte ad assicurare il riordino, la gestione e
la valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province,
comuni e altri enti locali. Stabilisce che ciascun ente con delibera
dell'organo di governo individua, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni
immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione o di dismissione. A seguito dell'individuazione viene
Ricognizione e
redatto il Piano delle alienazioni immobiliari da allegare al bilancio di
valorizzazione del
previsione. Attraverso l'inserimento degli immobili nel piano si
patrimonio
determina la loro conseguente classificazione come patrimonio
immobiliare di
regioni, comuni e disponibile e se ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.
La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle
altri enti locali
alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale.
Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di
verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata
di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è
comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine
perentorio di trenta giorni per varianti riguardanti terreni agricoli
ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10
per cento dei volumi previsti dallo strumento urbanistico.
59
Finmeccanica Spa
L'articolo autorizza il ministero dell'Economia e delle finanze a
sottoscrivere azioni della Finmeccanica Spa in caso di delibera di
aumenti di capitale finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo.
TITOLO III - Stabilizzazione della finanza pubblica
Capo I - Bilancio dello Stato
L'articolo dispone la riduzione delle dotazioni delle missioni di spesa di
ciascun ministero, per ciascun anno del triennio 2009-2011, negli
Missioni di spesa e
importi indicati nell'elenco n. 1. Esclude da tale riduzione le dotazioni di
monitoraggio della
spesa di ciascuna missione connesse: a stipendi, assegni, pensioni e
finanza pubblica
altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili
60
UNITELNews24 n. 10
con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi
natura obbligatoria, del fondo ordinario delle università; alle risorse
destinate alla ricerca; alle risorse destinate al finanziamento del 5 per
mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; a quelle dipendenti
da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.
In via sperimentale consente ai ministri competenti di rimodulare le
riduzioni delle missioni di spesa tra i relativi programmi. Consente di
rimodulare tra spese di funzionamento e spese per interventi previsti
dalla legge nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate
per gli interventi stessi. Preclude l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in
conto capitale per finanziare spese correnti. Allo scopo di agevolare il
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, dispone che - a
partire dal 2009 - le amministrazioni dello Stato (escluso il comparto
della sicurezza e del soccorso) possono assumere mensilmente impegni
per importi non superiori a un dodicesimo della spesa prevista da
ciascuna unità. La violazione di tale divieto comporta responsabilità
contabile.
131
Ulteriori misure
di riduzione
della spesa
61
L'articolo introduce disposizioni in materia di riduzione della spesa
pubblica.
In particolare l'articolo:
- dispone, a decorrere dal 2009, la riduzione del 30% rispetto al 2007
della spesa per compensi a organi collegiali delle pubbliche
amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT (ai sensi dell'articolo 1, comma
5, della legge finanziaria per il 2005);
- limita, dal 1° gennaio 2009, al 30% della spesa sostenuta nel 2004 la
spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione;
Studi e
- dispone che, a decorrere dal 2009, il Dipartimento della funzione
consulenze, per pubblica comunichi alla Corte dei conti, entro fine anno, l'elenco delle
relazioni
amministrazioni pubbliche che hanno omesso di comunicare i compensi
pubbliche,
percepiti dai propri dipendenti per incarichi d'ufficio e dei collaboratori
convegni,
esterni
cui sono stati affidati incarichi di consulenza;
mostre e
- dispone, a decorrere dal 2009, ulteriori riduzioni delle spese per relazioni
pubblicità,
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, di rappresentanza e per
nonché per
sponsorizzazioni sponsorizzazioni da parte delle amministrazioni pubbliche inserite
nell'elenco Istat;
- prevede che le società non quotate a totale partecipazione pubblica
ovvero controllate dalle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco Istat
rispettino anche esse i limiti di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni e
che i relativi risparmi di spesa siano distribuiti mediante i dividendi;
- precisa che le suddette limitazioni non si applicano in via diretta alle
regioni, alle province autonome, agli enti dell'Ssn e agli enti locali.
Contributi
ordinari
attribuiti
agli enti locali
Lo stesso articolo dispone inoltre che:
- i contributi ordinari attribuiti agli enti locali siano ridotti, a decorrere dal
2009, di 200 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le
province;
Compensi
consiglio di
amministrazione
nelle società
partecipate di
comuni o
province
- a decorrere dal 2009, il tetto massimo del compenso lordo annuale del
presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione nelle società
a totale partecipazione di comuni o province o da essi controllate venga
rispettivamente ridotto dall'80% al 70% delle indennità spettanti al
sindaco e dal 70% al 60% di quelle del presidente della provincia;
che l'indennità di risultato concessa in base alla produzione di utili non
possa comunque superare il doppio del predetto compenso lordo.
Incentivo
per la
progettazione
Riduce altresì allo 0,5% l'originaria quota del 2% dell'importo posto a base
di gara di un'opera o di un lavoro prevista come corrispettivo e incentivo
per la progettazione dell'articolo 92, comma 5, del Codice appalti,
destinando il restante 1,5 per cento all'entrata del bilancio dello Stato.
Dispone il versamento ad apposito capitolo del bilancio statale del 50% del
compenso che spetta al dipendente pubblico per l'attività di segretario o
componente del collegio arbitrale; tali versamenti sono riassegnati al
Fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico
accessorio dei dirigenti, ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di
Compensi per
attività arbitrali autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato.
e collaudi
La stessa disposizione si applica altresì ai compensi dei dipendenti pubblici
per collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, nonché ai corrispettivi non ancora riscossi dei procedimenti
arbitrali e dei collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto in oggetto.
UNITELNews24 n. 10
132
Stabilisce, a partire dal 1° gennaio 2009, la riduzione del 30%, rispetto
all'ammontare alla data del 30 giugno 2008, delle indennità di funzione e
dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali disciplinate
dall'art. 82 del testo unico sugli enti locali (Dlgs 267/2000); tale
Indennità di
riduzione si applica limitatamente agli enti che non hanno rispettato il
funzione e dei
patto di stabilità interno nell'anno precedente.
gettoni di
presenza degli Sospende sino al 2011 la possibilità (prevista dal comma 10 del citato
amministratori articolo 82 di incrementare le indennità di funzione e i gettoni di presenza
degli Enti locali degli amministratori degli enti locali (più precisamente, si tratta dei
previsti adeguamenti triennali disposti con decreto del ministro
dell'Interno sulla base della media degli indici Istat di variazione del costo
della vita).
61
(segue)
Trattamenti
economici
personale
dirigente
sanitario
L'articolo dispone, a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo
degli incarichi, una riduzione del 20 per cento delle retribuzioni spettanti
ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi e ai
componenti dei collegi sindacali delle strutture sanitarie del Ssn.
Abolizione del
ticket
sull'assistenza
specialistica
Stabilisce che, entro il 2008, le regioni adottino disposizioni finalizzate
alla riduzione degli oneri di organismi politici e di apparati amministrativi.
I risparmi di spesa derivanti da tale disposizione, che è espressamente
qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza
pubblica, sono aggiuntivi a quelli derivanti dal patto di stabilità interno e
concorrono alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del
fondo per le iniziative in materia di sicurezza urbana.
Oneri di
organismi
politici e di
apparati
amministrativi
regionali
Istituisce, per l'anno 2009, nello stato di previsione del ministero
dell'Interno, un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro. Il fondo è
finalizzato alla realizzazione di iniziative urgenti per il potenziamento
della sicurezza urbana e della tutela dell'ordine pubblico. Tali iniziative
sono definite in apposite convenzioni stipulate tra il ministero dell'Interno
e i Comuni interessati. Le misure previste dal presente comma sono
adottate con decreto del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro
dell'Economia e delle finanze.
Abolizione del
ticket
sull'assistenza
specialistica
Assunzioni in
deroga
per le Forze di
polizia
UNITELNews24 n. 10
Abolisce dall'anno 2009 la quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non
esenti, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007, limitatamente ai
cittadini non esenti, pari a 10 euro.
Copre gli oneri derivanti dall'abolizione della quota di partecipazione per
le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, a decorrere dal
2009, a integrazione del finanziamento ordinario per il Ssn con uno
stanziamento statale di 50 milioni euro, e, da parte delle Regioni, con
uno stanziamento di risorse provenienti dalla riduzione dei compensi
previsti per il personale e degli oneri stabiliti per gli organismi politici e
amministrativi.
Dà facoltà alle Regioni di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota
di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale ovvero di prevedere forme alternative di partecipazione
alla spesa sanitaria da parte dei cittadini, in alternativa alla adozione
delle specifiche misure previste per le regioni ai fini del contenimento
della spesa.
Autorizza, per il 2009, assunzioni in deroga nella Polizia
del fuoco, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia
Corpo forestale dello Stato, entro il limite di spesa di
decorrere dal 2009, dando priorità al reclutamento
proveniente dalle Forze armate.
di Stato, Vigili
penitenziaria e
100 milioni a
del personale
133
Gestione beni
confiscati
Detta infine disposizioni in materia di gestione e destinazione delle somme di
denaro sequestrate e dei proventi dei beni confiscati nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione.
62
L'articolo vieta alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli
Contenimento Enti locali di stipulare contratti riguardanti strumenti finanziari derivati e di
ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di
dell'uso degli
rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi.
strumenti
Tale divieto opera fino a che, con apposito regolamento da emanarsi ai sensi
derivati e
dell'indebitame dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, non vengano
nto delle
individuati gli strumenti finanziari derivati ammessi a contrattazione.
Regioni e degli L'articolo vieta altresì ai suddetti enti la possibilità di emettere titoli
Enti locali
obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla
scadenza.
63
Esigenze
prioritarie
L'articolo autorizza la spesa per alcune esigenze prioritarie concernenti le
missioni internazionali di pace, il funzionamento di istituzioni scolastiche, le
Ferrovie dello Stato, il Fondo per l'occupazione e il Fondo nazionale per le
Politiche sociali, le agevolazioni fiscali, il finanziamento del Coni, il contributo
al Comitato italiano paralimpico, per l'integrazione del Fondo interventi
strutturali di politica economica. Esso inoltre autorizza l'Inail all'utilizzo dei
fondi disponibili per investimenti infrastrutturali, ripristina i meccanismi di
incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema,
autorizza la spesa per produzioni agricole e allevamenti di particolare rilievo
ambientale, economico, sociale e occupazionale.
Istituisce il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto
pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per il 2008, di 130
milioni di euro per il 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010
e 2011. Le risorse del Fondo sono destinate all'acquisto di veicoli ferroviari da
destinare ai servizi di competenza regionale; all'acquisto di veicoli destinati a
servizi su linee metropolitane; all'acquisto di autobus a minor impatto
ambientale; all'acquisto di elicotteri e idrovolanti destinati a un servizio
minimo di trasporto pubblico locale per garantire il collegamento con le isole
minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo; all'installazione di
sistemi di trasporto rapido di massa. Questi interventi sono individuati con
decreto del ministro delle Infrastrutture e trasporti e sono destinati a
completare le opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per
cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di
parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione.
63
bis
Cinque per
mille
L'articolo estende all'anno finanziario 2009 la disciplina relativa alla
destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Ire),
modificandola parzialmente rispetto a quella vigente e precisa che resta fermo
il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
Capo II - Contenimento della spesa per il pubblico impiego
64
L'articolo è finalizzato a ridurre, nel triennio 2009-2011, di un punto il gap
esistente tra il rapporto medio alunni-docente esistente in Italia e il
corrispondente rapporto medio degli altri Paesi europei, tenendo anche conto
Disposizioni in delle necessità relative agli alunni diversamente abili. L'articolo intende inoltre
ridurre le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
materia di
organizzazione (Ata) nella misura complessiva del 17 per cento. Detti obiettivi, dovranno
scolastica
realizzarsi nel triennio 2009-2011, mediante l'adozione di un piano triennale
(2009-2011) che preveda interventi strutturali finalizzati a economie lorde di
spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per il 2009, a 1.650 milioni per il
2010, a 2.538 milioni per il 2011 e a 3.188 milioni a decorrere dal 2012.
UNITELNews24 n. 10
134
Forze armate
L'articolo stabilisce una riduzione del 7 per cento per il 2009 e del 40 per
cento a decorrere dall'anno 2010 degli stanziamenti destinati alla
professionalizzazione delle Forze armate, previsti dalla tabella A allegata
alla legge 331/2000 nonché dalla tabella C allegata alla legge 226/2004.
Turn over
L'articolo introduce misure per contenere ulteriormente le assunzioni
presso le pubbliche amministrazioni statali in correlazione alle
disposizioni di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle
strutture e degli organici.
67
Norme in
materia di
contrattazione
integrativa e di
controllo dei
contratti
nazionali e
integrativi
L'articolo è rivolto a contenere le risorse destinate alla contrattazione
integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti
pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati
all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e delle università.
Introduce il principio del carattere impeditivo della certificazione non
positiva della Corte dei conti. Obbliga le amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (tra cui
figurano le Regioni e gli Enti locali) a trasmettere alla Corte dei conti,
tramite il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, specifiche
informazioni certificate dagli organi di controllo, sulla contrattazione
integrativa finalizzate anche alla verifica del rispetto dei vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente. Dette informazioni, da acquisire
attraverso apposita scheda, riguardano oltre i dati numerici sul rispetto
dei vincoli finanziari relativi alle risorse da destinare alla contrattazione
integrativa e l'evoluzione della consistenza dei fondi stessi, anche la
concreta definizione e applicazione di criteri improntati alla premialità, al
riconoscimento del merito e alla valorizzazione dell'impegno della qualità
della prestazione.
Stabilisce che le predette informazioni fanno parte del referto annuale
sul costo del lavoro presentato dalla Corte dei conti al Parlamento ai
sensi del Titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Individua specifiche misure sanzionatorie in caso di superamento dei
vincoli finanziari nella gestione dei fondi della contrattazione integrativa.
Individua una specifica modalità di pubblicazione su Internet per
assicurare un controllo diffuso su tali dati da parte dei cittadini.
Vieta alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle
risorse destinate alla contrattazione integrativa.
Attribuisce al collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua
assenza, all'organo di controllo interno il compito di vigilare sulla
corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.
68
Riduzione degli
organismi
collegiali e di
duplicazioni di
strutture
L'articolo reca disposizioni per accelerare il processo di riordino e
contenimento e riduzione degli organismi collegiali operanti presso la
pubblica amministrazione.
Differimento di
12 mesi
degli
automatismi
stipendiali
Per le categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui
all'articolo 3 del Dlgs 165/2001 (magistrati, avvocati dello Stato,
personale militare e Forze di polizia, personale della carriera diplomatica
e della carriera prefettizia, professori e ricercatori universitari), l'articolo
stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 2009, un differimento una tantum
di 12 mesi della maturazione dell'aumento biennale o della classe di
stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti, limitatamente alla misura
del 2,5%.
65
66
69
UNITELNews24 n. 10
135
70
Trattamenti
economici
aggiuntivi
per infermità
dipendente
da causa di
servizio
71
L'articolo dispone con norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi che
per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del Dlgs n. 165/2001, (tra i quali
figurano le Regioni e gli Enti locali) nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto
il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o
emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo,
nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più
favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche
normative di settore per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro o
a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le
assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
I risparmi derivanti dall'applicazione della suddetta disposizione costituiscono
economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti
diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali
somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la
contrattazione integrativa. L'articolo stabilisce inoltre che:
- nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare
l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica;
- l'amministrazione dispone il controllo della sussistenza della malattia del
Assenze per dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle
malattia e
esigenze funzionali e organizzative;
per
- le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere
permesso
retribuito dei effettuate le visite mediche di controllo, vanno dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e
dalle ore 14:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni, compresi non lavorativi e festivi;
dipendenti
- la contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi
delle PA
restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla
normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione, con l'obbligo
di stabilire una quantificazione esclusivamente a ore delle tipologie di permesso
retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi
sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni;
- nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul
monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene
computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto
osservare nella giornata di assenza.
L'articolo stabilisce altresì che le assenze dal servizio dei dipendenti non sono
equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei
fondi per la contrattazione integrativa. Costituiscono eccezione le assenze per
maternità (compresa l'interdizione anticipata dal lavoro) e per paternità, le
assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e
per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste
dall'art. 4, c. 1, L. n. 53/2000 (permesso retribuito di tre giorni lavorativi
all'anno nel caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o un
parente entro il secondo grado o del convivente, e per i soli dipendenti portatori
di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, c. 3, L. n. 104/1992).
L'articolo in commento non si applica al comparto sicurezza e difesa per le
malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative e addestrative.
L'articolo sopprime le norme che prevedono il trattamento economico aggiuntivo
a favore del personale a cui è stata riconosciuta un'infermità dipendente da
causa di servizio, fermo restando il diritto alla corresponsione dell'equo
indennizzo. Esclude dalla soppressione le disposizioni relative al personale del
comparto sicurezza e difesa.
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136
72
L'articolo mira alla progressiva riduzione del personale delle amministrazioni dello
Stato (con esclusione della scuola), degli enti pubblici non economici, delle
università e degli enti di ricerca, mediante l'introduzione di un nuovo istituto l'esonero dal servizio - da attuare su base volontaria per il triennio 2009-2011.
In particolare stabilisce che:
detto esonero può essere riconosciuto solo al personale che si trovi nel
quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima
contributiva di 40 anni;
l'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, ha facoltà di accogliere
la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione
della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche
di personale per le quali è prevista una riduzione di organico;
durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento
temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per
competenze fisse e accessorie, al momento del collocamento nella nuova
posizione;
se durante tale periodo il dipendente svolge in modo continuativo ed esclusivo
attività di volontariato, la misura del predetto trattamento economico temporaneo
è elevata dal cinquanta al settanta per cento;
fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero, gli importi del
Personale
trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non
dipendente
possono essere utilizzati per nuove finalità;
prossimo al
all'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il dipendente ha
compimento
diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che gli sarebbe spettato se fosse
dei limiti
rimasto in servizio;
di età per il
collocamento il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal
servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal
a riposo
dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con
soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche o società e consorzi dalle stesse
partecipati;
le amministrazioni, in relazione alle economie realizzate e certificate con l'esonero
dal servizio, possono procedere - previa autorizzazione del Dipartimento della
funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - ad assunzioni di
personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per
l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in
posizione di esonero;
tali assunzioni vanno scomputate da quelle consentite in tale anno.
Lo stesso articolo dispone che la facoltà per i dipendenti pubblici di permanere in
servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo già prevista
dall'articolo
16
del
decreto
legislativo
è
rimessa
all'apprezzamento
dell'Amministrazione che valuterà le istanze sulla base delle proprie esigenze
organizzative e funzionali, tenendo conto della particolare esperienza
professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti e in
funzione dell'efficiente andamento dei servizi pubblici. Esso contempla, infine, la
possibilità per le amministrazioni di risolvere, con preavviso di un anno, il
rapporto di lavoro del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nel
caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.
73
L'articolo, con disposizioni non derogabili dagli accordi e contratti collettivi,
modifica la disciplina relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, subordinandone la trasformazione alla valutazione
discrezionale dell'amministrazione, da effettuare in relazione alle esigenze dei
servizi. In particolare, l'articolo prevede che l'amministrazione possa respingere la
domanda del dipendente quando il suo accoglimento possa pregiudicare la
funzionalità dell'amministrazione.
Part time
UNITELNews24 n. 10
137
74
L'articolo dispone che le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici
nazionali ridimensionino gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di
efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni
Riduzione
organiche. Esso dispone altresì la riorganizzazione delle strutture periferiche
degli assetti
organizzativi delle amministrazioni statali. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Precisa che restano escluse dal ridimensionamento le strutture del comparto
sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
75
Autorità
indipendenti
76
L'articolo reca una serie di misure dirette alla riduzione e alla razionalizzazione
della spesa di personale degli Enti locali.
In particolare, esso:
precisa che rientrano nelle spese di personale anche quelle sostenute per i
rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di
lavoro, per il personale a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei
servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, nonché
per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati - senza estinzione del rapporto di
pubblico impiego - in strutture e organismi variamente denominati partecipati o
comunque facenti capo all'ente;
dispone che - in attesa dell'emanazione del Dpcm volto a stabilire i parametri e
criteri di virtuosità di Regioni e Autonomie locali - sono sospese le assunzioni di
personale da parte degli Enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno in
deroga al principio di riduzione complessiva della spesa per il personale, a
Spese di
eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non
personale
superiore a 10;
per gli Enti
sanziona le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità
locali e delle
nell'esercizio precedente, con il divieto di procedere ad assunzioni di personale
Camere di
a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti
commercio
di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;
impone agli Enti locali sottoposti al patto di stabilità di ridurre l'incidenza
percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle loro spese
correnti;
prevede che con apposito Dpcm - da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in
vigore del decreto legge - siano individuati parametri e criteri di virtuosità, con
correlati obiettivi differenziati di risparmio, per quanto riguarda le spese di
personale dei medesimi enti, nonché criteri e modalità per estendere tale
norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;
fino all'emanazione del Dpcm, vieta - agli enti nei quali l'incidenza delle spese di
personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti - di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale.
L'articolo - che recava disposizioni volte a contenere la spesa per il personale
delle Autorità indipendenti - è stato soppresso in sede di conversione in legge
del decreto.
Il comma 3 dell'articolo 76 - sostituendo il comma 11 dell'articolo 82 del testo
Indennità
unico sull'ordinamento degli Enti locali - elimina la possibilità per gli organi degli
degli
Enti locali di incrementare, con delibera del Consiglio o della Giunta, le
amministrato
indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti di provincia, agli
ri locali
assessori comunali e provinciali e ai presidenti delle assemblee.
Comunità
montane
Il c. 6 bis dell'articolo 76 riduce di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle Comunità montane.
Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si
trovano a una altitudine media inferiore a 750 metri sopra il livello del mare.
UNITELNews24 n. 10
138
Capo III - Patto di stabilità interno
77
7 bis
L'articolo definisce la cornice finanziaria entro la quale dovranno essere
contenute le disposizioni volte a disciplinare il nuovo patto di stabilità interno
per Regioni ed Enti locali relativamente al triennio 2009-2011. In particolare
esso dispone che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le
Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 nelle
misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:
Patto di
il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente per gli
stabilità
anni 2009, 2010 e 2011;
interno
il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente per gli anni
2009, 2010 e 2011.
Stabilisce che - qualora non siano approvate entro il 31 luglio 2008 le
disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno,
volte a conseguire gli effetti finanziari di cui sopra - gli stanziamenti relativi
agli interventi individuati nell'elenco annesso al decreto sono accantonati e
possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni
legislative.
Stabilisce inoltre che:
per pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza
con l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, è istituito presso il
ministero dell'Economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i
trasferimenti erariali attribuiti alle Regioni per finanziare funzioni di
competenza regionale;
Fondo unico entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione, il Presidente del Consiglio dei ministri - di concerto con il ministro
regionale
per i Rapporti con le Regioni, con il ministro dell'Economia e delle finanze e con
i Ministri interessati - procede all'individuazione di detti trasferimenti;
il fondo è costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per i
Rapporti con le Regioni, di concerto con il ministro dell'Economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata e con il parere delle Commissioni
parlamentari competenti.
Patto di
stabilità
interno
per gli enti
locali
L'articolo regola il patto di stabilità per gli Enti locali per il triennio 2009-2011,
funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari fissati dall'articolo 77, che
quantifica il contributo della finanza locale al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, in 1.650 milioni di euro per l'anno 2009, 2.900 milioni di euro
per l'anno 2010 e 5.140 milioni di euro per l'anno 2011, in termini di
indebitamento netto.
Esso conferma in larga misura la disciplina del patto di stabilità dettata per
l'anno precedente, per quanto concerne:
l'ambito soggettivo di applicazione a Province e Comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti;
il vincolo riferito alla crescita del saldo finanziario tendenziale di comparto del
triennio 2009-2011.
Stabilisce inoltre che la misura del concorso di ciascun ente alla manovra
complessiva del comparto per il triennio è calcolata applicando determinati
coefficienti all'entità del saldo 2007, calcolato in termini di competenza mista.
I coefficienti sono differenziati per i comuni e le province e a seconda che
l'Ente locale abbia o meno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e
presenti un saldo positivo o negativo nel 2007 (inteso quale differenza tra
entrate finali e spese finali, comprese dunque le spese in conto capitale, al
netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti
dalla concessione di crediti).
UNITELNews24 n. 10
139
Agli enti locali i cui organi consiliari siano stati commissariati negli anni
2004 e 2005 si applicano le regole del patto dettate per gli enti in avanzo
finanziario 2007 che hanno rispettato il patto 2007.
Gli obiettivi programmatici imposti dal Patto di stabilità a ciascun ente locale
consistono nel raggiungimento, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011,
di un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari a quello
del 2007, migliorato per gli enti in disavanzo ovvero peggiorato per gli enti
in avanzo della misura determinata dall'applicazione degli specifici
coefficienti al saldo 2007.
Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel
settore dei servizi pubblici locali, e le risorse derivanti dalla vendita del
patrimonio immobiliare qualora siano destinate alla riduzione del debito,
non sono conteggiate nei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
Il bilancio di previsione degli enti sottoposti al Patto di stabilità deve essere
approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in
misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e
spese di parte capitale, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano
il patto.
7 bis
Misure di
contenimento
della dinamica
di crescita dello
stock di debito
del comparto
degli enti locali
Il ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, è
autorizzato ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati
dagli enti locali sui conti della tesoreria statale, qualora si registrino
prelevamenti non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con
l'Unione europea.
Egli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 si applicano le regole del Patto di
stabilità interno con decorrenza, rispettivamente, dall'anno 2010 e 2011,
con riferimento ai saldi degli esercizi finanziari 2008 e 2009.
Agli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso, l'assoggettamento alle regole del patto di
stabilità interno a partire dall'anno successivo a quello della rielezione degli
organi istituzionali.
Modalità del
monitoraggio
degli
adempimenti
relativi al patto
di stabilità
interno
L'articolo sanziona gli Enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del
patto di stabilità con:
la riduzione del 5% dei trasferimenti erariali;
il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore
all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo
triennio;
il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti;
il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
L'articolo conferma la sospensione per il triennio 2009-2011 ovvero fino
all'attuazione del federalismo fiscale del potere degli Enti locali di deliberare
aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti, fatta eccezione per gli
aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu).
Integra la disciplina recata dall'articolo 1, comma 4, del Dl n. 93 del 2008,
relativamente al rimborso ai Comuni dei minori introiti derivanti dalla
abolizione dell'Ici sull'abitazione principale, stabilita dal Dl 93/2008,
prevedendo che i comuni trasmettano al ministero dell'Interno la
certificazione del mancato gettito Ici accertato entro il 30 aprile 2009.
Rimborso per
le trasferte dei L'articolo, infine, stabilisce che il rimborso per le trasferte dei consiglieri
consiglieri
comunali e provinciali sia pari, per ogni chilometro, a un quinto del costo di
comunali
un litro di benzina.
e provinciali
UNITELNews24 n. 10
140
77
ter
L'articolo reca la disciplina del Patto di stabilità e crescita per le regioni e le
province autonome per il triennio 2009-2011 confermando l'assetto complessivo
della disciplina dettata per il triennio 2007-2009 dalla legge finanziaria per il 2007
(l. 296/2006 art. 1, c. 655-672). La disciplina del patto di stabilità continua a
essere transitoria, in attesa della conclusione della sperimentazione - prevista dalla
Patto di
legge finanziaria 2007 - che dovrà ridefinire le regole al fine di assumere come base
stabilità
di riferimento il saldo finanziario anziché il controllo della spesa. Confermata anche
interno
la possibilità di cambiare le regole del patto, anche per una sola regione, a seguito
delle
regioni
degli esiti positivi della sperimentazione. Come nella precedente disciplina, le spese
e delle
finali rilevanti ai fini del patto sono determinate sia in termini di competenza che di
province
cassa e sono considerate al netto delle spese per la sanità e delle spese per la
autonome
concessione dei crediti. Per le regioni a statuto ordinario le modifiche riguardano il
limite per le spese finali, che sono così stabiliti:
per il 2009: obiettivo 2008 diminuito dello 0,6 per cento;
per il 2010: obiettivo 2009 aumentato di 1,0 per cento;
per il 2011: obiettivo 2009 aumentato di 0,9 per cento.
Patto
di stabilità
degli enti
locali
L'articolo introduce - per la prima volta - la possibilità per le regioni di "adattare" le
regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio in relazione alla diversità
delle situazioni finanziarie esistenti, fermo restando l'obiettivo determinato
complessivamente dalle regole del patto di stabilità per gli enti locali.
Anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome, l'articolo detta
una disciplina analoga a quella del triennio 2007-2009. Resta pertanto in piedi:
il principio del raggiungimento dell'intesa tra ciascuna regione e lo Stato per
stabilire misura e modalità di partecipazione al patto della regione o provincia
Patto di
autonoma e degli enti locali compresi nel proprio territori;
stabilità
la possibilità di estendere le regole ai propri enti strumentali;
interno
l'applicabilità della disciplina stabilita per le regioni a statuto ordinario e,
delle
all'occorrenza, quella generale degli enti locali qualora l'intesa non venga raggiunta;
regioni
la possibilità - nell'ambito dell'accordo - di assumere il saldo finanziario come base
a statuto
speciale e di riferimento anche prima della conclusione della sperimentazione;
la possibilità di definire - attraverso norme di attuazione dello statuto - la disciplina
province
autonome permanente del patto (a seguito della sperimentazione) al fine di renderla coerente
con le altre disposizioni che disciplinano l'ordinamento finanziario di ciascuna
regione e provincia autonoma e di ulteriori forme di risparmio da ottenere
attraverso il trasferimento degli oneri relativi a funzioni di competenza delle regioni
stesse che sono attualmente esercitate dallo Stato.
Conferma sostanzialmente anche il sistema di monitoraggio che è analogo alla
precedente disciplina. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno
relativo agli anni 2008-2011, la regione o la provincia autonoma inadempiente non
può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza impegnare spese correnti sempre al netto delle spese sanitarie - in misura superiore all'importo minimo del
triennio precedente e non può contrarre debiti per gli investimenti. Mutui e prestiti
obbligazionari dovranno essere corredati da una certificazione di attestazione
dell'osservanza del patto di stabilità per l'anno precedente.
Monitorag L'articolo infine conferma:
gio
- le disposizioni in tema di divieto di assunzione di personale per gli enti
e sanzioni inadempienti, recata dal comma 4 dell'articolo 76 del Dl 112/2008;
- le disposizioni concernenti il limite alla possibilità di contrarre mutui per le
strutture sanitarie disposto dalla legge finanziaria del 2007 all'art. 1 c. 664;
- le disposizioni sulla determinazione definitiva delle aliquote per il finanziamento
delle regioni ai fini dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione recate
dall'articolo 1, comma 675 della legge finanziaria 2007;
- la sospensione per le regioni di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali o
di aliquote di tributi per il triennio 2009-2011 - o fino all'attuazione del federalismo
fiscale.
UNITELNews24 n. 10
141
Tesoreria
Uniformare e generalizzare il regime di tesoreria unica cui sono sottoposte
unica.
regioni, enti locali ed enti del settore sanitario. in particolare, quel regime
77
Rilevazione dei
viene esteso anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome;
quater flussi
disciplinare e coordinare i flussi di cassa delle entrate tributarie delle regioni
trimestrali
e del trasferimento perequativo che finanziano la spesa sanitaria corrente.
di cassa
Regime
di tesoreria
unica
Mettendo fine ai regimi differenziati che si sono sedimentati per i vari enti
secondo discipline specifiche ed eccezioni succedutesi nel tempo, l'articolo
assoggetta, a partire dal 1° gennaio 2009, al regime di tesoreria unica,
stabilito dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali,
le aziende ospedaliere regionali e universitarie, i policlinici universitari, gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici
sperimentali e le agenzie sanitarie regionali. Stabilisce che sempre a partire
dal 1° gennaio 2009 cessano i regimi della "sperimentazione operativa" che
hanno anticipato l'applicazione della nuova disciplina in alcune regioni
(articolo 9 del Dlgs 279/1997).
Esclusione
dell'obbligo di
trasmissione
del
prospetto
trimestrale
dei flussi di
cassa
L'articolo dispone altresì l'esclusione dell'obbligo di trasmissione del
prospetto trimestrale dei flussi di cassa (previsto dall'articolo 30 della legge
generale di contabilità n. 468 del 1978) per gli enti pubblici soggetti al
Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope). Precisa che i
prospetti informativi del Siope e delle disponibilità liquide costituiscono un
allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. La
determinazione delle misure di attuazione è demandata a un decreto del
ministero dell'Economia e finanze - Rgs da emanarsi entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Disposizioni
urgenti per
Roma capitale
In attesa dell'approvazione della disciplina di Roma capitale, l'articolo
designa il sindaco di Roma quale Commissario straordinario del Governo per
la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle
società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati
regolamentati, e per la predisposizione e attuazione di un piano di rientro
dall'indebitamento pregresso. Stabilisce inoltre che:
con Dpcm sono individuati gli istituti e gli strumenti di cui può avvalersi il
Commissario straordinario e nominati tre subcommissari, ai quali possono
essere conferite specifiche deleghe;
per l'espletamento di detti incarichi gli organi commissariali non hanno
diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche
accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture
comunali;
la gestione commissariale del comune assume con bilancio separato rispetto
a quello della gestione ordinaria tutte le entrate di competenza e tutte le
obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008;
entro il 30 settembre 2008 il Commissario straordinario presenta al Governo
un piano di rientro da approvare con Dpcm entro i successivi trenta giorni,
individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione;
per l'intera durata del regime commissariale non può procedersi alla
deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per
l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della
delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008;
la Cassa depositi e prestiti concede al comune di Roma una anticipazione di
500 milioni di euro, a valere sui primi futuri trasferimenti statali a esclusione
di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.
UNITELNews24 n. 10
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78
Capo IV - Spesa sanitaria e per l'invalidità
L'articolo indica le risorse destinate alla programmazione della spesa
sanitaria per il triennio 2009-2011, al fine di garantire il rispetto degli
obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
In particolare l'articolo stabilisce che, per il triennio 2009-2011, al
finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale (cui concorre
ordinariamente lo Stato) sono destinate le seguenti risorse:
per l'anno 2009 è confermato il limite di 102.683 milioni di euro;
per il 2010 è fissato un limite di 103.945 milioni di euro;
mentre per il 2011 il livello massimo è pari a 106.265 milioni.
L'articolo subordina l'accesso al suddetto finanziamento integrativo per gli
anni 2010 e 2011 - rispetto al livello fissato per il 2009 - alla stipulazione,
entro il 31 ottobre 2008, di un'intesa fra lo Stato, le regioni e le province
autonome. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro la data suddetta del
31 ottobre 2008, con regolamento del ministro della salute sono
determinati lo standard di dotazione dei posti letto e gli ulteriori standard
necessari sia per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero
ordinario al ricovero diurno e da quest'ultimo all'assistenza in regime
ambulatoriale sia per conseguire l'obiettivo summenzionato della
Programmazione delle
riduzione delle spese per il personale del Servizio sanitario nazionale.
79 risorse per la spesa
L'articolo inoltre:
sanitaria
prevede l'adozione, da parte delle regioni, di specifici progetti, per
conseguire gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati
nel Piano sanitario nazionale;
regola i rapporti delle regioni e del Servizio sanitario regionale con
strutture sanitarie pubbliche e private;
detta disposizioni concernenti i cittadini esenti, in base al reddito, dalla
partecipazione alla spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a
carico del Servizio sanitario nazionale;
detta norme sull'attuazione di interventi regionali per l'acquisizione e il
controllo di dati relativi al settore sanitario;
incrementa dal 2 al 10 per cento il limite minimo annuo di cartelle cliniche
e di corrispondenti schede di dimissione che deve essere sottoposto a
controllo analitico, da parte delle regioni, per ciascun soggetto erogatore.
Per consentire il rinnovo degli accordi collettivi nazionali per il personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico
2006-2007, l'articolo incrementa di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e
di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 il livello di finanziamento
statale.
Piano straordinario
80 di verifica delle
invalidità civili
L'articolo dispone l'attuazione da parte dell'Inps, dal 1° gennaio 2009 al
31 dicembre 2009, di un piano straordinario di 200mila accertamenti di
verifica nei confronti dei titolari di benefìci economici di invalidità civile.
TITOLO IV - Perequazione tributaria
Capo I - Misure fiscali
Settori petrolifero
e del gas
L'articolo introduce un'addizionale all'ires a carico di soggetti che operano
nel settore dei prodotti petroliferi e dell'energia elettrica che hanno
conseguito, nel periodo d'imposta precedente, un volume di ricavi
superiore a 25 milioni di euro. La norma prevede che i soggetti interessati
non possano, attraverso l'aumento dei prezzi al consumo, trasferire gli
oneri per maggiori imposte ai consumatori. A tal fine viene affidato il
potere di vigilare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
UNITELNews24 n. 10
143
81
L'articolo esclude dall'ambito soggettivo di applicazione dell'addizionale Ires:
le società che realizzano in misura marginale e non prevalente ricavi
riconducibili alle attività nel settore energetico rispetto al totale dei ricavi
conseguiti;
i soggetti che producono energia elettrica mediante fonti non inquinanti, in
particolare mediante l'impiego di biomasse e mediante la fonte solare,
fotovoltaica o eolica.
Stabilisce che l'autorità per l'energia elettrica e il gas presenti, entro il 31
dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti
dell'introduzione dell'addizionale Ires per il settore petrolifero ed energetico.
L'articolo interviene anche:
sulla disciplina fiscale in materia di valutazione delle rimanenze di fine
esercizio per le imprese operanti nei settori del petrolio e del gas non
soggette agli studi di settore;
sulle Concessioni di coltivazione di idrocarburi conferimenti allo Stato
stabilendo il conferimento allo Stato di una quota, espressa in barili, pari
all'1 per cento delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1° luglio
2008 dalle concessioni di coltivazioni di idrocarburi.
Istituisce infine il Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti e la
relativa Carta acquisti per esigenze di natura alimentare e successivamente
anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti e incrementa la
dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
81
(segue)
82
L'articolo interviene in materia di:
deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni ai fini Ires e
Irap;
deducibilità della variazione della riserva sinistri;
Banche,
acconti imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni;
assicurazioni, svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti;
fondi di
prelievo sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione esercenti il
investimento
ramo vita;
immobiliari
imposta di registro contratti di locazione immobiliare;
"familiari"
regime
Iva delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi;
e cooperative
disposizioni tributarie riguardanti taluni fondi d'investimento immobiliare;
abolizione di agevolazioni in materia di stock option;
cooperative di consumo e consorzi;
esclusione dalla revisione per taluni enti cooperativi.
83
- Prevede la predisposizione di piani di controllo da parte dell'Inps e
dell'Agenzia delle entrate, anche sulla base dello scambio reciproco dei dati
e delle informazioni in loro possesso, volti a garantire una maggiore
efficacia nei controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura
fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti
ai fini fiscali da meno di 5 anni;
- dispone la realizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate - nel triennio
2009-2011 - di un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse, al fine
Efficienza
dell'Amminist di incrementare la capacità operativa per l'attività di prevenzione e
razione
repressione della evasione fiscale di almeno il 10 per cento;
finanziaria
- integra la normativa in tema di partecipazione dei comuni al contrasto
all'evasione fiscale, prevedendo la trasmissione con cadenza semestrale da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze
ai comuni, anche tramite l'Anci, dell'elenco delle iscrizioni a ruolo delle
somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito;
- prevede misure di incremento all'azione di contrasto delle frodi dell'Iva, sia
nazionali che comunitarie, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia
delle dogane e della Guardia di finanza;
UNITELNews24 n. 10
144
83
(segue)
UNITELNews24 n. 10
reca un complesso di disposizioni eterogenee riguardanti l'attività di controllo
e di accertamento, l'organizzazione delle Agenzie fiscali e la Sogei;
dispone l'esecuzione di un piano straordinario di controlli, nell'ambito della
programmazione dell'attività di accertamento per il triennio 2009-2011,
finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche;
dispone che i comuni - entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) - confermino all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale, che il
richiedente abbia effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale;
amplia la possibilità per il contribuente di usufruire dell'istituto
dell'accertamento
concordato,
permettendo
al
soggetto
passivo
dell'obbligazione tributaria di prestare adesione anche ai verbali di
constatazione in materia di imposte sui redditi e di Iva che consentano
l'emissione di accertamenti parziali;
dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, gli studi di settore siano
elaborati anche su base regionale o comunale;
reca disposizioni in materia di restituzione dei pagamenti effettuati in eccesso
dai debitori dell'obbligazione tributaria iscritti a ruolo;
reca disposizioni in materia di soppressione delle garanzie per rateazione di
importi iscritti a ruolo e di modalità di pagamento delle somme iscritte a
ruolo;
dispone la gratuità delle visure ipotecarie e catastali rilasciate agli agenti
della riscossione per la loro attività istituzionale, anche se acquisite da
soggetti terzi incaricati dai medesimi agenti della riscossione;
interviene in tema di vendita all'asta di immobili, triplicando il valore del
prezzo base dell'incanto;
istituisce e disciplina il funzionamento del Comitato strategico per lo sviluppo
e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia;
reca norme ai fini Iva e delle imposte sui redditi relative a prestazioni
alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande;
prevede che gli enti locali e i concessionari dell'accertamento e della
riscossione dei tributi accedano ai dati e alle informazioni disponibili presso il
sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, compresi quelli che le banche,
Poste Italiane Spa e gli altri intermediari sono tenuti a comunicare
all'Anagrafe tributaria, in base alle disposizioni del Dm 16 novembre 2000;
precisa i poteri dell'Agenzia delle entrate, titolare delle funzioni della
riscossione, sulla società Equitalia Spa, tramite cui tali funzioni sono
esercitate;
disciplina la procedura per il recupero dell'aiuto di Stato dichiarato
incompatibile dalla decisione C(2008) 869 definita dell'11 marzo 2008 della
Commissione europea.
145
83 bis
L'articolo:
detta disposizioni per l'adeguamento automatico del corrispettivo del
servizio di trasporto all'incremento del costo del gasolio intervenuto
dal momento della conclusione del contratto a quello del pagamento
del corrispettivo;
fissa in 30 giorni il termine di pagamento delle fatture, dalla data di
emissione delle fatture stesse;
stabilisce che tali disposizioni hanno decorrenza dal 1° luglio 2008 e
saranno soggette a verifica d'impatto sul mercato dopo un anno;
disciplina il Fondo per la prosecuzione delle misure di sostegno per
l'autotrasporto, determinando le modalità di erogazione della quota
parte finalizzata alla formazione professionale degli addetti al settore
dell'autotrasporto; ai processi di aggregazione imprenditoriale, alle
retribuzioni corrisposte per le prestazioni straordinarie e alle
Tutela della sicurezza trasferte;
stradale e della
conferma la destinazione di risorse per il ricambio dei veicoli pesanti
regolarità del
con nuovi meno inquinanti.
mercato
Esso inoltre:
dell'autotra-sporto
vieta la subordinazione dell'attività di installazione ed esercizio degli
di cose per conto
impianti di distribuzione dei carburanti alla chiusura di impianti
di terzi
esistenti e al rispetto di vincoli (relativi a contingentamenti numerici,
distanza minima tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici
minime commerciali, o concernenti limitazioni o obblighi
relativamente all'offerta di attività e servizi integrativi nello stesso
impianto o nella medesima area) con il fine di garantire la piena
applicazione delle norme comunitarie in materia di tutela della
concorrenza e di corretto e uniforme funzionamento del mercato;
prevede anche il coinvolgimento delle regioni e delle province
autonome, nell'ambito dei poteri di programmazione del territorio,
per quanto attiene al miglioramento della rete distributiva e alla
diffusione di carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza,
adeguatezza e qualità dei servizio per i cittadini, nel rispetto dei
principi di non discriminazione della disciplina in materia ambientale,
urbanistica e di sicurezza.
TITOLO V - Disposizioni finanziarie e finali
84
Copertura finanziaria
L'articolo reca la disposizione sulla copertura degli oneri (maggiori
spese e minori entrate) derivanti dal provvedimento.
85
Entrata in vigore
L'articolo fissa l'entrata in vigore del provvedimento al 25 giugno
2008, data di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» del decreto
legge 112/2008.
UNITELNews24 n. 10
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112 Manovra d`estate: la mappa per orientarsi nel provvedimento