INFORMATIVA RELATIVA A LIBRETTI SANITARI
PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI
In Veneto la Legge Regionale 41/2003 abolendo l’obbligatorietà del rilascio della
certificazione di idoneità sanitaria, prevista dall'art. 14 della Legge 283/62 per il personale
addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, aveva
introdotto un programma formativo sostitutivo regionale che prevedeva la frequenza di un
corso da svolgersi/rinnovarsi ogni tre anni.
L’Art. 5 della Legge Regionale del Veneto n. 2 del 19 marzo 2013 ha abrogato la suddetta legge
e con essa l’obbligatorietà del “corso sostitutivo del libretto sanitario” per il personale addetto
alla manipolazione degli alimenti.
La stessa legge rimanda la formazione del personale addetto al settore alimentare a quanto
previsto dal Reg. CE 852/04 – All. II Cap- XII, il quale prevede che il titolare, definito Operatore
del Settore Alimentare (OSA), debba garantire un’adeguata formazione al proprio
personale impiegato a qualsiasi titolo nell’impresa alimentare.
La norma prevede che tale obbligatorietà possa essere assolta anche con diverse modalità
operative decise direttamente dall’OSA, purché nel rispetto della normativa vigente, tra le
quali anche la formazione impartita direttamente da quest’ultimo.
Pertanto tutti gli addetti devono ricevere una formazione specifica in materia d'igiene
alimentare.
Programmazione, tempi, modalità ed evidenze di questa formazione devono essere descritti
in un’apposita procedura all’interno del piano di autocontrollo HACCP e forniti all’autorità
competente in occasione dei controlli.
L’impresa che non rispetta tale requisito formativo è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 secondo quanto previsto dal D.Lgs 193/07 - art 6 comma 6.
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